Allegato n. 1 CALENDARIO INTEGRATIVO PROVINCIALE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI E NEL RESTANTE TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VARESE (Legge n. 157/92, L.R. n. 26/93 e succ. mod. ed integr., L.R. n. 11/98 e L.R. n.17 del 02.08. 2004) STAGIONE VENATORIA 2008/2009 APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE DI VARESE CON DELIBERAZIONE P.V. N. 175 DEL 14.07.2008 1 CALENDARIO INTEGRATIVO PROVINCIALE VENATORIO Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n° 157/92, dalla L.R. n° 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, della L.R. n° 17 del 2 agosto 2004, dal R.R. n° 2/80 - Attività venatoria in zona alpi - dalle D.G.R. n° 5/54912 del 19.07.1994 e 7/13854 del 29/07/2003 Istituzione, organizzazione e funzionamento degli Ambiti Territoriali e Comprensori Alpini di Caccia - dal R.R. N° 16/2003 e dalle norme sanitarie, sono approvate le seguenti disposizioni per la Stagione Venatoria 2008/2009. Dal Al 01 settembre 10 settembre 11 settembre 20 settembre 21 settembre 30 settembre 01 ottobre 12 ottobre 13 ottobre 25 ottobre 26 ottobre (*) 02 novembre 03 novembre 12 novembre 13 novembre 22 novembre 23 novembre 30 novembre 01 dicembre 10 dicembre 11 dicembre 20 dicembre 21 dicembre 31 dicembre 01 gennaio 10 gennaio 11 gennaio 20 gennaio 21 gennaio 31 gennaio Ambiti Territoriali di Caccia. Dalle ore 5,50 6,00 6,15 6,30 6,45 6,00 6,10 6,25 6,40 6,50 6,55 7,00 7,00 7,00 6,50 Alle ore 19,50 19,35 19,15 18,55 18,40 17,15 17,00 16,50 16,45 16,40 16,40 16,45 16,55 17,05 17,20 (*) N.B. dal 26 ottobre inizio ora solare. Il cacciatore dovrà essere munito del tesserino venatorio regionale rilasciato dalla Provincia di residenza, della licenza di caccia in corso di validità corredata dei versamenti della tassa di concessione governativa e regionale, della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale; dovrà inoltre essere munito del contrassegno di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino e degli NORME SULLA COMPILAZIONE DEL TESSERINO REGIONALE La settimana venatoria inizia il lunedì, ed il numero di giornate settimanali di caccia è stabilito dal calendario regionale e dai calendari integrativi provinciali. L’esercizio venatorio è comunque sempre vietato il martedì e il venerdì. Il cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia praticata, non può usufruire di più di 55 giornate di caccia durante l’intera stagione venatoria, sull’intero territorio nazionale. Il cacciatore, all’inizio della giornata di caccia, deve indicare, negli appositi spazi: giorno (es.: 15), mese (es.: 10), provincia (es.: sigla automobilistica), Ambito Territoriale di Caccia (es.: A1 se ATC n. 1) o Comprensorio Alpino (es.: C1 se CA n. 1) o Azienda Faunistica Venatoria (AF) o Azienda Agri Turistico Venatoria (AT). E’ obbligatorio: - per la stanziale: non appena abbattuto e raccolto un capo di selvaggina, apporre, nella scheda n. 1 (prelievi stanziale), un segno (X) nell’apposita casella relativa a giorno/mese/provincia/ATC/CA/AFV/AATV ed alla specie stanziale prelevata; - per la migratoria: al termine dell’attività giornaliera di caccia, e comunque sul posto di caccia, indicare, nella scheda n. 2 (prelievi migratoria), nell’apposita casella relativa a 2 - giorno/mese/provincia/ATC/CA/AFV/AATV e alla specie migratoria, il numero dei capi prelevati; tutte le annotazioni devono essere effettuate con segni indelebili ed in modo tale da non prestarsi a manomissioni o alterazioni, pertanto non sono ammesse cancellazioni ed abrasioni, nonché utilizzo di numeri a caratteri romani. Qualora il cacciatore effettuasse la giornata di caccia in due diversi ATC/CA/AFV/AATV, nella stessa provincia o in due province diverse, dovrà indicare i prelievi effettuati nelle due diverse località, negli appositi spazi suddivisi da tratteggio. Qualora, al contrario, il cacciatore effettuasse l’intera giornata di caccia sul territorio di una sola provincia, in un solo ATC/CA/AFV/AATV, dovrà utilizzare l’intera casella relativa alla giornata di caccia ed alla specie prelevata, senza tenere conto del tratteggio che suddivide lo spazio. I totali dei prelievi, sia di stanziale che di migratoria, vanno riportati poi, a fine stagione, nel riepilogo annuale (scheda n. 3). NORME PER LA FRUIZIONE DEL PACCHETTO DI 10 GIORNATE AI SENSI DELL’ART. 35 – COMMA 1BIS – L.R. N. 26/93 L’art. 35 della L.R. n. 26/93, così come è stato modificato con l’inserimento del comma 1bis, prevede che la fruizione delle 10 giornate di caccia debba essere attuata secondo le seguenti modalità: - il cacciatore con l’opzione di caccia da appostamento fisso (comma 1, lett. b), art. 35) che intende fruire dei dieci giorni di caccia vagante alla selvaggina migratoria, deve darne comunicazione almeno 7 giorni prima al Comitato di Gestione dell’ATC/ CA di cui è socio. La comunicazione dovrà avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera consegnata al Comitato di Gestione che, a sua volta dovrà rilasciare al cacciatore copia della stessa timbrata e siglata, oppure tramite fax riportante la data di invio e la relativa ricevuta di conferma del ricevimento della comunicazione dell’ATC/CA; - per il cacciatore con l’opzione di caccia vagante, comma 1, lettere a) e c) – art. 35, che voglia usufruire dei dieci giorni di caccia da appostamento fisso non è richiesta alcuna formale comunicazione, bastando il consenso del titolare dell’appostamento fisso. In assenza del concessionario dell’appostamento fisso il cacciatore ospite deve essere in possesso di autorizzazione scritta del concessionario. In entrambi i casi la fruizione delle dieci giornate dovrà essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando, in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata, in difformità dell’opzione prescelta. Terminata la Stagione Venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo del corrente anno venatorio, il tesserino va riconsegnato obbligatoriamente presso gli Uffici della Provincia. In caso di incompleta trascrizione dei dati nell’apposita scheda n. 3 “Riepilogo giornate e prelievi”, l’interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla successiva annata venatoria, sino a quando non avrà ottemperato a tali adempimenti. Il cacciatore deve rispettare i limiti di carniere giornaliero, salvo eventuali diversi limiti di carniere giornaliero o stagionale previsti nel calendario di altre Regioni o nei Calendari Integrativi Provinciali. 3 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA NORD VERBANO Periodi e forme di caccia 4 Zona di maggior tutela (Zona A) La caccia vagante, con o senza l’uso del cane, è consentita dal 3 ottobre al 30 novembre, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. La caccia da appostamento fisso è vietata. Nelle zone indicate al punto 3 è ammessa la caccia alla beccaccia con il cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta. Zona di minor tutela (Zona B) La caccia vagante per la sola selvaggina migratoria è consentita dal 21 settembre al 31 dicembre per 3 giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico, volpe e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il 30 novembre per la specie lepre comune, mentre starna, coniglio selvatico, volpe e fagiano si possono cacciare fino al 7 dicembre. Dal 30 novembre al 7 dicembre è consentito per il fagiano l’uso del cane da ferma. La caccia alla selvaggina migratoria con l'uso del cane da ferma e/o riporto è consentita fino al 31 dicembre. La caccia da appostamento fisso alla sola migratoria è ammessa dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 per 3 giorni settimanali a scelta. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, nel solo periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre la caccia da appostamento fisso è consentita per cinque giorni settimanali, stante in proposito il parere favorevole espresso dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 40 comma 8 della Legge Regionale n. 26/93. Disposizioni comuni all'intero comprensorio Oltre ai divieti espressi dalla normativa richiamata in premessa, è sempre vietato: cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione; cacciare gli ungulati, ad eccezione del cinghiale e degli ungulati nelle forme e nei modi disciplinati dalle disposizioni provinciali, allegate al presente calendario integrativo, ed al di fuori delle zone specificatamente individuate; cacciare il francolino di monte e la coturnice; posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; posteggiare lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; posteggiare nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo; accedere con veicoli a motore alle zone di caccia oltre i posteggi siti nei comuni di: - Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia, Curiglia parcheggi comunali; - Dumenza in località Pradeccolo; - Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; - Tronzano L.M. in località Lago Delio, parcheggio diga nord; - Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. E' inoltre vietato nei giorni di caccia, l'uso per la sola salita della funivia Piero – Monteviasco; Confini delle zone limitate per la caccia alla beccaccia in Zona A 5 Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che, passando dalle Nove Fontane, si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell’ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s’incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora. Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo. Punteggio venatorio per la selvaggina stanziale Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati: Specie Punti Limite annuale gallo forcello 30 2 capi lepre comune 20 3 capi Starna 5 - Nel computo del punteggio, i 30 punti dell’ungulato di selezione (cervo, capriolo, camoscio), non sono cumulabili con quelli del fagiano e della starna. L'abbattimento di fauna stanziale deve essere annotato non appena recuperato il capo sul tesserino regionale e su quello aggiuntivo e segnalato al Comitato di gestione - utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo - imbucandolo entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento stesso, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso Armeria di Via Sereni. Fagiano 5 - Per gallo forcello e lepre, al raggiungimento del numero massimo di capi che saranno previsti con apposito provvedimento, si disporrà la chiusura della caccia. Il Comitato di Gestione renderà noto il provvedimento provinciale con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca. Allenamento e addestramento cani L'addestramento dei cani è consentito ai soci in regola con le quote associative con le seguenti modalità: 6 Nei SIC le attività di allenamento e addestramento cani, anche per cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi, sono consentite nei giorni 14 – 17 settembre. Zona di maggior tutela (Zona A – tutta area compresa nei SIC) con l'esclusione dei cani da seguita, nei giorni: 14 – 17 settembre solo per coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nell'intero Comprensorio. Zona di minor tutela (Zona B) In aree non SIC, nei giorni 31 agosto, 3 - 7 – 10 - 14 – 17 settembre per coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella zona di Minor Tutela o nell'intero Comprensorio. In aree SIC nei giorni 14 – 17 settembre. Per quanto riguarda l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi si rimanda alla Deliberazione di Giunta Provinciale PV n. 187 del 25 maggio 2005 che limita l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi sul territorio dell’intero Comprensorio ai soli giorni di addestramento consentiti dal Calendario Integrativo Provinciale, nel corso dei quali vengono addestrati e allenati cani da caccia di qualsiasi età. Armi e munizioni È vietato l'uso di fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione, nonchè il porto e l'uso di munizioni a palla unica o con pallini di diametro superiore ai quattro millimetri. E' fatto salvo quanto previsto per la caccia al cinghiale, nelle zone, nei tempi e da parte delle persone autorizzate. È vietato il porto e l'uso di munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse. Sanzioni e risarcimento danni In caso di violazione delle norme in materia di caccia e di quelle contenute nel presente calendario il trasgressore è punito ai sensi della normativa vigente. Confini tra le zone di Maggior Tutela e Minor Tutela Da est ad ovest i confini s’identificano come segue: Dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s’incontra il confine della zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino ad incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il ponte di sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Monterecchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. 7 Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell’ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s’incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore. Zona di divieto provinciale Tipologia: Oasi di Protezione Denominazione: Val Dumentina ubicata su parte del territorio dei Comuni di Dumenza e Curiglia con Monteviasco; Zona di divieto abbattimento della lepre comune L’area, ubicata sul territorio del Comune di Veddasca, è definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del Comitato di Gestione: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Monterecchio e si prende la tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono libere tutte le altre forme di caccia. Zona di divieto abbattimento del gallo forcello L’area, ubicata sul territorio del Comune di Curiglia con Monteviasco, è definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del Comitato di Gestione: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località “Cassinelle” si arriva fino all’Alpe Corte per poi proseguire fino al “Sasso Bianco” e raggiungere il cippo n° 15; si scende lungo il confine di stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono libere tutte le altre forme di caccia. Caccia al cinghiale La caccia al cinghiale si attua per mezzo delle squadre autorizzate, secondo i tempi e nelle forme come disciplinati dalla Provincia e dalle disposizioni regolamentari deliberate dal Comprensorio Alpino di Caccia (Allegato n. 2), fermo restando che, nei giorni e nelle zone dove si svolgono le battute, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata. Caccia di selezione agli ungulati 8 La caccia di selezione agli ungulati si attua secondo i tempi e i modi stabiliti dalle disposizioni adottate dalla Provincia e dalle disposizioni regolamentari approvate d’intesa con la Provincia e dal Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano (Allegato n. 4). Recupero ungulati feriti Il recupero degli ungulati feriti, mediante cani da traccia, nel corso della caccia di selezione e delle battute di caccia al cinghiale si svolge in conformità al regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 41 del 14 luglio 2005. Tali operazioni potranno essere effettuate esclusivamente da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto. Piani di prelievo Si rimanda a successivi provvedimenti per quanto riguarda: − i piani di prelievo delle specie lepre comune, coniglio selvatico, volpe e gallo forcello; − la chiusura della caccia alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e gallo forcello al raggiungimento dei piani di prelievo. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA L'esercizio dell'attività venatoria, per la corrente stagione, è così regolamentato: il territorio della Provincia di Varese non compreso nella Zona Faunistica delle Alpi è suddiviso in 3 unità gestionali o Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) così denominati: ATC n. 1: ATC n. 2: ATC n. 3: I confini e le superfici di dette unità gestionali sono riportate nel Piano Faunistico Venatorio. Caccia in forma vagante Ai sensi dell’art. 40 comma 4 della Legge Regionale n. 26/93, su richiesta degli Ambiti Territoriale di Caccia, la Provincia si riserva di chiedere alla Giunta Regionale di vietare la caccia vagante a seguito di eventuali ripopolamenti, al fine di tutelare i soggetti di lepre comune ripopolati, nelle aree interessate da tali operazioni e nei territori dei Comuni limitrofi, successivamente al 6 dicembre, ad eccezione delle aree site entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, per le quali resta in vigore il termine del 31 gennaio. 9 Caccia da appostamento fisso Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 29 novembre la caccia da appostamento fisso è consentita per cinque giorni settimanali, stante in proposito il parere favorevole espresso dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 40 comma 8 della Legge Regionale n. 26/93. Terreni coperti di neve Nei territori, in tutti o nella maggior parte, coperti di neve ricompresi nelle Comunità Montane Provinciali è consentita solamente la caccia da appostamento fisso alla cesena, al tordo sassello ed al cinghiale nel corso delle battute autorizzate. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 Caccia al cinghiale La caccia al cinghiale si attua per mezzo delle squadre autorizzate, secondo i tempi e i modi stabiliti dalla Provincia e dalle disposizioni regolamentari deliberate dall’Ambito Territoriale di Caccia n. 1. E’ fatto divieto della caccia al cinghiale al di fuori delle zone specificamente individuate all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia n.1 (Allegato n. 3). Per quanto concerne il SIC IT2010019 Monti della Valcuvia vige l’obbligo di utilizzo di cani appartenenti a razze idonee alla caccia specifica al cinghiale e l’obbligo di utilizzo di cani che abbiano seguito un corso di addestramento e che siano pertanto specializzati a inseguire e scovare il cinghiale e in grado di trascurare le tracce di altre specie. Caccia di selezione agli ungulati La caccia di selezione si attua secondo i tempi e i modi stabiliti dalle disposizioni adottate dalla Provincia e dalle disposizioni regolamentari approvate d’intesa con la Provincia e dall’Ambito Territoriale di Caccia n° 1 (Allegato n. 4). Recupero ungulati feriti Il recupero degli ungulati feriti, mediante cani da traccia, nel corso della caccia di selezione e delle battute di caccia al cinghiale si svolge in conformità al regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 41 del 14 luglio 2005. Tali operazioni potranno essere effettuate esclusivamente da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto. 10 Allenamento e addestramento cani L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito dal 17/8 al 8/9/2008 compresi, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con l'esclusione del martedì e del venerdì, nell'ambito territoriale d’appartenenza, ai soci in regola con le quote associative. Nei SIC le attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un adeguato raggio di rispetto intorno alle garzaie. Nelle ZPS l’allenamento e addestramento è consentito dallo 01.09 allo 08.09.2008. Per quanto riguarda l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi si rimanda alla Deliberazione di Giunta Provinciale PV n. 160 del 24 maggio 2006 che limita l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi sull’intero territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia nn. 2 e 3 ai soli giorni di addestramento previsti dal Calendario Integrativo Provinciale nel corso dei quali vengono addestrati e allenati cani da caccia di qualsiasi età e per quanto riguarda l’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 di posticipare al 1° luglio l’allenamento dei cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi al fine di preservare l’incolumità dei piccoli di ungulato che normalmente vengono partoriti nei mesi di maggio e giugno. Piani di prelievo I limiti di prelievo annuo di fauna stanziale, per singolo cacciatore, saranno definiti dai singoli Comitati di Gestione. Si rimanda a successivi provvedimenti per quanto riguarda: i piani di prelievo delle specie lepre comune, coniglio selvatico e volpe; la chiusura della caccia alla lepre comune, coniglio selvatico e volpe al raggiungimento dei piani di prelievo. Adempimenti particolari Per quanto riguarda il prelievo delle specie lepre comune e coniglio selvatico, il cacciatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti: non appena abbattuto un capo, lo stesso dovrà essere annotato in modo indelebile oltre che sul tesserino regionale, come previsto dalla vigente normativa in materia, anche su quello aggiuntivo dell’Ambito Territoriale di Caccia; la relativa cedola, debitamente compilata in ogni sua parte, andrà consegnata al Comitato di Gestione secondo le modalità stabilite e rese note dallo stesso, entro le 48 ore successive all’abbattimento per il Coniglio selvatico ed entro 24 ore per la lepre comune. Prelievo abusivo Il prelievo abusivo di capi di selvaggina stanziale autoctona comporta in aggiunta alle sanzioni previste dalla Legge anche il risarcimento dei danni arrecati alla fauna ai sensi della normativa vigente. 11 MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE ZPS Stralcio: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)” – D.M. 17 ottobre 2007 Divieti: • esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, alla settimana, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati; • effettuazione della pre-apertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati; • esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE; • utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne; • attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (falco biarmicus); • effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; • abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (lagopus mutus), combattente (philomacus pugnax), moretta (aythya fuligula); • svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1; • costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti; • distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide: • abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (anas clypeata), alzavola (anas crecca), canapiglia (anas strepera), fischione (anas Penelope), moriglione (aythya ferina), folaga (fulica atra), gallinella d’acqua (gallinula chioropus), porciglione (rallus aquaticus), beccaccino (gallinago gallinago), beccaccia (scolopax rusticola), frullino (lymnocryptes minimus), pavoncella (vanellus vanellus). ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione: • esercizio dell’attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati. 12 ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche: • esercizio dell’attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati. ISTITUTI DI TUTELA A.T.C. n° 1: Oasi di Protezione Parco Naturale Campo dei Fiori: ubicata sul territorio dei Comuni di Orino, Cuvio, Castello Cabiaglio, Brinzio, Varese, Luvinate, Barasso, Comerio, Gavirate e Cocquio Trevisago; Carecc: ubicata sul territorio del Comune di Castello Cabiaglio; Lago Ceresio: fascia litorale; Lago di Brinzio: ubicata sul territorio dei Comuni di Brinzio e Varese; Lago di Ganna: ubicata sul territorio dei Comuni di Valganna e Induno Olona; Lago di Ghirla: ubicata sul territorio del Comune di Valganna; Laghetto della Motta d’Oro: ubicata sul territorio del Comune di Gavirate; Lago di Varese: ubicata sul territorio dei Comuni di Varese e parte di Gavirate; Monastero Luvinate: ubicata sul territorio del Comune di Luvinate; Monte Chiusarella: ubicata sul territorio dei Comuni di Induno Olona e Valganna; Monte Nudo: ubicata sul territorio dei Comuni di Cittiglio e Brenta; Paù Majur: ubicata sul territorio del Comune di Brinzio; Sacro Monte: ubicata sul territorio dei Comuni di Varese, Luvinate, Barasso e Castello Cabiaglio; Vige il divieto di caccia vagante nell’area tabellata dal Comitato di Gestione ubicata nel territorio del Comune di Cuveglio denominata “Lago d’Oro”, nonchè nelle aree dove sono presenti strutture per l’ambientamento della fauna selvatica allevata per un raggio di 150 metri dalle relative recinzioni. Vige il divieto di caccia alla selvaggina stanziale, migratoria in forma vagante nelle zone tabellate e autorizzate dalla Provincia: 13 • • • • • denominata “Alpe Calorescio” sita in Comune di Castelveccana per una superficie di 70 ha; denominata “Pian Nave” sita nei Comuni di Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia e Porto Valtravaglia per una superficie di 110 ha; denominata “Cave Rainer” sita in Comune di Arcisate per una superficie di 40 ha. denominata “Settetermini” sita nel Comune di Montegrino Valtravaglia per una superficie di 115 ha: denominata “Mustunate” sita nel Comune di Varese per una superficie di 145 ha. A.T.C. n° 2: Oasi di Protezione Bruschera: ubicata sul territorio del Comune di Angera; Cascina Semprevento: ubicata sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo; CCR Ispra: ubicata sul territorio del Comune di Ispra; Parco Alto Milanese: ubicata sul territorio dei Comuni di Busto Arsizio e Castellanza; Fascia di silenzio lungo il Fiume Ticino (Parco Naturale): ubicata sul territorio dei Comuni di Sesto Calende, Golasecca, Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo; Lago di Biandronno: ubicata sul territorio dei Comuni di Biandronno, Bregano e Bardello; Lago di Varese: ubicata sul territorio dei Comuni di Cazzago Brabbia, Biandronno, Bardello e parte di Gavirate; Lagozza di Besnate: limitatamente alla Palude Pollini e allo stagno della Lagozzetta; Lonate Pozzolo: ubicata sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo; Palude Brabbia: ubicata sul territorio dei Comuni di Biandronno, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternate, Varano Borghi e Casale Litta; Torbiera di Mombello: ubicata sul territorio dei Comuni di Laveno Mombello e Leggiuno; Travedona Monate: ubicata sul territorio dei Comuni di Travedona Monate e Brebbia; Fontanili: ubicata sul territorio del Comune di Cavaria Con Premezzo; S.Clemente: ubicata sul territorio dei Comuni di Caravate, Cittiglio, Laveno Mombello e Sangiano. Vige il divieto assoluto di caccia alla lepre come da Delibera di Giunta Provinciale PV n. 210 del 12.07.2006. Zone di Ripopolamento e Cattura 14 Barza – Barzola : ubicata sul territorio del Comune di Angera. Vige il divieto di caccia alla selvaggina stanziale, migratoria in forma vagante nella zona tabellata e autorizzata dalla Provincia: • denominata “Fontanili” sita nei Comuni di Gallarate e Besnate. Vige inoltre il divieto di caccia vagante nelle aree tabellate dal Comitato di Gestione ubicate su parte del territorio dei Comuni di Caravate, Azzate, Taino, Sesto Calende, Busto Arsizio, Angera, Mercallo e Jerago con Orago. A.T.C. n°3 Oasi di Protezione Castelseprio: limitatamente alla zona interessata agli scavi archeologici; La Bozza: ubicata sul territorio del Comune di Cassano Magnago; Parco Pineta: ubicata sul territorio dei Comuni di Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vedano Olona. Vige inoltre il divieto di caccia vagante nelle aree tabellate dal Comitato di Gestione ubicate su parte del territorio dei Comuni di Gerenzano, Cassano Magnago, Oggiona S. Stefano, Cairate, Fagnano Olona, Morazzone, Uboldo e Origgio. Aziende Faunistico Venatorie Arsago Seprio: ubicata sul territorio dei Comuni di Mornago, Arsago Seprio e Besnate; Cantello: ubicata sul territorio dei Comuni di Cantello e Arcisate; Golasecca: ubicata sul territorio del Comune di Golasecca; Jerago ed Uniti: ubicata sul territorio dei Comuni di Mornago, Sumirago, Albizzate ed Jerago con Orago; Maddalena del Dosso: ubicata sul territorio dei Comuni di Somma Lombardo e Casorate Sempione. Azienda Agri-Turistico-Venatoria Il Bozzente: ubicata sul territorio del Comune di Cislago. Zone per l’Allenamento e l’Addestramento dei Cani 15 Zone di tipo B senza sparo Cabrì: nel Comune di Varese - funzionante fino al 31 agosto 2008 Mina: nel Comune di Luino - funzionante fino al 31 agosto 2008 San Clemente: nei Comuni di Laveno Mombello, Sangiano, Caravate e Cittiglio funzionante fino al 31 agosto 2008. Del Seprio: nei Comuni di Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino e Gornate Olona funzionante fino al 15 agosto 2008. Torbiera: nel Comune di Cadrezzate - funzionante fino al 31 luglio 2008. Il Melo: nei Comuni di Varano Borghi, Casale Litta, Vergiate – funzionante fino al 31 luglio 2008. Zone di tipo C con sparo funzionanti tutto l’anno: Africa: nel Comune di Samarate Albusciago: nel Comune di Sumirago Baraggia: nel comune di Clivio Capricciosa: nel Comune di Sesto Calende San Vito: nel comune di Caronno Pertusella Madonnina: nei Comuni di Azzate e Galliate Lombardo Margorabbia Vegia: nel Comune di Grantola Valdarno: nel Comune di Cassano Magnago Il Vedre’: nel Comune di Casale Litta. Si rimanda a successivi provvedimenti per eventuali altre disposizioni che si dovessero rendere necessarie nel corso della Stagione Venatoria 2008/2009. Le presenti disposizioni sono adottate fatte salve le competenze spettanti ad altri Enti previste dalle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni emanate dall’Autorità Sanitaria; sono adottate fatti salvi e riservati i diritti di terzi, sollevando totalmente la Provincia da qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati. L’inosservanza alle presenti disposizioni implica l’applicazione delle sanzioni di legge in materia. 16 REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI IN PROVINCIA DI VARESE (Delibera di Consiglio Provinciale PV n. 41 del 14 luglio 2005) Art.1 - Finalità Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina e al coordinamento del servizio di recupero degli ungulati feriti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale n. 16 del 4 Agosto 2003. L’attività di recupero degli ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause, si configura come un servizio etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli ungulati. La Provincia organizza un “Servizio di recupero di ungulati feriti”, costituito dai conduttori e dai relativi cani da traccia abilitati, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento. Allo scopo di ottimizzare l’efficienza di tale attività, viste anche le sue finalità igienico sanitarie, morali, sociali e di sicurezza, la Provincia si avvale inoltre per le situazioni di seguito descritte, di un “Servizio di Recupero Provinciale”, costituito da personale della Polizia Provinciale in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 2 e da ausiliari con le caratteristiche descritte al successivo articolo 4. La Provincia si avvale di tale servizio a suo insindacabile giudizio e con particolare riferimento a : - interventi in zone di protezione in cui l’attività venatoria è interdetta; - interventi nei giorni di silenzio venatorio, e comunque in periodo di divieto generale dell’attività venatoria; - interventi a seguito di investimenti stradali. La Provincia potrà avvalersi nelle circostanze di cui ai punti a), b), c), anche della collaborazione dei conduttori abilitati iscritti al Registro Provinciale. Art. 2 - Corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia ed ausiliare La Provincia istituisce e coordina il corso per l’abilitazione dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti, riservandosi la facoltà di affidarne l’organizzazione agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensorio Alpino, definisce il programma didattico, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Tali corsi sono tenuti da un Giudice esperto in prove di lavoro su traccia di sangue. La commissione d’esame è composta dal Giudice esperto, un Tecnico in materie faunistiche di nomina provinciale e da un Funzionario della Provincia - Servizio Sicurezza - Nucleo Faunistico Ambientale, che funge anche da Segretario verbalizzante. La Provincia di Varese stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in relazione al fabbisogno indicato dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dal Comprensorio Alpino, rapportato anche al numero di capi previsti nei piani di prelievo e di controllo faunistico. Per l’ammissione al corso sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da traccia e l’iscrizione al Registro Provinciale dei cacciatori di selezione. Coloro che superano la prova d'esame possono fare richiesta per essere inseriti nell'Albo Provinciale dei conduttori di cane da traccia. In caso di esito negativo il corso può essere ripetuto. 17 Art. 3 - Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia, autorizzati al recupero degli ungulati feriti. Presso la Provincia di Varese è istituito il Registro Provinciale dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero degli ungulati feriti. Al Registro Provinciale verranno iscritti coloro che ne facciano richiesta, che possiedono la qualifica di conduttore di cane da traccia e che siano possessori e/o conduttori di un cane da traccia, l’iscrizione è consentita anche al conduttore che abbia conseguito l’abilitazione al recupero degli ungulati feriti presso altre Province. La permanenza nel Registro è subordinata all'attività effettivamente prestata. I conduttori che nel corso di ogni anno dalla data di iscrizione nel Registro Provinciale, non abbiano risposto operativamente, per tre volte e senza giustificato motivo, alle richieste di intervento, verranno cancellati d’ufficio dal suddetto registro ad insindacabile giudizio della Provincia di Varese. Art.4 - Qualificazione dell’ausiliare L’ausiliare, per potere essere impiegato in operazioni di recupero, deve essere iscritto al Libro Italiano delle Origini, deve appartenere ad una delle razze il cui standard di lavoro specifico preveda il lavoro su traccia di pista di sangue e che, quindi, possa essere testato in questa disciplina (cfr. Allegato). L’ausiliare deve essere abilitato attraverso prove specifiche di lavoro organizzate dall’ENCI o in prove specifiche di lavoro riconosciute dalla Provincia e valutate da un esperto Giudice dell’ENCI di prove di lavoro su sangue. La qualifica di cui al comma precedente deve essere trascritta sul libretto di lavoro dell’ausiliario, per le prove ENCI, mentre per le prove provinciali viene riconosciuta da verbale specifico del Giudice alla Provincia. L’abilitazione deve essere rinnovata almeno una volta ogni tre anni. Art. 5 - Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti Il recupero e la ricerca degli ungulati feriti, o le carcasse di quelli morti, è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro Provinciale di cui all’art.3, muniti di specifica autorizzazione triennale rilasciata dalla Provincia. L’autorizzazione riporta le generalità del conduttore, data di abilitazione e fotografia. Gli estremi dell’abilitazione nonché il nome, la razza, il numero identificativo (tatuaggio o microchip), la fotografia ed il numero del libretto di lavoro dell’ausiliare, o degli ausiliari che il conduttore intende utilizzare e la data di scadenza delle rispettive autorizzazioni. Il tesserino dell’autorizzazione di cui sopra viene vidimato annualmente dalla Provincia, detta vidimazione consente l’attività di recupero per l’anno di riferimento. La Provincia, a suo insindacabile giudizio, può escludere dall’attività di recupero i conduttori, sospendere e revocare l’autorizzazione. La Provincia provvede annualmente ad inviare all’Ambito Territoriale di Caccia n.1 e al Comprensorio Alpino l’elenco aggiornato dei conduttori iscritti al Registro Provinciale. Art. 6 - Attività di recupero E’ fatto obbligo al cacciatore che ferisce un ungulato, segnalare all’incaricato del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale Comprensorio Alpino. L’incaricato del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale Comprensorio Alpino attiverà il conduttore di cane da traccia all’Albo Provinciale. 18 immediatamente il fatto di Caccia n. 1 o del di Caccia n. 1 o del reperibile fra gli iscritti Il conduttore è tenuto ad informare la Polizia Provinciale, il Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia, o del Comprensorio Alpino o il loro incaricato responsabile delle operazioni di recupero, prima di iniziare l’intervento, specificando il luogo delle operazioni, e la specie di ungulato da recuperare. Durante il recupero degli ungulati feriti o delle carcasse, al conduttore di cani da traccia, è vietata qualsiasi attività venatoria, diversa dall’abbattimento del capo da recuperare. Nel corso delle operazioni di recupero, è consentito ai conduttori di cani da traccia in possesso del porto di fucile per uso caccia, ed in regola con tutte le normative vigenti, l’uso di armi da sparo, e da taglio, di cui all’art. 13 della Legge n. 157 del 11 Febbraio 1992, è consentito inoltre l’utilizzo di apparecchi ricetrasmittenti, in regola con le leggi vigenti. Quando il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo potrà farsi coadiuvare da altro conduttore abilitato, armato e anche privo di cane, con funzioni di sicurezza. Potrà inoltre avvalersi, a suo insindacabile giudizio, per le operazioni di recupero, del cacciatore che ha ferito l’ungulato, purchè disarmato. Il coordinamento e l’organizzazione delle operazioni di recupero spettano sempre al conduttore abilitato, attivato. E’ fatto obbligo al conduttore del cane da traccia di apporre all’ausiliare apposito collare identificativo ad alta visibilità prima della fase di lancio. Nell’Ambito Territoriale di Caccia le squadre organizzate per la caccia al cinghiale sono autorizzate ad effettuare in proprio il recupero dei cinghiali feriti nel corso dell'attività venatoria. In questo caso il recupero deve avvenire, nel corso della stessa giornata, rispettando le norme di tempo e di luogo previste per la caccia al cinghiale come riportate nel Calendario Venatorio Integrativo Provinciale. Solo ed unicamente per questo particolare caso, il recupero potrà effettuarsi anche con altre razze di cani, utilizzate per l’attività venatoria. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi in Aziende Faunistico Venatorie o Agri Turistico Venatorie o Centri Privati di Riproduzione Selvaggina allo stato naturale, il conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del Concessionario e concordare con esso le modalità del recupero. Il conduttore è tenuto a riferire al Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia, del Comprensorio Alpino o all’incaricato responsabile delle operazioni di recupero, entro le 24 ore successive, l’esito del recupero, nonchè le proprie valutazioni circa le condizioni dell’animale eventualmente non recuperato. Ogni intervento di recupero va documentato tramite trascrizione su apposito modulo, in triplice copia e firmato. La prima copia rimane al conduttore, la seconda all’Ambito Territoriale di caccia o Comprensorio Alpino, la terza resta al feritore. Ciascun conduttore autorizzato, è tenuto ad inviare alla Provincia di Varese, entro la fine di ogni mese, un resoconto degli interventi di recupero di ungulati feriti eseguiti. L’attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria, la carcassa dell’animale ritrovato ed eventualmente abbattuto dal conduttore, è sempre di proprietà del feritore in caso di attività venatoria, di proprietà della Provincia di Varese in tutti gli altri casi. Il feritore, dopo il recupero del capo, deve ottemperare a quanto previsto dalle Leggi e Regolamenti in vigore. L’uso del cane da traccia è ammesso unicamente per il recupero degli ungulati feriti o delle carcasse di quelli morti. 19 Art. 7 - Addestramento e allenamento dei cani da traccia In periodo di caccia chiusa, l’addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, con uso obbligatorio del guinzaglio specifico (lunga), è consentito ai conduttori iscritti all'Albo Provinciale nel territorio ricadente negli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensorio Alpino. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri Turistico Venatorie, Zone Cinofile per addestramento cani, è necessaria l’autorizzazione del titolare o del gestore. L’allenamento dei cani non abilitati è consentito in zone e periodi stabiliti dalla Provincia di Varese. In periodo di caccia chiusa durante l’addestramento e l’allenamento è vietato portare armi da sparo. Ai conduttori di cani da traccia iscritti all'Albo Provinciale è consentito l’uso e la detenzione di liquido ematico, materiale organico, pelli, carcasse di ungulati, di cui sia consentita l’attività venatoria, munite di contrassegno fornito dalla Provincia di Varese, idonei all’addestramento e all’allenamento degli ausiliari. Art. 8 - Infrazioni e sanzioni L’esercizio di qualsiasi attività venatoria, durante il recupero degli ungulati feriti, o il recupero degli stessi in assenza di autorizzazione da parte del personale della Polizia Provinciale di Varese nei casi di cui all’art. 1 comma 4 lett. a,b,c, comportano la sospensione in forma definitiva del conduttore dalle attività di recupero degli ungulati feriti, e la sua cancellazione dal Registro Provinciale. Il mancato rispetto delle altre norme contenute nel presente regolamento comporta la sospensione del conduttore dall’autorizzazione di cui al precedente art. 5, per dodici mesi. In caso di recidiva l’autorizzazione viene sospesa per anni cinque. In caso di ulteriore infrazione è prevista la revoca definitiva e la cancellazione dal Registro Provinciale. Art. 9 - Irrogazione delle sanzioni Le sanzioni accessorie, previste dal presente regolamento sono comminate dalla Provincia mediante appositi provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente Responsabile del Settore, in seguito a formale rapporto redatto dal Nucleo Faunistico Ambientale di Polizia Provinciale. La Provincia provvede a fornire tempestivamente agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati ed al Comprensorio Alpino l’elenco di tutti i provvedimenti sanzionatori adottati. Sono direttamente applicabili le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia venatoria. Art. 10 - Entrata in vigore Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale PV n. 41 del 14.07.2005, esecutiva. Razze di cani che possiedono un regolamento di verifica per il lavoro su traccia di sangue in Italia: - HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND - BAYERISCHER GEBIRG SCHWEISSHUND regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana FCI (1.7.99) Società referente: Società Amatori Cani da Traccia - ALPENLAENDISCE DACHSBRAKE 20 - BASSOTTO TEDESCO regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana VDH DTK FCI (1.7.99) Società referente: Deutscher Teckel Club - DEUTSCHE JAGDTERRIER regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana FCI (1.1.95) Società referente: Società Italiana Terrier. E TUTTE LE RAZZE DI CUI E’ PREVISTA LA PROVA DI LAVORO SU TRACCIA DI PISTA DI SANGUE DALLA FEDERAZIONE CINOFILA INTERNAZIONALE. N.B.: il cambio di residenza, il numero del porto d’armi e la relativa data di emissione, devono essere comunicati agli Uffici Provinciali di competenza. 21