DS Marchetti Nicola
DPR 122 2009
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
DPR 122 2009
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
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Art. 1- Oggetto del regolamento - Finalità e caratteri della valutazione
-OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: Processo di apprendimento, comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni.
-ARTICOLAZIONE:Verifiche intermedie e valutazioni periodiche e finali coerenti con gli
obiettivi di apprendimento previsti dal POF
-COMPITI DEL COLLEGIO DOCENTI: definire modalità e criteri nel POF
-CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Al termine della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione nonché al
termine del secondo ciclo dell'istruzione
-INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE: assicurare alle famiglie un'informazione tempestiva
circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni
-NORME DI RIFERIMENTO PER I° CICLO: art. 8 e 11 del d. lgs 59/2004, art. 2 e 3
della L. 169/2008, nonché presente regolamento.
-STRANIERI: per i soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del DPR 31081999, n. 394, la valutazione uguale agli alunni italiani.
SCUOLA PRIMARIA
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Chi? Docenti della classe compreso ins.
sostegno(doc. esterno+esperti+ins. att. altern.
danno a ins. classe elementi informativi su
interesse e profitto)
Voti numerici espressi anche in lettere tranne che
per religione
Comportamento: giudizio secondo criteri del C.d.d
Non ammissione alla classe successiva: decisione
assunta all’unanimità in casi eccezionali e con
specifica motivazione
In presenza di carenze: inserimento nel documento
di valutazione di specifica nota
SCUOLA SECONDARIA DI I°
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Chi?Consiglio di classe compreso ins. sostegno(doc.
esterno +esperti+ins. att. altern. danno a ins. classe
elementi informativi su interesse e profitto) a maggioranza
Voti numerici espressi anche in lettere tranne che per
religione
Comportamento: voto numerico illustrato con nota
Ammissione alla classe successiva: decisione assunta a
maggioranza e voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina e nel comportamento.
Validità dell'anno: frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale salvo motivate deroghe per casi eccezionali.
In presenza di carenze: inserimento nel documento di
valutazione di specifica nota
ESAME DI STATO I° CICLO
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NORMATIVA: Art. 11 D.Lgs n.59/2004
TERZO ANNO: esame di Stato.
ESAME DI IDONEITA’: Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità….
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:
A-candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il
tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado.
B-candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio.
C- candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
L. 25 ottobre 2007 n.176: All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
a norma del comma 4-bis";
GIUDIZIO DI IDONEITA’ O DI NON AMMISSIONE ALLESAME: "4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della
scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.".
PROVA INVALSI: -4ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a
verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta
prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
ESAME DI STATO I° CICLO
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: DPR 122 ART. 3.
GIUDIZIO DI IDONEITA’ ESPRESSO IN DECIMI NEI CONFRONTI DI ALUNNI CON: validità dell'anno
scolastico, votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento .
AMMISSIONE PRIVATISTI come da art 11 D.Lgs n.59/2004
PROVA INVALSI come da art. 11 D.Lgs n.59/2004
ESITO ESAME DI STATO: Esito espresso in DECIMI e illustrato con una CERTIFICAZIONE
ANALITICA dei traguardi di competenza e del livello globale; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una VALUTAZIONE NON INFERIORE A SEI DECIMI
COSA SI VALUTA: esiti delle prove scritte e orali, prova INVALSI, giudizio di idoneità.
VOTO FINALE: media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità
arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
CANDIDATI PRIVATISTI: all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono
solo gli esiti delle prove scritte e orali, prova INVALSI
LODE: Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da
parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
PUBBLICAZIONE RISULTATI: Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione
all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, c. 2, del d. l. 30 giugno 2003, n. 196.
SCUOLA SECONDARIA DI II°
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CHI?Consiglio di classe compreso ins. sostegno(doc. esterno
+esperti+ins. att. altern. danno a ins. classe elementi
informativi su interesse e profitto)a maggioranza
Voti numerici espressi anche in lettere tranne che per religione
Comportamento: voto numerico(concorre ai crediti e…)
Ammissione alla classe successiva: decisione assunta a
maggioranza e voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina e nel comportamento.
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: sono parte
integrante dei percorsi formativi personalizzati
In presenza di voti inferiori a sei: sospensione del giudizio,
interventi di recupero, accertamento del recupero delle
carenze, giudizio finale
ESAME DI STATO II° CICLO
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Art. 6 - Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
AMMISSIONE:
A- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi.
B- a domanda gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non
meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni
predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL CREDITO SCOLASTICO: In sede di scrutinio finale dal
consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di
educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi
1/bis e 4, del testo unico di cui al d.l. 297/1994, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di
religione cattolica.
PUBBLICAZIONE ESITI SCOLASTICI: Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SC. SEC. DI I° E II° CICLO
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ATTRIBUZIONE DI VALUTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI: La valutazione del
comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno
cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi
dell'art. 4, c. 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e al quale si possa
attribuire la responsabilità nei contesti di cui al c.1 dell'art. 2 del decretolegge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9/bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni.
MOTIVAZIONE: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei
decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2
e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
I° E II° CICLO
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I° CICLO: le competenze acquisite dagli alunni sono
descritte e certificate al termine della scuola primaria e,
relativamente al termine della scuola secondaria di primo
grado, accompagnate anche da valutazione in decimi.
II° CICLO: parametri di riferimento, ai fini del rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le
conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del
medesimo decreto.
Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi
gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla
base delle indicazioni espresse dall'Invalsi e delle principali
rilevazioni internazionali.
ADOZIONE E ARMONIZZAZIONE DEI MODELLI DI
CERTIFICAZIONE: Decreto del MIUR
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
ART. 9
Valutare il comportamento, le discipline e le
attività svolte sulla base del PEI previsto
dall'articolo 314, comma 4, del t. u. di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994,
 Voto espresso in decimi secondo le modalità e
condizioni indicate nei precedenti articoli.
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DISABILITA’:ESAME I° E II° CICLO
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I° CICLO
PROVE d’esame differenziate: (anche INVALSI), coerenti con gli insegnamenti
impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
PROVE con valore equivalente a quelle ordinarie.
PROVE adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti della
commissione.
PROVE sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici,
nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo
315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994.
Diploma di licenza voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
Attestato di credito formativo: titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle
classi successive, validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e
formazione.
II°CICLO
Prove d’esame secondo le modalità art.318 del D.Lgs 297/1994
In caso di non conseguimento del DIPLOMA: rilascio attestato con elementi
informativi
VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA
(DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO) ART. 10
Alunni con DSA certificate: la valutazione e
la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto
delle specifiche situazioni soggettive di tali
alunni e degli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti
più idonei.
 Diploma finale: non riporta le modalità di
svolgimento e la differenziazione delle prove.
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VALUTAZIONE ALUNNI IN OSPEDALE
ART.11
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Frequenza di periodi temporalmente rilevanti in ospedali: i
docenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato
Frequenza dei corsi con durata prevalente rispetto a quella
nella classe di appartenenza, i docenti effettuano lo scrutinio
previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli
elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti
della classe.
Esami conclusivi: analogamente si procede quando l'alunno,
ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi,
deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
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VALUTAZIONE ALUNNI Dpr 122.2009