Base imponibile IVA
Secondo quanto dispone l’art.13, comma 1, del DPR 633/72, la base
imponibile ai fini IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è data
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al
prestatore in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Lo stesso articolo precisa quali sono gli elementi che devono entrare a far
parte della base imponibile.
Tali elementi sono:
il prezzo;
gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto accollati al
cessionario o committente;
i debiti o gli altri oneri verso terzi accollati al commissario o committente;
le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Lo sconto condizionato o meno, non previsto nelle originarie condizioni
contrattuali, ma stabilito successivamente tra le parti, dà diritto
all’emissione di una nota di variazione entro un anno dall’effettuazione
dell’operazione (art.26, comma 2, DPR 633/72).
Lo sconto può essere concesso anche in natura. La sua disciplina è prevista
dall’art.15 del DPR 633/72 che stabilisce che, i beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono in conformità delle originarie condizioni
contrattuali, eccettuati quelli soggetti ad aliquote superiori a quella della
merce venduta, sono esclusi dalla formazione della base imponibile.
Concorrono a formare la base imponibile anche gli oneri e le spese inerenti
l’esecuzione del contratto accollati al cessionario o committente quali
spese di trasporto, di montaggio, di posa in opera, ecc..
• Inoltre nel calcolo della base imponibile si tiene
conto di eventuali debiti o altri oneri verso
terzi accollati al commissario o committente
(come nel caso dei costruttori di fabbricati che
cedono immobili gravati da mutui e che devono
assoggettare ad IVA l’intero valore del fabbricato
e non il suo valore al netto del mutuo) e le
integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti (si tratta
di contributi, integrazioni e maggiorazioni di
prezzo).
• Sono, invece, esclusi dalla base imponibile, in base a quanto
stabilito dall'art.15 del decreto istitutivo dell'IVA, oltre agli sconti in
natura visti poc’anzi, anche:
•
• gli interessi di mora, le penalità per ritardi o irregolarità
nell'adempimento degli obblighi di contratto da parte del compratore.
Va ricordato che gli interessi per dilazione di pagamento sono,
invece, esenti ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/73;
• le somme anticipate in nome e per conto dell'acquirente del
bene o del servizio. Le spese documentate anticipate dal venditore
per conto dell'acquirente e che inequivocabilmente risultino dal
contratto a carico del compratore restano escluse dal conteggio
dell'Iva;
• l'importo degli imballaggi per i quali è pattuita la resa.
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