LA VALUTAZIONE
DEGLI ALUNNI
NEL QUADRO NORMATIVO
ATTUALE
Dino Cristanini
D.P.R. 122 del 22 giugno 2009
Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalità
applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n.137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
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Oggetto del regolamento – finalità e caratteri della valutazione
Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione
Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
Assolvimento dell’obbligo di istruzione
Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione
Valutazione del comportamento
Certificazione delle competenze
Valutazione degli alunni con disabilità
Valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento
(DSA)
Valutazione degli alunni in ospedale
Province di Trento e di Bolzano
Scuole italiane all’estero
Norme transitorie, finali e abrogazioni
CARATTERI DELLA VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE E’ ESPRESSIONE:
•
DELL’AUTONOMIA PROFESSIONALE
PROPRIA DELLA FUNZIONE DOCENTE
NELLA SUA DIMENSIONE SIA
INDIVIDUALE SIA COLLEGIALE
•
DELL’AUTONOMIA DIDATTICA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
CARATTERI DELLA VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE
TRASPARENTE E TEMPESTIVA
art.2 c. 4 D.P.R. 249/1998
Lo studente ha … diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEFINISCE
NELL’AMBITO DEL POF LE MODALITA’
E I CRITERI PER ASSICURARE
OMOGENEITA’, EQUITA’ E TRASPARENZA
DELLA VALUTAZIONE
L’INFORMAZIONE
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ASSICURANO ALLE FAMIGLIE
UNA INFORMAZIONE TEMPESTIVA
• SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
• SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE
UTILIZZANDO ANCHE LE MODERNE
TECNOLOGIE
CARATTERI DELLA VALUTAZIONE
LE VERIFICHE INTERMEDIE E LE
VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI
DEVONO ESSERE COERENTI CON GLI
OBIETTIVI DEL POF
art.3 DPR 275/1999
Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e
indirizzi di studi determinati a livello nazionale
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE HA PER OGGETTO:
• IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
• IL COMPORTAMENTO
• IL RENDIMENTO SCOLASTICO
COMPLESSIVO
DEGLI ALUNNI
FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE CONCORRE:
• AI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI
ALUNNI
• AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
CONOSCENZA
• AL SUCCESSO FORMATIVO
LA CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO
LA SCUOLA CERTIFICA I LIVELLI DI
APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DA
CIASCUN ALUNNO AL TERMINE:
• DELL’ANNO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA
PRIMARIA
• DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI
ISTRUZIONE
• AL TERMINE DEL SECONDO CICLO
DELL’ISTRUZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA:
DESCRITTE E CERTIFICATE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
ACCOMPAGNATE ANCHE DA VALUTAZIONE IN DECIMI
FINE OBBLIGO:
(v. ART.4 D.M.139/2007)
ESAMI DI STATO SC. SEC. SECONDO GRADO:
(v. ART.6 L.425/1997)
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(v. ART.20 D.LGS. 226/2005)
LA CERTIFICAZIONE AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
In attesa della definizione, con decreto
ministeriale, del modello di certificazione
delle competenze di cui all’articolo 10 del
DPR 275/1999, le istituzioni scolastiche
potranno procedere alla sperimentazione
di propri modelli sulla base delle
esperienze condotte negli anni precedenti
C.M. n. 51 del 20 maggio 2009
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
art. 4 D.M. 139/2007
Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al
presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il
diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai
criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui
all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine,
indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche
come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e
formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle
competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELL’ESAME DI
STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
art. 6 L. 425/1997
Certificazioni
1.Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione,
di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono
ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine
di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e
capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito,
tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di
studio nell'ambito dell'Unione europea.
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEI
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
art. 20 D.Lgs. 226/2005
Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle
competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione
collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui
all'articolo 19;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore
professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi
di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi
di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di
«diploma professionale di tecnico superiore»;
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei
docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di
almeno tre quarti della durata del percorso.
GLI ALUNNI STRANIERI
I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
SONO VALUTATI NELLE FORME E NEI MODI
PREVISTI PER I CITTADINI ITALIANI
DOCENTI DI SOSTEGNO
I DOCENTI DI SOSTEGNO CONTITOLARI
DELLA CLASSE PARTECIPANO ALLA
VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI
SE PIU’ DOCENTI DI SOSTEGNO PER UNO
STESSO ALUNNO DISABILE: UNICO VOTO
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’
E’ RIFERITA AL COMPORTAMENTO E AL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
E’ ESPRESSA CON VOTO IN DECIMI
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO:
- PREDISPOSIZIONE DI PROVE DIFFERENZIATE CORRISPONDENTI AGLI
INSEGNAMENTI IMPARTITI IDONEE A VALUTARE IL PROGRESSO
DELL’ALUNNO, SENZA MENZIONE SUL DIPLOMA DI LICENZA
- POSSIBILITA’ DI USARE ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI
SPECIFICI
- NEL CASO DI NON CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA: RILASCIO
ATTESTATO CREDITO FORMATIVO
ESAME DI STATO CONCLUSIVO SECONDO CICLO
- MODALITA’ EX ART. 318 T.U. 297/1994
- NEL CASO DI NON CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA:
RILASCIO ATTESTATO CONTENENTE INDIRIZZO E DURATA CORSO DI STUDI,
MATERIE COMPRESE NEL PIANO DI STUDI E RELATIVE ORE, CONOSCENZE E
CAPACITA’ ACQUISITE, CREDITI FORMATIVI DOCUMENTATI
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’
art. 318 D.Lgs. 297/1994
Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti
per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con
l'uso degli ausili loro necessari.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON
DIFFICOLTA’ SPECIFICHE DI
APPRENDIMENTO (DSA)
LE DIFFICOLTA’ DEVONO ESSERE
ADEGUATAMENTE CERTIFICATE
POSSIBILITA’ DI ADOTTARE STRUMENTI
IDONEI METODOLOGICO-DIDATTICI
COMPENSATIVI E DISPENSATIVI,
SENZA MENZIONE SUL DIPLOMA
FINALE
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN
OSPEDALE
DOCENTI DELLA SCUOLA IN OSPEDALE TRASMETTONO A
DOCENTI DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA ELEMENTI DI
CONOSCENZA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
SE RICOVERO OLTRE FINE LEZIONI SCRUTINIO EFFETTUATO
DA DOCENTI DELLA SCUOLA IN OSPEDALE PREVIA INTESA
CON LA SCUOLA DI APPARTENENZA
SE ALUNNO RICOVERATO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DOCENTI DELLA SCUOLA IN
OSPEDALE FANNO SOSTENERE TUTTE LE PROVE O ALCUNE
DI ESSE PREVIA INTESA CON LA SCUOLA DI APPARTENENZA
IL RUOLO DEGLI ESPERTI ESTERNI
PERSONALE DOCENTE ESTERNO,
ESPERTI PER AMPLIAMENTO E
POTENZIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA,
DOCENTI ATTIVITA’
ALTERNATIVE ALL’ I.R.C.:
FORNISCONO PREVENTIVAMENTE AI
DOCENTI DI CLASSE ELEMENTI CONOSCITIVI
SU INTERESSE E PROFITTO ALUNNI
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
art. 2 D.L. 137/2009 convertito in L.169/2009
1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli
studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche
in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2.
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi.
3.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno
di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della
presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita'
applicative del presente articolo.
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO:
COSCIENZA CIVILE INTESA COME
• ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI
• CONOSCENZA ED ESERCIZIO DEI PROPRI
DIRITTI
• RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI
• RISPETTO DELLE REGOLE DELLA
CONVIVENZA CIVILE
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
GIUDIZIO ESPRESSO DAL DOCENTE/DAI DOCENTI DI CLASSE E
FORMULATO SECONDO LE MODALITA’ DELIBERATE DAL
COLLEGIO DEI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VOTO NUMERICO ESPRESSO IN DECIMI E RIPORTATO ANCHE IN
LETTERE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE, ILLUSTRATO
CON SPECIFICA NOTA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
VOTO NUMERICO ESPRESSO IN DECIMI E RIPORTATO ANCHE IN
LETTERE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE:
• DEI CREDITI SCOLASTICI
• DEI PUNTEGGI UTILI PER BENEFICIARE
DELLE PROVVIDENZE IN MATERIA DI
DIRITTO ALLO STUDIO
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON
VOTO INFERIORE A SEI DECIMI NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO:
POSSIBILE SE IRROGATA UNA SANZIONE
DISCIPLINARE AI SENSI DELL’ART.4,C.1
D.P.R. 249/1998
MOTIVAZIONE E VERBALIZZAZIONE IN SEDE
DI SCRUTINIO
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
LA VALUTAZIONE DELL’I.R.C.
LA VALUTAZIONE DELL’I.R.C. E’ ESPRESSA
SENZA ATTRIBUZIONE DI VOTO NUMERICO,
SALVO MODIFICHE ALL’INTESA
MIUR-CEI
art. 309, c.4, T.U. 297/1994
Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di
esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla
famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella
scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
CHI VALUTA
SCUOLA PRIMARIA
DOCENTE UNICO DI RIFERIMENTO
OVVERO
DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
CONSIGLIO DI CLASSE
PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
O DA UN SUO DELEGATO
CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
I VOTI
I VOTI NUMERICI
ATTRIBUITI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA
E FINALE
SONO RIPORTATI ANCHE IN LETTERE
NEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
DEGLI ALUNNI
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione
(art. 3, c.1 bis D.L. 137/2009 convertito in L.169/2009)
Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno
ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal
consiglio di classe, un voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
(art. 3, c.3 D.L. 137/2009 convertito in L.169/2009)
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
L’AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA, IN SEDE DI
SCRUTINIO CONCLUSIVO DELL’ANNO
SCOLASTICO, PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE
SCOLASTICO O DA UN SUO DELEGATO, E’
DELIBERATA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI
CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETOLEGGE
(VALE SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O
ANCHE PER LA SCUOLA PRIMARIA?)
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
SE L’AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA E’ DELIBERATA IN
PRESENZA DI CARENZE:
NOTA SPECIFICA NEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE
TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO ALLA
FAMIGLIA DELL’ALUNNO
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
FREQUENZA RICHIESTA: ALMENO ¾ DELL’ORARIO
ANNUALE PERSONALIZZATO
IN CASO ECCEZIONALI COLLEGIO DOCENTI PUO’
DELIBERARE DEROGHE MOTIVATE
L’IMPOSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE
COMPORTA LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA:
SERVE PRELIMINARE ACCERTAMENTO E
VERBALIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DELL’ALUNNO E’ ADOTTATO
DALLE SCUOLE
art.4 D.P.R. 275/1999
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
(…) Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO
IL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
GIUDIZIO FORMULATO DA
DOCENTE UNICO DI RIFERIMENTO
OVVERO
DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VOTO NUMERICO ESPRESSO
COLLEGIALMENTE IN DECIMI
RIPORTATO ANCHE IN LETTERE NEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE
ILLUSTRATO CON SPECIFICA NOTA
L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO
AMMISSIONE:
- FREQUENZA PER ALMENO ¾ DELL’ORARIO
ANNUALE
- VOTAZIONE NON INFERIORE AL ALMENO
6/10 IN CIASCUNA DISCIPLINA
- GIUDIZIO DI IDONEITA’ ESPRESSO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE IN DECIMI
L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO
ALL’ESITO DELL’ESAME CONCORRONO
(MEDIA DEI VOTI ESPRESSI IN DECIMI):
- ESITI DELLE PROVE SCRITTE PREDISPOSTE
DALLA COMMISSIONE D’ESAME
- ESITO DELLA PROVA SCRITTA NAZIONALE
- ESITI DELLE PROVE ORALI
- GIUDIZIO DI IDONEITA’
LODE CON PUNTEGGIO DI 10/10
(DECISIONE ASSUNTA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
ALL’UNANIMITA’)
L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO
L’ESITO DELL’ESAME E’ ESPRESSO SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALL’ART. 185 C. 4
DEL T.U. 297/1994 COME SOSTITUITO DALL’ART. 3, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGGE
art. 185 c.4 T.U. 297/1994
L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di
«ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito negativo con la
dichiarazione non licenziato.
art. 3 comma 3 bis del D.L. 137/2008 convertito con L.169/2008
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, è sostituito dal seguente:
4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il
diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
GLI ESITI FINALI SONO RESI PUBBLICI MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO DELLA SCUOLA
art. 96 c.2 D.Lgs.196/2003
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli
esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL SECONDO CICLO
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
VOTO DI COMPORTAMENTO NON INFERIORE
A 6/10
VOTAZIONE NON INFERIORE A 6/10 IN
CIASCUNA DISCIPLINA O GRUPPO DI
DISCIPLINE VALUTATE CON
L’ATTRIBUZIONE DI UN UNICO VOTO
SECONDO L’ORDINAMENTO VIGENTE
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL SECONDO CICLO
I RECUPERI
SE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE INSUFFICIENZA IN
UNA O PIU’ DISCIPLINE:
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE ALLE FAMIGLIE
DELL’ESITO RELATIVO A TUTTE LE DISCIPPLINE
INTERVENTI DIDATTICI PROGRAMMATI PER IL
RECUPERO DELLE CARENZE RILEVATE
ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLE CARENZE
FORMATIVE
INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE E
FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL QUADRO