EAT_321_Ruotedepoca_copA_122010.qxd:Layout 1 29-11-2010 16:08 Pagina 1 RUOTE D’EPOCA Mod. EAT 321 - 12/2010 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VEICOLI D’EPOCA - AUTOVETTURE Sede e Direzione Generale: Via Pampuri 13 - 20141 Milano www.ergoitalia.it ED. DICEMBRE 2010 Gruppo ERGO Versicherungsgruppe Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Indice Nota Informativa Premessa A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario Condizioni Generali di Assicurazione Estensione Territoriale Gestione del contratto Garanzia RCA - Condizioni generali - Condizioni speciali - Ulteriori elementi di determinazione del premio Garanzie CVT - Corpi Veicoli Terrestri - Incendio - Furto - Norme comuni alle Garanzie Incendio (Forma Basic) e Furto - Rischi speciali - Assistenza Norme che regolano i sinistri Allegati Consigli utili Norme del Codice della Strada Informativa resa all’Interessato ai sensi del codice sulla privacy pagina bianca a scopo tipografico Nota Informativa Ed. 12/2010 Nota Informativa - pagina 1 di 18 Premessa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali ERGO Assicurazioni S.p.A., Società per azioni a socio unico, appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, ha la propria sede legale in Via Pampuri 13 – 20141 Milano (Italia), telefono +39 0257441, sito internet www.ergoitalia.it, indirizzo di posta elettronica [email protected], è stata autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00061 ed all’Albo Gruppi al n. 034. Nota Informativa - pagina 2 di 18 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa L’ammontare del patrimonio netto di ERGO Assicurazioni (bilancio 2009) è pari a 67 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale delle riserve patrimoniali è di 23 milioni. L’indice di solvibilità è pari a 3,79 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Si rimanda al sito internet www.ergoitalia.it per i dati riferiti alle successive annualità sono consultabili nel bilancio di ERGO Assicurazioni S.p.A. ivi pubblicato. B. Informazioni sul contratto 3. Coperture assicurative offerte La garanzia della Responsabilità Civile Obbligatoria è prestata esclusivamente per i veicoli d’epoca e/o di interesse storico o collezionistico soci come disposto dall’Art. 0/0 delle Condizioni di Assicurazione, nella formula tariffaria con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro secondo quanto disposto dalle condizioni Speciali di Assicurazione. ERGO Assicurazioni assicura i rischi della Responsabilità Civile Obbligatoria impe- gnandosi a corrispondere, entro i limiti del massimale assicurato, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati da terzi dalla circolazione dell’autovettura assicurata, ivi compresi i danni da circolazione in aree private, ad eccezione delle aree aeroportuali, secondo quanto disposto dall’Art. 1/1 delle Condizioni di Asscurazione RCA. In eventuale abbinamento alla copertura di Responsabilità Civile Obbligatoria le ulteriori coperture assicurative previste dal contratto riguardano: - il veicolo assicurato in polizza per i danni diretti che dovesse subire in caso di Incendio e/o eventi atmosferici (Art. 2/ss), Furto o rapina del mezzo ivi compresi o meno Atti vandalici o Eventi sociopolitici (Art. 3/ss) e le garanzie Rischi Speciali quali l’assicurazioni Cristalli, il Soccorso Vittime della Strada, ecc. (Art. 4/ss). - un aiuto immediato in seguito al verificarsi di un evento fortuito accaduto al veicolo assicurato quale l’intervento del carro attrezzi, un’auto sostitutiva, ecc. con la garanzia Assistenza (Art. 5/ss). AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni alle coperture assicurative o sospensione delle stesse riguardo all’Estensione Territoriale della garanzia, all’uso del veicolo (Art. 0/1), al mancato o ritardato pagamento del premio (Art. 0/4), alla mancata comunicazione da parte del Contraente di variazioni del rischio (Art. 0/9), ed esclusioni specifiche riguardo alla Garanzia Assistenza (Art. 5/3). Per la specifica indicazione si rimanda ai rispettivi Articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati fra parentesi. AVVERTENZA: per alcune tipologie di danno sono previste rivalse. Agire in rivalsa significa che la Compagnia può rivalersi - in tutto o in parte - per somme che avesse dovuto inopinatamente liquidare ad un terzo nei confronti del Contraente, del proprietario del mezzo o di colui che ha causato il sinistro per effetto dell’inopponibilità a terzi di eccezioni derivanti dal rapporto contrattualistico tra Contraente e assicuratore (Artt. 0/4, 0/9). AVVERTENZA: per alcune tipologie di danno sono previsti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie. Per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria i limiti di indennizzo sono quelli relativi ai massimali indicati in polizza. Per le altre garanzie eventualmente prestate i limiti di indennizzo sono quelli relativi al valore del veicolo indicato in polizza, ai capitali assicurati - sempre indicati in polizza - o ai massimi risarcimenti indicati nelle Condizioni di Assicurazione previsti per le specifiche garanzie Rischi Speciali e Assistenza. A titolo esemplificativo, nel caso di un incidente stradale con lesioni a persone per Nota Informativa - pagina 3 di 18 € 2.600.000,00 (a) e danni a cose per € 50.000,00 (b), ma nel contratto di assicurazione i limiti di massimo indennizzo (massimali) fossero di € 2.500.000,00 (c), per lesioni a persone, e € 500.000,00 (d) per danni a cose - minimo di legge fino al 13.06.2012 - e quindi il costo complessivo del sinistro fosse di € 2.650.000,00 (a+b) ERGO Assicurazioni risarcirà solamente € 2.550.000,00 (b+c) in quanto l’importo del danno da lesioni € 2.600.000,00 è superiore al massimale di polizza. Si specifica che il contratto è stipulato con il tacito rinnovo alla sua scadenza. AVVERTENZA: qualora non disdettata 15 giorni prima della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità così come previsto dall’Art. 0/5 – Rinnovo del contratto – fatti salvi gli adempimenti degli obblighi di comunicazione previsti dall’Art. 0/8. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia La garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria non comprende il risarcimento dei danni subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni. Non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: Nota Informativa - pagina 4 di 18 a) i soggetti di cui all’Articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’Articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, così come indicato all’Art. 0/2 delle Condizioni di Assicurazione. 6. Premi Il premio può essere corrisposto solo in rate annuali. I pagamenti devono essere effettuati presso l’Agenzia ove è assegnato il contratto. Il premio della garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e l’importo del premio di contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, nella percentuale e per gli importi ivi indicati. AVVERTENZA: l’Agenzia può applicare sconti di premio utilizzando il proprio monte sconti se e per quanto disponibile. AVVERTENZA: il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato nei casi previsti dagli Artt. 0/10 comma c) – Risoluzione del contratto per alienazione del veicolo, 0/11 – Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo, e 0/12 – Risoluzione del contratto per furto del veicolo. 7. Informativa in corso di contratto ERGO Assicurazioni si impegna a trasmettere al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa disposizioni vigenti. Nelle sopraindicata l’Impresa evidenzia al variazioni peggiorative classe di merito. prevista dalle comunicazione Contraente le apportate alla 8. Attestazione sullo stato del rischio - Classe di merito L’attestazione sullo stato del rischio è inviata, a mezzo Postel, da ERGO Assicurazioni all’indirizzo del contraente indicato in polizza almeno 30 giorni prima della scadenza del Suo contratto cosi come disciplinato dall’Art. 1/3 delle Condizioni generali di assicurazione. In presenza di dichiarazione di mancata circolazione del mezzo indicato sull’attesto lo stesso ha una validità di 5 anni. AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia ma non costituisce strumento di determinazione del premio di polizza. 9. Recesso Il Contraente può recedere dal contratto, sia in presenza di aumenti tariffari – inferiori o meno al tasso di inflazione – che di diminuzioni di premio, semplicemente non provvedendo a pagare la quietanza di rinnovo; in tal caso il contratto di assicurazione cesserà di essere operativo dalle Nota Informativa - pagina 5 di 18 ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda,ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche. 11. Regime fiscale Il premio di assicurazione del contratto – relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria - è assoggettato ad un’imposta del 12,5% ed ad un Contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Relativamente alle altre eventuali garanzie vendibili con il contratto l’imposta è pari al 13,5% per le garanzie Incendio, Furto e Rischi Speciali e al 10% per la garanzia Assistenza. Nota Informativa - pagina 6 di 18 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Procedura per il risarcimento del danno afferenti la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria Procedura di risarcimento diretto (Art. 149/150 Codice delle Assicurazioni) Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica, nei limiti previsti dalla legge, la procedura di risarcimento diretto in base alla quale l’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. (Artt. 149, 150 del Codice delle Assicurazioni; D.P.R. 18 luglio 2006 n.254). La procedura si applica in caso di collisione tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. La procedura opera in caso di: - danni al veicolo; - eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità); - eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente. Qualora sussistano tutte le sopra descritte condizioni, l’Assicurato, che si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, dovrà inviare all’Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione via fax. La richiesta di risarcimento dovrà contenere: - nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose: 1) i nomi degli Assicurati; 2) le targhe dei due veicoli coinvolti; 3) la denominazione delle rispettive imprese; 4) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; 5) le generalità di eventuali testimoni; 6) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 7) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno; - nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, dovranno, altresì, essere indicati: 1) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; 2) l’entità delle lesioni subite; 3) la dichiarazione di cui all’Articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; 4) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; 5) l’eventuale consulenza medico le- gale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo Blu”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. L’Impresa provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla Legge (Art. 7 e 8 D.P.R. 18/07/2006 n. 254), inviando al danneggiato apposita comunicazione che indichi alternativamente: a) una congrua offerta di risarcimento del danno; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui sopra è inviata entro i seguenti termini, sospesi in caso di richiesta di integrazione: a) novanta giorni, nel caso di lesioni; Nota Informativa - pagina 7 di 18 b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose; c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. Procedura di risarcimento ordinaria (Art. 144/148 Codice delle Assicurazioni) Qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto sopra descritta, il danneggiato potrà fare azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, secondo la procedura e con i termini previsti dall’Art. 148. Per i sinistri con soli danni a cose, l’impresa di assicurazione del civilmente responsabile entro sessanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine Nota Informativa - pagina 8 di 18 di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro (Art. 148, comma 1, Codice delle Assicurazioni). L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate ai commi 1/2 dell’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni). L’Impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo di offerta entro novanta giorni; tale termine è interrotto dalla tempestiva richiesta della necessaria documentazione da parte dell’Impresa (Art. 148 comma 5 Codice della Assicurazioni), e ricomincia a decorrere a seguito del ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Nell’ambito della procedura prevista dall’Art. 148, se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta entro il termine di 15 giorni. Risarcimento dei trasportati (Art. 141 Codice delle Assicurazioni) Ai sensi dell’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’Articolo 140 (Pluralità di danneggiati e supero del massimale), a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’Articolo 148 del Codice delle Assicurazioni. AVVERTENZA: il sinistro va denunciato entro 3 giorni da quello in cui lo stesso si è verificato o da quello in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile) utilizzando il modulo fornito dall’Impresa secondo il disposto dell’Art. 143 del Codice della Assicurazioni. Sul sito internet www.ergoitalia.it è disponibile l’elenco aggiornato dei Centri di Liquidazione Sinistri, cui fare riferimento per individuare quello competente alla gestione del sinistro. 13. Incidenti stradali con controparti estere Nell’eventualità di un sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all’estero, ai sensi dell’Art. 126 del Codice delle Assicurazioni, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata AR a UCI, all’indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 20145 Milano indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell’UCI (maggiori informazioni al sito www.ucimi.it). Qualora invece il sinistro avvenga all’estero, sempre con un veicolo immatricolato all’estero, così come disciplinato dagli Artt. 151 e ss del Codice delle Assicurazioni, per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero, occorre scrivere all’ISVAP Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Nota Informativa - pagina 9 di 18 inviando: - un fax al numero 0642133730 oppure - un messaggio e-mail all’indirizzo [email protected]. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA –Via Yser, 14 00198 Roma. 14. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo - Garanzie diverse dalla RCA AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono rispettare gli obblighi indicati all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione - Denuncia e gestione del sinistro. Le spese peritali relativamente al perito che il contraente avrà nominato sono a Suo carico così come descritto all’Art 2/B. Le procedure liquidative sono descritte in polizza dall’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione - Denuncia e gestione del sinistro. AVVERTENZA: le garanzie di Assistenza vengono fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano, a cui la Società ha affidato la gestione dei sinistri, così come indicato all’Art. 5/3. AVVERTENZA: il sinistro va denunciato Nota Informativa - pagina 10 di 18 entro 3 giorni da quello in cui lo stesso si è verificato o da quello in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile e Art. 2/A delle Condizioni di Assicurazione). 15. Accesso agli atti dell’impresa Fermo restando quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, i Contraenti e i Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, formulando apposita richiesta scritta. Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del decreto del Ministero per lo Sviluppo n. 191 del 29 ottobre 2008, ai soggetti sopraindicati, entro 60 giorni dalla richiesta, devono essere messi a disposizione i documenti richiesti - a spese del richiedente; in caso di mancato rispetto di tale termine si può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto. La richiesta di accesso può essere inoltrata: a) dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta: 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarci- mento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso; b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora l’impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’Articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. Riportiamo il testo degli Art 4, 5 e 6 del decreto del Ministero per lo Sviluppo n. 191 del 29 ottobre 2008, che disciplinano il procedimento di accesso agli atti: Art. 4 - Procedimento di accesso agli atti 1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all’impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l’accesso. 2. La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell’impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. 3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell’impresa diverso da quelli indicati al comma 2 è trasmessa immediatamente all’ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato. 4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all’impresa l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. 5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di Nota Informativa - pagina 11 di 18 riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. 6. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. Art. 5 - Accoglimento della richiesta di accesso 1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all’Articolo 4, comma 6, è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l’indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo, Nota Informativa - pagina 12 di 18 non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all’Articolo 4, comma 3, l’atto di accoglimento è comunicato entro venti giorni. 2. L’esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell’assistenza di altra persona, per quest’ultima devono essere specificate le generalità. 3. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell’importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. 4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso. Art. 6 - Rifiuto o limitazione dell’accesso 1. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all’Articolo 4, comma 3, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni. 2. In caso di rifiuto o limitazione dell’accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l’ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Nell’ambito della procedura di Risarcimento diretto, di cui all’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, la richiesta ricevuta dall’impresa debitrice, viene inoltrata all’impresa gestionaria, con contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento di conclude nel termine di 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’impresa gestionaria, cui si applicano le diposizioni del decreto ministeriale n. 191/2008, sopra richiamato. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni, via Pampuri 13, 20141 Milano, fax n. 02/57308581, indirizzo e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 17. Arbitrato Eventuali controversie tra le parti sulla valutazione del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, così come previsto dall’Art. 2/B delle Condizioni di Assicurazione Denuncia e gestione del sinistro. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Nota Informativa - pagina 13 di 18 Glossario Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i settori di polizza. Agenzia Sede presso la quale è stato stipulato il contratto. Assicurato - Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. - Per le altre garanzie, esclusa l’Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto. - Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s’intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato. Assicurazione Il contratto con il quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c). Attestazione sullo stato del rischio Documento che l’Impresa è tenuta a Nota Informativa - pagina 14 di 18 rilasciare al Contraente, nel quale sono esposte le caratteristiche del rischio assicurato. Certificato di Assicurazione Documento contrattuale che prova la copertura assicurativa e che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione. Codice delle Assicurazioni Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno di Assicurazione Documento contrattuale da tenere sempre esposto sul veicolo e comprovante la copertura assicurativa. CVT Corpi Veicoli Terrestri: garanzia a tutela del veicolo assicurato (Incendio, Furto). Diaria Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio. Famigliari conviventi Tutti gli appartenenti al nucleo familiare dell’Intestatario del veicolo assicurato, purchè aventi la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia. Franchigia Somma che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. Furto Azione compiuta da terzi e disciplinata dall’Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso. Impresa ERGO Assicurazioni S.p.A. Incendio Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo Somma che l’Impresa, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro. Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Invalidità Permanente Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica. Istituto di cura Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno. Massimale di garanzia Limite di importo fino al quale l’Impresa è obbligata per ogni sinistro. Polizza Il documento che prova l’Assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. Proprietario del veicolo L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.). RCA La garanzia Responsabilità Civile Nota Informativa - pagina 15 di 18 derivante dalla circolazione dei veicoli, la cui copertura è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. N. 209/05 nonché dell’Art. 2054 del C.C. Regolamento Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. Risarcimento Somma che l’Impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro. Risarcimento diretto Procedura prevista e disciplinata dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal regolamento n. 254/06, in base alla quale in caso di incidente stradale i danneggiati non responsabili, o responsabili parzialmente, possono essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Le modalità e le condizioni di applicazione di tale procedura sono regolate dalla legge. Responsabilità principale La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro. Responsabilità concorrente paritaria La responsabilità da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. Essa non darà luogo all’appliNota Informativa - pagina 16 di 18 cazione del malus, ma all’annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri. La responsabilità cumulata che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Rivalsa Azione esercitata dall’Impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati. Scoperto Parte percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, ferma restante l’indicazione di un minimo eventualmente inserita in polizza. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Tariffa Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall’Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto. Veicolo Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione. Valore Commerciale Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattui- zione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli. Valore a Nuovo Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto. Veicoli d’epoca Il veicolo d’epoca è un veicolo cancellato al PRA perché destinato alla conservazione nei musei o locali pubblici o privati ed iscritto alla Direzione Generale della MCTC e la circolazione è consentita solo in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito delle località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. Tale veicolo per poter circolare deve essere provvisto di particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione Generale della MCTC o documentazione equipollente così come previsto dall’Art. 60, 3° comma, del Codice della Strada (DLGS n. 285 del 30 aprile 1992) e dall’Art. 214 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. Veicoli di interesse storico e collezionistico Il veicolo di interesse storico o collezionistico così come previsto dall’Art. 60, 3° comma, del Codice della Strada (DLGS n. 285 del 30 aprile 1992) e dall’Art. 214 del regolamento di attuazione del Codice della Strada deve conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le quali a suo tempo ha ottenuto l’omologazione e la conseguente immatricolazione) salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione. Ad esempio le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 – se sono presenti gli attacchi predisposti dal costruttore del veicolo – devono prevedere le cinture di sicurezza con il conseguente obbligo di utilizzarle (così come previsto dalla circolare del 22 giugno 2000 della MCTC) anche se al momento della loro prima immatricolazione non sussisteva tale obbligo. ERGO Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato Dr. Josef Marek Nota Informativa - pagina 17 di 18 Nota Informativa - pagina 18 di 18 Condizioni Generali di Assicurazione Ed. 12/2010 Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 1 di 36 Nelle condizioni che seguono sono esposte tutte le garanzie che possono essere prestate dall’impresa con la presente polizza. Sono operanti solamente quelle richiamate nella polizza. Estensione Territoriale L’assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, delle Isole Faroer, delle isole della Manica e Gibilterra,del Liechenstein, della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall’Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio: in difetto l’Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l’Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l’Art. 1901 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all’Art. 0/2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e all’Art. 1/2 - Esclusioni e Rivalsa. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 2 di 36 Gestione del contratto Art. 0/0 - Operatività dell’assicurazione - Veicoli assicurati Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato purché rientrante almeno in una delle seguenti categorie: - Veicoli d’epoca, cioè iscritti al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. così come previsto dall’Art. 60 del Codice della Strada ed appositamente autorizzati alla circolazione come previsto dallo stesso Art. 60 del Codice della Strada e dall’Art. 214 del Regolamento di attuazione dello Stesso Codice della Strada. - Veicoli di interesse storico e collezionistico, cioè dotati di Certificato di Identità ASI rilasciata da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto all’anno di prima immatricolazione ed autorizzati alla circolazione come previsto dallo stesso Art. 60 del Codice della Strada e dall’Art. 215 del Regolamento di attuazione dello Stesso Codice della Strada. - Veicoli non dotati di Certificato di Identità ASI rilasciata da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 25 anni rispetto all’anno di prima immatricolazione. All’atto della stipula del contratto o del suo eventuale rinnovo il Contraente è tenuto a presentare all’Impresa copia di tessera di iscrizione a Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito, valida per l’intera durata contrattuale. Per i veicoli dotati di Certificato di identità ASI o di Certificazione di Storicità FMI, il Contraente è tenuto a presentarne copia all’Impresa. Art. 0/1 – Uso del veicolo La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni del Contraente, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico: - venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti per sfilate, manifestazioni e simili; - non venga utilizzato per “uso professionale”, cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell’attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente quale il trasporto di merci o l’uso a noleggio (con o senza conducente). Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 3 di 36 Non è considerato “uso professionale” l’utilizzo occasionale del veicolo, descritto in polizza, durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l’utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione. Art. 0/3 - Altre assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 C.C. Art. 0/2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio e aggravamento dello stesso Ai sensi degli Artt. 1892 - 1893 - 1894 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al 2° comma dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 0/4 - Pagamento del premio La rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione dell’Impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa pattuizione, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 4 di 36 giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno e non è ammesso il frazionamento dello stesso che deve essere corrisposto in via anticipata ed in un’unica soluzione annuale. Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio. Art. 0/5 - Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall’Art. 0/8 in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Art. 0/6 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa. Art. 0/7 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 0/8 - Adeguamento del premio Qualora l’Impresa intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute (esclusa l’eventuale variazione derivante dal verificarsi o meno dei sinistri nel corso del periodo di osservazione), è tenuta a trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può accettarle ed in tal caso il contratto si rinnova, oppure può non accettarle, comunicando la propria intenzione all’Impresa entro la scadenza annuale del contratto ed in questo caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza dello stesso. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l’Impresa e non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre più alcun effetto. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio. Nel caso di polizze emesse con rateo Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 5 di 36 iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la tariffa vigente alla data della scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto. Art. 0/9 - Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso, al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull’attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’Impresa ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art. 0/10 - Alienazione del veicolo È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all’Impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: A) Sostituzione: qualora l’alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, purché si tratti sempre di veicolo d’epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio. B) Cessione: In caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio. È fatto salvo quanto previsto dal suc- Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 6 di 36 fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Qualora l’alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, purché si tratti sempre di veicolo d’epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio, altrimenti, il contratto si risolve e l’Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma. B) Per demolizione del veicolo Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui Art. 46 quarto comma D.L. 5/2/97 n° 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice, conteArt. 0/11 - Cessazione del rischio nente: A) Per distruzione o esportazione - data di consegna del veicolo definitiva del veicolo assicurato - estremi dell’autorizzazione del centro (Art. 103 del Codice della strada) - generalità del Proprietario Nel caso di cessazione di rischio a causa - estremi di identificazione del veicolo di distruzione o esportazione definitiva - assunzione, da parte del gestore del del veicolo, come previsto dall’Art. 103 centro di raccolta o del titolare del del Codice della strada, il Contraente è concessionario o della succursale, deltenuto a darne comunicazione all’Impresa l’impegno di provvedere direttamente cessivo Art. 0/14 - Contratti di durata inferiore ad un anno. C) Risoluzione del Contratto: se il Contraente non si avvale di quanto previsto ai precedenti punti a) o b), il contratto si risolve alla data del trasferimento di proprietà e in tal caso l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione all’Impresa del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso in cui la vendita del veicolo sia successivamente subentrata alla consegna in conto vendita dello stesso, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio non goduta, a far data dalla consegna in conto vendita e previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde del veicolo alienato. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 7 di 36 alle pratiche di cancellazione dal P.R.A. ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione con consegna contestuale del certificato, del contrassegno nonché della Carta Verde, qualora l’alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, purché si tratti sempre di veicolo d’epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio, altrimenti il contratto si risolve e l’Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti su indicati. Art. 0/12 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova In base all’Art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), “l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’Art. 283, comma 1, lettera d a proposito dell’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza”. Pertanto, nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia all’Autorità competente. L’Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e consegnando all’Impresa copia della denuncia stessa. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso l’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. Art. 0/13 - Sospensione di contratto La sospensione del contratto non è ammessa. Art. 0/14 - Contratti di durata inferiore ad un anno Non sono consentiti contratti di durata inferiore all’anno. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 8 di 36 sportive ed alle relative prove. Garanzia RCA Valida per i rischi relativi all’assicurazione obbligatoria di cui agli Art. 122 e ss. D.lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni. Condizioni generali Art. 1/1 – Oggetto dell’assicurazione L’Impresa assicura, in conformità alle disposizioni di legge e in materia, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e della relativa “Premessa”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive”. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa L’assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di “veicolo d’epoca” se la circolazione avviene senza l’autorizzazione prevista dall’Art. 60, 3° comma, della Legge 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e dall’Art 214 del regolamento di attuazione del Codice della Strada; - nel caso di “veicolo di interesse storico e collezionistico” se la circolazione avviene senza l’autorizzazione prevista dall’Art. 60, 4° comma, della Legge 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e dall’Art. 215 del regolamento di attuazione del Codice della Strada; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l’utilizzo; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 9 di 36 D.Lgs. 30/04/92 N. 285. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per il veicolo indicato in polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o Contraente o Proprietario fino al 10% della somma liquidata con il massimo di Euro 1.000,00. Art. 1/3 - Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa deve inviare al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza una attestazione che contenga: a) la denominazione dell’Impresa di assicurazioni; b) il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica; c) il numero del contratto di assicurazione; d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; e) la forma tariffaria; f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata; g) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) come definita dall’allegato 2 del Regolamento n. 4 del 9 Agosto 2006, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale che hanno dato luogo a pagamenti. Dovranno, altresì, essere indicati i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità concorrente paritaria: oltre al loro numero, dovrà essere indicata, per ciascuno di essi, la percentuale di responsabilità. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all’Impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi dell’eventuale facoltà contrattualmente prevista; Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 10 di 36 i) Ove ricorrano i presupposti del mantenimento della classe di merito all’interno del nucleo familiare, dovrà essere inserita una precisazione in merito. Tale precisazione sarà mantenuta anche negli attestati rilasciati successivamente al primo. l) Gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall’Assicurato. m) La firma dell’assicuratore. La suddetta “attestazione” deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “Libro matricola” l’Impresa non rilascia l’attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’attestazione deve essere rilasciata dalla “delegataria”. L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di: - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, a meno che il periodo di osservazione risulti concluso; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l’ha rilasciata. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente ed entro quindici giorni dalla stessa. Nel caso di veicolo colpito da furto totale, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, demolizione, vendita, cessazione definitiva, l’Impresa rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta degli aventi diritto, l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 11 di 36 Condizioni speciali Valide per la forma di tariffa fissa ed assoluta prevista dal prodotto. Franchigia fissa ed assoluta La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. In caso di mancata presentazione della documentazione idonea all’attestazione dei precedenti assicurativi, l’importo della franchigia riportata in polizza sarà aumentata come previsto dalla Tabella Franchigie. A) Stipulazione di un nuovo contratto All’atto della stipulazione, il contratto riporta l’importo della franchigia base se relativo a: 1. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; oppure, 2. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Il contraente è tenuto, a fornire la carta di circolazione il certificato di proprietà, e, ove previsto, l’appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all’effetto del contratto, il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto. In difetto la Franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura sotto indicata in base al tipo di veicolo assicurato. Tabella franchigie per autovetture: Franchigia base 250 euro Maggiorazione della Franchigia 250 euro Tabella franchigie per motocicli: Franchigia base 250 euro Maggiorazione della Franchigia 125 euro B) Veicolo assicurato con altra impresa Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria «Franchigia», il contratto riporta l’importo della franchigia base. In mancanza della consegna dell’attestazione, la Franchigia deve essere maggio- Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 12 di 36 rata, per la sola prima annualità,nella misura indicata nelle «Tabelle Franchigie» in base al tipo di veicolo assicurato. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di tre mesi, salvo che il contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestazione dello stato del rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. Il contraente è tenuto a consegnare oltre al suddetto attestato di rischio, relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa, copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno, il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto riporta l’importo della Franchigia prevista senza alcuna maggiorazione. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione di cui al primo comma. C) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l’assunzione del contratto il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta dell’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell’attestazione; in questo caso il contratto è emesso indicando la franchigia base. In mancanza si applica, per la sola prima annualità, la maggiorazione indicata nelle tabelle di cui al precedente punto A). D) Veicolo assicurato all’estero Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente è tenuto a consegnare una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio. In mancanza della consegna della dichiarazione la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura indicata nelle tabelle di cui al precedente punto A). Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 13 di 36 E) Sostituzione del contratto In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato circostanze che dovranno essere idoneamente documentate. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. F) Scadenza del contratto Alla scadenza del contratto, l’Impresa rilascerà un’attestazione di rischio secondo quanto disposto nell’Art. 1/3 delle Condizioni Generali. Franchigia per conducente minore di anni 26 Nel caso di conducente del veicolo, abilitato a norma delle disposizioni in vigore, di età inferiore ad anni 26, la presente assicurazione prevede l’applicazione di franchigia, come da tabella seguente: Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Ulteriori elementi di determinazione del premio Elementi di personalizzazione I dati forniti dall’Assicurato alla stipula del contratto possono essere utilizzati per personalizzare la Tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale l’Impresa potrà variare i parametri in base ai quali è determinata tale Tariffa. L’Assicurato deve comunicare all’Impresa, per iscritto, l’eventuale modifica dei dati forniti entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. In difetto, è applicabile quanto previsto nell’Art. 0/2 – Dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio e aggravamento dello stesso. Tabella Franchigia per minori di anni 26: Franchigia base 500 euro Maggiorazione della Franchigia 250 euro Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 14 di 36 Garanzie CVT - Corpi Veicoli Terrestri Premessa Le seguenti garanzie vengono concesse esclusivamente se il valore del veicolo risulti desumibile dalle quotazioni indicate da riviste specializzate, ovvero, su presentazione di una relazione descrittiva e valutativa del veicolo, redatta da Perito accreditato presso uno dei Registri Storici Italiani, relazione che dovrà essere allegata alla polizza di cui costituirà parte integrante. Incendio La garanzia nella forma Basic comprende: Art. 2/1 - Incendio - Scoppio L’Impresa indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell’impianto di alimentazione. In caso di sinistro l’Impresa rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previste. Art. 2/2 - Ricorso terzi da incendio L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conse- guenza di incendio o scoppio del veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell’Articolo 2/1. La garanzia è operante: - in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato che non debbano essere coperti dell’assicurazione obbligatoria; - nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall’Art. 129 del Codice; - entro il limite di Euro 100.000,00. La garanzia nella forma Plus, oltre alla forma Basic, comprende: Art. 2/3 - Eventi naturali L’Impresa risarcisce i danni dovuti a: - bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d’aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto. Per tali eventi è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; - tempesta, grandine fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il veicolo. È applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 15 di 36 Furto Art. 3/1 - Furto - Rapina L’Impresa indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro l’Impresa rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione dello scoperto contrattuale, salvo diversa indicazione risultante in polizza. Resta convenuto che lo scoperto, ed il relativo minimo, è a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarlo presso altra Impresa. La garanzia nella forma Global comprende: Art. 3/4 - Furto Global L’Impresa risarcisce, fino alla concorrenza del valore assicurato con la garanzia furto e con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00, i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. Norme comuni alle Garanzie Incendio (forma Basic) e Furto Art. 3/2 - Danni da scasso L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto, o tentativo di furto, di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. Art. 2-3/1 - Degrado per danni parziali In caso di danno parziale derivante da sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio il massimo degrado d’uso applicabile è pari al 50% del costo a nuovo del ricambio utilizzato, elevato al 80% per pneumatici, batterie e impianto di scarico. Art. 3/3 - Danni riportati dal veicolo dopo il furto L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti che il veicolo abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato, in conseguenza di circolazione o di atti vandalici, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. Art. 2-3/2 - Furto e incendio in occasione di manifestazioni di piazza L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi in occasione di manifestazioni di piazza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 16 di 36 Art. 2-3/3 - Accessori del veicolo Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonchè per l’impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d’aria, purchè ne sia comprovata l’esistenza. Rischi Speciali Art. 4/3 - Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del Proprietario del veicolo per i danni provocati a terzi quando la patente del conducente risulti essere scaduta di validità al momento del sinistro. Il conducente del veicolo dovrà, entro due mesi dal sinistro, avere ottenuto il rinnovo della stessa. Art. 4/4 - Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei Art. 4/1 - Soccorso vittime confronti del Proprietario del veicolo e/o della strada di chi risulti avere la potestà del conduL’Impresa indennizza, con il limite di Euro cente per i danni provocati a terzi quando 1.500,00 per sinistro, i danni materiali e alla guida al momento del sinistro risulti diretti all’abitacolo del veicolo, verificatisi esserci un conducente minore di età. in occasione del trasporto di vittime di incidenti stradali. La garanzia nella forma Extra comprende, oltre a tutte le garanzie Art. 4/2 - Responsabilità civile prestate dalla forma Standard, anche per i danni causati dai le seguenti: trasportati L’Impresa assicura la Responsabilità Art. 4/5 - Rimborso per Civile dei trasportati a bordo del veicolo iscrizione a raduni e spese di per i danni causati a terzi a seguito di fatti iscrizione a registri storici connessi con la circolazione del veicolo In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l’Impresa stesso. Questa garanzia è operante solo con il rimborsa, fino ad un massimo di Euro limite massimo di Euro 775.000,00 per 250, le spese già sostenute dal contraente per l’iscrizione del vicolo assicurato sinistro. a gare di regolarità pura, per iscrizioni a raduni organizzati dal proprio club e per La garanzia nella forma Standard comprende: Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 17 di 36 le spese per il contrassegno Tasse Automobilistiche (cd Bollo Veicoli Storici) e l’iscrizione a registri storici. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di documento probante le spese sostenute. Art. 4/6 - Rimborso premio assicurazione non obbligatoria In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l’Impresa rimborsa la parte di premio pagata per le coperture non obbligatorie, e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza indicata sul contrassegno esposto sul veicolo, con esclusione della parte di premio relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro. Art. 4/7 - Collisione con veicoli non assicurati L’Impresa in caso di collisione del veicolo con altro autoveicolo identificato e non coperto da garanzia assicurativa per la Responsabilità Civile Autoveicoli, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, con il limite di Euro 3.000,00 per sinistro. In caso di sinistro l’Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale. Art. 4/8 - Bagaglio In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purchè di proprietà del conducente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. In caso di sinistro l’Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale. Art. 4/9 - Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto dello stesso, dei documenti di circolazione intesi come Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà o della targa del vei- Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 18 di 36 colo, l’Impresa rimborserà sino a un massimo di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo: - le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo; - le spese sostenute per il rilascio dei nuovi documenti di circolazione e/o targa anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità. stalli installati sul veicolo - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo, incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi sino ad un massimo di: - Formula Base: Euro 500,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 Euro per evento,indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati. - Formula Vip: Euro 1000,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 Euro per evento,indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati. Sono esclusi i danni: - avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del veicolo; - dovuti a rigature, segnature e simili. La franchigia non si considera operante se l’intervento viene effettuato presso un centro convenzionato (carglass o doctorglass). Art. 4/10 - Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o rapina In caso di ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina l’Impresa rimborserà, fino alla concorrenza di Euro 150,00, le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Assistenza veicolo. Art. 5/1 – Oggetto La garanzia nella forma Total com- dell’assicurazione prende, oltre a tutte le garanzie com- L’Impresa si impegna a fornire all’Assicuprese nelle forme Extra e Standard, rato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti conveanche la seguente: nuti nel contratto, nel caso in cui l’AssiArt. 4/11 - Cristalli curato stesso si trovi in una situazione di In caso di rottura per cause accidentali o difficoltà a seguito del verificarsi di un per fatto anche volontario di terzi dei cri- evento fortuito. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 19 di 36 Art. 5/2 - Prestazioni al veicolo Forma silver Estensione territoriale: Italia. Traino in Italia Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Officina Mobile in Italia Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l’intervento anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Recupero in Italia del veicolo fuori strada Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 20 di 36 fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). Forma gold Estensione territoriale: Paesi aderenti al sistema della Carta Verde. Traino Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, ivi compreso la foratura del pneumatico, la perdita delle chiavi/rottura delle chiavi, mancanza/errato rifornimento di carburante, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 in Italia e di Euro 300,00 per sinistro accaduto all’estero. Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Officina Mobile in Italia Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multi adattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l’intervento anche in caso di necessità di montaggio di catene. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di Euro 160,00 per sinistro. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 21 di 36 Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Recupero del veicolo fuori strada Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). Demolizione del veicolo in Italia Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 Art.103; D. lgs. n.22 del 05.02.1997 Art. 46), debba procedure alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione: - libretto di circolazione in originale; - foglio complementare o certificato di proprietà in originale; - targhe autoveicolo; - in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente); - documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recu- Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 22 di 36 pero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. L’Impresa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Veicolo in sostituzione in Italia Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico dell’Impresa, un’autovettura di 1200cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di: - tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto - sette giorni consecutivi per sinistro in caso di incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali - trenta giorni consecutivi per sinistro in caso di Incendio/furto o rapina totali. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Impresa di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La prestazione non è operante per: - immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato: Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 23 di 36 Viaggio per il recupero del veicolo Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo. Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all’estero: reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell’Impresa. Le prestazioni non sono operanti per: - i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice; - i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione. Spese di rimessaggio Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico dell’Impresa fino ad un massimo Invio pezzi di ricambio Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 24 di 36 di Euro 2.500,00 per sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Art. 5/3 - Prestazioni alla persona Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo l’Impresa a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno). Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato: Spese d’albergo Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di Euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di Euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero. Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 25 di 36 - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure - un’autovettura ad uso privato di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 2 giorni. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Impresa di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di Euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero. Autista a disposizione Qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idoneo, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo in Italia, presso il domicilio dell’Assicurato od altra località concordata con l’Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dell’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo. Le spese sono a carico dell’Impresa. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. Viaggio di un familiare Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per viaggio in Italia e di Euro 750,00 per sinistro accaduto all’estero. Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 26 di 36 il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: - aereo sanitario (solo paesi europei); - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico dell’Impresa fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. Rientro con un familiare Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro. L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Rientro salma Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l’Impresa a proprio carico le relative spese fino ad un Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 27 di 36 massimo di Euro 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all’estero: Anticipo spese di prima necessità Qualora in conseguenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro (Art. 166 2° CO.). L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Anticipo delle cauzioni penale e civile In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. Anticipo spese legali In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Interprete a disposizione Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza previste dalle singole Sezioni Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 28 di 36 1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. 2. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni. 3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato suicidio; - infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche; - infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 5. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 C.C. 6. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 7. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa. 8. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rim- Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 29 di 36 borso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 9. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. 10. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni della legge. Istruzioni per la richiesta di assistenza per tutte le Sezioni Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo: al numero verde 800.08.68.41 oppure al numero di Milano 02-58.24.50.41 per chiamate dall’estero comporre il seguente numero telefonico +39-02-58.24.50.41 Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: - il tipo di assistenza di cui necessita; - nome e cognome; - numero di polizza preceduto dalla sigla ERBA, in caso abbia scelto la forma di Assistenza Silver; - numero di polizza preceduto dalla sigla ERPU, in caso abbia scelto la forma di Assistenza Gold; - indirizzo del luogo in cui si trova; - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 30 di 36 documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Esclusioni Valide per le garanzie Incendio; Furto Rapina; Rischi speciali. Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, è escluso l’indennizzo dei danni: - avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - alle merci al bagaglio, agli effetti d’uso personale; - da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; - indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; - radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonoaudiovisive. L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri: - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; - determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti. Scoperti o franchigie a carico dell’Assicurato In caso di sinistro, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’ammontare del danno indennizzabile, dedotto l’eventuale scoperto o franchigia previsti dalla polizza. Relativamente alla garanzia Furto, l’assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del sinistro della protezione furto da parte del localizzatore satellitare qualora sia dichiarato in polizza con specifico allegato e che ha concorso alla determinazione del premio, comporta la maggiorazione della percentuale di scoperto di 10 punti percentuali, anche se il suo mancato funzionamento sia determinato dallo stazionamento del veicolo in zona non servita da tale sistema. Qualora per la garanzia furto non sia pattuito alcuno scoperto, in caso di sinistro rimarrà a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10%. Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 31 di 36 Norme che regolano i sinistri 1 - R.C.A. 1/A - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro, secondo quanto disposto dall’Art. 143 del Codice, deve essere redatta sul modulo fornito dall’Impresa, il cui modello è approvato dall’Isvap e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 C.C.). sabili, o responsabili solo parzialmente, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. La procedura si applica in caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati. Con la procedura di risarcimento diretto vengono risarciti: - I danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo. - Le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità). - Gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente. Al momento della presentazione della denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, dovrà essere consegnata anche la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. 1/C - Modalità di invio della richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La 1/B - Risarcimento diretto del richiesta non può essere inviata in via sinistro Il risarcimento diretto è la nuova proce- telematica. dura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stra- 1/D - Gestione delle vertenze dale consente ai danneggiati non respon- L’Impresa assume, fino a quando ne ha Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 32 di 36 interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. 2 - Incendio - Furto/ Rapina - Rischi speciali 2/A - Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all’Impresa entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati all’Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia all’Impresa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana. 2/B - Valutazione dei danni e nomina dei periti In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro, così come definito in premessa delle Garanzie CVT. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità dell’indennizzo sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell’Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corrispondendone all’Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetusta al costo dei materiali di nuova fornitura per i quali dovrà essere documentato l’acquisto, avuto riguardo al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, così come definito all’Art. 2-3/1. L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 33 di 36 il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all’estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro. Per agevolare la determinazione dell’ammontare del danno parziale l’Assicurato ha la facoltà di presentare preventivi di riparazione o altra documentazione del costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate (costi di ricambi riportate riportati da riviste specializzate anche straniere ovvero costi e prezzi risultanti da mercatini dell’usato e mostre scambio di veicoli storici, ecc.) fermo restando che l’Impresa acquisisce tale documentazione a titolo puramente informativo e indicativo, senza alcun i mpegno sull’accertamento dell’ammontare del danno. In ogni caso nell’ammontare del danno parziale non si tiene conto del: - maggior costo attribuibile ai ricambi per il loro intrinseco interesse storico o collezionistico; - maggiori spese necessarie per il reperimento dei ricambi o la loro ricostruzione a nuovo. In ogni caso non si tiene conto del deprezzamento del veicolo in seguito alla sostituzione delle parti danneggiate con ricambi non originali. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2/B Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri. 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 34 di 36 proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. secondo i criteri previsti dalle condizioni di polizza e si effettuerà il conguaglio con l’indennizzo precedentemente pagato. 2/C - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l’Assicurato, a richiesta dell’Impresa, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. L’Impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusura istruttoria. 2/D - Recuperi L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato autorizza l’Impresa a trattenere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le par ti secondi i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 35 di 36 pagina bianca a scopo tipografico Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 36 di 36 Allegati Ed. 12/2010 Allegati - pagina 1 di 12 Consigli utili Che cosa, come, quando: consigli pratici per viaggiare tranquilli. Promemoria: è tutto a posto? Prima di partire, ricordatevi di controllare che si trovino sull’auto e che ovviamente siano validi i seguenti documenti: - la patente di guida; - la carta di circolazione dell’auto; - il bollo di circolazione; - il contrassegno (ben esposto sul parabrezza) e il certificato di assicurazione; - la Carta Verde per viaggiare con tranquillità all’estero. Ma occorre avere a bordo anche: - il Modulo Blu per poter fare la “Constatazione amichevole di incidente”; - il triangolo; - la scatola delle lampadine e dei fusibili; - il disco orario; - il crick funzionante; - una lampadina a pile; - le catene da neve in inverno; - una cassettina di pronto soccorso. Ed inoltre: - osservare le disposizioni di Legge per quanto concerne l’uso delle cinture di sicurezza o dei caschi protettivi; - mantenere la massima attenzione nella guida; - viaggiare a velocità compatibili con le condizioni meteorologiche avverse (nebbia, pioggia, gelo, vento, ecc.) o Allegati - pagina 2 di 12 - con situazioni di traffico intenso (massima prudenza nei sorpassi e rigorosa osservanza delle norme sulla precedenza); per i lunghi viaggi, partire riposati, evitando pasti abbondanti e l’uso di alcolici; nel caso di condizioni di stress è consigliabile effettuare delle soste; non impegnare la corsia di emergenza; mantenere sempre la distanza di sicurezza con il veicolo che precede; rispettare la segnaletica stradale; nei centri abitati non farsi sorprendere da comportamenti imprevedibili di pedoni. Smarrimento o furto dei documenti assicurativi: che fare? Bisogna subito denunciare l’accaduto alle Autorità competenti (di solito Carabinieri o Polizia). Con la copia di questa denuncia la Vostra Agenzia ERGO Assicurazioni rilascerà i duplicati. Auto nuova o cambiamento di dati anagrafici? Quando si cambia l’auto, bisogna restituire all’Agenzia il certificato, il contrassegno assicurativo e l’eventuale Carta Verde per ottenere quelli relativi al nuovo veicolo. Dovete informare la Vostra Agenzia anche di eventuali variazioni anagrafiche (per esempio, l’indirizzo) che devono poi essere riportate nella polizza automobilistica. L’auto è stata rubata? Denunciate il furto il più presto possibile ai Carabinieri o alla Polizia e inviate copia di questa denuncia all’Agenzia ERGO Assicurazioni entro 3 giorni. Nella denuncia si deve specificare dove e quando è avvenuto il fatto e le cose danneggiate o asportate. - Nel caso di furto totale dell’auto senza che venga ritrovata, dovete presentare in Agenzia anche la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che si trova presso l’ACI (Automobile Club d’Italia). - Se l’auto rubata viene ritrovata, bisogna invece inviare una copia del relativo verbale rilasciata dall’Autorità competente, dove è contenuta una descrizione dettagliata di tutto ciò che è stato rubato o danneggiato. E in caso di incendio che fare? Consegnate in Agenzia una copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco o da un’altra Autorità, specificando chiaramente i danni subiti dall’auto. Se l’incendio distrugge completamente l’auto, è necessario presentare anche l’atto di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che si trova presso l’ACI (Automobile Club d’Italia). Allegati - pagina 3 di 12 Norme del Codice della Strada Direzione generale della M.C.T.C. Art. 60 - Motoveicoli e autoveinella cui circoscrizione è compresa coli d’epoca e di interesse la località sede della manifestazione storico e collezionistico o del raduno ed al quale sia stato pre1. Sono considerati appartenenti alla ventivamente presentato, da parte categoria di veicoli con caratteristiche dell’ente organizzatore, l’elenco paratipiche i motoveicoli e gli autoveicoli ticolareggiato dei veicoli partecipanti. d’epoca, nonché i motoveicoli e gli Nella autorizzazione sono indicati la autoveicoli di interesse storico e collevalidità della stessa, i percorsi stabizionistico. liti e la velocità massima consentita 2. Rientrano nella categoria dei veicoli in relazione alla garanzia di sicurezza d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli offerta dal tipo di veicolo; cancellati dal PRA perché destinati alla b. il trasferimento di proprietà degli loro conservazione in musei o locali stessi deve essere comunicato alla pubblici e privati, ai fini della salvaguarDirezione generale della M.C.T.C., dia delle originarie caratteristiche tecper l’aggiornamento dell’elenco di niche specifiche della casa costruttrice, cui al comma 2. e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e alle vigenti prescrizioni stabilite per collezionistico tutti quelli di cui risulti l’ammissione alla circolazione. Tali veil’iscrizione in uno dei seguenti registri: coli sono iscritti in apposito elenco ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Itapresso il Centro storico della Direzione liano Alfa Romeo, Storico FMI. generale della M.C.T.C. 3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle se- 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade guenti disposizioni: purché posseggano i requisiti previsti a. la loro circolazione può essere conper questo tipo di veicoli determinati sentita soltanto in occasione di apdal regolamento. posite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito 6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal della località e degli itinerari di svolcomma 3, ovvero con veicoli di cui al gimento delle manifestazioni o racomma 5 sprovvisti dei requisiti previduni. All’uopo i veicoli, per poter sti per questo tipo di veicoli dal regolacircolare, devono essere provvisti di mento, è soggetto alla sanzione una particolare autorizzazione rilaamministrativa del pagamento di una sciata dal competente ufficio della Allegati - pagina 4 di 12 somma da euro 78 a euro 311 se si tratta di autoveicoli, o da euro 38 a euro 155 se si tratta di motoveicoli Regolamento di Attuazione Art. 214 (Art. 60 Cod. str.) (Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca) 1. Ai veicoli d’epoca, iscritti nell’apposito elenco previsto nell’Art. 60, comma 2, del Codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall’Articolo 99 del Codice. 2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a. 40 km/h, in ogni caso; b. 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c. 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. 3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell’ente organizzatore della ma- nifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno. 4. Il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell’ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di polizia. 5. Le tariffe per l’iscrizione e la cancellazione nell’apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il ministro delle Finanze. Art. 215 (Art. 60 Cod. str.) (Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico) 6. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 7. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella caAllegati - pagina 5 di 12 tegoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6. 8. I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5. 9. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall’esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all’atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all’anno di fabbricazione del veicolo. 10.La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell’appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d’illuminazione nonché sui pneumatici Allegati - pagina 6 di 12 e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente. 11.Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purcheé siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. 12.La cancellazione del motoveicolo o dell’autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del Codice. 13.Le tariffe per l’iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il il ministro delle Finanze. Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali, identificativi e sensibili che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a. è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di valutazione del rischio, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b. può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica. 2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy: a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, selezione, raffronto/ interconnessione; utilizzo compresi comunicazione, consultazione; conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/ protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela; b. è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c. è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy). Precisiamo che, in caso di mancata stipula della polizza, i dati che ci ha/avete fornito verranno conservati per un periodo di 6 mesi, salvo diversa Sua/Vostra richiesta. 3. Natura del conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può essere: Allegati - pagina 7 di 12 a. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP); b. strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dati L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali: a. nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b. nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato. 5. Comunicazione dei dati a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a tratAllegati - pagina 8 di 12 tamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società incaricate per il recupero dei crediti, società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione). b. Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center. c. I dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento. d. i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO Previdenza S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento. Qualora l’Interessato presti il consenso al trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di ERGO Previdenza S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 28 del Codice sulla Privacy nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati) 6. Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa. 7. Trasferimento dei dati all’estero I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy. 8. Diritti dell’Interessato L’Art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare Allegati - pagina 9 di 12 la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati Titolare, ex Art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è la ERGO Assicurazioni S.p.A., nella persona del suo legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano Italia. Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice sulla Privacy è la Direzione Commerciale Marketing, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare. Allegati - pagina 10 di 12 Allegati - pagina 11 di 12 pagina bianca a scopo tipografico EAT_321_Ruotedepoca_copA_122010.qxd:Layout 1 29-11-2010 16:08 Pagina 1 RUOTE D’EPOCA Mod. EAT 321 - 12/2010 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VEICOLI D’EPOCA - AUTOVETTURE Sede e Direzione Generale: Via Pampuri 13 - 20141 Milano www.ergoitalia.it ED. DICEMBRE 2010 Gruppo ERGO Versicherungsgruppe Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Allegati - pagina 12 di 12 pagina bianca a scopo tipografico