COMUNE DI IDRO
PROVINCIA DI BRESCIA
SISTEMAZIONE VERSANTE IN SINISTRA
OROGRAFICA DEL FIUME CHIESE
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PROGETTO ESECUTIVO
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Salò, 30 Ottobre 2009
PROF. ING. PAOLO SIMONINI
Via Bonafede, 1 – 35126 Padova
DOTT. ING. FRANCESCO GIUSTACCHINI
Via Pietrò Da Salò, 6 – 25087 Salò (BS)
PARTE PRIMA
1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 14 - Sospensioni e proroghe
Art. 15 - Penali in caso di ritardo
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Art. 19 – Anticipazione
Art. 20 - Pagamenti in acconto
Art. 21 - Pagamenti a saldo
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 24 - Revisione prezzi
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 26 - Lavori a misura
Art. 27 – Oneri per la sicurezza
Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Art. 29 - Cauzione provvisoria
Art. 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
Art. 31 – Riduzione delle garanzie
Art. 32 - Assicurazione a carico dell’impresa
Art. 33 - Variazione dei lavori
Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Art. 36 - Norme di sicurezza generali
Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 38 – Piani di sicurezza
Art. 39 – Piano operativo di sicurezza
Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 41 - Subappalto
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto
Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori
Art. 44 – Riserve e Controversie
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
Art. 52 – Custodia del cantiere
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Art. 53 – Cartello di cantiere
Art. 54 – Danni da forza maggiore
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse
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PARTE SECONDA
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PRESCRIZIONI TECNICHE
A) QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 56 – Condizioni generali d’accettazione – Prove di controllo
Art. 57 - Caratteristiche dei vari materiali
B) NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 58 – Sondaggi e tracciati
Art. 59 – Preparazione delle aree di intervento
Art. 60 – Demolizioni
Art. 61 – Movimenti terra – Scavi
Art. 62 – Riporti in genere
Art. 63 – Rilevati
Art. 64 – Strato di finitura in tout-venant alluvionale
Art. 65 – Riempimenti
Art. 66 – Conglomerati di cemento e malte
Art. 67 – Getti per opere in conglomerato di cemento
Art. 68 – Opere provvisionali
Art. 69 – Deviazioni temporanee delle acque
Art. 70 –Muratura in pietrame e conglomerato cementizio
Art. 71 –Messa a dimora di talee e piantine
Art. 72 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo
Art. 73 –Tubi di polietilene
Art. 74 –Semine
Art. 75 –Geotessili in tessuto non tessuto
Art. 76 –Fossati drenanti
Art. 77 –Briglie in legname e pietrame
Art. 78 – Cunetta alla francese
C) NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Art. 79 –Norme generali
Art. 80 –Movimenti terra
Art. 81 –Formazione di rilevati
Art. 82 –Demolizioni
Art. 83 –Murature varie
Art. 84 – Opere in cemento armato
Art. 85 –Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato
Art. 86 –Ferro per c.a.
Art. 87 –Tubazioni
Art. 88 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo
Art. 89 –Fossati drenanti
Art. 90 –Briglie in legname e pietrame
Art. 91 –Cunetta alla francese
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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PARTE PRIMA
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per
realizzare a misura l’intervento di sistemazione del versante in sinistra orografica del fiume Chiese nel Comune
di IDRO (BS).
2. Le opere che formano oggetto dell’appalto, possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali
prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
A) Viabilità permanente
€
79812.39
inc. % = 16.28
B) Viabilità provvisoria
€
38294.60
inc. % = 7.81
C) Canale in pietrame e calcestruzzo
€
284034.25
inc. % = 57.95
D) Attraversamenti stradali
€
8423.16
inc. % = 1.72
E) Drenaggi e convogliamento acque
€
53076.50
inc. % = 10.83
F) Opere di presidio
€
18662.40
inc. % = 3.81
G) Varie
€
7859.12
inc. % = 1.60
Totale base d’asta
€
490162.42
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.
4.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro
Num.
a)
Importo esecuzione lavori
b1)
b2)
a + b1+b2
2.
Colonna 1)
Colonna 1)
Colonna 3)
Colonna 1 + 2 + 3)
A misura
A corpo
In economia
TOTALE
484350.22
484350.22
Oneri diretti per la sicurezza
5812.20
5812.20
Oneri per la sicurezza specifica
8000.00
8000.00
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO
498162.42
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell’importo di cui al comma 1, lettere b1) e b2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
al comma 3.
3.
L’importo di cui al comma 1, lettere b1) e b2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti,
dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, quarto periodo, del Codice dei contratti, e
dell’articolo 45, comma 7del regolamento generale D.P.R. 554/99.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, essendo i lavori di cui all’articolo 2, comma 1,
punto 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento
generale (D.P.R. 554/99), in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato
speciale.
3. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, previsto a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli
effetti come «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 della legge n. 163 del d.lgs. 12 aprile 2006, e che siano
inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, punto a, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2,
comma 1, punto 3 b1, b2 costituiscono vincolo negoziale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG8 (opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) classifica II fino a € 516457.00.
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti , all’articolo 45, commi
6, 7 e 8, e all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato
speciale, sono riportati all’Art.1 comma 2 del presente capitolato speciale.
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto;
e) il computo metrico estimativo;
f)
l’elenco prezzi;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale;
h) il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all’art.91 D.Lgs n.81 del 09-04-2008;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34.
- la legge n.163 del d.lgs. 12 aprile 2006.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in
conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
-
di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e
degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
-
di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare
riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
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localizzative e costruttive;
-
di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle
proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto
della normativa
vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono
essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o
integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori,
l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive
modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’art.1, comma 1 del D.Lgs n. 152 del 2008 le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in
caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore
offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.
3. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi alle
opere da eseguirsi nonché a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade
di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per lo stoccaggio e/o accatastamento dei
materiali e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale
le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei
lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza
accertata.
4.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella
del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5.
Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si
applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentossessantacinque)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole per un totale di giorni 60 (sessanta).
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 14 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei
lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o
sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 de capitolato generale d’appaltol DM 145/2000.
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 15 - Penali in caso di ritardo
1. a) - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (in
lettere zerovirgolacinquepermille).
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi
importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro quindici (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni
di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal
responsabile del procedimento.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione
delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento
generale.
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie
esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 25 (venticinque) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall’articolo 136 del D.Lgs 12/04/2006 n.163.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 19 – Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 20 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui
al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore ad € 50.000 (cinquantamila euro) .
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine,
il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con
l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore,
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi e ove richiesto alla Cassa Edile.
Art. 21 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
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entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9,del
D.Lgs 12/04/2006 n.163., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi ai
sensi dell’art. 141 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta
dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici,
della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
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Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 24 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs 12/04/2006 n.163, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale,
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.
Art. 26 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto.
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Art. 27 – Oneri per la sicurezza
1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento
rapportati all’importo contrattuale.
Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
Art. 29 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75 commi 1 e 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e dell’articolo 100 del Regolamento generale ,
l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento
(due per cento) dell’importo dei lavori a base d’asta, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, assegno circolare o libretto a portatore.
2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo “Circolare”, intestato alla Stazione Appaltante
e “NON TRASFERIBILE”. Nel caso di presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa le stesse
dovranno avere durata non inferiore a 180 giorni dalla gara e contenere la rinuncia da parte dell’obbligato in
solido con il debitore principale:
-
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato
in solido con il debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento
degli obblighi assunti dal debitore stesso;
-
all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui art. 1957 del Codice Civile;
3. La cauzione provvisoria (che sia nella forma di assegno circolare, libretto al portatore, polizza assicurativa o
fideiussione bancaria) deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, separata o in
calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria
definitiva di cui al successivo art. 32.
Art. 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
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3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 31 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso
delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria.
Art. 32 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell’art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, a garanzia della responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
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espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in
possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi
propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera non imputabili ad errori progettuali, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in
parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del
contratto incrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette
preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato Euro omissis
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a Lire 968.135.000.= (Euro 500.000) così come previsto dal comma 2 dell’art. 103 del
D.P.R. 554/99 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti
e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o
da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 33 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e
dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche
l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
Art. 36 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 304 del decreto legislativo n.
81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 38 – Piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione
appaltante su indicazione dell’appaltatore, ai sensi del decreto n. 81 del D.lgs 9 aprile 2008, e integrante il
progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell’appaltatore.
Art. 39 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto n. 81 del D.lgs 9 aprile 2008
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE
del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 41 - Subappalto
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente
derivante dall’applicazione delle corrispondenti voci di computo, da considerare nella fattispecie nella loro
interezza e quindi non frazionabili nelle specifiche di analisi;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di
cui all’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora tali lavorazioni superano tutte sia il 15%
dell’importo totale dei lavori ;
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione
obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso
di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è
in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto
sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste,
con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
n. 252 del 1998.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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3. Ai sensi dell’art.118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono
essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;
l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una
sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di
Brescia, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel
cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di
tutte le condizioni previste dal precedente art. 43.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione
definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 44 – Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore
ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165,
comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui
sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
3. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 2 e l’appaltatore confermi le riserve per la definizione
delle controversie è prevista la competenza del Giudice ordinario.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto
della loro sottoscrizione.
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di
Brescia delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se
cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del
20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non
è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per
quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per
risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda
o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da
parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni
alla sede della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, per i necessari accertamenti.
2. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, secondo quanto previsto dall’art. 29 della Legge 341/95 e
successive modificazioni ed integrazioni, assicurativi e antinfortunistici. Inoltre trasmette all’Amministrazione con
cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia.
Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile
del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al
netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché
al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell’errore di progettazione.
Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione del collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 172 del DPR
554/99.
Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per
appalti fino a 200.000 EURO, con direzione lavori interna all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a
1.000.000 di EURO nel rispetto del comma 3 dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione
dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provisorio del certificato di regolare
esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere eseguite;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei
punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del
cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da
calcolo e materiale di cancelleria;
p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori
tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto
di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali
non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati,
o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco
dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata
dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale
per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia
del libro matricola.
2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.
Art. 52 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare
giurata.
Art. 53 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.
Art. 54 – Danni da forza maggiore
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi
di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000
e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di
3 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza
maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai
rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi
carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
A) QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 56 – Condizioni generali d’accettazione – Prove di controllo
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo art. 2; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai
requisiti di cui sopra.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
Lavori, la quale dovrà attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai
competenti Uffici della Società.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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L'accettazione dei materiali non è in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata
collaudata.
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non
incluse nelle presenti Norme purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese per il
prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori in seguito specificati o indicati dalla Società e/o dalla
Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
I campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati
dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a
garantirne l’autenticità e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni saranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati nell'art. 20 della
Legge 5/11/1971 n. 1086; la Direzione Lavori potrà a suo giudizio, autorizzare l'esecuzione delle prove presso altri
laboratori di sua fiducia.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 57 - Caratteristiche dei vari materiali
I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere i requisiti fissati qui di seguito e negli articoli successivi; dovranno
pertanto essere forniti di un’idonea certificazione d'origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle
specifiche richieste nelle presenti Norme.
Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non sarà ritenuto idoneo all'impiego ed immediatamente
allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell'Impresa.
In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma specifica.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in
volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano
da produttori di provata capacità e serietà.
A) Acqua: dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui l'acqua
medesima è destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21
della Legge 1086 del 5/11/1971, (D.M. in vigore).
B) Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane: dovranno corrispondere alle prescrizioni:
-
della legge 26/05/1965 n.595;
-
delle "Norme sui requisiti d’accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici" D.M. 14-1-1966 modificato
con D.M. 3/06/68, D.M. 31/08/1972, D.M. 13/09/93;
-
delle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" R.D. 16-11-1939 n. 2231;
-
delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico", R.D. 16-111939 n. 2230;
-
d’altre eventuali successive Norme che dovessero essere emanate dai competenti Organi.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori
regole d'arte.
Durante il corso della fornitura dei leganti, la Direzione Lavori farà eseguire periodicamente, da laboratori ufficiali
o da altri laboratori di sua fiducia, prove su campioni di leganti prelevati in contraddittorio con l'Impresa stessa.
Le spese per il prelievo, la formazione, l'invio dei campioni, le prove, gli esami e le relative certificazioni, sono a
cura e spese dell'Impresa.
C) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per opere murarie (da impiegarsi nella formazione dei
conglomerati cementizi, escluse le pavimentazioni): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme
Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge n. 1086 del 5-11-1971 (D.M. in vigore).
Le dimensioni massime degli aggregati costituenti la miscela dovranno essere compatibili con quanto prescritto
nel D.M. n. 19 del 9/1/1996 e in ogni caso le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura cui il
conglomerato cementizio è destinato.
Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art. 2 delle Norme citate nel seguente comma D).
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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D) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni: dovranno soddisfare ai requisiti
stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e
degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4, Ed. 1953 ed eventuali successive modifiche) ed
essere rispondenti alle specifiche riportate nelle rispettive norme d’esecuzione lavori.
E) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti
stabiliti nella "Tabella UNI 2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali successive modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi d’elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti da
materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%.
F) Pietre naturali: le pietre da impiegare nelle murature, nei drenaggi, nelle gabbionate, ecc. dovranno essere
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate.
Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel R.D. 16-11-1939 "Norme per l'accettazione
delle pietre naturali da costruzione" n. 2232.
Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego.
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli: dovranno essere sgrossate col
martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di
contatto così da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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G) Pietre da taglio: proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione Lavori.
Esse dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri
difetti, senza immasticature o tasselli.
Esse dovranno corrispondere ai requisiti d’accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939 "Norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" - n. 2232.
Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno le seguenti:
a) a grana grossa
b) a grana ordinaria
c) a grana mezza fina
d) a grana fina
Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto regolo in modo da
non presentare incavi o sporgenze maggiori di 2 cm rispetto al piano medio; le pietre lavorate a punta grossa non
presenteranno irregolarità maggiori di 1 cm.
Per le pietre lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa saranno lavorati a perfetto piano, e le facce
dovranno avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i 5 mm.
Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati in modo che le
commessure non eccedono i 3 mm.
Non saranno tollerate né smussature negli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi.
H) Tufi: le pietre di tufo dovranno essere di natura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente
friabili.
I) Materiali Laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti con R.D. 16-11-1939 - n. 2232
"Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" od alle Norme UNI 5628-65, UNI 1607, UNI 5629-65, UNI 5630-65,
UNI 5632-65.
I mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con gli spigoli ben profilati e dritti; alla frattura dovranno
presentare struttura fine ed uniforme ed essere senza calcinaroli e impurità.
L) Argilla espansa: dovrà essere ottenuta mediante clinkerizzazione in forni rotanti ad una temperatura di circa
1473 K; peso in mucchio 320÷630 kg/m³ secondo la granulometria.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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M) Blocchi prefabbricati per vibro-compressione: saranno confezionati con inerti di buona qualità e dosaggi non
inferiori a 200 kg di cemento, di tipo IV 42,5 o 42,5R, per metro cubo d’impasto.
La resistenza a rottura degli elementi dovrà essere:
-
8 MPa
per blocchi prefabbricati con impiego di ghiaietto e pietrisco;
-
3 MPa
per blocchi prefabbricati con impiego d’argilla espansa.
La superficie delle costole dovrà essere almeno pari, nel caso di strutture non portanti, al 40%; nel caso di
strutture portanti al 65% della superficie apparente del piano di posa del blocco.
N) Blocchi prefabbricati di cemento e argilla espansa faccia-vista: saranno prodotti con inerti di buona qualità e
dosaggi non inferiori a 200 kg di cemento, di tipo IV 42,5 o 42,5R, per metro cubo d’impasto.
Saranno confezionati con conglomerato cementizio a struttura chiusa; la curva granulometrica varierà da 0,5÷4
mm; la densità da 1.200÷1.600 kg/m³.
Una varietà dei blocchi faccia vista è costituita dagli «splittati» ottenuti a spacco da un blocco doppio e possono
essere a paramento normale o scanalato.
N) Materiali ferrosi: saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto. Gli acciai per c.a.,
c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell'art. 21 della Legge 5-11-1971 n. 1086 (D.M. in vigore).
Su richiesta della Direzione Lavori, per tutti i materiali ferrosi, saranno presentati alla stessa certificati di
provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici.
Il lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. dovrà essere del tipo laminato a freddo, di
qualità extra dolce ed avrà spessore di 0,2 mm.
I bulloni normali saranno conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI 5727-65 e UNI 5593; quelli
ad alta resistenza devono appartenere alle classi delle norme UNI 3740-65.
I tubi d’acciaio senza saldatura, per costruzioni meccaniche, dovranno soddisfare la norma UNI 7729 ed
appartenere al tipo Fe 510.
P) Acciaio inossidabile: dovrà presentare elevata resistenza alla corrosione ed al calore e rispondere, per
composizione chimica, caratteristiche e prescrizioni generali, alla norma UNI 6900-71.
Le lamiere d’acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317.
La designazione degli acciai è fatta per composizione chimica, dove «x» sta per «acciaio legato», il primo numero
indica la percentuale di carbonio moltiplicato per 100 ed i numeri finali indicano i tenori degli elementi di lega in %.
Oltre alla classificazione UNI sarà abitualmente usata anche la classificazione AISI (American Iron and Steel
Institute).
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Q) Acciaio zincato: profilati, lamiere e tubi d’acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in elementi
singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco fuso, nel rispetto
delle prescrizioni della norma d’unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati
a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso).
Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse, scossaline, compluvi,
infissi, serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto dovranno essere impiegate lamiere zincate
secondo il procedimento Sendzimir.
Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente
complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà essere inferiore
a:
-
190 g/m² per zincatura normale;
-
300 g/m² per zincatura pesante.
R) Alluminio e leghe leggere: per laminati, trafilati o sagomati non estrusi dovrà essere impiegato alluminio
primario di cui alla norma UNI 4507 - «Alluminio primario ALP 99,5 da lavorazione plastica».
Leghe leggere da lavorazione plastica resistenti alla corrosione dovranno corrispondere alle norme UNI 3569-66 o
UNI 3571.
S) Alluminio anodizzato: dovrà risultare conforme alla norma UNI 4522-66 «Rivestimenti per ossidazione anodica
dell'alluminio e sue leghe.
Classificazione, caratteristiche e collaudo».
Gli strati normalizzati d’ossido anodico saranno definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP, ARC, ARS, IND, VET
rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico lucido, architettonico spazzolato, architettonico satinato
chimicamente, industriale grezzo, vetroso), un numero che ne indica la classe di spessore e l'eventuale
indicazione della colorazione.
Per gli strati architettonici la norma prevede quattro classi di spessore:
-
Classe 5:
spessore strato min. 5 µm;
-
Classe 10: spessore strato min. 10 µm;
-
Classe 15: spessore strato min. 15 µm;
-
Classe 20: spessore strato min. 20 µm.
Di queste la prima sarà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequente manipolazione, la
seconda per parti architettoniche esposte all'atmosfera con manutenzione periodica, la terza in parti esposte ad
atmosfere industriali o marine e la quarta, di tipo rinforzato, in atmosfere particolarmente aggressive.
T) Rame: Lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 3310/2^/3^/46 - 72.
U) Prodotti plastici metacrilici: caratterizzati da infrangibilità, leggerezza ed elevatissima resistenza agli agenti
atmosferici, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione:
UNI 7067-72 - Materie plastiche metacriliche per stampaggio ed estrusione. Tipi, prescrizioni e prove.
UNI 7074-72 - Lastre di polimetilmetacrilato. Tipi, prescrizioni e prove.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
33
Le lastre potranno essere di tipo I (colorate in forma e successivamente polimerizzate in blocco) e di tipo II
(prepolimerizzate e termoestruse).
In ogni caso saranno assolutamente prive di difetti superficiali e di forma.
I lucernari, sia a cupola (a semplice od a doppia parete anticondensa) che continui, saranno fabbricati con lastre di
polimetilmetacrilato delle migliori qualità (plexiglass, perspex, ecc.).
V) Legnami: di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere definitive sia per quelle
provvisorie, a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non
dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso cui sono stati destinati.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenza fra i diametri medi
delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi
in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione
trasversale dell'elemento.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle Norme UNI in
vigore.
I legnami di tipo lamellare dovranno essere di qualità I secondo la normativa DIN 4074, con giunzioni a pettine
secondo la normativa DIN 88140 e la loro essenza lignea sarà preferibilmente di abete rosso o larice.
Le strutture di legno lamellare dovranno essere prodotte da stabilimenti in possesso del certificato di incollaggio di
tipo A, in conformità alla norma DIN 1052. Gli eventuali trattamenti protettivi, gli spessori e le modalità applicative
degli stessi, dovranno essere del tipo previsto negli elaborati progettuali.
Z) Leganti ed emulsioni bituminosi: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme C.N.R.
"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo n. 2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali" Fascicolo n. 3 - Ed. 1958.
X) Leganti bituminosi: dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi
stradali" - Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R.
Y)
Vetri e cristalli: dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima
qualità, perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità
lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto.
Y1)
Cristalli lustri: s’intendono per tali i vetri piani con entrambi le facce tese, mediante trattamento "Float",
praticamente piane, parallele e lustre. Essi dovranno rispondere alle norme di unificazione UNI 6487-75 vetri
piani-cristalli lustri (lustrati e float).
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Y2)
Vetri uniti al perimetro (vetro-camera): saranno costituiti da pannelli prefabbricati formati da due lastre di
vetro piano accoppiate (per mezzo di profilato e distanziatore saldato con adesivi o sigillanti), fra le quali è
racchiusa aria o gas disidratati.
Il giunto d'accoppiamento dovrà essere assolutamente ermetico e di conseguenza, non dovrà presentarsi
nessuna traccia di polvere o di condensa sulle superfici interne di cristalli.
Essi dovranno presentarsi perfettamente trasparenti ed inoltre stabili alla luce, all'invecchiamento ed agli agenti
atmosferici.
Per le tolleranze sugli spessori, dimensionali e di forme si rimanda alle norme UNI 7172-73.
Aa)
Geotessili: costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualità
(con esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura meccanica, stabilizzate ai raggi
UV, con esclusione di collanti, resine, additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e
termolegatura. I geotessili sono a filo continuo quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata.
Nello specchio che segue sono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri impiegati, le principali
caratteristiche degli stessi:
Materie prime
Poliestere
Polipropilene
1,38
0,90
. Punto di rammollimento: K
503÷523
413,00
. Punto di fusione: K
533÷538
443÷448
0,4
0,04
Caratteristiche tecniche
. Densità : g/cm³
. Punto d'umidità: % a 65% di umidità
relativa
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai raggi
ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali,
all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi.
Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità di impiego.
Il materiale dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove:
- campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza)
UNI 8279/1
- peso, in g/m²
UNI 5114
- spessore, in mm
UNI 8279/2
- resistenza a trazione su striscia di 5 cm, in N
UNI 8639
- allungamento, in %
UNI 8639
- lacerazione, in N
UNI 8279/9
- resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, in MPa
UNI 8279/11
- punzonamento, in N
UNI 8279/14
- permeabilità radiale all'acqua, in cm/s
UNI 8279/13
- comportamento nei confronti di batteri e funghi
UNI 8986
- diametro di filtrazione, espresso in µm, corrispondente a quello
del 95% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato il
geotessile, determinato mediante filtrazione idrodinamica.
Ab)
Tubazioni in PVC: in cloruro di polivinile rigido serie pesante, dei tipi 302, 303/1 e 303/2, secondo le vigenti
Norme UNI, con giunti a bicchiere muniti di guarnizione di gomma.
Ogni tubo dovrà portare impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il
diametro nominale, l'indicazione del tipo; dovrà essere munito inoltre del marchio di conformità alle Norme UNI
rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici.
Ac)
Materiali per opere in verde:
Ac1)Terreno vegetale: il materiale da impiegarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle
banchine laterali per il ricarico, la livellazione e la ripresa di aree comunque destinate a verde, dovrà essere
terreno vegetale, proveniente da scotico di terreno a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità
massima di 1,00 m.
Qualora il prelevamento della terra sia fatto da terreni naturali non coltivati, la profondità di prelevamento sarà
limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo, ossia a quello
spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettono la
normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 50 cm.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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L'Impresa, prima di effettuare il prelevamento della terra, dovrà darne comunicazione alla Direzione dei Lavori.
La stessa eventualmente potrà richiedere un prelievo di campioni in contraddittorio, per le analisi di idoneità
del materiale, da effettuarsi presso una stazione di chimica agraria riconosciuta, a cura e spese dell'Impresa.
Ac2) Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per la concimazione di fondo od in copertura dovranno
essere di marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali
di fabbrica.
Ac3) Materiale vivaistico: L'Impresa deve dichiararne la provenienza e la Direzione Lavori potrà accettare il
materiale, previa visita ai vivai che devono essere dislocati in zone limitrofe o comunque assimilabili.
Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria.
Ac4) Sementi: l'Impresa dovrà fornire sementi di ottima qualità e rispondenti esattamente a genere e specie
richiesta, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con
l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali freschi, ben
aerati e privi di umidità.
Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme dell'art. 1.
Per ulteriori approfondimenti, riguardanti tutti i materiali per opere in verde, si fa riferimento a quanto riportato
nell'articolo specifico per l'esecuzione dei lavori.
Ad)
Materiali di qualsiasi provenienza da impiegare nelle lavorazioni:
-
materiali per rilevati e/o riempimenti;
-
aggregati grossi e fini per conglomerati, drenaggi, fondazioni stradali, ecc.;
-
pietrame per murature, drenaggi, gabbioni, ecc..
I materiali da impiegare nelle lavorazioni sopra indicate dovranno essere sottoposti dalla Direzione Lavori, prima del
loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio, per accertarne l’idoneità in relazione alle particolari utilizzazioni
previste. Dopo che la Direzione Lavori avrà espresso il proprio benestare sulla base dei risultati delle prove di
laboratorio, il materiale potrà essere impiegato nella produzione, fermo restando che l'Impresa stessa sarà
responsabile, a tutti gli effetti della rispondenza alle specifiche norme contrattuali. Gli oneri per prove e verifiche di
idoneità sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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B) NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Premessa
L'Impresa dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni degli enti
competenti in materia di Lavori Pubblici, con particolare riferimento alle Norme Tecniche sottoelencate:
-
«Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche» di cui al D.M.LL.PP. in vigore, emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge n. 1086 del 5/11/1971,
nonché dell'art. 1 della Legge n. 64 del 2/2/1974 (D.M. LL.PP. 2/8/1980, circ. LL.PP. n. 20977 del 11/11/1980,
D.M. 11/3/1988 e successivi aggiornamenti);
-
«Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14 Gennaio 2008»;
-
agli ordini che la Direzione Lavori le impartirà, sulla base delle direttive che i competenti uffici della Società, in
accordo con i Progettisti, riterranno di emettere.
Pertanto, fermo restando ogni altra responsabilità dell'Impresa a termini di legge, essa rimane unica e completa
responsabile dell’esecuzione delle opere. Con cadenza giornaliera e con un anticipo minimo di 24 (ventiquattro) ore,
rispetto allo svolgersi delle lavorazioni, l'Impresa dovrà comunicare in forma scritta (tramite telefax) alla Direzione
Lavori, quali di queste ultime intenderà intraprendere. Ogni variazione rispetto a quanto programmato dovrà essere
tempestivamente comunicata in forma scritta (tramite telefax) alla Direzione Lavori.
In caso di mancata trasmissione del programma o di cambiamenti a questo apportati, la Direzione Lavori potrà
procedere alla verifica ed al controllo di quanto eseguito tramite i mezzi di indagine (distruttivi e non distruttivi) che di
volta in volta riterrà più opportuni. Gli oneri per l'esecuzione di ogni controllo supplementare saranno a totale carico
dell'Impresa.
La conformità a quanto previsto dal progetto, sarà sancita dalla redazione di un apposito verbale di constatazione,
firmato dal Direttore dei Lavori o in sua vece dal Responsabile del Controllo Qualità Materiali, da lui incaricato e dal
Direttore Tecnico dell'Impresa: il verbale riporterà, oltre ai dati identificativi della lavorazione, i tipi e la quantità dei
controlli eseguiti.
Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre
parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norma Tecnica e descrizione delle lavorazioni contenuta nell'Elenco
Prezzi, dovrà essere seguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche.
Art. 58 – Sondaggi e tracciati
Subito dopo la consegna dei lavori e prima di dare inizio alle opere, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese,
d'intesa con la Direzione Lavori, all’esecuzione di saggi, sondaggi e prove di laboratorio per una completa verifica
della natura e delle caratteristiche del sottosuolo.
Prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza della canaletta di raccolta delle acque
e della sede stradale, alla inclinazione delle scarpate, e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure
realizzare, nei tratti richiesti dalla Direzione Lavori, la modinatura necessaria a determinare con precisione
l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
38
Qualora i lavori in terra siano connessi alle opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento pure di esse
con l'obbligo della conservazione dei picchetti, come per i lavori in terra.
L'Impresa ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione della Direzione Lavori, per tutta la durata dei
lavori personale tecnico dotato di: strumenti geodetici, canne metriche, paline, rolline e quant'altro occorre per rilievi,
tracciamenti e misurazioni, relativi alla verifica e alla contabilità dei lavori.
Dovrà pertanto fornire, senza alcun compenso, tutta la mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei tracciati, per il
rilievo delle sezioni nere e rosse, nonchè tutte le altre misure di contabilità ed inoltre tutti i picchetti, chiodi, vernici,
ecc. indispensabili allo scopo.
Art. 59 – Preparazione delle aree di intervento
Prima di dare inizio ai lavori di cui al presente articolo, l'Impresa farà eseguire secondo le prescrizioni della D.L. le
prove di laboratorio necessarie a determinare: la classe a cui il terreno appartiene, la massima densità ad umidità
ottima nonchè determinare la densità naturale.
Sono considerate opere di preparazione delle aree d’intervento i seguenti lavori:
a) taglio di piante di medio ed alto fusto, estirpazione di ceppaie, radici ed arbusti e loro trasporto a rifiuto od
accatastamento a disposizione dei proprietari.
b) asportazione del terreno vegetale fino alla profondità ritenuta sufficiente dalla D.L.
c) smaltimento immediato e continuo, delle eventuali acque dagli scavi e apertura di fossi anche provvisori per lo
smaltimento delle acque
Le opere di cui al capoverso a) sono compensate con il prezzo di elenco “Taglio della vegetazione arbustiva, arborea
e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di
risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera compiuta a regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.”.
Art. 60 – Demolizioni
Tutte le demolizioni che si rendessero necessarie in corso d'opera, dovranno essere eseguite adottando le necessarie
precauzioni atte a garantire l'incolumità e la sicurezza del personale addetto al lavoro ed al pubblico transito.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e
spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli
in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 61 – Movimenti terra – Scavi
Norme generali
Per l'esecuzione degli scavi e relativi trasporti di materiale l’Appaltatore sarà libero di adottare tutti quei sistemi,
materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla D L. siano riconosciuti rispondenti
allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento del lavori. Allorché, in corso di lavoro,
impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque non rispondessero alle esigenze del lavori,
l'assuntore é tenuto ad ampliarli, a modificarli e, se necessario, a cambiarli totalmente e ciò a tutte sue spese senza
che egli possa invocare a scarico di responsabilità, l'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla
Direzione del Lavori, né pretendere compensi od indennità di sorta oltre i prezzi di contratto. La profondità degli scavi
riportata dai disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere spinti alla
profondità che la Direzione Lavori indicherà volta per volta, o anche in momenti successivi, in relazione alle
caratteristiche del terreno: l'Appaltatore é al corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d’ora ad avanzare,
per effetto di tale causa, richieste di compensi eccedenti quelli contrattualmente già previsti.
Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori che si devono eseguire o per
qualsiasi altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi di qualsiasi tipo o
profondità, l'Appaltatore dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie
per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare il più possibile da ogni pericolo gli operai. Resta peraltro
inteso che, quali che siano i provvedimenti adottati, saranno in ogni caso esclusivamente pagati all’Appaltatore al
prezzo di elenco, i volumi di scavo corrispondenti alle sezioni teoriche ordinate ed inoltre l'Appaltatore stesso sarà in
ogni caso l'unico responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connessi, con
l'esecuzione degli scavi. L'Appaltatore può essere tenuto ad effettuare, senza variazioni delle condizioni contrattuali,
l'esecuzione di tutti gli scavi per successivi ripiani anziché per fronti a tutta altezza. In ogni caso, salvo diversa
disposizione del D.L., l'Appaltatore dovrà provvedere a selezionare i materiali riutilizzabili, quali per esempio il
terreno vegetale, e a conservarli, a proprie spese, fino al loro reimpiego. Gli scavi devono essere rifiniti con il fondo e
le pareti accuratamente ripuliti dal materiale smosso e profilati secondo le sagome prescritte, i cigli ben tracciati ed i
condotti di guardia e di scolo efficienti. Le superfici rocciose di fondazione devono venire profilate con l’asportazione
di tutti gli elementi smossi o alterati e pulite con getti di aria e di acqua in forte pressione subito prima di iniziare i
getti, mentre quelle terrose devono venire adeguatamente compattate. La profilatura dei piani di fondazione deve
avvenire sempre per asportazione e mai per riporto di materiale. E’ obbligo dell'Appaltatore in ogni caso provvedere
di sua iniziativa ed a sue spese perché le acque, comprese quelle comunque scorrenti dalla superficie del terreno,
non abbiano ad allagare gli scavi. Nell'esecuzione degli scavi di qualsiasi genere l’Appaltatore deve provvedere
inoltre a provvedere, a sua cura e spese, all'aggottamento anche con pompe ed il deflusso naturale delle acque di
qualunque provenienza senza che per tale fatto gli sia dovuto alcun compenso. La Direzione potrà, a suo giudizio
insindacabile, prescrivere che gli scavi siano mantenuti asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la
costruzione dei manufatti. Resta chiaramente stabilito che per questi esaurimenti parziali o totali, durante gli scavi e
dopo di essi, non verrà corrisposto alcun compenso, essendo tale onere compreso e compensato nel prezzo di
Elenco dello scavo. Materiali di risulta degli scavi che dovranno essere reimpiegati, se non possono essere
immediatamente posti in opera, saranno normalmente depositati in cumuli lateralmente ai cavi in luoghi idonei,
disponendoli in modo da non recare ostacoli per il passaggio, il traffico e l’attività degli operai: in modo da prevenire
ed impedire l'invasione nei cavi delle acque meteoriche o superficiali oppure gli scoscendimenti o smottamenti dei
materiali stessi ed altri eventuali danni i quali, nel caso si verificassero, dovranno essere prontamente riparati, a cura
e spese dell'Appaltatore. L’ubicazione la disposizione e le dimensioni degli scavi risultano definite in linea di massima
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
40
dai disegni allegati al progetto esecutivo. Le definitive dimensioni saranno però determinate soltanto man mano che
gli eventuali sondaggi ed i lavori di escavazione procederanno e saranno note la natura, le condizioni e la giacitura
dei terreni sottostanti. Di tali circostanze l'Appaltatore dichiara di essere ben edotto e di averne tenuto debito conto
nel presentare la sua offerta. Gli scavi saranno sviluppati in maniera da evitare mescolamenti delle terre per la
costruzione delle opere con materiali di risulta. La D.L. avrà sempre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
stabilire la sospensione o la limitazione dello scavo se lo riterrà necessario per la stabilità delle scarpate,
specialmente nei periodi di pioggia, o quando i materiali di risulta degli scavi, qualora venissero utilizzati per la
formazione dei rilevati, non presentassero il prescritto grado di umidità.
Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Impresa procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del
profilo di scavo; nulla è dovuto all'Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le
armature e sbatacchiature.
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono, lo richiedano, l'Impresa
sarà tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e l’esecuzione delle opere di scavo e murarie.
Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, l'Impresa dovrà rimettere in sito le materie scavate
in più, utilizzando materiali idonei.
Dovrà inoltre procedere, quando necessario:
-
al taglio delle piante, all'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. e l'eventuale loro trasporto in aree
apposite;
-
all’eventuale demolizione di strutture esistenti.
I materiali provenienti dagli scavi, esuberanti il fabbisogno del lotto o non idonei per essere riutilizzati, dovranno
essere portati a rifiuto nelle aree di deposito (discariche) che saranno individuate
dall’impresa stessa in corso
d'opera, dietro formale autorizzazione della Direzione Lavori, fatte salve le vigenti norme di Legge.
Le quantità di materiali riutilizzabili dovranno eventualmente essere trattati per ridurli alle dimensioni prescritte,
secondo necessità delle presenti Norme, ripresi anche più volte e trasportati nelle zone di utilizzo, a cura e spese
dell'Impresa.
In particolare, qualora l'Impresa dovesse eseguire scavi in terreni lapidei, quando fossero giudicati idonei dalla
Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati per murature; la parte residua potrà essere reimpiegata nell'ambito del
lotto per la formazione di rilevati o di riempimenti avendola ridotta a pezzatura di dimensioni non superiori a 30 cm,
secondo il disposto delle presenti Norme.
Scavi di sbancamento
Sono tali tutti gli scavi occorrenti per l'apertura della sede stradale, piazzali e opere accessorie, portati a finitura
secondo i tipi di progetto; così ad esempio gli scavi in trincea, compresi cassonetti, scavi di bonifica a qualsiasi
profondità e cunette, quelli di spianamento del terreno, per impianti di opere d'arte, per taglio di scarpate delle trincee
comprese le eventuali banchine intermedie o di rilevati, per formazione o approfondimento di cunette, fossi e canali.
In prossimità del ciglio delle trincee la superficie del suolo deve essere preparata in modo da impedire che le acque
vengano a cadere lungo le scarpate, anche in fase di costruzione. Pertanto l'Impresa è tenuta a scavare nel terreno
naturale a quella distanza dal ciglio, che la D.L. fisserà, apposito fosso di guardia delle dimensioni che verranno
stabilite.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
41
Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele atte a prevenire scoscendimenti e smottamenti,
restando l'Impresa stessa sola responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere a propria cura e spese alla
rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.
Gli scavi ed i trasporti di materiali saranno eseguiti con mezzi adeguati.
In particolare si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque sia con l'apertura
di fossi e cunette occorrenti od anche, se occorra, con canali fugatori.
I materiali provenienti dagli scavi che non siano ritenuti idonei dalla Direzione Lavori alla formazione dei rilevati o ad
altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto, fuori della sede stradale in zone che l'Impresa deve
provvedere a sua cura e a sue spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le
materie ivi depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche o private nonchè al libero deflusso
delle acque. La Direzione Lavori può però esigere che il materiale da portare a rifiuto venga sistemato e profilato ad
allargamento dei rilevati stradali nell'ambito del cantiere oppure depositato su aree indicate dalla Direzione Lavori
non oltre un raggio massimo di Km. 5 dal punto di scavo. L'Impresa non avrà motivo di chiedere compensi dovendoli
ritenere inclusi nel prezzo di elenco, anche se non è esplicitamente indicato. I materiali utilizzabili verranno portati a
formazione di rilevato stradale. Quelli ritenuti idonei ed eccedenti le necessità del lavoro, verranno portati, a cura e
spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori. In particolare si prescrive che il terreno vegetale
proveniente dagli scavi dovrà essere accatastato, nelle quantità di previsto utilizzo, per il successivo reimpiego per il
ricoprimento di scarpate; quello eccedente, dovrà essere portato su aree indicate dalla D.L. non oltre un raggio
massimo di Km. 5,00 dal punto di scavo, ovvero, a rifiuto.
Particolare cautela dovrà essere usata nell'esecuzione di scavi di sbancamento per costruzioni di muri di sostegno o
in vicinanza di edifici, eseguendo i predetti lavori a campioni di lunghezza limitata onde evitare possibili franamenti.
A seconda della natura del terreno, gli scavi saranno considerati appartenenti ad una delle seguenti due classi: terra o
roccia.
Saranno considerati scavi in terra quelli che si svolgono in materia di qualsiasi natura e consistenza sia asciutte che
bagnate, esclusa la roccia dura da mina, la roccia tenera da taglio ed i trovanti di dimensioni superiori a mc. 1.
Quando i materiali provenienti dagli scavi in roccia dovranno essere impiegati a formazione dei rilevati, l'Appaltatore
ha l'onere di procedere ad una eventuale successiva frantumazione onde ottenere pezzature non superiori a cm. 3O.
Scavi a sezione obbligata
Per scavi di fondazione s’intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il perimetro dell'opera,
effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.
Terminata l'esecuzione dell'opera, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a
cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento, cosi generalmente definiti, tutti i cosiddetti scavi di
splateamento, gli scavi di bonifica per la fondazione delle arginature, gli scavi per l'allargamento di trincee, i tagli di
scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, opere di
presa, spallette di briglie, opere di scarico, canali di adduzione e di scarico, ecc.) eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fossi, ed in
generale Tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove é possibile l'allontanamento delle materie di
scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie,etc.
Scavi subacquei
Saranno considerati tali quegli scavi che verranno eseguiti a profondità maggiore di cm. 20 sotto il livello costante in
cui si stabiliscono le acque esistenti nel terreno.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
42
Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi che l'Impresa riterrà più opportuni per mantenere
costantemente asciutto il fondo dello scavo.
Tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e
sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.
Resta comunque inteso che nell'esecuzione di tutti gli scavi l'Impresa dovrà provvedere, di sua iniziativa ed a sua
cura e spese, ad assicurare il normale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno
allo scopo di evitarne il recapito entro gli scavi. Di ogni onere relativo, e quindi del relativo compenso, è stato tenuto
conto nella formazione dei prezzi degli scavi.
A giudizio della Direzione Lavori e senza eccezione e proteste da parte dell'Impresa, il lavoro di aggottamento delle
acque potrà essere eseguito in economia, corrispondendo all'Impresa le ore di effettivo funzionamento delle pompe
in conformità dei relativi prezzi di elenco e pagando gli scavi come se fossero eseguiti all'asciutto.
Art. 62 – Riporti in genere
Le superfici sulle quali devono venire effettuati i riporti devono essere, di norma, preparate asportando la cotica
erbosa ed estirpando piante, cespugli, radici e ceppaie. L'Appaltatore deve attuare i provvedimenti necessari per
garantire l'immediato smaltimento delle acque dai piani di appoggio e predisporre apertura di fossi di guardia a monte
dei riporti sia nella fase di costruzione che a riporto compiuto. Le terre da riporto devono essere prive di terre
vegetali, neve, ghiaccio, erbe, radici e materie estranee in genere. Per tutte le opere in terra l'Appaltatore é tenuto ad
effettuare, anche in corso di lavoro, prove di laboratorio necessarie per la loro classifica e per determinare l'umidità
percentuale naturale, il peso di volume in sito ed il peso di volume massimo (di norma con prova MSHO standard o
modificata, da eseguire secondo le norme, rispettivamente, MSH0 99-61 ed AASHO 180-61).
Nel definire le caratteristiche delle terre ed i gruppi prescritti o ammessi dalla D.L. si farà riferimento alla
classificazione CNR-UNI 10006. Le caratteristiche possono essere ottenute anche per miscelazione di terre
appartenenti a gruppi diversi, secondo determinate percentuali di impiego, stabilite in base a prove di laboratorio e di
cantiere.
Art. 63 – Rilevati
Materiali idonei
I rilevati saranno costituiti da materiali idonei, accuratamente scelti, scevri da radici, erbe, materie organiche, humus
e terra vegetale.
Detti materiali saranno anzitutto reperiti tra i terreni provenienti dagli scavi sulla cui idoneità giudicherà
insindacabilmente la Direzione Lavori, in base alle loro caratteristiche.
In mancanza dei materiali predetti, dovendo ricorrere a cave, queste dovranno fornire materiali corrispondenti alle
terre appartenenti ai gruppi: A-1-, A-2-4, A2-5 e A3.
A suo esclusivo giudizio la Direzione Lavori potrà anche ammettere l'impiego di altri materiali indipendentemente
dalla loro classifica
AASHO, purchè siano adeguatamente integrati e manipolati a cura e spese dell'Impresa
proponente in modo da correggerne le manchevolezze riscontrate.
In ogni caso i materiali per la formazione dei rilevati, sia provenienti dagli scavi che da cave, non dovranno avere
indice plastico superiore a 8 e un limite liquido superiore a 5O.
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente
cm. 50.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
43
Gli ultimi due strati superiori dei rilevati per uno spessore complessivo di 6O cm. dovranno essere comunque
costituiti da materiali assolutamente non plastici ed a granulometria continua, compattati ai 95% della massima
densità secca ottenuta nella prova AASHO modificata.
Per l'ultimo strato superiore di cm. 30, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, dovrà ottenersi un
modulo di compressibilità Me definito dalle norme Svizzere (SNV 670317) il cui valore, misurato in condizioni d
umidità prossime a quelle di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 0,15 N/mmq. e 0,25
N/mmq. non dovrà essere inferiore a 50 N/mmq.
Le prove tutte, se non altrimenti specificate, dovranno essere eseguite secondo le norme AASHO.
Non potranno essere aperte cave nelle immediate adiacenze del corpo stradale; tanto durante l'esecuzione degli
scavi, quanto a scavo ultimato, non si debbono a verificare franamenti, ristagni di acqua o comunque condizioni
pregiudizievoli per la salute ed incolumità pubblica, restando espressamente inteso che qualsiasi danno o anomalia
dovesse essere arrecata ad Enti pubblici o privati ed a proprietà di terzi, ricadrà ad esclusivo carico dell'Impresa,
rimanendo il Committente sollevato da qualsiasi responsabilità o molestia.
Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà
obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di risanamento e ricarico, rinnovando anche la sovrastruttura stradale.
Art. 64 – Strato di finitura in tout-venant alluvionale
Eseguita la costipazione accurata del piano di posa (sia esso il piano di campagna, sia il piano del rilevato ultimato)
per la larghezza prevista negli elaborati progettuali, fino a raggiungere le percentuali della densità massima Proctor
modificata, si inizierà l'approvvigionamento in cordoni del materiale granulare alluvionale che dovrà avere i seguenti
requisiti:
Serie crivelli e setacci U.N.I.
Miscela passante: % totale in peso
Crivello 71
100
Crivello 40
75-100
Crivello 25
60-87
Crivello 10
35-67
Crivello 5
24-55
Setaccio 2
15-40
Setaccio 0,4
7-22
Setaccio 0,075
2-10
e comunque la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti.
L'aggregato non deve presentare forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'indice plastico dovrà essere uguale o inferiore a 4 - il C.B.R. post-saturazione dovrà essere almeno uguale a 50.
Il materiale dovrà essere successivamente steso esclusivamente mediante motor-grader in strati di ugual spessore,
non superiore a cm. 15 nella fase stessa di approvvigionamento.
Il materiale non potrà essere messo in opera durante i periodi di gelo o su sottofondi bagnati o gelati, nè durante il
periodo di pioggia o neve. Eseguita la stesa dello strato si procederà alla sua umidificazione alla umidità ottima
risultante dalla prova Proctor modificata. L'acqua sarà sempre erogata nella quantità ed in modo tale da ottenere la
umidità ottima uniformemente distribuita per tutto lo strato. Durante il costipamento l'umidità dovrà essere
rigorosamente controllata e mantenuta anche nella parte superficiale soggetta a un più rapido essicamento. Il
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
44
costipamento del tout-venant deve essere effettuato con l'impiego di idonei rulli lisci e vibranti e deve essere
proseguito sino ad ottenere una percentuale pari almeno al 95% della densità Proctor modificata.
Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato come indicato all'art. 35, non dovrà essere inferiore a 80 N/mmq.
Il materiale una volta steso dovrà presentarsi omogeneo con assenza assoluta di zone ghiaiose, sabbiose o limose o
di toppe di argilla.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori in relazione alla portata del sottofondo.
Ultimato il costipamento si deve dare con mezzi meccanici il profilo trasversale definitivo di progetto, con pendenze
laterali per tratti in rettifilo a falde inclinate in senso opposto non inferiore al 2,5% a seconda delle prescrizioni della
D.L. per la carreggiata e del 3% o superiore per le banchine.
Qualora durante i lavori venissero arrecati danni a tale strato di finitura della sede stradale a ultimazione dell’opera lo
stesso dovrà essere perfettamente ripristinato.
Art. 65 – Riempimenti
Si intendono per riempimenti i riporti di materiali atti a colmare fossi o cavi naturali ed artificiali (delimitati, quindi,
perimetralmente dal terreno o dalle strutture) effettuati come in appresso.
A meno di quanto riguarda la profilatura delle scarpate, i riempimenti devono essere effettuati con le medesime
modalità e prescrizioni richieste per i rilevati al sensi del precedente articolo.
Art. 66 – Conglomerati di cemento e malte
Disposizioni di carattere generale
Il conglomerato cementizio adoperato per l'esecuzione delle opere in oggetto deve essere confezionato secondo le
Norme Tecniche di cui alla normativa vigente.
a) Cemento
Il cemento sarà fornito sfuso o in sacchi e dovrà essere immagazzinato nei silos o nei depositi che l'Appaltatore dovrà
precostituire nei cantieri per una capacità complessiva tale da assicurare il fabbisogno previsto per almeno 15
giornate lavorative. Tali depositi dovranno essere precostituiti a cura e spese dell'Appaltatore anche nel caso che il
cemento sia fornito dall'Amministrazione Appaltante. Potrà essere previsto e ordinato l'impiego di cementi del tipo
Portland o pozzolanico o ferricopozzolanico e d'alto forno o di tipi speciali a seconda delle prescrizioni della D.L.; le
prescrizioni dei tipi di cemento da impiegare per ogni singola opera o manufatto verranno date all'Appaltatore con
congruo preavviso, salvo che il tipo di cemento da adottarsi non sia preventivamente stabilito sui disegni di progetto.
L'Appaltatore sarà tenuto ad indicare preventivamente la cementeria di provenienza di ciascun tipo di cemento e
dovrà subordinare la fornitura alla preventiva approvazione della D.L. Quale che sia il tipo di cemento prescritto
(Portland, pozzolanico, ferro-pozzolanico, ecc.) ad eccezione solamente del cementi di tipo speciale, i calcestruzzi e
le malte dovranno essere contabilizzati con i relativi prezzi unitari di elenco, senza maggiorazioni di sorta e
l'Appaltatore non potrà avanzare, per questo titolo, alcuna richiesta di maggiori compensi.
L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, anche ai silos o depositi supplementari che si
rendessero necessari in dipendenza delle disposizioni di cui al capoverso precedente.
Il dosaggio per ciascun tipo di calcestruzzo sarà quello necessario ad ottenere il valore di resistenza prescritti.
b) Materiali inerti
Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni generali citate in precedenza ed inoltre le seguenti disposizioni
particolari.
Gli inerti saranno classificabili in base alla tabella seguente:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Diametro [mm]
Naturali
Da Frantumazione
0.08-5.0
Sabbia alluvionale
Sabbia di frantoio
5-10
Ghiaino
Graniglia
10-25
Ghiaietto
Pietrischetto
25-76
Ghiaia
Pietrisco
>76
Ghiaione
Pietrame
Gli inerti devono essere conformi a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente ed inoltre non dovranno essere
scistosi o silicomagnesiaci. Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata devono dar luogo a
una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco
(consistenza, omogeneità, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico,
ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo
con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti richiesti. In ogni caso per i calcestruzzo di
tutte le classi previste l'Appaltatore dovrà presentare l'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile prima
dell’inizio dei getti, quanto segue: n ogni caso per i calcestruzzo di tutte le classi previste l'Appaltatore dovrà
presentare approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile prima dell’inizio dei getti, quanto segue:
a) i campioni dei materiale che intende impiegare, indicando la qualità, il tipo e la provenienza dei medesimi, e
dimostrando che i materiali proposti sono ottenibili in quantità sufficiente a coprire largamente il fabbisogno
prevedibile;
b) lo studio granulometrico dei vari componenti per ogni tipo di calcestruzzo, comprendendo le prove a compressione
su cubetti, le resistenze dei quali dovranno risultare determinate sia a 7 giorni di stagionatura, che a 28 giorni. Dovrà
inoltre essere dimostrato che i calcestruzzi proposti sono, in relazione alle condizioni di impiego, lavorabili in ogni
punto e compattabili in una massa omogenea ed isotropa; per tali fini la D.L. potrà prescrivere che, oltre alla
determinazione del rapporto acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilità con metodi scelti dalla stessa
Direzione Lavori. Resta in facoltà della D.L. di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova
effettuati in cantiere.
La D.L. si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, in base ai risultati delle prove, di prescrivere
l'approvvigionamento degli inerti da cave non locali da qualsiasi distanza esse siano ubicate. Durante i lavori
debbono
eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere
comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti. L’Appaltatore deve, di norma, e
salva autorizzazione scritta in contrario della Direzione Lavori che può consentire un diverso approvvigionamento,
provvedere alla approvvigionamento degli inerti da impianti di provata efficienza, costanza e qualità di prodotto.
L’Appaltatore deve prevedere installazioni tali che sia possibile far variare, in corso di esecuzione, la proporzione nel
calcestruzzo di ogni classe di inerti con largo margine. L’Appaltatore deve predisporre ogni cautela durante le
necessarie operazioni di deposito, trasporto e magazzinaggio degli inerti, onde evitare la disgregazione, la rottura
degli elementi e la contaminazione con sostanze estranee. Se ciò nonostante, risultasse un'eccessiva disgregazione
degli inerti, può venire prescritta dalla D.L., senza variazione delle condizioni contrattuali, una vagliatura finale con
lavaggio dell’aggregato grosso, da effettuarsi subito prima dell'ingresso all'impianto di betonaggio.
Gli inerti non devono venire trasportati direttamente dall’impianto di produzione a quello di betonaggio, ma devono
venire depositati in modo da rendere uniforme il loro contenuto d'acqua. Gli inerti fini devono, in particolare, essere
tenuti in deposito o silo per una durata di almeno 48 ore precedenti il loro uso in modo da permettere il drenaggio
dell'acqua in eccesso e la distribuzione uniforme dell'umidità.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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c) Confezione degli impasti
L'impasto del conglomerato deve essere fatto con mezzi meccanici idonei.
L'Appaltatore deve mantenere o provvedere all'installazione ed all'esercizio di un moderno impianto meccanico di
betonaggio atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantità sufficiente, tale da assicurare, con largo
margine il rispetto del programma cronologico di esecuzione. A meno di deroga ammessa dalla D.L., l'impianto deve
permettere di dosare a peso tutti i materiali solidi. Esso è predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle
proporzioni dei componenti. E' ammessa anche la misurazione a volume dell'acqua e degli additivi. I dispositivi di
misura debbono essere collaudati periodicamente secondo le richieste della D.L. che, se necessario, potrà servirsi di
Pubblico Ufficio o Istituto, abilitati a rilasciare i relativi certificati. I sili del cemento debbono essere in grado di
garantire la miglior tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica. Per quanto non specificato vedasi la Norma UNI
7163/72.
E' autorizzato l'uso delle auto-betoniere per la confezione e/o il trasporto dei conglomerati purché abbiano una
capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. L'impianto deve poter dosare i
componenti con le seguenti tolleranze:
5% per ciascuna classe di inerti;
1% per il cernento e l'acqua.
La durata del mescolamento deve essere preventivamente comunicata alla D.L. La dosatura dell'acqua può essere
fatta a peso o a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del quantitativo dell'acqua d'impasto in
relazione
alla maggiore o minore umidità superficiale dei materiali inerti, onde assicurare la costanza del rapporto
acqua/cemento e/o dell'indice di lavorabilità accertati con le prove preliminari. La determinazione dell'umidità
superficiale degli inerti deve essere effettuata con opportuni metodi, ogni qualvolta sia sospettabile una sua
variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre ragioni. E’ tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua
al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla betoniera. La Direzione Lavori può autorizzare
l'Appaltatore ad approvvigionarsi di calcestruzzo già confezionato presso impianti di produzione industriale in questo
caso – fermo restando che il calcestruzzo deve comunque possedere i prescritti requisiti - dovranno essere rispettate
le norme in vigore o per i calcestruzzi preconfezionati. Le prove di resistenza a compressione ed eventuali altre
prove che fossero richieste dalla D.L. per i calcestruzzi dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla
normativa tecnica vigente, su campioni prelevati in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto. Fermo
restando quanto prescritto sul significato della resistenza caratteristica del calcestruzzo, per i vari tipi di calcestruzzo
di cui all'elenco si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti dosaggi minimi di cemento.
Classe di resistenza
Dosaggio [kg/mc]
C 12/15
C25/30
340
C28/35
360
C32/40
320
I volumi, sia parziali che totali, del miscuglio degli inerti, cosi come le loro caratteristiche, potranno essere variati in
base ai risultati delle prove granulometriche, alla qualità di materiali, alla destinazione dei getti, a giudizio della D.L.,
senza che ciò dia diritto all'Appaltatore a compensi od a prezzi diversi da quelli contrattuali. Particolare cura sarà
dedicata in corso di lavorazione al controllo della quantità di acqua di impasto con la prova del cono; in caso di
eccesso di acqua rispetto alle quantità stabilite dai provini o in difetto alle quantità massime consentite come in
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
47
appresso, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese ad aumentare in corrispondenza il dosaggio dei
cemento per ristabilire il rapporto acqua-cemento, ove ciò, a parere della D.L., non costituisca pregiudizio per l'opera
In ogni caso i rapporti acqua-cemento massimi consentiti sono:
- C25/30
0.50
- C28/35
0.45
- C32/40
0.50
Come detto l'impasto dei materiali sarà eseguito di norma a mezzo di macchine impastatrici. Ove, eccezionalmente,
per il solo calcestruzzo C 12/15, ne fosse consentita l' esecuzione a braccia d'uomo, l'impasto sarà predisposto su
aree convenientemente pavimentate.
L'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea ed uniformemente coesivo. L'eventuale uso di additivi di qualsiasi
genere sarà soggetto all'approvazione della Direzione Lavori. Resta inteso, comunque, che nessun compenso verrà
corrisposto all'Appaltatore per l'impiego di additivi. Per calcestruzzi da impiegare in presenza di acque aggressive
dovrà usarsi solo cemento pozzolanico ed eventualmente aggiunti opportuni additivi a giudizio della D.L. La D.L.
potrà ordinare prove particolari per verificare la resistenza del calcestruzzo all'azione dell'acqua aggressiva. Tali
prove restano a totale carico dell'Appaltatore. Il calcestruzzo o cosi confezionato verrà pagato con il prezzo di elenco
corrispondente alla classe di appartenenza, intendendosi che ogni onere per l'impiego del cemento pozzolanico e per
l'aggiunta di additivi é compensato dal prezzo stesso, salvo il costo per la fornitura dell'eventuale additivo, se
richiesto dalla D.L. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità
necessaria
per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del
lavoro. I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a
rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa
giornata del loro confezionamento. La composizione delle malte e dei conglomerati dovrà rispondere alle prescrizioni
del presente Capitolato d'Appalto e del relativo elenco di cui all'offerta, ovvero alle particolari disposizioni che
dovranno essere date dalla D.L.
Nella confezione delle malte e dei conglomerati si dovranno predisporre i mezzi ed adottare i procedimenti
indispensabili ad ottenere:
- la misurazione, nel modo più preciso possibile di tutti i materiali impiegati per formare l'impasto;
- l'esattezza e costanza della composizione granulometrica del miscuglio degli inerti e del rapporto acqua-cemento
stabiliti a seguito di prove di resistenza;
- la confezione degli impasti con macchine idonee e di potenzialità adeguata al programma di lavoro da svolgere;
- la preparazione dei provini per l'esecuzione di prove di resistenza. Il conglomerato viene individuato tramite la sua
resistenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagionatura.
Per strutture armate non é ammesso l'impiego di conglomerati con C 12/15. L'Appaltatore dovrà presentare i calcoli
ed i disegni esecutivi delle opere in base ai tipi che saranno forniti dalla D.L. in corso di appalto e prima dell'inizio
delle costruzioni Per quelle strutture i cui calcoli e disegni esecutivi, vengono posti a disposizione
dall'Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore previo esame di accettazione dovrà assumere l'esclusiva
responsabilità a tutti gli effetti, sollevandone integralmente l'amministrazione. Qualunque sia l'importanza delle opere
in cemento armato da eseguire, all’Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare
ed esatta esecuzione in conformità del progetto e dei tipi esecutivi, anche dopo la approvazione di essi da parte della
D.L. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dall'Ente Appaltante o
dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Durante tutto il corso del lavori di getto l'Appaltatore é tenuto a prestarsi affinché la D.L. possa effettuare controlli atti
ad accertare che vengano rispettate sistematicamente le prescrizioni circa i materiali e le composizioni approvate o
emesse dalla Direzione Lavori e quelle di confezione, trasporto, posa e maturazione di cui ai successivi articoli
restando inteso che l'inosservanza anche solo parziale di tali prescrizioni può essere per la D.L. motivo di rifiuto del
calcestruzzo già prodotto e posto in opera.
L'Appaltatore non ha, per questo, diritto a rifusione di danni a qualsiasi titolo, anche se prove alle prescritte scadenze
indicassero il raggiungimento delle caratteristiche di qualità contrattualmente prescritte, poiché il rispetto delle
prescrizioni da osservarsi in corso di produzione costituisce per la Direzione Lavori condizione altrettanto essenziale
per l'accettazione del materiale. Si precisa che l'autorizzazione a dare inizio al getti o la mancanza di eccezioni da
parte della Direzione Lavori non diminuisce in alcun modo le responsabilità contrattuali dello Appaltatore circa la
riuscita dei getti sino all’accettazione definitiva e ferme restando, in ogni caso, le responsabilità dell’Appaltatore
stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.l667 e 1669 del Codice Civile.
Art. 67 – Getti per opere in conglomerato di cemento
a) Trasporto a piè d'opera degli impianti
Il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo avverranno con i dispositivi, mezzi d'opera ed accorgimenti suggeriti
dalla tecnica più progredita, preventivamente approvati dalla D.L. e validi a garantire che all'atto del getto l'impasto
conservi tutte le sue caratteristiche di omogeneità. In particolare il calcestruzzo deve essere scaricato dalla betoniera
in modo che cada verticalmente e da limitata altezza dal mezzo od impianto di trasporto; il principio della caduta
verticale da limitata altezza deve venire osservato per quanto possibile, in tutte le fasi del trasporto e della posa del
calcestruzzo. Per il trasporto devono venire impiegate, a preferenza, benne ad apertura sul fondo, costruite in modo
tale da permettere la regolazione dello scarico nelle diverse posizioni di apertura del portello. Gli impianti ed i
procedimenti adottati dovranno far sì che il calcestruzzo, dopo l'adeguato tempo di mescolamento nelle impastatrici
meccaniche, che sarà fissato dalla D.L., sia trasportato e posto in opera senza alcuna sosta non essendo consentito
l'impiego di impasti che abbiano comunque stazionato dal momento della loro confezione. Il tempo intercorso tra
l'inizio delle operazioni di impasto ed il termine dello scarico in opera non deve causare una diminuzione di
lavorabilità, misurata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test), superiore a 5 cm e comunque non
deve essere superiore a quanto specificato nella norma UNI 7162172. Qualora il trasporto del conglomerato avvenga
mediante autobetoniera all'atto dello scarico, é opportuno controllare l'omogeneità dell'impasto con la prova. E'
assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera. In ogni caso la Direzione Lavori
farà scaricare a rifiuto il calcestruzzo che avesse sostato al sole più di dieci minuti e che giungesse sull'area di getto
dopo più di quindici minuti dall'impasto.
b) Posa in opera del conglomerato cementizio
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto, come già detto, deve avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare la separazione dei componenti. E’ importante a questo scopo che il conglomerato cada verticalmente al
centro della cassaforma. Gli scavi devono essere accuratamente puliti ed asciugati prima di dare inizio e durante il
corso dei getti. Se il calcestruzzo viene gettato contro roccia, la stessa deve venire adeguatamente preparata
rendendone scabra e aspra la superficie, ripulendola da detriti e scaglie rocciose, ghiaccio o neve, fango, parti di
roccia fessurata e degradata, terra, malta essiccata e da ogni altro materiale che non permetta un'intima aderenza tra
roccia e calcestruzzo. Immediatamente prima della posa del calcestruzzo, la superficie rocciosa interessata al getto
deve venire pulita con getti di acqua ed aria a pressione di almeno 5 atm; l'acqua in eccesso deve essere poi
allontanata lasciando la roccia umida. Nessun getto può essere iniziato prima che la D.L. abbia potuto eseguire i
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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controlli delle armature, delle pulizie o del trattamento delle riprese. La D.L. ha facoltà di disporre, senza variazione
delle condizioni contrattuali, che i getti vengano proseguiti senza interruzione come pure che l’Appaltatore provveda
a limitare con casseri provvisori la superficie del getto in modo da completare una parte della struttura prima di ogni
inizio della presa. I getti verranno eseguiti per strati successivi dell’ampiezza e dell'altezza indicate dalla D.L per
ciascun tipo di opera, in ogni caso d’altezza non maggiore di 50 cm; ciascuno strato verrà eseguito con assoluta
continuità senza alcuna interruzione o ripresa né trasversale né longitudinale. I carichi delle benne o degli altri mezzi
di trasporto devono essere scaglionati progressivamente lungo la superficie del getto a distanza tale che sia poi facile
creare uno strato uniforme per altezza e tessitura mediante spostamenti minimi, comunque ogni tendenza alla
segregazione verrà corretta pareggiando inerti nella malta e non viceversa; ogni tendenza alla segregazione del
calcestruzzo deve venire, peraltro, al più presto corretta agendo sulla composizione del getto o sul sistema di posa o
in un altro modo. In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi
dai quali la massa muraria di calcestruzzo é sollecitata.
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e
disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita
dai tratti o segmenti stessi, é assoggettata. Appena gettato, il calcestruzzo verrà vibrato fino a completo
rammollimento estrusione di aria ed eliminazione di vuoti. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni
(pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I
pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature. La
vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore massimo cm 20. Quando sia
necessario vibrare la cassaforma é consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve
essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 1200 a 4000 cicli al minuto
ed anche più ). I vibratori, del tipo di alta frequenza, dovranno avere diametro, lunghezza, potenza sufficienti a
raggiungere il risultato della più completa costipazione in tempo inferiore ad un minuto su un'area intorno al vibratore
non inferiore a tre quarti di metro quadrato. I pervibratori verranno immersi verticalmente nel getto e ritirati
lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10
cmls; lo spessore dello strato da vibrare dipenderà dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. Il
raggio d'azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo
che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm 50). Si dovrà mettere particolare cura per
evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere gettato asciutto con la consistenza della
terra umida debolmente plastica. L'Appaltatore dovrà disporre di non meno di due vibratori su ogni getto e per ogni
quattro vibratori in esercizio dovrà averne uno di riserva. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e di
stenderlo con l'impiego del vibratore E' inoltre consentito l'uso delle sole pompe a stantuffo per la posa del
calcestruzzo.
Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorso tra la posa in opera di uno strato orizzontale ed il
ricoprimento con lo strato successivo, non deve superare 3 ore alla temperatura ambiente Ta di 20° C, oppure il
tempo equivalente (Te) in ore, calcolato con apposite formule o tabelle. Nel caso in cui in un getto monolitico
l'interruzione superi il tempo suddetto l'Appaltatore sarà tenuto a stendere sulla superficie di ripresa uno strato di
malta (sabbia-cemento) dello spessore di cm 1-2, con un dosaggio di cemento di almeno kg 600 per metro cubo e
senza alcun compenso.
Nel caso dei getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di
eventuali drenaggi, la stesa di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di
progetto A completamento di quanto sopra, valgono le regole e le prescrizioni seguenti:
- ultimato uno strato di getto dovrà essere proibito almeno per sei ore, il passaggio di personale sul calcestruzzo;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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- durante i periodi di basse temperature i getti dovranno essere protetti mediante coperture opportunamente sollevate
dalla superficie di getto; in tali condizioni le temperature sopra e sotto la copertura, specie di notte, dovranno essere
accuratamente seguite e controllate con appositi termometri; i getti potranno avere inizio al mattino, solo con
temperature superiori a 2°C e con tendenza all'innalzamento della temperatura, cesseranno alla sera qualora la
temperatura scendesse sotto i 4°C;
- il disarmo non potrà avvenire prima che siano trascorse 48 ore dall'ultimazione del getto;
- qualora nei getti, subito dopo l'inizio della presa, si verificassero anche piccole lesioni o incrinature, la D.L. potrà
ordinare la demolizione dei getti anche se le prove ed i controlli a suo tempo eseguiti sul cemento o sugli inerti
avessero dato risultati favorevoli;
- costituendo le riprese di getto il punto più delicato delle strutture, é necessario che il programma di lavoro venga
studiato e realizzato dall’Appaltatore in modo tale da eseguire ogni singolo elemento con continuità salvo le
sospensioni notturne e festive;
- sospensioni di getti nell’esecuzione di un elemento, superiori a 48 ore, per negligenza o imprevidenza
dell'Appaltatore compresi guasti di impianti od esaurimento di scorte di inerti o di cemento, interruzioni o irregolarità
di approvvigionamento, comporteranno a carico dell'Appaltatore tutti quei provvedimenti che la Direzione Lavori
intenderà prendere per sanare il difetto manifestatosi;
- per gli oneri di cui ai precedenti capoversi e relativi alle riprese di getto nessun particolare compenso é dovuto
all'Appaltatore;
- il calcestruzzo gettato sarà opportunamente spianato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei componenti.
Non é, di norma, ammessa la posa del calcestruzzo in presenza d'acqua.
c) Casseforme
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla
spinta laterale dei calcestruzzi durante la vibrazione. Tutte le volte che sarà possibile, avuto riguardo alla forma dei
getti da eseguire i casseri dovranno essere metallici e formati secondo le migliori regole d'arte. I pannelli dovranno
essere accuratamente ripuliti e quindi ingrassati ad ogni reimpiego. Potranno essere usate casseforme di legno per
cunicoli di piccole dimensioni e per superfici a curvatura accentuata, purché robustissime, preparate fuori opera con
la massima accuratezza e con legname in ottime condizioni, senza ammanchi, scagliature interstizi e risalti. Ove le
superfici dei getti risultassero comunque irregolari, o non sufficientemente lisce, l’Appaltatore é tenuto ad ogni
provvedimento che la D.L. prescriverà per raggiungere il risultato voluto. In particolare per le superfici sulle quali è
prevista l'applicazione di un rivestimento protettivo o impermeabilizzante l'Appaltatore dovrà eseguire, subito dopo il
disarmo, un'accurata regolarizzazione anche con i mezzi meccanici, della superficie interessata. Tale onere s'intende
compreso e compensato nel prezzo del calcestruzzo.
Le sagome interne dei casseri dovranno corrispondere esattamente alle misure geometriche dell'opera ed alle
sagome di progetto, così da assicurare la precisa riuscita dei getti conforme alle dimensioni e forme prescritte. I
casseri saranno sistemati con cura in maniera stabile nella posizione necessaria perché ne risulti garantita l'assoluta
rigidità, sotto il peso, e sotto l'azione della vibratura. Tutte le armature dovranno essere non solo di facile smontaggio,
ma saranno anche costruite in modo tale che al momento del primo disarmo rimanendo in posto i necessari puntelli,
possano essere rimossi senza pericolo di danneggiare le relative sponde e altre parti essenziali e delicate per la
stabilità dell'opera. I casseri dovranno essere praticamente stagni, ove non siano di metallo, la loro superficie a
contatto con il calcestruzzo dovrà essere il più possibile liscia, in maniera che ad opera finita, tutte le facce dei getti
risultino ben lisce e compatte. Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte
solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidità
dell’opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente. Dopo il disarmo l'Appaltatore deve curare
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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l'asportazione di tutte le sbavature, ma i rappezzi locali saranno tollerati solo in casi eccezionali e con rispetto di
norme all'uopo emanate. Le superfici del calcestruzzo devono essere protette, dopo il disarmo, da ogni possibile
danneggiamento. Ove fosse previsto l'uso dell'intonaco, la superficie dei getti deve essere ravvivata subito dopo il
disarmo e l'applicazione dell'intonaco deve avvenire al più presto.
d) Armature metalliche
Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall’Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati
dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo B450C. Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere
alle indicazioni delle «Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14 Gennaio 2008».
Costruiti i casseri per il getto del conglomerato, si dispongono con la massima cura le armature metalliche nella
posizione progettata. I ferri verranno legati agli incroci con fili di ferro o eventualmente saldati, manicottati, e tenuti in
posto mediante sostegni provvisori. I ferri sporchi, unti e notevolmente arrugginiti, devono essere accuratamente
puliti prima della collocazione in opera. Non é di norma consentito, per i diametri superiori a 18 mm, l'impiego di
barre che siano state piegate per il trasporto e successivamente raddrizzate. Nei punti d'interruzione i ferri devono
essere sovrapposti per una lunghezza di almeno 40 diametri, ripiegandoli ad uncino alle estremità, oppure riuniti con
manicotto filettato e con saldatura elettrica. Tali interruzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minore
sollecitazione: è necessario che la maggior parte delle armature principali raggiunga la zona degli appoggi e sia
convenientemente ancorata nella zona compressa. Nelle membrature tese le giunzioni devono essere fatte soltanto
con manicotto filettato. Le barre devono essere piegate alle estremità ad uncino a semicerchio con una luce interna
uguale a cinque volte il diametro del tondino.
I ferri piegati devono presentare nel punto di piegatura un raccordo curvo avente un raggio uguale a 10 volte il
diametro della barra. Nelle barre ad aderenza migliorata é ammessa l'omissione degli uncini, ma l'ancoraggio deve
essere in ogni caso pari a 10 diam. con un minimo di 15 cm, comunque, se presenti gli uncini dovranno avere
diametro interno pari almeno a 6 diam., ed ai fini dell'aderenza potranno essere computati nella effettiva misura del
loro sviluppo in asse barra. Qualsiasi superficie metallica deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno cm 0,8 se si tratta di soletta, e di cm 2 se si tratta di nervatura. Fra le superfici delle barre di ferro vi deve
essere in ogni direzione una distanza uguale almeno al diametro delle medesime ed in ogni caso non inferiore a
centimetri 2.
Dopo il posizionamento dell'armatura l'Appaltatore deve richiedere alla D.L. il controllo e l’approvazione prima di dare
inizio ai getti. Nel prezzo del ferro per le armature sono compresi, oltre agli oneri di provvista, quelli relativi al taglio,
piegatura, sagomatura, saldatura posa in opera perdite per sfridi, alla fornitura ed impiego del filo di ferro per le
legature, alla filettatura dei manicotti e alla realizzazione dei sostegni.
e) Stagionatura del conglomerato cementizio
Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto debbono essere mantenute umide con continua bagnatura
o con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. Il disarmo delle superfici laterali dei getti dovrà avvenire quando il
conglomerato ha raggiunto Una resistenza non inferiore a 0,20 Rck e comunque superiore a 50 kg/cm2. Il disarmo
delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuato quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte
resistenze In assenza di specifici accertamenti, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dalle Norme Tecniche
di cui alla vigente normativa, subito dopo il disarmo si dovrà provvedere alla bagnatura delle superfici in modo da
rallentare evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato.
Le operazioni di bagnatura delle superfici dei getti possono essere sostituite dall'impiego di vernici protettive
antievaporanti. Quest'ultimo provvedimento dovrà essere tassativamente adottato se si constaterà che la bagnatura
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provoca efflorescenze superficiali, o quando la superficie dei getti é soggetta a forte evaporazione per condizioni
ambientali (temperatura, grado di umidità, ventilazione).
f) Precauzioni particolari per l'esecuzione dei getti durante la stagione fredda
La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in opera, non deve in nessun caso essere inferiore a 13° C per il getto
di sezioni strutturali di spessore minore di 20 cm, e 10° C negli altri casi. Per ottenere tali temperature, occorrerà, se
necessario, provvedere al riscaldamento preventivo degli inerti e dell'acqua di impasto. Si dovrà evitare che l'acqua
venga a contatto diretto con il cemento, qualora la temperatura della stessa sia superiore ai 40° C.
Quando la temperatura dell'acqua superi i 40° C si adotterà la precauzione di immettere nella betoniera dapprima la
sola acqua con gli inerti, e di aggiungere poi il cemento quando la temperatura della miscela acqua-inerti sarà scesa
al di sotto di 40°C. Durante la stagione fredda, il tempo per il disarmo delle strutture deve essere protratto, per tenere
conto del maggior periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze necessarie e cioè almeno 0,20 Rck e
comunque superiore a 50 kg/cm2. Fino al momento del disarmo si deve controllare, per mezzo di termometri
introdotti in fori opportunamente predisposti nelle strutture, che la temperatura del conglomerato non scenda al di
sotto dei +5 C°.
g) Precauzioni particolari per l'esecuzione dei getti durante la stagione calda
Durante la stagione calda bisognerà particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non venga a superare i
30°C. Bisognerà a questo scopo impedire l'eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo opportunamente
i depositi sia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in modo che l'evaporazione continua dell’acqua alla
superficie degli stessi ne impedisca il surriscaldamento) . Qualora la temperatura dell’impasto non possa venire
mantenuta al disotto di 30°C, i getti debbono essere sospesi, a meno che non venga aggiunto agli impasti un
opportuno ed efficace additivo plastificante ritardante, atto ad eliminare gli inconvenienti dell’elevata temperatura.
Durante la stagione calda deve essere eseguito un controllo più frequente della consistenza.
La stagionatura dei conglomerati dovrà essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e protetto dal
sovrariscaldamento. In luogo della bagnatura, le superfici dei getti possono essere trattate con speciali vernici
antievaporanti.
h) Responsabilità dell'Appaltatore
Oltre all'osservanza di quanto prescritto nei precedenti Articoli l'Appaltatore dovrà, nell'eseguire le opere in cemento
armato (ordinario e precompresso) attenersi alle norme e a tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore all'atto
dell'esecuzione dei lavori. La completa responsabilità della regolare applicazione di quanto sopra citato, spetta in ogni
caso e sempre all'Appaltatore, non rispondendo mai l'Amministrazione Appaltante della progettazione e
dell'esecuzione delle opere in cemento armato o in ferro. La D.L. verificherà l'osservanza delle suddette norme da
parte dell'Appaltatore; così pure disporrà insindacabilmente, in base a corretti criteri costruttivi e di conduzione del
cantiere, nei casi non specificati dalla normativa vigente. L'Appaltatore sottoporrà calcoli e progetti esecutivi all’
esame della D.L. ed inizierà la costruzione delle opere solo dopo aver ottenuto esplicito benestare scritto. Qualunque
sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed unica
responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e dei tipi esecutivi che gli
saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla D.L. in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.
L'Appaltatore dovrà perciò avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere competente
per lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata di essi. Detto ingegnere, qualora non sia
lo stesso assuntore, dovrà però al pari di questo essere munito del requisiti di idoneità a norma di quanto é prescritto
nel Capitolato Generale. Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della D.L., l'Appaltatore potrà dare inizio al
lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione Lavori. Spetta in
ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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cemento armato. Le prove verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalità di esse saranno fissate dalla D.L.
tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nel D.M. sopra citato. Le prove
di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
Sarà inoltre compito dell'Appaltatore effettuare nei termini e secondo procedure vigenti, le prescritte denunce, per le
strutture in c.a.
Art. 68 – Opere provvisionali
Armature di scavi, palancolate, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le opere
provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, comunque occorrenti per la esecuzione di ogni tipo di
lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere che debbono
sostenere e da assicurare l'esecuzione dei lavori in completa sicurezza per i lavoratori nel rispetto delle normative
vigenti. Per quanto riguarda l'armatura degli scavi, questa dovrà essere sporgente di almeno 30 cm. dal bordo dello
scavo e dovrà essere eseguita in base ai calcoli di stabilità redatti da tecnico abilitato nel rispetto delle norme vigenti.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione, allo spostamento ed allo smontaggio delle predette opere.
L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, prima dell'esecuzione, apposito registro, a firma di un
professionista abilitato, riportante il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali. L'Appaltatore, in
ogni caso, rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori
per la mancanza od insufficienza delle opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere adottando tutte le cautele
necessarie.
L’onere e spesa necessaria per tutto quanto descritto nel presente articolo, compresa la progettazione, sarà a totale
carico dell'Appaltatore.
Art. 69 – Deviazioni temporanee delle acque
Ove necessario, si dovrà provvedere ad impedire l'ingresso delle acque di canali, fossi etc, nella zona interessata dai
lavori mediante la costruzione di opere provvisionali temporanee atte a contenere la spinta di tali acque e/o a deviare
la corrente stessa. In base al tipo di lavoro ed alle caratteristiche del corso d'acqua in cui si deve operare, si potranno
costruire - ture - fossi di deviazione - intubamenti della corrente.
A) Modalità di esecuzione delle ture. Le ture provvisorie, in funzione dell’altezza dell’acqua da contenere, potranno
essere dei tipi seguenti.
Per altezze d’acqua fino a 2,00 m semplice arginature in terra argillosa impermeabile o singola fila di pali di legno
infissi nel corso d'acqua e tavoloni orizzontali di contenimento con addossata internamente una banca di terra di
convenienti dimensioni.
Per altezze d'acqua fino a 3,00 m doppia fila di recinti di tavoloni orizzontali e di pali in legno infissi, collegati in testa
da catene, posti a conveniente distanza una dall'altra riempita di terra argillosa ben costipata. In pratica le ture
dovranno avere una larghezza uguale all'altezza dell'acqua che ad esse si appoggia, fino che questa non raggiunga
l'altezza di 3,00 m. Oltre a tale livello, le ture dovranno essere aumentate di 30 cm. per ogni metro di altezza in più.
Per altezze d'acqua superiori a 3,00 m., od in presenza di terreni fortemente permeabili, oppure in particolari
condizioni ristrette di spazio, le ture potranno essere costituite da una fila di palancolate metalliche tipo Larssen,
infisse in profondità nel terreno immaschiate una con l'altra, dotate di eventuale puntellatura o doppia fila di palandole
metalliche tipo Larssen, infisse in profondità nel terreno a conveniente distanza una dall'altra e riempita di terra
limosa argillosa ben costipata. Le ture eseguite semplicemente in terra e soggette alla corrente del corso d'acqua,
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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dovranno essere protette contro l'erosione mediante teli in plastica montati con le sovrapposizioni nel senso della
corrente ed opportunamente fissati al terreno.
Inoltre, per tutto il tempo necessario al mantenimento delle ture in terra, l'Appaltatore dovrà tenere costantemente
presente sul cantiere, a disposizione dell'Amministrazione Appaltante, almeno un escavatore in perfetta efficienza e
garantire la reperibilità di un conduttore e di un operaio, per poter intervenire immediatamente ed in ogni momento
(sia di notte che in giorni festivi) sulle ture stesse in caso di piena imprevista. Ogni onere e spesa necessaria per
l'escavatore, la reperibilità del personale e l'intervento sulle ture sarà a totale carico dell'Appaltatore.
B) Modalità di esecuzione dei fossi temporanei. Per l'esecuzione di fossi temporanei, necessari per la deviazione di
un tratto di corso d'acqua, si seguiranno le normali prescrizioni relative agli scavi a sezione obbligata e quelle
contenute nella descrizione del relativo prezzo unitario di elenco.
In particolare il materiale terroso di risulta proveniente dall'apertura dei fossi potrà essere sistemato sul bordo del
fosso, a formazione di tura, oppure accumulato in aree di deposito. In ogni caso, tale materiale sarà riutilizzato per il
successivo rinterro del fosso.
C) Modalità di esecuzione degli intubamenti della corrente. Quando si dovranno eseguire all'asciutto lavori che
interesseranno tutta la larghezza del corso d'acqua, si potrà convogliare la corrente in alveo dentro una condotta
chiusa a perfetta tenuta idraulica mediante formazione preliminare di due ture di sbarramento poste all'inizio ed alla
fine del tratto da intubare. Le ture avranno una altezza tale da permettere, con un franco di sicurezza adeguato, il
convogliamento della corrente dentro la condotta che potrà essere spostata da una sponda all'altra durante i lavori a
seconda delle necessità . Qualunque sistema venga adottato per la deviazione dell'acqua del canale, l'Appaltatore a
fine lavori dovrà rimuovere ogni genere di materiale impiegato e restituire il corso d'acqua con il fondo e le sponde
riprofilate a regola d'arte.
Art. 70 –Muratura in pietrame e conglomerato cementizio
La muratura di conglomerato cementizio con paramento esterno in pietrame sarà realizzata con conglomerato
cementizio con classe di esposizione XF2, rapporto acqua-cemento massimo pari a 0.50, classe di resistenza > 25/30
MPa per quanto concerne il paramento interno, mentre il paramento esterno realizzato in pietrame dello spessore
medio di 30 cm, ben ammorsato nel conglomerato cementizio retrostante.
Le pietre, prima del collocamento in opera dovranno essere diligentemente pulite e ove occorra, a giudizio della
Direzione Lavori, lavate.
Nella costruzione della muratura le pietre dovranno essere battute col martello e rinzeppate diligentemente con
scaglie così che ogni pietra resti avvolta dalla malta stessa e non rimanga alcun vano od interstizio.
In presenza di climi freddi ovvero con temperature inferiori ai 278 K, l'Impresa farà costantemente uso di additivi
antigelo ed acceleranti di presa esenti da cloruri del tipo approvato dalla Direzione Lavori, conformi a quanto previsto
dalle norme UNI 7105 e 7109, dosati secondo i risultati delle prove e comunque non inferiori al 2% sul peso del
legante.
Nel paramento ad opera incerta, il pietrame dovrà essere scelto diligentemente e la sua faccia vista dovrà essere
ridotta col martello a superficie approssimativamente piana.
Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate e adattate col martello, in modo che il
contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Nel paramento a mosaico greggio, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte, col martello a punta
grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato
l'uso delle scaglie.
La muratura a corsi regolari dovrà progredire a strati orizzontali da 20 a 30 cm di altezza con pietre disposte in modo
da evitare la corrispondenza delle commessure verticali fra due corsi immediatamente sovrastanti. In tutte le specie
di paramento, la sigillatura dei giunti dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondità per purgarle della malta e delle materie estranee, lavandole a grande acqua e riempiendo poi
le commessure stesse con nuova malta, curando che questa penetri bene comprimendola e lisciandola con apposito
ferro, in modo che il contorno dei corsi sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza
sbavature.
Nelle facce viste saranno impiegate pietre lavorate secondo il tipo di paramento prescritto e nelle facce contro terra
saranno impiegate pietre sufficientemente piane e rabboccate con malta in modo da evitare cavità.
Nelle murature contro terra saranno lasciate apposite feritoie secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.
Art. 71 –Messa a dimora di talee e piantine
Caratteristiche dei materiali
Il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, purché l’Impresa dichiari la provenienza e questa venga
accettata dall’Ufficio di Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e le talee dovranno essere
immuni da qualsiasi malattia parassitaria.
Le talee dovranno risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo
di 3 cm. Il taglio delle talee dovrà avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel
periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere conservate fino
alla fine dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessità di cantiere, il deposito dovesse
continuare anche durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere conservate in locali frigoriferi od immerse in
acqua fredda (<15°C) e corrente.
L’acqua da utilizzare per l’annaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi
oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. Devono essere individuate le fonti di approvvigionamento e stabiliti
gli oneri relativi. Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di
una settimana dal taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di deposito e di
trasporto sul cantiere tramite l'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua. Nel caso di specie arbustive o di alberi
giovani con diametro del tronco inferiore a 8÷10 cm, le talee andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle
verghe dovrà essere liscio e della minor superficie possibile, andrà escluso il taglio con l'accetta.
Modalità esecutive
Per la piantagione delle talee, o delle piantine, l’Impresa eseguirà i lavori nel periodo di riposo vegetativo, che va,
indicativamente, dal tardo autunno all'inizio della primavera; il periodo delle lavorazioni potrà variare a seconda delle
situazioni climatiche stazionali. Resta comunque a carico dell’ Impresa la sostituzione delle fallanze o delle piantine
che per qualsiasi ragione non avessero attecchito.
Le specie di piante saranno le seguenti:
a) piante a portamento erbaceo o strisciante: Festuca glauca, Gazania splendens, Hedera helix, Hypericum
calycinum, Lonicera sempervires, Mesembryanthemum acinaciforme, Stachys lanata);
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b) piante a comportamento arbustivo: Alnus viridis, Cornus mas, Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius, Eucaliptus
sp. pl., Mahonia aquifolium, Nerium oleander, Opuntia ficus indica, Pitosporum tobira, Rosmarinus oficinalis, Salix
cinerea, Salix nigricans, Salix purpurea, Salix triandra, Spartium junceum, Viburnum opulus.
Prima dell'inizio dei lavori d'impianto, da parte dell’ Ufficio di Direzione Lavori sarà consegnato all’Impresa un ordine
di servizio nel quale saranno indicate le varie specie da impiegare nei singoli settori di impianto. Quando venga
ordinata dall’Ufficio di Direzione Lavori (con ordine scritto) la messa a dimora a distanze diverse da quelle fissate in
progetto, si terrà conto, in aumento o in diminuzione ai prezzi di Elenco, della maggiore o minore quantità di piante
adoperate, restando escluso ogni altro compenso all’Impresa. In particolare sulle scarpate degli scavi, il piantamento
potrà essere effettuato, secondo le prescrizioni dell’Ufficio di Direzione Lavori, anche solo limitatamente allo strato di
terreno superiore, compreso tra il margine del piano di campagna ed una profondità variabile intorno a circa 80 cm, in
modo che lo sviluppo completo delle piantine a portamento strisciante, con.la deflessione dei rami in basso, possa
ricoprire la superficie sottostante delle scarpate ove il terreno risulta sterile. L'impianto delle erbacee potrà essere
fatto con l'impiego di qualsiasi macchina oppure anche con il semplice piolo. Per l'impianto delle specie a portamento
arbustivo, l’Impresa avrà invece cura di effettuare l'impianto in buche preventivamente preparate con le dimensioni
più ampie possibili, tali da poter garantire, oltre ad un più certo attecchimento, anche un successivo sviluppo regolare
e più rapido. Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, l’Impresa avrà cura di regolare l'apparato
radicale, rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, perite od
eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. Sarà inoltre cura dell’Impresa di adottare
la pratica “dell’imbozzinatura” dell'apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra argillosa e letame bovino
debitamente diluito in acqua. L'operazione di riempimento della buca dovrà essere fatta in modo tale da non
danneggiare le giovani piantine e, ad operazione ultimata, il terreno attorno alla piantina non dovrà mai formare
cumulo; si effettuerà invece una specie di svaso allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle acque di
pioggia. L’Impresa avrà cura di approntare a piè d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da
evitare fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee disposte negli imballaggi,
qualunque essi siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc., dovranno presentarsi in stato di completa
freschezza e con vitalità necessarie al buon attecchimento, quindi dovranno risultare bene avvolte e protette da
muschio, o da altro materiale, che consenta la traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e
compresse. Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a piè d'opera,
non potessero essere poste a dimora in breve tempo, l’Impresa avrà cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo
in opportune tagliole, o di provvedere ai necessari annacquamenti, evitando sempre che si verifichi la
pregermogliazione delle talee o piantine. In tale eventualità le talee, o piantine, dovranno essere escluse dal
piantamento. Nella esecuzione delle piantagioni le distanze fra le varie piante o talee, indicate precedentemente,
dovranno essere rigorosamente osservate.
Prove di accettazione e controllo
L’Impresa secondo la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare
valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dall’Ufficio di Direzione Lavori. In particolare
l’Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non
subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione. Prima dell'esecuzione
dei lavori dall’Ufficio di Direzione Lavori controllerà la corrispondenza dei materiali a quanto prescritto in precedenza
mediante prelievo di campioni. Durante l'esecuzione dei lavori controllerà altresì la correttezza dei metodi di lavoro.
L’Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle lavorazioni, il completo
attecchimento delle piantine, delle talee, o delle coltri erbose. Qualora ciò non dovesse verificarsi, l’Impresa, a sua
cura e spese, è obbligata a ripetere a tutte le operazioni necessarie perché avvenga l'attecchimento.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
57
Art. 72 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo
Previo formazione di adeguato scavo in sezione ristretta il canale in pietrame e calcestruzzo sarà realizzato secondo
le sezioni indicate negli elaborati di progetto. In particolare verrà utilizzato pietrame calcareo, granitico o porfirico
dello spessore non inferiore a cm 20 a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
posto su letto di calcestruzzo C25/30, classe di esposizione XF2, rapporto acqua-cemento max pari a 0.50, dello
spessore non inferiore a cm 30 con posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C diametro φ 6 maglia 20x20. Si
considera compreso l’onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni e la
preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto. L’opera dovrà essere conclusa con
inserimento di talee nella parte sommitale dello stesso.
In particolare per quanto riguarda le modalità di realizzazione e le caratteristiche dei vari materiali si farà riferimento
agli articoli precedenti 61-66-67-70-71.
Art. 73 –Tubi di polietilene
Ad alta densità P.E.a.d., per pressione massima di esercizio di 0,4 MPa (PN 4), opportunamente stabilizzati per
resistere all'invecchiamento, aventi caratteristiche conformi alle Norme UNI 7054, UNI 7613, UNI 7615, UNI 7616,
per scarichi e fognature, compresi raccordi e pezzi speciali e gli oneri della formazione dei giunti che potranno essere
saldati, incollati, a serraggio meccanico o flangiati.
Tubi, raccordi e pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. (Istituto Italiano
Plastici) che ne garantisce la rispondenza alle norme UNI.
L'accatastamento dei tubi in P.E.a.d. deve essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari su superfici che non
presentino irregolarità tali da provocare deformazioni dei tubi nel tempo; l'accatastamento non deve superare
l'altezza di 2 m.
Il tubo sarà steso su uno strato di materiale fino, di spessore non inferiore a 10 cm e sarà poi rinfiancato e ricoperto
con lo stesso materiale, per uno spessore non inferiore a 15 cm.
Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dello stesso scavo, costipato per
strati.
Le prove di tenuta dovranno essere effettuate prima del rinterro.
Le giunzioni delle tubazioni in P.E.a.d. saranno eseguite secondo le modalità che seguono.
Giunzioni per saldatura
Dovranno essere sempre eseguite da personale qualificato, con apparecchiature idonee ed in ambiente atmosferico
tranquillo.
Saldature testa a testa
Usate nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal senso.
Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano
alla medesima temperatura.
Per una perfetta saldatura il P.E.a.d. richiede:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
58
-
temperatura superficiale del termoelemento 473 K ± 10 K;
-
tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;
-
pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare tale da assicurare il continuo contatto delle
testate sulla piastra.
Giunzioni elettrosaldabili
Eseguite riscaldando elettricamente il bicchiere in P.E.a.d. nel quale è incorporata una resistenza elettrica che
produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; tali giunzioni sono consigliabili quando si devono
unire due estremità di tubo che non possano essere rimosse dalla loro posizione.
Giunzioni mediante serraggio meccanico
Possono essere utilizzate mediante i seguenti sistemi:
-
Giunti metallici.
Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es.
giunti GIBAULT) e quindi necessitano di una boccola interna.
Nel caso che il graffaggio sia effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola.
-
Raccordi di materia plastica.
Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione è effettuata con l'uso di
un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo.
Giunzioni per flangiatura
Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in
P.E.a.d..
I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati
(dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa.
Le flange saranno quindi collegate con bulloni o tiranti in acciaio inox di lunghezza appropriata.
A collegamento avvenuto flange e bulloni saranno convenientemente protetti contro la corrosione.
Art. 74 –Semine
La D.L. delimiterà le superfici delle scarpate della strada o delle opere di attraversamento sulle quali dovrà venire
creato un manto vegetale mediante semine di miscugli adatti a far sviluppare una copertura di prato polifita stabile.
All'atto della semina l'Impresa dovrà somministrare concimi fosfatici o potassici nei quantitativi prescritti nella parte
del presente articolo relativa alla preparazione del terreno, dove vengono fissate le disposizioni da adottare nelle
concimazioni di fondo mentre, a parziale modifica di quanto ivi prescritto, i concimi azotati dovranno venir
somministrati a germinazione avvenuta.
Prima di dare inizio alla semina il terreno opportunamente concimato dovrà venir erpicato con rastrelli per facilitare
l'interramento del concime.
Il quantitativo di seme prescritto per ogni ettaro di scarpata è di 40 g/mq.
Il tipo di miscuglio da adottare sarà tempestivamente indicato alla D.L. per iscritto in base alle caratteristiche del
terreno da seminare.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
59
Prima di dar corso alla semina l'Impresa dovrà tempestivamente avvertire la D.L. perchè possa effettuare quei
controlli che riterrà di volta in volta più convenienti.
La scelta della stagione in cui eseguire la semina è lasciata a completa discrezione dell'Impresa alla quale spetterà
tuttavia l'onere della risemina nel caso in cui la germinazione avvenisse in modo irregolare o discontinuo.
Lo spandimento del seme, da effettuarsi sempre in giornata senza vento, dovrà avvenire per passate successive nel
corso delle quali verranno sparsi miscugli costituiti da semi di volume e peso il più possibile simili.
A semina ultimata, la superficie dovrà essere rastrellata a mano, passata con erpice a sacco ed infine battuta col
rovescio della pala in modo da costipare moderatamente la superficie trattata e successivamente si dovrà
eventualmente procedere all’irrigazione per garantire l’attecchimento.
Art. 75 –Geotessili in tessuto non tessuto
Generalità
I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della
componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di
portanza dei terreni di fondazione.
I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Caratteristiche dei materiali
Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui, coesionate
mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici. I
teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle
caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 300 g/m2 e non superiore a 400
g/m2. In funzione del peso unitario, i geotessili in propilene dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
peso unitario
2
(g/m )
spessore a 2 kPa
resistenza a trazione
allungamento a
(mm)
(kN/m)
rottura
(%)
• 300
• 1,2
• 60
• 40
• 400
• 1,5
• 70
• 40
Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso unitario inferiore. La
superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il terreno. Il
geotessile dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile,
inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale.
Modalità esecutive
Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri
materiali in grado di produrre lacerazioni. I teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul
bordo fra telo e telo, o con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato in
corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri, a
distanza di 1 metro. Per i tappeti da porre in opera in acqua, L’Impresa dovrà impiegare apposito mezzo natante e
saranno a suo carico gli oneri per il materiale di zavorratura.
Prove di accettazione e controllo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal
costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati
ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la
rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter
effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per quantità
globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si
riferisce verrà scartato.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata.
Art. 76 –Fossati drenanti
Previo formazione di scavo in sezione trapezoidale obbligata (dimensioni della trincea: 40cm alla bae, 70 cm alla
sommità e profondità 100 cm) sarà posato sul fondo e sulle pareti per un’altezza di cm 50 geotessile per avvolgere il
tubo drenante in pead doppia parete microforato del diametro di 20 cm. Il tutto sarà poi ricoperto con materiale inerte
ben lavato. Il geotessile dovrà inoltre richiudere il tutto con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e
fissato al fine di evitare l’apertura e impedire l’infiltrazione del materiale terroso.
Art. 77 –Briglie in legname e pietrame
Si esegue la preparazione preliminare del sito di intervento comprendente tutte le operazioni relative all’eventuale
disbosco, all’eventuale modifica morfologica, alla pulizia, al disgaggio, alla messa in sicurezza. Tali operazioni
vengono effettuate mediante l’utilizzo del mezzo meccanico ed eventualmente completate manualmente.
Si predispone la sede di posa, con disposizione ortogonale alla direzione della corrente del corso d’acqua, mediante
scavo e preparazione del piano di appoggio della base della struttura che deve presentare andamento piano con
superficie inclinata a reggipoggio di circa 10° rispetto all’orizzontale, con lunghezza e larghezza di poco superiori a
quelle della struttura, considerando altresì l’ammorsamento laterale nelle sponde e la predisposizione della zona di
platea. Tale operazione viene effettuata mediante l’utilizzo del mezzo meccanico ed eventualmente completata
manualmente.
Se il substrato non presenta le necessarie caratteristiche geotecniche, si dovrà realizzare uno strato basale di idoneo
spessore con materiale avente qualità e proprietà migliori.
Si passa poi alla posa e fissaggio dei tronchi longitudinali (correnti) del primo ordine, della lunghezza massima
disponibile, posizionati, ortogonalmente alla direzione della corrente del corso d’acqua, in due file orizzontali e
parallele: la più avanzata costituisce il limite esterno, a vista e rivolto a valle, dell’opera finita; la più arretrata
costituisce il limite interno, rivolto a monte e controcorrente. La distanza tra le due file (interasse) deve rispettare le
indicazioni progettuali basate su calcoli strutturali e di stabilità e non deve comunque in nessun caso risultare minore
dell’altezza finale della struttura. I tronchi longitudinali devono venire uniti uno all’altro mediante incastro a sormonto;
il fissaggio viene effettuato mediante trapanazione sequenziale di entrambi i tronchi e successivo inserimento con
battitura manuale del “chiodo” costituito da tondino di ferro ad aderenza migliorata (per tronchi con un diametro pari a
20÷40 cm è opportuno adottare un diametro preforo/chiodatura pari a 14mm). L’utilizzo del mezzo meccanico si
limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza in genere.
Per garantire una maggiore compattezza e resistenza della struttura lignea portante è necessario che gli elementi
(tronchi) contigui vengano uniti l’uno all’altro mediante giuntura ad incastro a sormonto e chiodatura.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
61
Segue la posa e fissaggio dei tronchi trasversali (montanti) del primo ordine, aventi una lunghezza poco superiore
all’interasse delle due file di correnti sottostanti, posizionati ortogonalmente ai correnti e con distanza uno dall’altro
(interasse) generalmente non superiore a 2 m. Il fissaggio viene effettuato mediante trapanazione sequenziale di
entrambi i tronchi (trasversale e longitudinale) e successivo inserimento con battitura manuale del “chiodo” costituito
da tondino di ferro ad aderenza migliorata, analogamente a quanto fatto per il fissaggio dell’incastro tra i tronchi
longitudinali. L’utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza
in genere.
Si riempie con materiale inerte litoide, costituito da pietrame di pezzatura tale che non sia consentita la sua
fuoriuscita dalla struttura (Ø > distanza (luce) tra due correnti successivi (> 25 cm)), per uno spessore pari alla
somma del diametro del primo ordine di correnti e del primo ordine di montanti (completamento del primo corso).
Tale operazione viene effettuata mediante l’utilizzo del mezzo meccanico e completata manualmente a formare una
parete a vista regolare e stabile ed un piano parallelo alla superficie di partenza (con inclinazione a reggipoggio).
Si procede con la posa e fissaggio dei correnti e di montanti del secondo ordine, secondo le modalità e gli
accorgimenti precedenti. L’utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad
assistenza in genere.
Si procede inoltre al fissaggio dei piloti d’acciaio della dimensione stabilita in progetto con particolare cura
all’ancoraggio degli stessi nel terreno di fondazione Si riempie con materiale inerte litoide, secondo le modalità e gli
accorgimenti precedenti (completamento del secondo corso).
Si realizzano i corsi successivi, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti, sino al raggiungimento dell’altezza
finale della struttura, determinata dalle verifiche progettuali di stabilità e funzionalità dell’opera avendo cura di
mantenere un idoneo ammorsamento laterale nelle sponde.
Si conclude infine con parziale riempimento con materiale inerte litoide a monte della struttura a raccordo con la
pendenza dell’alveo, realizzazione di raccordi con la morfologia preesistente (nelle zone laterali e sommatale della
struttura onde evitare pericolosi inneschi erosivi), riprofilatura delle sponde, asporto di detriti e scarti di lavorazione,
sagomatura dei tronchi trasversali troppo sporgenti (eventualmente seguendo con il taglio l’inclinazione della parete
frontale), pulizia totale del sito. Tali operazioni vengono effettuate mediante l’utilizzo del mezzo meccanico e
completate manualmente.
Art. 78 – Cunetta alla francese
Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o centrifugato, il controllo della
resistenza del conglomerato sarà eseguito a cura e spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori,
prelevando da ogni partita un elemento dal quale ricavare quattro provini cubici da sottoporre a prove di
compressione presso un laboratorio indicato dalla stessa Direzione Lavori. (Ogni partita composta di 200 elementi
per tubazioni, pozzetti e cordonature; di 500 elementi per canalette, mantellate, cunette e fossi).
Le operazioni di prelievo e di prova saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato
dalla Direzione Lavori e dall'Impresa.
Qualora la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sarà rifiutata e dovrà essere
allontanata dal cantiere.
Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando
non saranno noti i risultati positivi delle prove.
Le cunette dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente classe di resistenza > 20/25 MPa, in
elementi di dimensioni come da progetto.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
62
Prima della posa si procederà all’asportazione del materiale in eccesso e alla successiva regolarizzazione del piano
di posa che dovrà essere accuratamente costipato e livellato.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella posa e nella giunzione degli elementi contigui.
C) NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Art. 79 –Norme generali
L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni
di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima
di essere posto in opera.
Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della
Direzione Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà
come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata si terrà come misura quella effettivamente
rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate a misura od a corpo secondo le indicazioni dell'elenco prezzi di
contratto e delle presenti norme.
Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione Lavori riterrà più
convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse.
Art. 80 –Movimenti terra
Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da
rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovrà essere tale da
evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico
dell’Impresa.
Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
63
• l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti con l'impiego
di pompe;
• l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate dalla
Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalità previste nel paragrafo "Formazione di rilevati),
oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi entità proveniente dallo scavo, scarico e
sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal Committente o scelte
dall’Appaltatore;
• le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore
commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo;
• i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;
• l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
l'allontanamento delle stesse dagli scavi;
• l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso
manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura ed il disarmo. Sono escluse
invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o
marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;
• l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e
nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;
• i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle
condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
• l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
• la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento;
• l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture
sotterranee (TELECOM - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).
I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con l’Impresa
prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.
Art. 81 –Formazione di rilevati
I rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con L’Impresa
prima dell'inizio dei lavori ed al momento della loro contabilizzazione.
Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da
rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra le due sezioni di rilievo sarà tale da
evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono
a carico dell’Impresa.
I rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo delle sezioni
ragguagliate. Il prezzo comprende la fornitura a piè d'opera del materiale, la posa per strati dello spessore indicato
nei disegni di progetto, la compattazione con il macchinario e le modalità prescritte negli stessi elaborati progettuali e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le modalità e caratteristiche previste nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le prove di accettazione e controllo.
Il prezzo compensa la formazione di nuovi rilevati arginali o il ringrosso e/o il rialzo di rilevati esistenti con materiale
proveniente da cave private individuate dall’Impresa Appaltante. L'area delle sezioni in rilevato verrà computata
rispetto al piano campagna, senza tener conto né dello scavo di scoticamento o di ammorsamento (nel caso di
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
64
ringrosso o rialzo arginale), né dell'occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per
effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale
riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del
compattamento meccanico. Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dall’Ufficio di Direzione Lavori, il
maggiore rilevato non verrà contabilizzato e l’Impresa, se ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori, rimuoverà, a sua
cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare
menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Art. 82 –Demolizioni
Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni
minime.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione, fuori
terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di mine. In particolare sono
compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente occorrenti, nonché
l'immediato allontanamento dei materiali di risulta.
L’Impresa è obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che rimangono
proprietà dell'Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili. Il prezzo è
comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.
Art. 83 –Murature varie
Tutte le murature saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a
misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
spigoli, incassature, ecc..
Art. 84 – Opere in cemento armato
I getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni costruttivi
approvati dalla Direzione Lavori. Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli
oneri per
il confezionamento, sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondità,
nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi
necessari salvo casi particolari a giudizio della Direzione Lavori.
Sono pure compensati: l'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la
protezione e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto. Si
intenderà compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale corrispondente
ai gradi F1 e F2.
Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verrà valutato a metro cubo in
opera.
Art. 85 –Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato
Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio delle casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che verticali
od inclinati a qualsiasi profondità ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso sfridi, tiranti, chioderia,
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
65
banchinaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse ed ogni altro onere, secondo le
specifiche di cui sopra.
Negli appalti a misura, le casseforme verranno misurate a metro quadro in base alla effettiva superficie bagnata dal
getto.
Negli appalti a misura, i casseri saranno compensati a metro quadrato in base alla superficie delle facce della
struttura da casserare, senza tenere conto di altro.
Art. 86 –Ferro per c.a.
Il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e
l'immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sarà contabilizzato, di
barre del tipo B450C controllate in stabilimento. Sono altresì compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature
per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e
quelle richieste dalla Direzione Lavori. Il ferro di armatura, negli appalti a misura, verrà valutato secondo il peso
teorico corrispondente a ciascun diametro in base ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni costruttivi approvati
dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Art. 87 –Tubazioni
Generalità
Gli articoli d’Elenco prezzi relativi alle varie tubazionicomprendono gli oneri per:
-
la realizzazione dei giunti, compreso gli accessori quali collanti, manicotti, saldature, collari di presa, raccorderia,
ecc.;
-
la compenetrazione dei tubi maschio-femmina;
-
tagli, sfridi, ecc..
I pezzi speciali saranno computati ragguagliandoli al tubo di pari diametro, secondo le seguenti misure:
-
1,00 m
per curve, gomiti e cappellotti terminali;
-
1,25 m
per braghe semplici e giunti a squadra;
-
1,75 m
per braghe doppie e giunti a croce;
-
6,00 m
per braghe multiple e sifoni;
-
1,00 m
del diametro minore per riduzioni.
Tubazioni in polietilene ad alta densità
Saranno computate a metro di lunghezza effettiva senza tener conto delle compenetrazioni in corrispondenza dei
giunti. I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri per l’esecuzione dei giunti e la fornitura di collari e staffe
d’ancoraggio, murate, saldate o imbullonate alle strutture portanti.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 88 –Canale di convogliamento acqua in pietrame e calcestruzzo
Sarà computato a metro quadro di sviluppo effettivo considerando larghezza e lunghezza valutate sulla linea media
del canale. Si considera inoltre comprensivo di tutte le lavorazioni e/o forniture descritte nella specifica voce di
elenco prezzi.
Art. 89 –Fossati drenanti
Saranno computati a metro di lunghezza effettiva comprensivi di tutte le lavorazioni e/o forniture descritte nella
specifica voce di elenco prezzi.
Art. 90 –Briglie in legname e pietrame
Saranno computate in base al volume effettivo del manufatto (legname + pietrame) intendendo comprese tutte le
opere di predisposizione e di finitura necessarie per l’esecuzione dell’opera.
Art. 91 –Cunetta alla francese
Sarà computata per metro lineare di sviluppo effettivo misurato sulla linea media della canaletta.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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