Anno 20 Numero 7
Data 23 febbraio 2015
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Sito: www.acen.it
Piazza dei Martiri 58
80121 Napoli
Tel.081 71 72 111 pbx
NOTIZIE ACEN
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI NAPOLI
Fax 081 71 72 150
Convocazione Commissione ROP
Si comunica che è convocata la riunione della Commissione
Referente Opere Pubbliche per giovedì 26 febbraio p.v. alle ore
15.30, per discutere sul seguente ordine del giorno: Approvazione
verbale seduta precedente; Comunicazioni del Presidente; Tariffa
Regionale Opere Pubbliche edizione 2014; Le nuove regole in tema
di IVA, il c.d. Split Payment; Recepimento Nuove Direttive
Comunitarie; Gruppi di Lavori ROP “verifica offerte anomale” e
“offerta economicamente più vantaggiosa”; Varie ed eventuali.
Convocazione Giunta Esecutiva
Si comunica che è convocata per lunedì 2 marzo p.v. alle ore 16.30
la Giunta Esecutiva con il seguente ordine del giorno
Approvazione verbale seduta Giunta precedente; Bilateralità e
fusione CFME - CPT; Rinnovo dei vertici della Camera di
Commercio di Napoli; Approvazione Intese con Enti esterni (Inail,
Pozzuoli, Smart city); Nomine in organismi esterni; Relazione
annuale sull’attività dell’Associazione; Domande di ammissione di
nuovi soci e richieste di cancellazione; Varie ed eventuali.
Convocazione Consiglio Direttivo
Si comunica che è convocato, per lunedì 2 marzo p.v. alle ore 17.00
il Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno
Approvazione verbale seduta Consiglio precedente; Comunicazioni
del Presidente; Pompei e Afragola: presentazione studi di
prefattibilità; Determinazione data dell’Assemblea Generale delle
imprese associate ed adempimenti connessi. Individuazione del
termine entro il quale le imprese potranno regolarizzare la posizione
associativa; Esame bilancio consuntivo 2014; Varie ed eventuali.
Esonero contributivo per le assunzioni a tempo
indeterminato - Inps, Circolare n. 17/2015
L’Inps con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha fornito
indicazioni operative in merito alla gestione degli adempimenti
contrattuali legati all’esonero contributivo introdotto, al fine di
promuovere nuova occupazione, dall’art. 1, comma 118, della Legge
n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Sommario:
Convocazione Commissione ROP
1
Fasce di rispetto degli alberi delle .. 5
Consumi elettrici, il 33,7% proviene.. 8
Convocazione Giunta Esecutiva
1
Libretto di impianto e rapporto …
5
Sistri, slittano al 1° aprile le sanzioni … 9
Convocazione Consiglio Direttivo
1
Gli scarti della demolizione? Ora …
6
Linee guida VIA, le commissioni di ..
9
Esonero contributivo per le …….
1
L’adeguamento regionale sui …
7
Dispositivi di ancoraggio per la …..
9
INPS: istruzioni per la fruizione …..
4
Regolamento Edilizio Unico, da ….
8
Area di Consulenza INPS presso ….. 10
Dossier Procedure Recupero…..
4
Ulteriori risorse al programma …
8
3° conferenza internazionale …..
10
Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
Tale beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati (quindi anche ai soggetti non
imprenditori) che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015 (esclusi i contratti di
apprendistato e di lavoro domestico, poiché già soggetti ad una contribuzione previdenziale
ridotta), per un periodo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui.
L’esonero non spetta nell’ipotesi in cui, nell’arco dei 6 mesi antecedenti l'assunzione, il
lavoratore sia stato occupato, presso qualsiasi altro datore di lavoro, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, oppure abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei 3
mesi precedenti la data di entrata in vigore della norma, con il datore di lavoro richiedente o
con società da questi controllate o collegate, nonché facenti capo al datore di lavoro
medesimo. Pertanto, tale misura assume la natura tipica di incentivo all’occupazione e,
caratterizzandosi come una misura generalizzata che prescinde da criteri di discrezionalità
amministrativa, non è qualificabile come aiuto di Stato.
Nel precisare che la misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, l’Istituto ha
comunicato che emanerà a breve ulteriori istruzioni per la fruizione dell’incentivo, con
specifico riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive.
Tenuto conto della volontà di incentivare le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ferma restando l’esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro
domestico, è stato precisato che non rientrano tra le tipologie incentivate le assunzioni con
contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato,
poiché legati ad attività di natura discontinua.
Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà possibile applicare l’esonero anche ai rapporti di
lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale o
instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (L. n.
142/2001), nonché per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’Inps ha, inoltre, precisato che tra le condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo sarà
necessario il rilascio del Durc.
Per accedere al beneficio è stato fatto riferimento, infatti, al rispetto delle norme in materia
di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria e, pertanto, al rispetto delle
condizioni fissate dai commi 1175 e 1176 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ossia:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle
norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (condizioni alle quali è subordinato
il rilascio del Durc); rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Il diritto alla fruizione è, altresì, subordinato al rispetto di alcuni principi di cui alla Legge
Fornero e ad alcuni precipuamente introdotti dalla medesima Legge di Stabilità.
Con riferimento alla L. n. 92/2012, la fruizione del beneficio non spetterà laddove si
presenti una delle seguenti condizioni:
1.
l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore
licenziato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine fissato dalla legge o dal contratto collettivo di riferimento;
2.
il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato
da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in
deroga, fatti salvi i casi in cui le assunzioni riguardino professionalità diverse da quelle
interessate da detti provvedimenti;
3.
l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il
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datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Stessa
esclusione anche per il datore di lavoro utilizzatore del lavoratore somministrato;
4.
l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria, di cui al d.m. 31/10/2007
inerente l’assunzione, risulta essere tardiva.
L’incentivo all’assunzione prescinde dal fatto che si proceda ad assunzioni per obblighi di
legge e, pertanto, rientreranno anche le assunzioni di cui all’art. 3 della L. n. 68/99.
L’incentivo spetterà anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione, anche se la somministrazione sia resa a tempo determinato.
In virtù del principio del cumulo di cui alla Legge Fornero, il beneficio opera nei periodi
in cui il lavoratore presti la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro sia
come lavoro subordinato a tempo indeterminato che come somministrato.
E’ stato, altresì, precisato che l’esonero in parola non è cumulabile con quello concesso per
l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di
donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da
almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.
Tale esonero sarà, invece, cumulabile con altri incentivi di natura economica tra i quali:
1. l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della Legge n.
68/1999;
2. l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della
gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00, fruibili dal datore di lavoro in quote
mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque
lavoratori;
3. l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore
se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
4. l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
5. l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 del D.L. n.
91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente
agli operai agricoli.
In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex
art. 6 della Legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo
esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge (50%
dell’indennità di mobilità) che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato
all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella
nozione di beneficio di natura contributiva.
Con riferimento, poi, all’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di
giovani entro i 29 anni di età, di cui al D.L. n. 76/2013, la cumulabilità con l’attuale
esonero della Legge di stabilità è previsto in misura limitata, stante i dettati normativi.
Con riferimento, poi, alla misura dell’incentivo, è stato precisato che l’esonero contributivo
è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti
forme di contribuzione:
•
i premi e i contributi dovuti all’Inail, per effetto dell’esclusione operata dal comma
118 della legge in parola (L. n. 190/2014);
•
il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”;
•
il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 19 della L. n.
92/2012.
Chiarito, inoltre, con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale, orizzontale o
misto), che la misura della soglia massima (8.060 euro su base annua) andrà adeguata in
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diminuzione, sulla base della durata dell’orario specifico, in relazione alla durata
ordinaria di lavoro prevista dalla legge o dai Ccnl.
Ai fini della corretta applicazione dell’incentivo è stato precisato che la soglia massima di
esonero è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 € (8.060/12), mentre per i
rapporti risolti nel corso del mese, tale soglia andrà riproporzionata prendendo a
riferimento la misura di 22,08 € (8.60/365) per ogni giorno di fruizione.
Infine, con riferimento all’abrogazione della disposizione di cui all’art. 8, comma 9, della
L. n. 407/1990, è stato chiarito, che, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi, effettuate entro il 31/12/2014
potranno fruire degli incentivi fino alla naturale scadenza. Lo sgravio non potrà essere
applicato anche con riferimento alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di
lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, mentre sarà possibile
fruire del beneficio stesso sia per le assunzioni che per le trasformazioni effettuate entro il
31/12/2014. Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla nota in oggetto.
(MD)
INPS: istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo
previsto dalla Legge di Stabilità 2015
L’Inps, con un messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015, fornisce, ai datori di lavoro, le
istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dall’art. 1, commi 118 e
seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015). (MD)
Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
Dossier Procedure Recupero Credito IVA
Come è noto dal 1° gennaio scorso, è entrato in vigore il meccanismo dello “split
payment”, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA
relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
In concreto, con l’introduzione della nuova disposizione il cedente/prestatore emette
fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a
lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente
all’Erario.
In sostanza, l’applicazione del nuovo meccanismo si traduce, per le imprese, in un
incremento del credito IVA, che potrà essere:
•
utilizzato in compensazione con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da
questo dovuti (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”), tramite modello di
pagamento F24;
•
chiesto a rimborso, mediante la procedura “prioritaria” prevista dall’art.38-bis del
D.P.R. 633/19722, così come modificato dall’art.13 del D.Lgs.175/2014“Semplificazioni fiscali”.
Sul punto, l’ANCE ha predisposto il seguente documento che offre una completa
panoramica sulle diverse procedure (compensazione e rimborso), che le imprese possono
esperire per recuperare il proprio credito IVA.
Il Documento è disponibile presso gli uffici associativi. (GR)
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Fasce di rispetto degli alberi delle strade fuori dai centri abitati –
Applicazione art.26, comma 6, D.P.R. 495/1992
Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
L’art. 26 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della strada), rubricato
“Fasce di rispetto fuori dai centri abitati”, dispone al comma 6 che “La distanza dal confine
stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può
essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del
ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.”.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ora emanato - con la
Delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico n. 3 del 11/11/2014 - un atto
interpretativo di tale disposizione, nel quale si osserva che la disposizione in parola
sarebbe applicabile unicamente agli alberi piantumati successivamente all’entrata in
vigore del medesimo D.P.R. 495/1992 (01/01/1993). Non sarebbe infatti dato rinvenire
nell’art. 26, comma 6, in questione, quella “clausola espressa di retroattività” che sarebbe
invece necessaria a suffragare l’abbattimento anche degli alberi piantumati
precedentemente, seppure posti a distanza inferiore alla fascia di rispetto di 6 metri
prevista.
Ovviamente, come peraltro ribadito anche dal documento di prassi in esame, seppure
sembrerebbe escludersi - come spiegato in precedenza - una presunzione indiscriminata di
rischiosità delle alberature stradali preesistenti site al di sotto del limite di 6 metri di cui
all’art. 26, comma 6, del D.P.R. 495/1992, debbono comunque essere valutato nei modi
di legge i casi di rischiosità verificata, interessanti singoli alberi, che in tal caso potranno e
dovranno essere rimossi.
Conferma di quanto appena affermato sembra rinvenibile anche nell’art. 7, comma 4,
ultimo periodo, della L. 10/2013, la quale stabilisce - riguardo alla particolare categoria
degli alberi monumentali - che, pur godendo gli stessi di uno speciale regime di tutela,
“Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per
casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio
e vincolante del Corpo forestale dello Stato”.
Ne consegue che, se questo è consentito persino con riferimento agli alberi monumentali,
a maggior ragione ciò dovrà reputarsi consentito - seguendo modalità analoghe a quelle
indicate nella norma da ultimo richiamata - per gli alberi diversi da questi, ivi inclusi
quelli siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all’entrata in vigore del D.P.R.
495/1992. (BR)
Libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica:
adeguamento impianti nuovi ed esistenti
Con il Decreto in data 20/06/2014, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito il
differimento al 15/10/2014 del termine per l'applicazione dei nuovi format del Libretto di
impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria e
del Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale
ed estiva, contenuti nel precedente D.M. 10/02/2014.
Il provvedimento lascia tuttavia aperte una serie di questioni, per le quali si ritiene
opportuno formulare alcuni chiarimenti. La domanda principale è:
per la data del 15/10/2014 gli impianti devono essere muniti del libretto, o bisogna
semplicemente iniziare ad adottare il nuovo format in occasione degli interventi?
Rimanendo ad una interpretazione "letterale" della norma, il 15/10/2014 rappresenta la
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Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
data a partire dalla quale:
gli impianti per la climatizzazione dovrebbero essere già muniti del nuovo libretto;
occorre adottare il nuovo format del rapporto di efficienza energetica, nei casi in cui questo
è prescritto.
Soprattutto riguardo al primo punto si incentrano i dubbi degli operatori.
In merito, il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso un comunicato stampa nel
quale specifica che il rinvio è finalizzato a "consentire alle Regioni e agli operatori del settore di
avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli
impianti termici degli edifici", e permette quindi fino alla predetta data del 15/10/2014 di
utilizzare, nelle operazioni di controllo o negli interventi di nuova installazione,
sostituzione o manutenzione, indifferentemente sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.
In pratica sembrerebbe lasciar intendere come, decorso il suddetto termine, occorra
semplicemente iniziare ad adottare il nuovo modello nelle operazioni di nuova
installazione, sostituzione, manutenzione o controllo. Si tratta peraltro di una
interpretazione forzata del dettato normativo, in quanto il D.M. 10/02/2014 è chiaro nel
prescrivere quanto segue:
Modello di libretto di impianto per la climatizzazione
"A partire dal 1° giugno 2014 [ora 15 ottobre 2014 - NDR], gli impianti termici sono muniti di un
«libretto di impianto per la climatizzazione» (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato
all'allegato I del presente decreto".
Modelli di rapporto di efficienza energetica
“A partire dal 1° giugno 2014 [ora 15 ottobre 2014 - NDR], in occasione degli interventi di
controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10
kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione
di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di
seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.”
In pratica si può affermare che il libretto deve essere in dotazione di tutti gli impianti a far
data dal 15/10/2014, anche perché il decreto di proroga si è limitato a sostituire la data di
riferimento. Questa appare l’unica interpretazione corretta, fatte salve le Regioni che
abbiano a loro volta provveduto a fornire indicazioni, ritenendo possibile e ragionevole che
le stesse possano adottare un diverso orientamento, sempre che non intervengano nel
frattempo dei chiarimenti ministeriali più “ufficiali”.
Si ritiene quindi utile fornire una “mappa” delle Regini che hanno provveduto a dare
indicazioni sul punto, dalla quale si evince che alcune Regioni - sebbene non sempre con
atti ufficiali ma in certi casi con semplici comunicazioni sui propri siti web - hanno aderito
alla interpretazione estensiva che ritiene il 15/10/2014 la data a partire dalla quale ci si
deve iniziare ad attivare.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in associazione (BR)
Gli scarti della demolizione? Ora sono rifiuti pericolosi
La nuova classificazione dei rifiuti, in vigore dal 18 febbraio, rischia di creare gravi
difficoltà alle imprese. I residui di costruzioni e demolizioni, infatti, andranno trattati come
sostanze pericolose e smaltiti di conseguenza. Con un notevole aggravio a carico delle
aziende. Così, a poche ore dall'entrata in vigore del nuovo sistema, le associazioni di
categoria sono già in allarme e chiedono correzioni. Anche perché, tra qualche mese,
arriveranno le nuove norme europee, destinate a cambiare tutto, ancora una volta.
La novità è che, a partire dal 18 febbraio, sono entrate in vigore le nuove regole sulla
classificazione dei rifiuti, introdotte dal decreto legge n. 91/2014, che ha modificato
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l'allegato D alla parte quarta del Codice ambiente. Al di là delle questioni tecniche, per
effetto di questo cambiamento, molti rifiuti che prima venivano considerati non pericolosi,
adesso passano nella categoria più a rischio, con conseguenze pesanti dal punto di vista
delle operazioni di smaltimento. In sostanza, una serie di prodotti e sostanze che prima
venivano considerati pericolosi solo in alcune ipotesi, adesso diventano sempre pericolosi.
In caso di trattamento scorretto, le sanzioni vengono appesantite in modo durissimo. E
questo riguarda molto da vicino l'edilizia: tutti i rifiuti da costruzione e demolizione,
infatti, diventano pericolosi, per effetto di questo nuovo regime.
Così, a poche ore dall'avvio della novità, le associazioni di categoria cominciano a
muoversi. I primi dubbi arrivano dall'Ance: «Le modifiche – spiegano i costruttori stabiliscono una nuova disciplina per l'attribuzione dei codici europei ai rifiuti, la quale
però desta forti perplessità, soprattutto per gli adempimenti tecnici richiesti alle imprese per
lo smaltimento o il recupero dei rifiuti». A rendere ancora più complessa la situazione, poi,
c'è il fatto che le nuove norme sono destinate «ad operare fino al 31 maggio 2015, infatti dal
primo giugno 2015 entrano in vigore le nuove disposizioni europee, sempre in materia di
classificazione dei rifiuti», che prevalgono sulle normative nazionali difformi e che
scardinano tutti i principi attualmente in vigore.
Ancora più netta la posizione di Aniem, secondo la quale «questo provvedimento non va
nella giusta direzione, perché per le piccole e medie imprese è un ulteriore aggravio
amministrativo ed economico». Il motivo è che «la classificazione dei rifiuti pericolosi
dovrebbe tener conto della tipologia di lavorazione: in tal senso una impresa che produce
rifiuti ad oggi classificati come pericolosi (olii esausti) è ad esempio assoggettata al Sistri
anche solo per 1 kg di rifiuti stoccati». Quindi, «non è sufficiente definire e catalogare i
rifiuti nelle due grandi aree pericolosi e non», bisogna invece «recepire la classificazione
sulle sostanze e preparati pericolosi, per la definizione di diversi regimi amministrativi e di
controllo sui rifiuti». Senza contare che le nove norme comportano «maggiori oneri per le
aziende che da oggi, se vogliono essere dentro le regole, devono rispettare quanto disposto
dal Dl 91/2014 ovviamente avendo incombente il fantasma delle sanzioni per errata
attribuzione dei codici». (BR)
Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
L’adeguamento regionale sui modelli unificati di CIL e CILA
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio effettuato da parte del tavolo istituzionale per la
semplificazione (in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l'ANCI) per
la verifica dei risultati dell'Agenda della semplificazione, il Ministero della Semplificazione
ha pubblicato sul proprio sito lo stato di avanzamento delle Regioni ai nuovi modelli
nazionali per la presentazione della comunicazione di inizio attività (CILA) e della
comunicazione di inizio attività asseverata (CILA).
Si ricorda che l’accordo sull’adozione dei moduli unificati della CIL e della CILA è stato
siglato lo scorso 18 dicembre 2014 e che alle Regioni e ai Comuni è stato dato termine al 16
febbraio 2015 per procedere al relativo adeguamento.
Inoltre, come ricordato anche dal Ministero, entro il prossimo 16 marzo cittadini e imprese
potranno utilizzare i relativi moduli.
Alla scadenza del 16 febbraio, rende noto il Ministero, sono molte le Regioni che si sono
adeguate.
Molti sono, inoltre, i Comuni che hanno comunicato al Dipartimento della Funzione
Pubblica i link con i nuovi moduli, che il Ministero pubblicherà nei prossimi giorni.
La Regione sta sottoponendo la modulistica semplificata e unificata alla consultazione
degli ordini professionali, delle principali associazioni di categoria e dell'ANCI. (BR)
INFO E SCADENZE
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Regolamento Edilizio Unico, da 1182 Comuni i parametri green
Come noto, il decreto “Sblocca Italia” (Dl n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014)
ha previsto l’adozione di un regolamento edilizio tipo che dovrà coinvolgere Governo,
Regioni e Comuni nel semplificare e fare chiarezza nelle procedure e accompagnare
l'innovazione energetica e ambientale.
In questi anni 1182 Comuni hanno messo mano al proprio regolamento edilizio attraverso
20 parametri che spingono la riduzione dei consumi energetici e idrici e migliorano
vivibilità e salubrità delle abitazioni.
Nello studio “Innovazione e semplificazione in edilizia: verso il Regolamento Edilizio
Unico”, presentato oggi da Legambiente, sono analizzati i 1182 regolamenti edilizi green,
provenienti da tutte le Regioni italiane, evidenziando i parametri utilizzati e le prestazioni
previste, mettendoli a confronto con i riferimenti delle Direttive europee e indicando
proposte per il regolamento tipo.
L'obiettivo è quello di fare del regolamento edilizio tipo una occasione per dare coerenza a
un quadro di interventi che oggi può candidarsi ai fondi della programmazione europea
2014-2020 e giungere a una diffusa riqualificazione energetica e anti sismica del
patrimonio edilizio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in associazione. (BR)
Ulteriori risorse al programma 6000 Campanili
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto di attuazione della legge
Sblocca Italia che assegna altri 100 milioni al programma "6000 Campanili" per opere
infrastrutturali nei comuni sotto i cinquemila abitanti.
Si tratta della terza tranche di risorse, prevista dallo Sblocca Italia, per interventi
appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015. Il dettaglio degli
stanziamenti a favore dei piccoli comuni campani istanti è disponibile in associazione.
(GR)
Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
Consumi elettrici, il 33,7% proviene dalle rinnovabili. L'Italia
batte la Germania
Secondo i risultati del settimo rapporto "Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui
viviamo"- che offre un quadro d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici
e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione nel contesto europeo e delle
differenze regionali che lo caratterizzano- in Italia il consumo pro capite di energia
elettrica risulta inferiore alla media europea e a quello degli altri paesi di grandi
dimensioni, come Regno Unito, Spagna, Germania e Francia (anno 2012).
Nel 2013 i consumi elettrici nel nostro Paese sono pari a 4.856,0 kWh per abitante.
Rispetto al 2012, il consumo complessivo di energia elettrica aumenta nel settore
dell’agricoltura e nel terziario mentre si riduce nell’industria e nel settore domestico.
La produzione lorda di energia elettrica registra un valore pari a 48,1 GWh per 10 mila
abitanti, in flessione rispetto al 2012 (50,3).
Nel confronto europeo, l’Italia mostra valori inferiori alla media dei 28 paesi, mentre
Francia e Germania segnalano livelli di produzione superiori (anno 2012). A livello
territoriale, nel 2013 la produzione scende in tutte le ripartizioni, con ritmi più marcati al
Centro e nel Mezzogiorno.
INFO E SCADENZE
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La notizia migliore arriva, come già accennato, dal fronte delle rinnovabili. Continua infatti
ad aumentare la quota del consumo interno lordo di energia elettrica coperta da fonti
rinnovabili, pari al 33,7% nel 2013 (+6,8 punti percentuali rispetto al 2012).
Nella distribuzione territoriale delle fonti rinnovabili, prevalgono l’apporto idrico nelle
regioni montuose e la fonte eolica nel Mezzogiorno; lo sviluppo della produzione elettrica
da biomasse risulta invece sostanzialmente uniforme sul territorio nazionale, mentre la
Toscana e? la sola regione a produrre energia geotermica. Il confronto con i 28 paesi dell’Ue
evidenzia per l’Italia valori superiori sia rispetto alla media, sia rispetto a quelli di
Germania, Francia e Regno Unito (anno 2012).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in associazione. (BR)
Sistri, slittano al 1° aprile le sanzioni per omissione di iscrizione e
contributo
Proroga dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015 del termine a decorrere dal quale si applicano
le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti) e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2
dell'articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006).
Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 192/2014)
approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Sul disegno di
legge di conversione del Milleproroghe si voterà oggi nell'Aula di Montecitorio la questione
di fiducia posta dal Governo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in associazione. (BR)
Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
Linee guida VIA, le commissioni di Camera e Senato chiedono
correzioni
Dalle commissioni Ambiente del Senato e della Camera sono arrivati i pareri favorevoli,
con osservazioni, allo schema di decreto ministeriale recante “linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e delle Province autonome”.
Lo schema di decreto, approvato il 18 dicembre scorso dalla Conferenza Stato-Regioni, è
finalizzato a superare le censure della Commissione europea nell’ambito della procedura di
infrazione 2009/2086 per mancata conformità delle norme nazionali alla direttiva europea
2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati. Inoltre, lo schema di provvedimento fornisce indirizzi univoci e uniformi
su tutto il territorio nazionale per l’espletamento della procedura di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti elencati nell’Allegato IV
alla Parte II del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in associazione. (BR)
Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute
dall’alto – chiarimenti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con riferimento alle numerose
richieste di chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione di lavori in quota, dei
dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le
INFO E SCADENZE
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cadute dall’alto, ha emanato la circolare congiunta del 13 febbraio 2015, con la quale
fornisce chiarimenti in merito. La circolare può essere richiesta presso gli uffici associativi.
(MD)
Area di Consulenza INPS presso l’ACEN
Si avvisano le Imprese che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra INPS Area
Metropolitana di Napoli e ACEN, lunedì 09 marzo p.v., dalle ore 14.30 alle ore 16.30,
sarà operativa, presso la sede ACEN- Piazza dei Martiri 58 (NA), l’Area di Consulenza Inps,
presidiata da personale dell’Istituto, che garantirà alle imprese, approfondimenti su
tematiche di interesse previdenziale o sulle problematiche riguardanti il Documento Unico
di Regolarità Contributiva.
Al fine di avere una corretta programmazione degli incontri, le imprese e/o i consulenti
potranno chiedere preventivamente di fissare un appuntamento a mezzo mail o
telefonicamente al seguente indirizzo di posta: [email protected] o al n. 0817172117.
3a conferenza internazionale medener a Energymed
Anno 20, Numero 7 – 23 febbraio 2015
L’Associazione Mediterranea delle Agenzie Nazionali per l’Efficienza Energetica e le Fonti
Rinnovabili (MEDENER) organizza a Napoli, venerdì 10 aprile (ore 9.30–17.00) la 3a
Conferenza internazionale “Verso la piattaforma Euro-Mediterranea: finanziamenti per
l’Efficienza energetica e le Fonti rinnovabili” nell’ambito di EnergyMed - Mostra
Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo – (Napoli –
Mostra d’Oltremare, 9>11 aprile 2015).
Il Convegno organizzato con il supporto di: ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), ANEA (Agenzia Napoletana
Energia e Ambiente) intende approfondire il ruolo dei differenti stakeholders locali,
nazionali e internazionali in vista della nuova piattaforma Euro-Mediterranea sulle Fonti
rinnovabili e l’Efficienza energetica, attualmente in discussione.
Nel corso dell’evento verranno illustrate alcune buone pratiche finora realizzate per
finanziare l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Info: www.energymed.it - (BR)
Numeri interni
Per ulteriori informazioni e richiesta di documentazione telefonare all’ACEN: 081/7172…111 Pbx, o
facendo riferimento ai funzionari le cui sigle compaiono in calce alle singole notizie, utilizzando i
passanti di selezione indicati: Ester Chica (EC...130), Mattia D’Acunto (MD...117), Marco Ferra
(MF...131); Elena Liberti (EL…112), Gabriella Reale (GR...135), Barbara Rubertelli (BR...139).
INFO E SCADENZE
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N O T IZ IE A C E N