Il CRE centro riqualificazione edilizia, inserita nell’albo regionale delle associazioni a promozione sociale, promuove il progetto “in sicurezza on line “. Il progetto riguarda due elementi importanti: 1) Raccolta e archiviazione documenti che riguardano la sicurezza La documentazione è uno strumento organizzativo importante che consente la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà lavorativa e contribuisce all’implementazione e al monitoraggio del sistema gestionale per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Un buon sistema di gestione della documentazione raggiunge un giusto equilibrio tra la necessità di raccolta, fruibilità ed archiviazione del maggior numero di dati e quella del loro aggiornamento. La proposta prevede la delega del programma universitario a un’associazione senza scopo di lucro inserita nell’albo regionale, per la raccolta, gestione dei dati e dei documenti sulla sicurezza, dimezzando di fatto il tempo per la raccolta, rendendo più efficiente e snello il sistema e deresponsabilizzando il datore di lavoro perché tutto è on line affidato al CRE 2) Formazione: alla luce dell’accordo stato regioni del 25 luglio 2012 rep.153/CSR La legge 81/2008 (art.37 comma 1, lettere a, b) impone a tutte le imprese/strutture, piccole medie o grandi, con più o meno di 10 dipendenti, l’obbligo della formazione. Ad oggi l’ultimo chiarimento in ordine di tempo è relativo all’accordo tra governo e regioni del 25 luglio 2012 rep.153/CSR, che ha sancito le seguenti cose: -la formazione, non deve essere episodica ma deve mirare ad un processo continuativo che entri come fase strutturale nella prassi organizzativa di tutela dei lavoratori. -la formazione deve riguardare tutti, datore di lavoro (direttore del programma) collaboratori, impiegati, dipendenti, stagisti, lavoratori in prova, allievi etc. - sempre nel suddetto incontro citato in precedenza è stato concordato (come accordo e non come articolo di legge) la distinzione della formazione in formazione generale e formazione specifica. - la formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, dove presenti nel settore e nel territorio. - è prevista anche l’attività formativa in modalità e-learning (per la formazione generale) attraverso strumenti informatici. - I docenti impegnati nelle attività formative devono essere in possesso di un’esperienza documentata. - la formazione pregressa è riconosciuta se regolarmente documentata. La proposta si basa su un percorso formativo che parte dalla necessità di fornire ad ogni lavoratore un percorso formativo da segnalare ufficialmente su un libretto che abbia il valore di annotare le competenze acquisite dal lavoratore, durante l’iter lavorativo. Stesura di schede tecniche formative (n.3 annue) sulla formazione dei lavoratori in relazione al lavoro svolto. Stesura del libretto formativo del lavoratore (singolarmente) in cui “le competenze di ogni lavoratore, acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione/informazione durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa, vengono registrate. Test di verifica alla fine di ogni ciclo formativo. Ebbene Queste schede sono messe on-line per cui il singolo lavoratore ai sensi dell’art. 20 L.81/2008, è tenuto a collegarsi al sito e compiere nella piena autonomia e libertà l’atto formativo. In questa maniera l’università è sollevata dal compito di consegna individuale delle schede, della responsabilità e dal controllo che è affidato al CRE.