CAPITOLO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO: DESCRIZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE
Art. 1.01 - oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la realizzazione
delle opere di risanamento conservativo di parte degli Spalti Sud del Castello Medioevale, ed in
particolare della parte di superficie soprastante i locali dove sarà allocata la Cabina Elettrica
che servirà l’intero Complesso Bibliotecario. Tale intervento si ritiene necessario e prudenzialmente
opportuno per impedire eventuali future infiltrazioni d’acqua nelle volte degli ambienti sottostanti.
Infatti tali ambienti si presentano attualmente con murature sane ed asciutte, ma non può escludersi
che nel tempo infiltrazioni di acqua meteorica dal piano di calpestio possano creare problemi di
umidità e stillicidio: si ritiene quindi prudenziale procedere con un intervento di
impermeabilizzazione delle superficie analogo a quello già eseguito sulla parte adiacente e
soprastante la Centrale Frigorifera.
Più precisamente le opere del presente progetto interessano circa la metà della superficie degli
Spalti Sud, in particolare la parte compresa tra l’ingresso al secondo piano (ponte sul Cortile
Meridionale) e la Casamatta Sud, e della superficie complessiva di circa mq 425.
Art. 1.02 - forma e ammontare dell'appalto
L’esecuzione delle opere di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sarà compensata a
misura. L’importo complessivo dei lavori e delle forniture comprese nell'appalto (a base d’asta)
ammontano presuntivamente alla somma di € 152.000,72 IVA esclusa, di cui € 146.361,76 per
lavori soggetti a ribasso d’asta, ed € 5.638,96 per Oneri per la Sicurezza di cui € 4.155,52 per
Oneri Speciali ed € 1.483,44 per Oneri Generali non soggetti a ribasso d’asta, come meglio
risulta nel seguente prospetto indicante le lavorazioni complessive ritenute omogenee:
INDICAZIONI DELLE OPERE
Specie
corrispettivo
IMPORTO EURO
Incid. %
Specie lavoraz.
DEMOLIZIONI
a misura
7,40 %
11.398,03
OPERE MURARIE
a misura
86,90 %
132.232,23
ECONOMIE
a misura
2,70 %
4.214,94
SICUREZZA (Oneri Speciali)
a misura
2,70 %
4.155,52
Importo complessivo
lavori a misura
----------
100 %
152.000,72
0,90 %
1.483,44
2,70 %
4.155,52
100 %
146.361,76
ONERI GENERALI di sicurezza
(compresi nei prezzi di elenco)
a corpo
ONERI SPECIALI di sicurezza
(non compresi nei prezzi di elenco)
a misura
IMPORTO LAVORI
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
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INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI
L’articolazione dei gruppi delle lavorazioni ai sensi del comma 7 dell’articolo 45 del Regolamento,
risulta dalla Tabella precedente.
L’offerta dovrà essere formulata esponendo l’importo per lavori (ed il relativo ribasso percentuale)
riferito all’importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza.
L’importo contrattuale complessivo risulterà dalla somma dei due addendi:
•
Importo netto offerto, corrispondente all’applicazione del ribasso percentuale all’importo a base
di gara soggetto al ribasso, pari ad € 146.361,76;
•
Importo per Oneri della Sicurezza ex lege € 5.638,96 di cui € 4.155,52 per Oneri Speciali ed
€ 1.483,44 per Oneri Generali non soggetti a ribasso d’asta;
La categoria prevalente individuata è la OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella di seguito indicata, quale parte
integrante e sostanziale.
CATEGORIA PREVALENTE
(cat. Generali)
OG 2 - Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali
CLASSIFICA
I°
Percentuale
100%
IMPORTO
€ 152.000,72
Art. 1.03 - descrizione dei lavori
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni
allegati al contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto sarà precisato all'atto esecutivo dal
Direttore dei lavori. I lavori da eseguire consistono nella realizzazione delle seguenti opere:
1. Demolizione completa del tratto di pavimentazione da impermeabilizzare con recupero di tutti i
mattoni riutilizzabili ed accatastamento nell’area del cantiere;
2. Regolarizzazione e pulizia della caldana di sottofondo in calce ‘cementizia’ esistente;
3. Taglio della muratura perimetrale per il posizionamento del risvolto della guaina
impermeabilizzante, e successiva ricucitura della muratura mediante cuci/scuci per un altezza
complessiva di cm 25;
4. Esecuzione di impermeabilizzazione inferiore mediante imprimitura della superficie con primer
bituminoso sulla caldana esistente e successiva applicazione di doppia guaina elasto
plastomerica sp mm 4+4, compresa la protezione superiore con tessuto non tessuto;
5. Rifacimento della pavimentazione con mattoni posati di coltello secondo la disposizione
originale, sia nuovi che di recupero (eventualmente anche capovolti);
6. Sigillatura con malta di calce idraulica e successiva stilatura dei giunti;
7. Eliminazione dell’edera dal muro perimetrale di contenimento del terrapieno, e rincocciatura
mediante cuci/scuci delle parti più ammalorate;
8. Demolizione dei tamponamenti in muratura e riapertura della quattro arcate sottostanti lo
Spalto e prospettanti sul Cortile Meridionale.
9. Fornitura e posa di grondaie in rame e relativi pozzetti a piè gronda, compreso il collegamento
alla rete di scarico delle acque bianche sul Cortile Meridionale.
Art. 1.04 - variazioni alle opere progettate
La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori,
senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici
approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie
dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono
quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al
miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5%
dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di
una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non
eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
CAPITOLO 2- DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 2.01 - osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493/96 ed al D.Lgs. 626/94 e
s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 277/91 e s.m.i. ed alla legge 447/95 e s.m.i (Legge
quadro sull’inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi). L’Appaltatore, con la firma del
contratto, dichiara di conoscere integralmente le leggi impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da
svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere
utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
In presenza degli impianti di cui all’ art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e della legge 10/91, una
particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni
previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti
adempimenti, se ed in quanti dovuti. Egli dovrà quindi:
affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge
a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e
riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la
progettazione degli impianti;
garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell'art. 6;
pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così
come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.
Art. 2.02 - documenti che fanno parte del Contratto, spese e stipulazione
Fanno parte integrante del Contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato
Generale (D.M. 145/2000) anche i seguenti documenti:
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Relazione generale e quadro economico
Computo metrico estimativo
Computo estimativo oneri per la sicurezza
Elenco prezzi unitari
Analisi dei prezzi
Documentazione fotografica
Capitolato speciale d’appalto
Tavole grafiche
Fascicolo e piano di manutenzione
Piano di sicurezza e coordinamento
Schema di Contratto
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell’appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEIUNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in
quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso
dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero
modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali.
Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore, tutte le spese previste dall' art. 112 del D.P.R. 21
dicembre 1999 n 554 e dell’art. 8 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento
recante il Capitolato Generale di Appalto e precisamente:
- le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari
comprendenti la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nessuna esclusa;
- le spese di bollo e di registro (sull'ammontare presunto dell' appalto), esclusa l’ IVA che è a
carico dell’ Amministrazione;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della
consegna a quello del collaudo provvisorio.
La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati,
richiedendo all' Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’ uopo occorrenti.
Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l' Appaltatore non provvede, entro l0 gg.
dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante,
questa potrà trattenere l' importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l' obbligo
dell' Appaltatore di reintegrare la stessa.
La stipulazione del Contratto di Appalto avverrà, ai sensi dell’ art. 109 del D.P.R. 21 dicembre
1999 n 554 entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva, dopo comunicazione all'impresa
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell' avvenuta
predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere
perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso
conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non
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stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, L’Amministrazione appaltante attiverà la procedura
per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.
Art. 2.03 - qualificazione dell'impresa Appaltatrice
Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente
Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così
come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 163/2006
OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 2.04 - Cauzione Provvisoria
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto
dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo
dei lavori posti a base dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta
del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà
coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La
fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 2.05 - Cauzione Definitiva
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari
al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 2.06 - disciplina del Subappalto
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non
può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il
valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37
comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero
nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti,
possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui
si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle
relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune
lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas,
antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto;
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l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi e simili;
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
l'armamento ferroviario;
gli impianti per la trazione elettrica;
gli impianti di trattamento rifiuti;
gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è tenuto
ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della
Direzione dei Lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia
effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli
affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art.2359 C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non
oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore
dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta
denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili),
assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di
cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarità
contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
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5)
l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione
comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la
produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore resta in ogni
caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle
imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da
terzi inconseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del
D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al
subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della metà;
6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato
sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 2.07 - trattamento dei lavoratori
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al
comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
L’Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili
ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili
vigente al momento della firma del presente capitolato.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e
comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 2.08 - coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più
polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di
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responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:
- polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o distruzione di opere ai sensi del DPR 554/99 art.103 comma 1, massimale
1'000'000,00 €
- polizza R.C. per danni causati a terzi per un massimale di 200'000,00 €
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire
l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della
liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della
documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art. 2.09 - consegna dei lavori - programma operativo dei lavori - piano di qualità di
costruzione e di installazione - tempo utile per l’ultimazione dei lavori - consegne parziali sospensione
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di
registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale
d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti,
l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative
contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 120 dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo
per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere
redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal
presente Capitolato. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio,
l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una
relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che
l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione Appaltante
comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure
adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento
si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in
corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od
ordinate dalla Direzione dei Lavori.
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L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento
e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150
(centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà
applicata una penale giornaliera di Euro 200,00 (diconsi Euro duecento).
Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione
Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei
Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità
dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del
primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori,
in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad
indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di
conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone
debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direzione dei lavori, non si
da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale
viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori
ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,
indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo
risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia
provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,
l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti
nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di
avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad
alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di
5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del
cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e
s.m.i., al D. Lgs. 626/94 e s.m.i., al D. Lgs. 494/96 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle
attrezzature di cantiere.
L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza,
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decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto
dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei
lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i
lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei
Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso
di sospensione parziale, le opere sospese.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori
ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate,
saranno concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza,
prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora
la maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente.
Ai sensi dell’ art. 4 del Decreto 19/04/2000 n 145 l’ Appaltatore dovrà personalmente condurre i
lavori e potrà farsi sostituire da persona fornita di idonei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’
esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
In ogni caso resterà sempre a carico dell' Appaltatore ogni responsabilità dell' esatto adempimento
degli obblighi di cui al presente capitolato.
I tecnici preposti dall’ Appaltatore ed operanti in cantiere costituiscono la “Direzione tecnica di
Cantiere”. Il Committente, potrà peraltro esigerne la sostituzione qualora ne constatasse la carenza
di idoneità o l'esistenza di cause suscettibili di pregiudicare l' andamento del lavoro ed i rapporti con
il Committente. L' eventuale custodia del cantiere è regolata dalle norme di cui all' art. 22 legge 13
settembre 1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 2.10 - sicurezza dei lavori
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla
data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni
al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza e coordinamento.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei
lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per
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l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al
fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’
compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di
sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi
d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento
di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della
comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli
addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il committente è il Comune di Casale Monferrato e per esso in forza delle competenze
attribuitegli il responsabile del procedimento geom. Antonio Sechi;
- che il Direttore dei Lavori è l’ing. Vincenzo Rosa;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Vincenzo Rosa;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Vincenzo Rosa;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a
ribasso d’asta ai sensi dell’art.131 comma 3 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163, assommano
all’importo complessivo di € 5.638,96 di cui € 4.155,52 per Oneri Speciali ed € 1.483,44 per
Oneri Generali non soggetti a ribasso d’asta.
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto :
•
verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
•
verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
•
adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;
•
organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
•
sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
Imprese;
•
controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
•
Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a:
•
segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
•
a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.L’Appaltatore è altresì obbligato,
nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/06, ad inserire nelle
“proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai
sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:
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1. i dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle
misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di
lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo
soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si
sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è
sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
2. i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del
personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per
tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le
denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico
competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati
nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle
specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare
a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di
lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in
cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto
intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione
delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico
cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo
soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo
l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla
natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
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-
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti
in materia;
L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede
di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Art. 2.11 - anticipazione e pagamenti in acconto
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla
legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.
Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 2, comma 91, della legge 662/96, e dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 79/97e s.m.i.,
convertito con modificazioni dalla legge 140/97, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte dell'Appaltatore di
un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di importo, almeno pari
all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A.. La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso
d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei
singoli stati di avanzamento. L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in
occasione di ogni pagamento.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito al
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di € 30'000,00 (trentamila/00).
Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei
lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse
le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva di cui all’art. 3 comma 8 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Il pagamento del certificato di saldo comprensivo delle ritenute contrattuali e senza interessi sarà
disposto, entro e non oltre il novantesimo giorno dall’ emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell’ opera, ai sensi dell’ art.1666, secondo comma del Codice Civile. Inoltre La
liquidazione della rata di saldo è subordinata all’ accensione delle polizze di cui all’ art. 102 del
D.P.R. 21 dicembre 1999. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati
dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti
suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del
D.M. 145/2000. Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione
Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell’art. 133 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di
agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e
decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto. Per l’ esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o
per le quali non si hanno in elenco i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi
prezzi a norma dell’ art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554,
oppure si provvederà in economia con operai, mezzi di opera e provviste fornite dall’ Impresa
nell’ambito delle somme in economia incluse nel contratto. Gli eventuali lavori in economia, che
dovessero rendersi indispensabili, possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti,
con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, senza che l'
Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo o ad economia quei lavori che
non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell' Elenco prezzi allegato al
contratto e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro
esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
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La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione delle liste in economia,
settimanalmente compilate dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in
corso d’opera le giornate di operai, dei noli e dei mezzi d’ opera da lui forniti.
Art. 2.12 - Conto Finale
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 2.13 - Collaudo
Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a
soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro
sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di
collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 554/99, nonché le
disposizioni dell’art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 2.14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d’Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti:
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso
con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei
Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante
e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri
installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che
saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza,
arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa
manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
7) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali bstessi. Dei
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne
l'autenticità.
8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo
di sicurezza.
10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
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11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso
di appalto.
14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al
10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori–
Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato
generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/59 e s.m.i..
17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti
per l'allacciamento alla fognatura comunale.
20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione
dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere
compensi di sorta.
22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a
piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 7 dell’art. 118 e all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
24) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e
sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto
alla direzione e sorveglianza.
25) Consentire l'uso anticipato delle strade che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potessero derivare ad esse. Entro 5 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore
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dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprietà.
26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle
apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto
che degli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell’art.
118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai
contratti similari. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei
prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a misura di cui all'art."Forma e Ammontare
dell'Appalto" del presente Capitolato.
Art. 2.15 - Cartelli all'esterno del cantiere
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non
inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e
dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti
normative nazionali e locali.
Art. 2.16 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
Nel caso in cui i materiali derivanti da escavazioni o demolizione restino in proprietà alla Stazione
Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi
di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma
dell'art. 36 del Capitolato generale.
Art. 2.17 - Rescissione del Contratto
La Stazione Appaltante ha il diritto di rescindere in qualunque tempo il contratto di appalto previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell’importo delle opere non eseguite, in tutti i casi previsti dal del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 agli
articoli :
art. 134 : recesso ;
art. 135 : risoluzione del contratto per reati accertati ;
art. 136 : risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ;
art. 137 : risoluzione del contratto per inadempimento contratti di cottimo
In caso di risoluzione o recesso si applicheranno inoltre i successivi adempimenti di cui agli artt.
138,139,140 del citato e D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 2.18 - Definizione delle controversie
La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire
secondo le procedure indicate dagli artt. artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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CAPITOLO 3 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 3.01 - Generalità
Art. 3.1.1 Riferimenti normativi
Per i materiali da costruzione saranno osservate le norme degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato
Generale. Essi devono corrispondere alle prescrizioni indicate negli articoli seguenti e possedere i
requisiti di accettazione stabiliti dalle Norme vigenti.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile
1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e
corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda
espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di
esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme
U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti
minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo
dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei
singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati
bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione
progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per
l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso,
purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve
essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva
espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati
progettuali.
Art. 3.1.2 Fornitura diretta di materiale - scorpori
La Stazione Appaltante ha la facoltà di eseguire forniture dirette di materiali o di scorporarli
dall'appalto, nei limiti stabiliti dagli articoli 10 e 12 del Capitolato Generale, senza che per questo
l'Impresa possa chiedere alcun compenso, a qualsiasi titolo o ragione.
Art. 3.1.3 Verifiche e prove in corso d'opera
Durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari
sulle opere in progetto, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del capitolato speciale d'appalto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi,
ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere
utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
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Art. 3.02 - acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva di
grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose
e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
L’acqua per tubi in c.a. dovrà essere limpida, preferibilmente potabile e non contenere acidi o basi,
deve essere priva di sostanze nocive sia in soluzione che in sospensione e rispondere ai requisiti
fissati dalla UNI 8981/7 punto 4.3.
Art. 3.03 - calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”)
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di
accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”) nonchè alle
norme UNI EN 459-1 e 459-2.
Art. 3.04 - cementi e agglomerati cementizi
1. I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 595/65 e nel D.M.
03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e s.m.i..
In base al regolamento emanato con D.M. 126/88 i cementi sono soggetti a controllo e
certificazione di qualità (norma UNI EN 197-2) Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai
limiti di accettazione contenuti nella legge 595/65 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2. A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria n. 126/88 (Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi della legge 595/65 (e cioè i
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Art. 3.05 - sabbia - ghiaia - pietrisco - inerti per calcestruzzo
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9
gennaio 1996 – Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature. Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche dell’opera da
eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa
ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla
scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.
Art. 3.06 - pietrischi - pietrischetti - graniglia - sabbia - additivi per pavimentazioni
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali
dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n.
4/1953. Si definisce:
- pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal
crivello 25 U.N.I. 2334;
- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I.
2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
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graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
- sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame
o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
- additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati all’art.
7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di
aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento
alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi
sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo (filler) che
deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si
può usare anche cemento portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere
minerale.
Art. 3.07 - materiali ferrosi e metalli vari
a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3
e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
1°) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì
saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e
finemente graduale.
3º) - Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno in barre tonde ad
aderenza migliorata.
Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti:
TENSIONE
caratteristica di snervamento kg/mm2
caratteristica di rottura kg/mm2
ammissibile kg/cm2
Fe B 44 K
ad aderenza
migliorata
> 44
> 55
2600
3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro,
dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
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CAPITOLO 4 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 4.01 - movimenti di materiali
Art. 4.1.1 - Generalità
L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da
eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti.
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose
poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al
loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Art. 4.1.2 - Collocamento in opera di materiali forniti dall'amministrazione
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione, sarà consegnato alle
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente.
Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le
opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in
questo Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del
materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Art. 4.02 - Tracciamenti - scavi e rilevati
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla
larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo
tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la direzione dei lavori, le modine o garbe
necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei
rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei
lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'impresa dovrà procedere al
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle
modine, come per i lavori in terra.
Art. 4.03 - Scavi e rilevati in genere
Gli scavi e i rilievi occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi,
cunette, passaggi, rampe o simili, saranno eseguiti conformemente le previsioni di progetto, salvo le
eventuali varianti che fosse per disporre la direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza
nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e banchine, nel configurare le
scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.
L'impresa dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a
sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate o banchine e l'espurgo dei fossi.
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In particolare si prescrive:
a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi l'impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà
ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla direzione dei lavori allo scopo di
impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impartitele.
L'impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.
Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente,
a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.
Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute
idonee, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei
lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, con deposito su aree che
l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.
La direzione dei lavori potrà fare esportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si provvederanno le materie occorrenti prelevandole da
cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla direzione dei lavori, le quali
cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente
soltanto alla cennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti
disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle
eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.
Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'impresa alla quale sarà corrisposto il
solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate
in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro
regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo
l'impresa quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con
sufficiente pendenza.
Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale
da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare
opere pubbliche o private.
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo
stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante,
cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede
del lavoro le materie di rifiuto.
La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se
cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al
quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa cm 30, con inclinazione inversa a
quella del rilevato esistente o del terreno.
La terra da trasportare nei rilievi dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne,
radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilievo a cordoli alti da 0,30
m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate
alle murature.
Sarà fatto obbligo all'impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca
del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso
sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del
lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati,
nonché configurato a gradini, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie
con quelle prima impiegate.
Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o 50 cm. Comunque,
dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore d'acqua conveniente, evitando
di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in
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acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura,
comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in
progetto od ordinati dalla direzione dei lavori.
Art. 4.04 - scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o tali a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato (1).
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti
scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi
opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.)
eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano
naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
Art. 4.05 - scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di
cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle
opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno
essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro
esecuzione.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la
direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra a falde inclinate, potranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'impresa dovrà,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose e alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno però, ove speciali leggi non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo
caso non sarà compensato il maggior scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'opera, e l'impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento
del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto, ed al
necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio la direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale
di fondazione per una altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura,
restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'impresa, ove occorra di armare
convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature, e sbadacchiature, nelle qualità e robustezza che per la qualità delle materie
da escavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriomente
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla
direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti
parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno
(1) Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti non soltanto, come è ovvio,
quelli necessari per la formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresì quelli per allargamenti
di trincee, tagli di scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti,
spalette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano determinato come sopra, considerandosi come piano naturale
anche l'alveo dei torrenti o fiumi ed inoltre gli scavi per la formazione del cassonetto o lo scavo delle cunette e dei fossi di
guardia.
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di proprietà dell'impresa, che potrà perciò recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta
all'impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche
totalmente negativo.
Art. 4.06 - Calcestruzzi e cemento armato
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto
nell'All. 1 del D.M. 9 gennaio 1996.
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e
disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si
esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che
deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovrà
essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di scavi molto larghi, il Direttore dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato
di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela
dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili o
quegli altri mezzi d'immersione che il Direttore dei lavori prescriverà, ed userà la diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio
della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà
essere lasciato assodare per tutto il tempo che il Direttore dei lavori stimerà necessario.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'lmpresa dovrà attenersi
strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nel D.M. 9 gennaio 1996,
concernenti le opere stesse e quelle a struttura metallica.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai
calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere
redatti e firmati da un tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che l'Appaltatore dovrà
presentare al Direttore dei lavori entro il termine che le verrà prescritto, attenendosi agli schemi e
disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a
sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte del Direttore dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e
per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli
di ogni genere eseguiti dal Direttore dei lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione,
l'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto
con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di
conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.
La cennata responsabilità verrà invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per ciò che
concerne forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga
ammessa la presentazione da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento
armato. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite
dall'Amministrazione o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore. Avvenuto il disarmo, la
superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia: l'applicazione si farà previa pulitura
e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e
fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
Art. 4.07 - demolizioni e rimozioni
Le demolizioni delle murature, degli intonaci e dei marciapiedi ecc., sia in rottura che parziali o
complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, ed in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
E’ pertanto vietato gettare i materiali in genere che devono essere trasportati o guidati in basso, e
sollevare polvere: pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
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Nelle demolizioni e rimozioni delle murature, l’impresa deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature, in particolare nelle zone identificate con le lettere E/E e G/G per sostenere
le parti di muratura perimetrale che devono essere mantenute.
Inoltre, allo scopo di non deteriorare i laterizi ancora recuperabili provenienti dalle demolizioni,
l’Impresa dovrà disporre di opportune precauzioni in modo tale da consentirne il recupero
immediato in cantiere. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,
dovranno essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele necessarie per non
danneggiarli sia nello scalcinamento, nel trasporto, che nel loro accatastamento, e per evitarne la
dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione Appaltante che potrà
ordinare all’impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Progetto. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni
dovranno sempre essere trasportati dall'impresa fuori del cantiere nei luoghi indicati dalla DL od alle
pubbliche discariche. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, fossero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno a cura e spese dell’impresa, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Art. 4.08 - opere provvisionali
Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d’arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l’intera
durata dei lavori. Sono da considerarsi opere provvisionali tutte le strutture di tamponamento
provvisorio da porre in opera per la suddivisione del cantiere nelle varie fasi operative atte ad
isolare le aree oggetto di lavorazioni specifiche, o ad impedire l’accesso da parte di personale non
autorizzato.
IL PONTEGGIO per la demolizione dei tamponamenti sul Cortile Meridionale è stato prevista a tubi
giunti e a doppio livello.
I PUNTELLAMENTI della muratura perimetrale dovranno essere eseguite nelle zone del terrapieno
interessate dai cedimenti rilevabili: tuttavia, se nel corso dei lavori fossero necessarie altre opere di
sostegno, queste dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della DL, e saranno pagate con
prezzi di Elenco. La Ditta appaltatrice sarà responsabile della progettazione, dell’esecuzione e della
loro rispondenza a tutte le norme di Legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque
possono riguardale. Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisionali dovranno
essere portate alla preventiva conoscenza del Direttore dei lavori. Nella realizzazione delle opere
provvisionali la Ditta appaltatrice é tenuta, altresì, a rispettare tutte le norme in vigore nella zona in
cui saranno eseguiti i lavori.
Art. 4.09 - murature in genere
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori:
• per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T,
le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in
opera durante la formazione delle murature;
• per il passaggio dei tubi pluviali, camini, ecc.;
• per le imposte delle volte e degli archi;
• per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc..
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature dovrà iniziare e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori
la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della muratura perimetrale.
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti
venisse prescritto. All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0 °C.Quando
il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
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eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla
loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei lavori.
Le imposte per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome,
secondo quanto verrà prescritto. In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
d) Murature di mattoni
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternative in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in
modo che la malta refluisca all'intorno e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8 mm‚ minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere
passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza
fissato.Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente ammorsate con la parte interna. Per la muratura da eseguirsi con paramento a
vista, si dovrà aver cura di scegliere, per le facce esterne, i mattoni di migliore cottura, meglio
formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure
orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista, non dovranno avere grossezza
maggiore di 5 mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o
di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non
dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
e) Murature miste
La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando n. di filari
di mattoni ogni 1m di altezza di muratura di pietrame.
I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali.
Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti, si debbono costruire in mattoni tutti gli
angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle
aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le
piattabande, l’ossatura delle cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque
altra parte di muro all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformità delle
prescrizioni che potrà dare la Direzione dei lavori all'atto esecutivo. Il collegamento delle due
differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile e tanto in senso orizzontale che in
senso verticale.
Art. 4.10 - mattoni di recupero: pulizia in cantiere
I mattoni provenienti dalle demolizione delle parti di muratura perimetrale e dalla zona
soprastante i locali B5/B6, se in condizioni di poter essere riutilizzati, dovranno essere recuperati
mediante apposita pulizia in cantiere. Tale operazione potrà essere realizzata mediante selezione
dei materiali recuperabili e successivo scalcinamento manuale, oppure mediante l’utilizzo di
apposita macchina per la pulizia del laterizio.
Tali materiali andranno accatastati su appositi bancali per il successivo immediato reimpiego nelle
muratura e nel tratto interessato dal rifacimento della pavimentazione.
Art. 4.11 - mattoni vecchi di nuova fornitura
Ad integrazione della fornitura di mattoni necessaria al ripristino delle lacune, al rifacimento della
pavimentazione e dei tratti di muratura perimetrale, dovranno essere forniti mattoni vecchi di nuova
fornitura con foggia il più possibile simile all’esistente. Tale fornitura, anche parzializzata in tempi
successivi, dovrà essere rigorosamente preceduta da una campionatura del materiale che, ad
insindacabile giudizio della DL e/o della Soprintendenza competente, potrà confermare o rifiutare il
materiale.
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Art. 4.12 - cuci/scuci: muri e pavimentazione
L’esecuzione dei tratti di muratura nelle zone del terrapieno che si rivelassero da consolidare,
dovranno essere realizzate con mattoni di recupero provenienti dalle demolizioni stesse della
muratura perimetrale. La quantità di mattoni disponibile dovrà essere integrata con altri recuperati
dal medesimo cantiere e di nuova fornitura che presentino caratteristiche tipologiche simili a quelle
dei mattoni utilizzati. In ogni caso la fornitura dovrà essere preceduta da campionatura di materiale
da sottoporre alla DL.
Particolare cura dovrà essere presa per la ricostruzione dei tratti di canalina superficiale, che
dovranno essere rifatti mantenendo costante la curvatura di sezione e le pendenze esistenti della
pavimentazione.
Art. 4.13 - opere in conglomerato cementizio semplice od armato
Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, l' Appaltatore dovrà attenersi a tutte le
norme stabilite dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolare Ministero lavori pubblici 30
giugno 1980 n. 20244, dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle
che potranno essere successivamente emanate anche in corso di esecuzione.
Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di
cui alle vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo IV.
I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento
pozzolanico tipo "325", nel dosaggio che verrà di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che
dovrà riferirsi al mc di calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sarà
determinata in funzione delle caratteristiche dell'opera da eseguire in modo da ottenere impasti
compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati
a piè d'opera, dovrà essere controllata mediante vagliatura con stacci, di cui l'impresa dovrà essere
fornita. Il rapporto acqua-cemento verrà prescritto sulla base di prove di impasto e dovrà risultare il
più basso possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno
essere eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entità e per i quali non
si richiedano particolari caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potrà autorizzare l'impasto a
mano, ed in questo caso esso dovrà essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti
successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.
Sarà altresì ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso l'Appaltatore
sarà tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovrà
uniformarsi nel confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato
elaborate dall'A.N.C.E.; la direzione lavori avrà comunque piena facoltà di effettuare i sopralluoghi
che ritenesse necessario presso il cantiere di preconfezionamento per il controllo di qualità del
legante e della granulometria degli inerti.
Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima
accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La
superficie del cassero, a contatto con l'impasto dovrà risultare il più possibile regolare.
Il calcestruzzo sarà posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che
possono provocare la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in
presenza d'acqua il calcestruzzo dovrà essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo
di cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento
del legante. La costipazione dei getti dovrà avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza,
ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuità della
vibrazione. In linea generale L’impresa dovrà curare il calcestruzzo anche durante la fase di
maturazione, provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel
caso di getti a basse temperature e mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di
temperature elevate, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinarne la sospensione in caso
di condizioni ambientali sfavorevoli.
Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese
scabre lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida
di sabbia fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.
I gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavità
dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso
contrario sarà a carico dell'impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per
l'irregolarità delle superfici, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il
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rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio
estetico o statico in relazione alla natura dell'opera stessa.
Tutte le opere in c.a. facenti parte dell'appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilità
accompagnati dai disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che
l'impresa dovrà sottoporre alla direzione lavori per l'approvazione entro il termine che sarà stato
stabilito all'atto della consegna. In nessun caso si darà luogo all'esecuzione di dette opere se gli
elaborati grafici e di calcolo non saranno stati preventivamente depositati presso il competente
ufficio della direzione provinciale dei lavori pubblici. L'accettazione da parte della direzione lavori del
progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo l'impresa delle responsabilità derivanti
per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che l'Appaltatore rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione ed il calcolo,
che per la loro esecuzione; di conseguenza egli sarà tenuto a rispondere dei danni e degli
inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entità essi possano risultare.
Art. 4.14 - impermeabilizzazioni ed intonaci
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore
accuratezza possibile, (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si
manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed
eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti
delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie
della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per
cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli
allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la
necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Impresa a sue spese. La
calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii,
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Impresa il fare tutte le riparazioni
occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori. Particolarmente
per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:
a) Intonaco grezzo o arriccitura - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero
sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in
modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si
applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o
col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto
possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su
di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo
che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano
verticale o secondo le superfici degli intradossi.
Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte
delle facciate stesse.Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno
aggiungendo ad uno strato d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure
colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il
precedente. Il secondo strato d'intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm.
Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta
per stucchi , che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti
perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione.Ove lo stucco debba
colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei lavori. Intonaco a
stucco lucido. - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l'abbozzo però
deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di
Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale
sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. Terminata l'operazione, si bagna lo
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stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino. Intonaco di cemento liscio.
- L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera a) impiegando
per rinzaffo la malta cementizia normale e per gli strati successivi quella di cui allo stesso articolo.
L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato.
Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. - Questo rivestimento sarà formato in
conglomerato di cemento nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle
dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a
riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la
Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto. Rabboccature. - Le rabboccature
che occorressero su muri vecchi o comun-que non eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a
secco, saranno formate con malta. Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno
diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate
e profilate con apposito fetto.
Art. 4.15 - pulizia, trattamento biocida e impermeabilizzazioni
Art. 4.15.1 - pulizia della superficie
La pulizia dei giunti ammalorati della superficie in mattoni, dovrà essere realizzata mediante
idrolavaggio con idropulitrice a bassa pressione max. 50 atmosfere, con getto inclinato a 150° circa,
allo scopo di rimuovere tutta la vegetazione esistente ed evitare la corrosione dei mattoni più fragili.
La pulizia in oggetto dovrà inoltre essere completata mediante asportazione manuale della
vegetazione residua: le radici più profonde dovranno essere asportate a mano con l’ausilio di
punteruoli o attrezzature simili.
Art. 4.15.2 - trattamento biocida
Una volta completata la pulitura della superficie dalle piante infestanti, dovrà essere realizzato un
trattamento diserbante preventivo su tutta la pavimentazione, allo scopo di eliminare i residui degli
apparati radicali più profondi che potrebbero nuovamente vegetare. Tale trattamento dovrà essere
realizzato mediante l’utilizzo di prodotto a largo spettro d’azione sia per l’eliminazione delle
infestanti a foglia larga che per quelli con apparato radicale profondo, ed a base di sali quaternari
d’ammonio. L’Impresa dovrà fornire la SCHEDA TECNICA del prodotto biocida prescelto, allo
scopo di verificarne la compatibilità biochimica con la malta che dovrà essere utilizzata per la
successiva stilatura dei giunti. Il prodotto dovrà essere steso a pennello o a flusso, in ogni caso
senza spruzzare, e dopo aver consentito l’asciugatura di tutta la superficie interessata dal
trattamento (circa 2/3 ore o più, a seconda delle condizioni climatiche) dovrà essere ripresa
mediante spazzolatura a mano nei punti critici.
Art. 4.15.3 - impermeabilizzazione zona soprastante la Cabina Elettrica
L’impermeabilizzazione della zona interessata dal presente progetto e soprastante i locali della
Cabina Elettrica dovrà essere realizzata mediante pulizia e regolarizzazione della caldana esistente
in ‘calce cementizia’, sulla quale dovrà essere eseguita l’impermeabilizzazione con doppia guaina
4+4. Tale operazione sarà eseguita mediante imprimitura della superficie con primer bituminoso in
fase solvente, con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche,
entrambe con certificato ICITE, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello
spessore di mm. 4 e flessibilità a freddo -20 gradi centigradi, e successiva protezione con vernice a
base di resine sintetiche in solventi. Il manto impermeabilizzante dovrà essere risvoltato di circa cm
25 sul muro perimetrale e sul parapetto (previa realizzazione di apposito ‘sfondato’ lungo tutto il
perimetro, dell’altezza di cm 25 e della profondità di cm.2/3), allo scopo di ridurre il rischio di
eventuali infiltrazioni dovute agli assestamenti nel tempo della membrana impermeabilizzante.
In ogni caso le impermeabilizzazioni di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore
accuratezza possibile, specie all’innesto con la muratura; le eventuali perdite che si manifestassero
anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a
sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.
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Art. 4.16 - impermeabilizzazione della pavimentazione: trattamento silossanico
Tutta la superficie della pavimentazione in mattoni compresa nel lotto di intervento, già ripulita,
ricucita, con i giunti ristilati, trattata con prodotto biocida e completamente asciutta, dovrà essere
infine trattata con prodotto protettivo idrorepellente. Tale prodotto dovrà avere le seguenti proprietà:
• impregnante a base di resine silossaniche, non filmico, ad essicamento fisso, con elevata
resistenza agli alcali e con effetto idrorepellente;
• Il prodotto potrà essere applicato a spruzzo a due riprese ‘fresco su fresco’, possibilmente con
un apparecchio a bassa pressione, senza diffusione di nebbia;
• tale prodotto non dovrà inoltre essere applicato sotto l’esposizione diretta del sole e con
temperature inferiori a +5°C.
Inoltre, in base alle caratteristiche di scabrezza e di assorbimento effettivo della superficie, potrà
essere, a discrezione della DL, ordinata un ripresa in più del trattamento in oggetto.
Art. 4.17- tubazioni e canali di gronda
a) Tubazioni in genere.
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso
compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità dell'estetica; dovranno evitare, per
quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in
modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti,
sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle
materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda
delle disposizioni della Direzione dei lavori. Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle
a pelo libero dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese
dell'lmpresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere
riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima. Così pure sarà a carico dell'lmpresa la
riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali,
ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di
ripristino.
b) Físsaggio delle tubazioni.
Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe,
cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle
strutture di sostegno. Tali sostegni eseguiti di norma con ghisa malleabile, dovranno essere in due
pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo,
ed essere posti a distanze non superiori a 1 m.
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori, o su
baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di
gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del
tubo per almeno 60°, in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il
mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.
Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare.
c) Tubazioni in ghisa. - Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di canapa
catramata e piombo colato e calafato.
d) Tubazioni di piombo. - I tubi di piombo dovranno essere di prima fusione.
Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro
risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno accuratamente lavorate col sego di lardo
e il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all'inglese).
e) Tubazioni in lamiera di ferro zincato. - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso
non inferiore a 4,5 kg/m2, con l'unione lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione
(sovrapposizione di 5 cm).
f) Tubazioni in ferro. - Saranno del tipo (Mannesmann), a seconda del tipo e importanza della
conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di
manganese. I pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.
A richiesta della Direzione dei lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali)
dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo
per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia
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pure con stagnatura, là dove essa sia venuta meno.
g) Tubazioni in ardesia artificiale. - Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione
formata di anelli di gomma, ovvero calafata di canapa e successivamente colatura di boiaca
semifluida da agglomerato cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso
agglomerante, estesa sino all'orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovrà invece colare
nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in luogo della boiacca di agglomerante.
i) Tubazioni in cemento. - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera
della pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'ingiro, con
malta di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.
I) Canali di gronda. - Potranno essere in lamiera di rame, e dovranno essere posti in opera con
le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei lavori.
Quelli in rame verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadrata
e rettangolare, secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori, e forniti in opera con le occorrenti
unioni o risvolti per seguire la linea di gronda; i pezzi speciali di imboccatura, ecc., e con robuste
cicogne in rame per sostegno, modellate secondo quanto sarà disposto e murate o fissate
all'armatura della copertura a distanze non maggiori di 0,60 m. Le giunzioni dovranno essere
chiodate con ribattini di rame e saldate con saldature a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti
metalliche dovranno essere verniciate con doppia mano di minio di piombo e olio di lino cotto.
Art. 4.18 - esecuzione delle pavimentazioni
Art. 4.18.1 - generalità
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si
intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione è svolta dal terreno).
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai
seguenti strati funzionali.
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o
portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono
diventare fondamentali:
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilità ai liquidi dai vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di
planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche
funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;
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2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) il ripartitore;
4) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati
complementari possono essere previsti.
Art. 4.18.2 - pavimentazioni su terreno
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e
dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione
e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche
meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento
alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o
alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti
(geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia,
ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di
plasticità adeguati.
Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la
corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture
verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme
CNR sulle costruzioni stradali.
3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i
materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati
bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale
si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti
dei bordi e dei punti particolari.
4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché
sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità
fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle
condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.).
Durante l'esecuzione si curerà, a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità
dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.).
L'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine
secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di
sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
Art. 4.19 - pavimentazione in mattoni: ripristini e stilatura
Art. 4.19.1 - ripristino delle lacune
La posa in opera dei mattoni necessari al ripristino delle lacune di qualsiasi dimensione e
profondità, dovrà essere eseguita in modo che la superficie finita risulti perfettamente complanare
alle pendenze, esistenti, ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta,
saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. I singoli mattoni dovranno combaciare esattamente tra
di loro, dovranno risultare perfettamente fissati alla caldana esistente e non dovrà verificarsi nelle
connessure dei diversi elementi la benchè minima ineguaglianza. Durante la fase di ricucitura delle
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lacune che si formeranno a seguito del trattamento di lavaggio della superficie, si curerà la corretta
esecuzione dell’allineamento dei mattoni e della loro planarità con le pendenze esistenti, la corretta
esecuzione dei giunti e della loro stilatura, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali,
lucernari, nodi, ecc.) nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
Art. 4.19.2 - stilatura dei giunti
La stilatura dei giunti dovrà essere realizzata mediante la sigillatura dei giunti con malta di calce
idraulica sulla superficie di mattoni già pulita e trattata con prodotto biocida. La stilatura dovrà
essere uniforme e rispettare la planarità della superficie in mattoni rispettandone le pendenze
esistenti, dovranno essere inoltre eliminate le quantità di malta in eccedenza.
Tale lavorazione comprende anche l’eventuale ulteriore pulizia con aria compressa allo scopo di
eliminare tutti i residui di muffe, polveri e infestanti dalla superficie della pavimentazione e la stesura
di teli di nylon a lavoro ultimato, prima del completamento con il trattamento impermeabilizzante
silossanico della superficie degli Spalti. Anche i piani di posa dovranno rigorosamente rispettare le
pendenze esistenti della pavimentazione riferite alle quote di rilievo. Durante la fase stilatura dei
giunti si curerà la continuità della superficie per la corretta realizzazione delle lacune, la
realizzazione accurata dei risvolti ai bordi della zona interessata dalla posa della guaina
impermeabilizzante nei punti di interferenza con gli elementi verticali, la stilatura dei giunti ed il
trattamento silossanico impermeabilizzante.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l’ultimazione del lavoro, l’Appaltatore avrà l’obbligo di impedire l’accesso di qualunque persona nei
luoghi dell’intervento. Ad ogni modo, ove i la superficie pavimentale risultasse in tutto od in parte
danneggiata per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l’Appaltatore dovrà a sua cura e
spese, ricostruire le parti danneggiate.
Art. 4.20 - pitture - norme generali
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le
dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle
superfici dovrà essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura
delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche
eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre
per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della
Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini,
dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Le successive passate di
coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in
qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'impresa stessa. Comunque essa ha l'obbligo,
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi
rilasciare dal personale della Direzione dei lavori una dichiarazione scritta.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad
ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e
mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti,
infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
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Art. 4.21 - norme generali per il collocamento in opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L'impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
l'impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose
poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al
loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'impresa riceverà
tempestivamente. Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento
e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà,
eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera
nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'impresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Art. 4.22 - documentazione per la manutenzione programmata
A fine lavori l’Appaltatore dovrà fornire la documentazione tecnica di dettaglio degli impianti
realizzati. Tale documentazione consisterà nell’ aggiornamento delle tavole di progetto a seguito di
eventuali modifiche o aggiunte intervenute in corso d’ opera.
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CAPITOLO 5 - MISURE E CONTABILITA'
Art. 5.01 - generalità - lavori in economia - materiali a pié d'opera
Per l'accertamento, misurazione e contabilità dei lavori si applicano le disposizioni del Titolo XI del
Regolamento. In particolare l'Impresa interverrà, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni
di misurazione, ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumerà l'iniziativa per
avvertire il Direttore dei lavori della necessità di procedere alle misurazioni di lavori che
diversamente, con il loro procedere, non potrebbero più essere rilevate.
1. Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori vengono eseguiti e riportate in
appositi libretti per misure del cantiere. Verranno quindi registrate dal Direttore dei lavori nel
Libretto delle misure, integrate dagli eventuali relativi disegni che potranno essere tracciati nella
colonna "Annotazioni" dello stesso libretto oppure, per dimensioni maggiori, a parte, anch'essi
firmati dall'Impresa così come il Libretto delle misure, del quale saranno considerati come
allegati e nel quale saranno richiamati; nei disegni sarà riportata la data e il numero della
pagina del Libretto delle misure del quale si intenderanno fare parte.
2. Per eventuali lavori in economia, si applicheranno le disposizioni del Capo II del Titolo XI del
Regolamento.
3. Alla contabilizzazione dei materiali a pié d'opera si procederà soltanto per:
a) le provviste dei materiali che l'Impresa é tenuta a fare a richiesta del Direttore dei lavori;
b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di
scioglimento di contratto;
c) i materiali da accreditare nei pagamenti in acconto;
d) le provviste a pié d'opera che l'Amministrazione rilevasse, quando per variazioni da essa
introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
4. Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà riferimento
alle prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.
Art. 5.02 - disposizioni particolari per la valutazione delle singole lavorazioni
1) Scavi in genere. - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i
prezzi di elenco per gli scavi in genere l’ impresa deve ritenersi compensata per tutti gli oneri che
essa dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi
distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le
condotte d' acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché‚ sfridi, deterioramenti, perdite parziali
o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie
di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
base a rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’ impresa all'atto della consegna ed all'atto della
misurazione.
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b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del
terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato
col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi stabiliti per diverse profondità, nello
stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'elenco.
c) Scavi subacquei. - I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di
fondazione saranno pagati a mc. con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lett. b), e
per le zone successive a partire dal piano orizzontale a quota 0,20 m sotto il livello normale delle
acque negli scavi, procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi
scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona, compresa tra il
piano superiore e il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, come è indicato
nell'elenco prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risulterà definita dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.
2) Rilevati o rinterri, movimenti delle materie di scavo nell’ ambito del cantiere, trasporti a rifiuto. Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri saranno compensati con il
prezzo previsto in elenco per le varie profondità, computandoli di volume uguale a quelli computati
per gli scavi, deducendo il solo volume occupato dai manufatti.
I rilevati e i vari trasporti saranno anche essi compensati ai prezzi previsti in elenco,
determinandone il volume prima dello scavo, senza tener conto dell’ aumento di volume dovuto all’
estrazione.
3) Drenaggi e vespai. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso della muratura per drenaggi,
vespai ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume misurato in opera al prezzo comparente
nell’ elenco prezzi unitari. Non si terrà conto dei maggiori volumi risultanti dal riempimento di
eventuali maggiori scavi. Sarà invece pagato, mediante compilazione delle relative liste in
economia, le ore di pompa per mantenere asciutto lo scavo, qualora si renda impossibile il deflusso
naturale delle acque. Tali compensi saranno commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deduzione
delle interruzioni, qualunque ne sia la causa.
4) Paratie e casseri in legname. - Saranno valutati per la loro superficie effettiva e nel relativo
prezzo di elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed
ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di
longarine o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palaconde, per rimozioni, perdite,
guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere
complete ed idonee all' uso.
5) Demolizioni di murature. - I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si
applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati fissati precedentemente ed
in particolare la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.
I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’ impresa stessa, a
semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’ impresa stessa considerandoli
come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso
prezzo fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in
ambedue i casi di ribasso d' asta. L' importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto
perciò dall'importo netto dei lavori, in conformità a quanto dispone l' art. 40 del Capitolato generale.
6) Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate.
saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a
misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 0,50 mq. e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi ultimi, all’
impresa, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture
diverse, nonché‚ di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
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Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con parametro
di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre
eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi
caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di
feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od
artificiale. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e
piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si
debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra,
e con i relativi prezzi di tariffa, s'intendono compensati tutti gli oneri per l'esecuzione in mattoni di
spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno
del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di
tariffa stabiliti per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata
sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come
in generale di tutte le categorie di lavori per le quali s'impiegano materiali di proprietà
dell'Amministrazione (non ceduti all’ impresa), s’ intende compreso ogni onere per trasporto,
ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all’ impresa saranno valutate con i prezzi delle murature
in pietrame fornito dall’ impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere
per trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera, ecc., del pietrame ceduto.
Le murature di mattoni ad una testa od un foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 0,50 mq, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché‚ eventuali intelaiature in
legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al
telaio, anziché‚ alla parete.
Le volte, gli archi, le piattabande, i conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa,
saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali
impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e
magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d' intradosso profilati
e stuccati.
Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagati a superficie,
come le analoghe murature.
9) Murature in pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a
metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun
pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo
rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella
misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non
lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri previsti anche quando la
posa in opera non sia pagata a parte.
9) Calcestruzzi. - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., costruiti di getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché‚ inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal
modo d'esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, oltre gli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli altri oneri.
10) Conglomerato cementizio armato. - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi
natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro
che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo
dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui all' art. …., nonché‚ la posa in opera, sempre ché‚ non
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sia pagata a parte. Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e
compensati, i palchi provvisori di servizio, l’innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla
quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, il getto e sua pistonatura.
Non sono compresi e compensati nel prezzo gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e
cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta,
grandi o piccole, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata
Casseri per il contenimento dei getti. - L’ onere delle armature provvisorie in legname o metalliche
per sostegno, casseri di contenimento, per centine, etc, di opere murarie in genere, strutture ad
arco o a cupola, opere in cemento armato comuni o speciali, cordoli, copertine, piattabande, cornici,
etc. sarà computato misurando la superficie delle sole parti a contatto dei getti ed applicando i
relativi prezzi unitari di cui all’ elenco prezzi.
Con detti prezzi è pure compensata ogni fornitura di legname e ferramenta, ogni sfrido relativo per
la lavorazione ed apprestamento sia del tavolame che dei ponteggi occorrenti per dare le opere
completamente finite ed idonee all’ uso, armo e disarmo compresi,
12) Ferro tondino per opere in cemento armato Nel prezzo del ferro per armature di opere in
cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l'onere per la legatura dei singoli
elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, la posa in opera dell'armatura stessa e di ogni
altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente. Il peso sarà misurato con
pesate dirette oppure determinato indirettamente in base al peso per ml. Relativo ai vari diametri di
tondino adottati come risulta assegnato in apposite tabelle di uso corrente. Si terra calcolo anche
delle sovrapposizioni quando le lunghezze dei ferri superino quelle massime che le ferrerie
normalmente forniscono.
13) Cordoli in conglomerato cementizio e in pietra. I cordoli, canalette prefabbricate in conglomerato
cementizio verranno valutati a ml. comprendendo tutte le lavorazioni necessarie alla posa quali
scavi, fondazioni, getti in cls, rinterri, sigillatura dei giunti e quanto altro occorrente.
14) Rinzaffi, Intonaci. - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie effettivamente
intonacata, deducendo i vani di sezione superiore a mq 0,50, senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro
larghezza superi 5 cm.
Varranno sia per superfici piane, che curve.
L' esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti,
con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci
verranno misurati anche in questo caso come se non esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e
serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore
maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a 4 mq., valutando a parte la riquadratura dei
detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed
aggiunte le loro riquadrature.
La superficie d'intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la
superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sarà
dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di
porte e finestre.
L' intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza
detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle
grossezze dei muri.
15) Tinteggiature, coloriture e verniciature. - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature
in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti dal presente Capitolato oltre a quelli per mezzi
d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse
norme sancite per gli intonaci e in genere per le superfici effettivamente realizzate.
Le tinteggiature delle superfici metalliche ed in legno saranno invece computate a mq. o a ml.
secondo quanto indicato nell’ Elenco prezzi unitari. Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le
lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.
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16) Impermeabilizzazioni - Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superficie saranno
valutate sulla base dei metri quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la
sovrapposizione dei teli, per i risvolti o raccordi vari. Il prezzo indicato comprenderà tutti i lavori di
preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d’ opera richiesti, la creazione di giunti e connessioni e
quanto altro richiesto.
17) Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali. - I prezzi della posa in opera dei marmi e
delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi dei
materiali in opera,
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa, prescritte dal presente capitolato,
s'intende compreso nei prezzi di posa. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo
scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo
trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura
o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro
materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il
fissaggio; per ogni occorrente preparazione delle strutture murarie e per la successiva chiusura e
ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la
protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta posa in opera, escluse solo le prestazioni dello
scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non
fossero forniti dall'impresa stessa.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, tra i pezzi
stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon
collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.
Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura è affidata all’ impresa,
comprende altresì l' onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere
l'ordine d'arrivo in cantiere dei materiali forniti all’ impresa dall' Amministrazione, con ogni inerente
gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchiature di sollevamento.
18) Lavori in legname. - Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per
le congiunzioni dei diversi pezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli.
Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami è compreso ogni compenso
per la provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti, ecc., occorrenti, per gli sfridi, per
l'esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per palchi di servizio, catene,
cordami, malta, cemento, meccanismi e simili, e per qualunque altro mezzo provvisionale e lavoro
per l'innalzamento, trasporto e posa in opera.
19) Lavori in metallo. - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi
verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese
dell' impresa, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,
per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Sono pure compresi e compensati:
- l’ esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature
e suggellature, le malte ed il cemento, nonché‚ la fornitura del piombo per le impiombature;
- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e
tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.
In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo per solai,
piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza,
grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi
compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli,
ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento
armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature
ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri d'appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra
di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei
solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
20) Tubazioni in genere. - Saranno valutate a ml. misurando la loro effettiva lunghezza in asse
senza tenere conto delle parti sovrapposte nei giunti e con la detrazione della lunghezza misurata
sui paramenti interni dei pozzetti e manufatti attraversati. La lunghezza effettiva della condotta verrà
valutata al netto della lunghezza occupata dai pezzi speciali.
I pezzi speciali relativi saranno compensati nel seguente modo:
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- per le tubazioni in cemento, gres: con un sovraprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di
sezione andante;
- per le tubazioni metalliche : con il relativo prezzo unitario di elenco;
I prezzi relativi si intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi e le livellature
prescritte dalla D.L. con i giunti eseguiti a regola d’ arte secondo altresì tutti gli oneri e le soggezioni
elencati relativamente agli scavi, in quanto validi nell’ esecuzione della posa e giunzione delle
condotte
21) Mano d' opera. - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavori per il quale
sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L' impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.
22) Noleggi. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di
servibilità, e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’ impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s’ intendono corrisposti per tutto il tempo durante
il quale i meccanismi rimangono a piè d' opera a disposizione dell' Amministrazione, e cioè anche
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi
in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in
riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia o
per portare a regime i meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
23) Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con
riferimento alla distanza.
24) Materiali a piè d' opera o in cantiere. - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi
geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato
e nell' art. 34 del Capitolato generale.
25) Impianti tecnologici in genere (elettrici, termici, etc): Verrà corrisposto il prezzo come indicato
nell’allegato elenco prezzi comprensivo di tutti gli oneri elencati nei vari articoli.
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CAPITOLO 6 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 6.01 - ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla
Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un
lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), il
programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 45 del D.P.R. 554/99, in armonia col programma
di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
CAPITOLO 7 - PREZZI CONTRATTUALI: QUOTE DI INCIDENZA
Art. 7.01 - invariabilità del prezzo
I prezzi per i lavori a misura e a corpo e in economia di cui all’ elenco allegato, diminuiti del ribasso
d’ asta e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, in base alle quali saranno
pagati i lavori e le somministrazioni, si intendono accettati dall’ Impresa su calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità
che non sia di forza maggiore ancorché l’Ente Appaltante, in conseguenza del programma dei
lavori, riconoscesse indispensabile una proroga del termine contrattuale, nei limiti consentiti dalle
norme delle leggi vigenti..
Art. 7.02 - prezzi contrattuali; condizioni generali; quote di incidenza
I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, a corpo e in economia
sono compresivi di tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti
contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte
nei tempi e modi prescritti, intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli
oneri che l’ appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei
vari articoli. Sono comprensivi nei prezzi unitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in
essere i provvedimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori individuate nei piani di cui all’ art. 12 del Dlgs . n 494/96 e s.m. e i. e
richiamati dal presente capitolato. L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella
completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi
contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della
sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei
lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti
sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del
tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica,
realizzativi o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Queste norme si applicano per tutti i lavori
indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno,
comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso,
l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.
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Ai sensi del D.M. 11 dicembre 1978, le quote di incidenza sul costo complessivo dell’opera e la
squadra tipo sono le seguenti:
Tab 8 :
II - OPERE EDILIZIE
elementi di costo più rappresentativi
A) Mano d’ opera
B) Materiali:
Cemento tipo 425
Sabbia
Lavabo
Ferro Feb 38K
Mattoni forati 4 fori
Legname abete per infissi
Marmettoni
C) Trasporti:
Autocarro
D) Noli:
Betoniera
Gru
40%
q.le
mc.
cad
Kg
n.
mc.
mq.
7%
5%
2%
8%
8%
7%
7%
44%
q.le/km
ora
ora
6%
4%
6%
Totale
Squadra Tipo:
Operai specializzati
Operai qualificati
Manovali specializzati
10%
100%
n° 2
n° 2
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CAPITOLO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO: DESCRIZIONE,
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE 1
Art. 1.01 - oggetto dell'appalto 1
Art. 1.02 - forma e ammontare dell'appalto 1
Art. 1.03 - descrizione dei lavori 2
Art. 1.04 - variazioni alle opere progettate 2
CAPITOLO 2- DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 3
Art. 2.01 - osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge 3
Art. 2.02 - documenti che fanno parte del Contratto, spese e stipulazione 3
Art. 2.03 - qualificazione dell'impresa appaltatrice 5
Art. 2.04 - Cauzione Provvisoria 5
Art. 2.05 - Cauzione Definitiva 5
Art. 2.06 - disciplina del Subappalto 5
Art. 2.07 - trattamento dei lavoratori 7
Art. 2.08 - coperture assicurative 7
Art. 2.09 - consegna dei lavori - programma operativo dei lavori - piano di qualità di
costruzione e di installazione - tempo utile per l’ultimazione dei lavori - consegne
parziali - sospensione 8
Art. 2.10 - sicurezza dei lavori 10
Art. 2.11 - anticipazione e pagamenti in acconto 13
Art. 2.12 - Conto Finale 14
Art. 2.13 - Collaudo 14
Art. 2.14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità
dell'appaltatore 14
Art. 2.15 - Cartelli all'esterno del cantiere 16
Art. 2.16 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 16
Art. 2.17 - Rescissione del Contratto 16
Art. 2.18 - Definizione delle controversie 16
CAPITOLO 3 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 17
Art. 3.01 - Generalità 17
Art. 3.02 - acqua 18
Art. 3.03 - calci 18
Art. 3.04 - cementi e agglomerati cementizi 18
Art. 3.05 - sabbia - ghiaia - pietrisco - inerti per calcestruzzo 18
Art. 3.06 - pietrischi - pietrischetti - graniglia - sabbia - additivi per pavimentazioni 18
Art. 3.07 - materiali ferrosi e metalli vari 19
CAPITOLO 4 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 20
Art. 4.01 - movimenti di materiali 20
Art. 4.02 - Tracciamenti - scavi e rilevati 20
Art. 4.03 - Scavi e rilevati in genere 20
Art. 4.04 - scavi di sbancamento 22
Art. 4.05 - scavi di fondazione 22
Art. 4.06 - Calcestruzzi e cemento armato 23
Art. 4.07 - demolizioni e rimozioni 23
Art. 4.08 - opere provvisionali 24
Art. 4.09 - murature in genere 24
Art. 4.10 - mattoni di recupero: pulizia in cantiere 25
Art. 4.11 - mattoni vecchi di nuova fornitura 25
Art. 4.12 - cuci/scuci: muri e pavimentazione 26
Art. 4.13 - opere in conglomerato cementizio semplice od armato 26
Art. 4.14 - impermeabilizzazioni ed intonaci 27
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Art. 4.15 - pulizia, trattamento biocida e impermeabilizzazioni 28
Art. 4.15.1 - pulizia della superficie 28
Art. 4.15.2 - trattamento biocida 28
Art. 4.15.3 - impermeabilizzazione zona soprastante la Cabina Elettrica 28
Art. 4.16 - impermeabilizzazione della pavimentazione: trattamento silossanico 29
Art. 4.17- tubazioni e canali di gronda 29
Art. 4.18 - esecuzione delle pavimentazioni 30
Art. 4.18.1 - generalità 30
Art. 4.18.2 - pavimentazioni su terreno 31
Art. 4.19 - pavimentazione in mattoni: ripristini e stilatura 31
Art. 4.19.1 - ripristino delle lacune 31
Art. 4.19.2 - stilatura dei giunti 32
Art. 4.20 - pitture - norme generali 32
Art. 4.21 - norme generali per il collocamento in opera 33
Art. 4.22 - documentazione per la manutenzione programmata 33
CAPITOLO 5 - MISURE E CONTABILITA' 34
Art. 5.01 - generalità - lavori in economia - materiali a pié d'opera 34
Art. 5.02 - disposizioni particolari per la valutazione delle singole lavorazioni 34
CAPITOLO 6 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 40
Art. 6.01 - ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 40
CAPITOLO 7 - PREZZI CONTRATTUALI: QUOTE DI INCIDENZA 40
Art. 7.01 - invariabilità del prezzo 40
Art. 7.02 - prezzi contrattuali; condizioni generali; quote di incidenza 40
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