Parametri di valutazione fine corso
1.Presenza (max 6 punti)
2.On line (max 16 punti min 10)
3.Esame (max 12 punti min 7)
E’ NECESSARIO PRENDERE LA
SUFFICIENZA PARTE 2 E 3
Libri
Costa M., Dirigere la scuola dell’autonomia, Isedi Utet, 1999
C. Gentili, Scuola ed extrascuola, Editrice La Scuola, Brescia, 2002
Internet
On line (16 punti)
Scarica la lezione
12 punti
1. Pensato per garantirvi più libertà e
opportunità di confronto collegiale
Correlati alla lezione fad:
Nella classe virtuale, aventi l’obiettivo
di approfondire, discutere,
confrontarsi (mediati dal tutor di
classe) sulle tematiche oggetto delle
lezioni on line (segue i moduli fad)
2. Per diminuire la concezione di un
corso on line come “radio elettra”
3. Per decidere su come scegliere la
partecipazione
Studia i materiali
Scrivi e invia
risposte tutor
Correlati trasversalmente alle tematiche
del corso:
4 punti
Fai le cose nei
tempi stabiliti!!
Partecipa ai forum
che verranno
attivati durante il
corso
Partecipare al forum è una
opportunità non un vincolo
ossessivo ai Vostri pressanti
impegni. Tanto è vero che
pesa 4 punti su un punteggio di
34 complessivi.
Aventi l’obiettivo di approfondire,
discutere, confrontarsi (mediati dal tutor
di contenuto) su tematiche trasversali,
che coinvolgono tutti i temi del corso
lasciando la libertà a tutti quanti di
partecipare insieme (segue il corso,
aperti fino 1 settimana dopo il corso)
Alunni e docenti per ordine di scuola
1980/81
Visto che nei forum si
discute
1991/92
1993/94
1997/98
2000/01
2001/02
Diff.02
/80
Scuola dell'infanzia
Alunni
750.813
837.199
850.730
917.881
936.018
947.986
+ 26,3
Totale insegnanti
57.314
78.759
76.410
82.258
87.427
88.228
+ 53,9
Scuola elementare
Alunni
Totale insegnanti
4.089.881 2.712.252 2.586.108 2.569.882 2.559.053 2.534.200
260.502
278.848
271.400
288.912
272.598
268.543
- 38,0
+ 3,5
Scuola secondaria di I grado
Alunni
Totale insegnanti
2.775.830 2.007.615 1.875.448 1.712.253 1.684.555 1.704.479
262.460
243.876
228.891
203.728
198.453
199.081
- 38,6
- 24,1
Scuola secondaria di II grado
Alunni
Totale insegnanti
2.147.795 2.549.513 2.510.389 2.399.094 2.382.154 2.421.303 + 12,7
212.653
257.270
260.136
251.955
267.126
273.796
+ 28,8
Fonte: Miur 2003
1
Aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti per area geografica
Aspiranti iscritti
in graduatoria
% sul totale
NORD OVEST
52.214
12,37
NORD EST
37.553
8,9
CENTRO
56.535
13,39
SUD
180.483
42,75
ISOLE
85.310
20,21
ESTERO
10.050
2,3
TOTALE
422.145
100,00
Area
geografica
Serie storica del personale docente di sesso femminile (vari anni scolastici)
Anno
scolastico
1984/85
1986/87
1989/90
1993/94
1989
2000/02
% di donne
sul totale
degli
insegnanti
68,9
70,9
71,7
72,5
77,0
82,4
Miur, 1999
Miur, 2003
Distribuzione degli insegnanti in servizio e insegnanti iscritti
nelle graduatorie per età
Fascia d'età
a.s. 2002/03
Insegnanti in
servizio
Iscritti nelle
graduatorie
Formazione degli Insegnanti
Fino a 25 anni
0,55
5,66
Nuovi inclusi
nelle
graduatorie
13,94
26 - 29
2,63
12,60
22,66
30-34
8,13
23,20
30,96
Decreto legislativo, 17 ottobre 2005 n. 227
35-39
14,6
24,91
19,78
40-44
17,92
17,26
7,91
45-49
20,68
10,25
3,23
50-54
21,98
4,61
1,20
55-59
10,51
1,2
0,27
“Definizione delle norme generali in materia
di formazione degli insegnanti ai fini
dell'accesso all'insegnamento, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003,
n.53”
Oltre 59 anni
2,98
0,31
0,04
Miur, 2003
Obiettivi e finalità
• I docenti di tutti gli ordini di scuola,
per conseguire l’abilitazione
all’insegnamento, dovranno formarsi
nei corsi universitari di secondo
livello.
Dalla SISS ai corsi interateneo
• I nuovi percorsi di formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo si svolgeranno presso le università e
le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica si svolgono:
- nei corsi di laurea magistrale (Biennio dopo la
laurea triennale)
- in appositi corsi accademici di secondo livello
(per le discipline artistiche).
• I percorsi sono programmati dalle Università nella
loro autonomia in conformità a criteri definiti a
livello nazionale, assicurando l'approfondimento
disciplinare, i contenuti pedagogico-professionali e
periodi di tirocinio nelle scuole, oltre ad eventuali
stage all'estero.
2
Obiettivi e Finalità
• I nuovi percorsi formativi sono a numero
programmato e sono ripartiti tra le
Università di ciascuna Regione in
misura pari al numero dei posti che si
prevede di coprire per concorso nelle
scuole statali della Regione stessa, più
una percentuale del 30% per le esigenze
complessive del sistema di istruzione
(comprese le scuole paritarie e le
istituzioni formative di competenza
regionale).
Punti qualificanti
Programmazione dei posti
• La programmazione dei posti avviene per
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che vale anche come
autorizzazione a bandire i successivi
concorsi.
• Ai corsi si accede previa selezione, dopo,
aver conseguito la laurea di primo livello o il
diploma accademico di primo livello.
Punti qualificanti
• Nel periodo di formazione iniziale
sono previste attività didattiche,
comprensive di laboratori e attività di
tirocinio con funzione di verifica delle
attitudini proprie della funzione
docente, seguite da un docente tutor
dell’istituzione scolastica, e che si
conclude con una specifica
valutazione.
• Ruolo dei Centri di ateneo o di
interateneo
- organizzazione del tutorato
- svolgimento delle prove d'accesso
- coordinamento delle lezioni
teoriche con i laboratori e i tirocini
- raccordo con le scuole e con le
altre istituzioni formative del
territorio.
Punti qualificanti
Punti qualificanti
• Alla fine del corso, contestualmente al
conseguimento della laurea magistrale o del
diploma accademico di secondo livello, è
previsto un esame di Stato con valore
abilitante.
• La commissione di esame è composta da docenti
universitari e da docenti delle istituzioni
scolastiche e formative
• Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale
e l’abilitazione all’insegnamento sono inseriti in
un Albo regionale degli abilitati.
• Gli abilitati iscritti all’Albo regionale sono assegnati alle
scuole che hanno posti vacanti per svolgere un “anno di
applicazione” tramite un apposito contratto di
inserimento formativo al lavoro
• Essi assumeranno responsabilità di insegnamento sotto la
supervisione di un docente tutor e svolgeranno attività
formative connesse all'esperienza didattica, coordinate
dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del tutor
• Al termine dell'anno di applicazione ed in seguito a
valutazione positiva espressa dal comitato per la
valutazione del servizio dell’istituzione scolastica, i
docenti potranno essere ammessi al concorso per
l'assunzione nelle scuole, già autorizzato in sede di
programmazione e loro riservata, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche
3
Il processo di attuazione e di
transizione
•
•
Riforma Biagi
Definizione delle classi di laurea e delle nuove
classi di insegnamento (concorso)
Ripartizione dei posti tra nuove lauree e graduatorie
permanenti:
– Il 50% dei posti sarà assegnato alle nuove
lauree e il rimanente 50% alle graduatorie
permanenti, fino all’esaurimento delle stesse
– Fino all’entrata in vigore delle nuove lauree il
100% dei posti sarà ripartito per il 50% ai
vincitori del concorso ordinario e il 50% alle
graduatorie permanenti.
I punti salienti che ci interessano
• Borsa lavoro
• Disciplina Collocamento
• Nuovi contratti (a valenza
formativa)
• L’apprendistato
Il raccordo pubblico/privato nei
servizi per l’impiego:
L’instaurazione di un modello
c.d. “misto”
La “Borsa lavoro”
a) è un sistema di incontro tra domanda e offerta di
lavoro alimentato da tutte le informazioni utili a tale
scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia
dagli operatori pubblici e privati, sia direttamente
dai lavoratori e dalle imprese
b) e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e
delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese
hanno facoltà di inserire nuove candidature o
richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario attraverso gli
accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti
pubblici e privati
Art. 3 D. Lgs. 276/03
Ferme restando le competenze delle regioni in
materia di regolazione e organizzazione del
mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
viene identificato un unico regime di autorizzazione
per i soggetti che svolgono attività
attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale
4
Cosa possono fare i soggetti privati
nel mercato del lavoro
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca e
selezione personale
IV. Attività di supporto
alla ricollocazione
professionale
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
Attività di
somministrazione
Attività di
intermediazione
Attività di ricerca e
selezione
personale
Attività di supporto
alla ricollocazione
professionale
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca e
selezione personale
IV. Attività di supporto
alla ricollocazione
professionale
l'attività di mediazione,
comprensiva tra l'altro:
della raccolta dei
curricula; della
costituzione di relativa
banca dati; della
effettuazione, su richiesta
del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti
alle assunzioni avvenute a
seguito della attività di
intermediazione;
dell'orientamento
professionale; della
progettazione ed
erogazione di attività
formative
l'attività effettuata su
specifico ed esclusivo
incarico
Attività di
dell'organizzazione
somministrazione
committente, anche in
base ad accordi sindacali,
Attività di
finalizzata alla
intermediazione
ricollocazione nel mercato
Attività di ricerca e
del lavoro di prestatori di
selezione personale
lavoro, attraverso la
formazione finalizzata
Attività di supporto
all'inserimento lavorativo,
alla ricollocazione
e l'affiancamento
professionale
nell'inserimento nella
nuova attività
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca e
selezione personale
IV. Attività di supporto
alla ricollocazione
professionale
RINVIO
l'attività di consulenza
finalizzata alla
risoluzione di una
specifica esigenza del
committente, e
comprensiva di:
pianificazione e
realizzazione del
programma di ricerca
delle candidature
attraverso una pluralità
di canali di
reclutamento;
formazione della rosa di
candidature
maggiormente idonee;
Chi può farlo:
Le nuove Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il
predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una
delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
5
Regimi particolari di autorizzazione
Università, pubbliche e
private
I comuni
Le camere di commercio
Gli istituti di scuola
secondaria di secondo
grado, statali e paritari
Associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori
comparativamente più
rappresentative che siano
firmatarie di ccnl
Gli enti bilaterali
Le associazioni in
possesso di
riconoscimento
istituzionale di rilevanza
nazionale e aventi come
oggetto sociale la tutela e
l’assistenza delle attività
imprenditoriali, del lavoro
o delle disabilità
L’ordine nazionale dei
consulenti del lavoro
tramite proprio soggetto
costituito nell’ambito del
consiglio nazionale
Contratto di inserimento
Sostituisce il contratto di formazione lavoro. È rivolto ai lavoratori con
una età compresa tra i 18 e i 29 anni, ai disoccupati di lunga durata
fino ai 32 anni, alle donne residenti in aree svantaggiate e ai
lavoratori con più di 45 anni che abbiano perso il posto di lavoro.
Potranno stipulare questo contratto non solo le imprese ma anche i
consorzi, le fondazioni, gli enti di ricerca, le associazioni di
categoria, le associazioni professionali, le fondazioni.
Job on call
Job on call o lavoro intermittente. Si tratta di un contratto che regola il
lavoro a chiamata o intermittente. Il dipendente mette a disposizione
un certo numero di ore alla settimana o al mese. Se verrà chiamato
percepirà lo stipendio concordato. Diversamente riceverà
un'indennità di disponibilità.
Job sharing
È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un contratto che
consente a due dipendenti di dividere lo svolgimento di un incarico.
Compensi e contributi verranno assegnati in proporzione alle ore
di lavoro svolte. Se uno dei due si dimette o viene licenziato, si
estingue l'intero contratto, a meno che l'altro lavoratore non si
assuma in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore).
Part time
Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova normativa
prevede, entro certi limiti, una variazione della
distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al
lavoro supplementare. La durata dell'attività potrà
essere modificata con il consenso del lavoratore. Nel
contratto dovranno essere specificate le ragioni
organizzative o produttive che giustificano
l'elasticità del rapporto.
Tirocini estivi
È prevista la possibilità di impiegare per un tirocinio
estivo un giovane regolarmente iscritto a un ciclo di
studi. La durata del tirocinio non può essere
superiore ai tre mesi, l'esperienza lavorativa deve
avere fini orientativi e di addestramento pratico.
Eventuali borse di lavoro erogate non possono
superare i 600 euro al mese.
I nuovi contratti
Lavoro a progetto
È un contratto che sostituisce l'attuale co.co.co. (contratto di collaborazione
coordinata e continuativa). Il lavoratore assume l'incarico di eseguire un
progetto, un programma di lavoro o la fase di un progetto con lavoro
esclusivamente o prevalentemente proprio.
Il contratto deve indicare la durata delle prestazioni, il corrispettivo, i
criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento.
Lavoro interinale
Si tratta della possibilità di ottenere lavoratori da imprese di
somministrazione. Con la riforma il ricorso al lavoro interinale diventa più
elastico. Il contratto potrà essere stipulato sia a tempo determinato sia a
tempo indeterminato. Ai lavoratori "in affitto" spetterà (a parità di
mansione) un trattamento economico non inferiore a quello dei
lavoratori dell'azienda.
Lavoro occasionale accessorio
Utile per regolare i rapporti con badanti, giardinieri a giornata, baby sitter,
prestatori d'opera occasionali. Attraverso un buono acquistabile dal
tabaccaio o altrove si possono pagare le prestazioni di servizio alla famiglia;
nel buono saranno compresi i contributi e le tasse.
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
E’ un contratto di lavoro che ha la finalità
di inserire o reinserire nel mercato del
lavoro attraverso un progetto individuale
di adattamento alle competenze
professionali ad un determinato contesto
aziendale
6
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
disoccupati di lunga durata
(da almeno 12 mesi) tra i 29
e i 32 anni di età
ultracinquantenni senza lavoro
soggetti tra i 18 e i 29 anni di età
persone con grave
handicap fisico,
mentale o psichico
lavoratori di qualsiasi età
disoccupati da almeno 2
anni
donne residenti in aree con rilevante
percentuale di disoccupazione femminile
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e
contenere il progetto di inserimento definito con il
consenso del lavoratore ed essere fina1izzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali al
contesto lavorativo
Circa la durata, essa non può essere inferiore a 9
mesi e non superiore a 18 mesi (36 mesi per persone
con handicap, fisico, mentale o psichico).
Gli esempi che confermano l’originalità si
rinvengono:
l’art. 55, 4° co., D.Lgs. n. 276/03
alla cui stregua “(…) la formazione
eventualmente effettuata durante
l'esecuzione del rapporto di lavoro
dovrà essere registrata nel libretto
formativo
(…)”.
Ciò
significa
ammettere che non si è fronte ad
un contratto a causa mista, così
come accade per il contratto di
formazione e lavoro, dal momento
che la formazione non assurge a
connotazione essenziale della causa
che si presenta a sua volta unica.
•gli enti pubblici economici,
•le imprese e i loro consorzi,
•i gruppi di imprese,
•le associazioni professionali, socio-culturali e sportive,
• le fondazioni,
•gli Enti di ricerca pubblici e privati,
•le organizzazioni e le associazioni di categoria.
Sono esclusi i professionisti
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto
di inserimento/reinserimento oggetto del contratto
b) la durata e le modalità della
formazione.
la differenza con
l’apprendistato
Possono
Possono stipulare
stipulare contratti
contratti di
di inserimento:
inserimento:
la differenza
rispetto al cfl
L’accordo interconfederale sui contratti di inserimento è
stato siglato in data 11 febbraio 2004 ai sensi dell’art. 86,
13° co., D.Lgs. n. 276/03 e provvede a regolamentare nel
dettaglio il progetto individuale di inserimento, stabilendo
che nello stesso debbano essere indicati:
l’art. 55, 5° co., D.Lgs. n.
276/03 (sostituito dall’art. 12,
1° co., D.Lgs. n. 251/04), che
sanziona unicamente le gravi
inadempienze scaturenti dalla
realizzazione
del
progetto
individuale di inserimento di cui
sia esclusivamente responsabile
il datore di lavoro e che siano
tali da impedire la realizzazione
della finalità di cui all’articolo
54, 1° co., D.Lgs. n. 276/03.
la differenza
rispetto al lavoro
a progetto
Le sanzioni riferibili al contratto di
inserimento
La conversione del contratto di inserimento, che è come
si è visto un contratto di durata, in contratto a tempo
indeterminato è ammessa
unicamente per l’assenza
di
forma
scritta
del
contratto.
Non è sanzionata
l’attività di formazione
le gravi inadempienze connesse alla
realizzazione del progetto individuale di
inserimento che siano tali da impedire il
raggiungimento della finalità comportano a
carico del datore di lavoro unicamente
l’applicazione di una sanzione amministrativa
7
Riforma Biagi: apprendistato
Cosa è cambiato
Le tipologie sono ora tre:
• Espletamento diritto- dovere
istruzione e formazione
• Professionalizzante
• Alta formazione
Profili formativi
La regolamentazione delle Regioni intesa con il Ministero del lavoro e sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori dovrà:
Prevedere un monte ore di formazione esterna o interna
congruo al conseguimento della qualifica
Rinviare ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali
per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard stabiliti
• La durata del contratto dovrà essere definita in funzione della
qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti
professionali e formativi acquisiti e del bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai
soggetti privati accreditati.
• Deve avere forma scritta, contenente le indicazioni della
prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e della
qualifica che potrà essere acquisita sulla base della formazione
aziendale ed extra-aziendale
Apprendistato per l’espletamento del
diritto/dovere di istruzione e formazione
Giovani e adolescenti che hanno compiuto 15
anni e che hanno assolto l’obbligo scolastico (con
l’entrata in vigore della Riforma Moratti l’apprendistato
potrebbe diventare l’unica forma di lavoro possibile tra
i 15 e i 18 anni).
Età massima 18 anni
Durata non superiore a 3 anni sulla base di
qualifica da conseguire, titolo di studio, crediti
formativi e professionali
Finalità conseguimento di una qualifica
professionale
Regolamentazione profili formazione rimessa alle
Regioni
Profili formativi/2
Prevedere la registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo
Prevedere la presenza di un tutore aziendale
con formazione e competenze adeguate.
Prevedere il riconoscimento della qualifica
professionale, ai fini contrattuali, sulla base dei
risultati conseguiti attraverso la formazione
esterna e interna
Riforma Biagi: apprendistato
professionalizzante
Riforma Biagi: apprendistato
professionalizzante
• Prescinde dalla necessità del giovane di
acquisire una qualifica, di conseguire un
diploma o un’alta professionalità.
• Può essere stipulato con qualunque
giovane che intende inserirsi nel
mondo del lavoro ed ha quindi
bisogno di conseguire una specifica
qualificazione professionale
direttamente sul campo.
• La possibilità di siglare questo contratto è
consentita a tutti i datori di lavoro, ma l’età non
può essere inferiore ai 18 anni, né superiore
ai 29.
• Fatta eccezione per le aziende artigiane, il
numero degli apprendisti non può essere
superiore al 100% dei lavoratori qualificati in
forza (se questi sono inferiori a 3 questi non
potranno essere più di 3)
• Il rapporto si instaura direttamente tra le parti
senza obbligo della preventiva autorizzazione.
8
Riforma Biagi: apprendistato
professionalizzante
• La forma è scritta e si dovranno indicare:
Prestazione, piano formativo individuale,
qualifica che potrà essere acquisita.
• Durata massima 6 anni, ma spetta ai CCL
stabilire la durata effettiva secondo la
professionalità da conseguire.
• La durata minima passa da 18 mesi a 2
anni
• Gli aspetti formativi sono definiti da Regioni
e Province autonome,
Riforma Biagi: apprendistato alta
formazione
• Questa tipologia è del tutto nuova e occorrerà più
tempo per la sua attuazione pratica
• Questo contratto dovrebbe inserirsi nell’ambito
della Riforma Moratti (Legge 53/2003 art. 2 lett. g)
Vengono definite solo l’età minima (18 anni) e
massima (29 anni).
• Durata e contenuti formativi saranno definiti dalle
Regioni in accordo con le Università, le
associazioni dei datori e le altre strutture
formative.
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Art. 7 Accreditamenti Comma 1 lettera e
“accreditamento degli organismi di
formazione”
• E’ un atto con cui l’amministrazione
pubblica competente riconosce ad un
organismo la possibilità di proporre e
realizzare interventi di formazioneorientamento. L’accreditamento delle sedi
operative viene effettuato dalle Regioni.
Profili formativi
La regolamentazione delle Regioni dovrà:
Prevedere un monte ore di formazione “teorica”
esterna o interna di almeno 120 ore annue per
acquisizione competenze tecnico professionali
Rinviare ai contratti collettivi nazionali, territoriali
e aziendali per la determinazione, anche
all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di
erogazione della formazione esterna e interna
anche in relazione alla capacità formativa interna
RIFORMA BIAGI
Art.60 Tirocinio estivo di orientamento comma 1
• Tirocinio formativo (durata massima 12 mesi) – vige
ancora la 196/97
è un’esperienza professionalizzante, non basata su un
contratto di lavoro, che può svolgersi durante o al
termine di un intervento formativo. Può avere funzioni
diverse: conoscitive, di orientamento e di inserimento al
lavoro
• Tirocinio di orientamento (durata massima 3 mesi) –
riformato dal Decreto Biagi art.60
è un’esperienza professionalizzante, non basata su un
contratto di lavoro, che ha funzione di orientamento.
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Art. 48 Apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione Comma 2
“credito formativo”
“Una competenza certificata in esito a
qualsiasi segmento della formazione
scolastica, professionale e
dell’apprendistato costituisce credito per
il passaggio da un sistema all’altro”. (ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, art.2, c.1,
lett. i).
9
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Art. 48 Apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione Comma 2
Art.48 comma 3 lett.a)
“crediti professionali”
• L’insieme di competenze che possono essere
riconosciute nell’ambito di un percorso
professionale e/o formazione
“bilancio delle competenze”
•Misurazione della dotazione di competenze
di un individuo
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Art.48 comma 4 lett.e) “libretto formativo”
• Art. 2 Comma 1 lett.i) «libretto formativo del
cittadino»: libretto personale del lavoratore (…)
in cui vengono registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato,
la formazione in contratto di inserimento, la
formazione specialistica e la formazione
continua svolta durante l’arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati
dalle Regioni, nonché le competenze acquisite
in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi dell’Unione Europea in materia di
apprendimento permanente, purché riconosciute
e certificate.
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Formazione aziendale
è quella direttamente erogata dall’azienda
sul luogo di lavoro
Formazione extra-aziendale
è la formazione collegata alla prestazione
lavorativa, ma mirata anche ad una
formazione di tipo generale erogata
all’esterno dell’azienda
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Art.48 comma 4 lett.f)
“tutore aziendale”
• Il tutore aziendale è di norma un
dipendente dell’azienda che segue in
affiancamento il giovane assunto in
contratto di apprendistato per
accompagnarne la crescita formativa e
professionale.
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Art.49 comma 1“acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico professionali”
Art.49 comma 5 lett.a)
Competenza
Insieme integrato di conoscenze
(knowledge), abilità (skill), atteggiamenti
(habits), che un soggetto, in contesti
reali, è in grado di attivare, realizzando
una prestazione consapevole destinata
al raggiungimento di uno scopo
“formazione formale”
Apprendimento formale, che si svolge
negli istituti di istruzione e formazione
(ivi comprese le aziende dotate di
ambienti formativi) e porta
all’ottenimento di diplomi e qualifiche
riconosciuti (Dal Memorandum europeo
del 2000).
10
RIFORMA BIAGI – RIMANDI ALLA RIFORMA
MORATTI - DEFINIZIONI
Diritto e dovere istruzione
Art.55 Progetto individuale di inserimento comma 2
Istruzione e
formazione
superiore
Università
Secondo
ciclo
Licei
Primo
ciclo
“formazione continua”
Indica la formazione destinata ai
lavoratori occupati e/o a rischio di
disoccupazione per l’acquisizione di
nuove competenze nel corso della vita
lavorativa
Scuola secondaria I grado
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo
grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione
•
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e
formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune
di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione
critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale
curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento
delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini
relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo
Formazione tecnica superiore
Formazione professionale
Scuola primaria
Scuola dell’infanzia
Legge n. 53 del 2003
RIDEFINIZIONE del concetto di
OBBLIGO SCOLASTICO e OBBLIGO FORMATIVO
come
diritto - dovere
all’
all’istruzione e formazione
Conferma la priorità
dell’esercizio al diritto
individuale cui devono
corrispondere
adeguate misure di
sostegno da parte
dello Stato
•
Ribadisce il vincolo di
avvalersi delle
opportunità offerte dal
sistema indicando
anche la possibilità di
ricorrere a sanzioni
educativo, culturale e professionale.
Il dirittodiritto-dovere
all’
all’istruzione e
formazione,dopo
il
formazione
primo ciclo di istruzione,
si potrà effettuare
indifferentemente
sia all’interno delsistema
sistema
dei licei sia in quello
parallelo dell’istruzione
istruzione
e formazione
professionale
11
Art. 1.
DirittoDiritto-dovere all'istruzione e alla formazione
La durata
La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto
l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
12 ANNI
L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della
Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati,
secondo quanto previsto dal presente articolo, come
diritto all'istruzione e formazione e correlativo
dovere.
sino al
raggiungimento di
una QUALIFICA
all’interno del sistema di
istruzione
all’interno del sistema di
istruzione e formazione
professionale entro i 18 anni
di età
I due sistemi della scuola secondaria superiore
Sino a ieri due
sistemi separati...
Con l’
l’obbligo
Sistema di
istruzione
Formazione
professionale
regionale
Obiettivo
•
•
•
•
Costruire un
SISTEMA INTEGRATO e
FLESSIBILE
•
•
•
•
•
sanzioni ai genitori inadempienti, come previsto
dalle norme attualmente in vigore;
pari valori di credito alla frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo (licei,
istruzione/formazione professionale, alternanza
scuola-lavoro, apprendistato);
passaggi assistiti e assicurati tra i sistemi
formativi e possibilità di cambio di indirizzo
all'interno del sistema dei licei e dell'istruzione e
formazione professionale;
monitoraggio congiunto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
sull'attuazione del decreto con conseguente
relazione triennale al Parlamento;
esenzione da qualsiasi tassa di frequenza per
le scuole statali. La gratuità verrà estesa
gradualmente a tutti i 12 anni della scolarità
obbligatoria.
•
Diritto/dovere all'istruzione per dodici anni, o almeno fino al
conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età.
L'innalzamento dagli attuali nove a dodici anni sarà graduale.
responsabilità dei genitori o di "coloro che a qualsiasi titolo ne
facciano le veci" per l'adempimento del dovere di istruzione e
formazione dei minori;
vigilanza dei Comuni sull'adempimento da parte dei genitori
del dovere di mandare i figli a scuola fino ai 18 anni;
raccolta dei dati da parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti
istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. L'Anagrafe evidenzierà l'elenco nominativo degli
eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da assistere gli
alunni e le famiglie perché i ragazzi che hanno lasciato la scuola
possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo
formativo;
servizi di orientamento delle scuole secondarie di primo grado
sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo, con il
coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;
Il passaggio tra sistemi
12
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o
frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei
passaggi tra i diversi percorsi …. Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre,
con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni
pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage
…. sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le
esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto
di apprendistato
Le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione assicurano
ed assistono, anche associandosi tra
loro, la possibilità di cambiare
scelta tra i percorsi liceali e,
all’interno di questi, tra gli
indirizzi, ove previsti, nonché di
passare dai percorsi liceali a quelli
dell’istruzione e formazione
professionale e viceversa. A tali fini
le predette istituzioni adottano
apposite iniziative didattiche, per
consentire l’acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova
10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i
crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei
percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei
passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e
formazione professionale e viceversa sono definite
mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni..
scelta.
Accordo tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto Direzione Generale - per la realizzazione dall’anno
scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa integrata e sperimentale
di istruzione e formazione professionale dell’11 dicembre 2003
•
•
Accordo tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto Direzione Generale - per la realizzazione dall’anno
scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa integrata e sperimentale
di istruzione e formazione professionale dell’11 dicembre 2003
art. 10 - Certificazione dei crediti e passaggio tra
sistemi
Per il riconoscimento dei crediti acquisiti nel sistema
della formazione professionale regionale,
nell’esercizio dell’apprendistato, nel corso di
attività lavorativa o di autoformazione, ai fini
dell’accesso ai diversi anni dei corsi del ciclo
secondario di istruzione vengono istituite, presso le
singole istituzioni scolastiche autonome, apposite
Commissioni. Tali Commissioni, composte da
docenti designati dai rispettivi Collegi, sono
coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della
formazione. Il certificato, rilasciato dalle Commissioni
di cui sopra, e attestante le competenze acquisite, è
redatto secondo i modelli predisposti dal M.I.U.R. e
deve avere le caratteristiche di cui al comma 3 art. 6
DPR 257/2000.
Per favorire i passaggi
• procedure di accompagnamento all’interno di
Intese e Accordi interistituzionali con indicazioni
operative condivise dai soggetti firmatari;
• maggiore omogeneità della documentazione
fornita dalla scuola di provenienza sia dal punto
di vista amministrativo (assenze, frequenza,
carriera scolastica pregressa), sia dal punto di vista
della valutazione degli apprendimenti;
• interpretazione condivisa dalle istituzioni di
entrambi i sistemi – scolastico e formativo - di
alcune delle voci previste dal “certificato di
ammissione”, che costituisce l’unico atto
formalmente valido per l’ammissione ai centri di
formazione professionale;
• coinvolgimento ed accompagnamento dello
studente con interventi di sostegno nell’ambito
dell’autovalutazione e dell’orientamento.
•
Per il passaggio dal secondo ciclo dell’istruzione
scolastica al sistema della formazione professionale,
fatta salva la riconoscibilità dei crediti acquisiti anche
attraverso i contratti di apprendistato, in analogia a
quanto previsto al comma precedente, vengono
costituite apposite Commissioni formate dai docenti
designati dai rispettivi Collegi docenti (od organismi
equivalenti) dei Centri di formazione professionale,
coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e
dell’istruzione. La Regione con proprie disposizioni
indica le modalità di verifica dei crediti e i criteri di
inserimento nei percorsi di formazione professionale,
nonché i modelli di certificato attestante le
competenze acquisite.
•
Le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi di
formazione professionale, con apposite intese locali,
stabiliranno criteri e modalità per la valutazione dei
crediti formativi e per il loro riconoscimento, nonché
per l’attivazione di eventuali moduli integrativi.
Attori coinvolti
•
•
•
•
•
•
•
lo studente, protagonista del proprio progetto formativo;
la famiglia dello studente;
i dirigenti / responsabili dell’istituzione di provenienza e
dell’istituzione di destinazione;
i referenti di istituto (di provenienza e di destinazione) del servizio
di orientamento;
i Consigli delle classi di provenienza e di destinazione, con relativi
coordinatori, responsabili del percorso di accompagnamento in
uscita e in entrata;
gli addetti della segreteria negli istituti di provenienza e di
destinazione competenti in materia “diritto – dovere di istruzione e
formazione”,;
gli esperti della commissione interistituzionale, nominati ai sensi
dell’art. 10 dell’Accordo tra U.S.R. per il Veneto e la Regione
Veneto dell’11/12/2003:
– esperti del mondo del lavoro e della formazione, nel caso di passaggio
dalla formazione all’istruzione;
– esperti del mondo del lavoro e dell’istruzione, nel caso di passaggio
dall’istruzione alla formazione.
13
Servizi e Procedure
•
Approfondimenti normativi
un servizio di orientamento formativo e informativo
dell’istituzione, cui fanno riferimento sia le attività curricolari rivolte
al gruppo classe, sia gli interventi destinati a piccoli gruppi e/o a
singoli studenti. Tale servizio è mirato allo sviluppo di conoscenze
e competenze (come, ad esempio, la conoscenza dei processi,
delle strategie e dei meccanismi decisionali, la conoscenza dei
fattori che influenzano la fiducia in se stessi ecc) che permettano ai
giovani di operare scelte consapevoli, responsabili e autonome;
un docente responsabile del servizio di orientamento e/o un
referente (coordinatore di classe e/o coordinatore) per ogni classe;
un responsabile A.T.A. per l’ambito “diritto-dovere di istruzione
e formazione” della segreteria didattica;
una procedura da attivare nel momento in cui il giovane e/o la
famiglia chiede/ono il passaggio;
criteri, riferimenti e modulistica per dichiarare (in caso di
uscita) ed accertare (in caso di entrata) le competenze;
una procedura da attivare per l’adeguamento dell’offerta alla
nuova scelta, con gli interventi di recupero – potenziamento
necessari.
•
•
•
•
•
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
•
•
•
art. 4, comma 6. “I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei
debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle
istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento
di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra
diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di
agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del
lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta
formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.”
art. 4, comma 7 “Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi
formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore
legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento…"
art. 6. “1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate,
esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e
curando tra l'altro … (omissis) …l'integrazione fra le diverse articolazioni del
sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i
diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
• Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000,
n. 257
Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo
di frequenza di attività formative fino al diciottesimo
anno di età
• art. 6. Passaggio tra i sistemi.
• 1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel
sistema della formazione professionale, nell'esercizio
dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per
autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai
diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore.
Esse sono valutate da apposite commissioni costituite,
all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità
di variarne la composizione in relazione alle valutazioni
da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche
interessate o reti delle medesime istituzioni. Le
commissioni sono composte da docenti designati dai
rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del
mondo del lavoro e della formazione professionale tratti
da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale
Legge 17 maggio 1999, n. 144 -Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali
art. 68 ……previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i
tempi e le modalità di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alle funzioni dei servizi per
l’impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni
tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione,
nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento
reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione
…….
•
•
•
Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli
interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le
competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi
possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato,
che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre
istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il
possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e
attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso
può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni
della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di
inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di
recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del
sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e
dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di
formazione professionale possono determinare, con apposite intese,
i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il
riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro
sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome
possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti
di equivalenza dei percorsi formativi.
14
Art. 1.
DirittoDiritto-dovere all'istruzione e alla formazione
La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto
l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della
Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati,
secondo quanto previsto dal presente articolo, come
diritto all'istruzione e formazione e correlativo
dovere.
Art. 2.
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione
Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con
le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del
secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di
orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo
ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e
documentati.
I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono
iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al
conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di età……
……
All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie,
le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono
con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al
comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo
della crescita e valorizzazione della persona umana secondo
percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e
finalizzati al pieno successo formativo
Art. 4.
Azioni per il successo formativo e la
prevenzione degli abbandoni
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee
guida per la realizzazione di piani di intervento per
l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli
abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione
del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel
rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti
locali per tali attività e per la programmazione dei servizi
scolastici e formativi.
Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto
del quadro normativo delle singole regioni, le scuole
secondarie di primo grado possono organizzare, in
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi
territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di
orientamento e azioni formative volte a garantire il
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
• La Repubblica assicura a tutti il
diritto all'istruzione e alla
formazione, per almeno dodici
anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica
di durata almeno triennale entro
il diciottesimo anno di età. Tale
diritto si realizza nelle istituzioni
del primo e del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione
e di formazione, costituite dalle
istituzioni scolastiche e dalle
istituzioni formative accreditate
dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di
Bolzano, anche attraverso
l'apprendistato ………
Art. 3.
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal
primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali
del medesimo Ministero.
Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in
anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della
scuola primaria.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle
anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in
relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il
coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti. Ai predetti fini si provvede a:
•
definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
•
assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
•
definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei
percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori
dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle
istituzioni scolastiche o formative.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base
dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal
presente decreto, provvedono:
•il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al
predetto dovere;
•il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile
dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano
fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto
dovere;
•la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle
funzioni di loro competenza a livello territoriale;
•i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani
tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto
articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
15
Art. 6.
Gradualità dell'attuazione del dirittodovere all'istruzione e alla
formazione
In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al
secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la
frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5,
ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori
e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di
Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
• convengono sull’esigenza di
attivare un percorso articolato di
partenariato istituzionale, a
livello nazionale, entro il 15
settembre 2003, in raccordo con il
livello regionale, per la
definizione degli standard
formativi minimi, a partire da
quelli relativi alle competenze di
base, al fine di consentire il
riconoscimento a livello
nazionale dei crediti, delle
certificazioni e dei titoli,
compresi i crediti acquisiti in
apprendistato, anche ai fini dei
passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici e
viceversa, nonché per la
definizione delle procedure relative
alla determinazione e
all’integrazione delle risorse, al
monitoraggio e alla valutazione
Schema di accordo quadro per la realizzazione dall’anno
scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale
di istruzione e formazione professionale nelle more
dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28
marzo 2003, n.53 (19 giugno ’03)
[Il Ministero Dell’istruzione, Dell’universita’ E Della Ricerca, Il
Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali, Le Regioni E Le
Province Autonome Di Trento E Bolzano, Le Province, I
Comuni E Le Comunita’ Montane] stabiliscono – anche al fine
di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di
continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità
che agevolino i passaggi ed i rientri fra l’istruzione e la
formazione professionale e viceversa – che tali percorsi
sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti
caratteristiche comuni:
• - avere durata almeno triennale;
• - contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed
attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia
alle aree professionali interessate;
• - consentire il conseguimento di una qualifica professionale
riconosciuta a livello nazionale e corrispondere almeno al
secondo livello europeo (decisione del Consiglio
85/368/CEE).
PAUSA
Massimiliano Costa – Università CA’ Foscari
Come consolidare
rapporto scuola-giovanilavoro
Differenze tra stegetirocinio e alternanza
Lo stage
L’impresa simulata
L’alternanza
Pieter Bruegel (1560)
16
Nuovi compiti per la
scuola
1. Favorire il raccordo tra la
formazione d’aula e l’esperienza
pratica,
2. Arricchire la formazione con
l’acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro
3. Favorire l’orientamento.
4. Realizzare un organico
collegamento tra istituzioni
scolastiche, mondo del lavoro,
società civile.
5. Correlare l’offerta formativa allo
sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio
• Favorire l’acquisizione di
capacità relazionali
• Favorire la maturazione e
l’autonomia dello studente
• Fornire elementi di
orientamento personale
• Fornire elementi di
orientamento scolastico
• Fornire elementi di
orientamento professionale
StageStage-TirocinoTirocino-Alternanza
• Comune caratteristica è la concezione del
luogo di lavoro come luogo di
apprendimento
Differenza:
Stage è fase prevista all’interno di un
percorso formativo professionalizzante;
esiste una convenzione che regola lo
stage (specificando un progetto di stage)
TIROCINIO
VISITE AZIENDALI
STAGE FORMATIVO
IMPRESA SIMULATA
PERCORSI IN ALTERNANZA
• Tirocinio è una opportunità di iserimento
temporaneo nel mondo del lavoro. Esso si
qualifica come un progetto individualizzato di
formazione e/o ricerca di lavoro. A differenza
dello stage, non si colloca obbligatoriamente in
un percorso formativo.
• Peculiarità del tirocinio è la possibilità di
corresponsione di una borsa di studio per il
partecipante a carico dell’azienda.
17
L’impresa simulata
• Alternanza scuolascuola-lavoro non è
uno strumento formativo ma una
nuova metodologia nel sistema
integrato istruzione-formazionelavoro
• L’impresa simulata costituisce
un’iniziativa di raccordo scuolalavoro che si propone l’obiettivo di
dotare gli studenti di competenze
professionali nel campo della
gestione e amministrazione delle
imprese a fronte del loro inserimento
nel mondo del lavoro.
• Può fare ricorso allo stage o ad altre
strategie (learning by doing)
• Studenti tra 15 e 18 anni
• Il fine ultimo dell’impresa simulata è
l’assimilazione e la padronanza dei
concetti teorici attraverso
l’applicazione reale.
•Si può alternare periodi di formazione in aula e
esperienze di lavoro a cui attribuire specifici
crediti formativi
L’impresa simulata
Costituisce un’iniziativa di
scuola-lavoro che, mira a:
raccordo
• ·Sviluppare nei giovani l’approccio
risolutivo ai problemi e la capacità
di
analisi dei processi
• Stimolare processi cognitivi induttivi che
consentano graduali passaggi dal
particolare al generale, dall’esperienza
concreta all’astrazione
• ·Sviluppare capacità comunicative e
organizzative
Lo stage
• È
regolato
da
una
convenzione tra scuola e
impresa
(o
associazione
industriale)
che
contiene
alcuni elementi chiave, quali:
- i dati anagrafici della scuola,
dell'impresa, dello stagista
- il progetto formativo (contenuti,
obiettivi, fasi, area aziendale, ecc.)
Normativa sugli stage
•
Gli stage aziendali sono regolamentati dal D.M. 25
marzo 1998, n°142 che chiarisce ambiti e modalità
dei "tirocini formativi e di orientamento”
finalizzata alla creazione di momenti di alternanza
tra studio e lavoro per agevolare le scelte
professionali dei giovani mediante il contatto
diretto con il mondo del lavoro e per offrire loro
competenze di base, tecnico-operative e
trasversali
La legge Biagi lo prevede tra i nuovi istituti contrattuali o le nuove
modalità operative destinati ai giovani per favorirne l’ingresso nel
mondo del lavoro. Infatti l’articolo 60 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 introduce il cosiddetto ‘tirocinio estivo di
orientamento
Nei percorsi integrati di Alternanza scuola-lavoro, il periodo trascorso
in azienda non si configura propriamente come stage, ma piuttosto
come un’attività formativa equivalente al percorso scolastico, che
intende far acquisire nel luogo di lavoro le stesse competenze che lo
studente raggiungerebbe in aula.
Lo stage
• elementi chiave:
1. il periodo di svolgimento e la durata
2. il tutor aziendale e il tutor formativo
3. I contratti di assicurazione per la
responsabilità civile e contro gli infortuni
sul lavoro
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Stage-tutor
•Gli istituti scolastici (o gli enti promotori del tirocinio o stage) sono tenuti a
garantire la presenza di un tutor come responsabile didatticoorganizzativo delle attività del tirocinio. Tale presenza non deve essere
intesa come semplice affiancamento, ma deve essere finalizzata a
concordare con il datore di lavoro le modalità di svolgimento del
tirocinio, e a vigilare sullo svolgimento di quanto concordato.
La sua attività si articola di fatto in tre fasi:
1. verificare la correttezza del percorso
formativo indicato dal tutor aziendale;
2. monitorare periodicamente la rispondenza
dei risultati progressivamente raggiunti dal
tirocinante con gli obiettivi programmati;
3. predisporre con il tutor aziendale una
valutazione finale del percorso formativo e
professionale.
Il tutor aziendale (referente del
settore o del reparto ove avviene
l’inserimento)
Rappresenta l’interlocutore diretto
dello stagista, responsabile di
assistere operativamente lo
studente individuandone le
potenzialità e facilitandone il
percorso formativo.
• In Italia solo uno studente su 100
frequenta la scuola o l’università
secondo una particolare
metodologia didattica definita
“alternanza studio-lavoro”.
• In Italia esiste ed è da tempo
regolamentata l’alternanza
lavorativa, cioè l’apprendistato. Si
tratta di un tipo di alternanza su
base contrattuale.
• Negli altri paesi europei gli studenti
che possono alternare momenti di
studio a momenti di lavoro
raggiungono una media del 20-30%.
• L’art.4 del disegno di legge n.
1306, noto come “riforma Moratti”
e approvato recentemente dal
Senato, introduce in Italia, un altro
tipo di alternanza: l’alternanza
formativa.
• Destinatari dell’alternanza
formativa sono gli studenti del
secondo ciclo o dei centri di
formazione professionale che
hanno compiuto il 15°anno di
età.
• L’alternanza non e’ un nuovo
ordinamento scolastico. I nostri
studenti non si iscriveranno
all’”alternanza”
• L’alternanza è una modalità
di realizzazione
dell’autonomia didattica di
cui è responsabile il
Consiglio d’Istituto
• Partners della scuola e dei
centri formativi (l’alternanza
la praticano anche i CFP)
saranno le associazioni
imprenditoriali, il terzo
settore (l’alternanza si potrà
fare anche nel volontariato),
le Camere di Commercio.
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Due modelli prevalenti: modello
duale - di matrice tedesca ma
esteso nel resto del nord-Europa in cui le imprese gestiscono parte
della formazione nell’ambito di
una forte regolazione pubblica;
modello integrato,
integrato proprio dei
paesi mediterranei, che vede la
centralità della scuola o del centro
di formazione.
• L'alternanza è una combinazione di
preparazione scolastica e di esperienze
assistite sul posto di lavoro, progettate sul
piano didattico in collaborazione col
mondo dell'impresa
•
L'alternanza nasce dal superamento
della separazione tra momento
formativo e momento applicativo,
applicativo e si
basa su una concezione dell'educazione in
cui educazione formale, informale ed
esperienza di lavoro si combinano in un
unico progetto formativo
L’alternanza non è il “refugium
peccatorum” per gli espulsi
dal sistema scolastico, ma
una alternativa didattica per i
giovani che vogliono
acquisire competenze
spendibili sul mercato del
lavoro, senza rinunciare ad
accrescere la propria cultura
di base
FATTORI DI SUCCESSO:
•
•
•
•
Orientamento
Formazione dei Tutor
Convenzioni
Progettazione didattica personalizzata
•
•
•
• I corsi in alternanza sono
personalizzati”
” per gruppi di
“personalizzati
studenti e direttamente
organizzati non dal centro ma
dalle singole scuole
• Perché l’alternanza si diffonda
non bastano le scuole, ci vuole
un consistente numero di
imprese
disposte
a
scommettere sui giovani
•
•
•
•
•
•
riconoscimento dell'alternanza scuola-lavoro quale modalità di
realizzazione della formazione del secondo ciclo per gli studenti
compresi tra il 15°ed il 18°anno di età;
stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche-formative e
le camere di commercio, gli enti pubblici e privati, compresi gli enti di
ricerca, le imprese e il mondo del volontariato;
istituzione di un Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio
e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro;
organizzazione didattica volta ad alternare periodi di formazione
in aula a periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro,
anche esternamente al calendario delle lezioni;
sistema tutoriale costituito dal tutor formativo interno
all'istituzione scolastica e dal tutor formativo esterno alla scuola,
designato dai soggetti che ospitano gli studenti per periodi di
esperienza pratica;
riconoscimento dei crediti per il periodo di alternanza scuola-lavoro
anche in base alle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno;
l'istituzione scolastica potrà rilasciare una certificazione
supplementare che attesti le competenze acquisite dallo studente
per il proseguimento dei percorsi formativi e per il successivo
inquadramento nel mondo del lavoro;
possibilità di realizzare percorsi in alternanza nel sistema dei licei e
nel sistema di istruzione e formazione professionale;
nelle more dell'emanazione dei decreti delegati del secondo ciclo, le
regioni e le province autonome possono attuare eventuali
sperimentazioni in alternanza scuola-lavoro nell'ambito del sistema
della formazione professionale.
20
Il 31 luglio 2003, tra la Regione
• Nelle Regioni che hanno sottoscritto
accordi con il Ministro Moratti
(Lombardia, Piemonte, Liguria,
Veneto, Molise, Puglia, Sardegna) :
sperimentazioni sull’alternanza
• linee guida, modelli organizzativi,
fattispecie di accordi, modalità
alternative di svolgimento delle
discipline tradizionali (italiano,
matematica...) e di quelle
professionalizzanti in ambiente
lavorativo.
Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale, le
Parti Datoriali (Associazioni
Imprenditoriali) e le Parti Sociali
(Associazioni Sindacali), viene sottoscritto
il Protocollo d’intesa per i Percorsi di
“Alternanza scuola-lavoro” in cui i
Soggetti coinvolti convengono (art. 2) “di
definire e sostenere, ciascuno per quanto
di competenza, iniziative sperimentali in
alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione di percorsi
formativi progettati, attuati e valutati dalle
istituzioni scolastiche e formative”.
28 gennaio 2004, è stato sottoscritto
tra l’ Ufficio Scolastico Regionale e
Unioncamere Veneto il Protocollo
d’intesa per l’attuazione di iniziative
sperimentali di alternanza scuola/lavoro.
La Regione del Veneto,
- la Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto
- Unioncamere del Veneto
- le Associazioni Imprenditoriali
- le OO.SS. CGIL-CISL-UIL
- prevenire, contrastare e recuperare la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di
istruzione e formazione, gli insuccessi e i disagi della condizione giovanile;
- promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell’autonomia
scolastica e della libertà della ricerca e dell’insegnamento, un piano strategico per
favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le università ed il
sistema imprenditoriale della Regione;
- rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell’istruzione e della
formazione richiesto dagli standard europei;
- contribuire alla formazione di risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata
cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del
lavoro;
• Il percorso formativo sarà finalizzato alla
acquisizione delle conoscenze e delle
competenze di base, trasversali e tecnico –
professionali spendibili anche nel mondo del
lavoro.
• Nell’ambito del percorso si procederà al
riconoscimento dei crediti, allo scopo di
consentire per gli allievi la massima
flessibilità, in entrata in uscita, dai diversi
sistemi formativi. A tal fine, ogni progetto
dovrà prevedere apposite misure di
accompagnamento, atte a promuovere il
successo formativo degli allievi, con
particolare riferimento agli interventi di
accoglienza, riallineamento, potenziamento,
orientamento e monitoraggio.
• Le parti concordano sul fatto che l’alternanza deve essere
considerata una modalità formativa che risponde ai
bisogni individuali di formazione e ai diversi stili
cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a
taluni indirizzi bensì una metodologia didattica innovativa che
valorizza l’aspetto formativo dell’esperienza pratica.
• In tale prospettiva, l’alternanza non costituisce un terzo
canale formativo, accanto a quello dei licei dell’istruzione e
formazione professionale ma si configura, invece, quale
ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e
competenze previste dai percorsi tradizionali.
Le attività di alternanza potranno coprire un monte-ore
complessivo non superiore al 15%, corrispondente all’ambito
di flessibilità della quota oraria obbligatoria riservata alle
istituzioni scolastiche ai sensi del D.M. 26 giugno 2000 n. 234,
applicativo dell’art. 8 del DPR 275/99.
Le parti convengono di confermare la sperimentazione dei percorsi
di Alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2004-2005,
limitatamente alle classi 3^ e 4^ delle istituzioni scolastiche
secondarie superiori, statali e paritarie.
Nella sperimentazione, saranno coinvolte complessivamente n. 20
scuole già individuate, nell’anno scolastico 2003/2004, d’intesa
tra le parti firmatarie del presente Protocollo che all’uopo
stipuleranno apposita convenzione con le imprese e/o con le
rispettive Associazioni di rappresentanza ed Enti pubblici e privati
ivi inclusi quello del terzo settore.
Le suddette convenzioni dovranno essere coerenti con le Linee
guida fissate lo scorso anno scolastico e disciplineranno, fra l’altro,
le modalità di valutazioni periodiche e finali degli allievi, la presenza
nei percorsi formativi di tutor formativi e aziendali, l’attività di
monitoraggio.
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Comunicazione
• A seguito delle Vostre richieste, e nel desiderio
di consentire a tutti Voi di partecipare Vi
comunico che grazie alla tempestiva azione
organizzativa della segreteria di Padova,
l’ultima lezione in presenza è stata spostata il
giorno lunedì 13 marzo presso l’aula G
dell’istituto Vallisneri. Spero di aver
corrisposto alle vostre richieste, buona giornata
• Massimiliano Costa
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