APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO-VIABILITÀ, CONCERNENTE
IL “COLLEGAMENTO DELLA TANGENZIALE (VIA CAMPANA), RETE VIARIA
COSTIERA E PORTO DI POZZUOLI” DELL’INTERVENTO C11
“MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI IN
VIA CAMPANA, PER IL COLLEGAMENTO CON LA STRADA DI PENETRAZIONE
A E B CON VIA CAMPANA”
SCHEMA DI
CONTRATTO DI APPALTO
TRA
COPIN DUE
S.P.A.
E
[●]
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA SOVRASTANTE
PAVIMENTAZIONE STRADALE
CUP [●]
CIG [●]
1
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
IL PRESENTE CONTRATTO E’ SOTTOSCRITTO IN DATA [●]
TRA
Copin Due S.p.A., con sede legale in [●], capitale sociale Euro [●] interamente versato, R.E.A.
n° [●], codice fiscale/partita IVA [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] (di seguito il il
“Committente”), in persona di [●], che agisce nella sua qualità di [●], in virtù dei poteri
derivatigli in forza di [●]
E
[●], con sede legale in [●], capitale sociale Euro [●] interamente versato, R.E.A. n° [●],
codice fiscale/partita IVA [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] (di seguito,
congiuntamente, l’“Appaltatore”), in persona di [●], che agisce nella sua qualità di [●], in virtù
dei poteri derivatigli in forza di [●]
PREMESSO
1.
che, ai sensi dell’art. 11, co. XVIII, della L. 22.12.1984, n° 887, il Presidente della
Giunta Regionale della Regione Campania (di seguito, il “Commissario
Straordinario” ovvero il “Concedente”) è preposto all’attuazione degli interventi del
Piano dei Trasporti Intermodale dell’Area Flegrea adottato dal Consiglio Regionale
nella seduta del 26.03.1985, con deliberazione n° 207/4;
2.
che scopo del programma è la realizzazione di un sistema integrato di trasporti
marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che assolva ad un tempo la duplice
funzione di costituire una rete di vie di fuga dall’area flegrea in caso di recrudescenza del
fenomeno bradisismico e, contemporaneamente, di fornire un indispensabile
presupposto per la valorizzazione delle rilevantissime risorse paesistiche, culturali e
turistiche della zona;
3.
che, nell’attuazione del programma in argomento, il Commissario Straordinario si
avvale del potere derogatorio di cui all’art. 84 della L. 14.05.1981, n° 219, restando,
quindi, vincolato solamente all’osservanza delle norme di rango costituzionale e dei
principi generali dell’ordinamento;
4.
che, con convenzione n° 6 rep. del 2 maggio 2006 (di seguito, la “Convenzione
Originaria”), il Commissario Straordinario, avvalendosi della disposizione contenuta
nell’art. 16, punto 6, del D.Lgs. 20.08.2002, n° 190, ha provveduto all’adeguamento
delle concessioni affidate al consorzio COPIN, (di seguito, il “Consorzio COPIN”) alla
disciplina di cui al decreto legislativo 190/2002, mediante l’applicazione della
normativa disciplinante l’istituto dell’affidamento a contraente generale;
5.
che, in data 20.10.2006, i membri del Consorzio Copin hanno costituito la Copin S.p.A.,
società di progetto ai sensi dell’art. 176, comma 10 del D.Lgs n° 163/2006 (di seguito, il
“Codice degli Appalti”) per il compimento delle prestazioni di contraente generale in
2
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
relazione alla Convenzione Originaria e lo stesso Consorzio COPIN, con atto del Notaio
Stefano Santangelo rep. n. 5035 del 10.09.2007, si è fuso con la Copin S.p.A. che ad
esso Consorzio COPIN è quindi subentrata ad ogni effetto;
6.
che, tra le opere da realizzare nell’ambito degli interventi che formano oggetto della
Convenzione Originaria, figura l’intervento C11 “Miglioramento dello svincolo della
Tangenziale di Napoli in Via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione
A e B con Via Campana” (di seguito, l’”Intervento C11” o l’ “Opera”) e disciplinato con
Convenzione Rep. n. 9 del 29.11.2006 (di seguito, la “Convenzione rep. 9/2006”);
7.
che, con ordinanza commissariale n. 29 dell’1.12.2008, è stato approvato il progetto
preliminare del 2° lotto-viabilità, concernente il “Collegamento dell’Intervento C11, quale
definito all’esito della Conferenza dei Servizi e di cui al verbale del 22.7.2008 (di
seguito, il “Secondo Lotto”);
8.
che, con ordinanza commissariale n. 58 del 14.9.2010, è stato approvato il progetto
definitivo concernente il predetto Secondo Lotto;
9.
che, in linea con il disposto della Convenzione Originaria, che all’articolo 7 rinvia a
successivi atti applicativi la disciplina delle modalità di realizzazione delle singole opere,
in data 4.4.2012 è stato sottoscritto tra Copin S.p.A. e il Commissario Straordinario l’atto
applicativo n.2 di Rep. (di seguito, l’”Atto Applicativo Primo Stralcio”) volto a
disciplinare le attività di progettazione e l’esecuzione del primo stralcio funzionale del
Secondo Lotto, costituito dalla realizzazione di una galleria veicolare a canna unica di
collegamento diretto tra via Fascione e il Porto di Pozzuoli ( c . d . C a n n a S u d ) ed una
doppia rotatoria per collegare la galleria di progetto a valle;
10. che in conformità a quanto previsto dall’articolo 8.12 dell’Atto Applicativo Primo
Stralcio e dall’articolo 176, comma 10, del Codice degli Appalti, in data [●] è stata
costituita Copin Due S.p.A. quale società di progetto finalizzata alla realizzazione
dell’opera e al compimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione del Secondo
Lotto; in data [●], Copin Due S.p.A. è, pertanto, subentrata a Copin S.p.A. nei rapporti con
il Concedente in relazione alla realizzazione del Secondo Lotto;
11. che in data 11.9.2014 è stato sottoscritto tra Copin Due S.p.A. e il Commissario Straordinario
l’atto aggiuntivo n. 3 di Rep. (di seguito, l’”Atto Aggiuntivo Primo Stralcio”) volto a
disciplinare le attività di progettazione e l’esecuzione del primo stralcio funzionale del
Secondo Lotto, innanzi descritto;
12. che in data 4.10.2014 è stato, altresì, sottoscritto tra Copin Due S.p.A. e il Commissario
Straordinario l’atto applicativo n. 4 di Rep. relativo al secondo stralcio funzionale del
Secondo Lotto (di seguito, l’“Atto Applicativo Secondo Stralcio”), costituito dalla
realizzazione di una galleria veicolare a canna unica di collegamento diretto tra il Porto
di Pozzuoli e la Via Fascione (c.d. Canna Nord) ed i completamenti dei sistemi di svincolo
di valle e di monte, ivi compresa la costruzione del ramo in uscita, per il traffico proveniente
dalla SS 7 Quater Domitiana, dello svincolo “Via Campana” della Tangenziale di Napoli e
relativi caselli per il pedaggio;
3
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
13. che in data 31.1.2014, con contratto Prot. n. 78 della COPIN S.p.A. e in data 14.10.2014,
con contratto n. 37 della COPIN DUE S.p.A., è stato affidato al socio di riferimento SABESA
S.p.A. (di seguito, il “Costruttore”) la progettazione esecutiva ed i lavori relativi alla
realizzazione del Secondo Lotto (di seguito, il “Contratto EPC”);
14. che in data [●] Copin Due S.p.A. ha indetto una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n.
163/2006 per l’affidamento dell’appalto di fornitura in opera della Fondazione Stradale e
della sovrastante pavimentazione in Conglomerato Bituminoso (strato di base, binder e
tappetino di usura) la cui esecuzione è prevista nell’ambito dei lavori relativi al Secondo
Lotto;
15. che a seguito della procedura di gara di cui alla precedente premessa, in data [●] è
intervenuta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’Appaltatore per la fornitura in
opera della Fondazione Stradale e del Conglomerato Bituminoso (di seguito, il
“Materiale”) e in data [●] l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva del
medesimo appalto;
16. che l’Appaltatore dichiara di essere pienamente a conoscenza degli standard tecnici ed
economici relativi alla fornitura e m e s s a in opera d e i M a t e r i a l i , previsti nel
capitolato speciale di appalto (di seguito “Capitolato Speciale
d ’ A p p a l t o – C . S . A . ” , n e l capitolato d’oneri (di seguito, “Capitolato d’Oneri”),
nella lista delle categorie delle forniture in opera ad esso allegata (la “Lista
Categorie Forniture in opera”) e negli elaborati progettuali attinenti alla fornitura in
opera di che trattasi (di seguito il “Progetto”), messi a disposizione degli offerenti nel
corso della procedura di gara sopra menzionata (di seguito, congiuntamente al bando
di gara, al disciplinare di gara e alla ulteriore documentazione relativa alla procedura,
la “Documentazione di Gara”, qui allegata sub [●]) nonché di ogni norma di legge e
di regolamento che possa interessare la fornitura in opera dei Materiali oggetto del
presente Contratto;
17. che l’Appaltatore dichiara di aver preso visione in maniera attenta e dettagliata dei
luoghi interessati dai lavori in oggetto, di essere pienamente in grado eseguire le
prestazioni di cui al presente Contratto secondo le condizioni e le modalità ed entro i limiti
di tempo di seguito stabiliti e di aver tenuto conto di tutte le condizioni, situazioni e
circostanze nelle quali esse devono e possono essere effettuate e che per l’effetto
rinuncia fin d’ora a sollevare qualsiasi pretesa circa eventuali difficoltà nell’esecuzione
della fornitura opera di cui al presente Contratto che siano dipendenti dallo stato dei
luoghi, salvo quanto qui espressamente consentito;
18. che l’Appaltatore è perfettamente consapevole e ha tenuto espressamente conto del
fatto che, ai fini della realizzazione dell’Opera, il Committente farà ricorso ad uno o più
finanziamenti bancari e della conseguente possibilità che il contenuto del presente
Contratto debba poter essere modificato, per quanto consentito dalla normativa
applicabile, per tenere conto delle richieste dei finanziatori, assumendo le specifiche
obbligazioni di cui all’art. [●] che segue;
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
19. che sono state positivamente concluse le verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre
2011 n. 159, in particolare, a norma dell’art. 1, comma 53 della L. 190/2012 l’Appaltatore
ha presentato in data ______ istanza alla Prefettura di [●] per la iscrizione nella “White
list”/ è stata iscritta in data ____ nella “White list” della Prefettura di [●].
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.
ART. 2
OGGETTO ED EFFICACIA
2.1
Con il presente Contratto il Committente affida all’Appaltatore l’appalto per la
realizzazione della Fondazione Stradale e della sovrastante Pavimentazione stradale
dell’intervento “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria
costiera e porto di Pozzuoli” con le caratteristiche e secondo le modalità indicate nel
Capitolato d’Oneri e negli elaborati progettuali allegati al presente contratto.
2.2
Il presente Contratto è immediatamente efficace in relazione sia al Primo Stralcio che
al Secondo. Di conseguenza, i Materiali da fornire in opera che costituiscono l’oggetto
del presente Contratto sono i seguenti:
-
[●]
[da completare con elenco materiali oggetto della fornitura]
2.3
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori e la fornitura in opera dei Materiali in
ottemperanza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente Contratto, del
Capitolato Speciale d’Appalto, del Capitolato d’Oneri, degli elaborati progettuali e, in
generale, di tutta la Documentazione di Gara.
2.4
La fornitura in opera dei Materiali avverrà con organizzazione propria dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell’Appaltatore, restando
espressamente inteso che i sub-affidamenti e sub-appalti sono consentiti nei limiti di
legge secondo le modalità indicate nel successivo articolo 17.
2.5
L’appalto si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
contrattuale, nonché ai macchinari per la stesa, rullatura e e per la loro messa in opera.
ART. 3
QUANTITATIVI DELLA FORNITURA IN OPERA E TEMPISTICHE
3.1
L’appalto viene effettuato “a corpo”, in base agli elaborati progettuali allegati al presente
contratto.
3.2
I quantitativi e le caratteristiche dei materiali che l’Appaltatore si impegna
irrevocabilmente a fornire in opera al Committente sono desumibili dagli elaborati di
progetto che fanno parte integrale del presente contratto.
3.3
Pertanto, il computo metrico allegato al contratto non rappresenta valore contrattuale e
non potrà essere invocato nel caso di discordanza tra le quantità effettivamente poste
in opera nel rispetto degli elaborati progettuali e le quantità riportate nel computo
estimativo.
3.4
La fornitura i n o p e r a dei Materiali avrà inizio a seguito della sottoscrizione tra le
Parti di un apposito verbale di consegna dei lavori e dovrà avvenire nel rispetto
del programma dei lavori (di seguito, il “Programma dei Lavori”) che sarà
predisposto dalla Committente entro [●] giorni dalla sottoscrizione del presente
Contratto e comunicato all’Appaltatore con congruo anticipo rispetto alle date di
consegna ivi indicate. Detto programma dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore
per accettazione.
ART. 4
DOCUMENTI CONTRATTUALI
I Lavori ed ogni prestazione ad essi connessa dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo
il Programma Lavori Esecutivo, nel pieno rispetto delle previsioni tecniche e delle prescrizioni
contenute nel Progetto Esecutivo.
L’esecuzione dei Lavori è disciplinata - oltre che da quanto previsto dal presente Contratto, che in
caso di discordanza comunque prevarrà su ogni altro documento - dai documenti di seguito
indicati, che costituiscono parte integrante del presente Contratto e che, anche se non
materialmente allegati al medesimo, ne integrano la normativa, ad ogni effetto e conseguenza di
legge:
Il Progetto Esecutivo Approvato con le migliorie tecniche apportate in sede di gara;
Il “Capitolato Speciale d’Appalto” allegato al Contratto con i relativi allegati;
6
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
Il “Capitolato generale d’Appalto”;
Il “Capitolato d’Oneri”;
l Programma Esecutivo dei Lavori.
Il PSC –Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ex art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e gli
ulteriori Piani previsti dal D.Lgs. 163/2006.
Tutti i documenti elencati nel presente articolo vengono forniti all’Appaltatore su supporto
informatico, che con la sottoscrizione del presente Contratto ne rilascia ricevuta di avvenuta
consegna.
Eventuale altra documentazione predisposta ed elaborata in corso di esecuzione del Contratto
troverà applicazione se e in quanto le Parti provvederanno espressamente in forma scritta che
essa costituisca modificazione o integrazione del Contratto medesimo.
ART. 5
PREZZO CONTRATTUALE
Il corrispettivo “a corpo” che il Committente corrisponderà all’Appaltatore, in relazione
alle attività di cui al presente Contratto è pari a € [●] (Euro [●]) IVA esclusa (“Prezzo
Contrattuale”), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € [●] (Euro [●]), così
ripartito:
-
1° Stralcio, € [●] (Euro [●]) IVA esclusa (“Prezzo Contrattuale”), comprensivo degli
oneri della sicurezza pari ad € [●] (Euro [●]);
-
2° Stralcio, € [●] (Euro [●]) IVA esclusa (“Prezzo Contrattuale”), comprensivo degli
oneri della sicurezza pari ad € [●] (Euro [●]).
Detto corrispettivo si intende accettato dall’Appaltatore in base agli elaborati progettuali
e all’elenco prezzi allegati al contratto, alla lista delle categorie di lavori allegata
ugualmente al contratto ma che non rappresenta valore contrattuale, ai propri calcoli,
alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è espressamente
convenuto come fisso, invariabile, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico
dell’Appaltatore dal presente Contratto.
L’Appaltatore dichiara, pertanto, espressamente di accettare che il Prezzo
Contrattuale comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e
specificati nel presente Contratto e nei documenti allegati, nonché gli obblighi ed oneri
che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti
all’esecuzione del medesimo, come pure tutte le attività necessarie per la messa in opera
dei Materiali costituenti la Fondazione Stradale e la Pavimentazione in Conglomerato
Bituminoso, pronti per il loro utilizzo, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore,
ivi inclusi tutti i costi connessi con la sicurezza, le attività necessarie per
l’adempimento delle prescrizioni del Committente, del Concedente, del Costruttore, del
CIPE o di altra autorità pubblica.
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
Salvo quanto previsto al precedente articolo 3, il Prezzo Contrattuale è fisso ed
invariabile per tutta la durata del Contratto. Non è ammessa alcuna revisione dei
prezzi contrattuali e le Parti convengono di derogare agli artt. 1664 e 1467 c.c..
Per le lavorazioni che dovessero richiedere prestazioni straordinarie diurne, notturne e
festive di personale, non verrà corrisposto dal Committente alcun compenso o alcuna
maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore stesso.
Relativamente agli importi degli oneri della sicurezza sopra riportati, l’Appaltatore dichiara
che gli stessi remunerano adeguatamente gli oneri per la sicurezza e salute del lavoro,
tenuto conto degli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia. Le Parti
precisano che tale somma non è stata oggetto di trattativa né di ribasso rispetto agli oneri
per la sicurezza e la salute del lavoro riconosciuti alla Committente con riferimento alle
prestazioni oggetto del presente Contratto.
Il pagamento del Prezzo Contrattuale avverrà in corso d’opera mediante emissione di certificati
di pagamento mensili indipendentemente dall’ammontare del credito netto risultante
dall’avanzamento dei lavori, con le seguenti modalità:
I lavori verranno contabilizzati mensilmente a corpo con le modalità previste dall’allegato
“Tabella di Percentualizzazione”;
I capitoli della Tabella di Percentualizzazione, determinati da schede di dettaglio allegate
al presente atto, potranno essere ulteriormente sotto percentualizzati a cura della
Committente;
Tale documento dovrà essere completo di ogni elaborato tecnico e grafico utile per la
contabilizzazione dei lavori eseguiti. Le misure in avanzamento dovranno essere
opportunamente inserite nelle schede di dettaglio della tabella di percentualizzazione
costituendo parte integrante della documentazione contabile;
L’Appaltatore dovrà fornire, prima dell’emissione del relativo SAL, tutta la
documentazione di norma relativa ai materiali impiegati, agli impianti e manufatti forniti
in opera;
L’Appaltatore dovrà prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire
periodicamente alla Committente i certificati di adempimento degli obblighi assicurativi
(DURC) sia dell’Appaltatore stesso che degli eventuali subappaltatori relativi
all’emissione del corrispondente SAL. Qualora si verifichi la non regolarità del DURC di
una delle imprese impegnate nell’esecuzione dell’appalto di che trattasi, la Committente
provvederà comunque all’emissione del Certificato di Pagamento ma non darà luogo alla
pagamento del Certificato fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione
dell’Appaltatore secondo le previsioni legislative. Tale evento non consentirà, in ogni
caso, la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore;
Il SAL ed il relativo Certificato di pagamento saranno emessi dalla Committente entro 15
(quindici) giorni successivi alla scadenza del periodo mensile di produzione;
Ad avvenuta emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore potrà emettere fattura,
datata fine mese, che sarà liquidata dalla Committente entro i 120 giorni decorrenti dal
termine del mese di competenza del SAL, dedotte la ritenute di cui al successivo articolo
13.
Le Parti altresì concordano che il saggio degli interessi di mora per il ritardato
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
pagamento è stabilito in misura pari al saggio di interesse determinato ex D. Lgs. n.
231/2002 come modificato dal D. Lgs n. 192/2012.
ART. 6
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si impegna a svolgere tutte le altre attività previste a suo carico nel
presente Contratto, nel Capitolato d’Oneri e di tutte le attività necessarie all’appalto nei
tempi previsti nel Programma di Consegna, oltre che, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
assistenza e collaborazione nello svolgimento di ogni e qualunque test volto a
verificare le caratteristiche dei Materiali;
disposizione di idonee e qualificate maestranze, in funzione delle necessità delle singole
fasi dei lavori, assicurandone la disciplina;
adozione di quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti e di quanto
suggerito dalla pratica in materia di sicurezza del lavoro, al fine di prevenire ed evitare
danni, sinistri e infortuni alle maestranze impiegate e a terzi;
garanzia del ripristino dei luoghi, dello sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, dei materiali residui, dei detriti, della pulizia del piano viabile, della
regolarizzazione dei terreni e di quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione;
trasmissione al Committente e al Concedente di tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché
partecipazione alle visite che gli incaricati da essi designati dovessero compiere al
fine di effettuare i controlli e i collaudi in corso d’opera;
osservanza, durante la realizzazione delle opere, di tutte le leggi, tutti i regolamenti
e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate
e/o modificate successivamente alla stipula del presente Contratto ove applicabili;
osservanza di tutte le indicazioni e prescrizioni del Committente, del Concedente e della
Direzione Lavori;
informazione al Committente, con la massima sollecitudine, di ogni ritardo verificatosi,
proponendo le misure che l’Appaltatore ritenga adeguate per recuperare tale ritardo o,
quantomeno, limitarne gli effetti sul Cronoprogramma e Programma Esecutivo dei Lavori;
tenere indenne il Committente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dalle
attività relative all’appalto;
osservanza di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e della Legge n. 217/2010 e successive modifiche;
la gestione dei residui di lavorazione, dei materiali di risulta e dei rifiuti in conformità alle
leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.
L’Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e manlevando il Committente da ogni
responsabilità al riguardo, che i Materiali che saranno forniti e messi in opera, saranno
9
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
esenti da emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le persone o per l’ambiente e
risponderanno a tutti i requisiti di legge.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare integralmente ed a tenere a
proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare al Committente da
eventuali controversie di lavoro promosse dai dipendenti del medesimo Appaltatore in
relazione all’oggetto del Contratto. Tale impegno deve ritenersi valido, efficace ed
azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, qualsiasi disposizione del
Contratto o il Contratto stesso risultassero o divenissero invalidi, inefficaci o non
azionabili sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione.
Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore i danni di qualsiasi natura dallo stesso causati o
provocati dai suoi preposti, dipendenti o incaricati nell’esecuzione del presente
Contratto, ivi inclusi quelli derivanti dalla violazione degli obblighi inerenti alla custodia
dei cantieri e delle opere, alle persone, ai mezzi d’opera, alle attrezzature ed alle
opere.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a risarcire direttamente i danni derivanti a cose o
persone del Committente e di terzi causati dall’Appaltatore stesso o dai suoi preposti,
dipendenti o incaricati, manlevando il Committente da ogni responsabilità. I danni a
cose o a persone dello stesso Appaltatore, derivanti da caso fortuito o forza maggiore,
rimangono integralmente a carico dell’Appaltatore medesimo, che non sarà invece
responsabile per i danni a cose o persone del Committente e di terzi causati da caso
fortuito o forza maggiore.
Nel quadro del completo esonero del Committente da ogni responsabilità per i danni di cui
sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere,
che fosse da terzi proposto nei riguardi di quest’ultima e dei suoi dipendenti e
collaboratori per il preteso riconoscimento di danni riconducibili alla responsabilità
dell’Appaltatore, l’Appaltatore medesimo, svolgendo a proprie spese ogni opportuna
attività, dovrà totalmente manlevare il Committente, il Concedente e loro d ipendenti
e collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità, fastidio e molestia, sia di carattere
sostanziale che di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei
predetti giudizi, obbligandosi a costituirsi in giudizio a proprie spese e
chiedendo l’estromissione del Committente, del Concedente e loro dipendenti e
collaboratori.
Eventuali clausole o accordi limitativi della copertura assicurativa previsti in contratti di
assicurazione non limiteranno le responsabilità dell’Appaltatore per fatto ad esso
imputabile.
Tutte le perdite e/o i danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni resteranno ad
esclusivo carico dell’Appaltatore se conseguenti a fatto ad esso imputabile;
ART. 7
10
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL’APPALTATORE
Oltre a quando espressamente dichiarato e garantito nelle premesse ed altrove nel presente
Contratto, l’Appaltatore dichiara e garantisce:
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e requisiti necessari per
l’esecuzione del presente Contratto, ivi compresa l’iscrizione alla SOA per la categoria e
classifica adeguata all’appalto;
di possedere tutti i requisiti richiesti dalla Documentazione di Gara per l’aggiudicazione
e l’esecuzione del presente Contratto;
di aver debitamente esaminato la Documentazione di Gara e tutti i documenti relativi
all’Opera indicati nel presente Contratto;
di non trovarsi in stato di insolvenza, di crisi o di liquidazione, e di non avere sottoscritto
accordi di ristrutturazione dei debiti con propri creditori o avesse predisposto piani di
risanamento asseverati ai sensi dell’articolo 67 del R.D. n. 267/1942, e di non essere
assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale.
ART.8
REVISIONE PREZZI
Resta espressamente convenuto che il prezzo oggetto del presente Contratto, resterà fisso ed
invariabile per l’esecuzione del primo stralcio dei lavori, riferiti al programma dei lavori allegato al
presente Contratto e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa
rinuncia da parte dell’Appaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c., comma 1, in quanto i prezzi
concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera, salvo
quanto previsto dalla normativa LL.PP. per anomali aumenti, qualora riconosciuti alla
Committente.
Per l’esecuzione del secondo stralcio condizionato dal fattore di definizione ed approvazione dello
schema dell’Atto Applicativo tra il Concedente Commissario ed il Contraente Generale per la
regolamentazione dei relativi rapporti concessori, l’Appaltatore si impegna a mantenere invariato
il prezzo indicato al precedente art. 5 fino al termine dei lavori del primo stralcio. Nel caso in cui
l’inizio dei lavori del secondo stralcio sia successivo al termine temporale su indicato si applicherà
una revisione prezzi calcolata secondo la tabella n. 3 di cui al DM 11/12/1978 basata sulle tabelle
prezzi pubblicate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche della Campania e del Molise.
Resta inteso che, nel caso in cui l’approvazione del finanziamento del 2° stralcio non intervenga
entro l’ultimazione dei lavori del 1° stralcio, ciascuna delle Parti, con avviso a mezzo
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
raccomandata AR, avrà facoltà di risolvere il presente Contratto per la parte riguardante
l’esecuzione delle opere relative al 2° stralcio, senza aggravio di ulteriori spese né ribaltamento di
maggiori oneri eventualmente sostenuti.
A tal proposito, la Committente dovrà comunicare all’Appaltatore l’avvenuta assegnazione delle
opere del 2° stralcio a mezzo raccomandata AR, assegnando all’Appaltatore il termine per l’inizio
dei relativi lavori secondo il programma concordato.
ART. 9
PERSONE AUTORIZZATE DALL’APPALTATORE
L’Appaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da
eseguire …………….., che dovrà essere reperibile per tutta la durata dei lavori e che dovrà essere
munito di apposita delega per la sottoscrizione degli atti di cantiere (verbali di inizio, sospensione
e ultimazione, ordini di servizio, ecc.).
Relativamente al personale alle dipendenze dell’Appaltatore, al fine del rilascio della
autorizzazione all’accesso in cantiere, l’Appaltatore, alla sottoscrizione del verbale di consegna
dei lavori e, comunque, prima dell’accesso nelle aree di cantiere, dovrà presentare apposita
richiesta con l’elenco del personale riportante i relativi dati anagrafici, la data di assunzione ed il
numero di matricola. Il personale dovrà, quindi, essere munito di apposito cartellino di
riconoscimento, da esibire alle persone preposte dalla Committente all’ingresso del cantiere.
Il predetto elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta l’Appaltatore dovesse ritenere di voler
sostituire e/o integrare il personale addetto al cantiere di che trattasi.
Identico elenco dovrà essere prodotto per i mezzi ed autoveicoli che intende far accedere in
cantiere, questi ultimi con relativa copia della polizza assicurativa e libretto di circolazione.
ART. 10
SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Fermo restando che il Concedente – nell’esercizio dei suoi compiti - e il Direttore Lavori
svolgeranno tutti i compiti ed eserciteranno tutti i diritti previsti dalle disposizioni normative, il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto
verranno effettuati dalla Committente.
12
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
L’Appaltatore dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni, del Direttore Lavori e/o dei
Rappresentanti della Committente.
L’Appaltatore si impegna e si obbliga a far accedere sulle aree su cui sta operando, il personale
del Concedente, della Direzione Lavori e della Committente affinché possa effettuare i controlli e
gli accertamenti ritenuti necessari, mettendo a disposizione del personale medesimo i mezzi
necessari per l’esecuzione dei prelievi richiesti (prove reologiche sulle miscele).
Il personale anzidetto potrà quindi formulare direttive, assistere all’esecuzione dei Lavori,
effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dell’attività per gli
accertamenti, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di fornire tutti i chiarimenti e l’assistenza
richiesti. La verifica della rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del progetto e degli altri
documenti contrattuali, avverrà man mano in contemporanea al progredire dei lavori. Eventuali
vizi o manchevolezze che si dovessero rilevare in corso d’opera e da eliminare quando questi
fossero
attribuibili
alla
esclusiva
responsabilità
dell’Appaltatore,
verranno
comunicati
all’Appaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al
momento della redazione del verbale di constatazione del difetto, restando comunque inteso che
l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte
del Concedente.
ART. 11
CUSTODIA DEL CANTIERE
Fino all’ultimazione delle opere oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore potrà provvedere,
sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del proprio cantiere, nei limiti
del proprio intervento come descritto nel presente Contratto, e delle proprie attrezzature e
materiali.
Qualora per esigenze organizzative, il servizio all’accesso esterno venisse svolto da un Istituto di
Vigilanza lo stesso sarà a carico della Committente, fermo restando che la responsabilità e la
custodia delle attrezzature e dei materiali inerenti il cantiere dell’Appaltatore, restano in capo
all’Appaltatore stesso.
ART. 12
13
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
ESECUZIONE DEI LAVORI IN GARANZIA DI QUALITA’
L’Appaltatore prende atto che, per la progettazione, i lavori, la fornitura dei materiali ed ogni altra
prestazione prevista dal Contratto, la Committente ha attuato un Sistema di Gestione per la
Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Le prestazioni di cui al Contratto dovranno,
pertanto, essere rese in regime di Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 ed alle
suddette prescrizioni contrattuali.
Conseguentemente, atteso che l’Appaltatore è in possesso di un proprio Sistema Qualità
Aziendale, dovrà operare in conformità ad esso, adattarlo alle specifiche obbligazioni di cui al
Contratto e, come richiesto dal Committente e/o della Stazione Appaltante, renderlo alla
Committente in forma opportunamente documentata tramite il proprio Piano della Qualità di
Commessa.
Il Piano della Qualità di Commessa, pertanto, rappresenterà l’applicazione del Sistema Qualità
Aziendale dell’Appaltatore allo specifico Contratto e dovrà descrivere le particolari modalità
operative di gestione di tutte le attività e processi contrattualmente affidate.
In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto documento dovrà descrivere,
come minimo:
- la struttura organizzativa che l’Appaltatore intende utilizzare (Personale, ruoli chiave e
mansionari dell’Appaltatore, dei Subaffidatari, dei Fornitori, dei Prestatori di Servizi etc. e loro
interrelazioni, interne ed esterne, intendendo per esterne quelle nei riguardi del Committente, della
Stazione Appaltante e degli Enti Terzi);
- le procedure di gestione dei seguenti processi:
1. Gestione delle Tecniche esecutive;
2. Gestione dei Subaffidamenti e degli Approvvigionamenti;
3. Gestione delle Immobilizzazioni Tecniche;
4. Gestione della Programmazione e Controllo Avanzamento Commessa;
5. Gestione delle Risorse Umane;
6. Gestione delle Prove, Controlli e Collaudi;
7. Gestione delle Non Conformità;
8. Gestione delle Azioni Preventive e Correttive;
9. Gestione delle Verifiche Ispettive;
14
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
10. Gestione della Documentazione di Commessa;
11. Gestione dei Magazzini e dei Depositi;
12. Gestione della Sicurezza;
13. Rintracciabilità delle Forniture, dei Prodotti e dei Componenti;
14. Consegna Finale dei Lavori e relativi Dossier Finali delle Opere realizzate.
Il suddetto documento, prima dell’inizio dei lavori/prestazioni, dovrà essere inviato alla
Committente per la necessaria approvazione.
Altresì, l’Appaltatore è obbligato ad inviare alla Committente anche le revisioni che verranno
successivamente apportate al suddetto documento, in tutto o in parte.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori e/o delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente
effettuerà periodiche Verifiche Ispettive al fine di accertare la corretta applicazione di quanto
predisposto dall’Appaltatore e dai propri Subaffidatari, Fornitori, Prestatori di Servizi etc.
L’Appaltatore espressamente si obbliga a far rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di
cui al presente articolo ai propri Subaffidatari, Fornitori, Prestatori di Servizi etc.
La Committente consegnerà, nel corso dei lavori, all’Appaltatore, le schede Piani Controllo Qualità
(PCQ), documenti che, per ciascuna tipologia di lavorazione, esplicano i controlli da eseguire ed
attestano, mediante certificazioni allegate, la storia dei controlli eseguiti per un singolo prodotto,
materiale, parte o componente di un’opera. Sarà cura dell’Appaltatore conservare i PCQ in
cantiere e tenerli a disposizione della Committente/Direzione Lavori, riconsegnandoli alla fine al
Servizio Qualità della Committente, completi di firme ed allegati.
ART. 13
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
L’Appaltatore e/o i suoi Subaffidatari dovranno curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva
responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni necessari ad evitare infortuni, giusta le vigenti
norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o
suggerimento da parte della Committente.
Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, predisposto dall’appaltatore ed allegato
al contratto, potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla
Committente.
15
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
Le attività di competenza dell’Appaltatore saranno eseguite in concomitanza con l’esecuzione di
altre attività da parte della Committente o di soggetti terzi.
Di tale circostanza l’Appaltatore ha tenuto conto nella predisposizione del Piano delle misure di
sicurezza che dichiara pienamente conforme alle previsioni di legge e coordinato con i documenti
di sicurezza della Committente. In ogni caso l’Appaltatore e/o i Suoi Subaffidatari saranno tenuti
a modificare a propria cura e spese il Piano stesso nonché a adottare, sempre a propria cura e
spese, tutte le ulteriori misure di sicurezza per il personale impiegato in conformità a quanto
eventualmente richiesto dai responsabili della sicurezza della Committente nonché dell’Ente
Appaltante.
La Committente resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro
commesso in affidamento, che farà capo, quindi, al solo Appaltatore in quanto assuntrice di un
lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specifiche capacità, ad
esclusione della responsabilità per le attività di pertinenza della Committente o di Terzi.
Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, l’Appaltatore darà infine attuazione, per la
parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di
lavoro nazionali e territoriali.
L’Appaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il geom. Luigi Marano , che in
qualità di Capo Cantiere, sarà presente e reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.
ART. 14
GESTIONE RIFIUTI ED OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE.
Per quanto di competenza dell’Appaltatore in base agli oneri ed obblighi di cui al presente
Contratto, costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, da ritenersi integralmente compreso e
compensato nel corrispettivo di Contratto, la gestione dei propri rifiuti nonché di quelli prodotti da
attività di manutenzione delle attrezzature di cantiere utilizzate in conformità alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni emanate delle competenti autorità nonché agli adempimenti
legislativi, con la sola esclusione dei materiali di risulta degli scavi, delle demolizioni e delle
lavorazioni previste contrattualmente che saranno gestiti dalla Committente in ossequio alle
normative vigenti di settore a seguito dell’avvenuto deposito in idonea area di cantiere dei materiali
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
sopra riportati secondo quanto sarà previsto nel Piano di Gestione dei Rifiuti. Si allega nota della
Committente che individua le caratteristiche dei rifiuti, le modalità ed i luoghi del deposito (allegato
I).
Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà gestire
correttamente i rifiuti prodotti nell’osservanza delle specifiche norme e/o degli ordini impartiti dal
Direttore Lavori e/o dalla Committente, con l'obbligo di fornire agli stessi la documentazione di
legge attestante l'avvenuto conferimento presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto a conferire i rifiuti prodotti presso impianti autorizzati ai sensi
della normativa vigente sostenendone il relativo costo.
L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela
dell'ambiente, ivi incluso il D.Lgs. 152/2006, dovrà adempiere a tutte le suddette prescrizioni e/o
raccomandazioni nonché tutte quelle ulteriori che saranno formulate da parte degli enti preposti
alla salvaguardia ambientale nonché tutte le disposizioni normative sopravvenute; è fatto salvo il
diritto
all'eventuale
adeguamento
del
corrispettivo,
ove
l’Appaltatore
dimostri
che
dall'ottemperanza alle sole disposizioni normative di carattere tecnico, sopravvenute rispetto alla
data di stipula del Contratto, sia derivato un aumento degli oneri economici inerenti l'esecuzione
delle prestazioni oggetto di Contratto, sempre se e nella misura in cui altrettanto sia stato
riconosciuto dal Contraente Generale alla Committente.
L’Appaltatore è obbligato alla segnalazione delle situazioni di emergenza legate ad eventuali
fenomeni di inquinamento ambientale in corrispondenza di aree oggetto di lavorazioni e/o
situazioni critiche che interessino qualsiasi componente ambientale.
Tali segnalazioni dovranno essere tempestivamente effettuate, oltre che alle competenti Autorità,
al Direttore Lavori ed alla Committente.
ART. 15
VIZI DEI LAVORI E DELLE OPERE - COLLAUDO E MANUTENZIONE
L’Appaltatore assume verso la Committente la piena responsabilità, sotto il profilo qualitativo,
delle lavorazioni e delle opere ad esso affidate con il presente Contratto. L’Appaltatore garantisce,
pertanto, che le opere oggetto del presente Contratto saranno realizzate a perfetta regola d'arte,
saranno conformi alle prescrizioni del Contratto medesimo e immuni da vizi e difetti che le rendano
comunque non idonee all'uso cui saranno destinate o ne diminuiscano il valore od il rendimento.
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
Inoltre l’Appaltatore garantisce la corretta esecuzione delle singole unità di prodotto
commissionate restando la riuscita dell’opera nel suo complesso dipendente dalle scelte
progettuali.
Tutti gli oneri e le spese derivanti da eventuali errori dell’Appaltatore nell’esecuzione dei Lavori,
nei limiti sopra esposti, saranno quindi a totale carico dell’Appaltatore stesso.
Le spese per prove ed oneri vari per i collaudi, incluso il compenso del Collaudatore si intendono
a carico della Committente.
ART. 16
SOSPENSIONE DELLE OPERE
Il Committente avrà il diritto di sospendere in tutto od in parte, in qualsiasi momento ed
anche in più occasioni, l’esecuzione delle attività, dandone comunicazione scritta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Appaltatore.
Le eventuali contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni delle forniture
e dei lavori devono essere fatte valere, a pena di decadenza, mediante iscrizione di
apposita riserva sia nel verbale di sospensione sia nel verbale di ripresa. Resta inteso
che in nessun caso, in pendenza delle procedure sopra indicate, l’Appaltatore potrà
sospendere la realizzazione.
Entro i termini contrattuali il Committente avrà la facoltà di variare il Programma di
lavori senza che l’Appaltatore possa avanzare alcun diritto ad alcun compenso o
indennità oltre al corrispettivo calcolato sulla base dell’avanzamento determinato
secondo la tabella di percentualizzazione.
Nell’ipotesi in cui si verifichi la sospensione dei lavori, le Parti accettano che il
Programma di Consegna possa subire le modifiche che verranno concordate dalle
Parti stesse.
Resta inteso che il Committente potrà ordinare la sospensione in tutto o in parte delle
attività oggetto del presente Contratto nel caso in cui l’Appaltatore abbia eseguito la
fornitura i n opera secondo modalità non conformi alle prescrizioni contenute nel
Contratto e nella Documentazione di Gara e tale non conformità possa aggravare in
misura sostanziale e non rimediabile la prosecuzione dei lavori. In tal caso l’Appaltatore
non avrà diritto ad alcun aggiornamento del Programma di Consegna.
ART. 17
PENALI PER RITARDO
Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di consegna indicate nel Programma
18
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
di Consegna, il Committente applicherà all’Appaltatore una penalità dell’importo previsto
nel Capitolato d’Oneri.
Al raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo complessivo del Prezzo Contrattuale il Committente avrà diritto di
risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c. c., tramite comunicazione
scritta con la quale dichiara di avvalersi della presente clausola.
In aggiunta alle penali, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento dei maggiori danni
eventualmente accertati come dovuti dal Committente a favore del Concedente, ai
sensi della Convenzione, a causa del ritardato o difforme adempimento o della
violazione delle obbligazioni previste dal presente Contratto imputabili all’Appaltatore.
Le penali che precedono sono aggiuntive rispetto ad ogni eventuale ulteriore penale
prevista nel Capitolato d’Oneri.
ART. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO
DELL’APPALTATORE
Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto mediante semplice
comunicazione al scritta all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 c. c. nei seguenti casi:
avverarsi delle ipotesi di cui all’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
emanazione nei confronti dell’Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e
s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
confronti di committenti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati alle forniture, ed in ogni caso al verificarsi delle ipotesi previste
dagli artt. 67 e 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti, previsti dalla Documentazione di Gara
e/o dalla normativa vigente, per l’esecuzione del presente Contratto e così – a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo – in caso di fallimento o di irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
violazione, da parte dell’Appaltatore e degli altri soggetti interessati all’esecuzione del
Contratto, della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
e ss.mm.ii., anche ai sensi dell’art. 19 del presente Contratto;
raggiungimento dell’importo massimo delle penali previsto al precedente articolo 8.2;
non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente Contratto
19
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
e in particolare all’articolo 6 (Dichiarazioni e garanzie dell’Appaltatore);
sub affidamento o sub-appalto non autorizzato dei lavori e/o delle forniture;
inadempimento degli obblighi di natura ambientale previsti al successivo articolo 15;
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 20;
In tutti gli altri casi di inadempimento alle previsioni di cui al presente Contratto ed al
Capitolato d’Oneri, il Committente potrà risolvere il presente Contratto solo previa
diffida ad adempiere nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi ai sensi
dell’art. 1454 c.c.
In ogni caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore, l’Appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e dei materiali
approvvigionati, decurtati gli oneri derivanti al Committente dallo scioglimento del
Contratto.
In ogni caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore, oltre ad ogni
altro diritto del Committente ai sensi del Codice Civile, il Committente avrà in particolare
diritto:
di escutere la cauzione definitiva;
di affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni non ancora eseguite;
di addebitare all’Appaltatore:
una somma, se positiva, pari alla differenza tra (a) il corrispettivo pattuito con l’eventuale
terzo affidatario l’appalto di quanto oggetto del presente Contratto; e (b) il valore delle
opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’Appaltatore;
tutti i costi di reperimento, anche attraverso una pubblica gara se del caso, del terzo
affidatario sopra menzionato;
tutti gli oneri accessori e finanziari derivanti dall’anticipata risoluzione del Contratto.
L’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine assegnato dal Committente, rimuovendo macchinari, le attrezzature ed i
mezzi d’opera di sua proprietà, nonché ogni rifiuto, residuo o scarto che si trovi sul sito,
rinunciando ad esercitare azioni possessorie, essendo mero detentore, nomine alieno,
delle opere oggetto di appalto.
ART. 19
RECESSO DAL CONTRATTO
Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, senza che
l’Appaltatore possa avanzare eccezioni od opposizioni, previo semplice preavviso scritto
20
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
In tal caso, all’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa,
competerà esclusivamente il pagamento della parte del Prezzo Contrattuale relativa alle
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso nonché il decimo
dell’importo delle prestazioni non eseguite, da calcolarsi ai sensi dell’art. 134, comma 2,
del Codice dei Contratti Pubblici.
19.3
In caso di recesso si applicano le previsioni del precedente articolo 9.4.
ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL COMMITTENTE
In caso di inadempimento del Committente alle proprie obbligazioni ai sensi del
presente Contratto, l’Appaltatore potrà diffidare il Committente ad adempiere nel termine
di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione ai
sensi dell’art. 1454 c.c..
Decorso tale termine, la risoluzione del Contratto è in ogni caso subordinata al
mancato esercizio da parte degli Enti Finanziatori, nel termine di ulteriori 30 giorni, del
diritto di subentro ex art. 159 del D.Lgs 163/2006.
La risoluzione del Contratto comporterà l’obbligo per il Committente di corrispondere
all’Appaltatore:
gli interessi per ritardato pagamento sulle somme dovute fino alla data della
risoluzione da parte dell’Appaltatore, in misura pari al saggio di interesse determinato
ex D. Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D. Lgs n. 192/2012.;
il pagamento della parte del Prezzo Contrattuale relativa ai lavori ed alle forniture sino
ad allora eseguite e contabilizzate e il rimborso dei costi sostenuti e delle obbligazione
assunte dall’Appaltatore in esecuzione o in vista dell’esecuzione del Contratto e in
conseguenza della sua risoluzione e il risarcimento dei danni conseguenti.
ART. 21
DECADENZA, RISOLUZIONE, REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE
ORIGINARIA O DEGLI ATTI APPLLICATI
Rep. 3/2014 e Rep. 4/2014
Nelle ipotesi di:
a)
risoluzione della Convenzione Originaria o degli Atti Aggiuntivo e Applicativo Rep.
n. 3/2014 e Rep. n. 4/2014 per inadempimento del Concedente, ovvero:
b)
revoca della Convenzione Originaria o degli Atti Aggiuntivo e Applicativo Rep.
n. 3/2014 e Rep. n. 4/2014 per motivi di pubblico interesse da parte del
21
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
Concedente, ovvero ancora
c)
recesso dalla Convenzione Originaria o degli Atti Aggiuntivo e Applicativo
Rep. n. 3/2014 e n. 4/2014 operato dal Committente,
il presente Contratto s’intenderà automaticamente risolto (essendo i predetti eventi qualificati
come condizioni risolutive) e l’Appaltatore avrà diritto ad essere rimborsato dal Committente
nei termini e nei limiti in cui il Committente, in relazione ad i lavori ed alle forniture oggetto del
presente contratto, sarà effettivamente rimborsato dal Concedente ai sensi della Convenzione
Originaria, dell’Atto Applicativo Primo Stralcio o dell’Atto Applicativo Secondo Stralcio.
ART. 22
CAUZIONE DEFINITIVA – RITENUTE A GARANZIA
Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto e a garanzia
dell’adempimento delle prestazioni ivi previste, l’Appaltatore consegna alla Committente
la Polizza Fidejussoria n. [●] rilasciata in data [●] dalla [●] per l’importo di [●] quale cauzione
definitiva, prevista nella Documentazione di Gara con le modalità e secondo i termini
ivi indicati e in conformità all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006.
La cauzione definitiva dovrà essere valida ed efficace sino al completamento di tutte le
obbligazioni a carico dell’Appaltatore ai sensi del presente Contratto.
All’atto della liquidazione di ogni certificato di pagamento, prevista dall’art. 4 del
presente Contratto, verrà effettuata una ritenuta pari al 5 per mille dell’importo del
certificato di pagamento, che verrà liquidata a collaudo dell’opera da parte
dell’amministrazione concedente e comunque entro 360 giorni dalla conclusione dei
termini contrattuali previsti nel Programma di Consegna.
ART. 23
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI
L’Appaltatore dovrà, ferma restando la sua piena responsabilità per eventuali danni
conseguenti all’inesatto adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto,
stipulare con primarie compagnie di assicurazione e mantenere operanti per tutta la
durata dei lavori le polizze assicurative di seguito elencate, le cui copie conformi dovranno
essere esibite entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto e comunque prima
dell’inizio dei lavori:
Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per ogni
sinistro e limite per ogni persona e/o cose non inferiore ad Euro 500.000,00.
Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Dipendenti e Collaboratori
(RCO) per gli infortuni subiti dagli stessi nell’esecuzione dei Lavori con massimale
22
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e limite per persona infortunata non inferiore ad
Euro 500.000,00;
Polizza di Assicurazione “Responsabilità Civile Autoveicoli”, per tutti i veicoli di proprietà
e/o in uso, soggetti ad assicurazione obbligatoria come previsto
dalla Legge n. 990/69 e successive modificazione ed integrazioni, con un
massimale non inferiore a quanto previsto dalle norme di volta in volta applicabili;
(iv)
Ogni altra polizza di Assicurazione che sia obbligatoria per Legge e/o
espressamente prevista da contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
L’Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto al Committente ogni eventuale
sinistro o evento che possa compromettere la validità delle coperture assicurative di cui
al presente articolo 14.
Le polizze assicurative di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo le
responsabilità che gravano sull’Appaltatore per legge (articoli 1667, 1668 e 1669 del
codice civile) o in forza del contratto. Conseguentemente, l’Appaltatore sarà
pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, del Committente o di
terzi, incluso il Concedente, anche per gli ammontari non assicurati o rientranti nelle
eventuali franchigie di polizze.
ART. 24
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Fermo restando quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato d’Oneri,
l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela
dell’ambiente, dovrà adempiere a tutte le prescrizioni e raccomandazioni in materia
ambientale impartite dagli Enti competenti, di cui si dichiara consapevole, nonché a tutte
le ulteriori prescrizioni e raccomandazioni che dovessero essere impartite in corso
d’opera da parte degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale.
L’Appaltatore è obbligato alla segnalazione delle situazioni di emergenza legate ad
eventuali fenomeni di inquinamento ambientale in corrispondenza di aree e/o situazioni
critiche. Tali segnalazioni dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione
Lavori ed al Committente.
ART. 25
FINANZIAMENTO DELL’OPERA
L’Appaltatore prende atto ed accetta che il presente Contratto è parte di un complesso
più ampio di negozi e contratti, aventi la finalità non solo di consentire al Committente di
realizzare pienamente l’Opera assolvendo ai propri obblighi ai sensi della Convenzione
Originaria, ma anche ed in egual misura di far conseguire al Committente uno o più
finanziamenti o altre facilitazioni finanziarie al fine di realizzare l’Opera.
23
APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
A tal proposito l’Appaltatore collaborerà in buona fede con il Committente e si obbliga
ad accettare eventuali modifiche al presente Contratto ragionevolmente richieste
dagli Enti Finanziatori, che comunque non comportino aggravio di costi ed oneri a
carico dell’Appaltatore, ed a sottoscrivere, come usuale nelle operazioni di finanza di
progetto, un eventuale accordo diretto con gli Enti Finanziatori che conferisca agli Enti
Finanziatori i diritti che gli stessi riterranno utili ai fini della migliore tutela dei propri
interessi, inclusi in particolare e senza fine esaustivo diritti di informativa, ulteriore
specifica delle modalità del subentro ex art.159 del D.Lgs. 163/2006, il potere di
approvazione da parte degli Enti Finanziatori in caso di recesso del Committente, nonché
della procedura per l’intervento e l’approvazione da parte degli Enti Finanziatori, e di
altre forme di intervento che si rendessero necessarie ed opportune.
L’Appaltatore non potrà compensare alcuna somma dovuta derivante da, ovvero
associata al presente Contratto, a fronte di eventuali richieste del Committente derivanti
da, ovvero associate al Contratto. Il Committente potrà, previo consenso degli Istituti
Finanziatori, compensare qualsiasi ammontare dovuto al Fornitore ai sensi del
presente Contratto con qualsiasi ammontare dovuto dal Committente ai sensi del
presente Contratto.
Il Committente, previo consenso degli Istituti Finanziatori e laddove consentito dalla
normativa applicabile, avrà diritto di cedere liberamente il presente Contratto e i
propri diritti e obblighi di cui al presente Contratto. Con il presente Contratto
l’Appaltatore acconsente a tale cessione ai sensi dell'articolo 1407 del Codice Civile. In
particolare, l’Appaltatore acconsente sin da ora all’eventuale cessione del presente
Contratto al Costruttore e l’Appaltatore si impegna ad accettare il pieno ed integrale
subentro del Costruttore a Copin Due S.p.A. in qualità di Committente ai sensi del
presente Contratto.
Nessun credito o somma pagabile o richiesta di risarcimento attribuibile all’Appaltatore o
derivante dal presente Contratto dovrà essere ceduta a terzi, impegnata o soggetta ad
assegnazione di qualsiasi genere. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di cedere, in
tutto o in parte, il presente Contratto.
ART. 26
SUBAPPALTI
a)
L’Appaltatore potrà subappaltare parte delle forniture e/o lavorazioni oggetto del presente
Contratto nei limiti di quanto dichiarato nell’offerta presentata nella Procedura di Gara e
nei termini previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. L'approvazione di un subappalto
da parte del Committente non libererà l’Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto.
b)
Il Committente non corrisponderà alcun importo direttamente ai subappaltatori e sarà
obbligo dell’Appaltatore trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
effettuati ai subappaltatori nei termini previsti dal terzo comma dall’art. 118 del D.Lgs.
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
163/2006.
L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente dell'esatto adempimento
delle attività oggetto del subappalto e/o subfornitura e garantirà, altresì, il rispetto da
parte del subappaltatore e/o subfornitore della normativa contributiva e assicurativa, e
l’applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore.
c)
ART. 27
VERIFICHE ANTIMAFIA
a)
L’Appaltatore risulta essere iscritto dal [●] nella “White list” della Prefettura di [●].
Oppure
L’Appaltatore ha presentato in data [●] istanza alla Prefettura di [●] per l’iscrizione nella
“White list”, come da copia allegata al presente contratto.
b)
L’Appaltatore, in ogni caso, espressamente riconosce ed accetta che, qualora le
informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 diano esito “positivo”, anche nel corso del
rinnovo con cadenza annuale, il Contratto sarà dichiarato dalla Committente risolto di diritto
e ciò senza alcun riconoscimento all’Appaltatore, salvo il pagamento delle opere fino ad
allora eseguite.
c)
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Committente, prima della stipula di eventuali
subcontratti a qualsiasi titolo ed in tempo utile per la preventiva autorizzazione degli stessi,
i dati relativi a società e/o imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,
subaffidatari e di eventuali prestazioni inerenti lavori, servizi e forniture, obbligandosi ad
accettare ed a trasferire ai propri subcontraenti, mediante apposizione di specifiche
clausole, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del Contratto
o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati, nonché la
risoluzione automatica del Contratto o del subcontratto e la revoca dell’affidamento o del
subaffidamento da parte della Committente nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
ART. 28
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
a)
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, il Fornitore ed i subappaltatori
dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura dei Materiali
dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
b)
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche
dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.
c)
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, potranno
essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l’obbligo di documentazione della spesa.
d)
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente,
dall’Appaltatore e dai suoi subappaltatori, il codice identificativo di gara (CIG: [●]), attribuito
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto CUP.
e)
L’Appaltatore e i suoi subappaltatori dovranno comunicare al Committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente paragrafo 19.1 entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
f)
Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno dei contraenti (appaltatore e subappaltatore) assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
g)
Nel caso in cui l’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di
imprese, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, sia in
proprio che nei rapporti con gli altri subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n.
136/2010.
h)
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del
contratto.
ART. 29
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui l’Appaltatore venisse comunque a conoscenza in esecuzione del Contratto.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del Committente nonché le
relative procedure di accesso.
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del
Contratto e per i primi 5 (cinque) anni successivi alla sua conclusione, a meno che le
informazioni delle quali il Fornitore è venuto a conoscenza non divengano di dominio pubblico.
Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta grave inadempimento contrattuale e sarà
considerato motivo per la risoluzione del presente contratto da parte del Committente ai sensi
dell’articolo 1456 c.c..
Il Committente e l’Appaltatore nel rispetto dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata la normativa richiamata, si danno
reciprocamente atto che i dati personali forniti da entrambi potranno essere oggetto di
trattamento consistente nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione e di tutte le altre operazioni indicate nell’art. 1 della Legge 675/96. Con la firma del
Contratto l’Appaltatore e il Committente convengono che quanto indicato nel presente articolo
vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati ove richiesto, nel rispetto degli
artt. 11 e 20 della legge 675/96.
ART. 30
DISPOSIZIONI
FINALI
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione, l’interpretazione, l’esecuzione o la
risoluzione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del foro di
Napoli.
Per ogni comunicazione e controversia relativa all’esecuzione del presente Contratto le
Parti eleggono i seguenti domicili:
Committente:
[●] Appaltatore:
[●]
Le spese, gli oneri e le imposte e le tasse connesse alla sottoscrizione e all’esecuzione
del presente Contratto sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è frutto di libera
contrattazione e, pertanto, nessuna delle sue clausole necessita di approvazione
espressa ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c..
[luogo, data]
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APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
Per il Committente:
Per l’Appaltatore:
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