740.330
Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)
emanata dal Governo il 27 marzo 2007
visti gli art. 21c e 38 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno
1989 1)
I.
Disposizioni generali
Art. 1
1
Nel Cantone dei Grigioni vengono definite le seguenti colonie di
stambecchi:
a) Albris;
b) Julier;
c) Flüela-Rätikon;
d) Macun-Terza-Sesvenna;
e) Umbrail;
f) Rothorn-Weissfluh-Hochwang;
g) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco;
h) Oberalp-Tödi-Calanda.
2
L'Ufficio per la caccia e la pesca può catturare e trasferire stambecchi.
Art. 2
1
L'Ufficio per la caccia e la pesca rileva gli effettivi nelle singole colonie,
allestisce i piani di abbattimento, effettua il controllo degli abbattimenti e
comunica i dati necessari alle autorità federali competenti.
2
Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste sottopone per
approvazione alla Confederazione i piani di abbattimento.
Art. 3
1
Il Governo può donare o vendere stambecchi.
2
Il prezzo per la vendita di un animale vivo ammonta al massimo a 3 000
franchi.
Art. 4
1
La tassa di licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco ammonta a
200 franchi.
1)
Colonie di
stambecchi
Rilevamento
degli effettivi e
pianificazione
degli abbattimenti
Donazione e
vendita di
stambecchi
Tasse di licenza e
di abbattimento
CSC 740.000
1.1.2010
1
740.330
Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)
Per ogni stambecco abbattuto vengono riscosse le seguenti tasse di
abbattimento:
a) femmine
fr. 160.–
b) maschi da uno fino a tre anni
fr. 160.–
c) maschi di quattro e cinque anni
fr. 400.–
d) maschi di sei e più anni
fr. 660.–
3
In caso di animali ammalati e feriti la tassa di abbattimento si conforma
alla possibilità di utilizzazione dell'animale e al valore del trofeo.
2
II.
Pubblicazione
Iscrizione
Diritto di
partecipazione
Art. 5
L'Ufficio per la caccia e la pesca pubblica l'avviso nel Foglio ufficiale
cantonale.
Art. 6
1 1)
I cacciatori che intendono esercitare la caccia allo stambecco devono
iscriversi presentando il libretto per le licenze di caccia presso gli uffici di
rilascio delle licenze, designati dall'Ufficio per la caccia e la pesca nel
Foglio ufficiale cantonale.
2
Possono iscriversi i cacciatori che:
a) hanno esercitato la caccia alta grigionese per almeno cinque anni;
b) non hanno mai partecipato alla caccia allo stambecco oppure possono
iscriversi di nuovo in base alla pubblicazione.
In caso di nuova iscrizione si presuppone che il cacciatore abbia preso
parte di nuovo per almeno cinque anni alla caccia alta grigionese dopo
l'ultima caccia allo stambecco.
Art. 7
Il numero dei cacciatori aventi diritto di partecipare alla caccia si basa
sul numero di stambecchi da abbattere annualmente.
2
Hanno la precedenza i cacciatori che partecipano per la prima volta alla
caccia allo stambecco. In secondo luogo vengono presi in considerazione i
cacciatori che hanno già esercitato una o più volte la caccia allo
stambecco.
3
Se entro il termine vengono inoltrate più iscrizioni di quelle necessarie
per realizzare il piano di abbattimento, si decide tramite sorteggio.
1
1)
2
Iscrizione alla caccia allo stambecco
Testo giusta DG del 17 novembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010
1.1.2010
Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)
III.
Acquisto della licenza di caccia
Art. 8 1)
La licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco può essere acquistata
presso gli uffici di rilascio delle licenze designati dall'Ufficio per la caccia
e la pesca nel Foglio ufficiale cantonale.
Art. 9
Al momento dell'acquisto della licenza di caccia devono essere presentati
agli uffici di rilascio un documento d'identità valido, il libretto per le
licenze di caccia, il certificato comprovante la stipulazione
dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge e la
conferma relativa alla partecipazione al corso d'introduzione. Deve inoltre
essere inoltrato il modulo con la conferma firmata di proprio pugno che:
a) non sussistono motivi di rifiuto conformemente all'articolo 7 della
legge cantonale sulla caccia 2);
b) il tiro dell'arma utilizzata per la caccia alta è stato aggiustato
personalmente.
Art. 10
1
Se esiste il fondato sospetto che i dati non siano corretti, gli uffici di
rilascio delle licenze possono richiedere la presentazione di ulteriore
documentazione. Il rilascio della licenza viene negato fino al chiarimento
della fattispecie.
2
Su domanda degli interessati l'Ufficio per la caccia e la pesca emana una
decisione sull'esistenza dei presupposti per il rilascio della licenza
(decisione d'accertamento).
IV.
Art. 12
1
La caccia allo stambecco si svolge nel mese di ottobre. Essa dura per
ogni cacciatore al massimo 20 giorni.
2)
Uffici di rilascio
Documentazione
Verifica dei dati
Caccia allo stambecco
Art. 11
1
L'Ufficio per la caccia e la pesca istruisce i cacciatori che partecipano
alla caccia allo stambecco. Questi sono tenuti a frequentare il corso
d'introduzione.
2
La partecipazione al corso viene confermata per iscritto dall'Ufficio per
la caccia e la pesca.
1)
740.330
Istruzione
Periodi di caccia
Testo giusta DG del 17 novembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010
CSC 740.000
1.1.2010
3
740.330
Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)
L'esercizio della caccia è vietato nel giorno della Festa grigionese di
ringraziamento per il raccolto (terza domenica di ottobre).
2
Caccia allo
stambecco
1. Principio
2. Differenziazione dei maschi
per classi d'età
3. Assegnazione
dei maschi
Svolgimento
della caccia allo
stambecco
1. Organizzazione
4
Art. 13
A ogni cacciatore viene assegnato l'abbattimento di una femmina non
allattante e di un maschio della classe giovane, media o anziana. La
femmina deve essere abbattuta prima del maschio.
2
Al fine di mantenere nelle singole colonie la struttura naturale per quanto
riguarda l'età e il sesso, il contingente di abbattimento può essere
modificato in base ai piani di abbattimento approvati.
3
Se il contingente di abbattimento non viene realizzato, esso decade. Gli
abbattimenti mancanti possono venire eseguiti dagli organi di vigilanza
sulla caccia.
1
Art. 14
I maschi vengono suddivisi per età nelle seguenti classi:
a) classe giovane A:
maschi di uno e due anni;
b) classe giovane B:
maschi da uno fino a tre anni;
c) classe giovane C:
maschi di quattro e cinque anni;
d) classe media:
maschi da sei fino a dieci anni;
e) classe anziana:
maschi di undici e più anni.
Art. 15
1
I maschi vengono assegnati ai cacciatori come segue:
a) classe giovane A:
cacciatori da 24 fino a 29 anni;
b) classe giovane B:
cacciatori da 30 fino a 44 anni;
c) classe giovane C:
cacciatori da 45 fino a 54 anni;
d) classe media ed anziana: cacciatori di 55 anni e più anziani.
2
Se per gli abbattimenti in singole classi d'età sono pervenute troppe
poche iscrizioni, possono essere considerati i cacciatori delle classi
seguenti.
3
In caso di rinnovata partecipazione alla caccia allo stambecco, ai
cacciatori ai quali in una caccia precedente è già stato attribuito un
maschio della classe media o anziana deve essere attribuito l'abbattimento
di un maschio della classe giovane A.
Art. 16
L'assegnazione dei cacciatori alle singole colonie viene eseguita
dall'Ufficio per la caccia e la pesca. Gli organi di vigilanza sulla caccia
assegnano ai cacciatori la zona in cui cacciare.
1.1.2010
Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)
Art. 17
1
Gli stambecchi abbattuti devono essere presentati agli organi di vigilanza
sulla caccia. Se i capi corrispondono ai criteri di assegnazione, questi
vengono lasciati al cacciatore.
2
La valutazione della cacciabilità dei capi abbattuti che presentano uno
sviluppo anormale per quanto riguarda la costituzione fisica e la struttura
delle corna avviene in base alle direttive dell'Ufficio per la caccia e la
pesca.
Art. 18
1
Le funivie e i veicoli a motore possono essere utilizzati per recarsi nella
zona di caccia.
2
Sono vietate le battute di caccia. Per quanto la presente ordinanza non
stabilisca diversamente, per l'esercizio della caccia allo stambecco si
applicano per il resto le disposizioni valide per la caccia alta.
V.
2. Presentazione e
controllo
3. Disposizioni
speciali
Disposizioni finali
Art. 19
È abrogata l'ordinanza cantonale sulla regolazione degli effettivi degli
stambecchi (OCRS) del 21 giugno 1994 1).
Art. 20
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.
1)
740.330
Abrogazione del
diritto previgente
Entrata in vigore
AGS 1994, 3075 e modifiche AGS 1996, 3780: AGS 1998, 4291 e AGS FUC
2003, 3954
1.1.2010
5
Scarica

- Mesolcina