COMUNE DI IDRO PROVINCIA DI BRESCIA SISTEMAZIONE VERSANTE IN SINISTRA OROGRAFICA DEL FIUME CHIESE °°°°°°°°°°°°°°°°°°° PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Salò, 30 Ottobre 2009 PROF. ING. PAOLO SIMONINI Via Bonafede, 1 – 35126 Padova DOTT. ING. FRANCESCO GIUSTACCHINI Via Pietrò Da Salò, 6 – 25087 Salò (BS) PARTE PRIMA 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA Art. 1 - Oggetto dell’appalto Art. 2 - Ammontare dell’appalto Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 14 - Sospensioni e proroghe Art. 15 - Penali in caso di ritardo Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Art. 19 – Anticipazione Art. 20 - Pagamenti in acconto Art. 21 - Pagamenti a saldo Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art. 24 - Revisione prezzi Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti Art. 26 - Lavori a misura Art. 27 – Oneri per la sicurezza Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera Art. 29 - Cauzione provvisoria Art. 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva Art. 31 – Riduzione delle garanzie Art. 32 - Assicurazione a carico dell’impresa Art. 33 - Variazione dei lavori Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi Art. 36 - Norme di sicurezza generali Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 38 – Piani di sicurezza Art. 39 – Piano operativo di sicurezza Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza Art. 41 - Subappalto Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori Art. 44 – Riserve e Controversie Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore Art. 52 – Custodia del cantiere CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 22 22 23 23 25 26 2 Art. 53 – Cartello di cantiere Art. 54 – Danni da forza maggiore Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse 26 26 26 PARTE SECONDA 27 PRESCRIZIONI TECNICHE A) QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI Art. 56 – Condizioni generali d’accettazione – Prove di controllo Art. 57 - Caratteristiche dei vari materiali B) NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 58 – Sondaggi e tracciati Art. 59 – Preparazione delle aree di intervento Art. 60 – Demolizioni Art. 61 – Movimenti terra – Scavi Art. 62 – Riporti in genere Art. 63 – Rilevati Art. 64 – Strato di finitura in tout-venant alluvionale Art. 65 – Riempimenti Art. 66 – Conglomerati di cemento e malte Art. 67 – Getti per opere in conglomerato di cemento Art. 68 – Opere provvisionali Art. 69 – Deviazioni temporanee delle acque Art. 70 –Muratura in pietrame e conglomerato cementizio Art. 71 –Messa a dimora di talee e piantine Art. 72 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo Art. 73 –Tubi di polietilene Art. 74 –Semine Art. 75 –Geotessili in tessuto non tessuto Art. 76 –Fossati drenanti Art. 77 –Briglie in legname e pietrame Art. 78 – Cunetta alla francese C) NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI Art. 79 –Norme generali Art. 80 –Movimenti terra Art. 81 –Formazione di rilevati Art. 82 –Demolizioni Art. 83 –Murature varie Art. 84 – Opere in cemento armato Art. 85 –Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato Art. 86 –Ferro per c.a. Art. 87 –Tubazioni Art. 88 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo Art. 89 –Fossati drenanti Art. 90 –Briglie in legname e pietrame Art. 91 –Cunetta alla francese 27 27 27 29 38 38 39 39 40 43 43 44 45 45 49 54 54 55 56 58 58 59 60 61 61 62 63 63 63 64 65 65 65 65 66 66 67 67 67 67 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 3 PARTE PRIMA NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica Art. 1 - Oggetto dell’appalto 1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a misura l’intervento di sistemazione del versante in sinistra orografica del fiume Chiese nel Comune di IDRO (BS). 2. Le opere che formano oggetto dell’appalto, possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: A) Viabilità permanente € 79812.39 inc. % = 16.28 B) Viabilità provvisoria € 38294.60 inc. % = 7.81 C) Canale in pietrame e calcestruzzo € 284034.25 inc. % = 57.95 D) Attraversamenti stradali € 8423.16 inc. % = 1.72 E) Drenaggi e convogliamento acque € 53076.50 inc. % = 10.83 F) Opere di presidio € 18662.40 inc. % = 3.81 G) Varie € 7859.12 inc. % = 1.60 Totale base d’asta € 490162.42 3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Art. 2 - Ammontare dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: Importi in euro Num. a) Importo esecuzione lavori b1) b2) a + b1+b2 2. Colonna 1) Colonna 1) Colonna 3) Colonna 1 + 2 + 3) A misura A corpo In economia TOTALE 484350.22 484350.22 Oneri diretti per la sicurezza 5812.20 5812.20 Oneri per la sicurezza specifica 8000.00 8000.00 IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO 498162.42 L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettere b1) e b2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3. 3. L’importo di cui al comma 1, lettere b1) e b2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, quarto periodo, del Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7del regolamento generale D.P.R. 554/99. 2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, essendo i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale (D.P.R. 554/99), in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale. 3. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, previsto a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari». 4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 della legge n. 163 del d.lgs. 12 aprile 2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, punto a, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3 b1, b2 costituiscono vincolo negoziale. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi dell’articolo 3 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) classifica II fino a € 516457.00. 2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale. Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti , all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono riportati all’Art.1 comma 2 del presente capitolato speciale. Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 2 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; b) il presente capitolato speciale; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo; d) lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; e) il computo metrico estimativo; f) l’elenco prezzi; g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale; h) il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all’art.91 D.Lgs n.81 del 09-04-2008; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; - l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; - il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; - il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34. - la legge n.163 del d.lgs. 12 aprile 2006. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto: - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 3 localizzative e costruttive; - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità; 4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’art.1, comma 1 del D.Lgs n. 152 del 2008 le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 4 Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi alle opere da eseguirsi nonché a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per lo stoccaggio e/o accatastamento dei materiali e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori. Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 5 Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentossessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole per un totale di giorni 60 (sessanta). 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art. 14 - Sospensioni e proroghe 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006. 2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 de capitolato generale d’appaltol DM 145/2000. 9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 6 Art. 15 - Penali in caso di ritardo 1. a) - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zerovirgolacinquepermille). b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro quindici (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 7 b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento. 4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale. Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 8 Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 25 (venticinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall’articolo 136 del D.Lgs 12/04/2006 n.163. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Art. 19 – Anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 20 - Pagamenti in acconto 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore ad € 50.000 (cinquantamila euro) . 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi e ove richiesto alla Cassa Edile. Art. 21 - Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 9 entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9,del D.Lgs 12/04/2006 n.163., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2. 5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 10 Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Art. 24 - Revisione prezzi 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs 12/04/2006 n.163, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Art. 26 - Lavori a misura 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 11 Art. 27 – Oneri per la sicurezza 1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale. Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. Art. 29 - Cauzione provvisoria 1. Ai sensi dell’articolo 75 commi 1 e 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e dell’articolo 100 del Regolamento generale , l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’asta, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, assegno circolare o libretto a portatore. 2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo “Circolare”, intestato alla Stazione Appaltante e “NON TRASFERIBILE”. Nel caso di presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa le stesse dovranno avere durata non inferiore a 180 giorni dalla gara e contenere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale: - al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui art. 1957 del Codice Civile; 3. La cauzione provvisoria (che sia nella forma di assegno circolare, libretto al portatore, polizza assicurativa o fideiussione bancaria) deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 32. Art. 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 12 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Art. 31 – Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria. Art. 32 - Assicurazione a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell’art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 13 espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve: a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera non imputabili ad errori progettuali, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato Euro omissis 4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Lire 968.135.000.= (Euro 500.000) così come previsto dal comma 2 dell’art. 103 del D.P.R. 554/99 e deve: a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; b) prevedere la copertura dei danni biologici; c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 14 Art. 33 - Variazione dei lavori 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. 5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale. Art. 36 - Norme di sicurezza generali 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 15 3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Art. 38 – Piani di sicurezza L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell’appaltatore, ai sensi del decreto n. 81 del D.lgs 9 aprile 2008, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell’appaltatore. Art. 39 – Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto n. 81 del D.lgs 9 aprile 2008 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 16 Art. 41 - Subappalto L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato: a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente derivante dall’applicazione delle corrispondenti voci di computo, da considerare nella fattispecie nella loro interezza e quindi non frazionabili nelle specifiche di analisi; b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora tali lavorazioni superano tutte sia il 15% dell’importo totale dei lavori ; d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 17 3. Ai sensi dell’art.118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia; 5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. 6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43. 3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 18 effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Art. 44 – Riserve e Controversie 1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore. 3. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 2 e l’appaltatore confermi le riserve per la definizione delle controversie è prevista la competenza del Giudice ordinario. 4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 19 b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Brescia delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci; c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. 3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla sede della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, per i necessari accertamenti. 2. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, secondo quanto previsto dall’art. 29 della Legge 341/95 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurativi e antinfortunistici. Inoltre trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia. Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 20 d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 21 diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell’errore di progettazione. Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti. 5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 172 del DPR 554/99. Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 200.000 EURO, con direzione lavori interna all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 3. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a 1.000.000 di EURO nel rispetto del comma 3 dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 22 Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 23 f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite; g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali; l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 24 qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39. 2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico. Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori; e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola. 2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 25 3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Art. 52 – Custodia del cantiere 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. Art. 53 – Cartello di cantiere 1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello. Art. 54 – Danni da forza maggiore Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 3 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette. Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 26 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE A) QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI Art. 56 – Condizioni generali d’accettazione – Prove di controllo I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo art. 2; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori, la quale dovrà attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici della Società. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 27 L'accettazione dei materiali non è in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata collaudata. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non incluse nelle presenti Norme purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori in seguito specificati o indicati dalla Società e/o dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami. I campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed esami sui campioni saranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati nell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n. 1086; la Direzione Lavori potrà a suo giudizio, autorizzare l'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 28 Art. 57 - Caratteristiche dei vari materiali I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere i requisiti fissati qui di seguito e negli articoli successivi; dovranno pertanto essere forniti di un’idonea certificazione d'origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nelle presenti Norme. Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non sarà ritenuto idoneo all'impiego ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell'Impresa. In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma specifica. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. A) Acqua: dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui l'acqua medesima è destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971, (D.M. in vigore). B) Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane: dovranno corrispondere alle prescrizioni: - della legge 26/05/1965 n.595; - delle "Norme sui requisiti d’accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici" D.M. 14-1-1966 modificato con D.M. 3/06/68, D.M. 31/08/1972, D.M. 13/09/93; - delle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" R.D. 16-11-1939 n. 2231; - delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico", R.D. 16-111939 n. 2230; - d’altre eventuali successive Norme che dovessero essere emanate dai competenti Organi. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte. Durante il corso della fornitura dei leganti, la Direzione Lavori farà eseguire periodicamente, da laboratori ufficiali o da altri laboratori di sua fiducia, prove su campioni di leganti prelevati in contraddittorio con l'Impresa stessa. Le spese per il prelievo, la formazione, l'invio dei campioni, le prove, gli esami e le relative certificazioni, sono a cura e spese dell'Impresa. C) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per opere murarie (da impiegarsi nella formazione dei conglomerati cementizi, escluse le pavimentazioni): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge n. 1086 del 5-11-1971 (D.M. in vigore). Le dimensioni massime degli aggregati costituenti la miscela dovranno essere compatibili con quanto prescritto nel D.M. n. 19 del 9/1/1996 e in ogni caso le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura cui il conglomerato cementizio è destinato. Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art. 2 delle Norme citate nel seguente comma D). CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 29 D) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4, Ed. 1953 ed eventuali successive modifiche) ed essere rispondenti alle specifiche riportate nelle rispettive norme d’esecuzione lavori. E) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella UNI 2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali successive modifiche. Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi d’elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%. F) Pietre naturali: le pietre da impiegare nelle murature, nei drenaggi, nelle gabbionate, ecc. dovranno essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel R.D. 16-11-1939 "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" n. 2232. Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli: dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di contatto così da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 30 G) Pietre da taglio: proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione Lavori. Esse dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, senza immasticature o tasselli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d’accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939 "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" - n. 2232. Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno le seguenti: a) a grana grossa b) a grana ordinaria c) a grana mezza fina d) a grana fina Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto regolo in modo da non presentare incavi o sporgenze maggiori di 2 cm rispetto al piano medio; le pietre lavorate a punta grossa non presenteranno irregolarità maggiori di 1 cm. Per le pietre lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa saranno lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i 5 mm. Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati in modo che le commessure non eccedono i 3 mm. Non saranno tollerate né smussature negli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. H) Tufi: le pietre di tufo dovranno essere di natura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili. I) Materiali Laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti con R.D. 16-11-1939 - n. 2232 "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" od alle Norme UNI 5628-65, UNI 1607, UNI 5629-65, UNI 5630-65, UNI 5632-65. I mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con gli spigoli ben profilati e dritti; alla frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme ed essere senza calcinaroli e impurità. L) Argilla espansa: dovrà essere ottenuta mediante clinkerizzazione in forni rotanti ad una temperatura di circa 1473 K; peso in mucchio 320÷630 kg/m³ secondo la granulometria. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 31 M) Blocchi prefabbricati per vibro-compressione: saranno confezionati con inerti di buona qualità e dosaggi non inferiori a 200 kg di cemento, di tipo IV 42,5 o 42,5R, per metro cubo d’impasto. La resistenza a rottura degli elementi dovrà essere: - 8 MPa per blocchi prefabbricati con impiego di ghiaietto e pietrisco; - 3 MPa per blocchi prefabbricati con impiego d’argilla espansa. La superficie delle costole dovrà essere almeno pari, nel caso di strutture non portanti, al 40%; nel caso di strutture portanti al 65% della superficie apparente del piano di posa del blocco. N) Blocchi prefabbricati di cemento e argilla espansa faccia-vista: saranno prodotti con inerti di buona qualità e dosaggi non inferiori a 200 kg di cemento, di tipo IV 42,5 o 42,5R, per metro cubo d’impasto. Saranno confezionati con conglomerato cementizio a struttura chiusa; la curva granulometrica varierà da 0,5÷4 mm; la densità da 1.200÷1.600 kg/m³. Una varietà dei blocchi faccia vista è costituita dagli «splittati» ottenuti a spacco da un blocco doppio e possono essere a paramento normale o scanalato. N) Materiali ferrosi: saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto. Gli acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5-11-1971 n. 1086 (D.M. in vigore). Su richiesta della Direzione Lavori, per tutti i materiali ferrosi, saranno presentati alla stessa certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici. Il lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. dovrà essere del tipo laminato a freddo, di qualità extra dolce ed avrà spessore di 0,2 mm. I bulloni normali saranno conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI 5727-65 e UNI 5593; quelli ad alta resistenza devono appartenere alle classi delle norme UNI 3740-65. I tubi d’acciaio senza saldatura, per costruzioni meccaniche, dovranno soddisfare la norma UNI 7729 ed appartenere al tipo Fe 510. P) Acciaio inossidabile: dovrà presentare elevata resistenza alla corrosione ed al calore e rispondere, per composizione chimica, caratteristiche e prescrizioni generali, alla norma UNI 6900-71. Le lamiere d’acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317. La designazione degli acciai è fatta per composizione chimica, dove «x» sta per «acciaio legato», il primo numero indica la percentuale di carbonio moltiplicato per 100 ed i numeri finali indicano i tenori degli elementi di lega in %. Oltre alla classificazione UNI sarà abitualmente usata anche la classificazione AISI (American Iron and Steel Institute). CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 32 Q) Acciaio zincato: profilati, lamiere e tubi d’acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in elementi singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni della norma d’unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso). Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse, scossaline, compluvi, infissi, serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto dovranno essere impiegate lamiere zincate secondo il procedimento Sendzimir. Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà essere inferiore a: - 190 g/m² per zincatura normale; - 300 g/m² per zincatura pesante. R) Alluminio e leghe leggere: per laminati, trafilati o sagomati non estrusi dovrà essere impiegato alluminio primario di cui alla norma UNI 4507 - «Alluminio primario ALP 99,5 da lavorazione plastica». Leghe leggere da lavorazione plastica resistenti alla corrosione dovranno corrispondere alle norme UNI 3569-66 o UNI 3571. S) Alluminio anodizzato: dovrà risultare conforme alla norma UNI 4522-66 «Rivestimenti per ossidazione anodica dell'alluminio e sue leghe. Classificazione, caratteristiche e collaudo». Gli strati normalizzati d’ossido anodico saranno definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP, ARC, ARS, IND, VET rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico lucido, architettonico spazzolato, architettonico satinato chimicamente, industriale grezzo, vetroso), un numero che ne indica la classe di spessore e l'eventuale indicazione della colorazione. Per gli strati architettonici la norma prevede quattro classi di spessore: - Classe 5: spessore strato min. 5 µm; - Classe 10: spessore strato min. 10 µm; - Classe 15: spessore strato min. 15 µm; - Classe 20: spessore strato min. 20 µm. Di queste la prima sarà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequente manipolazione, la seconda per parti architettoniche esposte all'atmosfera con manutenzione periodica, la terza in parti esposte ad atmosfere industriali o marine e la quarta, di tipo rinforzato, in atmosfere particolarmente aggressive. T) Rame: Lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 3310/2^/3^/46 - 72. U) Prodotti plastici metacrilici: caratterizzati da infrangibilità, leggerezza ed elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione: UNI 7067-72 - Materie plastiche metacriliche per stampaggio ed estrusione. Tipi, prescrizioni e prove. UNI 7074-72 - Lastre di polimetilmetacrilato. Tipi, prescrizioni e prove. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 33 Le lastre potranno essere di tipo I (colorate in forma e successivamente polimerizzate in blocco) e di tipo II (prepolimerizzate e termoestruse). In ogni caso saranno assolutamente prive di difetti superficiali e di forma. I lucernari, sia a cupola (a semplice od a doppia parete anticondensa) che continui, saranno fabbricati con lastre di polimetilmetacrilato delle migliori qualità (plexiglass, perspex, ecc.). V) Legnami: di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere definitive sia per quelle provvisorie, a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso cui sono stati destinati. I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle Norme UNI in vigore. I legnami di tipo lamellare dovranno essere di qualità I secondo la normativa DIN 4074, con giunzioni a pettine secondo la normativa DIN 88140 e la loro essenza lignea sarà preferibilmente di abete rosso o larice. Le strutture di legno lamellare dovranno essere prodotte da stabilimenti in possesso del certificato di incollaggio di tipo A, in conformità alla norma DIN 1052. Gli eventuali trattamenti protettivi, gli spessori e le modalità applicative degli stessi, dovranno essere del tipo previsto negli elaborati progettuali. Z) Leganti ed emulsioni bituminosi: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme C.N.R. "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo n. 2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" Fascicolo n. 3 - Ed. 1958. X) Leganti bituminosi: dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R. Y) Vetri e cristalli: dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto. Y1) Cristalli lustri: s’intendono per tali i vetri piani con entrambi le facce tese, mediante trattamento "Float", praticamente piane, parallele e lustre. Essi dovranno rispondere alle norme di unificazione UNI 6487-75 vetri piani-cristalli lustri (lustrati e float). CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 34 Y2) Vetri uniti al perimetro (vetro-camera): saranno costituiti da pannelli prefabbricati formati da due lastre di vetro piano accoppiate (per mezzo di profilato e distanziatore saldato con adesivi o sigillanti), fra le quali è racchiusa aria o gas disidratati. Il giunto d'accoppiamento dovrà essere assolutamente ermetico e di conseguenza, non dovrà presentarsi nessuna traccia di polvere o di condensa sulle superfici interne di cristalli. Essi dovranno presentarsi perfettamente trasparenti ed inoltre stabili alla luce, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. Per le tolleranze sugli spessori, dimensionali e di forme si rimanda alle norme UNI 7172-73. Aa) Geotessili: costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualità (con esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura meccanica, stabilizzate ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura. I geotessili sono a filo continuo quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata. Nello specchio che segue sono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri impiegati, le principali caratteristiche degli stessi: Materie prime Poliestere Polipropilene 1,38 0,90 . Punto di rammollimento: K 503÷523 413,00 . Punto di fusione: K 533÷538 443÷448 0,4 0,04 Caratteristiche tecniche . Densità : g/cm³ . Punto d'umidità: % a 65% di umidità relativa CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 35 I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi. Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità di impiego. Il materiale dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove: - campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1 - peso, in g/m² UNI 5114 - spessore, in mm UNI 8279/2 - resistenza a trazione su striscia di 5 cm, in N UNI 8639 - allungamento, in % UNI 8639 - lacerazione, in N UNI 8279/9 - resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, in MPa UNI 8279/11 - punzonamento, in N UNI 8279/14 - permeabilità radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13 - comportamento nei confronti di batteri e funghi UNI 8986 - diametro di filtrazione, espresso in µm, corrispondente a quello del 95% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato il geotessile, determinato mediante filtrazione idrodinamica. Ab) Tubazioni in PVC: in cloruro di polivinile rigido serie pesante, dei tipi 302, 303/1 e 303/2, secondo le vigenti Norme UNI, con giunti a bicchiere muniti di guarnizione di gomma. Ogni tubo dovrà portare impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il diametro nominale, l'indicazione del tipo; dovrà essere munito inoltre del marchio di conformità alle Norme UNI rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici. Ac) Materiali per opere in verde: Ac1)Terreno vegetale: il materiale da impiegarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali per il ricarico, la livellazione e la ripresa di aree comunque destinate a verde, dovrà essere terreno vegetale, proveniente da scotico di terreno a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di 1,00 m. Qualora il prelevamento della terra sia fatto da terreni naturali non coltivati, la profondità di prelevamento sarà limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo, ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettono la normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 50 cm. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 36 L'Impresa, prima di effettuare il prelevamento della terra, dovrà darne comunicazione alla Direzione dei Lavori. La stessa eventualmente potrà richiedere un prelievo di campioni in contraddittorio, per le analisi di idoneità del materiale, da effettuarsi presso una stazione di chimica agraria riconosciuta, a cura e spese dell'Impresa. Ac2) Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per la concimazione di fondo od in copertura dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali di fabbrica. Ac3) Materiale vivaistico: L'Impresa deve dichiararne la provenienza e la Direzione Lavori potrà accettare il materiale, previa visita ai vivai che devono essere dislocati in zone limitrofe o comunque assimilabili. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria. Ac4) Sementi: l'Impresa dovrà fornire sementi di ottima qualità e rispondenti esattamente a genere e specie richiesta, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali freschi, ben aerati e privi di umidità. Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme dell'art. 1. Per ulteriori approfondimenti, riguardanti tutti i materiali per opere in verde, si fa riferimento a quanto riportato nell'articolo specifico per l'esecuzione dei lavori. Ad) Materiali di qualsiasi provenienza da impiegare nelle lavorazioni: - materiali per rilevati e/o riempimenti; - aggregati grossi e fini per conglomerati, drenaggi, fondazioni stradali, ecc.; - pietrame per murature, drenaggi, gabbioni, ecc.. I materiali da impiegare nelle lavorazioni sopra indicate dovranno essere sottoposti dalla Direzione Lavori, prima del loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio, per accertarne l’idoneità in relazione alle particolari utilizzazioni previste. Dopo che la Direzione Lavori avrà espresso il proprio benestare sulla base dei risultati delle prove di laboratorio, il materiale potrà essere impiegato nella produzione, fermo restando che l'Impresa stessa sarà responsabile, a tutti gli effetti della rispondenza alle specifiche norme contrattuali. Gli oneri per prove e verifiche di idoneità sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 37 B) NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Premessa L'Impresa dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni degli enti competenti in materia di Lavori Pubblici, con particolare riferimento alle Norme Tecniche sottoelencate: - «Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche» di cui al D.M.LL.PP. in vigore, emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge n. 1086 del 5/11/1971, nonché dell'art. 1 della Legge n. 64 del 2/2/1974 (D.M. LL.PP. 2/8/1980, circ. LL.PP. n. 20977 del 11/11/1980, D.M. 11/3/1988 e successivi aggiornamenti); - «Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14 Gennaio 2008»; - agli ordini che la Direzione Lavori le impartirà, sulla base delle direttive che i competenti uffici della Società, in accordo con i Progettisti, riterranno di emettere. Pertanto, fermo restando ogni altra responsabilità dell'Impresa a termini di legge, essa rimane unica e completa responsabile dell’esecuzione delle opere. Con cadenza giornaliera e con un anticipo minimo di 24 (ventiquattro) ore, rispetto allo svolgersi delle lavorazioni, l'Impresa dovrà comunicare in forma scritta (tramite telefax) alla Direzione Lavori, quali di queste ultime intenderà intraprendere. Ogni variazione rispetto a quanto programmato dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta (tramite telefax) alla Direzione Lavori. In caso di mancata trasmissione del programma o di cambiamenti a questo apportati, la Direzione Lavori potrà procedere alla verifica ed al controllo di quanto eseguito tramite i mezzi di indagine (distruttivi e non distruttivi) che di volta in volta riterrà più opportuni. Gli oneri per l'esecuzione di ogni controllo supplementare saranno a totale carico dell'Impresa. La conformità a quanto previsto dal progetto, sarà sancita dalla redazione di un apposito verbale di constatazione, firmato dal Direttore dei Lavori o in sua vece dal Responsabile del Controllo Qualità Materiali, da lui incaricato e dal Direttore Tecnico dell'Impresa: il verbale riporterà, oltre ai dati identificativi della lavorazione, i tipi e la quantità dei controlli eseguiti. Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norma Tecnica e descrizione delle lavorazioni contenuta nell'Elenco Prezzi, dovrà essere seguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche. Art. 58 – Sondaggi e tracciati Subito dopo la consegna dei lavori e prima di dare inizio alle opere, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, d'intesa con la Direzione Lavori, all’esecuzione di saggi, sondaggi e prove di laboratorio per una completa verifica della natura e delle caratteristiche del sottosuolo. Prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza della canaletta di raccolta delle acque e della sede stradale, alla inclinazione delle scarpate, e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure realizzare, nei tratti richiesti dalla Direzione Lavori, la modinatura necessaria a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 38 Qualora i lavori in terra siano connessi alle opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento pure di esse con l'obbligo della conservazione dei picchetti, come per i lavori in terra. L'Impresa ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione della Direzione Lavori, per tutta la durata dei lavori personale tecnico dotato di: strumenti geodetici, canne metriche, paline, rolline e quant'altro occorre per rilievi, tracciamenti e misurazioni, relativi alla verifica e alla contabilità dei lavori. Dovrà pertanto fornire, senza alcun compenso, tutta la mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei tracciati, per il rilievo delle sezioni nere e rosse, nonchè tutte le altre misure di contabilità ed inoltre tutti i picchetti, chiodi, vernici, ecc. indispensabili allo scopo. Art. 59 – Preparazione delle aree di intervento Prima di dare inizio ai lavori di cui al presente articolo, l'Impresa farà eseguire secondo le prescrizioni della D.L. le prove di laboratorio necessarie a determinare: la classe a cui il terreno appartiene, la massima densità ad umidità ottima nonchè determinare la densità naturale. Sono considerate opere di preparazione delle aree d’intervento i seguenti lavori: a) taglio di piante di medio ed alto fusto, estirpazione di ceppaie, radici ed arbusti e loro trasporto a rifiuto od accatastamento a disposizione dei proprietari. b) asportazione del terreno vegetale fino alla profondità ritenuta sufficiente dalla D.L. c) smaltimento immediato e continuo, delle eventuali acque dagli scavi e apertura di fossi anche provvisori per lo smaltimento delle acque Le opere di cui al capoverso a) sono compensate con il prezzo di elenco “Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera compiuta a regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.”. Art. 60 – Demolizioni Tutte le demolizioni che si rendessero necessarie in corso d'opera, dovranno essere eseguite adottando le necessarie precauzioni atte a garantire l'incolumità e la sicurezza del personale addetto al lavoro ed al pubblico transito. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 39 Art. 61 – Movimenti terra – Scavi Norme generali Per l'esecuzione degli scavi e relativi trasporti di materiale l’Appaltatore sarà libero di adottare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla D L. siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento del lavori. Allorché, in corso di lavoro, impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque non rispondessero alle esigenze del lavori, l'assuntore é tenuto ad ampliarli, a modificarli e, se necessario, a cambiarli totalmente e ciò a tutte sue spese senza che egli possa invocare a scarico di responsabilità, l'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione del Lavori, né pretendere compensi od indennità di sorta oltre i prezzi di contratto. La profondità degli scavi riportata dai disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere spinti alla profondità che la Direzione Lavori indicherà volta per volta, o anche in momenti successivi, in relazione alle caratteristiche del terreno: l'Appaltatore é al corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d’ora ad avanzare, per effetto di tale causa, richieste di compensi eccedenti quelli contrattualmente già previsti. Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori che si devono eseguire o per qualsiasi altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi di qualsiasi tipo o profondità, l'Appaltatore dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare il più possibile da ogni pericolo gli operai. Resta peraltro inteso che, quali che siano i provvedimenti adottati, saranno in ogni caso esclusivamente pagati all’Appaltatore al prezzo di elenco, i volumi di scavo corrispondenti alle sezioni teoriche ordinate ed inoltre l'Appaltatore stesso sarà in ogni caso l'unico responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connessi, con l'esecuzione degli scavi. L'Appaltatore può essere tenuto ad effettuare, senza variazioni delle condizioni contrattuali, l'esecuzione di tutti gli scavi per successivi ripiani anziché per fronti a tutta altezza. In ogni caso, salvo diversa disposizione del D.L., l'Appaltatore dovrà provvedere a selezionare i materiali riutilizzabili, quali per esempio il terreno vegetale, e a conservarli, a proprie spese, fino al loro reimpiego. Gli scavi devono essere rifiniti con il fondo e le pareti accuratamente ripuliti dal materiale smosso e profilati secondo le sagome prescritte, i cigli ben tracciati ed i condotti di guardia e di scolo efficienti. Le superfici rocciose di fondazione devono venire profilate con l’asportazione di tutti gli elementi smossi o alterati e pulite con getti di aria e di acqua in forte pressione subito prima di iniziare i getti, mentre quelle terrose devono venire adeguatamente compattate. La profilatura dei piani di fondazione deve avvenire sempre per asportazione e mai per riporto di materiale. E’ obbligo dell'Appaltatore in ogni caso provvedere di sua iniziativa ed a sue spese perché le acque, comprese quelle comunque scorrenti dalla superficie del terreno, non abbiano ad allagare gli scavi. Nell'esecuzione degli scavi di qualsiasi genere l’Appaltatore deve provvedere inoltre a provvedere, a sua cura e spese, all'aggottamento anche con pompe ed il deflusso naturale delle acque di qualunque provenienza senza che per tale fatto gli sia dovuto alcun compenso. La Direzione potrà, a suo giudizio insindacabile, prescrivere che gli scavi siano mantenuti asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione dei manufatti. Resta chiaramente stabilito che per questi esaurimenti parziali o totali, durante gli scavi e dopo di essi, non verrà corrisposto alcun compenso, essendo tale onere compreso e compensato nel prezzo di Elenco dello scavo. Materiali di risulta degli scavi che dovranno essere reimpiegati, se non possono essere immediatamente posti in opera, saranno normalmente depositati in cumuli lateralmente ai cavi in luoghi idonei, disponendoli in modo da non recare ostacoli per il passaggio, il traffico e l’attività degli operai: in modo da prevenire ed impedire l'invasione nei cavi delle acque meteoriche o superficiali oppure gli scoscendimenti o smottamenti dei materiali stessi ed altri eventuali danni i quali, nel caso si verificassero, dovranno essere prontamente riparati, a cura e spese dell'Appaltatore. L’ubicazione la disposizione e le dimensioni degli scavi risultano definite in linea di massima CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 40 dai disegni allegati al progetto esecutivo. Le definitive dimensioni saranno però determinate soltanto man mano che gli eventuali sondaggi ed i lavori di escavazione procederanno e saranno note la natura, le condizioni e la giacitura dei terreni sottostanti. Di tali circostanze l'Appaltatore dichiara di essere ben edotto e di averne tenuto debito conto nel presentare la sua offerta. Gli scavi saranno sviluppati in maniera da evitare mescolamenti delle terre per la costruzione delle opere con materiali di risulta. La D.L. avrà sempre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire la sospensione o la limitazione dello scavo se lo riterrà necessario per la stabilità delle scarpate, specialmente nei periodi di pioggia, o quando i materiali di risulta degli scavi, qualora venissero utilizzati per la formazione dei rilevati, non presentassero il prescritto grado di umidità. Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Impresa procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo; nulla è dovuto all'Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbatacchiature. Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono, lo richiedano, l'Impresa sarà tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e l’esecuzione delle opere di scavo e murarie. Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, l'Impresa dovrà rimettere in sito le materie scavate in più, utilizzando materiali idonei. Dovrà inoltre procedere, quando necessario: - al taglio delle piante, all'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. e l'eventuale loro trasporto in aree apposite; - all’eventuale demolizione di strutture esistenti. I materiali provenienti dagli scavi, esuberanti il fabbisogno del lotto o non idonei per essere riutilizzati, dovranno essere portati a rifiuto nelle aree di deposito (discariche) che saranno individuate dall’impresa stessa in corso d'opera, dietro formale autorizzazione della Direzione Lavori, fatte salve le vigenti norme di Legge. Le quantità di materiali riutilizzabili dovranno eventualmente essere trattati per ridurli alle dimensioni prescritte, secondo necessità delle presenti Norme, ripresi anche più volte e trasportati nelle zone di utilizzo, a cura e spese dell'Impresa. In particolare, qualora l'Impresa dovesse eseguire scavi in terreni lapidei, quando fossero giudicati idonei dalla Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati per murature; la parte residua potrà essere reimpiegata nell'ambito del lotto per la formazione di rilevati o di riempimenti avendola ridotta a pezzatura di dimensioni non superiori a 30 cm, secondo il disposto delle presenti Norme. Scavi di sbancamento Sono tali tutti gli scavi occorrenti per l'apertura della sede stradale, piazzali e opere accessorie, portati a finitura secondo i tipi di progetto; così ad esempio gli scavi in trincea, compresi cassonetti, scavi di bonifica a qualsiasi profondità e cunette, quelli di spianamento del terreno, per impianti di opere d'arte, per taglio di scarpate delle trincee comprese le eventuali banchine intermedie o di rilevati, per formazione o approfondimento di cunette, fossi e canali. In prossimità del ciglio delle trincee la superficie del suolo deve essere preparata in modo da impedire che le acque vengano a cadere lungo le scarpate, anche in fase di costruzione. Pertanto l'Impresa è tenuta a scavare nel terreno naturale a quella distanza dal ciglio, che la D.L. fisserà, apposito fosso di guardia delle dimensioni che verranno stabilite. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 41 Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele atte a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando l'Impresa stessa sola responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette. Gli scavi ed i trasporti di materiali saranno eseguiti con mezzi adeguati. In particolare si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque sia con l'apertura di fossi e cunette occorrenti od anche, se occorra, con canali fugatori. I materiali provenienti dagli scavi che non siano ritenuti idonei dalla Direzione Lavori alla formazione dei rilevati o ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto, fuori della sede stradale in zone che l'Impresa deve provvedere a sua cura e a sue spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie ivi depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche o private nonchè al libero deflusso delle acque. La Direzione Lavori può però esigere che il materiale da portare a rifiuto venga sistemato e profilato ad allargamento dei rilevati stradali nell'ambito del cantiere oppure depositato su aree indicate dalla Direzione Lavori non oltre un raggio massimo di Km. 5 dal punto di scavo. L'Impresa non avrà motivo di chiedere compensi dovendoli ritenere inclusi nel prezzo di elenco, anche se non è esplicitamente indicato. I materiali utilizzabili verranno portati a formazione di rilevato stradale. Quelli ritenuti idonei ed eccedenti le necessità del lavoro, verranno portati, a cura e spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori. In particolare si prescrive che il terreno vegetale proveniente dagli scavi dovrà essere accatastato, nelle quantità di previsto utilizzo, per il successivo reimpiego per il ricoprimento di scarpate; quello eccedente, dovrà essere portato su aree indicate dalla D.L. non oltre un raggio massimo di Km. 5,00 dal punto di scavo, ovvero, a rifiuto. Particolare cautela dovrà essere usata nell'esecuzione di scavi di sbancamento per costruzioni di muri di sostegno o in vicinanza di edifici, eseguendo i predetti lavori a campioni di lunghezza limitata onde evitare possibili franamenti. A seconda della natura del terreno, gli scavi saranno considerati appartenenti ad una delle seguenti due classi: terra o roccia. Saranno considerati scavi in terra quelli che si svolgono in materia di qualsiasi natura e consistenza sia asciutte che bagnate, esclusa la roccia dura da mina, la roccia tenera da taglio ed i trovanti di dimensioni superiori a mc. 1. Quando i materiali provenienti dagli scavi in roccia dovranno essere impiegati a formazione dei rilevati, l'Appaltatore ha l'onere di procedere ad una eventuale successiva frantumazione onde ottenere pezzature non superiori a cm. 3O. Scavi a sezione obbligata Per scavi di fondazione s’intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. Terminata l'esecuzione dell'opera, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento, cosi generalmente definiti, tutti i cosiddetti scavi di splateamento, gli scavi di bonifica per la fondazione delle arginature, gli scavi per l'allargamento di trincee, i tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, opere di presa, spallette di briglie, opere di scarico, canali di adduzione e di scarico, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fossi, ed in generale Tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove é possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie,etc. Scavi subacquei Saranno considerati tali quegli scavi che verranno eseguiti a profondità maggiore di cm. 20 sotto il livello costante in cui si stabiliscono le acque esistenti nel terreno. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 42 Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi che l'Impresa riterrà più opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo. Tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento. Resta comunque inteso che nell'esecuzione di tutti gli scavi l'Impresa dovrà provvedere, di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il normale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno allo scopo di evitarne il recapito entro gli scavi. Di ogni onere relativo, e quindi del relativo compenso, è stato tenuto conto nella formazione dei prezzi degli scavi. A giudizio della Direzione Lavori e senza eccezione e proteste da parte dell'Impresa, il lavoro di aggottamento delle acque potrà essere eseguito in economia, corrispondendo all'Impresa le ore di effettivo funzionamento delle pompe in conformità dei relativi prezzi di elenco e pagando gli scavi come se fossero eseguiti all'asciutto. Art. 62 – Riporti in genere Le superfici sulle quali devono venire effettuati i riporti devono essere, di norma, preparate asportando la cotica erbosa ed estirpando piante, cespugli, radici e ceppaie. L'Appaltatore deve attuare i provvedimenti necessari per garantire l'immediato smaltimento delle acque dai piani di appoggio e predisporre apertura di fossi di guardia a monte dei riporti sia nella fase di costruzione che a riporto compiuto. Le terre da riporto devono essere prive di terre vegetali, neve, ghiaccio, erbe, radici e materie estranee in genere. Per tutte le opere in terra l'Appaltatore é tenuto ad effettuare, anche in corso di lavoro, prove di laboratorio necessarie per la loro classifica e per determinare l'umidità percentuale naturale, il peso di volume in sito ed il peso di volume massimo (di norma con prova MSHO standard o modificata, da eseguire secondo le norme, rispettivamente, MSH0 99-61 ed AASHO 180-61). Nel definire le caratteristiche delle terre ed i gruppi prescritti o ammessi dalla D.L. si farà riferimento alla classificazione CNR-UNI 10006. Le caratteristiche possono essere ottenute anche per miscelazione di terre appartenenti a gruppi diversi, secondo determinate percentuali di impiego, stabilite in base a prove di laboratorio e di cantiere. Art. 63 – Rilevati Materiali idonei I rilevati saranno costituiti da materiali idonei, accuratamente scelti, scevri da radici, erbe, materie organiche, humus e terra vegetale. Detti materiali saranno anzitutto reperiti tra i terreni provenienti dagli scavi sulla cui idoneità giudicherà insindacabilmente la Direzione Lavori, in base alle loro caratteristiche. In mancanza dei materiali predetti, dovendo ricorrere a cave, queste dovranno fornire materiali corrispondenti alle terre appartenenti ai gruppi: A-1-, A-2-4, A2-5 e A3. A suo esclusivo giudizio la Direzione Lavori potrà anche ammettere l'impiego di altri materiali indipendentemente dalla loro classifica AASHO, purchè siano adeguatamente integrati e manipolati a cura e spese dell'Impresa proponente in modo da correggerne le manchevolezze riscontrate. In ogni caso i materiali per la formazione dei rilevati, sia provenienti dagli scavi che da cave, non dovranno avere indice plastico superiore a 8 e un limite liquido superiore a 5O. Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente cm. 50. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 43 Gli ultimi due strati superiori dei rilevati per uno spessore complessivo di 6O cm. dovranno essere comunque costituiti da materiali assolutamente non plastici ed a granulometria continua, compattati ai 95% della massima densità secca ottenuta nella prova AASHO modificata. Per l'ultimo strato superiore di cm. 30, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, dovrà ottenersi un modulo di compressibilità Me definito dalle norme Svizzere (SNV 670317) il cui valore, misurato in condizioni d umidità prossime a quelle di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 0,15 N/mmq. e 0,25 N/mmq. non dovrà essere inferiore a 50 N/mmq. Le prove tutte, se non altrimenti specificate, dovranno essere eseguite secondo le norme AASHO. Non potranno essere aperte cave nelle immediate adiacenze del corpo stradale; tanto durante l'esecuzione degli scavi, quanto a scavo ultimato, non si debbono a verificare franamenti, ristagni di acqua o comunque condizioni pregiudizievoli per la salute ed incolumità pubblica, restando espressamente inteso che qualsiasi danno o anomalia dovesse essere arrecata ad Enti pubblici o privati ed a proprietà di terzi, ricadrà ad esclusivo carico dell'Impresa, rimanendo il Committente sollevato da qualsiasi responsabilità o molestia. Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di risanamento e ricarico, rinnovando anche la sovrastruttura stradale. Art. 64 – Strato di finitura in tout-venant alluvionale Eseguita la costipazione accurata del piano di posa (sia esso il piano di campagna, sia il piano del rilevato ultimato) per la larghezza prevista negli elaborati progettuali, fino a raggiungere le percentuali della densità massima Proctor modificata, si inizierà l'approvvigionamento in cordoni del materiale granulare alluvionale che dovrà avere i seguenti requisiti: Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso Crivello 71 100 Crivello 40 75-100 Crivello 25 60-87 Crivello 10 35-67 Crivello 5 24-55 Setaccio 2 15-40 Setaccio 0,4 7-22 Setaccio 0,075 2-10 e comunque la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. L'aggregato non deve presentare forma appiattita, allungata o lenticolare. L'indice plastico dovrà essere uguale o inferiore a 4 - il C.B.R. post-saturazione dovrà essere almeno uguale a 50. Il materiale dovrà essere successivamente steso esclusivamente mediante motor-grader in strati di ugual spessore, non superiore a cm. 15 nella fase stessa di approvvigionamento. Il materiale non potrà essere messo in opera durante i periodi di gelo o su sottofondi bagnati o gelati, nè durante il periodo di pioggia o neve. Eseguita la stesa dello strato si procederà alla sua umidificazione alla umidità ottima risultante dalla prova Proctor modificata. L'acqua sarà sempre erogata nella quantità ed in modo tale da ottenere la umidità ottima uniformemente distribuita per tutto lo strato. Durante il costipamento l'umidità dovrà essere rigorosamente controllata e mantenuta anche nella parte superficiale soggetta a un più rapido essicamento. Il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 44 costipamento del tout-venant deve essere effettuato con l'impiego di idonei rulli lisci e vibranti e deve essere proseguito sino ad ottenere una percentuale pari almeno al 95% della densità Proctor modificata. Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato come indicato all'art. 35, non dovrà essere inferiore a 80 N/mmq. Il materiale una volta steso dovrà presentarsi omogeneo con assenza assoluta di zone ghiaiose, sabbiose o limose o di toppe di argilla. Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori in relazione alla portata del sottofondo. Ultimato il costipamento si deve dare con mezzi meccanici il profilo trasversale definitivo di progetto, con pendenze laterali per tratti in rettifilo a falde inclinate in senso opposto non inferiore al 2,5% a seconda delle prescrizioni della D.L. per la carreggiata e del 3% o superiore per le banchine. Qualora durante i lavori venissero arrecati danni a tale strato di finitura della sede stradale a ultimazione dell’opera lo stesso dovrà essere perfettamente ripristinato. Art. 65 – Riempimenti Si intendono per riempimenti i riporti di materiali atti a colmare fossi o cavi naturali ed artificiali (delimitati, quindi, perimetralmente dal terreno o dalle strutture) effettuati come in appresso. A meno di quanto riguarda la profilatura delle scarpate, i riempimenti devono essere effettuati con le medesime modalità e prescrizioni richieste per i rilevati al sensi del precedente articolo. Art. 66 – Conglomerati di cemento e malte Disposizioni di carattere generale Il conglomerato cementizio adoperato per l'esecuzione delle opere in oggetto deve essere confezionato secondo le Norme Tecniche di cui alla normativa vigente. a) Cemento Il cemento sarà fornito sfuso o in sacchi e dovrà essere immagazzinato nei silos o nei depositi che l'Appaltatore dovrà precostituire nei cantieri per una capacità complessiva tale da assicurare il fabbisogno previsto per almeno 15 giornate lavorative. Tali depositi dovranno essere precostituiti a cura e spese dell'Appaltatore anche nel caso che il cemento sia fornito dall'Amministrazione Appaltante. Potrà essere previsto e ordinato l'impiego di cementi del tipo Portland o pozzolanico o ferricopozzolanico e d'alto forno o di tipi speciali a seconda delle prescrizioni della D.L.; le prescrizioni dei tipi di cemento da impiegare per ogni singola opera o manufatto verranno date all'Appaltatore con congruo preavviso, salvo che il tipo di cemento da adottarsi non sia preventivamente stabilito sui disegni di progetto. L'Appaltatore sarà tenuto ad indicare preventivamente la cementeria di provenienza di ciascun tipo di cemento e dovrà subordinare la fornitura alla preventiva approvazione della D.L. Quale che sia il tipo di cemento prescritto (Portland, pozzolanico, ferro-pozzolanico, ecc.) ad eccezione solamente del cementi di tipo speciale, i calcestruzzi e le malte dovranno essere contabilizzati con i relativi prezzi unitari di elenco, senza maggiorazioni di sorta e l'Appaltatore non potrà avanzare, per questo titolo, alcuna richiesta di maggiori compensi. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, anche ai silos o depositi supplementari che si rendessero necessari in dipendenza delle disposizioni di cui al capoverso precedente. Il dosaggio per ciascun tipo di calcestruzzo sarà quello necessario ad ottenere il valore di resistenza prescritti. b) Materiali inerti Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni generali citate in precedenza ed inoltre le seguenti disposizioni particolari. Gli inerti saranno classificabili in base alla tabella seguente: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 45 Diametro [mm] Naturali Da Frantumazione 0.08-5.0 Sabbia alluvionale Sabbia di frantoio 5-10 Ghiaino Graniglia 10-25 Ghiaietto Pietrischetto 25-76 Ghiaia Pietrisco >76 Ghiaione Pietrame Gli inerti devono essere conformi a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente ed inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci. Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata devono dar luogo a una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti richiesti. In ogni caso per i calcestruzzo di tutte le classi previste l'Appaltatore dovrà presentare l'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile prima dell’inizio dei getti, quanto segue: n ogni caso per i calcestruzzo di tutte le classi previste l'Appaltatore dovrà presentare approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile prima dell’inizio dei getti, quanto segue: a) i campioni dei materiale che intende impiegare, indicando la qualità, il tipo e la provenienza dei medesimi, e dimostrando che i materiali proposti sono ottenibili in quantità sufficiente a coprire largamente il fabbisogno prevedibile; b) lo studio granulometrico dei vari componenti per ogni tipo di calcestruzzo, comprendendo le prove a compressione su cubetti, le resistenze dei quali dovranno risultare determinate sia a 7 giorni di stagionatura, che a 28 giorni. Dovrà inoltre essere dimostrato che i calcestruzzi proposti sono, in relazione alle condizioni di impiego, lavorabili in ogni punto e compattabili in una massa omogenea ed isotropa; per tali fini la D.L. potrà prescrivere che, oltre alla determinazione del rapporto acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilità con metodi scelti dalla stessa Direzione Lavori. Resta in facoltà della D.L. di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova effettuati in cantiere. La D.L. si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, in base ai risultati delle prove, di prescrivere l'approvvigionamento degli inerti da cave non locali da qualsiasi distanza esse siano ubicate. Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti. L’Appaltatore deve, di norma, e salva autorizzazione scritta in contrario della Direzione Lavori che può consentire un diverso approvvigionamento, provvedere alla approvvigionamento degli inerti da impianti di provata efficienza, costanza e qualità di prodotto. L’Appaltatore deve prevedere installazioni tali che sia possibile far variare, in corso di esecuzione, la proporzione nel calcestruzzo di ogni classe di inerti con largo margine. L’Appaltatore deve predisporre ogni cautela durante le necessarie operazioni di deposito, trasporto e magazzinaggio degli inerti, onde evitare la disgregazione, la rottura degli elementi e la contaminazione con sostanze estranee. Se ciò nonostante, risultasse un'eccessiva disgregazione degli inerti, può venire prescritta dalla D.L., senza variazione delle condizioni contrattuali, una vagliatura finale con lavaggio dell’aggregato grosso, da effettuarsi subito prima dell'ingresso all'impianto di betonaggio. Gli inerti non devono venire trasportati direttamente dall’impianto di produzione a quello di betonaggio, ma devono venire depositati in modo da rendere uniforme il loro contenuto d'acqua. Gli inerti fini devono, in particolare, essere tenuti in deposito o silo per una durata di almeno 48 ore precedenti il loro uso in modo da permettere il drenaggio dell'acqua in eccesso e la distribuzione uniforme dell'umidità. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 46 c) Confezione degli impasti L'impasto del conglomerato deve essere fatto con mezzi meccanici idonei. L'Appaltatore deve mantenere o provvedere all'installazione ed all'esercizio di un moderno impianto meccanico di betonaggio atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantità sufficiente, tale da assicurare, con largo margine il rispetto del programma cronologico di esecuzione. A meno di deroga ammessa dalla D.L., l'impianto deve permettere di dosare a peso tutti i materiali solidi. Esso è predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei componenti. E' ammessa anche la misurazione a volume dell'acqua e degli additivi. I dispositivi di misura debbono essere collaudati periodicamente secondo le richieste della D.L. che, se necessario, potrà servirsi di Pubblico Ufficio o Istituto, abilitati a rilasciare i relativi certificati. I sili del cemento debbono essere in grado di garantire la miglior tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica. Per quanto non specificato vedasi la Norma UNI 7163/72. E' autorizzato l'uso delle auto-betoniere per la confezione e/o il trasporto dei conglomerati purché abbiano una capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. L'impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze: 5% per ciascuna classe di inerti; 1% per il cernento e l'acqua. La durata del mescolamento deve essere preventivamente comunicata alla D.L. La dosatura dell'acqua può essere fatta a peso o a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del quantitativo dell'acqua d'impasto in relazione alla maggiore o minore umidità superficiale dei materiali inerti, onde assicurare la costanza del rapporto acqua/cemento e/o dell'indice di lavorabilità accertati con le prove preliminari. La determinazione dell'umidità superficiale degli inerti deve essere effettuata con opportuni metodi, ogni qualvolta sia sospettabile una sua variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre ragioni. E’ tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla betoniera. La Direzione Lavori può autorizzare l'Appaltatore ad approvvigionarsi di calcestruzzo già confezionato presso impianti di produzione industriale in questo caso – fermo restando che il calcestruzzo deve comunque possedere i prescritti requisiti - dovranno essere rispettate le norme in vigore o per i calcestruzzi preconfezionati. Le prove di resistenza a compressione ed eventuali altre prove che fossero richieste dalla D.L. per i calcestruzzi dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente, su campioni prelevati in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto. Fermo restando quanto prescritto sul significato della resistenza caratteristica del calcestruzzo, per i vari tipi di calcestruzzo di cui all'elenco si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti dosaggi minimi di cemento. Classe di resistenza Dosaggio [kg/mc] C 12/15 C25/30 340 C28/35 360 C32/40 320 I volumi, sia parziali che totali, del miscuglio degli inerti, cosi come le loro caratteristiche, potranno essere variati in base ai risultati delle prove granulometriche, alla qualità di materiali, alla destinazione dei getti, a giudizio della D.L., senza che ciò dia diritto all'Appaltatore a compensi od a prezzi diversi da quelli contrattuali. Particolare cura sarà dedicata in corso di lavorazione al controllo della quantità di acqua di impasto con la prova del cono; in caso di eccesso di acqua rispetto alle quantità stabilite dai provini o in difetto alle quantità massime consentite come in CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 47 appresso, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese ad aumentare in corrispondenza il dosaggio dei cemento per ristabilire il rapporto acqua-cemento, ove ciò, a parere della D.L., non costituisca pregiudizio per l'opera In ogni caso i rapporti acqua-cemento massimi consentiti sono: - C25/30 0.50 - C28/35 0.45 - C32/40 0.50 Come detto l'impasto dei materiali sarà eseguito di norma a mezzo di macchine impastatrici. Ove, eccezionalmente, per il solo calcestruzzo C 12/15, ne fosse consentita l' esecuzione a braccia d'uomo, l'impasto sarà predisposto su aree convenientemente pavimentate. L'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea ed uniformemente coesivo. L'eventuale uso di additivi di qualsiasi genere sarà soggetto all'approvazione della Direzione Lavori. Resta inteso, comunque, che nessun compenso verrà corrisposto all'Appaltatore per l'impiego di additivi. Per calcestruzzi da impiegare in presenza di acque aggressive dovrà usarsi solo cemento pozzolanico ed eventualmente aggiunti opportuni additivi a giudizio della D.L. La D.L. potrà ordinare prove particolari per verificare la resistenza del calcestruzzo all'azione dell'acqua aggressiva. Tali prove restano a totale carico dell'Appaltatore. Il calcestruzzo o cosi confezionato verrà pagato con il prezzo di elenco corrispondente alla classe di appartenenza, intendendosi che ogni onere per l'impiego del cemento pozzolanico e per l'aggiunta di additivi é compensato dal prezzo stesso, salvo il costo per la fornitura dell'eventuale additivo, se richiesto dalla D.L. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. La composizione delle malte e dei conglomerati dovrà rispondere alle prescrizioni del presente Capitolato d'Appalto e del relativo elenco di cui all'offerta, ovvero alle particolari disposizioni che dovranno essere date dalla D.L. Nella confezione delle malte e dei conglomerati si dovranno predisporre i mezzi ed adottare i procedimenti indispensabili ad ottenere: - la misurazione, nel modo più preciso possibile di tutti i materiali impiegati per formare l'impasto; - l'esattezza e costanza della composizione granulometrica del miscuglio degli inerti e del rapporto acqua-cemento stabiliti a seguito di prove di resistenza; - la confezione degli impasti con macchine idonee e di potenzialità adeguata al programma di lavoro da svolgere; - la preparazione dei provini per l'esecuzione di prove di resistenza. Il conglomerato viene individuato tramite la sua resistenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagionatura. Per strutture armate non é ammesso l'impiego di conglomerati con C 12/15. L'Appaltatore dovrà presentare i calcoli ed i disegni esecutivi delle opere in base ai tipi che saranno forniti dalla D.L. in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni Per quelle strutture i cui calcoli e disegni esecutivi, vengono posti a disposizione dall'Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore previo esame di accettazione dovrà assumere l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti, sollevandone integralmente l'amministrazione. Qualunque sia l'importanza delle opere in cemento armato da eseguire, all’Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto e dei tipi esecutivi, anche dopo la approvazione di essi da parte della D.L. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dall'Ente Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 48 Durante tutto il corso del lavori di getto l'Appaltatore é tenuto a prestarsi affinché la D.L. possa effettuare controlli atti ad accertare che vengano rispettate sistematicamente le prescrizioni circa i materiali e le composizioni approvate o emesse dalla Direzione Lavori e quelle di confezione, trasporto, posa e maturazione di cui ai successivi articoli restando inteso che l'inosservanza anche solo parziale di tali prescrizioni può essere per la D.L. motivo di rifiuto del calcestruzzo già prodotto e posto in opera. L'Appaltatore non ha, per questo, diritto a rifusione di danni a qualsiasi titolo, anche se prove alle prescritte scadenze indicassero il raggiungimento delle caratteristiche di qualità contrattualmente prescritte, poiché il rispetto delle prescrizioni da osservarsi in corso di produzione costituisce per la Direzione Lavori condizione altrettanto essenziale per l'accettazione del materiale. Si precisa che l'autorizzazione a dare inizio al getti o la mancanza di eccezioni da parte della Direzione Lavori non diminuisce in alcun modo le responsabilità contrattuali dello Appaltatore circa la riuscita dei getti sino all’accettazione definitiva e ferme restando, in ogni caso, le responsabilità dell’Appaltatore stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.l667 e 1669 del Codice Civile. Art. 67 – Getti per opere in conglomerato di cemento a) Trasporto a piè d'opera degli impianti Il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo avverranno con i dispositivi, mezzi d'opera ed accorgimenti suggeriti dalla tecnica più progredita, preventivamente approvati dalla D.L. e validi a garantire che all'atto del getto l'impasto conservi tutte le sue caratteristiche di omogeneità. In particolare il calcestruzzo deve essere scaricato dalla betoniera in modo che cada verticalmente e da limitata altezza dal mezzo od impianto di trasporto; il principio della caduta verticale da limitata altezza deve venire osservato per quanto possibile, in tutte le fasi del trasporto e della posa del calcestruzzo. Per il trasporto devono venire impiegate, a preferenza, benne ad apertura sul fondo, costruite in modo tale da permettere la regolazione dello scarico nelle diverse posizioni di apertura del portello. Gli impianti ed i procedimenti adottati dovranno far sì che il calcestruzzo, dopo l'adeguato tempo di mescolamento nelle impastatrici meccaniche, che sarà fissato dalla D.L., sia trasportato e posto in opera senza alcuna sosta non essendo consentito l'impiego di impasti che abbiano comunque stazionato dal momento della loro confezione. Il tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni di impasto ed il termine dello scarico in opera non deve causare una diminuzione di lavorabilità, misurata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test), superiore a 5 cm e comunque non deve essere superiore a quanto specificato nella norma UNI 7162172. Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera all'atto dello scarico, é opportuno controllare l'omogeneità dell'impasto con la prova. E' assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera. In ogni caso la Direzione Lavori farà scaricare a rifiuto il calcestruzzo che avesse sostato al sole più di dieci minuti e che giungesse sull'area di getto dopo più di quindici minuti dall'impasto. b) Posa in opera del conglomerato cementizio Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto, come già detto, deve avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la separazione dei componenti. E’ importante a questo scopo che il conglomerato cada verticalmente al centro della cassaforma. Gli scavi devono essere accuratamente puliti ed asciugati prima di dare inizio e durante il corso dei getti. Se il calcestruzzo viene gettato contro roccia, la stessa deve venire adeguatamente preparata rendendone scabra e aspra la superficie, ripulendola da detriti e scaglie rocciose, ghiaccio o neve, fango, parti di roccia fessurata e degradata, terra, malta essiccata e da ogni altro materiale che non permetta un'intima aderenza tra roccia e calcestruzzo. Immediatamente prima della posa del calcestruzzo, la superficie rocciosa interessata al getto deve venire pulita con getti di acqua ed aria a pressione di almeno 5 atm; l'acqua in eccesso deve essere poi allontanata lasciando la roccia umida. Nessun getto può essere iniziato prima che la D.L. abbia potuto eseguire i CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 49 controlli delle armature, delle pulizie o del trattamento delle riprese. La D.L. ha facoltà di disporre, senza variazione delle condizioni contrattuali, che i getti vengano proseguiti senza interruzione come pure che l’Appaltatore provveda a limitare con casseri provvisori la superficie del getto in modo da completare una parte della struttura prima di ogni inizio della presa. I getti verranno eseguiti per strati successivi dell’ampiezza e dell'altezza indicate dalla D.L per ciascun tipo di opera, in ogni caso d’altezza non maggiore di 50 cm; ciascuno strato verrà eseguito con assoluta continuità senza alcuna interruzione o ripresa né trasversale né longitudinale. I carichi delle benne o degli altri mezzi di trasporto devono essere scaglionati progressivamente lungo la superficie del getto a distanza tale che sia poi facile creare uno strato uniforme per altezza e tessitura mediante spostamenti minimi, comunque ogni tendenza alla segregazione verrà corretta pareggiando inerti nella malta e non viceversa; ogni tendenza alla segregazione del calcestruzzo deve venire, peraltro, al più presto corretta agendo sulla composizione del getto o sul sistema di posa o in un altro modo. In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la massa muraria di calcestruzzo é sollecitata. Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, é assoggettata. Appena gettato, il calcestruzzo verrà vibrato fino a completo rammollimento estrusione di aria ed eliminazione di vuoti. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore massimo cm 20. Quando sia necessario vibrare la cassaforma é consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 1200 a 4000 cicli al minuto ed anche più ). I vibratori, del tipo di alta frequenza, dovranno avere diametro, lunghezza, potenza sufficienti a raggiungere il risultato della più completa costipazione in tempo inferiore ad un minuto su un'area intorno al vibratore non inferiore a tre quarti di metro quadrato. I pervibratori verranno immersi verticalmente nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cmls; lo spessore dello strato da vibrare dipenderà dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. Il raggio d'azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm 50). Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere gettato asciutto con la consistenza della terra umida debolmente plastica. L'Appaltatore dovrà disporre di non meno di due vibratori su ogni getto e per ogni quattro vibratori in esercizio dovrà averne uno di riserva. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e di stenderlo con l'impiego del vibratore E' inoltre consentito l'uso delle sole pompe a stantuffo per la posa del calcestruzzo. Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorso tra la posa in opera di uno strato orizzontale ed il ricoprimento con lo strato successivo, non deve superare 3 ore alla temperatura ambiente Ta di 20° C, oppure il tempo equivalente (Te) in ore, calcolato con apposite formule o tabelle. Nel caso in cui in un getto monolitico l'interruzione superi il tempo suddetto l'Appaltatore sarà tenuto a stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta (sabbia-cemento) dello spessore di cm 1-2, con un dosaggio di cemento di almeno kg 600 per metro cubo e senza alcun compenso. Nel caso dei getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesa di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto A completamento di quanto sopra, valgono le regole e le prescrizioni seguenti: - ultimato uno strato di getto dovrà essere proibito almeno per sei ore, il passaggio di personale sul calcestruzzo; CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 50 - durante i periodi di basse temperature i getti dovranno essere protetti mediante coperture opportunamente sollevate dalla superficie di getto; in tali condizioni le temperature sopra e sotto la copertura, specie di notte, dovranno essere accuratamente seguite e controllate con appositi termometri; i getti potranno avere inizio al mattino, solo con temperature superiori a 2°C e con tendenza all'innalzamento della temperatura, cesseranno alla sera qualora la temperatura scendesse sotto i 4°C; - il disarmo non potrà avvenire prima che siano trascorse 48 ore dall'ultimazione del getto; - qualora nei getti, subito dopo l'inizio della presa, si verificassero anche piccole lesioni o incrinature, la D.L. potrà ordinare la demolizione dei getti anche se le prove ed i controlli a suo tempo eseguiti sul cemento o sugli inerti avessero dato risultati favorevoli; - costituendo le riprese di getto il punto più delicato delle strutture, é necessario che il programma di lavoro venga studiato e realizzato dall’Appaltatore in modo tale da eseguire ogni singolo elemento con continuità salvo le sospensioni notturne e festive; - sospensioni di getti nell’esecuzione di un elemento, superiori a 48 ore, per negligenza o imprevidenza dell'Appaltatore compresi guasti di impianti od esaurimento di scorte di inerti o di cemento, interruzioni o irregolarità di approvvigionamento, comporteranno a carico dell'Appaltatore tutti quei provvedimenti che la Direzione Lavori intenderà prendere per sanare il difetto manifestatosi; - per gli oneri di cui ai precedenti capoversi e relativi alle riprese di getto nessun particolare compenso é dovuto all'Appaltatore; - il calcestruzzo gettato sarà opportunamente spianato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei componenti. Non é, di norma, ammessa la posa del calcestruzzo in presenza d'acqua. c) Casseforme I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la vibrazione. Tutte le volte che sarà possibile, avuto riguardo alla forma dei getti da eseguire i casseri dovranno essere metallici e formati secondo le migliori regole d'arte. I pannelli dovranno essere accuratamente ripuliti e quindi ingrassati ad ogni reimpiego. Potranno essere usate casseforme di legno per cunicoli di piccole dimensioni e per superfici a curvatura accentuata, purché robustissime, preparate fuori opera con la massima accuratezza e con legname in ottime condizioni, senza ammanchi, scagliature interstizi e risalti. Ove le superfici dei getti risultassero comunque irregolari, o non sufficientemente lisce, l’Appaltatore é tenuto ad ogni provvedimento che la D.L. prescriverà per raggiungere il risultato voluto. In particolare per le superfici sulle quali è prevista l'applicazione di un rivestimento protettivo o impermeabilizzante l'Appaltatore dovrà eseguire, subito dopo il disarmo, un'accurata regolarizzazione anche con i mezzi meccanici, della superficie interessata. Tale onere s'intende compreso e compensato nel prezzo del calcestruzzo. Le sagome interne dei casseri dovranno corrispondere esattamente alle misure geometriche dell'opera ed alle sagome di progetto, così da assicurare la precisa riuscita dei getti conforme alle dimensioni e forme prescritte. I casseri saranno sistemati con cura in maniera stabile nella posizione necessaria perché ne risulti garantita l'assoluta rigidità, sotto il peso, e sotto l'azione della vibratura. Tutte le armature dovranno essere non solo di facile smontaggio, ma saranno anche costruite in modo tale che al momento del primo disarmo rimanendo in posto i necessari puntelli, possano essere rimossi senza pericolo di danneggiare le relative sponde e altre parti essenziali e delicate per la stabilità dell'opera. I casseri dovranno essere praticamente stagni, ove non siano di metallo, la loro superficie a contatto con il calcestruzzo dovrà essere il più possibile liscia, in maniera che ad opera finita, tutte le facce dei getti risultino ben lisce e compatte. Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidità dell’opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente. Dopo il disarmo l'Appaltatore deve curare CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 51 l'asportazione di tutte le sbavature, ma i rappezzi locali saranno tollerati solo in casi eccezionali e con rispetto di norme all'uopo emanate. Le superfici del calcestruzzo devono essere protette, dopo il disarmo, da ogni possibile danneggiamento. Ove fosse previsto l'uso dell'intonaco, la superficie dei getti deve essere ravvivata subito dopo il disarmo e l'applicazione dell'intonaco deve avvenire al più presto. d) Armature metalliche Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall’Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo B450C. Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle indicazioni delle «Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14 Gennaio 2008». Costruiti i casseri per il getto del conglomerato, si dispongono con la massima cura le armature metalliche nella posizione progettata. I ferri verranno legati agli incroci con fili di ferro o eventualmente saldati, manicottati, e tenuti in posto mediante sostegni provvisori. I ferri sporchi, unti e notevolmente arrugginiti, devono essere accuratamente puliti prima della collocazione in opera. Non é di norma consentito, per i diametri superiori a 18 mm, l'impiego di barre che siano state piegate per il trasporto e successivamente raddrizzate. Nei punti d'interruzione i ferri devono essere sovrapposti per una lunghezza di almeno 40 diametri, ripiegandoli ad uncino alle estremità, oppure riuniti con manicotto filettato e con saldatura elettrica. Tali interruzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minore sollecitazione: è necessario che la maggior parte delle armature principali raggiunga la zona degli appoggi e sia convenientemente ancorata nella zona compressa. Nelle membrature tese le giunzioni devono essere fatte soltanto con manicotto filettato. Le barre devono essere piegate alle estremità ad uncino a semicerchio con una luce interna uguale a cinque volte il diametro del tondino. I ferri piegati devono presentare nel punto di piegatura un raccordo curvo avente un raggio uguale a 10 volte il diametro della barra. Nelle barre ad aderenza migliorata é ammessa l'omissione degli uncini, ma l'ancoraggio deve essere in ogni caso pari a 10 diam. con un minimo di 15 cm, comunque, se presenti gli uncini dovranno avere diametro interno pari almeno a 6 diam., ed ai fini dell'aderenza potranno essere computati nella effettiva misura del loro sviluppo in asse barra. Qualsiasi superficie metallica deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno cm 0,8 se si tratta di soletta, e di cm 2 se si tratta di nervatura. Fra le superfici delle barre di ferro vi deve essere in ogni direzione una distanza uguale almeno al diametro delle medesime ed in ogni caso non inferiore a centimetri 2. Dopo il posizionamento dell'armatura l'Appaltatore deve richiedere alla D.L. il controllo e l’approvazione prima di dare inizio ai getti. Nel prezzo del ferro per le armature sono compresi, oltre agli oneri di provvista, quelli relativi al taglio, piegatura, sagomatura, saldatura posa in opera perdite per sfridi, alla fornitura ed impiego del filo di ferro per le legature, alla filettatura dei manicotti e alla realizzazione dei sostegni. e) Stagionatura del conglomerato cementizio Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto debbono essere mantenute umide con continua bagnatura o con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. Il disarmo delle superfici laterali dei getti dovrà avvenire quando il conglomerato ha raggiunto Una resistenza non inferiore a 0,20 Rck e comunque superiore a 50 kg/cm2. Il disarmo delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuato quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze In assenza di specifici accertamenti, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dalle Norme Tecniche di cui alla vigente normativa, subito dopo il disarmo si dovrà provvedere alla bagnatura delle superfici in modo da rallentare evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato. Le operazioni di bagnatura delle superfici dei getti possono essere sostituite dall'impiego di vernici protettive antievaporanti. Quest'ultimo provvedimento dovrà essere tassativamente adottato se si constaterà che la bagnatura CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 52 provoca efflorescenze superficiali, o quando la superficie dei getti é soggetta a forte evaporazione per condizioni ambientali (temperatura, grado di umidità, ventilazione). f) Precauzioni particolari per l'esecuzione dei getti durante la stagione fredda La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in opera, non deve in nessun caso essere inferiore a 13° C per il getto di sezioni strutturali di spessore minore di 20 cm, e 10° C negli altri casi. Per ottenere tali temperature, occorrerà, se necessario, provvedere al riscaldamento preventivo degli inerti e dell'acqua di impasto. Si dovrà evitare che l'acqua venga a contatto diretto con il cemento, qualora la temperatura della stessa sia superiore ai 40° C. Quando la temperatura dell'acqua superi i 40° C si adotterà la precauzione di immettere nella betoniera dapprima la sola acqua con gli inerti, e di aggiungere poi il cemento quando la temperatura della miscela acqua-inerti sarà scesa al di sotto di 40°C. Durante la stagione fredda, il tempo per il disarmo delle strutture deve essere protratto, per tenere conto del maggior periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze necessarie e cioè almeno 0,20 Rck e comunque superiore a 50 kg/cm2. Fino al momento del disarmo si deve controllare, per mezzo di termometri introdotti in fori opportunamente predisposti nelle strutture, che la temperatura del conglomerato non scenda al di sotto dei +5 C°. g) Precauzioni particolari per l'esecuzione dei getti durante la stagione calda Durante la stagione calda bisognerà particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non venga a superare i 30°C. Bisognerà a questo scopo impedire l'eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo opportunamente i depositi sia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in modo che l'evaporazione continua dell’acqua alla superficie degli stessi ne impedisca il surriscaldamento) . Qualora la temperatura dell’impasto non possa venire mantenuta al disotto di 30°C, i getti debbono essere sospesi, a meno che non venga aggiunto agli impasti un opportuno ed efficace additivo plastificante ritardante, atto ad eliminare gli inconvenienti dell’elevata temperatura. Durante la stagione calda deve essere eseguito un controllo più frequente della consistenza. La stagionatura dei conglomerati dovrà essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e protetto dal sovrariscaldamento. In luogo della bagnatura, le superfici dei getti possono essere trattate con speciali vernici antievaporanti. h) Responsabilità dell'Appaltatore Oltre all'osservanza di quanto prescritto nei precedenti Articoli l'Appaltatore dovrà, nell'eseguire le opere in cemento armato (ordinario e precompresso) attenersi alle norme e a tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori. La completa responsabilità della regolare applicazione di quanto sopra citato, spetta in ogni caso e sempre all'Appaltatore, non rispondendo mai l'Amministrazione Appaltante della progettazione e dell'esecuzione delle opere in cemento armato o in ferro. La D.L. verificherà l'osservanza delle suddette norme da parte dell'Appaltatore; così pure disporrà insindacabilmente, in base a corretti criteri costruttivi e di conduzione del cantiere, nei casi non specificati dalla normativa vigente. L'Appaltatore sottoporrà calcoli e progetti esecutivi all’ esame della D.L. ed inizierà la costruzione delle opere solo dopo aver ottenuto esplicito benestare scritto. Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e dei tipi esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla D.L. in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni. L'Appaltatore dovrà perciò avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere competente per lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata di essi. Detto ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà però al pari di questo essere munito del requisiti di idoneità a norma di quanto é prescritto nel Capitolato Generale. Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della D.L., l'Appaltatore potrà dare inizio al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione Lavori. Spetta in ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 53 cemento armato. Le prove verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalità di esse saranno fissate dalla D.L. tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nel D.M. sopra citato. Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto. Sarà inoltre compito dell'Appaltatore effettuare nei termini e secondo procedure vigenti, le prescritte denunce, per le strutture in c.a. Art. 68 – Opere provvisionali Armature di scavi, palancolate, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, comunque occorrenti per la esecuzione di ogni tipo di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere che debbono sostenere e da assicurare l'esecuzione dei lavori in completa sicurezza per i lavoratori nel rispetto delle normative vigenti. Per quanto riguarda l'armatura degli scavi, questa dovrà essere sporgente di almeno 30 cm. dal bordo dello scavo e dovrà essere eseguita in base ai calcoli di stabilità redatti da tecnico abilitato nel rispetto delle norme vigenti. L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione, allo spostamento ed allo smontaggio delle predette opere. L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, prima dell'esecuzione, apposito registro, a firma di un professionista abilitato, riportante il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali. L'Appaltatore, in ogni caso, rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere adottando tutte le cautele necessarie. L’onere e spesa necessaria per tutto quanto descritto nel presente articolo, compresa la progettazione, sarà a totale carico dell'Appaltatore. Art. 69 – Deviazioni temporanee delle acque Ove necessario, si dovrà provvedere ad impedire l'ingresso delle acque di canali, fossi etc, nella zona interessata dai lavori mediante la costruzione di opere provvisionali temporanee atte a contenere la spinta di tali acque e/o a deviare la corrente stessa. In base al tipo di lavoro ed alle caratteristiche del corso d'acqua in cui si deve operare, si potranno costruire - ture - fossi di deviazione - intubamenti della corrente. A) Modalità di esecuzione delle ture. Le ture provvisorie, in funzione dell’altezza dell’acqua da contenere, potranno essere dei tipi seguenti. Per altezze d’acqua fino a 2,00 m semplice arginature in terra argillosa impermeabile o singola fila di pali di legno infissi nel corso d'acqua e tavoloni orizzontali di contenimento con addossata internamente una banca di terra di convenienti dimensioni. Per altezze d'acqua fino a 3,00 m doppia fila di recinti di tavoloni orizzontali e di pali in legno infissi, collegati in testa da catene, posti a conveniente distanza una dall'altra riempita di terra argillosa ben costipata. In pratica le ture dovranno avere una larghezza uguale all'altezza dell'acqua che ad esse si appoggia, fino che questa non raggiunga l'altezza di 3,00 m. Oltre a tale livello, le ture dovranno essere aumentate di 30 cm. per ogni metro di altezza in più. Per altezze d'acqua superiori a 3,00 m., od in presenza di terreni fortemente permeabili, oppure in particolari condizioni ristrette di spazio, le ture potranno essere costituite da una fila di palancolate metalliche tipo Larssen, infisse in profondità nel terreno immaschiate una con l'altra, dotate di eventuale puntellatura o doppia fila di palandole metalliche tipo Larssen, infisse in profondità nel terreno a conveniente distanza una dall'altra e riempita di terra limosa argillosa ben costipata. Le ture eseguite semplicemente in terra e soggette alla corrente del corso d'acqua, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 54 dovranno essere protette contro l'erosione mediante teli in plastica montati con le sovrapposizioni nel senso della corrente ed opportunamente fissati al terreno. Inoltre, per tutto il tempo necessario al mantenimento delle ture in terra, l'Appaltatore dovrà tenere costantemente presente sul cantiere, a disposizione dell'Amministrazione Appaltante, almeno un escavatore in perfetta efficienza e garantire la reperibilità di un conduttore e di un operaio, per poter intervenire immediatamente ed in ogni momento (sia di notte che in giorni festivi) sulle ture stesse in caso di piena imprevista. Ogni onere e spesa necessaria per l'escavatore, la reperibilità del personale e l'intervento sulle ture sarà a totale carico dell'Appaltatore. B) Modalità di esecuzione dei fossi temporanei. Per l'esecuzione di fossi temporanei, necessari per la deviazione di un tratto di corso d'acqua, si seguiranno le normali prescrizioni relative agli scavi a sezione obbligata e quelle contenute nella descrizione del relativo prezzo unitario di elenco. In particolare il materiale terroso di risulta proveniente dall'apertura dei fossi potrà essere sistemato sul bordo del fosso, a formazione di tura, oppure accumulato in aree di deposito. In ogni caso, tale materiale sarà riutilizzato per il successivo rinterro del fosso. C) Modalità di esecuzione degli intubamenti della corrente. Quando si dovranno eseguire all'asciutto lavori che interesseranno tutta la larghezza del corso d'acqua, si potrà convogliare la corrente in alveo dentro una condotta chiusa a perfetta tenuta idraulica mediante formazione preliminare di due ture di sbarramento poste all'inizio ed alla fine del tratto da intubare. Le ture avranno una altezza tale da permettere, con un franco di sicurezza adeguato, il convogliamento della corrente dentro la condotta che potrà essere spostata da una sponda all'altra durante i lavori a seconda delle necessità . Qualunque sistema venga adottato per la deviazione dell'acqua del canale, l'Appaltatore a fine lavori dovrà rimuovere ogni genere di materiale impiegato e restituire il corso d'acqua con il fondo e le sponde riprofilate a regola d'arte. Art. 70 –Muratura in pietrame e conglomerato cementizio La muratura di conglomerato cementizio con paramento esterno in pietrame sarà realizzata con conglomerato cementizio con classe di esposizione XF2, rapporto acqua-cemento massimo pari a 0.50, classe di resistenza > 25/30 MPa per quanto concerne il paramento interno, mentre il paramento esterno realizzato in pietrame dello spessore medio di 30 cm, ben ammorsato nel conglomerato cementizio retrostante. Le pietre, prima del collocamento in opera dovranno essere diligentemente pulite e ove occorra, a giudizio della Direzione Lavori, lavate. Nella costruzione della muratura le pietre dovranno essere battute col martello e rinzeppate diligentemente con scaglie così che ogni pietra resti avvolta dalla malta stessa e non rimanga alcun vano od interstizio. In presenza di climi freddi ovvero con temperature inferiori ai 278 K, l'Impresa farà costantemente uso di additivi antigelo ed acceleranti di presa esenti da cloruri del tipo approvato dalla Direzione Lavori, conformi a quanto previsto dalle norme UNI 7105 e 7109, dosati secondo i risultati delle prove e comunque non inferiori al 2% sul peso del legante. Nel paramento ad opera incerta, il pietrame dovrà essere scelto diligentemente e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate e adattate col martello, in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 55 Nel paramento a mosaico greggio, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte, col martello a punta grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. La muratura a corsi regolari dovrà progredire a strati orizzontali da 20 a 30 cm di altezza con pietre disposte in modo da evitare la corrispondenza delle commessure verticali fra due corsi immediatamente sovrastanti. In tutte le specie di paramento, la sigillatura dei giunti dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle della malta e delle materie estranee, lavandole a grande acqua e riempiendo poi le commessure stesse con nuova malta, curando che questa penetri bene comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei corsi sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. Nelle facce viste saranno impiegate pietre lavorate secondo il tipo di paramento prescritto e nelle facce contro terra saranno impiegate pietre sufficientemente piane e rabboccate con malta in modo da evitare cavità. Nelle murature contro terra saranno lasciate apposite feritoie secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Art. 71 –Messa a dimora di talee e piantine Caratteristiche dei materiali Il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, purché l’Impresa dichiari la provenienza e questa venga accettata dall’Ufficio di Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e le talee dovranno essere immuni da qualsiasi malattia parassitaria. Le talee dovranno risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di 3 cm. Il taglio delle talee dovrà avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere conservate fino alla fine dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessità di cantiere, il deposito dovesse continuare anche durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere conservate in locali frigoriferi od immerse in acqua fredda (<15°C) e corrente. L’acqua da utilizzare per l’annaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. Devono essere individuate le fonti di approvvigionamento e stabiliti gli oneri relativi. Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere tramite l'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua. Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8÷10 cm, le talee andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovrà essere liscio e della minor superficie possibile, andrà escluso il taglio con l'accetta. Modalità esecutive Per la piantagione delle talee, o delle piantine, l’Impresa eseguirà i lavori nel periodo di riposo vegetativo, che va, indicativamente, dal tardo autunno all'inizio della primavera; il periodo delle lavorazioni potrà variare a seconda delle situazioni climatiche stazionali. Resta comunque a carico dell’ Impresa la sostituzione delle fallanze o delle piantine che per qualsiasi ragione non avessero attecchito. Le specie di piante saranno le seguenti: a) piante a portamento erbaceo o strisciante: Festuca glauca, Gazania splendens, Hedera helix, Hypericum calycinum, Lonicera sempervires, Mesembryanthemum acinaciforme, Stachys lanata); CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 56 b) piante a comportamento arbustivo: Alnus viridis, Cornus mas, Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius, Eucaliptus sp. pl., Mahonia aquifolium, Nerium oleander, Opuntia ficus indica, Pitosporum tobira, Rosmarinus oficinalis, Salix cinerea, Salix nigricans, Salix purpurea, Salix triandra, Spartium junceum, Viburnum opulus. Prima dell'inizio dei lavori d'impianto, da parte dell’ Ufficio di Direzione Lavori sarà consegnato all’Impresa un ordine di servizio nel quale saranno indicate le varie specie da impiegare nei singoli settori di impianto. Quando venga ordinata dall’Ufficio di Direzione Lavori (con ordine scritto) la messa a dimora a distanze diverse da quelle fissate in progetto, si terrà conto, in aumento o in diminuzione ai prezzi di Elenco, della maggiore o minore quantità di piante adoperate, restando escluso ogni altro compenso all’Impresa. In particolare sulle scarpate degli scavi, il piantamento potrà essere effettuato, secondo le prescrizioni dell’Ufficio di Direzione Lavori, anche solo limitatamente allo strato di terreno superiore, compreso tra il margine del piano di campagna ed una profondità variabile intorno a circa 80 cm, in modo che lo sviluppo completo delle piantine a portamento strisciante, con.la deflessione dei rami in basso, possa ricoprire la superficie sottostante delle scarpate ove il terreno risulta sterile. L'impianto delle erbacee potrà essere fatto con l'impiego di qualsiasi macchina oppure anche con il semplice piolo. Per l'impianto delle specie a portamento arbustivo, l’Impresa avrà invece cura di effettuare l'impianto in buche preventivamente preparate con le dimensioni più ampie possibili, tali da poter garantire, oltre ad un più certo attecchimento, anche un successivo sviluppo regolare e più rapido. Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, l’Impresa avrà cura di regolare l'apparato radicale, rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, perite od eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. Sarà inoltre cura dell’Impresa di adottare la pratica “dell’imbozzinatura” dell'apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra argillosa e letame bovino debitamente diluito in acqua. L'operazione di riempimento della buca dovrà essere fatta in modo tale da non danneggiare le giovani piantine e, ad operazione ultimata, il terreno attorno alla piantina non dovrà mai formare cumulo; si effettuerà invece una specie di svaso allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle acque di pioggia. L’Impresa avrà cura di approntare a piè d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da evitare fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee disposte negli imballaggi, qualunque essi siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc., dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalità necessarie al buon attecchimento, quindi dovranno risultare bene avvolte e protette da muschio, o da altro materiale, che consenta la traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e compresse. Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a piè d'opera, non potessero essere poste a dimora in breve tempo, l’Impresa avrà cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo in opportune tagliole, o di provvedere ai necessari annacquamenti, evitando sempre che si verifichi la pregermogliazione delle talee o piantine. In tale eventualità le talee, o piantine, dovranno essere escluse dal piantamento. Nella esecuzione delle piantagioni le distanze fra le varie piante o talee, indicate precedentemente, dovranno essere rigorosamente osservate. Prove di accettazione e controllo L’Impresa secondo la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dall’Ufficio di Direzione Lavori. In particolare l’Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione. Prima dell'esecuzione dei lavori dall’Ufficio di Direzione Lavori controllerà la corrispondenza dei materiali a quanto prescritto in precedenza mediante prelievo di campioni. Durante l'esecuzione dei lavori controllerà altresì la correttezza dei metodi di lavoro. L’Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle lavorazioni, il completo attecchimento delle piantine, delle talee, o delle coltri erbose. Qualora ciò non dovesse verificarsi, l’Impresa, a sua cura e spese, è obbligata a ripetere a tutte le operazioni necessarie perché avvenga l'attecchimento. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 57 Art. 72 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo Previo formazione di adeguato scavo in sezione ristretta il canale in pietrame e calcestruzzo sarà realizzato secondo le sezioni indicate negli elaborati di progetto. In particolare verrà utilizzato pietrame calcareo, granitico o porfirico dello spessore non inferiore a cm 20 a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo C25/30, classe di esposizione XF2, rapporto acqua-cemento max pari a 0.50, dello spessore non inferiore a cm 30 con posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C diametro φ 6 maglia 20x20. Si considera compreso l’onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni e la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto. L’opera dovrà essere conclusa con inserimento di talee nella parte sommitale dello stesso. In particolare per quanto riguarda le modalità di realizzazione e le caratteristiche dei vari materiali si farà riferimento agli articoli precedenti 61-66-67-70-71. Art. 73 –Tubi di polietilene Ad alta densità P.E.a.d., per pressione massima di esercizio di 0,4 MPa (PN 4), opportunamente stabilizzati per resistere all'invecchiamento, aventi caratteristiche conformi alle Norme UNI 7054, UNI 7613, UNI 7615, UNI 7616, per scarichi e fognature, compresi raccordi e pezzi speciali e gli oneri della formazione dei giunti che potranno essere saldati, incollati, a serraggio meccanico o flangiati. Tubi, raccordi e pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. (Istituto Italiano Plastici) che ne garantisce la rispondenza alle norme UNI. L'accatastamento dei tubi in P.E.a.d. deve essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari su superfici che non presentino irregolarità tali da provocare deformazioni dei tubi nel tempo; l'accatastamento non deve superare l'altezza di 2 m. Il tubo sarà steso su uno strato di materiale fino, di spessore non inferiore a 10 cm e sarà poi rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale, per uno spessore non inferiore a 15 cm. Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dello stesso scavo, costipato per strati. Le prove di tenuta dovranno essere effettuate prima del rinterro. Le giunzioni delle tubazioni in P.E.a.d. saranno eseguite secondo le modalità che seguono. Giunzioni per saldatura Dovranno essere sempre eseguite da personale qualificato, con apparecchiature idonee ed in ambiente atmosferico tranquillo. Saldature testa a testa Usate nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal senso. Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura. Per una perfetta saldatura il P.E.a.d. richiede: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 58 - temperatura superficiale del termoelemento 473 K ± 10 K; - tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore; - pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare tale da assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra. Giunzioni elettrosaldabili Eseguite riscaldando elettricamente il bicchiere in P.E.a.d. nel quale è incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; tali giunzioni sono consigliabili quando si devono unire due estremità di tubo che non possano essere rimosse dalla loro posizione. Giunzioni mediante serraggio meccanico Possono essere utilizzate mediante i seguenti sistemi: - Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti GIBAULT) e quindi necessitano di una boccola interna. Nel caso che il graffaggio sia effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola. - Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione è effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo. Giunzioni per flangiatura Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in P.E.a.d.. I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con bulloni o tiranti in acciaio inox di lunghezza appropriata. A collegamento avvenuto flange e bulloni saranno convenientemente protetti contro la corrosione. Art. 74 –Semine La D.L. delimiterà le superfici delle scarpate della strada o delle opere di attraversamento sulle quali dovrà venire creato un manto vegetale mediante semine di miscugli adatti a far sviluppare una copertura di prato polifita stabile. All'atto della semina l'Impresa dovrà somministrare concimi fosfatici o potassici nei quantitativi prescritti nella parte del presente articolo relativa alla preparazione del terreno, dove vengono fissate le disposizioni da adottare nelle concimazioni di fondo mentre, a parziale modifica di quanto ivi prescritto, i concimi azotati dovranno venir somministrati a germinazione avvenuta. Prima di dare inizio alla semina il terreno opportunamente concimato dovrà venir erpicato con rastrelli per facilitare l'interramento del concime. Il quantitativo di seme prescritto per ogni ettaro di scarpata è di 40 g/mq. Il tipo di miscuglio da adottare sarà tempestivamente indicato alla D.L. per iscritto in base alle caratteristiche del terreno da seminare. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 59 Prima di dar corso alla semina l'Impresa dovrà tempestivamente avvertire la D.L. perchè possa effettuare quei controlli che riterrà di volta in volta più convenienti. La scelta della stagione in cui eseguire la semina è lasciata a completa discrezione dell'Impresa alla quale spetterà tuttavia l'onere della risemina nel caso in cui la germinazione avvenisse in modo irregolare o discontinuo. Lo spandimento del seme, da effettuarsi sempre in giornata senza vento, dovrà avvenire per passate successive nel corso delle quali verranno sparsi miscugli costituiti da semi di volume e peso il più possibile simili. A semina ultimata, la superficie dovrà essere rastrellata a mano, passata con erpice a sacco ed infine battuta col rovescio della pala in modo da costipare moderatamente la superficie trattata e successivamente si dovrà eventualmente procedere all’irrigazione per garantire l’attecchimento. Art. 75 –Geotessili in tessuto non tessuto Generalità I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori. Caratteristiche dei materiali Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui, coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici. I teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 300 g/m2 e non superiore a 400 g/m2. In funzione del peso unitario, i geotessili in propilene dovranno presentare le seguenti caratteristiche: peso unitario 2 (g/m ) spessore a 2 kPa resistenza a trazione allungamento a (mm) (kN/m) rottura (%) • 300 • 1,2 • 60 • 40 • 400 • 1,5 • 70 • 40 Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso unitario inferiore. La superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il terreno. Il geotessile dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale. Modalità esecutive Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni. I teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato in corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri, a distanza di 1 metro. Per i tappeti da porre in opera in acqua, L’Impresa dovrà impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo carico gli oneri per il materiale di zavorratura. Prove di accettazione e controllo CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 60 L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. Art. 76 –Fossati drenanti Previo formazione di scavo in sezione trapezoidale obbligata (dimensioni della trincea: 40cm alla bae, 70 cm alla sommità e profondità 100 cm) sarà posato sul fondo e sulle pareti per un’altezza di cm 50 geotessile per avvolgere il tubo drenante in pead doppia parete microforato del diametro di 20 cm. Il tutto sarà poi ricoperto con materiale inerte ben lavato. Il geotessile dovrà inoltre richiudere il tutto con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di evitare l’apertura e impedire l’infiltrazione del materiale terroso. Art. 77 –Briglie in legname e pietrame Si esegue la preparazione preliminare del sito di intervento comprendente tutte le operazioni relative all’eventuale disbosco, all’eventuale modifica morfologica, alla pulizia, al disgaggio, alla messa in sicurezza. Tali operazioni vengono effettuate mediante l’utilizzo del mezzo meccanico ed eventualmente completate manualmente. Si predispone la sede di posa, con disposizione ortogonale alla direzione della corrente del corso d’acqua, mediante scavo e preparazione del piano di appoggio della base della struttura che deve presentare andamento piano con superficie inclinata a reggipoggio di circa 10° rispetto all’orizzontale, con lunghezza e larghezza di poco superiori a quelle della struttura, considerando altresì l’ammorsamento laterale nelle sponde e la predisposizione della zona di platea. Tale operazione viene effettuata mediante l’utilizzo del mezzo meccanico ed eventualmente completata manualmente. Se il substrato non presenta le necessarie caratteristiche geotecniche, si dovrà realizzare uno strato basale di idoneo spessore con materiale avente qualità e proprietà migliori. Si passa poi alla posa e fissaggio dei tronchi longitudinali (correnti) del primo ordine, della lunghezza massima disponibile, posizionati, ortogonalmente alla direzione della corrente del corso d’acqua, in due file orizzontali e parallele: la più avanzata costituisce il limite esterno, a vista e rivolto a valle, dell’opera finita; la più arretrata costituisce il limite interno, rivolto a monte e controcorrente. La distanza tra le due file (interasse) deve rispettare le indicazioni progettuali basate su calcoli strutturali e di stabilità e non deve comunque in nessun caso risultare minore dell’altezza finale della struttura. I tronchi longitudinali devono venire uniti uno all’altro mediante incastro a sormonto; il fissaggio viene effettuato mediante trapanazione sequenziale di entrambi i tronchi e successivo inserimento con battitura manuale del “chiodo” costituito da tondino di ferro ad aderenza migliorata (per tronchi con un diametro pari a 20÷40 cm è opportuno adottare un diametro preforo/chiodatura pari a 14mm). L’utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza in genere. Per garantire una maggiore compattezza e resistenza della struttura lignea portante è necessario che gli elementi (tronchi) contigui vengano uniti l’uno all’altro mediante giuntura ad incastro a sormonto e chiodatura. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 61 Segue la posa e fissaggio dei tronchi trasversali (montanti) del primo ordine, aventi una lunghezza poco superiore all’interasse delle due file di correnti sottostanti, posizionati ortogonalmente ai correnti e con distanza uno dall’altro (interasse) generalmente non superiore a 2 m. Il fissaggio viene effettuato mediante trapanazione sequenziale di entrambi i tronchi (trasversale e longitudinale) e successivo inserimento con battitura manuale del “chiodo” costituito da tondino di ferro ad aderenza migliorata, analogamente a quanto fatto per il fissaggio dell’incastro tra i tronchi longitudinali. L’utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza in genere. Si riempie con materiale inerte litoide, costituito da pietrame di pezzatura tale che non sia consentita la sua fuoriuscita dalla struttura (Ø > distanza (luce) tra due correnti successivi (> 25 cm)), per uno spessore pari alla somma del diametro del primo ordine di correnti e del primo ordine di montanti (completamento del primo corso). Tale operazione viene effettuata mediante l’utilizzo del mezzo meccanico e completata manualmente a formare una parete a vista regolare e stabile ed un piano parallelo alla superficie di partenza (con inclinazione a reggipoggio). Si procede con la posa e fissaggio dei correnti e di montanti del secondo ordine, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti. L’utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza in genere. Si procede inoltre al fissaggio dei piloti d’acciaio della dimensione stabilita in progetto con particolare cura all’ancoraggio degli stessi nel terreno di fondazione Si riempie con materiale inerte litoide, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti (completamento del secondo corso). Si realizzano i corsi successivi, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti, sino al raggiungimento dell’altezza finale della struttura, determinata dalle verifiche progettuali di stabilità e funzionalità dell’opera avendo cura di mantenere un idoneo ammorsamento laterale nelle sponde. Si conclude infine con parziale riempimento con materiale inerte litoide a monte della struttura a raccordo con la pendenza dell’alveo, realizzazione di raccordi con la morfologia preesistente (nelle zone laterali e sommatale della struttura onde evitare pericolosi inneschi erosivi), riprofilatura delle sponde, asporto di detriti e scarti di lavorazione, sagomatura dei tronchi trasversali troppo sporgenti (eventualmente seguendo con il taglio l’inclinazione della parete frontale), pulizia totale del sito. Tali operazioni vengono effettuate mediante l’utilizzo del mezzo meccanico e completate manualmente. Art. 78 – Cunetta alla francese Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o centrifugato, il controllo della resistenza del conglomerato sarà eseguito a cura e spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, prelevando da ogni partita un elemento dal quale ricavare quattro provini cubici da sottoporre a prove di compressione presso un laboratorio indicato dalla stessa Direzione Lavori. (Ogni partita composta di 200 elementi per tubazioni, pozzetti e cordonature; di 500 elementi per canalette, mantellate, cunette e fossi). Le operazioni di prelievo e di prova saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa. Qualora la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere. Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Le cunette dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente classe di resistenza > 20/25 MPa, in elementi di dimensioni come da progetto. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 62 Prima della posa si procederà all’asportazione del materiale in eccesso e alla successiva regolarizzazione del piano di posa che dovrà essere accuratamente costipato e livellato. Particolare attenzione dovrà essere posta nella posa e nella giunzione degli elementi contigui. C) NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI Art. 79 –Norme generali L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata si terrà come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate a misura od a corpo secondo le indicazioni dell'elenco prezzi di contratto e delle presenti norme. Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione Lavori riterrà più convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse. Art. 80 –Movimenti terra Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Impresa. Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 63 • l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti con l'impiego di pompe; • l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalità previste nel paragrafo "Formazione di rilevati), oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi entità proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal Committente o scelte dall’Appaltatore; • le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo; • i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari; • l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli scavi; • l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori; • l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni; • i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere; • l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione; • la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento; • l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture sotterranee (TELECOM - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.). I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con l’Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione. Art. 81 –Formazione di rilevati I rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con L’Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della loro contabilizzazione. Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra le due sezioni di rilievo sarà tale da evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Impresa. I rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo comprende la fornitura a piè d'opera del materiale, la posa per strati dello spessore indicato nei disegni di progetto, la compattazione con il macchinario e le modalità prescritte negli stessi elaborati progettuali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le modalità e caratteristiche previste nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le prove di accettazione e controllo. Il prezzo compensa la formazione di nuovi rilevati arginali o il ringrosso e/o il rialzo di rilevati esistenti con materiale proveniente da cave private individuate dall’Impresa Appaltante. L'area delle sezioni in rilevato verrà computata rispetto al piano campagna, senza tener conto né dello scavo di scoticamento o di ammorsamento (nel caso di CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 64 ringrosso o rialzo arginale), né dell'occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico. Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dall’Ufficio di Direzione Lavori, il maggiore rilevato non verrà contabilizzato e l’Impresa, se ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori, rimuoverà, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Art. 82 –Demolizioni Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni minime. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione, fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di mine. In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta. L’Impresa è obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili. Il prezzo è comprensivo anche del corrispettivo per le discariche. Art. 83 –Murature varie Tutte le murature saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, spigoli, incassature, ecc.. Art. 84 – Opere in cemento armato I getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni costruttivi approvati dalla Direzione Lavori. Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento, sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondità, nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo casi particolari a giudizio della Direzione Lavori. Sono pure compensati: l'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto. Si intenderà compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale corrispondente ai gradi F1 e F2. Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verrà valutato a metro cubo in opera. Art. 85 –Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio delle casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che verticali od inclinati a qualsiasi profondità ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso sfridi, tiranti, chioderia, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 65 banchinaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse ed ogni altro onere, secondo le specifiche di cui sopra. Negli appalti a misura, le casseforme verranno misurate a metro quadro in base alla effettiva superficie bagnata dal getto. Negli appalti a misura, i casseri saranno compensati a metro quadrato in base alla superficie delle facce della struttura da casserare, senza tenere conto di altro. Art. 86 –Ferro per c.a. Il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e l'immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sarà contabilizzato, di barre del tipo B450C controllate in stabilimento. Sono altresì compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla Direzione Lavori. Il ferro di armatura, negli appalti a misura, verrà valutato secondo il peso teorico corrispondente a ciascun diametro in base ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni costruttivi approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Art. 87 –Tubazioni Generalità Gli articoli d’Elenco prezzi relativi alle varie tubazionicomprendono gli oneri per: - la realizzazione dei giunti, compreso gli accessori quali collanti, manicotti, saldature, collari di presa, raccorderia, ecc.; - la compenetrazione dei tubi maschio-femmina; - tagli, sfridi, ecc.. I pezzi speciali saranno computati ragguagliandoli al tubo di pari diametro, secondo le seguenti misure: - 1,00 m per curve, gomiti e cappellotti terminali; - 1,25 m per braghe semplici e giunti a squadra; - 1,75 m per braghe doppie e giunti a croce; - 6,00 m per braghe multiple e sifoni; - 1,00 m del diametro minore per riduzioni. Tubazioni in polietilene ad alta densità Saranno computate a metro di lunghezza effettiva senza tener conto delle compenetrazioni in corrispondenza dei giunti. I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri per l’esecuzione dei giunti e la fornitura di collari e staffe d’ancoraggio, murate, saldate o imbullonate alle strutture portanti. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 66 Art. 88 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo Sarà computato a metro quadro di sviluppo effettivo considerando larghezza e lunghezza valutate sulla linea media del canale. Si considera inoltre comprensivo di tutte le lavorazioni e/o forniture descritte nella specifica voce di elenco prezzi. Art. 89 –Fossati drenanti Saranno computati a metro di lunghezza effettiva comprensivi di tutte le lavorazioni e/o forniture descritte nella specifica voce di elenco prezzi. Art. 90 –Briglie in legname e pietrame Saranno computate in base al volume effettivo del manufatto (legname + pietrame) intendendo comprese tutte le opere di predisposizione e di finitura necessarie per l’esecuzione dell’opera. Art. 91 –Cunetta alla francese Sarà computata per metro lineare di sviluppo effettivo misurato sulla linea media della canaletta. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 67