Cooperativa Sociale a r.l. Via Carlone, 2 - 20147 Milano P. IVA 09261810155 Tel. +39 02 48370137 Fax +39 02 4125345 [email protected] - www.urbanacoop.it CIRCOLARE N. 1/2012 NOVITÀ NORMATIVE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012 Gentili Clienti, nel corso dell’anno appena trascorso i governi hanno legiferato numerosi interventi di “stabilizzazione” finanziaria ed economica che comportano sensibili modifiche alla normale attività di gestione amministrativa, contabile e fiscale da parte delle aziende. Pensiamo di rendervi un utile servizio nel riepilogare sinteticamente nelle seguenti pagine le principali norme che sono entrate in vigore dall’inizio del 2012 e che coinvolgono in modo più o meno diretto la Vostra attività, fornendovi una breve spiegazione di quanto da esse previsto. I Vostri referenti in Urbana sono come di consueto a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento. Le normative qui considerate sono in particolare le “manovre” così identificate: 9 DECRETO‐LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 ‐ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Manovra “correttiva” – in GU n.155 del 6‐7‐2011 ) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164). 9 DECRETO‐LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 ‐ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Manovra di ferragosto)‐ (GU n.188 del 13‐8‐2011 ) convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216). 9 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 ‐ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (GU n.265 del 14‐11‐2011 ‐ Suppl. Ordinario n. 234 ) 9 DECRETO‐LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 ‐ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (Manovra Monti o “decreto salva Italia”) (GU n.284 del 6‐12‐2011 ‐ Suppl. Ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300). D.L. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” Riportabilità delle perdite (art. 23 co. 9) La prima manovra del 2011, detta “correttiva”, ha disposto che le perdite d’impresa siano riportabili in diminuzione del reddito fiscale degli esercizi successivi in misura pari all’80% del reddito fiscale stesso. Tale disciplina, secondo la Circolare del 06/12/2011 n. 53, si applica retroattivamente, pertanto già alle perdite indicate in unico 2011. D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” Tassazione delle rendite finanziarie (art. 2) La revisione complessiva della tassazione delle rendite finanziarie prevede l’incremento dell’aliquota di tassazione dal 12,50% al 20%, ad eccezione dei proventi da titoli di Stato ed equiparati, in relazione ai redditi percepiti a decorrere dal 01.01.2012. Tale aumento dell’aliquota riguarda anche gli interessi percepiti dai soci delle cooperative, sulle somme versate a titolo di prestito sociale, con la seguente distinzione: • gli interessi percepiti dai soci delle cooperative definite come piccole o microimprese 1 sono tassati al 20% a titolo di acconto, per cui la reale tassazione di tali somme dipende dall’ammontare del complessivo reddito imponibile del percipiente; • gli interessi percepiti dai soci delle altre cooperative sono tassati al 20% a titolo di imposta, pertanto la loro tassazione coincide con detta aliquota del 20%. Beni ai soci (art. 2, co. 36‐sexiesdecies) I soggetti che esercitano attività d’impresa (imprese individuali e società) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei soci (anche persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nell’impresa concedente) o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni d’impresa o che effettuano forme di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società concedente. Tale comunicazione deve avvenire telematicamente entro il 31 marzo 2012 tramite i canali Entratel o Fisconline. 1 Raccomandazione 6.05.2003, n. 361/Comunità Europea: si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10.000.000; si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2.000.000. 2 Urbana invierà una circolare contenente le istruzioni circa le modalità di raccolta dei dati ai fini della comunicazione in oggetto. Nuovo regime Ires delle Cooperative (art. 2, co. 36‐ter) L’attuale regime di tassazione degli utili delle cooperative subisce delle modifiche peggiorative a partire dal 1° gennaio 2012. Ricordiamo che fino al 31.12.2011, la tassazione degli utili delle cooperative è disciplinata come segue (L. 311/2004): • cooperative a mutualità prevalente: imponibilità Ires pari al 30% degli utili netti annuali (art. 1, co. 460, l. b); • cooperative a mutualità non prevalente: imponibilità Ires pari al 70% degli utili netti annuali purché il rimanente 30% sia destinato a riserva indivisibile (art. 1, co. 464), altrimenti l’imponibilità è totale; • detassazione totale degli utili prodotti dalle cooperative sociali (art. 1, co 463); • cooperative di consumo a mutualità prevalente: imponibilità del 55% degli utili netti annuali (art. 1, co. 460). Ne deriva che la quota, pari al 30%, degli utili destinati a riserva minima obbligatoria è attualmente non imponibile. Dal 1 gennaio 2012 entrano in vigore le seguenti modifiche: • per tutte le cooperative: il 10% della quota degli utili netti da destinare a riserva minima obbligatoria, pari al 3% degli utili netti annuali, diventerà imponibile; • per le cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, la base imponibile sale dal 30% al 40%; • per le cooperative di consumo a mutualità prevalente, la base imponibile sale dal 55% al 65%. Ne deriva che la quota di utile imponibile diventa, in definitiva: • il 43% per le cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca; • Il 68% per le cooperative di consumo a mutualità prevalente • Il 3% per le cooperative sociali. Su tali imponibili si applicherà l’aliquota Ires ordinaria, attualmente pari al 27,5%. Si precisa che tali novità normative incideranno sul calcolo degli acconti da versare per il periodo d’imposta 2012, il cui primo versamento scade il 16 giugno 2012. L’Agenzia delle Entrate, con la nota 954 del 15/11/2011 ha precisato che le cooperative sociali caratterizzate dalla prevalenza del costo del lavoro dei soci sugli altri costi, ex art. 11 dpr 601/73 (cfr. risoluzione 80/2009), conservano l’esenzione totale dell’utile dall’Ires. 3 L. 12.11.2011, n. 183 “ Legge di stabilità 2012” Semplificazione della tenuta delle scritture contabili (Art. 14 co. 10) Dal 1.1.2012 i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi potranno sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari, solo se effettuano incassi e pagamenti con strumenti interamente tracciabili. Ricordiamo che possono optare per la tenuta della contabilità in forma semplificata soggetti diversi dalle società di capitali e cooperative ed in particolare le imprese individuali, le imprese familiari, gli enti non commerciali, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, e le società di persone, con ricavi annuali non superiori a euro 400.000, per le attività di prestazioni servizi o a euro 700.000 per le altre attività. Ricordiamo inoltre che permangono gli obblighi relativi alla tenuta dei registri IVA. Nell’attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la disposizione citata, vi informiamo che sarà nostra cura tenervi aggiornati in proposito. Liquidazione Iva trimestrale e contabilità semplificata (art. 14, co.11) E’ stabilito che «i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli per il regime di contabilità semplificata». Ne deriva che si può applicare la liquidazione trimestrale dell’Iva finché i ricavi dell’attività tipica (non il mero fatturato) siano inferiori a euro 400.000 per i soggetti che svolgono attività di prestazioni di servizi e a euro 700.000 in caso di altre attività. Il mancato coordinamento con le norme relative al versamento del saldo Iva annuale comporta che: • i soggetti aventi il fatturato inferiore a euro 309.874,14 se esercenti attività di servizi e ad euro 516.456,90 se esercenti altre attività, potranno versare il saldo iva annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, oltre che poter liquidare l’Iva trimestralmente; • i soggetti aventi il fatturato superiore a euro 309.874,14 e i ricavi inferiori a euro 400.000 se esercenti attività di servizi, ed il fatturato superiore a euro 516.456,90 e i ricavi inferiori a euro 700.000,00 se esercenti altre attività, potranno liquidare l’Iva trimestralmente ma saranno tenuti a versare l’iva dell’ultimo trimestre entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Scheda carburante (art. 34) Per favorire i rifornimenti con carte di pagamento, è previsto, dall’1.1.2012, che le transazioni effettuate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburante d’importo inferiore a e 100, siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore. 4 Documentazione amministrativa – Nuove norme (art. 15, co. 1) La Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi devono acquisire, in luogo degli atti di notorietà e dei certificati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fornite dai cittadini e dalle imprese, nonché i documenti che siano in possesso di altri uffici della Pubblica Amministrazione indicati dagli stessi cittadini e imprese. In particolare, le informazioni riguardanti la regolarità contributiva, che in precedenza erano oggetto del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) vengono acquisite d’ufficio dagli enti pubblici. SUAP (art. 38) Il decreto fissa le misure di attuazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Tra le altre cose, è previsto che, in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico e dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato ad avviare una nuova attività deve utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale. Novità in materia di Lavoro (artt. 22, co. 1‐6, art. 22 co. 4) Dall’1.1.2012, per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 2.1.2012 – 31.12.2016, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con decorrenza 1 gennaio 2012 il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare clausole flessibili inerenti le variazioni degli orari di lavoro nonché della durata della prestazione, nel rispetto dei contratti collettivi. Premi di produttività – Detassazione – Proroga (art. 33, co. 12 e 14) Per il periodo 1.1 – 31.12.2012 è prorogata la detassazione degli aumenti di produttività del reddito dei lavoratori, nonché lo sgravio contributivo per i lavoratori stessi ed il datore di lavoro. Con decreto da emanarsi sarà determinata la misura di tali agevolazioni. Gestione separata Inps ‐ Aumento dell’aliquota contributiva (art. 22, co.1) Dall’1.1.2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate dell’1%. Conseguentemente, dal 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sarà pari al 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e al 18% per gli iscritti. 5 Sindaco unico di S.r.l. e S.p.a. (art. 14, co. 13 e 14) Le Srl obbligate alla nomina dell’organo sindacale devono nominare un sindaco unico il quale, se lo statuto non prevede diversamente, si deve occupare anche della revisione legale dei conti (con l’obbligo di essere iscritto all’albo) 2. Scompare pertanto, per le Srl, l’obbligo di nomina del collegio sindacale. Con riferimento alle S.p.a., è introdotta la facoltà di inserire nello statuto la previsione del sindaco unico in luogo del collegio sindacale, a condizione che la società abbia ricavi o un patrimonio netto inferiori a e 1.000.000 (nuovo art. 2397 c.c.). Riforma delle professioni (art. 10, co. 1 e 2) Dal primo gennaio 2012 è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, anche interdisciplinari, con conseguente abrogazione della L. 23.11.1939, n. 1815. I soci di tali società devono essere professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi; sono ammessi eventuali soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Tale società può avere la forma di società di persone oppure di società di capitali, inclusa la cooperativa. Dal 1 agosto 2012 è prevista l’abolizione dei minimi tariffari. Trasferimento di quote di Srl (art. 14 co.8) L’atto di trasferimento di quote di una Srl può avvenire attraverso sottoscrizione digitale in luogo della firma autenticata. L’invio telematico al registro delle imprese può avvenire pertanto tramite un intermediario abilitato munito della firma digitale, entro 30 giorni dall’atto D.L. n.201/11 conv. con modif. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" Nuovi limiti all’uso del contante (Art. 12, co. 1, 1‐bis e 11) Come anticipato nella nostra circolare del 9 dicembre 2011, dal 6 dicembre è stato ridotto da euro 2.500 a euro 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi ed è inoltre fatto obbligo, per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad euro 1.000, di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. 2 Si ricorda che la nomina dell’organo sindacale è obbligatoria nelle Srl se, alternativamente: il capitale sociale è pari ad almeno euro 120.000, la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure se per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti di cui all’art. 2435‐bis, co. 1, c.c. (nuovo art. 2477 c.c.). 6 Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non comportano l’applicazione delle sanzioni previste. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a euro 3.000, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. La medesima sanzione è prevista per i pagamenti, pari o superiori alla soglia di euro 1.000, effettuati tramite assegni e libretti di risparmio al portatore. Ricordiamo che sono soggetti a tale normativa anche i prestiti e le donazioni. I pagamenti eccedenti il tetto massimo conservano comunque efficacia giuridica e fiscale. Agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese (art 1) A decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene introdotta un’agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del patrimonio netto. Tale rendimento nozionale si ottiene applicando alla differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2011 e quello al 31.12.2010 il coefficiente del 3%. Nel patrimonio netto non si considera l’utile dell’esercizio. Agevolazioni Irap (Art 2) E’ ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. La disposizione si applica a decorrere dal 2012 secondo il principio di cassa. Tale agevolazione sostituisce quella in vigore fino ad oggi, per cui la deducibilità ai fini Ires era limitata al 10% dell’Irap, a condizione che fossero sostenute spese per il personale dipendente e per interessi passivi. Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia ( commi 1‐9) A decorrere dal 1° gennaio 2012, diviene “a regime” la detrazione del 36% con un tetto di spesa massimo di euro 48.000 per unità immobiliare e periodo d’imposta, sia per le spese di recupero che di riqualificazione. La detrazione resta rateizzata in 10 rate annuali. Ricordiamo che, dal 14 maggio 2011, per beneficiare delle agevolazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, non è più necessaria l’indicazione del costo del lavoro in fattura. Per l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10% occorre indicare distintamente la descrizione ed i valore dei beni significativi. 7 Detrazione per interventi di riqualificazione energetica edifici (comma 10) L’attuale regime di detrazione del 55% è prorogato a tutto il 31 dicembre 2012. Dal 1 gennaio del 2013 le spese per il risparmio energetico beneficeranno della detrazione del 36%, che non sarà applicabile ai soggetti Ires. Studi di settore (Art. 10 co. da 9 a 13) I contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall’applicazione degli studi stessi e che abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti, a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi: • la preclusione all’accertamento induttivo; • la riduzione a tre anni dei termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva salvo che le violazioni comportino l’obbligo di denuncia d’ufficio per i reati di natura penale prevista dal D.Lgs. n.74/00; • l’assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello dichiarato. Di riflesso, a decorrere dal periodo di imposta 2011, sono riammessi gli accertamenti effettuati sulla base di presunzioni semplici per i soggetti congrui e coerenti. Obbligo di comunicazione sulle movimentazioni dei conti correnti (Art.11, co. da 2 a 4‐bis) A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l’importo delle operazioni. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Modifiche alla disciplina sulla dilazione dei pagamenti (Art. 10, co. da 13‐bis a 13‐terdecies) Se c’è un peggioramento nella situazione del contribuente al quale è stato concesso di pagare quanto dovuto al fisco in maniera dilazionata, fino ad un massimo di 72 rate, è possibile prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione solo una volta, per un ulteriore periodo e sempre fino a un massimo di 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione. Il debitore può anche richiedere di sostituire la rata fissa con una variabile di importo crescente su base annuale. Non è più previsto l’obbligo di presentazione della garanzia per accedere al beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale della dichiarazione. 8 Addizionale Irpef regionale e comunale (Art. 28) A decorrere dall’anno d’imposta 2011, viene aumentata l’aliquota di base dell’addizionale regionale Irpef da 0,9% all’1,23%. ITO D’IMPRESA Bollo su estratti conto, titoli, strumenti e prodotti finanziari (Art. 19, co. da 1 a 5 e 24) È dovuta un’imposta di bollo sugli estratti conto secondo una misura annua di euro: ‐ persona fisica: euro 34,20; ‐ altri soggetti: euro 100. In caso di persona fisica l’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore a euro 5.000. Ricordiamo che le Onlus beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo, pertanto l’eventuale addebito deve essere chiesto a rimborso alla propria banca. Interessi e commissioni sugli sconfinamenti bancari (Art.6‐bis) Per effetto dell’introduzione dell’art.117‐bis al D.Lgs. n.385/93 è previsto che i contratti di apertura credito possono prevedere, a carico del cliente, solamente una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% trimestrale e determinata in funzione della somma messa a disposizione e della durata dell’affidamento. Inoltre, è previsto che possa essere determinato un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. Milano, 5 gennaio 2012 Cooperativa sociale Urbana 9