Prefazione
di Luciana Bruno
Le linee guida che oggi vengono portate a conoscenza, costituiscono la
prosecuzione delle opere già avviate dall’ANCL SU, in collaborazione con il
Consiglio Regionale dei Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna, al
fine di fornire uno strumento di lavoro utile alla categoria affinché possa soddisfare
al meglio le esigenze dei clienti, fornendo loro quell’aggiornamento costante in
materia, tale da poter adempiere agli obblighi normativi.
I colleghi certamente ricorderanno il compendio dal titolo “i primi passi…”,
elaborato e presentanto nell’aprile 2005 in occasione del Congresso Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, che riguardava una tematica in particolare – la
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formazione - rinviando a successive fasi di approfondimento e di intervento la
definizione di linee guida che affrontassero in modo più completo e specifico i vari
aspetti organizzativi, procedurali e tecnici anche alla luce del tanto “atteso” Testo
Unico in materia di sicurezza sul lavoro che finalmente è stato elaborato ed
approvato mediante il provvedimento n°81 del 9 aprile 2008.
Oggi, nascono le linee guida dal titolo “due passi in più…” con l’obiettivo di
esaminare la materia alla luce delle recenti novità legislative i cui contenuti sono
racchiusi in un unico corpus normativo, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 (il
c.d. Testo Unico), integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n°106 (c.d. “decreto
correttivo”).
Il “Testo Unico”, molto discusso e riesaminato più volte dal legislatore affinché
possa essere adattato alle esigenze delle imprese, è formato da 13 titoli, 306 articoli
e 51 allegati.
E’ un provvedimento complessivamente positivo ed innovativo che ha ridisegnato la
materia sia da un punto di vista formale che sostanziale, consentendo, laddove
correttamente ed effettivamente applicato, significativi progressi delle condizioni di
lavoro e di esposizione al rischio lavorativo.
Mi preme sottolienare che la nuova legislazione, si prefigge molteplici obiettivi:
- la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi che tenga conto dell’esperienza o delle competenze e conoscenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
- la conferma della formazione come strumento essenziale di prevenzione e tutela;.
- la diversificazione delle normative in relazione alla specificità dei rischi nei settori di
riferimento;
- la promulgazione di strumenti volontari quali, le “Buone Prassi”, intese come
soluzioni sperimentate per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori, fondate sulla
valutazione del rischio specifico e consistenti nella concreta applicazione di misure
preventive contro i rischi di volta in volta considerati; la “Responsabilità Sociale delle
Imprese”, per cui una impresa può dirsi socialmente responsabile quando adotta
una strategia di gestione della propria attività che coniuga la ricerca del profitto con i
principi sociali ed ambientali di un determinato momento storico, ed infine i “Codici
Etici”.
Tra le molteplici novità che il c.d. Testo Unico (modifcato in parte dal decreto
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correttivo) apporta in modo significativo rivoluzinando la materia, si evidenziano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di
lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della
tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda)
esteso anche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di
tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- l’individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari
soggetti coinvolti nel processo di produzione, con l’ampliamento delle responsabilità
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in
particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati ad operare,
su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo,
presente in realtà particolarmente complesse e pericolose;
- la rivisitazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di
ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento
dell’efficienza degli interventi, mediante l’ausilio di un sistema informativo pubblico,
per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche ad indirizzare le azioni
pubbliche;
- il perfezionamento dei titoli e dei requisiti del medico competente preposto
alla
sorveglianza
sanitaria,
delle
disposizioni
in
materia
d’intervento
per
l’emergenza, del pronto soccorso e della prevenzione degli incendi;
- l’introduzione del “libretto” sul rischio sanitario
- la definizione dell’oggetto e delle modalità di valutazione del rischio;
- Attenzione particolare alle differenze di genere nella valutazione dei rischi
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento, nei programmi
scolastici ed universitari, della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- l’ampliamento dell’Informazione e Formazione rivolta alle figure preposte alla
sicurezza quali Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Dirigenti, Preposti e
Datori di lavoro in qualità di RSPP
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- la revisione del sistema delle sanzioni: inserite al termine di ogni singolo Titolo,
si è passati da 1600 violazioni sanzionate a 600 violazioni sanzionate.
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, da parte delle
aziende, attraverso la riduzione del numero degli adempimenti di tipo “burocratico”,
in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
A tale proposito si segnala che in data 25 marzo 2010 il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha iniziato la consultazione delle parti sociali in ordine ai contenuti
del decreto in base al quale, come previsto all’articolo 53, comma 5, del “Testo
Unico”, verrà operata la semplificazione di adempimenti meramente burocratici a
carico delle imprese e ai contenuti del provvedimento per la semplificazione degli
adempimenti per le imprese agricole che occupino lavoratori stagionali (articolo 3,
comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni).
Certamente non è necessario rammentare che, la categoria dei Consulenti del
lavoro, mediante i propri organismi nazionali di categoria, è da sempre impegnata
nella divulgazione della cultura della sicurezza, contribuendo significativamente allo
sviluppo ed al sostegno della materia, fornendo elementi di carattere tecnico e di
supporto alle istituzioni in un’ottica di genere capaci di contrastare ogni forma di
discriminazione sul lavoro, promuovendo strategie “su misura” e provvedimenti
rispettosi delle diversità.
Sotto questo aspetto, l’ANCL SU stà svolgendo una forte attività di sensibilizzazione
mediante l’ausilio di protocolli d’intesa, in parte già siglati, con il Dipartimento Pari
Opportunità miranti a favorire il diffondersi di una cultura attenta ai temi della salute
in ambito lavorativo che tenga in adeguata considerazione le diversità tra uomini e
donne, al sostegno dell’informazione e della comunicazine tra le istituzioni e i diversi
soggetti impegnati sulle problematiche di genere, mettendo a disposizione le proprie
competenze per la lotta ad ogni forma di discriminazione e per la repressione di ogni
comportamento lesivo dei diritti umani, ivi comprese le forme di lavoro sommerso
che ledono la dignità delle persone.
Mi preme infine sottolineare, che questo compendio, non vuole certamente essere
esaustivo della materia, ma racchiude parte dei contenuti del D. Lgs. 81/08 e delle
recenti modifiche legislative, concentrando l’attenzione del lettore sui punti cardine
ove il legislatore ha apportato ed apporterà delle sostanziali “migliorie” ed
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integrazioni. Completa il manuale, la legislazione vigente
contenuta nel CD
allegato.
Successive pubblicazioni, renderanno completa l’ampia ed articolata trattazione
normativa.
Indice
CAPITOLO I
ANALISI DELLE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL D.
LGS. 106/2009 (CORRETTIVO DEL TESTO UNICO)
ARTICOLO PER ARTICOLO............................pag. 9
paragrafo 1.1: le novita’ del correttivo del testo unico
dall’articolo 1 all’articolo 27
paragrafo 1.2: le novita’ del correttivo del testo unico
dall’art. 28 all’art. 37
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paragrafo 1.3: le novita’ del correttivo del testo unico
dall’articolo 38 al 310
paragrafo 1.4: abrogazioni, proroghe, norme attuative e
diritto transitorio
paragrafo 1.4.1: abrogazioni
paragrafo 1.4.2: il diritto transitorio
CAPITOLO II
I TITOLI SPECIALI NEL DECRETO CORRETTIVO: LE
NOVITÀ SOSTANZIALI..................................pag. 76
CAPITOLO III
MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL D. LGS. 81/08
....................................................................pag. 96
CAPITOLO IV
LA DELEGA DI FUNZIONI, L’EFFICACIA DEI
MODELLI ORGANIZZATIVI E GLI OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ARTT. 16,
17, e 18 del D. Lgs. 81/08..........................pag. 107
paragrafo 4.1: la delega di funzioni e l’efficacia dei modelli
organizzativi
paragrafo 4.2: la “subdelega” e gli obblighi del datore di
lavoro e del dirigente
paragrafo 4.2.1: gli obblighi delegabili
paragrafo 4.2.2: la sub delega in giurisprudenza
paragrafo 4.2.3: obblighi del Datore di lavoro e del
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dirigente
CAPITOLO V
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZZA (RLS) – ARTT. 47-52 DEL D. LGS.
81/08.......................................................pag.120
paragrafo 5.1: la figura del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
paragrafo 5.2: la comunicazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (rls) e la procedura da eseguire
CAPITOLO VI
IL SISTEMA SANZIONATORIO ALLA LUCE DEL
NUOVO DECRETO CORRETTIVO..................pag.125
ALLEGATI
SEZIONE NORMATIVA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 - testo coordinato col D. Lgs. 3
agosto 2009 n.106 (predisposto dal ASL - Reggio Emilia)
Accordo Europeo 08.11.2007
Dir. 89/391/CEE del 12 giugno 1989
D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5
DM 26 maggio 2009
Circolare INPS n. 27 del 25 Febbraio 2009
Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009
Circ. Min. Lav. n. 17 del 12 maggio 2009
Circolare INAIL n. 26 del 21 maggio 2009
Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009
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Circ. Min. Lav. n. 30 del 29 ottobre 2009
Circ. Min. Lav. n. 33 del 10 novembre 2009
SEZIONE DOCUMENTI
Lettera di nomina del Datore di lavoro / Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
Lettera di nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione diverso da datore di lavoro
Lettera di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza
Modello INAIL per la trasmissione del nominativo
Rappresentante dei lavoratori
Verbale di rinuncia nomina del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
Modello di autocertificazione di valutazione dei rischi
Elenco documentazione allegata all’autocerficazione di
valutazione dei rischi
CAPITOLO I
ANALISI DELLE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL D. LGS. 106/2009 (CORRETTIVO DEL
TESTO UNICO) ARTICOLO PER ARTICOLO
Premessa
Sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato
pubblicato il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, recante "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
I 149 articoli del Decreto Correttivo intervengono “quantitativamente” sul D.Lgs. n. 81/2008,
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sostituendo ben 38 allegati dei 51 di cui è composto il c.d. Testo Unico.
Il nuovo testo, che è entrato in vigore il 20 agosto 2009, da il via alla predisposizione dei
provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il completamento del
processo di riforma intrapreso e, al contempo, come dichiarato dal Ministro Sacconi “per
migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato
normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in
termini sostanziali e non meramente formali. In tal modo si favorisce il superamento di un
approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per
obiettivi e non solo per regole”.
In questo capitolo, si concentrerà l’attenzione soprattutto sul Titolo I (Principi Comuni) del D. Lgs.
81/2008 analizzando in modo schematico le principali novità apportate dal decreto “correttivo”,
articolo per articolo; sulle modifiche ai Titoli Speciali e agli allegati, sono dedicati il capitolo II ed il
capitolo III.
Successivi capitoli riguarderanno approfondimenti su alcune tematiche di maggior rilievo per i
Consulenti del lavoro che completano il presente manuale.
Paragrafo 1.1
Le novita’ del correttivo del testo unico dall’articolo 1 all’articolo 27
Da una prima lettura del decreto correttivo emerge la volontà del legislatore di arrivare ad un
superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione
alla prevenzione, che è fatta di:
- maggiore formazione;
- migliore informazione;
- effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive;
- uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato
nel corpus normativo.
A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza
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delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi
gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le
possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.
Di notevole rilievo risulta il riesame del potere di sospensione dell’attività dell’impresa, diretta a
colpire le aziende che si siano rese responsabili di violazioni che potessero mettere a rischio la
salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione, che
i casi nei quali la sospensione potesse essere imposta.
Tra le novità si evidenzia, oltre alle già delineate misure di semplificazione di tutti quelli che sono
gli aspetti formali della “gestione” della sicurezza (come ad esempio la data del documento di
valutazione del rischio e la modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da
interferenza delle lavorazioni), la nuova circostanza che è stata introdotta nel comma 2 dell’art. 41
per la quale il medico competente è nella possibilità di verificare l’idoneità del lavoratore alla
mansione, a cui dovrà essere adibito, prima della sua assunzione in modo da tutelarne a priori la
salute.
Altre rilevanti innovazioni riguardano la delega di funzioni, l’obbligo della formazione estesa anche
ai dirigenti, una migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici ed il potenziamento della
funzione degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate,
certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione
di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza, il DUVRI (documento di valutazione
dei rischi da interferenza), l’indicazione dei costi della sicurezza, i nuovi impegni relativi alla
sorveglianza sanitaria, e la integrale riconsiderazione dell’impianto sanzionatorio al fine di
assicurare una migliore e più precisa corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, favorendo l’utilizzo di
procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la loro regolarizzazione.
Nel dettaglio le principali novità introdotte sono le seguenti.
DEFINIZIONI (ART. 2)
Altamente innovative, rispetto al D. Lgs. 626/94, risultano le definizioni contenute nel presente
articolo, ma che, con il decreto correttivo, non subiscono nessuna variazione. Per completezza
d’informazione, si elencano i termini perfezionati dal legislatore con il d. lgs. 81/08:
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•
azienda
•
dirigente
•
preposto
•
addetto al SPP
•
modello di organizzazione e di gestione
•
responsabilità sociale delle imprese
•
sorveglianza sanitaria
•
salute
•
sistema di promozione della salute e sicurezza
•
valutazione dei rischi
•
pericolo
•
rischio
•
norma tecnica
•
buone prassi
•
linee guida
•
formazione
•
informazione
•
addestramento
•
organismi paritetici
Riguardo alla determinazione di ogni singolo concetto, si rimanda al testo del decreto allegato alla
presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 2, comma 1, lettera a), è stato modificato, depennando i volontari
del servizio civile e i volontari, come definiti dalla legge 1° agosto 1991, n. 266, dalla definizione di
equiparati ai lavoratori; viene così meno la possibilità di procedere sic et simpliciter alla
accostamento, a fini di salute e sicurezza sul lavoro, dei volontari ai “lavoratori”.
IL CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3)
Una significativa novità riguarda le associazioni di volontariato: con l’introduzione del nuovo
comma 3-bis, alle Cooperative Sociali, ai volontari della Protezione Civile, Croce Rossa, Soccorso
Alpino e Vigili del Fuoco, sono applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 “tenendo
conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31
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dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”
Un’altra importante novità si ha con l’introduzione del comma 12-bis: i volontari, che nel testo
originale erano equiparati ai lavoratori subordinati, vengono ora equiparati ai lavoratori autonomi
con espresso richiamo delle disposizioni contenute nell’art. 21, con la conseguenza che sono
soggetti a sanzioni penali se non usano dispositivi di protezione individuali (DPI) e attrezzature
sicure.
La relazione di accompagnamento al decreto correttivo precisa che “al riguardo, si è reputato
opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le
modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di
volontariato”.
Questa è però un’eventualità, in mancanza della quale il volontario resta penalmente responsabile
qualora non rispetti l’articolo 21 contenuto nel D. Lgs. n. 81/2008, in particolare le lettere a) e b) del
comma 1.
Al volontario che presta la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, è
peraltro, dovuta da parte di questi, una specifica informativa sui rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
Inoltre, si precisa che il Datore di lavoro “è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare
o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività del
volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione".
Né consegue che, essendo i rischi da interferenza costantemente presenti, e non essendo il
volontario per definizione un soggetto che opera professionalmente, implica per il datore di lavoro,
ad esempio, la necessità di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o far in modo
affinché i volontari ricevino un’adeguata informazione sui rischi esistenti.
COMPUTO DEI LAVORATORI (ART. 4)
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Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del decreto sono
destinatari di tutela, questo articolo individua quali lavoratori non vengono computati al fine di
determinare il numero di lavoratori dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi per i
datori di lavoro (ad es. designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno, assunzione di ruolo
RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni varie).
Viene, pertanto, espressamente precisato che ai fini della determinazione del numero di lavoratori,
non devono essere computati, oltre ai soggetti elencati, neppure i lavoratori in prova (all’elenco di
cui al comma 1 viene aggiunta la lett. l-bis)) e viene modificato, in modo da renderlo coerente con
le modalità di svolgimento delle attività lavorative in tale settore, il criterio di computo dei
lavoratori del settore agricolo.
Si ricorda, infine, che il D. Lgs. 81/08 prevede altresì, che non vengono computati:
- i tirocinanti,
- i volontari,
- i lavoratori autonomi,
- i lavoratori coordinati e continuativi,
- i lavoratori occasionali,
- i lavoratori a tempo determinato qualora sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori somministrati e part-time si computano sulla base del numero ore di lavoro
effettivamente prestato nell’arco del semestre.
I lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro
effettuato.
COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 5)
Il D. Lgs. 106/09 ha modificato parzialmente il presente articolo aumentando il numero dei
componenti del comitato, che, a seguito della correzione, risulta così composto:
a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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c) un rappresentante del Ministero dell’interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
COMMISSIONE CONSULTIVA (ART. 6)
La Commissione consultiva si vede attribuire funzioni di maggior rilievo, anche in materia di
indirizzo sulle tematiche prevenzionali. Oltre ai compiti già previsti all’art. 6 del testo unico in
vigore fino al 20 agosto 2009, vengono ad essa attribuiti ulteriori compiti quali:
- l'elaborazione di criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro (art.6, co°8, lett.m-bis), ovvero di quei soggetti deputati alla formazione sulla sicurezza.
Nell’attuale indeterminatezza si tratta di una novità sicuramente positiva, anche se ad oggi non sono
ancora del tutto chiari e definiti quali possano essere i requisiti che deve avere il cosiddetto
“formatore per la sicurezza”;
- l'elaborazione di procedure standardizzate per la redazione del documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI), anche individuando tipologie di attività lavorativa da escludere
(art.6, co°8, lett.m-ter);
- l'elaborazione di indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
(art.6, co°8, lett.m-quater).
COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO (ART. 7)
La composizione dei Comitati Regionali viene estesa alle rappresentanze dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
(ART. 8 )
Il SINP fornirà dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività
di prevenzione (..) anche mediante integrazione di specifici archivi e creazione di banche dati
unificate.
Invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 fatta eccezione:
- della modifica al comma 6 lett. b) in merito ai contenuti dei flussi informativi che devono
riguardare almeno “il quadro dei rischi, anche in un ottica di genere”;
- introduzione della lett. e-bis) sempre nel medesimo comma “i dati degli infortuni sotto la soglia
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indennizzabile dall’INAIL”.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (ART. 9)
Le modifiche all’articolo 9 sono dirette a rafforzare il ruolo dell’INAIL quale soggetto erogatore di
prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’INAIL. Ciò sia al fine di
restituire coerenza ed organicità al sistema di tutela sociale per gli invalidi del lavoro, armonizzando
le competenze degli Istituti (INAIL ed IPSEMA) che gestiscono l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che allo scopo di realizzare la integrazione tra le
attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione
dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero
dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa.
Le modifiche ai commi 4 e 7 dell’articolo 9 sono, in particolare, mirate a permettere di utilizzare i
fondi per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro eventualmente eccedenti rispetto a
quelli dell’anno finanziario di riferimento per migliorare la provvista a tale scopo stanziabile
nell’esercizio successivo migliorando l’entità di tali assistenze senza alcun aggravio per la finanza
pubblica.
INFORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO (art. 10)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
ATTIVITÀ PROMOZIONALI (ART. 11)
L’articolo 11 vede una modifica parziale della formulazione delle disposizioni di cui al comma 1,
allo scopo di rendere possibile la ripartizione delle somme per la promozione delle attività in
materia di salute e sicurezza sul lavoro tra le aree individuate al medesimo comma tramite il
trasferimento dei rispettivi fondi – nelle misura di anno in anno determinata nel rispetto della
procedure di cui all’articolo 11, comma 2 del medesimo d. lgs. n. 81/2008 – alle Amministrazioni
rispettivamente competenti nelle diverse materie di riferimento (INAIL, Regioni, Ministero della
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istruzione, della università e delle ricerca) in modo da rendere più agevole e corretto l’utilizzo dei
fondi in parola.
Sempre all’articolo 11 si inserisce, poi, una previsione diretta a favorire la diffusione di soluzioni
tecnologiche o organizzative moderne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui si terrà
conto ai fini della riduzione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.
Viene dunque previsto ora l'impegno a finanziare:
- da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, "progetti diretti a favorire la
diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul
lavoro", sulla base di protocolli di intesa tra le parti sociali, l'Inail e gli enti bilaterali (art.11, co°3
bis);
- da parte dell'INAIL, progetti di investimento e formazione, in particolare per le PMI, nell'ambito
della bilateralità e attraverso "protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela
degli invalidi del lavoro"(art.11, co°5).
Per quel che riguarda le attività promozionali da parte dell’INAIL (articolo 11, comma 5, del “testo
unico”), ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 e per le quali l’Istituto utilizza risorse trasferite
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, queste potranno essere realizzate solo
previo utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, senza aggravi per la finanza pubblica,
anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e associazioni nazionali di
tutela degli invalidi del lavoro.
Infine si prevede – per mezzo di un nuovo comma (5-bis) – un’ulteriore valorizzazione delle attività
dell’INAIL per il recupero dei lavoratori infortunati, con riferimento alle cure necessarie mediche e
riabilitative.
INTERPELLO (ART. 12)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
VIGILANZA (ART. 13)
All’articolo 13 si introduce il nuovo comma 1-bis che prevede che le attività di vigilanza in ambiti
connotati da particolari regole organizzative e delicate finalità in materia di ordine pubblico e
sicurezza (Forze armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco) vengano devolute a strutture “interne”
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alle Amministrazioni di riferimento. Viene inoltre modificato il comma 2 chiarendo che rimane
ferma in ambito ferroviario la peculiare disciplina per la vigilanza (c.d. “congiunta” tra strutture
delle Ferrovie dello Stato e del Ministero del lavoro) della salute e sicurezza, soggetta a regole e
avente finalità (si pensi alla continuità e regolarità del trasporto pubblico) sensibilmente differenti
da quella “ordinaria”.
Infine, sempre con il nuovo comma 2, viene eliminato il riferimento alla informazione preventiva,
su base territoriale, da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro alle ASL delle attività
programmate di vigilanza in materia di sicurezza nell'edilizia.
Il comma 5 resta integralmente confermato: “il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna
parte del territorio nazionale, attività di consulenza”, così come il divieto di svolgere il compito di
medico competente.
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI (ART. 14)
L’articolo 14 viene riscritto completamente e in modo specifico viene riformulata la nozione di
”reiterato”. Ovvero “…Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o
di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni
della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente
periodo, nell’allegato I.” e si può così incorrere nella sospensione dell’attività.
Le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attività imprenditoriale non comprendono più le
violazioni dell’orario di lavoro, già abrogate, ma solo quelle relative a personale irregolare e gravi e
reiterate violazioni su sicurezza e salute; si riporta il comma 1 dell’articolo 14 nella versione
pressoché integrale del testo:
“1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché
di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
18
sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni
quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,
nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto,
le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono
quelle individuate nell’Allegato I. ….omissis… L’adozione del provvedimento di sospensione è
comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è
pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al
50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale
dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore
periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due
anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del
precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di
sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari
a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della
durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241. Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in
materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili
19
del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.”
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nel caso di riscontrato impiego
di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, su segnalazione delle PP.AA., possono
adottare provvedimenti sospensivi dell’attività delle imprese, per un periodo non superiore a due
anni (si veda anche art. 36-bis D. L. 223/06, convertito in legge 248/06). Si tratta di attività di
polizia amministrativa, sulle quali la procura della repubblica non esercita alcuna funzione nei
confronti degli ispettori, a differenza di quel che avviene in caso di contestazione di violazioni
contravvenzionali punite con arresto e ammenda, con arresto o con ammenda.
La procedura viene attivata a seguito del provvedimento adottato dall’organo di vigilanza, che deve
essere anche tempestivamente comunicato all’Autorità di vigilanza sui contratti e al Ministero delle
Infrastrutture, che provvederà poi all’emissione del provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le PP.AA. ed alla partecipazione a pubbliche gare.
Il provvedimento sospensivo, che dura fino a quando non vengono rimosse le condizioni che lo
hanno determinato, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato
modificato, prevedendo la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la
comminazione del provvedimento medesimo. La disposizione viene dunque ampiamente
modificata. In particolare viene ben precisato e chiarito il significato di "reiterazione" con riguardo
alle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché il significato di
“stessa indole”.
Con riferimento alla reiterazione, il nuovo testo dell’art. 14 del T.U. specifica che la stessa si rileva
quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”.
Sono della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse
individuate, in attesa della adozione del decreto previsto dall’art. 14, nell’Allegato I.
L’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo viene circoscritto alla sola parte di attività
20
imprenditoriale interessata dalle violazioni. Tale attività si riferisce allo specifico e delimitato
ambito parziale di attività rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del
provvedimento, circoscrivendone gli effetti sospensivi, ma anche consentendone l'applicazione
stessa.
Come precedentemente sottolineato, al provvedimento interdittivo segue la misura principale della
sospensione. Il decreto 106/09 ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente
all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca dall’utilizzo di lavoratori
irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In attesa di uno specifico decreto che definirà le gravi violazioni ai fini dell’adozione del
provvedimento di sospensione, permane dunque il riferimento all’allegato I, che ha subito
significative modifiche relativamente ai casi richiamati. In particolare, sono stati eliminati gli
adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione) ed è specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di
protezione individuale contro le cadute dall’alto, ma bensì la mancata fornitura dello stesso.
Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento
sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti:
1) di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o
2) di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro,rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.
Parimenti, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con
l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nel primo caso, con conseguente
possibilità di applicare la citata procedura di prescrizione di cui al d.lgs. n. 758/1994, nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, con l’arresto fino a sei mesi, nel secondo.
Infine, un elemento di novità del comma 11 bis è rappresentato dal fatto che non si possano
chiudere le attività con un solo dipendente: il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del
provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un
unico lavoratore. La regolazione per l'effettuazione della sospensione dell'attività lavorativa,
sempre in caso di lavoro irregolare, può essere fatta decorrere “dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la
21
salute dei lavoratori o dei terzi”.
MISURE GENERALI DI TUTELA (ART. 15)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)
Due le modifiche della norma in vigore prima del 20 agosto 2009 in materia di delega di funzioni.
Si prevede che l’obbligo di vigilanza richiesto al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento
da parte del delegato delle funzioni trasferite è da considerarsi assolto solo in caso di "adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4", e non di mera
adozione del modello organizzativo e gestionale come avveniva con la formulazione precedente.
La nuova formulazione cosi’ recita: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in
capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”
Viene poi aggiunto il nuovo comma 3-bis, con il quale viene espressamente attribuita al datore di
lavoro delegante la facoltà di consentire la subdelega di "specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro" alle medesime condizioni previste per il datore di lavoro (commi 1 e 2) da
parte del soggetto delegato, previa appunto intesa tra quest'ultimo e il datore di lavoro delegante,
fermo restando l'obbligo di vigilanza del delegato sul subdelegato.
Contrariamente, viene vietata la possibilità al subdelegato di delegare a sua volta ad un altro
soggetto le funzioni delegategli. “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore
di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua
volta, delegare le funzioni delegate”.
Pertanto i presupposti per l’eventuale ulteriore trasferimento di funzioni, sono l’intesa preliminare
del delegante con il datore di lavoro che lo ha delegato, il possesso da parte del subdelegato dei
22
requisiti di competenza ed esperienza, l’autonomia di spesa e dei poteri organizzativi. Anche la sub
delega deve risultare da atto scritto, recante data certa, ed esplicita accettazione (per iscritto). Alla
sub delega deve essere data, all’interno dell’azienda adeguata e tempestiva pubblicità.
Queste novità richiedono la dovuta attenzione da parte di datore di lavoro e RSPP, anche alla luce
della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in relazione all'art. 30 del D. Lgs. n.
81/2008.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 17 – ART. 18)
Sono numerose le modifiche introdotte dal D. Lgs 106/09 “c.d. decreto correttivo”, e occorre
sottolineare che la misura pecuniaria delle sanzioni è aumentata chiaramente per quasi tutti gli
obblighi, previsti dal D. Lgs 81/08 e dal successivo decreto correttivo.
Essi riguardano in particolare:
1) l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria (lett. g modificata dal Correttivo “g) inviare i lavoratori alla visita medica
entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”);
2) nel casi di sorveglianza sanitaria, l’obbligo nuovo di comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. lett. g bis introdotta dal Correttivo);
3) la precisazione che il documento di valutazione dei rischi (DVR) che va consegnato in copia al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere consultato esclusivamente in
azienda (cfr. lett. o) e lett. p) art. 18), fatta salva la facoltà del datore di lavoro, nell'esercizio della
libertà imprenditoriale riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione, di consentire che il
documento sia consultato anche fuori dell'azienda; il documento potrà essere consegnato al RLS
anche in forma elettronica (cfr, artt. 28 co° 2 e 53). Si rileva che l’introduzione del vincolo di
consultare il DVR solo in azienda pone il problema della disponibilità per l'RLS del tempo adeguato
per analizzare in modo approfondito il DVR medesimo; condizione indispensabile sia per verificare
l’oggettività delle analisi dei rischi aziendali che per elaborare delle misure di prevenzione e
protezione, e che però è economicamente onerosa, e quindi il datore di lavoro, nel consentire la
consultazione in azienda, dovrà inevitabilmente farsi carico dei costi di tale tempo, visto che
l'articolo 15 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è inequivocabile: “le misure relative alla sicurezza,
23
all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari
per i lavoratori”.
4) la precisazione che l’obbligo di comunicazione degli infortuni va fatto entro 48 ore dal
ricevimento del certificato medico, all'Inail e all'Ipsema, al Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione (SINP), ai soli fini statistici/informativi, se l’infortunio ha una durata di almeno 1
giorno (escluso quella dell’evento) e ai fini assicurativi se viceversa il sinistro comporta una assenza
dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione al SINP (non ancora istituito) ai fini
assicurativi (infortuni con inabilità temporanea superiore a 3 giorni) è da intendersi comunque
assolto, precisa la nuova disposizione, nel momento in cui il datore di lavoro ha effettuato la
denuncia del sinistro ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (cfr. lett.
r) modificata); viene specificato in via normativa che l’obbligo di comunicazione degli infortuni che
comportano l’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del
termine di sei mesi dall’adozione del decreto che regola il SINP (Sistema informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro) (cfr. comma 1 bis) aggiunto con il D. Lgs. 106/09)
5) l’obbligo di comunicare il nominativo del RLS non è più annuale, ma permanente, in caso di
nuova elezione o designazione (cfr. lett. aa modificata) fermo restando l’obbligo in fase di prima
applicazione della comunicazione anche dei rappresentanti già eletti o designati (cfr. Circolare
INAIL n. 43/2009);
6) viene introdotto il nuovo comma 3 bis che prevede: “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19,20,22,23,24,25,
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non
sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
Tale previsione sottolinea la "culpa in vigilando" e dunque il dovere antinfortunistico di vigilanza o
controllo in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, al contempo prevede che, ove una tale omissione
o carenza non sia riscontrabile, permane la esclusiva responsabilità dei soggetti previsti dalle norme
richiamate e dunque dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli
installatori, e del medico competente.
24
Confermando e rafforzando, il compito di “vigilanza” nelle figure del datore di lavoro e del
dirigente (in totale coerenza con le definizioni previste per ciascuno dei due ruoli), si evidenzia al
contempo la diversa responsabilità prevista in capo agli altri attori aziendali, la ripartizione proquota dei compiti prevenzionistici e protezionistici, in tema di salute e sicurezza sul lavoro,
specificando "l'esclusività" di tale condizione solo nel caso la mancata attuazione degli obblighi
non possa essere addebitabile che agli stessi e, comunque, non si possano riscontrare difetti di
“vigilanza” da parte del datore di lavoro e del dirigente, che in ogni caso restano coloro che
assumono le posizioni di garanzia primarie, rispettivamente di “garante strutturale” il datore di
lavoro e di “garante organizzativo” il dirigente, per quanto attiene i compiti in tema di tutela della
salute e sicurezza all'interno del contesto lavorativo, senza però mai configurare una sorta di
responsabilità oggettiva indistinta, non prevista dall'ordinamento giuridico italiano.
Viene così confermato l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (cfr.
Guariniello) dell'art. 2087 codice civile, a carico datore di lavoro, che deve appunto garantire in
ogni momento la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabile,
senza che questo liberi da responsabilità le altre figure cui la legge impone obblighi di sicurezza
penalmente sanzionati.
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART. 19)
Non vi sono sostanziali novità rispetto al D. Lgs. 81/08. Per completezza d’informazione, in questa
sede si ribadisce che i compiti attribuiti al Preposto sono connessi all’incarico operativo e
consistono esclusivamente in una attività di sovrintendenza e controllo e non nell’autonomo
esercizio di poteri discrezionali.
E’ prevista una formazione specifica secondo quanto previsto dall’art. 37
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)
Non vi sono novità rispetto al D. Lgs. 81/08.
Si segnala l’obbligo da parte dei lavoratori di partecipare ai programmi di formazione oltre agli altri
obblighi previsti dal medesimo articolo. In caso di inadempimento da parte dei lavoratori, sono
previste specifiche sanzioni.
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DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE DI
ALL’ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE E AI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 21)
CUI
I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- dotarsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui
al Titolo III;
- munirsi ed esporre l’apposito tesserino di riconoscimento qualora effettuino la loro prestazione in
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I soggetti di cui sopra, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico,
possono:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte
OBBLIGHI DEI PROGETTISTI (ART. 22)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI (ART. 23)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI: NESSUNA NOVITÀ (ART. 24)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 25)
Una prima modifica dell’articolo 25 si evidenzia al co°1 lett. c) che così recita: “istituisce, aggiorna
e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza
26
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento
della nomina del medico competente”.
Nel citato comma si puntualizza come il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio, ferma
restando la esclusiva responsabilità del medico competente al riguardo, deve essere stabilito
d’intesa dal datore di lavoro e dal medico competente, in sede d'incarico o con accordo
integrativo dell'incarico, i quali possono individuare la modalità di tenuta migliore per ogni
singola situazione concreta.
Una ulteriore modifica, viceversa, prevede la consegna al lavoratore della sola copia della cartella
sanitaria e di rischio, per evitare il pericolo di una conservazione inadeguata. Il legislatore sottolinea
che l’originale della cartella rimane al datore di lavoro; ciò è necessario affinché quest’ultimo
possa dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di sorveglianza (si pensi a possibili vertenze
in materia di malattie professionali).
Nuova è la precisazione secondo cui l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel
rispetto della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro per
almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. n°81/2008.
Infine viene abrogato l’obbligo del medico competente di invio all’ISPESL della cartella sanitaria e
di rischio (lett. f) soppressa dal decreto correttivo).
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
(ART. 26)
Anche in questo articolo vi sono cambiamenti di notevole rilievo.
Appare innazitutto importante evidenziare la definizione di “appalti c.d. interni” contenuta nel co°1
dell’art. 26 che così recita “i datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima…”
A tale proposito, appare significativa la sentenza della Cass., sez. lav., 15 maggio 2009, n. 11362
“In tema di sicurezza sul lavoro, il riferimento all'affidamento di lavori in appalto "all'interno
dell'azienda" - in relazione al quale vengono previsti taluni obblighi di sicurezza a carico del
27
committente - non può riguardare, secondo un criterio meramente topografico, solo l'opificio
aziendale, ma ogni area che risulta nella disponibilità dell'impresa appaltante per la
realizzazione dei suoi fini economici e che viene ad essere interessata dall'esecuzione dei lavori
appaltati, rilevando a tal fine il rapporto di pertinenzialità tra siffatto ambiente lavorativo e la
disponibilità che ne abbia l'impresa committente, sicchè è in forza di tale legame che il
committente è tenuto a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”.
I datori di lavoro / committenti che affidano i lavori di cui sopra a ditte appaltatrici, sono tenuti ad
una serie di obblighi in materia di sicurezza:
a) per quanto concerne gli adempimenti documentali, in attesa di uno specifico D.P.R. che stabilirà
le modalità per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori
autonomi 1, il datore di lavoro deve effettuare tale verifica mediante:
1
sentenza del Tribunale di Milano 25.01.2000: “La verifica della idoneità tecnico-professionale non può prescindere
dalla individuazione dei tipi di lavoro da eseguire e dei rischi connessi alle lavorazioni oggetto di appalto, nonché
dalla elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza dell’ambiente di lavoro. La mancata verifica
dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice configura una culpa in eligendo che può porsi in relazione
causale con l’infortunio contestato”
 l’acquisizione del certificato della C.C.I.A.A.;
 l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in
merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le procedure e
modalità stabilite dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/00;
b) per quanto riguarda gli oneri informativi, viceversa, il datore di lavoro committente dovrà fornire
ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività. Tale principio viene ribadito nella sentenza Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19752
2
.
I datori di lavoro devono sempre cooperare, nei confronti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici
e/o dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro per incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto (concetto ribadito dalla Cass., sez.
lav., 15 maggio 2009, n. 11362).
Inoltre, dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
28
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di evitare rischi da interferenze tra i lavoratori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.
Per promuovere la cooperazione e il coordinamento, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che il
datore di lavoro deve elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d.
DUVRI), contenente le misure per eliminare o – là dove non sia possibile – ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
Detto documento non riguarda i rischi specifici propri all’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, salvo ovviamente che questi non producano interferenze.
I sopraccitati obblighi sono stati integrati dal D. Lgs. 106/09:
1) il datore di lavoro è obbligato alle verifiche ed agli adempimenti previsti al comma 1 con
riguardo ai lavori nonché, si aggiunge, ai servizi ed alle forniture solo in quanto "abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo",
2
Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19752: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e
gli altri responsabili della sicurezza dell'impresa, hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda adotta in favore dei lavoratori
alle sue dipendenze, e pertanto assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi
specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare”.
ovvero quando abbia titolo legale per accedere a detti luoghi di lavoro per svolgere le specifiche
prestazioni professionali dedotte nei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture;
2) il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) va costantemente adeguato
e aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
3) il DUVRI nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) va
redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto, che resta dunque legalmente l’unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa
predisposizione;
4) l’obbligo di redigere il DUVRI viene meno per quanto riguarda:
- i servizi di natura intellettuale
- le mere forniture di materiali o attrezzature
- i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza
di rischi particolari di cui all’allegato XI (in tale allegato è presente l’elenco dei lavori comportanti
29
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori in origine correlato solo all’art. 100
comma 1 all'interno del Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili). Nella relazione di
accompagnamento al decreto correttivo si precisa che il riferimento è la durata dei lavori, e non dei
contratti di cui i lavori sono parte attuativa: “il documento di valutazione dei rischi non deve essere
redatto se mancano rischi concreti nell’appalto, in quanto in tal modo esso diverrebbe un
appesantimento burocratico inutile ai fini della tutela delle maestranze coinvolte nella esecuzione
dell’appalto”. Tale risultato è perseguito attraverso il chiarimento che i lavori di breve durata (sotto
i due giorni) non necessitino della redazione del DUVRI, salvo che in essi non siano riscontrabili
rischi per la sicurezza, individuati ai sensi dell’allegato XI del c.d. “testo unico”;
5) in tutti i casi in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da una centrale di
committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il committente, è il soggetto che affida il
contratto obbligato a redigere il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard
relativi alla tipologia della prestazione presenti nei luoghi ove verrà espletato l’appalto; talli rischi
potrebbero “potenzialmente” derivare dall’esecuzione del contratto.
Viceversa, sarà a cura del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto che, prima
dell’inizio dell’esecuzione, dovrà integrare il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
Il documento, sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice, è parte integrante del contratto.
Il datore di lavoro o il dirigente che rappresenta una delle tre parti indicate e che non adempie a
questi obblighi è soggetto alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
6) Il comma 5 dell’art. 26 è stato integrato con riferimento ai costi legati alla sicurezza. A tale
proposito, occorre precisare che la norma fa riferimento esclusivamente alle seguenti tipologie
contrattuali:
- contratti di appalto, di cui all’articolo 1655 c.c.;
- contratti di subappalto, di cui all’articolo 1656 c.c.;
- contratti per prestazioni continuative e periodiche di servizi, di cui all’articolo 1677 c.c.;
- contratti di somministrazione, di cui all’articolo 1559 c.c., con l’esclusione di quelli riguardanti la
somministrazione di beni e servizi essenziali.
30
Per l’esecuzione di detti contratti devono essere specificamente indicati negli stessi (o in documenti
che fanno parte integrante del contratto, come il DUVRI, i verbali di sopralluogo, coordinamento,
cessione delle aree di lavoro, o i preventivi allegati al contratto, ecc.), a pena di nullità, i costi delle
misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. “…I costi di
cui al primo periodo non sono soggetti al ribasso”.
È bene sottolineare che non si tratta di costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, ma
dei “costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; vale a
dire di quei costi riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall’attività del
committente e quelli propri dell’appaltatore.
Giova ribadire, altresì, che per espressa previsione normativa non modificata dal “decreto
correttivo”, resta confermato che la mancata indicazione dei costi, ai sensi dell’articolo 1418
comma 3 c.c., rende nullo il contratto.
L'obbligo di indicare i costi della sicurezza si applica ai singoli contratti sopra indicati, compresi
quelli in essere alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del
25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano essere indicati entro il 31
dicembre 2008, ove fossero stati ancora in corso a quella data.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 27)
Altamente innovativo, l’articolo 27 in quanto introduce un nuovo sistema di qualificazione per le
imprese e lavoratori autonomi operanti in settori particolarmente a rischio infortunistico.
In tali settori, infatti, mediante questo meccanismo, si ritiene possano operare unicamente aziende o
lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, riferisce il Ministro del Lavoro in un
comunicato stampa del 31.07.2009, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione
di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”)
per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la
quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la
assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L’innovativo strumento opererà per mezzo
31
della attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o
lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità 3, esauriti i quali non si può
dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.
Tale sistema, si prefigge lo scopo (iniziato dai provvedimenti del Ministro Bersani e mantenuto nel
D. Lgs. n°81/08 e nel D. Lgs. n°106/09) di mettere fuori mercato le aziende non sicure che violano
sistematicamente le norme.
Termini e condizioni per il funzionamento della c.d. “patente a punti” saranno individuati con
apposito decreto, da emanarsi entro 12 mesi. Al momento la “patente” non esiste ancora.
Si riporta qui a seguito, per completezza d’informazione, il comma 1-bis dell’art. 27 introdotto con
il D. Lgs. 106/09:
“1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, ..., di uno strumento che consenta
la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni
alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento
3
tratto dal Comunicato Stampa rilasciato dal Ministro del Lavoro il 31 luglio 2009
opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale
che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo
di svolgere attività nel settore edile.
Paragrafo 1.2
le novita’ del correttivo del testo unico dall’art. 28 all’art. 37
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 28)
Tra i rischi particolari che il datore di lavoro deve tenere in particolare considerazione vengono
aggiunti anche "quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
32
prestazione di lavoro" (cfr. comma 1 modificato dal D. Lgs. 106/09), mettendo così in evidenza le
problematicità potenziali che i contratti di natura flessibile e di lavoro c.d. “atipico” possono
potenzialmente avere, in tema di tutela dai rischi, in confronto ai contratti a tempo indeterminato.
Si può pertanto affermare che il corpo normativo così modificato, è coerente anche con la realtà e le
caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e
temporaneo; a queste ultime, infatti, viene attribuita in concreto una particolare tutela, che parte
dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di
valutazione del rischio, con la conseguenza in termini di maggiore informazione e formazione nei
loro confronti
Con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l’articolo 28, comma
1, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo
tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con
completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. “nuovi rischi” e, quindi,
meritevole di attenta ponderazione.
Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavorocorrelato viene dato mandato alla Commissione consultiva permanente di definire determinati
parametri e criteri: l’obbligo di provvedere alla valutazione di tale rischio viene fatta decorrere dalla
elaborazione di tali indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1
agosto 2010.
Tale rinvio, si configura in una violazione dell’articolo 5 della Direttiva Comunitaria Quadro n.
391/89 4, che impone in modo incondizionato al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, e quindi inclusi i rischi da stress lavoro
correlato, ma anche da mobbing, molestie e violenze, in relazione ai quali esiste l’Accordo
Europeo del 26 aprile 2007 siglato a Bruxelles tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro
europei 5, che ribadisce la responsabilizzazione delle imprese dell’Unione Europea, al fine di
imporre la tolleranza zero verso tutte le forme di molestia e violenza, commesse sia da componenti
dell'impresa sia da fornitori o clienti mediante l’attuazione di misure di prevenzione e di protezione
nei confronti dei loro dipendenti. 6
Vi è altresì da tenere presente l’articolo 2087 c.c. che sancisce il datore di lavoro dei danni alla
salute del lavoratore/lavoratrice derivanti da stress lavoro correlato, da mobbing, molestie e o
33
violenze. Ne consegue che è consigliabile provvedere comunque alla valutazione dei rischi collegati
ai fattori psicologici, ma sopratutto adottare codici di condotta o regolamenti aziendali a tutela della
dignità di lavoratori e lavoratrici.
Un’altra significativa correzione, è posta al comma 2 dell’art. 28 ove il D. Lgs. 106/09 ribadisce la
assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del
medesimo documento. Ebbene, le imprese specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute
ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo
aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata in quanto
la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti
coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza.
4
per consultare la Direttiva Quadro, parte normativa allegata al presente compendio
per il tersto integrale dell’Accordo Europeo v. parte normativa allegata al presente compendio
6
Tali misure possono comprendere anche azioni informali e di mediazione, ma in caso di atti lesivi della dignità di un
lavoratore, devono comunque appurare eventuali responsabilità in modo equo, imparziale e rigoroso. L'accordo
sottolinea che le azioni disciplinari, fino al licenziamento, devono essere applicate contro l'aggressore e che invece la
vittima deve essere tutelata e sostenuta. La sua applicazione prevede disposizioni a livello locale, che dovranno essere
adottate entro il 2010.
5
Pertanto, in alternativa all’obbligo di apporre la data certa al documento di valutazione dei rischi,
che resta confermato nella sua valenza legale primaria, si affianca la possibilità di attestazione
alternativa della data mediante la sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di
lavoro (in qualità di soggetto giuridicamente responsabile ex art. 17) nonché ai soli fini della prova
della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del medico competente (ove nominato).
Con riguardo ai criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), si esplicita che
la scelta è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, ma “in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo
di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”(art. 28 co°2 lett.a).
In merito alla locuzione “strumento di pianificazione” si segnala che riguarda una previsione
importante, che richiede la dovuta attenzione da parte di datore di lavoro e RSPP, anche alla luce
della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in relazione all'art. 30 del D. Lgs.
n. 81/2008.
34
Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis, il legislatore dispone che il datore di lavoro di un’impresa
di nuova costituzione è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, mentre può
elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. In questo
caso però, se non si dispone di una bozza scritta del documento di valutazione (con data certa o
attestata) prima dell’inizio dell'attività sarà impossibile in caso di visita ispettiva dimostrare che la
valutazione è stata effettuata nei tempi stabiliti dallo stesso decreto.
Rimane invariata, rispetto alla formulazione iniziale contenuta nel Testo Unico, l’attenzione
particolare che il legislatore, già nella prima formulazione del decreto, dedica alle differenze di
genere in linea con la Strategia comunitaria. L’Europa segnala da sempre che le differenze di genere
impongono ai datori di lavoro di variare la programmazione e attuare misure protettive efficaci: si
deve tener conto del tipo d’impiego richiesto alle donne e agli uomini e delle diversità nelle
condizioni di rischio; bisogna considerare i problemi di discriminazione che colpiscono le donne sul
lavoro e nella società, favorendo l’eguaglianza.
Tutti temi affrontati dal Testo unico che contiene una specifica formulazione all’articolo 28 in forza
della quale il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi “riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui (…) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (…) nonché
quelli connessi alle differenze di genere”.
Un approccio confermato nel “correttivo” del 5 agosto scorso che prevede una specifica evidenza
dei dati relativi alle differenze di genere nell’ambito dei flussi che costituiranno il Sistema
Informativo Nazionale per la Sicurezza (SINP), strumento centrale per monitorare e programmare
le iniziative pubbliche di prevenzione.
MODALITA’ DELL’EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 29)
Il nuovo comma 3 dell’art. 29 del T.U. D.Lgs. n. 81/08, stabilisce che il datore di lavoro deve
rielaborare il documento di valutazione dei rischi, “in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.
Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la
35
nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento.
Viene altresì previsto un termine perentorio che nei casi in cui il documento di valutazione dei
rischi debba essere aggiornato, la rielaborazione deve inderogabilmente avvenire nel termine di
trenta giorni dalle rispettive causali (a titolo di esempio, dalla modifica del processo produttivo).
Il datore di lavoro deve sempre effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il
medico competente.
Con l’introduzione del comma 6-bis, le aziende edili hanno la possibilità di poter utilizzare le
procedure standardizzate“Le procedure standardizzate ..., anche con riferimento alle aziende che
rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 28.”
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (ART. 30)
Il comma 1 già ribadiva che “il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.”
L’unica novità è rappresentata dal fatto che sono previste procedure semplificate anche per i
Modelli di Organizzazione e Gestione, relativamente alle Piccole Medie Imprese.
Il comma 5-bis recita infatti «La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
Viene quindi di fatto ribadita l’importanza della diffusione dei modelli di organizzazione anche
nelle piccole e medie aziende, considerato come valido e utile strumento che permette una concreta
attività di salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 31)
36
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI (ART. 32)
L’articolo 32 comma 5 viene integrato, (rimediando così alla mancata inclusione tra le lauree
abilitanti, oltre alle triennali), della laurea magistrale LM26 (“Ingegneria della sicurezza”), la quale
ha durata complessiva di cinque anni. Si puntualizza che l’equivalenza delle lauree, ai fini
dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B per lo svolgimento del ruolo, viene riconosciuta con
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Inoltre, il D. Lgs. 106/09 integra il comma 7 del medesimo articolo “le competenze acquisite a
seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei
componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino … se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.
Pertanto, in virtù del fatto che il libretto formativo del cittadino non è al momento attivo, se non in
parti limitate del territorio nazionale in ragione della mancata attivazione di parte regionale,
richiesta dalle disposizioni di riferimento (D. Lgs. n. 276/2003), la trascrizione delle attività di
formazione svolte, potrà essere riportata nel suddetto libretto formativo “a condizione che il
medesimo sia concretamente disponibile”.
Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di lavoro possa pianificare
la formazione in base a quanto già fatto in passato dal lavoratore (in quanto risultante dal libretto
formativo del cittadino) e dimostrare l’adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche
sulla base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza di “liberatoria” in
ordine alle correlate responsabilità, come espressamente previsto all’articolo 37, comma 4, del D.
Lgs. n. 81/2008, ove, all’ultimo capoverso è disposto che: “il contenuto del libretto formativo del
cittadino è considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”.
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 33)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
37
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 34)
Novità di rilievo, ma solo per le aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori (salvo che si tratti
delle aziende di cui all’art. 31 comma 6), mediante l’introduzione del comma 1-bis “… nelle
imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di
affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne
all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni …, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza …”.
Ciò stà a significare che il datore di lavoro, potrà svolgere tali compiti nelle aziende e/o unità
produttive con più di cinque dipendenti, a condizione che frequenti corsi specifici “il datore di
lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi
formazione previsti agli articoli 45 e 46.”
È obbligo del datore comunque, oltre a frequentare gli specifici corsi di formazione, provvedere a
darne comunicazione al RLS.
Rimane invariato l’obbligo di formazione da parte del datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di RSPP; egli dovrà frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
E’ previsto altresì un’aggiornamento quinquennale.
Fino alla pubblicazione dell’Accordo, conserva validità la formazione effettuata, ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla
Conferenza permanente.
RIUNIONE PERIODICA (ART. 35)
38
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART. 36)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37)
Vi sono delle novità introdotte con il D. Lgs. 106/09 in merito all’obbligo formativo specifico, che
nella precedente versione era limitato al preposto, ora viene esteso, anche ai dirigenti (modifica del
comma 7). Detta formazione può essere effettuata anche fuori dall’azienda, ovvero presso gli
organismi paritetici o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; ciò stà a
significare che la formazione può avvenire (non “deve”) anche presso gli organismi paritetici o le
scuole edili, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. (introduzione
comma 7-bis).
Tale precisazione, è altresì contenuta nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo:
“allo scopo di favorire, anche per mezzo dell’ampliamento del novero dei soggetti formatori, le
attività di formazione si è reputato opportuno prevedere che l’attività di formazione dei preposti
possa essere svolta – per ogni settore di attività – anche presso le organizzazioni sindacali dei
lavoratori o dei datori di lavoro”. Si noti, possa essere svolta, secondo la scelta discrezionale del
datore di lavoro. Inoltre la modifica al comma 12 dell’articolo 37 del “testo unico”, afferma la
relazione accompagnatoria al decreto correttivo, “ ribadisce l’importanza del ruolo della
bilateralità in materia di salute e sicurezza puntualizzando che la formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, se presenti nel
settore di attività.” Tale ultima puntualizzazione chiarisce come la previsione appena esposta non
operi ove esistano organismi paritetici di diversi (magari eterogenei) settori e, come tali,
presumibilmente non in possesso delle relative competenze per garantire il “supporto” alla
formazione di lavoratori e rappresentanti che la norma presuppone. “la formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” (comma 12).
39
Occorre notare che la collaborazione può esprimersi con una comunicazione, all'organismo
paritetico competente, del luogo, ora, docente e programma della formazione per RLS e lavoratori,
con il debito preavviso.
In ogni caso il D. Lgs. n. 81/2008 non prevede alcuna sanzione per l'omessa collaborazione con gli
organismi paritetici, né attribuisce agli stessi alcuna esclusiva in materia di formazione, di
certificazione, di attestazione e tutoraggio (magari a pagamento) sulla stessa.
Paragrafo 1.3
Le novita’ del correttivo del testo unico dall’articolo 38 al 310
TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 38)
Il decreto del 4 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009, ha
previsto che, l’Elenco Nazionale dei Medici Competenti di cui al comma 4 dell’articolo 38 del D.
Lgs. 81/08 n. 81, sia istituito e tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute. 7
I medici che svolgono l’attività di medico competente sono tenuti a comunicare, mediante
autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo
svolgimento di tale attività previsti dall’articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo (come
modificato dal recente D.Lgs. 106/09).
Inoltre i Medici Competenti sono tenuti a trasmettere, con le stesse modalità, eventuali successive
variazioni comportanti la perdita dei requisiti precedentemente autocertificati e/o la cessazione dello
svolgimento dell'attività.
L’elenco nazionale e i modelli di autocertificazione sono disponibili nella sezione normativa delle
linee guida in commento. I medesimi documenti possono essere scaricati dal sito del Ministero della
Salute.
Il Ministero della salute provvede all’aggiornamento periodico dell’elenco ed effettua verifiche con
cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della
40
verifica comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
Si rammenta, infine, che la mera iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante
all’esercizio dell'attività di medico competente, per la quale è sempre indispensabile possedere i
requisiti previsti dalla legge.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE (art. 39)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08; nonostante ciò si ritiene
utile rammentarne il contenuto.
Le aziende possono servirsi di uno o più medici competenti che siano anche collaboratori (e non
esclusivamente dipendenti) di una struttura medica esterna.
Facoltà, e non obbligo, per le imprese di nominare più Medici Competenti, assegnando ad uno di
essi compiti di coordinamento (co° 6)
7
Fonte: Ministerosalute.it - 19 febbraio 2010
RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART.
40)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08.
Si segnala che viene attribuito al Medico Competente un gravoso obbligo di comunicare
annualmente alle ASL, in via telematica, i dati aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITÀ ALLA
MANSIONE SPECIFICA (ART. 42)
Anche in questi articoli vi sono importanti novità, alcune di queste introdotte dall’art. 26 del D. Lgs.
106/09.
In particolare, viene abolito il divieto delle visite mediche preassuntive e contestualmente inserita
tra la sorveglianza sanitaria alla lett. e-bis) la “visita medica preventiva in fase preassuntiva” che
può essere svolta, a “scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
41
prevenzione delle ASL” (introduzione comma 2-bis): contro il giudizio di idoneità o inidoneità del
medico è espressamente prevista la facoltà, in primo luogo al lavoratore, di ricorrere anche qualora
detto giudizio avvenga in occasione della visita preventiva in fase preassuntiva.
Inoltre, dal 20/08/2009 la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione”(introduzione comma e-ter).
A fronte del venir meno della idoneità alla mansione, viene formalizzato l’eventuale declassamento
del lavoratore a parità di stipendio, ovvero: “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi …, attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”.(art. 42); il decreto correttivo, pertanto,
chiarisce come, in caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro dovrà, se possibile,
adibire il lavoratore a mansioni equivalenti (non vi è più il riferimento a mansioni superiori) o in
difetto a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Un’atra significativa novità è stata introdotta dal D. Lgs. 106/09 che ha apportato delle correzioni al
comma 4 dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 introducendo il comma 4-bis che si ritiene utile riportare
integralmente: “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il
31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.
Come si evince dal citato comma, era prevista la rivisitazione tramite accordo in Conferenza Statoregioni, entro il 31/12/2009 con riguardo alle condizioni e le modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza; vale a dire l’armonizzazione e revisione di condizioni e
modalità esistenti e vigenti di accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza che, si
42
sottolinea, restano obbligatorie e vigenti.
Fino a detta rivisitazione, che doveva avvenire il 31 dicembre 2009, restano in vigore ed
obbligatorie le norme previste dall’art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e dagli accordi Stato
Regioni del 2006, 2007 e 2008 dettate a tutela dei lavoratori ed in particolare dei terzi estranei che
possono subire conseguenze lesive e mortali nel caso in cui il datore di lavoro consenta illegalmente
a propri dipendenti, non sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria, di guidare mezzi di trasporto,
carrelli elevatori e simili.
Più semplicemente il datore di lavoro che non comunica al medico competente i nominativi e le
mansioni dei lavoratori che svolgono e per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria su alcolismo
e tossicodipendenza, commette un reato penale, e lo stesso vale per il medico che non effettua la
dovuta sorveglianza sanitaria.
Rispetto alla formulazione originaria, di cui al D.Lgs. 81/08, viene abrogato l’obbligo a carico del
medico competente di inviare, in forma telematica, all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio, alla
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Visto l’importanza dell’argomento, lo stesso è stato sviluppato in un’apposito capitolo della
presente trattazione al quale si rimanda per completezza d’informazione
GESTIONE DELLE EMERGENZE. DISPOSIZIONI GENERALI (Sezione VI - ART. 43)
Si dispone espressamente (cfr. lett. e-bis) aggiunta dal Correttivo) che il datore di lavoro ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, debba garantire "la presenza di mezzi
di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica
anche agli impianti di estinzione fissi, manuali, o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi". La modifica dell’articolo 43 pone rimedio ad una rilevante dimenticanza del
“testo unico” che in nessun punto dell’articolato o degli allegati imponeva l’obbligo esplicito di
adozione di mezzi di estinzione (eccezion fatta per il punto 4.1.3 dell’allegato IV che però riguarda
solo le aziende o le lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio).
Inoltre vien data evidenza alla particolarità della formazione per il personale della Difesa.
43
DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO (ART. 44)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
PRIMO SOCCORSO (ART. 45)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
PREVENZIONE INCENDI (ART. 46)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 47)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08.
Dato l’importanza di tale figura e le modifiche apportate dal D. Lgs. n.81/08 rispetto alla previgente
normativa (D. Lgs.242/96 art. 18), in riferimento ai commi 1, 3, 6, 7 e 8, si è ritenuto utile
approfondire tale tematica in un’apposito capitolo della presente trattazione, al quale si rimanda per
completezza d’informazione.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (ART. 48)
Si prevede che, con specifici accordi interconfederali che dovranno essere stipulati, verranno
individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali in ragione della presenza di adeguati sistemi
di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o pariteticità, le aziende o unità produttive, a
condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o pariteticità, non saranno tenute a
partecipare al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa costituito presso l’INAIL, finalizzato
al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO (ART. 49)
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 50)
44
Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08
ORGANISMI PARITETICI (ART. 51)
Nella Legge 123/2007 sembrava che gli organismi paritetici si potessero occupare di vigilanza.
Nell’art. 7 della sopra citata legge, infatti, si leggeva: “… Gli organismi paritetici..., possono
effettuare...sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di
sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro; … degli esiti dei sopralluoghi ... viene
informata la autorità di vigilanza. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente
autorità di coordinamento delle attività di' vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in
materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.”.
Ora, con il D. Lgs. n.106/09, sono diventati praticamente enti di certificazione o meglio validazione
dei sistemi di organizzazione e gestione: “comma 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o
promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali ..,
nonché, su richiesta delle imprese rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del
decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività” “comma 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono
specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.
Un ruolo, pertanto, che da un lato viene previsto più ampio a conferma delle disposizioni già
vigenti, dall’altro, attraverso nuovi compiti previsti dalle modifiche (art.51, commi 3-bis e 3-ter).
Tale ultima sottolineatura richiama espressamente la competenza nello svolgere servizi a supporto
delle imprese da parte degli organismi paritetici, e, a condizione che siano dotati di strutture
tecniche adeguate, possono verificare l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione.
Un’ulteriore modifica è l’introduzione del comma 8-bis che riserva agli organismi paritetici il
compito di comunicare all’INAIL quali aziende aderiscano al sistema della pariteticità e a ribadire
quanto già espresso all’articolo 48, comma 6, del “testo unico” in riferimento alla “comunicazione
all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema” e non certo l’individuazione o
l’appartenenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).
45
SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA TERRITORIALI E ALLA PARITETICITÀ (ART. 52)
Il Fondo di sostegno, di cui al presente articolo, è costituito presso l’inail ed ha i compiti definiti al
comma 1. In particolare di:
“a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità
del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori (…), dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.”
In merito al comma sopra citato non vi sono novità; l’unica modifica riguarda un chiarimento circa
l’ammontare delle due ore annue, che il legislatore ha ritenuto utile inserire nel comma 2 lett.a) così
modificato: “…da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due
ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva
calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale
per il settore agricoltura determinata annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle
prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base
all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore.”
E’ stato, altresì, inserito il comma 3-bis che specifica le tipologie di risorse del Fondo che così
recita: “In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio
dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”. In altre parole, il Fondo verrà alimentato dalle aziende
che non hanno Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o RLST (ai sensi dell’art. 48
co°3) in ragione di 2 ore di retribuzione anno per lavoratore; in attesa, al Fondo confluiranno residui
a bilancio INAIL ex art. 23 D. Lgs. 38/2000 8
Con apposito Decreto Ministeriale, saranno disciplinati
46
-
le modalità di funzionamento del Fondo
-
i criteri di riparto delle risorse
-
relative procedure amministrative e contabili
TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 53) E COMUNICAZIONI E TRASMISSIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 54)
Con il D. Lgs. n.81/08, sono stati introdotti criteri per la tenuta e la trasmissione di dati e della
documentazione inerenti la materia della salute e sicurezza sul lavoro attraverso sistemi
informatizzati.
Questi articoli, molto innovativi rispetto alla previgente normativa del ‘94, non hanno subito
variazioni con il D. Lgs. 106/09.
SANZIONI (ARTT. 301 E SEGUENTI, D.LGS. 81/08)
L’apparato sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro ha subito notevoli modifiche con la
nascita del D. Lgs. 81/08 ed ora con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, tali che si è ritenuto utile dedicarne
un’apposito capitolo.
8
Fonte INAIL – atti del convegno in materia di sicurezza sul lavoro – Reggio Emilia 15.02.2010
In questa sede si desidera introdurre l’argomento delineando i punti salienti che hanno determinato
una modifica da parte del legislatore dell’intero sistema, rimandando, come detto in precedenza, ai
capitoli successivi per un’attento approfondimento.
L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 presenta una impostazione “pluralista” che
lo differenzia significativamente dall'impianto “monista” 9 del D.Lgs. n. 626/94.
La revisione dell’apparato sanzionatorio ha pure notevolmente semplificato il precedente sistema (il
numero delle sanzioni è, in realtà solo apparentemente, passato dalle precedenti 1391 a circa 400)
ed ha fortemente graduato ed in molti casi attenuato la più severa previsione punitiva prevista
dall’articolo 1 della legge delega n. 123/2007, che prevedeva un assai più forte aggravamento delle
sanzioni.
In tal senso il D.Lgs.n. 81/2008 prevedeva (dal 15 maggio 2008 al 20 agosto 2009):
A) LA PENA DELL’ARRESTO DA 6 MESI A 18 MESI (ART. 55 COMMA 2 D. LGS. N.
81/2008) per il datore di lavoro che non abbia effettuato (o abbia effettuato in modo incompleto) la
47
valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi
nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali
termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la
fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di
ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del
gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione /
rimozione / smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con
entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno); la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata
mediante le previsioni dell’art 302, secondo il quale “applica” (è stato eliminata la formulazione
“su richiesta dell’imputato”) in luogo dell’arresto la pena dell’ammenda in misura comunque non
inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, “se entro la conclusione del giudizio di primo
grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose
del reato”.
Mentre la sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non è invece consentita qualora la
violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di
9
tratto dall’intervento di Beniamino Deidda al convegno in materia di sicurezza sul lavoro - Reggio Emilia 16.11.2009
lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e
sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose.
Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D.Lgs. n. 106/2009, che ha sostituito integralmente
l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal 20 agosto 2009 è da 4 a 8 mesi di arresto e lo stesso
articolo 302 è stato riformulato nei seguenti termini:
“Articolo 302 (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto)
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma
determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La
sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze
dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non é consentita quando la violazione ha avuto un contributo
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
48
periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la
sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli
previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo
comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.”;
B) LA SANZIONE ALTERNATIVA DELL’ARRESTO (QUATTRO-OTTO MESI) E
DELL’AMMENDA 5.000-15.000 (ART. 55 COMMA 1 D. LGS.N. 81/2008) per le stesse
violazioni (mancata o incompleta valutazione del rischio, mancata o non corretta redazione del
documento di valutazione) e per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità.
Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D. Lgs. n. 106/2009, che ha sostituito integralmente
l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, dal 20 agosto 2009 si applicheranno:
-
l'ammenda da 2000 a 4000 euro per l'incompleta o carente valutazione dei rischi (da 4 a 8
mesi di arresto se la violazione è commessa nelle aziende ad elevata pericolosità),
-
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata redazione del
documento di valutazione dei rischi [con l'importante novità introdotta dal D.Lgs. n.
106/2009 nel D.Lgs. n. 81/2008 con la modifica dell'articolo 301, che ora prevede l'obbligo
dell'u.p.g. di provvedere con prescrizione ai sensi del D.Lgs.n.758/1994 anche in caso di
sanzione punita con la sola pena dell'ammenda];
c) nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell’arresto e
dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e
conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero
di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione
amministrativa. Il D.Lgs. n. 106/2009, modificando l'articolo 55, ha ridotto gli importi di tali
sanzioni;
49
d) mentre inizialmente il D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva che anche nei casi di alternatività (qualora
non si sia precedentemente estinto il reato per tempestivo adempimento della prescrizione Asl ai
sensi del D.Lgs.n.758/1994), la pena dell’arresto poteva essere ridotta di un terzo per il
contravventore che, entro i termini previsti dall'art. 491 del c.p.p. si fosse adoperato “concretamente
per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali
conseguenze dannose del reato”, il D.Lgs. n. 106/2009 ha eliminato tale possibilità abrogando
l'articolo 303.
In ultimo, occorre sottolineare che il “decreto correttivo” ha, altresì, introdotto un meccanismo di
rivalutazione nel tempo sia delle ammende che delle sanzioni amministrative pecuniarie da attuare
ogni cinque anni, a far data dal 20/8/2009, data di entrata in vigore del decreto correttivo, ed in
misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo (comma 4-bis
dell’art. 306 del D. Lgs. n. 81/2008 così come introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009), ciò per
“…adeguare il valore economico delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie al
mutare del potere di acquisto, senza che per tale adeguamento sia necessario un atto avente forza
di legge o regolamentare” 10
Paragrafo 1.4
Abrogazioni, proroghe, norme attuative e diritto transitorio
PARAGRAFO 1.4.1
Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 (a far data dal 15 maggio 2008), sono stati abrogati, i
seguenti testi normativi: 11
- DPR 27 aprile 1955, n. 547
50
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164
- DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64 “potere ispettivo”
- D. LGS 15 agosto 1991, n. 277
- D. LGS 19 settembre 1994, n. 626
- D. LGS 14 agosto 1996, n. 493
- D. LGS 14 agosto 1996, n. 494
- D. LGS 19 agosto 2005, n. 187
- art. 36 bis, commi 1 e 2 Legge 5 agosto 2006 n. 248,
- artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123,
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto
legislativo incompatibili con lo stesso.
Con il D. Lgs. 106/09, sono stati abrogati, altresì:
- comma 3 lett. c) art. 3 Legge 22 luglio 1961 n. 628;
10
11
tratto dalla relazione di accompagnamento al D. Lgs. 106/09
art. 304 “abrogazioni” D. Lgs. 81/08 modificato dal decreto correttivo n.106/09
- artt. 42 e 43 D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 (lavori in sotterraneo);
- D.P.R. 3 luglio 2003 n.222
Ne consegue che, dall’elenco normativo sopra riportato, non risulta:
- abrogato il D. Lgs. 195/06 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - Rumore - );
- non risultano ne abrogati ne recepiti:
D.P.R. 321/56 (lavori in cassoni in aria compressa);
D.P.R. 323/56 (lavori negli impianti telefonici);
D.P.R. 302/56 (fabbricazione e uso di esplosivi).
- tutti i decreti legislativi collegati al D. Lgs 626/94 ed applicabili a particolari settori (strutture
giudiziarie, università, porti. VV.F., ecc.).
Infine, al comma 1, art. 304 del testo in esame, si introduce il seguente comma 1-bis:
“Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
51
230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare
nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione
dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.”
Di seguito, una tabella di corrispondenza tra le norme abrogate e le parti del Testo Unico che
riportano gli argomenti trattati dalla normativa abrogata:
Norma abrogata
DPR 547/55
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Parti del Dlgs 81/08
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III - Capo III - Impianti e apparecchiature
elettriche
Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
52
DPR 164/56
Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di
lavoro
Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
DPR 303/56 (salvo art.64)
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
DLgs 277/91
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
DLgs 626/94
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III - Capo II - Uso dei dispositivi di
protezione individuale
Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
53
Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Titolo VIII - Capi I e II - Protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro
Titolo VIII - Capi I e IV - Protezione dei lavoratori
dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo IX - Capo I -Protezione da agenti chimici
Titolo IX - Capo II - Protezione da agenti
cancerogeni e mutageni
Titolo IX - Capo III - Protezione dai rischi connessi
all'esposizione all'amianto
Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI
Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE
54
DLgs 493/96
DLgs 494/96
Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
DLgs 187/05
art. 36bis, commi 1 e 2 DL 223/06, convertito
con L 248/06
Titolo VIII - Capi I e III - Protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
L 123/07 artt. 2, 3, 5,6, 7
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Paragrafo 1.4.2
Il diritto transitorio
Appare utile, inoltre, un approfondimento sul diritto transitorio, sui tempi della definitiva messa a
regime del D Lgs. 81/08 e sulle proroghe.
Tali temi sono stati oggetto di analisi da parte di molteplici studiosi e autorevoli commentatori 12 .
Appare evidente, analizzando il testo normativo contenuto nel Decreto legislativo 81/2008 che lo
stesso “non costituisce un corpo normativo unitario” in quanto la sua vigenza “in molte sue parti è
55
differita a momenti successivi alla entrata in vigore del Testo Unico, quale infine modificato dal d.
lgs. n. 106/2009”.
In effetti, “il consolidamento del quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
avverrà per gradi” - rimandando un giudizio corretto e completo sullo stesso “solo una volta
completata l’entrata in vigore di tutte le disposizioni o dei provvedimenti attuativi di riferimento” .
Per una miglior comprensione, si rimanda alla tabella sottostante relativa al diritto transitorio con
indicate proroghe e differimenti 13:
12
tra i quali l’Associazione per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali
(ADAPT), che, in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi, nell’ottobre 2009 ne
hanno realizzato un “dossier” all’interno del quale appare interessante un commento, su tale tematica, a cura di Lorenzo
Fantini e Davide Venturi, che si ritiene utile citarne in parte in questa trattazione.
13
Tabella tratta dal commento di cui sopra
56
Come si evince, l’iter di progressiva entrata a regime del D. Lgs. 81/2008 riguarda diversi aspetti.
Se ne riportano alcuni, senza nessuna pretesa di esaustività:
- settore marittimo: “l’art. 3, comma 3, prevede che per i lavori a bordo delle navi, per i lavori in
ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e per il trasporto ferroviario di cui alla Legge n.
191/1974 trovi provvisoria applicazione la disciplina prevenzionistica previgente, fino
all’emanazione, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 81/2008, di specifici
regolamenti”;
- cooperative sociali, volontariato,… : “una novità di rilievo prevista dal d. lgs. n. 106/2009
riguarda il differimento dell’applicazione della disciplina speciale in materia di salute e sicurezza
per le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresa la
Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i volontari dei vigili
del fuoco”;
- comunicazione infortuni: “il d.lgs. n. 106/2009 ha disposto il differimento dell’obbligo di
comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro superiore
ad un giorno, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r;
- stress lavoro correlato: sempre in base al decreto 106/2009 “l’efficacia delle disposizioni sulla
valutazione dello stress lavoro-correlato è stata oggetto di un ulteriore differimento. Infatti, la
relativa disciplina (art. 28, comma 1-bis) entrerà in vigore solo dopo l’elaborazione delle
indicazioni che verranno fornite dalla Commissione consultiva (art. 6, comma 8, lett. m-quater), e
comunque, anche in assenza di esse, a partire dal 1° agosto 2010”.
- autocertificazione: “un’importante disciplina di diritto transitorio riguarda poi i datori di lavoro
che occupano fino a dieci dipendenti, i quali, ai sensi dell’art. 29, comma 5, possono, salvo che nei
casi espressamente previsti, autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, fino
all’adozione dei regolamenti recanti le modalità di redazione dei documenti di valutazione dei rischi
mediante procedure standardizzate, e comunque entro il 30 giugno 2012”;
- campi elettromagnetici: “l’art. 306, comma 3, prevede la posposizione dell’entrata in vigore di
57
una serie di norme speciali contenute nel Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare la norma
dispone che l’intero Titolo VIII, Capo IV (rischi di esposizione a campi elettromagnetici) entra in
vigore alla data del termine ultimo di recepimento di direttiva n. 2004/40/CE, termine che è stato
prorogato al al 30 aprile 2012”.
- radiazioni ottiche artificiali: il medesimo articolo, il 306, “prevede un differimento fino al 26
aprile 2010 dell’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo V, relativo alla protezione dei lavoratori dai
rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”;
- vibrazioni: “per le attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro prima del 6 luglio 2007,
la norma sui valori limite delle vibrazioni di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 81/2008 entra in vigore solo
a partire dal 6 luglio 2010”;
In merito al copioso richiamo a norme attuative che dovranno essere adottate successivamente
all’entrata in vigore del Testo Unico, in questa sede s’illustra una disamina dei principali casi di
rinvio a tali norme.
A titolo esemplificativo, e riguardo al titolo I e III del Testo Unico, indichiamo alcuni rinvii
significativi ad altre norme:
- l’art. 6, comma 8, lett. f prevede che, su proposta della Commissione consultiva ivi disciplinata
venga emanato entro il 31 dicembre 2010 un regolamento che individui procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori
(art. 29, comma 5) e fino a cinquanta lavoratori (art. 29, comma 6), tenendo conto dei profili di
rischio e degli indici infortunistici di settore;
- l’art 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori) prevede l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro che integri le
ipotesi previste dall’Allegato I in materia di potere di sospensione dell’attività imprenditoriale per
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- l’art 26, in combinato disposto con l’art. 6, prevede l’emanazione di un decreto che disciplini i
criteri di verifica da parte dei datori di lavoro committenti di appalti dell’idoneità
tecnicoprofessionale dell’azienda appaltatrice;
- l’art 30, comma 5-bis, prevede che le procedure di semplificazione per l’attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza per le piccole e medie imprese, una volta elaborate dalla
58
Commissione consultiva permanente, siano poi recepite mediante apposito regolamento
ministeriale;
- l’art. 71, commi 13 e 14, prevede l’emanazione entro dodici mesi di un regolamento che
disciplini le modalità dei controlli periodici sulle attrezzature di cui all’Allegato VII e l’integrazione
delle attrezzature di lavoro sottoposte ai controlli periodici di cui allo stesso Allegato VII;
- l’art. 79, comma 2, prevede l’emanazione di un regolamento in materia di criteri di
individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti ai
lavoratori dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 77, comma 3. In questo caso viene anche prevista
una disposizione transitoria, che dispone la provvisoria applicazione del decreto ministeriale 2
maggio 2001.
Un’elevato numero di decreti, accordi, linee guida devono essere emanate per completare il quadro
complessivo.
Per semplicità, si schematizzano, nella tabella che segue, i provvedimenti che dovranno essere
emanati, alcuni a breve; altri entro un anno e due anni. Per alcuni decreti non è stabilito un limite
temporale.
Titolo
Articolo
di
riferimento
Titolo I
principi
comuni
Art.3 comma 2
Capo I
disposizioni
generali
Argomento
trattato
Descrizione
Disposizioni in
ambito portuale,
navi da pesca,
trasporto
ferroviario
Con i successivi decreti, da emanare
entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ...,
si provvede a dettare le disposizioni
necessarie a consentire il coordinamento
con la disciplina recata dal presente
decreto della normativa relativa alle
attività lavorative a bordo delle navi,
(...), in ambito portuale, (...) e per il
settore delle navi da pesca, (...) e
l’armonizzazione delle disposizioni
tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in
tema di trasporto ferroviario ...
59
Titolo I
principi
comuni
Capo I
disposizioni
generali
Art. 3 comma
2
Disposizioni per le
forze armate, vigili
del fuoco, istituti
scolastici,…
Nei riguardi delle Forze armate e di
Polizia, del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dei servizi di protezione
civile, nonché nell’ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle università, degli istituti di
istruzione
universitaria,
delle
istituzioni
dell’alta
formazione
artistica e coreutica, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine
e grado, degli uffici all’estero di cui
all’articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate
tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o
alle peculiarità organizzative ivi
comprese quelle per la tutela della salute
e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attività condotte dalla
Forze armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, nonché dalle altre Forze
di polizia e dal Corpo dei Vigili del
Da
emanarsi
entro
20/08/2011
20/08/2011
fuoco, nonché dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio
nazionale, individuate entro e non
oltre ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell’art. 17, co. 3, della L 23/08/
1988, n. 400, dai Ministri competenti
Titolo I
principi
comuni
Capo I
disposizioni
generali
60
Titolo
Titolo I
principi
comuni
Capo I
disposizioni
generali
Art.3 comma
3bis
Disposizioni nei
confronti delle
cooperative
Sociali, dei
volontari della
protezione civile,
dei volontari dei
Vigili del Fuoco
Articolo
di
riferimento
Argomento
trattato
Art.3 comma
13
Settore agricolo
lavoratori
stagionali
Nei riguardi delle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e
del Corpo Nazionale soccorso alpino e
speleologico, e i volontari dei vigili del
fuoco, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate
tenendo conto delle particolari modalità
di svolgimento delle rispettive attività,
individuate entro il 31 dicembre 2010
con decreto del Ministero del lavoro
(.....).
Descrizione
In considerazione della specificità
dell’attività esercitata dalle imprese
medie e piccole operanti nel settore
agricolo, il Ministro (...), entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,... limitatamente
alle imprese che impiegano lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un
numero complessivo di lavoratori
compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali,
provvede
ad
emanare
disposizioni
per
semplificare
gli
adempimenti relativi all’informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria
previsti dal presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative del
settore sul piano nazionale. ...
31/12/2010
Da
emanarsi
entro
19/11/2009
Titolo I
principi
comuni
Capo II
sistema
istituzionale
Titolo I
principi
comuni
61
Capo II
sistema
istituzionale
Art. 6 comma
8 lettera f
Art.6 comma 8
lettera g
Titolo I
principi
comuni
Art.8 comma 4
Capo II
sistema
istituzionale
Procedure
standardizzate per
aziende
<10 dipendenti
(…) deve elaborare, entro e non oltre il
31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’art. 29,
c. 5, tenendo conto dei profili di rischio e
degli indici infortunistici di settore.
Tali procedure vengono recepite con
decreto dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e
dell’interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano
31/12/2010
Qualificazione
delle imprese
“patente a punti”
(…) deve definire criteri finalizzati alla
definizione del sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi
di cui all’articolo 27.
Il sistema di qualificazione delle imprese
é disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica, acquisito
il parere della Conferenza per i
rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
20/08/2010
Sistema
informativo
nazionale per la
prevenzione nei
luoghi di lavoro
Con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute,
(....), da adottarsi entro 180 giorni dalla
data dell’entrata in vigore del presente
decreto legislativo, vengono definite le
regole tecniche per la realizzazione ed il
funzionamento del SINP, nonché le
regole per il trattamento dei dati. ... Con
il medesimo decreto sono disciplinate le
speciali modalità con le quali le forze
armate e le forze di polizia partecipano al
sistema informativo relativamente alle
attività operative e addestrative. Per tale
finalità é acquisita l’intesa dei Ministri
della difesa, dell’interno e dell’economia
e delle finanze.
20/02/2010
Titolo
Titolo I
principi
comuni
Capo II
sistema
istituzionale
62
Titolo I
principi
comuni
Capo II
sistema
istituzionale
Titolo I
principi
comuni
Capo II
sistema
istituzionale
Articolo
di
riferimento
Art.9 comma 4
lettera d-bis
Art.11 comma
2
Art.11 comma
7
Argomento
trattato
Descrizione
Erogazione da
parte Inail di
prestazioni di
assistenza sanitaria
riabilitativa
L'INAIL (...) può erogare prestazioni
di assistenza sanitaria riabilitativa non
ospedaliera, previo accordo quadro
stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di
concerto
con
il
Ministero
dell’economia e delle finanze, sentito
l’INAIL, che definisca le modalità di
erogazione delle prestazioni da parte
dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
Attività
promozionali della
cultura e azioni di
prevenzione
Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle
finanze,
dell’istruzione
e
dell’università e della ricerca,
acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede al
riparto annuale delle risorse tra le
attività di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 e dell’articolo 52, comma 2,
lettera d)
Attività
promozionali della
cultura e azioni di
prevenzione
In sede di prima applicazione, per il
primo anno dall’entrata in vigore del
presente decreto, le risorse di cui
all’articolo 1, comma 7-bis, della
legge 3 agosto 2007, n. 123, come
introdotto dall’articolo 2, comma 533,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono utilizzate, secondo le priorità, ivi
compresa una campagna straordinaria
di formazione, stabilite, entro sei
mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, con accordo
Da
emanarsi
entro
20/02/2010
adottato, previa consultazione delle
parti sociali, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e la province
autonome di Trento e di Bolzano.
Titolo I
principi
comuni
Vigilanza
Ulteriori
attività
lavorative
comportanti rischi particolarmente
elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale
(….).
Art. 13 comma
3
Vigilanza a bordo
nave, ambito
portuale
aeroportuale e altri
In attesa del complessivo riordino
delle competenze in tema di vigilanza
sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, restano ferme le
competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle
autorità marittime a bordo delle navi
ed in ambito portuale, agli uffici di
sanità aerea e marittima, alle autorità
portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito portuale ed aeroportuale
nonché ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia e per i Vigili del
fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze
da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalità di attuazione,
con
decreto
del
Ministro
competente, di concerto con i
Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute.
Titolo
Articolo
di
riferimento
Argomento
trattato
Titolo I
principi
Art. 14 comma
1
Contrasto al lavoro
irregolare
Capo II
sistema
istituzionale
63
Titolo I
principi
comuni
Capo II
sistema
istituzionale
Art. 13 comma
2 lettera c)
Descrizione
Al fine di far cessare il pericolo per la
Da
emanarsi
entro
comuni
tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, ..., gli organi di vigilanza
del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, ..., possono
adottare provvedimenti di sospensione
in relazione alla parte dell’attività
imprenditoriale
interessata
dalle
violazioni
quando
riscontrano
l’impiego di personale non risultante
dalla documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro, nonché in caso di
gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro individuate con
decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali,
adottato
sentito
il
Ministero
dell’interno
e
la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa della
adozione del citato decreto, le
violazioni .. sono quelle individuate
nell’Allegato I.
Capo II
sistema
istituzionale
64
Modelli di
organizzazione e di
gestione
La
commissione
consultiva
permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la
efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie
imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero
del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
Art.32 comma
5
Requisiti RSPP
(...) ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti
ai sensi della normativa vigente con
decreto
del
Ministro
dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, su parere conforme
universitario
del
Consiglio
nazionale (...)
Art. 34 comma
2
RSPP
svolto dal
Titolo I
principi
comuni
Capo III
sezione II
valutazione
dei rischi
Art. 30 comma
5-bis
Titolo I
principi
comuni
Capo III
sezione III
servizio di
prevenzione
e protezione
Titolo I
principi
Il datore di lavoro che intende
20/08/2010
comuni
datore di lavoro
Capo III
sezione III
servizio di
prevenzione
e protezione
Titolo I
principi
comuni
65
Capo III
sezione IV
formazione,
informazione
e
addestramento
Titolo
Titolo I
principi
comuni
La durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione di cui al
comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
adottato, previa consultazione delle
parti sociali entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in
vigore
del
presente
decreto
legislativo.
20/08/2010
Art.37 comma
2
Formazione
dei lavoratori
e dei loro
rappresentanti
Articolo
di
riferimento
Argomento
trattato
Descrizione
Da
emanarsi
entro
Art. 37 comma
3
Formazione
dei lavoratori
e dei loro
rappresentanti
Il datore di lavoro assicura, altresì,
che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli
del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già
in vigore in materia, la formazione
di cui al periodo che precede é
definita mediante l’accordo di cui al
comma 2.
20/08/2010
Art. 37 comma
8
Percorsi formativi
per determinati
soggetti
Titolo I
principi
comuni
Capo III
sezione IV
formazione,
informazione
e
addestramento
svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione,
di durata minima di 16 ore e massima
di 48 ore, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative, nel
rispetto dei contenuti e delle
articolazioni
definiti
mediante
accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente
decreto Legislativo.
I soggetti di cui all’articolo 21,
comma 1 (I componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis
Capo III
sezione IV
formazione,
informazione
e
addestramento
del codice civile, i lavoratori
autonomi che compiono opere o
servizi ai sensi dell’articolo 2222 del
codice civile, i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti),
possono avvalersi dei percorsi
formativi appositamente definiti,
tramite l’accordo di cui al comma 2,
in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e
di Bolzano
Rapporti del
medico competente
con il servizio
sanitario nazionale
Entro il 31 dicembre 2009, con
decreto del Ministro del lavoro, ...,
sono definiti, secondo criteri di
semplicità e certezza, i contenuti
degli Allegati 3A e 3B del presente
decreto
e
le
modalità
di
trasmissione delle informazioni di
cui al comma 1. Gli obblighi di
redazione e trasmissione relativi alle
informazioni di cui al comma 1
decorrono dall’entrata in vigore del
decreto di cui al precedente periodo
31/12/2009
Tossicodipendenza
ed alcool
dipendenza
Entro il 31 dicembre 2009, con
accordo in Conferenza StatoRegioni,
adottato
previa
consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e della alcol
dipendenza.
31/12/2009
Art.46 comma
5
Prevenzione
incendi
... con decreto del Ministro
dell’interno sono istituiti, presso ogni
direzione regionale dei vigili del
fuoco, dei nuclei specialistici per
l’effettuazione di una specifica
attività di assistenza alle aziende. Il
medesimo decreto contiene le
procedure per l’espletamento della
attività di assistenza.
Art.47 comma
6
Elezione RLS
Titolo I
principi
comuni
66
Capo III
sezione V
sorveglianza
sanitaria
Art. 40 comma
2-bis
Titolo I
principi
comuni
Capo III
sezione V
sorveglianza
sanitaria
Art.41 comma
4-bis
Titolo I
principi
comuni
Capo III
sezione VI
gestione delle
emergenze
Titolo I
principi
comuni
L’elezione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di
norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e
sicurezza sul lavoro, individuata,
nell’ambito della settimana europea
per la salute e sicurezza sul lavoro,
con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro della salute, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di
lavoro
e
dei
lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. ...
Capo III
sezione VII
consultazione
e
partecipazione
dei
rappresentanti
dei lavoratori
Titolo
67
Articolo
di
riferimento
Argomento
trattato
Descrizione
RLS - RLST
... Le modalità di elezione o
designazione del rappresentante di cui
al comma 1 sono individuate dagli
accordi
collettivi
nazionali,
interconfederali o di categoria,
stipulati dalle associazioni dei datori
di
lavoro
e
dei
lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. In mancanza dei
predetti accordi, le modalità di
elezione o designazione sono
individuate
con
decreto
del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le
associazioni di cui al presente
comma.
Sostegno alla
piccola media
impresa
(...) decreto per definire le modalità
di funzionamento e di articolazione
settoriale e territoriale del fondo
come da comma 1 art. 52 , e la
composizione e le funzioni del
comitato amministratore del fondo
stesso.
Titolo I
principi
comuni
Capo III
sezione VII
consultazione
e
partecipazione
dei
rappresentanti
dei lavoratori
Art.48 comma
2
Titolo I
principi
comuni
Capo III
sezione VII
consultazione
e
partecipazione
dei
rappresentanti
Art. 52 comma
3
Da
emanarsi
entro
31/12/2009
dei lavoratori
Titolo III
Uso delle
attrezzature
di lavoro
e dei DPI
Art.71 comma
13
Verifiche sulle
attrezzature
.(..) Le modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’allegato
VII, nonché i criteri per l’abilitazione
dei soggetti pubblici o privati di cui al
comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del
Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ... da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Verifiche sulle
attrezzature
(…) Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e
sentita la Commissione consultiva di
cui all’articolo 6, vengono apportate
le modifiche all’allegato VII
relativamente
all’elenco
delle
attrezzature di lavoro da sottoporre
49 alle verifiche di cui al comma 11.
DPI
Con decreto del Ministro del lavoro e
.... tenendo conto della natura,
dell’attività e dei fattori specifici di
rischio
sono
indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso
dei
DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui,
ferme restando le priorità delle misure
di protezione collettiva,si rende
necessario l’impiego dei DPI.
Capo I
uso delle
attrezzature
di lavoro
68
Titolo III
Uso delle
attrezzature
di lavoro
e dei DPI
Art. 71 comma
14
Capo I
uso delle
attrezzature
di lavoro
Titolo III
Uso delle
attrezzature
di lavoro
e dei DPI
Capo II
uso dei dpi
Art.79 comma
2
20/08/2010
Titolo
Titolo III
Uso delle
attrezzature
di lavoro
e dei DPI
Articolo
di
riferimento
Art. 82 comma
2
Argomento
trattato
Descrizione
Da
emanarsi
entro
Lavori sotto
tensione
Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1, lettera c), numero 1).
20/08/2010
Verifiche e
controlli impianti
elettrici
Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalità ed i criteri per
l’effettuazione delle verifiche e dei
controlli di cui al comma 1.
Segnaletica
stradale
Entro dodici mesi dalla entrata in
vigore
del
presente
decreto
legislativo, con decreto dei Ministeri
del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e delle infrastrutture
e dei trasporti, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, è emanato il regolamento
per l’individuazione delle procedure
di
revisione,
integrazione
e
apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si
svolgano in presenza di traffico
veicolare.
Capo III
impianti e
apparecchiature
elettriche
69
Titolo III
Uso delle
attrezzature
di lavoro
e dei DPI
Art. 86 comma
2
Capo III
impianti e
apparecchiature
elettriche
Titolo V
segnaletica …
Capo I
disposizioni
generali
Art.161
comma 2 bis
20/08/2010
Titolo VIII
agenti fisici
Capo II
protezione
dei lavoratori
contro
il rischio
rumore
Rumore:
Art.198
comma 1
Titolo VIII
agenti fisici
70
Capo IV
protezione
dai rischi
di esposizione
a campi
elettromagnetici
Linee guida settori
musica, attività
ricreative e
call center
Campi
elettromagnetici
Art.212
comma1
Linee guida per
uso attrezzature di
risonanza
magnetica
Su proposta della Commissione
permanente per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro di cui
all’articolo 6, sentite le parti sociali,
entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente capo, la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano definisce le linee guida per
l’applicazione del presente capo nei
settori della musica, delle attività
ricreative e dei call center.
20/08/2011
Il Ministero della salute, avvalendosi
degli organi tecnico-scientifici del
Servizio sanitario nazionale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro
due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, elabora le
linee guida per l’applicazione del
presente capo nello specifico settore
dell’utilizzo in ambito sanitario delle
attrezzature di risonanza magnetica.
20/08/2011
Titolo
Articolo
di
riferimento
Argomento
trattato
Descrizione
Art.232
comma 1
Adeguamenti
normativi in
materia di sostanze
pericolose
Con decreto dei Ministri del lavoro e ...,
é istituito ... un comitato consultivo per
la determinazione e l’aggiornamento
dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti chimici.
Adeguamenti
normativi in
materia di sostanze
pericolose
Con uno o più decreti dei Ministri del
lavoro ... il Comitato di cui al comma 1
e le parti sociali, sono recepiti i valori
di esposizione professionale e biologici
predisposti
dalla
obbligatori
Commissione europea, sono altresì
stabiliti i valori limite nazionali anche
tenuto conto dei valori limite indicativi
predisposti
dalla
Commissione
medesima e sono aggiornati gli allegati
XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
funzione
del
progresso
tecnico,
dell’evoluzione
di
normative
e
specifiche comunitarie o internazionali e
delle conoscenze nel settore degli agenti
chimici pericolosi.
Art.232
comma 3
Adeguamenti
normativi in
materia di sostanze
pericolose
Con i decreti di cui al comma 2 é
inoltre determinato il rischio basso
per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui all’articolo
224, comma 2, in relazione al tipo, alle
quantità ed alla esposizione di agenti
chimici, anche tenuto conto dei valori
limite indicativi fissati dalla Unione
europea e dei parametri di sicurezza.
Art.232
comma 4
Adeguamenti
normativi in
materia di sostanze
pericolose
Titolo IX
sostanze
pericolose
Capo I
protezione
da agenti
chimici
71
Titolo IX
sostanze
pericolose
Capo I
protezione
da agenti
chimici
Art.232
comma 2
Titolo IX
sostanze
pericolose
Capo I
protezione
da agenti
chimici
Titolo IX
sostanze
pericolose
Capo I
protezione
..., con uno o più decreti dei Ministri del
lavoro ... possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
i parametri per l’individuazione del
Da
emanarsi
entro
da agenti
chimici
rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori
di cui all’articolo 224, comma 2, sulla
base di proposte delle associazioni di
categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente
rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di
lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il
termine di cui al presente articolo, la
valutazione del rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori é comunque effettuata dal
datore di lavoro.
Titolo IX
sostanze
pericolose
72
Capo II
protezione
da agenti
cancerogeni
e mutageni
Sezione III
sorveglianza
sanitaria
Art.243
comma 9
Sorveglianza
sanitaria: registro
di esposizione e
cartelle sanitarie
... I modelli e le modalità di tenuta del
registro e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati dal decreto del
Ministro della salute 12 luglio 2007, n.
155, ed aggiornati con decreto dello
stesso Ministro, adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sentita la
commissione consultiva permanente.
Titolo
Articolo
di
riferimento
Argomento
trattato
Descrizione
Art.244
comma 5
Registrazione e
raccolta
informazioni per
registrazione
tumori
I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta
e trasmissione delle informazioni e di
realizzazione complessiva dei sistemi di
monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono
determinati dal Ministero della salute,
d’intesa con le regioni e province
autonome.
Art. 245
comma 2
Adeguamenti
normativi su
sostanze
cancerogene
Con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute,
sentita la commissione consultiva
permanente e la Commissione consultiva
a)
sono
tossicologica
nazionale:
aggiornati gli allegati XLII e XLIII in
funzione
del
progresso
tecnico,
dell’evoluzione
di
normative
e
specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni; b) é
pubblicato l’elenco delle sostanze in
funzione dell’individuazione effettuata
ai sensi del comma 1.
Art.249
comma 4
Orientamenti su
determinazione
esposizione ad
amianto
La Commissione consultiva permanente
di cui all’articolo 6 provvede a definire
orientamenti pratici per la determinazione
delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità, di cui al comma 2.
Titolo IX
sostanze
pericolose
Capo II
protezione
da agenti
cancerogeni
e mutageni
Sezione III
sorveglianza
sanitaria
73
Titolo IX
sostanze
pericolose
Capo II
protezione
da agenti
cancerogeni
e mutageni
Sezione III
sorveglianza
sanitaria
Titolo IX
sostanze
pericolose
Capo III
protezione
dai rischi
esposizione
ad amianto
Sezione II
obblighi datore
di lavoro
Da
emanarsi
entro
Titolo X
esposizione ad
agenti biologici
Art.270
comma 6
Capo I
Titolo X
esposizione ad
agenti biologici
Capo III
sorveglianza
sanitaria
74
Art.280
comma 6
Istituzione ed
aggiornamento
elenco agenti
biologici del
gruppo 4
Il Ministero della salute comunica
all’organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le
variazioni sopravvenute nell’utilizzazione
di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero della salute istituisce ed
aggiorna un elenco di tutti gli agenti
biologici del gruppo 4 dei quali é stata
comunicata l’utilizzazione sulla base
delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Registro degli
esposti e degli
eventi accidentali
I modelli e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro
della salute e del lavoro e della
previdenza sociale sentita la Commissione
consultiva permanente.
Titolo
Titolo X
esposizione ad
agenti biologici
Capo III
sorveglianza
sanitaria
75
Titolo XIII
norme
transitorie e
finali
Titolo XIII
norme
transitorie e
finali
Articolo
di
riferimento
Art. 281
comma 3
Art.304
comma 2
Art. 306
comma 4
Argomento
trattato
Descrizione
Registro dei casi di
malattia e decesso
Con decreto dei Ministri della salute e
del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva, sono
determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1,
nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
Abrogazioni ed
armonizzazione
disposizioni di
legge
Con uno o più decreti integrativi
della
delega
prevista
attuativi
dall’articolo 1, comma 6, della legge 3
agosto 2007, n. 123, si provvede
all’armonizzazione delle disposizioni del
presente decreto con quelle contenute in
leggi o regolamenti che dispongono rinvii
a norme del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni,
ovvero
ad
altre
disposizioni abrogate dal comma 1.
Disposizioni finali
Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della salute e dello sviluppo
economico, sentita la commissione
consultiva permanente di cui all’articolo
6, si dà attuazione alle direttive in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro dell’Unione europea per
le parti in cui le stesse modificano
modalità esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico previste dagli allegati al
presente decreto, nonché da altre direttive
già recepite nell’ordinamento nazionale.
Da
emanarsi
entro
CAPITOLO II
I TITOLI SPECIALI NEL DECRETO CORRETTIVO: LE NOVITÀ SOSTANZIALI
In questo capitolo, vengono analizzate le sostanziali modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09 ai
Titoli contenuti nel provvedimento, ritenuti più significativi per i colleghi.
Per completezza d’informazione, ove sarà possibile, si farà riferimento, altresì, alle novità introdotte
dallo stesso D. Lgs. 81/08 rispetto alla previgente normativa contenuta nel D. Lgs. 626/94.
In specifico, vengono analizzati:
1. TITOLO II: luoghi di lavoro
2. TITOLO III: attrezzature di lavoro
3. TITOLO IV: cantieri mobili e temporanei
76
4. TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
5. TITOLO VI Movimentazione manuale di carichi
6. TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminale
7. TITOLO VIII Agenti fisici
8. TITOLO IX Sostanze pericolose
9. TITOLO X Esposizione ad agenti biologici
10. TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive
1) TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
L’argomento “Luoghi di Lavoro” è ripreso dal Titolo II del D.Lgs. n. 626/1994, dal DPR n.
547/1955 e dal DPR n. 303/1956 ed è stato rivisitato nel D. Lgs. 81/08 ed infine in parte modificato
dal D. Lgs. 106/09.
Da una prima analisi del testo normativo contenuto nel D. Lgs. 106/09, si evince una prima
sostanziale modifica del comma 1 dell’art. 62 “Definizioni” e l’introduzione della lett. d-bis al
comma 2 del medesimo articolo: 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono
per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a
ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro
luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del
proprio lavoro.” (…) “d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di una azienda
agricole o forestale”
Le modifiche all’articolo 62, spiega la relazione di accompagnamento al decreto correttivo, “sono
dirette a porre rimedio all’erronea indicazione dei campi, boschi e altri terreni nell’ambito di un
titolo (il II) relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni
tecniche relative a requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di
emergenza…), come da specifica richiesta formulata in sede di “avviso comune”.
La modifica all’articolo 63 “è diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro
che occupi personale diversamente abile in ordine alla configurazione degli ambienti dei quali egli
abbia la disponibilità giuridica”.
E’ stato introdotto all’articolo 67 “un meccanismo di silenzio-assenso, come elemento di
semplificazione e accelerazione dell’iter burocratico relativo alla notifica di nuovi edifici o locali di
77
lavoro, stabilendo un termine decorso il quale la richiesta da parte della amministrazione di
ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più possibile. Si evidenzia come la
previgente disciplina prevedesse tale tempistica”.
L’articolo 68, in materia sanzionatoria, viene rivisitato. Il comma 2 dell’articolo in commento,
aggiunto ex novo, “è diretto a fornire una interpretazione autentica agli organi di vigilanza, i quali
hanno ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle
violazioni contravvenzionali relative agli allegati “tecnici”, con particolare riferimento al numero
di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee.
Eguale tecnica legislativa è stata applicata in altre parti del presente schema allo scopo di fornire
indicazioni analoghe, per le finalità appena ricordate” (Relazione di accompagnamento al decreto
correttivo).
2) TITOLO III - ATTREZZATURE DI LAVORO
In materia di attrezzature di lavoro, è significativa la modifica dell’art. 71 comma 11 che
introduce un nuovo regime di verifica. La norma prevede che le verifiche periodiche siano volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Inoltre “la prima di
tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o
privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai
soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati,
con le modalità di cui al comma 13".
L’articolo 73 reca, come già per l’articolo 71, una serie di nuovi richiami agli obblighi inderogabili
di informazione, formazione ed addestramento all’uso di macchine che espongono a rischi
specifici.
All’articolo 86 si è scelto di mantenere le regole vigenti in materia di verifiche sugli impianti
elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001 prevedendo, al contempo, che le
predette disposizioni siano suscettibili di essere modificate, per mezzo di un decreto del Ministero
dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza
Stato-Regioni.
78
Il successivo articolo 87 comprende un comma specifico sanzionatorio per le violazioni dei
noleggiatori o dei concedenti in uso. Nel medesimo articolo, vengono introdotte nuove e specifiche
sanzioni per le singole violazioni del Titolo III capo II riguardante i DPI.
3) TITOLO IV - CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI
Il Titolo relativo ai cantieri temporanei o mobili è stato largamente modificato dal D. Lgs. 106/09.
Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni:
- Art. 88 comma 2: sono esclusi, dall’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza di cui al
titolo IV, “…..i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X” , ai quali
si applicherà, come conseguenza, l’articolo 26 “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
di somministrazione”;
- non sussiste l’obbligo di redigere il PSC nell’ipotesi in cui occorre garantire la continuità in
condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di telecomunicazione (art. 100);
- all’art. 89 “definizioni” comma 1 lett. c) è stato modificato la definizione del “ responsabile dei
lavori” il quale non deve più essere necessariamente il progettista durante la fase di progettazione e
il direttore dei lavori durante la fase di esecuzione dei lavori. Vi è pertanto un ritorno alla previgente
normativa contenuta nel D. Lgs. n. 494/96: “soggetto che può essere 'incaricato dal committente
per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo deli applicazione del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
- all’art. 89 “definizioni” comma 1 lett. i) ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di
sicurezza, si chiarisce che, “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti
pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa
affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto,
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso
di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione
dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”;
79
l’impresa esecutrice è pertanto, quella che esegue un’opera o parte di essa, impegnando proprie
risorse umane e materiali.
- all’art. 90, il comma 1 è stato così modificato: “il committente o il responsabile dei lavori, nelle
fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai seguenti principi e misure generali di tutela: al
momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi
di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della
durata di realizzazione di lavori o fasi di lavoro”. E’ stato, altresì, introdotto il comma 1-bis: “Per i
lavori pubblici, l’attuazione di detti adempimenti avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista”.
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici “viene puntualizzato come, per
comprendere quando siano presenti una pluralità di imprese in cantiere, circostanza che rende
necessaria la nomina del coordinatore per la progettazione, non rilevi una realtà imprenditoriale
che, pur essendo formalmente una impresa, non svolga alcuna attività esecutiva (es.: studio di
consulenza) e, quindi, non determini alcun “aggravamento” delle situazioni di rischio” (relazione
di accompagnamento al decreto correttivo), anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. “La
disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori” (art.
90 comma 11). 14
- “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98” (art. 90 comma 4).
La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa,
l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere
direttamente le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione
dei lavori (art. 90 comma 6);
- “il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese
80
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere” (art.
90 commaa 7).
- art. 90 comma 9: “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di
cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese
e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.),
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti dall’allegato XVII;
14
Cfr. Circolare Ministero del Lavoro n.30/2009
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese
de documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui
all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
81
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle
lettere a) e b);
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il PSC in base ai contenuti
dell’Allegato XV e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera in base ai
contenuti dell’Allegato XVI. Inoltre, il coordinatore verifica che il committente si attenga ai
principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del T.U. e che preveda, nel progetto, la
durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro
(cfr. art.39 della legge 7 luglio 2009, n. 88).
- E' stato eliminato il secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 93 per la “necessità di
modificare l’attuale formulazione, la quale impedisce che la nomina del responsabile dei lavori
comporti un passaggio di responsabilità”: “ciò non è plausibile soprattutto nel caso di piccoli
committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche,
decidono di incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli
adempimenti di legge” (relazione di accompagnamento al decreto correttivo).
- L’inserimento del comma 1-bis all’articolo 96 “è diretto a evidenziare come l’obbligo di
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) non operi ove l’attività dell’impresa che entra
in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la
redazione di un P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile
di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori” (Relazione citata).
Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e
all’impresa appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di
cui all’articolo 26 del “testo unico”.
Sempre all’articolo 96, il comma 2 viene emendato al fine di rendere meglio comprensibile rispetto
all’attuale versione la formulazione della norma. In particolare, il riferimento all’articolo 18 comma
1, lettera z), risulta inesatto in quanto riguarda l’aggiornamento delle misure di prevenzione; più
corretto è il riferimento all’articolo 29 comma 3, che concerne l’aggiornamento della valutazione
dei rischi (ex articolo 4, comma 7, del d.lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall’art. 9,
comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e comma 5, che riguarda i costi della sicurezza. Tale riformulazione
82
“chiarisce, quindi, che la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze delle
lavorazioni (articolo 26) non è necessaria nel settore dei cantieri temporanei e mobili ove siano
stati elaborati di documenti propri della regolamentazione del Titolo IV, vale a dire il Piano di
Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.)” (relazione di
accompagnamento al decreto correttivo).
- L’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese
affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso
(vietato) dei costi della sicurezza e, questa è una grande novità, che per lo svolgimento delle attività
il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
L'obbligo è sanzionato penalmente.
- L'articolo 98, come modificato, interviene su alcuni problemi applicativi in materia di percorsi
formativi per lo svolgimento delle attività regolamentate dal Titolo IV del “testo unico” di salute e
sicurezza sul lavoro.
- L’articolo 100 viene modificato in modo che:
1) non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia
indispensabile garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione,
2) per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri della sicurezza ai
subappaltatori e per assicurare un miglior coordinamento con le previsioni del citato d. lgs. n.
163/2006.
- L'articolo 103 è abrogato perchè reca una statuizione tale da dover essere collocata nel Titolo VIII,
Capo II, dedicato alla protezione dei rischi da rumore, e non all’interno del Titolo IV “Cantieri
temporanei e mobili”. Di conseguenza viene inserito un comma nuovo, di contenuto esattamente
corrispondente all’articolo 103, all’articolo 190 del d.lgs. n. 81/2008. La ragione di queste due
modifiche consiste nel permettere che la valutazione del rumore di macchine, attrezzature e impianti
possa essere effettuata mediante banche dati (le quali hanno ormai una elevata affidabilità), sempre
che i relativi valori standard siano stati ritenuti scientificamente attendibili dalla Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, in ogni ambiente di lavoro, e non solo nei cantieri
temporanei e mobili di cui al Titolo IV. Fino ad ora la Commissione, va detto, non ha validato
alcuna banca dati.
- La modifica all’articolo 106 è stata ritenuta necessaria perché i lavori di cui al comma 1, lettere a-
83
c (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali), sono
specificamente disciplinati da diversa normativa (rispetto al “testo unico”) la cui applicazione
esclude quella del Capo II del Titolo IV, con l’unica eccezione delle norme relative, appunto, ai
lavori in quota.
- L’articolo 111 del “testo unico” viene emendato per evidenziare come la somministrazione di
bevande alcoliche debba essere interdetta nei confronti di tutti coloro che svolgono attività nei
cantieri di cui al Titolo IV nonché nei riguardi di chi, comunque, effettui lavori in altezza (es.:
pulizia delle vetrate fisse di un edificio multipiano) e, quindi, subisca il rischio di caduta dall’alto.
Anche nel Titolo IV si è proceduto alla rivisitazione, in applicazione dei principi precedentemente
esposti, dell’apparato sanzionatorio in materia.
4) TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il D. Lgs. 106/09 non ha introdotto nessuna novità al riguardo, né vi sono delle variazioni rispetto
alla previgente normativa contenuta nel D. Lgs.626/94
5) TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Benchè il D. Lgs. 106/09 non ha introdotto nessuna novità al riguardo, si ritiene utile evidenziare
che, novità sostanziali sono state apportate con il D. Lgs. 81/08 rispetto alla previgente normativa
del ‘94.
In particolare, la variazione più significativa è introdotta all’articolo 167, in relazione ai rischi
derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi: viene infatti codificato il rischio di patologie
da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso lombari,
ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che coinvolgono
soprattutto gli arti superiori.
Viene così codificato e recepito quanto già diffuso a livello di linee guida valutative per questi tipi
di rischio (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc).
L’articolo 169 sulla formazione ed informazione include ora la previsione espressa
dell’addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi.
84
6) TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Benchè il D. Lgs. 106/09 non ha introdotto nessuna novità al riguardo, si ritiene utile evidenziare
che, novità sostanziali sono state apportate con il D. Lgs. 81/08 rispetto alla previgente normativa
del ‘94.
Le variazioni più significative riguardano:
 l’inclusione nel campo di applicazione del titolo VII anche dei computer portatili, prima esclusi
in quanto non facenti parte di una postazione fissa munita di videoterminale;
 l’obbligo di organizzare e predisporre in conformità ai requisiti minimi dell’allegato XXXIV
tutti posti di lavoro ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo VII e non solo quelli dei
lavoratori che ricadono nella definizione di addetti al videoterminale, come invece previsto
all’articolo 58 del D.lgs. 626/94.
 La definizione di “posto di lavoro” comprende anche il mouse e la sua disposizione ergonomia,
così come la si trova dettagliata anche negli allegati.
 Per quanto riguarda le pause (articolo 175), prima previste nella misura di 15 minuti ogni 120
minuti di attività, solo nel caso di attività al videoterminale della durata di almeno 4 ore
consecutive, vengono ora previste sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività
al videoterminale senza la condizione della continuità dell’attività di almeno 4 ore. La
variazione non è di poco conto per call-center, centri di elaborazione dati, e simili.
Le variazioni presenti negli allegati con i requisiti minimi delle postazioni munite di videoterminale
sono di fatto il recepimento delle linee guida già esistenti in materia di ergonomia degli uffici ed
includono:
•
il corretto posizionamento dello schermo;
•
il corretto posizionamento del mouse;
•
l’altezza e la profondità del piano di lavoro;
•
lo schienale.
Solo nell’ambito delle prescrizioni minime per i computer portatili va segnalato che viene prescritta,
in caso di impiego prolungato, la fornitura di tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la
costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile.
85
7) TITOLO VIII, CAPO II - AGENTI FISICI “RUMORE”
Anche per questo titolo, vale quanto detto in premessa sul titolo VII.
Ciò posto, rispetto al Titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/1994, il Titolo VIII, Capo II, non presenta
modifiche particolarmente significative; nonostante ciò si ritiene utile esaminare alcuni articoli.
Art. 189 “Valori limite di esposizione e valori di azione”: “3. Nel caso di variabilità del livello di
esposizione
settimanale
va
considerato
il
livello
settimanale
massimo
ricorrente”
A mio sommesso parere trattasi del valore massimo individuato nell’arco di una settimana.
Art. 191 “Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile”. Vengono introdotte
specifiche modalità con cui il datore di lavoro può gestire situazioni in cui l’esposizione personale
dei lavoratori è soggetta ad elevata fluttuazione.
Art. 192 comma 2: “Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i
valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare
le misure di cui al comma 1” (adozione di altri metodi di lavoro, scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro, adozione di misure tecniche
per il contenimento, ecc..)
Art. 193 “Uso dei dispositivi di protezione individuali”: “In ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore
non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel
Titolo III, Capo II, e alle seguenti condizioni: (…) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o
al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell'udito.” L’articolo 49-septies, invece del termine esige, riportava l’espressione “fa
tutto il possibile per”.
86
Art. 193 “Uso dei dispositivi di protezione individuali”: “2. (…) I mezzi individuali di protezione
dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati,
mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione”. La richiesta che
il dispositivo di protezione individuale debba poter garantire un valore al di sotto del limite inferiore
di azione, rappresenta una novità che deve essere opportunamente valutata.
Art. 196 “Sorveglianza sanitaria”: “(...) La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente”. La puntualizzazione della periodicità della sorveglianza
sanitaria fa salva la diversa determinazione da parte del medico competente. L’opportunità
dell’organo di vigilanza di disporre contenuti diversi rispetto a quelli previsti dal medico
competente potrebbe risultare critica in alcune situazioni.
Articolo 198 “Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center”.Sarà
un argomento da tenere in considerazione.
8) TITOLO VIII, CAPO III- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
VIBRAZIONI
Sebbene il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche di carattere tecnico al Capo in
commento, in questa sede si ritiene utile citare solo le novità introdotte dal Testo Unico rispetto al
D. Lgs. 626/94.
Art. 201 – Viene introdotto il valore limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per il sistema
mano braccio, 1,5 m/s2 per il corpo intero). Viene, altresì, ridotto il valore limite di esposizione
giornaliera per il corpo intero (da 1,15 m/s2 passa a 1,0 m/s2). In caso di variabilità del livello di
esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
87
9) TITOLO VIII, CAPO IV- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo IV, disciplinano la materia della prevenzione dei
rischi da esposizione ai campi elettromagnetici. Le stesse disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore
a decorrere dal 30 aprile 2012. Questa decorrenza è prevista da una direttiva comunitaria già
adottata che modifica la decorrenza stabilita dalla precedente direttiva (2004/40/CE, art. 13, § 1).
10) TITOLO VIII, CAPO V- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ART. DA 213 AL 220)
Il Decreto Legislativo n. 81/08 introduce innovando la materia, misure di protezione dei lavoratori
contro i rischi relativi all'esposizione a radiazioni ottiche di origine artificiale e in particolare ai
rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
A partire dal 26 Aprile 2010 saranno in vigore gli obblighi a carico del datore di lavoro:
a) Valutare, e se necessario, calcolare o misurare i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono
esposti;
b) Tenere conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i valori di
esposizione;
c) Individuare eventuali metodi di riduzione dell'esposizione;
d) Provvedere ad attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Pertanto potrebbe essere necessario procedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi mediante l’indicazione degli esiti della valutazione e delle eventuali misure di prevenzione e
protezione adottate.
A partire dal 26/04/2010 saranno sanzionabili le inadempienze agli obblighi previsti dal Capo V del
Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e il dirigente (art. 219) e per il medico
competente (art. 220) che così recitano:
“Art. 219
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 181, comma 2; 190, commi 1 e 5; 209, commi 1 e 5; 216.
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b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 190, commi 2 e 3; 202, commi 3e 4; 209, commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 182, comma 2; 185; 192, commi 2; 193, comma 1; 195, 196, 197, comma 3 (secondo
periodo), 203, 205, comma 4 (secondo periodo), 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione
degli articoli 184; 192, commi 3; 210 commi 2e3 e 217, commi 2 e 3.
Art. 220
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione degli articoli 185 e 186”.
11) TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
Il Titolo in commento, che è stato considerato innovativo rispetto alla legislazione del ‘94, ha subito
recenti modifiche con il decreto correttivo, dirette a chiarire le disposizioni in materia e a garantire
una maggiore coerenza con gli altri ordinamenti contenuti nel “testo unico”.
Il Titolo IX è così articolato:
Capo I – Protezione da agenti chimici (ex Titolo VII-bis): artt. da 221 a 232;
Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (ex Titolo VII): artt. da 233 a 245;
Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (ex Titolo VI-bis): artt. da 246
a 265.
Per quanto attiene gli allegati al Titolo IX, ancorché rinumerati, essi appaiono ad un primo esame
coincidenti con i corrispondenti allegati previsti dai Titoli VI-bis, VII e VII-bis del D.Lgs. n.
626/1994.
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (CAPO I)
Pur mantenendo invariato il campo di applicazione rispetto alla previgente normativa in materia, la
disciplina relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dalla presenza o esposizione ad agenti chimici (pericolosi) presenta diversi cambiamenti rispetto a
quanto normato dal previgente Titolo VII-bis contenuto nel D. Lgs. 626/94.
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In questa prima analisi, verranno analizzate solamente le novità di maggior rilievo.
All’art. 224, co. 2, viene infatti introdotto il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” previsto dall’art. 72-quinquies del D. Lgs.
626/94.
Come già espresso in precedenza, qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso
alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi sia basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute, non si applica quanto previsto dai successivi articoli 225 (Misure specifiche di protezione e
di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza
sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio). Viceversa, ossia nel caso in cui il rischio non sia
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, il Datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto
dagli articoli 225 e 226 e nominare un Medico competente (per i cui titoli, requisiti e compiti si
rimanda agli artt. da 38 a 42), che dovrà sottoporre i Lavoratori a Sorveglianza sanitaria e istituire e
aggiornare le Cartelle sanitarie e di rischio
Nella formulazione iniziale del Testo Unico, all’articolo 232, viene prevista l’emanazione di
appositi decreti ministeriali per determinare quale sia il rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratori “in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici,
anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza”. A tale proposito, infatti, interviene il D. Lgs. 106/09 che ne modifica il contenuto al
comma 4.
PROTEZIONE DA RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (CAPO III)
Il decreto correttivo introduce una modifica all’articolo 251, comma 1, diretta a chiarire le modalità
operative atte a definire l’adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle
polveri di amianto. Questo articolo ha subito delle sostanziali modifiche rispetto alla previgente
normativa del ’94, in particolar modo alla lett. b) stabilendo che “i lavoratori esposti alla polvere
proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato
alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che l’aria
filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato
all’articolo 254 (0,1 fibre/cm3 di aria).”
90
L’art. 253, comma 1 del D. Lgs.81/08, conferma l’obbligo, per il Datore di lavoro, (già stabilito dal
D. Lgs. 626/94) di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo
di lavoro specificando però che tale obbligo non sussiste nei casi in cui ricorrano le condizioni
previste dall’art. 249, co. 2, qui di seguito riportato: “2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di
debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma
1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro,
non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della
presenza di amianto in un determinato materiale.”
All’art. 257, relativo all’informazione dei Lavoratori, viene introdotta, con il D. Lgs. 81/08, la
specificazione che, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione
preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i Lavoratori interessati e i loro
Rappresentanti delle misure adottate nel caso vengano misurati valori di concentrazione di amianto
nell’aria superiori al valore limite di esposizione previsto.
Relativamente alla Sorveglianza sanitaria, rispetto a quanto previsto dall’art. 59-quinqiesdecies D.
Lgs. 626/94, l’art. 259 contenuto nel Testo Unico, stabilisce altresì:
•
i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree
interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente,
almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono
sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi
di protezione respiratoria durante il lavoro;
•
i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel Registro
degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, sono sottoposti ad una visita medica
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
91
12) TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Non vi sono novità di rilievo da segnalare rispetto alla precedente formulazione contenuta nel Testo
Unico.
In merito alla previgente normativa, l’art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs.
91/1993, ora abrogato, mentre l’attuale art. 269 fa riferimento all’allegato IV del D.Lgs.206/2001.
Si ricorda, infine, che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure
di protezione per le attività che prevedono la presenza di Microrganismi Geneticamente Modificati
(MGM).
13) TITOLO XI – ATMOSFERE ESPLOSIVE
Le disposizioni del Testo Unico relative alla protezione da atmosfere esplosive (articoli da 287 a
297 e relativi Allegati L e LI) riproducono pressoché fedelmente i contenuti degli articoli da 88 bis
a 88 undecies e degli allegati XV bis e XV ter del D. Lgs. n. 626/1994.
Nella definizione di “atmosfera esplosiva” sono scomparse le ultime due righe “in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”.
E’ da sottolineare che, ai sensi dell’art. 306, comma 1, del T.U. (Disposizioni finali), il DPR 19
marzo 1956, n. 302, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi,
resta in vigore ad integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso T.U.
In merito alle novità introdotte dal decreto correttivo in materia, si segnala che i lavoratori devono
essere sottoposti a una specifica formazione i cui contenuti minimi sono stati disciplinati dall’art.
294 bis prevedendo che l’informazione e la formazione avvenga con particolare riguardo:
“a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di
accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri
92
combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive,
con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all’uso.”.
CAPITOLO III
MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL D. LGS. 81/08
Premessa
Il decreto correttivo ha operato numerose modifiche agli Allegati al d.lgs. n. 81/2008, molte delle
quali sono rettifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute nello stesso
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra queste, di maggiore rilievo, si segnalano:
93
-
la sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I);
-
la rivisitazione delle previsioni dell’Allegato IIIA in materia di sorveglianza sanitaria
-
e i cambiamenti in ordine ai contenuti e alle procedure delle attività formative di cui
all’allegato XIV.
Inoltre, viene eliminato dall’Allegato XV il riferimento ai “rischi aggiuntivi” e precisato che “il
coordinatore per la progettazione effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e
alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attività dell’impresa”.
Infine, all’Allegato XXXIX viene eliminato l’evidente errore di identificare la misura del piombo
nel sangue in milligrammi anziché in microgrammi.
Di seguito si esaminano in dettaglio, gli allegati modificati dal decreto correttivo, precisando che
tale disamina non è da considerarsi esaustiva di tutti gli allegati contenuti nel “Testo Unico”.
ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Viene cambiato il testo da “mancato utilizzo della cintura di sicurezza” a “mancata fornitura del
DPI contro le cadute dall’alto” spostando la responsabilità dal lavoratore al datore di Lavoro.
Analogamente, per il rischio elettrico da “lavori in prossimità di linee elettriche” e “presenza di
conduttori nudi in tensione” viene aggiunto “ in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai rispettivi rischi” spostando così l’onere sul datore di lavoro
ALLEGATO II
CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (ART. 34)
94
Viene portato a 30 il numero massimo di lavoratori nelle aziende agricole sotto il quale il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP.
ALLEGATO III B
INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI
SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
Contenuti minimi: Non sono più indicati i giorni di assenza ma solo gli infortuni denunciati.
ALLEGATO IV
REQUISITI LUOGHI DI LAVORO (ex DPR 303/56)
Viene specificato al punto 1.1.3. “I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete
o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di
superficie dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.”
Inoltre, viene introdotta una specifica sulle chiusure a chiave delle uscite di emergenza:
-“1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti
lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza”
- Al punto 1.6.7. viene precisato che nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito, non sono
ammesse le porte scorrevoli “verticalmente”.
- in merito alle costruzioni dei dormitori, è previsto al punto 1.14.4.2.1 che dovono rispondere ai
seguenti requisiti: “gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi
non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia.”
Viene, altresì, aggiunto al punto 2.1 “Difesa dagli agenti nocivi”, il seguente comma:
“2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in
quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro
deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione.”
Nella sezione 4 “misure contro l’incendio ed esplosione”, vengono introdotti gli obblighi connessi
ai progetti di nuovi impianti o costruzioni in armonia con altre disposizioni di legge.
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ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Nella sezione 2 “sistemi e dispositivi di comando” viene aggiunto al punto 2.1:
“Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una
condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all’attrezzatura, deve
essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta sequenza delle fasi di
alimentazione.”
Nella sezione 12 “incendio ed esplosione” è stata apportata la seguente aggiunta:
“12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre
i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa. 12.2. Tutte le
attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai
rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate
nell'attrezzatura di lavoro.”
Nella sezione 5.15 “Forni e stufe di essiccamento o di maturazione” sono aggiunti:
“5.15.3 Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le
manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la
stabilità della posizione di apertura.
5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che
possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di quello
dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o
protette contro il contatto accidentale.”
ALLEGATO VI
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
96
Alla sezione 1 “Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro” dopo il punto 1.2
viene aggiunto il punto 1.0.1 “Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.”
Viene riscritta totalmente la sezione 6 relativa ai “rischi per energia elettrica” con un rimando alle
norme tecniche. Spariscono i limiti di tensione per legge:
“6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai
rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche.”
Nella sezione 8 “Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e
simili” vengono annessi i seguenti punti
“8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle
seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono
materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni
pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o
gassificandosi sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose.
È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che
non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del
primo comma del presente articolo si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con
l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l’uso di gas inerti o con altri mezzi o
misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni
indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un
esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma
restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati
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e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai
pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre
essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno
del recipiente”.
ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE
Vi sono delle nuove tipologie di attrezzature per le quali sono definite le verifiche.
In pratica al presente allegato sono stati aggiunti:
- Carrelli semoventi a braccio telescopico i quali sono sottoposti a verifica annuale
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne le quali sono sottoposte a verifica biennale
- Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente: sottoposti a
verifica annuale.
ALLEGATO VIII
DPI
Vengono aggiunte delle indicazioni generali sui mezzi di protezione particolari:
“Protezione dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di
impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di
appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.
Protezione del capo
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per
contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza
altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.
Protezione degli occhi
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I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi,
caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi
appropriati.
Protezione delle mani
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni,
causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di
protezione.
Protezione dei piedi
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di
causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature
resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare
rapidamente.
Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori
devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali,
gambali o uose.
Cinture di sicurezza
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la
loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta
cintura di sicurezza.
Maschere respiratorie
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono
avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi
Nella sezione 6.”Protezione del tronco, delle braccia e delle mani - Indumenti protettivi” vengono
aggiunti:
“Indumenti protettivi difficilmente infiammabili per Lavori di saldatura in ambienti ristretti;
Grembiuli imperforabili per - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli”.
99
ALLEGATO IX
VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI
ELETTRICI
L’allegato in questione è completamente rifatto,
“In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale
minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da
oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in
corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale
oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V
compreso;
- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale
maggiore di 30 000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli
effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di
componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”.
Anche la tabella 1 allegata viene meglio specificata e anche i contenuti vengono modificati.
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici
non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al
netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali
movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Ad esempio prima per 132 KV la distanza minima erano 5 metri, ora sono 7.
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
100
La modifica al punto 1 dell’allegato in commento è stata fatta considerando come soggetti al Titolo
IV anche i lavori .. “comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici”. Questo per specificare che solo la parte strutturale e non l’impianto in se
determina l’applicazione del titolo IV.
Ad esempio se si deve realizzare un impianto con parte strutturale ex novo, si applica il titolo IV.
Se successivamente si deve cambiare dei cavi o componentistica senza modificare la parte
strutturale, non si applica il titolo IV.
ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE
Vi sono delle piccole aggiunte:
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
(…)
4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere
riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati
di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.”
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
Alla sezione 2 “areazione e temperatura è stato aggiunto il seguente punto:
“2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto
dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.”
Alla sezione 7.” Vie di circolazione e zone di pericolo” è stato aggiunto il seguente punto:
“7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad
accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.”
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI CORSI FORMAZIONE PER COORDINATORI
Le uniche modiche rendono meno restrittiva la partecipazione ai corsi consentendo la frequenza a
101
convegni o corsi o seminari con molti partecipanti, riducendone i costi.
Nella sezione “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI”:
“Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30
per la PARTE PRATICA. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale
della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del
quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o
seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.”
Importante precisazione anche per chi è già in possesso dei requisiti di coordinatore e deve
aggiornarsi:
“Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto,
l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.”
ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PSC
Vi sono delle piccole aggiunte nell’allegato in commento.
Si segnala che i contenuti sono i medesimi di cui al D.P.R. 222 del 2003.
Nella sezione 2 “PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO”, tra i contenuti minimi (punto
2.1), al punto 2.1.2 si aggiunge la lett. c):
“c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con
riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;”
Inoltre, riguardo sempre i contenuti minimi, viene modificato il punto 2.2.3 “In riferimento alle
lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi
presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in
particolare attenzione ai seguenti:….”
102
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Vi sono maggiori incombenze per le imprese affidatarie. Viene infatti modificato il punto 01:
“Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”.
In pratica, viene stabilito l’obbligo di comunicare i nominativi di chi verifica le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e l’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento:
Viene altresì modificato il punto 1. “Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le
imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale,
macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al
responsabile dei lavori almeno: …”
La modifica al punto 3 è rivolta a far emergere l’importanza della funzione dell’impresa affidataria
nel controllo del possesso dei requisiti tecnico professionali dei propri sub appaltatori;
“3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico
professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.”
ALLEGATO XVIII
VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO MATERIALI
Vi sono alcune prescrizioni in più:
“1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze
pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle
persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro.
103
1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza da parte dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono
dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero
massimo di persone che possono esservi presenti.
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una
illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.”
ALLEGATO XIX
VERIFICHE DI SICUREZZA PONTEGGI METALLICI FISSI
La tabella con le verifiche è inalterata. Invece vi è una puntualizzazione sulle verifiche durante l’uso
del ponteggio:
“Controllare che il disegno esecutivo … sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1
dell’articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio; …
Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del preposto, dell'ultima verifica
del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon
funzionamento.”
ALLEGATO XXI
ACCORDO STATO REGIONI CORSI LAVORI IN QUOTA
L’unica modifica riguarda la registrazione della formazione sul libretto del cittadino che avviene
solo “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.”
In pratica, il libretto del cittadino sembra essere un’entità indefinita e perde rilevanza.
104
ALLEGATO XXII
CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.
Vi sono dei requisiti nuovi:
“5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece
delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della
persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136.”
ALLEGATO XXXV
VIBRAZIONI
L’unica modifica significativa e di rilievo riguarda le linee guida ISPESL –REGIONI che a seguito
della modifica hanno valore di “norme tecniche”
ALLEGATO XXXIX
VALORI LIMITE BIOLOGICI -PIOMBO
Vi è la correzione degli errori nei valori limite, da “milligrammi” a “microgrammi”.
ALLEGATO XLIX
AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Vi è una aggiunta che introduce le norme tecniche di riferimento:
“3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche
armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazione dei luoghi pericolosi” e successive modificazioni.
EN 61241-10 (CEI 31-66) “Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri
105
combustibili” e successive modificazioni. e le relative guide: CEI 31-35 e CEI 31-56 “
e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:
EN 1127-1”Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione.
Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia”.
ALLEGATO L
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Nella sezione B “CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI
PROTEZIONE” vi è l’aggiunta di una nota che introduce le norme tecniche di riferimento per
quanto attiene alla qualifica di “personale esperto”:
“Nota agli artt.1.1 e 2.2 - Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere
in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme
tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:
EN 60079-14 (CEI 31-.33)” Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi
dalle miniere)”
EN 61241-14 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri
combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione”
EN 60079-17 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17:
Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la
presenza di gas (diversi dalle miniere)”
EN 61241-17 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri
combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione (diversi dalle miniere)”
EN 60079-19 “Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle
apparecchiature.”
106
ALLEGATO LI
SEGNALE DI AVVERTIMENTO ATMOSFERE ESPLOSIVE
Si specifica che sul segnale
“EX” indicante “Area in cui può formarsi un’atmosfera
esplosiva” occore aggiungere la seguente dicitura:
“Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la
seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION.”
CAPITOLO IV
LA DELEGA DI FUNZIONI, L’EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E GLI OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ARTT. 16, 17, e 18 del D. Lgs. 81/08
Paragrafo 4.1
La delega di funzioni e l’efficacia dei modelli organizzativi
Come già accennato in premessa, il D. Lgs. 106/09 in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato
rilevanti modifiche al contenuto normativo disciplinato dal D. Lgs. 81/08: tra queste vi è l’istituto
della delega di funzioni così come regolato dall’art. 16 dello stesso decreto.
107
Invero, già nella versione originaria del Testo Unico, tale istituto era stato considerato un’assoluta
novità in quanto introduceva una disciplina legislativa non prevista dal D. Lgs. 626/94..
Recependo, infatti, gli orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo, il Testo Unico
determinava i contenuti ed i requisiti che la delega deve avere per poter essere ammessa, in
particolare, ai sensi dell’art. 16 comma 1:
“a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.”
Se da un lato, dunque, i limiti e le condizioni di ammissibilità dell’istituto della delega, sono rimasti
immutati 15 con il D. Lgs. 106/09, dall’altro, il decreto correttivo né ha modificato in maniera
significativa il contenuto del comma 3 di tale norma, per cui ora “l’obbligo” di vigilanza posto in
capo al delegante sul corretto espletamento delle attività delegate (previsto dal comma 3, primo
periodo, dell’art. 16) “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Tale disposizione ha così sostituito quella, corrispondente, contenuta nella versione originaria del
D. Lgs. 81/08, che prevedeva che “la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Nella formulazione del decreto correttivo, dunque, l’adozione ed efficace attuazione di un modello
organizzativo ex D. Lgs. 231/01 che preveda, oltre agli altri requisiti elencati nell’art. 30 D. Lgs.
81/08, anche “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate” 16, è tale da far
presumere l’adempimento dell’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante sul corretto
108
espletamento delle attività delegate, obbligo che così “si intende assolto”.
Pertanto, si è passati da una precedente previsione che indicava il sistema di controllo adottato
nell’ambito di un modello organizzativo, e avente le caratteristiche definite dal comma 4 dell’art.
30, quale possibile modalità per l’adempimento dell’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato,
ad una vera e propria presunzione tale da poter esimere il datore di lavoro, al ricorrere di tale
presupposto, da eventuali responsabilità per la violazione dell’art. 16 comma 3 D. Lgs. 81/08.
È chiaro che, perché tale presunzione possa sussistere:
- non è sufficiente la mera adozione del modello organizzativo, ma deve ricorrere anche il requisito
della “efficace attuazione” dello stesso (art. 16 comma 3 D. Lgs. 81/08);
15
ivi compreso il requisito della “data certa” di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 16, che in una precedente versione
della bozza di decreto correttivo il legislatore aveva ipotizzato di eliminare mentre nella versione definitiva è rimasta
invariata.
16
Tale comma (4 dell’art. 30 D.Lgs. 81/08) prosegue poi prevedendo che “il riesame e l’eventuale modifica del
modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività
in relazione al progresso scientifico e tecnologico.”
- il sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate deve essere “idoneo” (art. 30 comma 4 D. Lgs. 81/08
cui rinvia l’art. 16 comma 3 del medesimo decreto).
- “il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico” (art. 30 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 81/08 cui rinvia
l’art. 16 comma 3 del medesimo decreto).
Il rinvio all’art. 30 comma 4 operato dall’art. 16 può poi collegarsi alla presunzione prevista dal
comma 5 dell’art. 30, ormai nota, secondo cui “in sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard
OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo [quindi ivi
compreso il 4° comma sul sistema di controllo, n.d.r.] per le parti corrispondenti.”
109
Paragrafo 4.2
La “subdelega” e gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Paragrafo 4.2.1
Gli obblighi delegabili
Le modifiche all’articolo 16 del testo unico non sono limitate al nuovo comma 3.
La seconda rilevante novità che si segnala in materia di delega di funzioni a seguito delle modifiche
apportate dal decreto correttivo, è quella legata alla c.d. “subdelega”.
Il nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 16 prevede ora che “il soggetto delegato può, a sua volta,
previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo
periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento
delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma
non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
La relazione di accompagnamento al decreto correttivo precisa che “recependo sul punto la
puntuale richiesta dei pareri di Camera e Senato, avanzata al fine di risolvere un dubbio ricorrente
negli operatori, viene esplicitata la possibilità che il soggetto delegato “trasferisca” a sua volta ad
altri poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifica le condizioni,
che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere
specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse, inoltre, non possono essere
a loro volta delegate.”
Dunque vi sono dei limiti alla possibilità che il delegato trasferisca a sua volta i poteri e gli obblighi
che gli sono stati delegati dal datore di lavoro, ed in particolare:
- deve esservi stata una “previa intesa con il datore di lavoro”;
- le funzioni sub-delegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere “specifiche”;
110
- tale sub-delega può e deve avvenire “alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2” dell’art. 16,
quindi, è bene ricordarlo, a condizione
“che essa risulti da atto scritto recante data certa;
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”;
e con l’avvertenza che alla delega “deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.”
E in ultimo, “il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma [subdelega,
n.d.r.] non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
Appare dunque utile citare quali sono gli obblighi delegabili ai sensi dell’art. 16 e 18 del decreto
correttivo.
Si è specificato che datore di lavoro “può delegare molte funzioni a figure aventi autonomia
organizzativa di gestione e di controllo previa delega scritta e accettata dal delegato” e a sua volta
“il delegato può delegare d’intesa col datore altre figure a svolgere determinate funzioni”.
Le funzioni delegabili sono molteplici. Tra le più significative si ricorda ad esempio:
- la nomina del medico competente e la designazione degli incaricati per l’attuazione delle misure di
emergenza;
- la fornitura di Dispositivi di protezione individuali (DPI);
- l’informazione e formazione del personale;
- l’elaborazione del documento di cui all’art 26 (DUVRI);
- la consultazione del RLS e convocazione della riunione periodica
Si ricorda inoltre che per “adottare un sistema di gestione occorre definire un organigramma della
sicurezza che sia rispondente alle esigenze e all’organizzazione delle singole strutture”.
In particolare la filosofia del Testo Unico prevede che “i soggetti con responsabilità in materia di
salute e sicurezza siano vicini a dove si svolgono le attività pericolose”.
111
È infine evidente che:
- per delegare delle funzioni è necessario attivare “un sistema gestionale” che consenta ai diversi
soggetti coinvolti di programmare, svolgere e controllare le proprie funzioni;
- la delega di funzioni “non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore”.
Appare altresì utile rammentare alcuni degli adempimenti in capo al datore di lavoro:
-
realizzazione di interventi e verifica del loro svolgimento: “programmare gli interventi di
tutela per eliminare i rischi o se non possibile ridurli entro limiti accettabili”; “controllare
che gli interventi programmati siano realizzati e siano efficaci”. Si ricorda inoltre che l’art
18 comma 3 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro delle Pubbliche
Amministrazioni “abbiano assolto al loro compito in merito allo svolgimento di lavori
strutturali e manutentivi, nel momento in cui formalizzano la richiesta di realizzazione di
tali interventi al soggetto che ne ha competenza giuridica” (al comma 3, ricordiamo che il
correttivo ha aggiunto il comma 3-bis).
- informazione e formazione del personale: il datore, o un suo delegato, deve assicurare che
tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sull’organizzazione della sicurezza e
sui rischi. Inoltre “i lavoratori esposti a rischi devono partecipare agli specifici corsi” e quelli
designati alla gestione delle emergenze “devono essere adeguatamente formati”.
- sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a rischi relativi allo svolgimento di attività
lavorative “devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria”. Dunque il datore, o un suo
delegato, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da visitare e il medico
“stabilisce i protocolli sanitari”.
- dispositivi di protezione individuali (DPI): sulla base delle valutazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi, il datore (o un suo delegato) “fornisce ai lavoratori esposti
ad alcune tipologie di rischio (es. rumore, taglio, etc…) i DPI necessari. Inoltre ne verifica
l’utilizzo. È altresì opportuno provvedere alla tenuta di “apposito registro per annotare la data
di consegna, le sostituzioni, etc…”.
- misure di emergenza: il datore (o un suo delegato) deve mettere in atto le misure per la
gestione dell’emergenza. Ad esempio deve “individuare, formare, designare (previa
112
consultazione del RLS) un numero congruo di addetti all’antincendio e addetti al pronto
soccorso in modo da coprire adeguatamente gli orari e gli spazi di lavoro”. Si ricorda che
questo adempimento può essere gestito anche “a rete” con la collaborazione tra vari datori di
lavoro. Infine non bisogna dimenticare di informare tutti i lavoratori sulle modalità di gestione
dell’emergenza.
- documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI): il datore o il delegato “in caso
di affidamento di lavori di servizi e forniture a soggetti esterni all’interno della propria azienda
mette in atto una serie di misure per gestire i rischi interferenziali”. Deve inoltre acquisire i dati
relativi all’idoneità tecnico-professionale della ditta e fornire indicazioni sui rischi presenti
nell’ambiente di lavoro.
In questa fase è importante la collaborazione tra datori di lavoro, per individuare misure di
sicurezza adeguate.
Per rendere più chiara la presente trattazione, si schematizzano, nella tabella che segue, gli
adempimenti in capo al datore di lavoro, delegabili e non.
Individuazione organigramma della sicurezza
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
ATTIVITA’ NON
DELEGABILE
Nominare il Medico competente (nei casi previsti)
ATTIVITA’ DELEGABILE
Designare Preposti alle varie attività con delega
ATTIVITA’ DELEGABILE
Designazione degli Addetti alle emergenze, primo soccorso e
antincendio previa consultazione del RLS.
ATTIVITA’ DELEGABILE
113
Valutazione dei rischi
Valutazione di tutti i rischi e redazione e adozione formale (con
firme) del documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato
con la collaborazione del RSPP e del Medico (ove previsto)
consultando l’RLS.
ATTIVITA’ NON
DELEGABILE
Consegna copia se richiesto del DVR al RLS, anche su supporto
informatico.
ATTIVITA’ DELEGABILE
ai sensi dell’art 16 del d.lgs. 81/08 Adozione delle
seguenti azioni che derivano dalla valutazione dei rischi
che sono riportate nel DVR Individuazione misure per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
Richiedere ai soggetti (strutture) che ne hanno competenza gli
interventi atti ad eliminare o ridurre i rischi (es. sostituzione
porte, sistemazione scale, archivi etc.)
Verificare lo svolgimento dei lavori richiesti e l’efficacia degli
stessi.
Qualora gli interventi non sono efficaci individuare nuove
misure di tutela
114
Attivare sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi
.
Fornire i Dispositivi di protezione collettivi ed individuali per i
lavoratori che, in base alla valutazione del rischio, risultano
averne necessità.
Comunicare ad INAIL gli infortuni ed annualmente nominativo
dell’RLS (se modificato)
Nelle strutture con più di 15 lavoratori svolgere la riunione
periodica alla quale partecipa RSPP, RLS, Medico e datore di
lavoro.
Adempiere in caso di assegnazione a soggetti esterni la
realizzazione di lavori o la fornitura servizi a quanto previsto
dall’art 26 del d. lgs. n.81/08
ATTIVITÀ DELEGABILI
Definire un programma di informazione e formazione del
personale
ATTIVITA’ DELEGABILI
Provvedere all’informazione e formazione in merito ai rischi
presenti in azienda per tutti i lavoratori .
Provvedere a fornire la formazione specifica per lavoratori
esposti a rischi specifici ( es. rischi videoterminale).
Provvedere alla formazione e ai relativi aggiornamenti per gli
addetti alle emergenze.
115
Provvedere all’addestramento dei lavoratori che svolgono
specifiche attività operative.
Realizzare annualmente prove di evacuazione.
Vigilare sull’espletamento da parte dei lavoratori degli
obblighi loro prescritti
Svolgimento della Sorveglianza sanitaria (ove previsto).
Partecipazione alla Formazione e informazione.
Uso corretto e cura dei Dispositivi di protezione individuali
(DPI)
Svolgimento delle attività secondo le modalità o procedure
indicate.
ATTIVITA’ DELEGABILI
Paragrafo 4.2.2
La sub delega in giurisprudenza
Il Supremo Collegio, in una delle più argomentate sentenze in materia di sub delega per quel che
riguarda le funzioni antinfortunistiche, ha anticipato e chiarito il contesto della disposizione di cui al
nuovo comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, sottolineando che “in tema di lesioni colpose per
violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento
della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del caporeparto sub delegato, abbia
richiesto al giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare
diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il giudice di rinvio abbia
accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i
poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria),
116
escludendo che il sub delegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante
accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per
l’indisponibilità di mezzi finanziari, ovvero verificare l’adempimento di specifici obblighi del
direttore, il cui inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che la
responsabilità di quest’ultimo deriva dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547”
(Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1997, n. 1769, Rv 210260. Si veda altresì Cass. pen., sez. IV,1°
giugno 2005, n. 20604: la Corte riconosce che la sub delega sia «generalmente ammessa sia pure
entro limiti rigorosi dalla giurisprudenza, nonostante il principio civilistico, secondo cui
“delegatus non potest delegare”»)
Sull’obbligo del delegato di vigilare il sub delegato: Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39060,
Conson, in ISL, 2005, 2, 107, ove altro riferimento a decisione conforme inedita, la Suprema Corte
in relazione alla validità delle sub deleghe, mette in evidenza “l’irrilevanza del fatto che esse, pur se
ritenute valide, non esimevano l’imputato dall’obbligo di controllare che gli eventuali sub delegati
rispettassero la normativa in materia di prevenzione degli infortuni”
Sempre la Cass. Pen., sez. III, 15/12/1997, n. 1769, in tema di lesioni colpose per violazione di
norme antinfortunistiche, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello
stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, ha richiesto al Giudice di rinvio di accertare se il
predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari
mezzi finanziari, ed il Giudice di rinvio ha accertato che tali mezzi economici erano nella
disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e
per l’ampiezza della preposizione institoria), ed ha perciò escluso che il subdelegato godesse di
capacità di spesa e disponibilità finanziaria, giudicando così irrilevante accertare quali fossero i
compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità dei mezzi finanziari.
Paragrafo 4.2.3
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
117
Venendo ora a considerare le principali modifiche all’art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del
dirigente), va segnalato anzitutto che è stato introdotto l’obbligo in capo al datore di lavoro di
“inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste”.
Tale obbligo, così come quello previsto dal successivo periodo che è già presente nel decreto 81
(“richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto”), è sanzionato penalmente a carico del datore di lavoro con la pena dell’ammenda da 2000
a 4000 euro.
Si tenga presente però che, ai sensi dell’art. 142 del decreto correttivo, i casi in cui è prevista la
pena dell’ammenda in via esclusiva sono ora ricompresi tra i presupposti di applicazione del regime
previsto dal D.Lgs. 758/94, per cui rappresentano ora, nell’ottica del decreto correttivo, delle
fattispecie – pur sempre di natura penale – presidiate a livello sanzionatorio in maniera inferiore
rispetto a quelle presidiate con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
Tale norma è in corrispondenza con la successiva lettera g-bis) introdotta ex novo dal correttivo
all’interno dell’art. 18, che attribuisce al datore di lavoro l’obbligo “nei casi di sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41, [di] comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro”.
Peraltro in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente in relazione al medico
competente, va detto che è stata aggiunta all’interno della disposizione sanzionatoria di cui all’art.
55 comma 5 anche l’ipotesi della nomina del medico competente, che in una prima versione del
decreto correttivo era stata inserita tra le sanzioni a carico del solo datore di lavoro.
La Relazione di accompagnamento chiarisce, sul punto, che “sempre al comma 1 dell’articolo in
commento (di modifica all’art. 55 T.U., n.d.r.) si accede alla richiesta contenuta nei pareri di
Camera e Senato per eliminare la lettera c), in ragione della circostanza che la mancata nomina
del medico competente è obbligo delegabile da parte del datore di lavoro e che, pertanto, deve
essere posto a carico anche del dirigente (quindi, inserito al successivo comma)”.
Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro in materia di consegna di documentazione
all’RLS, è stato specificato dal decreto correttivo che la copia del DVR può essere consegnata al
118
rappresentante dei lavoratori (su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione) “anche
su supporto informatico” (come previsto dall'art. 53, c. 5) e che “il documento è consultato
esclusivamente in azienda” (art. 18 comma 1 lett. o).
Analogamente, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, che deve essere
consegnato al rappresentante dei lavoratori su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, può essere elaborato “su supporto informatico” (come previsto dall’art. 53 c. 5) ed “è
consultato esclusivamente in azienda” (art. 18 comma 1 lett. p).
L’articolo 18 si conclude, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, con il comma
3-bis, “erede” di quell’art. 15-bis 17 che compariva in una precedente versione del decreto 106/09 e
17
l’articolo 15-bis (la c.d “norma salva-manager” in riferimento al processo per l’incendio alla ThyssenKrupp),
avrebbe creato i presupposti per esonerare dalla propria responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che
rivestono posizioni apicali nell’impresa: non sarebbero più stati obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi
di lavoro quando a concausare gli eventi fossero state condotte colpose di altri soggetti. Come sottolineato nell’appello
di 70 professori di diritto penale, il nuovo articolo avrebbe apportato “una profonda deroga alla disciplina generale
della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi
mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa
non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali “sia imputabile” al fatto colposo del preposto, dei
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore.”
che si poneva per il suo contenuto come norma modificatrice dell’art. 40 comma 2 del codice
penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che così recita: “il datore di lavoro e i dirigenti
sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22,
23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi
articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi
e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
119
CAPITOLO V
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZZA (RLS) - ARTT. 47-52 DEL
D. LGS. 81/08
Paragrafo 5.1
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Tra le molteplici novità inizialmente introdotte dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vi era il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Ai sensi dell’art. 2 “Definizioni” “Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.”
120
Il dettato di riferimento in oggetto, individua 3 tipologie di rappresentante:
1) RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
2) RLST: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48).
3) RLSPP: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49).
Dando per scontata la conoscenza del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in
quanto figura già prevista nella previgente normativa prevenzionistica, appare opportuno, in questa
sede, illustrare sinteticamente i singoli ruoli delle tre tipologie di rappresentanti sopra menzionate.
Il ruolo del Rappresentatne dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, si può così sintetizzare :
- esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende del territorio o del comparto nel
cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS.
- Accede ai luoghi di lavoro, previo preavviso. (fatta eccezione in caso di infortunio grave);
- L’organismo paritetico, o in sua mancanza il Fondo istituito presso l’INAIL, comunica alle
aziende il nome del RSLT.
Il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSPP), si può così
sintetizzare:
- è individuato tra i RLS delle aziende del sito produttivo.
- è previsto in cantieri con più di 30.000 uomini – giorno, porti, centrali intermodali, impianti
siderurgici, contesti produttivi complessi.
Ai sensi dell’art. 47 comma 6 “L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto (..),avviene di norma in corrispondenza della giornata
nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per
la salute e sicurezza sul lavoro, con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali11, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”
Nelle Aziende fino a 15 lavoratori, è previsto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
121
(RSL), eletto internamente dai lavoratori. E’ prevista una formazione specifica, iniziale, di durata
32 ore ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. 81/08, e periodicamente, è previsto altresì, un aggiornamento
di detta formazione.
Nelle Aziende con più di 15 lavoratori, il RLS viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali
o, in mancanza , dai lavoratori.
Deve frequentare uno specifico corso di durata 32 ore; ed è previsto l’aggiornamento annuale di 4
ore se l’azienda ha fino a 50 lavoratori; di 8 ore se l’azienda ha oltre i 50 lavoratori.
Si sottolinea che il numero minimo di RLS è di:
- n.1 per aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- n. 3 per aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- n. 6 per aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Preme, inoltre, sottolineare che con l’entrata in vigore del “Testo Unico”, “in tutte le aziende, o
unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” 18 ; cio’ sta a
significare che in tutte le realtà lavorative, sarà presente il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, sia esso aziendale, territoriale o di sito produttivo.
L’art. 47, comma 8 così, infatti, recita: “Qualora non si procede alle elezioni previste dai commi 3 e
4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di
cui agli art. 48 (RLST) e 49 (RLSPP), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 52, “Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno (…) ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza territoriali (…). Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione
nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile 19, sistemi di
rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello”.
Tale Fondo, è finanziato “da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura
122
pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità
produttiva, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e
convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e
massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è
effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore” 20
Paragrafo 5.2
La comunicazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la
procedura da eseguire
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. aa), modificato dal decreto correttivo, prevede l’obbligo di
“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8, i nominativi dei
18
Art. 47 comma 2 D. Lgs. 81/08
modifica introdotta con il d. lgs. 106/09
20
art. 52 comma 2 lett. a) così modificata dal d. lgs. 106/09
19
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla
presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.
Il D. Lgs. 106/09 ha quindi introdotto un’importante modifica al testo previgente, prevedendo
l’obbligo di comunicazione per via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per la gente di mare) solo
in caso di nuova elezione o designazione, non più annualmente, anche in assenza di variazioni,
come in precedenza previsto.
In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori già eletti o designati.
Riguardo alla decorrenza di tale obbligo di comunicazione, si segna che il Ministero del Lavoro con
nota 4 agosto 2009, trasmessa all’INAIL ed allegata al presente manuale, ha evidenziato che la
stessa va identificata con riferimento all’entrata in vigore del decreto correttivo richiamato.
Poiché la pubblicazione del provvedimento è avvenuta sul Supplemento Ordinario n. 141/L della
Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009, la decorrenza dell’adempimento è fissata, secondo
123
l’interpretazione ministeriale, al giorno 20 agosto 2009, decorsa l’ordinaria vacatio legis.
Sulla scorta dell’invito rivolto dal Ministero del Lavoro, l’INAIL, con circolare 25 agosto 2009,
n.43, ha fornito le istruzioni operative per l’assolvimento dell’adempimento in base alla novellata
disposizione.
La circolare conferma che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in
caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l’obbligo riguarda i
nominativi dei RLS già eletti o designati.
Conseguentemente, i datori di lavoro che:
- in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con
riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 non devono ripetere l’adempimento, salvo
che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra
il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
In quest’ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica, seguendo le
modalità operative indicate nella circolare;
- non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati,
devono provvedere ora all’adempimento, con le predette modalità;
- versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in
occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Per quanto concerne la modalità delle comunicazioni, l’INAIL ha adeguato, alla nuova disposizione
di legge, la procedura telematica nell’apposita sezione “Dichiarazione RLS” già a suo tempo
attivata, alla quale si accede dal sito www.inail.it attraverso il “Punto Cliente”, seguendo il percorso
illustrato nella circolare, che non richiede esposizione in forma riassuntiva.
Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive, la procedura consente per ciascuna di
esse l’indicazione dei dati del relativo RLS.
Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione
effettuata.
Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati
per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657 ,
utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.
124
CAPITOLO VI
IL SISTEMA SANZIONATORIO ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO CORRETTIVO21
Come precedentemente evidenziato al paragrafo 1.3 delle presenti linee guida, la revisione
dell’apparato sanzionatorio alla luce del d. lgs. 81/08 ha notevolmente semplificato il precedente
sistema, riducendo il numero delle sanzioni da 1391 a circa 400 ed ha fortemente graduato, ed in
molti casi attenuato, la più severa previsione punitiva prevista dall’articolo 1 della legge delega n.
123/2007, che prevedeva un maggior aggravamento delle sanzioni.
In tal senso il D. Lgs.n. 81/2008 prevedeva (dal 15 maggio 2008 al 20 agosto 2009):
125
a) la pena dell’arresto da 6 mesi a 18 mesi (art. 55 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008) per il datore di
lavoro che non abbia effettuato (o abbia effettuato in modo incompleto) la valutazione del rischio e
non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata
pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di
esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni,
industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti,
aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti
cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/smaltimento e bonifica di amianto,
attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uominigiorno); la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell’art 302,
secondo il quale “applica” (è stato eliminata la formulazione “su richiesta dell’imputato”) in luogo
dell’arresto la pena dell’ammenda in misura comunque non inferiore ad 8.000 euro e non superiore
a 24.000 euro, “se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultano eliminate tutte le
irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato”. Mentre la sostituzione
dell’arresto con la pena pecuniaria non è invece consentita qualora la violazione abbia avuto un
21
tratto in parte dall’intervento del dott. Michele di Lecce , al convegno tenutosi in Reggio Emilia il 15.02.2010
contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già subito
condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati
di omicidio e lesioni colpose. Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D.Lgs. n. 106/2009,
che ha sostituito integralmente l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal 20 agosto 2009 è da 4 a
8 mesi di arresto e lo stesso articolo 302 è stato riformulato nei seguenti termini: “Definizione delle
contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto)
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma
determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La
sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze
dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non é consentita quando la violazione ha avuto un contributo
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
126
periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la
sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli
previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo
comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.”;
b) la sanzione alternativa dell’arresto (quattro-otto mesi) e dell’ammenda 5.000-15.000 (art. 55
comma 1 D.Lgs.n. 81/2008) per le stesse violazioni (mancata o incompleta valutazione del rischio,
mancata o non corretta redazione del documento di valutazione) e per la mancata nomina del
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutte le altre aziende caratterizzate,
secondo il legislatore, da minore pericolosità.
Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D.Lgs. n. 106/2009, che ha sostituito integralmente
l’articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal 20 agosto 2009 è dell'ammenda da 2000 a 4000 euro per
l'incompleta o carente valutazione dei rischi (da 4 a 8 mesi di arresto se la violazione è commessa
nelle aziende ad elevata pericolosità), da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (con l'importante novità introdotta dal
D. Lgs. n. 106/2009 nel D.Lgs. n. 81/2008 con la modifica dell'articolo 301, che ora prevede
l'obbligo dell’U.P.G. di provvedere con prescrizione ai sensi del D.Lgs.n.758/1994 anche in caso di
sanzione punita con la sola pena dell'ammenda);
c) nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell’arresto e
dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e
conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero
di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione
amministrativa. Il D.Lgs. n. 106/2009, modificando l'articolo 55, ha ridotto gli importi di tali
sanzioni;
d) mentre inizialmente il D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva che, anche nei casi di alternatività (qualora
non si sia precedentemente estinto il reato per tempestivo adempimento della prescrizione Asl ai
127
sensi del D.Lgs.n.758/1994), la pena dell’arresto poteva essere ridotta di un terzo per il
contravventore che, entro i termini previsti dall’art. 491 c.p.c. si fosse adoperato “concretamente
per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali
conseguenze dannose del reato”, il D.Lgs. n. 106/2009 ha eliminato tale possibilità abrogando
l’articolo 303.
e) viene modificato (art. 300) l’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul
lavoro) del D.Lgs. 231/2001 (che riguarda la responsabilità giuridica delle imprese), introdotto con
la Legge 123/2007: Va notato che il D.Lgs. n. 106/2009 non è intervenuto su tale disposizione,
lasciando immutate le sanzioni originariamente previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
In tal senso la sanzione pecuniaria maggiore (1000 quote) esclusivamente nel caso in cui sia
avvenuto un infortunio mortale connesso alla mancata/incompleta valutazione del rischio e
redazione corretta del documento (violazione degli articoli 17 c. 1 lett. a), 28, 55 comma 2 del
decreto legislativo); nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive:
e1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
e2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
e3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
e4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
e5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi ) cui all’articolo art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001
(introdotto con la Legge 123/2007 art. 9, comma 2), per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno;
e6) mentre se l’infortunio mortale è connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, senza tuttavia la violazione degli articoli 17 c. 1 lett. a),
28, 55 comma 2 del decreto legislativo (redazione del DVR), la sanzione pecuniaria viene
rimodulata, e ridotta ad una misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote; in questo
128
caso si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno;
e7) inoltre nel caso di infortunio, che comporti lesioni non mortali di più persone, commesso con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, la
sanzione pecuniaria viene ulteriormente ridotta ad una misura non superiore a 250 quote. In
questo caso si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
e8) ma la sanzione amministrativa più temibile, e appropriata in caso di violazione di norme di
sicurezza e igiene del lavoro, è quella di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 231/2008 (Commissario
giudiziale) che prevede quanto segue:
“1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina
l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della
pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può
provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri
del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da
parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e
l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza
autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando
l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.
Occorre ricordare che, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il valore della singola quota viene fissato dal
giudice in relazione alle condizioni patrimoniali dell’impresa, allo scopo di assicurare l’efficacia
129
(deterrente) della sanzione, e può variare da 103 € sino a 1549 €.
Le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e le relative competenze degli organi di vigilanza, già previste dall’art. 5 della L. 123/07,
sono state con maggiore dettaglio precisate all’art 14 del D.Lgs. n. 81/2008, e poi completamente
riscritte dal D.Lgs. n. 106/2009.
In particolare con l’Allegato 1 vengono analiticamente individuate con precisione le gravi
violazioni ai fini della possibile adozione del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale in materia di salute e sicurezza. Tra queste anche violazioni che investono elementi
organizzativi e procedurali, gravi, la cui violazione viene considerata sostanziale ai fini della
adozione del provvedimento. Detto allegato è stato modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 (come
precedentemente accennato nel cap. 3 delle presenti linee guida)
La legge delega n. 123/2008 all’art. 1 aveva esteso a tutti i settori la possibilità del provvedimento
di sospensione, originariamente riservato esclusivamente per l’edilizia, prevedendo altresì che
potesse essere adottato anche per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
L’articolo 301 del decreto, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 recita “applicabilità delle
disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758”,
prevede che “alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal
presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le
disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758”.
Pertanto viene esteso a tutte le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto
dell'ammenda il virtuoso istituto della prescrizione, che consente l'estinzione in via amministrativa,
previo adempimento dell'obbligo prevenzionistico.
Il D.Lgs. 758/94 non è invece applicabile allorché sia comminata la sanzione esclusiva dell’arresto,
quest’ultima prevista nei seguenti casi:
130
1-2-3) mancata collaborazione di Rspp e medico competente nella valutazione dei rischi o mancata
nomina dell'Rspp o datore di lavoro che svolge le funzioni di Rspp senza aver frequentato il corso
di formazione obbligatorio di cui all'art. 34 co° 2 nei casi di attività disciplinate dal Titolo IV nei
casi di compresenza di più imprese con l’impiego di un organico non inferiore a 200 dipendenti al
giorno o altre attività a rischio elevato [a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto] (art. 29 co°1
e art. 17 co°1 lett. b);
4) nei casi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto ad adempiere al provvedimento di
sospensione nelle fattispecie di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro.
Tuttavia, per le contravvenzioni suindicate previste con la sola pena dell’arresto, comunque, è
prevista una particolare forma di definizione “agevolata” del procedimento che ammette la
conversione della sanzione detentiva nella sola pena pecuniaria dell’ammenda (inizialmente da
8.000 euro a 24.000 euro, dal 20 agosto 2009 non meno di 2000 euro) “il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma
determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La
sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze
dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000” (art. 301 comma
1). Detta “sostituzione ... non é consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che
abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai
quaranta giorni” (art. 301 comma 2).
In tale caso, comma 3 art. 302, è prevista altresì la estinzione del reato una volta decorsi tre anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna sempre che il datore di lavoro non abbia
commesso ulteriori reati in materia prevenzionistica (“senza che l’imputato abbia commesso
ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589,
secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue”.).
131
L’ammenda (da € 2.000 a € 4.000) è prevista in via esclusiva nel caso il datore di lavoro non abbia
redatto il documento di valutazione dei rischi secondo le modalità imposte dalla legge nonché nei
casi in cui nel documento di valutazione manchino alcuni degli elementi che ne costituiscono il
contenuto obbligatorio.
Quando la sanzione penale non è alternativa il reato, se punito col solo arresto, è di diretta
competenza della procura della repubblica competente per territorio, e non può essere estinto
amministrativamente adempiendo un verbale di prescrizione dell'organo di vigilanza.
Le sanzioni amministrative (ma anche penali nei cantieri mobili e temporanei di cui al titolo
IV del D.Lgs. n. 81/2008) previste dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico dei componenti dell’impresa
familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti del
fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti sono state modificate dal D.Lgs. n. 106/2009 ed aggravate, essendo ora le violazioni
dell'art. n. 21 comma 1 lettera a e b, che li riguardano, punite con l’arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 200 a 600 euro.
L’articolo 61 (“esercizio dei diritti della persona offesa”), al comma 1, di seguito riportato,
attribuisce l’onere al Pubblico Ministero di dare notizia dell’esercizio dell’azione penale all’INAIL
(e ora anche all’IPSEMA), affinché possa essere esercitata l'azione di regresso. Lo stesso articolo, al
comma 2, contiene la facoltà alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle
vittime di infortuni sul lavoro di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli
91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
Tali previsioni si pongono come finalità quella di favorire l’accertamento delle responsabilità
penali, sulla base delle quali, peraltro, vengono quantificati gli eventuali risarcimenti ai lavoratori
interessati.
132
Con riguardo al comma 2 del medesimo articolo, si tenga presente che i diritti e le facoltà
consistono complessivamente nel diritto ad intervenire nel processo (indicando elementi di prova,
presentando testimonianze, memorie etc.) ma non hanno la stessa valenza processuale della
costituzione di parte civile.
Per concludere l’argomento ritengo utile per tutti i colleghi riportare uno stralcio dell’intervento del
Procuratore della Repubblica di Alessandria nel recentissimo convegno tenutosi a Reggio Emilia in
data 15.02.2010.
IL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA
DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 106/09
Reggio Emilia – 15 febbraio 2010
La rivisitazione del sistema sanzionatorio nel decreto correttivo
Intervento di Michele di Lecce
Procuratore della Repubblica di Alessandria
Dando per scontata la conoscenza dell’ampio quadro normativo oggi vigente in
materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro cercherò di delineare le principali
caratteristiche del sistema sanzionatorio penale previsto per la violazione della normativa
prevenzionale.
133
Premesso che due sono i piani sui quali tale sistema nel suo complesso si articola, e
cioè :
A) quello delle previsioni contenute nel CP che vanno dagli artt. 590 – 589 relativi alle
lesioni ed all’omicidio colposi, agli artt. 437 – 451 relativi alla omessa collocazione o
rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro,
B) quello della specifica normativa prevenzionale che pur subendo profonde e significative
modifiche nel corso specie degli ultimi decenni ha sempre mantenuto, fin da quando è stata
superata la visione meramente risarcitoria, propria delle prime forme di tutela nate dopo la
rivoluzione industriale, la sanzione penale al centro del pur differenziato intervento
punitivo;
va precisato che quest’ultima scelta è sempre apparsa e continua ad apparire (nonostante
alcune qualificate prese di posizione contrarie) almeno nel nostro paese necessaria, a
differenza di quanto accade in altri stati anche vicini; realisticamente necessaria, sia pure
con i temperamenti che vedremo, anche per chi come me è da sempre un sostenitore della
assoluta necessità di giungere una volta per sempre a quello che viene indicato come il
diritto penale minimo, riducendo quindi l’area del penalmente rilevante a quelle violazioni
per le quali nessun altro tipo di sanzione risulta veramente adeguata.
Soffermandoci ora brevemente sulle previsioni codicistiche, basterà osservare :
1) che i reati comuni previsti per le lesioni personali e l’omicidio colposi (artt. 589 – 590)
presentano caratteristiche peculiari (perseguibilità d’ufficio e pena maggiore) allorché essi
vengano commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro o abbiano comunque determinato una malattia
professionale;
in tali ipotesi essi risultano di solito caratterizzati dalla presenza di una colpa specifica in
relazione appunto alla inosservanza di una regola cautelare ed anche, secondo il costante
orientamento della corte di cassazione, dell’ampio dettato dell’art. 2087 CC che, come è
noto, impone all’imprenditore di adottare le misure che per la particolarità del lavoro,
134
l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro,
2) che i reati previsti dagli artt. 437 e 451, inseriti tra quelli contro l’incolumità pubblica,
puniscono, tra l’altro, coloro che con dolo o per colpa con un comportamento omissivo
(non collocare) o commissivo (rimuovere o rendere inservibili) in relazione ad apparecchi,
mezzi o segnali contro gli infortuni sul lavoro o destinati a prevenire gli stessi, fanno si che
non possano essere prevenuti (437) infortuni sul lavoro o non possano limitarsi i loro effetti
(451) una volta che si siano verificati.
Entrambe le previsioni sono state quasi completamente ignorate almeno fino agli anni
settanta e tutt’ora non sono molte le decisioni sul punto specifico che è dato conoscere.
Certo è stato di grande portata per una loro maggiore effettività il contributo che la
giurisprudenza, segnatamente di legittimità, ha dato specie sul punto inerente la non
necessità che la condotta prevista dal legislatore ponga in pericolo una massa indefinita di
persone, essendo sufficiente per la sussistenza del reato di cui all’art. 437 la messa in
pericolo di una comunità anche ristretta di lavoratori che siano in numero tale da rendere
possibile una diffusività del pericolo, rilevando solo la indeterminatezza dei soggetti che
possono essere esposte ai rischi, trattandosi comunque di un reato di mera condotta e di
pericolo presunto che nella sua forma omissiva può essere commesso solo da soggetti
gravati da obblighi prevenzionali, mentre nella sua forma commissiva può evidentemente
essere commesso, come dice la stessa norma, da chiunque.
E’ stato pacificamente riconosciuto che il reato di cui all’art. 437 può concorrere con le
contravvenzioni prevenzionali, specie se per queste ultime è in concreto ravvisabile la
esistenza della sola colpa; se venissero contestate più contravvenzioni prevenzionali
commesse con dolo sarebbe ben possibile configurare solo il delitto, anziché, come pure
qualche volta è stato fatto, ritenere la continuazione tra le dette contravvenzioni.
In questa sede mi sembra opportuno ricordare che al di là della entità, pure rilevante specie
nella ipotesi aggravata, della pena edittale risulta particolarmente incisiva la previsione
della pena accessoria del divieto di contrattare con la PA (previsto dall’art. 32 quater CP)
che consegue di diritto alla affermazione di colpevolezza, sempre che il delitto sia
commesso in occasione dell’esercizio di una attività imprenditoriale.
Ciò attribuisce pure un diverso valore prevenzionale a questa norma, che come tutte quelle
già citate, ha soprattutto, se non esclusivamente, un carattere punitivo.
Venendo ora al secondo dei due piani sopra richiamati che è certamente più
specifico e di maggiore attualità in questa sede, vale a dire quello della normativa
prevenzionale, occorre prendere le mosse dalla constatazione che, come si è già accennato,
l’attività prevenzionale nel nostro paese è sempre stata fondamentalmente
giurisdizionalizzata.
Poco importa rilevare che forse in un corretto dispiegamento dei diversi interventi pubblici
dovrebbero o potrebbero avere un peso maggiore le forme di autotutela e gli interventi
degli organi amministrativi, visto che l’azione giudiziaria in questo settore, sia pure con
inevitabili limiti, sembra ancora avere un alto tasso di incisività specie in ragione di un
significativo mutamento – intervenuto a seguito di riforme di cui si dirà in seguito – della
stessa funzione giurisdizionale che a finalità di prevenzione indiretta, attuata attraverso
forme più immediatamente repressive, è andata progressivamente sostituendo forme di
prevenzione diretta perseguita attraverso nuovi strumenti processuali.
In particolare mi riferisco alla generalizzata procedura di estinzione delle
contravvenzioni prevenzionali introdotta con il D. Lgs. 758 del 1994, anno per altro nel
quale entrò in vigore il D. Lgs 626 il cui titolo I delineò quel nuovo modello prevenzionale
che ancora oggi è alla base della normativa prevenzionale vigente.
Con il D. Lgs. 758 il legislatore, nel dare attuazione alla parte più importante della delega
ricevuta per ridisegnare quasi tutto il diritto penale del lavoro, provvide a decriminalizzare
i tanti illeciti minori ancora presenti nel nostro ordinamento ed a dare un nuovo assetto
all’intero sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
135
La procedura estintiva in questione applicabile, come è noto, a tutte le contravvenzioni in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda, si concretizza attraverso alcune fasi (sostanzialmente : accertamento,
contestazione, comunicazione di notizia di reato, prescrizione, verifica ottemperanza,
pagamento di somma ridotta in sede amministrativa) che possono portare ad una graduale
diminuzione della risposta punitiva, che giunge fino al punto massimo della rinuncia a far
valere la medesima da parte dell’ordinamento, in relazione al grado, alle modalità ed alla
tempestività della eliminazione da parte dei soggetti obbligati delle situazioni di pericolo
derivanti dalle constatate violazioni delle regole cautelari.
Molto ancora si discute in dottrina sulla natura di quello che è stato da alcuni definito come
un sofisticato procedimento estintivo a struttura complessa, o a formazione progressiva, nel
quale l’estinzione del reato contravvenzionale è subordinata al verificarsi di due condizioni
: il puntuale adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ed il
pagamento di una certa somma in via amministrativa.
Diverse sono le opzioni avanzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’inquadramento
dommatico di questa procedura e cioè che si tratti di una condizione di procedibilità
(speciale), che si tratti di una condizione obiettiva di punibilità (decisione isolata della
Cass), che si tratti di una causa estintiva del reato (argomento testuale), da ultimo per
qualche autore si tratterebbe di una ipotesi di non punibilità sopravvenuta (categoria non
ancora del tutto definita).
Qual che sia la classificazione ritenuta preferibile, resta fermo che la Corte Costituzionale
ha ormai ripetutamente (12.2.1998 n. 19 e 16.12.1998 n. 416) e sotto diversi profili rigettato
le eccezioni di incostituzionalità della normativa in esame, e la Corte di Cassazione, nel
risolvere un conflitto di giurisdizione tra TAR Lombardia e Tribunale di Milano, ha
spazzato via da anni (sent. 1037 del 14.2.2000) ogni dubbio circa la natura di atto di PG
della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza (il che significa naturalmente che ogni
decisione in proposito non può che competere al PM o al GIP/TRIB).
La Corte di Cassazione ha anche avuto modo di affermare la possibile coesistenza tra la
procedura estintiva in questione ed il sequestro preventivo, attese le diverse finalità dei due
istituti (il primo volto ad una sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche, il secondo
volto ad impedire l’aggravamento od il protrarsi delle conseguenze del reato
contravvenzionale accertato) e l’autonomia dei due procedimenti incidentali.
L’esperienza giudiziaria, poi, ha confermato che il meccanismo estintivo in questione si è
rivelato di larghissimo impiego ed assolutamente funzionale, consentendo di raggiungere
completamente le finalità che il legislatore voleva perseguire, e cioè a un lato accentuare
gli effetti prevenzionali della normativa penale speciale in esame e dall’altro giungere ad
una deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari mantenendo comunque il controllo
di legalità da parte della AG in un così delicato, complesso e rilevante settore.
Per altro è stato tanto il consenso che questo meccanismo ha suscitato da indurre il
legislatore ad estenderlo anche ad alcuni aspetti di un settore completamente diverso del
diritto penale speciale, il che dovrebbe indurre a qualche riflessione in ordine alla necessità
di individuare in via generale strumenti sanzionatori nuovi ed articolati in grado di
raggiungere un livello di effettività di gran lunga superiore a quello di solito proprio di un
apparato sanzionatorio fondato quasi esclusivamente sulle tradizionali pene detentive o
pecuniarie.
136
Una indicazione del genere però non sembra essere stata raccolta in misura
significativa neppure nella recente rivisitazione dell’apparato sanzionatorio del c.d. TU
sulla sicurezza del lavoro che,nel rimodulare almeno in parte gli obblighi dei principali
soggetti tenuti al rispetto della normativa prevenzionale, ha articolato diversamente l’entità
ed a volte la natura di varie sanzioni, ma poco ha innovato in termini di pene interdittive o
per così dire nuove.
In proposito è sufficiente richiamare le modifiche apportate alla sospensione
dell’attività in presenza di gravi e reiterate violazioni della normativa di sicurezza, misura
inizialmente applicabile solo ai cantieri, poi estesa a tutti i luoghi di lavoro ed ora solo
puntualizzata, per quanto attiene alla inosservanza della normativa prevenzionale, nel
senso che le gravi violazioni, che ne rappresentano il necessario presupposto, dovranno
essere specificate con un successivo provvedimento (per il momento sono indicate
nell’allegato 1) e soprattutto nel senso che la reiterazione delle stesse viene ritenuta
sussistente se lo stesso soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione con prescrizione ottemperata o comunque accertata con sentenza definitiva
commette più violazioni della stessa indole, vale a dire della medesima norma o di una di
quelle indicate nel citato allegato n. 1 (niente a che vedere con la abitualità nelle
contravvenzioni – art. 104 c.p.).
Certo vi sono stati da ultimo degli interventi non del tutto marginali, tra i quali vale
la pena di richiamare :
1-l’applicabilità della procedura estintiva di cui si detto anche alle contravvenzioni per le
quali il “corretto” per così dire TU in materia di sicurezza del lavoro prevede la sola pena
dell’ammenda (art. 301);
2- la previsione in tale TU di un meccanismo di estinzione per le violazioni sanzionate in via
amministrativa per molti versi analogo a quello esistente per le contravvenzioni; mi
riferisco ovviamente all’art. 301 bis che, una volta regolarizzata la situazione rilevata come
illecita, consente di estinguere l’illecito amministrativo con il pagamento di una somma pari
al minimo della somma prevista come sanzione;
3- la previsione di cui all’art. 302 che, nel punire con la sola pena dell’arresto le violazioni
ritenute di maggiore gravità, consente la sostituzione di tale pena con il pagamento di una
somma determinata secondo i più generali criteri di conversione della pena detentiva con
quella pecuniaria (ora 250 euro per ogni giorno di pena detentiva), sempre che siano state
eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato e la violazione non abbia
avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro che abbia determinato
lesioni gravi o la morte del lavoratore;
per questi più gravi reati l’odierno legislatore prevede inoltre una ipotesi piuttosto
singolare di estinzione dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna
che ha operato la sostituzione, se l’imputato (rectius condannato) non ha commesso altri
reati tra quelli previsti dal TU o relativi ad infortuni sul lavoro;
137
4- l’attribuzione (art. 302 bis) agli organi di vigilanza del nuovo potere di impartire
disposizioni esecutive ai fini della applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi
ove queste siano state adottate volontariamente dal datore di lavoro che poi non ne ha
curato la corretta adozione,
in proposito può osservarsi che al di là della evidentemente scarsa effettività di una
previsione di tal genere, essa non si inserisce perfettamente nel complessivo quadro dei
provvedimenti che possono essere adottati dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e
che sono stati nettamente delimitati dal D. Lgs. 124 del 2004 (prescrizioni, per le
contravvenzioni – diffida, per le violazioni sanzionate in via amministrativa – disposizioni,
per l’inosservanza di norme di legge per le quali vi sia un apprezzamento discrezionale);
5- la previsione che la violazione di più precetti riconducibili ad una stessa categoria
omogenea di requisiti di sicurezza indicati dagli allegati c.d. tecnici debba essere
considerata come una violazione unica e quindi punita con una sola pena, anche se le
prescrizioni dell’organo di vigilanza dovranno essere tante quante sono le violazioni
accertate e l’ottemperanza richiesta per poter accedere alla speciale procedura ablativa
dovrà esserci per tutte.
Oltre ai profili appena accennati, nell’articolato sistema sanzionatorio previsto
dalla ultima versione del c.d. TU vi sono alcune previsioni in tema di individuazione di
soggetti obbligati :
a) alcune confermano il testo del D. Lgs. 81/08 (come il riconoscimento dell’esercizio di
fatto dei poteri propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto ; come le condizioni
di validità ed efficacia della delega di funzioni)
b) altre innovative come la possibilità di sub delegare parte delle funzioni già oggetto di
una delega alle stesse condizioni previste dalla prima delega e d’intesa con il datore di
lavoro,previsione questa piuttosto originale per tale aspetto e più in generale in contrasto
con quanto piuttosto omogeneamente sempre sostenuto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza in tema di trasferibilità di funzioni.
Resta in ogni caso ferma la espressa indicazione dell’obbligo per il datore di lavoro
ed i dirigenti di vigilare in ordine all’adempimento dei propri obblighi da parte dei
preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori, del
medico competente con la precisazione che la mancata attuazione di tali obblighi sarà
addebitabile solo a loro stessi in assenza di un difetto di vigilanza da parte del datore di
lavoro e/o del dirigente ; affermazione per altro sostanzialmente inutile specie in
considerazione di quella proceduralizzazione degli interventi di prevenzione che resta una
caratteristica di fondo dell’attività prevenzionale la quale si sostanzia ormai non più solo
nella attuazione di misure di natura tecnica, ma anche in misure organizzative e
procedurali coinvolgendo, ovviamente in misura diversa, tutte le funzioni aziendali.
138
Qualche osservazione specifica merita infine la riconfermata affermazione della
responsabilità degli enti,società o associazioni anche prive di personalità giuridica (con
esclusione dello Stato e degli enti pubblici) derivante dai reati di omicidio colposo o lesioni
personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, di
amministrazione, di direzione o di gestione dell’ente o da soggetti comunque sottoposti alla
loro direzione o vigilanza.
L’ampliamento così attuato dell’ambito di applicazione della specifica normativa contenuta
nel D. Lgs. 231/2001 era stato in verità già previsto dalla L. 123/2007 con la quale il
Parlamento aveva conferito, tra l’altro, la delega al Governo per emanare il TU sulla
sicurezza, era stato poi riportato appunto nel D. Lgs. 81/2008 e non è stato oggetto
dell’ultimo intervento correttivo.
In vero dalla entrata in vigore della norma ad oggi non risultano molti casi di contestazione
di questa ipotesi ad opera delle Procure della Repubblica e ciò di certo per la novità della
disposizione, ma anche e forse soprattutto, per la difficoltà di sostenere l’accusa tenuto
conto della formulazione della stessa.
Il legislatore infatti si è limitato ad integrare il testo del D. Lgs. 231 aggiungendo appunto
con uno specifico articolo il 25 septies (le aggiunte alle originarie ipotesi di reato
presupposto si sono nel tempo ampliate più volte) le due ipotesi in questione e lasciando per
il resto immutato il testo dello stesso D. Lgs., per cui tutta la disciplina dell’istituto è
rimasta quella che era, anche se l’allargamento in questione per la prima volta ha inserito
tra i reati in questione due ipotesi colpose, mentre tutti gli altri già indicati sono reati
dolosi.
Anche per questo risulta non facilmente spiegabile la non inclusione tra gli stessi del delitto
di cui all’art. 437 c.p. (per non dire di quello di omicidio doloso eventualmente ravvisabile
in particolari casi di infortuni sul lavoro).
Ciò determina notevoli problemi dal momento che il rappresentante dell’ente deve
commettere il reato di base nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso condizione di non
difficile accertamento in tutti i casi preesistenti, ma molto problematica con riferimento agli
infortuni sul lavoro od alle malattie professionali.
139
Per superare tale indubbia difficoltà qualche autore ha ipotizzato che l’interesse od il
vantaggio non vada riferito agli eventi, ma alla condotta che la persona fisica ha tenuto
nello svolgimento della attività svolta per l’ente, per cui il requisito in questione non
dovrebbe essere riferito al reato di lesioni personali od omicidio colposi, ma alla violazione
della norma cautelare.
Le sanzioni previste sono naturalmente di tipo pecuniario ed interdittivo, graduate in
relazione alle tre specifiche ipotesi (due per le lesioni ed una per l’omicidio), con la
possibilità della confisca e della pubblicazione della sentenza.
Quelle interdittive, che si aggiungono a quelle derivanti dalla responsabilità penale
personale dei singoli soggetti, consistono nel divieto di contrattare con la PA e
nell’interdizione dall’esercizio di una attività e sembrano poter avere un grado di effettività
piuttosto elevato in considerazione del quadro complessivo nel quale esse sono collocate e
quindi della reale possibilità di incidere sulle situazioni aziendali di volta in volta prese in
esame.
Ma, proprio sotto questo profilo, desta ancor maggiore interesse la disciplina del modello
di organizzazione e gestione al quale il legislatore riconosce una efficacia esimente della
responsabilità amministrativa dell’ente sempre che esso sia adottato ed efficacemente
attuato.
Senza esaminare qui il dettagliato elenco dei requisiti formali e sostanziali che tale nodello
deve avere in base al dettato dell’art. 30, basterà ricordare che esso, almeno nella prima
fase di applicazione della normativa in proposito potrà essere ritenuto idoneo se sarà
conforme alle specifiche linee guida nazionali o straniere, mentre in seguito sarà compito
della commissione consultiva quello di elaborare apposite procedure standardizzate.
Ciò ovviamente vale per la fase dell’adozione del modello che però dovrà poi essere
concretamente attuato non potendo quindi l’ente limitarsi a fare riferimento ad un certo
modello senza poi seguire in concreto le procedure necessarie per rendere operativo il
modello scelto.
Fin da ora appare arduo il compito di chi dovrà nella realtà controllare entrambi gli aspetti
sopra indicati, giacché gli attuali organi di controllo sono di certo in possesso di adeguate
professionalità per verificare gli ambiti più vicini alla normativa prevenzionale, mentre per
quelli di tipo più organizzativo occorrerà individuare altri soggetti ed altri mezzi in grado
di supportare il giudice che in definitiva avrà una ampia discrezionalità nella valutazione
complessiva, dovendosi comunque evitare di giungere ad una sorta di responsabilità
oggettiva dell’ente.
La attuale normativa non impone agli enti l’adozione dei modelli di cui sopra;
adozione che rappresenta solo un onere per gli stessi, anche se diversi autori hanno già
osservato che essi finiranno inevitabilmente con l’avere una funzione ed una valenza più
vasta di quella meramente esimente potendo se non altro essere indicati come strumento di
reale organizzazione dell’ente stesso anche sotto il profilo meramente prevenzionale il che
viene oggi richiesto in misura di gran lunga maggiore di quanto poteva accadere allorché
non si parlava ancora di un sistema di prevenzione da gestire adeguatamente e
continuativamente in attuazione di una vera e propria politica della sicurezza.
Significativa in tal senso è la previsione secondo la quale si intende assolto l’obbligo di
sorveglianza che grava sul datore di lavoro che ha validamente delegato alcune funzioni se
l’azienda ha appunto adottato ed efficacemente attuato un modello di verifica e controllo.
Su questa prospettiva si apriranno certamente in un prossimo futuro scenari molto
interessanti nei quali dovrà, ad esempio, esaminarsi il rapporto e le reciproche ricadute tra
i modelli in questione e la valutazione dei rischi (con la conseguente stesura del documento
di sicurezza) che naturalmente restano obblighi primari del datore di lavoro.
140
In definitiva può rilevarsi che nonostante tutto ciò, e pur in presenza di una
progressiva e consistente riduzione delle violazioni punite penalmente, il fulcro del sistema
sanzionatorio proprio della normativa prevenzionale resta, ancora oggi, la previsione di
numerose contravvenzioni (quasi tutte punite con la pena alternativa) che hanno natura di
reato permanente, nel senso che la condotta dalla quale deriva una situazione di pericolo,
effettivo o potenziale, per i beni protetti si protrae nel tempo fino a quando perdura la detta
condizione di rischio e sussiste di conseguenza il dovere e la possibilità per il
contravventore di farla cessare dando attuazione a quanto impostogli dalla norma.
Il carattere di permanenza di questi reati contravvenzionali ha delle ricadute non solo,
come è ovvio, sulla individuazione del termine di decorrenza della loro prescrizione (che
inizia quando appunto cessa la condotta inosservante), ma anche ai fini della
determinazione del regime sanzionatorio applicabile nel caso di successione di leggi nel
tempo ( se una condotta inizia durante la vigenza di una legge e poi ne entra in vigore
un’altra che prevede per lo stesso fatto una pena maggiore e la condotta continua anche in
presenza di quest’ultima, la pena da infliggere sarà quella maggiore non potendo seguirsi
in questa ipotesi il criterio del favor rei per la inscindibilità della condotta).
Conclusivamente può in sintesi dirsi che il sistema sanzionatorio previsto dalla
attuale specifica normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro considerato nel suo insieme
- al di là dei materiali errori che continua a presentare e pur nella sua articolazione e
complessità - non appare ancora del tutto idoneo a svolgere una incisiva funzione
repressiva, ma soprattutto prevenzionale per la scarsa diversificazione delle tipologie di
sanzioni (specie di natura penali), e questo, naturalmente, indipendentemente dalla diffusa
inosservanza sostanziale della normativa stessa.
A tutti i colleghi, auguro buon lavoro.
a cura di Luciana Bruno
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prefazione - Sotto Mano n. 1_2012