Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2016
Cenni al sistema
tributario italiano
Capitolo
IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI E LORO RISCOSSIONE
2.2
I SOGGETTI: CONTRIBUENTE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SOSTITUTO
2.3
CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
2.4
LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
2.4.1 Il Modello 730
n
2.4.2 Il Modello UNICO
2.5
I REDDITI DA DICHIARARE
2.6
IRPEF – ADDIZIONALI – IMPOSTE SOSTITUTIVE
2.7
LA STRUTTURA DELL’IRPEF
2.8
LA STRUTTURA DELLE ADDIZIONALI
2.9
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
n
2.9.1 Contributo di solidarietà su redditi da pensione superiori a 91.343,98 euro
n
2.9.2 Contributo di solidarietà generale su redditi superiori a 300.000 euro
2.10 IMPOSTA SOSTITUTIVA: CEDOLARE SECCA
2.11 IMPOSTE SUL PATRIMONIO
n
2.11.1 L’IMU: Imposta Municipale Propria
n
2.11.2 L’IVIE: Imposta sul Valore degli Immobili Esteri
n
2.11.3 L’IVAFE: Imposta sulle Attività Finanziarie Estere
2
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
2.1
n
9
10
Guida operativa 2016 | Cenni al sistema tributario italiano
Cenni al sistema tributario italiano Capitolo
2
2.1 IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI E LORO RISCOSSIONE
Il sistema tributario italiano
è l’insieme delle norme, attualmente in vigore, che regolano i tributi
e si ispira ad alcuni principi contenuti nella Costituzione.
✎
La nostra Costituzione, prevede che:
n
n
n
n
n
tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge (art.3);
tutti sono tenuti all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
(art. 2);
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art.
53 comma 1);
il sistema tributario è informato a criteri di progressività (art. 53 comma 2);
i tributi sono dovuti solo in base alla Legge (art. 23 principio della legalità).
Tutte le Leggi che vengono promulgate in materia tributaria, devono uniformarsi ai “principi costituzionali” citati.
L’attività finanziaria statale di un anno viene esposta in maniera sintetica in un documento giuridico - contabile:
il Bilancio.
Tale documento, comprendendo tutte le spese e le entrate statali, esprime in cifre la vita dello Stato, determinando l’indirizzo economico e i fini politici che intende perseguire.
Le Spese pubbliche sono le somme di denaro che vengono spese dallo Stato e dagli Enti pubblici, in beni e
servizi pubblici finalizzati al perseguimento di fini collettivi. Si tratta quindi delle uscite da parte dello Stato e
dunque una voce di passività all’interno del bilancio. La copertura finanziaria di queste uscite avviene tramite
le entrate pubbliche.
Le Entrate Pubbliche sono costituite da tutte le somme che, a qualunque titolo, affluiscono alle casse della Pubblica Amministrazione.
La legge finanziaria è una legge ordinaria della Repubblica Italiana, recante nel proprio titolo, secondo una formula ricorrente, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Essa, insieme
alla legge del bilancio dello Stato, è la norma principale prevista dall’ordinamento giuridico italiano per regolare
la vita economica del Paese attraverso misure di finanza pubblica ovvero di politica di bilancio.
Con la legge n. 196/2009, è stata sostituita sostanzialmente e formalmente, a partire dal 2010, dalla legge di stabilità, la quale, rispetto alla legge finanziaria, prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito
ai contenuti.
A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento, la legge di stabilità regola la vita economica del Paese
nell’arco di un anno solare. Gli obiettivi economici di più lungo periodo sono invece definiti dal Governo nel
documento di economia e finanza (DEF).
STATO
LEGGE
DI STABILITÀ
USCITE
BILANCIO
ENTRATE
Le Entrate Pubbliche si dividono in:
ENTRATE ORDINARIE
Si rinnovano regolarmente ad ogni esercizio
(esempio: IRPEF)
ENTRATE
STRAORDINARIE
Trovano la loro causa nella necessità di fronteggiare
determinate situazioni eccezionali
(esempio: per finanziare spese a causa di calamità naturali)
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TASSE
DIRETTE
L’imposta è diretta quando grava
su un reddito o su un patrimonio
ad esempio:
Irpef, Addizionali all’Irpef, Imu
IMPOSTE
CONTRIBUTI
INDIRETTE
L’imposta è indiretta quando grava
su un’azione nel momento
in cui la si compie
ad esempio:
Iva, Imposta di registro
I TRIBUTI
Sono sottrazioni di ricchezza alle economie private, operate dallo Stato in virtù della sua potestà d’imperio o
dagli Enti pubblici a cui lo Stato ne ha attribuito le facoltà.
La tassa
È una somma di denaro dovuta dal privato cittadino come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un
servizio pubblico offerto da un Ente pubblico.
La tassa è relativa ad un servizio di cui ciascun contribuente può decidere di avvalersi o meno e, in generale,
non dipende né dal reddito né dal costo del servizio richiesto.
Nell’ordinamento attuale italiano le tasse non coprono completamente il costo di questi servizi, che quindi ricade sulla fiscalità generale e viene finanziato con le imposte.
Esempio di tasse:
n tasse scolastiche per frequentare la scuola pubblica.
L’imposta
È una somma di denaro dovuta allo Stato o ad un Ente locale destinata a finanziare il complesso della spesa
pubblica. Gli elementi costitutivi delle imposte sono:
n Presupposto - Fatto giuridico che determina, in modo diretto o indiretto, il sorgere dell’obbligazione tributaria
n Base imponibile - Espressione quantitativa del presupposto (può coincidere o meno col presupposto)
n Aliquota - Tasso applicato alla base imponibile per liquidare l’imposta.
Esempi di imposte dirette:
◆ IRPEF e addizionali IRPEF, trattenute ai dipendenti dai datori di lavoro; oppure versate in autotassazione
al momento della dichiarazione dei redditi;
◆ IMU pagata dal proprietario di immobili (terreni o fabbricati con alcune esclusioni/esenzioni).
Esempi di imposte indirette:
◆ imposta di registro pagata al momento dell’acquisto di un immobile;
◆ IVA pagata al momento di ogni acquisto.
Il contributo
È un versamento a favore di Enti pubblici che viene effettuato per ottenere servizi e/o prestazioni erogati in futuro.
Esempio di contributi:
◆ previdenziali e assistenziali, si tratta di versamenti, di norma obbligatori, effettuati per ottenere una
prestazione pensionistica (in tal caso possono essere anche volontari), oppure la copertura dei rischi
legati all’invalidità, alla malattia, agli infortuni.
La riscossione dei tributi
I tributi vengono riscossi dallo Stato o dagli altri Enti impositori con tre diverse modalità di seguito rappresentate.
Autotassazione
Il contribuente calcola l’imposta dovuta e versa all’Erario le somme così determinate (autoliquidazione) tramite
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, un istituto di credito, con versamento postale
o con versamento al concessionario per la riscossione competente per territorio.
Oltre all’IRPEF, alle Addizionali IRPEF e alla Cedolare secca, che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, rientrano in questa fattispecie di riscossione anche l’IMU e la TASI.
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
LE ENTRATE ORDINARIE
SONO I TRIBUTI
TRADIZIONALMENTE
CLASSIFICATI IN:
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Ritenuta alla fonte
Il soggetto che eroga un compenso, calcola l’imposta dovuta sullo stesso e la versa all’Erario. Rientrano in questa fattispecie le ritenute effettuate dal datore di lavoro e dagli enti pensionistici, i quali corrispondono gli emolumenti già al netto delle imposte dovute.
Le ritenute alla fonte possono essere versate a titolo di acconto o a titolo d’imposta.
n Ritenute a titolo di acconto - Sono trattenute effettuate solo a titolo d’acconto sull’imposta dovuta, per
le quali il rapporto tributario potrebbe non essere concluso. L’eventuale saldo a debito o a credito
risulterà dalla dichiarazione annuale dei redditi in cui verrà determinato il conguaglio relativo all’intero
anno, oppure a seguito di riliquidazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Esempio di ritenute alla fonte a titolo di acconto:
◆ ritenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo e sulle pensioni.
Ritenute a titolo d’imposta - Sono ritenute definitive, che esauriscono il rapporto tributario. Sui redditi soggetti
a tali ritenute nessuna imposta è più dovuta pertanto non vanno evidenziati nella dichiarazione annuale.
Esempio di ritenute alla fonte a titolo d’imposta:
◆ ritenute effettuate su interessi di conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, obbligazioni,
vincite derivanti da concorsi a premi, giochi, pronostici, interessi di buoni del Tesoro, CCT, ecc.
n
Ruoli
I ruoli sono elenchi di contribuenti tenuti a pagare un certo tributo ad una determinata scadenza. La riscossione
avviene a seguito di notifica di cartella esattoriale, tramite la quale il singolo contribuente debitore viene a conoscenza dell’ammontare dell’imposta o tassa dovuta, del motivo, dei tempi e delle modalità di pagamento.
Viene riscossa con questa modalità l’IRPEF eventualmente ancora dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente).
2.2 I SOGGETTI:
CONTRIBUENTE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SOSTITUTO
La norma tributaria deve indicare su chi grava la responsabilità patrimoniale del pagamento del tributo, cioè
il soggetto passivo (contribuente).
La legge non individua solo i soggetti passivi con riferimento al nesso diretto tra soggetto e presupposto, ma
allarga la cerchia dei soggetti che il fisco può considerare responsabili del pagamento del tributo, ponendo degli obblighi a carico di terzi che si trovano in una relazione indiretta con il presupposto stesso.
È il caso del sostituto d’imposta, la cui figura nel diritto tributario è giustificata dalla cosiddetta “ragione fiscale”,
in quanto il legislatore prevede il prelievo dell’imposta al momento in cui questa operazione risulta più facile.
A tal fine viene quindi coinvolto, nel rapporto tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente un terzo soggetto:
il Sostituto d’imposta.
✎
IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
È il soggetto che, sugli emolumenti/compensi che corrisponde,
deve operare le ritenute previste dalla legge.
Può identificarsi, a seconda dei casi, nel datore di lavoro di un dipendente, nel committente di un
lavoratore autonomo, nell’ente pensionistico ecc.
Il sostituto deve rilasciare al sostituito una apposita certificazione dalla quale risultino gli emolumenti
corrisposti nell’anno, le corrispondenti ritenute operate ed ogni altro elemento previsto dalla certificazione
stessa, che deve essere utilizzata dal sostituito per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi.
Gli stessi dati devono essere trasmessi da parte del Sostituto all’Agenzia delle entrate.
La sostituzione avviene tipicamente in due modi.
➜ A titolo d’imposta, ovvero quando il sostituto deve trattenere e versare tutta l’imposta, con
l’azzeramento del debito del sostituito, il quale è libero da qualsiasi altro adempimento.
Esempio di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta: premi e vincite, nel qual caso chi eroga il premio opera
una ritenuta a titolo d’imposta a carico del vincitore.
➜ A titolo di acconto, ovvero quando l’obbligazione del sostituito non si estingue, ed egli rimane
soggetto passivo dell’imposta.
Esempio di ritenuta alla fonte a titolo di acconto: il caso del datore di lavoro che opera le trattenute IRPEF
e addizionali all’IRPEF sullo stipendio del lavoratore. Si parla di acconto perché il lavoratore sarà tenuto al
pagamento dell’IRPEF e delle addizionali derivanti da eventuali conguagli e da redditi diversi da quello da
lavoro dipendente.
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2.3 CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
Le categorie di reddito sono definite nel TUIR “Testo Unico delle Imposte sui redditi” (DPR 917/1986) che con
la nuova formulazione in vigore dall’1.1.2004 le distingue come di seguito rappresentato.
Redditi Fondiari
artt. da 25 a 43
(Capitolo n. 4)
In generale i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il
reddito complessivo ai fini IRPEF dei soggetti che li possiedono; quindi ad esempio un fabbricato
a disposizione potrebbe essere sottoposto a tassazione essendo del tutto ininfluente la circostanza che tale fabbricato non produca un reddito effettivo.
L’istituzione dell’IMU e l’effetto sostitutivo che tale imposta ha, se dovuta, sull’IRPEF e sulle
relative addizionali dei redditi fondiari relativi ai beni non locati o non affittati, determina di fatto
la non tassabilità ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali degli immobili non locati o non
affittati con alcune eccezioni.
Redditi di Lavoro
dipendente
e assimilati
artt. da 49 a 52
(Capitolo n. 5)
Sono redditi di lavoro dipendente (anche se prestato all’estero) tutte le somme e i valori in genere,
derivanti dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Ai fini fiscali costituiscono altresì, redditi di lavoro dipendente:
n le pensioni;
n i compensi per lo svolgimento di pubbliche funzioni;
n tutte le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati;
n gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato per il suo mantenimento;
n i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
senza vincoli di subordinazione.
Per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa: è al momento della corresponsione
che viene effettuata la ritenuta a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Redditi di Lavoro
autonomo
artt. da 53 a 54
(Capitolo n. 6)
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di professione abituale anche se
non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizio (redditi di avvocati, medici,
ingegneri, geometri, ragionieri, ecc.). Hanno quindi come caratteristiche: l’autonomia, la
natura non imprenditoriale, l’abitualità e la professionalità.
Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
n i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di marchi
di fabbrica, di opere d’ingegno e invenzioni industriali;
n le partecipazioni agli utili derivanti da associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
n le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.;
n le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
n i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Lo stesso principio di cassa si applica per i redditi di lavoro autonomo: le prestazioni, anche
se fatturate, non sono soggette a tassazione se non effettivamente incassate.
Redditi di Capitale
artt. da 44 a 48
(Capitolo n. 7)
Sono redditi di capitale:
n i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati; gli interessi si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto;
n i redditi dell’associazione in partecipazione, con apporto di capitale o capitale e lavoro (non
esclusivamente di lavoro);
n i compensi per prestazioni di fideiussione;
n gli utili corrisposti da società ed enti che hanno per oggetto la gestione di masse patrimoniali;
n le rendite perpetue derivanti dall’impiego di capitali;
n i redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali, enti, associazioni e altre organizzazioni
non sottoposti all’imposta cedolare secca (esclusi i redditi derivanti da S.s., S.n.c., S.a.s.).
Per i redditi di capitale vale il principio di cassa: un interesse non percepito non deve essere dichiarato.
Redditi d’Impresa
artt. da 55 a 66
Derivano dall’esercizio in modo abituale e continuativo di attività commerciali, industriali, di
trasporto, di servizio ad imprese.
Per i redditi di impresa vale, come regola generale, il principio di competenza.
(segue)
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
Sono redditi fondiari quelli inerenti i terreni e i fabbricati, situati nel territorio dello Stato
(principio della territorialità), che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, al
catasto terreni o al catasto edilizio urbano.
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Guida operativa 2016 | Cenni al sistema tributario italiano
(segue Classificazione dei redditi)
Redditi Diversi
artt. da 67 a 71
(Capitolo n. 8)
Sono redditi diversi quelli che non sono riconducibili alle precedenti categorie reddituali. Si
tratta quindi di una categoria residuale che riguarda una tipologia variegata ed eterogenea di
redditi, privi di collegamento fra loro in quanto derivanti da eventi diversi.
I redditi diversi sono tassativamente quelli indicati nell’articolo 67 del TUIR che ne prevede
diciassette tipologie; di seguito vengono citati i più frequenti:
n redditi derivanti da operazioni speculative (plusvalenze);
n vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilità;
n redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
n redditi derivanti dal possesso di immobili situati all’estero;
n redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
n redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
n redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere;
n redditi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Per i redditi diversi vale il principio di cassa (fanno eccezione i redditi da fabbricati situati
all’estero).
2.4 LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ogni anno, se esiste l’obbligo, occorre presentare una
dichiarazione che riepiloghi tutti i redditi prodotti e posseduti nell’anno precedente. Nella dichiarazione dei redditi si fanno valere anche tutti i versamenti dell’imposta effettuati a titolo di acconto (ritenute alla fonte, versamenti diretti) e tutte le spese e/o tutte le condizioni personali che danno diritto a benefici fiscali.
Il risultato della dichiarazione può dar luogo ad un debito o ad un credito d’imposta.
Sono previste due tipologie di dichiarazione:
MODELLO 730
MODELLO UNICO
Il contribuente che possiede i requisiti per compilare il modello 730, può in alternativa compilare il modello
Unico; al contrario, nella maggioranza dei casi, chi presenta il modello Unico potrebbe non possedere i requisiti
per accedere al modello 730.
2.4.1 IL MODELLO 730
Il modello 730, che si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale, fu introdotto al fine di semplificare gli obblighi
dichiarativi di lavoratori dipendenti e pensionati.
L’assistenza fiscale è il sistema che consente al contribuente, rivolgendosi ad un CAAF (o CAF) o ad un professionista abilitato e dal 2015 anche provvedendo direttamente, di compilare il Modello 730 ottenendo in tal modo
eventuali rimborsi che ne dovessero scaturire già nel mese di luglio e, nel caso di imposte a debito, senza dover
ricorrere ad ulteriori adempimenti per effettuare i versamenti.
Il C.A.A.F. (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale):
n elabora la dichiarazione ed effettua il calcolo delle imposte,
n verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione (Visto di conformità),
n consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte,
n comunica al Sostituto d’imposta, per il tramite dell’Agenzia delle entrate (o direttamente per alcuni
casi previsti dalla norma), il risultato contabile della dichiarazione; il sostituto provvede poi a trattenere o
rimborsare le imposte, nella busta paga o pensione, di competenza del mese di luglio,
n invia la dichiarazione in via telematica all’Amministrazione Finanziaria.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2016 sono lavoratori dipendenti o pensionati, persone
che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (Vedi capitolo 5.4), lavoratori con contratto
di collaborazione, persone impegnate in lavori socialmente utili, titolari di cariche pubbliche elettive. Si tratta in
sostanza di soggetti che, per il tipo di lavoro che svolgono, possono avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) almeno nei mesi di giugno e luglio, in grado di effettuare le operazioni di conguaglio.
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Per i contribuenti sopra richiamati il 730 può essere utilizzato per dichiarare redditi percepiti nel 2015 relativamente a:
n redditi di lavoro dipendente e/o assimilati
n redditi fondiari
n redditi di capitale
n redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
n alcuni redditi diversi
n alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata
Questi contribuenti:
n se il risultato contabile della dichiarazione è a credito riceveranno il rimborso direttamente dall’Agenzia delle
Entrate,
n se il risultato contabile della dichiarazione è a debito dovranno effettuare il versamento delle imposte direttamente entro le scadenze. In tal caso il CAAF dovrà consegnare al contribuente, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, il modello F24 per il versamento.
Ricorrendo le condizioni fin qui rappresentate, il 730 può essere presentato:
n anche in forma congiunta dai coniugi,
n da parte di coloro che devono predisporre la dichiarazione per conto di persona incapace compresi i minori.
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello Unico i contribuenti che:
n nel 2015 hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo
con partita IVA,
n nel 2016 non hanno un sostituto d’imposta e non rientrano nelle condizioni reddituali per poter presentare
il 730,
n devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, Irap, Modelli 770 semplificato e ordinario,
n nel 2015 e/o nel 2016 non sono residenti in Italia,
n devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
L’argomento sarà trattato in modo più approfondito nella Guida 2.
In tutti i casi, per la presentazione del modello 730 il contribuente può:
✎
➜ Avvalersi dell’assistenza del CAAF o di una società ad esso convenzionata che provvede alla
compilazione del modello in ogni sua parte e alla trasmissione dello stesso all’Amministrazione
finanziaria.
In tal caso viene apposto da parte del CAAF il “Visto di conformità” che esclude il contribuente dalla
responsabilità di eventuali errori commessi nella compilazione.
➜ Provvedere direttamente accedendo, come utente abilitato ai “Servizi on line” con la Password e il
Codice PIN assegnatogli dall’Agenzia delle entrate, all’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia
www.agenziaentrate.gov.it per prendere visione della dichiarazione precompilata messa a disposizione
dall’Agenzia delle entrate che però potrebbe non contenere tutti i dati corretti in particolare per quello
che riguarda ad esempio: familiari a carico, redditi degli immobili (terreni e fabbricati) eventuali oneri
detraibili e/o deducibili.
In tal caso il contribuente, che si assume la responsabilità, può:
n
accettare la dichiarazione così come viene proposta;
n
modificare i dati presenti;
n
introdurre nuovi dati (esempio oneri sostenuti e mancanti).
L’argomento sarà trattato in modo più approfondito nella Guida 2.
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
Possono utilizzare il modello 730 anche coloro che, pur non avendo nel 2016 un sostituto d’imposta tenuto ad
effettuare le operazioni di conguaglio nei mesi di giugno e luglio, hanno percepito nel 2015 redditi di lavoro dipendente o solo alcuni redditi assimilati ed in tal caso possono dichiarare nel modello 730 anche gli altri redditi
previsti.
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2.4.2 IL MODELLO UNICO
Il modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
Il modello è differenziato in base alla tipologia dei soggetti interessati ed è codificato in base alle sotto
elencate lettere:
PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche;
ENC quello riservato agli enti commerciali ed equiparati;
SC quello riservato alle società di capitali , enti commerciali ed equiparati;
SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Il saldo a debito delle imposte che scaturiscono dal Modello UNICO, deve essere versato direttamente dal
contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il Modello F24 tramite banca, posta o, nei casi in cui
la legge lo impone, attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il saldo a credito delle imposte che scaturiscono dal Modello UNICO può essere:
n chiesto a rimborso;
n lasciato a credito per essere utilizzato in diminuzione di imposte eventualmente dovute per l’anno in corso
o per l’anno successivo (eccedenze).
Deve essere utilizzato il modello UNICO:
n quando non c’è un Sostituto d’imposta nei mesi di giugno e luglio 2016 o il datore di lavoro è un soggetto
che non riveste tale qualifica e non ricorrono le condizioni per poter presentare il 730 senza sostituto come
precedentemente rappresentato;
n se il contribuente, nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi è fiscalmente residente all’estero;
n se il contribuente è titolare di partita IVA;
n se il contribuente è socio di una società di persone;
n dagli eredi per dichiarare i redditi di un contribuente deceduto.
Può essere presentato ad un CAAF, ad un intermediario abilitato, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate o all’ufficio postale: variano i termini di scadenza in relazione alle modalità di
presentazione.
Se presentato ad un CAAF, quest’ultimo non ha l’obbligo del visto di conformità.
Non può essere presentato in forma congiunta.
2.5 I REDDITI DA DICHIARARE
Tutti i contribuenti che hanno percepito nel 2015 redditi assoggettabili all’imposta devono dichiararli attraverso
il modello 730 o il modello Unico (da presentare nel 2016 entro le date stabilite dalla norma).
Le eccezioni (redditi esenti o già colpiti alla fonte da un’imposta definitiva, esoneri dall’obbligo di dichiarazione)
sono definite dalla legge.
REDDITI ASSOGGETTABILI ALL’IRPEF
da dichiarare.
Formano il reddito complessivo
(ad esclusione di quelli assoggettati
ad imposta sostitutiva e degli immobili
non locati assoggettati ad IMU
con una eccezione)
Derivanti da:
terreni e fabbricati,
lavoro dipendente, pensione e assimilati
lavoro autonomo anche occasionale
attività d’impresa
partecipazione in società commerciali
impiego di capitali monetari
oppure da altre circostanze o attività
alle quali la legge ricollega un aumento
della capacità contributiva
e un obbligo di pagamento
(operazioni speculative su titoli o immobili,
vendita di partecipazioni sociali, ecc.)
Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2016
REDDITI SOGGETTI A RITENUTA
ALLA FONTE A TITOLO D’IMPOSTA
da non dichiarare
Sono colpiti alla fonte
da un’imposta definitiva,
che assorbe ogni imposta dovuta,
comprese le addizionali.
Si tratta ad esempio di:
interessi su BOT o BTP
interessi bancari e postali
ecc.
2.6 IRPEF - ADDIZIONALI - IMPOSTE SOSTITUTIVE
IRPEF
Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: è l’imposta principale del nostro ordinamento tributario, è personale e progressiva per scaglioni di reddito con aliquota crescente
(maggiore è il reddito, maggiore è l’imposta dovuta). L’IRPEF è un’imposta che segue i
principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività (art. 53 della Costituzione) ed è uguale su tutto il territorio dello Stato.
Addizionale
Regionale
IRPEF
Imposta prevista da una Legge dello Stato che individua l’aliquota di base da applicare, i
limiti entro i quali le Regioni possono prevedere, con propria Legge, aliquote maggiorate
e/o aliquote differenziate per scaglioni di reddito oltre a detrazioni dall’imposta per particolari categorie di soggetti svantaggiati. Il contribuente dovrà determinare e versare l’imposta
in base ai criteri deliberati dalla regione in cui ha il domicilio fiscale.
Addizionale
Comunale
IRPEF
Imposta prevista da una Legge dello Stato che individua l’aliquota massima applicabile
demandando ai Comuni la possibilità, attraverso i propri regolamenti, di deliberarne
l’applicazione e di definire l’eventuale aliquota. Il contribuente dovrà versare in base
all’aliquota stabilita dal Comune in cui ha il domicilio fiscale.
L’IRPEF
l’addizionale regionale IRPEF
l’addizionale comunale IRPEF
Sono dovute
per anno solare
Colpiscono le persone
fisiche residenti in Italia
per i redditi derivanti da tutte
le loro attività
Colpiscono
le persone fisiche non
residenti in Italia per
i redditi qui prodotti
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
REDDITI ESENTI
da non dichiarare
Sono esclusi da ogni imposizione.
Generalmente non si tratta di veri e propri
“redditi” ma di indennità a carattere
risarcitorio o assistenziale quali:
rendite INAIL per invalidità permanente
assegno sociale
assegni per il nucleo familiare
alcune borse di studio
ecc.
17
18
Guida operativa 2016 | Cenni al sistema tributario italiano
Imposta Sostitutiva è definita tale dal Legislatore l’imposta che grava su un determinato reddito e che si sostituisce a tutte le imposte che normalmente graverebbero sul
reddito stesso.
CEDOLARE SECCA: è una forma di tassazione sostitutiva opzionabile (se più conveniente) da parte del contribuente; si sostituisce all’l’IRPEF e alle relative addizionali oltre
che alle imposte di registro che graverebbero sul reddito delle abitazioni e relative pertinenze locate.
Imposte
Sostitutive
IMU: pur non essendo un’imposta sul reddito ma bensì sul patrimonio immobiliare,
sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali che gravano sul reddito fondiario generato
dagli immobili non locati con una eccezione.
2.7 LA STRUTTURA DELL’IRPEF
REDDITO COMPLESSIVO
somma dei:
Redditi fondiari assoggettabili all’Irpef*
Redditi di lavoro dipendente
Redditi d’impresa
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di capitale
Redditi diversi
(posseduti e prodotti nell’anno)
ONERI DEDUCIBILI
Spese sostenute nell’anno
che la legge consente di portare
in diminuzione del reddito complessivo.
–
Reddito determinato dal possesso
dell’abitazione principale e relative
pertinenze escluse da IMU*
Si determina il reddito da assoggettare a tassazione
=
REDDITO IMPONIBILE
su cui applicare le aliquote IRPEF
Scaglioni
Aliquota
Imposta sui redditi intermedi
fino a €15.000
23%
sull’intero importo corrispondente a € 3.450
da € 15.001 fino a € 28.000
27 %
€ 3.450 + 27% sulla parte eccedente a € 15.000
da € 28.001 fino a € 55.000
38 %
€ 6.960 + 38% sulla parte eccedente a € 28.000
da € 55.001 fino a € 75.000
41 %
€ 17.220 + 41% sulla parte eccedente a € 55.000
da € 75.001
43%
€ 25.420 + 43% sulla parte eccedente a € 75.000
=
IMPOSTA LORDA
–
n
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
spettano se il contribuente ha dei familiari “fiscalmente a carico”
n
DETRAZIONI PER LAVORO/PENSIONE
spettano in relazione alla tipologia e all’entità dei redditi
DETRAZIONI PER ONERI
Quota percentuale di determinate spese sostenute quali ad esempio:
n Il 19% di spese sanitarie, interessi passivi per mutui ipotecari, spese funebri ecc.
n Il 26% di erogazioni liberali a partiti politici e ONLUS
n Il 50% di spese finalizzate all’arredo di immobili in ristrutturazione
n Il 36% - 41% - 50% - 65% per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
n Il 55% - 65% per spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici,ecc.
=
IMPOSTA NETTA
se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero
*Il reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze, se non è soggetto ad IMU, concorre alla
formazione del reddito complessivo; in tal caso viene riconosciuto come onere deducibile un importo pari al reddito che
determina di fatto la non tassazione sia ai fini IMU che ai fini IRPEF dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2016
19
2.8 LA STRUTTURA DELLE ADDIZIONALI
La base imponibile è uguale a quella IRPEF
ONERI DEDUCIBILI
Spese sostenute nell’anno
che la legge consente di portare
in diminuzione del reddito complessivo.
–
Reddito determinato dal possesso
dell’abitazione principale e relative
pertinenze escluse da IMU*
Si determina il reddito da assoggettare a tassazione
=
REDDITO IMPONIBILE
su cui applicare le aliquote deliberate da Regioni e Comuni tenendo conto dei seguenti criteri:
ADDIZIONALE REGIONALE
L’aliquota
n
n
È istituita da una Legge dello Stato l’aliquota base dell’1,23% tuttavia la Regione può deliberare maggiorazioni.
Per l’anno 2015 la maggiorazione non
può essere superiore a 2,1 punti percentuali e quindi l’aliquota può essere
compresa tra l’1,23% e il 3,33% (può
anche essere maggiore in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di bilancio regionale).
L’imposta
n
n
ADDIZIONALE COMUNALE
L’aliquota
n
n
n
È istituita da una Legge dello Stato l’aliquota massima applicabile dello 0,8%.
Il Comune può deliberarne l’applicazione
(può anche non prevederla) e definire
l’eventuale aliquota entro il limite massimo
previsto.
Può anche essere superiore allo 0,8% in
caso di mancato rispetto di determinate
norme.
L’imposta
La Regione definisce le modalità di calcolo
che può essere effettuato per scaglioni
di reddito (quelli dell’IRPEF) e prevedere
esenzioni per determinate fasce e/o tipologie di redditi o per condizioni soggettive del contribuente.
n
Va calcolata con l’aliquota stabilita dalla
regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale all’1 gennaio dell’anno di riferimento.
n
Il Comune definisce le modalità di calcolo
che può essere effettuato per scaglioni di
reddito (quelli dell’IRPEF) e prevedere esenzioni per determinate fasce e/o tipologie
di redditi o per condizioni soggettive del
contribuente.
Va calcolata con l’aliquota stabilita dal comune in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale all’1 gennaio dell’anno di riferimento.
*Il reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze, se non è soggetto ad IMU, concorre alla
formazione del reddito complessivo; in tal caso viene riconosciuto come onere deducibile un importo pari al reddito che
determina di fatto la non tassazione sia ai fini IMU che ai fini IRPEF dell’abitazione principale e relative pertinenze.
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
REDDITO COMPLESSIVO
somma dei:
Redditi fondiari assoggettabili all’Irpef*
Redditi di lavoro dipendente
Redditi d’impresa
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di capitale
Redditi diversi
(posseduti e prodotti nell’anno)
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Guida operativa 2016 | Cenni al sistema tributario italiano
2.9 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
2.9.1 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU REDDITI DA PENSIONE SUPERIORI A € 91.343,98
La Legge 147/2013 “Stabilità 2014” ha previsto che a decorrere dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è
istituito un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive.
Tale contributo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo
INPS, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la tabella che segue.
TRATTAMENTO MINIMO 2015: mensile € 501,89 – annuo € 6.524,57
Misura trattamento
Valore per l’anno 2015
Contributo
Fra 14 e 20 volte il trattamento minimo annuo
Fra 20 e 30 volte il trattamento minimo annuo
Oltre 30 volte il trattamento minimo annuo
da € 91.343,98 a € 130.491,40
da € 130.491,41 a € 195.737,10
da € 195.737,11
6%
12%
18%
Il contributo che è deducibile dal reddito e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali
all’IRPEF, viene trattenuto direttamente dall’ente che eroga la pensione (Sostituto d’Imposta) non dovrà quindi essere calcolato in sede di dichiarazione dei redditi.
Sugli importi di trattamento pensionistico sottoposti al contributo, non è dovuto il contributo di solidarietà “generale” di seguito rappresentato.
2.9.2 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ GENERALE SU REDDITI SUPERIORI A € 300.000
La Legge 147/2013 “Stabilità 2014” ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito complessivo lordo superiore a € 300.000.
Il contributo è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef e delle addizionali all’IRPEF
Al fine della verifica del superamento del limite reddituale di € 300.000, rilevano anche i trattamenti pensionistici su cui è stato applicato il contributo di solidarietà di cui al precedente paragrafo 2.9.1, fermo restando che
su tali trattamenti non è dovuto il contributo di solidarietà “generale”.
Per i titolari di redditi da lavoro dipendente:
➜ Il sostituto d’imposta, in occasione delle operazioni di conguaglio individua il reddito da lavoro dipendente
imponibile e calcola il 3% sulla parte che eccede i 300.000 €;
➜ trattiene in busta paga, in unica soluzione, l’importo del contributo in occasione del conguaglio di fine anno.
Per i titolari anche di altri redditi:
➜ Il contribuente o il CAAF quantificano il contributo in dichiarazione dei redditi (Unico o 730) sul totale complessivo dei redditi dichiarati (dipendente + altri redditi), sottraendo dall’importo dovuto quanto già trattenuto dal sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente.
2.10 IMPOSTA SOSTITUTIVA: CEDOLARE SECCA
A decorrere dall’anno 2011, in alternativa facoltativa al regime ordinario per la tassazione del reddito fondiario ai
fini dell’Irpef, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità abitative locate ad uso abitativo può
optare per un’ imposta operata nella forma di cedolare secca.
Della cedolare secca si possono avvalere esclusivamente le persone fisiche che risultano proprietarie o titolari
di diritti reali di godimento di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze se congiuntamente locate.
Deve trattarsi quindi di un immobile di categoria da A1 a A11 locato per un uso abitativo e le relative pertinenze;
sono esclusi dalla possibile applicazione della “cedolare secca” gli immobili di categoria A10 (uffici o studi privati), gli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2016
21
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca sostituisce:
➜ l’IRPEF e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce, per
il periodo d’imposta relativo alla durata dell’opzione;
➜ l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i
quali si applica l’opzione;
➜ l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, che costituisce la base imponibile, la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota pari al 21%. Per determinate tipologie di contratti di locazione, l’aliquota è ridotta
al 10% (era ridotta al 15% fino al 2013).
Il reddito assoggettato a cedolare:
➜ è escluso dal reddito complessivo;
➜ sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente
oneri deducibili e detraibili;
➜ il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza
e/o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti
reddituali (ad esempio determinazione del reddito: per essere considerato fiscalmente a carico, da considerare per l’ISEE, da considerare per l’eventuale soglia di esenzione stabilita per l’Addizionale Comunale).
L’OPZIONE
Trattandosi di un regime di tassazione opzionale, prima di scegliere la “cedolare secca”,
dovrà essere fatta un’analisi attenta della sussistenza delle condizioni
e di tutti gli elementi che possono condizionare tale scelta,
al fine di offrire al contribuente la soluzione corretta e a lui più conveniente.
✎
2.11 IMPOSTE SUL PATRIMONIO
Il patrimonio è l’insieme dei beni mobili, immobili e delle rendite appartenenti ad una persona fisica o giuridica.
L’imposta sul patrimonio è una imposta diretta che colpisce il patrimonio del contribuente giustificata dal principio di equità orizzontale, infatti il patrimonio conferisce a chi lo possiede maggiore capacità contributiva rispetto a coloro che usufruiscono ad esempio del solo reddito da lavoro.
La tassazione del patrimonio, affiancata a quella del reddito, dovrebbe ristabilire un certo equilibrio nella posizione economica dei diversi contribuenti.
Le imposte patrimoniali possono essere classificate nelle seguenti categorie:
➜ Imposta sul patrimonio ordinaria. Sono imposte applicate ogni anno sul patrimonio del contribuente. Esempi di imposta sul patrimonio ordinaria sono l’IMU, l’IVIE, l’IVAFE.
➜ Imposta sul patrimonio straordinaria. Sono imposte applicate una tantum in situazioni particolari di estrema
emergenza sociale. Una eventuale imposta straordinaria sul patrimonio può essere applicata, ad esempio,
per ridurre il debito pubblico nazionale.
➜ Imposta sul trasferimento del patrimonio. Sono imposte applicate soltanto nel momento in cui ha luogo il
trasferimento di proprietà del patrimonio (Vedi Capitolo 4).
2.11.1 IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
È un’imposta che grava sul patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) situato nel territorio dello Stato e detenuto a titolo di proprietà, usufrutto o qualsiasi diritto reale (Vedi Capitolo 4).
A decorrere dall’1.01.2014, l’IMU,
insieme alla TASI ed alla TARI,
è inserita all’interno della IUC (Imposta Unica Comunale).
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
Base imponibile e aliquote
22
Guida operativa 2016 | Cenni al sistema tributario italiano
IMU
POSSESSO
DI IMMOBILI
IUC
FRUIZIONE
DI SERVIZI
COMUNALI
(a carico del possessore)
INDIVISIBILI
RIFIUTI
✎
TASI
(a carico in parte del possessore
e in parte dell’utilizzatore)
TARI
(a carico dell’utilizzatore)
IMI - IMIS
➜ La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, con Legge Provinciale n. 3 del 23.04.2014 ha
istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul
proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche
relative alla copertura dei servizi indivisibili.
➜ La provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale n.14 del 30.12.2014 ha istituito a decorrere
dall’anno d’imposta 2015 l’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) applicata obbligatoriamente nei
comuni della provincia. In tale territorio non si applicano l’IMU e la TASI.
➜ L’IMU, quando è dovuta, sostituisce per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute
in relazione ai redditi fondiari derivanti da immobili non locati con una eccezione.
➜ L’IMU non sostituisce invece l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari relativi agli immobili locati
per i quali rimangono immutate le regole di tassazione.
La base imponibile dell’IMU è costituita:
➜ Per i fabbricati
dalla rendita catastale rivalutata del 5% alla quale vengono applicati dei moltiplicatori diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato.
➜ Per i terreni agricoli
dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% al quale vengono applicati dei moltiplicatori
diversi a seconda di chi li possiede e li conduce.
Ai fini della determinazione dell’imposta, il legislatore ha stabilito le aliquote da applicare alla base imponibile
dei diversi immobili. I Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possono variarle in aumento
o diminuzione entro i limiti definiti dalla legge.
L’IMU spetta interamente al Comune nel quale è ubicato l’immobile con la sola eccezione prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali l’imposta, calcolata ad aliquota standard
dello 0,76% è riservata allo Stato.
Per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% (arrivando quindi ad un massimo dell’1,06%) ed in questo caso la sola quota dell’imposta riferita alla maggiorazione, è riservata al Comune.
✎
IMU TASI PER IL 2016
Importanti novità sono annunciate con la Legge di stabilità per il 2016 in relazione
all’applicazione dell’IMU e della TASI sull’immobile destinato ad abitazione principale.
2.11.2 IVIE: IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ESTERI
L’IVIE è l’imposta che grava sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia ancorché cittadini non italiani.
Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2016
23
L’imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia (sono quindi escluse le società di qualsiasi tipo) proprietarie dell’immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’immobile è stato acquisito.
Sono quindi soggetti all’IVIE anche gli immobili detenuti all’estero pervenuti al residente in Italia per successione o donazione.
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile, l’aliquota dello 0,76% (0,4 per gli immobili adibiti ad
abitazione principale) e deve essere versata proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nel
quale si è protratto il possesso.
Se l’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, senza tenere conto della quota e del periodo
di possesso, non supera € 200, il versamento non è dovuto ma l’immobile deve comunque essere dichiarato.
2.11.3 IVAFE: IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE
L’IVAFE è imposta che grava sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti
in Italia ancorché cittadini non italiani.
L’imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia (sono quindi escluse le società di qualsiasi tipo) che detengono attività finanziarie in paesi esteri a titolo di proprietà o di altro diritto reale
e indipendentemente dalle modalità dello loro acquisizione.
Sono quindi soggette all’IVAFE anche le attività finanziarie estere pervenute al residente in Italia per successione o donazione.
La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare o al termine del
periodo di detenzione nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione
dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota che è stabilita, in via generale, nella misura
del 2‰.
Esclusivamente per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in qualsiasi Paese, l’imposta è stabilita nella
misura fissa di € 34,20 pari all’imposta di bollo attualmente in vigore in Italia e va versata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero all’estero avente una giacenza media nell’anno
d’imposta superiore a € 5.000.
IL QUADRO RW DEL MODELLO UNICO
I soggetti che detengono immobili e/o attività finanziarie all’estero,
in alcuni casi potrebbero avere l’obbligo di presentare
il quadro RW del modello UNICO “Monitoraggio – IVIE/IVAFE”
anche se per tali beni non fossero dovute IVIE e IVAFE.
✎
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
La base imponibile è costituita, nella generalità dei casi, dal costo d’acquisto dell’immobile risultante dal relativo atto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisizione di diritti reali diversi dalla proprietà (es.: usufrutto).
24
✎
Appunti
I soggetti | Guida operativa 2016
25
I soggetti
Capitolo
3.1 IL CONTRIBUENTE
3.1.1 La Tessera Sanitaria e il codice fiscale
n
3.1.2 Il contribuente residente e non residente: concetti generali
n
3.1.3 Il contribuente deceduto
n
3.1.4 Il contribuente tutelato
3.2 IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
n
3.2.1 Chi è il sostituto
n
3.2.2 Il sostituto e le ritenute d’acconto
n
3.2.3 Il conguaglio
3.3 L’ASSISTENZA FISCALE
n
3.3.1 I CAAF
n
3.3.2 Le società di servizio
n
3.3.3 Le attività dell’assistenza fiscale
n
3.3.4 La presentazione del Modello 730
n
3.3.5 Il visto di conformità
3.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
n
3.4.1 Cenni generali
n
3.4.2 Finalità del trattamento
n
3.4.3 Dati personali
n
3.4.4 Dati sensibili
n
3.4.5 Modalità di trattamento
n
3.4.6 Titolari e responsabili del trattamento
n
3.4.7 Diritti dell’interessato
n
3.4.8 Consenso
I SOGGETTI
n
3
26
Guida operativa 2016 | I soggetti
I soggetti
Capitolo
3.1 IL CONTRIBUENTE
3
Le leggi tributarie italiane definiscono il contribuente come il “soggetto passivo d’imposta”.Ai fini dell’applicazione
dell’IRPEF “soggetto passivo” è la persona fisica che deve presentare la dichiarazione dei redditi, calcolare l’imposta
e versarla.
3.1.1 LA TESSERA SANITARIA E IL CODICE FISCALE
Il contribuente si identifica con il codice fiscale in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L’errata
indicazione del codice fiscale o l’utilizzo di codici fiscali non attribuiti dall’Agenzia delle Entrate, sono motivo di
scarto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il codice fiscale è attribuito dall’Agenzia delle Entrate a tutti i cittadini. Il soggetto che ne è sprovvisto, deve farne
richiesta all’Ufficio locale dell’Agenzia presentando un documento di riconoscimento; per i cittadini stranieri occorrono passaporto o permesso di soggiorno, se extracomunitari, altrimenti è sufficiente un documento di riconoscimento. Per i neonati l’ospedale o il Comune di nascita, tramite collegamento telematico con l’Anagrafe tributaria,
attribuiscono il codice fiscale; nel caso in cui non ne venga fatta richiesta, l’Agenzia comunque provvede all’attribuzione tramite comunicazione da parte del Comune di nascita. Per i residenti all’estero può essere rilasciato tramite i Consolati italiani nel paese di residenza.
Il codice fiscale delle persone fisiche
è costituito da un'espressione alfanumerica di sedici caratteri
PNC
Prima, seconda e terza consonante del cognome
PLN
Prima, terza e quarta consonante del nome
82B02
Primi 2 numeri = anno di nascita
Lettera = mese di nascita*
Ultimi 2 numeri = giorno di nascita, da questi ultimi 2 numeri si rileva anche il sesso:
n per i maschi il giorno di nascita resta invariato, con i numeri da 1 a 31 facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese da 1 a 9;
n per le femmine il giorno di nascita viene aumentato di 40 unità per cui figura con i numeri da 41 a 71 (es: nata il giorno 10 sarà 50)
G224
I quatto caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, sono costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, secondo la codifica stabilita dall’Agenzia del Territorio
X
Carattere di controllo: ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi quindici
caratteri e viene determinato secondo un algoritmo di calcolo predefinito
*gennaio = A; febbraio = B; marzo = C; aprile = D; maggio = E; giugno = H; luglio = L; agosto = M;
settembre = P; ottobre = R; novembre = S; dicembre = T
I soggetti | Guida operativa 2016
Composizione
del
codice fiscale
27
Regole particolari per la composizione del codice fiscale delle persone fisiche:
n Se il cognome contiene solo 2 consonanti si utilizzano tali 2 consonanti e la prima vocale; se contiene
solo una consonante si rileva tale consonante e le prime due vocali; se contiene una sola consonante
e una sola vocale si rilevano entrambe e si assume come terzo carattere la lettera x.
n Se il nome contiene solo tre consonanti, si utilizzano tali tre consonanti; se ne contiene meno si
applicano le stesse regole indicate per il cognome.
n Per le donne coniugate si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile.
n I cognomi composti da più parti ed i nomi doppi si considerano scritti secondo un’unica ed ininterrotta
successione di caratteri.
Esempio: il codice fiscale della signora De Rossi Maria Luisa coniugata Bianchi, viene formato tralasciando
il cognome del marito, considerando De Rossi Maria Luisa, quindi i primi sei caratteri del codice fiscale saranno: DRS MLS.
Codice fiscale
provvisorio
L'amministrazione finanziaria può attribuire alle persone fisiche un numero di codice fiscale provvisorio.
Il codice fiscale provvisorio delle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di undici cifre.
Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima
identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesimo è il carattere
numerico di controllo.
Se il tesserino del codice fiscale viene smarrito o rubato, è possibile ottenere il duplicato richiedendolo
al locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite internet.
Duplicato
del
codice fiscale
Nel caso il cittadino sia già in possesso della Tessera Sanitaria il documento è idoneo a sostituire il
tesserino del codice fiscale, salvo variazioni del codice fiscale nel periodo di validità della tessera.
Le richieste di duplicato del tesserino del codice o della tessera sanitaria vengono evase, dall’Agenzia
delle Entrate, con l’invio:
n del duplicato della tessera sanitaria se il cittadino ha già ricevuto la tessera;
n del duplicato del codice fiscale se il cittadino non ha ancora ricevuto la tessera.
3.1.2 IL CONTRIBUENTE RESIDENTE E NON RESIDENTE: CONCETTI GENERALI
Ai fini del pagamento delle imposte è importante distinguere tra i contribuenti qualificati “residenti“ e quelli qualificati “non residenti”,anche in considerazione del sempre maggior numero di immigrati presenti nel nostro Paese.
In generale, sono considerati:
Residenti in Italia ai fini fiscali
n
i cittadini italiani iscritti all’anagrafica dei residenti;
n
I cittadini italiani che hanno trasferito residenza anagrafica, domicilio e dimora abituale all’estero per meno di
183 giorni nell’anno solare (184 se bisestile);
n
i cittadini comunitari ed extracomunitari che dimorano
(abitano, vivono) in Italia per più di 183 giorni nell’anno
solare (184 se bisestile), anche non continuativamente,
a prescindere dalla circostanza che abbiano la residenza
anagrafica.
NON residenti in Italia ai fini fiscali
n
I cittadini italiani che hanno trasferito residenza anagrafica,
domicilio e dimora abituale all’estero per più di 183 giorni
nell’anno solare (184 se bisestile);
n
I cittadini comunitari ed extracomunitari che dimorano
(abitano, vivono) in Italia per meno di 183 giorni nell’anno
solare (184 se bisestile).
I SOGGETTI
Omocodia
Quando due o più soggetti hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale - omocodici -, per
ciascuno di essi si provvede a differenziare il codice fiscale.
A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici.
28
Guida operativa 2016 | I soggetti
Territorialità dei redditi
Residenti in Italia ai fini fiscali
NON residenti in Italia ai fini fiscali
Il soggetto residente deve dichiarare in Italia tutti i redditi
prodotti, sia in Italia che all’estero, salvo i casi di esonero
espressamente previsti dalle norme fiscali Italiane e dalla
convenzione vigente tra lo Stato Italiano e quello dove il
reddito viene prodotto.
Il soggetto non residente deve dichiarare in Italia solo i
redditi prodotti in Italia, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalle norme fiscali Italiane e dalla convenzione
vigente tra lo Stato Italiano e quello di residenza.
Convenzione
È un accordo tra due Stati, nel quale si definiscono criteri in relazione alla tassazione dei redditi prodotti in un
Paese, da cittadini residenti in un altro, al fine di evitare doppie imposizioni.
Se tra l’Italia ed il Paese di residenza esiste una convenzione contro la doppia imposizione, il soggetto residente
nel Paese estero, che possiede redditi di fonte italiana, dovrà attenersi alle regole previste dalla convenzione.
Se tra l’Italia ed il Paese di residenza NON esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto residente all’estero che possiede redditi di fonte italiana, dovrà dichiarare in Italia tutti i redditi italiani.
3.1.3 IL CONTRIBUENTE DECEDUTO
Gli eredi sono responsabili per gli obblighi derivanti dal possesso di redditi del deceduto. Tali obblighi sono condizionati dal momento in cui il reddito è stato percepito.
Imposta dovuta in capo al deceduto
Imposta dovuta in capo all’erede
I redditi percepiti dal deceduto prima della sua morte sono I redditi prodotti dal deceduto ma percepiti direttamente
assoggettati a imposizione in capo al deceduto.
dagli eredi, sono assoggettati ad imposta in capo agli eredi,
con criteri di tassazione particolari (tassazione separata).
Gli eredi sono responsabili della liquidazione delle imposte
e dei relativi versamenti.
L’adempimento deve essere effettuato da uno solo degli eredi.
I redditi del soggetto deceduto non devono essere cumulati con quelli degli eredi.
3.1.4 IL CONTRIBUENTE TUTELATO
Il contribuente inabilitato, interdetto o minore non può adempiere agli obblighi tributari autonomamente (presentare la dichiarazione, liquidare e versare l’imposta).
Mentre di regola la dichiarazione viene firmata dal contribuente al quale si riferisce, nei casi di interdetto o minore
la sottoscrizione della dichiarazione viene apposta da soggetti diversi.
Contribuente minore
Contribuente inabilitato o interdetto
Viene considerato minore quel soggetto che, al momento Il contribuente inabilitato o interdetto è la persona che si
della presentazione della dichiarazione dei redditi non ha trova in condizione di incapacità di provvedere ai propri incompiuto il 18° anno di età.
teressi/bisogni.
Esercenti la patria potestà sono i genitori o il tutore.
In tal caso il giudice nomina un “tutore” che di norma è un
familiare o un parente prossimo.
I soggetti | Guida operativa 2016
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3.2 IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
3.2.1 CHI È IL SOSTITUTO
Chi è il sostituto d’imposta
In linea generale sostituto d’imposta è normalmente un’azienda, un ente pubblico, un ente pensionistico,
ecc., dotato di un codice fiscale formato da 11 caratteri numerici.
Può essere anche una persona fisica che esercita attività d’impresa o ha uno studio professionale (e
avere un codice fiscale formato da 16 caratteri alfanumerici).
Al fine delle imposte dirette il sostituto è il datore di lavoro, l’ente pensionistico o il committente, che,
per legge, sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria, trattenendo le imposte dovute sui compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato.
Chi lo è
Chi non lo è
I privati non sono sostituti d’imposta per i propri collaboratori familiari o addetti alla casa, non tengono
contabilità del personale e non effettuano ritenute.
3.2.2 IL SOSTITUTO E LE RITENUTE D’ACCONTO
Il sostituto d’imposta ha l’obbligo:
➜ di effettuare, al momento del pagamento della retribuzione o della pensione, le ritenute a titolo di acconto con
obbligo di rivalsa delle imposte: Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale (se dovute);
➜ di versare mensilmente all’erario, in nome del sostituito (lavoratore o pensionato), le ritenute effettuate.
Le ritenute saranno poi indicate, insieme ai redditi corrisposti, nella certificazione che deve essere consegnata al
sostituito entro il 28 febbraio dell’anno successivo:
➜ certificazione unica (CU) per i redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate e continuative,
lavoro a progetto, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Le ritenute d’acconto subite e certificate vanno sempre indicate nella dichiarazione dei redditi.
IL SOSTITUTO HA L’OBBLIGO,
per le somme e i valori corrisposti nell’anno precedente,
di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo,
i dati contenuti nella certificazione.
✎
I SOGGETTI
Nella dichiarazione dei redditi modello 730: il saldo a debito, o a credito delle singole imposte, viene comunicato dal CAAF, nella generalità dei casi per il tramite dell’Agenzia delle entrate, al Sostituto d’imposta,
il quale provvede a trattenere o rimborsare le imposte, nella busta paga o pensione, di competenza del
mese di luglio (agosto per i pensionati).
30
Guida operativa 2016 | I soggetti
3.2.3 IL CONGUAGLIO
Redditi di lavoro dipendente, collaborazioni e pensioni
In sede di conguaglio di fine anno ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà
sommare tutti gli emolumenti corrisposti al sostituito, calcolare l’imposta dovuta applicando le aliquote
Irpef in base agli scaglioni di reddito, attribuire le detrazioni spettanti e richieste.
Al risultato ottenuto il sostituto detrarrà le ritenute d’acconto effettuate durante l’anno e conguaglierà
la somma risultante a debito o a credito nella busta paga oggetto del conguaglio (dicembre ovvero
l’ultima in caso di cessazioni in corso d’anno).
Cenni sul
conguaglio
di fine anno
Il sostituto nell’effettuare le operazioni di cui sopra dovrà tenere conto anche dei redditi percepiti dal sostituito nel corso di precedenti rapporti se questi ne ha fatto richiesta: la richiesta si concretizza con la
consegna della CU rilasciata dai precedenti sostituti.
Addizionale regionale: il sostituto calcola l’imposta dovuta sulla base del reddito erogato nel corso dell’anno.
La trattenuta verrà effettuata nell’anno d’imposta successivo in un massimo di 11 rate oppure con conguaglio in corso d’anno in caso di cessazione del rapporto.
Addizionale comunale: il sostituto calcola l’imposta dovuta sulla base del reddito erogato nel corso
dell’anno detraendo l’eventuale acconto già trattenuto.
Il saldo ancora da versare verrà trattenuto nell’anno d’imposta successivo in un massimo di 11 rate
oppure con conguaglio in corso d’anno in caso di cessazione del rapporto. Contestualmente il sostituto
calcola anche l’acconto di addizionale comunale che verrà trattenuto in un massimo di 9 rate.
3.3 L’ASSISTENZA FISCALE
3.3.1 I CAF O CAAF
I CAF o CAAF svolgono attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti che ne fanno richiesta al fine di
semplificare l’adempimento degli obblighi tributari e rappresentano un intermediario fondamentale tra cittadini e
Amministrazione Finanziaria.
Possono essere istituiti nella forma di CAF Imprese o di CAF Dipendenti e si distinguono in relazione alla diversità
dei soggetti che li possono costituire e conseguentemente ai diversi soggetti cui possono offrire assistenza fiscale.
I CAF
Imprese
I CAF
Dipendenti
I CAF Imprese hanno natura privata e possono essere costituiti, per offrire alle imprese assistenza
fiscale e contabile, da:
n associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro (CNEL) istituite da almeno 10 anni;
n associazioni sindacali di categoria tra imprenditori istituite da almeno 10 anni diverse dalle precedenti,
se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al
numero degli associati (minimo 5% degli appartenenti alla stessa categoria) nonché all’esistenza di
strutture organizzate in almeno 30 province;
n organizzazioni aderenti alle precedenti associazioni, previa delega della propria associazione.
I CAF Dipendenti hanno natura privata e possono essere costituiti da:
n organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati, od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
n uno o più sostituti d’imposta (datori di lavoro), aventi complessivamente almeno 50.000 dipendenti;
n associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti per legge, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.
Devono essere costituiti nella forma di società di capitali ed avere un capitale minimo di € 51.645,68.
Il D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 ha introdotto importanti novità in relazione allo svolgimento dell’attività
di assistenza fiscale da parte dei CAF che in ogni caso è subordinato al rilascio di autorizzazione.
Tra i requisiti che i centri devono avere per poter operare è previsto tra l’altro che:
n le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l’attività di assistenza fiscale devono essere
presenti in almeno un terzo delle province;
n il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro deve essere almeno pari
all’uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel
triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale.
(segue)
I soggetti | Guida operativa 2016
31
(segue CAF Dipendenti)
I CAF
Dipendenti
I centri devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, una relazione tecnica:
n sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate;
n sulla formazione svolta;
n sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l’adeguatezza dei livelli di
servizio.
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, che prima dell’avvento dell’Agenzia delle
entrate veniva rilasciata attraverso un Decreto del Dipartimento delle entrate (CAAF), è ora concessa
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (CAF) da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Sono quindi autorizzati a prestare assistenza fiscale
sia i CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) che i CAF (Centro Assistenza Fiscale).
3.3.2 LE SOCIETÀ DI SERVIZIO
Per l’attività di assistenza fiscale i CAAF/CAF possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF ma in ogni caso
tale attività è comunque effettuate sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilità.
CAAF
SOCIETÀ DI SERVIZIO CONVENZIONATE
ASSISTENZA FISCALE
Semplificare gli adempimenti a carico del contribuente
che non assume responsabilitå sulla correttezza dei dati oggettivi indicati
in dichiarazione e agevolare il controllo dell'amministrazione finanziaria
3.3.3 LE ATTIVITÀ DELL’ASSISTENZA FISCALE
L’assistenza fiscale prestata da un CAAF dipendenti prevede una serie di attività individuate dall’art. 34 del D.Lgs.
241/1997, che possono essere così riassunte.
Il CAAF deve:
➜ verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730;
➜ compilare la dichiarazione verificando la conformità dei dati esposti con i relativi documenti presentati dal contribuente (visto di conformità) e rilasciare ricevuta di presentazione del modello (730-2);
➜ consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte
modello (730-3);
➜ trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte oltre alle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
➜ trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate (o direttamente per i casi previsti dalla legge) il risultato
contabile della dichiarazione che viene messo a disposizione dei Sostituti d’imposta per l’effettuazione delle
operazioni di conguaglio a debito o a credito in busta paga;
I SOGGETTI
Nel 1992 la CGIL ha costituito quindici CAAF Dipendenti che operano a livello regionale o interregionale.
Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, i quindici CAAF CGIL operano con diverse modalità organizzative:
➜ CAAF che operano direttamente;
➜ CAAF che operano esclusivamente attraverso società di servizi;
➜ CAAF che operano attraverso un sistema misto, in parte direttamente ed in parte attraverso società di servizi.
Si tratta di società di capitali costituite nella forma di società a responsabilità limitata su iniziativa delle CGIL territoriali che nella maggior parte dei casi operano a livello provinciale.
Il collegamento giuridico tra CAAF e Società di Servizi è dato da una “convenzione” che prevede che le Società
possano svolgere per conto del CAAF l’attività di assistenza fiscale, uniformandosi alle direttive del CAAF e del Responsabile dell’Assistenza Fiscale.
32
Guida operativa 2016 | I soggetti
➜ conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base
del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione;
➜ conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque del due per mille dell’IRPEF, fino
al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
IL CAAF
HA L’OBBLIGO
DI VERIFICARE
attraverso
il colloquio con
il contribuente
IN PRESENZA
DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
CHE EFFETTUERÀ
IL CONGUAGLIO:
La continuità del rapporto
di lavoro almeno dal mese di giugno
al mese di luglio 2016
IN ASSENZA
DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
CHE EFFETTUERÀ
IL CONGUAGLIO:
La presenza di almeno
un reddito di lavoro dipendente
o di almeno uno dei redditi
assimilati ammessi nel 730
3.3.4 LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730
I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730:
Usufruendo
dell’assistenza
fiscale dei CAAF
✎
Usufruendo
dell'assistenza
fiscale
di professionisti
abilitati
Rivolgendosi
al proprio datore
di lavoro
(se presta tale
attività)
Accedendo
direttamente alla
dichiarazione
messa a
disposizione
dall'Agenzia delle
entrate
IMPORTANTE
Il contribuente che presenta la dichiarazione tramite CAAF o professionista abilitato, per ogni anno d’imposta deve sottoscrivere un apposito documento con il quale può:
➜ CONFERIRE delega al CAF o al professionista all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione
dei redditi precompilata relativa all’anno d’imposta;
➜ NON CONFERIRE delega al CAF o al professionista all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata relativa all’anno d’imposta.
Lo stesso documento può essere utilizzato nel caso in cui, per lo stesso anno d’imposta, il contribuente voglia revocare la delega precedentemente rilasciata.
In caso di presentazione del Modello 730 al CAAF o al professionista, sia che sia stata conferita delega
all’accesso e alla consultazione dei dati della dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate, sia che
la stessa sia stata negata, il contribuente ha l’obbligo di presentare anche tutta la documentazione comprovante i dati esposti nella dichiarazione sui quali il CAAF deve apporre il “visto di conformità”.
È responsabilità del CAF/CAAF o del professionista (e non del contribuente)
l’errore commesso nella compilazione della dichiarazione
relativamente a dati oggettivi rilevabili dai documenti presentati.
Rimane a carico del contribuente la responsabilità su elementi soggettivi
che non possono essere riscontrabili dalla documentazione presentata.
È del tutto evidente che il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del CAAF
è maggiormente tutelato.
L’argomento verrà trattato in modo più approfondito nella Guida 2
I soggetti | Guida operativa 2016
33
3.3.5 IL VISTO DI CONFORMITÀ
Il CAAF deve verificare la conformità tra i dati esposti nel Modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione esibita dai contribuenti.
Questa attività di controllo viene definita “visto di conformità”.
Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAAF ne conserva copia
che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
L’attività di apposizione del “visto di conformità” è effettuata
sotto il diretto controllo del Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF).
Il RAF, che come prevede la legge deve essere designato dal CAAF individuandolo tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, assume la responsabilità dell’apposizione del visto di
conformità che consiste nel riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della
relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti
d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.
Parimenti, il contribuente non deve esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della
determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione
dal reddito dell’abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l’applicazione delle detrazioni soggettive di imposta. In tali casi, i CAAF sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d’imposta e delle deduzioni
dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità.
L’istituto del visto si concretizza attraverso l’apposizione, sulla dichiarazione, della firma elettronica del Responsabile
dell’Assistenza Fiscale.
A titolo esemplificativo, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate, il CAAF
dovrà effettuare il controllo:
➜ della certificazione unica rilasciata dai Sostituti d’imposta attestante i redditi e le ritenute oltre che ogni altro
elemento utile da indicare nella dichiarazione;
➜ delle ricevute, fatture e quietanze relative a pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2015, per oneri deducibili
o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento
(ad esempio: per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; per
i premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione). Non va controllata la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, controllata la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle
operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
➜ della documentazione comprovante il sostenimento della spesa per i farmaci, costituita dallo scontrino fiscale
rilasciato dalla farmacia che dovrà contenere:
n natura e quantità dei medicinali acquistati;
n codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale (AIC);
n codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Potranno ritenersi validi ai fini fiscali sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome
del medicinale in luogo del nuovo codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante
della Privacy.
➜ del contratto di mutuo e del contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; del contratto di mutuo oltre che delle fatture dei lavori eseguiti per la costruzione e ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;
➜ di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, relativamente alle spese sostenute per il recupero
del patrimonio edilizio, (ad esempio: le ricevute dei bonifici bancari o postali, le quietanze di pagamento degli
oneri di urbanizzazione, gli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei pro-
I SOGGETTI
I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità non implicano il riscontro della correttezza
degli elementi reddituali dichiarati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi
e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel 730 che deve corrispondere a quello esposto nella certificazione unica (CU) rilasciata dai Sostituti d’imposta.
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Guida operativa 2016 | I soggetti
fessionisti, nonché la quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino ed inoltre, per i lavori effettuati fino al periodo d’imposta 2010, la ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al
Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori). Per gli interventi sulle parti comuni la
suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio
che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41-36-50-65 per cento e la
somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
➜ di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, relativamente all’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (detrazione del 50 per cento);
➜ di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, relativamente alle spese sostenute per interventi
finalizzati al risparmio energetico (detrazione del 55 o 65 per cento);
➜ degli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
➜ delle dichiarazioni Modello UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
✎
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA DAL CAAF
FINO AL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO
A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Dichiarazione presentata nel 2016 ➜ 31 dicembre 2020
termine entro il quale i documenti devono essere conservati
Il CAAF ed il professionista, controllano che i dati esposti corrispondano alla documentazione ed elencano nel
modello 730-2, ricevuta di presentazione della dichiarazione, la documentazione visionata.
✎
L’apposizione di un visto di conformità infedele
è causa di pesanti conseguenze per il RAF/CAAF che ne rispondono in solido.
“Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione
dei redditi presentata con modello 730, i RAF sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente
impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi
che sarebbero stati richiesti al contribuente…, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente…”
(Art. 6 D.Lgs. 175/2014)
La dichiarazione presentata con modello UNICO, anche avvalendosi di un intermediario abilitato alla
trasmissione, non comporta per lo stesso l’obbligo alla verifica della conformità dei dati esposti.
3.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
3.4.1 CENNI GENERALI
Per privacy si intende comunemente il diritto della persona di impedire che le informazioni che la riguardano vengano trattate da altri, a meno che il soggetto non abbia volontariamente prestato il proprio consenso. Il termine
privacy, concetto inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.
In Italia è attualmente in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei
dati personali, che ha abrogato la Legge sulla privacy del 1996.
I soggetti | Guida operativa 2016
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Privacy non è infatti più considerata quale diritto a che nessuno invada il "nostro mondo" precostituito bensì è anche intesa quale diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle,
attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.
In questo senso si parla di privacy come "autodeterminazione e sovranità su di sé" (Stefano Rodotà) e "diritto a essere io" (Giuseppe Fortunato), riconoscersi parte attiva e non passiva di un sistema in evoluzione, che deve portare
necessariamente ad un diverso rapporto con le istituzioni, declinato attraverso una presenza reale, un bisogno
dell’esserci, l’imperativo del dover contare, nel rispetto reciproco delle proprie libertà.
3.4.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e i soggetti intermediari individuati dalla legge
(centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) tratteranno i dati del contribuente per le seguenti finalità:
➜ liquidazione delle imposte;
➜ accertamento;
➜ riscossione.
3.4.3 DATI PERSONALI
Obbligatori: la maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione dei redditi devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, anche penale (esempio : dati anagrafici e dati reddituali).
Facoltativi: altri dati possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi
dei benefici fiscali corrispondenti (esempio oneri per i quali spetta la detrazione o la deduzione).
3.4.4 DATI SENSIBILI
Tutti i dati sensibili possono essere indicati facoltativamente.
Sono ad esempio:
➜ scelta per la destinazione dell’8 per mille richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle
successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose;
➜ scelta per la destinazione del 5 per mille richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
➜ scelta per la destinazione del 2 per mille ai partiti richiesta ai sensi dell’art. 12 del D.L. 28 dicembre 2013 n. 149.
➜ inserimento tra gli oneri deducibili o detraibili di spese sanitarie.
3.4.5 MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d’imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
➜ il Caf o il professionista abilitato comunica telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate;
➜ i sostituti d’imposta comunicano telematicamente i dati direttamente all’Agenzia delle Entrate, o consegnano
i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria,
professionisti), il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche di quanto esposto nelle dichiarazioni.
3.4.6 TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolari
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I titolari del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. Spa, quale responsabile esterno del trattamento dei
dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’AnagrafeTributaria.
I SOGGETTI
Per il conseguimento di tali finalità i dati potranno anche essere soggetti a:
➜ comunicazione ad altri soggetti pubblici (es. Comuni, INPS….) in presenza di norma o regolamento;
➜ comunicazione per lo svolgimento di funzioni istituzionali: previa comunicazione del Garante;
➜ comunicazione a privati o enti pubblici economici: se ciò è previsto da una norma o da un regolamento.
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3.4.7 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, può accedere
ai propri dati personali per:
➜ verificarne l’utilizzo;
➜ eventualmente correggerli o aggiornarli nei limiti previsti dalla legge;
➜ cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge;
Tali diritti sono esercitati mediante richiesta rivolta al responsabile del trattamento.
3.4.8 CONSENSO
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento
è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8 per mille, del 5 per mille, del 2 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali
spetti la detrazione dell’imposta, per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché con la firma delle schede
attraverso le quali si effettua la scelta dell’8 e del 5 per mille ovvero del 2 per mille dell’Irpef.
Il CAAF in qualità di titolare del trattamento dei dati personali può far sottoscrivere all’utente che chiede assistenza
fiscale un proprio “Consenso al trattamento dei dati personali” finalizzato alla circolazione delle informazioni tra
diversi soggetti quali ad esempio Patronato INCA, oppure per consentirne il mantenimento al fine di ottenere negli
anni successivi assistenza per il medesimo e/o per un diverso servizio.
Contestualmente deve essere presentata al cittadino “Informativa sul trattamento dei dati personali”.
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