ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE “SANDRO PERTINI”
Regolamento d'Istituto
TRENTO
anno formativo 2010/2011
Indice generale
TITOLO I ..................................................................................................................... 2
Disposizioni Generali ................................................................................................... 2
TITOLO II .................................................................................................................... 3
Orario scolastico, frequenza, assenze, entrate posticipate/uscite anticipate ................. 3
TITOLO III................................................................................................................... 4
Vigilanza degli alunni ................................................................................................... 4
TITOLO IV .................................................................................................................. 5
Assemblee, rappresentanze studentesche e genitoriali, rapporti scuola-famiglia......... 5
TITOLO V .................................................................................................................... 6
Regolamento disciplinare ............................................................................................. 6
TITOLO VI .................................................................................................................. 8
Norme che regolano l'utilizzo dei saloni, dei laboratori di falegnameria e delle
aule-informatiche .......................................................................................................... 8
TITOLO VII ............................................................................................................... 12
Organi dell'Istituto ...................................................................................................... 12
CAPO I........................................................................................................................ 12
Il Consiglio di Classe .................................................................................................. 12
CAPO II ...................................................................................................................... 13
Il Collegio dei Docenti ................................................................................................ 13
CAPO III ..................................................................................................................... 13
Il Consiglio dell'Istituzione ......................................................................................... 13
CAPO IV ..................................................................................................................... 14
Nucleo interno di valutazione ..................................................................................... 14
TITOLO VIII .............................................................................................................. 15
Integrazione alunni stranieri ....................................................................................... 15
TITOLO IX ................................................................................................................ 15
Campus ....................................................................................................................... 15
TITOLO X .................................................................................................................. 16
Disposizioni varie ....................................................................................................... 16
TITOLO I
Disposizioni Generali
palestra è consultabile sul sito internet
dell'Istituto (www.ifptrento.it) , nella
bacheca dell'aula insegnanti, nella bacheca
riservata agli studenti nell'atrio e presso la
Segreteria didattica.
Art. 1 L'Istituto di Formazione Professionale
“Sandro Pertini” è una comunità scolastica
che pone al centro della propria azione
formativa ed educativa lo studente. Nel suo
operare quotidiano si ispira ai principi della
democrazia, della legalità e della solidarietà
e ne assicura il rispetto.
L'Istituto considera il diritto allo studio come
un diritto primario di ogni individuo.
L'Istituto, consapevole del ruolo che la
scuola riveste nella società, ritiene
fondamentale per il successo dell'azione
didattica il coinvolgimento e il rispetto dello
studente e della sua famiglia. Il ruolo della
famiglia si armonizza con il funzionamento
dell'istituzione scolastica e la libertà didattica
del
docente,
intesa
come
libertà
d'espressione culturale, autonomia didattica
e libertà d'insegnamento.
Visto il carattere particolare dell'Istituto,
l'obiettivo cui tendono le persone attive al
suo interno è la formazione non solo di
lavoratori qualificati ma di individui che
sappiano riconoscere e applicare i propri
diritti-doveri di cittadini in un contesto di
mondialità globalizzata.
Art. 5 Sin dal suo ingresso a scuola lo
studente è informato sulle possibilità
formative presenti all'interno dell'Istituto.
L'Istituto
si
impegna
a
garantire
l'orientamento e l'informazione necessari ad
assecondare gli interessi e le inclinazioni
professionali dello studente e a presentare i
diversi indirizzi di qualifica dell'Istituto.
Per poter garantire scelte professionali e
formative consapevoli e facilitare la
conoscenza del mondo del lavoro, l'Istituto
assicura allo studente la partecipazione a
stage e a periodi di alternanza scuola-lavoro.
Art. 2 L'Istituto assicura allo studente una
formazione
professionale
e
culturale
qualificata e il rispetto dei valori religiosi e
delle identità culturali propri di ogni individuo.
Art. 8 Gli Organi collegiali presenti
nell'Istituto sono: il Consiglio d'Istituto, il
Collegio dei Docenti e il Consiglio di classe.
Art. 3 L'Istituto è aperto alla collaborazione
con Enti ed Istituti nazionali e stranieri;
garantisce l'utilizzo dei suoi locali e
attrezzature alle associazioni culturali e
sociali operanti sul territorio che ne facciano
richiesta.
Art. 4 L'Istituto ritiene la rapidità e la
trasparenza nel passaggio delle informazioni
elementi imprescindibili per la convivenza di
tutte le componenti scolastiche. S'impegna
pertanto a rendere accessibile a tutto il
personale, docente e non docente, alle
famiglie e allo studente le normative e le
procedure che agevolano e scandiscono la
vita scolastica.
Ogni studente all'atto d'iscrizione riceve
copia del Regolamento d'Istituto.
Copia del Regolamento di Istituto, il
materiale informativo che regola l'utilizzo dei
laboratori, delle aule-informatica e della
Art. 6 Tutti i dati sensibili dello studente e
della sua famiglia, essenziali per le attività
scolastiche, sono gestiti e tutelati nel rispetto
della vigente normativa in materia di privacy
(d.lgs. 196/2003).
Art. 7 Allo studente è assicurata una
valutazione
trasparente,
imparziale
e
tempestiva.
Ogni docente si impegna a chiarire criteri e
metodi di valutazione in funzione delle
competenze da raggiungere.
Art. 9 Alla componente studentesca sono
assicurati la partecipazione alla vita
scolastica e il diritto di proporre attività che,
presentate in forma scritta dai rappresentanti
degli studenti e delle studentesse al Collegio
dei Docenti, saranno analizzate e valutate
dalla componente docente in seduta
comune.
Art. 10 Il Regolamento disciplinare e i
Documenti che regolano l'utilizzo dei
laboratori e delle aule informatiche sono
parte integrante del presente Regolamento.
Art. 11 Il Regolamento rispetta lo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.
249 del 24 giugno 1998 e successive
modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R.
n. 235 del 21 novembre 2007) e viene
approvato dal Consiglio d’Istituto con la
maggioranza dei due terzi degli aventi diritto,
previa approvazione del Collegio dei
Docenti.
Il Regolamento è un documento pubblico
consultabile mediante affissione nei locali
scolastici e la pubblicazione sul sito
dell'Istituto.
Il Regolamento è flessibile. Solo la flessibilità
d'un documento così importante per l'Istituto
può assicurare la permeabilità della scuola
alla costante sfida della contemporanea
società e il rispetto delle modifiche della
legislazione scolastica. Le modifiche al
Regolamento dovranno essere presentate al
Collegio docenti. Il Consiglio dell’Istituzione
scolastica dovrà approvare con una
maggioranza dei due terzi degli aventi diritto
le proposte di modifica che andranno a
mutare il Regolamento a partire dall’anno
scolastico successivo.
TITOLO II
Orario scolastico, frequenza,
assenze, entrate posticipate/uscite
anticipate
Art. 12 L'orario scolastico settimanale si
articola su cinque giorni, dal lunedì al
venerdì; l'orario giornaliero in lezioni
mattutine e pomeridiane. Il venerdì prevede
solo lezioni al mattino.
Le lezioni del corso serale sono organizzate
tenendo conto delle esigenze didattiche,
organizzative e dell’utenza.
Art. 13 Per migliorare l’offerta formativa
dell’Istituto e rendere fruibile a tutti gli
studenti il servizio mensa, l’accesso alla
stessa è articolato su più turni.
Il Collegio dei Docenti può approvare una
diversa articolazione dell'orario per le due
Sezioni che compongono l'Istituto.
Art. 14 L’orario d'ingresso e d’uscita degli
studenti tiene conto della reperibilità e
disponibilità dei mezzi di trasporto cui ricorre
gran parte degli allievi per raggiungere il
capoluogo.
Art. 15 Agli alunni è fatto obbligo di
presenza a tutte le ore di lezione.
Per l’insegnamento della Religione Cattolica
e la facoltà di non avvalersene, si fa
riferimento alla normativa vigente.
Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio
posto al suono del campanello che indica
l'inizio delle lezioni.
Nel corso dell’anno sono consentite entrate
ed uscite fuori dall’orario delle lezioni solo in
caso di provata necessità.
Art. 16 Il docente della prima ora effettua
l’appello, registra le assenze e le
giustificazioni.
Qualora la prima ora coincida con quella di
Religione, il cui docente è tenuto a rilevare
l’assenza solo degli allievi che si avvalgono
dell'insegnamento, l'appello va ripetuto alla
seconda ora.
L'appello va ripetuto sempre e comunque
nella prima ora del pomeriggio. Il docente
interessato
provvede
inoltre
alla
registrazione delle giustificazioni delle
assenze della mattina.
Art. 17 Entrata in ritardo:
Gli alunni che si presenteranno a scuola
dopo l’inizio della prima ora di lezione con un
ritardo pari o superiore a 15 minuti, possono
non essere ammessi alla prima ora di
lezione; devono comunque presentarsi dal
collaboratore del D.S. per ottenere il
permesso di entrata alla seconda ora.
É a discrezione del docente ammettere
eventualmente l'allievo che entra con un
ritardo di oltre 15 minuti; questi va comunque
considerato assente.
Gli alunni in ritardo, ottenuto il permesso, se
non sono ammessi in classe, devono
attendere il suono della campanella nell’atrio.
L’entrata in ritardo deve essere giustificata il
giorno stesso o, al più tardi, il giorno
successivo. Gli allievi convittori devono
presentare la giustificazione firmata dai
genitori, o da chi ne fa le veci, il lunedì
successivo.
L'allievo presenta la giustificazione in
vicepresidenza o in segreteria didattica; il
collaboratore del D.S. firma la giustificazione
e gli consegna il permesso di entrata. Lo
studente è ammesso in classe solo dopo
aver presentato all’insegnante il permesso o
la giustificazione, che deve essere siglata dal
docente e trascritta sul registro di classe.
Qualora lo studente non presenti la
giustificazione firmata dal genitore è
ammesso con riserva dalla vicepresidenza e
dall’insegnante e deve comunque giustificare
il giorno successivo.
L’entrata in ritardo dopo gli intervalli è
consentita solo per seri e gravi motivi.
Art. 17 Uscite anticipate:
Lo studente usufruisce di uscite anticipate
per gravi motivi presentandone richiesta
attraverso il libretto personale - debitamente
compilato nella parte riguardante le uscite
anticipate. La richiesta, firmata dal genitore o
da chi ne fa le veci nel caso in cui lo
studente è minorenne, va presentata entro e
non oltre la prima ora del mattino.
L'Istituto si riserva il diritto di verificare la
veridicità e attendibilità della richiesta
contattando telefonicamente la famiglia.
In via del tutto eccezionale e per gravi motivi,
sono ammesse autorizzazioni telefoniche.
Art. 18 L’alunno che necessita di ottenere un
permesso di media o lunga durata di entrata
in ritardo o di uscita in anticipo, ne presenta
formale richiesta presso la segreteria
didattica. Il collaboratore del D.S. valuterà se
accettare o meno tale richiesta.
Tali permessi vanno riportati nelle apposite
sezioni del registro di classe.
Art. 19 Se l'uscita anticipata è dovuta ad un
malore, lo studente è tenuto a informare
della situazione il docente interessato e la
segreteria didattica, la quale avviserà la
famiglia.
In simili circostanze l'allievo minorenne può
lasciare l'Istituto se accompagnato da un
genitore o da chi ne fa le veci, oppure da
solo
previa
autorizzazione
rilasciata
all’Istituto che libera la scuola da ogni
responsabilità.
Art. 20 Nel corso della lezione lo studente
può lasciare l'aula o il laboratorio per breve
tempo, per validi motivi e solo con
l'autorizzazione dell’insegnante dell'ora.
Art. 21 Lo studente che è stato assente ha
l'obbligo di giustificare l'assenza mediante il
libretto personale.
La giustificazione, firmata da un genitore se
lo studente non ha compiuto gli anni 18, va
presentata alla prima ora di lezione del
giorno di rientro. L'insegnante, dopo averla
controfirmata, la trascrive sul registro di
classe.
Se l’alunno non presenta la giustificazione,
l’insegnante è tenuto a segnalarlo sul
registro di classe in modo che il giorno
successivo il docente della prima ora sappia
di doverla richiedere.
Se la giustificazione non viene presentata
entro tre giorni dal rientro, l’assenza risulta
ingiustificata. L’alunno è sanzionato con una
annotazione disciplinare sul registro di
classe e sul libretto personale.
Art. 22 All’inizio dell’anno scolastico i genitori
degli alunni devono apporre la propria firma
sulla seconda di copertina del libretto
personale per rendere possibile il raffronto
delle firme.
Art. 23 Il libretto personale è un documento
d'individuazione
dell’alunno
nonché
strumento di comunicazione fra la scuola e
la famiglia. Lo studente lo deve conservare
con cura e, all'interno dell'istituto, averlo
sempre con sé.
E’ consentito il rilascio di un secondo libretto
solo in caso di provata necessità.
TITOLO III
Vigilanza degli alunni
Art. 24 Tutti i docenti sono responsabili in
prima persona della incolumità degli allievi e
sono tenuti a cooperare tra loro e con il
personale ATA nel vigilare gli alunni.
Durante l'entrata
Gli insegnanti della prima ora devono
trovarsi in aula o nei laboratori prima
dell’inizio delle lezioni.
Il personale ATA deve sorvegliare l’entrata
degli allievi.
Durante la lezione
Il
docente
dell'ora
è
responsabile
dell'incolumità e sicurezza degli allievi.
Agli alunni non è consentito uscire dalle aule
o dai laboratori senza l'autorizzazione del
docente.
Intervalli
Durante l'intervallo, da considerarsi come
pausa distensiva e ricreativa, agli alunni è
fatto divieto di rimanere nelle aule e nei
laboratori. Devono raggiungere i corridoi, il
cortile della scuola e possono utilizzare i
distributori automatici di vivande.
Il personale docente in servizio deve vigilare
sul comportamento degli alunni in modo da
prevenire eventuali danni a persone o cose.
La sorveglianza si svolge secondo turni
stabiliti all'inizio dell'anno.
Il personale ATA deve aiutare gli insegnanti
nella vigilanza.
Al suono della campanella che segna la fine
dell'intervallo, gli alunni devono rientrare in
classe velocemente e in modo ordinato.
Cambio dell’ora
Agli alunni è proibito uscire dalle aule.
Devono attendere il docente in classe in
silenzio rispettando le regole della civile e
pacifica convivenza.
I docenti devono raggiungere le classi loro
assegnate nel minor tempo possibile.
Termine delle lezioni
Gli insegnanti sono tenuti a sorvegliare gli
alunni
della
propria
classe
mentre
raggiungono l'uscita.
Il personale ATA deve aiutare gli insegnanti
nella vigilanza.
I docenti dell’ultima ora del mattino e del
pomeriggio devono farsi carico del registro di
classe.
Assenza temporanea del docente dall'aula
Fermo restando il dovere per ogni docente di
trovarsi in aula, qualora per cause di forza
maggiore (convocazione da parte del D.S.,
improvviso malore ecc.), il docente dovesse
lasciare la classe incustodita, il personale
ATA svolge compiti di vigilanza sostituendo
momentaneamente l'insegnante.
Pausa pranzo
Agli alunni è consentito uscire dai cancelli
dell’Istituto.
TITOLO IV
Assemblee, rappresentanze
studentesche e genitoriali, rapporti
scuola-famiglia
Art. 25 “Assemblea di classe”
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in
Assemblea di classe.
L'Assemblea può svolgersi una volta al mese
per una durata massima di due ore durante il
regolare orario di lezione.
La richiesta di Assemblea va presentata per
iscritto al D.S. dagli alunni capoclasse o
dalla metà più uno dei componenti della
classe con almeno tre giorni di anticipo.
La richiesta, di cui esiste modello
prestampato in segreteria didattica, deve
contenere gli argomenti all’ordine del giorno,
la data, le ore di lezione in cui si svolge (tutte
le discipline a turno sono tenute a rendere
disponibile la propria ora) e deve essere
controfirmata
dagli
insegnanti
che
concedono le ore.
Il D.S. concede l’Assemblea dopo aver preso
visione degli argomenti all’ordine del giorno,
si riserva la possibilità di concedere
Assemblee della durata di un’ora.
L’autorizzazione del D.S. sarà trascritta sul
registro di classe.
I docenti delle ore in cui si svolge
l’Assemblea possono parteciparvi se invitati
dagli alunni ma sono comunque responsabili
della classe.
L'insegnante può interrompere l'Assemblea
nel caso in cui gli alunni dimostrino di non
sapersi controllare o disturbino il regolare
svolgimento delle lezioni nelle classi vicine.
Il verbale dell'Assemblea di classe va
presentato al D.S. e al coordinatore di classe
entro tre giorni dall’Assemblea.
Art.26 “Assemblea di Istituto”
Le Assemblee di Istituto si svolgono durante
l'orario di lezione nel limite di una al mese
per la durata di mezza giornata scolastica.
E' presieduta dai rappresentanti degli
studenti in seno al Consiglio d'Istituto.
All'Assemblea possono assistere i docenti, il
D.S. e il personale non docente.
L’Assemblea d’Istituto può riunirsi in seduta
plenaria
(tutte
e
due
le
sezioni
contemporaneamente)
o
per
singola
sezione.
La richiesta di Assemblea di sezione va
presentata al D.S. con un anticipo di 5 giorni;
la richiesta di Assemblea di Istituito plenaria
va richiesta sempre al D.S. con 30 giorni di
anticipo. Nella richiesta devono essere
indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la
data e l'ora dell'Assemblea, l'indicazione
degli eventuali supporti audiovisivi e
informatici di cui si chiede l'utilizzo, e la
presenza di persone esterne all'istituzione
scolastica.
La richiesta di autorizzazione va firmata dalla
maggioranza più uno dei rappresentanti della
Consulta degli studenti per l’Assemblea
plenaria; nel caso dell’assemblea di sezione,
è sufficiente la firma della metà più uno degli
studenti della sezione.
L’Assemblea viene concessa dal D.S.
Art. 27 “La Consulta degli studenti”
E' composta da:
 i rappresentati degli studenti di ogni
singolo Consiglio di classe;
 i rappresentati dell'Istituto presso la
Consulta provinciale degli studenti;
 i rappresentanti degli studenti nel
Consiglio d'Istituto.
Favorisce la partecipazione attiva e
consapevole degli studenti alla vita
scolastica.
Formula proposte ed esprime pareri su
richiesta del Consiglio d'Istituto e del D.S. in
ordine alle attività e ai servizi svolti o da
realizzare.
La richiesta per riunirsi in Consulta va
presentata in forma scritta al D.S. con un
anticipo di tre giorni. La richiesta deve
riportare le firme della metà più uno dei
componenti, l’indicazione degli argomenti
all’ordine del giorno e la data della riunione.
Il D.S. e il Consiglio dell’Istituzione scolastica
si riservano il diritto di convocare la Consulta
in determinati momenti della vita scolastica.
Gli studenti sono tenuti a presentare entro
tre giorni dalla riunione un verbale al D.S.
Le famiglie possono comunicare con la
scuola e le sue componenti attraverso il
libretto personale dello studente, lettere o
telefonicamente.
I
genitori
possono
richiedere
un
appuntamento con il D.S., un suo
collaboratore, con un docente o il docentetutor, all'interno dell'orario scolastico e
compatibilmente con l'orario degli insegnanti.
Art. 28 “La Consulta dei genitori”
E' composta da:
 i rappresentati dei genitori di ogni
singolo Consiglio di classe;
 i rappresentanti dei genitori nel
Consiglio d'Istituto;
 dai
rappresentanti
delle
organizzazioni
dei
genitori
riconosciute
che
ne
facciano
richiesta
previo
accreditamento
presso l'Istituto e che effettivamente
rappresentino i genitori degli studenti
iscritti.
Favorisce la partecipazione attiva e
consapevole dei genitori alla vita scolastica.
Formula proposte ed esprime pareri su
richiesta del Consiglio d'istituto in ordine alle
attività e ai servizi svolti o da realizzare
anche in relazione ad azioni di formazione e
coinvolgimento dei genitori.
La richiesta per riunirsi in Consulta va
presentata in forma scritta al D.S. con un
anticipo di tre giorni. La richiesta deve
riportare le firme della metà più uno dei
componenti, l’indicazione degli argomenti
all’ordine del giorno e la data della riunione.
Il Consiglio dell’Istituzione scolastica. si
riserva il diritto di convocare la Consulta in
determinati momenti della vita scolastica.
I genitori sono tenuti a presentare entro tre
giorni dalla riunione un verbale al D.S.
Art. 31 “Colloqui”
Momenti ufficiali di incontro fra i genitori e gli
insegnanti sono le udienze generali e quelle
individuali.
Le udienze generali si svolgono due volte
l'anno, sia nel primo che nel secondo
quadrimestre, e hanno la durata complessiva
di tre ore per quadrimestre in date stabilite
dall'istituzione scolastica.
Le udienze individuali sono assicurate da
tutti i docenti secondo orari che vengono
comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno
formativo.
Art. 29 “Rapporti scuola – famiglia”
L'Istituto assicura a tutte le famiglie
un'informazione utile e tempestiva sul
rendimento scolastico, la partecipazione, la
condotta degli alunni e su tutte le attività
didattiche.
Per comunicare con le famiglie la scuola può
avvalersi:
 del libretto personale dello studente;
 di
lettere/comunicazioni
scritte
recapitate per posta o tramite
l'alunno;
 del telefono, del fax, della posta
elettronica e del sito internet della
scuola.
Art. 30 “Rapporti famiglia – scuola”
TITOLO V
Regolamento disciplinare
Art. 32 “Principi generali”
Il rispetto di regole chiare e precise da parte
di tutti coloro che frequentano e vivono
quotidianamente la scuola è l'unico
strumento che può garantire non solo il
rispetto interpersonale ma anche una
coesistenza serena e costruttiva.
Le norme del Regolamento disciplinare non
hanno mero carattere restrittivo ma si
pongono come aiuti concreti ad una didattica
più efficace e alla costruzione di un clima
favorevole ad un apprendimento che rafforza
il senso di identità, appartenenza e
responsabilità.
Il Regolamento disciplinare, parte integrante
del presente Regolamento, è consegnato a
tutti gli studenti all'atto d'iscrizione e può
essere modificato secondo quanto riportato
nell'art.11.
Art. 33 “Garanzie a favore degli studenti”
Nessuna sanzione può essere irrogata
senza aver concesso allo studente la
possibilità di esporre le proprie ragioni al
docente o al D.S.
Nessun provvedimento disciplinare deve
essere ispirato a principi di rivalsa o tendenti
a umiliare lo studente.
La sanzione tende al recupero e al
ravvedimento
dell'alunno.
Pertanto
è
possibile commutare le sanzioni previste in
attività culturali e di utilità sociale all'interno
della scuola.
La responsabilità disciplinare è individuale.
Mai può essere sanzionata o limitata la
libertà
d'espressione
se
manifestata
correttamente e nel rispetto della persona e
dei suoi valori o ideali.
Art. 34 “Divieti (mancanze disciplinari)”
Tutte le persone che operano all’interno
dell’Istituto devono rispettare le norme della
civile e pacifica convivenza nel rispetto della
vigente normativa penale e civile. In modo
particolare è severamente vietato:
1. sporcare aule, laboratori e spazi
scolastici;
2. imbrattare le pareti;
3. incidere o scrivere su banchi, sedie,
porte, finestre ecc.;
4. tenere acceso e utilizzare il cellulare
durante le lezioni. Il divieto di
utilizzare il cellulare quando si è in
servizio si applica anche ai docenti.
Questi posso utilizzarlo nelle ore
libere in aula insegnanti;
5. fare riprese audio-video in aula,
spogliatoi e laboratori con telefonini
e videocamere;
6. masticare gomme durante le lezioni
e attaccarle sotto il banco o sulle
sedie;
7. utilizzare i distributori automatici di
bevande e vivande al di fuori degli
intervalli;
8. bighellonare per l'istituto;
9. utilizzare le porte d'emergenza come
normali vie d'uscita o manometterle;
10. fumare, il divieto si applica anche
alle pertinenze;
11. mangiare o bere in aula o nei
laboratori;
12. manomettere o disattivare dispositivi
di sicurezza;
13. asportare, nascondere o rendere
illeggibili le piantine con le vie di fuga
in caso d'incendio;
14. entrare in aula insegnanti (vale per
allievi e personale esterno);
15. introdurre persone estranee nella
scuola e nelle pertinenze durante il
regolare svolgimento delle lezioni o
negli intervalli;
16. fare uso di lettori musicali con cuffie
durante le lezioni;
17. schiamazzare,
urlare
e
fare
confusione;
18. raggiungere gli spogliatoi senza
autorizzazioni o accompagnamento
(vale per allievi);
19. utilizzare parolacce, vocaboli scurrili
e bestemmiare, o più in generale far
uso di un linguaggio che miri ad
offendere terzi;
20. rivolgersi a terzi con tono minaccioso
o con intento denigratorio e razzista;
21. gettare dalle finestre carta, gessetti o
quant'altro;
22. indossare un abbigliamento non
adatto al contesto scolastico;
23. smarrire o non aver con sé il libretto
personale (vale per allievi);
24. sedere sui davanzali delle finestre o
sui gradini delle scale;
25. introdurre sostanze stupefacenti e
alcoliche;
26. introdurre armi od oggetti che
possono essere utilizzati come tali;
27. disturbare o rendere impossibile il
regolare svolgimento delle lezioni in
aula con vocii sui corridoi durante il
raggiungimento degli spogliatoi,
della palestra e dei saloni;
28. danneggiare attrezzi, strumenti,
computer,
dizionari,
vocabolari,
supporti didattici ecc.
Art.
35
“Sanzioni
disciplinari:
classificazione e organi competenti”
Il mancato rispetto dei suddetti divieti
comporta l'irrogazione di sanzioni.
Le sanzioni, stabilite rispettando criteri di
gradualità e di proporzionalità, sono
temporanee.
Le forme sanzionatorie previste sono: il
richiamo, l'annotazione scritta sul libretto
personale e il registro di classe, la
sospensione
e
l'allontanamento
dello
studente dalla comunità scolastica fino al
termine dell'anno scolastico.
La sospensione può essere commutata dal
Consiglio di Classe nella permanenza
temporanea dello studente in “Area Gialla”.
Qui l'allievo sarà impegnato in attività utili
alla comunità scolastica, alla riflessione sulle
proprie azioni o nella riparazione del danno
fatto.
Possono irrogare sanzioni:
 il docente;
 il
Dirigente
scolastico
(allontanamento
dalla
comunità
scolastica da uno a cinque giorni
ascoltato il parare del coordinatore di
classe);
 il
Consiglio
di
classe
(allontanamento
dalla
comunità
scolastica da sei a quindici giorni);
 il Consiglio dell’Istituzione scolastica
(allontanamento
dalla
comunità
scolastica per periodi superiori a
quindici giorni, esclusione dallo scrutinio
finale, non ammissione all’esame di
qualifica).
Le sanzioni disciplinari rispettano quanto
previsto in materia dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti e si
armonizzano con il progetto “Campus”.
Qualora
nell'infrazione
disciplinare
si
ravvisasse l'ipotesi di reato, si provvederà
alla denuncia alle Autorità competenti.
Art. 36 “Prospetto
infrazioni e delle
disciplinari”
Cfr. Allegato A
riassuntivo delle
relative sanzioni
Art. 37 “Impugnazioni”
Agli studenti, in accordo con quanto stabilito
dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti, è garantito il diritto di difesa.
Può fare ricorso contro le sanzioni chi vi
abbia interesse (genitori e studenti), entro
quindici
giorni
dalla
comunicazione
all'Organo di Garanzia dell'Istituto.
L'Organo di Garanzia è tenuto ad esprimersi
nei successivi dieci giorni.
Qualora l'Organo di Garanzia non si esprima
entro tale termine, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata.
In caso di impugnazione, la sanzione è
sospesa.
Art.
38
“Organo
di
Garanzia:
composizione”
L'Organo di Garanzia è istituito nel rispetto
del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
E' sempre presieduto dal Dirigente
Scolastico.
É composto da due docenti designati dal
Collegio dei Docenti, da due rappresentanti
eletti dagli studenti (uno per sezione), da due
rappresentanti eletti dai genitori (uno per
sezione) e da un rappresentante del
personale ATA.
I rappresentanti degli studenti vengono eletti
da tutti gli allievi durante l'Assemblea
d'Istituto.
I rappresentanti dei genitori vengono eletti
dai membri della Consulta dei genitori.
I membri eletti e nominati in seno all'Organo
di Garanzia restano in carica per tre anni,
eccezion fatta per la rappresentanza
studentesca che resta in carica per un anno.
Qualora
la
componente
elettiva,
individualmente o collettivamente, rinunci
all'incarico, si dovrà procedere ad una nuova
nomina e a nuove elezioni.
Nel caso in cui uno dei docenti designati è lo
stesso soggetto che ha irrogato la sanzione,
il docente si trova in situazione di
incompatibilità. Il D.S. provvederà a
nominare un docente supplente per l'intero
procedimento.
Qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia
lo studente sanzionato o un suo genitore,
questi deve astenersi dal votare.
Art.
39
“Organo
di
Garanzia:
funzionamento e funzioni”
L'Organo di Garanzia in prima convocazione
deve essere “perfetto”: le deliberazioni sono
pertanto valide solo se sono presenti tutti i
membri. Dalla seconda convocazione, anche
se incompleto, l'Organo funziona con i
membri effettivamente presenti, la presenza
del D. S. è obbligatoria, e le deliberazioni
sono a tutti gli effetti valide.
É riconosciuto a tutte le componenti il diritto
di astenersi motivando la propria posizione.
L'Organo di Garanzia si riunisce solo su
convocazione del Presidente e in caso di
necessità. Le decisioni vengono prese a
maggioranza. In caso di parità, prevale il
parere del Presidente.
Tutte le sedute dell'Organo vengono
verbalizzate; i verbali archiviati in un
apposito registro e resi consultabili.
All'Organo di Garanzia sono riconosciute le
seguenti funzioni:
1. dirimere le questioni che nascono
all'interno dell'Istituto in merito al
rispetto
dello
Statuto
delle
studentesse e degli studenti e del
Regolamento disciplinare;
2. decidere sui ricorsi presentati dagli
studenti
contro
le
sanzioni
disciplinari irrogate;
3. avanzare proposte di modifiche al
Consiglio d'Istituto in merito al
Regolamento disciplinare.
TITOLO VI
Norme che regolano l'utilizzo dei
saloni,
dei
laboratori
di
falegnameria
e
delle
auleinformatiche
Art. 40 “Norme che regolano l'utilizzo dei
Saloni di T.P.O. Acconciatura ed Estetica”
Al fine di agevolare l'apprendimento di
corretti comportamenti professionali nel
rispetto delle vigenti norme in materia di
igiene e sicurezza, l'allievo all'interno dei
saloni deve rispettare le seguenti regole:
1. indossare sempre le calzature e la
divisa completa, pulita e in ordine;
2. essere munito del proprio materiale,
di cui è il solo responsabile. L’Istituto
non risponderà a smarrimento, furti o
danneggiamento
del
materiale
proprio;
3. astenersi dal mangiare, masticare
gomme e tenere acceso il cellulare;
4. curare la propria igiene personale: le
unghie devono essere corte, ben
curate e prive di smalto colorato; i
capelli puliti, legati e non tinti con
colori eccessivi; il trucco consono
all'immagine professionale.
5. L'allievo non può operare in salone
con anelli, braccialetti, collane e
orecchini pendenti. L'allievo deve
provvedere a toglierli; è consentito
un piccolo brillantino sulla narice del
naso e un massimo di due piccoli
orecchini per ciascun lobo. Non è
permesso nessun altro tipo di
piercing nelle zone del viso o parti
visibili del corpo. Non sono ammessi
la copertura di piercing con cerotto o
l'uso di piercing trasparente. Lo
studente che nel corso dell'anno
scolastico si presenta a scuola con
un nuovo piercing nelle zone non
permesse, non svolge lezione fino a
quando non provvederà alla sua
rimozione.
6. L'allievo deve utilizzare i dispositivi
di protezione individuale – guanti in
vinile, mascherine – crema barriera
– quando necessario;
7. rispettare le persone e gli oggetti
propri,
altrui
e
dell'Istituto.
Qualunque rottura deve essere
segnalata
tempestivamente
all'insegnante;
8. curare la pulizia e l'igiene del
laboratorio seguendo le indicazioni
del docente e nel rispetto della
normativa vigente;
Gli
allievi
sono
accompagnati
dall’insegnate di T.P.O. nell’andare e
tornare dallo spogliatoio. La classe deve
rimanere unita e mantenere un
comportamento corretto evitando di
disturbare le lezioni.
L’allievo sprovvisto di divisa e materiale
propri, non potendo svolgere le attività
pratiche, è impegnato in attività di
riordino e pulizia del salone. Tale
episodio è verbalizzato sul libretto
personale per conoscenza dei genitori.
Dopo tre segnalazioni, si provvede a
sanzionare l’allievo con una nota
disciplinare.
Art. 41 “Norme che regolano l'utilizzo dei
Laboratori di falegnameria”
Fatti salvi i principi e le norme di carattere
generale che regolano la vita del Centro,
ogni persona che utilizza il laboratorio deve
testimoniare, col proprio comportamento,
d’essere consapevole che il materiale,
attrezzature e apparecchiature appartengono
alla comunità scolastica ed agire in modo
responsabile, nel rispetto delle norme
antinfortunistiche.
Ogni allievo, all'entrata in laboratorio, deve
essere provvisto dei dispositivi di protezione
individuale:
occhiali
protettivi,
cuffie
antirumore, mascherina antipolvere, guanti,
scarpa protettiva di sicurezza, tuta da lavoro
blu con elastici ai polsi o in alternativo
pantalone con pettorina e maglietta polo a
mezza manica blu, entrambi gli indumenti
devono essere esenti da sponsorizzazioni.
La mancanza di tali dispositivi comporta la
non frequenza delle ore di laboratorio. E
vietato indossare all’interno del laboratorio
cappello,
berretto,
sciarpa,
catenine,
braccialetto, orologio e quant’ altro non
descritto che possa limitare la sicurezza
personale e conto terzi.
A ciascun allievo nei primi giorni di scuola è
assegnata una cassetta completa degli
attrezzi manuali e un armadietto spogliatoio,
l'allievo è responsabile di quanto assegnato
e dovrà risarcire per eventuali mancanze o
danni
riscontrati
alla
fine
dell’anno
scolastico.
Durante le esercitazioni di laboratorio è
VIETATO:
1. Allontanarsi o spostarsi in altri locali
senza
autorizzazione
dell'insegnante;
2. Fumare;
3. Appoggiare
qualsiasi
materiale(pannelli, tavole di legno
ecc.) contro i dispositivi antincendio,
segnaletica antinfortunistica;
4. Ostruire in qualsiasi modo le vie
d’uscita d’emergenza.
Tutte le macchine operatrici devono essere
usate sempre con tutti i dispositivi e
protezioni antinfortunistiche previste e già
installate, esse non dovranno per nessun
motivo e ragione essere rimosse o
modificate, gli allievi durante le esercitazioni
devono applicare la massima attenzione e
tutte le precauzioni per prevenire ed evitare
qualsiasi infortunio. In caso di anomalie delle
macchine operatrici o problemi in laboratorio
l’alunno deve immediatamente avvisare
l’insegnante presente.
Nell'uso degli utensili elettrici evitare di
sollecitare il cavo d’alimentazione a
piegamenti o torsioni, appoggiare gli stessi
su spigoli vivi o superfici calde, non
abbandonare gli utensili in luoghi in essere
soggetti a caduta, ogni singolo pezzo
lavorato con questi utensili dovrà essere
fissato meccanicamente al banco da lavoro,
non effettuare lavorazioni alle macchine a
pezzi con misura inferiore a 350 mm, per
eventuali lavorazioni a pezzi inferiori a tale
misura fissare meccanicamente il
pezzo alla macchina.
E' fatto obbligo agli insegnanti di
segnalare
immediatamente
al
coordinatore di TPO o in sua assenza
all'Economo tramite la segreteria del
Centro, qualsiasi guasto o anomalia dei
macchinari.
Il macchinario guasto deve essere
spento, tolta la corrente elettrica dal
quadro
generale
ed
eventuale
alimentazione d’aria compressa, apporre
bene in vista il cartello "MACCHINA
GUASTA".
In assenza dell’insegnante della classe
dal reparto dove si stanno svolgendo le
esercitazioni, è assolutamente vietato da
parte degli alunni accendere o usare
macchinari e attrezzature anche se
presente il Tecnico di laboratorio, “ad
esclusione del docente del 4 anno ove
non è presente la codocenza.
Durante le esercitazioni nel laboratorio di
verniciatura gli alunni devono indossare i
D.P.I. adeguati all’esercitazione: tuta di
protezione in Tyvek, guanti mono uso in
nitrile o simili, maschera antipolvere
adeguata alla tipologia del prodotto
verniciante, (consigliato l’uso degli
occhiali di protezione ).
Al termine d’ogni lezione, gli alunni,
devono rimettere in ordine tutto quanto è
stato usato, pulire il laboratorio,
spolverare tutti i macchinari usati,
trasferire nell'apposito locale i materiali
di scarto derivanti dalle lavorazioni. e nel
magazzino di classe tutti gli avanzi
ancora riutilizzabili, è inoltre vietato lo
stoccaggio dei manufatti nel laboratorio,
per quelli ritenuti ingombranti e non
smontabili è consentito un periodo di
permanenza nel laboratorio massima di
4 settimane.
Durante la ricreazione è assolutamente
vietato entrare nei laboratori, magazzini
e spogliatoio.
Nei laboratori devono essere presenti
solo ed esclusivamente gli allievi della
classe che sta facendo lezione.
Art. 42 “Norme che regolano l'accesso e
l'utilizzo delle aule-informatica”
1. L'utilizzo
delle
attrezzature
informatiche presenti nella rete
d'Istituto deve essere unicamente
legato a scopi didattici.
2. L'accesso alla rete avviene con
l'immissione di credenziali personali
fornite
dall'Istituto
al
singolo
utente(studente o personale in
servizio) che non può in alcun modo
considerale
proprietà
privata.
L'utente è informato del fatto che la
conoscenza delle proprie credenziali
da parte di terzi consente a
quest'ultimi l'accesso alla rete, ai dati
e ai servizi abilitati a quell'utente.
L'utente identificato per mezzo delle
credenziali assegnate si assume la
totale responsabilità delle attività
svolte nonché la responsabilità civile
e penale dei propri fatti illeciti e per
quelli commessi da chiunque utilizzi
le sue credenziali.
3. L'accesso alla rete e ai suoi servizi
cesserà d'ufficio alla scadenza del
rapporto/collaborazione dell'utente
con l'Istituto.
4. Gli studenti e il personale della
scuola
possono
utilizzare
le
attrezzature informatiche presenti
purché la finalità sia di tipo
professionale. É consentito l’uso di
periferiche di massa personali per
l'archiviazione e la memorizzazione
dei propri documenti/elaborati.
5. Coloro che accedono al laboratorio
sono tenuti al più scrupoloso rispetto
di tutte le attrezzature presenti. Il
sistema operativo, il software
applicativo e l'hardware messi a
disposizione non possono essere
per attività personali. Il software non
può essere copiato e distribuito su
installazioni esterne all'istituzione
scolastica.
6. In caso di sospetto uso illecito della
strumentazione, l'amministratore di
sistema, previa autorizzazione del
D.S., potrà prendere visione e
conoscenza dei flussi informativi
legati ai singoli codici di accesso.
7. L'accesso ai laboratori di informatica
è consentito solo alla presenza del
personale docente, codocente e
tecnico in grado di assicurare
assistenza funzionale e didattica.
8. Durante i periodi di sospensione
dell'attività non è consentito l'utilizzo
dei laboratori, salvo autorizzazione
specifica rilasciata dal D.S.
9. non sono ammesse attività di tipo
ricreativo,
pertanto
è
vietato
installare, copiare e utilizzare giochi.
10. É vietato consultare i servizi internet
per scopi non legati alla didattica; in
particolare utilizzare materiale in
violazione dei diritti d'autore e di
copyright e consultare:
a) materiale offensivo incluse espressioni
diffamatorie, di fanatismo, di razzismo, odio
ecc.;
b) materiale che promuove o fornisce
informazioni su attività illegali;
c) siti web contenenti materiale pornografico
e illegale;
d) siti web contenuti proposte di acquisto di
beni ad uso privato;
e) materiale contenente virus o componenti
dannosi;
f) materiale legato al gioco d'azzardo in
genere.
11. Si fa obbligo a tutti gli studenti di
servirsi
solo,
sempre
ed
esclusivamente
della
stessa
postazione di lavoro e della stessa
attrezzatura di supporto, rispettando
l'assegnazione come da registro di
classe.
12. É tassativamente vietato consumare
alimenti
liquidi
e
solidi
nel
laboratorio, sia per evidenti motivi di
igiene sia per evitare danni alle
attrezzature informatiche.
13. É obbligatorio spegnere eventuali
telefoni cellulari o apparecchiature
elettriche di qualsiasi genere.
14. L'orario programmato dovrà essere
rigorosamente rispettato. Eventuali
prenotazioni fuori orario dovranno
essere concordate con il personale
tecnico almeno un giorno prima. In
caso di sostituzione del docente è
possibile utilizzare l'aula informatica
solo per proseguire o rinforzare
un'attività già iniziata o prevista dai
programmi per la quale il docente
abbia la competenza e l'autonomia
necessaria.
15. É
fatto
divieto
di
installare
programmi di qualsiasi tipo senza
autorizzazione
del
D.S.
L'installazione di software applicativi
deve essere richiesta e ampiamente
motivata dai soli docenti, con un
congruo anticipo sulla data prevista
per l'utilizzo. Possono essere
installati solo software in regola con
la normativa vigente.
16. É vietato modificare le configurazioni
di
sistema
delle
attrezzature
informatiche e di rete tese ad
influenzare
negativamente
la
regolare operatività.
17. É vietato l'uso e il possesso di
programmi atti a violare la sicurezza
dei sistemi locali e remoti.
18. É fatto obbligo di segnalare
tempestivamente eventuali danni,
carenze, situazioni di disordine,
sporcizia, anomalie varie ecc.
19. Gli
utilizzatori
delle
aule
informatiche, per contenere l'uso
della carta e l'usura del meccanismo
di stampa, sono tenuti ad utilizzare
la
stampa
solo
per
lavori
strettamente necessari, controllando
accuratamente il documento con gli
strumenti
forniti
dal
software
(anteprima di stampa).
20. In caso di abuso nell'utilizzo delle
strumentazioni e dei servizi, a
seconda della gravità del medesimo,
fatte salve le ulteriori conseguenze
di
natura
penale,
civile,
amministrative
e
disciplinari,
possono essere comminate dal D.S.
le seguenti sanzioni:
a) sospensione dall'accesso alla rete da un
minimo di una settimana ad un massimo di
sei mesi;
b) esclusione definitiva dall'accesso alla rete
e ai suoi servizi.
21. Lo studente e il personale in servizio
che accede con il proprio codice di
accesso deve essere a conoscenza
di quanto incluso in questo
Regolamento
e
rispettarne
i
contenuti.
TITOLO VII
Organi dell'Istituto
CAPO I
Il Consiglio di Classe
Art. 43 “Composizione”
Il Coniglio di Classe (CdC) è composto da
tutti i docenti della classe, da due
rappresentanti degli studenti e da due
genitori eletti, gli uni e gli altri, all'inizio
dell'anno scolastico.
É presieduto dal D.S. o da un docente da lui
delegato.
In taluni casi è ammessa la presenza, per il
tempo necessario, senza diritto di voto di
terzi per relazioni su attività svolte o da
svolgere.
Il CdC, nella sola componente dei docenti
titolari di attività educative e formative,
provvede alla valutazione degli studenti.
Il CdC si riunisce con i coordinatori degli
alunni con bisogni educativi speciali in caso
di presenza nella classe di alunni seguiti da
insegnanti di sostegno o di fascia C, e con il
coordinatore degli alunni stranieri - ed
eventuali mediatori culturali - in caso di
presenza di allievi stranieri.
La verbalizzazione delle sedute viene
effettuata dal docente della classe incaricato.
I verbali, letti, approvati e firmati, vengono
conservati in apposito registro.
Art. 44 “Funzioni”
Il Consiglio, nel rispetto della vigente
normativa che regola la tutela della privacy,
definisce, programma, coordina e verifica le
attività didattiche della classe nel rispetto di
quanto previsto dal Progetto d'Istituto e di
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in
materia di programmazione didattica ed
educativa.
Il CdC si esprime su eventuali corsi di
recupero; delibera sui viaggi e le visite di
istruzione, e valuta eventuali sperimentazioni
che coinvolgano la classe.
Il Consiglio prende in considerazioni reclami
riguardanti materie di sua competenza e che
coinvolgono gli studenti della classe, i suoi
stessi membri, e si interessa di tutto ciò che
più generalmente riguarda la classe.
Il Consiglio, nel rispetto di quanto stabilito
dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti e dal Regolamento disciplinare, si
esprime sulle sospensioni dell'alunno fino a
15 giorni o sul passaggio di questi in Area
gialla. Prima di irrogare tale sanzione il
Consiglio, ascoltato l'alunno, può proporgli di
svolgere eventuali attività socialmente e
culturalmente utili in sostituzione alla
sospensione, tale proposta va comunque
approvata a maggioranza.
Art. 44 “Convocazione”
In via ordinaria: Il Consiglio di Classe viene
convocato con cinque giorni di anticipo dal
D.S. nel rispetto di quanto programmato e
approvato dal Collegio dei Docenti.
In via straordinaria: è convocato quando ne
facciano richiesta i 2/3 dei docenti
componenti, o su formale richiesta motivata
e scritta della componente studentesca e/o
genitoriale.
D’urgenza: è convocato dal D.S., di sua
iniziativa o su indicazione del coordinatore di
classe, in casi di estrema gravità, con un
tempo di preavviso di 24 ore.
L'ordine del giorno delle sedute ordinarie
viene
formulato
da
D.S.;
eventuali
integrazioni possono essere avanzate dai
Componenti all'inizio di seduta e introdotte
solo dopo l'approvazione della maggioranza
dei presenti.
L'ordine del giorno delle sedute straordinarie
viene formulato dalla componente che ne fa
richiesta ed è controfirmato dal D.S. che può
apportarvi proprie integrazioni
Art.45 “Docente coordinatore di classe”
Durante la prima riunione ordinaria del
Consiglio di classe i docenti indicano un loro
rappresentante come coordinatore di classe
nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei
Docenti. L'insegnate indicato viene, poi,
nominato dal D.S.
Il docente coordinatore di classe rappresenta
i docenti nei rapporti con le famiglie, gli
studenti e il D.S. Provvede a raccogliere i
dati e le informazioni degli alunni utili al
regolare svolgimento delle attività didattiche
curricolari ed extra-curricolari programmate
dal CdC e dal Collegio dei Docenti.
Art.46 “Compiti del docente coordinatore
di classe”
Il coordinatore di classe:
 presidia le dinamiche educative e
formative del gruppo classe;
 cura settimanalmente il quadro delle
assenze, ritardi… degli allievi
comunicando a tutor e segreteria
didattica i “casi” (le modalità di




gestione
verranno
spiegate
attraverso circolare);
introduce e gestisce la parte del
Consiglio di classe aperto a genitori
e studenti;
è la voce dei docenti verso gli allievi;
è la voce degli allievi verso il
Consiglio di Classe;
dialoga con i tutor per creare un
quadro di sintesi e propone le
strategie educative.





CAPO II
Il Collegio dei Docenti
Art. 47 “Definizione”
Il Collegio dei Docenti è l'organo scolastico
competente in materia didattica.
Art. 48 “Composizione”
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i
docenti,
a
tempo
determinato
e
indeterminato, che prestano servizio.
É presieduto dal D.S. o da un suo
collaboratore designato.
In taluni casi è ammessa la presenza senza
diritto di voto di terzi per relazioni su attività
svolte o da svolgere.
Alle riunioni possono partecipare le altre
componenti della scuola comunque senza
diritto di voto.
Art. 49 “Verbalizzazione”
La verbalizzazione dei lavori viene effettuata
dal coordinatore della didattica.
I verbali, letti, approvati e firmati, vengono
conservati in apposito registro.
Copia del verbale viene pubblicata nell'albo
dei docenti.
Art. 50 “Funzioni”
 Programma e monitora le attività
didattiche e formative favorendo il
coordinamento interdisciplinare.
 Delibera la parte didattica del
Progetto d'Istituto da sottoporre
all'approvazione
del
Consiglio
d'Istituto.
 Valorizza
le
competenze
professionali dei docenti.
 Propone al D.S. l'attivazione di
iniziative
di
formazione
e
aggiornamento professionale.
 Progetta
attività
finalizzate
al
raggiungimento delle competenze

previste dai Piani di studio.
Avanza proposte per la formazione e
la composizione delle classi e per la
formulazione dell’orario delle lezioni.
Stabilisce i criteri di valutazione.
Adotta i libri di testo proposti dai
Consigli di classe.
Promuove e approva le iniziative di
sperimentazione, le attività e i
progetti
curricolari
ed
extra
curricolari.
Delibera la suddivisione del Collegio
in due assemblee distinte, ognuna
per ogni Sezione
dell'Istituto,
riconoscendo ad esse le stesse
funzioni attribuite al Collegio dei
Docenti plenario limitatamente a
quelle materie che regolano e
permettono il miglior svolgimento
delle attività didattiche della Sezione.
Approva un regolamento che
definisce le modalità per il proprio
funzionamento.
Art. 51 “Convocazione”
In via ordinaria: Il Collegio dei Docenti viene
convocato con cinque giorni di anticipo dal
D.S. nel rispetto della programmazione di
inizio anno.
In via straordinaria: è convocato dal D.S. con
un anticipo di cinque giorni quando ne faccia
richiesta un terzo dei componenti.
D’urgenza: è convocato dal D.S., di sua
iniziativa, in casi di estrema gravità, con un
tempo di preavviso di 48 ore.
L'ordine del giorno delle sedute ordinarie
viene formulato dal D.S.; eventuali
integrazioni possono essere avanzate dai
Componenti almeno un giorno prima o in
casi eccezionali all'inizio di seduta.
L'ordine del giorno delle sedute straordinarie
viene formulato dalla componente che ne fa
richiesta ed è controfirmato dal D.S. che può
apportarvi proprie integrazioni
Art. 52 “Articolazioni”
Il Collegio dei Docenti può dividersi in
commissioni di lavoro il cui numero e la cui
composizione vengono decise di norma nella
riunione d'inizio anno.
I referenti delle Commissioni devono
relazionare
a
fine
anno
scolastico
sull'andamento e sullo stato dei lavori.
CAPO III
Il Consiglio dell'Istituzione
Art. 53 “Definizione”
l'offerta formativa dell'istituzione.
Il Consiglio dell'Istituzione è l'organo di
Irroga sanzioni disciplinare in base a quanto
governo dell'Istituto. Ha compiti di indirizzo, previsto
dall’art.
35
del
presente
di programmazione e di valutazione delle Regolamento.
attività dell'Istituzione.
Art. 54 “Composizione e durata”
Il Consiglio dell'Istituzione è composto da :
 il Dirigente dell'Istituzione;
 quattro rappresentanti dei genitori;
 quattro rappresentanti dei docenti;
 quattro rappresentanti degli allievi;
 un rappresentante del personale
tecnico, amministrativo e ausiliario;
 due rappresentanti del territorio
(componente non elettiva).
Il D.S. fa parte di diritto del Consiglio; il
responsabile amministrativo svolge le
funzioni di segretario, secondo quanto
previsto dall'art. 6 dello Statuto.
Il Consiglio d'Istituto resta in carica tre anni.
Art. 55 “Criteri e modalità di elezione
delle rappresentanze elettive nonché i
casi e le modalità di scioglimento del
Consiglio”
Cfr. art. 6 dello Statuto.
Art. 56 “Verbalizzazione”
La verbalizzazione dei lavori viene effettuata
dal segretario.
I verbali, letti, approvati e firmati vengono
conservati in apposito registro.
Copia del verbale viene pubblicata nell'albo
dei docenti.
Art. 57 “Funzioni”
Il consiglio approva:
 lo Statuto e il Regolamento interno;
 il Regolamento disciplinare (diritti e
doveri degli studenti);
 gli indirizzi generali per l'attività, la
gestione e l'amministrazione della
scuola;
 il Progetto d'Istituto;
 la Carta dei servizi;
 il bilancio e il conto consuntivo;
 il calendario scolastico sulla base di
quanto determinato dalla Provincia;
 le attività definite nell'ambito delle
forme
collaborative
previste
dall'articolo
20
della
Legge
provinciale n. 5 del 7 agosto 2006
nonché le convenzioni che regolano
gli accordi di rete;
 gli accordi e le intese con soggetti
esterni per la realizzazione di
progetti formativi coerenti con
CAPO IV
Nucleo interno di valutazione
Art. 58 “Definizione”
Ai sensi dell'articolo 27 della Legge
provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 è istituito il
Nucleo interno di valutazione.
Il Nucleo valuta l'efficienza e l'efficacia del
servizio educativo offerto analizzandone e
verificandone i risultati al fine di migliorare la
qualità del servizio erogato.
Art. 59 “Composizione e durata”
Il Consiglio dell'Istituzione è composto da :
 due rappresentanti dei genitori;
 tre rappresentanti dei docenti;
 un rappresentante degli allievi;
 un rappresentante del personale
tecnico, amministrativo e ausiliario.
Il Consiglio d'Istituto resta in carica due anni.
Art. 60 “Criteri e modalità di elezione
delle rappresentanze elettive nonché i
casi e le modalità di scioglimento del
Nucleo”
Art. 61 “Verbalizzazione”
La verbalizzazione dei lavori viene effettuata
dal segretario, nominato durante la prima
riunione.
I verbali, letti, approvati e firmati vengono
conservati in apposito registro.
Copia del verbale viene pubblicata nell'albo
dei docenti e degli studenti e resi accessibili
a chi ne faccia richiesta.
Art. 62 “Funzioni”
Il nucleo valuta, inoltre, il raggiungimento o
meno degli obiettivi prefissati dal Progetto
d'Istituto avvalendosi degli indicatori forniti
dal comitato provinciale di valutazione del
sistema educativo. I risultati dei processi di
valutazione sono posti a confronto con le
rilevazioni del comitato provinciale di
valutazione e sono inviati al comitato stesso
e al dipartimento provinciale competente in
materia di istruzione. I risultati sono altresì
tenuti in considerazione al fine della
predisposizione del progetto d'istituto.
TITOLO VIII
Integrazione alunni stranieri
Art. 63“Introduzione”
Tenuto conto che il presente Regolamento è
valido per tutti gli studenti dell’Istituto, la
parte che segue è rivolta all’inserimento e
all’integrazione degli studenti stranieri.
Art. 64 “Fonti normative e loro
attuazione”
In ottemperanza dell’articolo 75 della legge
provinciale 7 agosto 2006, del relativo
regolamento
per
l’inserimento
e
l’integrazione degli studenti stranieri e del
protocollo d’accoglienza di Istituto approvato
dal collegio dei docenti in data 06 aprile
2009, l’Istituto provvede ad integrare l’alunno
straniero seguendo la sotto indicata
procedura:

l’addetto di segreteria,individuato
allo scopo accoglie la domanda di
iscrizione e contatta il referente per
le attività interculturali;
 il
referente
per
le
attività
interculturali, attraverso un colloquio
con lo studente e con la famiglia,
raccoglie dati e informazioni sulla
scolarità pregressa dello studente
coadiuvato, se necessario, da un
mediatore interculturale;
 il referente compila la scheda di
rilevazione dati da conservare nella
cartella personale dello studente;
 il Dirigente, il referente per le attività
interculturali e i rappresentanti della
commissione
intercultura
stabiliscono
l’inserimento
degli
studenti di madrelingua non italiana
nella classe opportuna tenendo
conto
dell’età
anagrafica,
dell’ordinamento degli studi del
Paese
di
provenienza,
dell’accertamento di competenze e
abilità,
del
titolo
di
studio
eventualmente posseduto;
 il referente fornisce le informazioni
ricevute ai docenti del Consiglio di
Classe;
 il referente contatta il Laboratorio di
rete
per
l’accoglienza
e




l’insegnamento
dell’italiano
L2
concordando l’inserimento dello
studente nel laboratorio stesso, al
corso di livello corrispondente alle
competenze linguistiche evidenziate;
tutti i docenti del Consiglio di Classe
attivano un percorso personalizzato
condiviso (vedi format);
tutti i docenti del consiglio di classe
collaborano, ciascuno per la propria
disciplina ma anche in sinergia, al
conseguimento
degli obiettivi
disciplinari stabiliti nel percorso
personalizzato;
il Consiglio di Classe valutano lo
studente in base al conseguimento
degli obiettivi stabiliti;
tutti i docenti individuano modalità di
semplificazione linguistica per ogni
disciplina facilitando l’apprendimento
della microlingua specifica.
TITOLO IX
Campus
Art. 65 “Finalità”
Nel
tentativo
di
dare
risposte
pedagogicamente fondate a tutta una serie
di emergenze educative prevalentemente
relazionali che anche nel nostro Istituto si
fanno sentire, è in atto il progetto Campus
che riconosce, collabora con identità diverse
stringendo con esse patti espliciti in
direzione di un campo comune di azione
concordata nella salvaguardia del limite, nel
rispetto delle individualità e delle necessità
personali . Campus sceglie di agire entro la
normale dimensione scolastica attraverso
modalità proprie quali: area gialla, area
verde e area rossa.
Art. 66 “Area gialla”
L’area gialla è una modalità per affrontare in
modo ampio e attento i casi di allievi che
presentano problematiche relazionali e
comportamentali particolarmente pesanti
all’interno della classe e della scuola, o che
attraverso il silenzio evidenziano difficoltà o
disagio tali da rendere difficoltoso sia lo
sviluppo relazionale che quello riferito alle
abilità e conoscenze. Mira a ripristinare il
senso del limite offrendo nel contempo
all’allievo la possibilità di essere ascoltato, di
interagire e di confrontarsi con adulti legati al
mondo della scuola ma che rivestono un
ruolo diverso dai docenti della classe. L’area
gialla collabora all’elaborazione di un
progetto personalizzato qualora si constati
l’impossibilità di inserire l’allievo nel percorso
regolare.
L’area gialla è gestita da operatori (educatori
e insegnanti) che, a seconda degli allievi
presi in carico, collaborano in modo costante
e diretto con alcune figure di riferimento
(tutor e referenti bes). Le attività dell’area
gialla si svolgono prevalentemente all’interno
di uno spazio riservato seguendo l’orario
scolastico.
L’inserimento nell’area gialla avviene su
indicazione della metà più uno della
componente docente del Consiglio di classe
al Dirigente dopo un attento e scrupoloso
monitoraggio e una altrettanto attenta e
scrupolosa valutazione e messa in atto di
eventuali strategie di soluzione.
Il passaggio nell’Area gialla avviene solo su
parere favorevole della famiglia.
Durante la prima fase di inserimento in area
gialla si assegnano compiti di tipo pratico
che mirano sostanzialmente alla riparazione
e all’abbellimento di ambienti e arredi; il
lavoro manuale permetterà all’allievo di
riflettere sul suo atteggiamento in un
ambiente accogliente e ristretto.
Seguiranno poi attività di recupero scolastico
nel momento in cui si deciderà che l’allievo è
pronto per rientrare in classe. Tale momento
sarà minuziosamente preparato e l’allievo
sarà accompagnato con attenzione a tale
passaggio.
Art. 67 “Area verde”
E’ un insieme di iniziative, azioni positive,
idee, proposte organizzate che mirano a
sviluppare un forte senso di appartenenza
alla scuola e di identità personale. Con
questa area si intende ampliare l’offerta
educativa
proponendo
attività
che
accrescono il proprio bagaglio culturale e
che permettono di scoprire talenti personali
magari assopiti stimolando a provare piacere
e interesse per quello che si fa.
L’area verde si compone di tre aree
tematiche: sport; arti creative; cura della vita
e delle persone a cui possono partecipare
volontariamente gli allievi imparando in tal
modo a lavorare insieme. Si tratta di un
progetto che parte dai ragazzi stessi che
propongono, dopo un confronto e una
valutazione collettiva, le attività atte a
promuovere un processo di crescita
attraverso un rapporto con le loro esperienze
di autonomia.
Art 68 “Area rossa”
Laddove si renda necessario un ambiente
del tutto differente dalla dimensione
scolastica si provvederà a costruire un
percorso individualizzato da svolgere dentro
(area gialla) e fuori scuola con stage, tirocini
seguiti
e
monitorati
costantemente
dall’Istituto.
Art 69 “Docente tutor: compiti”
Il docente tutor:
 ricostruisce la storia dell’allievo e
aggiorna la documentazione e il
profilo dello studente, con l’ausilio di
appositi strumenti;
 mantiene i contatti con la famiglia
per l’ordinaria gestione dell'alunno;
 è il primo referente nel momento
della
valutazione relativa alla
partecipazione
e all’impegno in
occasione degli scrutini e concorda
con il D.S. gli interventi educativi a
seguito di comportamenti scorretti;
 segue lo studente nelle situazioni di
particolare presidio del limite (area
gialla) e cura il reinserimento in
classe in collaborazione con gli
operatori di area gialla;
 effettua i colloqui strutturati per il
monitoraggio degli alunni, previsti in
tre momenti: entro fine novembre,
alla fine del I quadrimestre ed entro
metà aprile;
 compila le schede relative all'area
degli
apprendimenti,
delle
competenze sociali e
delle
competenze trasversali.
TITOLO X
Disposizioni varie
Art. 70 “Valutazione del raggiungimento
delle competenze”
L'Istituto valuta per mezzo dei docenti ogni
singolo studente in base al raggiungimento o
meno delle competenze e certifica tale
raggiungimento con la produzione di
pagelline
e
pagelle
secondo
quest'articolazione:

valutazione intermedia (prescrutinio):
il Consiglio di Classe si riunisce a
metà di ogni quadrimestre nella sola
componente docente per scrutinare le
valutazioni degli alunni e informare le
famiglie del rendimento scolastico
degli allievi (pagellina);

valutazione
di
fine
primo

quadrimestre (scrutinio): al termine del
quadrimestre il Consiglio di classe
nella sola componente docente si
riunisce per scrutinare le valutazioni
degli studenti e informare le famiglie
del rendimento scolastico degli allievi
(pagella);
valutazione di fine anno (scrutinio
finale): al termine del secondo
quadrimestre il Consiglio di classe
nella sola componente docente si
riunisce per scrutinare le valutazioni
degli studenti ed esprimersi sulla loro
promozione alla classe successiva o
bocciatura (pagella).
Art. 71 “I docenti”
I docenti devono essere imparziali nelle
valutazioni; assumere un comportamento
che rispetti le regole per offrire agli studenti
un esempio di correttezza e responsabilità;
programmare le attività didattiche ed extra
didattiche nel rispetto della normativa e delle
date fissate.
Devono informare il D.S. e i colleghi su
particolari attività in corso d'anno, es.
partecipazione a manifestazione ed eventi
non deliberati dal Collegio dei docenti né
approvati dai Consigli di Classe, e pertanto
al di fuori della programmazione, con almeno
una settimana d'anticipo.
Art. 72 “Visite guidate e viaggi
d'istruzione”
Agli studenti è garantita la partecipazione a
visite guidate e viaggi d'istruzione a
completamento della loro formazione umana
e professionale.
La partecipazione alle visite e ai viaggi è
obbligatoria in quanto attività didattica a tutti
gli effetti.
Le visite guidate e i viaggi di istruzione
devono essere approvati dal Consiglio di
Classe.
É compito degli insegnati promotori (o
dell'insegnate referente) presentare in sede
di Consiglio di Classe entro la data stabilita
in Collegio Docenti una programmazione
dettagliata del viaggio|visita contenente i
tempi, i luoghi, le finalità formative
(professionali e/o culturali) e i nominativi
degli insegnanti accompagnatori (uno ogni
dodici alunni).
Il Consiglio di Classe può decidere a
maggioranza di non far partecipare a simili
iniziative la classe o gli alunni che non
abbiano
rispettato
il
Regolamento
disciplinare.
La partecipazione alle viste guidate e viaggi
d’istruzione è prevalentemente a carico delle
famiglie.
All'atto dell'adesione alla visita o al viaggio,
l'Istituto chiede alle famiglie una quota di
partecipazione che non verrà rimborsata in
caso di ritiro immotivato o non imputabile a
seri e dimostrabili motivi.
L'Istituto garantisce la partecipazione ai
viaggi d'istruzione agli studenti che attestano
difficoltà familiari di natura economica
accollandosi in toto o in parte la quota di
adesione previa richiesta dei documenti che
attestano la situazione di bisogno.
Art. 73 “Visite guidate e viaggi
d'istruzione: docenti accompagnatori”
Il docente proponente (o organizzatore)
accompagna di diritto la classe in visita
guidata o in viaggio d'istruzione.
Per assicurare a tutti gli insegnanti la
partecipazione ad almeno un viaggio
d'istruzione, è stabilito che ogni docente non
può accompagnare in visita guidata o in
viaggio più di una classe durante l'anno
formativo.
Solo ed esclusivamente per validi motivi
personali e/o di organizzazione didattica, il
Consiglio di classe, in deroga a quanto
affermato nei precedenti comma, individua
insegnanti accompagnatori diversi da quelli
individuati rispettando i principi affermati
nella prima parte del presente articolo.
Art. 74 “Passaggi, passerelle e studenti
drop-out”
L'Istituto, nel rispetto della vigente normativa,
assicura agli studenti interni il passaggio ad
altra scuola e agli studenti esterni l'ingresso
ai propri corsi di qualifica.
Agli studenti già in possesso di diploma
quinquennale, di qualifica professionale o
altro titolo di studio legalmente riconosciuto,
è consentita l'iscrizione direttamente al terzo
anno: studenti drop-out.
Gli studenti che provengono da altra scuole
avendo interrotto il corso di studi nel corso
del secondo, terzo, quarto o quinto anno,
previo superamento di un colloquio
attitudinale e motivazionale di fronte ad una
commissione interna è garantita la frequenza
al secondo o al terzo anno di corso.
Agli studenti drop-out che ne facciano
richiesta
e
che
presentino
la
documentazione richiesta è garantito il
riconoscimento dei crediti formativi.
Il riconoscimento dei crediti:
a) è svolto da un gruppo di docenti indicati
dal D. S.;
b) avviene entro la prima settimana del mese
di ottobre;
c) avviene per mezzo della valutazione dei
voti e dei programmi svolti nelle discipline
per cui si chiede il credito;
d) è garantito d'ufficio agli studenti interni già
in
possesso
di
qualifica
solo
ed
esclusivamente per le materie in cui allo
scrutinio finale del terzo anno abbiano
riportato una valutazione pari o superiore al
buono ma non per le materie caratterizzanti
la seconda qualifica.
Gli studenti drop-out che intendono
richiedere il riconoscimento dei crediti
devono presentare in segreteria didattica
entro il 30 settembre la documentazione
richiesta pena il mancato riconoscimento
degli stessi crediti.
dall’insegnante titolare, se muniti del
materiale necessario e se indossano scarpe
idonee.
Art. 75 “Modelli esterni”
I modelli esterni possono avvalersi dei
servizi di acconciatura ed estetica offerti
dalla scuola solo previo appuntamento.
L'Istituto regola il flusso dei modelli e lo limita
nel rispetto delle esigenze didattiche.
Il calendario degli appuntamenti è fissato
dall'istituzione scolastica e reso noto ai
modelli in tempo utile.
Ai modelli è vietato
a) ricompensare economicamente gli
studenti o gli insegnanti per il
servizio goduto;
b) lasciare incustoditi indumenti, borse
ed oggetti di valore: la scuola non
risponde di danni o furti avvenuti al
proprio interno e riconducibili alla
negligenza o alla distrazione dei
proprietari o di terzi.
I modelli devono:
a) comunicare in congruo anticipo la
cancellazione
o
spostamento
dell'appuntamento per permettere
all'Istituto di contattare altre persone
in lista;
b) rispettare il Regolamento disciplinare
dell'Istituto.
I modelli esterni non possono richiedere
lavorazioni e servizi diversi da quelli presenti
nei programmi didattici.
Art. 78 “Modifiche al Regolamento”
In accordo a quanto affermato nell'art. 11, è
riconosciuto ai singoli membri del Consiglio
dell'Istituzione e del Collegio docenti, e ai
rappresentati dei genitori e degli studenti la
facoltà di avanzare proposte di modifiche al
Regolamento.
Le proposte, presentate in forma scritta al
Collegio dei docenti, vengono vagliate e
discusse in seno al Collegio. La proposta di
modifica viene approvata solo se si
esprimono favorevolmente i due terzi dei
membri del Collegio.
Dopo l'approvazione da parte del Collegio, la
proposta
di
modifica
deve
avere
l'approvazione del Consiglio d'Istituto: i due
terzi dei componenti devono esprimersi
favorevolmente.
Ogni proposta, a prescindere dal soggetto
proponente, per modificare di fatto il
presente Regolamento, per essere valida
deve avere sia l'approvazione del Consiglio
dell'Istituzione che del Collegio dei docenti.
Art. 76 “Accesso e utilizzo palestra”
E’ assicurato a tutte le classi l’accesso alla
palestra secondo quanto previsto dall’orario
delle lezioni.
Durante la permanenza in palestra permane
l’obbligo del rispetto del Regolamento
disciplinare.
Gli alunni entrano in palestra per svolgervi
attività sportiva solo se accompagnati
Art. 77 “Servizio mensa”
Durante la permanenza in mensa permane
l’obbligo del rispetto del Regolamento
disciplinare.
Comportamenti irresponsabili o maleducati
sono perciò sanzionabili anche se segnalati
dal personale non docente.
Nel rispetto delle norme di igiene e di
corretti comportamenti legati alla figura
professionale, è vietato agli studenti della
sezione “Servizi alla persona” indossare la
divisa all'interno della mensa durante la
pausa pranzo.
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Regolamento d`Istituto