cop_bene_casa_flash:Layout 1 23-11-2010 15:34 Pagina 1 BENECASA FLASH FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione per la copertura dei Rischi del Contenuto dell’Abitazione Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. BENEFLASH CASA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL 30.11.2010 Mod. NI1063.D10 1 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA PREMESSA A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 2 - Informazioni generali - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa di assicurazioni B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità - Aggravamento e diminuzione del rischo - Premi - Rivalse - Diritto di recesso - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto - Legge applicabile al contratto - Regime fiscale - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo - Reclami pag. 4 pag. 4 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 5 6 6 6 7 7 7 8 8 pag. 9 pag. 9 pag. 9 GLOSSARIO Mod. NI1063.D10 pag. 4 pag. 5 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 13 pag. 3 pag. 10 2 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA NOTA INFORMATIVA (ai sensi del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DEL CONTENUTO DELL’ABITAZIONE PREMESSA - La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. - Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Mod. NI1063.D10 3 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Augusta Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Società” o “Impresa”) è una Società per Azioni a socio unico e appartiene al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi; b) la sede legale è in Via Mazzini, 53 - 10123 - TORINO - Italia; c) recapiti Telefono: +39 011.00.29700; sito internet: www.augusta.it; e-mail [email protected]; d) la Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato del 6 Aprile 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 19 Aprile 1983, ed è soggetta al controllo dell’ISVAP. Risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 04081700017 e al numero 1.00056 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane. Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2 - INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI Il patrimonio netto di Augusta S.p.A. riferito all’ultimo bilancio approvato ammonta a Euro 174.176.130, di cui Euro 26.000.000 di capitale sociale interamente versato e Euro 148.176.130 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 325,6%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile - pari a Euro 166.551 migliaia - e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - pari a Euro 51.146 migliaia. Mod. NI1063.D10 4 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. Avvertenza • in caso di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Se il contratto è annuale la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza. Si rinvia all’Art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi al contenuto dell’abitazione. La Polizza prevede le seguenti garanzie concedibili unicamente congiuntamente: - INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI - FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI - ASSISTENZA Per i dettagli delle garanzie si rinvia agli appositi articoli delle Condizioni di Assicurazione: - Incendio e rischi complementari: Artt. da 1 a 5 - Furto e rischi complementari: Artt. da 6 a 10 - Assistenza: Artt. da 11 a 14. Avvertenza • Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna garanzia in un apposito articolo denominato “esclusioni”: - Incendio e rischi complementari: Art. 4 - Furto e rischi complementari: Art. 9 - Assistenza: Art. 13 Avvertenza • Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, limiti di massimo risarcimento. Si rinvia pertanto alle singole disposizioni evidenziate nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Esempio numerico di scoperto: - ammontare del danno stimato = - scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 - danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale/somma assicurata Mod. NI1063.D10 5 di 12 Euro 10.000,00 Euro 1.000,00 Euro 9.000,00 Nota Informativa BENEFLASH CASA Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00: • i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti • i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500 (nei limiti dei massimali/somme assicurate previsti). 4 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Avvertenza • Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: Artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’Art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Avvertenza • L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso. 6 - PREMI La periodicità di pagamento del premio è indicata in Polizza alla voce “FRAZIONAMENTO - SVILUPPO DI PREMIO” della Scheda di Polizza. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. I mezzi di pagamento del premio ammessi dalla Società sono i seguenti: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all’Impresa o all’intermediario, espressamente in tale qualità; - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l’intermediario); - denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Mod. NI1063.D10 6 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA Si rinvia all’Art. 26 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza • è prevista l’applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. 7 - RIVALSE Avvertenza • La rivalsa è un diritto della Società in base al quale la medesima è surrogata, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. È previsto che la Società rinunci - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga di cui all’Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di Legge le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purchè l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile. A tal proposito si rinvia all’Art. 23 “Rinuncia all’azione di rivalsa”. 8 - DIRITTO DI RECESSO Avvertenza • La Polizza prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla Legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’Art. 33 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Avvertenza • Resta fermo quanto previsto dall’Art. 1915 del Codice Civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Mod. NI1063.D10 7 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA 10 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11 - REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modificazioni ed integrazioni. Mod. NI1063.D10 8 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 - SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza • Per tutte le garanzie la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’Art. 15 LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO (cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli Artt. da 15 a 23 LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO delle Condizioni di Assicurazione. Per la garanzia Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance Italia. Si rinvia alle disposizioni della garanzia ASSISTENZA delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 13 - RECLAMI Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Augusta Assicurazioni S.p.A. Direzione Commerciale e Marketing - Servizio Reclami via Mazzini 53 10123 - TORINO; telefax: +39 011.0029.025; indirizzo e-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma. I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Mod. NI1063.D10 9 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA GLOSSARIO APPARTAMENTO Porzione di più ampio fabbricato costituito da due o più unità abitative, ciascuna con proprio ingresso interno, che in tutto o in parte abbiano l’accesso comune dall’esterno del fabbricato stesso. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. CONTENUTO DELL’APPARTAMENTO Il mobilio e l’arredamento, gli impianti di prevenzione ed allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi gli oggetti pregiati e, a titolo esemplificativo, gli apparecchi fonici e televisivi e i personal computers. Il denaro e i preziosi sono compresi con il limite di indennizzo indicato sul modulo di Polizza. CONTENUTO DELLE CANTINE E SOFFITTE Le provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant’altro inerente l’appartamento o in uso all’Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici, televisivi, ottici e elettronici, veicoli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione. DIMORA ABITUALE L’abitazione nella quale l’Assicurato e i componenti del suo nucleo familiare dimorano in modo continuativo ed in cui l’Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica/domicilio. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità. INCENDIO La combustione con sviluppo di fiamma. INCOMBUSTIBILI (SOSTANZE E PRODOTTI) Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. NUCLEO FAMILIARE Le persone riportate nello stato di famiglia, nonché i minori in affidamento. Mod. NI1063.D10 10 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA OGGETTI PREGIATI I quadri, i tappeti, gli arazzi, le sculture, gli oggetti d’arte (esclusi preziosi), le pellicce, gli oggetti e i servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale. POLIZZA Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PREZIOSI Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura, corallo, per uso domestico o personale. SCOPPIO Il repentino dirompersi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata stipulata l’assicurazione. SOCIETÀ Augusta Assicurazioni S.p.A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Augusta Assicurazioni S.p.A., per incarico di quest’ultima, provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Augusta Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. VALORE A NUOVO Il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. VALORI Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere. VILLA Fabbricato adibito ad abitazione con proprio ingresso indipendente dall’esterno del fabbricato stesso. Mod. NI1063.D10 11 di 12 Nota Informativa BENEFLASH CASA Augusta Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Augusta Assicurazioni S.p.A. Amministratore Delegato Dott. Luciano Becchio Mod. NI1063.D10 12 di 12 Nota Informativa esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 1 BENECASA FLASH CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL 30.11.2010 INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 pag. 3 pag. pag. pag. pag. pag. - Cose assicurate e loro ubicazione - Eventi assicurati - Forma di Assicurazione - Esclusioni - Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI Art. Art. Art. Art. Art. 6 7 8 9 10 pag. 4 pag. pag. pag. pag. pag. - Cose assicurate e loro ubicazione - Eventi assicurati - Forma di Assicurazione - Esclusioni - Mezzi di protezione e chiusura dei locali ASSISTENZA Art. Art. Art. Art. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pag. pag. pag. pag. - Oggetto dell’Assicurazione - Norme che regolano le assistenze - Esclusioni - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa Mod. 1063.D10 6 8 8 8 pag. 9 - Cosa fare in caso di sinistro - Come si procede per la valutazione del danno - nomina dei periti - Il mandato dei periti - Come si determina il valore delle cose assicurate e l’ammontare del danno - Limite massimo dell’indennizzo - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza - Pagamento dell’indennizzo - Recupero delle cose rubate - Rinuncia all’azione di rivalsa CONDIZIONI GENERALI Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 4 4 5 5 5 pag. 6 LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 3 3 3 3 4 pag. 9 pag. 9 pag.10 pag.10 pag.10 pag.10 pag.11 pag.11 pag.11 pag.11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede - Altre assicurazioni - Pagamento del premio e deocrrenza della garanzia - Modifiche dell’Assicurazione - Trasloco - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio 1 di 16 pag.11 pag.11 pag.11 pag.12 pag.12 pag.12 pag.12 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 2 BENECASA FLASH Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 - Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione - Oneri fiscali - Recesso in caso di sinistro - Rinvio alle norme di Legge GLOSSARIO Mod. 1063.D10 pag.12 pag.12 pag.12 pag.13 pag.14 2 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 3 BENECASA FLASH INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI ART. 1 - COSE ASSICURATE E LORO UBICAZIONE L’assicurazione è operante esclusivamente per il contenuto dell’appartamento indicato sulla Scheda di Polizza e delle cantine e soffitte di pertinenza, ubicate nel medesimo fabbricato, ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata e dei limiti previsti nella formula prescelta. Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi; per tali cose l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. ART. 2 - EVENTI ASSICURATI La Società indennizza i danni diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di danneggiamento o perdita delle cose assicurate causati da: 1) incendio; 2) fulmine; 3) esplosione e scoppio; 4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; 5) bang sonico; 6) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione del calore (purché collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini). La Società indennizza altresì: a) i danni alle cose assicurate causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia ai sensi della presente Sezione che abbiano colpito le cose assicurate oppure altri beni posti nell’ambito di 20 metri da esse; b) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; c) i danni alle cose assicurate da atti vandalici e dolosi, non avvenuti in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio. I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o dei componenti del loro nucleo familiare. ART. 3 - FORMA DI ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo, tenuto conto però che non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro. ART. 4 - ESCLUSIONI Non sono risarcibili i danni: 1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 2) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti del loro nucleo familiare; 4) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane; Mod. 1063.D10 3 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 4 BENECASA FLASH 5) di smarrimento, di furto, di rapina, di estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; 6) causati da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; 7) indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 8) causati da scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio e dagli atti vandalici e dolosi avvenuti in occasione di tali eventi. ART. 5 - DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L’assicurazione è prestata in base alla condizione che l’appartamento contenente le cose assicurate sia adibito ad abitazione e che il fabbricato di cui l’appartamento stesso fa parte sia: a) adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni civili, uffici o studi professionali; b) costruito totalmente in materiali incombustibili. È tollerata l’esistenza: - di materiali combustibili per non oltre il 10% delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti del tetto, delle pareti esterne, della copertura e dei solai; - di materiali combustibili purché rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili; - di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili. Nei fabbricati a più piani è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto e del solaio in materiali combustibili; è considerato piano, a questi effetti, il solaio immediatamente sottostante il tetto. FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI ART. 6 - COSE ASSICURATE E LORO UBICAZIONE L’assicurazione è operante esclusivamente per il contenuto dell’appartamento indicato sulla Scheda di Polizza e delle cantine e soffitte di pertinenza, ubicate nel medesimo fabbricato, ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata e dei limiti previsti nella formula prescelta. Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi; per tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. ART. 7 - EVENTI ASSICURATI La Società indennizza i danni diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di danneggiamento o perdita delle cose assicurate causati da: 1. furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in Polizza: a) violando le difese esterne mediante: • rottura, scasso; • uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; Mod. 1063.D10 4 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 5 BENECASA FLASH 2. rapina, avvenuta nei locali indicati in Polizza anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La Società indennizza altresì: a) il danno causato ai locali e agli infissi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati), compresi gli atti vandalici, con un limite del 20% della somma assicurata; b) le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dell’appartamento con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato, ai componenti del nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti, o a seguito di un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con un limite del 10% della somma assicurata. ART. 8 - FORMA DI ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo tenuto conto però che non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro. ART. 9 - ESCLUSIONI Non sono risarcibili i danni: 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 2) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti del loro nucleo familiare; 4) verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane; 5) indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 6) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio, se il sinistro è in rapporto con tali eventi; 7) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; 8) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi inoccupati; relativamente a denaro non riposto in armadio forte o cassaforte, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno. Le garanzie sono pienamente operanti da quando i locali tornano ad essere occupati. ART. 10 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Mod. 1063.D10 5 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 6 BENECASA FLASH Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non erano conformi a quanto indicato nel presente Articolo 10, si applica lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali. ASSISTENZA ART. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società, alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all’Assicurato, tramite Struttura Organizzativa (Europ Assistance Italia S.p.A.), le seguenti assistenze: 1. Invio di un idraulico in caso di emergenza Qualora l’appartamento dell’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di Euro 150,00. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a)allagamento o infiltrazione nell’appartamento proprio o in quello dei vicini provocati da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico; b)mancanza d’acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore; c)mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico. La prestazione non è dovuta: - per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato. - per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici. 2. Invio di un elettricista in caso di emergenza Qualora l’appartamento dell’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’appartamento, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di Euro 150,00. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a: - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato; - interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’appartamento a monte del contatore. 3. Invio di un fabbro in caso di emergenza Qualora l’appartamento dell’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, nei casi sottoindicati la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di Euro 150,00. Mod. 1063.D10 6 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 7 BENECASA FLASH Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi: - smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso all’appartamento; - scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dell’appartamento. 4. Spese di albergo Qualora l’appartamento sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1 - 2 - 3 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativaprovvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo per sinistro di Euro 300,00. 5. Rientro anticipato Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1 - 2 3 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornisce un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di Euro 300,00 complessivamente per sinistro. Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. 6. Invio di un sorvegliante Qualora in seguito a furto o tentato furto la sicurezza dell’appartamento dell’Assicurato sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’appartamento stesso. La Società tiene a proprio carico i costi sino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Inoltre, la Società, telefonando alla Struttura Organizzativa, in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali, presta i seguenti servizi: a) Invio di un artigiano per interventi ordinari Qualora l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.). b) Informazioni burocratiche Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a: - certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.; - documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida; - varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani, ecc.; - rilascio e variazioni dei suddetti documenti; la Struttura Organizzativa fornisce le informazioni richieste. c) Informazioni legali Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a: - famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/ Mod. 1063.D10 7 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 8 BENECASA FLASH maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela; - casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, lavoro domestico; la Struttura Organizzativa fornisce le informazioni richieste. La Struttura Organizzativa non fornisce pareri o valutazioni su quesiti che riguardino procedure legali già affidate dall’Assicurato a un proprio legale. ART. 12 - NORME CHE REGOLANO LE ASSISTENZE 1) Ogni assistenza viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia; 2) sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’appartamento interessate dall’intervento di assistenza; 3) qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; 4) il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. ART. 13 - ESCLUSIONI Le assistenze non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato. ART. 14 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato deve telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, facente capo al numero verde: oppure al numero di Milano: 02.58286176 (telefonando dall’estero, il numero dovrà essere preceduto dal prefisso internazionale +39). Qualora si trovi nell’impossibilità di telefonare, l’Assicurato può inviare un fax al numero 02.58.477201 oppure un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO MI Mod. 1063.D10 8 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 9 BENECASA FLASH In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1) il tipo di assistenza di cui necessita; 2) Nome e Cognome; 3) numero di Polizza preceduto dalla sigla AUCA; 4) indirizzo del luogo in cui si trova; 5) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI ART. 15 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto o rapina, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate; b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento dare avviso del sinistro all’Agenzia o alla Società specificandone le circostanze ed eventuali testimoni, l’importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità; d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L’inadempimento degli obblighi relativi alle lettere a), b), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). Le spese fatte per evitare o diminuire il danno - indicate alle lettere a) e d) - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all’Art. 1914 del Codice Civile. ART. 16 - COME SI PROCEDE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il Terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a Mod. 1063.D10 9 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 10 BENECASA FLASH maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART. 17 - IL MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all’Art. 15; d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate e determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 18; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti, concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 18 - COME SI DETERMINA IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E L’AMMONTARE DEL DANNO L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte, sottratte o non - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo. L’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario; in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro. Si conviene inoltre che relativamente alle raccolte e collezioni, qualora la raccolta o collezione assicurata venga danneggiata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive Parti. ART. 19 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART. 20 - TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell’Assicurato stesso. Mod. 1063.D10 10 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 11 BENECASA FLASH ART. 21 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti richiesti. ART. 22 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuta notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto. ART. 23 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di Legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile. CONDIZIONI GENERALI ART. 24 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO-BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento della Polizza di assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. ART. 25 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza, o la successiva stipulazione, di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile. L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo. ART. 26 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure presso la Sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 Mod. 1063.D10 11 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 12 BENECASA FLASH del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. I mezzi di pagamento del premio ammessi dalla Società sono i seguenti: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all’intermediario, espressamente in tale qualità; - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario); - denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. ART. 27 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 28 - TRASLOCO In caso di trasloco, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società. Se la comunicazione non perviene alla Società entro la data del trasloco, l’assicurazione non è operante dalla data del trasloco e riprende nella nuova ubicazione nel momento in cui la predetta comunicazione scritta perviene alla Società, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio. ART. 29 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. L’inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. ART. 30 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 31 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. ART. 32 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 33 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altro sinistro, entrambi indennizzabili a termini di Polizza e Mod. 1063.D10 12 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 13 BENECASA FLASH fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di trenta giorni prima, alla scadenza successiva. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso. ART. 34 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. Mod. 1063.D10 13 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 14 BENECASA FLASH GLOSSARIO APPARTAMENTO Porzione di più ampio fabbricato costituito da due o più unità abitative, ciascuna con proprio ingresso interno, che in tutto o in parte abbiano l’accesso comune dall’esterno del fabbricato stesso. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. CONTENUTO DELL’APPARTAMENTO Il mobilio e l’arredamento, gli impianti di prevenzione ed allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi gli oggetti pregiati e, a titolo esemplificativo, gli apparecchi fonici e televisivi e i personal computers. Il denaro e i preziosi sono compresi con il limite di indennizzo indicato sulla Scheda di Polizza. CONTENUTO DELLE CANTINE E SOFFITTE Le provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant’altro inerente l’appartamento o in uso all’Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici, televisivi, ottici e elettronici, veicoli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione. DIMORA ABITUALE L’abitazione nella quale l’Assicurato e i componenti del suo nucleo familiare dimorano in modo continuativo ed in cui l’Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica/domicilio. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità. INCENDIO La combustione con sviluppo di fiamma. INCOMBUSTIBILI (SOSTANZE E PRODOTTI) Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. NUCLEO FAMILIARE Le persone riportate nello stato di famiglia, nonché i minori in affidamento. Mod. 1063.D10 14 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 15 BENECASA FLASH OGGETTI PREGIATI I quadri, i tappeti, gli arazzi, le sculture, gli oggetti d’arte (esclusi preziosi), le pellicce, gli oggetti e i servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale. POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PREZIOSI Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura, corallo, per uso domestico o personale. SCOPPIO Il repentino dirompersi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata stipulata l’assicurazione. SOCIETÀ Augusta Assicurazioni S.p.A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Augusta Assicurazioni S.p.A., per incarico di quest’ultima, provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Augusta Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. VALORE A NUOVO Il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. VALORI Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere. Mod. 1063.D10 15 di 16 Condizioni di Assicurazione esec_pol_casa flash_nov_2010:polizza bene flash 26-11-2010 17:10 Pagina 16 BENECASA FLASH Mod. 1063.D10 16 di 16 Condizioni di Assicurazione 23-11-2010 15:34 Pagina 2 Augusta Assicurazioni S.p.A. Società a socio unico • Sede Legale: Via Mazzini, 53 • 10123 Torino • Tel. 011.00.29700 • Fax 011.65.59.77 Cap. Soc. € 26 milioni i.v. • Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Impr. di TO 04081700017 • Numero R.E.A. 611840 Impresa iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00056 ed appartenente al gruppo Generali iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi. Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A. www.augusta.it Mod. 1063.D10 cop_bene_casa_flash:Layout 1