Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008 - Codice DA1100
D.D. 21 dicembre 2007, n. 230
Allegato
REGIONE PIEMONTE
SETTORE 1112
CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI
GESTIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEI CARBURANTI AGRICOLI
AGEVOLATI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA E DEL REGISTRO UMA
MANUALE DELLE PROCEDURE
SOMMARIO
A. ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO
1. Assegnazione del carburante e emissione del buono carburante ordinario
1.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante per l’anno corrente.
1.2 Emissione e stampa del libretto di controllo
1.3 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato.
1.4 Emissione e stampa del buono carburante agricolo agevolato per le ditte che
lavorano contoterzi.
1.5 Verifica dei quantitativi di carburante consumati nell’anno precedente senza
assegnazione di carburanti per l’anno corrente.
1.6 Buoni carburanti intestati alla vecchia ditta
1.7 Assegnazione per l’azienda agricola
2. Assegnazione supplementare di carburante agricolo
2.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante supplementare.
2.2 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato supplementare
B. PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE DELLE DITTE AL REGISTRO UMA
1. Iscrizione delle ditte all’UMA
2. Variazione dei dati dichiarati
3. Variazione dell’intestazione della ditta all’interno dello stesso nucleo famigliare o per
decesso del titolare. Subentro di nuovo socio in una ditta UMA costituita come società
semplice.
C. PROCEDIMENTI DI CARICO E SCARICO DI MACCHINA AGRICOLA.
1. Carico e scarico di macchina agricola
2. Documentazione da presentare agli uffici UMA
3. Ditte che eseguono lavorazioni per conto terzi
4. Leasing
5. Enti pubblici
6. Comodato
D. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI
E. INVIO DEL MODELLO 39 ALLA FINANZA
F. ATTIVITA’ DI ASSITENZA EROGATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI UMA
G. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA EROGATE DAI CAA
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A. ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO
1. Assegnazione del carburante e emissione del buono carburante ordinario
L’assegnazione e emissione del buono carburante ordinario compete:
a) agli uffici provinciali UMA per :
- alcune categorie particolari di utenti non obbligati, anche temporaneamente, alla
tenuta del fascicolo aziendale, quali contoterzisti, cooperative di essiccazione dei cereali
o di altri prodotti agricoli, consorzi irrigui o di altra natura, enti pubblici, enti a prevalente
partecipazione pubblica;
- tutti gli utenti che, pur avendo depositato il proprio fascicolo aziendale presso un CAA,
desiderano effettuare le operazioni di verifica e assegnazione di carburanti agricoli
agevolati e di emissione del buono carburante.
b) ai CAA per tutti gli utenti che hanno depositato il proprio fascicolo aziendale
presso il CAA e dato mandato di assistenza (escluse le ditte con attività miste in
conto proprio e conto terzi).
Prima di presentare richiesta di carburante agricolo agevolato la ditta deve:
1. presentare o aggiornare, se sono intercorse variazioni, il proprio fascicolo aziendale
presso un CAA di propria fiducia;
2. presentare dichiarazione di consistenza aziendale o sottoscrivere una dichiarazione in
cui è specificato che la dichiarazione di consistenza presente in Anagrafe risalente
all’anno precedente, effettuata in data GG/MM/AAAA rappresenta l’attuale situazione
aziendale in termini di superfici, colture e fabbricati e sulla base di questa dichiarazione
intende effettuare la domanda di verifica/assegnazione per l’anno AAAA al fine del
rilascio del carburante agricolo a prezzo agevolato.
1.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante per l’anno
corrente.
Ai fini dell’assegnazione del buono carburante l’utente che si reca presso il CAA dove ha
depositato il proprio fascicolo aziendale deve:
1.1.1 consegnare il modello 26/2 o altrimenti detto 101 (buono) che riporta le
assegnazioni dell’anno precedente e, nella seconda pagina, i prelievi di carburante
effettuati nell’anno precedente. Sulla base dei prelievi viene compilata la tabella
riassuntiva che viene quindi sottoscritta (fase di verifica).
1.1.2 Sottoscrivere il modello 25 in cui:
- conferma la regolare iscrizione al registro delle Imprese (R.I.) della CCIAA per l’anno in
cui intende fare richiesta di carburante agricolo agevolato;
- dichiara se per l’anno intende lavorare in conto proprio o conto terzi o in entrambe le
condizioni;
- dichiara, sulla base della consistenza aziendale presente a sistema alla data della
richiesta(1):
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- le superfici di terreno in conduzione specificando la loro localizzazione, la loro
estensione, il titolo di possesso e/o gli estremi dei contratti di affitto, il tipo di coltura
praticata.
- Gli allevamenti condotti, specificando le specie o categorie degli stessi, le lavorazioni
praticate, la quantità, la data di carico e la data di scarico.
- Le coltivazioni in serra praticate, specificando il tipo e la forma della serra, la coltura
praticata, la dimensione e il volume in metri cubi, la data di carico, la data di scarico, i
mesi riscaldati, e le ore annue di riscaldamento.
- Le macchine agricole, i motori e gli apparecchi sprovvisti di motore azionati con
carburanti agricoli in dotazione all’azienda, specificandone il genere o la categoria, la
marca e il tipo, la matricola del telaio o del motore, la data di carico, la data di scarico, le
modalità di utilizzo, la targa (ove ricorra), la potenza in KW e il tipo di carburante
utilizzato.
- Dichiara che quanto specificato è presentato per indicare l’avvenuto impiego di oli
minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti nell’anno precedente e per i
lavori connessi alle attività agricole che si intendono eseguire nel corso dell’anno.
- Dichiara le rimanenze di carburanti agricoli (compresi i quantitativi rimasti nei serbatoi
delle macchine), suddividendoli per uso conto proprio e per uso conto terzi al 31
dicembre dell’anno precedente.
- Dichiara i litri di gasolio e di benzina impiegati per le lavorazioni eseguite relativamente
alle colture indicate nella dichiarazione dell’anno precedente.
- Dichiara le lavorazioni eseguite dalle imprese agromeccaniche in favore della propria
azienda, specificando per ciascuna gli Ha/h, il nome della ditta appaltatrice e/o ragione
sociale e l’indirizzo o sede legale.
- Richiede le quantità di oli minerali (gasolio e/o benzina), al netto delle rimanenze,
necessari alle lavorazioni connesse alle attività che si intendono eseguire nell’anno e
descritte nei punti precedenti, specificando eventuali lavorazioni da affidare in appalto e i
relativi Ha/h.
- Dichiara i quantitativi di gasolio e/o benzina consumati nell’anno precedente per le
lavorazioni conto terzi a favore di aziende agricole.
- Richiede le quantità di oli minerali (gasolio e/o benzina), al netto delle rimanenze, da
utilizzare per le lavorazioni conto terzi che intende effettuare nell’anno in corso.
Sulla base di quanto sottoscritto dal richiedente il funzionario abilitato approva i consumi
per l’anno precedente di gasolio e/o benzina e autorizza per l’anno corrente le
assegnazioni nette.
Il funzionario abilitato e il responsabile della struttura sottoscrive infine il prospetto
riepilogativo dell’assegnazione distinguendo per gasolio e/o benzina il totale di litri
assegnati per conto proprio, il totale conto terzi, il totale per riscaldamento serre, il
totale generale, le rimanenze e l’assegnazione netta.
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1.2 Emissione e stampa del libretto di controllo
A cura dell’ufficio provinciale o dell’ufficio CAA viene emesso e stampato il libretto di
controllo relativo all’anno corrente (mod. 26/1) che riporta:
- la denominazione dell’azienda agricola, il CUAA, la P. IVA, il numero del registro delle
imprese, la sede legale, il titolare rappresentante legale e il relativo codice fiscale.
- La data di rilascio del libretto e il nome del responsabile della struttura che l’ha
rilasciato.
- Il riepilogo della consistenza aziendale presente a sistema alla data della richiesta di
carburante:
- le superfici di terreno in conduzione specificando la loro localizzazione, la loro
estensione, il titolo di possesso e gli estremi dei contratti, il tipo di coltura praticata.
- Gli allevamenti condotti, specificando le specie o categorie degli stessi, le lavorazioni
praticate, la quantità, la data di carico e la data di scarico.
- Le coltivazioni in serra praticate, specificando il tipo e la forma della serra, la coltura
praticata, la dimensione e il volume in metri cubi, la data di carico del fabbricato, la data
di scarico del fabbricato, i mesi riscaldati, e le ore annue di riscaldamento.
- Le macchine agricole, i motori e gli apparecchi sprovvisti di motore azionati con
carburanti agricoli in dotazione all’azienda, specificandone il genere o la categoria, la
marca e il tipo, la matricola del telaio o del motore, la data di carico, la data di scarico, la
forma di possesso , la targa UMA o stradale (ove ricorra), la potenza in KW o cavalli
vapore (CV), il peso lordo e netto (ove ricorra), il tipo di carburante utilizzato e gli
estremi della carta di circolazione.
- Eventuali libretti supplementari con indicazione dell’ufficio di emissione, il numero, la
data di emissione e le relative annotazioni ( smarrito, modificato ecc.)
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del libretto di controllo la riemissione
dello stesso compete al CAA se l’utente ha depositato il proprio fascicolo presso il CAA
stesso, all’UMA in tutti gli altri casi.
1.3 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato.
Viene emesso e stampato il buono di carburante agricolo agevolato (mod 26/2 o
altrimenti detto 101)) che costituisce parte integrante del libretto di controllo e che come
tale deve essere conservato.
Il buono di carburante agricolo riporta sulla prima pagina:
- il numero del blocco a cui il buono appartiene e il numero del buono;
- il CUAA dell’azienda agricola, la P. Iva, la denominazione, la sede legale, il
titolare/rappresentante legale, l’indirizzo di consegna del carburante.
- Il riepilogo dei consumi e delle rimanenze dell’anno precedente distinti in conto proprio
e conto terzi, relativamente a gasolio e benzina.
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- L’assegnazione dell’anno corrente, specificando la data della verifica, i litri assegnati di
gasolio e benzina per lavorazioni in conto proprio, in conto terzi e per il riscaldamento
delle serre, l’indicazione del foglio/riga di riferimento.
- Il quantitativo totale prelevabile distinto per gasolio e per benzina.
- La data di emissione del buono, la sigla dell’operatore e la firma del responsabile della
struttura.
Sulla seconda pagina (stampata sul retro dello stesso foglio):
- il blocco e il numero del buono di carburante agricolo agevolato, il numero dell’azienda
ai fini UMA, il CUAA, la P. IVA, la denominazione dell’azienda agricola;- la tabella dei
prelievi che riporta, divisi per tipologia di carburante, i prelievi effettuati, la data degli
stessi, i litri acquistati e il timbro dell’esercente;
- la tabella riassuntiva dei consumi di prodotti petroliferi complessivi relativi a gasolio e
benzina, divisi per semestre.
La seconda pagina del modulo è compilata e sottoscritta dal titolare o rappresentante
legale della ditta all’atto delle procedure di verifica.
Nel caso di smarrimento, furto o deterioramento del buono di carburante la riemissione
dello stesso è unicamente a carico dell’ufficio provinciale, fatte salve eventuali
disposizioni emesse dall’Agenzia delle Dogane compertente per territorio.
1.4 Emissione e stampa del buono carburante agricolo agevolato per le ditte
che lavorano contoterzi.
Per le ditte che lavorano contoterzi la verifica dei consumi dell’anno precedente,
l’assegnazione di carburante per l’anno corrente e l’emissione del buono sono a cura
dell’ufficio provinciale UMA che eseguirà le operazioni secondo quanto disposto dal D.M.
454/01:
- art. 2 comma 1 lett. e
- art. 2 comma 8
- art. 3
- art. 6 commi 4, 5, 6 e 7.
1.5 Verifica dei quantitativi di carburante consumati nell’anno precedente senza
assegnazione di carburanti per l’anno corrente.
Nel caso si proceda alla verifica dei quantitativi di carburanti assegnati nell’anno
precedente senza assegnazione per l’anno corrente viene utilizzato il modello 26/3.
1.6 Buoni carburanti intestati alla vecchia ditta
Nel caso di variazione di intestazione della ditta, i documenti di esenzione fiscale (buoni
carburante) intestati alla vecchia posizione devono essere ritirati dal CAA e consegnati
all’ufficio provinciale UMA, che provvederà a consegnarli all’UTF. Se sono stati prelevati
totalmente si restituiscono, se sono stati prelevati parzialmente oppure non sono stati
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prelevati, si annullano totalmente o per la parte rimasta da prelevare. Quindi si procede
all’emissione di un buono carburante con la nuova intestazione.
1.7 Assegnazione per l’azienda agricola
L’assegnazione per l’azienda agricola avviene in modalità automatica tenuto conto dei
dati presenti a sistema (fascicolo aziendale, parco macchine, allevamenti e serre). Il
sistema calcola il massimo assegnabile che ha come limite il livello dato dal parco
macchine presenti in azienda e ovviamente dalle colture praticate sulla superficie
aziendale. A titolo puramente esemplificativo si prospettano due esempi di calcolo
manuale che riproducono grosso modo il calcolo automatico del sistema.
1.7.1 Assegnazione per le coltivazioni
Ad esempio consideriamo un’azienda agricola di 20 ettari in totale, posta in pianura
senza allevamento bovino, senza mietitrebbia; costituita da:
Seminativo irriguo 12 ettari x 317,5 l/ha = l. 3.810
Prato irriguo 4 ettari x 355,5 l/ha = l. 422
Frutteto 1 ettaro x 911,5 l/ha = l. 911,5
Orto 1 ettaro x 494,5 l/ha = l. 494,5
Bosco 2 ettari x 40 l/ha = l. 80
Totale = l. 6.718,0
In totale l’azienda esaminata, per ciò che riguarda i terreni può arrivare fino ad un
massimo di 6.718 l. di gasolio.
Occorre quindi confrontare il suddetto quantitativo con le macchine presenti in azienda:
se ci fossero 2 trattrici con potenza superiore a 40 Kw (6000 l. x 2 = 12.000 l.),
l’assegnazione è uguale a quella individuata con i calcoli relativi alle colture praticate cioè
6.718 l.; nel caso fosse presente una sola trattrice l’assegnazione non potrebbe superare
i 6000 l.
Nel caso in cui anziché 2 trattrici con potenza superiori a 40 Kw, fossero presenti 1
trattrice da 39 Kw e una da 20 Kw l’assegnazione sarebbe di 5000 l. (cioè 3000 + 2000).
Questo è il comportamento da tenere qualora esistano delle trattrici in carico; é possibile
che si debba determinare una assegnazione anche in presenza di macchine operatrici
semoventi minori, oppure di motori. Nel caso esposto come esempio è rappresentato il
massimo dell’assegnazione totale ammissibile. Anche in caso di richiesta di assegnazione
di benzina per la presenza in azienda di motozappa o motofalciatrice, l’assegnazione
sarebbe in ogni caso di 6718 l. Si tenga presente che generalmente le macchine
funzionanti a benzina hanno potenza minore: se l’utente avesse a richiesto 200 o 300
litri di benzina, l’assegnazione risulterebbe costitutita da 6.418 l. di gasolio più 300 litri di
benzina.
1.7.2 Assegnazione per l’allevamento
Prendendo il caso di allevamento bovino, questo viene dichiarato come costituito da
bovini da carne e/o da latte (quindi effettive Unità di Bovino Adulto - U.B.A.) e/o bovini
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da rimonta. Per semplicità si può ipotizzare che le lavorazioni connesse all’allevamento
siano essenzialmente tre:
1) l’alimentazione che può avvenire caricando manualmente il Silo Mais e altri alimenti
sopra i rimorchi e poi portandolo direttamente in stalla;
2) la molitura mangimi con l’impiego di macchine agricole;
3) lavori per la movimentazione del letame.
Per le tre lavorazioni indicate si assegna un limite di 60 l/anno di carburante per unità di
bovino adulto (U.B.A.). In caso di bovino da carne il valore è portato a 42 l/anno di
carburante.
La ripartizione di questi 60 l. sono le seguenti: fino a 25 l per le lavorazioni connesse
all’alimentazione, fino a 15 l. per la molitura dei mangimi e fino a 20 l. per la
movimentazione letame..
Per unità di bovino da carne la ripartizione è la seguente: fino a 17 l. per l’alimentazione,
fino a 10 l. per la molitura mangimi, fino a 15 l. per la movimentazione letame.
Utilizzando tali coefficienti che vengono moltiplicati per il numero dei capi, si determina
l’assegnazione annua di carburante agricolo da impiegarsi per l’allevamento.
Se nell’azienda è presente un carro desilatore, miscelatore o carro unifeed o macchina
semovente unifeed, lo stesso deve essere riportato nell’elenco delle macchine e darà
luogo a un’assegnazione aggiuntiva di 25 litri per capo.
Occorre comunque verificare che l’allevamento aziendale per le modalità con cui è svolto
sia classificabile come allevamento di tipo agricolo e quindi concorra alla formazione del
reddito agrario.
Poiché l’assegnazione di carburante agricolo agevolato è possibile solo per gli allevamenti
di tipo agricolo, cioè praticati in aziende con una propria dotazione in termini di
superficie coltivata, il quantitativo di carburante assegnato dipenderà dal numero di capi
presenti in azienda e dalla superficie della stessa.
A tal fine si utilizzano le tabelle appositamente emesse dal Ministero delle Finaze,
secondo una cadenza biennale.
Nel caso di allevamenti bovini i valori utilizzati sono i seguenti:
- 4,04 U.B.A. per ettaro (nel caso di vacca da latte)
- 6,72 U.B.A. per ettaro (nel caso di bovini da carne e da rimonta).
Sulla base quindi della dotazione in superficie dell’azienda si determina il numero di capi
di bestiame rientranti nella tipologia di allevamento agricolo; per questi è assegnabile il
quantitativo di carburante previsto per le operazioni meccaniche connesse
all’allevamento.
Tenendo presente che per l’allevamento i valori assegnati sono decisamente grandi, è
bene determinare l’assegnazione complessiva considerando come periodo di utilizzo del
carburante quello intercorrente tra il mese in cui viene istruita la dichiarazione annuale
fino al 31 dicembre dell’anno corrente, togliendo tutto quanto ipoteticamente sarebbe
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stato possibile consumare dal 1° Gennaio. Praticamente si divide l’assegnazione indicata
nelle note per l’allevamento per 12 e poi si moltiplica per i restanti mesi dell’anno,
tenendo comunque presente che non può essere superato il massimale derivante dal
numero di trattrici presenti in azienda.
E’ necessaria la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva per l’allevamento, con
specificazione delle relative lavorazioni.
E’ fondamentale che la notazione di allevamenti con il numero di capi venga inserita
nella pagina aziendale informatica, in maniera che il computer tenga conto
dell’allevamento bovino.
1.7.3 Assegnazione per serre
L’utente deve presentare fattura o dichiarazione di vendita del bruciatore o dei
bruciatori; i certificati d’origine nel caso siano nuovi. Deve inoltre dichiarare la proprietà
delle Serre con i relativi dati dimensionali la forma, la lunghezza, la larghezza. In
specifico se si tratta di serre a tunnel deve aggiungere l’altezza al colmo; se si tratta di
serre a campate oltre all’altezza al colmo deve aggiungere l’altezza alle gronde. Infine
deve dichiarare la superficie sottesa dalla serra e il suo volume.
Determinazione del volume di una serra a tunnel
Per serre a spiovente
Volume = lunghezza x larghezza x altezza max x 0,85
Per serre a cupola
Volume = lunghezza x larghezza x altezza max x 0,90
Per serre a tunnel
Volume = lunghezza x larghezza x altezza max x 0,80
Determinazione del quantitativo di carburante
Serre floricole
- se n° ore inferiore a 2000
(VOLUME x 2,1 x MESI (max 7) x N° ORE) / 2000
- se n° ore superiore o uguale a 2000
(VOLUME x 2,1 x MESI (max 7) * 2000) / 2000
Serre orticole
- se n° ore inferiore a 1500
(VOLUME x 2,1 x MESI (max 5) x N° ORE) / 2000
- se n° ore superiore o uguale a 1500
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(VOLUME x 2,1 x MESI (max 5) * 1500) / 2000
A partire dalla campagna 2008 il quantitativo di carburante assegnato verrà calcolato
tenendo in considerazione non solo il volume da riscaldare come risulta dai dati forniti
dall’agricoltore ma anche il volume massimo riscaldabile calcolato a partire dalla potenza
dei bruciatori presenti in azienda.
A parità di colture praticate, il massimo assegnabile è il minore dei due valori calcolati
secondo i parametri sopra definiti.
2. Assegnazione supplementare di carburante agricolo
L’assegnazione base dell’anno corrente può essere incrementata con l’emissione di un
buono carburante supplementare. Tale operazione è esclusivamente a carico degli uffici
provinciali UMA.
2.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante
supplementare.
Ai fini dell’assegnazione del buono carburante l’utente che si reca presso l’ufficio
provinciale UMA dove ha depositato il proprio fascicolo aziendale deve:
2.1.1 Consegnare il modello 26/2 o altrimenti detto 101 (buono carburante) che riporta
le assegnazioni dell’anno corrente e i prelievi di carburante effettuati, da cui risulta che i
quantitativi di carburante assegnati sono stati totalmente prelevati.
2.1.2 Sottoscrivere il modello 25S in cui:
- conferma la regolare iscrizione al Registro imprese della CCIAA per l’anno in cui intende
fare richiesta di carburante agricolo agevolato, dichiara il numero della ditta a fini UMA e
il CUAA;.
- Dichiara se per l’anno intende lavorare in conto proprio o conto terzi o in entrambe le
condizioni.
- Dichiara, sulla base della consistenza aziendale presente a sistema alla data della
richiesta :
- le particelle in conduzione specificando la loro localizzazione, la loro estensione, il titolo
di possesso e gli estremi dei contratti, il tipo di coltura praticata.
- Gli allevamenti condotti, specificando le specie o categorie degli stessi, le lavorazioni
praticate, la quantità, la data di carico e la data di scarico.
- Le coltivazioni in serra praticate, specificando il tipo e la forma della serra, la coltura
praticata, la dimensione eil volume in metri cubi, la data di carico, la data di scarico, i
mesi riscaldati e le ore annue di riscaldamento.
- Le macchine agricole, i motori e gli apparecchi sprovvisti di motore azionati con
carburanti agricoli in dotazione all’azienda, specificandone il genere o la categoria, la
marca e il tipo, la matricola del telaio o odel motore, la data di carico, la data di scarico,
le modalità di utilizzo, la targa (ove ricorra), la potenza in KW e il tipo di carburante
utilizzato.
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- Dichiara che quanto specificato è presentato per indicare l’avvenuto impiego di olii
minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti nell’anno precedente e per i
lavori connessi alle attività agricole che si intendono eseguire nel corso dell’anno.
- Dichiara le lavorazioni eseguite dalle imprese agromeccaniche in favore dell’azienda
agricola, specificando la tipologia delle stesse date in appalto, gli ha/h, la ditta
appaltatrice e/o la ragione sociale, l’indirizzo o sede legale della stessa;
- Specifica la quantità di carburanti agricoli supplementare che richiede per le lavorazioni
connesse alle attività che si intendono eseguire nell’anno corrente riferite alle colture
specificate nell’azienda agricola descritta, specificando le lavorazioni da affidare in
appalto e gli ha/h relativi.
- Specifica la quantità di carburante agricolo supplementare che richiede per le
lavorazioni contoterzi da effettuare nel corrente anno.
Sulla base di quanto sottoscritto dal richiedente il funzionario abilitato riporta in una
tabella apposita l’assegnazione base di carburante riferita all’anno corrente, divisa in
funzione della tipologia di carburante, le eventuali assegnazioni supplementari precedenti
e la nuova assegnazione supplementare ripartendo sempre i quantitativi in funzione della
tipologia di carburante (gasolio o benzina); completa con eventuali note.
Il funzionario abilitato compila il prospetto riepilogativo (la cui compilazione è facoltativa)
dell’assegnazione distinguendo per gasolio e/o benzina il totale di litri assegnati per
conto proprio, il totale conto terzi, il totale generale, le rimanenze e l’assegnazione
netta; riporta inoltre eventuali note. Infine il funzionario abilitato e il responsabile
sottoscrivono quanto da loro compilato apponendo inoltre la data.
2.2 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato
supplementare
A cura dell’ufficio provinciale UMA viene emesso e stampato il buono di carburante
agricolo agevolato supplementare (mod 26/2) che costituisce parte integrante del
libretto di controllo e che come tale deve essere conservato.
Il buono riporta, sulla prima pagina:
- il numero del blocco a cui il buono appartiene e il numero del buono;- il CUAA
dell’azienda agricola, la P. Iva, la denominazione, la sede legale, il
titolare/rappresentante legale, l’indirizzo di consegna del carburante;
- il riepilogo dei consumi e delle rimanenze dell’anno precedente distinti in conto proprio
e conto terzi, relativamente a gasolio e benzina;
- l’assegnazione dell’anno corrente, specificando la data della verifica i litri assegnati di
gasolio e benzina per lavorazioni in conto proprio, in conto terzi e per il riscaldamento
delle serre, l’indicazione del foglio/riga di riferimento;
- il quantitativo totale prelevabile distinto per gasolio e per benzina;
- la data di emissione del buono, la sigla dell’operatore e la firma del responsabile della
struttura.
Sulla seconda pagina (stampata però sul retro dello stesso foglio):
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- il numero del blocco a cui il buono appartiene e il numero del buono;
- la denominazione dell’azienda agricola, il CUAA, la P. IVA, il numero dell’azienda ai fini
UMA, il blocco e il numero del buono di carburante agricolo agevolato;
- la tabella dei prelievi che riporta, divisi per tipologia di carburante, i prelievi effettuati,
la data degli stessi, i litri acquistati e il timbro dell’esercente;
- la tabella riassuntiva dei consumi di prodotti petroliferi complessivi relativi a gasolio e
benzina, divisi per semestre realizzati che verrà compilata e sottoscritta all’atto della
verifica e dell’assegnazione dei carburanti per l’anno successivo.
Nel caso di smarrimento, furto o deterioramento del buono di carburante la riemissione
dello stesso è unicamente a carico dell’ufficio provinciale UMA, fatte salve eventuali
disposizioni fornite dall’agenzia delle Dogane.
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B. PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE DELLE DITTE AL REGISTRO UMA
1. Iscrizione delle ditte all’UMA
Il procedimento è a carico degli uffici provinciali UMA
Possono iscriversi all’UMA:
1) I possessori di macchina o rimorchio agricolo.
2) I conduttori di azienda agricola.
3) I titolari di un’impresa di lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi.
L’iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda secondo i modelli in
uso presso i competenti uffici provinciali. I conduttori di azienda agricola possono essere:
- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- enti pubblici, in senso lato, cioè enti morali, enti religiosi, Istituti scolastici, e altri.
Per i soggetti obbligati alla tenuta del fascicolo aziendale l’iscrizione della ditta al registro
avviene solo dopo aver depositato presso un CAA di propria scelta il fascicolo aziendale e
conferito il mandato di assistenza. L’iscrizione di una nuova ditta al registro UMA si
completa con il caricamento dei dati aziendali come riportati all’interno del fascicolo
aziendale aggiornati sulla base dell’ultima consistenza aziendale.
Per i terreni in affitto, oltre agli estremi del proprietario vanno indicati gli estremi
catastali, gli estremi della registrazione dei contratti, la loro scadenza e la superficie dei
terreni.
I conduttori di azienda agricola iscritti alla Camera di commercio come ditta individuale
(persona fisica) o società semplice di persone o di capitali possono usufruire di
carburante agricolo agevolato e sono esentati dall’imposta di bollo sulle domande e tutti i
documenti presentati.
Gli enti pubblici conduttori di azienda agricola con riconoscimento giuridico statale o
regionale, non obbligati alla tenuta del fascicolo aziendale e all’iscrizione alla camera di
commercio, sono esentati dall’imposto di bollo sui documenti presentati.
Le ditte che si iscrivono al solo effetto dell’intestazione di una macchina sia nuova che
usata, sprovviste d’iscrizione alla Camera di Commercio, devono presentare tutti i
documenti in bollo.
Se la ditta lavora esclusivamente per conto terzi è sprovvista di azienda agricola e si
procede direttamente al carico delle macchine.
2. Variazione dei dati dichiarati
Le variazioni dell’intestazione della ditta possono aversi per:
- decesso del titolare della ditta;
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- cambiamento del tipo di società;
- passaggio di titolarità della ditta all’interno dello stesso nucleo famigliare;
- passaggio di titolarità per cessione aziendale;
- subentro di nuovo soggetto all’interno della società.
Sono a carico degli uffici provinciali UMA le variazioni di intestazione della ditta per
categorie particolari di utenti non obbligati, anche temporaneamente, alla tenuta del
fascicolo aziendale (contoterzisti, cooperative di essiccazione di prodotti agricoli, consorzi
irrigui o di altra natura, enti pubblici e enti a prevalente partecipazione pubblica) e per
utenti che non hanno depositato fascicolo aziendale presso un CAA (hobbisti).
Sono a cura dei CAA le variazioni di intestazione della ditta per gli utenti che hanno
depositato il fascicolo aziendale presso le loro strutture. Agli stessi competono le
variazioni anagrafiche e di consistenza aziendale legate all’aggiornamento del fascicolo
aziendale.
Sono ripartite secondo il medesimo criterio agli uffici provinciali UMA e ai CAA le
operazioni di cessazione di attività della ditta per cessione delle macchine agricole.
Le variazioni di denominazione e/o di forma giuridica che interessano ditte individuali o
le varie forme di società comportano la volturazione delle macchine agricole. Le società
semplici procedono alla volturazione delle macchine anche nel caso di variazione
dell’intestatario della società stessa.
3. Variazione dell’intestazione della ditta all’interno dello stesso nucleo
famigliare o per decesso del titolare.
Subentro di nuovo socio in una ditta UMA costituita come società semplice.
Il cambio di intestatario all’interno del medesimo nucleo famigliare comporta
l’acquisizione di tutta la documentazione come se si trattasse di ditta nuova, ovvero la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento ai terreni in conduzione e alla
residenza del nuovo titolare. Può interessare una ditta individuale oppure una società
semplice che si è costituita ditta individuale o altra variazione ancora.
Nel caso in cui l’utente debba volturare le macchine presenterà una dichiarazione
sostitutiva di acquisto o di vendita delle macchine o eventuali fatture o autofatture.
In caso di decesso: chi eredita l’azienda agricola dovrà dichiarare luogo e data del
decesso del de cuius e chi sono gli eredi delle macchine agricole elencate. Potrà inoltre
dichiarare, se si dà il caso, che ha acquistato dai sopra citati coeredi la loro quota di
proprietà sulle macchine agricole. In caso di decesso del titolare della ditta le macchine
dovranno necessariamente essere volturate.
Con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Camera di Commercio
prevista dalla Legge n. 580 del 1993, le ditte individuali si devono iscrivere alla Camera
di Commercio o come coltivatori diretti o come imprenditori agricoli. Le Società Semplici
si possono costituire dal Notaio, dal Commercialista, oppure verbalmente. La società
semplice non ha riconoscimento giuridico, quindi le macchine agricole devono essere
intestate ai soci oppure, alla Società Semplice nella persona di ...., specificando
cognome, nome, residenza, e i relativi dati a corredo.
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La visura camerale è un documento che permette di procedere efficacemente alla
variazione dell’intestazione inerente la ditta UMA; a tal riguardo è possibile utilizzare il
collegamento telematico alla camera di commercio.
Nel caso esemplificativo del subentro di una terza persona in una Società Semplice,
occorre regolarizzare la preesistente Società semplice, introducendo il nuovo socio. E’
richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i terreni in conduzione,
resa congiuntamente dai tre Soci, il certificato di residenza del nuovo socio e la
dichiarazione sostitutiva di regolarizzazione di proprietà delle macchine in favore del
nuovo socio.
C. PROCEDIMENTI DI CARICO E SCARICO DI MACCHINA AGRICOLA.
Le operazioni di carico e scarico di macchine agricole dal registro UMA sono a carico degli
uffici provinciali.
1. Carico e scarico di macchina agricola
Per carico di macchina si intende non solo l’atto d’imputazione a terminale, ma la
raccolta e la verifica di tutta la documentazione di supporto alla procedura.
- Macchine agricole nuove soggette a immatricolazione (rilascio del libretto di
circolazione e/o libretto tecnico di abilitazione):
- Trattrici
- Motoagricole
- Mietitrebbiatrici
- Motocoltivatori e motofalciatrici con seggiolino di trasferimento
- Rimorchi
- Macchine agricole operatrici (MAO) semoventi
- Macchine agricole operatrici (MAO) trainate.
Viene rilasciato libretto di circolazione e la targa a: trattrici, mietitrebbiatrici, rimorchi
superiori a 15 q a pieno carico, macchine agricole operatrici semoventi e motoagricole.
Viene rilasciato libretto tecnico di abilitazione alla circolazione e targa ripetitrice a:
rimorchi inferiori a 15 q a pieno carico e alle macchine agricole operatrici trainate.
- Macchine agricole nuove soggette unicamente a iscrizione (ai fini dell’impiego di
carburante agricolo agevolato):
o motocoltivatori, motofalciatrici e motozappe con conducente a terra (senza seggiolino
di trasferimento);
o motori;
o apparecchi sprovvisti di motore (ASM).
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Per queste tipologie viene rilasciata targhetta triangolare di utente motore agricolo ad
eccezione degli ASM.
Il codice della strada stabilisce che l’immatricolazione oppure la voltura di una macchina
agricola o di un rimorchio agricolo compete ai conduttori di azienda agricola, ai titolari di
un’impresa di lavorazione meccanico-agrarie per conto terzi, ai titolari di una ditta di
locazione (leasing) per macchine agricole, agli enti pubblici.
Nel caso di soggetti sprovvisti di riconoscimento giuridico la macchina agricola dovrà
essere intestata alla societa’ semplice o all’ente nella persona di un rappresentante
legale della società o dell’ente.
2. Documentazione da presentare agli uffici UMA
Nel caso di macchina agricola usata sono richiesti:
- Libretto di controllo (Mod. 26/1). Nel caso di ditta nuova, non ancora iscritta all’UMA, la
conduzione di azienda agricola è attestata con il modello di dichiarazione sostitutiva in
uso presso i singoli uffici provinciali, che riporta la residenza del titolare della ditta.
- Fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva di acquisto o dichiarazione sostitutiva di
vendita secondo i modelli in uso presso i singoli uffici provinciali. Nel caso di ditta nuova
la dichiarazione sostitutiva attestante la conduzione di azienda agricola può riportare
anche l’avvenuto acquisto della macchina agricola.
- carta di circolazione, ove ricorra;
- modello di scarico (Mod. 4), sia che provenga da fuori che dall’interno della Provincia.
- Verifica a terminale che la macchina sia stata scaricata.
- Sottoscrizione del modello di carico (Mod. 2)
- Sottoscrizione del modello 21-19 della Motorizzazione civile (MTC) con i versamenti
specifici per la volturazione.
Nel caso di macchina agricola nuova sono richiesti:
- Libretto di controllo (Mod. 26/1). Nel caso di ditta nuova, non ancora iscritta all’UMA, la
conduzione di azienda agricola è attestata con il modello di dichiarazione sostitutiva in
uso presso i singoli uffici provinciali, che riporta la residenza del titolare della ditta.
- Fattura o dichiarazione di vendita del rivenditore
- Dichiarazione di conformità della ditta costruttrice o certificato d’origine quando
previsti.
- Sottoscrizione del modello di carico (Mod. 2)
- Sottoscrizione del modello 21-19 della Motorizzazione civile (MTC) con i versamenti
specifici per l’immatricolazione.
Per la comunicazione di iscrizione di macchina, motore o rimorchio agricolo a ufficio UMA
di altra provincia o regione è utilizzato il modello 49A, compilato a cura dell’ufficio che
procede all’iscrizione.
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Il rilascio dell’attestazione di proprietà di macchina agricola per ditta iscritta al registro
UMA provinciale è a cura dell’ufficio provinciale di competenza, che utilizza allo scopo il
modello 72UMA. E’ istituito presso gli uffici provinciali UMA un apposito registro delle
attestazioni (mod. 74 UMA).
3. Ditte che eseguono lavorazioni per conto terzi
L’immatricolazione di una Macchina agricola compete, tra gli altri, ai titolari di lavorazioni
meccanico agrarie per conto terzi; la documentazione da acquisire è rappresentata dal
certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio e dal Certificato di Residenza.
L’entrata in vigore della Legge n. 580/93 sull’iscrizione camerale obbligatoria, fa sì che le
Società di persone che lavorano per Conto Terzi si debbano iscrivere alla Camera di
Commercio come Società in Nome Collettivo o altra società commerciale.
Queste Società devono essere costituite con Atto Notarile, con riferimento agli articoli
della Legge 662/96, da cui risulta che i soci dell’ex società di persone hanno conferito le
macchine alle neo costituite Società.
La Finanziaria L. 662/96 stabilisce che le Società di persone, trasformandosi in Società di
altro tipo, non devono fatturare le macchine: i soci della Società di fatto dovranno
volturare le macchine, ma non fatturarle ai fini fiscali.
4. Leasing
Le Società di Leasing concedono in locazione le macchine agricole. Ai fini U.M.A. bisogna
impostare a terminale la ditta del locatario, cioè l’utente delle macchine concesse in
leasing..
Per quanto riguarda la documentazione da acquisire agli atti, la Ditta del Locatore deve
essere inserita nel registro UMA, anche con sola posizione anagrafica, senza attribuzione
di numero di registrazione UMA. Nel caso in cui non sia iscritta dovrà presentare:
l’iscrizione alla Camera di Commercio da cui emerga sia la ragione sociale, sia l’oggetto
sociale (da cui risulti la concessione in leasing di macchine agricole). Nel caso in cui non
esista tale estensione dell’oggetto sociale, è consentito accettare una dichiarazione della
Società di Leasing in carta intestata, in cui venga esplicitato che fra le locazioni di
macchine è da ritenersi inclusa anche la locazione di macchine agricole.
Inoltre si dovrà richiedere l’autocertificazione relativa alla residenza del Procuratore
legale e la documentazione afferente la proprietà delle macchine agricole.
La ditta leasing dovrà presentare i seguenti documenti in bollo: Certificato di Residenza
del Procuratore Legale, la Dichiarazione di vendita del rivenditore, il Modello di iscrizione
(Mod. 1).
Ditta locataria: il locatario (utente) deve presentare il contratto di locazione (leasing),
registrato all’ufficio del registro; con l’indicazione della sua scadenza.
5. Enti pubblici
Il nuovo codice della strada permette di intestare le macchine agricole anche agli enti
Pubblici: ci sono Enti Pubblici con azienda agricola e senza azienda agricola. Per quelli
sprovvisti di aziende agricole, ma che necessitano di immatricolare una macchina
agricola oppure di volturarla, nell’attestazione sarà indicato che si tratta di Ente Pubblico
invece che di titolare di azienda agricola. Gli Enti pubblici con azienda agricola,
intesteranno o voltureranno le proprie macchine agricole indicando il luogo dove ha sede
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l’azienda agricola. Gli Enti che hanno riconoscimento giuridico possono intestare la
macchina all’Ente; se non c’è riconoscimento giuridico, le macchine dovranno essere
intestate all’Ente Pubblico “nella persona di ........”. Tutti, in ogni caso, non avendo scopo
di lucro, non sono iscritti alla Camera di Commercio. Ai fini UMA devono presentare la
documentazione in bollo o meno, in ragione all’azienda agricola che possono condurre.
L’Ente pubblico ha diritto, in ogni caso, al carburante agricolo se conduce un’azienda
agricola produttiva e a presentare i documenti senza bollo. Gli Istituti Tecnico
Sperimentali, Istituti Professionali Agrari e l’Università non hanno diritto al carburante
agricolo agevolato e devono presentare i documenti in bollo.
6. Comodato
Le macchine possono essere caricate in comodato a una ditta, quando la ditta
concedente vuole mantenerne la proprietà. In questi casi particolari le macchine
andranno caricate alla ditta che le deterrà in uso, indicando come forma di possesso la
lettera “U”, cioè uso. Nelle note della stessa ditta comodataria si dovrà indicare la data di
scadenza del contratto di comodato, la ditta proprietaria delle macchine e quali macchine
sono in uso. Analoga nota va inserita nella ditta proprietaria indicando a quale ditta sono
state date in uso le macchine (se ovviamente fossero tutte o comunque incidessero
sull’assegnazione carburante, la ditta andrebbe bloccata).
Al fine di salvaguardare il rilascio della carta di circolazione al conduttore di azienda
agricola, tale qualifica deve essere mantenuta mediante il mantenimento in carico di
almeno una macchina alla ditta comodante.
Qualora vengano concesse delle macchine in uso (es. ASM) per periodi molto limitati (1
mese ecc.) il carburante ovviamente va assegnato solo per il periodo d’uso delle
macchine; nelle note della ditta che ha in uso le macchine va inserito il periodo di
scadenza del contratto e la ditta va bloccata, così come va bloccata anche la ditta
concedente.
D. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI
I CAA, periodicamente (una volta alla settimana o una volta al mese e comunque entro
un mese), quando completano i fogli relativi ai modelli 39 inviano agli uffici UMA i
modelli 25 originali e relative copie dei buoni carburante (mod. 101) dell’anno
precedente (compresi eventuali buoni supplementari).
E. INVIO DEL MODELLO 39 ALLA FINANZA
Gli uffici provinciali inviano bimestralmente agli uffici UTF Uffici Tecnici di Finanza) i
modelli 39 che hanno controllato sulla base dei modelli 25 e dei buoni inviati dai CAA o
ritirati dagli utenti.
F. ATTIVITA’ DI ASSITENZA EROGATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI UMA
Gli uffici provinciali UMA potranno continuare a svolgere per gli utenti le attività di
assistenza:
- per l’attuazione degli adempimenti necessari per ottenere dai competenti uffici della
Motorizzazione Civile l’immatricolazione e il rilascio del certificato di circolazione delle
macchine agricole;
- per la consegna dei documenti di circolazione stradale, dei libretti matricolari e delle
targhe delle macchine e dei rimorchi agricoli nonché il ritiro di detti documenti.
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G. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA EROGATE DAI CAA
Per i propri associati i CAA continuano a svolgere attività di assistenza ai propri iscritti
per:
- la compilazione e presentazione agli uffici provinciali Utenti Motori Agricoli delle
domande di iscrizione e scarico di macchine, motori e rimorchi agricoli, corredate dalla
prescritta documentazione;
- l’attuazione degli adempimenti necessari per ottenere dai competenti uffici della
Motorizzazione Civile l’immatricolazione e il rilascio del certificato di circolazione delle
macchine agricole;
- la consegna dei documenti di circolazione stradale, dei libretti matricolari e delle targhe
delle macchine e dei rimorchi agricoli nonché il ritiro di detti documenti , qualora il CAA
sia stato debitamente delegato dall’utente stesso.
Note:
(1) A partire dalla campagna 2008, nel caso in cui sia non presente nel SIAP alcuna
validazione del fascicolo aziendale riferita alla campagna in corso e non siano intercorse
variazioni di consistenza aziendale, l’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati è
determinata sulla base dell’ultima dichiarazione di consistenza aziendale presente a
sistema e appositamente sottoscritta dal richiedente.
Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008 - Codice DA1100
D.D. 21 dicembre 2007, n. 230
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Codice DA1100
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Proroga per l’anno 2008 delle convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza in
Agricoltura (CAA), nuove disposizioni per l’assegnazione dei carburanti a prezzo
agevolato in agricoltura e approvazione del relativo manuale delle procedure.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
sulla base delle considerazioni svolte in premessa:
1. di prorogare per l’anno 2008 le convenzioni che Regione Piemonte ha sottoscritto nel
2007 con i Centri Autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA) per lo svolgimento del
servizio di erogazione dei carburanti agricoli a prezzo agevolato e di aggiornamento del
Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Le convenzioni si intendono prorogate
fino alla nuova definizione dei rapporti con i CAA nell’ambito della revisione dei
corrispettivi spettanti per lo svolgimento del servizio menzionato e comunque entro e
non oltre il 31-12-2008.
2. Di proseguire anche per l’anno 2008 la procedura semplificata per la gestione della
assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura tramite il Sistema
Informativo agricolo Piemontese (SIAP), che prevede:
a. di effettuare una assegnazione al richiedente, da realizzarsi comunque entro il 30
giugno dell’anno corrente, sulla base dei relativi dati aggiornati alla data della richiesta e
presenti nel SIAP, che contiene l’anagrafe delle aziende agricole e le informazioni circa le
macchine e le attrezzature agricole che i richiedenti intendono utilizzare nei lavori
agricoli;
b. la possibilità per le Amministrazioni Provinciali interessate di coinvolgere anche i
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Piemonte nelle
procedure di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati, parallelamente all’attività
che continuerà a essere svolta dagli uffici provinciali UMA per gli utenti che intenderanno
rivolgersi agli stessi, oltre che per alcune categorie di beneficiari e per assegnazioni
particolari.
3. Di effettuare l’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati sulla base dell’ultima
dichiarazione di consistenza aziendale presente a sistema e appositamente sottoscritta
dal richiedente, nel caso in cui non sia presente nel SIAP alcuna validazione del fascicolo
aziendale riferita alla campagna in corso e non vi siano variazioni di consistenza
aziendale.
4. Di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri a carico a valere sugli stanziamenti
del capitolo 14535 - UPB SA01071 (ex cap. 16005) e dell’UPB DA11011 del bilancio di
previsione 2008.
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5. Di approvare la nuova versione del manuale delle procedure per l’assegnazione dei
carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia
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