PROVINCIA DI PISA
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA
GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI
CERVIDI E DEI BOVIDI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1 Finalità e principi
Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del
Muflone e del Cervo all’interno della Provincia di Pisa, nel rispetto del Regolamento Regionale
per la gestione faunistica venatoria degli Ungulati, dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e
Regionale e dei principi della conservazione faunistica allo scopo di favorire un'equilibrata
presenza sul territorio delle diverse specie ed assicurare un'efficace tutela delle colture agricole
mediante una corretta prevenzione dei danni che tali specie arrecano alle colture medesime.
2. Il Capriolo è, in provincia di Pisa, specie autoctona, mentre hanno origine alloctona, Daino,
Muflone e Cervo. Quest’ultimo, infatti, deve la sua attuale presenza a fughe fortuite da alcuni
recinti di allevamento presenti nel territorio provinciale. I danni alle colture agricole che lo
sviluppo incontrollato di queste popolazioni potrebbe generare, impone di programmare una
loro equilibrata presenza sul territorio. Una lungimirante programmazione delle presenze di
queste specie, da realizzare tramite un'azione di controllo numerico di carattere conservativo
delle diverse popolazioni, si ritiene essere una soluzione ottimale per mantenere entro limiti
accettabili la conflittualità tra queste stesse specie e le colture agricole che insistono sul
territorio. La caccia di selezione, intesa come prelievo tecnicamente determinato e
disciplinatamente realizzato e controllato, è pertanto lo strumento che il presente Regolamento
adotta per assicurare nel tempo un'ottimale conservazione di queste specie.
3. Per caccia di selezione s'intende un’attività gestionale di carattere conservativo basata su di un
prelievo articolato per classi di sesso e di età, determinato sulla base di specifiche azioni di
monitoraggio condotte e/o coordinate da tecnici qualificati, elaborato sempre da tecnici
qualificati, approvato dalla Provincia e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel quadro
di uno specifico Protocollo tecnico sottoscritto da ambedue gli Enti, realizzato in modo
regolamentato da cacciatori abilitati tramite corsi volti a fornire loro precise nozioni circa la
biologia, l'etologia, l'ecologia, la gestione delle diverse specie e l'impiego di armi a canna rigata
munite di ottica o di sistemi di puntamento elettronico, verificato nella sua corretta esecuzione
ad opera di tecnici qualificati, nonché soggetto a specifici provvedimenti disciplinari nei casi di
mancata osservanza.
4. Il cacciatore di selezione, in quanto possessore di fondamentali nozioni per la corretta
conservazione dei Cervidi e dei Bovidi, è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella gestione di
queste specie. Esso è quindi tenuto a collaborare con la Provincia e gli Ambiti Territoriali di
Caccia, in particolare per:
• il conseguimento di una gestione faunistica e venatoria di carattere conservativo
• la realizzazione di un'efficace prevenzione dei danni
• la conduzione di studi volti a migliorare la gestione di tali medesime specie.
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Gli A.T.C., per il raggiungimento di tali obiettivi, in particolare della prevenzione dei danni
arrecati alle colture agricole da parte di Cervidi e Bovidi, possono richiedere al cacciatore di
selezione specifiche forme di collaborazione.
5. La Provincia ha compiti di programmazione e di controllo sull'intera gestione dei Cervidi e dei
Bovidi, nonché di promozione e sostegno a studi, ricerche e sperimentazioni volte a migliorare
la conoscenza e la gestione di queste specie. Gli Ambiti Territoriali di Caccia hanno il compito
di realizzare, in sintonia tra loro e con gli indirizzi provinciali di programmazione, una corretta
gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi, compresa un'efficace prevenzione dei danni che
queste specie arrecano alle colture agricole. Le Associazioni Venatorie, Agricole ed
Ambientaliste sono chiamate a collaborare con la Provincia e gli A.T.C. nella programmazione e
gestione di queste specie al fine di conseguirne un'oculata conservazione sull'intero territorio
provinciale.
Art.2 Protocollo tecnico con l'I.N.F.S.
1. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica è, per la Provincia di Pisa, un punto di riferimento
essenziale per quanto concerne la conservazione e la gestione dei Cervidi e dei Bovidi. L’invio
ogni anno da parte della Provincia dei piani di prelievo dei Distretti e delle A.F.V. e
l’elaborazione da parte dell’I.N.F.S. dei relativi pareri tecnici, comporta per ambedue le parti un
oneroso, e non sempre produttivo, dispendio di energie. Al fine di rendere questo rapporto più
snello ed al tempo stesso più qualificato, la Provincia di Pisa provvede a sottoscrivere
congiuntamente con l'I.N.F.S., un dettagliato Protocollo tecnico nel quale sono specificati gli
indirizzi tecnici ai quali la Provincia di Pisa si impegna ad attenersi nella gestione e
conservazione dei Cervidi e dei Bovidi., compresi gli interventi di contenimento numerico da
realizzarsi secondo quanto previsto dall'art.37 della L.R. n.3/94.
2. Il Protocollo tecnico tra I.N.F.S. e Provincia di Pisa è parte integrante è sostanziale del presente
Regolamento.
Art.3 Disciplinare provinciale della caccia di selezione
1. La Provincia, al fine di assicurare alla caccia di selezione un disciplinato svolgimento in ogni
sua fase ed aspetto, approva, contestualmente al presente Regolamento, uno specifico
Disciplinare provinciale della caccia di selezione.
2. Il Disciplinare della caccia di selezione detta i criteri e le modalità per la gestione dei Distretti e
delle relative sottozone, delle postazioni di caccia, delle diverse graduatorie, dei censimenti,
delle uscite di caccia, dell'assegnazione dei capi da prelevare e del controllo dei capi prelevati,
nonché i criteri e le modalità della caccia di selezione all'interno delle Aziende Faunistico
Venatorie.
3. Eventuali modifiche ed integrazioni del Disciplinare, sono adottate dalla Provincia di Pisa con
atto della Giunta.
TITOLO II
ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
Art.4 Corso di abilitazione
1. La Provincia ha il compito di istituire i corsi per l'abilitazione alla caccia di selezione a
Capriolo, Daino, Muflone e Cervo, riservandosi la possibilità di affidarne l'organizzazione alle
Associazioni Venatorie e/o agli Ambiti Territoriali di Caccia. La Provincia ha altresì il compito
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di stabilire, in collaborazione con gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie, il numero massimo di
partecipanti ammissibili a ciascun corso. Possono essere ammessi ai corsi di abilitazione solo i
cacciatori che hanno la propria residenza venatoria in un Ambito Territoriale di Caccia della
Provincia di Pisa.
2. Il programma di ciascun corso è stabilito dall’Amministrazione Provinciale, previa
approvazione da parte dell'Istituto Nazionale per La Fauna Selvatica. Il corso sul Capriolo,
articolato in n.6 lezioni di 2 ore ciascuna, in quanto destinato a fornire oltre che nozioni sulla
biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria della specie, anche indicazioni
sui principi generali della gestione conservativa e sul corretto impiego delle armi a canna rigata,
rappresenta il corso di base per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione. I corsi
per Daino, Muflone e Cervo sono articolati ciascuno in 4 lezioni di 2 ore ciascuna. Il cacciatore
abilitato al Capriolo può fare richiesta di frequentare il corso di una, due o tre specie. Tali corsi,
in quanto accessori, forniscono solo nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione
faunistica e venatoria di ciascuna specie.
3. Ai fini dell'ammissione agli esami, la frequenza dei corsi è obbligatoria ed è accertata
direttamente dai docenti, i quali sono tenuti a controllare che ciascun partecipante firmi,
all'inizio ed al termine di ciascuna lezione, il Registro delle presenze fornito dalla Provincia. Il
partecipante al corso che ha effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore ad
1 lezione o ad un massimo di 2 ore in lezioni diverse per il Capriolo e a 1 lezione o ad un
massimo di 2 ore in lezioni diverse per ciascuna delle altre tre specie, non è ammesso a
sostenere la prova di esame. La Provincia si riserva la possibilità di verificare il rispetto degli
obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento dei corsi.
Art.5 Esame di abilitazione
La Commissione d’esame per il conseguimento dell'abilitazione alla gestione faunistica e venatoria
dei Cervidi e dei Bovidi è nominata dalla Provincia ed è composta:
• dal docente responsabile del corso
• dal Dirigente del Servizio “Forestazione e Difesa fauna” o suo delegato
• da un esperto in materia
• da un dipendente amministrativo della Provincia con funzioni di Segretario.
L’esame di abilitazione alla gestione faunistica e venatoria del Capriolo, è l'esame fondamentale
per conseguire l'abilitazione alla caccia di selezione e si articola in una prova scritta ed una
prova orale. La prova scritta si articola in 15 domande a quiz sulle materie del corso. Il
candidato che risponde erroneamente e/o non risponde a più di 3 domande non è ammesso alla
successiva prova orale. La prova orale si basa su domande inerenti le materie del corso e sul
riconoscimento della specie tramite proiezione di diapositive e visione in aula di trofei e
mandibole. Consegue l'abilitazione il candidato che nella prova orale raggiunge una valutazione
minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è espressa in
60/60mi (30/30mi per ciascuna prova). La Commissione esaminatrice al termine della prova
orale provvede a comunicare al candidato l’esito dell’esame stesso ed il punteggio di
abilitazione complessivamente conseguito.
L'accesso agli esami per l'abilitazione a Daino, Muflone e Cervo è consentito solo al cacciatore che
ha già superato l'esame di abilitazione al Capriolo. Essi si basano ugualmente su una prova
scritta ed una orale. I candidati sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per le sole
specie per le quali hanno regolarmente frequentato il corso. La prova scritta verte sulle materie
dei corsi e si articola su 10 domande a quiz, per ciascuna delle tre specie. Al candidato, per
essere ammesso alla successiva prova orale, non è consentito compiere un numero di errori e/o
di mancate risposte superiore a 2 per ciascuna delle tre distinte serie di domande. Ogni prova
orale è basata sulle materie trattate nello specifico corso e sul riconoscimento della singola
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specie, tramite proiezioni di diapositive e la visione in aula di trofei e mandibole. Per ogni
singola specie, l'abilitazione è conseguita dal candidato che nella prova orale raggiunge una
valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è
espressa in 60/60mi, per ciascuna delle tre specie (30/30mi per ogni prova). La Commissione
esaminatrice al termine delle prove orali provvede a comunicare al candidato l’esito dell’esame
stesso ed il punteggio di abilitazione conseguito per ciascuna specie. Gli esami per l'abilitazione
alla gestione faunistica e venatoria di Daino, Muflone e Cervo, sono esami accessori.
La Provincia trasmette agli A.T.C. l’elenco dei cacciatori abilitati ed i punteggi conseguiti da
ciascuno di loro, per il Capriolo e per ciascuna delle altre tre specie.
Art.6 Registro Provinciale dei cacciatori di selezione
Presso la Provinciale di Pisa è istituito, con Determinazione Dirigenziale n.729 del 04.03.2002, il
Registro Provinciale dei cacciatori di selezione, di cui all’art. 90, comma 1, del Testo unico dei
regolamenti regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, di cui al DPGR 25
febbraio 2004, n. 13/R.
L’iscrizione al Registro Provinciale è consentita al cacciatore che abbia superato l’esame di
abilitazione alla caccia di selezione al Capriolo, rappresentando il superamento degli esami sulle
altre specie semplici titoli accessori.
Il cacciatore in possesso di un'abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un'altra provincia
della Toscana, sulla base di corsi espressamente approvati dall'I.N.F.S., può essere inserito nel
Registro Provinciale, purché sia iscritto ad un A.T.C. della provincia di Pisa e non eserciti la
caccia di selezione in un altro A.T.C. della Toscana.
La Provincia provvede a rilasciare a ciascun iscritto al Registro Provinciale una certificazione
attestante le specie per le quali esso ha conseguito l'abilitazione.
La caccia di selezione all’interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da
cacciatori iscritti al Registro Provinciale e a tal fine la Provincia provvede ad inviare agli A.T.C.
l’elenco aggiornato dei cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale.
La Provincia, nel rispetto della normativa regionale, rilascia ai cacciatori che hanno optato per la
forma di caccia in via esclusiva agli Ungulati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di
caccia e gli abbattimenti effettuati, e provvede a trasmetterne il relativo elenco agli A.T.C. di
competenza.
TITOLO III
GESTIONE DEI DISTRETTI
Art.7 Distretti di gestione
1. La Provincia, sentiti gli A.T.C. competenti per territorio e nel rispetto del Piano Faunistico
Venatorio Provinciale, individua il territorio vocato per la gestione faunistica e venatoria di
ciascuna specie di Cervidi e Bovidi.
2. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è affidata agli Ambiti Territoriali
di Caccia che la esercitano mediante unità minime di gestione definite Distretti di gestione,
individuati dagli A.T.C. medesimi ed istituiti dalla Provincia, che ne determina altresì le
specie costituenti l’oggetto della gestione stessa.
3. Ai fini di un'ottimale organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai Distretti di gestione, ciascun
Distretto è compreso all’interno di un solo A.T.C. ed è costituito da un’area delimitata da
confini naturali, tale da consentire, per quanto possibile, la gestione di popolazioni omogenee.
4. La gestione dei Distretti è disciplinata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione.
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Art.8 Sottozone di caccia
1. Ogni Distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia, costituenti le unità minime nelle
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quali può essere realizzato il Piano di prelievo, aventi una superficie, tecnicamente determinata
sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto medesimo, di norma,
mediamente non inferiore a 80 ettari. In ciascun Distretto il numero di cacciatori ammessi deve
essere uguale o inferiore al numero di sottozone.
A ciascuna sottozona può essere assegnato un solo cacciatore.
L’A.T.C. può autorizzare singoli Distretti, sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di cui
all’art. 3, ad effettuare forme di gestione sperimentale, nelle quali possono essere previste anche
modalità particolari di applicazione di quanto stabilito al comma 2.
L'A.T.C. provvede a realizzare per ciascun Distretto di gestione una cartografia in scala 1:25000
riportante le sottozone, tali cartografie sono approvate dalla Provincia.
La gestione delle sottozone è attuata nel rispetto del Disciplinare provinciale della caccia di
selezione.
Art.9 Censimenti
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Il censimento rappresenta lo strumento tecnico fondamentale per la gestione conservativa dei
Cervidi e dei Bovidi, indispensabile ai fini dell'autorizzazione di qualsiasi Piano di gestione e di
prelievo.
Per la gestione del Capriolo all’interno dei Distretti i metodi per la definizione della densità e
della struttura di popolazione sono:
il censimento in battuta su aree campione predeterminate dai tecnici degli A.T.C.
le osservazioni in contemporanea da punti fissi predeterminati all'interno delle sottozone,
condotte dai cacciatori di selezione sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C., nelle aree aperte
del Distretto di gestione
Il primo metodo fornisce valori di densità; il secondo metodo fornisce dati circa la struttura. I
censimenti in battuta su aree campione sono condotti, tendenzialmente, sul 10% della superficie
boschiva di ciascun Distretto. La superficie delle singole battute non è, di norma, inferiore ai 15
ettari, con una presenza di battitori non inferiore ad 2-3 persone per ettaro di superficie da
censire. Tanto i censimenti in battuta quanto le osservazioni a vista per la determinazione della
struttura della popolazione, sono condotti nei mesi di Marzo e Aprile.
Per la gestione del Daino e del Muflone all’interno dei Distretti i metodi per la definizione della
densità e della struttura di popolazione sono:
il censimento a vista da punti fissi, predeterminati dai tecnici degli A.T.C., condotto nelle aree
aperte dai cacciatori di selezione in simultanea sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C.
il censimento, di carattere integrativo, del numero di maschi adulti di Daino in bramito realizzato
dai tecnici degli A.T.C.
Il primo metodo fornisce valori di densità e struttura; il secondo, quando impiegato, può fornire
un numero minimo di maschi adulti presenti e, mediante le conoscenze della struttura, condurre
anch’esso alla consistenza della popolazione.
L'organizzazione dei censimenti è compito degli A.T.C. che a tal fine si avvalgono dei
Responsabili dei Distretti.
Il fondamentale dovere del cacciatore di selezione, per poter partecipare alla realizzazione del
Piano di gestione e di prelievo, è la disciplinata partecipazione ai censimenti.
L'organizzazione e l'esecuzione dei censimenti, nonché la partecipazione ad essi dei cacciatori, è
regolamentata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione.
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Art.10 Piani di gestione e di prelievo
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L'A.T.C. redige ogni anno, mediante i propri tecnici, il Piano di gestione e di prelievo di ciascun
Distretto, lo adotta e lo trasmette alla Provincia entro la data del 15 Giugno. Quest'ultima
provvede alla sua definitiva approvazione, verificandone la corrispondenza con quanto previsto
dal Protocollo tecnico stipulato tra la Provincia stessa e l'I.N.F.S.
Il Piano di gestione e di prelievo di ciascun Distretto è composto da:
la cartografia in scala 1:25000 del Distretto e delle relative sottozone
l’elenco dei cacciatori di selezione assegnati al Distretto
l'organizzazione del Distretto
i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio
il piano di prelievo articolato per classi di età e di sesso
il resoconto dei prelievi realizzati nella stagione precedente, suddivisi per classi di età e di sesso
il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole
I Piani di prelievo del Capriolo devono essere elaborati nel rispetto dei seguenti parametri
massimi, riferiti alla popolazione prima dell'inizio della riproduzione:
non più del 10-15% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 5 e 10 capi
per Km2;
non più del 15-20% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 10 e 15
capi per Km2;
non più del 20-25% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 15 e 20
capi per Km2;
non più del 25-30% della consistenza stimata per i Distretti con densità superiori a 20 capi per
Km2
e devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo sul
totale dei capi da abbattere:
piccoli (femmine e maschi) (di età inferiore ad 1 anno): 20-30%
maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-25%
maschi adulti (di età superiore ai 2 anni): 10-20%
femmine adulte (di età superiore ad 1 anno): 30-45%
Nel caso del Daino, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di prevenzione poste
dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza stimata in primavera
prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati nelle seguenti classi di
età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso:
piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 20-40%
maschi giovani (tra 1-2 anni di età) (fusoni): 10-20%
maschi sub-adulti (di 2-4 anni di età) (balestroni): 5-10%
maschi adulti (di 5 e più anni) (palanconi): 3-5%
femmine (di età superiore ad 1 anno): 30-40%
Per quanto concerne il Muflone, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di
prevenzione poste dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza
stimata in primavera prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati
nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso:
piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 25-40%
maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-20%
maschi adulti (di 3-5 anni): 5-10%
maschi adulti di oltre 5 anni: 3-5%
femmine (di età superiore ad 1 anno): 25-45%
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Per quanto concerne il Cervo, qualora si renda necessario iniziarne il controllo numerico, la
gestione faunistica venatoria sarà regolata con uno specifico protocollo tecnico sottoscritto tra
Provincia, A.T.C. ed I.N.F.S.
7. Il prelievo e regolamentato dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione.
6.
Art.11 Monitoraggio biologico e controllo dei capi abbattuti
Nel caso del Capriolo, data l'importanza della specie, se ne prevede un monitoraggio biologico
basato sulla determinazione dei seguenti parametri:
• il peso dell’animale ben sventrato (privo cioè di :fegato, intestino, milza, reni, apparato
riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma)
• la lunghezza della mandibola
• l’età determinata sulla base dell’analisi della composizione e dell’usura dei denti
2. Il peso degli animali abbattuti è determinato direttamente dai cacciatori di selezione, nel rispetto
di specifiche indicazioni impartite dai tecnici degli A.T.C., mentre la lunghezza della mandibola
e la determinazione dell’età sono attuati direttamente dai tecnici degli A.T.C.
3. Nel caso di Daino e Muflone il controllo biologico si basa solo sulla determinazione dell’età.
4. Tutti i capi abbattuti devono essere esaminati, con le modalità previste dal comma successivo,
dai tecnici degli A.T.C., presso specifici Punti di raccolta e controllo organizzati dagli A.T.C.
medesimi al fine di verificare la loro corrispondenza con il piano di prelievo assegnato a ogni
singolo cacciatore.
5. Il controllo dei capi abbattuti avviene tramite l’esame della testa scongelata dell’animale, del
contrassegno numerato inamovibile e della relativa mandibola diligentemente pulita.
6. Il controllo dei capi abbattuti presso i Punti di raccolta e controllo avviene, salvo ragioni di
forza maggiore approvate dall'A.T.C., il giorno successivo all'ultimo giorno di caccia di ciascun
periodo della classe di età e sesso del capo abbattuto, ovvero nella data stabilita dall'A.T.C.
7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti comma 4 e 5, gli A.T.C. possono autorizzare
l’istituzione di Punti di primo controllo gestiti direttamente dai Distretti di Gestione nei quali i
cacciatori devono far visionare i capi subito dopo l’abbattimento.
8. I cacciatori che non si presentano nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo non
avranno diritto al punteggio per il corretto abbattimento.
9. Il Disciplinare provinciale della caccia di selezione stabilisce le modalità con le quali l’A.T.C.
attua, all’interno dei Distretti, il controllo del colpo (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto).
10. Presso la Provincia è costituita la banca dei dati relativi alla caccia di selezione, alla quale
possono accedere gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie Agricole ed Ambientaliste.
1.
Art.12 Calendario venatorio
1. Il presente Regolamento, rimandando al Calendario venatorio provinciale il compito di stabilire
ogni anno i periodi di prelievo di Cervidi e Bovidi per la provincia di Pisa, stabilisce che la
redazione di tali Calendari debba avvenire, per quanto reso in ogni caso possibile dalle
condizioni ambientali oggettivamente difficili (in particolare quelle derivanti dall'impiego dei
cani negli altri tipi di caccia) nelle quali viene svolta la caccia di selezione nella realtà pisana,
tenendo presenti i seguenti principi generali:
rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale;
rispetto della biologia delle singole specie;
rispetto, per ciascuna specie, della biologia delle singole classi di età e sesso
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Art.13 Tecniche di caccia
La caccia di selezione è effettuata all’aspetto utilizzando una postazione di caccia sopraelevata od a
terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per tutta la durata di ciascun
periodo di caccia di selezione. Tale postazione dovrà essere segnalata con l’apposizione di
picchetto numerato approvato dall’A.T.C., anche nel caso non vi siano strutture fisse.
Ciascun cacciatore di selezione può realizzare le postazioni di caccia dal 30° giorno prima
dell’inizio di ciascun periodo di caccia ed è tenuto a rimuovere completamente tutte le
postazioni da lui realizzate entro e non oltre il terzo giorno successivo al termine di ciascun
periodo di caccia di selezione, o entro il quinto giorno successivo a quello di completamento del
prelievo.
Le postazioni per la caccia di selezione possono essere mantenute oltre i termini della caccia di
selezione con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.
Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto
d’altezza non inferiore a mm. 40. E’ altresì consentito l’uso dei fucili a 2 o 3 canne con
l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo
deve essere comunque munita di ottica d’ingrandimento (cannocchiale) o di sistemi di
puntamento elettronico.
E’ fatto divieto durante la caccia di selezione di detenere ed utilizzare apparecchi radio
ricetrasmittenti, nonché detenere, anche all’interno del veicolo utilizzato per la caccia di
selezione, mezzi e strumenti vietati dalla caccia, compresi anche i congegni di puntamento,
sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori, ecc., fatta eccezione per quelli
previsti dal precedente comma.
Fatta eccezione per quanto stabilito nel Regolamento provinciale per il recupero degli ungulati
feriti, fuori dalle postazioni di caccia segnalate, l’arma deve essere mantenuta scarica ed inserita
in custodia o, in alternativa, smontata.
Art. 14 Esercizio della Caccia di selezione
Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione e dei
contrassegni numerati inamovibili rilasciati dall’A.T.C. Esso, prima di recarsi all’appostamento,
è tenuto a:
• Compilare, in ogni sua parte, il foglio di uscita del Libretto per la caccia di selezione fornitogli
dall’A.T.C.
• specificare sempre l’orario d’inserimento nell’apposita cassetta predisposta dall’A.T.C.;
• staccare il foglio di uscita ed inserirlo in cassetta.
L’inserimento del foglio di uscita e l’annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio
regionale, o nel tesserino venatorio provinciale nel caso dei cacciatori di cui al precedente art. 6,
comma 6, attivano, a tutti gli effetti di legge e di Regolamento, la giornata di caccia.
L’annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento dell’inizio
dell’esercizio di caccia. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il foglio
di uscita, e in ogni caso prima di iniziare l’esercizio della caccia, non possa effettuare l’uscita
segnalata, deve immediatamente annullare l’uscita inserendo nella cassetta l’apposito foglio di
rientro debitamente compilato, specificando l’ora dell’inserimento in cassetta.
Al termine dell’uscita di caccia, il cacciatore, nel caso in cui abbia effettuato spari o che abbia udito
spari di altri cacciatori, è tenuto a compilare il foglio di rientro, specificando sempre l’orario
d'inserimento in cassetta, ed imbucarlo nella cassetta. Nel caso in cui il cacciatore abbia
effettuato spari deve sempre specificarne l’esito (abbattimento, ferimento, o colpo a vuoto),
indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato.
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Il cacciatore di selezione deve usare progressivamente e numerare le pagine del Libretto, utilizzando
una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata. In ogni singola giornata si possono fare un
massimo di due uscite (mattina: con inizio fino alle ore 12; pomeriggio; con inizio dopo le ore
12), ma ognuna di queste deve essere segnalata con appositi moduli che devono essere inseriti in
cassetta all’inizio di ciascun periodo.
Il cacciatore di selezione è tenuto, durante le uscite di caccia, a compilare diligentemente le schede
di avvistamento contenute nel Libretto per la caccia di selezione. Al termine della stagione di
caccia il cacciatore di selezione è tenuto a riconsegnare all’A.T.C il Libretto, i contrassegni
numerati inamovibili non utilizzati, nonché il Modulo riepilogativo dell’attività di caccia
consegnato all’inizio della stagione venatoria dall’A.T.C. medesimo, anche mediante
raccomandata, nelle date stabilite dall'A.T.C. medesimo.
In caso di smarrimento dei contrassegni numerati inamovibili e/o del Libretto delle uscite, il
cacciatore di selezione è tenuto a darne comunicazione scritta, anche via fax, all’A.T.C entro le
successive 24 ore. Il cacciatore di selezione non può, in ogni caso, effettuare uscite di caccia
prima di aver ottenuto nuovamente dall’A.T.C quanto smarrito. In caso di ripetuto smarrimento
di contrassegni numerati inamovibili, l’A.T.C ha la facoltà di non effettuare la sostituzione e di
cancellare i relativi capi assegnati, riservandosi la possibilità di riassegnarli ad altri cacciatori di
selezione del Distretto.
Le cassette predispote dall’A.T.C. devono avere le necessarie caratteristiche di robustezza e
sicurezza; l’A.T.C. medesimo è tenuto alla diligente manutenzione delle cassette, contenendone
nei limiti del possibile il numero.
Art. 15 Prelievo
1. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:
applicare immediatamente all’orecchio del capo abbattuto, esattamente sul punto di decesso
dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall’A.T.C. Deve inoltre
essere in grado di indicare con precisione il punto di sparo, anche nel caso di ferimento o
colpo a vuoto, per un eventuale controllo;
attendere presso la propria auto 15 minuti per consentire al personale di Vigilanza un eventuale
controllo del capo abbattuto;
compilare ed imbucare il foglio di rientro, specificando sempre l’orario d’inserimento nella
cassetta.
2. Qualora il contrassegno numerato inamovibile sia accidentalmente danneggiato, o perduto
durante il trasporto del capo abbattuto, il cacciatore deve darne comunicazione immediata al
Responsabile del Distretto, nonché comunicazione scritta all’A.T.C., anche via Fax, entro le
successive 24 ore o entro il primo giorno lavorativo.
3. L’abbattimento deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Distretto, nonché
segnalato tempestivamente (entro 24 ore o entro il primo giorno lavorativo) all’A.T.C di
competenza a mezzo Fax o Raccomandata.
Art. 16 Prestazioni d'opera
1. Il cacciatore di selezione è chiamato a collaborare, anche mediante la realizzazione di specifiche
prestazioni d'opera, con la Provincia, l'A.T.C. ed il Distretto di gestione di appartenenza per
assicurare:
un corretto svolgimento delle operazioni di censimento e monitoraggio
un'efficace prevenzione dei danni
la conduzione di studi, ricerche ed indagini volti a migliorare la gestione di Cervidi e Bovidi
la realizzazione di iniziative di carattere culturale (comprese le mostre dei trofei) inerenti la
gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi, ecc.
9
assistenza ai cacciatori di selezione neoabilitati.
Nel caso in cui l'A.T.C. lo ritenga indispensabile, in particolare per la realizzazione e/o gestione
di specifici interventi di prevenzione dei danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture
presenti nel Distretto di gestione, il cacciatore di selezione può essere chiamato ad effettuare
obbligatoriamente almeno una prestazione d'opera annua.
3. Le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione
2.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE
FAUNISTICO VENATORIE
Art.17 Gestione nelle Aziende Faunistico Venatorie
1. All’interno delle Aziende Faunistico Venatorie tutte le operazioni di censimento e di stima delle
densità, nonché di determinazione della struttura di popolazione, delle diverse specie sono
condotte dai tecnici della Provincia.
2. I metodi di censimento del Capriolo per la definizione della densità e struttura di popolazione
sono:
• il censimento in battuta su aree campione e transetti diurni lungo itinerari individuati dai tecnici
della Provincia, e da quest’ultima formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti
fissi;
• i transetti notturni lungo su itinerari individuati dai tecnici della Provincia e da quest’ultima
formalmente approvati.
Il primo metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. con il Capriolo
come specie in indirizzo ed attuato, di norma, ogni tre anni ad opera dei tecnici della Provincia,
che a tal fine possono avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo
compreso tra la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il secondo metodo è utilizzato, sempre nelle
già citate A.F.V., ogni anno per la determinazione di semplici indici di abbondanza, volti a
consentire oltre che un corretto monitoraggio della specie anche la definizione della struttura, tra
la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il terzo metodo, infine, è utilizzato per la definizione dei
valori di densità nelle A.F.V. aventi la Lepre come specie in indirizzo ed è attuato dai tecnici
della Provincia nei mesi Gennaio, Febbraio e Marzo, ad anni alterni, in concomitanza con il
controllo della densità della specie in indirizzo.
3. Il calendario del Capriolo nelle A.F.V., così come nel caso dei Distretti di gestione, sarà
stabilito annualmente all'interno del Calendario venatorio provinciale e sarà ispirato agli stessi
principi generali, salvo considerare che nelle A.F.V. non sono presenti gran parte delle difficoltà
ambientali (in particolare quelle legate alla caccia con i cani) che affliggono la caccia di
selezione all'interno dei Distretti.
4. Il metodo di censimento del Daino è rappresentato da:
• i transetti diurni condotti lungo itinerari individuati dai tecnici della Provincia, e da quest’ultima
formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti fissi
Il metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. che hanno come specie in
indirizzo il Capriolo, ed è attuato ogni anno dai tecnici della Provincia, che a tal fine possono
avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo compreso tra la metà
di Marzo e la metà di Aprile.
5. Per quanto concerne il calendario del Daino vale quanto sopra espresso a proposito del
Calendario del Capriolo.
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6.
7.
8.
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12.
I metodi di censimento del Muflone sono identici a quelli impiegati per il Daino, salvo che le
osservazioni sono svolte tra la metà di Marzo e la fine di Maggio.
Anche per il calendario del Muflone valgono le indicazioni sopra descritte per i Calendari di
Capriolo e Daino.
Il permesso di caccia rilasciato dal Titolare a ciascun cacciatore deve contenere indicazioni utili
ad individuare la zona di caccia, nonché l’orario di inizio e di fine attività. Copia di tale
permesso deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli della Polizia provinciale
presso il Registro (o uno dei Registri) di cui al comma 3 dell'art. 57 della Deliberazione C.R. n.
292/94.
All'orecchio sinistro di ciascun capo abbattuto deve essere applicato, esattamente sul punto di
decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile consegnato ogni anno dalla
Provincia al Titolare della A.F.V. contestualmente al Piano di Prelievo.
Nei casi in cui si renda necessario, in ordine alla necessità di contenere i danni che Cervidi e
Bovidi arrecano alle colture agricole presenti all'interno delle A.F.V. o nelle aree circostanti,
procedere alla realizzazione di piani di contenimento numerico ai sensi dell'art.37 della L.R.
3/94, tali interventi devono essere autorizzati dalla Provincia sulla base di piani di prelievo
articolati per classi di età e sesso. I Titolari delle A.F.V., per il controllo di tali piani, devono
avvalersi del proprio personale di vigilanza, mentre per la loro realizzazione devono avvalersi di
cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. Personale di vigilanza e cacciatori di
selezione devono essere nominativamente specificati nell'autorizzazione rilasciata dalla
Provincia. Ogni uscita di controllo deve essere segnalata alla Polizia Provinciale ad opera
dell’agente di vigilanza responsabile dell'intervento, mediante il sistema della teleprenotazione,
almeno 48 ore prima.
Il monitoraggio biologico delle diverse specie è attuato mediante la determinazione degli stessi
parametri già descritti a proposito dei Distretti. Il peso degli animali abbattuti è determinato a
cura del Titolare dell'A.F.V, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dalla Provincia,
mentre l’età è determinata dai tecnici della Provincia stessa.
La verifica circa la corretta esecuzione dei Piani di prelievo (e di controllo numerico ex art.37)
delle singole A.F.V. è attuata dalla Provincia presso un proprio "Centro di controllo". A tal fine
ciascuna A.F.V. è tenuta a conservare la testa congelata del capo abbattuto e la relativa
mandibola diligentemente pulita fino alla data del controllo stabilito dalla Provincia. Qualsiasi
errore di prelievo, o infrazione commessa nei confronti del presente Regolamento, è in ogni caso
addebitato all'A.F.V. nel suo insieme e sanzionato dalla Provincia nel rispetto del Regolamento
medesimo.
TITOLO IV
GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.18 Sanzioni Amministrative e Provvedimenti disciplinari
1. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all’Art 58 comma 1 lettera g della L.R. 3/94 per le
seguenti violazioni al presente Regolamento:
a. omessa segnalazione dell’uscita di caccia tramite l’inserimento dell’apposito foglio di uscita
nella cassetta;
b. omessa applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno
numerato, o sua contraffazione;
c. mantenimento dell’arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia;
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d. omessa o gravemente ritardata dichiarazione di abbattimento, ferimento, colpo a vuoto;
e. abbattimento del capo fuori dei punti di appostamenti assegnati;
f. abbattimento di capo in sottozona diversa da quella assegnata;
E' applicata la sanzione amministrativa di cui all’Art 58 comma 1 lettera q della L.R. 3/94 per
tutte le violazioni al presente Regolamento non previste dal precedente comma, nonché per
comportamenti difformi alle modalità di prelievo di carattere sanitario di cui al Disciplinare.
La Provincia dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia,
e dai precedenti comma 1 e 2, la revoca dell’abilitazione alla caccia di selezione, per un periodo
comunque non inferiore a tre anni, a partire dalla data di sentenza definitiva di condanna o di
richiesta di oblazione, o di pagamento in misura ridotta per le seguenti violazioni:
a. abbattimento di capo da parte di cacciatore di selezione senza autorizzazione agli
abbattimenti;
b. abbattimento di capo al di fuori del periodo di caccia di selezione;
c. abbattimento di capo al di fuori del Distretto di gestione di appartenenza;
d. omessa dichiarazione di abbattimento di capo;
e. omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione;
f. aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per
violazioni di cui all’Art 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.N. 157/92;
g. abbattimento, durante le uscite di caccia di selezione, di specie diverse da quelle oggetto
della caccia di selezione a Cervidi e Bovidi.
La Provincia dispone la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo fino a tre anni nei
seguenti casi:
a. abbattimento di capo non autorizzato, fatti salvi gli errori tecnici di cui al Disciplinare;
b. dichiarazione ritardata di abbattimento;
c. abbattimento di capo in sottozona diversa da quell’assegnata;
d. falsa dichiarazione di abbattimento di capo;
e. contraffazione del capo abbattuto
f. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori delle postazioni di caccia di
selezione assegnate;
g. aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza
ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto
richiesta di oblazione per violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1998/99, per
violazioni all’Art 30 comma 1 lettera H della L.N. 157/92 e dell’Art. 58 comma 1 lettere D,
E, F, G, della L.R. n° 3/94.
Nei seguenti casi, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, o del Coordinatore
dell’A.T.C., o della Polizia Provinciale, la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti:
dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: sospensione dagli
abbattimenti per un periodo da una a due stagioni venatorie;
abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento: sospensione dagli
abbattimenti per una stagione venatoria;
abbandono della posta prima del passaggio del fronte di battitori o del punto di osservazione per
i censimenti a vista: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria ed esclusione
permanente dal ruolo di posta;
atti di grave indisciplina durante i censimenti: sospensione dagli abbattimenti di per un periodo
da 10 giornate ad un’intera stagione venatoria.
La Provincia adotta la sospensione per un periodo da 10 giorni ad un intera stagione di caccia di
selezione per i seguenti casi:
a. mancato inserimento del foglio di uscita;
b. omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi nel foglio di rientro;
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c. omissione di avvertimento del Responsabile in caso di errore di abbattimento;
d. simulazione di uscita di caccia.
7. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento la Provincia può disporre la sospensione
della caccia di selezione per un periodo compreso tra le 10 giornate e un anno.
8. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute all'interno di una A.F.V., i
provvedimenti disciplinari previsti nel presente articolo sono adottati dalla Provincia a carico
dell'A.F.V. nel suo insieme.
9. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute durante gli interventi di controllo, di
cui all'art.37 della L.R. 3/94, la Provincia provvede a sospendere il cacciatore dalla caccia di
selezione in via definitiva, mentre nel caso siano commesse all'interno di una A.F.V., la
Provincia adotta il provvedimento di revoca di cui all'art. 60 della Deliberazione C.R. n. 292/94.
10. Nel caso di errore tecnico di abbattimento si applicano i provvedimenti previsti dal Disciplinare.
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART.37 L.R. 3/94
Art.19 Controllo
Nel caso in cui, per ragione di prevenzione dei danni, si renda necessario attuare degli interventi
al di fuori dei Distretti di gestione e delle A.F.V., come ad esempio in Zone di Ripopolamento e
Cattura, Zone di Rispetto Venatorio, Aziende Agrituristico Venatorie, Aree Addestramento cani,
Divieti di cui all'art.33 della L.R. 3/94, Oasi di protezione, Fondi chiusi, ecc., la Provincia, nel
rispetto di quanto previsto nel Protocollo tecnico stipulato con l'I.N.F.S., avvalendosi dei propri
tecnici, può procedere:
• alla valutazione numerica della popolazione da sottoporre a controllo mediante il metodo, tra
quelli sopra descritti, che meglio possa confarsi alla situazione ambientale oggetto
dell’intervento
• alla elaborazione di un piano di prelievo tale da consentire un reale controllo numerico della
popolazione, nel rispetto delle classi di sesso e di età già descritte per ciascuna specie
• ad autorizzare la realizzazione del piano di prelievo nel rispetto di quanto previsto dall’art.37
della L.R. 3/94.
I suddetti interventi di controllo numerico di Cervidi e Bovidi devono essere svolti sotto il
coordinamento e controllo della Polizia Provinciale che a tal fine si avvale, così come previsto
dall'art.37 della L.R. 3/94, prioritariamente delle Guardie Volontarie appartenenti alle
Associazioni di cui all'art.51, lettera f, della L.R. 3/94 e delle Guardie Ambientali Volontarie e,
in subordine, limitatamente ai casi in cui il numero e/o la disponibilità delle Guardie sopra citate
sia insufficiente ad assicurare il coordinamento e controllo degli interventi, anche degli altri
Agenti di cui allo stesso art.51, purché in possesso di un nulla osta del Corpo o dell'Ente di
appartenenza.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia devono contenere i nominativi degli Agenti di cui al
punto precedente responsabili degli interventi, nonché degli eventuali proprietari e/o conduttori
dei fondi interessati dagli interventi medesimi, purché anch’essi iscritti al Registro provinciale
dei cacciatori di selezione, e dei cacciatori di selezione iscritti al Registro provinciale (e tra
questi ultimi, così come previsto dall’art. 85 comma 6 bis del DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R,
in via prioritaria, quelli in possesso dell’opzione di cui all’art. 28 comma 3 lettera d) della L.R.
n. 3/94), chiamati a realizzarli, ed i piani di prelievo.
Gli interventi devono essere attuati previa segnalazione, almeno 48 ore prima, in teleprenotazione
alla Polizia Provinciale, che valuta in propria autonomia le modalità con le quali rendere il
controllo il più efficiente ed efficace possibile, anche attraverso opportuni atti di delega agli
Agenti responsabili incaricati del controllo sugli interventi.
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Art.20 Cacciatori di selezione e l'abilitazione di all'art.37
Al fine di consentire la realizzazione degli interventi in regime di art.37 previsti dal Protocollo
Tecnico stipulato con l'I.N.F.S., il presente Regolamento, riconosce ai cacciatori di selezione,
iscritti al Registro provinciale, la qualifica di cacciatori di cui all’art.37, limitatamente ai Cervidi
ed ai Bovidi.
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Disciplinare Gestione Cervidi e Bovidi PISA