Igiene degli impianti sportivi
Bruno Federico
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Corso integrato «Igiene ed edilizia sportiva»
• Docenti
– Anastasi, Falese, Federico
• Igiene generale (4 CFU)
• Architettura ed edilizia sportiva (4 CFU)
• Igiene degli impianti sportivi (2 CFU)
Corso integrato «Igiene ed edilizia sportiva»
• Modulo «Igiene degli impianti sportivi»
– 16 ore (2 CFU)
– Lezioni frontali ed esercitazioni
• Il materiale è disponibile su
http://www.docente.unicas.it/bruno_federico/didattica#
• L’esame è integrato
– lavoro di gruppo + discussione orale
– Prova orale
Argomenti del corso
• Tutela sanitaria dell’attività sportiva
– Certificazione sportiva agonistica e non agonistica
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Infortuni nello sport
Doping
Igiene delle palestre
Igiene delle piscine
LA TUTELA SANITARIA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE
• Sono noti diversi casi di arresto cardiaco in
atleti durante o subito dopo l’attività sportiva,
alcuni dei quali mortali
• Questi eventi si sono verificati in sport come il
calcio, il basket, la pallavolo, il nuoto, la corsa
ed altri ancora
• Hanno riguardato sia atleti professionisti che
amatori
La morte improvvisa – Prof. Giovanni Di Pisa (Medico
Sociale BRESCIA CALCIO 1974-1984)
• Questo tipo di morte può essere definita come un decesso
rapido, imprevedibile, indipendente da cause esterne e che
sorprende l'atleta durante l'attività fisica o immediatamente al
termine di essa
• Un cuore sano e ben allenato può tollerare, senza
conseguenze, qualsiasi attività fisica che comporta un
impegno circolatorio elevato
– Perchè si verifichi una morte improvvisa cardiaca, è necessario che
pre-esistano condizioni patologiche capaci di alterare la funzionalità
dell'apparato cardiovascolare
• anomalie cardiache e vascolari congenite
• miocarditi post-influenzali
La morte improvvisa – Prof. Giovanni Di Pisa (Medico
Sociale BRESCIA CALCIO 1974-1984)
• La prevenzione della maggior parte di tali eventi luttuosi è
realizzabile mediante una corretta ed approfondita
valutazione della idoneità cardiovascolare, pur tenendo
presente che alcune vasculopatie congenite ed alcune
miocardiopatie, possono non essere accertabili in vita
• Si impone un minimo di prudenza rappresentato da:
– 1) controlli medico-sportivi periodici ed in occasione di alcuni sintomi
di allarme, talvolta minimizzati dagli stessi atleti
– 2) rispetto rigoroso di un congruo periodo di convalescenza dopo un
episodio influenzale febbrile, apparentemente banale, ma che
potrebbe insidiosamente nascondere, una « meno banale »
miocardite, causa di possibili incidenti, anche letali, in occasione di
uno sforzo fisico
Luciano Vendemini
•
•
Luciano Vendemini, pivot della
Nazionale di 2,07, acquistato da Rieti
dopo essere stato il grande protagonista
della qualificazione azzurra ai Giochi
Olimpici di Montreal morì
improvvisamente a Forlì il 20 febbraio
1977 pochi istanti prima dell'inizio della
partita a causa di una malformazione
cardiaca (aneurisma) che non era mai
stata rilevata dalle visite mediche cui
era stato sottoposto anche dai sanitari
della nazionale
Fu uno scandalo che squassò lo sport
italiano, ma alla Chinamartini restò solo
il dolore per la perdita di un ragazzo
buono che si era fatto amare da tutti
per la sua semplicità e disponibilità
La Sindrome di Marfan
• La sindrome di Marfan è una malattia
congenita degenerativa del tessuto
connettivo.
• Colpisce diversi organi e apparati
compreso gli occhi, il cuore ed i vasi
sanguigni, le ossa e le articolazioni
• Tale condizione è considerata una
sindrome perché frequentemente i diversi
sintomi compaiono insieme. Più di 50,000
persone negli USA hanno tale sindrome
La Sindrome di Marfan
La Sindrome di Marfan
La tutela della salute nelle attività sportive
• L’Italia è un Paese all’avanguardia in tema di legislazione e
protocolli atti a tutelare coloro che sono tesserati ad una
Federazione Sportiva o Disciplina Associata o Ente di
Promozione e praticano attività sportiva agonistica e non
agonistica
Riferimenti legislativi per la tutela sanitaria
dell'attività sportiva
• Legge 833 del 23 dicembre 1978
• Legge n. 33 del 29 febbraio 1980
• Decreto Ministeriale (DM) Sanità 18 febbraio 1982, “Norme
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”
• DM 28 febbraio 1983 recante “Norme per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva non agonistica”
• Legge Regione Lazio n. 24 del 9 luglio 1997
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Art. 1
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività mediante il Servizio Sanitario
Nazionale
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Art. 2 - Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale
di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande (…);
7) una disciplina della sperimentazione dei farmaci (…);
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico
culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Il Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito delle sue
competenze, persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle
condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro (…);
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la
tutela della maternità e dell'infanzia (…);
d) la promozione della salute nell'età evolutiva (…);
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani (…);
g) la tutela della salute mentale (…);
Legge n. 33 del 29 febbraio 1980
• Articolo 5
– L'assistenza sanitaria … comprende anche la tutela
sanitaria delle attività sportive. …
– I controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai
medici della Federazione medico-sportiva italiana,
dal personale e dalle strutture pubbliche e private
convenzionate, con le modalità fissate dalle
regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
tecnici generali che saranno adottati con decreto
del Ministro della sanità
Tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica
• Con il DM del Ministero della Sanità del 18
febbraio 1982 è stata ridefinita la normativa che
regolamenta la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica.
• Viene innanzitutto stabilito che coloro che
praticano attività sportiva agonistica, ai fini della
tutela della salute, devono sottoporsi
previamente e periodicamente al controllo
dell'idoneità specifica allo sport che intendono
svolgere o svolgono, cui segue il rilascio di un
certificato
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela
sanitaria dell'attività sportiva agonistica
•
Art. 1.
– Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica
devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità
specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
– La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle
federazioni sportive nazionali; o agli enti sportivi riconosciuti.
– Devono sottoporsi altresì al controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della
gioventù per accedere alle fasi nazionali.
•
Art. 2.
– L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle
singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art.
5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in
legge n. 33/80, sulla base della, valutazione della maturità e della capacità
morfo-funzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite
dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della
gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela
sanitaria dell'attività sportiva agonistica
•
Art. 3.
– Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti
interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto
allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente
decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha
facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato
sospetto clinico.
– Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli
accentramenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti presenta
maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.
– Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di
idoneità con periodicità annuale.
– La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate
per i singoli sport.
•
Art. 4.
– In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla
compilazione di una scheda di idoneità medico-sportiva …
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela
sanitaria dell'attività sportiva agonistica
• Art. 5.
– Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di
idoneità …, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.
– La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di
idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività
agonistiche.
– Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di
appartenenza.
– La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso
delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per
almeno cinque anni.
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela
sanitaria dell'attività sportiva agonistica
•
Art. 6.
– Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità
alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione
della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque
giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale. Alla società sportiva di
appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
– Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre
ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:
• un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di
presidente;
un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
un medico specialista o docente in cardiologia;
un medico specialista o docente in ortopedia;
un medico specialista o docente in medicina legale delle assicurazioni.
– La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della
consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
Tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica
• Il certificato di idoneità sportiva agonistica
può essere utilizzato solo per quello sport in
particolare,
– anche se, in occasione della visita di idoneità, lo
specialista può rilasciare tanti certificati quanti
sono gli sport praticati.
• Lo scopo principale della visita medicosportiva è quello di escludere la presenza
– di patologie o malformazioni che controindichino
l’attività agonistica.
Tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica
• La visita e gli esami strumentali e di
laboratorio variano in funzione dell’impegno
necessario per i diversi sport, che sono stati
classificati in due tabelle,
– gli sport di Tabella A,
• che prevedono un lieve o moderato impegno
muscolare e cardio-respiratorio,
– e gli sport di Tabella B
• per i quali è previsto un impegno elevato.
Tabella A
• Per gli sport inseriti nella tabella A sono
previsti:
– Visita medica
– Esame completo delle urine
– Elettrocardiogramma a riposo
Tabella A
• Nella tabella A, inoltre, vi è un’ulteriore
suddivisione in sport per i quali l’idoneità ha
validità annuale:
– automobilismo velocità, motociclismo (cross,
enduro, trial, velocità), motonautica, bob-slittino ,
tuffi;
• e sport per i quali la validità è biennale:
– automobilismo regolarità, bocce, golf, karting,
arco, tamburello, tennis tavolo.
Tabella B
• Per gli sport inseriti nella tabella B sono
previsti:
– Visita medica
– Esame completo delle urine
– Elettrocardiogramma a riposo
– Elettrocardiogramma dopo step-test
– Spirometria
Tabella B
• Per tutti gli sport della
tabella B l'idoneità ha
validità annuale:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
atletica leggera,
baseball e softball,
basket,
calcio, calcio a 5,
canoa e kajak, canottaggio,
ciclismo,
ginnastica,
hockey,
judo, lotta, pesistica,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
nuoto,
pallamano,
pallanuoto,
pallavolo,
rugby,
scherma,
sci,
sport equestri,
sport subacquei,
tennis.
Tutela sanitaria dell'attività
sportiva agonistica
• Gli sport non contemplati nelle tabelle A
e B sono assimilati a quelli che, tra i
previsti, presentano una maggiore
affinità.
• Se l'atleta pratica più sport,
– deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità
con periodicità annuale.
• La visita sarà, in questo caso,
comprensiva di tutte le indagini
contemplate per i singoli sport.
Tutela sanitaria dell'attività
sportiva agonistica
• Per alcuni sport, per escludere la
presenza di patologie specifiche che
potrebbero controindicare l'avvio
dell’attività agonistica, e per prevenire
possibili danni derivanti dalla pratica
intensiva di questi sport sono previsti
ulteriori esami specialistici di protocollo
Esami specialistici di protocollo
ElettroEsame
Visita
SPORT
encefaloAudiometrico O.R.L.
gramma
TIRO
[X]
[X]
AUTOVELOCITA'
[X] (I° visita)
MOTOVELOCITA'
[X] (I° visita)
BOB, SLITTINO
[X] (I° visita)
TUFFI
[X]
[X]
[X] (I° visita)
BIATHLON
[X]
[X]
PUGILATO
[X]
[X]
[X] (I° visita)
DISCESA LIBERA
[X] (I° visita)
TRAMPOLINO
[X] (I° visita)
SCI SLALOM
SUBACQUEI
[X]
Visita
Neurologica
Visita
Oculistica
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
Esami ulteriori
• Inoltre, se durante la visita di idoneità si
verificano dei dubbi diagnostici, lo specialista può
richiedere altri accertamenti
– per poter escludere la presenza di patologie
controindicanti l'attività sportiva.
• La causa più frequente di incertezza diagnostica
riguarda l’apparato cardiovascolare,
– per il quale è possibile eseguire esami di secondo e
terzo livello.
Esami cardiologici di secondo livello
• Ecocardiografia
• Test da sforzo massimale
• ECG Dinamico 24 ore (secondo Holter)
Esami cardiologici di terzo livello
•
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•
•
•
EcoCardioGrafia TransEsofagea
Studio Potenziali Tardivi Ventricolari
Studio Elettrofisiologico TransEsofageo
Studio Elettrofisiologico Endocavitario
(Scintigrafia, Risonanza Magnetica, etc.)
Certificato di idoneità
• Il certificato di idoneità è indispensabile per la
partecipazione dell’atleta alle attività agonistiche,
– e deve essere conservato presso la società sportiva di
appartenenza.
• Inoltre, la documentazione che riguarda gli
accertamenti effettuati nel corso delle visite va
conservata
– per almeno cinque anni a cura del medico visitatore.
Non idoneità
• Nel caso in cui si verifichi la non idoneità alla pratica
agonistica di un determinato sport,
– l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del
giudizio viene comunicato all'interessato
– ed al competente ufficio regionale, entro cinque giorni.
• Alla società sportiva di appartenenza, nel rispetto della
privacy dell’atleta, viene comunicato solamente l’esito
negativo.
• Nel caso di non idoneità, l'atleta ha diritto a ricorrere alla
Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità
Agonistiche.
Norme per il pugilato
• Particolari norme per l’idoneità per attività
agonistica riguardano il pugilato.
• Infatti, se il pugile ha subito un K.O. per colpi al
capo o ha comunque subito una sconfitta prima
del limite (KO, abbandono, getto dello
asciugamano)
– deve essere sospesa l'attività pugilistica, anche di
allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni.
• Dopo il periodo di riposo il pugile potrà
riprendere l'attività agonistica soltanto dopo
essersi sottoposto a visita di controllo.
Norme per il pugilato
• Obbligatoriamente tra la data della visita
medica controllo e quella del combattimento
deve intercorrere un periodo di quindici
giorni, necessario per l'idoneo allenamento.
• Tutti i pugili che subiscono due KO consecutivi
devono osservare, a decorrere dall'ultimo, un
periodo di riposo di tre mesi
– dopo il quale sono tenuti a sottoporsi a visita di
controllo.
Attività agonistica e trauma cranico
• Analogamente, per coloro che durante
l’attività agonistica subiscono un trauma
cranico deve essere sospesa l'attività sportiva
praticata
– e bisogna superare la visita di controllo prima di
riprendere l’attività stessa.
Tutela sanitaria delle attività sportive
non agonistiche
• Il DM Sanità del 28 febbraio 1983 stabilisce le
norme per la tutela sanitaria delle attività
sportive non agonistiche
D.M. 28 febbraio 1983 - Norme per la tutela sanitaria
dell'attività sportiva non agonistica
• Art. 1.
– Ai fini della tutela della salute devono essere
sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività
sportive non agonistiche:
• a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate
dagli organi scolastici nell'ambito delle attività
parascolastiche;
• b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da
società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o
agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che
non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto
ministeriale 18 febbraio 1982;
• c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi
precedenti quella nazionale.
D.M. 28 febbraio 1983 - Norme per la tutela sanitaria
dell'attività sportiva non agonistica
• Art. 2.
– Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di
cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con
periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di
buona salute.
– In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere
accertamenti specialistici integrativi …
– La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita
medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato
I.
• Art. 3.
– La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti
dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di
libera scelta
Attività sportive non agonistiche
• Il controllo sanitario prevede,
preventivamente e con periodicità annuale,
– una visita medica che ha lo scopo di accertare lo
stato di buona salute degli atleti non agonisti.
• Nel caso in cui vi sia un motivato sospetto
clinico,
– il medico può richiedere accertamenti specialistici
integrativi.
Attività sportive non agonistiche
• La visita si conclude, se non vi sono
controindicazioni,
– con il rilascio di un certificato.
• Tale certificazione viene rilasciata ai propri
assistiti
– dai medici di medicina generale e dai pediatri di
libera scelta.
L.R. n. 24 del 9 luglio 1997 - Medicina dello sport
e tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 1 Finalità.
La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale,
provvede alla promozione della tutela sanitaria delle attività sportive, alla promozione degli
interventi relativi alla medicina dello sport nonché alla promozione ed alla diffusione
dell'educazione sanitaria relativa alla pratica della attività motoria e sportiva quale strumento di
idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato di salute.
Art. 2 Attività sportive.
1. Le attività sportive possono essere agonistiche e non agonistiche.
2. Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto competitivo e da
prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate
esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi
della gioventù a livello nazionale.
3. Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno competitivo non
tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate dalle
federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della
pubblica istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello comunale, provinciale e
regionale.
L.R. n. 24 del 9 luglio 1997 - Medicina dello sport
e tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 3
Destinatari.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) ai cittadini residenti nella Regione per la promozione
dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;
b) agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello e grado svolgono
attività motoria e sportiva;
c) a coloro che praticano o intendono praticare in forma organizzata
attività sportive non agonistiche a carattere motorio formativo o
attività fisico - ricreativa;
d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive
agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o
professionistica, nonché ai partecipanti ai giochi della gioventù;
e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.
L.R. n. 24 del 9 luglio 1997 - Medicina dello sport
e tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 4 Funzioni della Regione.
1. La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni:
a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16;
b) nomina con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 i componenti della
commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva
agonistica e fissa con deliberazione della Giunta regionale le modalità di funzionamento del
comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 20, comma 4;
c) predispone il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'articolo 9.
Art. 5 Funzioni delle Aziende U.S.L.
1. Le Aziende sanitarie locali (U.S.L.) nell'ambito delle disposizioni legislative nazionali e della
programmazione sanitaria regionale provvedono:
a) alla tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;
b) all'istruttoria delle domande presentate dagli specialisti in medicina dello sport per l'iscrizione
all'elenco regionale di cui all'articolo 16;
c) all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli ambulatori e gli studi di medicina dello sport e
sulla qualità delle prestazioni.
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Tutela sanitaria dell'attività sportiva: riferimenti legislativi
A cosa si riferisce il Decreto Ministeriale (DM) Sanità 18 febbraio 1982?
A cosa si riferisce il Decreto Ministeriale (DM) Sanità 28 febbraio 1983?
Certificazione sportiva non agonistica: per quali soggetti è richiesta, chi la
rilascia, su cosa si basa?
Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella A: esami previsti e
frequenza di certificazione
Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella A: discipline e
relativa frequenza di certificazione
Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella B: esami previsti e
frequenza di certificazione
Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella B: discipline e
relativa frequenza di certificazione
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La sindrome di Marfan: caratteristiche e rischio per l'attività sportiva
La morte improvvisa durante l'attività sportiva: motivazioni e prevenzione
Quali sport richiedono l'esecuzione di esami specialistici oltre a quelli di
base della rispettiva tabella? Per quali ragioni?
Esami cardiologici di secondo e terzo livello per la idoneità alla pratica
sportiva agonistica
Procedure in caso di non idoneità alla pratica agonistica
Norme specifiche per l'idoneità alla pratica del pugilato
Esercitazione
• Elenca, per le seguenti attività, gli esami
previsti e la frequenza di certificazione
– Ginnastica artistica (non agonistico)
– Atletica leggera (agonistico)
– Bocce (agonistico)
– Pugilato (agonistico)
– Automobilismo - velocità (agonistico)
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X - Università degli Studi di Cassino