Prefazione di Luciana Bruno Le linee guida che oggi vengono portate a conoscenza, costituiscono la prosecuzione delle opere già avviate dall’ANCL SU, in collaborazione con il Consiglio Regionale dei Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna, al fine di fornire uno strumento di lavoro utile alla categoria affinché possa soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, fornendo loro quell’aggiornamento costante in materia, tale da poter adempiere agli obblighi normativi. I colleghi certamente ricorderanno il compendio dal titolo “i primi passi…”, elaborato e presentanto nell’aprile 2005 in occasione del Congresso Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, che riguardava una tematica in particolare – la 2 formazione - rinviando a successive fasi di approfondimento e di intervento la definizione di linee guida che affrontassero in modo più completo e specifico i vari aspetti organizzativi, procedurali e tecnici anche alla luce del tanto “atteso” Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro che finalmente è stato elaborato ed approvato mediante il provvedimento n°81 del 9 aprile 2008. Oggi, nascono le linee guida dal titolo “due passi in più…” con l’obiettivo di esaminare la materia alla luce delle recenti novità legislative i cui contenuti sono racchiusi in un unico corpus normativo, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 (il c.d. Testo Unico), integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n°106 (c.d. “decreto correttivo”). Il “Testo Unico”, molto discusso e riesaminato più volte dal legislatore affinché possa essere adattato alle esigenze delle imprese, è formato da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati. E’ un provvedimento complessivamente positivo ed innovativo che ha ridisegnato la materia sia da un punto di vista formale che sostanziale, consentendo, laddove correttamente ed effettivamente applicato, significativi progressi delle condizioni di lavoro e di esposizione al rischio lavorativo. Mi preme sottolienare che la nuova legislazione, si prefigge molteplici obiettivi: - la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga conto dell’esperienza o delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati; - la conferma della formazione come strumento essenziale di prevenzione e tutela;. - la diversificazione delle normative in relazione alla specificità dei rischi nei settori di riferimento; - la promulgazione di strumenti volontari quali, le “Buone Prassi”, intese come soluzioni sperimentate per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori, fondate sulla valutazione del rischio specifico e consistenti nella concreta applicazione di misure preventive contro i rischi di volta in volta considerati; la “Responsabilità Sociale delle Imprese”, per cui una impresa può dirsi socialmente responsabile quando adotta una strategia di gestione della propria attività che coniuga la ricerca del profitto con i principi sociali ed ambientali di un determinato momento storico, ed infine i “Codici Etici”. Tra le molteplici novità che il c.d. Testo Unico (modifcato in parte dal decreto 3 correttivo) apporta in modo significativo rivoluzinando la materia, si evidenziano: - l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) esteso anche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro; - l’individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione, con l’ampliamento delle responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati ad operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose; - la rivisitazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi, mediante l’ausilio di un sistema informativo pubblico, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche ad indirizzare le azioni pubbliche; - il perfezionamento dei titoli e dei requisiti del medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria, delle disposizioni in materia d’intervento per l’emergenza, del pronto soccorso e della prevenzione degli incendi; - l’introduzione del “libretto” sul rischio sanitario - la definizione dell’oggetto e delle modalità di valutazione del rischio; - Attenzione particolare alle differenze di genere nella valutazione dei rischi - il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento, nei programmi scolastici ed universitari, della materia della salute e sicurezza sul lavoro; - l’ampliamento dell’Informazione e Formazione rivolta alle figure preposte alla sicurezza quali Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Dirigenti, Preposti e Datori di lavoro in qualità di RSPP 4 - la revisione del sistema delle sanzioni: inserite al termine di ogni singolo Titolo, si è passati da 1600 violazioni sanzionate a 600 violazioni sanzionate. - l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, da parte delle aziende, attraverso la riduzione del numero degli adempimenti di tipo “burocratico”, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. A tale proposito si segnala che in data 25 marzo 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha iniziato la consultazione delle parti sociali in ordine ai contenuti del decreto in base al quale, come previsto all’articolo 53, comma 5, del “Testo Unico”, verrà operata la semplificazione di adempimenti meramente burocratici a carico delle imprese e ai contenuti del provvedimento per la semplificazione degli adempimenti per le imprese agricole che occupino lavoratori stagionali (articolo 3, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni). Certamente non è necessario rammentare che, la categoria dei Consulenti del lavoro, mediante i propri organismi nazionali di categoria, è da sempre impegnata nella divulgazione della cultura della sicurezza, contribuendo significativamente allo sviluppo ed al sostegno della materia, fornendo elementi di carattere tecnico e di supporto alle istituzioni in un’ottica di genere capaci di contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, promuovendo strategie “su misura” e provvedimenti rispettosi delle diversità. Sotto questo aspetto, l’ANCL SU stà svolgendo una forte attività di sensibilizzazione mediante l’ausilio di protocolli d’intesa, in parte già siglati, con il Dipartimento Pari Opportunità miranti a favorire il diffondersi di una cultura attenta ai temi della salute in ambito lavorativo che tenga in adeguata considerazione le diversità tra uomini e donne, al sostegno dell’informazione e della comunicazine tra le istituzioni e i diversi soggetti impegnati sulle problematiche di genere, mettendo a disposizione le proprie competenze per la lotta ad ogni forma di discriminazione e per la repressione di ogni comportamento lesivo dei diritti umani, ivi comprese le forme di lavoro sommerso che ledono la dignità delle persone. Mi preme infine sottolineare, che questo compendio, non vuole certamente essere esaustivo della materia, ma racchiude parte dei contenuti del D. Lgs. 81/08 e delle recenti modifiche legislative, concentrando l’attenzione del lettore sui punti cardine ove il legislatore ha apportato ed apporterà delle sostanziali “migliorie” ed 5 integrazioni. Completa il manuale, la legislazione vigente contenuta nel CD allegato. Successive pubblicazioni, renderanno completa l’ampia ed articolata trattazione normativa. Indice CAPITOLO I ANALISI DELLE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL D. LGS. 106/2009 (CORRETTIVO DEL TESTO UNICO) ARTICOLO PER ARTICOLO............................pag. 9 paragrafo 1.1: le novita’ del correttivo del testo unico dall’articolo 1 all’articolo 27 paragrafo 1.2: le novita’ del correttivo del testo unico dall’art. 28 all’art. 37 6 paragrafo 1.3: le novita’ del correttivo del testo unico dall’articolo 38 al 310 paragrafo 1.4: abrogazioni, proroghe, norme attuative e diritto transitorio paragrafo 1.4.1: abrogazioni paragrafo 1.4.2: il diritto transitorio CAPITOLO II I TITOLI SPECIALI NEL DECRETO CORRETTIVO: LE NOVITÀ SOSTANZIALI..................................pag. 76 CAPITOLO III MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL D. LGS. 81/08 ....................................................................pag. 96 CAPITOLO IV LA DELEGA DI FUNZIONI, L’EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ARTT. 16, 17, e 18 del D. Lgs. 81/08..........................pag. 107 paragrafo 4.1: la delega di funzioni e l’efficacia dei modelli organizzativi paragrafo 4.2: la “subdelega” e gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente paragrafo 4.2.1: gli obblighi delegabili paragrafo 4.2.2: la sub delega in giurisprudenza paragrafo 4.2.3: obblighi del Datore di lavoro e del 7 dirigente CAPITOLO V IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZZA (RLS) – ARTT. 47-52 DEL D. LGS. 81/08.......................................................pag.120 paragrafo 5.1: la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza paragrafo 5.2: la comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) e la procedura da eseguire CAPITOLO VI IL SISTEMA SANZIONATORIO ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO CORRETTIVO..................pag.125 ALLEGATI SEZIONE NORMATIVA D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 - testo coordinato col D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106 (predisposto dal ASL - Reggio Emilia) Accordo Europeo 08.11.2007 Dir. 89/391/CEE del 12 giugno 1989 D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 DM 26 maggio 2009 Circolare INPS n. 27 del 25 Febbraio 2009 Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 Circ. Min. Lav. n. 17 del 12 maggio 2009 Circolare INAIL n. 26 del 21 maggio 2009 Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 8 Circ. Min. Lav. n. 30 del 29 ottobre 2009 Circ. Min. Lav. n. 33 del 10 novembre 2009 SEZIONE DOCUMENTI Lettera di nomina del Datore di lavoro / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Lettera di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione diverso da datore di lavoro Lettera di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Modello INAIL per la trasmissione del nominativo Rappresentante dei lavoratori Verbale di rinuncia nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Modello di autocertificazione di valutazione dei rischi Elenco documentazione allegata all’autocerficazione di valutazione dei rischi CAPITOLO I ANALISI DELLE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL D. LGS. 106/2009 (CORRETTIVO DEL TESTO UNICO) ARTICOLO PER ARTICOLO Premessa Sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". I 149 articoli del Decreto Correttivo intervengono “quantitativamente” sul D.Lgs. n. 81/2008, 9 sostituendo ben 38 allegati dei 51 di cui è composto il c.d. Testo Unico. Il nuovo testo, che è entrato in vigore il 20 agosto 2009, da il via alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il completamento del processo di riforma intrapreso e, al contempo, come dichiarato dal Ministro Sacconi “per migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali. In tal modo si favorisce il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole”. In questo capitolo, si concentrerà l’attenzione soprattutto sul Titolo I (Principi Comuni) del D. Lgs. 81/2008 analizzando in modo schematico le principali novità apportate dal decreto “correttivo”, articolo per articolo; sulle modifiche ai Titoli Speciali e agli allegati, sono dedicati il capitolo II ed il capitolo III. Successivi capitoli riguarderanno approfondimenti su alcune tematiche di maggior rilievo per i Consulenti del lavoro che completano il presente manuale. Paragrafo 1.1 Le novita’ del correttivo del testo unico dall’articolo 1 all’articolo 27 Da una prima lettura del decreto correttivo emerge la volontà del legislatore di arrivare ad un superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione, che è fatta di: - maggiore formazione; - migliore informazione; - effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; - uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza 10 delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale. Di notevole rilievo risulta il riesame del potere di sospensione dell’attività dell’impresa, diretta a colpire le aziende che si siano rese responsabili di violazioni che potessero mettere a rischio la salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione, che i casi nei quali la sospensione potesse essere imposta. Tra le novità si evidenzia, oltre alle già delineate misure di semplificazione di tutti quelli che sono gli aspetti formali della “gestione” della sicurezza (come ad esempio la data del documento di valutazione del rischio e la modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni), la nuova circostanza che è stata introdotta nel comma 2 dell’art. 41 per la quale il medico competente è nella possibilità di verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione, a cui dovrà essere adibito, prima della sua assunzione in modo da tutelarne a priori la salute. Altre rilevanti innovazioni riguardano la delega di funzioni, l’obbligo della formazione estesa anche ai dirigenti, una migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici ed il potenziamento della funzione degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza, il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza), l’indicazione dei costi della sicurezza, i nuovi impegni relativi alla sorveglianza sanitaria, e la integrale riconsiderazione dell’impianto sanzionatorio al fine di assicurare una migliore e più precisa corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, favorendo l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la loro regolarizzazione. Nel dettaglio le principali novità introdotte sono le seguenti. DEFINIZIONI (ART. 2) Altamente innovative, rispetto al D. Lgs. 626/94, risultano le definizioni contenute nel presente articolo, ma che, con il decreto correttivo, non subiscono nessuna variazione. Per completezza d’informazione, si elencano i termini perfezionati dal legislatore con il d. lgs. 81/08: 11 • azienda • dirigente • preposto • addetto al SPP • modello di organizzazione e di gestione • responsabilità sociale delle imprese • sorveglianza sanitaria • salute • sistema di promozione della salute e sicurezza • valutazione dei rischi • pericolo • rischio • norma tecnica • buone prassi • linee guida • formazione • informazione • addestramento • organismi paritetici Riguardo alla determinazione di ogni singolo concetto, si rimanda al testo del decreto allegato alla presente pubblicazione. Si segnala, altresì, che l’articolo 2, comma 1, lettera a), è stato modificato, depennando i volontari del servizio civile e i volontari, come definiti dalla legge 1° agosto 1991, n. 266, dalla definizione di equiparati ai lavoratori; viene così meno la possibilità di procedere sic et simpliciter alla accostamento, a fini di salute e sicurezza sul lavoro, dei volontari ai “lavoratori”. IL CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3) Una significativa novità riguarda le associazioni di volontariato: con l’introduzione del nuovo comma 3-bis, alle Cooperative Sociali, ai volontari della Protezione Civile, Croce Rossa, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco, sono applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 “tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 12 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.” Un’altra importante novità si ha con l’introduzione del comma 12-bis: i volontari, che nel testo originale erano equiparati ai lavoratori subordinati, vengono ora equiparati ai lavoratori autonomi con espresso richiamo delle disposizioni contenute nell’art. 21, con la conseguenza che sono soggetti a sanzioni penali se non usano dispositivi di protezione individuali (DPI) e attrezzature sicure. La relazione di accompagnamento al decreto correttivo precisa che “al riguardo, si è reputato opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di volontariato”. Questa è però un’eventualità, in mancanza della quale il volontario resta penalmente responsabile qualora non rispetti l’articolo 21 contenuto nel D. Lgs. n. 81/2008, in particolare le lettere a) e b) del comma 1. Al volontario che presta la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, è peraltro, dovuta da parte di questi, una specifica informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre, si precisa che il Datore di lavoro “è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione". Né consegue che, essendo i rischi da interferenza costantemente presenti, e non essendo il volontario per definizione un soggetto che opera professionalmente, implica per il datore di lavoro, ad esempio, la necessità di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o far in modo affinché i volontari ricevino un’adeguata informazione sui rischi esistenti. COMPUTO DEI LAVORATORI (ART. 4) 13 Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del decreto sono destinatari di tutela, questo articolo individua quali lavoratori non vengono computati al fine di determinare il numero di lavoratori dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi per i datori di lavoro (ad es. designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno, assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni varie). Viene, pertanto, espressamente precisato che ai fini della determinazione del numero di lavoratori, non devono essere computati, oltre ai soggetti elencati, neppure i lavoratori in prova (all’elenco di cui al comma 1 viene aggiunta la lett. l-bis)) e viene modificato, in modo da renderlo coerente con le modalità di svolgimento delle attività lavorative in tale settore, il criterio di computo dei lavoratori del settore agricolo. Si ricorda, infine, che il D. Lgs. 81/08 prevede altresì, che non vengono computati: - i tirocinanti, - i volontari, - i lavoratori autonomi, - i lavoratori coordinati e continuativi, - i lavoratori occasionali, - i lavoratori a tempo determinato qualora sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori somministrati e part-time si computano sulla base del numero ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco del semestre. I lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro effettuato. COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 5) Il D. Lgs. 106/09 ha modificato parzialmente il presente articolo aumentando il numero dei componenti del comitato, che, a seguito della correzione, risulta così composto: a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 14 c) un rappresentante del Ministero dell’interno; d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. COMMISSIONE CONSULTIVA (ART. 6) La Commissione consultiva si vede attribuire funzioni di maggior rilievo, anche in materia di indirizzo sulle tematiche prevenzionali. Oltre ai compiti già previsti all’art. 6 del testo unico in vigore fino al 20 agosto 2009, vengono ad essa attribuiti ulteriori compiti quali: - l'elaborazione di criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6, co°8, lett.m-bis), ovvero di quei soggetti deputati alla formazione sulla sicurezza. Nell’attuale indeterminatezza si tratta di una novità sicuramente positiva, anche se ad oggi non sono ancora del tutto chiari e definiti quali possano essere i requisiti che deve avere il cosiddetto “formatore per la sicurezza”; - l'elaborazione di procedure standardizzate per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), anche individuando tipologie di attività lavorativa da escludere (art.6, co°8, lett.m-ter); - l'elaborazione di indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art.6, co°8, lett.m-quater). COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO (ART. 7) La composizione dei Comitati Regionali viene estesa alle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori. IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 8 ) Il SINP fornirà dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione (..) anche mediante integrazione di specifici archivi e creazione di banche dati unificate. Invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 fatta eccezione: - della modifica al comma 6 lett. b) in merito ai contenuti dei flussi informativi che devono riguardare almeno “il quadro dei rischi, anche in un ottica di genere”; - introduzione della lett. e-bis) sempre nel medesimo comma “i dati degli infortuni sotto la soglia 15 indennizzabile dall’INAIL”. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (ART. 9) Le modifiche all’articolo 9 sono dirette a rafforzare il ruolo dell’INAIL quale soggetto erogatore di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’INAIL. Ciò sia al fine di restituire coerenza ed organicità al sistema di tutela sociale per gli invalidi del lavoro, armonizzando le competenze degli Istituti (INAIL ed IPSEMA) che gestiscono l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che allo scopo di realizzare la integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Le modifiche ai commi 4 e 7 dell’articolo 9 sono, in particolare, mirate a permettere di utilizzare i fondi per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro eventualmente eccedenti rispetto a quelli dell’anno finanziario di riferimento per migliorare la provvista a tale scopo stanziabile nell’esercizio successivo migliorando l’entità di tali assistenze senza alcun aggravio per la finanza pubblica. INFORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 10) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 ATTIVITÀ PROMOZIONALI (ART. 11) L’articolo 11 vede una modifica parziale della formulazione delle disposizioni di cui al comma 1, allo scopo di rendere possibile la ripartizione delle somme per la promozione delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra le aree individuate al medesimo comma tramite il trasferimento dei rispettivi fondi – nelle misura di anno in anno determinata nel rispetto della procedure di cui all’articolo 11, comma 2 del medesimo d. lgs. n. 81/2008 – alle Amministrazioni rispettivamente competenti nelle diverse materie di riferimento (INAIL, Regioni, Ministero della 16 istruzione, della università e delle ricerca) in modo da rendere più agevole e corretto l’utilizzo dei fondi in parola. Sempre all’articolo 11 si inserisce, poi, una previsione diretta a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative moderne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui si terrà conto ai fini della riduzione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Viene dunque previsto ora l'impegno a finanziare: - da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, "progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro", sulla base di protocolli di intesa tra le parti sociali, l'Inail e gli enti bilaterali (art.11, co°3 bis); - da parte dell'INAIL, progetti di investimento e formazione, in particolare per le PMI, nell'ambito della bilateralità e attraverso "protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro"(art.11, co°5). Per quel che riguarda le attività promozionali da parte dell’INAIL (articolo 11, comma 5, del “testo unico”), ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 e per le quali l’Istituto utilizza risorse trasferite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, queste potranno essere realizzate solo previo utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, senza aggravi per la finanza pubblica, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro. Infine si prevede – per mezzo di un nuovo comma (5-bis) – un’ulteriore valorizzazione delle attività dell’INAIL per il recupero dei lavoratori infortunati, con riferimento alle cure necessarie mediche e riabilitative. INTERPELLO (ART. 12) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 VIGILANZA (ART. 13) All’articolo 13 si introduce il nuovo comma 1-bis che prevede che le attività di vigilanza in ambiti connotati da particolari regole organizzative e delicate finalità in materia di ordine pubblico e sicurezza (Forze armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco) vengano devolute a strutture “interne” 17 alle Amministrazioni di riferimento. Viene inoltre modificato il comma 2 chiarendo che rimane ferma in ambito ferroviario la peculiare disciplina per la vigilanza (c.d. “congiunta” tra strutture delle Ferrovie dello Stato e del Ministero del lavoro) della salute e sicurezza, soggetta a regole e avente finalità (si pensi alla continuità e regolarità del trasporto pubblico) sensibilmente differenti da quella “ordinaria”. Infine, sempre con il nuovo comma 2, viene eliminato il riferimento alla informazione preventiva, su base territoriale, da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro alle ASL delle attività programmate di vigilanza in materia di sicurezza nell'edilizia. Il comma 5 resta integralmente confermato: “il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza”, così come il divieto di svolgere il compito di medico competente. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI (ART. 14) L’articolo 14 viene riscritto completamente e in modo specifico viene riformulata la nozione di ”reiterato”. Ovvero “…Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I.” e si può così incorrere nella sospensione dell’attività. Le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attività imprenditoriale non comprendono più le violazioni dell’orario di lavoro, già abrogate, ma solo quelle relative a personale irregolare e gravi e reiterate violazioni su sicurezza e salute; si riporta il comma 1 dell’articolo 14 nella versione pressoché integrale del testo: “1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di 18 sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. ….omissis… L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili 19 del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.” Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nel caso di riscontrato impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, su segnalazione delle PP.AA., possono adottare provvedimenti sospensivi dell’attività delle imprese, per un periodo non superiore a due anni (si veda anche art. 36-bis D. L. 223/06, convertito in legge 248/06). Si tratta di attività di polizia amministrativa, sulle quali la procura della repubblica non esercita alcuna funzione nei confronti degli ispettori, a differenza di quel che avviene in caso di contestazione di violazioni contravvenzionali punite con arresto e ammenda, con arresto o con ammenda. La procedura viene attivata a seguito del provvedimento adottato dall’organo di vigilanza, che deve essere anche tempestivamente comunicato all’Autorità di vigilanza sui contratti e al Ministero delle Infrastrutture, che provvederà poi all’emissione del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. ed alla partecipazione a pubbliche gare. Il provvedimento sospensivo, che dura fino a quando non vengono rimosse le condizioni che lo hanno determinato, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, prevedendo la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento medesimo. La disposizione viene dunque ampiamente modificata. In particolare viene ben precisato e chiarito il significato di "reiterazione" con riguardo alle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché il significato di “stessa indole”. Con riferimento alla reiterazione, il nuovo testo dell’art. 14 del T.U. specifica che la stessa si rileva quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”. Sono della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto previsto dall’art. 14, nell’Allegato I. L’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo viene circoscritto alla sola parte di attività 20 imprenditoriale interessata dalle violazioni. Tale attività si riferisce allo specifico e delimitato ambito parziale di attività rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento, circoscrivendone gli effetti sospensivi, ma anche consentendone l'applicazione stessa. Come precedentemente sottolineato, al provvedimento interdittivo segue la misura principale della sospensione. Il decreto 106/09 ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca dall’utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In attesa di uno specifico decreto che definirà le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, permane dunque il riferimento all’allegato I, che ha subito significative modifiche relativamente ai casi richiamati. In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione) ed è specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ma bensì la mancata fornitura dello stesso. Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti: 1) di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o 2) di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro. Parimenti, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nel primo caso, con conseguente possibilità di applicare la citata procedura di prescrizione di cui al d.lgs. n. 758/1994, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, con l’arresto fino a sei mesi, nel secondo. Infine, un elemento di novità del comma 11 bis è rappresentato dal fatto che non si possano chiudere le attività con un solo dipendente: il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore. La regolazione per l'effettuazione della sospensione dell'attività lavorativa, sempre in caso di lavoro irregolare, può essere fatta decorrere “dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la 21 salute dei lavoratori o dei terzi”. MISURE GENERALI DI TUTELA (ART. 15) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16) Due le modifiche della norma in vigore prima del 20 agosto 2009 in materia di delega di funzioni. Si prevede che l’obbligo di vigilanza richiesto al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite è da considerarsi assolto solo in caso di "adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4", e non di mera adozione del modello organizzativo e gestionale come avveniva con la formulazione precedente. La nuova formulazione cosi’ recita: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.” Viene poi aggiunto il nuovo comma 3-bis, con il quale viene espressamente attribuita al datore di lavoro delegante la facoltà di consentire la subdelega di "specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro" alle medesime condizioni previste per il datore di lavoro (commi 1 e 2) da parte del soggetto delegato, previa appunto intesa tra quest'ultimo e il datore di lavoro delegante, fermo restando l'obbligo di vigilanza del delegato sul subdelegato. Contrariamente, viene vietata la possibilità al subdelegato di delegare a sua volta ad un altro soggetto le funzioni delegategli. “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”. Pertanto i presupposti per l’eventuale ulteriore trasferimento di funzioni, sono l’intesa preliminare del delegante con il datore di lavoro che lo ha delegato, il possesso da parte del subdelegato dei 22 requisiti di competenza ed esperienza, l’autonomia di spesa e dei poteri organizzativi. Anche la sub delega deve risultare da atto scritto, recante data certa, ed esplicita accettazione (per iscritto). Alla sub delega deve essere data, all’interno dell’azienda adeguata e tempestiva pubblicità. Queste novità richiedono la dovuta attenzione da parte di datore di lavoro e RSPP, anche alla luce della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in relazione all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 17 – ART. 18) Sono numerose le modifiche introdotte dal D. Lgs 106/09 “c.d. decreto correttivo”, e occorre sottolineare che la misura pecuniaria delle sanzioni è aumentata chiaramente per quasi tutti gli obblighi, previsti dal D. Lgs 81/08 e dal successivo decreto correttivo. Essi riguardano in particolare: 1) l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (lett. g modificata dal Correttivo “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”); 2) nel casi di sorveglianza sanitaria, l’obbligo nuovo di comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. lett. g bis introdotta dal Correttivo); 3) la precisazione che il documento di valutazione dei rischi (DVR) che va consegnato in copia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere consultato esclusivamente in azienda (cfr. lett. o) e lett. p) art. 18), fatta salva la facoltà del datore di lavoro, nell'esercizio della libertà imprenditoriale riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione, di consentire che il documento sia consultato anche fuori dell'azienda; il documento potrà essere consegnato al RLS anche in forma elettronica (cfr, artt. 28 co° 2 e 53). Si rileva che l’introduzione del vincolo di consultare il DVR solo in azienda pone il problema della disponibilità per l'RLS del tempo adeguato per analizzare in modo approfondito il DVR medesimo; condizione indispensabile sia per verificare l’oggettività delle analisi dei rischi aziendali che per elaborare delle misure di prevenzione e protezione, e che però è economicamente onerosa, e quindi il datore di lavoro, nel consentire la consultazione in azienda, dovrà inevitabilmente farsi carico dei costi di tale tempo, visto che l'articolo 15 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è inequivocabile: “le misure relative alla sicurezza, 23 all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. 4) la precisazione che l’obbligo di comunicazione degli infortuni va fatto entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, all'Inail e all'Ipsema, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), ai soli fini statistici/informativi, se l’infortunio ha una durata di almeno 1 giorno (escluso quella dell’evento) e ai fini assicurativi se viceversa il sinistro comporta una assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione al SINP (non ancora istituito) ai fini assicurativi (infortuni con inabilità temporanea superiore a 3 giorni) è da intendersi comunque assolto, precisa la nuova disposizione, nel momento in cui il datore di lavoro ha effettuato la denuncia del sinistro ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (cfr. lett. r) modificata); viene specificato in via normativa che l’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto che regola il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) (cfr. comma 1 bis) aggiunto con il D. Lgs. 106/09) 5) l’obbligo di comunicare il nominativo del RLS non è più annuale, ma permanente, in caso di nuova elezione o designazione (cfr. lett. aa modificata) fermo restando l’obbligo in fase di prima applicazione della comunicazione anche dei rappresentanti già eletti o designati (cfr. Circolare INAIL n. 43/2009); 6) viene introdotto il nuovo comma 3 bis che prevede: “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19,20,22,23,24,25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”. Tale previsione sottolinea la "culpa in vigilando" e dunque il dovere antinfortunistico di vigilanza o controllo in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, al contempo prevede che, ove una tale omissione o carenza non sia riscontrabile, permane la esclusiva responsabilità dei soggetti previsti dalle norme richiamate e dunque dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori, e del medico competente. 24 Confermando e rafforzando, il compito di “vigilanza” nelle figure del datore di lavoro e del dirigente (in totale coerenza con le definizioni previste per ciascuno dei due ruoli), si evidenzia al contempo la diversa responsabilità prevista in capo agli altri attori aziendali, la ripartizione proquota dei compiti prevenzionistici e protezionistici, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, specificando "l'esclusività" di tale condizione solo nel caso la mancata attuazione degli obblighi non possa essere addebitabile che agli stessi e, comunque, non si possano riscontrare difetti di “vigilanza” da parte del datore di lavoro e del dirigente, che in ogni caso restano coloro che assumono le posizioni di garanzia primarie, rispettivamente di “garante strutturale” il datore di lavoro e di “garante organizzativo” il dirigente, per quanto attiene i compiti in tema di tutela della salute e sicurezza all'interno del contesto lavorativo, senza però mai configurare una sorta di responsabilità oggettiva indistinta, non prevista dall'ordinamento giuridico italiano. Viene così confermato l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (cfr. Guariniello) dell'art. 2087 codice civile, a carico datore di lavoro, che deve appunto garantire in ogni momento la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabile, senza che questo liberi da responsabilità le altre figure cui la legge impone obblighi di sicurezza penalmente sanzionati. OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART. 19) Non vi sono sostanziali novità rispetto al D. Lgs. 81/08. Per completezza d’informazione, in questa sede si ribadisce che i compiti attribuiti al Preposto sono connessi all’incarico operativo e consistono esclusivamente in una attività di sovrintendenza e controllo e non nell’autonomo esercizio di poteri discrezionali. E’ prevista una formazione specifica secondo quanto previsto dall’art. 37 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20) Non vi sono novità rispetto al D. Lgs. 81/08. Si segnala l’obbligo da parte dei lavoratori di partecipare ai programmi di formazione oltre agli altri obblighi previsti dal medesimo articolo. In caso di inadempimento da parte dei lavoratori, sono previste specifiche sanzioni. 25 DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE DI ALL’ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE E AI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 21) CUI I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, devono: - utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; - dotarsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; - munirsi ed esporre l’apposito tesserino di riconoscimento qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I soggetti di cui sopra, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, possono: - beneficiare della sorveglianza sanitaria - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte OBBLIGHI DEI PROGETTISTI (ART. 22) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI (ART. 23) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI: NESSUNA NOVITÀ (ART. 24) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 25) Una prima modifica dell’articolo 25 si evidenzia al co°1 lett. c) che così recita: “istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza 26 sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”. Nel citato comma si puntualizza come il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio, ferma restando la esclusiva responsabilità del medico competente al riguardo, deve essere stabilito d’intesa dal datore di lavoro e dal medico competente, in sede d'incarico o con accordo integrativo dell'incarico, i quali possono individuare la modalità di tenuta migliore per ogni singola situazione concreta. Una ulteriore modifica, viceversa, prevede la consegna al lavoratore della sola copia della cartella sanitaria e di rischio, per evitare il pericolo di una conservazione inadeguata. Il legislatore sottolinea che l’originale della cartella rimane al datore di lavoro; ciò è necessario affinché quest’ultimo possa dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di sorveglianza (si pensi a possibili vertenze in materia di malattie professionali). Nuova è la precisazione secondo cui l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. n°81/2008. Infine viene abrogato l’obbligo del medico competente di invio all’ISPESL della cartella sanitaria e di rischio (lett. f) soppressa dal decreto correttivo). OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 26) Anche in questo articolo vi sono cambiamenti di notevole rilievo. Appare innazitutto importante evidenziare la definizione di “appalti c.d. interni” contenuta nel co°1 dell’art. 26 che così recita “i datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima…” A tale proposito, appare significativa la sentenza della Cass., sez. lav., 15 maggio 2009, n. 11362 “In tema di sicurezza sul lavoro, il riferimento all'affidamento di lavori in appalto "all'interno dell'azienda" - in relazione al quale vengono previsti taluni obblighi di sicurezza a carico del 27 committente - non può riguardare, secondo un criterio meramente topografico, solo l'opificio aziendale, ma ogni area che risulta nella disponibilità dell'impresa appaltante per la realizzazione dei suoi fini economici e che viene ad essere interessata dall'esecuzione dei lavori appaltati, rilevando a tal fine il rapporto di pertinenzialità tra siffatto ambiente lavorativo e la disponibilità che ne abbia l'impresa committente, sicchè è in forza di tale legame che il committente è tenuto a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”. I datori di lavoro / committenti che affidano i lavori di cui sopra a ditte appaltatrici, sono tenuti ad una serie di obblighi in materia di sicurezza: a) per quanto concerne gli adempimenti documentali, in attesa di uno specifico D.P.R. che stabilirà le modalità per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi 1, il datore di lavoro deve effettuare tale verifica mediante: 1 sentenza del Tribunale di Milano 25.01.2000: “La verifica della idoneità tecnico-professionale non può prescindere dalla individuazione dei tipi di lavoro da eseguire e dei rischi connessi alle lavorazioni oggetto di appalto, nonché dalla elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza dell’ambiente di lavoro. La mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice configura una culpa in eligendo che può porsi in relazione causale con l’infortunio contestato” l’acquisizione del certificato della C.C.I.A.A.; l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le procedure e modalità stabilite dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/00; b) per quanto riguarda gli oneri informativi, viceversa, il datore di lavoro committente dovrà fornire ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale principio viene ribadito nella sentenza Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19752 2 . I datori di lavoro devono sempre cooperare, nei confronti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto (concetto ribadito dalla Cass., sez. lav., 15 maggio 2009, n. 11362). Inoltre, dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 28 lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di evitare rischi da interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Per promuovere la cooperazione e il coordinamento, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro deve elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI), contenente le misure per eliminare o – là dove non sia possibile – ridurre al minimo i rischi da interferenze. Detto documento non riguarda i rischi specifici propri all’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, salvo ovviamente che questi non producano interferenze. I sopraccitati obblighi sono stati integrati dal D. Lgs. 106/09: 1) il datore di lavoro è obbligato alle verifiche ed agli adempimenti previsti al comma 1 con riguardo ai lavori nonché, si aggiunge, ai servizi ed alle forniture solo in quanto "abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo", 2 Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19752: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza dell'impresa, hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare”. ovvero quando abbia titolo legale per accedere a detti luoghi di lavoro per svolgere le specifiche prestazioni professionali dedotte nei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture; 2) il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) va costantemente adeguato e aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture; 3) il DUVRI nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, che resta dunque legalmente l’unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione; 4) l’obbligo di redigere il DUVRI viene meno per quanto riguarda: - i servizi di natura intellettuale - le mere forniture di materiali o attrezzature - i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI (in tale allegato è presente l’elenco dei lavori comportanti 29 rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori in origine correlato solo all’art. 100 comma 1 all'interno del Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili). Nella relazione di accompagnamento al decreto correttivo si precisa che il riferimento è la durata dei lavori, e non dei contratti di cui i lavori sono parte attuativa: “il documento di valutazione dei rischi non deve essere redatto se mancano rischi concreti nell’appalto, in quanto in tal modo esso diverrebbe un appesantimento burocratico inutile ai fini della tutela delle maestranze coinvolte nella esecuzione dell’appalto”. Tale risultato è perseguito attraverso il chiarimento che i lavori di breve durata (sotto i due giorni) non necessitino della redazione del DUVRI, salvo che in essi non siano riscontrabili rischi per la sicurezza, individuati ai sensi dell’allegato XI del c.d. “testo unico”; 5) in tutti i casi in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da una centrale di committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il committente, è il soggetto che affida il contratto obbligato a redigere il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presenti nei luoghi ove verrà espletato l’appalto; talli rischi potrebbero “potenzialmente” derivare dall’esecuzione del contratto. Viceversa, sarà a cura del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto che, prima dell’inizio dell’esecuzione, dovrà integrare il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Il documento, sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice, è parte integrante del contratto. Il datore di lavoro o il dirigente che rappresenta una delle tre parti indicate e che non adempie a questi obblighi è soggetto alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. 6) Il comma 5 dell’art. 26 è stato integrato con riferimento ai costi legati alla sicurezza. A tale proposito, occorre precisare che la norma fa riferimento esclusivamente alle seguenti tipologie contrattuali: - contratti di appalto, di cui all’articolo 1655 c.c.; - contratti di subappalto, di cui all’articolo 1656 c.c.; - contratti per prestazioni continuative e periodiche di servizi, di cui all’articolo 1677 c.c.; - contratti di somministrazione, di cui all’articolo 1559 c.c., con l’esclusione di quelli riguardanti la somministrazione di beni e servizi essenziali. 30 Per l’esecuzione di detti contratti devono essere specificamente indicati negli stessi (o in documenti che fanno parte integrante del contratto, come il DUVRI, i verbali di sopralluogo, coordinamento, cessione delle aree di lavoro, o i preventivi allegati al contratto, ecc.), a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. “…I costi di cui al primo periodo non sono soggetti al ribasso”. È bene sottolineare che non si tratta di costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, ma dei “costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; vale a dire di quei costi riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall’attività del committente e quelli propri dell’appaltatore. Giova ribadire, altresì, che per espressa previsione normativa non modificata dal “decreto correttivo”, resta confermato che la mancata indicazione dei costi, ai sensi dell’articolo 1418 comma 3 c.c., rende nullo il contratto. L'obbligo di indicare i costi della sicurezza si applica ai singoli contratti sopra indicati, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano essere indicati entro il 31 dicembre 2008, ove fossero stati ancora in corso a quella data. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 27) Altamente innovativo, l’articolo 27 in quanto introduce un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e lavoratori autonomi operanti in settori particolarmente a rischio infortunistico. In tali settori, infatti, mediante questo meccanismo, si ritiene possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, riferisce il Ministro del Lavoro in un comunicato stampa del 31.07.2009, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L’innovativo strumento opererà per mezzo 31 della attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità 3, esauriti i quali non si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Tale sistema, si prefigge lo scopo (iniziato dai provvedimenti del Ministro Bersani e mantenuto nel D. Lgs. n°81/08 e nel D. Lgs. n°106/09) di mettere fuori mercato le aziende non sicure che violano sistematicamente le norme. Termini e condizioni per il funzionamento della c.d. “patente a punti” saranno individuati con apposito decreto, da emanarsi entro 12 mesi. Al momento la “patente” non esiste ancora. Si riporta qui a seguito, per completezza d’informazione, il comma 1-bis dell’art. 27 introdotto con il D. Lgs. 106/09: “1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, ..., di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento 3 tratto dal Comunicato Stampa rilasciato dal Ministro del Lavoro il 31 luglio 2009 opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Paragrafo 1.2 le novita’ del correttivo del testo unico dall’art. 28 all’art. 37 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 28) Tra i rischi particolari che il datore di lavoro deve tenere in particolare considerazione vengono aggiunti anche "quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 32 prestazione di lavoro" (cfr. comma 1 modificato dal D. Lgs. 106/09), mettendo così in evidenza le problematicità potenziali che i contratti di natura flessibile e di lavoro c.d. “atipico” possono potenzialmente avere, in tema di tutela dai rischi, in confronto ai contratti a tempo indeterminato. Si può pertanto affermare che il corpo normativo così modificato, è coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; a queste ultime, infatti, viene attribuita in concreto una particolare tutela, che parte dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio, con la conseguenza in termini di maggiore informazione e formazione nei loro confronti Con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. “nuovi rischi” e, quindi, meritevole di attenta ponderazione. Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavorocorrelato viene dato mandato alla Commissione consultiva permanente di definire determinati parametri e criteri: l’obbligo di provvedere alla valutazione di tale rischio viene fatta decorrere dalla elaborazione di tali indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010. Tale rinvio, si configura in una violazione dell’articolo 5 della Direttiva Comunitaria Quadro n. 391/89 4, che impone in modo incondizionato al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, e quindi inclusi i rischi da stress lavoro correlato, ma anche da mobbing, molestie e violenze, in relazione ai quali esiste l’Accordo Europeo del 26 aprile 2007 siglato a Bruxelles tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro europei 5, che ribadisce la responsabilizzazione delle imprese dell’Unione Europea, al fine di imporre la tolleranza zero verso tutte le forme di molestia e violenza, commesse sia da componenti dell'impresa sia da fornitori o clienti mediante l’attuazione di misure di prevenzione e di protezione nei confronti dei loro dipendenti. 6 Vi è altresì da tenere presente l’articolo 2087 c.c. che sancisce il datore di lavoro dei danni alla salute del lavoratore/lavoratrice derivanti da stress lavoro correlato, da mobbing, molestie e o 33 violenze. Ne consegue che è consigliabile provvedere comunque alla valutazione dei rischi collegati ai fattori psicologici, ma sopratutto adottare codici di condotta o regolamenti aziendali a tutela della dignità di lavoratori e lavoratrici. Un’altra significativa correzione, è posta al comma 2 dell’art. 28 ove il D. Lgs. 106/09 ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Ebbene, le imprese specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata in quanto la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza. 4 per consultare la Direttiva Quadro, parte normativa allegata al presente compendio per il tersto integrale dell’Accordo Europeo v. parte normativa allegata al presente compendio 6 Tali misure possono comprendere anche azioni informali e di mediazione, ma in caso di atti lesivi della dignità di un lavoratore, devono comunque appurare eventuali responsabilità in modo equo, imparziale e rigoroso. L'accordo sottolinea che le azioni disciplinari, fino al licenziamento, devono essere applicate contro l'aggressore e che invece la vittima deve essere tutelata e sostenuta. La sua applicazione prevede disposizioni a livello locale, che dovranno essere adottate entro il 2010. 5 Pertanto, in alternativa all’obbligo di apporre la data certa al documento di valutazione dei rischi, che resta confermato nella sua valenza legale primaria, si affianca la possibilità di attestazione alternativa della data mediante la sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro (in qualità di soggetto giuridicamente responsabile ex art. 17) nonché ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del medico competente (ove nominato). Con riguardo ai criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), si esplicita che la scelta è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, ma “in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”(art. 28 co°2 lett.a). In merito alla locuzione “strumento di pianificazione” si segnala che riguarda una previsione importante, che richiede la dovuta attenzione da parte di datore di lavoro e RSPP, anche alla luce della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in relazione all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008. 34 Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis, il legislatore dispone che il datore di lavoro di un’impresa di nuova costituzione è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, mentre può elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. In questo caso però, se non si dispone di una bozza scritta del documento di valutazione (con data certa o attestata) prima dell’inizio dell'attività sarà impossibile in caso di visita ispettiva dimostrare che la valutazione è stata effettuata nei tempi stabiliti dallo stesso decreto. Rimane invariata, rispetto alla formulazione iniziale contenuta nel Testo Unico, l’attenzione particolare che il legislatore, già nella prima formulazione del decreto, dedica alle differenze di genere in linea con la Strategia comunitaria. L’Europa segnala da sempre che le differenze di genere impongono ai datori di lavoro di variare la programmazione e attuare misure protettive efficaci: si deve tener conto del tipo d’impiego richiesto alle donne e agli uomini e delle diversità nelle condizioni di rischio; bisogna considerare i problemi di discriminazione che colpiscono le donne sul lavoro e nella società, favorendo l’eguaglianza. Tutti temi affrontati dal Testo unico che contiene una specifica formulazione all’articolo 28 in forza della quale il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi “riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (…) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (…) nonché quelli connessi alle differenze di genere”. Un approccio confermato nel “correttivo” del 5 agosto scorso che prevede una specifica evidenza dei dati relativi alle differenze di genere nell’ambito dei flussi che costituiranno il Sistema Informativo Nazionale per la Sicurezza (SINP), strumento centrale per monitorare e programmare le iniziative pubbliche di prevenzione. MODALITA’ DELL’EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 29) Il nuovo comma 3 dell’art. 29 del T.U. D.Lgs. n. 81/08, stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi, “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”. Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la 35 nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento. Viene altresì previsto un termine perentorio che nei casi in cui il documento di valutazione dei rischi debba essere aggiornato, la rielaborazione deve inderogabilmente avvenire nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali (a titolo di esempio, dalla modifica del processo produttivo). Il datore di lavoro deve sempre effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il medico competente. Con l’introduzione del comma 6-bis, le aziende edili hanno la possibilità di poter utilizzare le procedure standardizzate“Le procedure standardizzate ..., anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.” MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (ART. 30) Il comma 1 già ribadiva che “il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.” L’unica novità è rappresentata dal fatto che sono previste procedure semplificate anche per i Modelli di Organizzazione e Gestione, relativamente alle Piccole Medie Imprese. Il comma 5-bis recita infatti «La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”. Viene quindi di fatto ribadita l’importanza della diffusione dei modelli di organizzazione anche nelle piccole e medie aziende, considerato come valido e utile strumento che permette una concreta attività di salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 31) 36 Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI (ART. 32) L’articolo 32 comma 5 viene integrato, (rimediando così alla mancata inclusione tra le lauree abilitanti, oltre alle triennali), della laurea magistrale LM26 (“Ingegneria della sicurezza”), la quale ha durata complessiva di cinque anni. Si puntualizza che l’equivalenza delle lauree, ai fini dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B per lo svolgimento del ruolo, viene riconosciuta con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. Inoltre, il D. Lgs. 106/09 integra il comma 7 del medesimo articolo “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino … se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”. Pertanto, in virtù del fatto che il libretto formativo del cittadino non è al momento attivo, se non in parti limitate del territorio nazionale in ragione della mancata attivazione di parte regionale, richiesta dalle disposizioni di riferimento (D. Lgs. n. 276/2003), la trascrizione delle attività di formazione svolte, potrà essere riportata nel suddetto libretto formativo “a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile”. Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e dimostrare l’adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza di “liberatoria” in ordine alle correlate responsabilità, come espressamente previsto all’articolo 37, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, ove, all’ultimo capoverso è disposto che: “il contenuto del libretto formativo del cittadino è considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 33) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 37 SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 34) Novità di rilievo, ma solo per le aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori (salvo che si tratti delle aziende di cui all’art. 31 comma 6), mediante l’introduzione del comma 1-bis “… nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni …, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza …”. Ciò stà a significare che il datore di lavoro, potrà svolgere tali compiti nelle aziende e/o unità produttive con più di cinque dipendenti, a condizione che frequenti corsi specifici “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.” È obbligo del datore comunque, oltre a frequentare gli specifici corsi di formazione, provvedere a darne comunicazione al RLS. Rimane invariato l’obbligo di formazione da parte del datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP; egli dovrà frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. E’ previsto altresì un’aggiornamento quinquennale. Fino alla pubblicazione dell’Accordo, conserva validità la formazione effettuata, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente. RIUNIONE PERIODICA (ART. 35) 38 Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART. 36) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37) Vi sono delle novità introdotte con il D. Lgs. 106/09 in merito all’obbligo formativo specifico, che nella precedente versione era limitato al preposto, ora viene esteso, anche ai dirigenti (modifica del comma 7). Detta formazione può essere effettuata anche fuori dall’azienda, ovvero presso gli organismi paritetici o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; ciò stà a significare che la formazione può avvenire (non “deve”) anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. (introduzione comma 7-bis). Tale precisazione, è altresì contenuta nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo: “allo scopo di favorire, anche per mezzo dell’ampliamento del novero dei soggetti formatori, le attività di formazione si è reputato opportuno prevedere che l’attività di formazione dei preposti possa essere svolta – per ogni settore di attività – anche presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro”. Si noti, possa essere svolta, secondo la scelta discrezionale del datore di lavoro. Inoltre la modifica al comma 12 dell’articolo 37 del “testo unico”, afferma la relazione accompagnatoria al decreto correttivo, “ ribadisce l’importanza del ruolo della bilateralità in materia di salute e sicurezza puntualizzando che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, se presenti nel settore di attività.” Tale ultima puntualizzazione chiarisce come la previsione appena esposta non operi ove esistano organismi paritetici di diversi (magari eterogenei) settori e, come tali, presumibilmente non in possesso delle relative competenze per garantire il “supporto” alla formazione di lavoratori e rappresentanti che la norma presuppone. “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” (comma 12). 39 Occorre notare che la collaborazione può esprimersi con una comunicazione, all'organismo paritetico competente, del luogo, ora, docente e programma della formazione per RLS e lavoratori, con il debito preavviso. In ogni caso il D. Lgs. n. 81/2008 non prevede alcuna sanzione per l'omessa collaborazione con gli organismi paritetici, né attribuisce agli stessi alcuna esclusiva in materia di formazione, di certificazione, di attestazione e tutoraggio (magari a pagamento) sulla stessa. Paragrafo 1.3 Le novita’ del correttivo del testo unico dall’articolo 38 al 310 TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 38) Il decreto del 4 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009, ha previsto che, l’Elenco Nazionale dei Medici Competenti di cui al comma 4 dell’articolo 38 del D. Lgs. 81/08 n. 81, sia istituito e tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. 7 I medici che svolgono l’attività di medico competente sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività previsti dall’articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo (come modificato dal recente D.Lgs. 106/09). Inoltre i Medici Competenti sono tenuti a trasmettere, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita dei requisiti precedentemente autocertificati e/o la cessazione dello svolgimento dell'attività. L’elenco nazionale e i modelli di autocertificazione sono disponibili nella sezione normativa delle linee guida in commento. I medesimi documenti possono essere scaricati dal sito del Ministero della Salute. Il Ministero della salute provvede all’aggiornamento periodico dell’elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della 40 verifica comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco. Si rammenta, infine, che la mera iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio dell'attività di medico competente, per la quale è sempre indispensabile possedere i requisiti previsti dalla legge. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE (art. 39) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08; nonostante ciò si ritiene utile rammentarne il contenuto. Le aziende possono servirsi di uno o più medici competenti che siano anche collaboratori (e non esclusivamente dipendenti) di una struttura medica esterna. Facoltà, e non obbligo, per le imprese di nominare più Medici Competenti, assegnando ad uno di essi compiti di coordinamento (co° 6) 7 Fonte: Ministerosalute.it - 19 febbraio 2010 RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART. 40) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08. Si segnala che viene attribuito al Medico Competente un gravoso obbligo di comunicare annualmente alle ASL, in via telematica, i dati aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria. SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA (ART. 42) Anche in questi articoli vi sono importanti novità, alcune di queste introdotte dall’art. 26 del D. Lgs. 106/09. In particolare, viene abolito il divieto delle visite mediche preassuntive e contestualmente inserita tra la sorveglianza sanitaria alla lett. e-bis) la “visita medica preventiva in fase preassuntiva” che può essere svolta, a “scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di 41 prevenzione delle ASL” (introduzione comma 2-bis): contro il giudizio di idoneità o inidoneità del medico è espressamente prevista la facoltà, in primo luogo al lavoratore, di ricorrere anche qualora detto giudizio avvenga in occasione della visita preventiva in fase preassuntiva. Inoltre, dal 20/08/2009 la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione”(introduzione comma e-ter). A fronte del venir meno della idoneità alla mansione, viene formalizzato l’eventuale declassamento del lavoratore a parità di stipendio, ovvero: “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi …, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”.(art. 42); il decreto correttivo, pertanto, chiarisce come, in caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro dovrà, se possibile, adibire il lavoratore a mansioni equivalenti (non vi è più il riferimento a mansioni superiori) o in difetto a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Un’atra significativa novità è stata introdotta dal D. Lgs. 106/09 che ha apportato delle correzioni al comma 4 dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 introducendo il comma 4-bis che si ritiene utile riportare integralmente: “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”. Come si evince dal citato comma, era prevista la rivisitazione tramite accordo in Conferenza Statoregioni, entro il 31/12/2009 con riguardo alle condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza; vale a dire l’armonizzazione e revisione di condizioni e modalità esistenti e vigenti di accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza che, si 42 sottolinea, restano obbligatorie e vigenti. Fino a detta rivisitazione, che doveva avvenire il 31 dicembre 2009, restano in vigore ed obbligatorie le norme previste dall’art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni del 2006, 2007 e 2008 dettate a tutela dei lavoratori ed in particolare dei terzi estranei che possono subire conseguenze lesive e mortali nel caso in cui il datore di lavoro consenta illegalmente a propri dipendenti, non sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria, di guidare mezzi di trasporto, carrelli elevatori e simili. Più semplicemente il datore di lavoro che non comunica al medico competente i nominativi e le mansioni dei lavoratori che svolgono e per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria su alcolismo e tossicodipendenza, commette un reato penale, e lo stesso vale per il medico che non effettua la dovuta sorveglianza sanitaria. Rispetto alla formulazione originaria, di cui al D.Lgs. 81/08, viene abrogato l’obbligo a carico del medico competente di inviare, in forma telematica, all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio, alla cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Visto l’importanza dell’argomento, lo stesso è stato sviluppato in un’apposito capitolo della presente trattazione al quale si rimanda per completezza d’informazione GESTIONE DELLE EMERGENZE. DISPOSIZIONI GENERALI (Sezione VI - ART. 43) Si dispone espressamente (cfr. lett. e-bis) aggiunta dal Correttivo) che il datore di lavoro ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, debba garantire "la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali, o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi". La modifica dell’articolo 43 pone rimedio ad una rilevante dimenticanza del “testo unico” che in nessun punto dell’articolato o degli allegati imponeva l’obbligo esplicito di adozione di mezzi di estinzione (eccezion fatta per il punto 4.1.3 dell’allegato IV che però riguarda solo le aziende o le lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio). Inoltre vien data evidenza alla particolarità della formazione per il personale della Difesa. 43 DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO (ART. 44) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 PRIMO SOCCORSO (ART. 45) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 PREVENZIONE INCENDI (ART. 46) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 47) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08. Dato l’importanza di tale figura e le modifiche apportate dal D. Lgs. n.81/08 rispetto alla previgente normativa (D. Lgs.242/96 art. 18), in riferimento ai commi 1, 3, 6, 7 e 8, si è ritenuto utile approfondire tale tematica in un’apposito capitolo della presente trattazione, al quale si rimanda per completezza d’informazione. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (ART. 48) Si prevede che, con specifici accordi interconfederali che dovranno essere stipulati, verranno individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o pariteticità, non saranno tenute a partecipare al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa costituito presso l’INAIL, finalizzato al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO (ART. 49) Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 50) 44 Testo invariato rispetto alla formulazione contenuta nel D. Lgs. n.81/08 ORGANISMI PARITETICI (ART. 51) Nella Legge 123/2007 sembrava che gli organismi paritetici si potessero occupare di vigilanza. Nell’art. 7 della sopra citata legge, infatti, si leggeva: “… Gli organismi paritetici..., possono effettuare...sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro; … degli esiti dei sopralluoghi ... viene informata la autorità di vigilanza. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di' vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.”. Ora, con il D. Lgs. n.106/09, sono diventati praticamente enti di certificazione o meglio validazione dei sistemi di organizzazione e gestione: “comma 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali .., nonché, su richiesta delle imprese rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività” “comma 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”. Un ruolo, pertanto, che da un lato viene previsto più ampio a conferma delle disposizioni già vigenti, dall’altro, attraverso nuovi compiti previsti dalle modifiche (art.51, commi 3-bis e 3-ter). Tale ultima sottolineatura richiama espressamente la competenza nello svolgere servizi a supporto delle imprese da parte degli organismi paritetici, e, a condizione che siano dotati di strutture tecniche adeguate, possono verificare l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione. Un’ulteriore modifica è l’introduzione del comma 8-bis che riserva agli organismi paritetici il compito di comunicare all’INAIL quali aziende aderiscano al sistema della pariteticità e a ribadire quanto già espresso all’articolo 48, comma 6, del “testo unico” in riferimento alla “comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema” e non certo l’individuazione o l’appartenenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST). 45 SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI E ALLA PARITETICITÀ (ART. 52) Il Fondo di sostegno, di cui al presente articolo, è costituito presso l’inail ed ha i compiti definiti al comma 1. In particolare di: “a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori (…), dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.” In merito al comma sopra citato non vi sono novità; l’unica modifica riguarda un chiarimento circa l’ammontare delle due ore annue, che il legislatore ha ritenuto utile inserire nel comma 2 lett.a) così modificato: “…da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinata annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore.” E’ stato, altresì, inserito il comma 3-bis che specifica le tipologie di risorse del Fondo che così recita: “In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”. In altre parole, il Fondo verrà alimentato dalle aziende che non hanno Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o RLST (ai sensi dell’art. 48 co°3) in ragione di 2 ore di retribuzione anno per lavoratore; in attesa, al Fondo confluiranno residui a bilancio INAIL ex art. 23 D. Lgs. 38/2000 8 Con apposito Decreto Ministeriale, saranno disciplinati 46 - le modalità di funzionamento del Fondo - i criteri di riparto delle risorse - relative procedure amministrative e contabili TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 53) E COMUNICAZIONI E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 54) Con il D. Lgs. n.81/08, sono stati introdotti criteri per la tenuta e la trasmissione di dati e della documentazione inerenti la materia della salute e sicurezza sul lavoro attraverso sistemi informatizzati. Questi articoli, molto innovativi rispetto alla previgente normativa del ‘94, non hanno subito variazioni con il D. Lgs. 106/09. SANZIONI (ARTT. 301 E SEGUENTI, D.LGS. 81/08) L’apparato sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro ha subito notevoli modifiche con la nascita del D. Lgs. 81/08 ed ora con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, tali che si è ritenuto utile dedicarne un’apposito capitolo. 8 Fonte INAIL – atti del convegno in materia di sicurezza sul lavoro – Reggio Emilia 15.02.2010 In questa sede si desidera introdurre l’argomento delineando i punti salienti che hanno determinato una modifica da parte del legislatore dell’intero sistema, rimandando, come detto in precedenza, ai capitoli successivi per un’attento approfondimento. L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 presenta una impostazione “pluralista” che lo differenzia significativamente dall'impianto “monista” 9 del D.Lgs. n. 626/94. La revisione dell’apparato sanzionatorio ha pure notevolmente semplificato il precedente sistema (il numero delle sanzioni è, in realtà solo apparentemente, passato dalle precedenti 1391 a circa 400) ed ha fortemente graduato ed in molti casi attenuato la più severa previsione punitiva prevista dall’articolo 1 della legge delega n. 123/2007, che prevedeva un assai più forte aggravamento delle sanzioni. In tal senso il D.Lgs.n. 81/2008 prevedeva (dal 15 maggio 2008 al 20 agosto 2009): A) LA PENA DELL’ARRESTO DA 6 MESI A 18 MESI (ART. 55 COMMA 2 D. LGS. N. 81/2008) per il datore di lavoro che non abbia effettuato (o abbia effettuato in modo incompleto) la 47 valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione / rimozione / smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno); la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell’art 302, secondo il quale “applica” (è stato eliminata la formulazione “su richiesta dell’imputato”) in luogo dell’arresto la pena dell’ammenda in misura comunque non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, “se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato”. Mentre la sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non è invece consentita qualora la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di 9 tratto dall’intervento di Beniamino Deidda al convegno in materia di sicurezza sul lavoro - Reggio Emilia 16.11.2009 lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose. Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D.Lgs. n. 106/2009, che ha sostituito integralmente l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal 20 agosto 2009 è da 4 a 8 mesi di arresto e lo stesso articolo 302 è stato riformulato nei seguenti termini: “Articolo 302 (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto) 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. 2. La sostituzione di cui al comma 1 non é consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 48 periodo superiore ai quaranta giorni. 3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.”; B) LA SANZIONE ALTERNATIVA DELL’ARRESTO (QUATTRO-OTTO MESI) E DELL’AMMENDA 5.000-15.000 (ART. 55 COMMA 1 D. LGS.N. 81/2008) per le stesse violazioni (mancata o incompleta valutazione del rischio, mancata o non corretta redazione del documento di valutazione) e per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità. Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D. Lgs. n. 106/2009, che ha sostituito integralmente l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, dal 20 agosto 2009 si applicheranno: - l'ammenda da 2000 a 4000 euro per l'incompleta o carente valutazione dei rischi (da 4 a 8 mesi di arresto se la violazione è commessa nelle aziende ad elevata pericolosità), - da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi [con l'importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 nel D.Lgs. n. 81/2008 con la modifica dell'articolo 301, che ora prevede l'obbligo dell'u.p.g. di provvedere con prescrizione ai sensi del D.Lgs.n.758/1994 anche in caso di sanzione punita con la sola pena dell'ammenda]; c) nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione amministrativa. Il D.Lgs. n. 106/2009, modificando l'articolo 55, ha ridotto gli importi di tali sanzioni; 49 d) mentre inizialmente il D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva che anche nei casi di alternatività (qualora non si sia precedentemente estinto il reato per tempestivo adempimento della prescrizione Asl ai sensi del D.Lgs.n.758/1994), la pena dell’arresto poteva essere ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini previsti dall'art. 491 del c.p.p. si fosse adoperato “concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato”, il D.Lgs. n. 106/2009 ha eliminato tale possibilità abrogando l'articolo 303. In ultimo, occorre sottolineare che il “decreto correttivo” ha, altresì, introdotto un meccanismo di rivalutazione nel tempo sia delle ammende che delle sanzioni amministrative pecuniarie da attuare ogni cinque anni, a far data dal 20/8/2009, data di entrata in vigore del decreto correttivo, ed in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo (comma 4-bis dell’art. 306 del D. Lgs. n. 81/2008 così come introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009), ciò per “…adeguare il valore economico delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie al mutare del potere di acquisto, senza che per tale adeguamento sia necessario un atto avente forza di legge o regolamentare” 10 Paragrafo 1.4 Abrogazioni, proroghe, norme attuative e diritto transitorio PARAGRAFO 1.4.1 Abrogazioni Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 (a far data dal 15 maggio 2008), sono stati abrogati, i seguenti testi normativi: 11 - DPR 27 aprile 1955, n. 547 50 - DPR 7 gennaio 1956 n. 164 - DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64 “potere ispettivo” - D. LGS 15 agosto 1991, n. 277 - D. LGS 19 settembre 1994, n. 626 - D. LGS 14 agosto 1996, n. 493 - D. LGS 14 agosto 1996, n. 494 - D. LGS 19 agosto 2005, n. 187 - art. 36 bis, commi 1 e 2 Legge 5 agosto 2006 n. 248, - artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123, - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo incompatibili con lo stesso. Con il D. Lgs. 106/09, sono stati abrogati, altresì: - comma 3 lett. c) art. 3 Legge 22 luglio 1961 n. 628; 10 11 tratto dalla relazione di accompagnamento al D. Lgs. 106/09 art. 304 “abrogazioni” D. Lgs. 81/08 modificato dal decreto correttivo n.106/09 - artt. 42 e 43 D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 (lavori in sotterraneo); - D.P.R. 3 luglio 2003 n.222 Ne consegue che, dall’elenco normativo sopra riportato, non risulta: - abrogato il D. Lgs. 195/06 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - Rumore - ); - non risultano ne abrogati ne recepiti: D.P.R. 321/56 (lavori in cassoni in aria compressa); D.P.R. 323/56 (lavori negli impianti telefonici); D.P.R. 302/56 (fabbricazione e uso di esplosivi). - tutti i decreti legislativi collegati al D. Lgs 626/94 ed applicabili a particolari settori (strutture giudiziarie, università, porti. VV.F., ecc.). Infine, al comma 1, art. 304 del testo in esame, si introduce il seguente comma 1-bis: “Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 51 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” Di seguito, una tabella di corrispondenza tra le norme abrogate e le parti del Testo Unico che riportano gli argomenti trattati dalla normativa abrogata: Norma abrogata DPR 547/55 Titolo II - LUOGHI DI LAVORO Parti del Dlgs 81/08 Titolo I - PRINCIPI COMUNI Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Titolo III - Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 52 DPR 164/56 Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota DPR 303/56 (salvo art.64) Titolo I - PRINCIPI COMUNI Titolo II - LUOGHI DI LAVORO Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro DLgs 277/91 Titolo I - PRINCIPI COMUNI DLgs 626/94 Titolo II - LUOGHI DI LAVORO Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Titolo III - Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 53 Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Titolo VIII - Capi I e II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Titolo VIII - Capi I e IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Titolo I - PRINCIPI COMUNI Titolo IX - Capo I -Protezione da agenti chimici Titolo IX - Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Titolo IX - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 54 DLgs 493/96 DLgs 494/96 Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Titolo IV - Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota DLgs 187/05 art. 36bis, commi 1 e 2 DL 223/06, convertito con L 248/06 Titolo VIII - Capi I e III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Titolo I - PRINCIPI COMUNI Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili L 123/07 artt. 2, 3, 5,6, 7 Titolo I - PRINCIPI COMUNI Titolo IV - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Paragrafo 1.4.2 Il diritto transitorio Appare utile, inoltre, un approfondimento sul diritto transitorio, sui tempi della definitiva messa a regime del D Lgs. 81/08 e sulle proroghe. Tali temi sono stati oggetto di analisi da parte di molteplici studiosi e autorevoli commentatori 12 . Appare evidente, analizzando il testo normativo contenuto nel Decreto legislativo 81/2008 che lo stesso “non costituisce un corpo normativo unitario” in quanto la sua vigenza “in molte sue parti è 55 differita a momenti successivi alla entrata in vigore del Testo Unico, quale infine modificato dal d. lgs. n. 106/2009”. In effetti, “il consolidamento del quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul lavoro avverrà per gradi” - rimandando un giudizio corretto e completo sullo stesso “solo una volta completata l’entrata in vigore di tutte le disposizioni o dei provvedimenti attuativi di riferimento” . Per una miglior comprensione, si rimanda alla tabella sottostante relativa al diritto transitorio con indicate proroghe e differimenti 13: 12 tra i quali l’Associazione per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali (ADAPT), che, in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi, nell’ottobre 2009 ne hanno realizzato un “dossier” all’interno del quale appare interessante un commento, su tale tematica, a cura di Lorenzo Fantini e Davide Venturi, che si ritiene utile citarne in parte in questa trattazione. 13 Tabella tratta dal commento di cui sopra 56 Come si evince, l’iter di progressiva entrata a regime del D. Lgs. 81/2008 riguarda diversi aspetti. Se ne riportano alcuni, senza nessuna pretesa di esaustività: - settore marittimo: “l’art. 3, comma 3, prevede che per i lavori a bordo delle navi, per i lavori in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e per il trasporto ferroviario di cui alla Legge n. 191/1974 trovi provvisoria applicazione la disciplina prevenzionistica previgente, fino all’emanazione, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 81/2008, di specifici regolamenti”; - cooperative sociali, volontariato,… : “una novità di rilievo prevista dal d. lgs. n. 106/2009 riguarda il differimento dell’applicazione della disciplina speciale in materia di salute e sicurezza per le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresa la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i volontari dei vigili del fuoco”; - comunicazione infortuni: “il d.lgs. n. 106/2009 ha disposto il differimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro superiore ad un giorno, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r; - stress lavoro correlato: sempre in base al decreto 106/2009 “l’efficacia delle disposizioni sulla valutazione dello stress lavoro-correlato è stata oggetto di un ulteriore differimento. Infatti, la relativa disciplina (art. 28, comma 1-bis) entrerà in vigore solo dopo l’elaborazione delle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione consultiva (art. 6, comma 8, lett. m-quater), e comunque, anche in assenza di esse, a partire dal 1° agosto 2010”. - autocertificazione: “un’importante disciplina di diritto transitorio riguarda poi i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, i quali, ai sensi dell’art. 29, comma 5, possono, salvo che nei casi espressamente previsti, autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, fino all’adozione dei regolamenti recanti le modalità di redazione dei documenti di valutazione dei rischi mediante procedure standardizzate, e comunque entro il 30 giugno 2012”; - campi elettromagnetici: “l’art. 306, comma 3, prevede la posposizione dell’entrata in vigore di 57 una serie di norme speciali contenute nel Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare la norma dispone che l’intero Titolo VIII, Capo IV (rischi di esposizione a campi elettromagnetici) entra in vigore alla data del termine ultimo di recepimento di direttiva n. 2004/40/CE, termine che è stato prorogato al al 30 aprile 2012”. - radiazioni ottiche artificiali: il medesimo articolo, il 306, “prevede un differimento fino al 26 aprile 2010 dell’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo V, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”; - vibrazioni: “per le attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro prima del 6 luglio 2007, la norma sui valori limite delle vibrazioni di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 81/2008 entra in vigore solo a partire dal 6 luglio 2010”; In merito al copioso richiamo a norme attuative che dovranno essere adottate successivamente all’entrata in vigore del Testo Unico, in questa sede s’illustra una disamina dei principali casi di rinvio a tali norme. A titolo esemplificativo, e riguardo al titolo I e III del Testo Unico, indichiamo alcuni rinvii significativi ad altre norme: - l’art. 6, comma 8, lett. f prevede che, su proposta della Commissione consultiva ivi disciplinata venga emanato entro il 31 dicembre 2010 un regolamento che individui procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori (art. 29, comma 5) e fino a cinquanta lavoratori (art. 29, comma 6), tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore; - l’art 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) prevede l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro che integri le ipotesi previste dall’Allegato I in materia di potere di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - l’art 26, in combinato disposto con l’art. 6, prevede l’emanazione di un decreto che disciplini i criteri di verifica da parte dei datori di lavoro committenti di appalti dell’idoneità tecnicoprofessionale dell’azienda appaltatrice; - l’art 30, comma 5-bis, prevede che le procedure di semplificazione per l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza per le piccole e medie imprese, una volta elaborate dalla 58 Commissione consultiva permanente, siano poi recepite mediante apposito regolamento ministeriale; - l’art. 71, commi 13 e 14, prevede l’emanazione entro dodici mesi di un regolamento che disciplini le modalità dei controlli periodici sulle attrezzature di cui all’Allegato VII e l’integrazione delle attrezzature di lavoro sottoposte ai controlli periodici di cui allo stesso Allegato VII; - l’art. 79, comma 2, prevede l’emanazione di un regolamento in materia di criteri di individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti ai lavoratori dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 77, comma 3. In questo caso viene anche prevista una disposizione transitoria, che dispone la provvisoria applicazione del decreto ministeriale 2 maggio 2001. Un’elevato numero di decreti, accordi, linee guida devono essere emanate per completare il quadro complessivo. Per semplicità, si schematizzano, nella tabella che segue, i provvedimenti che dovranno essere emanati, alcuni a breve; altri entro un anno e due anni. Per alcuni decreti non è stabilito un limite temporale. Titolo Articolo di riferimento Titolo I principi comuni Art.3 comma 2 Capo I disposizioni generali Argomento trattato Descrizione Disposizioni in ambito portuale, navi da pesca, trasporto ferroviario Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ..., si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, (...), in ambito portuale, (...) e per il settore delle navi da pesca, (...) e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario ... 59 Titolo I principi comuni Capo I disposizioni generali Art. 3 comma 2 Disposizioni per le forze armate, vigili del fuoco, istituti scolastici,… Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del Da emanarsi entro 20/08/2011 20/08/2011 fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’art. 17, co. 3, della L 23/08/ 1988, n. 400, dai Ministri competenti Titolo I principi comuni Capo I disposizioni generali 60 Titolo Titolo I principi comuni Capo I disposizioni generali Art.3 comma 3bis Disposizioni nei confronti delle cooperative Sociali, dei volontari della protezione civile, dei volontari dei Vigili del Fuoco Articolo di riferimento Argomento trattato Art.3 comma 13 Settore agricolo lavoratori stagionali Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro (.....). Descrizione In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro (...), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,... limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. ... 31/12/2010 Da emanarsi entro 19/11/2009 Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale Titolo I principi comuni 61 Capo II sistema istituzionale Art. 6 comma 8 lettera f Art.6 comma 8 lettera g Titolo I principi comuni Art.8 comma 4 Capo II sistema istituzionale Procedure standardizzate per aziende <10 dipendenti (…) deve elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, c. 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano 31/12/2010 Qualificazione delle imprese “patente a punti” (…) deve definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese é disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 20/08/2010 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, (....), da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. ... Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità é acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. 20/02/2010 Titolo Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale 62 Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale Articolo di riferimento Art.9 comma 4 lettera d-bis Art.11 comma 2 Art.11 comma 7 Argomento trattato Descrizione Erogazione da parte Inail di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa L'INAIL (...) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Attività promozionali della cultura e azioni di prevenzione Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera d) Attività promozionali della cultura e azioni di prevenzione In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo Da emanarsi entro 20/02/2010 adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano. Titolo I principi comuni Vigilanza Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale (….). Art. 13 comma 3 Vigilanza a bordo nave, ambito portuale aeroportuale e altri In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. Titolo Articolo di riferimento Argomento trattato Titolo I principi Art. 14 comma 1 Contrasto al lavoro irregolare Capo II sistema istituzionale 63 Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale Art. 13 comma 2 lettera c) Descrizione Al fine di far cessare il pericolo per la Da emanarsi entro comuni tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, ..., gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ..., possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni .. sono quelle individuate nell’Allegato I. Capo II sistema istituzionale 64 Modelli di organizzazione e di gestione La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Art.32 comma 5 Requisiti RSPP (...) ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme universitario del Consiglio nazionale (...) Art. 34 comma 2 RSPP svolto dal Titolo I principi comuni Capo III sezione II valutazione dei rischi Art. 30 comma 5-bis Titolo I principi comuni Capo III sezione III servizio di prevenzione e protezione Titolo I principi Il datore di lavoro che intende 20/08/2010 comuni datore di lavoro Capo III sezione III servizio di prevenzione e protezione Titolo I principi comuni 65 Capo III sezione IV formazione, informazione e addestramento Titolo Titolo I principi comuni La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 20/08/2010 Art.37 comma 2 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Articolo di riferimento Argomento trattato Descrizione Da emanarsi entro Art. 37 comma 3 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 20/08/2010 Art. 37 comma 8 Percorsi formativi per determinati soggetti Titolo I principi comuni Capo III sezione IV formazione, informazione e addestramento svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto Legislativo. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 (I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis Capo III sezione IV formazione, informazione e addestramento del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti), possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, ..., sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo 31/12/2009 Tossicodipendenza ed alcool dipendenza Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza StatoRegioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 31/12/2009 Art.46 comma 5 Prevenzione incendi ... con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza. Art.47 comma 6 Elezione RLS Titolo I principi comuni 66 Capo III sezione V sorveglianza sanitaria Art. 40 comma 2-bis Titolo I principi comuni Capo III sezione V sorveglianza sanitaria Art.41 comma 4-bis Titolo I principi comuni Capo III sezione VI gestione delle emergenze Titolo I principi comuni L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ... Capo III sezione VII consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Titolo 67 Articolo di riferimento Argomento trattato Descrizione RLS - RLST ... Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma. Sostegno alla piccola media impresa (...) decreto per definire le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del fondo come da comma 1 art. 52 , e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo stesso. Titolo I principi comuni Capo III sezione VII consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Art.48 comma 2 Titolo I principi comuni Capo III sezione VII consultazione e partecipazione dei rappresentanti Art. 52 comma 3 Da emanarsi entro 31/12/2009 dei lavoratori Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Art.71 comma 13 Verifiche sulle attrezzature .(..) Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Verifiche sulle attrezzature (…) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre 49 alle verifiche di cui al comma 11. DPI Con decreto del Ministro del lavoro e .... tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva,si rende necessario l’impiego dei DPI. Capo I uso delle attrezzature di lavoro 68 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Art. 71 comma 14 Capo I uso delle attrezzature di lavoro Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Capo II uso dei dpi Art.79 comma 2 20/08/2010 Titolo Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Articolo di riferimento Art. 82 comma 2 Argomento trattato Descrizione Da emanarsi entro Lavori sotto tensione Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). 20/08/2010 Verifiche e controlli impianti elettrici Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. Segnaletica stradale Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. Capo III impianti e apparecchiature elettriche 69 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Art. 86 comma 2 Capo III impianti e apparecchiature elettriche Titolo V segnaletica … Capo I disposizioni generali Art.161 comma 2 bis 20/08/2010 Titolo VIII agenti fisici Capo II protezione dei lavoratori contro il rischio rumore Rumore: Art.198 comma 1 Titolo VIII agenti fisici 70 Capo IV protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Linee guida settori musica, attività ricreative e call center Campi elettromagnetici Art.212 comma1 Linee guida per uso attrezzature di risonanza magnetica Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. 20/08/2011 Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del presente capo nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica. 20/08/2011 Titolo Articolo di riferimento Argomento trattato Descrizione Art.232 comma 1 Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose Con decreto dei Ministri del lavoro e ..., é istituito ... un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro ... il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici predisposti dalla obbligatori Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. Art.232 comma 3 Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose Con i decreti di cui al comma 2 é inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. Art.232 comma 4 Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici 71 Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici Art.232 comma 2 Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione ..., con uno o più decreti dei Ministri del lavoro ... possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del Da emanarsi entro da agenti chimici rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori é comunque effettuata dal datore di lavoro. Titolo IX sostanze pericolose 72 Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione III sorveglianza sanitaria Art.243 comma 9 Sorveglianza sanitaria: registro di esposizione e cartelle sanitarie ... I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente. Titolo Articolo di riferimento Argomento trattato Descrizione Art.244 comma 5 Registrazione e raccolta informazioni per registrazione tumori I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni e province autonome. Art. 245 comma 2 Adeguamenti normativi su sostanze cancerogene Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva a) sono tossicologica nazionale: aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) é pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1. Art.249 comma 4 Orientamenti su determinazione esposizione ad amianto La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2. Titolo IX sostanze pericolose Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione III sorveglianza sanitaria 73 Titolo IX sostanze pericolose Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione III sorveglianza sanitaria Titolo IX sostanze pericolose Capo III protezione dai rischi esposizione ad amianto Sezione II obblighi datore di lavoro Da emanarsi entro Titolo X esposizione ad agenti biologici Art.270 comma 6 Capo I Titolo X esposizione ad agenti biologici Capo III sorveglianza sanitaria 74 Art.280 comma 6 Istituzione ed aggiornamento elenco agenti biologici del gruppo 4 Il Ministero della salute comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali é stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Registro degli esposti e degli eventi accidentali I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. Titolo Titolo X esposizione ad agenti biologici Capo III sorveglianza sanitaria 75 Titolo XIII norme transitorie e finali Titolo XIII norme transitorie e finali Articolo di riferimento Art. 281 comma 3 Art.304 comma 2 Art. 306 comma 4 Argomento trattato Descrizione Registro dei casi di malattia e decesso Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. Abrogazioni ed armonizzazione disposizioni di legge Con uno o più decreti integrativi della delega prevista attuativi dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1. Disposizioni finali Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale. Da emanarsi entro CAPITOLO II I TITOLI SPECIALI NEL DECRETO CORRETTIVO: LE NOVITÀ SOSTANZIALI In questo capitolo, vengono analizzate le sostanziali modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09 ai Titoli contenuti nel provvedimento, ritenuti più significativi per i colleghi. Per completezza d’informazione, ove sarà possibile, si farà riferimento, altresì, alle novità introdotte dallo stesso D. Lgs. 81/08 rispetto alla previgente normativa contenuta nel D. Lgs. 626/94. In specifico, vengono analizzati: 1. TITOLO II: luoghi di lavoro 2. TITOLO III: attrezzature di lavoro 3. TITOLO IV: cantieri mobili e temporanei 76 4. TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. 5. TITOLO VI Movimentazione manuale di carichi 6. TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminale 7. TITOLO VIII Agenti fisici 8. TITOLO IX Sostanze pericolose 9. TITOLO X Esposizione ad agenti biologici 10. TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive 1) TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO L’argomento “Luoghi di Lavoro” è ripreso dal Titolo II del D.Lgs. n. 626/1994, dal DPR n. 547/1955 e dal DPR n. 303/1956 ed è stato rivisitato nel D. Lgs. 81/08 ed infine in parte modificato dal D. Lgs. 106/09. Da una prima analisi del testo normativo contenuto nel D. Lgs. 106/09, si evince una prima sostanziale modifica del comma 1 dell’art. 62 “Definizioni” e l’introduzione della lett. d-bis al comma 2 del medesimo articolo: 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.” (…) “d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di una azienda agricole o forestale” Le modifiche all’articolo 62, spiega la relazione di accompagnamento al decreto correttivo, “sono dirette a porre rimedio all’erronea indicazione dei campi, boschi e altri terreni nell’ambito di un titolo (il II) relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di emergenza…), come da specifica richiesta formulata in sede di “avviso comune”. La modifica all’articolo 63 “è diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che occupi personale diversamente abile in ordine alla configurazione degli ambienti dei quali egli abbia la disponibilità giuridica”. E’ stato introdotto all’articolo 67 “un meccanismo di silenzio-assenso, come elemento di semplificazione e accelerazione dell’iter burocratico relativo alla notifica di nuovi edifici o locali di 77 lavoro, stabilendo un termine decorso il quale la richiesta da parte della amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più possibile. Si evidenzia come la previgente disciplina prevedesse tale tempistica”. L’articolo 68, in materia sanzionatoria, viene rivisitato. Il comma 2 dell’articolo in commento, aggiunto ex novo, “è diretto a fornire una interpretazione autentica agli organi di vigilanza, i quali hanno ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati “tecnici”, con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee. Eguale tecnica legislativa è stata applicata in altre parti del presente schema allo scopo di fornire indicazioni analoghe, per le finalità appena ricordate” (Relazione di accompagnamento al decreto correttivo). 2) TITOLO III - ATTREZZATURE DI LAVORO In materia di attrezzature di lavoro, è significativa la modifica dell’art. 71 comma 11 che introduce un nuovo regime di verifica. La norma prevede che le verifiche periodiche siano volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Inoltre “la prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13". L’articolo 73 reca, come già per l’articolo 71, una serie di nuovi richiami agli obblighi inderogabili di informazione, formazione ed addestramento all’uso di macchine che espongono a rischi specifici. All’articolo 86 si è scelto di mantenere le regole vigenti in materia di verifiche sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001 prevedendo, al contempo, che le predette disposizioni siano suscettibili di essere modificate, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 78 Il successivo articolo 87 comprende un comma specifico sanzionatorio per le violazioni dei noleggiatori o dei concedenti in uso. Nel medesimo articolo, vengono introdotte nuove e specifiche sanzioni per le singole violazioni del Titolo III capo II riguardante i DPI. 3) TITOLO IV - CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI Il Titolo relativo ai cantieri temporanei o mobili è stato largamente modificato dal D. Lgs. 106/09. Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni: - Art. 88 comma 2: sono esclusi, dall’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza di cui al titolo IV, “…..i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X” , ai quali si applicherà, come conseguenza, l’articolo 26 “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”; - non sussiste l’obbligo di redigere il PSC nell’ipotesi in cui occorre garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di telecomunicazione (art. 100); - all’art. 89 “definizioni” comma 1 lett. c) è stato modificato la definizione del “ responsabile dei lavori” il quale non deve più essere necessariamente il progettista durante la fase di progettazione e il direttore dei lavori durante la fase di esecuzione dei lavori. Vi è pertanto un ritorno alla previgente normativa contenuta nel D. Lgs. n. 494/96: “soggetto che può essere 'incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo deli applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”. - all’art. 89 “definizioni” comma 1 lett. i) ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza, si chiarisce che, “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto, individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”; 79 l’impresa esecutrice è pertanto, quella che esegue un’opera o parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali. - all’art. 90, il comma 1 è stato così modificato: “il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai seguenti principi e misure generali di tutela: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di lavori o fasi di lavoro”. E’ stato, altresì, introdotto il comma 1-bis: “Per i lavori pubblici, l’attuazione di detti adempimenti avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista”. - nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici “viene puntualizzato come, per comprendere quando siano presenti una pluralità di imprese in cantiere, circostanza che rende necessaria la nomina del coordinatore per la progettazione, non rilevi una realtà imprenditoriale che, pur essendo formalmente una impresa, non svolga alcuna attività esecutiva (es.: studio di consulenza) e, quindi, non determini alcun “aggravamento” delle situazioni di rischio” (relazione di accompagnamento al decreto correttivo), anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. “La disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori” (art. 90 comma 11). 14 - “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98” (art. 90 comma 4). La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. - Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere direttamente le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90 comma 6); - “il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese 80 esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere” (art. 90 commaa 7). - art. 90 comma 9: “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti dall’allegato XVII; 14 Cfr. Circolare Ministero del Lavoro n.30/2009 b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese de documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 81 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b); - il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il PSC in base ai contenuti dell’Allegato XV e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera in base ai contenuti dell’Allegato XVI. Inoltre, il coordinatore verifica che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del T.U. e che preveda, nel progetto, la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro (cfr. art.39 della legge 7 luglio 2009, n. 88). - E' stato eliminato il secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 93 per la “necessità di modificare l’attuale formulazione, la quale impedisce che la nomina del responsabile dei lavori comporti un passaggio di responsabilità”: “ciò non è plausibile soprattutto nel caso di piccoli committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, decidono di incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli adempimenti di legge” (relazione di accompagnamento al decreto correttivo). - L’inserimento del comma 1-bis all’articolo 96 “è diretto a evidenziare come l’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) non operi ove l’attività dell’impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori” (Relazione citata). Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e all’impresa appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 26 del “testo unico”. Sempre all’articolo 96, il comma 2 viene emendato al fine di rendere meglio comprensibile rispetto all’attuale versione la formulazione della norma. In particolare, il riferimento all’articolo 18 comma 1, lettera z), risulta inesatto in quanto riguarda l’aggiornamento delle misure di prevenzione; più corretto è il riferimento all’articolo 29 comma 3, che concerne l’aggiornamento della valutazione dei rischi (ex articolo 4, comma 7, del d.lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e comma 5, che riguarda i costi della sicurezza. Tale riformulazione 82 “chiarisce, quindi, che la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni (articolo 26) non è necessaria nel settore dei cantieri temporanei e mobili ove siano stati elaborati di documenti propri della regolamentazione del Titolo IV, vale a dire il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.)” (relazione di accompagnamento al decreto correttivo). - L’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e, questa è una grande novità, che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. L'obbligo è sanzionato penalmente. - L'articolo 98, come modificato, interviene su alcuni problemi applicativi in materia di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività regolamentate dal Titolo IV del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. - L’articolo 100 viene modificato in modo che: 1) non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia indispensabile garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione, 2) per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri della sicurezza ai subappaltatori e per assicurare un miglior coordinamento con le previsioni del citato d. lgs. n. 163/2006. - L'articolo 103 è abrogato perchè reca una statuizione tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato alla protezione dei rischi da rumore, e non all’interno del Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”. Di conseguenza viene inserito un comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente all’articolo 103, all’articolo 190 del d.lgs. n. 81/2008. La ragione di queste due modifiche consiste nel permettere che la valutazione del rumore di macchine, attrezzature e impianti possa essere effettuata mediante banche dati (le quali hanno ormai una elevata affidabilità), sempre che i relativi valori standard siano stati ritenuti scientificamente attendibili dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, in ogni ambiente di lavoro, e non solo nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV. Fino ad ora la Commissione, va detto, non ha validato alcuna banca dati. - La modifica all’articolo 106 è stata ritenuta necessaria perché i lavori di cui al comma 1, lettere a- 83 c (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da diversa normativa (rispetto al “testo unico”) la cui applicazione esclude quella del Capo II del Titolo IV, con l’unica eccezione delle norme relative, appunto, ai lavori in quota. - L’articolo 111 del “testo unico” viene emendato per evidenziare come la somministrazione di bevande alcoliche debba essere interdetta nei confronti di tutti coloro che svolgono attività nei cantieri di cui al Titolo IV nonché nei riguardi di chi, comunque, effettui lavori in altezza (es.: pulizia delle vetrate fisse di un edificio multipiano) e, quindi, subisca il rischio di caduta dall’alto. Anche nel Titolo IV si è proceduto alla rivisitazione, in applicazione dei principi precedentemente esposti, dell’apparato sanzionatorio in materia. 4) TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Il D. Lgs. 106/09 non ha introdotto nessuna novità al riguardo, né vi sono delle variazioni rispetto alla previgente normativa contenuta nel D. Lgs.626/94 5) TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Benchè il D. Lgs. 106/09 non ha introdotto nessuna novità al riguardo, si ritiene utile evidenziare che, novità sostanziali sono state apportate con il D. Lgs. 81/08 rispetto alla previgente normativa del ‘94. In particolare, la variazione più significativa è introdotta all’articolo 167, in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi: viene infatti codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che coinvolgono soprattutto gli arti superiori. Viene così codificato e recepito quanto già diffuso a livello di linee guida valutative per questi tipi di rischio (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc). L’articolo 169 sulla formazione ed informazione include ora la previsione espressa dell’addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi. 84 6) TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Benchè il D. Lgs. 106/09 non ha introdotto nessuna novità al riguardo, si ritiene utile evidenziare che, novità sostanziali sono state apportate con il D. Lgs. 81/08 rispetto alla previgente normativa del ‘94. Le variazioni più significative riguardano: l’inclusione nel campo di applicazione del titolo VII anche dei computer portatili, prima esclusi in quanto non facenti parte di una postazione fissa munita di videoterminale; l’obbligo di organizzare e predisporre in conformità ai requisiti minimi dell’allegato XXXIV tutti posti di lavoro ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo VII e non solo quelli dei lavoratori che ricadono nella definizione di addetti al videoterminale, come invece previsto all’articolo 58 del D.lgs. 626/94. La definizione di “posto di lavoro” comprende anche il mouse e la sua disposizione ergonomia, così come la si trova dettagliata anche negli allegati. Per quanto riguarda le pause (articolo 175), prima previste nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività, solo nel caso di attività al videoterminale della durata di almeno 4 ore consecutive, vengono ora previste sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale senza la condizione della continuità dell’attività di almeno 4 ore. La variazione non è di poco conto per call-center, centri di elaborazione dati, e simili. Le variazioni presenti negli allegati con i requisiti minimi delle postazioni munite di videoterminale sono di fatto il recepimento delle linee guida già esistenti in materia di ergonomia degli uffici ed includono: • il corretto posizionamento dello schermo; • il corretto posizionamento del mouse; • l’altezza e la profondità del piano di lavoro; • lo schienale. Solo nell’ambito delle prescrizioni minime per i computer portatili va segnalato che viene prescritta, in caso di impiego prolungato, la fornitura di tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile. 85 7) TITOLO VIII, CAPO II - AGENTI FISICI “RUMORE” Anche per questo titolo, vale quanto detto in premessa sul titolo VII. Ciò posto, rispetto al Titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/1994, il Titolo VIII, Capo II, non presenta modifiche particolarmente significative; nonostante ciò si ritiene utile esaminare alcuni articoli. Art. 189 “Valori limite di esposizione e valori di azione”: “3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente” A mio sommesso parere trattasi del valore massimo individuato nell’arco di una settimana. Art. 191 “Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile”. Vengono introdotte specifiche modalità con cui il datore di lavoro può gestire situazioni in cui l’esposizione personale dei lavoratori è soggetta ad elevata fluttuazione. Art. 192 comma 2: “Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1” (adozione di altri metodi di lavoro, scelta di attrezzature di lavoro adeguate, progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro, adozione di misure tecniche per il contenimento, ecc..) Art. 193 “Uso dei dispositivi di protezione individuali”: “In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, e alle seguenti condizioni: (…) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito.” L’articolo 49-septies, invece del termine esige, riportava l’espressione “fa tutto il possibile per”. 86 Art. 193 “Uso dei dispositivi di protezione individuali”: “2. (…) I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione”. La richiesta che il dispositivo di protezione individuale debba poter garantire un valore al di sotto del limite inferiore di azione, rappresenta una novità che deve essere opportunamente valutata. Art. 196 “Sorveglianza sanitaria”: “(...) La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente”. La puntualizzazione della periodicità della sorveglianza sanitaria fa salva la diversa determinazione da parte del medico competente. L’opportunità dell’organo di vigilanza di disporre contenuti diversi rispetto a quelli previsti dal medico competente potrebbe risultare critica in alcune situazioni. Articolo 198 “Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center”.Sarà un argomento da tenere in considerazione. 8) TITOLO VIII, CAPO III- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI Sebbene il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche di carattere tecnico al Capo in commento, in questa sede si ritiene utile citare solo le novità introdotte dal Testo Unico rispetto al D. Lgs. 626/94. Art. 201 – Viene introdotto il valore limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per il sistema mano braccio, 1,5 m/s2 per il corpo intero). Viene, altresì, ridotto il valore limite di esposizione giornaliera per il corpo intero (da 1,15 m/s2 passa a 1,0 m/s2). In caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. 87 9) TITOLO VIII, CAPO IV- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo IV, disciplinano la materia della prevenzione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici. Le stesse disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore a decorrere dal 30 aprile 2012. Questa decorrenza è prevista da una direttiva comunitaria già adottata che modifica la decorrenza stabilita dalla precedente direttiva (2004/40/CE, art. 13, § 1). 10) TITOLO VIII, CAPO V- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ART. DA 213 AL 220) Il Decreto Legislativo n. 81/08 introduce innovando la materia, misure di protezione dei lavoratori contro i rischi relativi all'esposizione a radiazioni ottiche di origine artificiale e in particolare ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. A partire dal 26 Aprile 2010 saranno in vigore gli obblighi a carico del datore di lavoro: a) Valutare, e se necessario, calcolare o misurare i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti; b) Tenere conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i valori di esposizione; c) Individuare eventuali metodi di riduzione dell'esposizione; d) Provvedere ad attività di informazione e formazione dei lavoratori. Pertanto potrebbe essere necessario procedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi mediante l’indicazione degli esiti della valutazione e delle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate. A partire dal 26/04/2010 saranno sanzionabili le inadempienze agli obblighi previsti dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e il dirigente (art. 219) e per il medico competente (art. 220) che così recitano: “Art. 219 1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2; 190, commi 1 e 5; 209, commi 1 e 5; 216. 88 b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3; 202, commi 3e 4; 209, commi 2 e 4. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2; 185; 192, commi 2; 193, comma 1; 195, 196, 197, comma 3 (secondo periodo), 203, 205, comma 4 (secondo periodo), 210, comma 1, e 217, comma 1; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184; 192, commi 3; 210 commi 2e3 e 217, commi 2 e 3. Art. 220 1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186”. 11) TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE Il Titolo in commento, che è stato considerato innovativo rispetto alla legislazione del ‘94, ha subito recenti modifiche con il decreto correttivo, dirette a chiarire le disposizioni in materia e a garantire una maggiore coerenza con gli altri ordinamenti contenuti nel “testo unico”. Il Titolo IX è così articolato: Capo I – Protezione da agenti chimici (ex Titolo VII-bis): artt. da 221 a 232; Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (ex Titolo VII): artt. da 233 a 245; Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (ex Titolo VI-bis): artt. da 246 a 265. Per quanto attiene gli allegati al Titolo IX, ancorché rinumerati, essi appaiono ad un primo esame coincidenti con i corrispondenti allegati previsti dai Titoli VI-bis, VII e VII-bis del D.Lgs. n. 626/1994. PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (CAPO I) Pur mantenendo invariato il campo di applicazione rispetto alla previgente normativa in materia, la disciplina relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza o esposizione ad agenti chimici (pericolosi) presenta diversi cambiamenti rispetto a quanto normato dal previgente Titolo VII-bis contenuto nel D. Lgs. 626/94. 89 In questa prima analisi, verranno analizzate solamente le novità di maggior rilievo. All’art. 224, co. 2, viene infatti introdotto il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” previsto dall’art. 72-quinquies del D. Lgs. 626/94. Come già espresso in precedenza, qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dai successivi articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio). Viceversa, ossia nel caso in cui il rischio non sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, il Datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto dagli articoli 225 e 226 e nominare un Medico competente (per i cui titoli, requisiti e compiti si rimanda agli artt. da 38 a 42), che dovrà sottoporre i Lavoratori a Sorveglianza sanitaria e istituire e aggiornare le Cartelle sanitarie e di rischio Nella formulazione iniziale del Testo Unico, all’articolo 232, viene prevista l’emanazione di appositi decreti ministeriali per determinare quale sia il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori “in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza”. A tale proposito, infatti, interviene il D. Lgs. 106/09 che ne modifica il contenuto al comma 4. PROTEZIONE DA RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (CAPO III) Il decreto correttivo introduce una modifica all’articolo 251, comma 1, diretta a chiarire le modalità operative atte a definire l’adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle polveri di amianto. Questo articolo ha subito delle sostanziali modifiche rispetto alla previgente normativa del ’94, in particolar modo alla lett. b) stabilendo che “i lavoratori esposti alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254 (0,1 fibre/cm3 di aria).” 90 L’art. 253, comma 1 del D. Lgs.81/08, conferma l’obbligo, per il Datore di lavoro, (già stabilito dal D. Lgs. 626/94) di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro specificando però che tale obbligo non sussiste nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 249, co. 2, qui di seguito riportato: “2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.” All’art. 257, relativo all’informazione dei Lavoratori, viene introdotta, con il D. Lgs. 81/08, la specificazione che, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i Lavoratori interessati e i loro Rappresentanti delle misure adottate nel caso vengano misurati valori di concentrazione di amianto nell’aria superiori al valore limite di esposizione previsto. Relativamente alla Sorveglianza sanitaria, rispetto a quanto previsto dall’art. 59-quinqiesdecies D. Lgs. 626/94, l’art. 259 contenuto nel Testo Unico, stabilisce altresì: • i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro; • i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel Registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. 91 12) TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Non vi sono novità di rilievo da segnalare rispetto alla precedente formulazione contenuta nel Testo Unico. In merito alla previgente normativa, l’art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l’attuale art. 269 fa riferimento all’allegato IV del D.Lgs.206/2001. Si ricorda, infine, che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM). 13) TITOLO XI – ATMOSFERE ESPLOSIVE Le disposizioni del Testo Unico relative alla protezione da atmosfere esplosive (articoli da 287 a 297 e relativi Allegati L e LI) riproducono pressoché fedelmente i contenuti degli articoli da 88 bis a 88 undecies e degli allegati XV bis e XV ter del D. Lgs. n. 626/1994. Nella definizione di “atmosfera esplosiva” sono scomparse le ultime due righe “in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”. E’ da sottolineare che, ai sensi dell’art. 306, comma 1, del T.U. (Disposizioni finali), il DPR 19 marzo 1956, n. 302, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi, resta in vigore ad integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso T.U. In merito alle novità introdotte dal decreto correttivo in materia, si segnala che i lavoratori devono essere sottoposti a una specifica formazione i cui contenuti minimi sono stati disciplinati dall’art. 294 bis prevedendo che l’informazione e la formazione avvenga con particolare riguardo: “a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri 92 combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia; h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.”. CAPITOLO III MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL D. LGS. 81/08 Premessa Il decreto correttivo ha operato numerose modifiche agli Allegati al d.lgs. n. 81/2008, molte delle quali sono rettifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute nello stesso “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Tra queste, di maggiore rilievo, si segnalano: 93 - la sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I); - la rivisitazione delle previsioni dell’Allegato IIIA in materia di sorveglianza sanitaria - e i cambiamenti in ordine ai contenuti e alle procedure delle attività formative di cui all’allegato XIV. Inoltre, viene eliminato dall’Allegato XV il riferimento ai “rischi aggiuntivi” e precisato che “il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa”. Infine, all’Allegato XXXIX viene eliminato l’evidente errore di identificare la misura del piombo nel sangue in milligrammi anziché in microgrammi. Di seguito si esaminano in dettaglio, gli allegati modificati dal decreto correttivo, precisando che tale disamina non è da considerarsi esaustiva di tutti gli allegati contenuti nel “Testo Unico”. ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Viene cambiato il testo da “mancato utilizzo della cintura di sicurezza” a “mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto” spostando la responsabilità dal lavoratore al datore di Lavoro. Analogamente, per il rischio elettrico da “lavori in prossimità di linee elettriche” e “presenza di conduttori nudi in tensione” viene aggiunto “ in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rispettivi rischi” spostando così l’onere sul datore di lavoro ALLEGATO II CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (ART. 34) 94 Viene portato a 30 il numero massimo di lavoratori nelle aziende agricole sotto il quale il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP. ALLEGATO III B INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA Contenuti minimi: Non sono più indicati i giorni di assenza ma solo gli infortuni denunciati. ALLEGATO IV REQUISITI LUOGHI DI LAVORO (ex DPR 303/56) Viene specificato al punto 1.1.3. “I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.” Inoltre, viene introdotta una specifica sulle chiusure a chiave delle uscite di emergenza: -“1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza” - Al punto 1.6.7. viene precisato che nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito, non sono ammesse le porte scorrevoli “verticalmente”. - in merito alle costruzioni dei dormitori, è previsto al punto 1.14.4.2.1 che dovono rispondere ai seguenti requisiti: “gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia.” Viene, altresì, aggiunto al punto 2.1 “Difesa dagli agenti nocivi”, il seguente comma: “2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.” Nella sezione 4 “misure contro l’incendio ed esplosione”, vengono introdotti gli obblighi connessi ai progetti di nuovi impianti o costruzioni in armonia con altre disposizioni di legge. 95 ALLEGATO V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Nella sezione 2 “sistemi e dispositivi di comando” viene aggiunto al punto 2.1: “Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all’attrezzatura, deve essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione.” Nella sezione 12 “incendio ed esplosione” è stata apportata la seguente aggiunta: “12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa. 12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.” Nella sezione 5.15 “Forni e stufe di essiccamento o di maturazione” sono aggiunti: “5.15.3 Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di apertura. 5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale.” ALLEGATO VI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 96 Alla sezione 1 “Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro” dopo il punto 1.2 viene aggiunto il punto 1.0.1 “Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.” Viene riscritta totalmente la sezione 6 relativa ai “rischi per energia elettrica” con un rimando alle norme tecniche. Spariscono i limiti di tensione per legge: “6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.” Nella sezione 8 “Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili” vengono annessi i seguenti punti “8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l’uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. 8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati 97 e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente”. ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Vi sono delle nuove tipologie di attrezzature per le quali sono definite le verifiche. In pratica al presente allegato sono stati aggiunti: - Carrelli semoventi a braccio telescopico i quali sono sottoposti a verifica annuale - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne le quali sono sottoposte a verifica biennale - Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente: sottoposti a verifica annuale. ALLEGATO VIII DPI Vengono aggiunte delle indicazioni generali sui mezzi di protezione particolari: “Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. Protezione del capo I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole. Protezione degli occhi 98 I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. Protezione delle mani Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione. Protezione dei piedi Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Protezione delle altre parti del corpo Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose. Cinture di sicurezza I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. Maschere respiratorie I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi Nella sezione 6.”Protezione del tronco, delle braccia e delle mani - Indumenti protettivi” vengono aggiunti: “Indumenti protettivi difficilmente infiammabili per Lavori di saldatura in ambienti ristretti; Grembiuli imperforabili per - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli”. 99 ALLEGATO IX VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI L’allegato in questione è completamente rifatto, “In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); - sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua; - sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso; - sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V. Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”. Anche la tabella 1 allegata viene meglio specificata e anche i contenuti vengono modificati. Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Ad esempio prima per 132 KV la distanza minima erano 5 metri, ora sono 7. ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE 100 La modifica al punto 1 dell’allegato in commento è stata fatta considerando come soggetti al Titolo IV anche i lavori .. “comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici”. Questo per specificare che solo la parte strutturale e non l’impianto in se determina l’applicazione del titolo IV. Ad esempio se si deve realizzare un impianto con parte strutturale ex novo, si applica il titolo IV. Se successivamente si deve cambiare dei cavi o componentistica senza modificare la parte strutturale, non si applica il titolo IV. ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE Vi sono delle piccole aggiunte: 4. Locali di riposo, di refezione e dormitori (…) 4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.” PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI Alla sezione 2 “areazione e temperatura è stato aggiunto il seguente punto: “2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.” Alla sezione 7.” Vie di circolazione e zone di pericolo” è stato aggiunto il seguente punto: “7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.” ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI CORSI FORMAZIONE PER COORDINATORI Le uniche modiche rendono meno restrittiva la partecipazione ai corsi consentendo la frequenza a 101 convegni o corsi o seminari con molti partecipanti, riducendone i costi. Nella sezione “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI”: “Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.” Importante precisazione anche per chi è già in possesso dei requisiti di coordinatore e deve aggiornarsi: “Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.” ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PSC Vi sono delle piccole aggiunte nell’allegato in commento. Si segnala che i contenuti sono i medesimi di cui al D.P.R. 222 del 2003. Nella sezione 2 “PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO”, tra i contenuti minimi (punto 2.1), al punto 2.1.2 si aggiunge la lett. c): “c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;” Inoltre, riguardo sempre i contenuti minimi, viene modificato il punto 2.2.3 “In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:….” 102 ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE Vi sono maggiori incombenze per le imprese affidatarie. Viene infatti modificato il punto 01: “Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”. In pratica, viene stabilito l’obbligo di comunicare i nominativi di chi verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento: Viene altresì modificato il punto 1. “Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: …” La modifica al punto 3 è rivolta a far emergere l’importanza della funzione dell’impresa affidataria nel controllo del possesso dei requisiti tecnico professionali dei propri sub appaltatori; “3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.” ALLEGATO XVIII VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO MATERIALI Vi sono alcune prescrizioni in più: “1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati. 1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 103 1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori. 1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti. 1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.” ALLEGATO XIX VERIFICHE DI SICUREZZA PONTEGGI METALLICI FISSI La tabella con le verifiche è inalterata. Invece vi è una puntualizzazione sulle verifiche durante l’uso del ponteggio: “Controllare che il disegno esecutivo … sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio; … Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.” ALLEGATO XXI ACCORDO STATO REGIONI CORSI LAVORI IN QUOTA L’unica modifica riguarda la registrazione della formazione sul libretto del cittadino che avviene solo “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.” In pratica, il libretto del cittadino sembra essere un’entità indefinita e perde rilevanza. 104 ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S. Vi sono dei requisiti nuovi: “5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino: 5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132, 5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, 5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136.” ALLEGATO XXXV VIBRAZIONI L’unica modifica significativa e di rilievo riguarda le linee guida ISPESL –REGIONI che a seguito della modifica hanno valore di “norme tecniche” ALLEGATO XXXIX VALORI LIMITE BIOLOGICI -PIOMBO Vi è la correzione degli errori nei valori limite, da “milligrammi” a “microgrammi”. ALLEGATO XLIX AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Vi è una aggiunta che introduce le norme tecniche di riferimento: “3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali: EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazione dei luoghi pericolosi” e successive modificazioni. EN 61241-10 (CEI 31-66) “Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri 105 combustibili” e successive modificazioni. e le relative guide: CEI 31-35 e CEI 31-56 “ e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma: EN 1127-1”Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia”. ALLEGATO L ATMOSFERE ESPLOSIVE Nella sezione B “CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE” vi è l’aggiunta di una nota che introduce le norme tecniche di riferimento per quanto attiene alla qualifica di “personale esperto”: “Nota agli artt.1.1 e 2.2 - Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti: EN 60079-14 (CEI 31-.33)” Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)” EN 61241-14 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione” EN 60079-17 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)” EN 61241-17 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)” EN 60079-19 “Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature.” 106 ALLEGATO LI SEGNALE DI AVVERTIMENTO ATMOSFERE ESPLOSIVE Si specifica che sul segnale “EX” indicante “Area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva” occore aggiungere la seguente dicitura: “Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION.” CAPITOLO IV LA DELEGA DI FUNZIONI, L’EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ARTT. 16, 17, e 18 del D. Lgs. 81/08 Paragrafo 4.1 La delega di funzioni e l’efficacia dei modelli organizzativi Come già accennato in premessa, il D. Lgs. 106/09 in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato rilevanti modifiche al contenuto normativo disciplinato dal D. Lgs. 81/08: tra queste vi è l’istituto della delega di funzioni così come regolato dall’art. 16 dello stesso decreto. 107 Invero, già nella versione originaria del Testo Unico, tale istituto era stato considerato un’assoluta novità in quanto introduceva una disciplina legislativa non prevista dal D. Lgs. 626/94.. Recependo, infatti, gli orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo, il Testo Unico determinava i contenuti ed i requisiti che la delega deve avere per poter essere ammessa, in particolare, ai sensi dell’art. 16 comma 1: “a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.” Se da un lato, dunque, i limiti e le condizioni di ammissibilità dell’istituto della delega, sono rimasti immutati 15 con il D. Lgs. 106/09, dall’altro, il decreto correttivo né ha modificato in maniera significativa il contenuto del comma 3 di tale norma, per cui ora “l’obbligo” di vigilanza posto in capo al delegante sul corretto espletamento delle attività delegate (previsto dal comma 3, primo periodo, dell’art. 16) “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Tale disposizione ha così sostituito quella, corrispondente, contenuta nella versione originaria del D. Lgs. 81/08, che prevedeva che “la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Nella formulazione del decreto correttivo, dunque, l’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 che preveda, oltre agli altri requisiti elencati nell’art. 30 D. Lgs. 81/08, anche “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate” 16, è tale da far presumere l’adempimento dell’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante sul corretto 108 espletamento delle attività delegate, obbligo che così “si intende assolto”. Pertanto, si è passati da una precedente previsione che indicava il sistema di controllo adottato nell’ambito di un modello organizzativo, e avente le caratteristiche definite dal comma 4 dell’art. 30, quale possibile modalità per l’adempimento dell’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato, ad una vera e propria presunzione tale da poter esimere il datore di lavoro, al ricorrere di tale presupposto, da eventuali responsabilità per la violazione dell’art. 16 comma 3 D. Lgs. 81/08. È chiaro che, perché tale presunzione possa sussistere: - non è sufficiente la mera adozione del modello organizzativo, ma deve ricorrere anche il requisito della “efficace attuazione” dello stesso (art. 16 comma 3 D. Lgs. 81/08); 15 ivi compreso il requisito della “data certa” di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 16, che in una precedente versione della bozza di decreto correttivo il legislatore aveva ipotizzato di eliminare mentre nella versione definitiva è rimasta invariata. 16 Tale comma (4 dell’art. 30 D.Lgs. 81/08) prosegue poi prevedendo che “il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.” - il sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate deve essere “idoneo” (art. 30 comma 4 D. Lgs. 81/08 cui rinvia l’art. 16 comma 3 del medesimo decreto). - “il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico” (art. 30 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 81/08 cui rinvia l’art. 16 comma 3 del medesimo decreto). Il rinvio all’art. 30 comma 4 operato dall’art. 16 può poi collegarsi alla presunzione prevista dal comma 5 dell’art. 30, ormai nota, secondo cui “in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo [quindi ivi compreso il 4° comma sul sistema di controllo, n.d.r.] per le parti corrispondenti.” 109 Paragrafo 4.2 La “subdelega” e gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente Paragrafo 4.2.1 Gli obblighi delegabili Le modifiche all’articolo 16 del testo unico non sono limitate al nuovo comma 3. La seconda rilevante novità che si segnala in materia di delega di funzioni a seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo, è quella legata alla c.d. “subdelega”. Il nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 16 prevede ora che “il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.” La relazione di accompagnamento al decreto correttivo precisa che “recependo sul punto la puntuale richiesta dei pareri di Camera e Senato, avanzata al fine di risolvere un dubbio ricorrente negli operatori, viene esplicitata la possibilità che il soggetto delegato “trasferisca” a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifica le condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse, inoltre, non possono essere a loro volta delegate.” Dunque vi sono dei limiti alla possibilità che il delegato trasferisca a sua volta i poteri e gli obblighi che gli sono stati delegati dal datore di lavoro, ed in particolare: - deve esservi stata una “previa intesa con il datore di lavoro”; - le funzioni sub-delegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere “specifiche”; 110 - tale sub-delega può e deve avvenire “alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2” dell’art. 16, quindi, è bene ricordarlo, a condizione “che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”; e con l’avvertenza che alla delega “deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.” E in ultimo, “il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma [subdelega, n.d.r.] non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.” Appare dunque utile citare quali sono gli obblighi delegabili ai sensi dell’art. 16 e 18 del decreto correttivo. Si è specificato che datore di lavoro “può delegare molte funzioni a figure aventi autonomia organizzativa di gestione e di controllo previa delega scritta e accettata dal delegato” e a sua volta “il delegato può delegare d’intesa col datore altre figure a svolgere determinate funzioni”. Le funzioni delegabili sono molteplici. Tra le più significative si ricorda ad esempio: - la nomina del medico competente e la designazione degli incaricati per l’attuazione delle misure di emergenza; - la fornitura di Dispositivi di protezione individuali (DPI); - l’informazione e formazione del personale; - l’elaborazione del documento di cui all’art 26 (DUVRI); - la consultazione del RLS e convocazione della riunione periodica Si ricorda inoltre che per “adottare un sistema di gestione occorre definire un organigramma della sicurezza che sia rispondente alle esigenze e all’organizzazione delle singole strutture”. In particolare la filosofia del Testo Unico prevede che “i soggetti con responsabilità in materia di salute e sicurezza siano vicini a dove si svolgono le attività pericolose”. 111 È infine evidente che: - per delegare delle funzioni è necessario attivare “un sistema gestionale” che consenta ai diversi soggetti coinvolti di programmare, svolgere e controllare le proprie funzioni; - la delega di funzioni “non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore”. Appare altresì utile rammentare alcuni degli adempimenti in capo al datore di lavoro: - realizzazione di interventi e verifica del loro svolgimento: “programmare gli interventi di tutela per eliminare i rischi o se non possibile ridurli entro limiti accettabili”; “controllare che gli interventi programmati siano realizzati e siano efficaci”. Si ricorda inoltre che l’art 18 comma 3 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni “abbiano assolto al loro compito in merito allo svolgimento di lavori strutturali e manutentivi, nel momento in cui formalizzano la richiesta di realizzazione di tali interventi al soggetto che ne ha competenza giuridica” (al comma 3, ricordiamo che il correttivo ha aggiunto il comma 3-bis). - informazione e formazione del personale: il datore, o un suo delegato, deve assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sull’organizzazione della sicurezza e sui rischi. Inoltre “i lavoratori esposti a rischi devono partecipare agli specifici corsi” e quelli designati alla gestione delle emergenze “devono essere adeguatamente formati”. - sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a rischi relativi allo svolgimento di attività lavorative “devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria”. Dunque il datore, o un suo delegato, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da visitare e il medico “stabilisce i protocolli sanitari”. - dispositivi di protezione individuali (DPI): sulla base delle valutazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, il datore (o un suo delegato) “fornisce ai lavoratori esposti ad alcune tipologie di rischio (es. rumore, taglio, etc…) i DPI necessari. Inoltre ne verifica l’utilizzo. È altresì opportuno provvedere alla tenuta di “apposito registro per annotare la data di consegna, le sostituzioni, etc…”. - misure di emergenza: il datore (o un suo delegato) deve mettere in atto le misure per la gestione dell’emergenza. Ad esempio deve “individuare, formare, designare (previa 112 consultazione del RLS) un numero congruo di addetti all’antincendio e addetti al pronto soccorso in modo da coprire adeguatamente gli orari e gli spazi di lavoro”. Si ricorda che questo adempimento può essere gestito anche “a rete” con la collaborazione tra vari datori di lavoro. Infine non bisogna dimenticare di informare tutti i lavoratori sulle modalità di gestione dell’emergenza. - documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI): il datore o il delegato “in caso di affidamento di lavori di servizi e forniture a soggetti esterni all’interno della propria azienda mette in atto una serie di misure per gestire i rischi interferenziali”. Deve inoltre acquisire i dati relativi all’idoneità tecnico-professionale della ditta e fornire indicazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro. In questa fase è importante la collaborazione tra datori di lavoro, per individuare misure di sicurezza adeguate. Per rendere più chiara la presente trattazione, si schematizzano, nella tabella che segue, gli adempimenti in capo al datore di lavoro, delegabili e non. Individuazione organigramma della sicurezza Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ATTIVITA’ NON DELEGABILE Nominare il Medico competente (nei casi previsti) ATTIVITA’ DELEGABILE Designare Preposti alle varie attività con delega ATTIVITA’ DELEGABILE Designazione degli Addetti alle emergenze, primo soccorso e antincendio previa consultazione del RLS. ATTIVITA’ DELEGABILE 113 Valutazione dei rischi Valutazione di tutti i rischi e redazione e adozione formale (con firme) del documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato con la collaborazione del RSPP e del Medico (ove previsto) consultando l’RLS. ATTIVITA’ NON DELEGABILE Consegna copia se richiesto del DVR al RLS, anche su supporto informatico. ATTIVITA’ DELEGABILE ai sensi dell’art 16 del d.lgs. 81/08 Adozione delle seguenti azioni che derivano dalla valutazione dei rischi che sono riportate nel DVR Individuazione misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Richiedere ai soggetti (strutture) che ne hanno competenza gli interventi atti ad eliminare o ridurre i rischi (es. sostituzione porte, sistemazione scale, archivi etc.) Verificare lo svolgimento dei lavori richiesti e l’efficacia degli stessi. Qualora gli interventi non sono efficaci individuare nuove misure di tutela 114 Attivare sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi . Fornire i Dispositivi di protezione collettivi ed individuali per i lavoratori che, in base alla valutazione del rischio, risultano averne necessità. Comunicare ad INAIL gli infortuni ed annualmente nominativo dell’RLS (se modificato) Nelle strutture con più di 15 lavoratori svolgere la riunione periodica alla quale partecipa RSPP, RLS, Medico e datore di lavoro. Adempiere in caso di assegnazione a soggetti esterni la realizzazione di lavori o la fornitura servizi a quanto previsto dall’art 26 del d. lgs. n.81/08 ATTIVITÀ DELEGABILI Definire un programma di informazione e formazione del personale ATTIVITA’ DELEGABILI Provvedere all’informazione e formazione in merito ai rischi presenti in azienda per tutti i lavoratori . Provvedere a fornire la formazione specifica per lavoratori esposti a rischi specifici ( es. rischi videoterminale). Provvedere alla formazione e ai relativi aggiornamenti per gli addetti alle emergenze. 115 Provvedere all’addestramento dei lavoratori che svolgono specifiche attività operative. Realizzare annualmente prove di evacuazione. Vigilare sull’espletamento da parte dei lavoratori degli obblighi loro prescritti Svolgimento della Sorveglianza sanitaria (ove previsto). Partecipazione alla Formazione e informazione. Uso corretto e cura dei Dispositivi di protezione individuali (DPI) Svolgimento delle attività secondo le modalità o procedure indicate. ATTIVITA’ DELEGABILI Paragrafo 4.2.2 La sub delega in giurisprudenza Il Supremo Collegio, in una delle più argomentate sentenze in materia di sub delega per quel che riguarda le funzioni antinfortunistiche, ha anticipato e chiarito il contesto della disposizione di cui al nuovo comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, sottolineando che “in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del caporeparto sub delegato, abbia richiesto al giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), 116 escludendo che il sub delegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità di mezzi finanziari, ovvero verificare l’adempimento di specifici obblighi del direttore, il cui inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che la responsabilità di quest’ultimo deriva dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547” (Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1997, n. 1769, Rv 210260. Si veda altresì Cass. pen., sez. IV,1° giugno 2005, n. 20604: la Corte riconosce che la sub delega sia «generalmente ammessa sia pure entro limiti rigorosi dalla giurisprudenza, nonostante il principio civilistico, secondo cui “delegatus non potest delegare”») Sull’obbligo del delegato di vigilare il sub delegato: Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39060, Conson, in ISL, 2005, 2, 107, ove altro riferimento a decisione conforme inedita, la Suprema Corte in relazione alla validità delle sub deleghe, mette in evidenza “l’irrilevanza del fatto che esse, pur se ritenute valide, non esimevano l’imputato dall’obbligo di controllare che gli eventuali sub delegati rispettassero la normativa in materia di prevenzione degli infortuni” Sempre la Cass. Pen., sez. III, 15/12/1997, n. 1769, in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, ha richiesto al Giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il Giudice di rinvio ha accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), ed ha perciò escluso che il subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, giudicando così irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità dei mezzi finanziari. Paragrafo 4.2.3 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 117 Venendo ora a considerare le principali modifiche all’art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), va segnalato anzitutto che è stato introdotto l’obbligo in capo al datore di lavoro di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste”. Tale obbligo, così come quello previsto dal successivo periodo che è già presente nel decreto 81 (“richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”), è sanzionato penalmente a carico del datore di lavoro con la pena dell’ammenda da 2000 a 4000 euro. Si tenga presente però che, ai sensi dell’art. 142 del decreto correttivo, i casi in cui è prevista la pena dell’ammenda in via esclusiva sono ora ricompresi tra i presupposti di applicazione del regime previsto dal D.Lgs. 758/94, per cui rappresentano ora, nell’ottica del decreto correttivo, delle fattispecie – pur sempre di natura penale – presidiate a livello sanzionatorio in maniera inferiore rispetto a quelle presidiate con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Tale norma è in corrispondenza con la successiva lettera g-bis) introdotta ex novo dal correttivo all’interno dell’art. 18, che attribuisce al datore di lavoro l’obbligo “nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, [di] comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro”. Peraltro in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente in relazione al medico competente, va detto che è stata aggiunta all’interno della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 55 comma 5 anche l’ipotesi della nomina del medico competente, che in una prima versione del decreto correttivo era stata inserita tra le sanzioni a carico del solo datore di lavoro. La Relazione di accompagnamento chiarisce, sul punto, che “sempre al comma 1 dell’articolo in commento (di modifica all’art. 55 T.U., n.d.r.) si accede alla richiesta contenuta nei pareri di Camera e Senato per eliminare la lettera c), in ragione della circostanza che la mancata nomina del medico competente è obbligo delegabile da parte del datore di lavoro e che, pertanto, deve essere posto a carico anche del dirigente (quindi, inserito al successivo comma)”. Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro in materia di consegna di documentazione all’RLS, è stato specificato dal decreto correttivo che la copia del DVR può essere consegnata al 118 rappresentante dei lavoratori (su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione) “anche su supporto informatico” (come previsto dall'art. 53, c. 5) e che “il documento è consultato esclusivamente in azienda” (art. 18 comma 1 lett. o). Analogamente, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, che deve essere consegnato al rappresentante dei lavoratori su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, può essere elaborato “su supporto informatico” (come previsto dall’art. 53 c. 5) ed “è consultato esclusivamente in azienda” (art. 18 comma 1 lett. p). L’articolo 18 si conclude, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, con il comma 3-bis, “erede” di quell’art. 15-bis 17 che compariva in una precedente versione del decreto 106/09 e 17 l’articolo 15-bis (la c.d “norma salva-manager” in riferimento al processo per l’incendio alla ThyssenKrupp), avrebbe creato i presupposti per esonerare dalla propria responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell’impresa: non sarebbero più stati obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi fossero state condotte colpose di altri soggetti. Come sottolineato nell’appello di 70 professori di diritto penale, il nuovo articolo avrebbe apportato “una profonda deroga alla disciplina generale della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali “sia imputabile” al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore.” che si poneva per il suo contenuto come norma modificatrice dell’art. 40 comma 2 del codice penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che così recita: “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”. 119 CAPITOLO V IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZZA (RLS) - ARTT. 47-52 DEL D. LGS. 81/08 Paragrafo 5.1 La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Tra le molteplici novità inizialmente introdotte dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vi era il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Ai sensi dell’art. 2 “Definizioni” “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.” 120 Il dettato di riferimento in oggetto, individua 3 tipologie di rappresentante: 1) RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale. 2) RLST: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48). 3) RLSPP: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49). Dando per scontata la conoscenza del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in quanto figura già prevista nella previgente normativa prevenzionistica, appare opportuno, in questa sede, illustrare sinteticamente i singoli ruoli delle tre tipologie di rappresentanti sopra menzionate. Il ruolo del Rappresentatne dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, si può così sintetizzare : - esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende del territorio o del comparto nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS. - Accede ai luoghi di lavoro, previo preavviso. (fatta eccezione in caso di infortunio grave); - L’organismo paritetico, o in sua mancanza il Fondo istituito presso l’INAIL, comunica alle aziende il nome del RSLT. Il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSPP), si può così sintetizzare: - è individuato tra i RLS delle aziende del sito produttivo. - è previsto in cantieri con più di 30.000 uomini – giorno, porti, centrali intermodali, impianti siderurgici, contesti produttivi complessi. Ai sensi dell’art. 47 comma 6 “L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto (..),avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali11, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” Nelle Aziende fino a 15 lavoratori, è previsto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 121 (RSL), eletto internamente dai lavoratori. E’ prevista una formazione specifica, iniziale, di durata 32 ore ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. 81/08, e periodicamente, è previsto altresì, un aggiornamento di detta formazione. Nelle Aziende con più di 15 lavoratori, il RLS viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali o, in mancanza , dai lavoratori. Deve frequentare uno specifico corso di durata 32 ore; ed è previsto l’aggiornamento annuale di 4 ore se l’azienda ha fino a 50 lavoratori; di 8 ore se l’azienda ha oltre i 50 lavoratori. Si sottolinea che il numero minimo di RLS è di: - n.1 per aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; - n. 3 per aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; - n. 6 per aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Preme, inoltre, sottolineare che con l’entrata in vigore del “Testo Unico”, “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” 18 ; cio’ sta a significare che in tutte le realtà lavorative, sarà presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sia esso aziendale, territoriale o di sito produttivo. L’art. 47, comma 8 così, infatti, recita: “Qualora non si procede alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli art. 48 (RLST) e 49 (RLSPP), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 52, “Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno (…) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (…). Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile 19, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello”. Tale Fondo, è finanziato “da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura 122 pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore” 20 Paragrafo 5.2 La comunicazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la procedura da eseguire Ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. aa), modificato dal decreto correttivo, prevede l’obbligo di “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8, i nominativi dei 18 Art. 47 comma 2 D. Lgs. 81/08 modifica introdotta con il d. lgs. 106/09 20 art. 52 comma 2 lett. a) così modificata dal d. lgs. 106/09 19 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”. Il D. Lgs. 106/09 ha quindi introdotto un’importante modifica al testo previgente, prevedendo l’obbligo di comunicazione per via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per la gente di mare) solo in caso di nuova elezione o designazione, non più annualmente, anche in assenza di variazioni, come in precedenza previsto. In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Riguardo alla decorrenza di tale obbligo di comunicazione, si segna che il Ministero del Lavoro con nota 4 agosto 2009, trasmessa all’INAIL ed allegata al presente manuale, ha evidenziato che la stessa va identificata con riferimento all’entrata in vigore del decreto correttivo richiamato. Poiché la pubblicazione del provvedimento è avvenuta sul Supplemento Ordinario n. 141/L della Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009, la decorrenza dell’adempimento è fissata, secondo 123 l’interpretazione ministeriale, al giorno 20 agosto 2009, decorsa l’ordinaria vacatio legis. Sulla scorta dell’invito rivolto dal Ministero del Lavoro, l’INAIL, con circolare 25 agosto 2009, n.43, ha fornito le istruzioni operative per l’assolvimento dell’adempimento in base alla novellata disposizione. La circolare conferma che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati. Conseguentemente, i datori di lavoro che: - in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009. In quest’ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica, seguendo le modalità operative indicate nella circolare; - non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento, con le predette modalità; - versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Per quanto concerne la modalità delle comunicazioni, l’INAIL ha adeguato, alla nuova disposizione di legge, la procedura telematica nell’apposita sezione “Dichiarazione RLS” già a suo tempo attivata, alla quale si accede dal sito www.inail.it attraverso il “Punto Cliente”, seguendo il percorso illustrato nella circolare, che non richiede esposizione in forma riassuntiva. Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive, la procedura consente per ciascuna di esse l’indicazione dei dati del relativo RLS. Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione effettuata. Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657 , utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto. 124 CAPITOLO VI IL SISTEMA SANZIONATORIO ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO CORRETTIVO21 Come precedentemente evidenziato al paragrafo 1.3 delle presenti linee guida, la revisione dell’apparato sanzionatorio alla luce del d. lgs. 81/08 ha notevolmente semplificato il precedente sistema, riducendo il numero delle sanzioni da 1391 a circa 400 ed ha fortemente graduato, ed in molti casi attenuato, la più severa previsione punitiva prevista dall’articolo 1 della legge delega n. 123/2007, che prevedeva un maggior aggravamento delle sanzioni. In tal senso il D. Lgs.n. 81/2008 prevedeva (dal 15 maggio 2008 al 20 agosto 2009): 125 a) la pena dell’arresto da 6 mesi a 18 mesi (art. 55 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008) per il datore di lavoro che non abbia effettuato (o abbia effettuato in modo incompleto) la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uominigiorno); la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell’art 302, secondo il quale “applica” (è stato eliminata la formulazione “su richiesta dell’imputato”) in luogo dell’arresto la pena dell’ammenda in misura comunque non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, “se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato”. Mentre la sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non è invece consentita qualora la violazione abbia avuto un 21 tratto in parte dall’intervento del dott. Michele di Lecce , al convegno tenutosi in Reggio Emilia il 15.02.2010 contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose. Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D.Lgs. n. 106/2009, che ha sostituito integralmente l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal 20 agosto 2009 è da 4 a 8 mesi di arresto e lo stesso articolo 302 è stato riformulato nei seguenti termini: “Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto) 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. 2. La sostituzione di cui al comma 1 non é consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 126 periodo superiore ai quaranta giorni. 3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.”; b) la sanzione alternativa dell’arresto (quattro-otto mesi) e dell’ammenda 5.000-15.000 (art. 55 comma 1 D.Lgs.n. 81/2008) per le stesse violazioni (mancata o incompleta valutazione del rischio, mancata o non corretta redazione del documento di valutazione) e per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità. Detta pena è stata drasticamente ridotta dal D.Lgs. n. 106/2009, che ha sostituito integralmente l’articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal 20 agosto 2009 è dell'ammenda da 2000 a 4000 euro per l'incompleta o carente valutazione dei rischi (da 4 a 8 mesi di arresto se la violazione è commessa nelle aziende ad elevata pericolosità), da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (con l'importante novità introdotta dal D. Lgs. n. 106/2009 nel D.Lgs. n. 81/2008 con la modifica dell'articolo 301, che ora prevede l'obbligo dell’U.P.G. di provvedere con prescrizione ai sensi del D.Lgs.n.758/1994 anche in caso di sanzione punita con la sola pena dell'ammenda); c) nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione amministrativa. Il D.Lgs. n. 106/2009, modificando l'articolo 55, ha ridotto gli importi di tali sanzioni; d) mentre inizialmente il D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva che, anche nei casi di alternatività (qualora non si sia precedentemente estinto il reato per tempestivo adempimento della prescrizione Asl ai 127 sensi del D.Lgs.n.758/1994), la pena dell’arresto poteva essere ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini previsti dall’art. 491 c.p.c. si fosse adoperato “concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato”, il D.Lgs. n. 106/2009 ha eliminato tale possibilità abrogando l’articolo 303. e) viene modificato (art. 300) l’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 (che riguarda la responsabilità giuridica delle imprese), introdotto con la Legge 123/2007: Va notato che il D.Lgs. n. 106/2009 non è intervenuto su tale disposizione, lasciando immutate le sanzioni originariamente previste dal D.Lgs. n. 81/2008. In tal senso la sanzione pecuniaria maggiore (1000 quote) esclusivamente nel caso in cui sia avvenuto un infortunio mortale connesso alla mancata/incompleta valutazione del rischio e redazione corretta del documento (violazione degli articoli 17 c. 1 lett. a), 28, 55 comma 2 del decreto legislativo); nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive: e1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; e2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; e4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi ) cui all’articolo art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (introdotto con la Legge 123/2007 art. 9, comma 2), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; e6) mentre se l’infortunio mortale è connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, senza tuttavia la violazione degli articoli 17 c. 1 lett. a), 28, 55 comma 2 del decreto legislativo (redazione del DVR), la sanzione pecuniaria viene rimodulata, e ridotta ad una misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote; in questo 128 caso si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; e7) inoltre nel caso di infortunio, che comporti lesioni non mortali di più persone, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, la sanzione pecuniaria viene ulteriormente ridotta ad una misura non superiore a 250 quote. In questo caso si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. e8) ma la sanzione amministrativa più temibile, e appropriata in caso di violazione di norme di sicurezza e igiene del lavoro, è quella di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 231/2008 (Commissario giudiziale) che prevede quanto segue: “1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”. Occorre ricordare che, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il valore della singola quota viene fissato dal giudice in relazione alle condizioni patrimoniali dell’impresa, allo scopo di assicurare l’efficacia 129 (deterrente) della sanzione, e può variare da 103 € sino a 1549 €. Le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e le relative competenze degli organi di vigilanza, già previste dall’art. 5 della L. 123/07, sono state con maggiore dettaglio precisate all’art 14 del D.Lgs. n. 81/2008, e poi completamente riscritte dal D.Lgs. n. 106/2009. In particolare con l’Allegato 1 vengono analiticamente individuate con precisione le gravi violazioni ai fini della possibile adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in materia di salute e sicurezza. Tra queste anche violazioni che investono elementi organizzativi e procedurali, gravi, la cui violazione viene considerata sostanziale ai fini della adozione del provvedimento. Detto allegato è stato modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 (come precedentemente accennato nel cap. 3 delle presenti linee guida) La legge delega n. 123/2008 all’art. 1 aveva esteso a tutti i settori la possibilità del provvedimento di sospensione, originariamente riservato esclusivamente per l’edilizia, prevedendo altresì che potesse essere adottato anche per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza. L’articolo 301 del decreto, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 recita “applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758”, prevede che “alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758”. Pertanto viene esteso a tutte le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto dell'ammenda il virtuoso istituto della prescrizione, che consente l'estinzione in via amministrativa, previo adempimento dell'obbligo prevenzionistico. Il D.Lgs. 758/94 non è invece applicabile allorché sia comminata la sanzione esclusiva dell’arresto, quest’ultima prevista nei seguenti casi: 130 1-2-3) mancata collaborazione di Rspp e medico competente nella valutazione dei rischi o mancata nomina dell'Rspp o datore di lavoro che svolge le funzioni di Rspp senza aver frequentato il corso di formazione obbligatorio di cui all'art. 34 co° 2 nei casi di attività disciplinate dal Titolo IV nei casi di compresenza di più imprese con l’impiego di un organico non inferiore a 200 dipendenti al giorno o altre attività a rischio elevato [a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto] (art. 29 co°1 e art. 17 co°1 lett. b); 4) nei casi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto ad adempiere al provvedimento di sospensione nelle fattispecie di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, per le contravvenzioni suindicate previste con la sola pena dell’arresto, comunque, è prevista una particolare forma di definizione “agevolata” del procedimento che ammette la conversione della sanzione detentiva nella sola pena pecuniaria dell’ammenda (inizialmente da 8.000 euro a 24.000 euro, dal 20 agosto 2009 non meno di 2000 euro) “il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000” (art. 301 comma 1). Detta “sostituzione ... non é consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni” (art. 301 comma 2). In tale caso, comma 3 art. 302, è prevista altresì la estinzione del reato una volta decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna sempre che il datore di lavoro non abbia commesso ulteriori reati in materia prevenzionistica (“senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue”.). 131 L’ammenda (da € 2.000 a € 4.000) è prevista in via esclusiva nel caso il datore di lavoro non abbia redatto il documento di valutazione dei rischi secondo le modalità imposte dalla legge nonché nei casi in cui nel documento di valutazione manchino alcuni degli elementi che ne costituiscono il contenuto obbligatorio. Quando la sanzione penale non è alternativa il reato, se punito col solo arresto, è di diretta competenza della procura della repubblica competente per territorio, e non può essere estinto amministrativamente adempiendo un verbale di prescrizione dell'organo di vigilanza. Le sanzioni amministrative (ma anche penali nei cantieri mobili e temporanei di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) previste dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico dei componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti sono state modificate dal D.Lgs. n. 106/2009 ed aggravate, essendo ora le violazioni dell'art. n. 21 comma 1 lettera a e b, che li riguardano, punite con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro. L’articolo 61 (“esercizio dei diritti della persona offesa”), al comma 1, di seguito riportato, attribuisce l’onere al Pubblico Ministero di dare notizia dell’esercizio dell’azione penale all’INAIL (e ora anche all’IPSEMA), affinché possa essere esercitata l'azione di regresso. Lo stesso articolo, al comma 2, contiene la facoltà alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Tali previsioni si pongono come finalità quella di favorire l’accertamento delle responsabilità penali, sulla base delle quali, peraltro, vengono quantificati gli eventuali risarcimenti ai lavoratori interessati. 132 Con riguardo al comma 2 del medesimo articolo, si tenga presente che i diritti e le facoltà consistono complessivamente nel diritto ad intervenire nel processo (indicando elementi di prova, presentando testimonianze, memorie etc.) ma non hanno la stessa valenza processuale della costituzione di parte civile. Per concludere l’argomento ritengo utile per tutti i colleghi riportare uno stralcio dell’intervento del Procuratore della Repubblica di Alessandria nel recentissimo convegno tenutosi a Reggio Emilia in data 15.02.2010. IL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 106/09 Reggio Emilia – 15 febbraio 2010 La rivisitazione del sistema sanzionatorio nel decreto correttivo Intervento di Michele di Lecce Procuratore della Repubblica di Alessandria Dando per scontata la conoscenza dell’ampio quadro normativo oggi vigente in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro cercherò di delineare le principali caratteristiche del sistema sanzionatorio penale previsto per la violazione della normativa prevenzionale. 133 Premesso che due sono i piani sui quali tale sistema nel suo complesso si articola, e cioè : A) quello delle previsioni contenute nel CP che vanno dagli artt. 590 – 589 relativi alle lesioni ed all’omicidio colposi, agli artt. 437 – 451 relativi alla omessa collocazione o rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, B) quello della specifica normativa prevenzionale che pur subendo profonde e significative modifiche nel corso specie degli ultimi decenni ha sempre mantenuto, fin da quando è stata superata la visione meramente risarcitoria, propria delle prime forme di tutela nate dopo la rivoluzione industriale, la sanzione penale al centro del pur differenziato intervento punitivo; va precisato che quest’ultima scelta è sempre apparsa e continua ad apparire (nonostante alcune qualificate prese di posizione contrarie) almeno nel nostro paese necessaria, a differenza di quanto accade in altri stati anche vicini; realisticamente necessaria, sia pure con i temperamenti che vedremo, anche per chi come me è da sempre un sostenitore della assoluta necessità di giungere una volta per sempre a quello che viene indicato come il diritto penale minimo, riducendo quindi l’area del penalmente rilevante a quelle violazioni per le quali nessun altro tipo di sanzione risulta veramente adeguata. Soffermandoci ora brevemente sulle previsioni codicistiche, basterà osservare : 1) che i reati comuni previsti per le lesioni personali e l’omicidio colposi (artt. 589 – 590) presentano caratteristiche peculiari (perseguibilità d’ufficio e pena maggiore) allorché essi vengano commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o abbiano comunque determinato una malattia professionale; in tali ipotesi essi risultano di solito caratterizzati dalla presenza di una colpa specifica in relazione appunto alla inosservanza di una regola cautelare ed anche, secondo il costante orientamento della corte di cassazione, dell’ampio dettato dell’art. 2087 CC che, come è noto, impone all’imprenditore di adottare le misure che per la particolarità del lavoro, 134 l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, 2) che i reati previsti dagli artt. 437 e 451, inseriti tra quelli contro l’incolumità pubblica, puniscono, tra l’altro, coloro che con dolo o per colpa con un comportamento omissivo (non collocare) o commissivo (rimuovere o rendere inservibili) in relazione ad apparecchi, mezzi o segnali contro gli infortuni sul lavoro o destinati a prevenire gli stessi, fanno si che non possano essere prevenuti (437) infortuni sul lavoro o non possano limitarsi i loro effetti (451) una volta che si siano verificati. Entrambe le previsioni sono state quasi completamente ignorate almeno fino agli anni settanta e tutt’ora non sono molte le decisioni sul punto specifico che è dato conoscere. Certo è stato di grande portata per una loro maggiore effettività il contributo che la giurisprudenza, segnatamente di legittimità, ha dato specie sul punto inerente la non necessità che la condotta prevista dal legislatore ponga in pericolo una massa indefinita di persone, essendo sufficiente per la sussistenza del reato di cui all’art. 437 la messa in pericolo di una comunità anche ristretta di lavoratori che siano in numero tale da rendere possibile una diffusività del pericolo, rilevando solo la indeterminatezza dei soggetti che possono essere esposte ai rischi, trattandosi comunque di un reato di mera condotta e di pericolo presunto che nella sua forma omissiva può essere commesso solo da soggetti gravati da obblighi prevenzionali, mentre nella sua forma commissiva può evidentemente essere commesso, come dice la stessa norma, da chiunque. E’ stato pacificamente riconosciuto che il reato di cui all’art. 437 può concorrere con le contravvenzioni prevenzionali, specie se per queste ultime è in concreto ravvisabile la esistenza della sola colpa; se venissero contestate più contravvenzioni prevenzionali commesse con dolo sarebbe ben possibile configurare solo il delitto, anziché, come pure qualche volta è stato fatto, ritenere la continuazione tra le dette contravvenzioni. In questa sede mi sembra opportuno ricordare che al di là della entità, pure rilevante specie nella ipotesi aggravata, della pena edittale risulta particolarmente incisiva la previsione della pena accessoria del divieto di contrattare con la PA (previsto dall’art. 32 quater CP) che consegue di diritto alla affermazione di colpevolezza, sempre che il delitto sia commesso in occasione dell’esercizio di una attività imprenditoriale. Ciò attribuisce pure un diverso valore prevenzionale a questa norma, che come tutte quelle già citate, ha soprattutto, se non esclusivamente, un carattere punitivo. Venendo ora al secondo dei due piani sopra richiamati che è certamente più specifico e di maggiore attualità in questa sede, vale a dire quello della normativa prevenzionale, occorre prendere le mosse dalla constatazione che, come si è già accennato, l’attività prevenzionale nel nostro paese è sempre stata fondamentalmente giurisdizionalizzata. Poco importa rilevare che forse in un corretto dispiegamento dei diversi interventi pubblici dovrebbero o potrebbero avere un peso maggiore le forme di autotutela e gli interventi degli organi amministrativi, visto che l’azione giudiziaria in questo settore, sia pure con inevitabili limiti, sembra ancora avere un alto tasso di incisività specie in ragione di un significativo mutamento – intervenuto a seguito di riforme di cui si dirà in seguito – della stessa funzione giurisdizionale che a finalità di prevenzione indiretta, attuata attraverso forme più immediatamente repressive, è andata progressivamente sostituendo forme di prevenzione diretta perseguita attraverso nuovi strumenti processuali. In particolare mi riferisco alla generalizzata procedura di estinzione delle contravvenzioni prevenzionali introdotta con il D. Lgs. 758 del 1994, anno per altro nel quale entrò in vigore il D. Lgs 626 il cui titolo I delineò quel nuovo modello prevenzionale che ancora oggi è alla base della normativa prevenzionale vigente. Con il D. Lgs. 758 il legislatore, nel dare attuazione alla parte più importante della delega ricevuta per ridisegnare quasi tutto il diritto penale del lavoro, provvide a decriminalizzare i tanti illeciti minori ancora presenti nel nostro ordinamento ed a dare un nuovo assetto all’intero sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 135 La procedura estintiva in questione applicabile, come è noto, a tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si concretizza attraverso alcune fasi (sostanzialmente : accertamento, contestazione, comunicazione di notizia di reato, prescrizione, verifica ottemperanza, pagamento di somma ridotta in sede amministrativa) che possono portare ad una graduale diminuzione della risposta punitiva, che giunge fino al punto massimo della rinuncia a far valere la medesima da parte dell’ordinamento, in relazione al grado, alle modalità ed alla tempestività della eliminazione da parte dei soggetti obbligati delle situazioni di pericolo derivanti dalle constatate violazioni delle regole cautelari. Molto ancora si discute in dottrina sulla natura di quello che è stato da alcuni definito come un sofisticato procedimento estintivo a struttura complessa, o a formazione progressiva, nel quale l’estinzione del reato contravvenzionale è subordinata al verificarsi di due condizioni : il puntuale adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ed il pagamento di una certa somma in via amministrativa. Diverse sono le opzioni avanzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’inquadramento dommatico di questa procedura e cioè che si tratti di una condizione di procedibilità (speciale), che si tratti di una condizione obiettiva di punibilità (decisione isolata della Cass), che si tratti di una causa estintiva del reato (argomento testuale), da ultimo per qualche autore si tratterebbe di una ipotesi di non punibilità sopravvenuta (categoria non ancora del tutto definita). Qual che sia la classificazione ritenuta preferibile, resta fermo che la Corte Costituzionale ha ormai ripetutamente (12.2.1998 n. 19 e 16.12.1998 n. 416) e sotto diversi profili rigettato le eccezioni di incostituzionalità della normativa in esame, e la Corte di Cassazione, nel risolvere un conflitto di giurisdizione tra TAR Lombardia e Tribunale di Milano, ha spazzato via da anni (sent. 1037 del 14.2.2000) ogni dubbio circa la natura di atto di PG della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza (il che significa naturalmente che ogni decisione in proposito non può che competere al PM o al GIP/TRIB). La Corte di Cassazione ha anche avuto modo di affermare la possibile coesistenza tra la procedura estintiva in questione ed il sequestro preventivo, attese le diverse finalità dei due istituti (il primo volto ad una sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche, il secondo volto ad impedire l’aggravamento od il protrarsi delle conseguenze del reato contravvenzionale accertato) e l’autonomia dei due procedimenti incidentali. L’esperienza giudiziaria, poi, ha confermato che il meccanismo estintivo in questione si è rivelato di larghissimo impiego ed assolutamente funzionale, consentendo di raggiungere completamente le finalità che il legislatore voleva perseguire, e cioè a un lato accentuare gli effetti prevenzionali della normativa penale speciale in esame e dall’altro giungere ad una deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari mantenendo comunque il controllo di legalità da parte della AG in un così delicato, complesso e rilevante settore. Per altro è stato tanto il consenso che questo meccanismo ha suscitato da indurre il legislatore ad estenderlo anche ad alcuni aspetti di un settore completamente diverso del diritto penale speciale, il che dovrebbe indurre a qualche riflessione in ordine alla necessità di individuare in via generale strumenti sanzionatori nuovi ed articolati in grado di raggiungere un livello di effettività di gran lunga superiore a quello di solito proprio di un apparato sanzionatorio fondato quasi esclusivamente sulle tradizionali pene detentive o pecuniarie. 136 Una indicazione del genere però non sembra essere stata raccolta in misura significativa neppure nella recente rivisitazione dell’apparato sanzionatorio del c.d. TU sulla sicurezza del lavoro che,nel rimodulare almeno in parte gli obblighi dei principali soggetti tenuti al rispetto della normativa prevenzionale, ha articolato diversamente l’entità ed a volte la natura di varie sanzioni, ma poco ha innovato in termini di pene interdittive o per così dire nuove. In proposito è sufficiente richiamare le modifiche apportate alla sospensione dell’attività in presenza di gravi e reiterate violazioni della normativa di sicurezza, misura inizialmente applicabile solo ai cantieri, poi estesa a tutti i luoghi di lavoro ed ora solo puntualizzata, per quanto attiene alla inosservanza della normativa prevenzionale, nel senso che le gravi violazioni, che ne rappresentano il necessario presupposto, dovranno essere specificate con un successivo provvedimento (per il momento sono indicate nell’allegato 1) e soprattutto nel senso che la reiterazione delle stesse viene ritenuta sussistente se lo stesso soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione con prescrizione ottemperata o comunque accertata con sentenza definitiva commette più violazioni della stessa indole, vale a dire della medesima norma o di una di quelle indicate nel citato allegato n. 1 (niente a che vedere con la abitualità nelle contravvenzioni – art. 104 c.p.). Certo vi sono stati da ultimo degli interventi non del tutto marginali, tra i quali vale la pena di richiamare : 1-l’applicabilità della procedura estintiva di cui si detto anche alle contravvenzioni per le quali il “corretto” per così dire TU in materia di sicurezza del lavoro prevede la sola pena dell’ammenda (art. 301); 2- la previsione in tale TU di un meccanismo di estinzione per le violazioni sanzionate in via amministrativa per molti versi analogo a quello esistente per le contravvenzioni; mi riferisco ovviamente all’art. 301 bis che, una volta regolarizzata la situazione rilevata come illecita, consente di estinguere l’illecito amministrativo con il pagamento di una somma pari al minimo della somma prevista come sanzione; 3- la previsione di cui all’art. 302 che, nel punire con la sola pena dell’arresto le violazioni ritenute di maggiore gravità, consente la sostituzione di tale pena con il pagamento di una somma determinata secondo i più generali criteri di conversione della pena detentiva con quella pecuniaria (ora 250 euro per ogni giorno di pena detentiva), sempre che siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato e la violazione non abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro che abbia determinato lesioni gravi o la morte del lavoratore; per questi più gravi reati l’odierno legislatore prevede inoltre una ipotesi piuttosto singolare di estinzione dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha operato la sostituzione, se l’imputato (rectius condannato) non ha commesso altri reati tra quelli previsti dal TU o relativi ad infortuni sul lavoro; 137 4- l’attribuzione (art. 302 bis) agli organi di vigilanza del nuovo potere di impartire disposizioni esecutive ai fini della applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi ove queste siano state adottate volontariamente dal datore di lavoro che poi non ne ha curato la corretta adozione, in proposito può osservarsi che al di là della evidentemente scarsa effettività di una previsione di tal genere, essa non si inserisce perfettamente nel complessivo quadro dei provvedimenti che possono essere adottati dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e che sono stati nettamente delimitati dal D. Lgs. 124 del 2004 (prescrizioni, per le contravvenzioni – diffida, per le violazioni sanzionate in via amministrativa – disposizioni, per l’inosservanza di norme di legge per le quali vi sia un apprezzamento discrezionale); 5- la previsione che la violazione di più precetti riconducibili ad una stessa categoria omogenea di requisiti di sicurezza indicati dagli allegati c.d. tecnici debba essere considerata come una violazione unica e quindi punita con una sola pena, anche se le prescrizioni dell’organo di vigilanza dovranno essere tante quante sono le violazioni accertate e l’ottemperanza richiesta per poter accedere alla speciale procedura ablativa dovrà esserci per tutte. Oltre ai profili appena accennati, nell’articolato sistema sanzionatorio previsto dalla ultima versione del c.d. TU vi sono alcune previsioni in tema di individuazione di soggetti obbligati : a) alcune confermano il testo del D. Lgs. 81/08 (come il riconoscimento dell’esercizio di fatto dei poteri propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto ; come le condizioni di validità ed efficacia della delega di funzioni) b) altre innovative come la possibilità di sub delegare parte delle funzioni già oggetto di una delega alle stesse condizioni previste dalla prima delega e d’intesa con il datore di lavoro,previsione questa piuttosto originale per tale aspetto e più in generale in contrasto con quanto piuttosto omogeneamente sempre sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di trasferibilità di funzioni. Resta in ogni caso ferma la espressa indicazione dell’obbligo per il datore di lavoro ed i dirigenti di vigilare in ordine all’adempimento dei propri obblighi da parte dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori, del medico competente con la precisazione che la mancata attuazione di tali obblighi sarà addebitabile solo a loro stessi in assenza di un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e/o del dirigente ; affermazione per altro sostanzialmente inutile specie in considerazione di quella proceduralizzazione degli interventi di prevenzione che resta una caratteristica di fondo dell’attività prevenzionale la quale si sostanzia ormai non più solo nella attuazione di misure di natura tecnica, ma anche in misure organizzative e procedurali coinvolgendo, ovviamente in misura diversa, tutte le funzioni aziendali. 138 Qualche osservazione specifica merita infine la riconfermata affermazione della responsabilità degli enti,società o associazioni anche prive di personalità giuridica (con esclusione dello Stato e degli enti pubblici) derivante dai reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di gestione dell’ente o da soggetti comunque sottoposti alla loro direzione o vigilanza. L’ampliamento così attuato dell’ambito di applicazione della specifica normativa contenuta nel D. Lgs. 231/2001 era stato in verità già previsto dalla L. 123/2007 con la quale il Parlamento aveva conferito, tra l’altro, la delega al Governo per emanare il TU sulla sicurezza, era stato poi riportato appunto nel D. Lgs. 81/2008 e non è stato oggetto dell’ultimo intervento correttivo. In vero dalla entrata in vigore della norma ad oggi non risultano molti casi di contestazione di questa ipotesi ad opera delle Procure della Repubblica e ciò di certo per la novità della disposizione, ma anche e forse soprattutto, per la difficoltà di sostenere l’accusa tenuto conto della formulazione della stessa. Il legislatore infatti si è limitato ad integrare il testo del D. Lgs. 231 aggiungendo appunto con uno specifico articolo il 25 septies (le aggiunte alle originarie ipotesi di reato presupposto si sono nel tempo ampliate più volte) le due ipotesi in questione e lasciando per il resto immutato il testo dello stesso D. Lgs., per cui tutta la disciplina dell’istituto è rimasta quella che era, anche se l’allargamento in questione per la prima volta ha inserito tra i reati in questione due ipotesi colpose, mentre tutti gli altri già indicati sono reati dolosi. Anche per questo risulta non facilmente spiegabile la non inclusione tra gli stessi del delitto di cui all’art. 437 c.p. (per non dire di quello di omicidio doloso eventualmente ravvisabile in particolari casi di infortuni sul lavoro). Ciò determina notevoli problemi dal momento che il rappresentante dell’ente deve commettere il reato di base nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso condizione di non difficile accertamento in tutti i casi preesistenti, ma molto problematica con riferimento agli infortuni sul lavoro od alle malattie professionali. 139 Per superare tale indubbia difficoltà qualche autore ha ipotizzato che l’interesse od il vantaggio non vada riferito agli eventi, ma alla condotta che la persona fisica ha tenuto nello svolgimento della attività svolta per l’ente, per cui il requisito in questione non dovrebbe essere riferito al reato di lesioni personali od omicidio colposi, ma alla violazione della norma cautelare. Le sanzioni previste sono naturalmente di tipo pecuniario ed interdittivo, graduate in relazione alle tre specifiche ipotesi (due per le lesioni ed una per l’omicidio), con la possibilità della confisca e della pubblicazione della sentenza. Quelle interdittive, che si aggiungono a quelle derivanti dalla responsabilità penale personale dei singoli soggetti, consistono nel divieto di contrattare con la PA e nell’interdizione dall’esercizio di una attività e sembrano poter avere un grado di effettività piuttosto elevato in considerazione del quadro complessivo nel quale esse sono collocate e quindi della reale possibilità di incidere sulle situazioni aziendali di volta in volta prese in esame. Ma, proprio sotto questo profilo, desta ancor maggiore interesse la disciplina del modello di organizzazione e gestione al quale il legislatore riconosce una efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente sempre che esso sia adottato ed efficacemente attuato. Senza esaminare qui il dettagliato elenco dei requisiti formali e sostanziali che tale nodello deve avere in base al dettato dell’art. 30, basterà ricordare che esso, almeno nella prima fase di applicazione della normativa in proposito potrà essere ritenuto idoneo se sarà conforme alle specifiche linee guida nazionali o straniere, mentre in seguito sarà compito della commissione consultiva quello di elaborare apposite procedure standardizzate. Ciò ovviamente vale per la fase dell’adozione del modello che però dovrà poi essere concretamente attuato non potendo quindi l’ente limitarsi a fare riferimento ad un certo modello senza poi seguire in concreto le procedure necessarie per rendere operativo il modello scelto. Fin da ora appare arduo il compito di chi dovrà nella realtà controllare entrambi gli aspetti sopra indicati, giacché gli attuali organi di controllo sono di certo in possesso di adeguate professionalità per verificare gli ambiti più vicini alla normativa prevenzionale, mentre per quelli di tipo più organizzativo occorrerà individuare altri soggetti ed altri mezzi in grado di supportare il giudice che in definitiva avrà una ampia discrezionalità nella valutazione complessiva, dovendosi comunque evitare di giungere ad una sorta di responsabilità oggettiva dell’ente. La attuale normativa non impone agli enti l’adozione dei modelli di cui sopra; adozione che rappresenta solo un onere per gli stessi, anche se diversi autori hanno già osservato che essi finiranno inevitabilmente con l’avere una funzione ed una valenza più vasta di quella meramente esimente potendo se non altro essere indicati come strumento di reale organizzazione dell’ente stesso anche sotto il profilo meramente prevenzionale il che viene oggi richiesto in misura di gran lunga maggiore di quanto poteva accadere allorché non si parlava ancora di un sistema di prevenzione da gestire adeguatamente e continuativamente in attuazione di una vera e propria politica della sicurezza. Significativa in tal senso è la previsione secondo la quale si intende assolto l’obbligo di sorveglianza che grava sul datore di lavoro che ha validamente delegato alcune funzioni se l’azienda ha appunto adottato ed efficacemente attuato un modello di verifica e controllo. Su questa prospettiva si apriranno certamente in un prossimo futuro scenari molto interessanti nei quali dovrà, ad esempio, esaminarsi il rapporto e le reciproche ricadute tra i modelli in questione e la valutazione dei rischi (con la conseguente stesura del documento di sicurezza) che naturalmente restano obblighi primari del datore di lavoro. 140 In definitiva può rilevarsi che nonostante tutto ciò, e pur in presenza di una progressiva e consistente riduzione delle violazioni punite penalmente, il fulcro del sistema sanzionatorio proprio della normativa prevenzionale resta, ancora oggi, la previsione di numerose contravvenzioni (quasi tutte punite con la pena alternativa) che hanno natura di reato permanente, nel senso che la condotta dalla quale deriva una situazione di pericolo, effettivo o potenziale, per i beni protetti si protrae nel tempo fino a quando perdura la detta condizione di rischio e sussiste di conseguenza il dovere e la possibilità per il contravventore di farla cessare dando attuazione a quanto impostogli dalla norma. Il carattere di permanenza di questi reati contravvenzionali ha delle ricadute non solo, come è ovvio, sulla individuazione del termine di decorrenza della loro prescrizione (che inizia quando appunto cessa la condotta inosservante), ma anche ai fini della determinazione del regime sanzionatorio applicabile nel caso di successione di leggi nel tempo ( se una condotta inizia durante la vigenza di una legge e poi ne entra in vigore un’altra che prevede per lo stesso fatto una pena maggiore e la condotta continua anche in presenza di quest’ultima, la pena da infliggere sarà quella maggiore non potendo seguirsi in questa ipotesi il criterio del favor rei per la inscindibilità della condotta). Conclusivamente può in sintesi dirsi che il sistema sanzionatorio previsto dalla attuale specifica normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro considerato nel suo insieme - al di là dei materiali errori che continua a presentare e pur nella sua articolazione e complessità - non appare ancora del tutto idoneo a svolgere una incisiva funzione repressiva, ma soprattutto prevenzionale per la scarsa diversificazione delle tipologie di sanzioni (specie di natura penali), e questo, naturalmente, indipendentemente dalla diffusa inosservanza sostanziale della normativa stessa. A tutti i colleghi, auguro buon lavoro. a cura di Luciana Bruno