COMUNE DI RUSSI Lunedì, 22 giugno 2015 COMUNE DI RUSSI Lunedì, 22 giugno 2015 Prime Pagine 22/06/2015 Prima Pagina 1 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Cronaca 22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 19 2 Game over"dei carabinieri al ladro di videogiochi 22/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 5 3 Furti seriali da Mediaworld Preso il ladro di videogiochi: li vendeva a un... 22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 14 4 Rubava videogiochi in serie arrestato 21/06/2015 Ravenna Today Redazione Ladro seriale rubava videogiochi e li rivendeva: arrestato dai carabinieri 21/06/2015 Ravenna24Ore.it 6 8 Furto di videogiochi, un arresto e una denuncia per ricettazione 21/06/2015 RavennaNotizie.it 10 Ravenna, furti a ripetizione di tecnologia ed elettronica. Arrestato un... Pubblica amministrazione 22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 9 V. Uv. Partecipate dei Comuni: una quota su 4 è «micro» 22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 10 14 La professionalità e l' importanza (relativa) del concorso 22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28 Alberto Barbiero Acquisti, oggi il nuovo termine per i «soggetti aggregatori» 22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28 Stefano Pozzoli Gestioni brevi per le quotate che incorporano le in house 22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28 Gianluca Bertagna Nei Comuni «blocco» del personale 22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 28 Gianni Trovati Servizi, non decollano gli Ato: in idrico e rifiuti inattivo il 60% 22/06/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 29 Dario Aquaro Climatizzatori domestici liberalizzati fino a 12 kW 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1 SANDRO CERATO Gli studi di settore 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1 MARINO LONGONI [email protected] Pensioni, figli e figliastri 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 3 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 3 PAGINA A CURA DI ANNA DI SANTO Pmi all' estero grazie alla banca PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI Sospensione mutui allargata 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 52 GABRIELE VENTURA avvocati in crescita 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 206 SERGIO TROVATO P.a. causa di forza maggiore 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 208 Messa alla prova, si va 18 20 22 24 26 40 44 Pensione anticipata per le donne 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 17 16 42 Forze dell' ordine Pensione più ricca 22/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 15 12 MARZIA PAOLUCCI 45 47 49 52 54 sport 22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 30 Lilli e Lepri si contendono la panchina del Torconca 22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 37 I Knights sono in tono dimesso e si arrendono ancora 22/06/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 37 Pirati ancora ko, ma i playoff sono dietro l'angolo 22/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 18 Rimini due volte ko Il San Marino è terzo 22/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 18 Sanchez nervoso ed espulso Ora il sesto posto è a rischio 22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 18 Scugugia è Del Duca, Fratti è il colpo del Tropical 22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 24 L' Angel Service centra la doppietta a Godo 22/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 25 L' UnipolSai passa a Rimini con la rimonta nel finale 56 58 59 60 61 62 64 65 22 giugno 2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 1 22 giugno 2015 Pagina 19 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Cronaca Game over"dei carabinieri al ladro di videogiochi In manette un 26enne rumeno per la scia di furti commessi all' interno di Mediaworld. RAVENNA. A tradirlo è stata la passione per i videogiochi. Ma più che alla consolle, la vera sfida che aveva intrapreso era quella con i sistemi antitaccheggio. Gli era andata bene diverse volte. Ma a furia di tirare la corda, i carabinieri di Godo gli hanno presentato il "game over". A finire in manette nel tardo pomeriggio di sabato per furto è stato un 26enne rumeno, che oggi comparirà in tribunale per essere processato per direttissima. Il giovane è stato fermato all' interno del Mediaworld mentre tentava di oltrepassare le casse con alcuni videogiochi nascosti nello zaino; a notarlo è stato un dipendente del centro commerciale, insospettito dal suo atteggiamento e sul chi va là dopo che negli ultimi giorni nel negozio si erano verificati altri casi analoghi. Quotidianamente sparivano videogiochi dagli scaffali per mano di qualcuno che lasciava sul posto solo le custodie e il ripetersi degli episodi aveva indotto il personale ad innalzare il livello di guardia. Così quando sabato il ragazzo si è presentato all' uscita gli addetti hanno chiesto l' intervento dei carabinieri. Una pattuglia si è recata sul posto trovando il giovane in possesso dei dvd. In un primo momento il 26enne ha affermato di averli acquistati altrove, ma la verifica dei codici sulla confezione lo ha smascherato. Il modus operandi adottato, identico a quello in occasione dei preceden ti ammanchi, ha poi fatto aumentare i sospetti sul suo conto. I militari hanno così deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione alla ricerca dei videogames che però non sono stati trovati. Messo alle strette, alla fine il giovane ha ammesso di averli rubati. Il fatto che non li avesse in casa era perché, a seconda dei casi, il ragazzo li cedeva o li rivendeva ad un 20enne marocchino. Le indagini sono così state estese anche all' abitazione del nordafricano dove, oltre ai videogiochi rubati, sono stati trovati anche un passamontagna e una pistola giocattolo. L' arma, un replica che spara pallini in plastica, è comunque stata sequestrata alla luce dei precedenti di polizia del maghrebino, in passato coinvolto in una rapina. Il ragazzo è stato denunciato per ricettazione. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 2 22 giugno 2015 Pagina 5 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Cronaca Furti seriali da Mediaworld Preso il ladro di videogiochi: li vendeva a un amico Fornace Zarattini, arrestato 26enne e denunciato un 20enne. I CARABINIERI, nel tardo pomeriggio di sabato, sono intervenuti presso il Mediaworld di Fornace Zarattini a Ravenna. Qui era stato segnalato un furto, ma come è emerso in seguito era solo l' ultimo di una lunga serie. Il negozio di prodotti elettronici aveva infatti registrato nei giorni precedenti ammanchi nel reparto videogiochi, in particolare parecchi dvd erano spariti dagli scaffali. E, sistematicamente, venivano rinvenute le custodie antitaccheggio divelte. Inoltre, fatto singolare, i titoli dei videogiochi mancanti erano tutti diversi. Non dunque un furto finalizzato ad un commercio clandestino, ma la mano di un ladro evidentemente deciso ad incrementare la propria collezione. O, come poi è emerso, quella di un amico. Nel pomeriggio, su chiamata di un dipendente del negozio, i militari della caserma di Godo sono intervenuti ed hanno sorpreso un rumeno, 26enne, con precedenti di polizia, mentre tentava di oltrepassare le casse con alcuni videogiochi occultati nello zaino. All' inizio si è giustificato dicendo di averli acquistati altrove, ma dai controlli effettuati dalla direzione del negozio, tramite i codici sulla confezione, sono risultati tra gli ordini dello store. La tecnica utilizzata era inoltre analoga a quella degli furti precedenti. I militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, non trovando però altra refurtiva. Ma il giovane rumeno, sentendosi alle strette, ha ammesso che i videogiochi li cedeva o rivendeva ad un altro ragazzo, un 20enne marocchino, anch' egli con numerosi precedenti. Le indagini si sono così estese alla casa di quest' ultimo. Qui sono stati rinvenuti, oltre ai videogiochi rubati al Mediaworld, anche dei passamontagna e una pistola giocattolo, una replica di quelle che sparano a gas pallini in plastica. Ma visti i precedenti del 20enne, tra i quali anche una rapina, i carabinieri l' hanno comunque sequestrata. Alla fine il rumeno è stato arrestato per furto aggravato e ora è ai domiciliari in attesa dell' udienza di convalida in programma oggi, il marocchino è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 3 22 giugno 2015 Pagina 14 La Voce di Romagna Cronaca Rubava videogiochi in serie arrestato RAVENNA Un 26enne romeno è stato colto in flagrante dai carabinieri al Mediaworld. Li vendeva a un marocchino. Era diventato un ladro seriale di dvd per videogiochi, tutti diversi, ai danni del Mediaworld, per realizzare un po' di soldi vendendoli a un ragazzo. Piccoli colpi che gli sono costati le manette. Nel tardo pomeriggio di sabato i carabinieri sono intervenuti al "Mediaworld" di Fornace Zarattini a Ravenna, dove era stato segnalato un furto, che, come è emerso in seguito, si trattava solo dell' ultimo episodio di una serie consumatasi nei tre/quattro giorni precedenti. Il personale del grande negozio di elettronica aveva notato tra martedì e venerdì una serie di ammanchi nel reparto videogiochi: i dvd dei giochi per una consolle erano spariti dagli scaffali. Sistematicamente invece venivano trovate le custodie antitaccheggio in plastica divelte sempre allo stesso modo; inoltre, caso curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano tutti diversi. Non dunque un furto finalizzato a un commercio clandestino, ma la mano di un ladro deciso a incrementare la propria collezione in danno del mega store. In seguito alla chiamata di un dipendente del negozio, sabato pomeriggio i carabinieri della Stazione di Godo sono subito arrivati e hanno sorpreso un 26enne romeno, con diversi precedenti di polizia, mentre tentava di oltrepassare le casse con dei videogiochi che aveva appena rubato, nascondendoli nello zaino. Interrogato, il giovane ha affermato di averli acquistati altrove, ma dai controlli effettuati dalla direzione di Mediaworld, tramite i codici sulle confezioni, sono risultati tra gli ordini dello store in maniera inequivocabile. Inoltre, per il modus operandi analogo agli altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai militari più di qualche dubbio. Per fugarli gli uomini dell' Arma hanno proceduto alla perquisizione in casa del 26enne, ma nell' appartamento non sono stati trovati altri videogiochi. Probabilmente, resosi conto del rischio che stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento dei carabinieri di Godo, il ladro ha deciso di confessare un dettaglio importante, ossia che i videogiochi non erano a casa sua, perché solitamente li cedeva o rivendeva secondo i casi, a un marocchino di soli 20 anni ma già con numerosi precedenti. Le indagini sono proseguire per tutta la serata, estendendo la perquisizione anche a casa del marocchino, dove sono stati scoperti, oltre ai videogiochi rubati nei giorni precedenti al negozio di Fornace Zarattini, dei passamontagna e u na pistola giocattolo. L' arma in realtà era solo una replica, di quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma, dati i precedenti del 20enne tra i quali figura Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 4 22 giugno 2015 Pagina 14 < Segue La Voce di Romagna Cronaca una rapina, i carabinieri hanno sequestrato anche quella, non potendo fare di più trattandosi di oggetto di libera detenzione. Alla fine della vicenda i carabinieri di Godo, vista la flagranza nel reato, traevano in arresto il romeno per il furto di videogiochi e denunciato a piede libero invece il marocchino per la ricettazione, essendo stato trovato in possesso di videogiochi rubati nei giorni precedenti, e al quale è stata sequestrata la pistola giocattolo. Il 26enne romeno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si celebrerà oggi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 5 21 giugno 2015 Ravenna Today Cronaca Ladro seriale rubava videogiochi e li rivendeva: arrestato dai carabinieri I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nel tardo pomeriggio di sabato sono intervenuti presso il "Mediaworld" di Fornace Zarattini a Ravenna; perché era stato segnalato un furto, ma come è emerso in seguito si trattava solo dell' ultimo episodio, di una serie che si era consumata negli ultimi giorni. I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nel tardo pomeriggio di sabato sono intervenuti presso il "Mediaworld" di Fornace Zarattini a Ravenna; perché era stato segnalato un furto, ma come è emerso in seguito si trattava solo dell' ultimo episodio, di una serie che si era consumata nei tre o quattro giorni precedenti. Il grande negozio di tecnologia ed elettronica, aveva notato nei giorni scorsi una serie di ammanchi nel reparto videogiochi: nello specifico i DVD dei giochi per una consolle nello specifico erano spariti dagli scaffali. Sistematicamente invece venivano rinvenute le custodie antitaccheggio in plastica divelte sempre allo stesso modo; inoltre, caso curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano tutti diversi. Non dunque un furto finalizzato ad un commercio clandestino, ma la mano di un ladro evidentemente deciso ad incrementare la propria collezione in danno del megastore . Nel pomeriggio, su chiamata di un dipendente del negozio, i Carabinieri della Stazione di Godo sono intervenuti ed hanno sorpreso un rumeno di 26 anni , già con diversi precedenti di polizia, mentre tentava di oltrepassare le casse con dei videogiochi che aveva appena rubato, occultandoli nello zaino. Lo stesso successivamente, interrogato in tal senso, asseriva di averli acquistati altrove, ma dai controlli effettuati dalla direzione del negozio, tramite i codici sulla confezione, sono risultati tra gli ordini dello store in maniera inequivocabile; inoltre, per il modus operandi analogo agli altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai militari più di qualche dubbio. . Per fugarli in maniera certa i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico dell' arrestato; tuttavia in casa del rumeno non sono stati rinvenuti altri videogiochi. Probabilmente, resosi conto del rischio che stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento dei Carabinieri di Godo, il ladro ha deciso di confessare un dettaglio molto importante, ossia che i videogiochi non erano stati rinvenuti nella sua abitazione perché solitamente li cedeva o rivendeva secondo i casi, ad un altro ragazzo, un cittadino marocchino di soli 20 anni ma già con numerosi precedenti. Le indagini dei Carabinieri dunque proseguivano per tutta la serata, estendendo la perquisizione anche a casa del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 6 21 giugno 2015 < Segue Ravenna Today Cronaca marocchino, dove venivano rinvenuti, oltre ai videogiochi poi scoperti rubati nei giorni precedenti al negozio di Fornace Zarattini , anche dei passamontagna ed una pistola giocattolo. L' arma in realtà era solo una replica, di quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma dati i precedenti del 20enne , tra i quali era annoverata anche una rapina, i Carabinieri decidevano di sottoporre sotto sequestro anche quella, non potendo fare di più trattandosi di oggetto di libera detenzione. Alla fine di tutta la vicenda dunque i Carabinieri della Stazione di Godo, vista la flagranza nel reato, hanno tratto in arresto il rumeno per il furto di videogiochi, e hanno denunciato a piede libero invece il marocchino per la ricettazione, essendo stato trovato in possesso di videogiochi rubati nei giorni precedenti, e al quale veniva anche sequestrata la pistola giocattolo. L' arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà lunedì. Annuncio promozionale. Redazione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 7 21 giugno 2015 Ravenna24Ore.it Cronaca Furto di videogiochi, un arresto e una denuncia per ricettazione Intervento dei Carabinieri a Mediaworld I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nel tardo pomeriggio di sabato 20 giugno, sono intervenuti al "Mediaworld" di Fornace Zarattini a Ravenna, dove era stato segnalato un furto. Come è emerso in seguito si trattava solo dell' ultimo episodio, di una serie, riguardante videogiochi, che si era consumata nei tre o quattro giorni precedenti. Alla fine un cittadino rumeno è stato arrestato per furto, un cittadino marocchino denunciato per ricettazione. Come spiega l' Arma, il grande negozio di tecnologia ed elettronica, aveva notato nei giorni scorsi una serie di ammanchi nel reparto videogiochi: nello specifico i DVD dei giochi per una consolle nello specifico erano spariti dagli scaffali. Sistematicamente invece venivano rinvenute le custodie antitaccheggio in plastica divelte sempre allo stesso modo; inoltre, caso curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano tutti diversi. Non dunque un furto finalizzato ad un commercio clandestino, ma la mano di un ladro evidentemente deciso ad incrementare la propria collezione in danno del megastore, commentano i Carabinieri. Nel pomeriggio, su chiamata di un dipendente del negozio, i Carabinieri della Stazione di Godo s o n o intervenuti ed hanno sorpreso un rumeno, classe 89, già con diversi precedenti di polizia, mentre tentava di oltrepassare le casse con dei videogiochi che aveva appena rubato, occultandoli nello zaino. Lo stesso successivamente, interrogato in tal senso, asseriva di averli acquistati altrove, ma dai controlli effettuati dalla direzione del negozio, tramite i codici sulla confezione, sono risultati tra gli ordini dello store in maniera inequivocabile; inoltre, per il modus operandi analogo agli altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai militari più di qualche dubbio. Per fugarli in maniera certa i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico dell' arrestato; tuttavia in casa del rumeno non sono stati rinvenuti altri videogiochi. Probabilmente, resosi conto del rischio che stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento dei Carabinieri di Godo, il ladro decideva di confessare un dettaglio molto importante, ossia che i videogiochi non erano stati rinvenuti nella sua abitazione perché solitamente li cedeva o rivendeva secondo i casi, ad un altro ragazzo, un cittadino marocchino di soli 20 anni ma già con numerosi precedenti. Le indagini dei Carabinieri dunque proseguivano per tutta la serata, estendendo la perquisizione anche a casa del marocchino, ove venivano rinvenuti, oltre ai videogiochi poi scoperti rubati nei giorni precedenti al negozio di Fornace Zarattini, anche dei passamontagna ed una pistola giocattolo. L' arma in realtà era solo una replica, di quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma dati i Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 8 21 giugno 2015 < Segue Ravenna24Ore.it Cronaca precedenti del 20enne, tra i quali era annoverata anche una rapina, i Carabinieri decidevano di sottoporre sotto sequestro anche quella, non potendo fare di più trattandosi di oggetto di libera detenzione. Alla fine di tutta la vicenda dunque i Carabinieri della Stazione di Godo, vista la flagranza nel reato, traevano in arresto il rumeno per il furto di videogiochi, denunciavano a piede libero invece il marocchino per la ricettazione, essendo stato trovato in possesso di videogiochi rubati nei giorni precedenti, e al quale veniva anche sequestrata la pistola giocattolo. L' arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà lunedì. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 9 21 giugno 2015 RavennaNotizie.it Cronaca Ravenna, furti a ripetizione di tecnologia ed elettronica. Arrestato un 26enne rumeno Il giovane rivendeva la merce rubata: denunciato dai Carabinieri un 20enne marocchino per ricettazione. I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno messo fine sabato pomeriggio all' attività seriale di un giovane ladro, che negli ultimi giorni aveva preso di mira un grande negozio di tecnologia ed elettronica cittadino, i cui dipendenti avevano notato una serie di ammanchi nel reparto videogiochi: nello specifico i DVD dei giochi per una consolle nello specifico erano spariti dagli scaffali. Sistematicamente, invece, venivano rinvenute le custodie antitaccheggio in plastica divelte sempre allo stesso modo; inoltre, caso curioso, i titoli dei videogiochi mancanti erano tutti diversi . Non, dunque, un furto finalizzato ad un commercio clandestino, ma la mano di un ladro evidentemente deciso ad incrementare la propria collezione in danno del megastore. Nel pomeriggio, su chiamata di un dipendente del negozio, i Carabinieri della Stazione di Godo sono intervenuti ed hanno sorpreso un rumeno, classe '89, già con diversi precedenti di polizia, mentre tentava di oltrepassare le casse con dei videogiochi che aveva appena rubato, occultandoli nello zaino. Lo stesso, successivamente interrogato in tal senso, asseriva di averli acquistati altrove, ma dai controlli effettuati dalla direzione del negozio, tramite i codici sulla confezione, sono risultati tra gli ordini dello store in maniera inequivocabile; inoltre, per il modus operandi analogo agli altri furti perpetrati nei giorni precedenti ha fatto sorgere ai militari più di qualche dubbio. Per fugarli in maniera certa i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico dell' arrestato; tuttavia in casa del rumeno non sono stati rinvenuti altri videogiochi . Probabilmente, resosi conto del rischio che stava correndo ed anche grazie all' opera di convincimento dei Carabinieri di Godo, il ladro decideva di confessare un dettaglio molto importante, ossia che i videogiochi non erano stati rinvenuti nella sua abitazione perché solitamente li cedeva o rivendeva secondo i casi, ad un altro ragazzo, un cittadino marocchino di soli 20 anni ma già con numerosi precedenti. Le indagini dei Carabinieri dunque proseguivano per tutta la serata, estendendo la perquisizione anche a casa del marocchino , ove venivano rinvenuti , oltre ai videogiochi poi scoperti rubati nei giorni precedenti al negozio di Fornace Zarattini, anche dei passamontagna ed una pistola giocattolo. L' arma in realtà era solo una replica, di quelle che sparano a gas pallini in plastica, ma dati i precedenti del 20enne, tra i quali era annoverata anche una rapina, i Carabinieri decidevano di sottoporre sotto sequestro anche quella, non potendo fare Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 10 21 giugno 2015 < Segue RavennaNotizie.it Cronaca di più trattandosi di oggetto di libera detenzione. Alla fine di tutta la vicenda, dunque, i Carabinieri della Stazione di Godo, vista la flagranza nel reato, traevano in arresto il rumeno per il furto di videogiochi, denunciavano a piede libero invece il marocchino per la ricettazione, essendo stato trovato in possesso di videogiochi rubati nei giorni precedenti, e al quale veniva anche sequestrata la pistola giocattolo. L' arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà lunedì. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 11 22 giugno 2015 Pagina 9 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Finanza locale. Nel 25% dei casi il peso degli enti non supera il 2 per cento. Partecipate dei Comuni: una quota su 4 è «micro» Le "sirene" della partecipazione comunale continuano ad ammaliare tutti i sindaci d' Italia. A piazzare l a p r o p r i a b a n d i e r i n a s u u n ' azienda, pubblica o p r i v a t a c h e s i a , n o n rinuncia di fatto nessuno. Sono ben 7.780 i Comuni che hanno almeno una partecipazione in 5.374 imprese, pubbliche o private: il 97% dei municipi italiani. L' ultimo aggiornamento lo fornisce la Fondazione Anci/Ifel in uno studio che sarà presentato mercoledì 24 giugno a Roma nella quarta conferenza sulla finanza locale, quest' anno dedicata a "Stabilità, equità e sviluppo: il contributo dei Comuni" . T r a g l i s p u n t i d i riflessione ci sarà, appunto, anche questa fotografia , elaborata a partire dai dati Cerved Pa, che prova a sezionare la galassia delle partecipazioni comunali, a n c h e i n b a s e a l "peso" delle quote acquisite. Il primo elemento che balza agli occhi è la polarizzazione: a un estremo, infatti, c' è un segmento, pari al 25% delle partecipazioni, che non supera il 2% del valore delle quote in mano ai sindaci. In pratica, una semplice "bandierina" di presidio. Tanto più che questo 2% rappresenta il peso complessivo dei Comuni nella singola realtà, quindi, in qualche caso, potrebbe addirittura essere spezzettato in più quote detenute da amministrazioni diverse. All' estremo opposto, invece, c' è una quota identica (25%) di inhouse puro. In un quarto delle oltre 5mila aziende la presenza dei sindaci va oltre il 95 per cento. Si tratta naturalmente dei big del settore, di fatto le ex municipalizzate: dalle realtà del trasporto pubblico locale alla raccolta rifiuti e ai servizi idrici, che come rileva anche l' Ifel «operano in un contesto in molti casi orientato da normative regionali obbligatorie». In mezzo c' è la grande fascia meno esplorata e con ogni probabilità più "aggredibile" da qualsiasi tentativo di riforma e razionalizzazione delle partecipazioni significative, ma non totalitarie, stratificate nel tempo, in gran parte generatrici di poltrone nei cda più che di utili o presidi strategici per l' interesse pubblico. Queste imprese, partecipate da uno o più Comuni in misura superiore al 20%, rappresentano il 58% del totale. Che cosa fanno? A scorrere l' elenco dei 73 settori di classificazione Ateco ancora una volta si scopre che c' è di tutto, comprese alcune attività nient' affatto strategiche per le amministrazioni. Al primo posto (17%) domina, per esempio, la consulenza, settore che comprende oltre alle funzioni di advisor legale, contabile e tecnico, la pubblicità e le ricerche di mercato. Seguono l' energia e al terzo poso il commercio (farmacie escluse), che comprende persino la vendita di autoveicoli e motocicli. Ma lo studio dell' Ifel, coordinato da Riccardo Mussari, professore di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche all' Università di Siena, fornisce anche un altro importante spunto di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 12 22 giugno 2015 Pagina 9 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione riflessione: l' operazione pulizia in qualche Regione è già cominciata. La forbice dei Comuni che detengono partecipazioni è molto ampia. A fronte di una Valle d' Aosta con il 96% dei Comuni "imprenditori" e di un Molise appena sotto (94%), dall' altra parte sorprende il Lazio (25% di partecipazioni comunali, la percentuale più bassa), che tallona la Liguria (26%), la Toscana e l' Emilia Romagna, rispettivamente al 34 e al 32 per cento. Segno che la razionalizzazione in una parte del territorio è già realtà. © RIPRODUZIONE RISERVATA. V. Uv. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 13 22 giugno 2015 Pagina 10 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione La professionalità e l' importanza (relativa) del concorso Gent.mo direttore, con la sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, ispirandosi al rigoroso rispetto del principio codificato nella Carta Costituzionale, secondo cui «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso» (art. 97, comma 3, Cost.), la Corte Costituzionale ha "sostanzialmente" azzerato buona parte dei vertici dell' Agenzia delle entrate. Da cittadino (e avvocato) non posso che esprimere apprezzamento per la decisione della Corte per il rigoroso rispetto del principio costituzionale su cui si fonda, anche perché, da avvocato (e cittadino), non posso ignorare che spesso (nel settore tributario, oserei dire, troppo spesso) i giudici costituzionali hanno fatto prevalere la "ragion di Stato" alle "ragioni del diritto" (ad esempio nelle sentenze sul raddoppio dei termini per l' accertamento e sulla Robin tax). Da operatore del settore (da oltre 25 anni esercito la professione di avvocato tributarista) e prima ancora da cittadino, mi chiedo invece se il "concorso" costituisca (ancora) una garanzia di maggiore efficienza della pubblica amministrazione rispetto ad altri criteri purché fondati sul "merito" (che non vuol dire evidentemente lottizzazione delle cariche, come peraltro avvenuto tante volte in presenza di "regolari concorsi"). Non conosco tutti i settori della Pa (lungi da me, quindi, qualsiasi intenzione di effettuare generalizzazioni prive di senso), ma posso certamente affermare che la preparazione (quindi, il "merito") della gran parte dei dirigenti "nominati" all' interno dell' Agenzia (con i quali, dall' istituzione dell' Agenzia, ho avuto molto spesso a che fare), la loro onestà intellettuale e, non da ultimo, la correttezza della stragrande maggioranza di essi sono degne di essere considerate un modello per una Pa che in Italia spesso, troppo spesso, non risulta adeguata rispetto alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Non posso escludere che la scelta di tali dirigenti possa essere stata dettata, in alcuni casi, anche da criteri diversi dal "merito", ma ritengo di dover testimoniare che tutti quelli che ho conosciuto (in Lombardia, innanzitutto, ma anche in Piemonte, in Veneto, in Toscana, in Abruzzo, per limitarmi alle Regioni con cui ho avuto maggiore frequentazione) erano certamente adeguati al ruolo che gli era stato assegnato, che hanno sempre svolto con passione, senza avere limiti di orario (e probabilmente senza retribuzione degli straordinari) e di disponibilità. Anche se non ho condiviso alcuni comportamenti finalizzati a recuperare imposte sulla base della cosiddetta "evasione interpretativa" (cioè fondata su diverse interpretazioni della legge, anziché sulla tassazione del reddito reale), che, a mio avviso, hanno prodotto danni (spero non) irreparabili dal punto Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 14 22 giugno 2015 Pagina 10 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione di vista della certezza del diritto, (anche e soprattutto) ai funzionari (ancorchè, secondo la Corte Costituzionale, illegittimamente) "nominati" si deve certamente la diffusione di una cultura di legalità fiscale prima invero assai flebile. Molta strada resta da fare per rendere sempre più efficienti i servizi ai cittadini, ma certamente la decisione della Consulta rischia di rallentare il processo di ammodernamento di uno dei settori della Pa più delicati per lo sviluppo economico del Paese. Speriamo dunque che i nuovi dirigenti (abilitati dal superamento di un "concorso") e le conseguenti nomine siano celeri e che nelle decisioni che saranno assunte non siano mortificate l' esperienza e la qualità delle persone che finora hanno svolto in modo egregio un ruolo assai complicato. Eugenio Briguglio Tributarista. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 15 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Anac. In scadenza il termine per le candidature dopo il primo elenco diffuso nei giorni scorsi. Acquisti, oggi il nuovo termine per i «soggetti aggregatori» Il sistema dei soggetti aggregatori e le prospettive di macrorazionalizzazione degli acquisti di beni e servizi sono messi alla prova dal primo passaggio di individuazione dei 35 organismi previsti dalla legge 89/2014 (secondo lo schema Cottarelli). Oggi scade la proroga stabilita dall' Anac al termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all' elenco delle supercentrali di committenza, dopo che alla prima scadenza all' Autorità sono pervenute solo 24 istanze, di cui dieci sottoposte a verifica. Dal primo elenco approvato il 27 maggio e sottoposto giovedì scorso al parere della Conferenza Unificata emergono varie criticità. Il numero massimo di 35 soggetti aggregatori previsto dall' articolo 9 della legge 89/2014 è ben lungi dall' essere raggiunto, anche se nel novero degli ammessi e dei sottoposti a verifiche ulteriori compaiono quasi tutte le strutture operanti come centrali di committenza regionali, fatta eccezione per l' Abruzzo, il Molise e la Sicilia (per la quale la normativa regionale prevede già un organismo deputato a svolgere le gare per i lavori pubblici, l' Urega). Mancano all' appello anche molte importanti città metropolitane, come Milano, Bologna, Venezia, Bari, Palermo, determinando così un quadro molto disomogeneo per la gestione delle future procedure per la soddisfazione dei fabbisogni di più amministrazioni in ambito territoriale di area regionale o vasta. Questa criticità si riverbera anche sul sistema di committenza rafforzato nel disegno di legge di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti e di concessioni, qualora dovesse emergere dalla conclusione del procedimento Anac l' effettiva assenza di molti degli attori che erano stati immaginati come potenziali protagonisti nel nuovo quadro di acquisti aggregati. Peraltro l' articolo 9 della legge 89/2014 configura i soggetti aggregatori come macrogestori di procedure per l' acquisizione di beni e servizi, sulla scorta dell' esperienza maturata da Consip e da alcune centrali di committenza regionali, mentre sarebbe da sperimentare completamente il loro ruolo come stazioni appaltanti di lavori sulla base delle richieste delle singole amministrazioni (soprattutto dei Comuni non capoluogo). Il sistema su tre livelli delineato dalla legge 89/2014 (soggetti aggregatori su base nazionale regionale e di macroarea vasta metropolitana sulla fascia più alta, unioni di Comuni, stazioni uniche appaltanti delle Province e accordi tra Comuni non capoluogo su quella intermedia, singoli enti su quella più bassa e limitata) viene ad essere ulteriormente modificato dal disegno di legge di recepimento delle direttive Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 16 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione comunitarie, con un' impostazione per livelli di valore, determinando un ulteriore elemento di disomogeneità e di incertezza. Considerando che i Comuni non capoluogo devono organizzarsi per sviluppare le acquisizioni di lavori, servizi e beni in modo aggregato dal 1° settembre, il nuovo modello proposto nel disegno di legge comporterebbe l' operatività del modello organizzativo richiesto dal comma 3bis dell' articolo 33 del Codice dei contratti solo per alcuni mesi. Nell' ambito di questa evoluzione le criticità rilevate nel procedimento di formazione dell' elenco dei soggetti aggregatori devono indurre ad un' accurata valutazione anche degli effetti economici della scelta di acquisizioni con modelli aggregativi, essendo forte il rischio di "compressione" delle committenze in alcuni settori di mercato (aspetto peraltro contrario proprio allo spirito con cui nelle direttive comunitarie sono configurate le centralizzazioni di committenza). © RIPRODUZIONE RISERVATA. Alberto Barbiero Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 17 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Legge europea. Le conseguenze sulle società per contrastare due procedure Ue. Gestioni brevi per le quotate che incorporano le in house La legge europea 2014 approvata in via definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi presenta all' articolo 7 una nuova modifica all' articolo 34 del Dl 179/2012, questa volta al comma 22. La norma è chiaramente destinata a sanare, almeno nelle intenzioni del legislatore, due procedure di infrazione avviate dall' Unione (la 2012/2050, oggi allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell' Unione europea, e la 2011/4003, che vede l' Italia messa in mora complementare sempre in base all' articolo 258). L' intervento normativo, quindi, nasce da uno stato di necessità, ma può avere effetti negativi sui processi di aggregazione in atto tra società di servizi pubblici quotate ed anche di prospettiva. In sostanza, mentre si conferma che gli affidamenti diretti ante 1° ottobre 2003 restano in essere fino alla scadenza contrattuale prevista o, se senza termine, al 31 dicembre 2020, diverso è il destino degli affidamenti successivi. Al contrario, infatti, «gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 1° ottobre 2003, sotto il controllo di società quotate cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell' ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore». In sostanza, se una società quotata acquista (o incorpora?) una società prima in house non potrà mantenere gli affidamenti in essere se non per una breve fase transitoria. Questo, in sostanza, non consente più quella che poteva diventare una fin troppo facile elusione: si costituisce una società in house a cui si affida un servizio pubblico locale e poi la si fa confluire in una società quotata. Discutibile o meno che fosse questa pratica, è chiaro che il nuovo articolo 34, comma 22, del Dl 179/2012, anche se comprensibile alla luce delle procedure di infrazione comunitarie, non potrà non avere ripercussioni sul valore delle società interessate dalla novità normativa in questione, e rappresenterà di conseguenza un freno a questo tipo di aggregazioni. Non soltanto, ma la nuova regola raffredda anche le speranze di chi vede nella quotazione la strada per accelerare il processo di affrancamento delle società di servizi pubblici da parte degli enti locali controllanti, così come è successo nel caso di quelle aziende che, per prime e nel momento giusto, hanno avviato il processo di quotazione. Eppure si resta convinti che la strada della quotazione, sui Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 18 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione mercati regolamentati e anche nell' Aim dedicato alle piccole e medie imprese, rappresenta una prospettiva realistica e interessante, che meriterebbe il favore del legislatore e degli stessi mercati finanziari. Da questo punto di vista, è chiaro che le modalità di recepimento delle direttive comunitarie sul tema dei soci "finanziari" nelle società in house (il riferimento, in particolare, è all' articolo 12 della direttiva 2014/24/Ue, che viene riproposto all' articolo 28 della nuova direttiva 2014/25/Ue sugli appalti pubblici nei settori speciali, e nell' articolo 17 della nuova direttiva 2014/23/Ue sull' aggiudicazione dei contratti di concessione) sarà cruciale per capire se la strada di una apertura ai mercati finanziari, che sembrava incontrare il favore del Governo nelle bozze dello "Sblocca Italia", avrà vita facile oppure se sarà limitata alle sole aziende che godono di affidamenti ottenuti con procedura competitiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Stefano Pozzoli Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 19 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Assunzioni. Impossibile la mobilità fra municipi prima del totale riassorbimento degli ex provinciali Verifica nazionale anche per gli «infungibili» Nei Comuni «blocco» del personale Gli effetti della delibera della Corte dei conti sulla «corsia preferenziale» dalle Province. Nessuno lo chiama blocco alle assunzioni. Ma quale altro nome dare all' impossibilità degli enti locali di avvalersi nel 2015 di forza lavoro? Il comma 424 della legge 190/2014 ha fornito una rivisitazione forzata delle modalità assunzionali dei Comuni, nell' obiettivo di garantire il totale riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle Province. Ora che la sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 19/2015 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 giugno), si è allineata alla Funzione pubblica, sancendo il divieto anche della mobilità volontaria, i margini per azioni sul personale si sono ridotti all' osso. La disposizione normativa ha imposto agli enti locali di destinare la capacità assunzionale, per gli anni 2015 e 2016, ai dipendenti collocati in sovrannumero da parte delle Province e delle Città metropolitane. Poiché la mobilità volontaria, tra enti con limitazioni alle assunzioni, è ormai da un decennio considerata "neutra" ai fini del turnover, l' obbligo della legge di stabilità sembrava non riferirsi agli spostamenti di dipendenti da un' amministrazione all' altra. La Funzione Pubblica, nella circolare 1/2015, ha ritenuto però che non fosse più possibile bandire nuovi avvisi di mobilità o che gli stessi fossero, almeno, destinati ai soli dipendenti degli enti di area vasta. E questo fino a quando non sarà "implementato" il portale della domanda e dell' offerta per favorire la ricollocazione. Al di là della difficoltà di trovare una definizione giuridica al concetto di «implementazione» per individuare una data certa, il sito destinato ad accogliere i dati è partito molto lentamente, tanto che solo i l 5 7 % d e i Comuni ha inserito le informazioni relative alla dotazione organica e alla capacità assunzionale. Manca all' appello, oltre al comune di Roma e di Firenze, anche il 70% degli enti regionali. Le cose, vanno quindi, molto per le lunghe. Nel frattempo agli enti locali rimangono a questo punto poche possibilità di azione. Quella prevista e "obbligata" dal legislatore è l' assunzione dei vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti al 1° gennaio 2015. Non è, invece, possibile alcuno scorrimento di graduatorie (idonei), sia di quelle presenti nell' ente sia di quelle di altre amministrazioni. Addio, quindi, al tanto voluto ricambio generazionale voluto dal Dl 90/2014. La Corte dei conti, sezione Autonomie, ha inoltre "vietato" le procedure di mobilità volontaria almeno fino Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 20 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione a quando non vi sarà la totale ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta; nel frattempo, si potranno approvare solamente bandi riservati a questi lavoratori. Nel ricordare che il comma 424 fa sempre riferimento alla totalità delle Province e non solo a quella competente per singolo territorio, viene indicata nella deliberazione 19/2015 un' unica eccezione assunzionale; quella per le figure infungibili, per le quali però è posto in capo ai singoli enti di verificare l' inesistenza di queste professionalità nelle province. Come questa verifica possa avvenire su base nazionale senza il portale della mobilità a pieno regime rimane un mistero. Anche se il decreto legge enti locali, pubblicato finalmente sulla «Gazzetta Ufficiale» di venerdì (è il decreto 78/2015), ha chiarito la possibilità di utilizzo dei cosiddetti "resti" assunzionali, rimangono in sospeso due questioni. La prima: qual è la capacità assunzionale vincolata ai dipendenti in soprannumero? Solo quella derivante dalle cessazioni degli anni 2014 e 2015 o anche quella generata in anni precedenti? L' altro aspetto sottoposto alla sezione Autonomie riguardava la possibilità di trasformare a tempo pieno, i contratti di lavoro dei dipendenti assunti a tempo parziale. Ma su questi dubbi, per ora, è silenzio. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Gianluca Bertagna Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 21 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Affidamenti. I dati di MonitorAtoInvitalia sugli ambiti territoriali previsti dal 2011. Servizi, non decollano gli Ato: in idrico e rifiuti inattivo il 60% Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici a rete, rifiuti compresi, sono previsti dal 2011, e di proroga in proroga sarebbero dovuti partire il 1° marzo scorso: In 75 casi su 212, però, i nuovi enti di governo non sono ancora operativi, e il quadro sarebbe ancora peggiore se si esclude dal calcolo il trasporto pubblico locale, dove gli ambiti sono in larga parte coincidenti con soggetti già attivi (per esempio la Provincia, in qualche caso addirittura l' intera regione) e quindi in soli 13 casi su 62 manca ancora l' adesione da parte degli enti locali. Il quadro più critico è invece quello relativo al servizio idrico, che per lo «sbloccaItalia» (articolo 7 del Dl 133/2014) dovrebbe entro il 30 settembre essere affidato ovunque al gestore unico con tanto di decadenza degli affidamenti fuori norma. A mostrare lo stato di (in)attuazione della riforma scritta all' articolo 3bis del Dl 138/2011 è Invitalia, l' agenzia dell' Economia per l' attrazione degli investimenti che come responsabile della gestione operativa dell' Osservatorio sui servizi pubblici ha attivato MonitorAto per monitorare i processi di riordino. I numeri confermano la resistenza passiva attuata da molti territori, legata al fatto che la centralizzazione degli affidamenti attraverso gli Ato toglie ai singoli Comuni il ruolo di primo piano finora giocato nella gestione dei servizi. Il problema, però, è che ora solo gli ambiti territoriali sono legittimati dalla legge a organizzare i servizi, programmare gli investimenti, affidare le attività e decidere le tariffe: dove l' Ato non è attivo, quindi, tutta la programmazione si blocca, a partire dagli investimenti che in molti settori (fra i quali ancora una volta primeggia l' idrico) sono indispensabili per gestire le necessità dei territori. Ad allungare i tempi di decollo degli ambiti territoriali ottimali sono state in una prima fase le Regioni, chiamate a definire i confini dei vari ambiti attivi nei diversi servizi. Ora la geografia è completata, ma il problema si è trasferito al livello degli enti locali, che non stanno completando le procedure di adesione. In un quadro come questo, è bene ricordare che la legge prevede un potere sostitutivo da parte nei confronti degli enti inadempienti, attraverso commissariamenti la cui urgenza è stata ribadita anche dal Programma nazionale di riforma all' interno dell' ultimo Documento di economia e finanza. Resta da capire se le Regioni decideranno di avere un ruolo più attivo di quello svolto finora: essenziale, però, che i commissariamenti siano a tempo e seguano un cronoprogramma vincolante per arrivare alla riorganizzazione del servizio, anche per evitare repliche delle "emergenze" infinite vissute in passato da servizi pubblici come quello dei rifiuti in ampie aree del Mezzogiorno. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 22 22 giugno 2015 Pagina 28 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA. Gianni Trovati Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 23 22 giugno 2015 Pagina 29 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Impianti. Il decreto Sblocca Italia qualifica come «edilizia libera» le installazioni minori. Climatizzatori domestici liberalizzati fino a 12 kW Ma sono possibili restrizioni locali e serve comunque il libretto impianto. Nessuna autorizzazione, di base. Per sistemare in casa un condizionatore fisso, nella stragrande maggioranza dei casi, non serve alcun particolare via libera amministrativo. Soprattutto dopo le precisazioni introdotte dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/14 convertito dalla legge 164/14), che ha esteso il raggio d' azione dell' edilizia libera e semplificato così l' installazione degli apparecchi per il raffrescamento. Possono essere infatti eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria, tra i quali è espressamente inclusa l' installazione «delle pompe di calore ariaaria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» (articolo 6, comma 1, lett. a), Dpr 380/2001, il Testo unico dell' edilizia). Di fatto, un' ampia fascia in cui ricade la quasi totalità dei climatizzatori residenziali: entro una tale potenza spiegano gli operatori sono infatti ricompresi multisplit fino a cinque attacchi. La legge fa comunque salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e il rispetto «delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all' efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio». «Nel proprio regolamento edilizio, il Comune potrebbe ad esempio prevedere norme specifiche sulle facciate, richiedendo una comunicazione preventiva e una successiva all' intervento, che comporta la sistemazione di una unità esterna», spiega Alberto Bonino, direttore del laboratorio Agefis. «Una prescrizione tanto più probabile per gli edifici all' interno del centro storico, dove può esser necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (Cila)». Occorre perciò sempre verificare, presso lo Sportello unico edilizia o l' ufficio tecnico della città, i regolamenti comunali e gli altri provvedimenti emanati dagli enti locali. Se l' intervento viene eseguito in una zona sottoposta a vincolo paesaggisticoambientale o con un particolare valore storicoartistico, in particolare, c' è bisogno dell' autorizzazione paesaggistica o della Soprintendenza. «Fuori dai casi particolari e dall' edilizia libera, l' installazione di un condizionatore, in quanto integrazione di impianti tecnologici e quindi opera di innovazione, ricadrebbe nella manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la Cila», aggiunge Bonino. Il condominio Il regolamento condominiale di tipo contrattuale può disciplinare o vietare qualsiasi modifica dell' estetica dell' edificio, anche sulle parti di proprietà esclusiva. Una volta verificata l' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 24 22 giugno 2015 Pagina 29 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione assenza di questi paletti o divieti, l' installazione non deve in ogni caso pregiudicare il decoro architettonico o la sicurezza dell' edificio, né impedire l' uso della cosa comune da parte degli altri condomini (articoli 1102, 1122 del Codice civile). Entro i limiti di legge, è dunque legittimo installare il corpo esterno sul piano di calpestio del balcone o sulla facciata dello stabile: meglio se un apparecchio di piccole dimensioni, che non stravolga l' armonia della facciata stessa e magari si inserisca in essa, per colore e posizione, quasi a scomparire (Cassazione, sentenza 12343/03). Prima di installare il climatizzatore, se ne deve dare notizia all' amministratore (in base al nuovo articolo 1122 del Codice civile). Quest' ultimo riferisce in assemblea. In ogni caso l' assemblea non può vietare le installazioni che sono già consentite da leggi e regolamenti. L' installazione Quando l' intervento è libero da titoli abilitativi, e si vuol fruire del bonus fiscale del 50% sulle ristrutturazioni (pompa di calore utilizzabile anche ai fini del riscaldamento, a integrazione dell' impianto già esistente), è importante conservare la dichiarazione sostitutiva in cui si indica la data di inizio lavori e si attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili(si veda anche l' articolo accanto). L' installazione dev' essere realizzata da un tecnico qualificato, munito del "patentino frigoristi" (la certificazione può essere verificata sul sito www.fgas.it), a cui spetta compilare anche il libretto d' impianto: sorta di carta d' identità che dal 15 ottobre scorso (Dm 10 febbraio 2014) è obbligatoria anche per i climatizzatori fissi. Al di sotto dei 12 kW la legge non prescrive però la verifica dell' impianto (da effettuare, fino a 100 kW, ogni quattro anni) e la relativa compilazione del rapporto di controllo sull' efficienza energetica (a cura del manutentore). Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi vanno comunque da 500 a 3mila euro (Dlgs 192/2005). Ma resta sempre opportuno verificare la normativa regionale: in Lombardia, ad esempio, per gli impianti sotto i 12 kW non serve avere un libretto, mentre Veneto o Emilia Romagna hanno predisposto proprie modalità di compilazione specifiche. Quotidiano del Condominio La Guida del Consulente immobiliare per l' installazione dei condizionatori www.quotidianocondominio. ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA. Dario Aquaro Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 25 22 giugno 2015 Pagina 1 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Gli studi di settore Periodo d' imposta 2014. Gli studi di settore, elaborati attraverso la raccolta sistematica di dati contabili ed extracontabili, sia di carattere «fiscale» sia di tipo «strutturale», rappresentano, come noto, uno strumento per la ricostruzione induttiva dei ricavi e compensi nei confronti di determinate categorie di contribuenti. In particolare, sono soggetti agli studi di settore, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dal regime di contabilità adottato, gli esercenti un' attività d' impresa o di lavoro autonomo che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro e che svolgono, in maniera prevalente, una delle attività economiche per le quali risulta approvato il relativo studio di settore: le tipologie di attività per cui non risultano approvati gli studi di settore sono assoggettate, invece, ai parametri contabili. Si segnala sin da subito che con il provvedimento del 18 giugno 2015, l' Agenzia ha approvato le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione d e i d a t i r i l e v a n t i p e r l ' applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d' imposta 2014, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2015. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono stati altresì approvati i controlli di coerenza tra Unico 2015 ed i modelli degli studi di settore ed integrati quelli afferenti i parametri. 1. Cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di settore La normativa individua una serie di cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di settore. Più nello specifico, le cause d' inapplicabilità degli studi di settore, individuate dai decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore (dm 12/02/2010, dm 16/03/2011 e dm 28/12/2010), coinvolgono essenzialmente le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, nonché le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Sul punto, l' Amministrazione Finanziaria ha precisato che gli studi di settore non si applicano alle società cooperative che svolgono attività «esclusivamente» a favore di soci, associati o utenti, ma trovano applicazione con riferimento alle società cooperative a mutualità prevalente, ovvero a mutualità non esclusiva (rm 14/11/2007 n. 330). È altresì soggetta agli studi di settore, l' impresa sociale di cui al dlgs 24/03/2006 n. 115 (cm 18/6/2009). L' art. 10, comma 4, della legge 8/5/1998, n. 146, stabilendo le fattispecie per le quali gli studi di settore non possono essere utilizzati quale strumento di accertamento, definisce, invece, in modo indiretto, le cause di esclusione dall' applicazione degli studi di settore. Cause di esclusione dagli studi di settore: art. 10, co 4 della L. 146/98Dichiarano ricavi (art. 85, co. 1, Tuir, escluse le lett. c), d) ed Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 26 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione e) o compensi (art. 54, comma 1, Tuir) di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione (5.164.569,00 euro).Iniziano o cessano l' attività nel periodo d' imposta, salvo i casi di: cessazione e inizio dell' attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione; mera prosecuzione dell' attività svolta da altri soggetti.Si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell' attività. Si tratta dei seguenti periodi: di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; non è ancora iniziata l' attività produttiva prevista dall' oggetto sociale; interruzione dell' attività protratta tutto l' anno a causa di lavori di ristrutturazione dei locali, qualora la ristrutturazione abbia riguardato tutti i locali nei quali viene esercitata l' attività; affitto dell' unica azienda; sospensione dell' attività ai fini amministrativi, qualora sia stata data comunicazione alla Camera di Commercio; modifica dell' attività, nell' ipotesi in cui le attività succedutesi siano contraddistinte da codici attività rientranti in studi di settore diversi; per le attività professionali, interruzione dell' attività per la maggior parte dell' anno a causa di provvedimenti disciplinari. Altre cause di esclusione dagli studi di settore sono previste da talune disposizioni di legge, oppure sono indicate nel contesto di alcuni documenti di prassi dell' Agenzia delle entrate. Cause di esclusione dagli studi di settoreArt. 1, co. 113, della L. 244/2007Contribuenti che fruiscono del regime di vantaggio per l' imprenditoria giovanileCm 21/5/99 n. 110/EContribuenti che determinano il reddito con criteri «forfettari»Cm 22/5/2007 n. 31 Contribuenti che sono incaricati delle vendite a domicilioRm 20/3/2008 n. 104Contribuenti che sono classificati in una categoria reddituale diversa (ad esempio, reddito di lavoro autonomo invece che reddito d' impresa) da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione dello studio di settore approvato per l' attività esercitata Anche i contribuenti che applicano il regime forfettario disciplinato dall' art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità 2015) sono esclusi dall' applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili. Tuttavia, nonostante l' esclusione in parola, è stato previsto che specifiche informazioni relative all' attività soggetta al regime agevolato dovranno comunque essere fornite in sede di dichiarazione dei redditi secondo quanto stabilirà l' Agenzia delle entrate, presumibilmente in sede di approvazione dei modelli dichiarativi per il periodo d' imposta 2015 (primo anno di applicazione del regime di vantaggio di cui trattasi). 2. Come si applicano gli studi di settore: il software GE.RI.CO Gli studi di settore sono materialmente applicati ai contribuenti interessati, mediante l' utilizzo del software GE.RI.CO. (gestione dei ricavi e dei compensi) il quale, oltre a generare il modello di comunicazione dei dati rilevanti da allegare alla dichiarazione dei redditi (mod. UNICO), indica come si posiziona il contribuente rispetto ai risultati espressi dallo studio di settore a cui lo stesso appartiene. Gli studi di settore sono elaborati attraverso la raccolta sistematica di dati contabili ed extracontabili, sia di carattere «fiscale» sia di tipo «strutturale», riconducibili a determinate attività economiche nei settori del commercio, servizi, manifatture e professioni: partendo da tali dati ed rielaborando gli stessi mediante l' applicazione di complessi processi matematicostatistici (esplicati nelle note metodologiche allegate ad ogni studio di settore), si ottengono dati medi per categorie di soggetti esercenti ciascuna delle predette attività economiche. Tuttavia, affinché ogni studio di settore sia in grado di rappresentare con una certa ragionevolezza la situazione dei contribuenti a cui lo stesso è applicabile, è previsto che i predetti processi matematici di calcolo siano aggiornati con una certa frequenza: solo attraverso un costante aggiornamento, lo studio di settore sarà ragionevolmente in grado di recepire i mutamenti che nel corso del tempo subiscono le attività economiche. Il momento applicativo dello studio di settore è, pertanto, sempre preceduto da una fase di revisione dello stesso che può essere di carattere ordinario, oppure congiunturale. La revisione ordinaria degli studi di settore A norma dell' art. 10bis della legge 146/98, gli studi di settore devono essere sottoposti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data della loro entrata in vigore, ovvero da quella dell' ultima revisione, sentito il parere della Commissione di esperti per gli studi di settore. Peraltro, l' attività di revisione ordinaria degli studi di settore deve essere programmata annualmente con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate da emanarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno (cm 22/5/2007 n. 31) servendosi delle rilevazioni effettuate dagli Osservatori regionali, la cui attività consiste Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 27 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione sostanzialmente: nell' individuare particolari condizioni economiche o produttive che, insite in alcune zone, sono in grado di giustificare gli anomali comportamenti economici dei soggetti che operano in quelle zone; nell' individuare le situazioni locali che denotano evidenti criticità in alcuni settori o, invece, condizioni di forte espansione economica territoriale; nel raccogliere qualsiasi informazione utile per migliorare la capacità degli studi di settore di rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. Gli studi di settore revisionati devono essere poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d' imposta nel quale entrano in vigore: così prescrive l' art. 1, comma 1bis, del dpr 31/5/99 n. 195, come inserito da ultimo dall' art. 23, comma 28, lett. a), del dl 98/2011. La revisione ordinaria può riguardare l' intero studio di settore, oppure solo alcuni dei suoi «componenti»: l' art. 1, comma 1bis, del dpr 195/99 dispone, infatti, che, in relazione a ciascuno studio di settore, possono essere disposte integrazioni indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, ovvero per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall' art. 10bis della legge 146/98 (cm 11/7/2012 n. 30 e 15/7/2013 n. 23). A dispetto di quanto previsto relativamente agli studi di settore revisionati, le integrazioni ai singoli studi devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale «entro il 31 marzo del periodo d' imposta successivo a quello della loro entrata in vigore» (art. 1, comma 1bis, del dpr 31/5/99 n. 195, come inserito dall' art. 23, comma 28, lett. a), del dl 98/2011). Di seguito si analizzano le novità applicabili per il periodo d' imposta 2014, recentemente introdotte dal dm 30/03/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo), il quale ha previsto esclusivamente l'«aggiornamento» della territorialità di taluni studi di settore: nessuna modifica ha apportato, invece, agli indicatori di coerenza economica, normalità economica e di anomalia che, pertanto, rimangono i medesimi del periodo d' imposta 2013 (approvati dal dm 24/03/2014). La revisione degli studi per il periodo d' imposta 2014 L' art. 2 del citato dm 30/03/2015 ha disposto l' aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center» nell' ambito dello studio WM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori). La revisione dello studio di cui trattasi si è resa necessaria poiché, negli ultimi anni, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature è stato significativamente condizionato dalla concorrenza di canali di vendita alternativi come quello dei «Factory Outlet Center» (FOC): nell' elaborazione dello studio WM05U sono stati considerati, infatti, gli effetti connessi alla presenza sul territorio dei FOC, previa introduzione di uno specifico correttivo nella funzione di stima dei ricavi, correlato alla distanza dagli stessi. Il correttivo in parola interessa sostanzialmente i contribuenti che esercitano l' attività nelle «aree gravitazionali» di ciascun FOC, ovvero nelle aree di mercato che ne risentono della concorrenza: per ogni Comune è stata considerata, infatti, la distanza espressa in minuti di percorrenza dal FOC più vicino. Oltre ad essere intervenuto sulla «Territorialità dei Factory Outlet Center», l' art. 2 del DM 30/03/2015 ha disposto, altresì, l' aggiornamento delle «Aggregazioni comunali» nell' ambito dello studio WG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere): nella funzione di stima dei ricavi di tale studio sono stati considerati, in particolare, i Comuni ove le strutture sono ubicate, con lo scopo di tener conto delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell' attività. In buona sostanza, per effetto delle variazioni intervenute nel corso del 2014, sono state aggiornate le aggregazioni territoriali (risultate significative nelle funzioni di ricavo), tenendo conto del numero di abitanti dei Comuni soppressi ed anche del numero delle strutture alberghiere presenti in tali Comuni. A tal fine è stata aggiornata la territorialità conseguente all' istituzione di nuovi Comuni a seguito della fusione di più Comuni. Sempre mediante il citato dm 30/03/2015 è stato previsto l' aggiornamento: della «Territorialità del livello delle tariffe applicate per l' erogazione del servizio taxi» nell' ambito dello studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente), conseguente all' istituzione di nuovi Comuni a seguito della fusione di più Comuni; della tabella relativa ai «Valori di soglia inferiore per circondario della tipologia di attività ed ambito specialistico di intervento» nell' ambito dello studio WK04U (attività degli studi legali). Come sopra anticipato, il dm 30/03/2015 non ha operato modifiche agli indicatori di coerenza economica, normalità economica e di anomalia, il cui utilizzo è finalizzato a individuare il posizionamento del contribuente rispetto ad alcune variabili economicoaziendali. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 28 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Pertanto, anche per il periodo d' imposta 2014, rimangono confermati gli indicatori già approvati dal dm 24/3/2014 per il 2013 che possono essere classificati nelle seguenti tre differenti tipologie: indicatori di coerenza economica, finalizzati ad individuare, per ogni singolo soggetto, la correttezza dei dati dichiarati rispetto ai valori di riferimento che individuano le condizioni di normalità economica in relazione al gruppo omogeneo di appartenenza; indicatori di normalità economica, finalizzati a contrastare eventuali situazioni di non corretta compilazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli studi di settore (magazzino, beni strumentali, costi residuali); indicatori di anomalia, finalizzati ad evitare alcuni «errori» nella compilazione dei modelli dati studi di settore e di conseguenza a ridurre il numero delle comunicazioni di anomalia inviate dall' Agenzia delle entrate ai contribuenti / intermediari. La revisione congiunturale degli studi di settore Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economico finanziaria manifestatasi negli ultimi anni, l' art. 8 del dl 29/11/2008 n. 185 (conv. legge 28/1/2009 n. 2) ha previsto che gli studi di settore possano essere integrati, anche oltre i termini per la revisione ordinaria degli stessi, con apposito dm, raccolto il parere della Commissione degli esperti. Va' detto, però, che la revisione congiunturale, che coinvolge sia gli studi di settore revisionati per l' anno in corso, sia quelli già in vigore per i precedenti periodi d' imposta è circoscritta soltanto a quei settori economici o aree territoriali in relazione ai quali l' attività di monitoraggio ha rilevato conseguenze negative dell' attività determinate dalla crisi economica. Da un punto di vista prettamente statistico, i dati utilizzati per cogliere gli effetti della crisi sono rinvenibili: dalle comunicazioni e dalle dichiarazioni fiscali in ambito Iva; dagli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica (quali Prometeia, Banca d' Italia, Istat Ministero dello Sviluppo economico e Angaisa). Per il periodo d' imposta 2014, il dm 15/05/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21/5/2015) ha approvato i correttivi «anticrisi» che, come meglio argomentato nel prosieguo, interessano 204 studi di settore. I correttivi «anticrisi» per il periodo d' imposta 2014 Come specificato nella nota tecnica e metodologica di cui all' Allegato 1 del citato dm 15/05/2015, per il periodo d' imposta 2014, sono state apportate talune modifiche all' analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi (da applicare ai risultati derivanti dall' applicazione degli studi di settore) che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche (e delle relative relazioni) modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2014, tra cui: le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; il minor grado di utilizzo di impianti e macchinari; le riduzioni dell' efficienza produttiva; la riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali; gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell' ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio; la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese. L' Analisi dell' efficienza produttiva Nell' ambito delle analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale, è stato predisposto un apposito studio sull' analisi dell' efficienza produttiva per 193 studi di settore, con l' esclusione dei 12 studi relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi. Dalle analisi effettuate è stato riscontrato che, per l' anno 2014, le attività economiche soggette agli studi di settore sono state caratterizzate da una riduzione dell' efficienza produttiva, rispetto al triennio precedente, a seguito della riduzione dei ricavi/compensi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica. Interventi relativi all' analisi di normalità economica Anche per il periodo d' imposta 2014, gli interventi relativi all' analisi di normalità economica riguardano l' indicatore «durate delle scorte» e si applicano ai soggetti che, con riferimento al periodo d' imposta 2014, presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: situazione di coerenza delle esistenze iniziali; situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali; riduzione dell' efficienza produttiva rispetto a quelle storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del trienni precedente (periodo d' imposta 20112013); dichiarazione, per il biennio 20132014, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto nel 2014. In presenza di tali condizioni, la misura massima dell' indicatore viene incrementata per tener conto dell' aumento delle rimanenze finali. Per i soggetti che, nonostante l' attivazione del correttivo, continuano ad avere l' indicatore in esame non normale, il Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 29 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione maggior costo del venduto (parametro per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica) viene diminuito dell' incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica. Correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore Per il periodo d' imposta 2014, il citato dm 15/05/205 ha approvato, inoltre, i correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore, così distinti: correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali territoriali; correttivi congiunturali individuali. Di seguito si riassumono le caratteristiche generali dei predetti correttivi e le relative modalità di funzionamento. Correttivi congiunturali di settoreL' elaborazione dei correttivi congiunturali di settore applicabile ai contribuenti non congrui,è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d' imposta 2014. In particolare, per gli studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali correlata alla situazione di crisi economica. L' applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall' applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente congiunturale di settore individuato per lo studio. Per i restanti 194 studi di settore applicabili per il 2014, il correttivo è predisposto per ciascun singolo modello organizzativo (cluster) e tiene conto della riduzione dei margini conseguiti e della redditività e del minor utilizzo di impianti e macchinari. Dal punto di vista pratico, la riduzione dei ricavi/compensi determinata dal correttivo è calcolata moltiplicando il valore puntuale derivante dall' analisi di congruità per lo specifico coefficiente congiunturale previsto per lo studio di settore in base al gruppo omogeneo di appartenenza, individuato nell' Allegato al dm 15/05/2015.Correttivi congiunturali territorialiPer il periodo d' imposta 2014, è stato istituito un correttivo congiunturale territoriale che tiene conto della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica specifica del territorio. A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i modelli lineari misti, l' Amministrazione finanziaria è giunta, per ciascuno studio, all' individuazione di coefficienti correttivi congiunturali territoriali, per ciascuna area territoriale omogenea, attraverso il confronto tra la situazione del periodo d' imposta 2014 e la situazione dell' anno di costruzione dello specifico studio di settore. Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell' ambito dell' applicazione degli studi di settore. In particolare, per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla «territorialità del commercio», definita nell' ambito dell' applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di: grado di modernizzazione del commercio; grado di copertura dei servizi di prossimità; caratteristiche socioeconomiche del territorio. Per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla «territorialità generale», definita nell' ambito dell' applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di: grado di benessere; livello di qualificazione professionale; struttura economica. Da un punto di vista pratico, l' applicazione dei correttivi congiunturali territoriali determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall' applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti correttivi congiunturali territoriali previsti per lo studio, ponderati con le quote di appartenenza alle aree territoriali omogenee.Correttivo congiunturale individualeI correttivi congiunturali individuali, applicabili ai contribuenti non congrui, intervengono ad attualizzare il modello degli studi di settore limitatamente ai soggetti che hanno presentato nel 2014 una situazione di crisi. Per gli studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo in parola tiene conto della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese per effetto della situazione di crisi economica. L' applicazione del correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi iniziati e completati nell' anno. Per i restanti 193 studi di settore applicabili per il 2014, il correttivo è operativo in caso di contrazione dei costi variabili 2014 rispetto a quelli storici di riferimento, individuati come il maggior valore di costi variabili tra i periodi d' imposta 2011 e 2013. Dal Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 30 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione punto di vista pratico, la riduzione dei ricavi/compensi determinata dal correttivo è calcolata moltiplicando il valore puntuale derivante dall' analisi di congruità per un coefficiente che tiene conto della contrazione dei costi variabili non rilevata dai correttivi congiunturali di settore, delle diversità legate a fattori territoriali e della rigidità del modello di stima degli studi di settore connessa alla riduzione dei costi variabili derivanti da situazioni di crisi. Per poter «applicare» il correttivo individuale, oltre alla non congruità, è necessario presentare una contrazione dell' efficienza produttiva rispetto ad almeno uno dei 3 anni precedenti (20112013) ed essere coerenti rispetto alla normalità economica degli indicatori relativi al valore dei beni strumentali. In particolare, il calcolo dell' efficienza produttiva è basato su un modello di analisi che prende in considerazione il personale e il capitale impiegato (il valore dei beni strumentali e il personale sono «confrontati» con i ricavi dichiarati nel triennio, eventualmente allineati a quelli stimati). Per l' applicazione del correttivo in esame va compilato il quadro T «Congiuntura economica» del modello dati studi di settore. Si rammenta, infine, che, a norma dell' art. 1, comma 3, del dm 15/05/2015, i contribuenti che, per il periodo d' imposta 2014, dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall' applicazione degli studi di settore integrati con i suddetti correttivi, non sono assoggettabili, per tale annualità, all' accertamento basato sugli studi di settore. 3. L' adeguamento spontaneo in dichiarazione alle risultanze di GE.RI.CO Una volta ottenuto il responso di GE.RI.CO., il contribuente che risulti non congruo per aver dichiarato ricavi o compensi inferiori a quelli stimati dagli studi di settore può comunque decidere di adeguare i valori dichiarati a quelli stimati, in modo tale da conseguire una posizione di regolarità «forzata» allo studio di settore: l' adeguamento alle risultanze dello studio di settore dovrebbe, come vedremo meglio nel prosieguo del presente contributo, porre al riparo il contribuente dall' eventuale azione di accertamento basata sugli studi di settore che, per la sua procedibilità, presuppone proprio che l' ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore a quello determinabile sulla base degli studi stessi. Qualora si intenda procedere all' adeguamento, occorre preliminarmente verificare se si versi nelle ipotesi di adeguamento gratuito, oppure a pagamento. Si rammenta, al riguardo, che, la scelta di adeguarsi al dato puntuale risultante dall' applicazione degli studi di settore non comporta l' applicazione di maggiorazioni specifiche solo se il contribuente è sottoposto a uno studio che, per il periodo d' imposta 2014, è stato oggetto di aggiornamento o di revisione: al di fuori di tale ipotesi, l' adeguamento in dichiarazione sarà sempre a titolo oneroso, poiché il contribuente dovrà versare all' Erario, oltre alla maggiore imposta dovuta, anche un' ulteriore maggiorazione del 3% (utilizzando il codice tributo 2118), calcolata sulla differenza tra il ricavo puntuale e quello contabilizzato. La maggiorazione in esame è dovuta, inoltre, anche per l' adeguamento agli studi di settore cui si applicano i correttivi congiunturali «anticrisi» (cm n. 30 del 28/06/2011). Dal punto di vista pratico, la maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull' intero ammontare dello scostamento, qualora lo scostamento in parola sia superiore al limite del 10% (cm n. 10 del 16/3/2005). Esempio La società Alfa ha dichiarato, per il periodo d' imposta 2014, ricavi per un importo pari a euro 250.000,00. Dall' applicazione dello studio di settore risulta che i ricavi congrui dovrebbero essere, invece, pari a euro 290.000. Ai fini che qui interessa, il primo riscontro da effettuare è quello di appurare se è dovuta o meno la maggiorazione del 3%, verificando se vi è stato il superamento dello scostamento per oltre il 10% rispetto ai ricavi dichiarati. ImportoRicavi derivanti dallo studio di settoreEuro 290.000Ricavi dichiaratiEuro 250.000ScostamentoEuro 40.000 = (Euro 290.000 Euro 250.000)Percentuale di scostamento16% Nel caso in esame, lo scostamento risulta essere maggiore del 10%, di conseguenza, qualora si decidesse di adeguare i ricavi a quelli risultanti dagli studi di settore, si dovrà applicare la maggiorazione del 3% sullo scostamento. ImportoScostamentoEuro 40.000MaggiorazioneEuro 1.200 = (Euro 40.000 * 3%) L' unica esimente praticabile per non effettuare il pagamento della maggiorazione del 3% rimane legata, pertanto, alla circostanza che la differenza occorrente per l' adeguamento sia inferiore al 10% dei ricavi o compensi originariamente dichiarati. La maggiorazione in parola deve essere versata all' Erario tramite modello F24 (codice tributo «4726» per le persone fisiche, o «2118» per i soggetti diversi dalle persone fisiche), Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 31 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione entro il termine previsto per il versamento a saldo dell' imposta sul reddito, oppure entro i trenta giorni successivi, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (cm 21/6/2005 n. 32). A tal riguardo, va precisato che, il termine per il versamento a saldo dell' imposta sul reddito in scadenza lo scorso 16/6/2015, è stato prorogato al 6/7/2015 e dall' 7/7/2015 al 20/8/2015, con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga dei versamenti collegati a Unico 2015 che interessa in particolar modo gli esercenti attività per cui sono approvati gli studi di settore che conseguono ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569,00 è applicabile anche al versamento della maggiorazione per l' adeguamento agli studi di settore. L' adeguamento dei maggiori ricavi/compensi determinati dagli studi di settore comporta, altresì, a norma dell' art. 10, comma 5, legge n. 146/1998 , il versamento di una somma a titolo di maggiore Iva, da determinarsi applicando ai maggiori ricavi l' aliquota media, risultante dal rapporto tra: l' imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili; il volume d' affari dichiarato, considerando anche le operazioni non soggette a imposta ovvero quelle soggette a regimi speciali. Secondo quanto precisato dall' Amministrazione Finanziaria, l' adeguamento Iva alle risultanze degli studi di settore non comporta l' applicazione di alcuna sanzione, nemmeno di quella prevista dall' art. 6, comma 1, del dlgs n. 471/1997, per omessa registrazione di operazioni imponibili (rm 24/04/2001 n. 52 e cm 13/6/2001, n. 54). Anche con riferimento all' Iva, la maggior imposta deve essere versata (utilizzando il codice Tributo 6494), unitamente agli altri tributi aggiuntivi richiesti per l' adeguamento, entro il termine previsto per il pagamento dell' imposta a saldo sui redditi con l' ulteriore possibilità di accedere alla rateazione per tale imposta. 4. La facoltà di non adeguarsi alle risultanze dagli studi di settore L' adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, sebbene comporti un beneficio al contribuente in termini di esclusione dall' attività di accertamento, non costituisce comunque un obbligo per il contribuente. Infatti, gli studi di settore non costituiscono una forma di catastalizzazione del reddito per cui i contribuenti che non si sentono rappresentati dallo studio non sono tenuti ad adeguarsi in caso di non congruità (in tal senso anche l' interpellanza parlamentare 20/11/2008 n. 200207). La funzione del campo «Note aggiuntive» di GE.RI.CO e del software «segnalazioni studi di settore» Nel caso in cui il contribuente decidesse di non adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, è conveniente comunque che quest' ultimo provveda ad indicare, nel campo «Note aggiuntive» di GE.RI.CO., le ragioni di tale scelta e le cause che hanno determinato la non normalità/non congruità: tale comportamento consente all' Amministrazione Finanziaria di conoscere in anticipo, rispetto alla fase di contraddittorio, elementi peculiari della situazione economica del contribuente. È bene segnalare, in tale contesto, che chi non avesse indicato le giustificazioni nelle annotazioni del modello studi di settore allegato al modello Unico 2014 relativo al 2013, ha ancora tempo fino al 31/10/2015 per comunicare al fisco le eventuali cause giustificative degli studi di settore per il periodo d' imposta 2013: è online, infatti, dal 6/6/2015 e fino al prossimo 31/10/2015, il software «Segnalazioni Studi di Settore» che i contribuenti e intermediari potranno utilizzare per comunicare informazioni ed elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall' applicazione degli studi per il 2013. Analogamente alla compilazione del campo «Note Aggiuntive», la comunicazione in parola consente di informare l' Agenzia delle entrate delle eventuali anomalie relative alla congruità, coerenza e normalità economica, nonché delle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore. Va peraltro precisato che la comunicazione in discorso non è un adempimento obbligatorio, ma rappresenta un' opportunità per segnalare «in anticipo» all' Agenzia delle entrate tutte quelle circostanze che potrebbero influenzare la selezione delle posizioni da controllare: con tale asserzione, ad esempio, il titolare di una ditta individuale che sia in grado di dimostrare di essere stato colpito da una malattia che gli ha impedito di lavorare per un certo periodo di tempo potrà giustificare la contrazione dei ricavi subita nel corso del periodo di imposta. Come detto sopra, la comunicazione in esame riveste sostanzialmente la medesima funzione del campo «Note aggiuntive» contenuto nel modello studi di settore: sicché coloro che hanno compilato il campo «Note aggiuntive» del modello studi di settore allegato al mod. UNICO non hanno la necessità di effettuare una nuova comunicazione, ma potranno comunque approfittare del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 32 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione software «segnalazione studi di settore» per circostanziare meglio quanto già comunicato. 5 . L ' Accertamento basato sugli studi di settore L' Amministrazione Finanziaria può procedere, a norma dell' art. 10, comma 1, legge 146/1998, all' accertamento sulla base degli studi di settore qualora «l' ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all' ammontare dei ricavi e dei compensi determinabili sulla base degli studi di settore». Più nello specifico, l' accertamento sulla base degli studi di settore costituisce un metodo di accertamento definito come analiticoinduttivo: analitico perché prende vita da dati contabili aziendali ed induttivo perché si basa su prove presuntive, anche se queste devono possedere i requisiti della gravità, concordanza e precisione. Dal punto di vista legislativo, l' accertamento basato sugli studi di settore è contemplato nell' articolo 62 sexies, co. 3, del dl 331/1993 secondo cui «... Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull' esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell' articolo 62bis del presente decreto.» Tale disposizione richiama, al suo interno, l' art. 39, comma 1, lett. d), dpr 600/1973, a mente del quale «... l' esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.» Sul punto, si rammenta che, le «gravi incongruenze» che legittimano l' accertamento basato sugli studi di settore non possono «ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali. Scostamenti di scarsa rilevanza [...] potrebbero infatti rivelarsi inidonei ad integrare le sopra menzionate «gravi incongruenze», oltre a determinare l' oggettiva difficoltà, per il contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di settore». Peraltro, nell' ipotesi in cui non siano sufficienti a legittimare l' accertamento, «gli scostamenti di più modesta entità potranno comunque essere considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori» (cm 22/5/2007 n. 31). Ad ogni modo, è bene sottolineare che, i risultati derivanti dall' applicazione degli studi di settore hanno valore di presunzione semplice, rappresentando solo un indice di possibili anomalie del comportamento fiscale del contribuente. Tale valenza probatoria è riconosciuta dall' Amministrazione finanziaria (cm 23/1/2008 n. 5/E) e dalla giurisprudenza (Cass. Ss.uu. sent. 18/12/2009 n. 26635, 26636, 26637 e 26638). In precedenza, l' Amministrazione finanziaria aveva sostenuto, invece, la valenza di presunzione legale relativa dei risultati derivanti dagli studi di settore: sicché gli accertamenti si sarebbero potuti effettuare ogni qualvolta il contribuente avesse dichiarato «ricavi o compensi non congrui rispetto alla stima, senza che l' Amministrazione finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria» (cm 22/05/2007 n. 31). Peraltro, secondo quanto precisato dai Giudici della Suprema corte di cassazione, nel contesto della citata sentenza 26635/2009, le differenze tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore non possono essere utilizzate in modo automatico in sede di controllo, in quanto ciò eluderebbe lo scopo dell' attività accertativa che è quello di giungere alla determinazione del reddito effettivo del contribuente in coerenza con il principio costituzionale di capacità contributiva. Per tale ragione, preliminarmente all' avvio della procedura accertativa, occorre verificare l' attendibilità della stima effettuata dallo studio di settore rispetto alla situazione concreta, l' entità dell' eventuale scostamento, nonché la sussistenza di eventuali elementi a sostegno dei risultati presuntivi. Ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che compete all' ufficio dimostrare l' applicabilità dello standard prescelto (studio di settore) al caso concreto. Dello stesso avviso anche l' Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che l' utilizzo in sede di accertamento dello studio di settore presuppone la verifica, da parte dell' Ufficio, dell' idoneità del medesimo a rappresentare la situazione effettiva del contribuente, avendo riguardo ai seguenti aspetti assenza di elementi oggettivi che rendono inadeguato il percorso di formazione dello studio di settore, correttezza dell' imputazione al cluster di riferimento, nonché mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire sul normale svolgimento dell' attività, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 33 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione collocando il contribuente al di sotto del livello determinato dallo studio (cm 23/1/2008 n. 5). L' elemento di assoluto rilievo nell' ambito dell' accertamento basato su studi di settore è il contraddittorio tra contribuente ed ufficio, precedente l' emissione dell' avviso di accertamento e funzionale al reperimento di elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la «presunzione» indotta dallo scostamento tra reddito dichiarato e presunto. Il contraddittorio preventivo è previsto obbligatoriamente per gli studi di settore dall' art. 10, comma 3bis, della legge 146/98, a mente del quale prima di procedere alla notifica dell' avviso di accertamento basato sugli studi di settore, l' ufficio invita il contribuente a comparire, ai sensi dell' art. 5 del dlgs 19/6/7 n. 218 (accertamento con adesione), per la definizione in contraddittorio dell' accertamento: in caso di omissione del contraddittorio preventivo (che in sede contenziosa deve essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado), gli uffici sono tenuti ad abbandonare la controversia, «sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile» (cm 14/4/2010 n. 19). Accertamento induttivo per irregolarità dichiarative ai fini degli studi di settore Oltre alla tipologia di accertamento appena descritta, l' Amministrazione Finanziaria può procedere ad accertamento induttivo extracontabile nei confronti del contribuente che abbia commesso irregolarità nell' adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini degli studi di settore. La previsione in parola è contenuta nell' art. 39, comma 2, lett. dter), del dpr 600/73, in virtù del quale l' Amministrazione Finanziaria può procedere ad accertamento induttivo, nel caso in cui venga rilevata l' omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli studi di settore, oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti. Per procedere all' accertamento induttivo è comunque necessario che siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette maggiorate del 10% di cui all' art. 1, comma 2bis, dlgs 471/97. È possibile, altresì, procedere ad accertamento induttivo in caso di: omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli studi di settore; indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti; infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000,00 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Relativamente a questo ultimo punto, si precisa che la condizione di infedele compilazione del modello studi di settore sussiste qualora si verifichi uno scostamento superiore al 15%, o comunque maggiore di euro 50.000, tra i ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati: lo scostamento in parola non è richiesto, invece, quando il modello studi di settore non è allegato, oppure sono state indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti. Con riferimento a quest' ultima tipologia di accertamento, si fa presente che la compilazione di uno studio di settore in modo veritiero e corretto rappresenta, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito, una causa ostativa all' attivazione dell' accertamento induttivo, in quanto l' impianto contabile non può essere considerato inattendibile (Ctp di Milano n. 732/47/14 del 14 maggio 2014 e della Ctp di Salerno n. 3335/10/14 del 29 luglio 2014). Secondo i giudici milanesi, infatti, la ricostruzione dei ricavi, applicando le medie dei ricarichi applicati nel settore di appartenenza del contribuente, può risultare corretta solo quando la difformità rispetto al ricarico praticato dal contribuente raggiunge livelli importanti, altrimenti non è possibile procedere nei confronti di soggetti che oltre a presentare una contabilità regolare, sono soprattutto congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. Dello stesso avviso anche i giudici della Ctp di Salerno, i quali confermano che il ricorso all' accertamento induttivo è consentito quando i maggiori ricavi ricostruiti in forza della percentuale di ricarico si discostano notevolmente da quelli dichiarati, con conseguente inattendibilità delle scritture contabili. In buona sostanza, dalle sentenze riportate emerge che pur essendo gli studi di settore una presunzione semplice nell' ambito dell' accertamento, è altrettanto vero che gli stessi possono essere utilizzati anche a favore del contribuente, il quale può fare «pesare» la congruità al fine di ridurre la portata presuntiva di altre tipologie di accertamento. Ulteriore azione accertatrice dell' Amministrazione Finanziaria. A norma dell' art. 70, comma 1, legge 342/2000, gli accertamenti sulla base degli studi di settore non Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 34 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione pregiudicano l' esercizio dell' ulteriore azione accertatrice dell' Amministrazione Finanziaria con riferimento alle stesse categorie reddituali oggetto di accertamento o ad altre categorie reddituali e ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini Iva: sicché, con riferimento al medesimo periodo d' imposta, dopo la notifica di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, l' ufficio è legittimato ad emettere ulteriori accertamenti anche relativamente alle stesse categorie reddituali, in deroga al principio dell' unicità dell' accertamento tributario di cui all' art. 43 del dpr 600/73. L' ulteriore azione accertatrice dell' Amministrazione Finanziaria non è esclusa anche in caso di intervenuto accertamento con adesione: l' art. 70, comma 2, della legge 342/2000 prescrive, infatti, che, l' intervenuta definizione degli accertamenti basati sugli studi di settore non esclude l' esercizio dell' ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ovvero dal superamento dei limiti previsti dall' art. 2, comma 4, lett. a), del dlgs 218/97. Si rammenta, al riguardo, che, secondo quanto precisato da quest' ultima disposizione citata (art. 2, comm 4, lett. a), del dlgs 218/97) la definizione dell' accertamento non esclude l' esercizio dell' ulteriore azione accertatrice «se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire (Euro 77.468,53)» . Preclusione da accertamenti presuntivi Si ricorda, infine, che, in relazione alle annualità 2010 e precedenti possono ancora trovare applicazione le misure di esonero dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici previsti dall' art. 10, co. 4 bis e art. 10ter della legge 146/98 che, si ricorda, sono state abrogate con l' entrata in vigore dell' art. 10, comma 12, del dl 6/12/2011 n. 201 (conv. legge 22/12/2011 n. 214). A norma delle predette disposizioni ed in relazione alla predette annualità (2010 e precedenti), in caso di congruità allo studio di settore (o di adesione all' invito a comparire) opera una preclusione dagli ulteriori accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed Iva, a condizione che l' ammontare delle attività non dichiarate sia fino a un massimo di euro 50.000,00, oppure pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti: in assenza di una delle predette condizioni, l' Amministrazione Finanziaria rimane libera di eseguire gli accertamenti presuntivi ai sensi degli artt. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo del dpr 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo, del dpr 633/72. Si rammenta, infine, che, l' art. 2, comma 35, del dl 138/2011 (conv. legge 148/2011) aveva modificato il citato art. 10, comma 4bis, della legge 146/98, prevedendo un' ulteriore condizione di esclusione dagli accertamenti analiticoinduttivi secondo cui, fermi restando i predetti limiti di ricavi/compensi accertati, non si procedere ad accertamento qualora il contribuente risulti congruo, eventualmente a seguito di adeguamento, anche per il periodo d' imposta precedente quello oggetto di accertamento. In sostanza, per l' esclusione da tali accertamenti è necessaria la congruità allo studio di settore per il periodo d' imposta oggetto del controllo e per quello precedente. Ad ogni modo, la norma agevolativa di cui trattasi, per la sua residua applicabilità, non è utilizzabile nel caso in cui, nel periodo d' imposta precedente a quello oggetto di controllo, il contribuente sia interessato da una causa di esclusione o d' inapplicabilità: la condizione di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non può essere assimilata, infatti, a quella del soggetto con ricavi o compensi congrui (Cm 16/3/2012 n. 8/E) 6. I benefici dei contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore ed il regime premiale per la trasparenza L' accertamento basato sugli studi di settore, così come le altre sottotipologie di accertamento analiticoinduttivo, subiscono delle limitazioni a beneficio dei contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore. Tra i vantaggi che può comportare la scelta di adeguarsi al dato puntuale risultante dall' applicazione degli studi di settore, vi è quello di potersi avvalere del regime premiale introdotto dall' art. 10, comma 9 e comma 10, del dl 6/12/2011 n. 201, applicabile ai contribuenti che risultano congrui (anche per effetto di adeguamento) e coerenti agli studi di settore. Il regime premiale di cui trattasi è fruibile dai soggetti «potenzialmente» accertabili sulla base degli studi di settore: restano esclusi, quindi, dal regime in esame, tutti quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi, compresi quelli nei cui confronti lo strumento accertativo non si rende applicabile ai sensi del dm 11/2/2008 (Cm 16/3/2012 n. 8). L' attuazione della norma con relativi termini differenziati di accesso alla disciplina (tenuto conto del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 35 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione tipo di attività svolta dal contribuente) è contenuta in quattro differenti Provvedimenti direttoriali dell' Agenzia delle entrate, nel contesto dei quali sono stati individuati gli studi di settore ammessi al regime premiale per gli anni 2012, 2013 e 2014. Provvedimenti attuativi in materia di regime premiale per gli studi di settoreProvvedimento direttoriale del 12/7/2012 n. 102603Recante le disposizioni attuative del nuovo regime e termini di accesso differenziati alla disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente.Provvedimento direttoriale del 5/7/2013 n. 82537Recante l' indicazione degli studi di settore che hanno potenzialmente accesso al regime premiale per il periodo d' imposta 2012.Provvedimento direttoriale del 25/6/2014 n. 85733Recante l' indicazione degli studi di settore che hanno potenzialmente accesso al regime premiale per il periodo d' imposta 2013.Provvedimento direttoriale del 09/06/2015 n. 78324Recante l' indicazione degli studi di settore che hanno potenzialmente accesso al regime premiale per il periodo d' imposta 2014. Rispetto all' anno scorso è aumentato a 157 il numero di studi di settore che possono beneficiare del regime (lo scorso anno erano 116): nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore (compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l' attività di impresa che per quella di lavoro autonomo), per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli indicati nel Provvedimento direttoriale del 9/6/2015 n. 78324. Va precisato che, nell' elenco dei 157 studi di settore ammessi al regime premiale nel periodo d' imposta 2014, non è ricompreso alcuno studio relativo al mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni. Nelle motivazioni allegate al Provvedimento direttoriale del 9/6/2015 n. 85733 si legge, infatti, che «tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l' annualità 2014». Ne consegue che, gli artisti ed i professionisti non potranno beneficiare, anche per il periodo d' imposta 2014, dei benefici previsti da regime premiale in argomento. Peraltro, sempre rispetto all' anno scorso sono variati i criteri di scelta degli studi in base agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi. Nello specifico, si tratta degli studi di settore per i quali risultano approvati: indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie (ovvero indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura); indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che, contemporaneamente, prevedono l' indicatore «Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti». I benefici del regime premiale per gli studi di settore Il regime premiale prevede, nei confronti dei contribuenti soggetti all' accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell' applicazione degli studi: la preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, dpr 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo, del dpr 633/72. Gli accertamenti espressamente richiamati dalle citate disposizioni sono sostanzialmente quelli comunemente definiti «analiticoinduttivi» o «analiticopresuntivi», ovvero che si fondano su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti: è il caso, ad esempio, degli accertamenti fondati sulle risultanze degli studi di settore o dei parametri contabili, ovvero degli accertamenti fondati sulle percentuali di ricarico o sulle metodologie di controllo; la riduzione di un anno dei termini ordinari di decadenza per l' attività di accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43, comma 1, dpr 600/73) e dell' Iva (art. 57 comma 1 del dpr 633/72), a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l' obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.) per uno dei reati di cui al dlgs 74/2000. In buona sostanza, nei confronti dei soggetti che possono beneficiare del regime premiale in argomento, l' ordinario termine di prescrizione diventa il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo del quarto anno. Diversamente, in caso di violazione che comporti l' obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal dlgs 74/2000, troverà applicazione, invece, il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, con l' effetto che l' Amministrazione Finanziaria potrà notificare gli eventuali Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 36 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione accertamenti entro il 31 dicembre dell' ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; che la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all' art. 38 del dpr 600/73 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (anziché un quinto) quello dichiarato. Relativamente a quest' ultimo beneficio, si rammenta che l' art. 38 del dpr n. 600/1973 applicabile con decorrenza dal periodo d' imposta 2009 (UNICO 2010) prevede che l' accertamento sintetico è ammesso «a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato». Tradotto in termini numerici, se vi è uno scostamento almeno pari al 20% rispetto al reddito dichiarato, l' accertamento sintetico è esperibile: per i soggetti che possono beneficiare del regime premiale in argomento, la predetta percentuale del 20% è innalzata ad un terzo (ovvero al 33%). L' incremento dello scostamento (da un quinto ad un terzo del reddito determinato sinteticamente rispetto a quello dichiarato) non riguarda i soci di soggetti trasparenti di cui all' art. 5 del Tuir (società di persone, associazioni professionali), ovvero i soci di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza di cui all' art. 116 del Tuir: il regime premiale di cui trattasi riguarda, infatti, soltanto i contribuenti soggetti all' accertamento in base agli studi di settore (cm n. 25/E/2012). Requisiti di accesso al regime premiale Per poter beneficiare delle predette agevolazioni, occorre che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. Il requisito della fedeltà ai dati dichiarati non è però così semplice da rispettare, a causa delle numerose informazioni richieste (e delle varie opzioni di compilazione e modalità di esposizione possibili) che potrebbero indurre in errore anche il contribuente più attento e diligente. Per le suddette ragioni, l' Agenzia delle entrate (Provvedimento direttoriale del 12/7/2012 n. 102603) ha precisato che l' accesso al regime premiale non è impedito ove siano stati commessi errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore di dati che non comportano la modifica: dell' assegnazione ai cluster; del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati; del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, a fronte delle risultanze dell' applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri. Pertanto, eventuali differenze rispetto all' assegnazione del cluster, alla stima dei ricavi o dei compensi o al posizionamento rispetto agli indicatori, potrebbero pregiudicare l' accesso al regime premiale in argomento e ciò anche laddove gli scostamenti non dovessero impattare sull' eventuale stima di «congruità e coerenza» della posizione del contribuente effettuata da Gerico. Al ricorrere di tale ipotesi, infatti, l' accesso al regime premiale sarebbe comunque precluso, stante il mancato rispetto del requisito della «fedeltà dei dati dichiarati». Per accedere al regime premiale in argomento è altresì necessario che, sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti congrua e coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile: un risultato di incoerenza rispetto a tali indici potrebbe precludere «ab origine» l' accesso al regime premiale in argomento, anche in caso di normalità agli indicatori di normalità economica. Sul punto, va segnalato che la congruità può essere conseguita anche a seguito di adeguamento e che, qualora il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità deve sussistere per entrambi gli studi. Per quanto riguarda la coerenza agli studi di settore, questa deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile: nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi. Riassumendo, quindi, il contribuente può accedere ai benefici soltanto se risulta congruo (anche per adeguamento), coerente (sia con riferimento alla coerenza che alla normalità) rispetto al risultato degli studi di settore e se ha dichiarato fedelmente i dati nell' apposito modello. È tuttavia importante ribadire che, gli effetti «premiali» appena descritti partono dall' assunto che gli studi di settore siano stati compilati in maniera fedele e veritiera da parte del contribuente, pena la decadenza di tutti i benefici e la possibile attivazione dell' accertamento induttivo ai sensi del citato art. 39, comma 2, lett. dter), dpr 600/73 che, come detto in precedenza, riconosce all' Agenzia delle entrate la facoltà di effettuare l' accertamento induttivo qualora: il modello studi di settore non sia allegato; siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti; il modello studi di settore sia compilato in maniera infedele. Si rammenta, inoltre, che, sebbene il regime Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 37 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione premiale in commento abbia introdotto disposizioni di favore per i contribuenti ritenuti affidabili, lo stesso prevede comunque controlli più severi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare: i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell' apposita sezione dell' Anagrafe tributaria; per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l' utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, comma 1, n. 6bis, e 7 dpr 600/73 e art. 51, comma 2, dpr 633/72). Peraltro, l' art. 10, comma 11, del dl n. 201/2011 dispone che i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore «per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9» formeranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell' Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. Purtroppo, dalla formulazione letterale della norma, non si può escludere che possano rientrare negli specifici piani dei controlli di cui sopra anche soggetti «virtuosi», ovvero i contribuenti congrui coerenti e fedeli al dato puntuale di Gerico, ma esclusi dal regime premiale in argomento poiché applicano uno o più studi di settore non compresi nell' allegato 1 al Provvedimento direttoriale del 9/6/2015 n. 78324. Società di comodo e gli effetti premiali per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore La congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore permette alle società non operative di escludere le stringenti penalizzazioni fiscali previste per via del loro status «di comodo», ovvero l' obbligo di dichiarare un reddito imponibile minimo ai fini delle imposte sui redditi e un valore della produzione minimo ai fini Irap, l' impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione con altri tributi, ovvero richiederlo a rimborso o cederlo a terzi, nonché la preclusione di utilizzabilità delle perdite pregresse. È bene osservare che il raggiungimento della congruità (e coerenza) può riguardare sia le società non operative per insufficienza di ricavi, oppure perché in perdita sistematica. Per quanto concerne le società di comodo per insufficienza di ricavi, queste sono escluse dalle suddette penalizzazioni se risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore: sono considerate congrue, ai fini dell' esclusione in esame, anche le società che raggiungono il livello di congruità per effetto di adeguamento spontaneo in dichiarazione (cm 14/2/2008 n. 9). Di contro, invece, l' esclusione automatica non si applica nei confronti delle società soggette ai parametri, anche qualora le stesse dichiarino ricavi congrui (cm 23/1/2008 n. 5). Ancora, la causa di disapplicazione di cui trattasi richiede non solo la congruità, ma anche la coerenza: ad avviso dell' Agenzia delle entrate, la coerenza può considerarsi sussistente solo quando la società risulta correttamente posizionata nei confronti di tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei suoi confronti. Ad ogni modo, è bene precisare che la condizione di esclusione riguardante le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore deve essere verificata nel solo esercizio di riferimento, non anche nel triennio utilizzato per il calcolo dei ricavi del test di operatività. Per quanto concerne, invece, le società in perdita sistematica, è opportuno preliminarmente precisare che la disciplina in argomento è stata significativamente modificata dal dlgs semplificazioni fiscali, in vigore dallo scorso 13/12/2014. Per effetto di tali modifiche, la qualifica di società in perdita sistematica è ora ricollegata al riscontro di uno dei seguenti presupposti alternativi: la società risulta in perdita fiscale per cinque (anziché tre) periodi d' imposta consecutivi; la società, nello stesso arco temporale, risulta in perdita per quattro (anziché due) periodi d' imposta e nel rimanente periodo realizza un reddito inferiore al minimo. Le nuove disposizioni sono operative a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento che le introduce (avvenuto in data 13 dicembre 2014). Ne consegue che,così come ribadito nel contesto della circolare dell' Agenzia delle entrate n. 31/E del 30/12/2014 per i soggetti con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d' imposta nel 2014 (UNICO 2015) qualora, il medesimo soggetto: abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d' imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero; sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011). L' allungamento del periodo di osservazione da tre a cinque anni rileva anche ai fini Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 38 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione della verifica dell' esistenza di cause di disapplicazione: il verificarsi di una causa di disapplicazione in almeno uno dei periodi d' imposta di «osservazione» comporta, infatti, la disapplicazione della disciplina delle società non operative nel periodo di «applicazione» (il sesto), nonché l' interruzione del quinquennio di osservazione, il quale riprende a decorrere dal periodo successivo a quello interessato dalla causa di disapplicazione. Tra le cause di disapplicazione specifiche per le società in perdita sistematica, vi è appunto quella che riguarda le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore: si considerano congrue agli studi di settore anche le società che non lo sono in modo «naturale» al valore puntuale degli studi, ma che si adeguano in dichiarazione (cm del 11/6/2012 n. 23). Come la causa di disapplicazione riguardante le società non operative, anche quella rilevante ai fini della disapplicazione delle società in perdita sistematica richiede non solo la congruità, ma anche la coerenza. Va ricordato, inoltre, che la congruità e coerenza agli studi di settore rientra anche tra le cause di esclusione. Pertanto, con riferimento al periodo d' imposta 2014, una società in perdita nel quinquennio di osservazione 20092013 non è soggetta alla disciplina delle società in perdita sistematica se risulta congrua e coerente in uno qualsiasi dei periodi del quinquennio di osservazione, oppure se risulta congrua e coerente anche per il solo 2014. Appare logico che se la congruità e coerenza agli studi si verifica per l' anno 2014, tale beneficio si estende anche agli anni da 2015 a 2018 in quanto tali periodi d' imposta sono inclusi nel «nuovo» quinquennio cui tali società dovranno fare riferimento in futuro (considerando che il 2014 è interessato da una causa di esclusione). Infine, è opportuno ricordare la causa di esclusione in esame richiede la concreta applicazione degli studi di settore, con la conseguenza che non possono fruire della stessa le società che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità, ovvero quelle per le quali si applicano i parametri (cm 14/2/2008 n. 9). SANDRO CERATO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 39 22 giugno 2015 Pagina 1 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Pensioni, figli e figliastri I benefit delle categorie superprotette costano all' Inps 2,5 miliardi l' anno: a cominciare da politici, dipendenti pubblici, donne. Ecco chi guadagna di più. In Italia ci sono oggi 22 milioni di lavoratori che versano contributi previdenziali all' Inps e 20 milioni e 800 mila trattamenti previdenziali (17 milioni di pensioni e oltre 3 milioni di prestazioni assistenziali). Nella drammatica vicinanza di questi due numeri c' è l' esplosività di una materia in grado come nessun' altra di dissestare i conti pubblici. Non è un caso se dal 1992 al 2011 si sono succedute ben sei riforme previdenziali. Adesso si sente spesso ripetere che i conti sono in ordine, il sistema è in equilibrio, non c' è bisogno di alcun' altra riforma previdenziale. Non credeteci. Difficile che un sistema possa rimanere in equilibrio quando si avvicina sempre più al rapporto 1/1, cioè un pensionato per ogni lavoratore dipendente. Tanto più se pretende di rispettare il principio dei diritti quesiti, cioè in pratica l' intangibilità di trattamenti ai quali non è corrisposto un adeguato versamento di contributi. Difficile che le giovani generazioni possano sostenere ancora a lungo il peso di assegni previdenziali molto più generosi di quelli che loro riceveranno quando andranno a loro volta in pensione. Le ultime riforme hanno operato gradualmente il passaggio da un sistema retributivo a uno contributivo, ma in modo molto graduale. E senza cancellare una serie molto numerosa di privilegi che ancora sono presenti e che costano quasi 3 miliardi ogni anno all' Inps. Il tema è dettagliato nella tabella pubblicata a pag. 2 di questo numero di ItaliaOggi Sette. Al primo posto dei «duri a morire» ci sono, naturalmente, i benefit che intascano i politici, che spesso riescono a sommare un' aspettativa non retribuita che consente però un versamento figurativo di contributi previdenziali e un vitalizio, in pratica una doppia pensione. Si tratta di oltre 2 mila soggetti, che costano alle casse dell' Inps circa 10 milioni di euro l' anno. Altra categoria coccolata da mamma Inps è quella dei dipendenti di comuni, province e regioni. I benefit pensionistici dei dipendenti di enti locali, sanitari, ufficiali giudiziari, costano ogni anno 427 milioni. Poi ci sono i dipendenti dello Stato (ministeri, scuola, università, magistrati) che intascano un bonus annuale di 410 milioni. Infine i militari e le forze dell' ordine, vezzeggiati con privilegi previdenziali pari a 330 milioni l' anno. L' omaggio al gentil sesso costa invece all' Inps un miliardo l' anno: è questa infatti la somma che risparmierebbe se fossero allineati tra maschi e femmine i requisiti per andare in pensione. Altre categorie alle quali l' Istituto di previdenza concede ancora qualche regalino sono artigiani e Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 40 22 giugno 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione commercianti (costo 115 milioni l' anno) e i lavoratori dello sport e dello spettacolo (100 milioni l' anno). Ci sono poi una miriade di micro rendite di posizione: 20 milioni per i dipendenti del settore marittimo, altrettanto per quelli dell' Enav, 17 milioni per i dipendenti delle Ferrovie dello stato, e così via elencando per una decina almeno di categorie. Non è quindi del tutto vero che, dopo le ultime riforme, il sistema è in equilibrio e non ha bisogno di altre riforme. Restano molti colli da spianare e valli da colmare. Ma soprattutto, fino a quando non si metterà mano seriamente almeno ai più scandalosi diritti quesiti e non si invertirà la tendenza che vede aumentare il numero dei pensionati e diminuire quello dei lavoratori, non c' è nessun possibilità che il sistema possa trovare un equilibrio stabile. Inutile illudersi. La prossima riforma previdenziale potrebbe essere dietro l' angolo. © Riproduzione riservata. MARINO LONGONI [email protected] Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 41 22 giugno 2015 Pagina 3 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Regime di favore per il comparto sicurezza. Vantaggi anche per scuola ed enti locali. Forze dell' ordine Pensione più ricca Privilegi doppi per i lavoratori del comparto sicurezza. Militari, carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, infatti, beneficiano di un regime di favore sia sotto il profilo del diritto che della misura della pensione rispetto agli altri lavoratori dipendenti. Insomma, possono mettersi a riposo prima e godere una pensione d' importo superiore, perché calcolata sull' ultimo cedolino paga (soggetto, peraltro, a maggiorazione). Enti locali, insegnanti, personale sanitario. Si tratta, in genere, di lavoratori pubblici che originariamente appartenevano ai fondi Cpdel, Cpi, Cps e Cpug, prima che questi venissero incorporati all' Inpdap e prima che l' Inpdap fosse abrogato e fatto confluire all' Inps. I fondi, istituiti presso il ministero del tesoro, gestivano le pensioni (Ivs = invalidità, vecchiaia e superstiti) dei dipendenti pubblici di enti locali (Cpdel), insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi), del settore sanitario pubblico (Cps) e degli ufficiali giudiziari e loro coadiutori (Cpug). Il percorso di armonizzazione dei requisiti per la pensione operato dall' art. 24, comma 6, del dl n. 201/2011 arriverà a compimento nel 2018, ma ciò non basterà (perdurando oltre) a mettere fine alla speciale disciplina delle regole di calcolo della quota retributiva dei quattro ex fondi e, quindi, alla situazione di privilegio di cui godono i lavoratori iscritti. Il privilegio si concretizza nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1997, con un massimo per le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992. Valgono, tra le altre, queste regole speciali: la retribuzione media pensionabile coincide con la retribuzione derivante dall' ultimo cedolino (per gli altri lavoratori, invece, è ottenuta dalla media degli ultimi cinque anni); non si applica alcun tetto retributivo (che vale per gli altri lavoratori), per cui si applica sempre l' aliquota di rendimento del 2% (agli altri lavoratori, invece, alle alte retribuzioni è applicata un' aliquota di rendimento decrescente che arriva a dimezzarsi). Pensione dei militari e delle forze dell' ordine. La disciplina pensionistica del comparto sicurezza dello stato è connotata da forti elementi di specialità non solo rispetto alla generalità dei lavoratori privati, ma anche rispetto agli altri lavoratori del comparto pubblico. Si applica, oltre che a tutto il personale dell' esercito italiano, dell' aereonautica militare e della marina militare, anche a tutti i soggetti che esercitano ruoli operativi: nel corpo forestale dello stato; nella polizia di stato; nella polizia penitenziaria; nei vigili del fuoco; nella guardia di finanza; e nell' arma dei Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 42 22 giugno 2015 Pagina 3 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione carabinieri. La riforma Fornero (dl n. 201/2011) non ha intaccato tali prerogative, limitandosi con la norma programmatica dell' art. 24 comma 18, a un' esortazione all' emanazione di un regolamento che armonizzasse, insieme ad altre tipologie di lavoratori privilegiati, i requisiti di accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza con la generalità dei lavoratori. Il dpr n. 157/2014, entrato in vigore il 17 gennaio 2014, però, non ha previsto alcuna inclusione per il comparto in esame. Il fondo pensionistico di riferimento è la cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (Ctps) che fa parte della gestione ex Inpdap (dopo la soppressione e l' accorpamento di tale ente all' Inps). Due le prestazioni previste: pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di almeno 20 anni di contributi e l' età indicata in tabella, che varia in ragione delle diverse qualifiche. La pensione di anzianità, invece, si può ottenere in tre modi di cui uno legato esclusivamente all' anzianità contributiva, come indicato sempre in tabella. Oltre al beneficio della riduzione dei requisiti di accesso alla pensione, il comparto gode di favori pure dal sistema di calcolo della pensione, in linea di massima composta di tre quote: quota A, quota B e quota C. I privilegi si ravvisano in una maggiorazione della retribuzione pensionabile (più 18% degli elementi fissi e ricorrenti) e nell' applicazione di un' aliquota di rendimento del 2,2%, per ogni anno di contributi più un' aliquota di maggiorazione del 3,6%. I lavoratori del comparto sicurezza, insomma, beneficiano di una situazione di privilegio rispetto agli altri lavoratori (dipendenti privati), sia sotto il profilo del diritto che della misura della pensione. Sotto il primo profilo, a fronte di un generale diritto di accesso alla pensione di vecchiaia all' età anagrafica di 66 anni e 3 mesi, i lavoratori del comparto sicurezza possono accedervi a 60 anni e 3 mesi; nonché anticiparla a 57 anni e 3 mesi con 35 anni di anzianità contributiva o addirittura a 53 anni e 3 mesi se al 31 dicembre 2011 è stata raggiunta l' anzianità contributiva che consente di ottenere la massima misura della quota retributiva (alla generalità dei lavoratori, invece, l' unica possibilità di anticipare la pensione rispetto all' età consiste nel raggiungere un' anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi). Sotto il profilo della misura della pensione, i lavoratori del comparto sicurezza fruiscono di un sistema di calcolo privilegiato della quota di pensione retributiva, mediante la valorizzazione delle anzianità contributive accreditate fino al 31 dicembre 1997, anche se il massima privilegio si manifesta nella quota di pensione relativa alle anzianità accreditate fino al 31 dicembre 1992 con la retribuzione media pensionabile che, non solo coincide con la retribuzione derivante dall' ultimo cedolino (quasi tutti vanno in pensione con un grado più alto rispetto a quello di lavoro), ma è anche maggiorata del 18% (agli altri lavoratori dipendenti è pari alla media degli ultimi cinque anni e senza alcuna maggiorazione). Inoltre, non si applica alcun tetto retributivo e le aliquote di rendimento sono fissate nel valore di 2,2% per i primi 20 anni e di 3,6% per gli anni successivi (valore decisamente superiore al 2%, a scendere, previsto per la generalità degli altri lavoratori dipendenti). © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 43 22 giugno 2015 Pagina 3 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Pensione anticipata per le donne Storicamente le donne hanno da sempre beneficiato di una disciplina del diritto alla pensione di vantaggio rispetto agli uomini. Poi le cose sono andate a cambiare, anche sulla spinta degli indirizzi provenienti dall' Ue, fino all' art. 24, comma 6, della riforma Fornero (dl n. 201/2011) il quale ha operato un percorso di armonizzazione dei requisiti uomodonna in riferimento al pensionamento di vecchiaia. In particolare, a tale armonizzazione è stata conferita una diversa efficacia con riferimento alle lavoratrici della pubblica amministrazione e a quelle del settore privato. Mentre per le lavoratrici pubbliche è stato previsto un istantaneo innalzamento dei requisiti anagrafici e un conseguente allineamento con i requisiti previsti per i lavoratori uomini, alle lavoratrici del settore privato è stata concessa una gradualità nel raggiungimento dei requisiti previsti per i lavoratori, allineandosi completamente nell' anno 2018. La stessa «armonizzazione», invece, non c' è stata in relazione alla pensione anticipata per la quale le donne conservano il privilegio di un anno di sconto. All' inizio dell' anno scorso è stato pubblicato il piano Cottarelli con il quale il commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica ha reso note le stime dei risparmi di spesa derivanti da determinate misure, tese a migliorare il livello di efficienza e di semplificazione del sistema pubblico. Tra tali misure è stata inclusa l' armonizzazione delle regole di accesso al pensionamento anticipato, in riferimento all' assicurazione generale obbligatoria, tra donne e uomini. Dal piano Cottarelli emerge che tale intervento produrrebbe un risparmio di spesa di 200 milioni di euro nel 2014, 500 milioni di euro nel 2015, 1 miliardo di euro nel 2016. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 44 22 giugno 2015 Pagina 15 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Sempre più istituti di credito e organizzazioni a supporto dell' internazionalizzazione. Pmi all' estero grazie alla banca Partnership e iniziative per chi cerca sbocchi alternativi. Partnership, iniziative e pacchetti ad hoc per supportare le imprese che vogliono tentare la strada dell' internazionalizzazione. A promuoverli sono le banche, alle quali spesso si aggiungono anche organizzazioni come Confindustria ed enti locali. S e m p r e p i ù aziende, infatti, complice anche l' indebolimento dell' euro rispetto al dollaro che incentiva le esportazioni, cercano sbocchi alternativi e più dinamici rispetto al mercato interno. L' internazionalizzazione, un trend in crescita. Secondo dati Istat, il sistema produttivo italiano si sta muovendo verso una crescente internazionalizzazione. In particolare, nei primi tre mesi del 2015 l' export nazionale risulta in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con l' Italia nordorientale che registra il balzo maggiore (+7,3%). Chi guarda ai mercati esteri, inoltre, vince: secondo la relazione annuale della Banca d' Italia, lo scorso anno tra le 4.260 aziende con almeno 20 addetti operanti nell' industria e nei servizi privati non finanziari, le società esportatrici hanno messo a segno migliori risultati sulle vendite (confermando un trend già emerso nel triennio precedente). Le iniziative delle banche. Un aiuto agli imprenditori che guardano ai consumatori oltre confine arriva dalle banche. Credem, per esempio, ha lanciato un portale per le imprese interessate a ricercare nuovi mercati. L' istituto di credito, attraverso Credem Banca d' Impresa, mette a disposizione delle Pmi anche una rete di consulenti specializzati e un supporto finanziario a breve e medio termine. Mentre Veneto Banca ha siglato una partnership con l' Ice (Agenzia per la promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane) per la fornitura di servizi dedicati alle imprese italiane che intendono internazionalizzare le proprie attività. L' assistenza include, tra gli altri, servizi personalizzati a tariffe agevolate (come la ricerca di partner esteri, la creazione di reti vendita e i sondaggi di prodotto) e la realizzazione di presentazioni dedicate a singoli Paesi e settori. Banca Popolare di Vicenza e Ucimu Sistemi per produrre (Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione) hanno siglato un accordo di collaborazione per agevolare l' attività di esportazione delle aziende associate. L' istituto di credito mette in particolare a disposizione linee di credito per 25 milioni di euro presso istituti di credito in Cina, India, Brasile e Turchia. Bper ha invece lanciato Bperestero.it, portale con soluzioni, informazioni e consulenza che intende aiutare le imprese a capire cosa esportare, in quali paesi, come muoversi per fare Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 45 22 giugno 2015 Pagina 15 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione benchmarking e scouting dei mercati di approvvigionamento. Unicredit propone invece Unicredit International, percorso dedicato all' internazionalizzazione del business che spazia dalla ricerca dei mercati esteri con più opportunità all' individuazione del partner, fino a prodotti dedicati per portare l' impresa all' estero. Si chiama invece International + il finanziamento di Mediocredito Italiano, società di leasing di Intesa Sanpaolo, che punta a sostenere i progetti di espansione internazionale delle imprese. Mps propone invece Exportkey, pacchetto di servizi per il sostegno del credito all' esportazione. Anche Banco Popolare propone linee di credito a breve e a medio/lungo termine studiate per andare incontro ai diversi obiettivi delle imprese, dalla semplice esportazione agli investimenti diretti sui mercati esteri. Gli altri progetti sul territorio. Non solo banche. In aiuto delle aziende che affrontano nuovi mercati è scesa in campo anche Confindustria: quella di Lecco e Sondrio ha lanciato la seconda edizione del Fondo Internazionalizzazione. Le risorse ammontano a un totale di 100 mila euro, 50 mila dei quali riservati alle piccole imprese (ovvero aziende che occupano fino a 50 addetti). Tra le attività ammesse rientrano le fiere all' estero e la ricerca di partner. Il Fondo sarà disponibile fino all' esaurimento delle risorse stanziate e non oltre il prossimo 31 dicembre. La Regione Lombardia ha lanciato il bando «Passaporto per l' Export» che prevede due misure: un temporary export manager assegnato a ciascuna azienda per effettuare attività di coaching e un contributo a fondo perduto per promuovere attività di internazionalizzazione (fino a un massimo di 2 mila euro). Infine, l' assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della regione Sardegna ha lanciato un bando per favorire l' internazionalizzazione delle imprese sarde in occasione di Expo 2015. L' avviso pubblico resterà aperto sino all' esaurimento delle risorse disponibili (comunque non oltre il prossimo 30 agosto). L' iniziativa è rivolta ad aggregazioni di imprese sarde, che dovranno presentarsi (minimo in cinque) nella forma di associazioni temporanee, di contratti di rete o di società consortile. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI ANNA DI SANTO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 46 22 giugno 2015 Pagina 17 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Dalla circolare Abi: applicazione soft della definizione di Pmi. Le holding tra i beneficiari. Sospensione mutui allargata Accordo del credito applicabile anche ai professionisti. Sospensione mutui anche per i professionisti; fino al 30 giugno 2015 si possono sospendere i mutui sulla base del vecchio accordo del credito 2013; applicazione soft del concetto di Pmi, i parametri dimensionali si applicano solo sulla singola impresa, anche se fa parte di un gruppo; tra i possibili beneficiari le holding, possibilità in alcuni casi di mantenere lo stesso tasso originario durante l' operazione di sospensione. Sono questi i principali chiarimenti che l' Abi ha fornito in merito all' Accordo per il credito 2015 e in particolare per l' operazione di sospensione dei mutui, con circolare del 12 giugno. L' accordo comprende tre iniziative in favore delle Pmi: «Imprese in ripresa», relativa alla sospensione e allungamento dei finanziamenti; «Imprese in sviluppo», per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e infine «Imprese e p.a.», per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione. Alla circolare dell' Abi è allegato il modulo di adesione all' accordo, che le Pmi dovranno presentare alla banca. Beneficiari le Pmi, senza considerare l' appartenenza a un gruppo. L' Accordo è rivolto alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Per i limiti dimensionali di tali imprese, si fa riferimento esclusivamente alla singola impresa, anche se fa parte di un gruppo, la quale sia residente in Italia o se, estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Pertanto aziende che sono normalmente considerate grandi imprese per effetto del collegamento con altre aziende, possono comunque richiedere la sospensione. Al riguardo, i dati da prendere in considerazione sono quindi quelli del bilancio civilistico dell' azienda richiedente e non quindi dell' eventuale consolidato. Con riguardo all' applicazione dell' accordo alle imprese appartenenti a un gruppo si ritiene possibile considerare tra le Pmi ammissibili anche la holding, in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall' accordo. A tale conclusione si giunge considerando che l' accordo, non distingue tra società a «monte» e imprese detenute da una holding e che «tra i contenuti tipici dell' attività di quest' ultima vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio delle attività delle società operative». Porte aperte anche i lavoratori autonomi e professionisti. La circolare afferma che ai sensi di quanto Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 47 22 giugno 2015 Pagina 17 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione previsto dall' art. 1 dell' allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 si considera impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un' attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un' attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un' attività economica». In tale ottica, possono considerarsi imprese, ai fini della applicazione delle misure in commento, i lavoratori autonomi, e imprese familiari, nonché le associazioni e fondazioni che esercitano un' attività economica, quando l' esercizio di tale attività sia solo accessorio a quella loro propria. Rientrano nell' ambito di applicazione dell' accordo anche le ditte individuali e i professionisti, a condizione tuttavia che il finanziamento per il quale si richiede l' operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato in funzione dell' attività economica da questi svolta. Necessario essere imprese «in bonis». Possono beneficiare delle operazioni previste dall' Accordo, tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino temporanee difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come «sofferenze», «inadempienze probabili» o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Questo requisito non deve essere rispettato esclusivamente per le operazioni di sconto pro solido ex art. 37 del dl n. 66/2014, cui fa riferimento l' iniziativa «Imprese e p.a.», in considerazione della circostanza che il soggetto finanziatore non è chiamato a valutare per tali operazioni il merito creditizio dell' impresa richiedente. La decisione spetta alle banche. Le operazioni dell' Accordo vengono accolte senza alcuna forma di automatismo, le banche decidono l' esito secondo i generali principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle normative e procedure di settore applicabili. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 48 22 giugno 2015 Pagina 52 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione avvocati in crescita Gattai Minoli Agostinelli & partners ha assistito l' Arcidiocesi di Bologna nell' operazione che ha portato la Curia al 100% del capitale sociale di Faac, azienda bolognese di porte e cancelli automatici, e alla successiva costituzione del Trust Faac, perfezionata lo scorso 27 maggio 2015 presso lo studio del notaio Marchetti. Ai tre trustee è stata ceduta la nuda proprietà dell' intero capitale sociale di Faac, comprensiva dei diritti di voto; i dividendi rimarranno a favore dell' usufruttuario e unico beneficiario del trust, l' Arcidiocesi stessa. Il team di Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stato composto dal partner Bruno Gattai e dal senior associate Stefano Ferrero. Lo studio legale Dla Piper ha assistito Nord/LB Norddeutsche Landesbank nel project financing per 29,75 milioni di euro concesso ad European Wind Energy (Ewe), società del gruppo tedesco Wsb Neue Energien, per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 18 mW nel comune di Melfi (Potenza). Il parco eolico è stato ammesso agli incentivi nell' asta del luglio 2013 ed entrerà in operation nell' autunno di quest' anno. Il team di Dla Piper ha visto coinvolto professionisti degli uffici di Roma e Francoforte, tra cui i partner Matteo Falcione (per gli aspetti regolamentari), Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli (per gli aspetti di diritto bancario italiano), Giulio Maroncelli (per i contratti di progetto); Wolfram Distler (per gli aspetti di diritto bancario tedesco); i senior associate Claudio D' Alia e Rebecca Schulz; e gli associate Mileto Giuliani, Fabio Lenzini, Milly Supino, Carmen Buono e Rosali Reindl. European Wind Energy (Ewe) è stata assistita da Gianpaolo Terranova, of counsel di Eptalex | Jglegal. Lo studio legale internazionale White & Case amplia il proprio team di corporate m&a a Milano con l' arrivo del nuovo partner Leonardo Graffi. Graffi, che proviene dallo studio Freshfields, dove ricopriva il ruolo di of counsel, svolge la propria attività principalmente nell' ambito di operazioni di m&a (pubblico e privato) e di private equity, sia a livello nazionale, che internazionale. Ha prestato regolarmente assistenza in numerose operazioni di m&a e private equity in diversi settori, tra i quali, quelli bancario, assicurativo, automobilistico, aeronautico, farmaceutico ed energy. Sts Deloitte, lo Studio Tributario e Societario del network Deloitte, rafforza il proprio team professionale avviando, dai primi giorni di luglio, una collaborazione con Luca Miele. Miele proviene dal Ministero dell' Economia e delle Finanze ed in particolare, dal 2002 ha lavorato all' interno del Dipartimento delle Finanze avendo poi, dal 2009, assunto l' incarico di vicario del Direttore della Direzione Legislazione tributaria e del federalismo fiscale. Miele raggiunge in Sts Eugenio della Valle, Ordinario di Diritto Tributario nell' Università degli Studi di Roma «Sapienza», of counsel di Sts dal luglio dell' anno scorso, e Paolo Pacitto, of counsel dello studio Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 49 22 giugno 2015 Pagina 52 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione da numerosi anni. Nello svolgimento della propria attività professionale, i tre professionisti collaboreranno tra l' altro al «Think Tank» dello studio, assieme ad altri colleghi contribuendo all' elaborazione di manuali, pubblicazioni, approfondimenti e pareri sui più complessi aspetti di fiscalità nazionale ed internazionale. «Con l' ingresso di Luca Miele», afferma Carlo Bindella, managing partner di Sts Deloitte, «prosegue il percorso di valorizzazione dell' eminenza professionale dello Studio nella consulenza tributaria e societaria; per i prossimi anni continua Bindella sono previsti ulteriori contributi sia di professionisti sia di accademici di spicco a ulteriore rafforzamento del posizionamento di Sts Deloitte». Héra International Real Estate, società internazionale di servizi integrati di intermediazione, consulenza immobiliare, asset e property management con sedi a Milano e all' estero, e lo studio legale Scarselli e associati, hanno annunciato la firma di una partnership nel campo dei servizi di consulenza immobiliare. L' accordo prevede la creazione di un polo di servizi di consulenza per le operazioni di investimento immobiliare sul mercato nazionale e internazionale. «Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione», commenta Oscar Pittini, Ceo di Héra International Real Estate. Lo studio Scarselli e associati è una realtà di primaria importanza nel campo del diritto immobiliare e delle infrastrutture, pertanto l' unione delle nostre rispettive professionalità rappresenta un arricchimento significativo sia a livello aziendale sia per l' opportunità di offrire ai clienti nazionali ed internazionali un ventaglio di servizi di consulenza per operazioni di investimento immobiliare gestiti da due realtà interamente italiane». «La partnership con Héra International Real Estate», hanno aggiunto Alessandro Scarselli e Maurizio Cirelli, partner dello studio, «segna un passaggio importante per il nostro studio. Mettere a fattor comune le rispettive esperienze e professionalità ci permette di offrire ai clienti oltre alla tradizionale assistenza e rappresentanza in giudizio un servizio integrato di consulenza per operazioni di investimento in Italia e all' estero». Lo studio legale Pedersoli e associati ha assistito Officina dell' Arte, veicolo di investimento detenuto dai fondi Avm Private Equity e Dvr&C Private Equity, nella cessione della propria partecipazione (80%) nella società Barovier&Toso, storica azienda di Murano, leader nel settore dell' illuminazione decorativa in vetro, a Oikia 3, holding di investimento che fa capo a Rinaldo Invernizzi. Nel contesto dell' operazione anche Vetrai28, società controllata dalla famiglia Barovier, ha ceduto parte della propria partecipazione. L' operazione è stata seguita da un team guidato da Antonio Pedersoli (partner), con Luca Saraceni (junior partner) e Jean Daniel RegnaGladin (associate). Advisor per Vetrai28 stato lo studio Grimani & Pesce Dottori Commercialisti di VeneziaMestre. Per Oikia3, ha agito lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Di Tanno e associati ha assistito i fondi di private equity Fondo Italiano d' Investimento e PM&Partners nell' acquisizione, tramite la propria partecipata La Patria, attiva nei servizi di vigilanza ad alto contenuto tecnologico, di Vigilanza Aquila, operativa nel medesimo settore in alcune province dell' Emilia Romagna. Il team dello studio Di Tanno è stato guidato dal partner Marco Carbonara, con l' ausilio di Domenico Patruno, mentre il venditore è stato assistito dallo studio Studio Conca, Jannone, Grossi, Salvi e Associati con i partner Gabriele Conca e Stefano Grossi. Con questa acquisizione, che segue quella di Cbv Corpo Bustese Vigilnot (seguita sempre dallo studio Di Tanno), continua la crescita per linee esterne del Gruppo La Patria incominciata nel 2012 con l' ingresso dei fondi di investimento Fondo Italiano di Investimento e PM&Partners nel capitale sociale del gruppo. Lo studio legale Hogan Lovells con il socio Antonio Di Pasquale del dipartimento di corporate m&a ha assisto i soci della Centrale attività finanziarie spa (Caf), società italiana che opera nella valutazione e gestione di crediti problematici (NPLs), nonché la stessa Caf, nell' accordo con il fondo statunitense Lone Star IX US LP, tramite la propria controllata italiana Lsf Caf Holdings srl (Lone Star), assistito dallo studio legale Chiomenti, volto all' acquisto del 100% del capitale sociale di Caf al fine di sviluppare, unitamente al management di Caf, una partnership industriale di lungo termine sul mercato italiano. Il team di Hogan Lovells che ha assistito i soci di Caf e la stessa Caf era composto, oltre che da Antonio Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 50 22 giugno 2015 Pagina 52 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Di Pasquale, dalla senior associate Nicoletta Spinaci e dall' associate Pierluigi Feliciani. Il team di Chiomenti, al fianco di Lone Star, era composto dai soci Carlo Croff e Luca Andrea Frignani (Corporate M&A), Paolo Giacometti (Tax) e Carmelo Raimondo (Finance). L' accordo si è concretizzato con la cessione da parte dei soci di Caf del 100% del capitale sociale di Caf a Lone Star. L' obiettivo dell' operazione è, con l' ingresso di Lone Star nella compagine azionaria, di consolidare e sviluppare la presenza di Caf nel mercato italiano della gestione crediti, come piattaforma di «servicing» per banche, istituti finanziari ed investitori specializzati, anche grazie alla pluriennale esperienza e la capacità finanziaria di Lone Star. Philippe Couturier è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acf, mentre Paolo Bassi è stato nominato quale Amministratore Delegato di Caf. Orrick ha assistito la famiglia Candiani e Sator Private Equity Fund, in qualità di azionisti di Rusky spa, nell' operazione di cessione dell' intero capitale di Rusky a Tbg Energy Italy spa, società interamente controllata da Tbg Ag. Rusky è una holding di partecipazioni che detiene il 100% del capitale delle società immobiliari Mare srl e Immobiliare Vecchia Pavia srl e il 60% di Petrolvalves srl, società attiva nella produzione e commercializzazione di valvole ed attuatori ad elevato contenuto tecnologico per il settore oil&gas. Il team di Orrick coinvolto nell' operazione è stato guidato da Patrizio Messina, head del finance group italiano, e da Guido Testa, partner del corporate group, con il supporto del senior associate Filippo Cristaldi. Gli azionisti di Rusky sono inoltre stati assistiti da Banca Profilo spa in qualità di financial advisor. Norton Rose Fulbright ha promosso Cristina Gabardi, esperta in private equity e m&a, e Anna Oneto, esperta in m&a, diritto societario e real estate, alla carica di of counsel. Oneto assiste regolarmente società italiane e straniere, e in particolare banche e istituzioni finanziarie in materia di diritto societario e immobiliare, ricoprendo un ruolo rilevante in varie operazioni di acquisizione di grandi centri commerciali. Gabardi, invece, è specializzata in M&A (crossborder e domestico) e assiste numerosi clienti attivi nel settore di private equity. Lo studio R&P Legal, con il suo partner Paolo Grandi e l' associate Veronica Vagnucci, è stato advisor legale dei soci di Reitek spa, azienda attiva nel settore dei sistemi multimediali di Contact e Campaign Management, nell' operazione che ha portato alla cessione del 100% del capitale della società alla canadese Enghouse Systems Limited, quotata alla borsa di Toronto. Con l' acquisizione di Reitek, Enghouse si appresta a rafforzare la propria presenza sul territorio italiano, già stabilita con l' acquisizione di IT Sonix. Il team di R&P Legal ha assistito i venditori; per Enghouse, invece, l' operazione è stata curata da Cba Studio Legale e Tributario, con il partner Alessandro Varrenti e gli associate Olga Masinovska e Giorgio Orlandini. GABRIELE VENTURA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 51 22 giugno 2015 Pagina 206 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Una sentenza della Ctr Torino sugli effetti dei comportamenti degli uffici pubblici. P.a. causa di forza maggiore Se ritarda i pagamenti, niente sanzioni ai creditori. Il contribuente non può essere sanzionato per il versamento tardivo di imposte e tasse se riesce a provare che la violazione è stata commessa per il ritardato pagamento dei suoi c r e d i t i d a p a r t e d e l l a pubblica amministrazione. I l d e p r e c a b i l e comportamento dell' amministrazione pubblica lo esonera dal pagamento delle sanzioni fiscali, poiché ciò può determinare un' assenza temporanea di liquidità che dà luogo alla violazione per causa di forza maggiore. L' importante principio è stato affermato dalla commissione tributaria regionale di Torino, sezione XXXIV, con la sentenza n. 526 del 13 maggio 2015. Per i giudici d' appello, purtroppo, «i ritardi nei pagamenti da parte della p.a. costituiscono una deprecabile ed incontestabile realtà a livello generale». Pertanto, considerato che la morosità della p.a. è stata documentata e provata dalla società contribuente, il ritardo nel pagamento delle imposte è giustificato dall' assenza temporanea di liquidità dipendente da «causa di forza maggiore», che porta a escludere l' irrogazione della sanzioni. Si fa sempre più strada nella giurisprudenza la tesi che i contribuenti non devono essere sanzionati se si è in presenza di determinate situazioni che ostacolano il corretto adempimento degli obblighi tributari. Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza 313/2008) ha stabilito che la malattia può dar luogo a una causa di forza maggiore, poiché impedisce il regolare svolgimento di un' attività lavorativa e può determinare difficoltà economiche e di liquidità. E l' interessato non è sanzionabile se riesce a provare che non ha presentato la dichiarazione dei redditi e non ha pagato nei termini. Del resto l' articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento delle sanzioni se la violazione viene commessa per «forza maggiore». La norma però non chiarisce quando ricorre questa circostanza. Secondo la giurisprudenza costituiscono cause di esclusione delle sanzioni le difficoltà economiche momentanee, che possono dipendere da vari fattori: ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese da parte dell' amministrazione pubblica, mancanza momentanea di liquidità dovuta alla crisi economica, stato di malattia che impedisce il normale svolgimento dell' attività professionale o imprenditoriale. Anche la commissione tributaria provinciale di Lodi, seconda sezione, con la sentenza n. 145/2014, ha stabilito che le sanzioni irrogate al contribuente Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 52 22 giugno 2015 Pagina 206 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione vanno annullate «per difetto di colpa» dipendente dalle condizioni di salute di un familiare, che creano «un comprensibile disinteresse verso obblighi fiscali e tributari». © Riproduzione riservata. SERGIO TROVATO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 53 22 giugno 2015 Pagina 208 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Firmato il decreto. Fondi ministeriali per gli stagisti negli uffici. Messa alla prova, si va Lavori sociali più facili per i detenuti. D' ora in avanti sarà più facile per un detenuto fare ricorso ai lavori di pubblica utilità e per un laureato ricevere un compenso per uno stage presso un ufficio giudiziario. In entrambi i casi, a sbloccare la situazione è arrivato il regolamento e il decreto attuativo delle rispettive normative di riferimento. DETENUTI e LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ: COSA DICE IL REGOLAMENTO Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha firmato il regolamento ministeriale di attuazione della legge 67/2014 (Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) con cui si amplia al detenuto la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità. Già oggi gli imputati di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore a 4 anni possono chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e conseguente avviamento a l a v o r i d i pubblica u t i l i t à m a c o n q u e s t o regolamento, si rafforza questa possibilità offrendo agli uffici giudiziari la possibilità di sfruttare al meglio le finalità deflattive dell' istituto. Il come sarà illustrato via via sullo stesso sito www.giustizia.it con una descrizione dettagliata punto per punto delle diverse convenzioni in materia di lavori di pubblica utilità che il ministero o i presidenti dei tribunali competenti andranno a stipulare con stato, enti locali e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il regolamento prevede che la prestazione lavorativa non sarà retribuita, verrà svolta in favore della collettività, non sarà inferiore ai dieci giorni né superiore alle otto ore giornaliere e dovrà tener conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell' imputato. Il decreto ministeriale elenca inoltre le mansioni a cui i richiedenti potranno essere adibiti: prestazioni sociali e sociosanitarie a favore di tossicodipendenti, alcolisti, disabili, minori, anziani e stranieri, in materia di protezione civile, previsto anche il soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali. Per la tutela del patrimonio ambientale e culturale, i detenuti potranno occuparsi della custodia di musei, biblioteche e pinacoteche e per la manutenzione di immobili, servizi pubblici e beni demaniali, l' attività prevista è quella della pulizia e cura di ospedali, case di cura, giardini, ville e parchi. Nessun onere è previsto a carico del ministero della giustizia perché saranno sostenuti dalle amministrazioni, dagli enti locali e dalle organizzazioni presso i quali viene svolta l' attività gratuita in favore della collettività. Le Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 54 22 giugno 2015 Pagina 208 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione amministrazioni, gli enti e le organizzazioni che prendono in carico il soggetto, devono garantirgli lo svolgimento del lavoro programmato mettendo a sua disposizione le strutture necessarie al lavoro, indicando un referente che coordini la prestazione e dia istruzioni in merito. A controllare che tutto proceda secondo i piani, c' è sempre l' Uepe Ufficio di esecuzione penale esterna che fa da cerniera tra il giudice che ha emesso il provvedimento e l' ente ospitante a cominciare dalla facilitazione dei contatti tra enti e organizzazioni in convenzione e uffici giudiziari. Le convenzioni, raggruppate per distretto di Corte d' appello, saranno di volta in volta rese pubbliche attraverso l' inserimento in un' apposita sezione del sito, raggruppate per distretto di Corte d' appello. LAUREATI: STAGE PAGATI DAL MINISTERO Per la prima volta il Ministero stanzia fondi fino a otto milioni di euro per i laureati in aiuto agli uffici giudiziari e lo fa attingendo alle risorse del Fondo unico Giustizia del 2015. In questo caso, la firma del 22 maggio scorso del decreto interministeriale di attuazione delle «Misure urgenti per il rilancio dell' economia» contenute nel decreto legge 69 2013 uscito a giugno e convertito in legge ad agosto dello stesso anno, rappresenta la boccata di ossigeno che università da un lato e magistrati dall' altro si aspettavano per meglio garantire ai giovani una formazione sul campo ma anche il funzionamento della macchina giudiziaria e amministrativa degli uffici a corto di personale amministrativo colpito dalla perdurante assenza di concorsi di reclutamento. © Riproduzione riservata. MARZIA PAOLUCCI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 55 22 giugno 2015 Pagina 30 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport Promozione. Entra in scena anche il Bakia che riesce a chiudere per il portiere Sbrighi reduce dall' esperienza con la maglia del Ronta. Lilli e Lepri si contendono la panchina del Torconca La Fya Riccione è sempre più attiva e si rinforza con il centrocampista Serafini e il difensore Nanni. BAKIA Si muove il mercato a Cesenatico, col Bakia che è riuscito a chiudere per il portiere Paride Sbrighi dal Ronta. In uscita al probabile partente Farabegoli si è aggiunto anche il giovane Lorenzo Guagneli, classe '97. CASTROCARO Sono stati liberati l' attaccante Gardenghi, il difensore Fariselli ed il centrocampista Conti oltre al portiere Renna. Per il nuovo numero uno la scelta è caduta su Lolli classe 1992. DEL DUCA Il diesse è Filippo Antoniacci. Due le novità il terzino Antolini ('97) dal Borghi e il centrocampista Pasquali dal Fosso Ghiaia. Alla lista dei confermati si aggiunge Iuzzolino. Settimana di riflessione per il Diegaro dopo gli arrivi di Brandino, Severi e Golinucci. FAENZA Il diesse Cavina è riuscito a portare in biancazzurro il difensore Filippo Pezzi dal Massa, l' attaccante Di Giorgio e il centrale Galluccio dal San Pancrazio. È rientrato dallo Sparta il centrocampista Tommaso Errani. Alla lista dei confermati si aggiungono Bali, Casadio, Gavel li, Marocchi e Melandri. Ricci si è accasato al Lavezzola. tive: in uscita si segnala l' addio del portiere Colombi e degli attaccanti Tramontano e Magnani, diretti rispettivamente a Poggio Berni e Sant' Ermete. In entrata confermato l' acquisto del difensore Luca Bocchini dal Pietracuta e di Ridolfi dal Vallesavio. LAVEZZOLA Sono arrivati il portiere Balda ni ('94) dal Massa, l' esterno Nicoletti ('97) dall' Imolese, il centrocampista Ricci dal Faenza, la punta Bazhdari dal Savarna che affiancherà Alvieri. REAL DOVADOLA Il ds Sozzi è alla ricerca di un difensore centrale del 1997 per rimpiazzare Bentivoglio rientrato al Forlì e di un centrocampista del 1996. In uscita l' attaccante Sandu in procinto di passare al Ronco. Il diesse Corrado Massari ha deciso di dare le dimissioni e provare altre strade. luga, sulla panchina del S.Pietro in Vincoli arriva Angelo Affatigato, un altro ex giocatore del Ravenna. L' unica novità è il centrocampista Biondini dal San Zaccaria. TORCONCA E' lotta a due per la panchina cattolichina. Dopo aver dato le dimissioni, infatti, Simone Lilli ci ha ripensato e ha parlato a lungo con la società alla quale è legato da nove anni, prima come giocatore, poi come Direttore sportivo e, infine, come tecnico. L' altro nome caldo è quello di Omar Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 56 22 giugno 2015 Pagina 30 < Segue Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport Lepri, ex giocatore con un' esperienza lunghissima tra i professionisti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 57 22 giugno 2015 Pagina 37 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport Ibl. Tre errori difensivi spianano la strada alla seconda vittoria dell' Angel Service Nettuno 2. I Knights sono in tono dimesso e si arrendono ancora ROMA. Un' edizione dimessa dei Knights si arrende anche in gara due all' Angeli Service Nettuno (40 il finale) e ora vede a rischio il sesto posto ampiamente meritato fino allo scorso weekend. A Roma i godesi hanno giocato due gare sottotono, ma nonostante tutto avrebbero potuto rimediare almeno una vittoria e portare a casa un pari. Invece, dopo l' occasione sprecata venerdì sera, sabato i romagnoli si sono complicati subito la vita con un secondo inning difensivo terribile, e quindi dal 20 consegnato senza colpo ferire ai laziali. Il box di battuta ha pro dotto poco e praticamente con due soli uomini, Servidei e Gomez, ma al Nettuno è bastato ottenere una sola valida in più per ottenere un facile successo. Adesso i Knights sono attesi da due turni difficilissimi contro Bologna e Rimini però, per tradizione ormai consolidata, è noto che i godesi si esaltano proprio nelle occasioni più complicate. Subito sotto. Galeotti parte bene ma al secondo ha un attimo di indecisione e soprattutto ci si mette la difesa a tradirlo: out Colagrossi, base a Reginato, doppio di Giannetti, volata di sacrificio di Morville ed er rore di assistenza per il 20. Al quarto la difesa dei Knights purtroppo replica: valida di Reginato, out Giannetti e Morville ma poi c' è un errore di Gomez, Zappone viene colpito e la valida di Mercuri sigilla il 40 che sarà anche il punteggio finale (in totale sono stati tre gli errori difensivi). Godo potrebbe rientrare in gioco all' ottavo, con il doppio di Tanesini e la base a Servidei; Pizzorni, però, batte in doppio gioco e Davide Meriggi, presto subentrato all' acciaccato Sanchez, finisce out. (s.c. ) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 58 22 giugno 2015 Pagina 37 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport Pirati ancora ko, ma i playoff sono dietro l'angolo RIMINI. Partiamo dalle (poche) note liete, anzi dall'unica notizia discreta. I Pirati sono a un passo dai playoff, basterà un solo successo nelle prossime quattro partite con Parma e Godo per staccare il biglietto. Detto questo, alla seconda fase la squadra di Munoz dovrà arrivare in condizioni fisiche accettabili, perchè lo schieramento mostrato sabato al cospetto di una Fortitudo al momento inarrivabile (11ª vittoria di fila), non può essere un termine di paragone. Fuori Bertagnon e Mazzanti per infortunio, Spinelli utilizzabile solo con la mazza, il manager dei Pirati si è dovuto inventare Zileri in prima. Proprio per questo aveva pensato allo switch, affidando a Candelario e company la partita contro i pitcher italiani della capolista, contro i quali però il suo lineup è andato a picco. Appena tre valide, con uno 0/11 dei primi tre (preoccupa soprattutto la sfiducia totale di Desimoni nel box) quasi mai usciti dal diamante e lo 0/9 degli ultimi tre, con Babini e Cit rimasti al piatto sei volte. E dire che gli episodi erano girati tutti a favore dei Pirati: il punto dell'10 bolognese al 3° annullato per un gioco d'appello in terza (Suarez non ha toccato il cuscino girando per casa base), un out di Desimoni al 4° sulla battuta di Ambrosino con la palla che sembrava aver toccato terra prima di finire nel guanto e la doppia espulsione al 6° di Rodriguez e del manager Nanni infuriati con l'arbitro capo Taurelli, reo di aver chiamato uno strike (il 2°) ai danni del battitore designato bolognese. Senza dimenticare che il partente ospite De Santis, fino a quel momento autore di una nohit, è dovuto scendere al 4° per un problema al gomito. E i Pirati ne avevano approfittato segnando i punti del 20 sul rilievo Panerati che ha colpito Romero, incassato il singolo di Zileri e il profondo doppio al centro di Macaluso, prima di un perfetto squeezeplay di Spinelli. Bologna però ha risposto al 6°, contro un Candelario in evidente calo: singolo di Suarez, base a Liverziani e valida di Vaglio (22). Con grande difficoltà e senza battere valido, Rimini torna avanti al 7°: base a Cit, dentro Cadoni che riempie le basi con 4 ball a Di Fabio e i 4 intenzionali a Romero. Nanni ne ha viste abbastanza, sale Crepaldi che parte con 4 ball a Zileri e punto automatico. Macaluso azzecca la battuta sopra la seconda base ma Vaglio con una presa al volo da fenomeno chiude l'inning. Non contento, il 2ª base della Fortitudo segna il 33 all'8° sulla valida di Ambrosino contro un Moreno troppo nervoso che al 9° a basi piene concede 4 ball pesantissimi. A chi? A Vaglio. Carlo Ravegnani © RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 59 22 giugno 2015 Pagina 18 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport La classifica. Rimini due volte ko Il San Marino è terzo IBL 12ª giornata: BolognaRimini 51, 43; San MarinoNc Nettuno 41, 43; ParmaPadova 2 3, 32; Nettuno2Godo 21, 40. Classifica: Bologna 792 (195); Rimini 625 (15 9 ) ; San Marino e Padova 583 (1410); Nc Nettuno 500 (1212); Godo e Nettuno2 333 (8 16); Parma 250 (618). Prossimo turno (2627 giugno): RiminiParma (sabato 27 a Parma); PadovaSan Marino ( s a b a t o 2 7 a San M a r i n o ) ; GodoBologna (sabato 27 a Bologna); Nc NettunoNettuno2. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 60 22 giugno 2015 Pagina 18 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport GODO TRAVOLTO A ROMA. Sanchez nervoso ed espulso Ora il sesto posto è a rischio Nettuno 2 vince e aggancia i ravennati in classifica, con gli scontri diretti a favore. N e t t u n o 2 4 Godo 0 A N G E L S E R V I C E NETTUNO2: Zappone ec (0/2) (Di Mattia 1/2), Mercuri 2b (2/3), Flores ss (0/3), Marval 1b (1/2), Colagrossi 3b (0/4), Reginato ed (1/3), Giannetti 1b (2/4), Morville dh (0/2) (Trinci 0/1), Neri es (0/4). GODO KNIGHTS: Servidei ss (2/3), Pizzorni es (0/4), Sanchez r (0/1) (D. Meriggi 0/3), Gomez 3b (3/4), Bucchi 2b (0/3), Rubboli 1b (0/4), Monari ed (0/2), G. Meriggi dh (0/3), Tanesini ec (1/3). Successione: Godo 0 bv 6 e 3. Nettuno 020 200 00r = 4 bv 7 e 0. Lanciatori: Andreozzi (W) rl 5, bvc 4, bb 2, so 6, pgl 0; Simone (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 0; Fe. Cozzolino (rf) rl 2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Galeotti (L) rl 5, bvc 5, bb 4, cl 1, so 3, pgl 1; Loardi (r) rl 1.1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Casalini (r) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Bassani (rf) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0. Note: doppi di Tanesini e Giannetti. Due doppi giochi difensivi per il Nettuno2. Roma TROVA ancora disco rosso, il Godo, contro il Nettuno2. E' una duplice sconfitta che permette ai tirrenici di agganciare i ravennati al sesto posto e di superarli in virtù del 31 negli scontri diretti. Sul diamante dell' Acquacetosa di Roma, ormai abituale 'casa' di entrambe le formazioni nettunesi, i Knights sono costretti praticamente da subito a fare a meno dell' uomo di maggior peso in attacco. GIÀ NEL PRIMO inning, infatti, viene espulso Danilo Sanchez, reo di aver protestato un po' troppo dopo lo strikeout (guardato) subìto da Andreozzi sul conto pieno. Un' assenza chiaramente penalizzante per il lineup dei 'Cavalieri', con il manager Fuzzi che fa entrare Davide Meriggi, provvedendo poi ad alcuni aggiustamenti difensivi (dietro al piatto di casa base va ad accomodarsi Rubboli). SENZA IL SUO leader offensivo i Goti si limitano a produrre appena 6 valide, sfornate peraltro da tre soli giocatori, e non sfruttano nemmeno quelle poche occasioni che si presentano nell' arco dell' incontro. Come al quarto inning, quando con tutti i cuscini carichi Rubboli viene eliminato al volo nel prato esterno. Anche la difesa tradisce i Knights, ben 3 gli errori a referto, 'distrazioni' che non aiutano certo il pitcher partente Galeotti, tanto che solamente uno dei 4 punti concessi è 'guadagnato' su di lui. In pedana si alternano poi anche Loardi, Casalini e Bassani, ma il match ormai è deciso. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 61 22 giugno 2015 Pagina 18 La Voce di Romagna sport Scugugia è Del Duca, Fratti è il colpo del Tropical GATTEO Ecco il difensore Luca Bocchini (27), per la neopromossa, dal Pietracuta. Si rimane, invece, in attesa di risposta per due difensori e una punta, ovvero Badara (35), ex campionato marchigiano. Confermati i più esperti, più due 96, ovvero il mediano Michelangelo Tosi e la punta Davide Gozzi. Inoltre il difensore 97 Lorenzo Iachini. In panchina sempre fiducia a Errio Giorgini. DEL DUCA Dal Romagna Centro l'esperienza in difesa del 45enne Gianbattista Scugugia, già in serie cadetta col Cesena, in A col Cagliari nel 97' '98. Oltre all'attaccante Adrian Dumitru (21) dal Ronta, e al mediano Francesco Pasquali (27) dal Fosso Ghiaia. Acquistato anche il giovane terzino sinistro Gianmarco Antolini (18) dal Borghi. Si cercano ancora una punta un centrocampista e um giovane difensore. Confermati il portiere Francesconi, il difensore Marco Rossi, e i giovani Sottile, Tiranti e Polini. In panchina ancora Montanari. FYA RICCIONE Luca Righetti ancora alla guida della squadra, non si muoverà nemmeno il secondo. Cambia invece il preparatore dei portieri. Sicuro lo sbarco di Nanni dalla Sammaurese ('95). Dal Misano il difensore Sottile (19) e il mediano Serafini (21) dal Misano. Dalla Marignanese ecco Grassi (21). In attacco, sempre dalla stessa Marignanese, Luca Zavattini (26). TROPICAL CORIANO Achille Fabbri resta in panchina coi suoi collaboratori. Addio a Bizzocchi e Magnani in attacco, via anche i difensori Farabegoli e Mantovani, nonché il portiere Brancato. Approderà l'esperto Gianni Fratti (29) che ha lasciato dopo quattro stagioni dal Pietracuta. Serve un centrale dietro. Tanti i nomi in ballo ma di deve ancora decidere. Si valutano alcuni giovani interessanti. CASTROCARO In entrata Francesco Pezzi (23) dal Forlimpoli, e un'altra punta, Lorenzo Lazzari (23) dal Cervia. Inoltre Riccardo Gardini (24) centrale dal Predappio. Porte aperte, poi, per alcuni giovani del 96 e del 97. In panchina ecco l'ex Edelweiss, Sammartinese, e Savio Massimo Mazzanti che piace perché è un tecnico che ama in particolare far giocare i giovani, sulla linea della società. Scelta comunque obbligata, anche perché Capanni ha deciso di lasciare BAKIA Sull'onda del progetto dell'anno passato al di là dell'amarezza per la mancata promozione. Certa, in panchina, la riconferma di Sarpieri. Intanto è stata inoltrata domanda di ripescaggio per provare a raggiungere comunque l'Eccellenza FORLIMPOPOLI Confermato in panchina il tecnico Enrico Malandri. La suqadra sarà costruita ancora molto a partire dal vivaio. Via Ceccarelli (al Dovadola), Pezzi (al Castrocaro), Collini verso un'Eccellenza. MARIGNANESE Rivoluzione in panchina: al posto di Montalti ecco l'ex Sant'Ermete Massimo Mancini. Nei prossimi giorni si metterà mano anche al resto delle operazioni di mercato SANT'ERMETE SANVITESE Cambio alla guida della squadra: via Mancini che aveva necessità di nuovi stimoli (è approdato alla Marignanese), il nuovo allenatore è Paolo Succi, due anni fa Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 62 22 giugno 2015 Pagina 18 < Segue La Voce di Romagna sport allenava in Libia. In arrivo in attacco Enrico Magnani trionfatore della classifica cannonieri a Gatteo, dietro, invece, ecco il difensore Marco Grossi. Obiettivi: in settimana ecco i 97. In attesa di vedere se Sorrentino vorrà rimanere. Via Gianluca Colonna al Verucchio, addio anche per il capitano, il portiere Simone Guerra. REAL DOVADOLA Obiettivo i playoff. Quattro innesti: il jolly di centrocampo Ceccarelli (86) ex Mezzolara e Forlimpoli, il difensore ex Massa e Meldola Talenti, Enea Monti (26) dal Castrocaro, e la punta Grimellini ('94) ex San Pietro in Vincoli e Castrocaro. Probabile addio, dopo un anno impreziosito da venti reti, per l'ex Santarcangelo Dario Bettini (40). Via l'attaccante Florin Sandu (25), una sessantina di reti in tre anni. In arrivo quattro o cinque giovani tra 96 e 97. Mattia Mengozzi, dopo tre stagioni, sarà il secondo del riconfermato tecnico Luca Fabbri. FOSSO GHIAIA Giancarlo Succi in panchina per l'addio di Pirazzini. Sarà confermato molto dell'anno scorso. La squadra sarà molto giovane ma non mancherà qualche elemento esperto. Obiettivo la salvezza, importante sarà restare nell'ambito dei prefissati parametri del bilancio. COTIGNOLA In arrivo un paio giovani: l'esterno destro Federico Castellari (18) dall'Imola 2004, l'esterno sinistro dall'Imolese Giovanni Dal Pane (18). Sempre dall'Imolese il mediamo Pietro Pirazzoli (19). Appenderà le scarpette al chiodo, in attacco, il 35enne Thomas Nannini. Per questo ecco due punte: Rocco Corbino (34) ex Santa Maria Codifiume e Gianluca Migliaccio (28) dal San Pietro in Vincoli. Addio a Thomas Nannini (35), attaccante. In attesa del secondo portiere. Confermato lo staff tecnico. SAN PATRIZIO Via Petrozzino, Calamini e Martini, i centrocampisti Seck, gli attaccanti Paterna e Alvieri. In arrivo la punta ex Massa Lorenzo Tedeschi (22), contatti con l'Imolese per alcuni 97. Confermato per il secondo anno in panchina Fortunato Sanò. LAVEZZOLA Confermato il tecnico per il secondo anno Paolo Mariani. E' arrivato il preparatore dei portieri Marco Baleni. In arrivo il portiere Luca Baldani (21) dal Massa. Acquistati in attacco Erdoan Bazhdari (32) e dal San Patrizio Max Alvieri (25), Inoltre dall'Imolese Marco Nicoletti (18). Si resta alla ricerca di un difensore centrale e di qualche giovane. Confermati Pagani e Bolognesi, nonché i mediani Borini e Foschini, e Zanotti. RUSSI In panca sempre Bagnara. Andrea Bertoni e non più Gimmini Pozzi come secondo. Qualche trattativa in attacco e a centrocampo. Per la porta si guarda al 97 Casadio, con Ercolani a farsi esperienza altrove. Nello specifico: portieri: Casadio. Difensori: Magari, Vasumini, De Rose, Giorgini. Centrocampisti: Miserocchi, Gualandi, Buddikham, Spazzoli, Coralli, Pezzi, Gaddoni, Focaccia. Attaccanti: Babini, Tazzari. Pierfrancesco Grossi Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 63 22 giugno 2015 Pagina 24 La Voce di Romagna sport L' Angel Service centra la doppietta a Godo IBL1 La squadra laziale si è imposta per 40 anche nella seconda partita Tre gli errori dei romagnoli. GODO KNIGHTS: Servidei ss (2/3) Pizzorni es (0/4) Sanchez c (0/1) Meriggi D. es (0/3), Gomez 3b (3/4), Bucchi Mattia 2b (0/3), Rubboli 1b/c (0/4) Monari ed /1b (0/2) Meriggi G. dh (0/3) Tanesini ec (1/3) ANGEL SERVICE NETTUNO Zappone ec (0/2) Di Mattia es (1/2) Mercuri 2b (2/3) Flores ss (0/3) Marval c (1/2) Colagrossi 3b (0/4) Reginato ed (1/3) Gianetti 1b (2/4) Trinci dh (0/) Neri ec (0/4) Morville dh (0/2) SUCCESSIONE PUNTEGGIO Godo Knights 000 000 000 = 0 bv 6 e 3 Angel Service 2 020 200 00X = 4 bv 7 e 0 PRESTAZIONI LANCIATORI Andreozzi (W) 5rl, 4 bv, 2 bb, 6 k Simone 2 rl, 1 bv, 4 k Cozzolino 2 rl, 1bvc, 1 bb 1K Galeotti (L) 5rl, 5 bvc, 4 bvc, 4 bb 3 K, 2 pgl Loardi 1.1 rl, 1 bvc, 2 K Casalini 0.2 rl, 1 bb Bassani 1 rl, 1bvc, 1 K NOTE doppi di Gianetti e Tanesini. errori: Servidei Pizzorni e Gomez GODO Il Nettuno2 centra la doppietta sul diamante di Godo lasciando a zero i Godo Knights, che battono soltanto una valida in meno delle sette avversarie, ma commettono tre errori determinanti: nel 40 il finale e solo uno dei punti subiti è responsabilità dei lanciatori romagnoli. Ha segnato due volte nel secondo inning l' Angel Service, grazie a una volata di sacrificio di Morville e a un errore difensivo di Servidei, dopo che Reginato aveva ottenuto la base per ball dal partente romagnolo Galeotti e Giannetti lo aveva seguito con un doppio. E' stato un errore di Gomez in terza Alessandro Deotto ha chiuso a 3 su 4 a concedere ai nettunesi il terzo punto, dopo il singolo e la rubata di Reginato, e ancora un errore, questa volta di Pizzorni conseguente al singolo a sinistra di Mercuri, ha consentito alla squadra di D' Auria di andare sul 40 definitivo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 64 22 giugno 2015 Pagina 25 La Voce di Romagna sport GARA2 Una partita durata quasi quattro ore e che ha regalato tante emozioni, è stata decisa dal maggior numero di valide della squadra felsinea (93). Vaglio decisivo nel box e in difesa. Per Bologna undicesima vittoria. L' UnipolSai passa a Rimini con la rimonta nel finale Dopo quasi quattro ore di gioco, la UnipolSai espugna la Casa dei Pirati per 43 facendo così il pieno nel week end. E' l' undicesima vittoria consecutiva della formazione felsinea. Alla squadra di Munoz, priva di Bertagnon e Mazzanti, entrambi infortunati, basterà un successo nelle prossime quattro gare, visto il doppio ko del Città di Nettuno a Serravalle. Alla fine il conto delle valide dice 93 per i felsinei, un dato che giustifica il risultato del campo. A sbloccare il risultato è Rimini al quarto inning. De Santis lascia il posto dopo il primo out a Panerati il qaule cocede la base a Romero e viene toccato in sequenza da Zileri e Macaluso (doppio) prima della bellissima giocata di squeeze perfettamente eseguita da Spinelli (a base arriva Zileri). Pari di Bologna al sesto. Suarez batte valido e va in seconda dopo la base ball ottenuta da Liverziani al termine di un lungo duello con Candelario. Nel successivo turno in battuta Rodriguez viene espulso per proteste e stessa sorte tocca al manager felsineo Marco Nanni. I l pinch hitter Francesco Fuzzi batte poi in scelta difesa, con Liverziani che viene eliminato in seconda. La palla mancata di Cit permette poi all' ex giocatore del Godo d i avanzare in posizione punto. Il chirugico singolo a sinistra di Vaglio vale poi i punti del pareggio. A questo punto, arriva il cambio sul monte di lancio del Rimini, con Josè Escalona che rileva Candelario e riesce a ottenere i due out che chiudono l' attacco. Al settimo la formazione romagnola effettua il sorpasso, dopo la base ball concessa a Cit termina la prova di Panerati. Al suo posto subentra l' ex Godo Cadoni che lascia al piatto Desimoni, concede la base ball a Di Fabio. Olmedo incassa lo strike out, su lancio pazzo avanzano i corridori in scoring position quindi a Romero verrà concessa l' intenzionale che riempie tutti i sacchetti. Altro cambio in pedana dell' UnipolSai dentro Crepaldi. Il quarto lanciatore utilizzato dallo staff tecnico bolognese concederà la base ball del punto automatico a Zileri (32), poi sull' insidioso contatto di Macaluso il seconda base Vaglio effettua una spettacolare presa in tuffo che terminerà la ripresa giocata che si rivelerà decisiva. Munoz sul monte inserisce Moreno che però all' ottavo subisce il suo primo punto stagionale. Il neo entrato viene accolto dalla valida di Vaglio che poi giunge in seconda sul bunt di sacrificio di Sambucci ed arriva fino in terza su lancio pazzo. Lo stoppone dietro la seconda base di Ambrosino vale il pareggio ospite (33). Nel finale arriva la beffa per gli uomini di Munoz: Grimaudo tocca un triplo al Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 65 22 giugno 2015 Pagina 25 < Segue La Voce di Romagna sport centro, Infante va strike out e Suarez viene colpito. Dopo la visita, Liverziani si guadagna l' intenzionale che riempie tutte le basi. Momento clou del match, Moreno lascia al piatto Fuzzi, ma sul conto di Vaglio lancerà il quarto ball che fisserà il risultato finale sul 43 in favore dell' UnipolSai che così completa lo sweep ai danni dei Pirati. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 66