740.330 Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) emanata dal Governo il 27 marzo 2007 visti gli art. 21c e 38 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 1) I. Disposizioni generali Art. 1 1 Nel Cantone dei Grigioni vengono definite le seguenti colonie di stambecchi: a) Albris; b) Julier; c) Flüela-Rätikon; d) Macun-Terza-Sesvenna; e) Umbrail; f) Rothorn-Weissfluh-Hochwang; g) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco; h) Oberalp-Tödi-Calanda. 2 L'Ufficio per la caccia e la pesca può catturare e trasferire stambecchi. Art. 2 1 L'Ufficio per la caccia e la pesca rileva gli effettivi nelle singole colonie, allestisce i piani di abbattimento, effettua il controllo degli abbattimenti e comunica i dati necessari alle autorità federali competenti. 2 Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste sottopone per approvazione alla Confederazione i piani di abbattimento. Art. 3 1 Il Governo può donare o vendere stambecchi. 2 Il prezzo per la vendita di un animale vivo ammonta al massimo a 3 000 franchi. Art. 4 1 La tassa di licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco ammonta a 200 franchi. 1) Colonie di stambecchi Rilevamento degli effettivi e pianificazione degli abbattimenti Donazione e vendita di stambecchi Tasse di licenza e di abbattimento CSC 740.000 1.1.2010 1 740.330 Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) Per ogni stambecco abbattuto vengono riscosse le seguenti tasse di abbattimento: a) femmine fr. 160.– b) maschi da uno fino a tre anni fr. 160.– c) maschi di quattro e cinque anni fr. 400.– d) maschi di sei e più anni fr. 660.– 3 In caso di animali ammalati e feriti la tassa di abbattimento si conforma alla possibilità di utilizzazione dell'animale e al valore del trofeo. 2 II. Pubblicazione Iscrizione Diritto di partecipazione Art. 5 L'Ufficio per la caccia e la pesca pubblica l'avviso nel Foglio ufficiale cantonale. Art. 6 1 1) I cacciatori che intendono esercitare la caccia allo stambecco devono iscriversi presentando il libretto per le licenze di caccia presso gli uffici di rilascio delle licenze, designati dall'Ufficio per la caccia e la pesca nel Foglio ufficiale cantonale. 2 Possono iscriversi i cacciatori che: a) hanno esercitato la caccia alta grigionese per almeno cinque anni; b) non hanno mai partecipato alla caccia allo stambecco oppure possono iscriversi di nuovo in base alla pubblicazione. In caso di nuova iscrizione si presuppone che il cacciatore abbia preso parte di nuovo per almeno cinque anni alla caccia alta grigionese dopo l'ultima caccia allo stambecco. Art. 7 Il numero dei cacciatori aventi diritto di partecipare alla caccia si basa sul numero di stambecchi da abbattere annualmente. 2 Hanno la precedenza i cacciatori che partecipano per la prima volta alla caccia allo stambecco. In secondo luogo vengono presi in considerazione i cacciatori che hanno già esercitato una o più volte la caccia allo stambecco. 3 Se entro il termine vengono inoltrate più iscrizioni di quelle necessarie per realizzare il piano di abbattimento, si decide tramite sorteggio. 1 1) 2 Iscrizione alla caccia allo stambecco Testo giusta DG del 17 novembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010 1.1.2010 Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) III. Acquisto della licenza di caccia Art. 8 1) La licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco può essere acquistata presso gli uffici di rilascio delle licenze designati dall'Ufficio per la caccia e la pesca nel Foglio ufficiale cantonale. Art. 9 Al momento dell'acquisto della licenza di caccia devono essere presentati agli uffici di rilascio un documento d'identità valido, il libretto per le licenze di caccia, il certificato comprovante la stipulazione dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge e la conferma relativa alla partecipazione al corso d'introduzione. Deve inoltre essere inoltrato il modulo con la conferma firmata di proprio pugno che: a) non sussistono motivi di rifiuto conformemente all'articolo 7 della legge cantonale sulla caccia 2); b) il tiro dell'arma utilizzata per la caccia alta è stato aggiustato personalmente. Art. 10 1 Se esiste il fondato sospetto che i dati non siano corretti, gli uffici di rilascio delle licenze possono richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. Il rilascio della licenza viene negato fino al chiarimento della fattispecie. 2 Su domanda degli interessati l'Ufficio per la caccia e la pesca emana una decisione sull'esistenza dei presupposti per il rilascio della licenza (decisione d'accertamento). IV. Art. 12 1 La caccia allo stambecco si svolge nel mese di ottobre. Essa dura per ogni cacciatore al massimo 20 giorni. 2) Uffici di rilascio Documentazione Verifica dei dati Caccia allo stambecco Art. 11 1 L'Ufficio per la caccia e la pesca istruisce i cacciatori che partecipano alla caccia allo stambecco. Questi sono tenuti a frequentare il corso d'introduzione. 2 La partecipazione al corso viene confermata per iscritto dall'Ufficio per la caccia e la pesca. 1) 740.330 Istruzione Periodi di caccia Testo giusta DG del 17 novembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010 CSC 740.000 1.1.2010 3 740.330 Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) L'esercizio della caccia è vietato nel giorno della Festa grigionese di ringraziamento per il raccolto (terza domenica di ottobre). 2 Caccia allo stambecco 1. Principio 2. Differenziazione dei maschi per classi d'età 3. Assegnazione dei maschi Svolgimento della caccia allo stambecco 1. Organizzazione 4 Art. 13 A ogni cacciatore viene assegnato l'abbattimento di una femmina non allattante e di un maschio della classe giovane, media o anziana. La femmina deve essere abbattuta prima del maschio. 2 Al fine di mantenere nelle singole colonie la struttura naturale per quanto riguarda l'età e il sesso, il contingente di abbattimento può essere modificato in base ai piani di abbattimento approvati. 3 Se il contingente di abbattimento non viene realizzato, esso decade. Gli abbattimenti mancanti possono venire eseguiti dagli organi di vigilanza sulla caccia. 1 Art. 14 I maschi vengono suddivisi per età nelle seguenti classi: a) classe giovane A: maschi di uno e due anni; b) classe giovane B: maschi da uno fino a tre anni; c) classe giovane C: maschi di quattro e cinque anni; d) classe media: maschi da sei fino a dieci anni; e) classe anziana: maschi di undici e più anni. Art. 15 1 I maschi vengono assegnati ai cacciatori come segue: a) classe giovane A: cacciatori da 24 fino a 29 anni; b) classe giovane B: cacciatori da 30 fino a 44 anni; c) classe giovane C: cacciatori da 45 fino a 54 anni; d) classe media ed anziana: cacciatori di 55 anni e più anziani. 2 Se per gli abbattimenti in singole classi d'età sono pervenute troppe poche iscrizioni, possono essere considerati i cacciatori delle classi seguenti. 3 In caso di rinnovata partecipazione alla caccia allo stambecco, ai cacciatori ai quali in una caccia precedente è già stato attribuito un maschio della classe media o anziana deve essere attribuito l'abbattimento di un maschio della classe giovane A. Art. 16 L'assegnazione dei cacciatori alle singole colonie viene eseguita dall'Ufficio per la caccia e la pesca. Gli organi di vigilanza sulla caccia assegnano ai cacciatori la zona in cui cacciare. 1.1.2010 Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) Art. 17 1 Gli stambecchi abbattuti devono essere presentati agli organi di vigilanza sulla caccia. Se i capi corrispondono ai criteri di assegnazione, questi vengono lasciati al cacciatore. 2 La valutazione della cacciabilità dei capi abbattuti che presentano uno sviluppo anormale per quanto riguarda la costituzione fisica e la struttura delle corna avviene in base alle direttive dell'Ufficio per la caccia e la pesca. Art. 18 1 Le funivie e i veicoli a motore possono essere utilizzati per recarsi nella zona di caccia. 2 Sono vietate le battute di caccia. Per quanto la presente ordinanza non stabilisca diversamente, per l'esercizio della caccia allo stambecco si applicano per il resto le disposizioni valide per la caccia alta. V. 2. Presentazione e controllo 3. Disposizioni speciali Disposizioni finali Art. 19 È abrogata l'ordinanza cantonale sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (OCRS) del 21 giugno 1994 1). Art. 20 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007. 1) 740.330 Abrogazione del diritto previgente Entrata in vigore AGS 1994, 3075 e modifiche AGS 1996, 3780: AGS 1998, 4291 e AGS FUC 2003, 3954 1.1.2010 5