Parametri di valutazione fine corso 1.Presenza (max 6 punti) 2.On line (max 16 punti min 10) 3.Esame (max 12 punti min 7) E’ NECESSARIO PRENDERE LA SUFFICIENZA PARTE 2 E 3 Libri Costa M., Dirigere la scuola dell’autonomia, Isedi Utet, 1999 C. Gentili, Scuola ed extrascuola, Editrice La Scuola, Brescia, 2002 Internet On line (16 punti) Scarica la lezione 12 punti 1. Pensato per garantirvi più libertà e opportunità di confronto collegiale Correlati alla lezione fad: Nella classe virtuale, aventi l’obiettivo di approfondire, discutere, confrontarsi (mediati dal tutor di classe) sulle tematiche oggetto delle lezioni on line (segue i moduli fad) 2. Per diminuire la concezione di un corso on line come “radio elettra” 3. Per decidere su come scegliere la partecipazione Studia i materiali Scrivi e invia risposte tutor Correlati trasversalmente alle tematiche del corso: 4 punti Fai le cose nei tempi stabiliti!! Partecipa ai forum che verranno attivati durante il corso Partecipare al forum è una opportunità non un vincolo ossessivo ai Vostri pressanti impegni. Tanto è vero che pesa 4 punti su un punteggio di 34 complessivi. Aventi l’obiettivo di approfondire, discutere, confrontarsi (mediati dal tutor di contenuto) su tematiche trasversali, che coinvolgono tutti i temi del corso lasciando la libertà a tutti quanti di partecipare insieme (segue il corso, aperti fino 1 settimana dopo il corso) Alunni e docenti per ordine di scuola 1980/81 Visto che nei forum si discute 1991/92 1993/94 1997/98 2000/01 2001/02 Diff.02 /80 Scuola dell'infanzia Alunni 750.813 837.199 850.730 917.881 936.018 947.986 + 26,3 Totale insegnanti 57.314 78.759 76.410 82.258 87.427 88.228 + 53,9 Scuola elementare Alunni Totale insegnanti 4.089.881 2.712.252 2.586.108 2.569.882 2.559.053 2.534.200 260.502 278.848 271.400 288.912 272.598 268.543 - 38,0 + 3,5 Scuola secondaria di I grado Alunni Totale insegnanti 2.775.830 2.007.615 1.875.448 1.712.253 1.684.555 1.704.479 262.460 243.876 228.891 203.728 198.453 199.081 - 38,6 - 24,1 Scuola secondaria di II grado Alunni Totale insegnanti 2.147.795 2.549.513 2.510.389 2.399.094 2.382.154 2.421.303 + 12,7 212.653 257.270 260.136 251.955 267.126 273.796 + 28,8 Fonte: Miur 2003 1 Aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti per area geografica Aspiranti iscritti in graduatoria % sul totale NORD OVEST 52.214 12,37 NORD EST 37.553 8,9 CENTRO 56.535 13,39 SUD 180.483 42,75 ISOLE 85.310 20,21 ESTERO 10.050 2,3 TOTALE 422.145 100,00 Area geografica Serie storica del personale docente di sesso femminile (vari anni scolastici) Anno scolastico 1984/85 1986/87 1989/90 1993/94 1989 2000/02 % di donne sul totale degli insegnanti 68,9 70,9 71,7 72,5 77,0 82,4 Miur, 1999 Miur, 2003 Distribuzione degli insegnanti in servizio e insegnanti iscritti nelle graduatorie per età Fascia d'età a.s. 2002/03 Insegnanti in servizio Iscritti nelle graduatorie Formazione degli Insegnanti Fino a 25 anni 0,55 5,66 Nuovi inclusi nelle graduatorie 13,94 26 - 29 2,63 12,60 22,66 30-34 8,13 23,20 30,96 Decreto legislativo, 17 ottobre 2005 n. 227 35-39 14,6 24,91 19,78 40-44 17,92 17,26 7,91 45-49 20,68 10,25 3,23 50-54 21,98 4,61 1,20 55-59 10,51 1,2 0,27 “Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53” Oltre 59 anni 2,98 0,31 0,04 Miur, 2003 Obiettivi e finalità • I docenti di tutti gli ordini di scuola, per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, dovranno formarsi nei corsi universitari di secondo livello. Dalla SISS ai corsi interateneo • I nuovi percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono: - nei corsi di laurea magistrale (Biennio dopo la laurea triennale) - in appositi corsi accademici di secondo livello (per le discipline artistiche). • I percorsi sono programmati dalle Università nella loro autonomia in conformità a criteri definiti a livello nazionale, assicurando l'approfondimento disciplinare, i contenuti pedagogico-professionali e periodi di tirocinio nelle scuole, oltre ad eventuali stage all'estero. 2 Obiettivi e Finalità • I nuovi percorsi formativi sono a numero programmato e sono ripartiti tra le Università di ciascuna Regione in misura pari al numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali della Regione stessa, più una percentuale del 30% per le esigenze complessive del sistema di istruzione (comprese le scuole paritarie e le istituzioni formative di competenza regionale). Punti qualificanti Programmazione dei posti • La programmazione dei posti avviene per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vale anche come autorizzazione a bandire i successivi concorsi. • Ai corsi si accede previa selezione, dopo, aver conseguito la laurea di primo livello o il diploma accademico di primo livello. Punti qualificanti • Nel periodo di formazione iniziale sono previste attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio con funzione di verifica delle attitudini proprie della funzione docente, seguite da un docente tutor dell’istituzione scolastica, e che si conclude con una specifica valutazione. • Ruolo dei Centri di ateneo o di interateneo - organizzazione del tutorato - svolgimento delle prove d'accesso - coordinamento delle lezioni teoriche con i laboratori e i tirocini - raccordo con le scuole e con le altre istituzioni formative del territorio. Punti qualificanti Punti qualificanti • Alla fine del corso, contestualmente al conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello, è previsto un esame di Stato con valore abilitante. • La commissione di esame è composta da docenti universitari e da docenti delle istituzioni scolastiche e formative • Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale e l’abilitazione all’insegnamento sono inseriti in un Albo regionale degli abilitati. • Gli abilitati iscritti all’Albo regionale sono assegnati alle scuole che hanno posti vacanti per svolgere un “anno di applicazione” tramite un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro • Essi assumeranno responsabilità di insegnamento sotto la supervisione di un docente tutor e svolgeranno attività formative connesse all'esperienza didattica, coordinate dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del tutor • Al termine dell'anno di applicazione ed in seguito a valutazione positiva espressa dal comitato per la valutazione del servizio dell’istituzione scolastica, i docenti potranno essere ammessi al concorso per l'assunzione nelle scuole, già autorizzato in sede di programmazione e loro riservata, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 3 Il processo di attuazione e di transizione • • Riforma Biagi Definizione delle classi di laurea e delle nuove classi di insegnamento (concorso) Ripartizione dei posti tra nuove lauree e graduatorie permanenti: – Il 50% dei posti sarà assegnato alle nuove lauree e il rimanente 50% alle graduatorie permanenti, fino all’esaurimento delle stesse – Fino all’entrata in vigore delle nuove lauree il 100% dei posti sarà ripartito per il 50% ai vincitori del concorso ordinario e il 50% alle graduatorie permanenti. I punti salienti che ci interessano • Borsa lavoro • Disciplina Collocamento • Nuovi contratti (a valenza formativa) • L’apprendistato Il raccordo pubblico/privato nei servizi per l’impiego: L’instaurazione di un modello c.d. “misto” La “Borsa lavoro” a) è un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese b) e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati Art. 3 D. Lgs. 276/03 Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale 4 Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale I. II. III. IV. I. II. III. IV. Attività di somministrazione Attività di intermediazione Attività di ricerca e selezione personale Attività di supporto alla ricollocazione professionale I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula; della costituzione di relativa banca dati; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico Attività di dell'organizzazione somministrazione committente, anche in base ad accordi sindacali, Attività di finalizzata alla intermediazione ricollocazione nel mercato Attività di ricerca e del lavoro di prestatori di selezione personale lavoro, attraverso la formazione finalizzata Attività di supporto all'inserimento lavorativo, alla ricollocazione e l'affiancamento professionale nell'inserimento nella nuova attività I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale RINVIO l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del committente, e comprensiva di: pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; Chi può farlo: Le nuove Agenzie per il lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale 5 Regimi particolari di autorizzazione Università, pubbliche e private I comuni Le camere di commercio Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di ccnl Gli enti bilaterali Le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite proprio soggetto costituito nell’ambito del consiglio nazionale Contratto di inserimento Sostituisce il contratto di formazione lavoro. È rivolto ai lavoratori con una età compresa tra i 18 e i 29 anni, ai disoccupati di lunga durata fino ai 32 anni, alle donne residenti in aree svantaggiate e ai lavoratori con più di 45 anni che abbiano perso il posto di lavoro. Potranno stipulare questo contratto non solo le imprese ma anche i consorzi, le fondazioni, gli enti di ricerca, le associazioni di categoria, le associazioni professionali, le fondazioni. Job on call Job on call o lavoro intermittente. Si tratta di un contratto che regola il lavoro a chiamata o intermittente. Il dipendente mette a disposizione un certo numero di ore alla settimana o al mese. Se verrà chiamato percepirà lo stipendio concordato. Diversamente riceverà un'indennità di disponibilità. Job sharing È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un contratto che consente a due dipendenti di dividere lo svolgimento di un incarico. Compensi e contributi verranno assegnati in proporzione alle ore di lavoro svolte. Se uno dei due si dimette o viene licenziato, si estingue l'intero contratto, a meno che l'altro lavoratore non si assuma in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore). Part time Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova normativa prevede, entro certi limiti, una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro supplementare. La durata dell'attività potrà essere modificata con il consenso del lavoratore. Nel contratto dovranno essere specificate le ragioni organizzative o produttive che giustificano l'elasticità del rapporto. Tirocini estivi È prevista la possibilità di impiegare per un tirocinio estivo un giovane regolarmente iscritto a un ciclo di studi. La durata del tirocinio non può essere superiore ai tre mesi, l'esperienza lavorativa deve avere fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro erogate non possono superare i 600 euro al mese. I nuovi contratti Lavoro a progetto È un contratto che sostituisce l'attuale co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa). Il lavoratore assume l'incarico di eseguire un progetto, un programma di lavoro o la fase di un progetto con lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio. Il contratto deve indicare la durata delle prestazioni, il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento. Lavoro interinale Si tratta della possibilità di ottenere lavoratori da imprese di somministrazione. Con la riforma il ricorso al lavoro interinale diventa più elastico. Il contratto potrà essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Ai lavoratori "in affitto" spetterà (a parità di mansione) un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dell'azienda. Lavoro occasionale accessorio Utile per regolare i rapporti con badanti, giardinieri a giornata, baby sitter, prestatori d'opera occasionali. Attraverso un buono acquistabile dal tabaccaio o altrove si possono pagare le prestazioni di servizio alla famiglia; nel buono saranno compresi i contributi e le tasse. IL CONTRATTO DI INSERIMENTO E’ un contratto di lavoro che ha la finalità di inserire o reinserire nel mercato del lavoro attraverso un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali ad un determinato contesto aziendale 6 IL CONTRATTO DI INSERIMENTO disoccupati di lunga durata (da almeno 12 mesi) tra i 29 e i 32 anni di età ultracinquantenni senza lavoro soggetti tra i 18 e i 29 anni di età persone con grave handicap fisico, mentale o psichico lavoratori di qualsiasi età disoccupati da almeno 2 anni donne residenti in aree con rilevante percentuale di disoccupazione femminile IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Il contratto deve essere stipulato per iscritto e contenere il progetto di inserimento definito con il consenso del lavoratore ed essere fina1izzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo Circa la durata, essa non può essere inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (36 mesi per persone con handicap, fisico, mentale o psichico). Gli esempi che confermano l’originalità si rinvengono: l’art. 55, 4° co., D.Lgs. n. 276/03 alla cui stregua “(…) la formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo (…)”. Ciò significa ammettere che non si è fronte ad un contratto a causa mista, così come accade per il contratto di formazione e lavoro, dal momento che la formazione non assurge a connotazione essenziale della causa che si presenta a sua volta unica. •gli enti pubblici economici, •le imprese e i loro consorzi, •i gruppi di imprese, •le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, • le fondazioni, •gli Enti di ricerca pubblici e privati, •le organizzazioni e le associazioni di categoria. Sono esclusi i professionisti IL CONTRATTO DI INSERIMENTO a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto b) la durata e le modalità della formazione. la differenza con l’apprendistato Possono Possono stipulare stipulare contratti contratti di di inserimento: inserimento: la differenza rispetto al cfl L’accordo interconfederale sui contratti di inserimento è stato siglato in data 11 febbraio 2004 ai sensi dell’art. 86, 13° co., D.Lgs. n. 276/03 e provvede a regolamentare nel dettaglio il progetto individuale di inserimento, stabilendo che nello stesso debbano essere indicati: l’art. 55, 5° co., D.Lgs. n. 276/03 (sostituito dall’art. 12, 1° co., D.Lgs. n. 251/04), che sanziona unicamente le gravi inadempienze scaturenti dalla realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all’articolo 54, 1° co., D.Lgs. n. 276/03. la differenza rispetto al lavoro a progetto Le sanzioni riferibili al contratto di inserimento La conversione del contratto di inserimento, che è come si è visto un contratto di durata, in contratto a tempo indeterminato è ammessa unicamente per l’assenza di forma scritta del contratto. Non è sanzionata l’attività di formazione le gravi inadempienze connesse alla realizzazione del progetto individuale di inserimento che siano tali da impedire il raggiungimento della finalità comportano a carico del datore di lavoro unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa 7 Riforma Biagi: apprendistato Cosa è cambiato Le tipologie sono ora tre: • Espletamento diritto- dovere istruzione e formazione • Professionalizzante • Alta formazione Profili formativi La regolamentazione delle Regioni intesa con il Ministero del lavoro e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori dovrà: Prevedere un monte ore di formazione esterna o interna congruo al conseguimento della qualifica Rinviare ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard stabiliti • La durata del contratto dovrà essere definita in funzione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti e del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati. • Deve avere forma scritta, contenente le indicazioni della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita sulla base della formazione aziendale ed extra-aziendale Apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione Giovani e adolescenti che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l’obbligo scolastico (con l’entrata in vigore della Riforma Moratti l’apprendistato potrebbe diventare l’unica forma di lavoro possibile tra i 15 e i 18 anni). Età massima 18 anni Durata non superiore a 3 anni sulla base di qualifica da conseguire, titolo di studio, crediti formativi e professionali Finalità conseguimento di una qualifica professionale Regolamentazione profili formazione rimessa alle Regioni Profili formativi/2 Prevedere la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo Prevedere la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. Prevedere il riconoscimento della qualifica professionale, ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti attraverso la formazione esterna e interna Riforma Biagi: apprendistato professionalizzante Riforma Biagi: apprendistato professionalizzante • Prescinde dalla necessità del giovane di acquisire una qualifica, di conseguire un diploma o un’alta professionalità. • Può essere stipulato con qualunque giovane che intende inserirsi nel mondo del lavoro ed ha quindi bisogno di conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo. • La possibilità di siglare questo contratto è consentita a tutti i datori di lavoro, ma l’età non può essere inferiore ai 18 anni, né superiore ai 29. • Fatta eccezione per le aziende artigiane, il numero degli apprendisti non può essere superiore al 100% dei lavoratori qualificati in forza (se questi sono inferiori a 3 questi non potranno essere più di 3) • Il rapporto si instaura direttamente tra le parti senza obbligo della preventiva autorizzazione. 8 Riforma Biagi: apprendistato professionalizzante • La forma è scritta e si dovranno indicare: Prestazione, piano formativo individuale, qualifica che potrà essere acquisita. • Durata massima 6 anni, ma spetta ai CCL stabilire la durata effettiva secondo la professionalità da conseguire. • La durata minima passa da 18 mesi a 2 anni • Gli aspetti formativi sono definiti da Regioni e Province autonome, Riforma Biagi: apprendistato alta formazione • Questa tipologia è del tutto nuova e occorrerà più tempo per la sua attuazione pratica • Questo contratto dovrebbe inserirsi nell’ambito della Riforma Moratti (Legge 53/2003 art. 2 lett. g) Vengono definite solo l’età minima (18 anni) e massima (29 anni). • Durata e contenuti formativi saranno definiti dalle Regioni in accordo con le Università, le associazioni dei datori e le altre strutture formative. RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Art. 7 Accreditamenti Comma 1 lettera e “accreditamento degli organismi di formazione” • E’ un atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazioneorientamento. L’accreditamento delle sedi operative viene effettuato dalle Regioni. Profili formativi La regolamentazione delle Regioni dovrà: Prevedere un monte ore di formazione “teorica” esterna o interna di almeno 120 ore annue per acquisizione competenze tecnico professionali Rinviare ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione esterna e interna anche in relazione alla capacità formativa interna RIFORMA BIAGI Art.60 Tirocinio estivo di orientamento comma 1 • Tirocinio formativo (durata massima 12 mesi) – vige ancora la 196/97 è un’esperienza professionalizzante, non basata su un contratto di lavoro, che può svolgersi durante o al termine di un intervento formativo. Può avere funzioni diverse: conoscitive, di orientamento e di inserimento al lavoro • Tirocinio di orientamento (durata massima 3 mesi) – riformato dal Decreto Biagi art.60 è un’esperienza professionalizzante, non basata su un contratto di lavoro, che ha funzione di orientamento. RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Art. 48 Apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione Comma 2 “credito formativo” “Una competenza certificata in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituisce credito per il passaggio da un sistema all’altro”. (ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, art.2, c.1, lett. i). 9 RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Art. 48 Apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione Comma 2 Art.48 comma 3 lett.a) “crediti professionali” • L’insieme di competenze che possono essere riconosciute nell’ambito di un percorso professionale e/o formazione “bilancio delle competenze” •Misurazione della dotazione di competenze di un individuo RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Art.48 comma 4 lett.e) “libretto formativo” • Art. 2 Comma 1 lett.i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore (…) in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Formazione aziendale è quella direttamente erogata dall’azienda sul luogo di lavoro Formazione extra-aziendale è la formazione collegata alla prestazione lavorativa, ma mirata anche ad una formazione di tipo generale erogata all’esterno dell’azienda RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Art.48 comma 4 lett.f) “tutore aziendale” • Il tutore aziendale è di norma un dipendente dell’azienda che segue in affiancamento il giovane assunto in contratto di apprendistato per accompagnarne la crescita formativa e professionale. RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Art.49 comma 1“acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali” Art.49 comma 5 lett.a) Competenza Insieme integrato di conoscenze (knowledge), abilità (skill), atteggiamenti (habits), che un soggetto, in contesti reali, è in grado di attivare, realizzando una prestazione consapevole destinata al raggiungimento di uno scopo “formazione formale” Apprendimento formale, che si svolge negli istituti di istruzione e formazione (ivi comprese le aziende dotate di ambienti formativi) e porta all’ottenimento di diplomi e qualifiche riconosciuti (Dal Memorandum europeo del 2000). 10 RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA MORATTI - DEFINIZIONI Diritto e dovere istruzione Art.55 Progetto individuale di inserimento comma 2 Istruzione e formazione superiore Università Secondo ciclo Licei Primo ciclo “formazione continua” Indica la formazione destinata ai lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione per l’acquisizione di nuove competenze nel corso della vita lavorativa Scuola secondaria I grado 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione • 5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo Formazione tecnica superiore Formazione professionale Scuola primaria Scuola dell’infanzia Legge n. 53 del 2003 RIDEFINIZIONE del concetto di OBBLIGO SCOLASTICO e OBBLIGO FORMATIVO come diritto - dovere all’ all’istruzione e formazione Conferma la priorità dell’esercizio al diritto individuale cui devono corrispondere adeguate misure di sostegno da parte dello Stato • Ribadisce il vincolo di avvalersi delle opportunità offerte dal sistema indicando anche la possibilità di ricorrere a sanzioni educativo, culturale e professionale. Il dirittodiritto-dovere all’ all’istruzione e formazione,dopo il formazione primo ciclo di istruzione, si potrà effettuare indifferentemente sia all’interno delsistema sistema dei licei sia in quello parallelo dell’istruzione istruzione e formazione professionale 11 Art. 1. DirittoDiritto-dovere all'istruzione e alla formazione La durata La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea. 12 ANNI L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere. sino al raggiungimento di una QUALIFICA all’interno del sistema di istruzione all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale entro i 18 anni di età I due sistemi della scuola secondaria superiore Sino a ieri due sistemi separati... Con l’ l’obbligo Sistema di istruzione Formazione professionale regionale Obiettivo • • • • Costruire un SISTEMA INTEGRATO e FLESSIBILE • • • • • sanzioni ai genitori inadempienti, come previsto dalle norme attualmente in vigore; pari valori di credito alla frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo (licei, istruzione/formazione professionale, alternanza scuola-lavoro, apprendistato); passaggi assistiti e assicurati tra i sistemi formativi e possibilità di cambio di indirizzo all'interno del sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale; monitoraggio congiunto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull'attuazione del decreto con conseguente relazione triennale al Parlamento; esenzione da qualsiasi tassa di frequenza per le scuole statali. La gratuità verrà estesa gradualmente a tutti i 12 anni della scolarità obbligatoria. • Diritto/dovere all'istruzione per dodici anni, o almeno fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. L'innalzamento dagli attuali nove a dodici anni sarà graduale. responsabilità dei genitori o di "coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci" per l'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori; vigilanza dei Comuni sull'adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a scuola fino ai 18 anni; raccolta dei dati da parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Anagrafe evidenzierà l'elenco nominativo degli eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da assistere gli alunni e le famiglie perché i ragazzi che hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo formativo; servizi di orientamento delle scuole secondarie di primo grado sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo, con il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche; Il passaggio tra sistemi 12 8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi …. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage …. sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto di apprendistato Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova 10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.. scelta. Accordo tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale - per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa integrata e sperimentale di istruzione e formazione professionale dell’11 dicembre 2003 • • Accordo tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale - per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa integrata e sperimentale di istruzione e formazione professionale dell’11 dicembre 2003 art. 10 - Certificazione dei crediti e passaggio tra sistemi Per il riconoscimento dei crediti acquisiti nel sistema della formazione professionale regionale, nell’esercizio dell’apprendistato, nel corso di attività lavorativa o di autoformazione, ai fini dell’accesso ai diversi anni dei corsi del ciclo secondario di istruzione vengono istituite, presso le singole istituzioni scolastiche autonome, apposite Commissioni. Tali Commissioni, composte da docenti designati dai rispettivi Collegi, sono coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione. Il certificato, rilasciato dalle Commissioni di cui sopra, e attestante le competenze acquisite, è redatto secondo i modelli predisposti dal M.I.U.R. e deve avere le caratteristiche di cui al comma 3 art. 6 DPR 257/2000. Per favorire i passaggi • procedure di accompagnamento all’interno di Intese e Accordi interistituzionali con indicazioni operative condivise dai soggetti firmatari; • maggiore omogeneità della documentazione fornita dalla scuola di provenienza sia dal punto di vista amministrativo (assenze, frequenza, carriera scolastica pregressa), sia dal punto di vista della valutazione degli apprendimenti; • interpretazione condivisa dalle istituzioni di entrambi i sistemi – scolastico e formativo - di alcune delle voci previste dal “certificato di ammissione”, che costituisce l’unico atto formalmente valido per l’ammissione ai centri di formazione professionale; • coinvolgimento ed accompagnamento dello studente con interventi di sostegno nell’ambito dell’autovalutazione e dell’orientamento. • Per il passaggio dal secondo ciclo dell’istruzione scolastica al sistema della formazione professionale, fatta salva la riconoscibilità dei crediti acquisiti anche attraverso i contratti di apprendistato, in analogia a quanto previsto al comma precedente, vengono costituite apposite Commissioni formate dai docenti designati dai rispettivi Collegi docenti (od organismi equivalenti) dei Centri di formazione professionale, coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e dell’istruzione. La Regione con proprie disposizioni indica le modalità di verifica dei crediti e i criteri di inserimento nei percorsi di formazione professionale, nonché i modelli di certificato attestante le competenze acquisite. • Le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi di formazione professionale, con apposite intese locali, stabiliranno criteri e modalità per la valutazione dei crediti formativi e per il loro riconoscimento, nonché per l’attivazione di eventuali moduli integrativi. Attori coinvolti • • • • • • • lo studente, protagonista del proprio progetto formativo; la famiglia dello studente; i dirigenti / responsabili dell’istituzione di provenienza e dell’istituzione di destinazione; i referenti di istituto (di provenienza e di destinazione) del servizio di orientamento; i Consigli delle classi di provenienza e di destinazione, con relativi coordinatori, responsabili del percorso di accompagnamento in uscita e in entrata; gli addetti della segreteria negli istituti di provenienza e di destinazione competenti in materia “diritto – dovere di istruzione e formazione”,; gli esperti della commissione interistituzionale, nominati ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo tra U.S.R. per il Veneto e la Regione Veneto dell’11/12/2003: – esperti del mondo del lavoro e della formazione, nel caso di passaggio dalla formazione all’istruzione; – esperti del mondo del lavoro e dell’istruzione, nel caso di passaggio dall’istruzione alla formazione. 13 Servizi e Procedure • Approfondimenti normativi un servizio di orientamento formativo e informativo dell’istituzione, cui fanno riferimento sia le attività curricolari rivolte al gruppo classe, sia gli interventi destinati a piccoli gruppi e/o a singoli studenti. Tale servizio è mirato allo sviluppo di conoscenze e competenze (come, ad esempio, la conoscenza dei processi, delle strategie e dei meccanismi decisionali, la conoscenza dei fattori che influenzano la fiducia in se stessi ecc) che permettano ai giovani di operare scelte consapevoli, responsabili e autonome; un docente responsabile del servizio di orientamento e/o un referente (coordinatore di classe e/o coordinatore) per ogni classe; un responsabile A.T.A. per l’ambito “diritto-dovere di istruzione e formazione” della segreteria didattica; una procedura da attivare nel momento in cui il giovane e/o la famiglia chiede/ono il passaggio; criteri, riferimenti e modulistica per dichiarare (in caso di uscita) ed accertare (in caso di entrata) le competenze; una procedura da attivare per l’adeguamento dell’offerta alla nuova scelta, con gli interventi di recupero – potenziamento necessari. • • • • • Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 • • • art. 4, comma 6. “I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.” art. 4, comma 7 “Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento…" art. 6. “1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro … (omissis) …l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. • Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età • art. 6. Passaggio tra i sistemi. • 1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale Legge 17 maggio 1999, n. 144 -Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali art. 68 ……previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione ……. • • • Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche. 3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero. 4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi. 14 Art. 1. DirittoDiritto-dovere all'istruzione e alla formazione La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere. Art. 2. Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età…… …… All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo Art. 4. Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi. • La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato ……… Art. 3. Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a: • definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi; • assicurare l'interoperabilità delle anagrafi; • definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 5. Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono: •il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; •il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; •la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; •i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 15 Art. 6. Gradualità dell'attuazione del dirittodovere all'istruzione e alla formazione In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003. • convengono sull’esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all’integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione Schema di accordo quadro per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 (19 giugno ’03) [Il Ministero Dell’istruzione, Dell’universita’ E Della Ricerca, Il Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali, Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Bolzano, Le Province, I Comuni E Le Comunita’ Montane] stabiliscono – anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l’istruzione e la formazione professionale e viceversa – che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni: • - avere durata almeno triennale; • - contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate; • - consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondere almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE). PAUSA Massimiliano Costa – Università CA’ Foscari Come consolidare rapporto scuola-giovanilavoro Differenze tra stegetirocinio e alternanza Lo stage L’impresa simulata L’alternanza Pieter Bruegel (1560) 16 Nuovi compiti per la scuola 1. Favorire il raccordo tra la formazione d’aula e l’esperienza pratica, 2. Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 3. Favorire l’orientamento. 4. Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società civile. 5. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio • Favorire l’acquisizione di capacità relazionali • Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente • Fornire elementi di orientamento personale • Fornire elementi di orientamento scolastico • Fornire elementi di orientamento professionale StageStage-TirocinoTirocino-Alternanza • Comune caratteristica è la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento Differenza: Stage è fase prevista all’interno di un percorso formativo professionalizzante; esiste una convenzione che regola lo stage (specificando un progetto di stage) TIROCINIO VISITE AZIENDALI STAGE FORMATIVO IMPRESA SIMULATA PERCORSI IN ALTERNANZA • Tirocinio è una opportunità di iserimento temporaneo nel mondo del lavoro. Esso si qualifica come un progetto individualizzato di formazione e/o ricerca di lavoro. A differenza dello stage, non si colloca obbligatoriamente in un percorso formativo. • Peculiarità del tirocinio è la possibilità di corresponsione di una borsa di studio per il partecipante a carico dell’azienda. 17 L’impresa simulata • Alternanza scuolascuola-lavoro non è uno strumento formativo ma una nuova metodologia nel sistema integrato istruzione-formazionelavoro • L’impresa simulata costituisce un’iniziativa di raccordo scuolalavoro che si propone l’obiettivo di dotare gli studenti di competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione delle imprese a fronte del loro inserimento nel mondo del lavoro. • Può fare ricorso allo stage o ad altre strategie (learning by doing) • Studenti tra 15 e 18 anni • Il fine ultimo dell’impresa simulata è l’assimilazione e la padronanza dei concetti teorici attraverso l’applicazione reale. •Si può alternare periodi di formazione in aula e esperienze di lavoro a cui attribuire specifici crediti formativi L’impresa simulata Costituisce un’iniziativa di scuola-lavoro che, mira a: raccordo • ·Sviluppare nei giovani l’approccio risolutivo ai problemi e la capacità di analisi dei processi • Stimolare processi cognitivi induttivi che consentano graduali passaggi dal particolare al generale, dall’esperienza concreta all’astrazione • ·Sviluppare capacità comunicative e organizzative Lo stage • È regolato da una convenzione tra scuola e impresa (o associazione industriale) che contiene alcuni elementi chiave, quali: - i dati anagrafici della scuola, dell'impresa, dello stagista - il progetto formativo (contenuti, obiettivi, fasi, area aziendale, ecc.) Normativa sugli stage • Gli stage aziendali sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998, n°142 che chiarisce ambiti e modalità dei "tirocini formativi e di orientamento” finalizzata alla creazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro per agevolare le scelte professionali dei giovani mediante il contatto diretto con il mondo del lavoro e per offrire loro competenze di base, tecnico-operative e trasversali La legge Biagi lo prevede tra i nuovi istituti contrattuali o le nuove modalità operative destinati ai giovani per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. Infatti l’articolo 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 introduce il cosiddetto ‘tirocinio estivo di orientamento Nei percorsi integrati di Alternanza scuola-lavoro, il periodo trascorso in azienda non si configura propriamente come stage, ma piuttosto come un’attività formativa equivalente al percorso scolastico, che intende far acquisire nel luogo di lavoro le stesse competenze che lo studente raggiungerebbe in aula. Lo stage • elementi chiave: 1. il periodo di svolgimento e la durata 2. il tutor aziendale e il tutor formativo 3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul lavoro 18 Stage-tutor •Gli istituti scolastici (o gli enti promotori del tirocinio o stage) sono tenuti a garantire la presenza di un tutor come responsabile didatticoorganizzativo delle attività del tirocinio. Tale presenza non deve essere intesa come semplice affiancamento, ma deve essere finalizzata a concordare con il datore di lavoro le modalità di svolgimento del tirocinio, e a vigilare sullo svolgimento di quanto concordato. La sua attività si articola di fatto in tre fasi: 1. verificare la correttezza del percorso formativo indicato dal tutor aziendale; 2. monitorare periodicamente la rispondenza dei risultati progressivamente raggiunti dal tirocinante con gli obiettivi programmati; 3. predisporre con il tutor aziendale una valutazione finale del percorso formativo e professionale. Il tutor aziendale (referente del settore o del reparto ove avviene l’inserimento) Rappresenta l’interlocutore diretto dello stagista, responsabile di assistere operativamente lo studente individuandone le potenzialità e facilitandone il percorso formativo. • In Italia solo uno studente su 100 frequenta la scuola o l’università secondo una particolare metodologia didattica definita “alternanza studio-lavoro”. • In Italia esiste ed è da tempo regolamentata l’alternanza lavorativa, cioè l’apprendistato. Si tratta di un tipo di alternanza su base contrattuale. • Negli altri paesi europei gli studenti che possono alternare momenti di studio a momenti di lavoro raggiungono una media del 20-30%. • L’art.4 del disegno di legge n. 1306, noto come “riforma Moratti” e approvato recentemente dal Senato, introduce in Italia, un altro tipo di alternanza: l’alternanza formativa. • Destinatari dell’alternanza formativa sono gli studenti del secondo ciclo o dei centri di formazione professionale che hanno compiuto il 15°anno di età. • L’alternanza non e’ un nuovo ordinamento scolastico. I nostri studenti non si iscriveranno all’”alternanza” • L’alternanza è una modalità di realizzazione dell’autonomia didattica di cui è responsabile il Consiglio d’Istituto • Partners della scuola e dei centri formativi (l’alternanza la praticano anche i CFP) saranno le associazioni imprenditoriali, il terzo settore (l’alternanza si potrà fare anche nel volontariato), le Camere di Commercio. 19 Due modelli prevalenti: modello duale - di matrice tedesca ma esteso nel resto del nord-Europa in cui le imprese gestiscono parte della formazione nell’ambito di una forte regolazione pubblica; modello integrato, integrato proprio dei paesi mediterranei, che vede la centralità della scuola o del centro di formazione. • L'alternanza è una combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, progettate sul piano didattico in collaborazione col mondo dell'impresa • L'alternanza nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e momento applicativo, applicativo e si basa su una concezione dell'educazione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo L’alternanza non è il “refugium peccatorum” per gli espulsi dal sistema scolastico, ma una alternativa didattica per i giovani che vogliono acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro, senza rinunciare ad accrescere la propria cultura di base FATTORI DI SUCCESSO: • • • • Orientamento Formazione dei Tutor Convenzioni Progettazione didattica personalizzata • • • • I corsi in alternanza sono personalizzati” ” per gruppi di “personalizzati studenti e direttamente organizzati non dal centro ma dalle singole scuole • Perché l’alternanza si diffonda non bastano le scuole, ci vuole un consistente numero di imprese disposte a scommettere sui giovani • • • • • • riconoscimento dell'alternanza scuola-lavoro quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo per gli studenti compresi tra il 15°ed il 18°anno di età; stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche-formative e le camere di commercio, gli enti pubblici e privati, compresi gli enti di ricerca, le imprese e il mondo del volontariato; istituzione di un Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro; organizzazione didattica volta ad alternare periodi di formazione in aula a periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche esternamente al calendario delle lezioni; sistema tutoriale costituito dal tutor formativo interno all'istituzione scolastica e dal tutor formativo esterno alla scuola, designato dai soggetti che ospitano gli studenti per periodi di esperienza pratica; riconoscimento dei crediti per il periodo di alternanza scuola-lavoro anche in base alle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno; l'istituzione scolastica potrà rilasciare una certificazione supplementare che attesti le competenze acquisite dallo studente per il proseguimento dei percorsi formativi e per il successivo inquadramento nel mondo del lavoro; possibilità di realizzare percorsi in alternanza nel sistema dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale; nelle more dell'emanazione dei decreti delegati del secondo ciclo, le regioni e le province autonome possono attuare eventuali sperimentazioni in alternanza scuola-lavoro nell'ambito del sistema della formazione professionale. 20 Il 31 luglio 2003, tra la Regione • Nelle Regioni che hanno sottoscritto accordi con il Ministro Moratti (Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Molise, Puglia, Sardegna) : sperimentazioni sull’alternanza • linee guida, modelli organizzativi, fattispecie di accordi, modalità alternative di svolgimento delle discipline tradizionali (italiano, matematica...) e di quelle professionalizzanti in ambiente lavorativo. Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Parti Datoriali (Associazioni Imprenditoriali) e le Parti Sociali (Associazioni Sindacali), viene sottoscritto il Protocollo d’intesa per i Percorsi di “Alternanza scuola-lavoro” in cui i Soggetti coinvolti convengono (art. 2) “di definire e sostenere, ciascuno per quanto di competenza, iniziative sperimentali in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione di percorsi formativi progettati, attuati e valutati dalle istituzioni scolastiche e formative”. 28 gennaio 2004, è stato sottoscritto tra l’ Ufficio Scolastico Regionale e Unioncamere Veneto il Protocollo d’intesa per l’attuazione di iniziative sperimentali di alternanza scuola/lavoro. La Regione del Veneto, - la Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - Unioncamere del Veneto - le Associazioni Imprenditoriali - le OO.SS. CGIL-CISL-UIL - prevenire, contrastare e recuperare la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di istruzione e formazione, gli insuccessi e i disagi della condizione giovanile; - promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell’autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell’insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le università ed il sistema imprenditoriale della Regione; - rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell’istruzione e della formazione richiesto dagli standard europei; - contribuire alla formazione di risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro; • Il percorso formativo sarà finalizzato alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base, trasversali e tecnico – professionali spendibili anche nel mondo del lavoro. • Nell’ambito del percorso si procederà al riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire per gli allievi la massima flessibilità, in entrata in uscita, dai diversi sistemi formativi. A tal fine, ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, orientamento e monitoraggio. • Le parti concordano sul fatto che l’alternanza deve essere considerata una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’esperienza pratica. • In tale prospettiva, l’alternanza non costituisce un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei dell’istruzione e formazione professionale ma si configura, invece, quale ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali. Le attività di alternanza potranno coprire un monte-ore complessivo non superiore al 15%, corrispondente all’ambito di flessibilità della quota oraria obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche ai sensi del D.M. 26 giugno 2000 n. 234, applicativo dell’art. 8 del DPR 275/99. Le parti convengono di confermare la sperimentazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2004-2005, limitatamente alle classi 3^ e 4^ delle istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie. Nella sperimentazione, saranno coinvolte complessivamente n. 20 scuole già individuate, nell’anno scolastico 2003/2004, d’intesa tra le parti firmatarie del presente Protocollo che all’uopo stipuleranno apposita convenzione con le imprese e/o con le rispettive Associazioni di rappresentanza ed Enti pubblici e privati ivi inclusi quello del terzo settore. Le suddette convenzioni dovranno essere coerenti con le Linee guida fissate lo scorso anno scolastico e disciplineranno, fra l’altro, le modalità di valutazioni periodiche e finali degli allievi, la presenza nei percorsi formativi di tutor formativi e aziendali, l’attività di monitoraggio. 21 Comunicazione • A seguito delle Vostre richieste, e nel desiderio di consentire a tutti Voi di partecipare Vi comunico che grazie alla tempestiva azione organizzativa della segreteria di Padova, l’ultima lezione in presenza è stata spostata il giorno lunedì 13 marzo presso l’aula G dell’istituto Vallisneri. Spero di aver corrisposto alle vostre richieste, buona giornata • Massimiliano Costa 22