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TRIBUI\ALE DI LUCBRA
Il G.e. dr.ssa G. Stano
g/'4/
Procedura'
- lerti gli atti di
4//?-oi
- visto il verbale di udienza deltr7l07T2i
delle operazioni di
_ ritenura l,opportunita di;;i;;*;;;rofésionista per il compimento
vendita;
- applicato l'art. 591 bis
l-
tÌ
c.p.c.;
DIS'ONE
lavenditadelcompendiopignorato,cosìmeglioprecisatonellarelazionetecnicaalche
tecnica in afli a firma dell'esperto
risuardo aìla siruazione *U*Itfi"à-.aiiizia. nella Él-ione
'"'5àii,r[
,Jr" r"À" ai ti," (ordinarie o speciali ex art' 41 del d'lgs' n' 38s/1993
arulii]i.ì",
nel caso di credito
fondiario).
DELEGA
all,uopodott.MassimoDiRuberto,constudioinl,ucera,ilqualedor.ràprirnaprocedere
i casi previsti
di venrlita ,ànlo io"unto e successivamente,-oveconricorrano
incanto, pubblicizzati
di vendita
"il;;;;;;;;i;
dall,art. 569, terzo
"o.-","i.p'.1,,i;..p..iÀ."to
contestualmente, come indicato alla lett' I);
ne1 caso in cui 1a vendita con
eventuali istanze di u.r"gnlrioli*ani'ammissibili soltanto
termine di
;i
offerte e dovrarulo essere depositate nel
incanto non abbia luogo
venga disposio ricorrendo
dieci giomi prima della Outu à"iiincurto (qualora questo
casi dicui aI7' afi. 569, tetzo comma, c'p'c')'
p".;;;;
i
predetti
A) Preliminarmente il professionista dovrà verificare :
e quello
_la corrispondenra tra'ii"a1r-itio a"t a"nito.e indicato nel pignoramento atti ex
ipocatasiale depositata in
risultante dagli atti (meoianie fl.rì-" a"fln certificazione
art. 567 c.P.c.);
,
-I,esistenzadieventualitrascrizionididomandegiudizialisull'immobilepignorato
(. dando tempes tiva contezza al GE della loro eventuale,esistenza);
,*"--u.oti "" artt. 498 e 599 c.p.c., in particolare dovrà curare
circa l'àwiso di ricevimento ex art' 498 c'p'c'
-:ì;;;;pil"iàì.gli
t'aaeÀpimJnto
B)llprolessionistadelegatoprocederà.allavenditasenzaincanto'indicandoilgiomo'il
j,ei suideni lotti che awerrà enlro il termine massimo di 150 giomi
Iuoso e l,ora della vendita
rnoltre in.caso di mancata vendita (senza incanto
al G.e., restituendo il fascicolo
o all,incanto) entro 18 .".i^àuir" à"1"j"
{*a.o-"ni"-ione
à?it" on tt" dovrà essere la stessa per i vari lotti oggetto
p". r,
;,u*i#i;.
(ciascuna contenente uno o piir loui), al fine
della procedura delegata o d;11, ;;;;.d*; delegate
dei soli elementi di cui alla lettera
di rendere utile l'indicazio;'.;1"É il;;*.-n-.nà't'on
ma anche e soprattutto da non far
D)- n. 1. si non solo au pr"rà-lìJ iunmÀrt" dell,offerente,
liesistÉnza di offerte per quel determinato lotto'
àìil;;ffi;.;.-il[";;;à.àir*r".
i;J;i;
*r;*i"*
'.
*
;Jil;;;ì;;i
le
seguenti indicazioni: 1)
B-bis) L'awiso di vendita senza incanto deve contenerein cui si trovq beni e diritti
(ComÀe
idenrificazione delt,i-mobììe o;;tt" ;.ii" vendita
t'" dei suoi confini); 2) prezzobase
immobiliari che ,i porgono'i'i ,lX?ìià" aiii "r,à'i"ìi, "1ì""* orr.*-ioni versate in atti dalle
à"iru i"i*iòn. dell'espe(o, àùt.
dell,immobile, aonoat"ndosi
parti ex art. i73 Ars disp. att. c.p.c. e di ogrri altro elemento utiie ricavabile dagli atti di causa; 3)
al.vertimento che gli oneri tributari e le spese dell'attivita del professionista che il D.M. 23
maggio 1999 n. 313 pone a carico dell' aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente e
dowanno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo del prezzo;
4) indicazione de1 sito intemet su1 quale è stata pubbiicata la relazione di stima nonché il nome e
ii recapito telefonico del custode eventualmente nominato in sostituzione dei debitore; 5)
precisazione del numero di lotti; 6) termine non inferiore a novanta giomi e non superiore a
òentoventi entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ex art.57l c.p.c.; modalità
dell'offerta il luogo di presentazione delle offerte stabilito dai giudice, modalità di prestazione
de1la cauzione e ammontare della stessa; luogo, data e ora fissate per ia deliberazione
sull',offerta e per 1a gara ffa gli offerenti; disciplina generale della gara tra gli offerenti; 7)
precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio ne1 comune nel quale ha sede ii tribunale e che, in marrcanzq le comunicazioni
veranno fatte presso 1a canceileria; 8) specificazione che tutte le attivita che, ex art. 577 e
seguenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanli a1 giudice dell'esecuzione o a
cura del cancelliere o del giudice dell'esecuzione sono esoguite dal professionista delegato
presso ii suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di delega.
C) La vendita al,viene nel1o stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le
eventua"li pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, sewitu attive e passive, come risulta altresì
dalla relazione deil'esperto d'ufficio depositata in atti e pubblicata sui siti di cfi infra;1a vendita
è a corpo e non a misum; eventuali differenze di misura non potramo dar luogo ad alcun
risarcimento, indemità o riduzione del prezzo; 1a vendita forzata non è soggetta alle norme
concementi la gararzia per vizi o mancanza di qualita né potrà essere revocata per alcun
motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali ,tizi, Ia marcanza di qualita o le eventuali
difformità de11a. cosa vendut4 oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici oyvero. derivanti dalla eventuale necessita di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese coddominiali dell'anno in corso e dell'anno prccedente non pagate dal debitore,
conguagii gravanti sulla quota, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e
comunque non evidenziati in peri zi4 non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto neila valutazione dei beni. rì'
L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se
esistenti al momento delia vendita, eventuali iscrizioni saxanno cancellate a spese e cura della
procedura; se occupato dal debitore o da terui senza titolo, la liberazione dell:immobile verrà
disposta col decreto di trasferimento che costi.tuisce titoio esecutivo.
Ogni onere fiscale derivante dal1a vendita sarà a carico dell'aggiudicatario, compreso ii
compenso a favore de1 professionista delegato per le cancellazioni delle formalità che gravano
j:
*'tfiB:#:HXt$Jr"ii'*orta
p*r"ntut" nel luogo
senza incanto te of[erte dovranno
"r."'"
indicato dal-professionista secondo le seguenti modalità:
1) Le offerte di acquisto dowanno ess"ere presentate (anche da persona diversa da1l'offerente)
entro l'orario indicato da1 professionista delegato sino al giomo precedente non festivo alla data
flssata per 1a deliberazione sull'offerta, indicata dallo stesso professionista, in busta chiusa
indirizzata aLIa suddetto professionist4 i1 quale prowederà ad annotare suila medesima ii nome,
previa identificazione, di chi materialmente effettua il deposito e la data in cui sarà espletata la
vendita. Nessuna al:rra ildicazione - né numero o nome del1a procedura, né i1 bene per cui è
stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta sulla busta' 11
professionista indicherà su apposito registro, da lui tenuto, iI nome, previa identificazione, della
persona che materialmente deposita 1'offert4 attribuendo sul regisho a ciascuna offerta
presentata per la stessa data un numero progressivo.
2) L'offerta dowà contenere:
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA, domicilio, stato
civile, reiapito telefonico de1 soggetto cui andrà intestato f immobile (non sarà possibile intestare
quale dovrà anche
f immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta),
presentarsi ii giomo e nel luogo fissato per la vendita per la partecipazione al1'eventuale gara; se
ì'offerente è coniugato ed in régime di còmunione lega1e dei beni, dowanno essere indicati anche
.
il
i corrispondenti dati del coniuge;
genitori previa attoizzaziore
se
I'offerente è minorerure, l'offerta dorrà essere sottoscritta dai
del giudice tutelare; l'offerta dowà inolhe contenere la
dichiaraziàne di residenza e l'elezione di domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale. In
mancanza 1e comunicazioni saranno fatte all'offerente in Caacelleria (art. 174 disp. att. c.p.c.);
i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
I'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato
ne1l'awiso di vendita, a pena di esclusione;
il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese
conseguenti alla vendita, comunque non superiore a 60 giomi; in mancanza di indicazione del
termine, si intende che esso è di 60 giomi dal1a aggiudicazione;
o l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
3) Con I'offerta dotrà essere effettuato il deposito di un assegno circolare non trasferibile
intestato al professionista delegato (da inserire nella busta chiusa) per un importo pari a1 10% del
prezzo, offerto a titolo di cauzione;
Saranno dichiarate inefficaci ex art. 571, secondo comma c.p.c.: a) le offene pervenute oltre il
termine di cui al precedente n. 1); b) le offerte inferiori a1 valore dell'immobile come determinato
dall'esperto d'ufficio; c) 1e offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità
indicate.
4) Ii professionista delegato prolvederà a datare, numerare e firmare la busta, annotando su
un appoÀito registro la data dèlla vendita, e rilascerà riceluta dell'alrzenuta presentazione
dell'offerta, tlrilizzatdo un registro che riprenda le modalita certificative del registro di somme e
valori utilizzato dai notai.
5) L'offerta presentata è irrevocabile, salvo i casi previsti dall'art. 577, terzo commq c.p.c. Il
bene è aggiudlcato all'unico offerente la cui offerta sia superiore di un quinto al valore
mancata sua
caso
dell'immobile come determinato dall'esperto d'uffrcio, anche
ptezzo
indicato
il
(se
versare
non
dovesse
per
le
offerte
giorno
valutare
presentazione al
fissato
punto
gara
6.
cui
al
di
più
seguito
deila
alto a
perderà 1a cauzione,! owero ailiofferente il prezzo
Q.,ulo.u sia presentata una sola offerta pari o superiore al valore delf immobile come determinato,
ma inferiore ai predetto quinto, la siessa verrà accolta se non vi è il dissenso.del creditore
procedente. Nel caso in cui la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti,
ia vendita potrà essere disposta solo se ricorrano le condizioni di cui ali'art. 572, secondo comma
(offerta di valore superiàre ai predetto quinto) e terzo corma (il consenso del creditore
procedente
caso di^valore dell;offerta inferiore al suddetto quinto) c:p,c. In caso'negativo si
.
.
.
in
di
il
'
di aggiudicazione I'offerente è tenuto al versamento del saldÒ nelle brme prescritte
dal professionistai nel temrine indicato in offerta, olvero, in caso di mancata indicazione del
termine, entro 60 eiomi dalla aggiudicazione, detratto l'acconto versato. Nel1o stesso termine
dovrà essere effettuato un deposiio per ii pagamento degli oneri fiscali e del1e spese nella misura
che sarà indicata dopo l,aggiudiCazionè. h caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà
revocata e I'aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione.
7) In caso dì -più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta. Il bene verrà
definitivamente aggiudicato a chi àvrà effethrato il rilancio più alto (pari aI prezzo_ minimo
indicato in sede ai gara dal professionista delegato). Non vèrranno prese in considerazione
offerte pervenute dopo la conciusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di
oltre un quinto a quello di aggiudicazione.
I1 professionista redigerà verbaie relativo alle suddette operazioni di vendita di cui al punto 5).
6) In
caso
fatto onere alle parti ed ai creditori iscritti non intervenuti di presenz_ iare alla vendita
senza incanto, la cui data sarà resa pubblica nelle forme di 1egge, per eventuali osservazioni in
ordine all'offerta.
E)
E
F) In caso di esito negativo della vendita senza incanto, il professionista d]sponà la vendita
con incanto in una data sirccessiva di due settimane a quella fissata per la vendita senza incanto,
d'asta
senza effettuare una nuova pubblicita della vendita con iacanto e senza un nuovo al'viso
per
la
c.p-c.
attenersi a quanto prescritto dagli art. _576 _ss.
i;J pr-1", v. lettera H). Dovrà
àrr-iorr" dell,incanto, allo stesso prezzo bise del già espletato tentativo di vendita senza
incanto, con determinazione dell'ammontare minimo de1l'aumento da apportarsi alle offerte. Nèl
caso in cui f incanto vada deserto e decida di fissare un nuovo prezzo inferiore di un quarto a
quello precedente o\ryero fisserà nuove condizioni di vendita, il professionista assegrerà un
iermine non hferiore a sessanta giomi e non superiore a novanta entro il quale potranno essere
effettuate offerte ex art. 571 c.p.c. per una nuova vendita senza incanto alla quale, se non andrà a
buon fine, seguir4 ailo Stesso ptezzo ribassato, una nuova vendita con incanto nelle due
settimane succèssive. Di ciascun nuovo esperimento di vendita e de1 nuovo prezzo determinato il
professionista darà comunicazione al G.e. Provvederà inoltre sull'istanza di assegnazione ex artt.
587,590,591 c.p.c.
Darà ar.viso deil'obbligo di prestare cauzione pari ad un decimo del prezzo base d'asta ed il
termine entro cui tale ammontare deve essere versato dagli offerenti.
Darà altresi awiso che il saldo del ptezzo e le somme relative all'aggiudicazione dolT anno
essere versate entro 60 giomi daila data dell'aggiudicazione (prowisoria) stessa.
Prowederà inoltre sulle offerte dopo f incanto ai sensi dell'art. 584 c'p.c.
F-bis) L'awiso di vendita con incanto dovrà inoltre contenere giomo, luogo e ora dell'incanto
e le ulteriori indicazioni contenute nella lettera B-bis) che precede.
G) In entrambi gli alvisi dowà comunque essere:
- indicata la destinazione urbanistica de1 terreno risultante dal certificato di destinazione
urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le
notizie di cui all'articolo 46 de1 citato testo unico e di cui all'articolo 40 del1a legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1 de1 citato testo unico, owero di cui all'art.
40, comma 2 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con
awertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, al'valersi delle disposizioni di
cui all'art. 46, comma 5 del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6 del1a citata legge 28
febbraio 1985, n. 47;
- indicata l'e$stenza della certificazione energetica ex art.6, comma 3 d. lgs. n. 19212005,
come modificato dall'afi.2 d. lgs. n. 31112006, owero indicato - in caso di sua inesistenza - se è
possibile otteneria in considerazione de1lo stato delf immobile e quali siano le spese necessarie
per l'adeguamento del bene alla discipiina sul risparmio energetico;
- specificato che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente
alla ordinanza di delega ed all'awiso di venditan sul sito internet
H) Per quanto non specificamente disposto dalla presente delega in relazione alle operazioni
di vendita si rinvia alle norme processuali.
I) Detla vendita senza incanto e dell'eventuale vendita con incanto sarà data contestuale
pubblica notizia nel rispetto delle previsioni e dei termini di cui agli artt. 490 e 570 c.p.c.
nonché all'art. 173 quater disp. att. c.p.c. mediante:
a) redazione, a cura del professionista, de11'awiso di vendita contenente tutti i dati
possono
interessare il pubblico ed in particolare le prescrizioni di cui alle precedenti lettere
che
B), B-bis), C), D), F) e F-bis); nel redigere I'awiso di vendita bisognerà indicare la data e
l'ora della deliberazione delle offerte della vendita senza incanto, nonché la data e I'ora
delltasta dellteventuale vendita con incanto;
b) affrssione dell'awiso di vendita (redatto dal professionista) per he giomi consecutivi
nell'albo del Tribunale (omettendo l'indicazione del1e generalità del debitore);
c) pubblicazione (per estratto) sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno"- inseÉo
Gazzettz Affari - @ublikompass s.p.a., fiI. di Barlefta tel. 0883/531313-03 fax08831347937)
per una volta, almeno quarartacinque giomi prima del termine per la presentazione de1le offerte
o della data dell'incanto, di un moduio indicante solamente gli estremi della procedura,
I'ubicazione dell'immobile (luogoyia e civico),la tipologia, il prezzo base, il professionista
delegato, il giorno, I'ora ed il luogo per l'esame delle offerte ex artt. 571 e 572 o per
I'incanto, rinviando ai siti intemet di cui infra per l'acquisizione di maggiori dati;
d) l'afhssione di n. 20 manifesti muraii raftiguranti i'awiso di vendita nel Comune in cui si
trova f immobile (omettendo f indicazione delle generalità del debitore);
e) pubblicazione, almeno quarantacinque giomi prima del termine per la presentazione delle
a)
G..
\
offerte o de1la data delf incanto, dell'arviso di vendita, dell'ordinanza di vendita e della relazione
deli'esperto (corredata delle fotografie allegate), ed almeno fino alla data ultima fissata per la
presentazione delle offerte, sul portale rvww.asteimmobili.it, e sul sito
eventuali siti
www.tribunaledilucera.com www.vendite-giudiziarie.net
paÉicolarmente specializzati , anche per tipologie di beni ( alberghi' opilici....) preYia
rutorrzzazione del GE (indicando il nome del custode (se diverso dal debitore) ed il suo
recapito telefonico; omettendo l'indicazione delle generalità del debitore), inviandoli:
- via fax alla linea: 039 3309896
- via posta elettronica ail'indirizzo: [email protected]
- a mezzo posta o corriere espresso da spedire a: Planet Com s.p.a., via Parco 47 20046
Biassono (Mi), Tel. 039 5961 1 1 ;
i1 creditore procedente, owero i1 custode, diverso dal debitore, prowederà all'affissione
sul muro estemo delf immobile in vendita più visibile ai terzi owero, ove trattasi di immobile
situato in un condominio, supercondominio o in un complesso residenziale, alf ingresso dello
un cartello
stesso condominio, supercondominio olvero dello stesso complesso,
pubblicitario così composto: dicitura "Vendesi", con f indicazione deli'indirizzo e delle
caratteristiche delf immobile posto in vendita (numero vani, servizi ecc.) e con f indicazione del
solo recapito telefonico del custode, omettendo qualsiasi riferimento alla procedura esecutiv4 al
prezzo minimo, alle generalità dei debitore). Quaiora f immobile pignorato sia un tereno il
suddetto cartello pubblicitario verrà affisso al cancello d'ingresso dello stesso o sulla recinzione
olryero, se mancanti, su di un palo appositamente collocato. Tale adempimento dovrà essere
dimostrato mediante il deposito di riproduzioni fotografiche. GIi adempimenti pubtrlicitari
dalla lett a) alla tett. f) sono a carico del professionista delegato che preleverà dal fondo
spese Ie somme necessarie. II professionista delegato prowederà anche a comunicare l'esito
dell'esperimento di vendita senza incanto e con incanto alla suddetta società che si occupa
della pubblicità on Jine.
e su
f)
di
L) Dispone che nell'avrdso di vendita si informi de1l'esistenza di apposita convenzione per .la
concessione di mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70'80Vo del valore
delf immobile a tassi e condizioni economiche prestabiliti, facendo presente che il relativo elenco
di banche è disponibile presso il professionista deiegato.
M)
ii
a
ie
somme versate
professionista delegato
depositare
Altoirzza inoltre
dall'aggiudicatario presso un istituto di credito a sua scelta e ad effethrare il pagamento in favore
dei creditori una voita reso esecutivo il progetto di distribuzione (v. Wa).
Determina in euro i.600,00 I'ammontare che il creditore istante deve anticipare al
professionista entro 15 giorni dalia comunicazione della presente ordinanza, da integrare, ove
necessario, con altri versamenti delf importo indicato da1 professionista in caso di fissazione di
incanto ol'vero di nuovi incanti; il mancato versamento del fondo spese entro il termine
prefissato è causa di improseguibilità della procedura che verrà dichiarata dal G.e. a
seguito di sollecita segnàlazione da parte del professionista. Ii professionista delegato
rilascerà al creditore ricèluta dell'ar.venuto versamento di tali anticipazioni, lasciando traccia
scritta agli atti di tale versamento. Verserà il ricavato del1a vendita e qualunque altra somma
riceruta neli'espletamento della delega (ad es. canoni di locazione detf immobile pignorato) su
un libretto di deposito intestato alli procedura esecutiva (C.F. del Tribunale) con delega ad
operare da parte dì1lo stesso professionista delegato presso il cui studio viene eletto domicilio per
tutte le comunicazioni relative al suddetto libretto.
N)
o) Ritenuto che la sostituzione del custode non sembri avere utilità, conferlna _la-custodia in
capo al debitore e lo a|rtonzza a contiauare ad abitare o occupare per finalita. iavorative
I'immobile pignorato (qualora lo abiti o 1o occupi), a condizione che consenta dopo i'esecuzione
delle pubbficlta relativè ala vendita la visita àeif immobile medesimo da parte _dei potenziali
acquÉnti in giomi prestabiliti da comunicare tempestivamente al professionista delegato per la
vendita;
awisa il debitore che in mancanza di tale adempimento
e
di quelli di cui agli artt' 560 e 593
,/)
q-1
'/'t
c.p.c. verrà sostituito con altro custode e sarà revocata l'autoizzazione di cui sopra.
P) Il professionista holtre:
uj p.iro"a"ra ad acquisire certiflcato dello stato civile de1l'aggiudicatario, qualora tale
irfoi-arione non risulti dagli atti, al fine di indicare nel decreto di trasferimento l'eventuale
ai comunione legale"tra coniugi, nonché. certificato di qualificazione energetica ex art. 6
CTU, già nominato, qualora non risulti già allegato alla
d.1g.uo 792105, che iarà richiesto
;;il
".i
relazione peritale;
ii
II. di Lucera per
tj p.o,.ueae.A ad aggiornare 1e visue presso la Conservatoria dei RR.
verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli riguardanti uno degli
m-ot i pignorati successive alla trascrizione del pignoramento delle quali deve essere disposta
la- cancellazìone con il decreto di trasferimento ai sensi de11'art' 586 c'p c';
;i ;il 15 giomi dal versamento del saldo del prezzo e deile spesecuidi- trasferimento
se si tratta di
pr"dirpooa bozà det decreto di trasferirnento da trasmèttere in Cancelleria,
i"-;;ri- ;i"gh; i1 certificato di destinazione urbanistica aggiornato, ove ricorrano le condizioni
nel rilascio del
di cui all,ari 30, comma 2 de1 D.P.R. 380/01 (e se l'ufficio pubblico tarderà
...tin.uto il proÉssionista si riserverà di depositarlo in Cancelleria successivamente), corredato
dell,arviso di vendita, del verbale de11e opérazioni e del1a prova della pubblicità effethrata. ln
caso di mancato versamento del saldo del prezzo e/o delle spese di trasferimento ne darà
tempestiva comunicazione al G.e.;
sottoscritto dal G.e., prorvederà al
$ ""t o 30 giomi da1 deposito del decreto di trasferimento
deposito dello itesso presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione 9_d 9ntr9 20 giomi dalla
di appiicazione di1 tributo prowederà al pagamento ed agli ulteriori adempimenti
"oii*1"-io""
di cui ali,art. 5gl bis, secondo co.-u, .r. 11); all'uopo preleverà 1e somme dal libretto a lui
intestato, con indicazione sussidiaria de1la procedura, per il pagamento delle imposte, la.voltura e
la trascrizione del decreto di trasferimentò (spese a carico de11'aggiudicatario), nonché per. la
de1le iscrizioni ipotecarie e de1lè-ffascrizioni dei pignoramenti (spese vive a carico
"*..ifurio".
della procedura esecutiva e òompensi del delegato a carico de11'aggiudicatario), ^restituendo
all'aggiudicatariO*1'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente
pagato;
'
'e)
prolvederà altresì a comunicare al debitore e ail'aggiudicatario l'al'rrenuta emissione del
decreto di trasferimento;
f) entro 15 giomi dal versamento del saldo de! prezzo e delle spese per i1 trasferimento
inviterà i creditiri a depositare le note riepilogative dei rispettivi crediti entro i successivi 30
glonu;
" g) entro 30 giomi dal1a scadenza de1 termine assegnato ai creditori di cui al punto e)
pref,isponà i1 piogetto di distribuzione, procedendo dapprima .alf indicazione.. per ciascun
ireditàre delf iàpito dei suo credito (liquidazione crediti), poi .lsegnanio- il ricavato al
creditore o ai creditori nell'ossewarua di quanto previsto dagli aflt 596 e 510 c.p.c.
(assegnazione somme) ed infine indicando il credito o i crediti incapienti totalmente o
parziilmente (dichiarazione di incapienza). Ne invierà copia ai. creditori (procedente ed
intervenuti) ed al debitore a mezzo di raccomandata con cartolina di ricevimento, fissando una
autu p"r l,audizione de1le parti plesso un luogo da lui indicato e concedendo altresì un termine
àff. d.^.ti fino a dieci giomi primà dell'audizione per 1a pr_esentazione di eventuali osservazioni. Il
p.J. àou.a p.ovuedere" senza indugio a1 deposito in canCefleria de1 progetto di distribuzione, delle
'troi"
di p..cisazione dei crediti e-delle eventuali osservazioni. Se non vi sararulo osservazioni o
a1l'esito del1'audizione risulterà comunque 1'accordo fra tutte le parti, i1 progetto diverrà esecutivo
iip-i"rrio*sta deiegato prowederà senza indugio al pagamento de1le singole quote. Qualora
le
"J
;;;; p."..ntut. ossJ--ìoni ii professionista, ove 1o reputi opportuno, -do'vrà apportarvi
nuova
una
alle parti,. fissando
-oiin.UÉ necessarie e procedere ulla rrroua comunicazione
giomi precedenti. All'esito
dieci
nei
per
le
osservazioni
termine
iinuovo
urraiaor" e assegnando
al
deila seconda u.,idiriorr" confermerà il piogetto (eventualmente) modificato, comunicandolo
necessarie
ritenute
modifiche
G.e. unitamente alle relative ragioni otvàro-vi apporterà le ulteriori
qlale in
a seguito delle eventuali nuovà osservarioni e trasmetterà i1 nuovo progetto al G.e., il
nuove
di
entrambi i casi fisserà udienza per l'audizione delle parti. Il professiònista, in Pr9prya
da
osservazioni delle parti, potrJ àche redigere due o iiù versiìni dei progetto di distribuzione
sottoporre al G.e.;
h) depositerà l'istanza di liquidazione del suo compenso, con la documentazione da
allegarsi, unitamente al deposito del progetto di distribuzione. Prowederà inoltre ad estinguere il
libretto o il conto corente bancario acceso prima della presentazione del progetto di
distribuzione, in modo da comprendere in quest'ultimo gli eventuali interessi maturati sul libretto
o sul conto.
Q) ln caso di credito fondiario, dispone che a norma dell'art.4l, co.4 del d.lgs. n. 385i1993
l'aggiudicatario, che non intenda avrralersi della facoltà di subentrare nell'eventuale contratto di
finanziamento stipulato dal debitore espropriato, versi entro 60 giomi dall'aggiudicazione
prorvisoria direttamente a1la banca (o al professionista delegato nel caso di itcertezza
sul1'ammontare del credito per mancata comunicazione dello stesso da parte dell'istituto di
credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito, con gli effetti di cui all'art.
587 c.p.c. per il caso di mancato versamento nel termine stabilito (dedotte preventivamente le
spese e le competenze di procedura dowte al professionista, previa liquidazione delle stesse da
parte del G.e.); rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 41, co.5 dello stesso decreto
l'aggiudicatario può subentrare, senza attoizzazione del G.e., nel conhatto di finanziamento
stipulato da1 debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè entro quindici giomi
dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. o\.vero dalla data dell'aggiudicazione paghi le rate
scadute, gli accessori e le spese. Qualora il prezzo di aggiudicazione sia inferiore all'ammontare
dei credito fondiario, il professionista delegato prowederà a far versare dail'aggiudicatario (o a
ftattenere) un importo forfettario pari al 15% del prezzo per affrontare le spese in prededuzione
che non siano state sostenute da1 creditore fondiario (l'eventuale differenza rimanente dopo il
soddisfacimento di tali spese verrà corrisposta al creditore fondiario).
Dispone inoltre che
creditore fondiario comunichi tempestivamente al professionista
delegato tutte le informazioni da questi richieste e, in particolare, I'ammontare del residuo del
credito, l'eventuale cessione del1o stesso (con relativa pubblicazione sulla G.U. come per legge),
ii tasso applicato e.l'ammontare dello stesso nonché i1 residuo del capitale da accollarsi.
prezzo di aggiudicazione sia superiore all'ammontare del credito fondiario,
Qualora
l'aggiudicatario deÉ versare al professionista la differenza tta rl prezzo di aggiudicazione e
quanto versato all'istituto di credito, secondo quanto previsto nella lettera D) n. 6) che precede
anche per quel che conceme i1 versamento di oneri e accessori nonchè 1a deduzione dell'acconto
ivi previsto.
R) Applicato I'art.499, quinto comma c.p.c. fissa l'udienza de1 ............ per la comparizione
dinanzi a sé del debitore e dei creditori intervenuti (ex art. 499, primo comma c.p.c.) privi di
titolo esecutivo per i prolvedimenti di cui al sesto comma de1lo stesso articolo.
il
il
S) La presente ordinanza deve essere notificata a cura
all'an. 498 c.p.c. che non sono comparsi.
de1
creditore diligente ai creditori di cui
presente ordinanza al professionista delegato, che ne
trasmetterà copia a mezzo raccomandata con cartolina di ricevimento al debitore ed ai creditori
(procedente ed intewenuti) presso il domicilio che sarà fomito dalla cancelleria.
T) Dispone la comunicazione della
U) 11 professionista delegato comunicherà ai creditori la data e l'ora della vendita entro i 20
giomi precedenti la data della stessa.
V) Il professionista delegato ritirerà dalla Cancelleria il fascicolo d'ufficio per estrame copia e
restituirà nel termine di giomi 10 dal ritiro.
Z) In caso di difiicoltà insorte nel corso de11e operazioni di vendita per 1e quali il
professionista ritenga si rivolga ai G.e., il professionista darà comunque corso alle operazioni di
vendit4 aggiudicando prorwiioriamente il lotto con riserva, in attesa che ii G.e. si pronunci suile
stesse owèio sul reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 ter c.p.c., e salvo prowedimento
di sospensione delle operazioni pronunciato da11o stesso G.e., restituendo ia cauzione ai
partecipanti alla gara non aggiudicatari.
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Ordinanza - Vendite