ESAMI DI STATO
SCUOLA SECONDARIA
1° a.s. 2010/’11
Incontro D.S.
Istituto ”CIPRIANI”- ADRIA
9 aprile 2011
FONTI NORMATIVE
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D.Lgs. n.297/’94 Testo Unico
D.P.R. n.249/’98 e n.235/ ’07 Statuto Studentesse/Studenti
e modifiche
DPR n. 275/99 Regolamento Autonomia
L.n.124/’99
D. Lgs. n. 59/’04 Norme generali sc. infanzia e 1° ciclo
D. M. 31 luglio 2007 Indicazioni per il curricolo
L. n.169/’08 Disposizioni in materia di istruzione
DPR n. 122/’09 Regolamento di coordinamento delle norme di
valutazione degli alunni
Atto di indirizzo del Ministro 08/09/2009
Direttiva ministeriale n.16 del 25/01/’08 Svolgimento della
P.N. per l’Esame di Stato fine 1° ciclo
C.M. n. 27 del 5 aprile 2011 Candidati esterni esami di
idoneità e di licenza nel 1° ciclo di istruzione
CARATTERISTICHE DELLA
VALUTAZIONE
La valutazione è:
• Espressione dell’autonomia professionale della
funzione docente (individuale e collegiale)
• Espressione dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche
• Volta ad attivare un processo di autovalutazione
Ogni alunno/famiglia ha
diritto a:
• una valutazione trasparente e
tempestiva;
• modalità e criteri di valutazione
omogenei, equi e trasparenti
(definiti in C.D.);
• verifiche coerenti con gli obiettivi di
apprendimento (v. POF).
OGGETTO DELLA
VALUTAZIONE
• processo di apprendimento;
• il comportamento;
• il rendimento scolastico complessivo.
VALUTAZIONE ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA 1°
• Chi valuta? Il C.d.C., presieduto da D.S. o
delegato, con decisioni assunte a
maggioranza;
• Come valuta? Con voti numerici, espressi in
decimi, riportati nei documenti di
valutazione anche in lettere (= per lo
strumento musicale – L. n. 124/99)
IN PARTICOLARE:
1.
Valutazione IRC. con giudizio (D.Lgs.n.297/’94)
2.
Valutazione A.A
3.
Valutazione ed.fisica concorre alla valutazione complessiva
dell’alunno (abrogato art. 304, D.lgs.297/’94)
4.
Docente/i di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli
alunni, esprimendo un unico voto
5.
Docenti/esperti, che svolgono attività di approfondimento/
potenziamento dell’offerta formativa forniscono
preventivamente informazioni (interesse e profitto)
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO
• validazione a.s. (frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale –
D.P.R.122/’09, art.2,c.10)*
• Votazione non inferiore a sei nel comportamento** e in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline
• Esito: AMMESSO/NON AMMESSO (pubblicato all’albo – O.M.
n.44 del 5 maggio 2010, art.2,c.1- e comunicazione preventiva
alla Fam.)
* in casi eccezionali deroghe deliberate dal C.D. (per assenze
tali da non pregiudicare la possibilità di procedere alla
valutazione, eventualità definita e verbalizzata in sede di
prescrutinio)
** illustrato con nota esplicativa
• Il C.d.C., per l’ammissione all’esame di Stato,
esprime il giudizio di idoneità (D.P.R.122/’09
art.3,c.2) in decimi, considerando il percorso
scolastico dell’allievo nella scuola secondaria di
primo grado (triennio).
• L’ammissione dei privatisti non subisce modifiche
(D.lgs. 59/’04, art.11,c.6 e C.M.27 del 5 aprile
2011); domanda in carta semplice entro 30 aprile
presso una scuola statale o paritaria ubicata nel
comune di residenza.
PROVA NAZIONALE
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate a:
• Adottare misure adeguate di somministrazione;
• Garantire risultati oggettivi e attendibili;
• Evitare comportamenti opportunistici.
COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
(valutato in decimi)
• Va garantita la presenza dell’intera
sottocommissione;
• Verte sulle discipline dell’ultimo anno (-R.C.);
• Tutte le discipline devono avere visibilità e giusta
considerazione;
• Si valutano conoscenze e competenze acquisite, in
particolare competenze trasversali (capacità di
esposizione e argomentazione, di soluzione di problemi, di
pensiero riflesso e critico, di valutazione personale).
ESITO DELL’ESAME DI STATO
(pubblico, affisso all’albo- D.lgs.n.196, art.96,c.2)
Il voto finale dell’esame di Stato è costituito dalla media dei voti * in decimi
di:
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GIUDIZIO DI IDONEITA’
•
Prove scritte di ITALIANO, MATEMATICA, LINGUA/E
COMUNITARIA/E
•
PROVA NAZIONALE (20 giugno)
•
PROVA ORALE (a conclusione delle prove scritte, anche P.N.)
* arrotondata all’unità superiore per frazioni ≥0,5
Se 10/10 può essere assegnata la lode
con decisione unanime)
(da parte della Commissione esaminatrice
VOTO CONCLUSIVO:
• Frutto di valutazione collegiale del percorso
scolastico
• Evitare appiattimenti, per non penalizzare eccellenze
• Funzione orientativa (evidenziare punti di forza)
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
( L. n.169/’08,art3)
Riferimenti funzionali per le scuole:
• Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI;
• Indicazioni delle principali rilevazioni internazionali;
• “Profilo educativo dello studente” (D. l.vo 59/’04, all.D)
Al termine della scuola secondaria di primo grado è
accompagnata anche da valutazione in decimi
DA EVITARE:
• Compilazioni formali;
• Procedure frettolose;
• Disomogeneità;
INTENTO:
Fornire informazioni puntuali sul livello di
preparazione raggiunto dallo studente in
relazione a criteri generali attendibili e
validi
VALUTAZIONE ALUNNI CON
DISABILITA’
(D.P.R. 122/’09, art.9, c. 2 e 3)
• Prove differenziate ( in relazione al PEI)
• Prova nazionale adattata a cura della Commissione
• Uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici
idonee a valutare il progresso dell’alunno
Il valore delle prove è equivalente a quelle ordinarie; il
diploma di licenza, con voto finale in decimi, non menziona le
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Per gli alunni diversamente abili che non
conseguono la licenza, è rilasciato un
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO
titolo valido per iscrizione e per la frequenza
delle classi successive ai
soli fini del riconoscimento di crediti formativi,
validi anche per
l’accesso ai percorsi integrati di Istruzione e
Formazione (DPR n.122,art.9,c.4 e 6)
VALUTAZIONE ALUNNI CON D.S.A.
( adeguatamente certificati da ULSS o Enti accreditati dalla Regione Veneto)
• Sono adottati strumenti compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei e/o maggior tempo a disposizione
per le prove scritte, modalità che vanno condivise e
verbalizzate in sede di riunione preliminare dalla
Commissione d’Esame
• Si riserverà maggior considerazione per le
corrispondenti prove orali, come misura compensativa
dovuta (Nota prot. 4674 del 10 maggio 2007)
• Nel diploma di licenza non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle
prove.
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
• All’albo della scuola con indicazione
della votazione complessiva
conseguita o “NON LICENZIATO”,
in caso di mancato superamento
dell’esame
RILASCIO DIPLOMI
(D.M. n. 22 del 24/02/2009)
Sul retro del diploma occorre indicare:
• Data di consegna
• Numero apposto nel Registro dei diplomi
ESITI PROVE D’ESAME
Oggetto di attenta analisi
(D.S. e C.D.) per:
• assicurare la qualità delle procedure
valutative;
• accrescere l’efficacia dell’azione della
scuola;
• promuovere ogni miglioramento possibile.
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