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RUOTE D’EPOCA
Mod. EAT 321 - 12/2010
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VEICOLI D’EPOCA - AUTOVETTURE
Sede e Direzione Generale:
Via Pampuri 13 - 20141 Milano
www.ergoitalia.it
ED. DICEMBRE 2010
Gruppo ERGO Versicherungsgruppe
Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa
e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al
Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima
della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Indice
Nota Informativa
Premessa
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
Glossario
Condizioni Generali di Assicurazione
Estensione Territoriale
Gestione del contratto
Garanzia RCA
- Condizioni generali
- Condizioni speciali
- Ulteriori elementi di determinazione del premio
Garanzie CVT - Corpi Veicoli Terrestri
- Incendio
- Furto
- Norme comuni alle Garanzie Incendio (Forma Basic) e Furto
- Rischi speciali
- Assistenza
Norme che regolano i sinistri
Allegati
Consigli utili
Norme del Codice della Strada
Informativa resa all’Interessato ai sensi del codice sulla privacy
pagina bianca a scopo tipografico
Nota Informativa
Ed. 12/2010
Nota Informativa - pagina 1 di 18
Premessa
La presente Nota Informativa è redatta
secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle
condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni
sull’Impresa di
Assicurazione
1. Informazioni generali
ERGO Assicurazioni S.p.A., Società per azioni a socio unico, appartenente al gruppo
assicurativo ERGO Versicherungsgruppe,
ha la propria sede legale in Via Pampuri 13
– 20141 Milano (Italia), telefono +39
0257441, sito internet www.ergoitalia.it,
indirizzo di posta elettronica [email protected], è stata autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con
decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del
20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86
n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese
ISVAP al n. 1.00061 ed all’Albo Gruppi al
n. 034.
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2. Informazioni sulla situazione
patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto di
ERGO Assicurazioni (bilancio 2009) è pari
a 67 milioni di Euro di cui la parte relativa
al capitale sociale è pari a 44 milioni e
quella totale delle riserve patrimoniali è
di 23 milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 3,79 e
rappresenta il rapporto tra l’ammontare
del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente. Si rimanda al sito internet www.ergoitalia.it
per i dati riferiti alle successive annualità
sono consultabili nel bilancio di ERGO
Assicurazioni S.p.A. ivi pubblicato.
B. Informazioni sul
contratto
3. Coperture assicurative offerte
La garanzia della Responsabilità Civile
Obbligatoria è prestata esclusivamente
per i veicoli d’epoca e/o di interesse storico o collezionistico soci come disposto
dall’Art. 0/0 delle Condizioni di Assicurazione, nella formula tariffaria con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro
secondo quanto disposto dalle condizioni
Speciali di Assicurazione.
ERGO Assicurazioni assicura i rischi della
Responsabilità Civile Obbligatoria impe-
gnandosi a corrispondere, entro i limiti
del massimale assicurato, le somme che
siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati da terzi
dalla circolazione dell’autovettura assicurata, ivi compresi i danni da circolazione
in aree private, ad eccezione delle aree
aeroportuali, secondo quanto disposto
dall’Art. 1/1 delle Condizioni di Asscurazione RCA.
In eventuale abbinamento alla copertura
di Responsabilità Civile Obbligatoria le ulteriori coperture assicurative previste dal
contratto riguardano:
- il veicolo assicurato in polizza per i
danni diretti che dovesse subire in
caso di Incendio e/o eventi atmosferici (Art. 2/ss), Furto o rapina del
mezzo ivi compresi o meno Atti vandalici o Eventi sociopolitici (Art. 3/ss) e le
garanzie Rischi Speciali quali l’assicurazioni Cristalli, il Soccorso Vittime
della Strada, ecc. (Art. 4/ss).
- un aiuto immediato in seguito al verificarsi di un evento fortuito accaduto al
veicolo assicurato quale l’intervento
del carro attrezzi, un’auto sostitutiva,
ecc. con la garanzia Assistenza (Art.
5/ss).
AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni alle coperture assicurative o sospensione delle stesse riguardo all’Estensione
Territoriale della garanzia, all’uso del
veicolo (Art. 0/1), al mancato o ritardato
pagamento del premio (Art. 0/4), alla
mancata comunicazione da parte del
Contraente di variazioni del rischio (Art.
0/9), ed esclusioni specifiche riguardo alla
Garanzia Assistenza (Art. 5/3).
Per la specifica indicazione si rimanda
ai rispettivi Articoli delle Condizioni di
Assicurazione indicati fra parentesi.
AVVERTENZA: per alcune tipologie di
danno sono previste rivalse.
Agire in rivalsa significa che la Compagnia
può rivalersi - in tutto o in parte - per
somme che avesse dovuto inopinatamente
liquidare ad un terzo nei confronti del Contraente, del proprietario del mezzo o di
colui che ha causato il sinistro per effetto
dell’inopponibilità a terzi di eccezioni derivanti dal rapporto contrattualistico tra
Contraente e assicuratore (Artt. 0/4,
0/9).
AVVERTENZA: per alcune tipologie di
danno sono previsti limiti di indennizzo,
scoperti e/o franchigie.
Per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria i limiti di indennizzo sono quelli
relativi ai massimali indicati in polizza. Per
le altre garanzie eventualmente prestate i
limiti di indennizzo sono quelli relativi al
valore del veicolo indicato in polizza, ai
capitali assicurati - sempre indicati in
polizza - o ai massimi risarcimenti indicati
nelle Condizioni di Assicurazione previsti
per le specifiche garanzie Rischi Speciali
e Assistenza.
A titolo esemplificativo, nel caso di un incidente stradale con lesioni a persone per
Nota Informativa - pagina 3 di 18
€ 2.600.000,00 (a) e danni a cose per €
50.000,00 (b), ma nel contratto di assicurazione i limiti di massimo indennizzo
(massimali) fossero di € 2.500.000,00
(c), per lesioni a persone, e € 500.000,00
(d) per danni a cose - minimo di legge fino
al 13.06.2012 - e quindi il costo complessivo del sinistro fosse di €
2.650.000,00 (a+b) ERGO Assicurazioni
risarcirà solamente € 2.550.000,00 (b+c)
in quanto l’importo del danno da lesioni
€ 2.600.000,00 è superiore al massimale
di polizza.
Si specifica che il contratto è stipulato
con il tacito rinnovo alla sua scadenza.
AVVERTENZA: qualora non disdettata 15
giorni prima della scadenza, la copertura
si intende rinnovata per la successiva annualità così come previsto dall’Art. 0/5 –
Rinnovo del contratto – fatti salvi gli adempimenti degli obblighi di comunicazione
previsti dall’Art. 0/8.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
La garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria non comprende il risarcimento
dei danni subiti dal Conducente nel caso
in cui questi sia responsabile del sinistro
nonché i danni alle cose subiti dai
soggetti di cui all’Art. 129 del Codice
delle Assicurazioni. Non sono inoltre
considerati terzi e non hanno diritto ai
benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai
danni alle cose:
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a) i soggetti di cui all’Articolo 2054, terzo
comma, del codice civile ed all’Articolo
91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il
convivente more uxorio, gli ascendenti
e i discendenti legittimi, naturali o
adottivi del soggetto di cui al comma 1
e di quelli di cui alla lettera a), nonché
gli affiliati e gli altri parenti e affini fino
al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o
siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro
mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci
a responsabilità illimitata e le persone
che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati alla lettera b).
5. Dichiarazioni dell’Assicurato
in ordine alle circostanze del
rischio - Nullità
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le
reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
nella valutazione del rischio da parte della
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893,
1894 e 1898 del Codice Civile, così come
indicato all’Art. 0/2 delle Condizioni di
Assicurazione.
6. Premi
Il premio può essere corrisposto solo in
rate annuali. I pagamenti devono essere
effettuati presso l’Agenzia ove è assegnato il contratto.
Il premio della garanzia di Responsabilità
Civile Obbligatoria viene determinato sulla
base dei parametri di personalizzazione
previsti dalla tariffa e l’importo del premio
di contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, nella percentuale e per gli
importi ivi indicati.
AVVERTENZA: l’Agenzia può applicare
sconti di premio utilizzando il proprio
monte sconti se e per quanto disponibile.
AVVERTENZA: il Contraente può ottenere
la restituzione della parte di premio
pagato, al netto delle imposte, relativo al
periodo residuo per il quale il rischio è
cessato nei casi previsti dagli Artt. 0/10
comma c) – Risoluzione del contratto per
alienazione del veicolo, 0/11 – Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo, e
0/12 – Risoluzione del contratto per furto
del veicolo.
7. Informativa in corso di
contratto
ERGO Assicurazioni si impegna a trasmettere al contraente, almeno trenta
giorni prima della scadenza del contratto,
una comunicazione scritta, unitamente
all’attestazione sullo stato del rischio,
riportante l’informativa
disposizioni vigenti.
Nelle sopraindicata
l’Impresa evidenzia al
variazioni peggiorative
classe di merito.
prevista dalle
comunicazione
Contraente le
apportate alla
8. Attestazione sullo stato del
rischio - Classe di merito
L’attestazione sullo stato del rischio è
inviata, a mezzo Postel, da ERGO
Assicurazioni all’indirizzo del contraente
indicato in polizza almeno 30 giorni prima
della scadenza del Suo contratto cosi
come disciplinato dall’Art. 1/3 delle Condizioni generali di assicurazione.
In presenza di dichiarazione di mancata
circolazione del mezzo indicato sull’attesto lo stesso ha una validità di 5 anni.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di
confronto tra le varie proposte di contratti
R.C. auto di ciascuna Compagnia ma non
costituisce strumento di determinazione
del premio di polizza.
9. Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto,
sia in presenza di aumenti tariffari – inferiori o meno al tasso di inflazione – che
di diminuzioni di premio, semplicemente
non provvedendo a pagare la quietanza di
rinnovo; in tal caso il contratto di assicurazione cesserà di essere operativo dalle
Nota Informativa - pagina 5 di 18
ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.
10. Prescrizione e decadenza
dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio
si prescrive in un anno, dalle singole
scadenze, mentre gli altri diritti derivanti
dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda,ai
sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e
successive modifiche.
11. Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto –
relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria - è assoggettato
ad un’imposta del 12,5% ed ad un Contributo al Servizio Sanitario Nazionale del
10,5%.
Relativamente alle altre eventuali garanzie vendibili con il contratto l’imposta è
pari al 13,5% per le garanzie Incendio,
Furto e Rischi Speciali e al 10% per la
garanzia Assistenza.
Nota Informativa - pagina 6 di 18
C. Informazioni sulle
procedure liquidative
e sui reclami
12. Procedura per il risarcimento
del danno afferenti la garanzia di
Responsabilità Civile Obbligatoria
Procedura di risarcimento diretto
(Art. 149/150 Codice delle
Assicurazioni)
Per i sinistri avvenuti a partire dal 1
febbraio 2007 si applica, nei limiti previsti
dalla legge, la procedura di risarcimento
diretto in base alla quale l’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in
caso di incidente. (Artt. 149, 150 del
Codice delle Assicurazioni; D.P.R. 18
luglio 2006 n.254).
La procedura si applica in caso di collisione tra due veicoli a motore, entrambi
con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati in Italia, Repubblica di
San Marino, Città del Vaticano.
La procedura opera in caso di:
- danni al veicolo;
- eventuali lesioni di lieve entità subite
dal conducente (fino al 9% di invalidità);
- eventuali danni alle cose trasportate
appartenenti al proprietario o al conducente.
Qualora sussistano tutte le sopra
descritte condizioni, l’Assicurato, che si
ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, dovrà inviare all’Impresa
richiesta di risarcimento mediante
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, telegramma, consegna a
mano o trasmissione via fax.
La richiesta di risarcimento dovrà contenere:
- nell’ipotesi di danni al veicolo e alle
cose:
1) i nomi degli Assicurati;
2) le targhe dei due veicoli coinvolti;
3) la denominazione delle rispettive
imprese;
4) la descrizione delle circostanze e
delle modalità del sinistro;
5) le generalità di eventuali testimoni;
6) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) il luogo, i giorni e le ore in cui le
cose danneggiate sono disponibili
per la perizia diretta ad accertare
l’entità del danno;
- nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, dovranno, altresì, essere indicati:
1) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
2) l’entità delle lesioni subite;
3) la dichiarazione di cui all’Articolo
142 del codice circa la spettanza
o meno di prestazioni da parte di
istituti che gestiscono assicurazioni
sociali obbligatorie;
4) l’attestazione medica comprovante
l’avvenuta guarigione, con o senza
postumi permanenti;
5) l’eventuale consulenza medico le-
gale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al
professionista.
Alla richiesta di risarcimento deve essere
allegato il “Modulo Blu”, oppure una
descrizione dettagliata delle modalità di
accadimento del sinistro, ed il codice
fiscale.
In caso di richiesta incompleta, l’impresa,
entro trenta giorni dalla ricezione invita il
danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; in questo caso i
termini per la formulazione dell’offerta o
per la comunicazione della mancata
offerta sono sospesi fino alla data di
ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
L’Impresa provvede alla liquidazione
del sinistro in nome e per conto dell’assicuratore del civilmente responsabile
entro i termini e con le modalità previste
dalla Legge (Art. 7 e 8 D.P.R. 18/07/2006
n. 254), inviando al danneggiato apposita comunicazione che indichi alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del
danno;
b) gli specifici motivi che impediscono di
formulare l’offerta di risarcimento del
danno.
La comunicazione di cui sopra è inviata
entro i seguenti termini, sospesi in caso di
richiesta di integrazione:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
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b) sessanta giorni, nel caso di danni
riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai
veicoli o alle cose, qualora il modulo di
denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel
sinistro.
L’impresa di assicurazione, entro quindici
giorni, corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l’offerta o che non abbia fatto
pervenire alcuna risposta. La somma in
tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Procedura di risarcimento ordinaria
(Art. 144/148 Codice delle
Assicurazioni)
Qualora non sia applicabile la procedura
di Risarcimento Diretto sopra descritta, il
danneggiato potrà fare azione diretta per
il risarcimento del danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’Art. 144 del
Codice delle Assicurazioni, secondo
la procedura e con i termini previsti
dall’Art. 148.
Per i sinistri con soli danni a cose, l’impresa di assicurazione del civilmente
responsabile entro sessanta giorni dalla
ricezione della necessaria documentazione formula al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento ovvero
comunica specificatamente i motivi per i
quali non ritiene di fare offerta. Il termine
Nota Informativa - pagina 8 di 18
di sessanta giorni è ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro (Art. 148, comma 1, Codice delle
Assicurazioni).
L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di comunicare i motivi
per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso.
La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalità indicate ai commi
1/2 dell’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni).
L’Impresa di assicurazione è tenuta a
provvedere all’adempimento del predetto
obbligo di offerta entro novanta giorni;
tale termine è interrotto dalla tempestiva
richiesta della necessaria documentazione da parte dell’Impresa (Art. 148
comma 5 Codice della Assicurazioni), e
ricomincia a decorrere a seguito del
ricevimento di tutta la documentazione
richiesta.
Nell’ambito della procedura prevista
dall’Art. 148, se il danneggiato dichiara
di accettare la somma offertagli,
l’impresa provvede al pagamento entro
quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro ugual termine l’impresa corrisponde
la somma offerta al danneggiato che
abbia comunicato di non accettare
l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva
del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta
entro il termine di 15 giorni.
Risarcimento dei trasportati
(Art. 141 Codice delle Assicurazioni)
Ai sensi dell’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito
dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro
entro il massimale minimo di legge, fermo
restando quanto previsto all’Articolo 140
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale), a prescindere dall’accertamento
della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell’eventuale maggior
danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un
massimale superiore a quello minimo.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale
era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’Articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.
AVVERTENZA: il sinistro va denunciato
entro 3 giorni da quello in cui lo stesso si
è verificato o da quello in cui l’Assicurato
ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice
Civile) utilizzando il modulo fornito dall’Impresa secondo il disposto dell’Art. 143 del
Codice della Assicurazioni.
Sul sito internet www.ergoitalia.it è
disponibile l’elenco aggiornato dei Centri
di Liquidazione Sinistri, cui fare riferimento per individuare quello competente
alla gestione del sinistro.
13. Incidenti stradali con
controparti estere
Nell’eventualità di un sinistro avvenuto in
Italia con un veicolo immatricolato
all’estero, ai sensi dell’Art. 126 del Codice
delle Assicurazioni, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare
una lettera raccomandata AR a UCI,
all’indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 20145 Milano indicando ogni dato utile a
rendere più agevole, e perciò più veloce,
il lavoro dell’UCI (maggiori informazioni al
sito www.ucimi.it).
Qualora invece il sinistro avvenga
all’estero, sempre con un veicolo immatricolato all’estero, così come disciplinato
dagli Artt. 151 e ss del Codice delle Assicurazioni, per individuare l’assicuratore
estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione
dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero, occorre scrivere all’ISVAP Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
Nota Informativa - pagina 9 di 18
inviando:
- un fax al numero 0642133730
oppure
- un messaggio e-mail all’indirizzo [email protected].
In caso di sinistro avvenuto con veicolo
non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici SPA –Via Yser, 14 00198 Roma.
14. Sinistri - Liquidazione
dell’indennizzo - Garanzie
diverse dalla RCA
AVVERTENZA: in caso di sinistro il
Contraente o l’Assicurato devono
rispettare gli obblighi indicati all’Art. 2 delle
Condizioni di Assicurazione - Denuncia e
gestione del sinistro. Le spese peritali
relativamente al perito che il contraente
avrà nominato sono a Suo carico così
come descritto all’Art 2/B. Le procedure
liquidative sono descritte in polizza
dall’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione - Denuncia e gestione del
sinistro.
AVVERTENZA: le garanzie di Assistenza
vengono fornite da Europ Assistance Italia
S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano, a
cui la Società ha affidato la gestione dei
sinistri, così come indicato all’Art. 5/3.
AVVERTENZA: il sinistro va denunciato
Nota Informativa - pagina 10 di 18
entro 3 giorni da quello in cui lo stesso si
è verificato o da quello in cui l’Assicurato
ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice
Civile e Art. 2/A delle Condizioni di
Assicurazione).
15. Accesso agli atti dell’impresa
Fermo restando quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, i Contraenti e i Danneggiati possono accedere
agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione
dei danni che li riguardano, formulando
apposita richiesta scritta.
Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle
Assicurazioni e del decreto del Ministero
per lo Sviluppo n. 191 del 29 ottobre
2008, ai soggetti sopraindicati, entro 60
giorni dalla richiesta, devono essere
messi a disposizione i documenti richiesti
- a spese del richiedente; in caso di
mancato rispetto di tale termine si può
inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine
di veder garantito il proprio diritto.
La richiesta di accesso può essere
inoltrata:
a) dal momento in cui l’avente diritto
riceve comunicazione della misura
della somma offerta per il risarcimento
o dei motivi per i quali non si ritiene di
fare offerta, ovvero, in caso di mancata
offerta o di mancata comunicazione
del diniego dell’offerta:
1) decorsi trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta di risarci-
mento, se si tratta di danni a cose e
se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato
lesioni personali o il decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di
accadimento del sinistro.
Qualora l’impresa, avendo ricevuto una
richiesta di risarcimento incompleta,
abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione
della stessa, ai sensi dell’Articolo 148,
comma 5, del Codice, i termini di cui
al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e
3), decorrono dalla data di ricezione da
parte dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
Riportiamo il testo degli Art 4, 5 e 6 del
decreto del Ministero per lo Sviluppo
n. 191 del 29 ottobre 2008, che disciplinano il procedimento di accesso agli atti:
Art. 4 - Procedimento di accesso
agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti si esercita
mediante richiesta scritta all’impresa
di assicurazione che ha effettuato i
procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l’accesso.
2. La richiesta di accesso è indirizzata alla
sede legale o alla direzione generale
dell’impresa di assicurazione indicata
al comma 1, ovvero all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel
luogo di domicilio del danneggiato,
ovvero al punto vendita presso il quale
è stato concluso il contratto o al quale
quest'ultimo è stato assegnato, a
mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telefax, con
rilascio del relativo rapporto di
trasmissione, o mediante consegna a
mano. In caso di consegna a mano, il
ricevente è tenuto a rilasciare apposita
ricevuta.
3. La richiesta di accesso presentata ad
un ufficio dell’impresa diverso da quelli
indicati al comma 2 è trasmessa immediatamente all’ufficio competente.
Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
4. Nella richiesta di accesso sono indicati
gli estremi dell’atto oggetto della
richiesta stessa ovvero gli elementi
che ne consentano l’individuazione,
facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il
richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto
della richiesta in modo da consentire
all’impresa l’individuazione degli atti in
cui siano eventualmente contenuti.
5. Il richiedente allega alla richiesta di
accesso copia di un documento di
Nota Informativa - pagina 11 di 18
riconoscimento e, qualora agisca in
rappresentanza di altro soggetto, copia
della delega sottoscritta dall’interessato e copia di un documento di
riconoscimento di quest’ultimo. Se
l’interessato è una persona giuridica,
un ente o un’associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica a ciò
legittimata in base ai rispettivi statuti o
ordinamenti.
6. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione,
comunica al richiedente l’eventuale
irregolarità o incompletezza della
richiesta di accesso, indicando gli
elementi non corretti o mancanti,
mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo fax, con rilascio
del relativo rapporto di trasmissione. In
tal caso il termine per la conclusione
del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.
Art. 5 - Accoglimento della richiesta
di accesso
1. L’atto di accoglimento della richiesta di
accesso, salvo il caso di cui all’Articolo
4, comma 6, è comunicato per iscritto
al richiedente entro quindici giorni
dalla data di ricezione della richiesta e
contiene l’indicazione del responsabile
dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l’indicazione del
luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo,
Nota Informativa - pagina 12 di 18
non inferiore a quindici giorni, per
prendere visione degli atti richiesti ed
estrarne copia. Nel caso di cui all’Articolo 4, comma 3, l’atto di accoglimento è comunicato entro venti giorni.
2. L’esame degli atti è effettuato dal
richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti
si avvalgano dell’assistenza di altra
persona, per quest’ultima devono
essere specificate le generalità.
3. L’interessato può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte gli atti
presi in visione ovvero ottenerne copia,
subordinatamente al pagamento dell’importo corrispondente al costo di
mercato delle fotocopie effettuate.
4. Il procedimento di accesso si conclude
nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della
richiesta di accesso.
Art. 6 - Rifiuto o limitazione
dell’accesso
1. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso
sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale
l’accesso non può essere in tutto o in
parte esercitato. Nel caso di cui all’Articolo 4, comma 3, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti
giorni.
2. In caso di rifiuto o limitazione dell’accesso o qualora, entro sessanta giorni
dalla richiesta, il richiedente non sia
messo in condizione di prendere
visione degli atti richiesti ed estrarne
copia a sue spese, nei successivi
sessanta giorni può inoltrare reclamo
all’ISVAP anche al fine di vedere
garantito il proprio diritto. Sul reclamo
l’ISVAP provvede nel termine di trenta
giorni dalla ricezione.
Nell’ambito della procedura di Risarcimento diretto, di cui all’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, la richiesta
ricevuta dall’impresa debitrice, viene inoltrata all’impresa gestionaria, con contestuale comunicazione al richiedente. Il
procedimento di conclude nel termine di
60 giorni, decorrenti dal ricevimento della
richiesta di accesso da parte dell’impresa
gestionaria, cui si applicano le diposizioni
del decreto ministeriale n. 191/2008,
sopra richiamato.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri
devono essere inoltrati per iscritto alla
Società, Ufficio Reclami ERGO
Assicurazioni, via Pampuri 13, 20141
Milano, fax n. 02/57308581, indirizzo
e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso
di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli
Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia. In relazione alle controversie
inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità
si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere
è possibile presentare reclamo all’ISVAP
o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Arbitrato
Eventuali controversie tra le parti sulla
valutazione del danno possono essere
demandate ad un collegio di tre periti,
nominati uno per parte e il terzo di
comune accordo o in mancanza di
accordo dal Presidente del Tribunale
nella cui giurisdizione il sinistro è
avvenuto, così come previsto dall’Art.
2/B delle Condizioni di Assicurazione Denuncia e gestione del sinistro.
AVVERTENZA: è possibile in ogni caso
rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Nota Informativa - pagina 13 di 18
Glossario
Le definizioni qui di seguito riportate sono
valide per tutti i settori di polizza.
Agenzia
Sede presso la quale è stato stipulato il
contratto.
Assicurato
- Per la garanzia di Responsabilità Civile
verso terzi: la persona fisica o giuridica
la cui responsabilità civile è coperta dal
contratto.
- Per le altre garanzie, esclusa l’Assistenza: il soggetto nel cui interesse è
stipulato il contratto.
- Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le
prestazioni alla persona s’intendono le
persone trasportate a bordo del
veicolo stesso, purché come numero
totale non superino quello indicato sul
libretto di circolazione del veicolo
assicurato.
Assicurazione
Il contratto con il quale l’Assicuratore,
verso pagamento di un premio, si obbliga
a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro (Art. 1882 c.c).
Attestazione sullo stato del rischio
Documento che l’Impresa è tenuta a
Nota Informativa - pagina 14 di 18
rilasciare al Contraente, nel quale sono
esposte le caratteristiche del rischio
assicurato.
Certificato di Assicurazione
Documento contrattuale che prova la
copertura assicurativa e che deve
sempre accompagnare il veicolo durante
la circolazione.
Codice delle Assicurazioni
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo
delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni
private.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione.
Contrassegno di Assicurazione
Documento contrattuale da tenere sempre esposto sul veicolo e comprovante la
copertura assicurativa.
CVT
Corpi Veicoli Terrestri: garanzia a tutela
del veicolo assicurato (Incendio, Furto).
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di
determinati eventi inerenti l’infortunio.
Famigliari conviventi
Tutti gli appartenenti al nucleo familiare
dell’Intestatario del veicolo assicurato,
purchè aventi la stessa residenza così
come evidenziato dallo stato di famiglia.
Franchigia
Somma che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto
Azione compiuta da terzi e disciplinata
dall’Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o
parti di esso.
Impresa
ERGO Assicurazioni S.p.A.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di
beni materiali al di fuori di appropriato
focolare che può autoestendersi e
propagarsi.
Indennizzo
Somma che l’Impresa, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna che produca lesioni corporali,
obiettivamente constatabili, le quali
abbiano per conseguenza la morte o una
invalidità permanente.
Invalidità Permanente
Invalidità che comporti la perdita o la
diminuzione, definitiva ed irrimediabile
della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente
autorizzata alla erogazione dell’assistenza
ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e
soggiorno.
Massimale di garanzia
Limite di importo fino al quale l’Impresa
è obbligata per ogni sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Proprietario del veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa
legittimamente dimostrare la titolarità del
diritto di proprietà.
Rapina
Sottrazione del veicolo altrui mediante
violenza o minaccia alla persona che lo
detiene (Art. 628 c.p.).
RCA
La garanzia
Responsabilità
Civile
Nota Informativa - pagina 15 di 18
derivante dalla circolazione dei veicoli,
la cui copertura è obbligatoria ai sensi
del D.Lgs. N. 209/05 nonché dell’Art.
2054 del C.C.
Regolamento
Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi
Regolamenti emanati in attuazione delle
disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
Risarcimento
Somma che l’Impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di
sinistro.
Risarcimento diretto
Procedura prevista e disciplinata dall’Art.
149 del Codice delle Assicurazioni e dal
regolamento n. 254/06, in base alla
quale in caso di incidente stradale i danneggiati non responsabili, o responsabili
parzialmente, possono essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Le
modalità e le condizioni di applicazione di
tale procedura sono regolate dalla legge.
Responsabilità principale
La responsabilità prevalente attribuita ad
uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in
un sinistro.
Responsabilità concorrente paritaria
La responsabilità da attribuire in pari
misura a carico dei conducenti dei veicoli
coinvolti. Essa non darà luogo all’appliNota Informativa - pagina 16 di 18
cazione del malus, ma all’annotazione del
grado di responsabilità nell’attestato di
rischio ai fini del peggioramento della
classe di merito in caso di successivi
sinistri. La responsabilità cumulata che
può dar luogo all’applicazione del malus
deve essere pari ad almeno il 51%.
Rivalsa
Azione esercitata dall’Impresa allo scopo
di recuperare le somme eventualmente
pagate ai terzi danneggiati.
Scoperto
Parte percentuale del danno che rimane a
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, ferma restante l’indicazione di un minimo eventualmente inserita in polizza.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale
è prestata l’assicurazione.
Tariffa
Le condizioni di premio e le norme di
assunzione predisposte dall’Impresa e
rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto.
Veicolo
Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.
Valore Commerciale
Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattui-
zione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla
rivista Quattroruote per le autovetture o
da altre riviste specializzate per gli altri
veicoli.
Valore a Nuovo
Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento
della stipulazione del contratto.
Veicoli d’epoca
Il veicolo d’epoca è un veicolo cancellato
al PRA perché destinato alla conservazione nei musei o locali pubblici o privati
ed iscritto alla Direzione Generale della
MCTC e la circolazione è consentita solo
in occasione di apposite manifestazioni o
raduni autorizzati, limitatamente all’ambito delle località e degli itinerari di
svolgimento delle manifestazioni o raduni.
Tale veicolo per poter circolare deve
essere provvisto di particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
della Direzione Generale della MCTC o
documentazione equipollente così come
previsto dall’Art. 60, 3° comma, del
Codice della Strada (DLGS n. 285 del 30
aprile 1992) e dall’Art. 214 del regolamento di attuazione del Codice della
Strada.
Veicoli di interesse storico e
collezionistico
Il veicolo di interesse storico o collezionistico così come previsto dall’Art. 60, 3°
comma, del Codice della Strada (DLGS
n. 285 del 30 aprile 1992) e dall’Art. 214
del regolamento di attuazione del Codice
della Strada deve conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le
quali a suo tempo ha ottenuto l’omologazione e la conseguente immatricolazione)
salvo le eventuali modifiche imposte per
la circolazione. Ad esempio le autovetture
immatricolate dopo il 15 giugno 1976 – se
sono presenti gli attacchi predisposti dal
costruttore del veicolo – devono prevedere le cinture di sicurezza con il conseguente obbligo di utilizzarle (così come
previsto dalla circolare del 22 giugno
2000 della MCTC) anche se al momento
della loro prima immatricolazione non
sussisteva tale obbligo.
ERGO Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Dr. Josef Marek
Nota Informativa - pagina 17 di 18
Nota Informativa - pagina 18 di 18
Condizioni Generali
di Assicurazione
Ed. 12/2010
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 1 di 36
Nelle condizioni che seguono sono esposte tutte le garanzie che possono essere
prestate dall’impresa con la presente
polizza. Sono operanti solamente quelle
richiamate nella polizza.
Estensione Territoriale
L’assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città
del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della
Croazia, delle Isole Faroer, delle isole
della Manica e Gibilterra,del Liechenstein,
della Norvegia, dell’Islanda, del Principato
di Monaco e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di
assicurazione (Carta Verde) le cui sigle
non siano barrate, l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato
dall’Impresa detto certificato e sia stato
pagato il relativo premio: in difetto l’Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo
danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto
di rivalsa verso l’Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a
tale titolo, nonché per le spese inerenti
alla liquidazione del danno stesso.
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è
operante secondo le condizioni ed entro
i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti l’assicurazione obbligatoria
R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie
previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo in
essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la
scadenza del periodo di assicurazione per
il quale sono stati pagati il premio o la
rata di premio, e trovi applicazione l’Art.
1901 2° comma del C.C., l’Impresa
risponde anche dei danni che si verificano
fino alle ore 24 del quindicesimo giorno
successivo a quello di scadenza del
premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è
rilasciata la Carta Verde cessi di avere
validità o sia sospesa nel corso del
periodo di assicurazione e comunque
prima della scadenza indicata sulla Carta
Verde, il Contraente è obbligato a farne
immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le
somme che abbia dovuto pagare al terzo
in conseguenza del mancato rispetto di
tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto all’Art. 0/2
- Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio e all’Art. 1/2 - Esclusioni e Rivalsa.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 2 di 36
Gestione del contratto
Art. 0/0 - Operatività dell’assicurazione - Veicoli assicurati
Le garanzie sono prestate per il veicolo
indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato
purché rientrante almeno in una delle seguenti categorie:
- Veicoli d’epoca, cioè iscritti al Centro Storico della Direzione Generale
della M.C.T.C. così come previsto
dall’Art. 60 del Codice della Strada
ed appositamente autorizzati alla
circolazione come previsto dallo
stesso Art. 60 del Codice della
Strada e dall’Art. 214 del Regolamento di attuazione dello Stesso
Codice della Strada.
- Veicoli di interesse storico e collezionistico, cioè dotati di Certificato
di Identità ASI rilasciata da Automotoclub Storico Italiano o dotati
di Certificazione di Storicità per
iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI, aventi data di costruzione
o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto all’anno di
prima immatricolazione ed autorizzati alla circolazione come previsto
dallo stesso Art. 60 del Codice della
Strada e dall’Art. 215 del Regolamento di attuazione dello Stesso
Codice della Strada.
- Veicoli non dotati di Certificato di
Identità ASI rilasciata da Automotoclub Storico Italiano o dotati di
Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico
FMI aventi data di costruzione o di
prima immatricolazione non inferiore a 25 anni rispetto all’anno di
prima immatricolazione.
All’atto della stipula del contratto o
del suo eventuale rinnovo il Contraente è tenuto a presentare all’Impresa copia di tessera di iscrizione a
Club di collezionisti di veicoli storici,
regolarmente costituito, valida per
l’intera durata contrattuale.
Per i veicoli dotati di Certificato di
identità ASI o di Certificazione di Storicità FMI, il Contraente è tenuto a
presentarne copia all’Impresa.
Art. 0/1 – Uso del veicolo
La presente assicurazione è prestata sul
presupposto che, in base alle dichiarazioni del Contraente, il veicolo assicurato,
per le sue caratteristiche di veicolo storico:
- venga utilizzato per il tempo libero, per
la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti per sfilate, manifestazioni e simili;
- non venga utilizzato per “uso professionale”, cioè non venga impiegato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente quale il trasporto di merci o l’uso
a noleggio (con o senza conducente).
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 3 di 36
Non è considerato “uso professionale”
l’utilizzo occasionale del veicolo, descritto
in polizza, durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa,
nonché l’utilizzo del veicolo da parte di
meccanici ed elettrauto in genere, in
occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.
Art. 0/3 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e
la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di
sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve
darne avviso a tutti gli Assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri,
ai sensi dell’Art. 1910 C.C.
Art. 0/2 - Dichiarazioni relative
alle circostanze del rischio
Dichiarazioni inesatte e
reticenze relative al rischio e
aggravamento dello stesso
Ai sensi degli Artt. 1892 - 1893 - 1894 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al
rischio rese dal Contraente al momento
della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione
che comporti aggravamento del rischio
stesso, il pagamento del danno non è
dovuto o è dovuto in misura ridotta, in
proporzione della differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato
altrimenti determinato.
Per la garanzia di responsabilità civile
verso terzi, qualora sia applicabile la
disposizione di cui al 2° comma dell’Art.
144 del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le
somme che abbia dovuto pagare al terzo
in conseguenza dell’inopponibilità di
eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 0/4 - Pagamento del premio
La rata di premio deve essere pagata alla
consegna della polizza; le rate successive
devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze
emesse dalla direzione dell’Impresa che
devono indicare la data di pagamento e
recare la firma della persona autorizzata
a riscuotere il premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia dove è assegnato il contratto, che è
autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle
disposizioni in vigore.
Salvo diversa pattuizione, l’Assicurazione
ha effetto dalle ore 24 del giorno di
decorrenza indicato in polizza, se la prima
rata di premio è stata pagata, altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le
rate di premio successive, l’assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 4 di 36
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Il premio è sempre determinato per
periodi di assicurazione di un anno e non
è ammesso il frazionamento dello stesso
che deve essere corrisposto in via anticipata ed in un’unica soluzione annuale.
Per le Carte Verdi la garanzia è operante
dalle ore 0.00 del giorno indicato sul
documento, indipendentemente dall’ora
effettiva di rilascio.
Art. 0/5 - Rinnovo del contratto
Salvo quanto previsto dall’Art. 0/8 in
mancanza di disdetta data da una delle
parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata
pari ad un anno, e così successivamente.
Art. 0/6 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri
stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi
al premio, al contratto ed agli atti ad esso
dipendenti, sono a carico del Contraente
anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 0/7 - Rinvio alle norme di
legge
Per quanto non espressamente regolato
dal presente contratto valgono le norme
legislative e regolamentari vigenti.
Art. 0/8 - Adeguamento del
premio
Qualora l’Impresa intenda rinnovare il
contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente
convenute (esclusa l’eventuale variazione
derivante dal verificarsi o meno dei sinistri
nel corso del periodo di osservazione), è
tenuta a trasmettere le indicazioni
relative alla variazione tariffaria all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto,
almeno 30 giorni prima della scadenza
dello stesso.
Il Contraente, dopo aver preso visione
delle nuove condizioni di premio, può
accettarle ed in tal caso il contratto si
rinnova, oppure può non accettarle,
comunicando la propria intenzione all’Impresa entro la scadenza annuale del
contratto ed in questo caso il contratto si
intende risolto al momento della scadenza dello stesso.
Nel caso in cui il Contraente non prenda
contatto con l’Impresa e non comunichi
la propria volontà di accettare o non
accettare le nuove condizioni di premio,
il contratto si risolverà dalle ore 24 del
quindicesimo giorno successivo alla data
di scadenza senza produrre più alcun
effetto.
In ogni caso il ritiro del certificato e del
contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione
delle nuove condizioni di premio.
Nel caso di polizze emesse con rateo
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 5 di 36
iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà
applicata la tariffa vigente alla data della
scadenza stessa.
Il Contraente ha la facoltà di comunicare
la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il
contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di
scadenza senza produrre alcun effetto.
Art. 0/9 - Determinazione del
premio - Comunicazioni del
Contraente
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello
stesso, al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull’attestazione dello
stato del rischio.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’Impresa ogni variazione
dei dati di cui sopra intervenuta in corso
di contratto.
In caso di mancata comunicazione, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le
somme che abbia pagato al terzo, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
altrimenti determinato.
Art. 0/10 - Alienazione del veicolo
È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all’Impresa il trasferimento
di proprietà del veicolo o la sua consegna
in conto vendita. A seguito di alienazione,
il Contraente può scegliere una delle
seguenti soluzioni:
A) Sostituzione: qualora l’alienante,
previa restituzione del certificato, del
contrassegno e eventualmente della
Carta Verde relativi al veicolo alienato,
chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà,
purché si tratti sempre di veicolo
d’epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione
del contratto e all’eventuale conguaglio
del premio.
B) Cessione: In caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è
tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale, previa
restituzione del certificato, del
contrassegno e eventualmente della
Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei
premi successivi fino al momento di
detta comunicazione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua
naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo
il cessionario dovrà stipulare un nuovo
contratto.
L’Impresa non rilascerà l’attestazione
dello stato del rischio.
È fatto salvo quanto previsto dal suc-
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 6 di 36
fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e
a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Qualora l’alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua
proprietà, purché si tratti sempre di veicolo d’epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione
del contratto e all’eventuale conguaglio
del premio, altrimenti, il contratto si risolve
e l’Impresa restituisce la parte di premio,
al netto delle imposte, corrisposta e non
usufruita, in ragione di 1/360 del premio
annuo per giorno di garanzia residua al
momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
B) Per demolizione del veicolo
Nel caso di cessazione del rischio per
demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui
Art. 46 quarto comma D.L. 5/2/97 n° 22
rilasciato da un centro di raccolta
autorizzato, ovvero da un concessionario
o succursale di casa costruttrice, conteArt. 0/11 - Cessazione del rischio nente:
A) Per distruzione o esportazione
- data di consegna del veicolo
definitiva del veicolo assicurato
- estremi dell’autorizzazione del centro
(Art. 103 del Codice della strada)
- generalità del Proprietario
Nel caso di cessazione di rischio a causa - estremi di identificazione del veicolo
di distruzione o esportazione definitiva - assunzione, da parte del gestore del
del veicolo, come previsto dall’Art. 103
centro di raccolta o del titolare del
del Codice della strada, il Contraente è
concessionario o della succursale, deltenuto a darne comunicazione all’Impresa
l’impegno di provvedere direttamente
cessivo Art. 0/14 - Contratti di durata
inferiore ad un anno.
C) Risoluzione del Contratto: se il Contraente non si avvale di quanto previsto ai precedenti punti a) o b), il
contratto si risolve alla data del trasferimento di proprietà e in tal caso l’Impresa rimborsa al Contraente la parte
di premio corrisposta e non usufruita
in ragione di 1/360 del premio annuo
per ogni giorno di garanzia residua dal
momento della restituzione all’Impresa
del certificato di assicurazione, del
contrassegno e dell’eventuale Carta
Verde al netto dell’imposta pagata e
del contributo al Servizio Sanitario
Nazionale.
Nel caso in cui la vendita del veicolo sia
successivamente subentrata alla consegna in conto vendita dello stesso, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di
premio non goduta, a far data dalla consegna in conto vendita e previa restituzione del certificato, del contrassegno e
della Carta Verde del veicolo alienato.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 7 di 36
alle pratiche di cancellazione dal P.R.A.
ed attestante l’avvenuta consegna del
veicolo per la demolizione con consegna contestuale del certificato, del
contrassegno nonché della Carta
Verde, qualora l’alienante chieda che
la sua polizza sia resa valida per altro
veicolo di sua proprietà, purché si tratti
sempre di veicolo d’epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione del contratto e
all’eventuale conguaglio del premio, altrimenti il contratto si risolve e l’Impresa restituisce la quota di premio
corrisposta e non usufruita in ragione
di 1/360 di premio annuo per giorno
di garanzia residua dal momento della
consegna dei documenti su indicati.
Art. 0/12 - Risoluzione del
contratto per il furto, rapina
o appropriazione indebita del
veicolo o della targa prova
In base all’Art. 122 comma 3 del D.Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni),
“l’assicurazione non ha effetto nel caso di
circolazione avvenuta contro la volontà del
proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall’Art. 283,
comma 1, lettera d a proposito dell’intervento del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di
pubblica sicurezza”. Pertanto, nel caso di
furto, rapina o appropriazione indebita del
veicolo o della targa prova, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla
presentazione della denuncia all’Autorità
competente.
L’Impresa restituisce la quota di premio
corrisposta e non usufruita in ragione di
1/360 di premio annuo per giorno di
garanzia residua. Il Contraente è tenuto a
darne comunicazione all’Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il
certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e consegnando
all’Impresa copia della denuncia stessa.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni
successivi alla data di scadenza del
premio o della rata di premio successiva
alla data del furto stesso l’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio
successive alla risoluzione del contratto.
Art. 0/13 - Sospensione di
contratto
La sospensione del contratto non è ammessa.
Art. 0/14 - Contratti di durata
inferiore ad un anno
Non sono consentiti contratti di durata
inferiore all’anno. Qualora il contratto sia
emesso in sostituzione di altro contratto
di durata annuale e per la sua residua
durata, esso non si considera di durata
inferiore all’anno.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 8 di 36
sportive ed alle relative prove.
Garanzia RCA
Valida per i rischi relativi all’assicurazione
obbligatoria di cui agli Art. 122 e ss. D.lgs.
N. 209 del 7 settembre 2005 - Codice
delle Assicurazioni.
Condizioni generali
Art. 1/1 – Oggetto
dell’assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle
disposizioni di legge e in materia, i rischi
della Responsabilità Civile per i quali è
obbligatoria l’assicurazione impegnandosi
a corrispondere, entro i limiti convenuti,
le somme che, per capitale, interessi e
spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo
descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli in aree private ad eccezione
delle zone private aeroportuali.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle
“Condizioni aggiuntive” e della relativa
“Premessa”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, per la parte
non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni
aggiuntive”.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni
Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla
guida a norma delle disposizioni in
vigore;
- nel caso di “veicolo d’epoca” se la circolazione avviene senza l’autorizzazione prevista dall’Art. 60, 3° comma,
della Legge 285 del 30 aprile 1992 e
successive modifiche e dall’Art 214 del
regolamento di attuazione del Codice
della Strada;
- nel caso di “veicolo di interesse storico
e collezionistico” se la circolazione avviene senza l’autorizzazione prevista
dall’Art. 60, 4° comma, della Legge
285 del 30 aprile 1992 e successive
modifiche e dall’Art. 215 del regolamento di attuazione del Codice della
Strada;
- nel caso di veicolo con targa in prova,
se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che
ne disciplinino l’utilizzo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati,
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle
indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona
in stato di ebbrezza o sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti ovvero alla
quale sia stata applicata la sanzione ai
sensi degli Articoli 186 e 187 del
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 9 di 36
D.Lgs. 30/04/92 N. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui
sia applicabile l’Art. 144 del Codice delle
Assicurazioni, l’Impresa eserciterà diritto
di rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata
norma.
Per il veicolo indicato in polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei
confronti del conducente e/o Contraente
o Proprietario fino al 10% della somma liquidata con il massimo di Euro 1.000,00.
Art. 1/3 - Attestazione dello
stato del rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa deve inviare
al Contraente almeno 30 giorni prima
della scadenza una attestazione che contenga:
a) la denominazione dell’Impresa di assicurazioni;
b) il nome del Contraente se persona
fisica, o la denominazione della ditta
ovvero la denominazione sociale se
trattasi di Contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) i dati della targa del veicolo per la cui
circolazione il contratto è stipulato
ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o
del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria;
f) la data di scadenza del contratto per il
quale l’attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza e
quella di assegnazione del contratto
per l’annualità successiva e la classe
di conversione universale (CU) come
definita dall’allegato 2 del Regolamento n. 4 del 9 Agosto 2006, nel
caso che il contratto stesso sia stato
stipulato sulla base di clausole che
prevedano, ad ogni scadenza annuale,
la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della
stipulazione in relazione al verificarsi o
meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese
le forme tariffarie miste con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei sinistri
verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati
con seguito e con distinta indicazione
del numero dei sinistri con responsabilità principale che hanno dato luogo
a pagamenti. Dovranno, altresì, essere
indicati i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità concorrente
paritaria: oltre al loro numero, dovrà
essere indicata, per ciascuno di essi,
la percentuale di responsabilità. Non
devono essere indicati i sinistri che il
Contraente abbia provveduto a rimborsare all’Impresa al fine di evitare la
maggiorazione del premio avvalendosi
dell’eventuale facoltà contrattualmente
prevista;
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 10 di 36
i) Ove ricorrano i presupposti del mantenimento della classe di merito all’interno del nucleo familiare, dovrà
essere inserita una precisazione in
merito. Tale precisazione sarà mantenuta anche negli attestati rilasciati successivamente al primo.
l) Gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall’Assicurato.
m) La firma dell’assicuratore.
La suddetta “attestazione” deve essere
rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo
del contratto.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze
amministrate con “Libro matricola”
l’Impresa non rilascia l’attestazione per i
veicoli rimasti in garanzia per una durata
inferiore ad un anno. Per tali veicoli
l’attestazione deve essere rilasciata al
termine della successiva annualità assicurativa.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’attestazione deve essere rilasciata dalla
“delegataria”.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel
caso di:
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale,
a meno che il periodo di osservazione
risulti concluso;
- cessione del contratto per alienazione
del veicolo assicurato.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato del rischio
all’atto della stipulazione di altro contratto
per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il
nuovo contratto è stipulato con la stessa
Impresa che l’ha rilasciata.
È fatto salvo quanto disposto da formule
tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel periodo di osservazione considerato.
In caso di deterioramento, smarrimento o
mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su
richiesta del Contraente ed entro quindici
giorni dalla stessa.
Nel caso di veicolo colpito da furto totale,
esportazione definitiva, consegna in
conto vendita, demolizione, vendita,
cessazione definitiva, l’Impresa rilascia,
entro 15 giorni dalla richiesta degli aventi
diritto, l’attestazione dello stato del
rischio relativa all’ultimo periodo di
osservazione effettivamente concluso.
Il duplicato può essere rilasciato anche a
persona delegata purchè munita di
delega scritta espressamente rilasciatagli
dall’avente diritto nonché di copia di un
valido documento di riconoscimento
dell’avente diritto.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 11 di 36
Condizioni speciali
Valide per la forma di tariffa fissa ed assoluta prevista dal prodotto.
Franchigia fissa ed assoluta
La presente assicurazione è stipulata con
franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in
solido a rimborsare all’Impresa l’importo
del risarcimento rientrante nei limiti della
franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il
sinistro anche nel caso che la domanda
del danneggiato rientri nei limiti della
franchigia.
È fatto divieto al Contraente di assicurare
o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi
forma il rimborso della franchigia indicata
in polizza. In caso di mancata presentazione della documentazione idonea
all’attestazione dei precedenti assicurativi, l’importo della franchigia riportata
in polizza sarà aumentata come previsto
dalla Tabella Franchigie.
A) Stipulazione di un nuovo contratto
All’atto della stipulazione, il contratto
riporta l’importo della franchigia base se
relativo a:
1. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
oppure,
2. veicolo assicurato per la prima volta
dopo una voltura al pubblico registro
automobilistico.
Il contraente è tenuto, a fornire la carta
di circolazione il certificato di proprietà,
e, ove previsto, l’appendice di cessione
del contratto.
Qualora la data di immatricolazione o di
voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi
antecedente all’effetto del contratto, il
cliente è tenuto a fornire dichiarazione di
non aver circolato nel periodo tra la data
di immatricolazione e la data di effetto del
contratto. In difetto la Franchigia deve
essere maggiorata, per la sola prima
annualità, nella misura sotto indicata in
base al tipo di veicolo assicurato.
Tabella franchigie per autovetture:
Franchigia
base
250 euro
Maggiorazione della
Franchigia
250 euro
Tabella franchigie per motocicli:
Franchigia
base
250 euro
Maggiorazione della
Franchigia
125 euro
B) Veicolo assicurato con altra impresa
Nel caso che il contratto stipulato con
l’Impresa si riferisca a veicolo assicurato
presso altra impresa, anche con forma
tariffaria «Franchigia», il contratto riporta
l’importo della franchigia base.
In mancanza della consegna dell’attestazione, la Franchigia deve essere maggio-
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 12 di 36
rata, per la sola prima annualità,nella misura indicata nelle «Tabelle Franchigie» in
base al tipo di veicolo assicurato.
Il criterio di cui al comma precedente si
applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto scaduto
da più di tre mesi, salvo che il contraente
dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt.
1892 e 1893 del codice civile, di non aver
circolato nel periodo di tempo successivo
alla data di scadenza del precedente
contratto.
Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche in presenza di attestazione dello stato del rischio rilasciato da
altra impresa, relativo ad un veicolo
colpito da furto totale senza ritrovamento.
Il contraente è tenuto a consegnare oltre
al suddetto attestato di rischio, relativo
all’ultima annualità effettivamente
conclusa, copia della denuncia di furto
rilasciata dall’autorità competente e copia
del precedente contratto assicurativo.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a
veicolo già assicurato per durata inferiore
all’anno, il contraente proprietario, o il
proprietario se persona diversa dal
contraente, deve esibire il precedente
contratto temporaneo e il contratto riporta l’importo della Franchigia prevista
senza alcuna maggiorazione.
Qualora il contratto risulti scaduto da più
di tre mesi, si applica la disposizione di
cui al primo comma.
C) Veicolo assicurato con impresa
posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il contratto precedente sia
stato stipulato per durata non inferiore ad
un anno presso un’impresa alla quale sia
stata vietata l’assunzione di nuovi affari o
che sia stata posta in liquidazione coatta
amministrativa, per l’assunzione del contratto il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente,
deve provare di avere fatto richiesta dell’attestazione all’impresa o al commissario
liquidatore e dichiarare, ai sensi degli Artt.
1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi
che sarebbero stati indicati nell’attestazione; in questo caso il contratto è emesso
indicando la franchigia base.
In mancanza si applica, per la sola prima
annualità, la maggiorazione indicata nelle
tabelle di cui al precedente punto A).
D) Veicolo assicurato all’estero
Nel caso in cui il contratto si riferisca a
veicolo già assicurato all’estero, il contraente/proprietario, o il proprietario se
persona diversa dal contraente è tenuto a
consegnare una dichiarazione rilasciata
dal precedente assicuratore estero. La
dichiarazione si considera a tutti gli effetti
attestazione dello stato di rischio.
In mancanza della consegna della dichiarazione la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella
misura indicata nelle tabelle di cui al
precedente punto A).
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 13 di 36
E) Sostituzione del contratto
In caso di sostituzione del contratto è
mantenuta ferma la scadenza annuale del
contratto sostituito. La sostituzione,
qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso,
purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario.
La sostituzione del veicolo dà luogo a
sostituzione del contratto solo in caso di
alienazione, consegna in conto vendita,
demolizione, distruzione od esportazione
del veicolo assicurato circostanze che dovranno essere idoneamente documentate.
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
F) Scadenza del contratto
Alla scadenza del contratto, l’Impresa
rilascerà un’attestazione di rischio secondo quanto disposto nell’Art. 1/3 delle
Condizioni Generali.
Franchigia per conducente
minore di anni 26
Nel caso di conducente del veicolo, abilitato a norma delle disposizioni in vigore,
di età inferiore ad anni 26, la presente
assicurazione prevede l’applicazione di
franchigia, come da tabella seguente:
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in
solido a rimborsare all'Impresa l'importo
del risarcimento rientrante nei limiti della
franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il
sinistro anche nel caso che la domanda
del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Ulteriori elementi di
determinazione del premio
Elementi di personalizzazione
I dati forniti dall’Assicurato alla stipula del
contratto possono essere utilizzati per
personalizzare la Tariffa applicabile al
contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale l’Impresa potrà variare i parametri
in base ai quali è determinata tale Tariffa.
L’Assicurato deve comunicare all’Impresa,
per iscritto, l’eventuale modifica dei dati
forniti entro la prima scadenza annuale
del contratto successiva alla data della
variazione intervenuta.
In difetto, è applicabile quanto previsto
nell’Art. 0/2 – Dichiarazioni inesatte e
reticenze relative al rischio e aggravamento dello stesso.
Tabella Franchigia per minori di anni 26:
Franchigia
base
500 euro
Maggiorazione della
Franchigia
250 euro
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 14 di 36
Garanzie CVT - Corpi
Veicoli Terrestri
Premessa
Le seguenti garanzie vengono concesse
esclusivamente se il valore del veicolo
risulti desumibile dalle quotazioni indicate
da riviste specializzate, ovvero, su presentazione di una relazione descrittiva e
valutativa del veicolo, redatta da Perito
accreditato presso uno dei Registri
Storici Italiani, relazione che dovrà essere
allegata alla polizza di cui costituirà parte
integrante.
Incendio
La garanzia nella forma Basic
comprende:
Art. 2/1 - Incendio - Scoppio
L’Impresa indennizza all’Assicurato i danni
materiali e diretti derivanti da incendio,
fulmine o scoppio dell’impianto di
alimentazione.
In caso di sinistro l’Impresa rimborserà
all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza fermi restando gli eventuali
scoperti o franchigie previste.
Art. 2/2 - Ricorso terzi da
incendio
L’Impresa risponde dei danni materiali e
diretti causati alle cose di terzi in conse-
guenza di incendio o scoppio del veicolo
che sia indennizzabile ai sensi dell’Articolo 2/1.
La garanzia è operante:
- in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato che non debbano essere
coperti dell’assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano
compresi tra le persone enumerate
dall’Art. 129 del Codice;
- entro il limite di Euro 100.000,00.
La garanzia nella forma Plus, oltre
alla forma Basic, comprende:
Art. 2/3 - Eventi naturali
L’Impresa risarcisce i danni dovuti a:
- bufera, caduta di sassi o di alberi,
cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici,
frana, pressione della neve, caduta di
neve o di ghiaccio dai tetti, tromba
d’aria, uragano, turbine di vento,
valanga, slavina, allagamento alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto.
Per tali eventi è applicato lo scoperto
del 10% con il minimo di Euro 250,00;
- tempesta, grandine fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il veicolo. È applicato lo
scoperto del 10% con il minimo di
Euro 250,00.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 15 di 36
Furto
Art. 3/1 - Furto - Rapina
L’Impresa indennizza all’Assicurato i danni
materiali e diretti derivanti dal furto totale
o parziale (consumato e tentato), nonché
dalla rapina del veicolo.
In caso di sinistro l’Impresa rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termini
di polizza con la deduzione dello scoperto
contrattuale, salvo diversa indicazione
risultante in polizza.
Resta convenuto che lo scoperto, ed il
relativo minimo, è a carico dell’Assicurato
senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento,
assicurarlo presso altra Impresa.
La garanzia nella forma Global
comprende:
Art. 3/4 - Furto Global
L’Impresa risarcisce, fino alla concorrenza
del valore assicurato con la garanzia furto
e con l’applicazione di uno scoperto del
10% con il minimo di Euro 1.000,00, i
danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o danneggiamento
volontario seguito o meno da incendio.
Norme comuni alle
Garanzie Incendio (forma
Basic) e Furto
Art. 3/2 - Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e
diretti arrecati al veicolo a seguito di furto,
o tentativo di furto, di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso,
fermi restando gli eventuali scoperti o
franchigie previsti.
Art. 2-3/1 - Degrado per danni
parziali
In caso di danno parziale derivante da
sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio
il massimo degrado d’uso applicabile è pari
al 50% del costo a nuovo del ricambio
utilizzato, elevato al 80% per pneumatici,
batterie e impianto di scarico.
Art. 3/3 - Danni riportati dal
veicolo dopo il furto
L’Impresa indennizza i danni materiali e
diretti che il veicolo abbia subito successivamente alla consumazione del furto
totale e prima che sia stato recuperato,
in conseguenza di circolazione o di atti
vandalici, fermi restando gli eventuali
scoperti o franchigie previsti.
Art. 2-3/2 - Furto e incendio in
occasione di manifestazioni di
piazza
L’Impresa indennizza i danni materiali e
diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto,
Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi
in occasione di manifestazioni di piazza,
fermi restando gli eventuali scoperti o
franchigie previsti.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 16 di 36
Art. 2-3/3 - Accessori del veicolo
Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul
veicolo, nonchè per l’impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio
di traino ed il condizionatore d’aria, purchè ne sia comprovata l’esistenza.
Rischi Speciali
Art. 4/3 - Rinuncia alla rivalsa
per guida con patente scaduta
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei
confronti del conducente e/o del Proprietario del veicolo per i danni provocati
a terzi quando la patente del conducente
risulti essere scaduta di validità al
momento del sinistro. Il conducente del
veicolo dovrà, entro due mesi dal sinistro,
avere ottenuto il rinnovo della stessa.
Art. 4/4 - Rinuncia alla rivalsa
per guida di figli minori
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei
Art. 4/1 - Soccorso vittime
confronti del Proprietario del veicolo e/o
della strada
di chi risulti avere la potestà del conduL’Impresa indennizza, con il limite di Euro cente per i danni provocati a terzi quando
1.500,00 per sinistro, i danni materiali e alla guida al momento del sinistro risulti
diretti all’abitacolo del veicolo, verificatisi esserci un conducente minore di età.
in occasione del trasporto di vittime di
incidenti stradali.
La garanzia nella forma Extra
comprende, oltre a tutte le garanzie
Art. 4/2 - Responsabilità civile
prestate dalla forma Standard, anche
per i danni causati dai
le seguenti:
trasportati
L’Impresa assicura la Responsabilità Art. 4/5 - Rimborso per
Civile dei trasportati a bordo del veicolo iscrizione a raduni e spese di
per i danni causati a terzi a seguito di fatti iscrizione a registri storici
connessi con la circolazione del veicolo In caso di sinistro che comporti la perdita
totale e definitiva del veicolo, l’Impresa
stesso.
Questa garanzia è operante solo con il rimborsa, fino ad un massimo di Euro
limite massimo di Euro 775.000,00 per 250, le spese già sostenute dal contraente per l’iscrizione del vicolo assicurato
sinistro.
a gare di regolarità pura, per iscrizioni a
raduni organizzati dal proprio club e per
La garanzia nella forma Standard
comprende:
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 17 di 36
le spese per il contrassegno Tasse Automobilistiche (cd Bollo Veicoli Storici) e
l’iscrizione a registri storici.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di documento probante le spese
sostenute.
Art. 4/6 - Rimborso premio
assicurazione non obbligatoria
In caso di sinistro che comporti la perdita
totale e definitiva del veicolo, l’Impresa
rimborsa la parte di premio pagata per le
coperture non obbligatorie, e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la
data del sinistro e la data di scadenza indicata sul contrassegno esposto sul veicolo, con esclusione della parte di premio
relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro.
Art. 4/7 - Collisione con veicoli
non assicurati
L’Impresa in caso di collisione del veicolo
con altro autoveicolo identificato e non
coperto da garanzia assicurativa per la
Responsabilità Civile Autoveicoli, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo stesso, in proporzione della
responsabilità del terzo ai sensi dell’Art.
2054 del Codice Civile, con il limite di
Euro 3.000,00 per sinistro. In caso di
sinistro l’Assicurato dovrà far constatare
i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo
verbale.
Art. 4/8 - Bagaglio
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la anti-economicità della
sua riparazione, saranno rimborsati i
danni ai bagagli portati in viaggio fino ad
un massimo di Euro 500,00 per evento.
La garanzia è valida esclusivamente per i
seguenti oggetti, purchè di proprietà del
conducente o dei trasportati: indumenti,
capi di vestiario, oggetti d’uso personale,
attrezzature sportive e materiale da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli
oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi
fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli
ed altri valori in genere; i documenti e i
biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi
particolare valore artistico e d’artigianato.
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà far
constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
Art. 4/9 - Perdita delle chiavi,
dei documenti di circolazione e
della targa
In caso di smarrimento o sottrazione delle
chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di
sbloccaggio del sistema antifurto dello
stesso, dei documenti di circolazione
intesi come Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà o della targa del vei-
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 18 di 36
colo, l’Impresa rimborserà sino a un massimo di Euro 500,00 per evento e per
anno assicurativo:
- le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema
antifurto e per l’eventuale sostituzione
delle serrature con altre dello stesso
tipo;
- le spese sostenute per il rilascio dei
nuovi documenti di circolazione e/o
targa anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo.
Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità.
stalli installati sul veicolo - con esclusione
dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo,
incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi sino ad un massimo di:
- Formula Base: Euro 500,00 per ogni
sinistro con una franchigia di 75,00
Euro per evento,indipendentemente
dal numero dei cristalli danneggiati.
- Formula Vip: Euro 1000,00 per ogni
sinistro con una franchigia di 75,00
Euro per evento,indipendentemente
dal numero dei cristalli danneggiati.
Sono esclusi i danni:
- avvenuti in occasione di urto, collisione
tra veicoli, ribaltamento del veicolo;
- dovuti a rigature, segnature e simili.
La franchigia non si considera operante
se l’intervento viene effettuato presso un
centro convenzionato (carglass o doctorglass).
Art. 4/10 - Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o
rapina
In caso di ritrovamento del veicolo dopo
furto o rapina l’Impresa rimborserà, fino
alla concorrenza di Euro 150,00, le spese
documentate che l’assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Assistenza
veicolo.
Art. 5/1 – Oggetto
La garanzia nella forma Total com- dell’assicurazione
prende, oltre a tutte le garanzie com- L’Impresa si impegna a fornire all’Assicuprese nelle forme Extra e Standard, rato una prestazione di immediato aiuto
in denaro o in natura entro i limiti conveanche la seguente:
nuti nel contratto, nel caso in cui l’AssiArt. 4/11 - Cristalli
curato stesso si trovi in una situazione di
In caso di rottura per cause accidentali o difficoltà a seguito del verificarsi di un
per fatto anche volontario di terzi dei cri- evento fortuito.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 19 di 36
Art. 5/2 - Prestazioni al veicolo
Forma silver
Estensione territoriale: Italia.
Traino in Italia
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro,
tale da renderne impossibile l’utilizzo, la
Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso
più idoneo per trainare il veicolo stesso al
più vicino punto di assistenza della casa
costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 50
km dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per
il traino qualora il veicolo abbia subito il
sinistro durante la circolazione al di fuori
della rete stradale pubblica o di aree ad
esse equiparate (percorsi fuoristrada).
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo
costo fino ad un massimo di Euro 150,00
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se
indispensabili per il recupero del veicolo.
Officina Mobile in Italia
Qualora a seguito di guasto, il veicolo
risulti danneggiato in modo tale da non
essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa,
valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul
posto, verificherà la disponibilità di una
Officina Mobile nel territorio dove si è
verificato il sinistro ed invierà la stessa
per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse
l’impossibilità a riparare il veicolo, la
Struttura Organizzativa procederà ad
inviare un mezzo di soccorso per trainare
il veicolo, nel rispetto della procedura
prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente
con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via
permanente, può chiedere l’intervento
anche in caso di foratura di pneumatico
del veicolo o di necessità di montaggio di
catene.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi
costi fino a un massimo di Euro 150,00
per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo
dei pezzi di ricambio eventualmente
utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni
altra spesa di riparazione effettuata dal
mezzo di soccorso.
Recupero in Italia del veicolo fuori
strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia
fuoriuscito dalla sede stradale e risulti
danneggiato in modo tale da non potervi
ritornare autonomamente, la Struttura
Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per
riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo
l’Impresa a proprio carico il relativo costo
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fino ad un massimo di Euro 300,00 per
sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico
dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per
il recupero qualora il veicolo abbia subito
l’incidente durante la circolazione al di
fuori della sede stradale pubblica o di
aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Forma gold
Estensione territoriale: Paesi aderenti al
sistema della Carta Verde.
Traino
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro,
ivi compreso la foratura del pneumatico,
la perdita delle chiavi/rottura delle chiavi,
mancanza/errato rifornimento di carburante, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà
direttamente all’Assicurato il mezzo di
soccorso più idoneo per trainare il veicolo
stesso al più vicino punto di assistenza
della casa costruttrice oppure al luogo
indicato dall’Assicurato, purché entro un
raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per
il traino qualora il veicolo abbia subito il
sinistro durante la circolazione al di fuori
della rete stradale pubblica o di aree ad
esse equiparate (percorsi fuoristrada).
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo
costo fino ad un massimo di Euro 200,00
in Italia e di Euro 300,00 per sinistro
accaduto all’estero.
Sono altresì escluse le spese relative
all’intervento di mezzi eccezionali, anche
se indispensabili per il recupero del
veicolo.
Officina Mobile in Italia
Qualora a seguito di guasto, il veicolo
risulti danneggiato in modo tale da
non essere in condizioni di spostarsi
autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la
possibilità di effettuare la riparazione sul
posto, verificherà la disponibilità di una
Officina Mobile nel territorio dove si è
verificato il sinistro ed invierà la stessa
per la riparazione. Qualora durante
l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse
l’impossibilità a riparare il veicolo, la
Struttura Organizzativa procederà ad
inviare un mezzo di soccorso per trainare
il veicolo, nel rispetto della procedura
prevista dalla prestazione “Traino”.
Il conducente di veicolo multi adattato e
regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in
via permanente, può chiedere l’intervento
anche in caso di necessità di montaggio
di catene.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi
costi fino a un massimo di Euro 160,00
per sinistro.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 21 di 36
Restano a carico dell’Assicurato il costo
dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni
altra spesa di riparazione effettuata dal
mezzo di soccorso.
Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia
fuoriuscito dalla sede stradale e risulti
danneggiato in modo tale da non potervi
ritornare autonomamente, la Struttura
Organizzativa procura direttamente
all’Assicurato il mezzo di soccorso per
riportare il veicolo danneggiato nell’ambito
della sede stradale, tenendo l’Impresa a
proprio carico il relativo costo fino ad un
massimo di Euro 300,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico
dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per
il recupero qualora il veicolo abbia subito
l’incidente durante la circolazione al di
fuori della sede stradale pubblica o di
aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto
o rapina in ottemperanza alle disposizioni
di legge vigenti, Nuovo Codice della
Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 Art.103;
D. lgs. n.22 del 05.02.1997 Art. 46),
debba procedure alla cancellazione al
P.R.A. ed alla successiva demolizione del
veicolo, la Struttura Organizzativa, su
richiesta dell’Assicurato, organizza il
recupero del veicolo mediante carro
attrezzi e la sua demolizione. Qualora il
recupero richieda l’intervento di mezzi
eccezionali, il relativo costo rimane a
carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
L’Assicurato deve produrre, al momento
della consegna del veicolo, la seguente
documentazione:
- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di
proprietà in originale;
- targhe autoveicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei
suddetti documenti l’Assicurato deve
produrre l’originale della denuncia
sostitutiva e/o il verbale di ritiro,
rilasciata dalle Autorità competenti
e copia dell’estratto cronologico
rilasciato dal P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido
dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia
carta d’identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido
dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di
cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La
Struttura Organizzativa organizza il recu-
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 22 di 36
pero per la demolizione del veicolo entro
15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha
disponibili i sopra citati documenti. Il
demolitore convenzionato prenderà in
carico il veicolo, rilasciando al momento
del recupero apposita dichiarazione di
presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato
la documentazione relativa all’avvenuta
cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo
sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo
smaltimento dei veicoli considerati a tutti
gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. L’Impresa terrà a proprio carico le
spese relative al recupero del veicolo con
carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla
demolizione del veicolo medesimo. Gli
eventuali costi di deposito del veicolo
rimangono a carico dell’Assicurato che
dovrà provvedere direttamente al loro
pagamento.
Veicolo in sostituzione in Italia
Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale,
rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che
richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice,
oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione
dell’Assicurato, con spese a carico
dell’Impresa, un’autovettura di 1200cc di
cilindrata con percorrenza illimitata, per
un massimo di:
- tre giorni consecutivi per sinistro in
caso di guasto
- sette giorni consecutivi per sinistro in
caso di incidente, incendio, furto o
rapina tentati o parziali
- trenta giorni consecutivi per sinistro in
caso di Incendio/furto o rapina totali.
Restano a carico dell’Assicurato le spese
per il carburante, i pedaggi in genere, le
franchigie relative alle assicurazioni
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del
contratto di noleggio. Tali spese potranno
essere oggetto di deposito cauzionale
richiesto dalla Impresa di autonoleggio, e
lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle
esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione,
i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al
danno da riparare.
Le seguenti prestazioni sono operanti
quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato:
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Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, il veicolo, in conseguenza di
incendio, guasto, incidente, furto tentato
o parziale, rapina tentata, sia rimasto
immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o
all’estero per 5 giorni oppure in caso di
furto o rapina, e comunque in tutti i casi
in cui il veicolo sia in grado di circolare
regolarmente, la Struttura Organizzativa
mette a disposizione dell’Assicurato, o di
una persona da lui indicata, un biglietto
aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di sola andata
per consentire il recupero del veicolo
riparato o ritrovato, tenendo l’Impresa a
proprio carico il relativo costo.
Le seguenti prestazioni sono operanti
quando il sinistro si verifica all’estero:
reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più
rapido, tenuto conto delle norme locali
che regolano il trasporto delle merci in
genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in
particolare.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà
rimborsare soltanto il costo dei pezzi di
ricambio e le eventuali spese doganali,
mentre le spese di ricerca e di spedizione
restano a carico dell’Impresa.
Le prestazioni non sono operanti per:
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della
casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la
casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.
Spese di rimessaggio
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da
non essere riparabile in giornata o i punti
di assistenza siano chiusi, la Struttura
Organizzativa provvederà al rimessaggio
del veicolo per le prime 76 ore, tenendo
l’Impresa a proprio carico la relativa
spesa fino ad un massimo di Euro 200,00
per sinistro.
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio,
guasto, incidente, furto tentato o parziale,
rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi,
oppure in caso di furto o rapina, il veicolo
venga ritrovato in condizioni tali da non
poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con
l’officina incaricata della riparazione,
organizza il trasporto del veicolo dal luogo
di giacenza al luogo preventivamente
concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso sono
a carico dell’Impresa fino ad un massimo
Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro, i
pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla
sua riparazione non possano essere
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 24 di 36
di Euro 2.500,00 per sinistro.
Le spese relative ai diritti doganali, ai
costi di riparazione o di sostituzione di
parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore
commerciale del veicolo dopo il sinistro
risulti inferiore all’ammontare delle spese
previste per il suo trasporto in Italia, la
Struttura Organizzativa provvede al suo
rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio
carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto
dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 5/3 - Prestazioni alla
persona
Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia
l’Assicurato necessiti di una consulenza
medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante
con i medici della Struttura Organizzativa
che valuteranno quale sia la prestazione
più opportuna da effettuare in suo favore.
Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, necessiti di un
trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la
Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo l’Impresa a proprio carico i relativi costi fino
alla concorrenza di un importo pari a
quello necessario per compiere 300 km di
percorso complessivo (andata e ritorno).
Le seguenti prestazioni sono operanti
quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato:
Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti
una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo,
tenendo l’Impresa a proprio carico le
spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro
per persona e per giorno con un limite di
Euro 250,00 per sinistro accaduto in
Italia e di Euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di
incendio, guasto, incidente, furto tentato
o parziale, rapina tentata, sia rimasto
immobilizzato in Italia per 36 ore o
all’estero per 5 giorni, oppure in caso di
furto o rapina del veicolo medesimo, la
Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di
rientrare al luogo di residenza in Italia,
mettendo a loro disposizione:
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 25 di 36
- un biglietto aereo di classe economica
o ferroviario di prima classe, oppure
- un’autovettura ad uso privato di 1200
cc di cilindrata per un massimo di 2
giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese
per il carburante, i pedaggi in genere, le
franchigie relative alle assicurazioni
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del
contratto di noleggio. Tali spese potranno
essere oggetto di deposito cauzionale
richiesto dalla Impresa di autonoleggio, e
lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico le relative
spese fino ad un massimo di Euro 250,00
per sinistro accaduto in Italia e di Euro
500,00 per sinistro accaduto all’estero.
Autista a disposizione
Qualora in viaggio, in conseguenza di
incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali
da rendergli impossibile la guida del
veicolo, oppure al conducente venga
rubata o ritirata la patente di guida, e
nessuno delle eventuali persone trasportate sia idoneo, per ragioni obiettive, alla
guida del veicolo stesso, la Struttura
Organizzativa mette a disposizione un
autista per il trasferimento del veicolo in
Italia, presso il domicilio dell’Assicurato
od altra località concordata con l’Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura
Organizzativa mette a disposizione di una
persona indicata dell’Assicurato stesso,
un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di sola andata
per consentirgli di raggiungere il veicolo.
Le spese sono a carico dell’Impresa.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad
eventuali pedaggi autostradali.
Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio causato da
incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da
solo, sia ricoverato in un ospedale o in un
istituto di cura ed i medici ritengano che
non sia trasferibile prima di dieci giorni,
la Struttura Organizzativa metterà a
disposizione di un familiare convivente
dell’Assicurato, residente in Italia, un
biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno,
per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo
costo fino ad un massimo di Euro 500,00
per viaggio in Italia e di Euro 750,00 per
sinistro accaduto all’estero.
Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da
incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o
con altri mezzi di telecomunicazione, tra
i medici della Struttura Organizzativa ed
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 26 di 36
il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale
attrezzato in Italia o alla sua residenza in
Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il
mezzo che i medici della stessa ritengono
più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il
vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato
dalla Struttura Organizzativa, inclusa
l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai
medici della Struttura Organizzativa
stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel
caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
I costi sono a carico dell’Impresa fino ad
un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro
ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati L’Impresa, qualora abbia provveduto
al rientro dell’Assicurato a proprie spese,
ha il diritto di richiedere a quest’ultimo,
se ne fosse in possesso, il biglietto aereo,
ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le
infermità o lesioni che a giudizio dei
medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non
impediscono all’Assicurato di proseguire
il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel
caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari
addivengano a dimissioni volontarie
contro il parere dei sanitari che lo hanno
in cura.
Rientro con un familiare
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della
prestazione di cui al precedente punto, i
medici della Struttura Organizzativa non
ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo
stesso mezzo utilizzato per il “Rientro
sanitario” un familiare dell’Assicurato,
presente sul posto.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo
costo fino ad un massimo di 250,00 euro
per sinistro. L’Impresa, qualora abbia
provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto
di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse
in possesso, il biglietto aereo, ferroviario,
ecc., non utilizzato.
Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente stradale
nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo,
l’Assicurato sia deceduto, la Struttura
Organizzativa organizza ed effettua il
trasporto della salma fino al luogo di
sepoltura in Italia, tenendo l’Impresa a
proprio carico le relative spese fino ad un
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 27 di 36
massimo di Euro 3.000,00 per sinistro,
ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se
tale prestazione comportasse un esborso
maggiore di tale importo, la prestazione
diventerà operante dal momento in cui
in Italia la Struttura Organizzativa avrà
ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo
ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero
della salma.
Le seguenti prestazioni sono operanti
quando il sinistro si verifica all’estero:
Anticipo spese di prima necessità
Qualora in conseguenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese
impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la
Struttura Organizzativa provvederà al
pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro (Art. 166
2° CO.).
L’Assicurato deve comunicare la causa
della richiesta, l’ammontare della cifra
necessaria ed il suo recapito.
Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia
di arresto dell’Assicurato in conseguenza
di incidente stradale nel quale sia stato
coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa
provvedere direttamente, versa per suo
conto a titolo di anticipo la cauzione
fissata dall’Autorità, fino ad un massimo
di Euro 6.000,00 per sinistro tanto per la
cauzione penale che per la cauzione civile.
Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia
di arresto dell’Assicurato in conseguenza
di incidente stradale nel quale sia stato
coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa
provvedere direttamente, versa per suo
conto a titolo di anticipo l’onorario di un
legale fino ad un massimo di Euro
1.000,00 per sinistro.
Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di
minaccia d’arresto dell’Assicurato in
seguito ad incidente stradale nel quale sia
stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato
stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo,
tenendone l’Impresa a proprio carico
l’onorario fino ad un massimo di Euro
1.000,00 per sinistro.
Esclusioni ed effetti giuridici
relativi a tutte le prestazioni di
assistenza previste dalle singole
Sezioni
Ferme restando le esclusioni riportate
nelle singole prestazioni, valgono inoltre
le seguenti condizioni generali:
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 28 di 36
1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più
di tre volte per tipo entro ciascun anno
di validità della polizza.
2. La durata massima della copertura per
ogni periodo di permanenza continuata
all’estero nel corso dell’anno di validità
della garanzia è di 60 giorni.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute
per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità
naturale o fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o
movimenti popolari, saccheggi, atti
di terrorismo e di vandalismo; dolo
dell’Assicurato; suicidio o tentato
suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento
delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
- infortuni conseguenti e derivanti da
abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non
abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite
in quei Paesi che si trovassero in stato
di belligeranza dichiarata o di fatto.
4. La Struttura Organizzativa non assume
responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel
quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita
ed imprevedibile.
5. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa
si prescrive entro il termine di un anno
dalla data del sinistro che ha dato
origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art.
2952 C.C.
6. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non
abbia preso contatto con la Struttura
Organizzativa al verificarsi del sinistro.
7. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione,
i medici che lo hanno visitato o curato
dopo o anche prima del sinistro, nei
confronti della Struttura Organizzativa.
8. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come
tutti gli anticipi di denaro previsti nelle
prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di
valuta, vigenti in Italia e nel paese dove
momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato,
anche tramite persona da lui indicata,
possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L’Assicurato deve provvedere al rim-
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 29 di 36
borso della somma anticipata entro 30
giorni dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire,
oltre alla somma anticipata, anche
l’ammontare degli interessi al tasso
legale corrente.
9. A parziale deroga di quanto previsto
all’Art. 1910 del C.C., all’Assicurato che
godesse di prestazioni analoghe alle
presenti, anche a titolo di mero
risarcimento, in forza dei contratti
sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare
comunque avviso del sinistro ad ogni
Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre
giorni a pena di decadenza. Nel caso
in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei
limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui
addebitati dall’Impresa assicuratrice
che ha erogato la prestazione.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere
all’Assicurato la restituzione delle
spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza,
che si accertino non essere dovute in
base a quanto previsto dal contratto o
dalla legge.
10. Per tutto quanto non è espressamente
disciplinato nella presente “Sezione
Assistenza” si applicano le disposizioni
della legge.
Istruzioni per la richiesta di assistenza per tutte le Sezioni
Dovunque si trovi ed in qualsiasi
momento, l’Assicurato potrà telefonare
alla Struttura Organizzativa in funzione
24 ore su 24 facente capo:
al numero verde
800.08.68.41
oppure al numero di Milano
02-58.24.50.41
per chiamate dall’estero comporre il seguente numero telefonico
+39-02-58.24.50.41
Oppure se non può telefonare può inviare
un telegramma a
Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza preceduto dalla sigla
ERBA, in caso abbia scelto la forma di
Assistenza Silver;
- numero di polizza preceduto dalla sigla
ERPU, in caso abbia scelto la forma di
Assistenza Gold;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura
Organizzativa provvederà a richiamarlo
nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto
a fornirla integralmente - ogni ulteriore
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 30 di 36
documentazione ritenuta necessaria alla
conclusione dell’assistenza; in ogni caso
è necessario inviare gli ORIGINALI (non le
fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture,
ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla
Struttura Organizzativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l’effettuazione.
Esclusioni
Valide per le garanzie Incendio; Furto Rapina; Rischi speciali.
Se non diversamente stabilito nell’ambito
delle singole garanzie, è escluso l’indennizzo dei danni:
- avvenuti durante la partecipazione del
veicolo a gare o competizioni sportive
ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci al bagaglio, agli effetti d’uso
personale;
- da inquinamento dell’aria, dell’acqua o
del suolo;
- indiretti, quali ad esempio, mancato
uso, deprezzamento e simili;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre
analoghe apparecchiature fonoaudiovisive.
L’assicurazione, altresì, non è operante
per i sinistri:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare,
invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa
grave dell’Assicurato, delle persone di
cui deve rispondere a norma di legge,
o da lui incaricate della sorveglianza
del veicolo, o con lui conviventi o dei
suoi dipendenti.
Scoperti o franchigie a carico
dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponde
all’Assicurato l’ammontare del danno
indennizzabile, dedotto l’eventuale
scoperto o franchigia previsti dalla polizza. Relativamente alla garanzia Furto,
l’assenza, la disattivazione o il mancato
funzionamento, al momento del sinistro
della protezione furto da parte del localizzatore satellitare qualora sia dichiarato
in polizza con specifico allegato e che
ha concorso alla determinazione del
premio, comporta la maggiorazione
della percentuale di scoperto di 10 punti
percentuali, anche se il suo mancato
funzionamento sia determinato dallo
stazionamento del veicolo in zona non
servita da tale sistema. Qualora per la
garanzia furto non sia pattuito alcuno
scoperto, in caso di sinistro rimarrà a
carico dell’Assicurato uno scoperto del
10%.
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 31 di 36
Norme che regolano i
sinistri
1 - R.C.A.
1/A - Modalità per la denuncia
dei sinistri
La denuncia del sinistro, secondo quanto
disposto dall’Art. 143 del Codice, deve essere redatta sul modulo fornito dall’Impresa, il cui modello è approvato
dall’Isvap e deve contenere l’indicazione
di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo
stesso. La predetta denuncia deve essere
presentata entro tre giorni da quello in cui
il sinistro si è verificato (Art. 1913 C.C.).
Alla denuncia devono far seguito, nel più
breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa
nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto
di rivalersi in tutto o in parte per le
somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato in ragione del pregiudizio
sofferto (Art. 1915 C.C.).
sabili, o responsabili solo parzialmente, di
essere risarciti direttamente dal proprio
assicuratore.
La procedura si applica in caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi
con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati. Con la procedura di
risarcimento diretto vengono risarciti:
- I danni al veicolo e gli eventuali danni
connessi al suo utilizzo.
- Le eventuali lesioni di lieve entità
subite dal conducente (fino al 9% di
invalidità).
- Gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al
conducente.
Al momento della presentazione della
denuncia, compilata utilizzando il Modulo
Blu, dovrà essere consegnata anche la
richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o
parziale ragione del proprio assicurato,
risarcirà i danni.
1/C - Modalità di invio della
richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere
inviata a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento o con consegna a mano
o a mezzo telegramma o telefax. La
1/B - Risarcimento diretto del
richiesta non può essere inviata in via
sinistro
Il risarcimento diretto è la nuova proce- telematica.
dura di rimborso assicurativo che dal 1°
febbraio 2007 in caso di incidente stra- 1/D - Gestione delle vertenze
dale consente ai danneggiati non respon- L’Impresa assume, fino a quando ne ha
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 32 di 36
interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si
discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha
altresì facoltà di provvedere per la difesa
dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici
che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle
spese di giustizia penali.
2 - Incendio - Furto/
Rapina - Rischi speciali
2/A - Obblighi in caso di sinistro
- Modalità per la denuncia dei
sinistri
L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all’Impresa entro tre giorni da quando ne sia
venuto a conoscenza, astenendosi dal
provvedere ad eventuali riparazioni prima
che i danni siano stati rilevati all’Impresa,
fatta eccezione per quelle di prima necessità.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o
Scoppio o atto doloso di terzi, l’Assicurato
deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia
all’Impresa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere
reiterata all’Autorità Italiana.
2/B - Valutazione dei danni e
nomina dei periti
In caso di sinistro che causi la perdita
totale del veicolo, l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al valore
commerciale del veicolo e delle sue parti
accessorie al momento del sinistro, così
come definito in premessa delle Garanzie
CVT.
Si considera perdita totale anche il caso in
cui l’entità dell’indennizzo sia uguale o
superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è
facoltà dell’Impresa di subentrare nella
proprietà dei residui del veicolo, corrispondendone all’Assicurato il controvalore.
Per i danni parziali si applica la riduzione
per uso e vetusta al costo dei materiali di
nuova fornitura per i quali dovrà essere
documentato l’acquisto, avuto riguardo
al valore commerciale del veicolo al
momento del sinistro, così come definito
all’Art. 2-3/1. L’Impresa ha facoltà di
far eseguire direttamente le riparazioni
occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo
stesso, o le sue parti, invece di pagare
l’indennizzo. In ogni caso, se il valore del
veicolo dichiarato in polizza è inferiore al
suo valore commerciale al momento del
sinistro, la liquidazione avverrà secondo
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 33 di 36
il disposto dell’Art. 1907 del Codice
Civile.
Qualora la garanzia sia estesa all’estero,
gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti
verranno liquidati in Italia in euro.
Per agevolare la determinazione dell’ammontare del danno parziale l’Assicurato
ha la facoltà di presentare preventivi di
riparazione o altra documentazione del
costo di riparazione o di sostituzione delle
parti danneggiate (costi di ricambi riportate riportati da riviste specializzate
anche straniere ovvero costi e prezzi
risultanti da mercatini dell’usato e mostre
scambio di veicoli storici, ecc.) fermo
restando che l’Impresa acquisisce tale
documentazione a titolo puramente
informativo e indicativo, senza alcun i
mpegno sull’accertamento dell’ammontare del danno.
In ogni caso nell’ammontare del danno
parziale non si tiene conto del:
- maggior costo attribuibile ai ricambi
per il loro intrinseco interesse storico o
collezionistico;
- maggiori spese necessarie per il reperimento dei ricambi o la loro ricostruzione a nuovo.
In ogni caso non si tiene conto del
deprezzamento del veicolo in seguito alla
sostituzione delle parti danneggiate con
ricambi non originali.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero,
quando una di queste lo richieda,
mediante periti nominati rispettivamente
dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in
caso di disaccordo, ne eleggono un terzo
e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i
periti non si accordano sulla nomina del
terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente
del Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è accaduto.
I Periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni
e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali, nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2/B Obblighi in caso di sinistro - Modalità
per la denuncia dei sinistri.
2) indagare su circostanze, natura, causa
e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la
quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima e alla liquidazione
del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti
3 e 4 sono vincolanti per le parti le
quali rinunciano a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di errore, violenza, dolo
nonché di violazione di patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia
azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 34 di 36
proprio perito; quelle del terzo perito sono
a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in
parti uguali.
secondo i criteri previsti dalle condizioni
di polizza e si effettuerà il conguaglio con
l’indennizzo precedentemente pagato.
2/C - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e
concordato il danno l’Impresa provvede
al pagamento dell’indennizzo entro 30
giorni e, in caso di furto totale senza
ritrovamento, sempre che l’Assicurato, a
richiesta dell’Impresa, abbia prodotto la
scheda di perdita di possesso e l’estratto
cronologico rilasciato dal P.R.A. L’Impresa, sia in caso di furto parziale o totale
che di rapina, ha facoltà, prima di pagare
l’indennizzo, di richiedere il certificato di
chiusura istruttoria.
2/D - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena ha notizia del recupero
del veicolo rubato o parti di esso. Il valore
di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di recupero
dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato autorizza l’Impresa a trattenere il
ricavato della vendita di quanto sia stato
recuperato; se l’indennizzo fosse stato
parziale, il ricavato sarà ripartito fra le par
ti secondi i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare
quanto venisse recuperato, in questo
caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 35 di 36
pagina bianca a scopo tipografico
Condizioni Generali di Assicurazione - pagina 36 di 36
Allegati
Ed. 12/2010
Allegati - pagina 1 di 12
Consigli utili
Che cosa, come, quando: consigli pratici
per viaggiare tranquilli.
Promemoria: è tutto a posto?
Prima di partire, ricordatevi di controllare
che si trovino sull’auto e che ovviamente
siano validi i seguenti documenti:
- la patente di guida;
- la carta di circolazione dell’auto;
- il bollo di circolazione;
- il contrassegno (ben esposto sul parabrezza) e il certificato di assicurazione;
- la Carta Verde per viaggiare con tranquillità all’estero.
Ma occorre avere a bordo anche:
- il Modulo Blu per poter fare la “Constatazione amichevole di incidente”;
- il triangolo;
- la scatola delle lampadine e dei fusibili;
- il disco orario;
- il crick funzionante;
- una lampadina a pile;
- le catene da neve in inverno;
- una cassettina di pronto soccorso.
Ed inoltre:
- osservare le disposizioni di Legge per
quanto concerne l’uso delle cinture di
sicurezza o dei caschi protettivi;
- mantenere la massima attenzione nella
guida;
- viaggiare a velocità compatibili con le
condizioni meteorologiche avverse
(nebbia, pioggia, gelo, vento, ecc.) o
Allegati - pagina 2 di 12
-
con situazioni di traffico intenso (massima prudenza nei sorpassi e rigorosa
osservanza delle norme sulla precedenza);
per i lunghi viaggi, partire riposati, evitando pasti abbondanti e l’uso di alcolici;
nel caso di condizioni di stress è consigliabile effettuare delle soste;
non impegnare la corsia di emergenza;
mantenere sempre la distanza di sicurezza con il veicolo che precede;
rispettare la segnaletica stradale;
nei centri abitati non farsi sorprendere
da comportamenti imprevedibili di
pedoni.
Smarrimento o furto dei documenti
assicurativi: che fare?
Bisogna subito denunciare l’accaduto alle
Autorità competenti (di solito Carabinieri
o Polizia). Con la copia di questa denuncia la Vostra Agenzia ERGO Assicurazioni
rilascerà i duplicati.
Auto nuova o cambiamento di dati
anagrafici?
Quando si cambia l’auto, bisogna
restituire all’Agenzia il certificato, il
contrassegno assicurativo e l’eventuale
Carta Verde per ottenere quelli relativi al
nuovo veicolo. Dovete informare la Vostra
Agenzia anche di eventuali variazioni
anagrafiche (per esempio, l’indirizzo) che
devono poi essere riportate nella polizza
automobilistica.
L’auto è stata rubata?
Denunciate il furto il più presto possibile
ai Carabinieri o alla Polizia e inviate copia
di questa denuncia all’Agenzia ERGO
Assicurazioni entro 3 giorni. Nella denuncia si deve specificare dove e quando è
avvenuto il fatto e le cose danneggiate o
asportate.
- Nel caso di furto totale dell’auto senza
che venga ritrovata, dovete presentare
in Agenzia anche la scheda di perdita di
possesso e l’estratto cronologico
generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico
Registro Automobilistico) che si trova
presso l’ACI (Automobile Club d’Italia).
- Se l’auto rubata viene ritrovata, bisogna
invece inviare una copia del relativo
verbale rilasciata dall’Autorità competente, dove è contenuta una descrizione
dettagliata di tutto ciò che è stato rubato o danneggiato.
E in caso di incendio che fare?
Consegnate in Agenzia una copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco o da
un’altra Autorità, specificando chiaramente i danni subiti dall’auto. Se l’incendio distrugge completamente l’auto, è
necessario presentare anche l’atto di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) che si trova presso l’ACI
(Automobile Club d’Italia).
Allegati - pagina 3 di 12
Norme del Codice della Strada
Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 60 - Motoveicoli e autoveinella cui circoscrizione è compresa
coli d’epoca e di interesse
la località sede della manifestazione
storico e collezionistico
o del raduno ed al quale sia stato pre1. Sono considerati appartenenti alla
ventivamente presentato, da parte
categoria di veicoli con caratteristiche
dell’ente organizzatore, l’elenco paratipiche i motoveicoli e gli autoveicoli
ticolareggiato dei veicoli partecipanti.
d’epoca, nonché i motoveicoli e gli
Nella autorizzazione sono indicati la
autoveicoli di interesse storico e collevalidità della stessa, i percorsi stabizionistico.
liti e la velocità massima consentita
2. Rientrano nella categoria dei veicoli
in relazione alla garanzia di sicurezza
d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
offerta dal tipo di veicolo;
cancellati dal PRA perché destinati alla
b. il trasferimento di proprietà degli
loro conservazione in musei o locali
stessi deve essere comunicato alla
pubblici e privati, ai fini della salvaguarDirezione generale della M.C.T.C.,
dia delle originarie caratteristiche tecper l’aggiornamento dell’elenco di
niche specifiche della casa costruttrice,
cui al comma 2.
e che non siano adeguati nei requisiti,
nei dispositivi e negli equipaggiamenti 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
alle vigenti prescrizioni stabilite per
collezionistico tutti quelli di cui risulti
l’ammissione alla circolazione. Tali veil’iscrizione in uno dei seguenti registri:
coli sono iscritti in apposito elenco
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Itapresso il Centro storico della Direzione
liano Alfa Romeo, Storico FMI.
generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle se- 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
guenti disposizioni:
purché posseggano i requisiti previsti
a. la loro circolazione può essere conper questo tipo di veicoli determinati
sentita soltanto in occasione di apdal regolamento.
posite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all’ambito 6. Chiunque circola con veicoli d’epoca
senza l’autorizzazione prevista dal
della località e degli itinerari di svolcomma 3, ovvero con veicoli di cui al
gimento delle manifestazioni o racomma 5 sprovvisti dei requisiti previduni. All’uopo i veicoli, per poter
sti per questo tipo di veicoli dal regolacircolare, devono essere provvisti di
mento, è soggetto alla sanzione
una particolare autorizzazione rilaamministrativa del pagamento di una
sciata dal competente ufficio della
Allegati - pagina 4 di 12
somma da euro 78 a euro 311 se si
tratta di autoveicoli, o da euro 38 a
euro 155 se si tratta di motoveicoli
Regolamento di Attuazione
Art. 214 (Art. 60 Cod. str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca)
1. Ai veicoli d’epoca, iscritti nell’apposito
elenco previsto nell’Art. 60, comma 2,
del Codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via
e la targa provvisoria previsti dall’Articolo 99 del Codice.
2. Nel foglio di via è indicata la sua validità,
limitata al percorso interessato dalla
manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di
sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:
a. 40 km/h, in ogni caso;
b. 25 km/h, qualora il veicolo abbia un
impianto frenante di soccorso
agente su una sola ruota;
c. 15 km/h, nel caso in cui il veicolo
non sia munito di pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all’ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. nella cui circoscrizione
si svolge il raduno o la manifestazione,
oppure ove questi abbiano inizio, nel
caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a
nome dell’ente organizzatore della ma-
nifestazione e indicano, ciascuna, il
nome del proprietario del veicolo, la
fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o
di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione
o del raduno.
4. Il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione
che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al
nulla osta dell’ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché
alla prescrizione della scorta degli organi di polizia.
5. Le tariffe per l’iscrizione e la cancellazione nell’apposito elenco, istituito
presso il Centro storico della Direzione
generale della M.C.T.C., sono stabilite
dal ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministro del
Tesoro, sentito il ministro delle Finanze.
Art. 215 (Art. 60 Cod. str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico)
6. Sono classificati d'interesse storico o
collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano
Alfa Romeo e da questo dotati della
certificazione attestante la rispettiva
data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
7. La data di costruzione deve risultare
precedente di almeno 20 anni a quella
di richiesta di riconoscimento nella caAllegati - pagina 5 di 12
tegoria in questione. Le caratteristiche
tecniche devono comprendere almeno
tutte quelle necessarie per la verifica
di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei
commi 5 e 6.
8. I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo
le eventuali modifiche imposte per la
circolazione dalle norme stabilite al
comma 5.
9. Possono altresì essere riconosciute
ammissibili dal ministero dei Trasporti
e della Navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni
determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure
derivanti dall’esigenza di ripristino del
veicolo nelle condizioni originarie risultanti all’atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o
modifiche devono essere riportate sulla
carta di circolazione, unitamente all’anno di fabbricazione del veicolo.
10.La circolazione dei veicoli di interesse
storico e collezionistico è subordinata
alla verifica delle prescrizioni dettate
per tali veicoli al punto F, lettera b) dell’appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di
segnalazione acustica, silenziatori e
tubi di scarico, segnalazione visiva e
d’illuminazione nonché sui pneumatici
Allegati - pagina 6 di 12
e sistemi equivalenti sulle sospensioni,
sui vetri e specchi retrovisori e sul
campo di visibilità del conducente.
11.Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono
ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti
da quelle prescritte in generale per i
motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che
detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal ministero dei
Trasporti e della Navigazione alla data
di fabbricazione dei veicoli interessati e
purcheé siano di efficienza equivalente
a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono
ammesse le sporgenze fuori sagoma
dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
12.La cancellazione del motoveicolo o dell’autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la
cessazione della circolazione dello
stesso ed è subordinata all’osservanza
delle prescrizioni dettate dall'articolo
103 del Codice.
13.Le tariffe per l’iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1,
nonché le certificazioni rilasciate dagli
stessi, sono stabilite periodicamente
dal ministro dei Trasporti e della
Navigazione di concerto con il ministro
del Tesoro, sentito il il ministro delle
Finanze.
Informativa resa all’Interessato
ai sensi del Codice sulla Privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
2003 (di seguito denominato Codice sulla
Privacy), ed in relazione ai dati personali,
identificativi e sensibili che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto
segue:
1. Finalità del trattamento dei
dati
Il trattamento:
a. è diretto all’espletamento da parte
della Società delle finalità di valutazione del rischio, conclusione, gestione
ed esecuzione dei contratti e gestione
e liquidazione dei sinistri attinenti
esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui
la Società è autorizzata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
b. può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle
finalità di informazione e promozione
commerciale dei prodotti assicurativi
delle Società del Gruppo, con finalità
di marketing operativo e strategico, di
informativa commerciale ed a scopi di
statistica e di ricerca scientifica.
2. Modalità del trattamento dei
dati
Il trattamento dei dati viene effettuato
secondo le modalità previste dall’Art. 11,
comma 1 del Codice sulla Privacy:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni
o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice
sulla Privacy: raccolta, registrazione e
organizzazione; elaborazione compresi
modifica, selezione, raffronto/ interconnessione; utilizzo compresi comunicazione, consultazione; conservazione,
cancellazione/distruzione, sicurezza/
protezione, comprese tutte le misure
connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;
b. è effettuato anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e da soggetti esterni
a tale organizzazione, facenti parte
della catena distributiva del settore
assicurativo, in qualità di Responsabili
(cfr. successivo punto 9) e/o incaricati
del trattamento (ex Art. 30 del Codice
sulla Privacy), nonché da società di
servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o
incaricati del trattamento (ex Art. 30
del Codice sulla Privacy).
Precisiamo che, in caso di mancata stipula della polizza, i dati che ci ha/avete
fornito verranno conservati per un periodo di 6 mesi, salvo diversa Sua/Vostra
richiesta.
3. Natura del conferimento dei
dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali
può essere:
Allegati - pagina 7 di 12
a. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad
esempio, per antiriciclaggio, Casellario
Centrale Infortuni, ISVAP);
b. strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione
ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione
dei sinistri;
c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.
4. Rifiuto di conferimento dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a. nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b),
comporta l’impossibilità di concludere
od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b. nel caso di cui al punto 3, lett. c), non
comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso
di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di
prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato.
5. Comunicazione dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1,
lett. a), e per essere sottoposti a tratAllegati - pagina 8 di 12
tamenti aventi le medesime finalità o
obbligatori per legge - agli altri soggetti
del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri
canali di acquisizione di contratti di
assicurazione (ad esempio, banche e
SIM); legali, periti e autofficine; società
incaricate per il recupero dei crediti,
società di servizi a cui siano affidati la
gestione amministrativa dei contratti,
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società di
servizi informatici o di archiviazione;
organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
ISVAP, Ministero dell’Industria, del
Commercio
e
dell’Artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ed
altre banche dati nei confronti delle
quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio, Ufficio
Italiano Cambi, Casellario Centrale
Infortuni, Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in concessione).
b. Inoltre i dati personali possono essere
comunicati, per le finalità di cui al
punto 1, lett. b), a società del gruppo di
appartenenza (società controllanti,
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche
amministrazioni ai sensi di legge,
nonché a terzi per la fornitura di servizi
informatici o di servizi di imbustamento
e smistamento di corrispondenza
ed archiviazione, e del servizio di
assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.
c. I dati possono essere comunicati ad
altre società, e, in particolare, ad altre
imprese di assicurazione, appartenenti
al medesimo Gruppo Assicurativo quali
autonomi titolari del trattamento, per
le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai
fini dell’esecuzione di adempimenti
informativi imposti da disposizioni
normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con
l’Interessato. La presente informativa
integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l’informativa resa dagli altri
titolari del trattamento.
d. i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1,
lett. b), a ERGO Previdenza S.p.A.
quale autonomo titolare del trattamento. Qualora l’Interessato presti il
consenso al trattamento per le finalità
indicate, la presente viene resa anche
quale informativa ai sensi dell’Art. 13
del Codice sulla Privacy da parte di
ERGO Previdenza S.p.A., Titolare del
trattamento ex Art. 28 del Codice sulla
Privacy nella persona del suo Legale
Rappresentante pro-tempore, con
sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano
- Italia. Responsabile designato per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del
Codice sulla Privacy, è la Direzione
Commerciale Marketing con sede in
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
- telefono n. 02.57444294 - fax
n. 02.57442360, a cui potrà essere
richiesta ogni informazione in merito
all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui
vengono comunicati i dati e di coloro
che operano per conto del titolare
(responsabili ed incaricati)
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.
7. Trasferimento dei dati
all’estero
I dati personali possono essere trasferiti
verso Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in
conformità con quanto disposto dagli
Artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.
8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare
Allegati - pagina 9 di 12
la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere
conoscenza dell’origine dei dati, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice sulla
Privacy, del trattamento è la ERGO Assicurazioni S.p.A., nella persona del suo
legale Rappresentante pro-tempore, con
sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano Italia.
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti
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la Direzione Commerciale Marketing, con
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richiesta ogni informazione in merito
all’individuazione degli altri Responsabili
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per conto del Titolare.
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RUOTE D’EPOCA
Mod. EAT 321 - 12/2010
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VEICOLI D’EPOCA - AUTOVETTURE
Sede e Direzione Generale:
Via Pampuri 13 - 20141 Milano
www.ergoitalia.it
ED. DICEMBRE 2010
Gruppo ERGO Versicherungsgruppe
Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa
e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al
Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima
della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
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Fascicolo informativo RCA autovetture - valido dal 01.12.10