ESPORTAZIONE ILLEGALE DI CAPITALI: COME COMBATTERLA? MECCANISMI DI FRODE VALUTARIA E IPOTESI DI INTERVENTO ROMA 2012 CAPITOLO 1 LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI: DISCIPLINA NORMATIVA 1. L’evoluzione della normativa valutaria nel XX secolo a. Dal primo dopoguerra fino agli anni ‟80 b. La liberalizzazione valutaria 2. La disciplina comunitaria: il Regolamento n. 1889/2005 7 7 18 26 a. Finalità 26 b. Principi applicativi 27 3. La normativa italiana di attuazione 29 a. Principi generali 31 b. Le Autorità di gestione, di controllo e di irrogazione delle sanzioni 33 c. L‟obbligo di dichiarazione 34 (1) Presupposti 34 (2) Casi speciali 38 (a) Diplomatici 38 (b) Navi commerciali 38 (c) Imbarcazioni a vale/da diporto 39 (d) Aeromobili 40 (e) Convogli ferroviari 41 (3) Modalità di presentazione 41 (4) Contenuti 43 d. Statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante in Europa 44 e. Statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante in Italia 45 f. L‟attività di accertamento e di contestazione 53 g. La disciplina della collaborazione e dello scambio di informazioni 57 h. Il sistema sanzionatorio 58 i. L‟oblazione 59 j. La misura cautelativa del sequestro 60 k. Le procedure di sequestro adottate da altri Stati membri 62 l. Il procedimento istruttorio ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 64 4. Le considerazioni dell’Unione Europea sullo stato di attuazione della normativa 65 5. Possibili misure di rafforzamento 67 Capitolo 2 Risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza 1. Premessa 69 2. Il rischio di circolazione del denaro contante 70 3. Sistemi di frode 71 4. Risultati di servizio 72 Capitolo 3 Sistemi alternativi di trasferimento di denaro all’estero diversi dalle banche. Il modello operativo dei money transfer 1. Premessa 78 2. Funzionamento del circuito money transfer 79 3. Quadro giuridico in materia di money transfer 80 4. Le limitazioni all’uso del contante dei money transfer 81 5. Analisi dei flussi finanziari Italia-Cina tramite money transfer 85 4 a. Principali città di provenienza dei flussi 85 b. Principali città di destinazione dei flussi 85 c. Tratti caratterizzanti la movimentazione effettuata tramite money transfer 86 d. Ulteriori risultati 88 e. Analisi dei flussi finanziari diretti verso la Cina ma generati da soggetti di nazionalità non cinese 89 f. Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari creditizi 90 6. La disciplina degli istituti di pagamento 90 7. La disciplina degli agenti in attività finanziaria 98 8. Esperienze investigative della Guardia di finanza in tema di money transfer 107 9. Altre esperienze investigative della Guardia di finanza a contrasto del riciclaggio con utilizzo di denaro contante 109 a. Il ricorso a corrieri di valuta 109 b. Prestanomi per l‟intestazione fittizia di conti bancari e rimesse all‟estero 110 c. Compensazioni 112 Capitolo 4 Il monitoraggio fiscale dei flussi finanziari 1. Premessa 114 2. Profili generali della disciplina del monitoraggio fiscale 115 Capitolo 5 119 Considerazioni conclusive Indice cronologico normativa di settore 5 CAPITOLO 1 LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI: DISCIPLINA NORMATIVA 1. L’evoluzione della normativa valutaria nel XX secolo a. Dal primo dopoguerra fino agli anni ’80 Nella generale enunciazione dell‟art. 3 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, sia prima che dopo le modificazioni apportate dal Trattato di Maastricht, la libera circolazione dei capitali ha sempre trovato collocazione accanto alla circolazione delle persone e dei servizi, nell‟unica previsione della lettera c) del medesimo art. 3. La collocazione (certamente non fortuita) del principio della libera circolazione dei capitali nel Trattato di Roma ha da sempre voluto evidenziare la stretta complementarità dei movimenti di capitali rispetto all‟insieme degli scambi dei prodotti e dei fattori della produzione. Nel testo originale del Trattato di Roma1 era facile cogliere la diversa formulazione delle norme relative alla libera circolazione dei capitali rispetto alla disciplina delle altre libertà, formulazione senza dubbio più prudente e meno “liberale”. II raggiungimento dell‟obiettivo di una completa liberalizzazione risultava subordinato, infatti, al rispetto di numerose condizioni procedimentali e temporali. Di fatto sembrava che gli artt. 67-73 relativi alla libera circolazione dei capitali (ora abrogati dal Trattato di Amsterdam2) godessero di “una cautela” ben maggiore rispetto alla cadenza del disegno liberalizzatore complessivamente considerato. La disciplina dei movimenti dei capitali faceva emergere con particolare evidenza i limiti e le difficoltà di un sistema in cui, accanto ad una 1 2 Firmato il 25 marzo 1957. Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999. 7 liberalizzazione sostanzialmente completa degli scambi in un mercato comune, permaneva una significativa autonomia degli Stati membri in ordine alle rispettive politiche economiche e soprattutto monetarie3 . In realtà, quanto più ci si avvicinava nella disciplina del mercato comune alla politica monetaria, tanto più prudente si rivelava la spinta liberalizzatrice verso una piena libertà di circolazione. La situazione che ne risultava era a volte, e per certi aspetti, contraddittoria o almeno complessa: basti pensare alla circostanza che, da un lato, il controllo e la disciplina del movimento interno e internazionale dei capitali sono sostanzialmente strumenti della politica monetaria degli Stati; dall‟altro, quest‟ultima non può che essere condizionata dal movimento internazionale delle merci e dei fattori della produzione, ivi compreso il movimento dei capitali. La liberalizzazione dei mercati E tutto ciò si poneva sullo sfondo di un unico disegno liberalizzatore contenuto nel Trattato. Quanto appena considerato spiega, almeno in parte, la prudenza con la quale era stata prefigurata nel Trattato la disciplina dei movimenti di capitali, che si collegava anche a quella strettamente dei contigui servizi (banche più e assicurazioni). L‟art. 67 del Trattato (come detto, successivamente abrogato) disponeva che “Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a 3 Si veda a tal proposito Luisi e Carbone, cause riunite 286/82 e 26/83, sentenza 31 gennaio 1984, Racc. p. 377, punto 31, in cui si sottolinea «...la responsabilità che gli Stati membri, a norma degli artt. 104 e 107 del Trattato, hanno nel settore monetario e che implica la facoltà di adottare i provvedimenti idonei ad impedire fughe di capitali o altre analoghe speculazioni contro la moneta». 8 persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti o sul luogo di collocamento dei capitali”. Da una prima analisi si comprende che vi erano almeno due elementi che lo rendevano “diverso”4 rispetto ai corrispondenti articoli in tema di lavoratori (art. 39), di stabilimento (art. 43) e di servizi (art. 49), oltre che all‟art. 28 sulla restrizioni alla circolazione delle merci. In primo luogo, mentre nelle ricordate disposizioni la liberalizzazione era enunciata come obiettivo da realizzare senza alcuna imputazione di compiti (“la libera circolazione è assicurata”: art. 39; “le restrizioni vengono gradatamente soppresse”: artt. 43 e 49), l‟art. 67 demandava espressamente agli Stati membri l‟abolizione delle restrizioni. La maggiore autonomia e responsabilità lasciata agli Stati membri era inoltre confermata dal secondo e terzo comma dell‟art. 71, dove era dichiarata la disponibilità degli Stati ad andare oltre il livello di liberalizzazione prefigurato, in rapporto alle rispettive situazioni economiche e dei conti con l‟estero, salvo un potere di controllo e di impulso della Commissione. Il secondo elemento di diversità, invece, consisteva nella circostanza che l‟abolizione delle restrizioni ai movimenti di capitali fra i Paesi membri e delle discriminazioni era prevista “nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune”. Tale previsione, che assumeva un significato tecnico e limitativo assai marcato - in quanto si fa esplicito riferimento al “buon funzionamento” piuttosto che al “funzionamento tout court” - va inteso nel senso di una complementarità non soltanto rispetto alla liberalizzazione degli altri fattori 4 Cfr. Tesauro, “Diritto Comunitario”, Padova, 2000 . 9 della produzione e delle merci, ma anche rispetto ai progressi in tema di coordinamento delle politiche monetarie5 . Per molto tempo si è discusso sul reale contenuto e sulla effettiva portata dell‟ex art. 67. Con riferimento al primo aspetto, in particolare, ci si è interrogati se l‟art. 67 si riferisse alle restrizioni esclusivamente di cambio, ovvero comprendesse qualsiasi tipo di restrizione. Essendo il termine “restrizioni” utilizzato anche in altre norme6 del Trattato, non vi è ragione di pensare che l‟accezione intesa nell‟articolo 67 sia diversa da quella che gli era propria in queste altre disposizioni. È quindi da ritenere che il termine “restrizioni” stesse ad indicare tutti gli ostacoli, di qualsiasi natura, che si frapponevano alla libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri. Fra questi ostacoli, in prima linea vengono in considerazione le restrizioni di cambio, alle quali l‟articolo 68 faceva specifico riferimento. Le restrizioni di cambio incidono direttamente sul movimento dei capitali, in quanto hanno l‟effetto di bloccare o comunque limitare il trasferimento di risorse finanziarie al di là delle frontiere. Queste restrizioni non erano però le sole a dover essere eliminate: infatti, una volta abbattute le restrizioni di cambio, la circolazione intracomunitaria dei capitali poteva continuare ad essere ostacolata da regolamentazioni discriminatorie di vario tipo in quanto le legislazioni nazionali ponevano di frequente speciali regole, limitative o comunque di sfavore, quando entravano in gioco flussi di capitali da o verso l‟estero. 5 Si veda a tal proposito Casati, causa 203/80 , sentenza 11 novembre 1981, Racc. p. 2595, punto 9, in cui la Corte puntualizzò che una libertà assoluta di circolazione dei capitali avrebbe potuto « compromettere la politica economica di questo o quello Stato membro o provocare uno squilibrio della sua bilancia dei pagamenti, pregiudicando così il buon funzionamento del mercato comune ». 6 Cfr. l‟art. 30 in materia di circolazione delle merci, l‟art. 52 in materia di diritto di stabilimento e l‟art. 59 sulla prestazione dei servizi. 10 Anche queste restrizioni dovevano essere eliminate7. Lo prevedeva esplicitamente l‟articolo 67, che menzionava in modo specifico le “discriminazioni” fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti o sul luogo di collocamento dei capitali. Le discriminazioni vietate non erano solo quelle palesi ma anche quelle mascherate in norme di carattere generale: se queste gravavano sui capitali di provenienza comunitaria in modo diverso rispetto a quelli nazionali, e non erano necessariamente richieste per la tutela di rilevanti interessi pubblici, erano assolutamente vietate. Fermo restando il divieto di discriminazioni, per il resto gli Stati erano liberi di disciplinare come meglio credevano il funzionamento del loro mercato interno dei capitali. Erano, quindi, esclusi dalla sfera di applicazione di questa norma gli ostacoli alla circolazione dei capitali derivanti da restrizioni che gravavano in modo diretto e immediato sulla circolazione delle merci, delle persone o dei servizi. In definitiva, è possibile affermare che la logica complessiva della liberalizzazione dei movimenti di capitale era prevalentemente focalizzata sulle restrizioni di cambio, anche se in ogni caso la disciplina nel suo insieme finiva con il colpire anche restrizioni di diversa natura. Quanto poi alla effettiva portata dell‟ex art. 67, non v‟è dubbio che questo fosse sprovvisto di quell‟efficacia diretta che viceversa è la caratteristica più significativa delle corrispondenti disposizioni sulla circolazione dei lavoratori, dei servizi e sulla libertà di stabilimento. Ai singoli, pertanto, non derivavano diritti azionabili dinnanzi al giudice se non in base alle direttive di attuazione e nei limiti da queste stabiliti. 7 Cfr. Panico, “La libera circolazione dei capitali”, in Pennacchini – Monaco – Ferrari Bravo – Puglisi, Manuale di diritto comunitario, II, Torino, 1984, pagg. 205 s. 11 In conformità a quanto precede, la dottrina8 ha visto nella norma una condizione limitativa all‟immediata liberalizzazione dei movimenti di capitali, poiché l‟art. 67 non sarebbe stata norma precettiva, ma avrebbe avuto carattere programmatico e la sua attuazione sarebbe stata rimessa alla valutazione delle apposite Istituzioni comunitarie. Passando ora ad un veloce e necessariamente parziale esame dell‟ordinamento giuridico nazionale, con l‟espressione “disciplina valutaria” si è da sempre inteso quel corpo organico di norme che regolano i rapporti patrimoniali tra soggetti residenti e soggetti non residenti9. Il Diritto Valutario è costituito, più precisamente, da quell‟insieme di norme legislative e regolamentari che disciplinano i cambi e gli scambi internazionali, con la precipua finalità di perseguire l‟equilibrio della DIRITTO dei VALUTARIO bilancia pagamenti e gli obiettivi di politica economica. Le prime norme identificate come “valutarie” (il R.D.L. 17/1/1916, n. 34)10, emanate con il tramonto delle teorie del laissez faire, che avevano, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, orientato le scelte del legislatore italiano, furono tuttavia norme di carattere straordinario dovute anche e soprattutto alla situazione contingente del periodo bellico. 8 Cfr. De Guttry, “Verso un mercato finanziario europeo? La disciplina giuridica della circolazione dei capitali nella CEE”, Bologna, 1987, pag. 28. 9 B. Santamaria, La nuova disciplina valutaria, IGB, 1990, pag. 2. 10 Tale decreto stabiliva l‟istituzione di un Comitato incaricato di coordinare e controllare gli impegni valutari delle amministrazioni dello Stato che comportassero pagamenti da effettuarsi fuori dal Regno (B. SANTAMARIA, op. cit.). 12 L‟epoca fascista segna un profondo inasprimento delle norme valutarie nel tessuto normativo ed in tal senso particolare rilievo assume il R.D.L. 29 agosto 1925 n. 150811. ISTITUZIONE DEL MONOPOLIO DEI CAMBI Infatti, la grande recessione economica successiva al primo conflitto mondiale aveva portato all‟emanazione legislativi della posti già nazionale, l‟istituzione di a correttivi salvaguardia povera economia anche attraverso del Monopolio dei Cambi12. Successivamente, la caduta del fascismo fece venire meno gran parte della normativa valutaria sanzionatoria a carattere penale, ma rimasero comunque i controlli e le direttive nel mercato finanziario. Nel secondo dopoguerra – nell‟ambito del quale ad una iniziale fase di recessione economico/politica seguì, negli anni „50/‟60, la fase espansiva – la produzione normativa in materia valutaria fu caratterizzata da due provvedimenti fondamentali. Il primo fu il D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito dalla legge 25 luglio 1956, n. 786. D.L. 6 giugno 1956 n. 476 A seguito della sua emanazione, il sistema valutario si articolava essenzialmente su due divieti cardine: - il divieto, per i residenti, di compiere atti idonei a produrre obbligazioni con i non residenti; 11 Attribuzione al Governo della potestà di emettere provvedimenti normativi valutari con atti aventi forza di legge. Le norme riguardanti la materia regolavano il versamento e la cessione di valuta estera nonché il deposito dei titoli presso la Banca d‟Italia o le banche abilitate. Era inoltre fatto divieto assoluto di esportare, detenere, aprire crediti, ecc... in valuta estera e/o all‟estero al fine di impedire il compimento di arbitraggi a carattere speculativo che possano influenzare negativamente il corso dei cambi. Fu infatti istituito il Monopolio dei Cambi (R.D.L. 25 novembre 1917 n. 1900) e l‟Istituto Nazionale per i cambi con l‟estero (R.D.L. 11 dicembre 1917 n. 1956). 12 13 - il divieto di effettuare operazioni di esportazione ed importazione, se non in base ad autorizzazioni in deroga alla legge. L‟impostazione della legge n. 786 del 1956 e, in generale, di tutta la legislazione valutaria dell‟epoca era di carattere “denegativo”, basata cioè sul principio che tutto è vietato tranne ciò che è espressamente consentito. L‟origine di tale legislazione è ben individuabile nella situazione contingente estremamente precaria di quegli anni. In tale contesto, quindi, l‟impulso alla liberalizzazione dei capitali non poteva che venire da un input “sovranazionale”, e cioè da due direttive dei primi anni sessanta le cui disposizioni precettive erano - queste sì provviste di efficacia diretta13. In virtù di tali direttive, i movimenti di capitali corrispondenti e funzionali all‟esercizio delle libertà fondamentali, scambi in merci/servizi e diritto di stabilimento, erano completamente liberalizzati, mentre agli Stati membri restava solo la facoltà di controllare “la natura e la realtà” dei trasferimenti. A riguardo è opportuno precisare che le nozioni di movimenti di capitali e di pagamenti, presenti nel Trattato, sono sostanzialmente diverse: - la prima, infatti, si riferisce alle operazioni finanziarie DIVIETI CARDINE DEL TRATTATO DI ROMA che si traducono in un investimento ovvero in un‟allocazione di risorse senza collegamento alcuno con una prestazione ovvero con scambi di beni o servizi; - la seconda, invece, comprende le controprestazioni in denaro degli scambi di beni o servizi. 13 Direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, in GUCE del 12 luglio 1960, p. 921; Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962, in GUCE del 22 gennaio 1963, p. 62. 14 Questa differenza concettuale ha generato effetti evidenti anche sotto il profilo sistematico, in quanto la materia dei trasferimenti di capitali aveva nel Trattato di Roma una disciplina divisa in due parti distinte, in modo tale che i pagamenti trovavano collocazione in disposizioni diverse da quelle sui movimenti di capitali. A conferma di tale assunto, l‟art. 107 conteneva la previsione liberalizzatrice dei trasferimenti di valuta relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, determinandone la misura in corrispondenza ed anche in concomitanza con la progressiva liberalizzazione dei rapporti sottostanti14. In definitiva, comunitaria tendeva in a la tema disciplina di capitali liberalizzare MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO DI CAPITALI IN EUROPA i trasferimenti di valuta che fossero il corrispettivo di scambi di merci, servizi o capitali (art. 107); e per altro verso, con le direttive di attuazione dell‟ex art. 67, aveva definito specificamente tassativamente i e trasferimenti di capitali in senso proprio oggetto di liberalizzazione, trasferimenti che, pur se rilevanti in quanto essi stessi oggetto di scambi, fossero comunque complementari all‟esercizio delle altre libertà. Erano comunque possibili restrizioni ai movimenti di capitali che non avevano alcun riscontro in scambi di merci o servizi, come la pura e semplice esportazione materiale di mezzi di pagamento, senza corrispondenza alcuna (c.d. “hot money”)15. 14 Si parlava al riguardo anche di “quinta libertà”, per sottolinearne ancor più la stretta complementarità al mercato comune in senso stretto. 15 Cfr. Tesauro, “Diritto Comunitario”, ediz. 2000 CEDAM, pag.500. 15 È a questo contesto normativo che fanno riferimento alcune pronunce, anche significative, della Corte di Giustizia. Ad esempio, nella pronuncia Casati, di fronte ad un‟ipotesi di riesportazione di valuta di fatto non utilizzata per l‟acquisto di merci ma oggetto solo di una intenzione poi non realizzata, la Corte precisò che la liberalizzazione non riguardava i trasferimenti di valuta “non necessari per la libera circolazione delle merci”16. Ancor più significativa è la sentenza Luisi e Carbone17dove la Corte, dopo aver precisato che anche il turista che si sposti in un altro Paese ed è per ciò stesso destinatario di servizi deve poter beneficiare della liberalizzazione, ne dedusse che i trasferimenti di valuta per scopi turistici rientravano nella previsione sui trasferimenti di valuta corrispondenti e necessari all‟esercizio della libertà di prestazione di servizi e dunque liberalizzati. Nella medesima occasione la Corte ebbe modo di precisare la distinzione tra movimenti di capitali e pagamenti correnti, nel senso che i secondi sono “trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell’ambito di un negozio sottostante, mentre i movimenti di capitali sono operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l’investimento dell’importo di cui trattasi e non il corrispettivo di una prestazione”. Per tale motivo i movimenti di capitali possono costituire essi stessi la causa di pagamenti correnti, come implicano gli artt. ex 67, n. 2, e 107, n. 1”. In seguito, nella causa Brugnoni e Ruffinengo18, la Corte ha finito col dare una lettura ampia e sistematica dell‟intera disciplina dei movimenti di 16 Si veda a tal proposito Casati, causa 203/80, sentenza 11 novembre 1981, Racc. p. 2595, punti 14 e 25; Si veda a tal proposito Luisi e Carbone, cause riunite 286/82 e 26/83, sentenza 31 gennaio 1984, Racc. p. 377, punti 19-26. 18 Si veda a tal proposito Brugnoni e Ruffìnengo, causa 157/85, sentenza 24 giugno 1986, Racc. p. 2013. 17 16 capitali precisandone lo scopo, che era quello di garantire la più ampia libertà possibile e dunque di eliminare tutti gli ostacoli, anche quelli che, pur non esaurendosi in formali autorizzazioni valutarie e non pregiudicando l‟operazione, costituiscono pur sempre un intralcio alla libera circolazione dei capitali. Con ciò la Corte confermava la tendenza a puntualizzare i profili di sicura liberalizzazione che pur cautamente erano presenti nel Trattato, piuttosto che far leva sulle riserve lasciate a presidio dell‟autonomia degli Stati membri nella valutazione delle rispettive esigenze di politica monetaria. Resta peraltro alquanto evidente che nella disciplina comunitaria la nozione e con essa la liberalizzazione dei movimenti di capitali avevano carattere residuale rispetto ai trasferimenti e pagamenti relativi a scambi di merci e servizi. Ciò portava alla conseguenza di fatto che nel sistema comunitario vigeva un principio analogo a quello presente nel sistema italiano fino agli anni ottanta, secondo cui i movimenti di capitali che non fossero espressamente elencati tra quelli liberalizzati potevano essere oggetto di restrizioni da parte degli Stati membri. Di contro, però, fu introdotto nel EVOLUZIONE DELLE nostro ordinamento un ulteriore NORME VALUTARIE caposaldo restrittivo, individuabile ITALIANE nella legge 30 aprile 1976, n. 159 D.L. n. 476 del 6 giugno 1956 D.L. n. 31 del 4 marzo 1976 L. n. 599 del settembre 1986 29 di conversione del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, recante “disposizioni penali in materia valutaria”, che introdusse, nell‟ordinamento nazionale, alcune sanzioni penali per contrastare fenomeni come D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988 17 l‟esportazione di valuta e la costituzione di capitali all‟estero, prevedendo inoltre una soglia di punibilità molto bassa19. Le motivazioni di una tale restrizione sono, ancora una volta, da ricercarsi nel gravissimo periodo di crisi economico-politica degli anni „7020, durante il quale divenne molto sentita la necessità di impedire la fuga di capitali all‟estero. Gli anni „80 segnarono, invece, una lenta ma graduale inversione di tendenza sfociata nell‟emanazione della legge 29 settembre 1986, n. 599, recante “Delega del Parlamento al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire nuove norme ispirate al principio di libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero”. Fu così emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, che riorganizzò tutta la legislazione fino ad allora vigente in materia valutaria21. Il D.P.R. n. 148/88 (c.d. Testo Unico Valutario), pur caratterizzato da un orientamento del tutto opposto rispetto alla legge n. 786/56, lasciò comunque ancora in vigore il regime del Monopolio dei Cambi e delle Valute, il divieto di costituzione di capitali all‟estero e di esportazione di valuta, confermando, nella sostanza, anche le pregresse sanzioni penali, le quali sono state successivamente depenalizzate con la legge n. 455 del 21 ottobre 1988. b.La liberalizzazione valutaria Come precedentemente accennato, quindi, in base al suddetto quadro normativo nazionale estremamente restrittivo e sanzionatorio, l‟origine del monitoraggio fiscale non poteva che generare da una “volontà sovranazionale”, in particolare dalle varie direttive comunitarie sulla liberalizzazione valutaria. 19 £ 5.000.000 nel 1976 equivalgono a circa £ 50.000.000 del 2000. Su tutte la nota crisi energetica petrolifera del 1973. 21 Cosiddetto Testo unico valutario: T.U.V.. 20 18 È proprio l‟appartenenza dell‟Italia all‟Unione Europea che ha permesso al nostro ordinamento sostanziale una riorganizzazione normativa alla luce dei principali obiettivi formulati dal Trattato istitutivo della Comunità22. Questi ultimi, indicati nell‟art. 3 lettera C del Trattato, sanciscono infatti, come noto, “la eliminazione tra gli Stati Membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali...”. La circolazione dei capitali costituisce quindi una delle quattro fondamentali del libertà mercato comune, anche se si tratta dell‟unica libertà che ha subito nella sua attuazione contrasti e ritardi, soprattutto se paragonata alle altre. Storicamente, dopo una prima serie di misure di liberalizzazione negli anni „6023, che si sono limitate a consolidare gli impegni già assunti dagli Stati Membri nell‟ambito dell‟OCSE24, il processo di liberalizzazione è progressivamente rallentato negli anni „70, fino ad un arretramento tale da far constatare che le restrizioni cui si era giunti erano addirittura maggiori e più limitative di quelle esistenti al momento della stipula del Trattato. Le ragioni sono da ricercare nel fatto che la Comunità, pur stabilendo la soppressione delle restrizioni alla circolazione dei capitali attraverso generici meccanismi di coordinamento, lasciava al tempo stesso intatte le prerogative dei singoli Stati in tema di politiche economiche e monetarie. Si è già accennato come le circostanze cominciarono a cambiare verso i primi anni „80, sia per gli importanti progressi compiuti nella correzione degli squilibri interni dai paesi membri, sia per la spinta fornita dai mercati 22 Cit. Direttive 63/60 dell‟11 maggio 1960 e 21 del 19 dicembre 1962. 24 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 23 19 finanziari internazionali, che iniziavano a risentire degli effetti negativi di una politica ostativa alla libera circolazione dei capitali. Nel giugno 1985 la Commissione UE pose l‟obiettivo della completa integrazione dei mercati finanziari entro il 1992, con la presentazione di un “Libro Bianco” sul completamento del mercato interno, sulla eliminazione delle restrizioni ai movimenti di capitale e la piena libertà per gli intermediari di prestare i propri servizi in tutto il territorio della Comunità. Infatti, analizzando nel dettaglio il Trattato di Roma del 195725, la disciplina della circolazione dei capitali è inserita nel capo IV del Titolo II della Parte Seconda e, nelle disposizioni ivi ricomprese, riveste importanza fondamentale l‟art. 67, recante l‟obbligo di sopprimere gradualmente le restrizioni ai movimenti di capitali nonché le discriminazioni di trattamento fondate su nazionalità, residenza delle parti, collocazione dei capitali. A differenza però della disciplina prevista per le altre libertà 26, l‟eliminazione delle restrizioni non è assoluta, bensì limitata alla “misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune...”. Tale norma assume perciò carattere “programmatico” e la sua attuazione è rimessa all‟adozione di apposite direttive CE. La motivazione di ciò si rinviene proprio nella difficoltà di procedere alla liberalizzazione in assenza di un adeguato coordinamento delle politiche economiche e monetarie nazionali27. Oltre al già citato art. 67, concorrono alla soppressione delle restrizioni alla circolazione dei capitali sia l‟art. 68 paragrafo 1, che prevede l‟impegno tra gli Stati Membri di semplificare le norme e la prassi 25 Anche perché la proposta del “Libro Bianco” non fu successivamente ratificata. Libertà relative alle merci, alle persone ed ai servizi. 27 L. GANDULLIA, La circolazione dei capitali e deregolamentazione valutaria, Roma, 1995, pag.132. 26 20 amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni di cambio, sia il paragrafo 2, che vieta di agire in maniera discriminatrice nella disciplina interna. Degno di nota è il fatto che, al fine di rendere unitaria l‟azione della Comunità nel settore in esame, è stato previsto che sia la stessa Comunità Europea a legiferare in materia attraverso apposite direttive emanate dal Consiglio su proposta della Commissione, al fine di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione. Il Consiglio è giunto, così, all‟emanazione Direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988 SPINTA VERSO MAGGIORI LIBERTÀ DI MOVIMENTO della fondamentale Direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988, fonte ispiratrice della norma interna del 1990 adottata deregulation valutaria, dall‟esecutivo italiano. La cosiddetta prevista a decorrere dal 1° luglio 1990, incontrava, però, dei limiti nelle citate clausole di salvaguardia: infatti, ai sensi dell‟art. 3 della Dir. 88/361/CEE28, qualora i movimenti provocato forti di capitale tensioni avessero interne, la Commissione acconsentiva all‟utilizzo di particolari misure di salvaguardia della durata massima di sei mesi. Per la prima volta, dunque, un elemento esterno, la partecipazione dell‟Italia all‟Unione Europea, influenzava le fonti di produzione normativa interna in materia valutaria che in precedenza erano state sempre condizionate dalla situazione politico-economica interna contingente29.. Negli anni novanta il Trattato di Maastricht ha definitivamente sancito l‟assetto raggiunto, perfezionandolo sotto il profilo sistematico in modo 28 29 Che riprende i già esaminati dettami degli artt. da 67 a 73 del Trattato di Roma del ‟57. A. ORLANDINI, Il Monitoraggio fiscale, Maggioli, 1995, pag.12. 21 anche più razionale, in particolare mettendo insieme capitali e pagamenti fino ad allora disciplinati in settori diversi, come si è prima sottolineato. Il capo quarto del Trattato, che ricalca il tenore assoluto della Dir. n. 361/88, così come modificato, è infatti dedicato a “Capitali e pagamenti”, uniti nell‟unica disposizione liberalizzatrice contenuta nell‟art. 56, n.1: in concreto l‟art. 56, n.1, ha sancito che “nell’ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi”. La stessa formula è utilizzata subito dopo per i pagamenti (art.56, n. 2). Dal 1° gennaio 1994, gli attuali articoli da 54 a 60 hanno definitivamente sostituito gli artt. 67-73 del Trattato, nonché le disposizioni dedicate ai pagamenti, prima comprese tra le disposizioni sulla politica economica e monetaria, a loro volta radicalmente modificate dal Trattato di Maastricht. È appena il caso di sottolineare il carattere chiaro, preciso e incondizionato dell‟art. 56. Come ha chiarito la Corte di Giustizia in più occasioni30, tale norma è provvista di efficacia diretta. A voler trascurare le disposizioni di diritto transitorio, i passaggi più significativi della disciplina introdotta a Maastricht, che sostanzialmente non innova granché rispetto all‟assetto raggiunto già alla fine degli anni ottanta, sono sufficientemente chiari per essere riassunti in pochi sintetici punti. Il principio, sancito dall‟art. 56, è che tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri e tra questi e Stati terzi (anche le restrizioni indirette o dissimulate in misure in apparenza indistintamente applicabili) sono abolite. Restano valide, nei rapporti con gli Stati terzi, solo le restrizioni in vigore al 31 dicembre 1993, nazionali o comunitarie, e relative a investimenti diretti, inclusi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di 31 Si veda a tal proposito: Sanz de Lera e a., cause C-163, 165 e 250/94, sentenza 14 dicembre 1995, Racc. p. I4831, punto 41; Verkoijen, causa C-35/98, sentenza 6 giugno 2000, punto 33. 22 servizi finanziari o l‟ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari (art. 57, n. 1). Ad esempio, e come si è più volte ricordato, se è vero che la materia fiscale rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono comunque tenuti a rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario, tra cui la libera circolazione dei capitali. Ne consegue che una misura che rifiuti una esenzione fiscale ai dividendi di azioni emesse da società stabilite in un altro Stato membro, con il chiaro scopo di favorire gli investimenti in società nazionali, restringe i movimenti di capitali ed è dunque vietata, non potendo neppure essere giustificata con motivi collegati ad interessi generali, in particolare con l‟esigenza di coerenza del regime fiscale31. Del pari, è incompatibile con le norme sulla libera circolazione dei capitali una normativa nazionale che vieti di iscrivere un‟ipoteca nella valuta di un altro Stato membro: e ciò in quanto è tale da dissuadere gli interessati dal formulare un credito in quella valuta32. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare normative tributarie che distinguano i soggetti in base alla residenza o al collocamento del capitale (art. 58, lett. a); e soprattutto il diritto degli Stati membri di controllare che non si verifichino infrazioni alle leggi nazionali, in particolare nel settore fiscale33 o in quello della vigilanza prudenziale sugli istituti bancari o di richiedere a fini amministrativi e statistici la trasparenza dei movimenti (art. 4 della direttiva e art. 58, lett. b). Le misure di controllo degli Stati membri non possono, beninteso, avere l‟effetto di ostacolare i movimenti di capitale conformi al diritto comunitario. 32 Si veda a tal proposito Uerkoiien, sopra citata, punti 56-62. Si veda a tal proposito Trummer, causa C-22/97, sentenza 16 marzo 1999, Racc. p. 1-1661, punti 22-28. 34 Si veda a tal proposito: Svensson e Gustavsson, causa C-484/93, sentenza 14 novembre 1995,Racc. p. I3955, punto 10; Sandoz, causa C-439/97, sentenza 14 ottobre 1999, Racc. p. I-7041, punti 18 e seguenti. 33 23 A quest‟ultimo proposito, si rileva che la prassi di alcuni Stati di subordinare ad una previa autorizzazione o addirittura di vietare del tutto i trasferimenti intracomunitari di valuta, ad esempio di banconote, era già incompatibile con la richiamata Direttiva, così come oggi è incompatibile con l‟art. 58 del Trattato, a meno che al dovuto test di proporzionalità non risulti effettivamente necessaria a fini di ordine pubblico o di sicurezza34. È così, ad esempio, una normativa nazionale che subordini l‟acquisto di una proprietà fondiaria da parte di cittadini di altri Stati membri ad una previa autorizzazione, è da ritenersi incompatibile con le norme sulla libera circolazione dei capitali; tale norma, infatti, non potrebbe essere giustificata né con il motivo che si tratta di una restrizione necessaria per impedire violazioni delle leggi nazionali sulla residenza secondaria 35, né nell‟ipotesi in cui l‟esigenza di sicurezza invocata non soddisfi il criterio di proporzionalità36. Al contrario, e in armonia con la libera circolazione dei capitali, può considerarsi legittima l‟imposizione di un obbligo di dichiarazione, in quanto non comporta la sospensione dell‟operazione e al contempo lascia impregiudicata la possibilità per l‟Amministrazione di verificare la liceità del trasferimento rispetto a norme penali (si pensi appunto al riciclaggio) o fiscali37. In definitiva, anche per le restrizioni ai movimenti di capitali viene in rilievo l‟eccezione fondata su “esigenze imperative” aut similia, richiamata in relazione alle restrizioni frapposte dagli Stati membri alle altre libertà sancite dal Trattato. 35 Si veda a tal proposito: causa Sanz de Lera, sopra citata, punti 19 e seguenti; Konle, causa C-302/97, sentenza 1 giugno 1999, Racc. p. I-3099, punti 40 e seguenti; Association Eglise de Scientologie, causa C54/99, sentenza 14 marzo 2000, punto 19. 36 Si veda a tal proposito Konle, causa C-302/97, sentenza 1° giugno 1999, Racc. p. I-3099, punti 44-49. 37 Si veda a tal proposito Albore, causa C-423/98, sentenza 13 luglio 2000, punti 16-24 (nella specie si trattava dell'isola d'Ischia e dei limiti all'acquisto di proprietà per gli stranieri dovuti a ragioni di sicurezza). 37 Si veda a tal proposito: causa Bordessa, sopra citata, punti 24-27; Sanz de Lera e a., sopra citata, punti 22 e seguenti. La seconda pronuncia si richiama agli artt. 56, n.l, e 58, n.l, lett.b, nel senso che ostano a una normativa che subordina l'esportazione di monete, biglietti di banca ovvero assegni al portatore ad un'autorizzazione previa, ma non ostano invece a che tale disposizione sia subordinata a una dichiarazione previa (punto 30). 24 Per i movimenti di capitali, peraltro, è possibile sostenere che l‟aver elencato nell‟art. 58 alcune ipotesi sintomatiche di esigenze imperative, intenda suggerire un test di proporzionalità più rigoroso. E l‟individuazione del confine tra il consentito e il non consentito nella giurisprudenza sulle autorizzazioni appena richiamata ne è un segno di qualche rilievo. Resta ferma, peraltro, la circostanza che la libera circolazione di capitali è strettamente funzionale all‟esercizio effettivo delle altre libertà. Ciò si traduce nella possibilità di limitazioni che siano la conseguenza di una restrizione legittima all‟esercizio di una delle altre libertà, in particolare del diritto di stabilimento. Il Trattato prevede, inoltre, delle misure di salvaguardia: nel caso in cui movimenti di capitali con Paesi terzi causino - o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell‟Unione economica e monetaria, il Consiglio può adottare misure nei confronti di Paesi terzi, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e consultata la Banca centrale europea (art. 59), nonché eventuali misure di urgenza collegate alle più generali misure rientranti nella politica estera e di sicurezza comune di cui all‟art. 301 del Trattato (art. 59). In proposito, uno Stato membro può anche adottare unilateralmente misure urgenti, salvo diversa delibera successiva del Consiglio (art. 59, n. 2). Ritornando alla concreta applicazione di tali principi comunitari all‟interno dell‟ordinamento nazionale, il 27 aprile 1990 venne emanato il D.L. n. 9138 che sanciva, di fatto, la fine del Monopolio dei Cambi, autorizzando tutti quei comportamenti precedentemente vietati dal D.P.R. 148/88. In sintesi viene ad essere ulteriormente superata la concezione denegativa della previgente disciplina, per giungere ad un regime di pressoché totale liberalizzazione valutaria, in applicazione del principio che “tutto è libero tranne quello che è espressamente vietato”. 38 In G.U. del 2 maggio 1990 n. 100. 25 2. La disciplina comunitaria: il Regolamento n. 1889/2005 a. Finalità La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità. Dal punto di vista sistematico, tale provvedimento: - ha reso direttamente LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA applicabile in ciascuno degli LA DISCIPLINA COMUNITARIA: REG. N. 1889/2005 Stati membri, a decorrere dal 15 giugno 2007, un sistema di sorveglianza comune La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26.10.2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità Europea. sui movimenti di denaro contante d’importo pari o superiore a Sorveglianza comune in ogni Stato membro, dal 15 giugno 2007, sui movimenti di denaro contante d‟importo pari o superiore ad euro 10.000,00 in entrata o in uscita dalla Comunità Europea. 10.000 euro, in entrata o in uscita dalla Comunità Europea; - integra la normativa prevista dalla terza direttiva antiriciclaggio n. 60/2005/CE, con l‟obiettivo di: ridurre il rischio che l‟applicazione di meccanismi di prevenzione del riciclaggio di capitali attraverso i canali degli enti creditizi, degli intermediari finanziari e di talune categorie di professionisti possa indirettamente provocare un aumento dei trasferimenti di denaro per finalità illecite dalla Comunità verso i Paesi esteri e, viceversa, dall‟estero verso i Paesi membri; arginare, pertanto, anche attraverso i controlli doganali, il fenomeno del riciclaggio internazionale, tutelando la stabilità e la credibilità finanziaria; armonizzare il sistema di sorveglianza comune a fini valutari, visto che 26 fino a quel momento tale Decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195 «Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento CE n. 1889/2005» Armonizzazione disciplina nazionale comunitaria Il decreto in parola disciplina sostanzialmente i presupposti e delle modalità di applicazione degli obblighi di dichiarazione di denaro al seguito. disciplina veniva applicata solo da alcuni Stati membri in virtù del diritto nazionale; in questo senso, viene rimarcato che “le disparità Il D. Lgs 195/2008 sostituisce la precedente normativa italiana sulla circolazione transfrontaliera di capitali al seguito di cui al precedente decreto legge n. 167/1990. legislative pregiudizievoli al sono corretto funzionamento del mercato” e vanno contro uno dei compiti della Comunità che è quello di “promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria”. b.Principi applicativi Sulla base delle predetta finalità, il Regolamento n.1889/2005: - prevede il principio dell’obbligatoria dichiarazione valutaria, da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante d‟importo pari o superiore a 10.000 euro; il possesso di tale somma va dichiarata all‟Autorità competente dello Stato membro di entrata o di uscita. In questo contesto, ai sensi dell‟art. 2 del predetto regolamento, per: “denaro contante”, si intendono tutte le banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio (in euro o valute estere), strumenti negoziabili (travellers di nonché gli pagamento al portatore cheque, assegni, 27 Pertanto, ai sensi dell‟art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 195/2008, s‟intendono per “denaro contante”: - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; - gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers’s cheque; - gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all‟ordine ed i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; - gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all‟ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. effetti all‟ordine e mandati di pagamento) girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento), firmati ma privi del nome del beneficiario; “autorità competenti”, si fa riferimento alle autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dai medesimi Paesi membri ad applicare il regolamento comunitario; - fissa gli elementi informativi obbligatori da comunicare al momento del passaggio, ovvero i dati del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro, l‟importo e la natura del denaro, la sua origine e destinazione nonché l‟itinerario seguito ed il mezzo di trasporto utilizzato; - rimette a ciascuno Stato membro le modalità con cui dichiarare le informazioni valutarie, stabilendo che possono essere fornite in forma scritta, orale o elettronica. Qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta esiste l‟obbligo di rilasciare al dichiarante una copia autenticata della stessa; - stabilisce l‟onere di scambiare le informazioni raccolte tra le Autorità competenti degli Stati membri o con Stati terzi, in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, ovvero con la Commissione Europea qualora vengano riscontrate possibili frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità; - attribuisce ai funzionari delle Autorità dei Paesi membri la potestà di sottoporre a controllo, alle condizioni previste dalle legislazioni nazionali, le persone fisiche, i loro bagagli ed i mezzi di trasporto utilizzati, per verificare il corretto adempimento dell‟obbligo di dichiarazione. In caso di violazione, le somme trasportate al seguito possono essere trattenute mediante l‟applicazione di una misura 28 amministrativa; a tal fine, a carico dei trasgressori, gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive. 3. La normativa italiana di attuazione Il Regolamento n. 1889/2005, in quanto regolamento comunitario emanato ai sensi dell‟art. 249 del Trattato CE, è di per sé stesso obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, per cui ha prodotto effetti immediati simili a quelli dei provvedimenti di legge nazionali fin dalla data della sua effettiva entrata in vigore (15 giugno 2007). Al riguardo, occorre evidenziare che: - già prima del Regolamento del 2005, il nostro ordinamento aveva previsto e reso obbligatorio - attraverso il decreto-legge n. 167 del 28 giugno 199039, convertito dalla legge n. 227 del 4 agosto 1990 - un sistema nazionale di sorveglianza dei trasferimenti al seguito di denaro contante, titoli e valori mobiliari, basato proprio sulla presentazione di una dichiarazione specifica all‟Ufficio Italiano dei Cambi (poi confluito nella Banca d‟Italia con la denominazione di Unità di Informazione Finanziaria), che scattava sia per i passaggi intracomunitari (dall‟Italia verso un altro Paese dell‟Unione Europea, e viceversa), sia per quelli extracomunitari (dall‟Italia verso un Paese non appartenente all‟Unione Europea, e viceversa); - l‟impatto del Regolamento n. 1889/2005 ha comportato, da subito, l‟esigenza di allineare il sistema di sorveglianza nazionale alla nuova soglia di 10.000 euro (prima, fissata a 12.500 euro) attraverso il D.M. 15 giugno 2007, determinando, altresì, l‟obbligatorietà della dichiarazione dei passaggi di capitali in tutti i casi di transiti extracomunitari di persone dirette da e verso l‟estero, ivi compresi quelli fra l‟Italia e la Repubblica di San Marino40 o lo Stato del Vaticano41 e, all‟inverso, da San Marino o 39 Recante “Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.” Circa l‟obbligatorietà della dichiarazione valutaria da/verso la Repubblica di San Marino, si è espresso il senso favorevole il Comitato di Sicurezza Finanziaria nel 2009 sulla base anche di un parere motivato della Banca d‟Italia secondo cui: 40 29 dallo Stato del Vaticano verso l‟Italia. Tuttavia, allo scopo di armonizzare ed allineare in tutti i suoi punti la normativa interna con quella comunitaria completando, così, la disciplina sostanziale dei presupposti e delle modalità di applicazione degli obblighi di dichiarazione, sulla base dei principi direttivi fissati dall‟art. 15 della legge delega n. 34 del 25 febbraio 2008, è stato emanato il decreto legislativo n. 195 in data 19 novembre 2008 (per brevità, di seguito decreto 195/2008), recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005”, che costituisce ora la disciplina base nazionale in materia di circolazione transfrontaliera di capitali al seguito, in sostituzione della previgente normativa fissata dal predetto decreto legge n. 167/1990. Passando ad esaminare le principali disposizioni di legge del decreto 195/2008, si evidenzia che il provvedimento si articola essenzialmente in nove punti, ossia: - le finalità ed i principi generali; - le Autorità competenti; - i presupposti, le modalità e i contenuti della dichiarazione obbligatoria alla frontiera; Principali aspetti del Decreto Legislativo 195/2008 Finalità e principi generali; Autorità competenti; Presupposti, modalità e contenuti dichiarazione obbligatoria alla frontiera; Attività di accertamento e contestazione delle violazioni valutarie; Collaborazione ed interscambio tra le Autorità competenti italiane e quelle degli Stati membri e dei Paesi terzi; Sistema sanzionatorio; Misura cautelativa del sequestro amministrativo; Regole procedimento istruttorio per irrogare le sanzioni. - la disciplina di cui al Regolamento n. 1889/2005 non prevede eccezioni di sorta e copre quindi tutti i casi di passaggi extracomunitari; - non vi sono accordi fra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino per la cooperazione nella lotta al riciclaggio che possono far considerare, a tal fine, la Repubblica di San Marino come territorio comunitario; - l'applicazione doverosa del regolamento 1889 e della normativa nazionale con esso allineata non viene ad incidere sulla parità di trattamento fra residenti italiani e residenti sammarinesi in materia valutaria attuata dall'art. 3 della Convenzione 1991: sia gli uni che gli altri, infatti, si vedrebbero assoggettati ad un regime di controlli al confine ma senza pregiudizio per l'equiparazione in materia valutaria quale sancita dal ridetto art. 3. 41 Un parere favorevole all‟obbligatorietà della dichiarazione valutaria per i passaggi di denaro dalla Città del Vaticano verso l‟Italia e viceversa è stato espresso in data 3 novembre 2010, a norma dell‟art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 195/2008, dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, di cui all‟art. 1 del D.P.R. n. 114/2007, in relazione ad alcune contestazioni effettuate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria. In tale direzione, si muove, altresì, l‟articolo 39 della legge n. 127 del 30 dicembre 2010 dello Stato del Vaticano (in vigore dal 1 aprile 2011) recante “Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”. 30 - l‟attività di accertamento e di contestazione delle violazioni valutarie; - il sistema di collaborazione e di interscambio informativo tra le Autorità competenti italiane e quelle degli altri Stati membri e terzi; - il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo; - la misura cautelativa del sequestro amministrativo; - le regole del procedimento istruttorio per l‟irrogazione delle sanzioni42. a. Principi generali Ai sensi dell‟art. 2, il decreto 195/2008 disciplina le misure dirette a contrastare l‟introduzione dei proventi di attività criminose nel sistema Art. 2 del D. Lgs. 195/2008 Ai sensi dell‟art. 2, il Decreto Legislativo 195/2008 disciplina le misure dirette a contrastare l‟introduzione dei proventi di attività criminose nel sistema economico e finanziario a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, attraverso l‟istituzione di un sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di “denaro contante” che consenta, attraverso l‟obbligo della dichiarazione, di monitorare i trasferimenti di capitali in entrata e in uscita dall‟Italia. economico e finanziario a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, attraverso l‟istituzione di un sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di “denaro contante” che consenta, attraverso l‟obbligo della dichiarazione, di monitorare i trasferimenti di capitali in entrata e in uscita dall‟Italia. In questo senso, l‟obbligo della dichiarazione assolve anche al compito di arginare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo intercettando, mediante l‟effettuazione dei controlli doganali alla frontiera ed i servizi di vigilanza dinamica pianificati sul territorio nazionale, i capitali che si intendono occultare e trasferire al seguito per le predette finalità illecite. 42 Si precisa che alcune considerazioni e indirizzi interpretativi delle norme sono stati tratti dal Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante, approvato dal Gruppo di lavoro permanente istituito dalla Commissione Europea (programma Dogane 2013), di cui si è dato atto nella Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio in data 12 agosto 2010. 31 Per questo motivo, il provvedimento di legge è stato coordinato con la disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo contenuta nei decreti legislativi nn. 109 e 231 del 2007, di recepimento della terza direttiva 2005/60/CE, prevedendo un sistema di scambio di informazioni, di dati e di notizie tra le Autorità competenti italiane e quelle degli altri Stati membri della Comunità Europea. A tal fine, sono state riprese, anche per le finalità di prevenzione del decreto 195/2008, le definizioni - già utilizzate ai fini amministrativi antiriciclaggio - relativamente alle nozioni di “riciclaggio” e di “finanziamento del terrorismo”, per cui deve intendersi: - finanziamento del terrorismo, ai sensi dell‟art. 1, lettera a), del decreto 109/2007, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all‟intermediazione, al deposito, alla custodia o all‟erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall‟effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti; - riciclaggio, ai sensi dell‟art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, la commissione di una delle seguenti condotte: · conversione, trasferimento, acquisto, detenzione o utilizzazione di beni provenienti da attività criminose; · occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimentazione e proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi. 32 b.Le Autorità di gestione, di controllo e di irrogazione delle sanzioni Come già ricordato, l‟art. 2 del Regolamento n. 1889/2005 stabilisce che le Autorità competenti sono le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il regolamento stesso. Coerentemente con questa definizione, l‟art. 1, comma 1, lettera a), del decreto 195/2008 individua le Autorità preposte a tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta, ossia l’Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d‟Italia, cui il legislatore attribuisce, per ognuna di essi, uno specifico ruolo nell‟attività di prevenzione. Autorità di gestione, di controllo e d’irrogazione delle sanzioni In particolare: - l‟Agenzia delle Dogane l’Agenzia delle Dogane costituisce l‟organismo cui è demandata la raccolta e la gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d‟importo pari o superiore a 10.000 euro; costituisce l‟organismo cui è la Guardia di Finanza esercita, in collaborazione con i funzionari doganali, ed in via autonoma anche al di fuori degli spazi doganali, le potestà di controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni valutarie; demandata la ricezione delle il Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta l‟Autorità competente per l‟istruttoria del procedimento di irrogazione delle sanzioni; dichiarazioni l’Unità di Informazione Finanziaria costituisce l‟Amministrazione destinataria delle informazioni e dei dati antiriciclaggio ed antiterrorismo, acquisiti nel corso degli accertamenti valutari alla frontiera. valuta obbligatorie d‟importo pari di o superiore a 10.000 euro; Per realizzare il sistema di sorveglianza, le Autorità competenti adottano forme di coordinamento e scambio informazioni, anche attraverso l‟utilizzo di supporti informatici - la Guardia di Finanza esercita, sia in collaborazione con i funzionari doganali, sia in via autonoma, le potestà di controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni valutarie; - il Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta l‟Autorità competente per l‟istruttoria del procedimento di irrogazione delle sanzioni; - l‟Unità di destinataria Informazione delle Finanziaria informazioni e costituisce dei dati l‟Amministrazione antiriciclaggio ed antiterrorismo, acquisiti nel corso degli accertamenti valutari alla frontiera. 33 Per realizzare il sistema di sorveglianza, le Autorità competenti possono adottare forme di coordinamento e di scambio di informazioni, anche attraverso l‟utilizzo di supporti informatici. c. L’obbligo di dichiarazione (1) Presupposti L‟articolo 3 del decreto 195/2008 prescrive che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta “denaro contante” d‟importo pari o superiore a 10.000 euro deve farne dichiarazione all‟Agenzia delle Dogane. Ciò significa che la disciplina L’articolo 3 del decreto 195/2008 prescrive che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta “denaro contante” d‟importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all‟Agenzia delle Dogane. dei movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica: - sia per i passaggi intracomunitari di persone La disciplina dei movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall‟Italia verso un altro Paese dell‟Unione Europea, e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea. dirette dall‟Italia verso un altro Paese dell‟Unione Europea, e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea; - per ogni viaggiatore (inclusi i membri dell‟equipaggio) che entra o esce per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima. Non rileva la qualifica di proprietario del denaro, per cui se una persona fisica trasporta denaro per conto di una persona giudica o per un altro soggetto, deve effettuare la dichiarazione indicando il nome della persona giuridica o dell‟altro soggetto per conto del quale opera. Per le persone fisiche che viaggiano in gruppo, il limite di 10 mila euro si applica singolarmente a ciascun individuo. L‟obbligo 34 dichiarativo vale anche per i minori, nelle figure dei genitori o dei tutori legali; - a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (ad esempio, nel bagaglio a mano o da stiva). Rispetto al regime valutario precedente, che faceva riferimento genericamente ai trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari, la nuova normativa poggia su un‟accezione più specifica di “denaro contante”, ripresa integralmente dall‟art. 2 del Regolamento n. 1889/2005, allo scopo di ricomprendere nel sistema di monitoraggio dei flussi finanziari tutti gli strumenti non tracciabili come mezzi di pagamento. Pertanto, ai sensi dell‟art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 195/2008, s‟intendono per “denaro contante”: - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; non è denaro contante e, quindi, non sono sottoposti all‟obbligo di dichiarazione valutaria, la moneta non più valida come mezzo di pagamento, le vecchie monete da collezione, le monete in metallo prezioso, l‟oro, i metalli e le pietre preziose; - gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali i travellers’s cheque; - gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all‟ordine ed pagamento, portatore, i mandati emessi girati di al senza restrizioni, a favore di un Pertanto, ai sensi dell‟art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 195/2008, s‟intendono per “denaro contante”: - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; - gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers’s cheque; - gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all‟ordine ed i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; - gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all‟ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; 35 - gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all‟ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. Possono essere ricompresi nella definizione di strumenti negoziabili anche le obbligazioni e le azioni al portatore. Quest‟ultime, non previste nel nostro ordinamento giuridico, possono essere emesse solo da soggetti esteri. Inoltre, in quanto strumenti tracciabili dal sistema bancario, le disposizioni sui movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.A. che rechino l‟indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In questo senso, restano, in ogni caso, applicabili le norme previste dall‟art. 49 del decreto 231/2007 in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, ed in particolare quelle riguardanti: - il divieto di trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta, quando il valore dell‟operazione è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; - l‟obbligo di emettere assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari d‟importo pari o superiori a 1.000 euro con l‟indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - la possibilità di girare unicamente all‟incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. gli assegni bancari e postali emessi all‟ordine del traente. Sulla base di questo principio generale, un‟attenzione specifica va riposta alle cambiali alla luce del: 36 - parere n. 303099 in data 13 ottobre 2010, espresso dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio che, nel caso esaminato, ha ritenuto non sussistente la violazione contestata in quanto le cambiali recavano quale beneficiario reale lo stesso soggetto che ne era in possesso al momento del passaggio transfrontaliero; - parere n. 400562/V del 16 luglio 2011 della stessa Commissione consultiva, che non ha considerato rientrante nella definizione di “denaro contante” i vaglia cambiari oggetto della fattispecie esaminata, in quanto gli stessi risultavano emessi in favore di un beneficiario idoneamente identificato, non risultavano riportare girate senza restrizione, ovvero l‟indicazione di un beneficiario fittizio; - parere n. 401072/V del 5 ottobre 2011 della medesima Commissione consultiva, che ha annoverato nel concetto di “denaro contante” il trasporto al seguito di cambiali al portatore, in quanto considerate nel caso esaminato quali “effetti all’ordine girati senza restrizioni”. Si evidenzia, inoltre, anche il decreto del dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro n. 400892 del 18 agosto 2011, che non ha considerato “denaro contante” nel caso esaminato una promissory note, in quanto ritenuta un titolo di credito all‟ordine, emesso a favore di un beneficiario idoneamente identificato. Tenuto conto, ad ogni modo, del continuo evolversi della materia, è stato previsto che il Ministero dell‟Economia e delle Finanze possa con proprio decreto modificare o integrare la nozione di “denaro contante”. 37 (2) Casi speciali (a) Diplomatici Conformemente alla Convenzione sulle relazioni diplomatiche (1961) e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, i funzionari competenti al controllo non sono autorizzati a trattenere ed aprire la valigia diplomatica e consolare. Tuttavia, un diplomatico è una persona fisica e, pertanto, con riferimento al denaro contante trasportato dallo stesso o da un rappresentante consolare, occorre operare una netta distinzione tra un viaggio privato e un viaggio ufficiale con valigia diplomatica. In caso di viaggio ufficiale, trova applicazione la Convenzione di Vienna e il bagaglio del diplomatico non può essere controllato per appurare se il rappresentante diplomatico o consolare ha omesso la dichiarazione. Viceversa, in presenza di un viaggio privato, trovano piena applicazione tutte le disposizioni legislative di cui al decreto 195/2008. (b) Navi commerciali Le persone fisiche (capitano, equipaggio o passeggeri) in entrata nell‟Unione Europea o in uscita dalla stessa via nave e con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro devono presentare una dichiarazione alle Autorità competenti, al primo punto di entrata o all‟ultimo punto di uscita, a seconda dei casi. E‟ prevista un‟eccezione per le persone fisiche che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro a bordo di altre imbarcazioni 38 (come pescherecci, mercantili, navi da carico e navi passeggeri in entrata nell‟Unione Europea o in uscita dalla stessa), nel caso in cui rimangono a bordo dell‟imbarcazione. Inoltre, il capitano (o un eventuale rappresentante, come un agente marittimo) di una nave passeggeri, di un mercantile o di un peschereccio deve dichiarare eventuali somme pari o superiori a 10.000 euro [(ad esempio, importi forniti dal proprietario della nave per pagare gli stipendi dell‟equipaggio e altre spese (cassa di bordo)] nel caso in cui tale denaro contante sia portato a bordo o scaricato in entrata nell‟Unione Europea o in uscita dalla stessa43. (c) Imbarcazioni a vela/da diporto Il capitano e/o l‟equipaggio/i e/o i passeggeri di imbarcazioni a vela o da diporto (ossia imbarcazioni utilizzate per scopi personali ricreativi, al contrario delle navi commerciali) hanno l‟obbligo di procedere con le pratiche di sdoganamento e di dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro se diretti in un Paese terzo e se in arrivo nell‟Unione Europea da un Paese terzo, anche nel caso in cui rimangano a bordo. 43 Si riportano alcuni esempi: un viaggiatore di una nave passeggeri che arriva al primo porto dell‟Unione Europea e che non scende dalla nave, non deve dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore alla soglia di legge. Tuttavia, se il passeggero lascia la nave, con un importo di denaro pari o superiore a 10 mila euro, allo scalo successivo nell‟Unione Europea deve effettuare la dichiarazione a tale punto di entrata. Se un passeggero con un importo pari o superiore alla somma da dichiarare si imbarca su una nave con destinazione un porto fuori dall‟Unione Europea, la dichiarazione deve essere effettuata prima dell‟imbarco. Nel caso in cui un passeggero, che inizia il proprio viaggio nell‟Unione Europea, custodisca sulla nave un importo pari o superiore a 10 mila euro e parta da un porto all‟interno dell‟Unione Europea senza trasportare il denaro, non deve effettuare la dichiarazione. 39 (d) Aeromobili Una persona (equipaggio, deve fisica passeggeri) dichiarare eventuali importi di denaro contante superiori alla soglia predefinita nel momento in cui entra nell‟Unione Europea o ne esce. La dichiarazione non è necessaria qualora la persona fisica in arrivo nell‟Unione Europea non abbandoni l‟aeromobile in caso di scalo in un aeroporto dell‟Unione Europea. Se la persona fisica lascia l‟aeromobile e si reca nell‟area di transito portando con sé un importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare il denaro contante al primo aeroporto nell‟Unione Europea. Di seguito, sono riportati alcuni esempi: - un passeggero in partenza dall‟India con destinazione Germania, che non rimane a bordo dell‟aeromobile in Germania e continua il proprio viaggio verso il Regno Unito, presenta la dichiarazione al suo ingresso nel territorio tedesco; - un passeggero in partenza dalla Spagna con scalo in Portogallo, che non rimane a bordo dell‟aeromobile e continua il proprio viaggio verso il Brasile, presenta la dichiarazione all‟uscita dal Portogallo; - un passeggero in partenza dal Lussemburgo con scalo in Svizzera, che non rimane a bordo dell‟aeromobile nel territorio elvetico e continua il proprio viaggio verso la Svezia, deve presentare due dichiarazioni: la prima in uscita dall‟Unione Europea in Lussemburgo e la seconda all‟ingresso in Svezia. 40 (e) Convogli ferroviari Anche in tal caso, se il convoglio attraversa il confine di Stato, i passeggeri hanno l‟obbligo di dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro. Allo stesso obbligo soggiacciono eventuali società che espletano servizi a bordo dei treni (per es. ristorazione), in particolare con riferimento alla consistenza della cassa all‟atto dell‟attraversamento della linea di confine. (3) Modalità di presentazione Con riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione transfrontaliera di valuta, il decreto 195/2008 ha individuato una disciplina generale secondo cui la stessa può essere alternativamente: - trasmessa telematicamente, prima dell‟attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche che saranno pubblicate nel sito dell‟Agenzia delle Dogane44. In questo caso, il dichiarante porterà al seguito copia della dichiarazione ed il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale, sia nei passaggi in entrata che in quelli in uscita dal territorio dello Stato; - consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell‟ufficio. Anche in questi 44 Si tratta di una modalità non ancora operativa, per la cui definitiva attuazione l‟Agenzia delle Dogane non ha fissato un termine preciso. 41 casi, il dichiarante deve recare con sé copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. Innovativa è, quindi, la facoltà per il transitante di utilizzare lo strumento telematico, sia per i trasferimenti extracomunitari che intracomunitari, e l‟eliminazione della possibilità di depositare la dichiarazione, nel termine di 48 ore posteriori o antecedenti al passaggio transfrontaliero tra i Paesi membri della Comunità, presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale o un Comando della Guardia di Finanza. Inoltre, la possibilità di usufruire degli uffici doganali limitrofi consente, nei casi di passaggi extracomunitari da e verso la Repubblica di San Marino, di ritenere ancora validi i chiarimenti forniti dall‟Agenzia delle Dogane con la circolare del 16 giugno 2008, secondo cui, per quanto concerne il territorio sammarinese, le dichiarazioni valutarie possono essere presentate presso gli Uffici individuati dalla Decisione n. 2/2000 (Comitato di cooperazione CE - San Marino) che insistono nell'immediata vicinanza del territorio della predetta Repubblica estera, ossia Rimini, Forlì - Cesena, Bologna - Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “Guglielmo Marconi” e Ravenna. Accanto alla disciplina generale, è stata mantenuta la facoltà, per i trasferimenti da e verso l‟estero mediante plico postale o equivalente (ad esempio, corrieri privati), di poter presentare la dichiarazione a Poste italiane S.p.A. o ai fornitori dei servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26145, all‟atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Quest‟ultimi, ricevute le dichiarazioni obbligatorie, ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla loro trasmissione per via telematica all‟Agenzia delle Dogane, entro sette giorni. 45 Recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio". 42 (4) Contenuti La dichiarazione obbligatoria va redatta, per tutti i trasferimenti intracomunitari ed extracomunitari di capitali da 10.000 euro in su, in conformità al modello allegato al decreto 195/2008 che, riprendendo quello approvato dal D.M. 22 aprile 2008, apporta esclusivamente le modifiche ai riferimenti normativi procedurali e sanzionatori46. Più specificatamente, il modello prevede la compilazione di 34 campi, in cui vanno riportati: - i dati identificativi del dichiarante e del soggetto per conto del quale viene effettuato il trasferimento; in particolare, è richiesta l‟indicazione del nome e del cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e l‟indirizzo di residenza nonché il codice fiscale; - i titoli e/o i valori mobiliari, Il modello prevede la compilazione di 34 campi, in cui vanno riportati: con la specificazione della - i dati identificativi del dichiarante e del soggetto per conto del quale viene effettuato il trasferimento, comprensivi del codice fiscale; - i titoli e/o i valori mobiliari, con la specificazione della valuta e dell‟importo; - le informazioni sull‟origine del denaro (ad esempio, da risparmi, vendite d‟immobili, proventi di operazioni commerciali, e così via); - le generalità del destinatario del trasferimento (qualora diverso dal dichiarante); - l‟utilizzo previsto delle somme trasferite (ad esempio, per spese turistiche, acquisti d‟immobili o di merci, e così via); - l‟itinerario seguito, con l‟indicazione del Paese di partenza, di destinazione e di quelli eventuali di passaggio; - il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, stradale, ferroviario o marittimo); - la data, la firma e gli estremi del documento d‟identificazione. valuta e dell‟importo; - le informazioni sull‟origine del denaro (ad esempio, da risparmi, d‟immobili, vendite proventi di Il modulo per la dichiarazione è disponibile sul sito internet dell‟Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it – link “Consigli per il viaggiatore” e/o nella sezione Modulistica. operazioni commerciali, e così via); - le generalità del destinatario del trasferimento (qualora diverso dal dichiarante); - l‟utilizzo previsto delle somme trasferite (ad esempio, per spese turistiche, acquisti d‟immobili o di merci, e così via); 46 Il modulo per la dichiarazione è disponibile sul sito internet dell‟Agenzia www.agenziadogane.gov.it – link “Consigli per il viaggiatore” e/o nella sezione Modulistica. 43 delle Dogane - l‟itinerario seguito, con l‟indicazione del Paese di partenza, di destinazione e di quelli eventuali di passaggio; - il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, stradale, ferroviario o marittimo); - la data, la firma e gli estremi del documento d‟identificazione. L‟obbligo della dichiarazione non è considerato soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. d.Statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante in Europa Il regolamento sui controlli di denaro contante non prevede esplicitamente l‟obbligo di fornire statistiche. Gli Stati membri hanno nondimeno concordato di inviare alla Commissione le statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante ricevute e sui risultati dei controlli effettuati nel periodo 15 giugno 2007 - 30 giugno 2009. In questo periodo, gli Stati membri hanno ricevuto 178.351 dichiarazioni di denaro contante, a cui corrisponde un importo totale equivalente a 79.922 milioni di euro. Le dichiarazioni di denaro contante presentate in entrata sono state 101.824, quelle in uscita 76.527. Nel periodo di segnalazione, Germania, Italia e Francia hanno rappresentato, rispettivamente, il 25%, il 22,5% e il 13% del numero totale di dichiarazioni di denaro contante ricevute, seguite da Spagna (9%), Lituania (4,5%), Polonia (4%), Regno Unito (3,5%) e Bulgaria). PAESI CON MAGGIORI DICHIARAZIONI DI DENARO CONTANTE 4,50% 4% 3,50% Germania 25% 9% Italia Francia Spagna Lituania Polonia 13% 22,50% 44 Regno Unito Il numero di dichiarazioni di denaro contante rese negli Stati membri è cresciuto rapidamente fino alla fine del 2008 (da 13.196 dichiarazioni nel 3° trimestre del 2007 a 28.210 dichiarazioni nell‟ultimo trimestre 2008). Nel 2° trimestre del 2009 il numero delle dichiarazioni di denaro contante è sceso a 27.236. Lo stesso andamento riguarda l‟importo equivalente in euro desunto da tali dichiarazioni (5.432 milioni di euro nel 3° trimestre del 2007, 13.051 milioni di euro nell‟ultimo trimestre del 2008, 9.496 milioni nel 2° trimestre del 2009). È molto probabile che il numero di dichiarazioni di denaro contante e il corrispondente importo totale in euro abbiano seguito il calo generale dell‟attività economica del 2009 legato alla crisi bancaria. Nel secondo trimestre del 2009, oltre il 63% delle dichiarazioni di denaro contante è stato presentato negli aeroporti, il 30% nei valichi di frontiera stradali, il 5% nei porti e il 2 % nei valichi di frontiera ferroviari. L‟86,2% delle dichiarazioni di denaro contante è stato presentato da corrieri di denaro privati, il 13% da corrieri di denaro professionisti. e. Statistiche delle dichiarazioni di denaro contante in Italia I dati di seguito presentati riportano il numero delle dichiarazioni acquisite e registrate nel sistema informatico doganale nell‟anno 2010, suddivise tra quelle in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso, recanti il controvalore in euro delle valute ivi indicate, convertite utilizzando il cambio ufficiale medio annuale. Infine, tra i flussi di maggiore importo ed elevata ripetitività occorre evidenziare quelli relativi alle seguenti particolari tipologie: pagamento per transazioni commerciali tra soggetti comunitari, attraverso l‟invio degli strumenti di pagamento per il tramite di spedizioni postali; 45 movimenti in entrata derivanti dall‟emersione di attività detenute all‟estero (“scudo fiscale” – fase finale dell‟operazione chiusa il 30 aprile 2010); attività degli esercizi di cambiavalute all‟interno degli spazi doganali; attività di esercizi commerciali e sportelli bancari all‟interno degli spazi doganali; casse di bordo (navi da crociera – navi mercantili – compagnie aeree). Tra tali movimentazioni più significative, sia per numero che per quantità di denaro contante, gli importi più elevati si riferiscono ai flussi da e verso l‟Italia concernenti la repubblica di San Marino e la Svizzera. ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 17.111 7.267 24.378 2.168.322.752 2.261.465.526 4.429.788.278 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 51% € 2.261.465.526 N. DICH. 7.267 ENTRATA 49% € 2.168.322.752,31 N. DICH. 17.111 IN ENTRATA IN USCITA Si riportano di seguito alcune analisi di dettaglio, in relazione alla distinzione tra flussi comunitari e non comunitari, nonché in relazione ad 46 alcuni specifici Paesi di origine/destinazione indicati nelle dichiarazioni registrate. ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI COMUNITARI) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 4.575 2.584 7.159 652.116.011 513.430.320 1.165.546.331 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 44% € 513.430.320 N. DICH. 2.584 ENTRATA 56% € 625.116.011 N. DICH. 4.575 IN ENTRATA IN USCITA ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI NON COMUNITARI) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 12.536 4.683 17.219 1.516.206.742 1.748.035.205 3.264.241.947 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI ENTRATA 46% € 1.516.206.742 N. DICH. 12.536 USCITA 54% € 1.748.035.205 N. DICH. 4.683 IN ENTRATA IN USCITA 47 ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SAN MARINO) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 300 147 447 212.073.134 585.979.817 798.052.951 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI ENTRATA 27% € 212.073.134 N. DICH. 300 USCITA 73% € 585.979.817 N. DICH. 147 IN ENTRATA IN USCITA ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SVIZZERA) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 1.433 1.001 2.434 477.540.070 886.127.762 1.363.667.832 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI ENTRATA 35% € 447.540.070 N. DICH. 1433 USCITA 65% € 886.127.762 N. DICH. 1001 IN ENTRATA IN USCITA 48 ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI VATICANO) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO 4 9 13 VALORE IN EURO 174.110 214.000 388.110 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 55% € 214.000 N. DICH. 9 ENTRATA 45% € 174.110 N. DICH. 4 IN ENTRATA IN USCITA ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI LUSSEMBURGO) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 24 29 53 147.724.133 252.404.369 400.128.502 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 63% € 252.404.369 N. DICH. 29 ENTRATA 37% € 147.712.133 N. DICH. 24 IN ENTRATA IN USCITA 49 ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI PARADISI FISCALI 47) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 3.217 2.035 5.252 1.049.045.340 1.806.621.551 2.855.666.891 Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI ENTRATA 37% € 1.049.045.340 N. DICH. 3.217 USCITA 63% € 1.805.621.550 N. DICH. 2.035 IN ENTRATA IN USCITA PAESI DI ORIGINE DELLE SOMME IN ENTRATA (importi > €. 2 mln) Panama 3% Hong Kong 13% Libano 1% Malta 1% Uruguay 1% Emirati Arabi 1% Uniti Bahamas 1% Lussemburgo 14% Svizzera 45% San Marino 20% DISTRIBUZIONE DEI VALORI IN ENTRATA 47 Paesi a fiscalità privilegiata individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministero delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministero dell‟Economia e delle Finanze (per le società). 50 PAESI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME IN USCITA (importi > €. 2 mln) Malta Panama 2% Bahamas 1% Cipro 1% 1% Lussemburgo 13% Isole 1% Cayman 0,5% Bermuda 0,5% Isole Marshall San Marino 32% Svizzera 48% DISTRIBUZIONE DEI VALORI IN USCITA ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI POSTE ITALIANE) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE NUMERO VALORE IN EURO 5.587 162 5.749 441.330.105 209.436.870 650.766.975 USCITA 32% € 209.436.870 N. DICH. 162 ENTRATA 68% € 441.330.105 N. DICH. 5.587 DISTRIBUZIONE DEI VALORI 51 VARIAZIONI RISPETTO AL 2009 2009/2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA 2010 IN ENTRATA 2009 Variazioni IN ENTRATA 2010 IN ENTRATA 2009 Variazioni NUMERO 17.111 16.501 + 610 (+3,69%) 7.267 7.851 -584 (-7,43%) VALORE IN EURO 2.168.322.752 3.097.786.802 - 929.464.050 (-30%) 2.261.465.526 4.315.757.375 -2.054.291.849 (-47,6%) 2009/2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI COMUNITARI) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA 2010 IN ENTRATA 2009 Variazioni IN ENTRATA 2010 IN ENTRATA 2009 Variazioni NUMERO 4.575 4.549 + 26 (+0,57%) 2.584 3.588 -1.004 (-27,9%) VALORE IN EURO 652.116.011 600.866.452 + 51.249.55 (+8,52%) 513.430.320 606.038.518 -92.608.198 (-15,28%) 2009/2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI NON COMUNITARI) TIPO DICHIARAZIONE IN ENTRATA 2010 IN ENTRATA 2009 Variazioni NUMERO 12.536 11.952 + 584 (+4,88%) VALORE IN EURO 1.516.206.742 2.496.920.349 -980.713.607 (+39,27%) IN ENTRATA 2010 IN ENTRATA 2009 Variazioni 4.683 4.263 +420 (+9,85%) 1.748.035.205 3.709.718.858 -1.961.683.653 (-52,9%) I dati appena evidenziati sottolineano una sostanziale stabilità del numero di dichiarazioni ricevute nel 2010, rispetto all‟anno precedente, sia in 52 entrata che in uscita, ma nel contempo una forte contrazione dei valori dichiarati. La diminuzione dei valori dichiarati riguarda quasi esclusivamente i flussi non comunitari, con particolare riferimento a quelli afferenti la Repubblica di San Marino e la Svizzera, che rispettivamente sono diminuiti di 2.179 e 1.113 milioni di euro. Le motivazioni circa i decrementi registrati in ordine ai flussi non comunitari possono trovare una parziale spiegazione nelle seguenti categorie di eventi: - chiusura dei termini per l‟effettuazione del rimpatrio di somme detenute all‟estero, mediante utilizzazione degli strumenti previsti dall‟istituto dello “scudo fiscale”; - crisi di liquidità dettata dall‟andamento dei mercati finanziari internazionali; - movimentazioni di somme attraverso circuiti canalizzati, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste in caso di violazione dell‟obbligo di dichiarazione. Tali flussi restano, in ogni caso, meritevoli di approfondimenti unitamente a quelli afferenti altri Paesi a fiscalità agevolata. Per quanto attiene l‟andamento dei valori dei flussi comunitari, il ridotto decremento degli importi sembra non risentire degli eventi sopra elencati. f. L’attività di accertamento e di contestazione L‟articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1889/2005 prevede che “al fine di controllare l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione stabilito dall’articolo 3, i funzionari delle Autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto”. 53 In conformità a tale previsione, la legislazione nazionale (art. 4 del decreto legislativo n. 195/2008) nel recepire l‟indirizzo comunitario si è determinata nell‟attribuire, in modo del tutto paritetico, in capo ai funzionari dell‟Agenzia delle Dogane ed ai militari della Guardia di Finanza, i poteri di accertamento e di contestazione delle violazioni all‟obbligo di dichiarazione valutaria. A tal fine: - i funzionari dell‟Agenzia delle Dogane esercitano i poteri e le facoltà attributi dal Regolamento CE 450/2008 del 23 aprile 200848, dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (cosiddetto, T.U.L.D.), dall‟art. 32, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 42749, e dall‟art. 28, comma 1, lettera a), del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (art. 4, comma 1); - i militari della Guardia di Finanza si avvalgono dei poteri e delle facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall‟art. 28, comma 1, lettera a), del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie laddove applicabili (art. 4, comma 2); - i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria esercitano, altresì, i poteri attribuiti dall‟art. 25 del predetto D.P.R. n. 148/198850 (art. 4, comma 3). 48 Recante l‟istituzione del codice doganale comunitario. Tra le norme di possibile interesse, si rammenta l‟art. 25 che, nell‟ambito della sezione 7 in tema di controllo delle merci, fa riferimento alle modalità di svolgimento dei controlli doganali. In particolare, secondo tale disposizione, i controlli doganali possono consistere nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell‟esistenza e autenticità di documenti, nell‟esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e di altri atti simili. 49 Tale articolo stabilisce che ”oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall’art. 20 bis del medesimo decreto”. 50 Art. 25 del D.P.R. n. 148/1988 “1. L'Ufficio italiano dei cambi (ora UIF) vigila sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari: a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate; b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate; c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia. 54 Soffermando più specificamente l‟attenzione sulle attribuzioni e sulle potestà dei militari della Guardia di Finanza, si evidenzia che l‟articolo 2 del decreto legislativo n. 68/2001: - demanda al Corpo (comma 2) compiti di prevenzione, ricerca e repressione, tra le altre, delle D. Lgs 68/2001 Compiti della Guardia di Finanza violazioni in materia di valute, titoli valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e di movimentazioni capitali, interesse nonché finanziarie di ogni e di altro economico-finanziario nazionale o dell‟Unione europea; - prevede che (comma 4), nell‟espletamento dei compiti di cui al comma 2, i militari del Corpo “si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”. A tal fine, per gli approfondimenti delle potestà di polizia economica e finanziaria si rinvia al Capitolo I - Parte II (Paragrafo 5.c.) del presente Volume I, nonché alla circolare n. 265.000 del 29 luglio 2002 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, recante “Il ruolo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza: competenze e potestà d’indagine”. 2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'Ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere conservati per più di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorità giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero. 3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Può avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio”. 55 In ordine al riferimento alla legge n. 4/1929, le norme di possibile interesse sono contemplate dagli artt. 30, 32, 33, 34 e 35, in base ai quali, tra l‟altro: - l‟accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie spetta agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria, come individuati ai sensi dell‟art. 31 (artt. 30 e 34); - gli ufficiali della restando le polizia tributaria, ferme disposizioni del codice di procedura penale, hanno facoltà di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato (art. 33); - per assicurarsi prescrizioni dell‟adempimento imposte dalle leggi Accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie Perquisizioni Accessi Ispezioni delle o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un‟azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche (art. 35). Avuto riguardo, poi, al richiamo di “leggi tributarie laddove applicabili”, ai fini delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni all‟obbligo dichiarazione di cui al decreto 195/2008, rilevano, in particolare, le disposizioni in materia di: - poteri di visita, ispezione e controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto, all‟interno ed all‟esterno degli spazi doganali, rispettivamente ai sensi degli artt. 19 e 20 bis del D.P.R. n. 43/197351; 51 Art. 19 del TULD “ Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone”: “1.I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della 56 - esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza trasportata dal passeggero, allo scopo di estrarne copia ai fini dell‟accertamento delle violazioni valutarie, ai sensi dell‟art. 28, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 148/198852. g.La disciplina della collaborazione e dello scambio di informazioni L‟art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto 195/2008 sancisce che l‟Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza scambiano le informazioni raccolte, nell‟ambito del sistema di prevenzione a fini valutari, con: - le omologhe Autorità di altri Stati membri, in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero con la Commissione Europea qualora vengano riscontrate possibili frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità; SCAMBIO DI INFORMAZIONI Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci. 2. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. “ Art. 20-bis del TULD “Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali” “Le disposizioni dei precedenti artt. 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della Guardia di finanza”. 52 Che così testualmente recita “1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie possono: a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia….omissis..”. 57 - le omologhe Autorità di altri Stati terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa; in questo caso, però, occorre darne comunicazione al Ministero dell‟Economia e delle Finanze, che provvede a notiziare la Commissione Europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l‟attuazione del Regolamento n. 1889/2005. Ai sensi dell‟art. 5, comma 4, del decreto 195/2008, gli scambi di informazioni devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all‟estero e a condizione di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Un canale di interscambio informativo in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo è sancito, poi, dall‟art. 4, comma 7, del decreto 195/2008, in cui è previsto un onere di comunicazione da parte delle Agenzia delle Dogane a favore dell‟Unità di Informazione Finanziaria, qualora nel corso degli accertamenti finalizzati a verificare il corretto adempimento sull‟obbligo dichiarativo emergano fatti che potrebbero essere correlati al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, anche se le somme di denaro contante portate al seguito sono inferiori alla soglia di 10.000 euro. Tali informazioni - unitamente ai dati identificativi della persona fisica ed a quelli sul mezzo di trasporto utilizzato - sono comunicate all‟U.I.F. per l‟esercizio delle proprie funzioni istituzionali. h.Il sistema sanzionatorio Con il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 sono state previste delle modifiche al sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 195/2008 per cui: - il mancato, inesatto o incompleto adempimento dell‟obbligo dichiarativo è punito, ai sensi dell‟art. 9, comma, 1 del decreto 195/2008, con una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo di 300 euro dal: · 10 al 30 per cento dell‟importo in eccedenza che si è tentato di 58 trasferire indebitamente rispetto alla soglia prevista (pari a 10.000 euro) per l‟obbligo di dichiarazione qualora tale somma non sia superiore a 10 mila euro; · 30 al 50 per cento dell‟importo in eccedenza che si è tentato di trasferire indebitamente rispetto alla predetta soglia in tutti gli altri casi; - il fatto del dichiarante che omette d‟indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l‟estero, ovvero che rilascia a tal riguardo indicazioni false, costituisce reato punibile con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e la multa da 516,46 a 5.164, 57 euro, ai sensi dell‟art. 5, comma 8 bis, del decreto legge n. 167/1990, convertito in legge n. 227/1990 e successive modificazioni. i. L’oblazione Alcune novità sono state introdotte dall‟art. 7 del decreto 195/2008, da ultimo modificato dal sopra richiamato decreto legge, laddove è stata estesa al contravventore la possibilità di avvalersi, in più momenti, dell‟istituto dell‟oblazione mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari al: - pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10 mila euro se l‟eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro; - pari al 15 per cento se l‟eccedenza non supera i 40 mila euro, e, comunque, non inferiore a 200,00 Euro. In particolare, il pagamento può essere effettuato - alternativamente - in due occasioni, ossia: - all‟Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza, al momento della contestazione; - al Ministero dell‟Economia e delle Finanze, entro dieci giorni dalla data di contestazione. 59 La richiesta della parte di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, la prova dell‟avvenuto versamento è trasmessa, unitamente al verbale di contestazione, al Ministero dell‟Economia e delle Finanze. La facoltà oblatoria non è però illimitata, ma è preclusa qualora: - l‟importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi il valore di 40.000 e se il soggetto si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell‟atto di contestazione concernente l‟illecito per cui si procede. In presenza di tali circostanze, l‟oblazione non è considerata valida, anche se il pagamento sia stato accettato dall‟Autorità che ha effettuato la contestazione. In questo caso, le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione. j. La misura cautelativa del sequestro Sul piano cautelativo patrimoniale, nei casi di trasferimenti intracomunitari e/o extracomunitari pari o superiori alla soglia dei 10.000 euro senza la preventiva dichiarazione, si applica il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di 10.000 euro, fino al: - 30% dell‟importo in eccedenza che si è tentato di trasferire indebitamente rispetto alla soglia prevista per l‟obbligo di dichiarazione qualora tale somma non sia superiore a 10 mila euro; - 50% dell‟importo in eccedenza che si è tentato di trasferire indebitamente rispetto alla predetta soglia in tutti gli altri casi. Più in dettaglio, il sequestro: - viene eseguito dall‟Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza contestualmente all‟accertamento 60 della violazione dell‟obbligo dichiarativo, con priorità per banconote e monete aventi corsi legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo; - non è effettuato qualora il trasgressore proceda al pagamento contestuale della violazione, avvalendosi, qualora ne sussistano i presupposti, della facoltà oblatoria; - viene operato senza il citati limiti qualora vada a cadere su un bene indivisibile o non sia conosciuto l‟autore della violazione, nonché quando per la natura e l‟entità dei valori trasferiti non sia possibile determinare agevolmente il relativo controvalore all‟atto dell‟intervento. Resta inteso che, qualora l‟autore dei fatti venga identificato in un secondo momento, ovvero si è in grado di determinare il valore del denaro sottoposto a sequestro, le somme eccedenti l‟importo pari o superiore a 10.000 euro saranno sequestrate nelle misure citate in precedenza (30 o 50%). Il denaro contante sequestrato: - relativamente alle banconote ed alle monete, affluisce al fondo unico giustizia di cui all‟art. 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 11253, convertito con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133; - nella misura in cui non sia servito per il pagamento delle sanzioni applicate dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze a conclusione del procedimento sanzionatorio, viene restituito agli aventi diritto che ne fanno richiesta entro cinque anni dalla data di effettuazione della misura cautelativa. Tuttavia, contro il sequestro il legislatore consente agli interessati, entro dieci giorni dalla data di esecuzione dell‟intervento, di proporre opposizione al Ministero dell‟Economia e delle Finanze, che decide con 53 Recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. 61 ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell‟opposizione e del relativo atto di contestazione. Peraltro, l‟interessato può anche ottenere dal predetto Dicastero la restituzione del denaro contante sequestrato, depositando presso la Tesoreria provinciale dello Stato una cauzione ovvero costituendo una fideiussione bancaria o assicurativa, pari all‟ammontare massimo della sanzione prevista, comprensivo delle spese. k. Le procedure di sequestro adottate da altri Stati Membri In base alle informazioni acquisite dalla Commissione Europea nella relazione del 2010, gli Stati Membri hanno introdotto leggi e procedure nazionali relative al sequestro di denaro contante in caso di dichiarazione omessa o errata. Molti Stati Membri sequestrano il denaro contante non solo in caso di semplice inosservanza amministrativa dell‟obbligo si dichiarazione. Il denaro contante può essere sequestrato: · qualora sussistano indizi o ipotesi secondo cui il denaro contante o il portatore siano associati ad attività di riciclaggio dei capitali, di finanziamento del terrorismo o ad altre azioni criminose (ad esempio, contraffazione, traffico di droga); · se il denaro sequestrato può consentire alle autorità competenti di intraprendere indagini separate per determinare se vi siano prove di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo. Le procedure di sequestro del denaro contante variano da Stato Membro a Stato Membro. Esempi Germania Il denaro viene sequestrato qualora sussistano indizi di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo. Alla persona sottoposta a 62 controllo devono essere lasciate soltanto risorse sufficienti per poter continuare il proprio viaggio. Deve inoltre essere emessa una ricevuta per il denaro sequestrato, utilizzando un formulario ufficiale. A tale proposito, il denaro contante deve essere descritto nel dettaglio secondo tipologia, composizione (nel senso stretto del termine: dettaglio della valuta e dei tagli) e quantità, in modo tale da escludere eventuali malintesi o errori. Alla persona sottoposta a controllo viene rilasciata una ricevuta e il denaro contante viene posto sotto sequestro per tre giorni lavorativi. Nel caso in cui l‟indagine non possa essere completata entro In altri Paesi tre giorni lavorativi, le autorità competenti dovranno richiedere al tribunale competente una proroga del termine di sequestro. Svezia Il denaro contante può essere sequestrato se il portatore non effettua la dichiarazione o fornisce una dichiarazione incompleta e non vi è possibilità di definire l‟ammontare e il valore del contante (ad esempio, in presenza di strumenti negoziabili che devono essere valutati da un istituto finanziario). Il denaro contante può essere tenuto sotto sequestro per il tempo necessario, ma viene restituito al portatore non appena determinato il valore. Al portatore viene rilasciata una ricevuta del denaro sequestrato. Alla riconsegna del contante, il portatore deve firmare un‟apposita ricevuta. In caso di attività sospette di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di capitali, il caso verrà trasmesso alle autorità di polizia o a un pubblico ministero, che decideranno se procedere al sequestro in base ad altre normative nazionali. Qualora vi sia il sospetto che il denaro contante provenga da attività correlate al traffico di stupefacenti, le autorità doganali possono procedere al sequestro in base ad altre leggi nazionali. 63 l. Il procedimento istruttorio ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni Come accennato nel paragrafo d. che precede, una volta contestata la violazione, copia del verbale di contestazione e/o sequestro è trasmesso al Ministero dell‟Economia e delle Finanze che procede alla successiva fase istruttoria ed alla irrogazione delle sanzioni ai trasgressori. In particolare, l‟art. 8 del decreto prevede, per i soggetti che non si sono avvalsi della oblatoria, la presentare scritti Procedimento istruttorio facoltà possibilità difensivi di e Invio del verbale al Ministero dell‟Economia e delle Finanze; Possibilità di presentare degli scritti difensivi; Entro 30 giorni Facoltà di presentare documenti. documenti al predetto Dicastero, Entro i successivi 180 giorni nonché di richiedere di essere Ingiunzione di pagamento sentiti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell‟atto di contestazione. Entro i successivi centottanta giorni, la competente articolazione ministeriale, udito il parere della Commissione di cui all‟articolo 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Questo termine può essere prorogato di sessanta giorni, in caso di richiesta di audizione del trasgressore ovvero qualora l‟Amministrazione decida di richiedere valutazioni tecniche di enti o organi appositi. Il decreto del Ministero dell‟Economia e delle Finanze ha efficacia di titolo esecutivo, ed in questo senso si applica la previsione dell‟art. 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Contro il decreto può essere proposta opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento o di sessanta giorni se , infine, che 64 secondo l‟art. 9, comma 2, del decreto 195/2008, ai DECRETO MEF fini Titolo esecutivo dell‟applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto Opposizione in commento, valgono in questo campo i precetti di cui agli artt. 23, commi 1 e 3, 23 bis e 24 del Tribunale ove cui è stata commessa la violazione Entro 30 o 60 giorni (se il soggetto risiede all’estero) D.P.R. n. 148/88; ciò significa che: - la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l‟hanno determinata, della personalità dell‟autore e delle sue condizioni economiche, dell‟eventuale recidiva, dell‟opera svolta dall‟autore per l‟eliminazione o l‟attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita (art. 23); - continua a essere valido il principio di legalità, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 23 bis); - il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l‟attività diretta a commetterla, nell‟ipotesi di tentativo (art. 24). 4. Le considerazioni dell’Unione europea sullo stato di attuazione della normativa Il 12 agosto 2010 la Commissione Europea ha fatto un punto sullo stato di attuazione del regolamento n. 1889 del 2005, ponendo in risalto che sulla base dell‟esperienza acquisita dagli Stati Membri una revisione completa del provvedimento comunitario non è necessaria. 65 Tuttavia, è stata segnalata l‟esigenza di prendere in considerazione alcune modifiche da apportare, tra cui: - rivedere l‟art. 3 del regolamento Proposte di modifica del provvedimento comunitario sul controllo del denaro contante per ovviare alle difficoltà pratiche incontrate dagli Stati Membri nel controllare i passeggeri in transito; - introdurre un formulario comune di dichiarazione per l‟intera UE, basato sul formulario comune di dichiarazione attualmente degli Modalità dei controlli Formulario unico dichiarazione di Relazioni semestrali statistiche alla Commissione Europea utilizzato dalla Stati maggioranza Membri, consentire onde un‟ulteriore armonizzazione dei dati raccolti, accrescere la consapevolezza dei viaggiatori e rendere possibile l‟in formalizzazione; - introdurre l‟obbligo di presentare alla COM relazioni (trimestrali) sulle statistiche raccolte dagli Stati Membri, onde garantire il monitoraggio dell‟efficacia del regolamento sul controllo del denaro contante. Attualmente tale requisito si basa su accordi volontari; - rendere obbligatoria l‟adozione di iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dell‟obbligo di dichiarare il denaro contante. Attualmente tutte le iniziative di informazione intraprese al riguardo sono di natura volontaria; - introdurre una procedura di comitato per istituzionalizzare le discussioni con gli Stati Membri in merito alla gestione del regolamento sul controllo del denaro contante; 66 - prevedere un regolamento di attuazione della COM che riguardi gli elementi tecnici, quali il formato del formulario comune di dichiarazione o il contenuto delle disposizioni in materia di comunicazione. E‟ sin d‟ora possibile migliorare l‟armonizzazione sia procedendo a scambi delle migliori pratiche, sia uniformando maggiormente le procedure per mezzo di strumenti normativi non vincolanti, quali gli orientamenti o gli accordi tecnici fra Stati membri stipulati nell‟ambito dl gruppo di lavoro sul controllo del denaro contante. Per realizzare la completa armonizzazione della sorveglianza sul denaro contante che entra nell‟UE e ne esce sarebbe necessario modificare il regolamento sul controllo del denaro contante. 5. Misure di rafforzamento in ambito nazionale In relazione a quanto esposto in precedenza, il fenomeno della illecita esportazione di capitali sta vivendo nell‟ultimo periodo una fase particolarmente acuta. Il controllo dei movimenti transfrontalieri di valuta rappresenta uno dei cardini del sistema di prevenzione antiriciclaggio che permette, insieme alla limitazione dell‟uso del contante e alla canalizzazione dei flussi attraverso intermediari finanziari, di garantire il necessario monitoraggio sui trasferimenti di ricchezza tra soggetti diversi. Con la richiamata legge del 24 febbraio 2012 n. 14 sono state inasprite le soglie di punibilità, rivedendo, tra l‟altro, la possibilità di aderire al più favorevole istituto dell‟oblazione. Più in generale, per migliorare il sistema di vigilanza, sarebbe auspicabile che gli organi di controllo (Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane) disponessero di una più ampia base di informazioni, facendo confluire i dati delle dichiarazioni valutarie presentate, delle violazioni contestate e delle oblazioni già definite, in una sezione speciale della banca dati dell‟Anagrafe Tributaria, in modo da: 67 · poter agevolmente incrociare tali elementi con tutti gli altri dati che già costituiscono patrimonio informativo utilizzato per l‟analisi di intelligence nell‟attività operativa condotta dai militari del Corpo; · disporre di informazioni costantemente aggiornate sulla frequenza ed entità di operazioni di trasferimento al seguito di capitali, anche al fine di valutarne la compatibilità con il profilo reddituale del soggetto in questione. 68 CAPITOLO 2 RISULTATI CONSEGUITI DALLA GUARDIA DI FINANZA 1. Premessa Sulla base della cornice normativa delineata nel precedente capitolo, la Guardia di Finanza è chiamata, unitamente all‟Agenzia delle Dogane, a verificare il rispetto della disciplina in materia di circolazione transfrontaliera di “denaro contante” al seguito, procedendo all‟accertamento ed alla contestazione delle violazioni riscontrate sul campo. In sintesi, in questo settore, l‟attività di servizio demandata al Corpo, coerentemente con il proprio ruolo di polizia economica e finanziaria, è finalizzata essenzialmente a: - controllare la regolarità dei flussi valutari, sia in entrata che in uscita dal territorio dello Stato, verificando l‟osservanza dell‟obbligo di dichiarazione ai sensi dell‟art. 3 del decreto 195/2008, da parte di tutte le persone fisiche che detengono “denaro contante” per importi pari o superiori a 10.000 euro; - verbalizzare le eventuali infrazioni riscontrate, per l‟omessa o irregolare presentazione della dichiarazione valutaria, procedendo all‟eventuale sequestro del “denaro contante”, trasferito o che si stava tentando di trasferire, eccedente la soglia di legge; - rilevare qualsiasi elemento, dato ed informazione utile per risalire ad eventuali casi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di traffici fraudolenti, connessi ai trasferimenti di capitali da e verso l‟estero; - acquisire indizi o tracce su flussi di capitali non dichiarati all‟atto del trasferimento all‟estero e/o di rientro in Italia, ai fini dei successivi 69 approfondimenti economico e finanziari e più in particolare di quelli di natura fiscale. 2. Il rischio della circolazione del denaro contante Sulla base dell‟esperienza di servizio maturata dai Reparti aeroportuali e di confine, gran parte dei sequestri amministrativi operati negli ultimi anni ha avuto ad oggetto somme di denaro in contanti, trasportato da o verso l‟Italia da cittadini italiani o stranieri, in alcuni casi con precedenti specifici per riciclaggio o per altri gravi reati bancari e finanziari. Si tratta, pertanto, di un fattore di rischio da tenere ben presente nello svolgimento dell‟attività di servizio a fini valutari, visto che: - il ricorso all‟utilizzo del denaro contante presenta vantaggi per la criminalità economica ed organizzata, in quanto: agevola i pagamenti in “nero”, per le transazioni legate all‟acquisto di beni, alla fornitura di servizi o all‟impiego di manodopera; consente di aggirare le misure finalizzate alla tracciabilità dei trasferimenti di ricchezza, agendo al di fuori dei canali d‟intermediazione ufficiali; può essere utilizzato per la costituzione di una riserva di valore di proventi illeciti prontamente riutilizzabile all‟interno del sistema economico, anche ai fini di investimenti in beni mobili o immobili; - secondo i dati raccolti nel 2007 dalla Commissione Finanze della Camera nel corso dell‟indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive del sistema creditizio, in Italia il 91% del numero di transazioni è ancora regolato in contanti, contro il 59% della Francia ed il 65% della Gran Bretagna; - secondo gli studi della nostra Banca Centrale: al 30 dicembre 2002 erano in circolazione 8,2 miliardi di banconote per un valore di 358,5 miliardi di euro; nove anni dopo, nel 2011, il numero di 70 banconote è cresciuto fino a 15 miliardi di pezzi (+83%), per un valore di circa 870 miliardi di euro. il numero di banconote da 500 euro circolanti all‟interno dell‟Unione Europea è passato da 167 milioni di pezzi del 2002 a oltre 600 milioni di pezzi del novembre 2011, con un significativo incremento dell‟incidenza percentuale del valore complessivo delle banconote da 500 sull‟intera massa liquida di euro in circolazione (si è passati dal 23,27 % al 34,57%); una normalissima valigetta 24 ore può contenere senza nessuna difficoltà fino a 6 milioni di euro in banconote da 500 euro; la maggior parte delle banconote da 500 euro circolanti in Italia (si parla di una quota pari ai 4/5 del totale) sarebbe allocato in tre aree ben definite: i comuni a ridosso del confine italo-svizzero, la provincia di Forlì e il tri-veneto, ovvero le tre “rampe” di fuga dei capitali dal nostro territorio, così come del loro rientro clandestino in Italia. 3. Sistemi di frode Tra i principali sistemi di occultamento e/o di aggiramento della normativa sulla circolazione transfrontaliera di valuta, si segnala: - il ricorso al cosiddetto fenomeno della “polverizzazione” dei trasferimenti, ossia attraverso la ripartizione delle provviste in capo a più passeggeri, allo scopo di non eccedere il limite quantitativo stabilito dalla legge; - il trasporto di denaro sulla persona (scarpe, calzini, slip, reggiseno, legati alla vita, in mezzo ai biglietti da viaggio, nella carta di imbarco e/o nei documenti portati a mano); - il trasporto nel bagaglio portato al seguito o già stivato a bordo degli autoveicoli, tra cui all‟interno dei “naturali” vani quali cassetti, braccioli e schienali portaoggetti oppure in appositi doppifondi creati ad hoc, o 71 ancora in pacchi di biscotti, cioccolata, pasta ed altri generi alimentari, libri o portafoto; - il metodo riscontrato in molti casi nei confronti di soggetti d‟etnia cinese, consistente nel celare denaro contante all‟interno di sigarette, preventivamente svuotate del tabacco, oppure nell‟occultare le banconote all‟interno di salva slip preventivamente separati e successivamente rincollati a caldo in modo da non lasciare segni evidenti di alterazione. 4. Risultati di servizio Gli esiti dell‟attività svolta nel 2011 hanno consentito di individuare 2.508 violazioni all’obbligo di dichiarazione verbalizzazione di 2.560 soggetti, valutaria, con relativa la ricezione di oblazioni pari ad € 3.495.118,57 ed il sequestro di valuta nazionale ed estera per un valore complessivo pari a € 959.031,00. Tabella 1 Omesse dichiarazioni di trasferimenti di valuta al seguito 2011 Violazioni n. 2.508 Persone verbalizzate, di cui: n. 2.560 - per passaggi extracomunitari n. 1.162 - per passaggi intracomunitari n. 1.398 Valuta intercettata al seguito per importi superiori alla soglia di legge (10 mila euro) € (mln) 100,4 Sequestri di titoli e valuta nazionale ed estera € (mln) 38,0 Ammontare delle oblazioni ricevute (solo GdF) € (mln) 3,5 72 Come si evince dalla tabella 2, la maggior parte delle infrazioni all‟obbligo di presentazione delle dichiarazioni valutarie sono state riscontrate in Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lazio. Tabella 2 Aree territoriali di accertamento delle violazioni 2011 Lombardia n. 1.524 Toscana n. 231 Veneto n. 180 Emilia Romagna n. 150 Lazio n. 147 Campania n. 65 Puglia n. 50 Piemonte n. 38 Sicilia n. 33 Trentino Alto Adige n. 24 Altre n. 66 Riguardo ai movimenti transfrontalieri di capitali, il dato relativo alle violazioni valutarie rilevate dai Reparti del Corpo, mette in evidenza un “trend” in aumento rispetto all‟anno precedente considerato che, nell‟anno 2011, sono state rilevate 2.508 violazioni mentre, nell‟anno precedente, ne erano state contestate 1.945. A fronte di tale incremento si è osservata però una diminuzione sia del totale della valuta intercettata (pari al 32,59%) che, della quantità media 73 trasportata da ogni singolo corriere che è passata da 76.000 € circa nel 2010 ai 39.000 € circa nel 2011. L‟aumento del numero dei soggetti verbalizzati e la diminuzione della quantità media trasportata da ciscuno di questi potrebbe essere sintomatica di un maggior frazionamento del trasporto di denaro, finalizzato a ridurre le eventuali “perdite” nel caso di individuazione e sequestro dello stesso da parte degli organi di controllo. Significativo appare invece il ricorso all‟istituto dell‟oblazione che, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, permette di estinguere la violazione effettuando il pagamento in misura ridotta, pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia, con un minimo di 200 euro, evitando il sequestro dello stesso. Nel 2011 l‟importo complessivo della valuta trasportata si è ridotto del 32.59% passando dai € 148.916.542,56 del 2010 a € 100.385.004,40. A fronte di tale riduzione, nel 2011 l‟importo di titoli e valuta sequestrati è stato pari a circa 38 milioni di euro, di cui € 959.031,00 rappresentato da denaro contante (nel 2010 quest‟ultimo era stato di € 6.572.204,05), mentre l‟ammontare delle oblazioni ricevute è risultato in sensibile incremento sia in valore assoluto che in termini di incidenza sul totale della valuta trasportata, passando da € 1.017.384,52 (0.68%) del 2010 a € 3.495.118,57 (3.48%). Avuto riguardo ai Paesi d‟origine dei soggetti verbalizzati dalla Guardia di Finanza, si evidenzia che: - in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana (n. 438), seguiti da cinesi (n. 124), russi (98) e albanesi (40); - in uscita il maggior numero di esportazioni non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità cinese (n. 284), italiana (n. 216) ed egiziana (n. 158). 74 Tabella 3 PAESI D’ORIGINE DEI SOGGETTI VERBALIZZATI - ANNO 2011 ENTRATA54 TERRITORIO NAZIONALE USCITA55 TERRITORIO NAZIONALE Paese n. Paese n. Italia 438 Cina 284 Cina 124 Italia 216 Russia 98 Egitto 158 Albania 40 Sri Lanka 96 Libano 35 Marocco 72 Romania 35 Pakistan 62 Nigeria 24 India 60 Germania 23 Albania 59 Egitto 22 Romania 33 Altri 372 Altri 309 Con riferimento ai flussi di valuta trasportati, si evidenzia che: - la maggior parte del denaro è stato intercettato nella fase d’ingresso nel territorio nazionale (circa 66 milioni di euro); di questi, circa 44,1 milioni di euro provenivano dalla Svizzera e 2,2 milioni dalla Spagna; - nell‟ambito dei flussi in uscita, circa 34,4 milioni di euro erano diretti verso la Svizzera , 4,1 milioni di euro verso la Cina e 3,2 milioni verso la Repubblica di San Marino. 54 Ossia, sia per i passaggi extracomunitari (da Paesi non appartenenti all'Unione Europea) che intracomunitari (da Paesi appartenenti all'Unione Europea) 55 Ossia, sia per i passaggi extracomunitari (verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea) che intracomunitari (verso Paesi appartenenti all'Unione Europea) 75 Tabella 4 IMPORTI DEI TRASFERIMENTI DI VALUTA AL SEGUITO NON DICHIARATI ENTRATA TERRITORIO NAZIONALE Paese provenienza USCITA TERRITORIO NAZIONALE euro Paese destinazione euro Svizzera 44.160.565 Svizzera 9.897.722 Spagna 2.191.653 Cina 4.122.607 Germania 1.916.647 Rep. San Marino 3.237.335 Romania 1.617.228 Egitto 2.571.846 Russia 1.592.793 Sri Lanka 1.362.927 Francia 1.544.608 Marocco 1.234.110 Rep. San Marino 1.028.900 Emirati Arabi 1.170.865 Albania 871.954 Albania 1.139.272 Turchia 781.418 Pakistan 705.770 Altri Paesi extracomunitari 6.440.202 Altri Paesi extracomunitari 4.995.077 Altri Paesi comunitari 3.810.407 Altri Paesi comunitari 3.991.099 Con riferimento alle esperienze operative più significative sviluppate nello specifico settore, anche in collaborazione con i funzionati delle locali Agenzie delle Dogane, si segnala: - il servizio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria che, nel corso dell‟approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, ha appurato il trasporto - da parte di un cittadino romano - verso lo Stato della Città del Vaticano di 40 assegni circolari liberi da 10 mila euro cadauno, senza aver presentato la prevista dichiarazione valutaria; - l‟attività effettuata dai militari del Gruppo di Fiumicino nei confronti di un cittadino iraniano, rappresentante legale di un‟agenzia di viaggio con sede in Milano, che portava occultato nel bagaglio a seguito denaro per un valore di 224,4 mila euro; 76 - il servizio della Guardia di Finanza di Bari che ha rinvenuto oltre 100 mila euro nell‟abitacolo di un‟autovettura di un cittadino albanese in partenza per il proprio Paese d‟origine; - l‟attività della Guardia di Finanza di Firenze che presso la sala partenze dell‟aeroporto del capoluogo toscano ha sottoposto a sequestro un libretto bancario di risparmio contenente un controvalore in euro di 114,7 mila euro, rinvenuto nel bagaglio a mano di un cittadino cinese diretto a Shanghai; - l‟attività svolta dal Gruppo di Ponte Chiasso, che ha portato al sequestro, nell‟esecuzione dei numerosi servizi di vigilanza doganale terrestre, di: un assegno bancario statunitense, recante un importo di USD 97.250.000, pari a € 80.008.227, effettuato in data 1 giugno 2010 nei confronti di un cittadino italiano; dollari dello Zimbabwe (ZWD) per un controvalore pari a 4,5 milioni di euro, effettuato in data 28 maggio 2010 nei confronti di un cittadino italiano. 50 titoli dal valore nominale di 10 mila dollari cadauno nei riguardi di un cittadino georgiano in entrata nel territorio dello Stato in data 11 novembre 2010; due certificati azionari al portatore per 100 mila franchi svizzeri (pari a 77 mila euro), rivenuti in uscita dal territorio dello Stato su un‟autovettura di un cittadino italiano originario di Trieste. 77 CAPITOLO 3 SISTEMI ALTERNATIVI DI TRASFERIMENTO DI DENARO ALL’ESTERO DIVERSI DALLE BANCHE IL MODELLO OPERATIVO DEI MONEY TRANSFER 1. Premessa Alcuni sviluppi investigativi condotti dalle Forze di polizia confermano che il mezzo preferenziale utilizzato per trasferire consistenti somme di denaro scaturenti da traffici illeciti sono i money transfer. Si tratta di sportelli finanziari sorti per agevolare le rimesse in patria dei migranti extracomunitari e diffusi nel nostro Paese in maniera esponenziale. Nel solo anno 2009 si è registrato un incremento di circa 6.500 sportelli sul territorio, dato che supera, da solo, l‟aggregazione del Gruppo “Banca Intesa-San Paolo” (circa 5.900 filiali), primo gruppo bancario italiano per diffusione sul territorio. Nell‟ultimo triennio questo incremento ha superato le 16.000 unità, dato superiore all‟intera rete delle Poste Italiane (circa 14.000 unità operative). Le somme movimentate per contanti presso un singolo money transfer hanno raggiunto, in alcuni casi, le centinaia di migliaia di euro al giorno, assolutamente sproporzionate rispetto alla loro naturale funzione. 78 2. Funzionamento del circuito money transfer Si tratta di un canale alternativo a quello bancario che permette di movimentare denaro contante attraverso operazioni di compensazione effettuate da operatori finanziari tra loro collegati attraverso un circuito internazionale, gestito principalmente da due note multinazionali americane (Western Union e Money Gram). E‟ un sistema che copre tutto il mondo e si caratterizza per la notevole celerità della prestazione offerta, la facilità di accesso al servizio e la capillare diffusione anche in territori privi di strutture finanziarie adeguate. E‟ strutturato su tre livelli: - le multinazionali, che gestiscono “la rete” ed il sistema di trasferimento; - gli agenti operanti nei singoli Paesi attraverso apposite convenzioni; in Italia, essi assumono la veste di intermediari finanziari e vengono iscritti nell‟elenco generale della Banca d‟Italia ai sensi dell‟art. 106 TUB (con la riforma della disciplina di settore, occorre fare riferimento agli istituti di pagamento iscritti nell‟albo della Banca d‟Italia ai sensi dell‟art. 114 novies del TUB); - i sub agenti, che rappresentano i “punti vendita” operanti a diretto contatto con la clientela per conto degli intermediari finanziari; nel nostro Paese, è previsto che tali soggetti siano iscritti nell‟elenco ufficiale degli agenti in attività finanziaria tenuto, a regime, dall‟Organismo di autoregolamentazione ai sensi dell‟art. 128 quater del TUB. L‟anello fragile della catena è rappresentato proprio dalla categoria dei sub agenti, che svolgono di norma queste operazioni nell‟ambito dell‟attività commerciale principale (es. supermercati, cartolerie o rivendite tabacchi) e, anche in ragione di tale “non specializzazione”, concorrono - spesso inconsapevolmente - all‟effettuazione di operazioni 79 di trasferimento di ingenti disponibilità di dubbia liceità, frazionate grazie all‟uso di prestanome o di false identità. L‟Italia, che ospita un mercato tra i più importanti a livello mondiale, risulta da sempre un paese classificabile come “to send”, in quanto i trasferimenti verso l‟estero prevalgono sensibilmente su quelli in entrata. 3. Quadro giuridico in tema di money transfer In tema di money transfer, il quadro giuridico di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni normative: - il decreto legislativo n. 141 in data 13 agosto 2010 che, recependo la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, ha rivisitato il funzionamento non bancari degli e dei intermediari loro canali distributivi, in particolare degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. E‟ stato introdotto, quindi, all‟interno del Testo unico delle leggi bancarie il Titolo VI bis, titolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi” (artt. 128 quater-128 ter decies). E‟ previsto, tuttavia, un regime transitorio, secondo cui: l’iscrizione nel nuovo albo è subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione; in questo senso, le Autorità competenti dovevano provvedervi entro il 31 dicembre 2011; sotto un profilo operativo, continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell‟Organismo di regolamentazione la disciplina previgente; in particolare, per gli agenti in attività finanziaria, vigono l‟art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 ed il decreto del Ministro dell‟Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485; 80 - il Titolo V ter del Testo unico delle leggi bancarie, come modificato dal decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, che ha introdotto, con operatività, dal mese di aprile 2011, la figura dell‟istituto di pagamento, ossia del nuovo operatore finanziario deputato a svolgere - in sostituzione dell‟intermediario finanziario - servizi di pagamento, ivi comprese le rimesse di denaro da/verso l‟estero; - l’art. 1, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto un’ipotesi di cancellazione dall’albo della Banca d’Italia dell’operatore di money transfer che non acquisisce e conserva per dieci anni copia del titolo di soggiorno nel caso in cui l‟ordinante l‟operazione è un cittadino extracomunitario, ed omette di comunicare il fatto all‟autorità di pubblica sicurezza. Gli adempimenti antiriciclaggio della particolare categoria sono disciplinati dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. 4. Le limitazioni all’uso del contante dei money transfer L‟art. 2 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, ha previsto con effetto dal 17 settembre 2011: - l‟abrogazione (comma 4 bis) delle disposizioni di cui all‟art. 49, commi 18 e 19, del decreto 231/2007, che aveva sancito limitazioni più severe per la tracciabilità dei flussi finanziari movimentati dagli operatori di money transfer; - l‟istituzione (comma 35 octies) di un‟imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all‟estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie di money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L‟imposta di bollo è dovuta in misura pari al due per cento dell‟importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a tre euro. L‟imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell‟Unione Europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell‟Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e 81 codice fiscale. Pertanto: - per le violazioni commesse dopo l‟entrata in vigore della modifica intervenuta, non è più applicabile la sanzione amministrativa dal 20 per cento al 40 per cento dell‟importo trasferito, di cui all‟art. 58, comma 4, del decreto 231/2007. Tuttavia, in proposito, preme rimarcare la validità del principio generale del divieto, di cui al comma 1 del citato articolo 49, di effettuare trasferimenti di contante tra soggetti diversi per importi pari o superiore alla soglia di legge. Tale norma, consentendo il trasferimento di contanti solo per il tramite di banche Poste italiane o Istituti di moneta elettronica esclude, infatti, la possibilità per i money transfer di ricevere da soggetti terzi/clienti denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, incorrendo in caso di infrazione nella violazione di cui all‟art. 58, comma 1, del decreto 231/2007; - per il passato (ante 17 settembre 2011), coerentemente con il principio di stretta legalità di cui all‟art. 1, secondo comma, della legge n. 689/1981, continua a trovare applicazione la precedente disposizione sanzionatoria prevista dalla normativa previgente, secondo cui: era vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, limitatamente alle operazioni effettuate dagli agenti in attività finanziaria (art. 49, comma 18); era possibile, tuttavia, effettuare trasferimenti compresi tra 2.000 e 5.000 euro, ma in questo caso il soggetto che ordinava l‟operazione doveva attestare, con idonea documentazione, la congruità della stessa rispetto al proprio profilo economico (art. 49, comma 1956). 56 Si precisa che l‟art. 49, comma 18, si applicava per gli agenti in attività finanziaria, mentre l‟art. 49, comma 19 valeva, oltre che per gli agenti, anche, per qualsiasi esercente attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell‟incasso e trasferimento di fondi (banche o istituti di pagamento). 82 Al riguardo, come precisato nella circolare del Ministero dell‟Economia e delle Finanze 33124, in data 20 marzo 2008: il divieto di trasferimento contemplato dai commi 18 e 19 era riferibile esclusivamente all‟operatività connessa con l‟invio di fondi verso l‟estero (operazioni “to send”) e non con la loro ricezione; il concetto di operazione frazionata si applicava esclusivamente per la soglia di 5.000 euro. Ciò significa che, ai sensi del comma 18, potevano essere effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore a 2.000 euro, purché l‟importo complessivo dell‟operazione non risultava, per effetto dell‟applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro. Con riguardo all‟individuazione della “documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante”, non sono state fornite in merito specifiche indicazioni dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze. Tuttavia, si ritiene che, sulla base dell‟esperienza maturata dai Reparti del Corpo, possa essere definita tale ogni documentazione che consenta di ricondurre, sulla base di un criterio di ordinaria diligenza (id quod plerumque accidit), le somme consegnate dall‟ordinante ad una fonte di reddito o ad altra risorsa, anche di natura patrimoniale, nella disponibilità del richiedente. Ne consegue che: non può costituire documentazione idonea il rilascio di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale sia dichiarato il motivo dell‟inoltro del denaro e l‟attività lavorativa svolta, in linea con quanto affermato dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze con circolare n. 116098 del 17 dicembre 2008; la documentazione da produrre deve, ovviamente, poter far ricondurre le somme oggetto dell‟operazione ad una fonte lecita; 83 l‟intermediario finanziario e/o l‟agente sono tenuti a formulare la propria valutazione unicamente in relazione alla documentazione consegnata ed, eventualmente, agli ulteriori elementi di conoscenza del cliente di cui ne siano in possesso in ragione dell‟attività svolta. Ciò significa che a tali soggetti non è richiesto lo svolgimento di alcuna attività di riscontro delle informazioni contenute nella documentazione esibita e consegnata, non essendo titolari di alcuna potestà di indagine; in sede di controllo, la congruità dell‟operazione rispetto al profilo economico dell‟ordinante va valutata sia dal punto di vista logico, sia sotto il profilo temporale, sulla base del documento che è stato esibito e consegnato dal cliente all‟agenzia di money transfer nel momento del trasferimento di denaro. In concreto, si ritiene che non possa essere qualificata come “documentazione idonea” una dichiarazione dei redditi risalente nel tempo, nonché un documento commerciale recante un valore nettamente sproporzionato rispetto all‟importo che si richiede di trasferire. A titolo meramente esemplificativo, si fornisce un elenco di documenti che possono essere ritenuti idonei in sede di controllo, pur tenendo conto della necessità di valutare le fattispecie singolarmente alla luce dei singoli trasferimenti di denaro effettuati dal cliente: fattura, relativa all‟operazione cui il trasferimento dei fondi si riferisce; bollette doganali, riferite ad importazioni di merci spedite dalla controparte cui si invia il denaro; contratti di licenza relativi all‟utilizzazione di marchi o brevetti di proprietà della controparte; ultima dichiarazione dei redditi presentata dall‟ordinante, ovvero ultima busta paga; contratto di lavoro. 84 5. Analisi dei flussi finanziari Italia-Cina tramite money transfer57 a. Principali città di provenienza dei flussi Nel 2009, la maggior parte dei flussi finanziari censiti nella voce Rimesse della Bilancia dei Pagamenti italiana era diretta verso la Repubblica Popolare Cinese; il totale delle rimesse estere ammontava, infatti, a euro 5.325 MLD di cui 1.463 MLD inviati in Cina, pari al 27,47% del totale. Dai dati forniti dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) della Banca d‟Italia emerge che le rimesse prodotte in Italia dalla comunità cinese provengono per oltre il 93% da tre città: Roma (46,63%), Prato-Firenze (36,25%) e Milano (10,73%)58. Le considerazioni su esposte risultano coerenti con le evidenze tratte dall‟Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria ex art. 3 del D.Lgs. 374/1999 tenuto dalla Banca d‟Italia, da cui risulta che sono previsti in Italia poco più di 100 sub-agenti di origine cinese, in massima parte (oltre l‟81%) operanti nelle province di Prato, Milano, Roma, Padova, Firenze, Brescia, Udine, Bologna, Venezia e Napoli59. b. Principali città di destinazione dei flussi Le informazioni relative all‟ubicazione dei beneficiari – rese disponibili dalla filiale italiana, con sede a Milano, dalla Bank of China a seguito di una richiesta ex art. 6 del D. Lgs. 231/2007 – consentono di individuare le città cinesi che assorbono la maggior parte delle rimesse. Le principali città di destinazione dei flussi finanziari sono situate nella zona orientale della Cina, l‟area economicamente più dinamica della 57 58 Fonte: Banca d‟Italia. Come noto, il RES gestisce la base dati alimentata dalle segnalazioni mensili inviate da tutti i money transfer e utilizzata per definire la voce “rimesse” della Bilancia dei Pagamenti nazionale. I dati sono consultabili sul sito della Banca d‟Italia alla voce Statistiche/Base Informativa Pubblica. 59 Il servizio di money transfer è offerto principalmente da due circuiti internazionali maggiori, che fanno capo alle multi nazioni Western Union e MoneyGram, e da altri intermediari minori specializzati nell‟invio di denaro verso alcune specifiche Nazioni o aree geografiche (cd. corridoi). Per avere la massima diffusione territoriale le società che prestano il servizio money transfer si avvalgono di una fitta rete di sub-agenti. Detti sub-agenti, a loro volta, possono far parte delle reti di vendita di diversi intermediari (cd. sub-agenti plurimandatari). In Italia la legge prescrive che i sub-agenti per poter esercitare la loro attività debbano essere iscritti nell‟albo degli agenti in attività finanziarie ex art. 3 del D. Lgs. 374/1999, tenuto dalla Banca d‟Italia. 85 Repubblica Popolare Cinese, dove beneficiano della vicinanza con le città costiere di Hong Kong e Shanghai. La provincia che introita oltre l‟80% delle rimesse è lo Zhejiang, nello specifico la città portuale di Wenzhou. Segue la provincia del Fujian, la cui quota si attesta intorno al 6% , equamente suddivisa tra le città di Fuzhou e Putlan. Le città di Beijing, infine, assorbe il 4% dei flussi finanziari. Il restante 10 % è diretto verso altre città cinesi. Lo sviluppo di un sistema produttivo dei distretti industriali, unito ai forti flussi migratori della popolazione locale verso il nostro Paese, ha permesso alla zona orientale di sviluppare una elevata capacità di produrre per l‟esportazione, con la specializzazione in molti settori manifatturieri tipici del Made in Italy (abbigliamento, calzature, illuminazione, arredamento, occhialeria ecc.60). c. Tratti caratterizzanti la movimentazione effettuata tramite money transfer Al fine di una più ampia comprensione dei flussi intermediati da società money transfer verso la Cina sono state acquisite, mutuando la metodologia già adottata per studiare il cd. corridoio Italia-Libia, ulteriori informazioni dai segnalanti61. Sono state così esaminate circa n. 432.300 transazioni, effettuate da 79.670 soggetti, per valore complessivo di circa 850.000.000 euro, importo che rappresenta oltre il 58% delle rimesse dirette in Cina62. Le transazioni analizzate sono state eseguite presso n. 91 sub-agenti, di cui 57 di nazionalità cinese, parte dei quali (n. 35) sono plurimandatari. 60 Le informazioni economiche sono state tratte dai rapporti economici relativi al 2009 pubblicati dall‟Istituto Nazionale per il Commercio Estero. 61 In particolare alcune società money transfer (Coinstar, MoneyGram, Valutrans e Money2Money), hanno messo a disposizione dati approfonditi relativi agli invii di denaro verso la Cina, effettuati nel corso del 2009. 62 Per poter stimare il numero dei sender sono stati presi in considerazione gli elementi identificativi del documento esibito all‟atto del perfezionamento dell‟operazione incrociati con i dati anagrafici dichiarati nella stessa circostanza. 86 L‟analisi delle complessive movimentazioni effettuate nel 2009 ha fatto emergere alcuni profili di interesse per la presenza delle “ricorrenze” dettagliate nelle tavole allegate. Tali profili non esauriscono, ovviamente, gli aspetti rilevanti del fenomeno ma rappresentano solo alcuni spunti suscettibili di ulteriori approfondimenti finanziari o investigativi. Ci si limita qui a rilevare che: - gli importi trasferiti sono, in massima parte, poco inferiori alla soglia (euro 2.000) oltre la quale la legge prevede che il mittente (sender) fornisca informazioni sulla propria attività economica e sullo scopo dell‟operazione; - una vasta platea di singoli mittenti, in mesi contigui, hanno inviato denaro a diversi soggetti, titolari di differenti conti; - dai documenti esibiti al momento del perfezionamento della transazione si rileva che alcuni soggetti hanno effettuato invii di denaro, presso lo stesso o presso diversi intermediari, a distanza di pochi giorni o nello stesso giorno, fornendo domicili in Italia diversi, verso conti di destinazione in essere presso diverse banche cinesi; - trasferimenti di denaro sono diretti verso imprese cinesi, che utilizzano spesso più conti su cui far accreditare somme. In diversi casi sono state rilevate vere e proprie anomalie: - in alcune transazioni si evince che persone diverse hanno esibito lo stesso documento al momento del perfezionamento dei trasferimenti di denaro. Particolarmente anomala la circostanza che il medesimo documento venga spesso esibito più volte presso il medesimo subagente; - diversi mittenti hanno utilizzato, nel bonificare le somme, le stesse coordinate bancarie per beneficiari diversi. Sotto il profilo della condizione lavorativa del mittente risulta che le operazioni di cui trattasi sono state poste in essere da soggetti che 87 hanno dichiarato lo status di dipendente (circa il 56%), libero professionista (circa il 32%), imprenditore (circa il 7%) e disoccupato (circa il 4%). d. Ulteriori risultati Ponendo a confronto le transazioni complessivamente rese note dai diversi intermediari è possibile individuare i casi in cui il trasferimento di denaro è avvenuto mediante l‟utilizzo di un unico sub-agente che appartiene alla rete di vendita di più società money transfer, ciò ha permesso di definire la somma di denaro realmente pervenuta al singolo beneficiario a prescindere dalla società di money transfer63. Infatti, quando il singolo sub-agente opera come plurimandatario, caso che ricorre con frequenza, la somma da trasferire può essere suddivisa, a scopi dissimulativi, in diverse tranche per essere inviata tramite diverse società money transfer. Questa pratica permette di eludere i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle procedure interne predisposte i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle procedure interne predisposte dalle singole società di money-transfer, mascherando la reale portata del fenomeno. Tale risultato induce a non escludere il coinvolgimento di alcuni sub-agenti nel riciclaggio di proventi di natura illecita in quanto i medesimi consentirebbero, attraverso questa attività di frazionamento e redistribuzione dei flussi tra diverse società di money transfer, di trasferire in Cina somme cospicue a favore di beneficiari ricorrenti. Tanto premesso, l‟esame congiunto degli accrediti dei conti detenuti dai beneficiari presso alcune banche cinesi ha consentito di rilevare che: - esistono n. 121 beneficiari comuni che ricevono denaro da subagenti plurimandatari della rete di vendita di Coinstar e di Moneygram; 63 Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione le coordinate bancarie dai conti che vengono accreditati: l‟informazione contenuta nell‟identificativo del conto corrente infatti di individuare la banca del beneficiario, la provincia e lo sportello su cui sono incardinati i rapporti in questione. 88 - esistono n. 233 beneficiari comuni che ricevono denaro da subagenti plurimandatari della rete di vendita Money2Money e di Coinstar; - esistono n. 1.666 beneficiari comuni che ricevono denaro da subagenti plurimandatari della rete di vendita Money2Money e di Moneygram; - esistono n. 36 beneficiari comuni che ricevono rimesse da subagenti plurimandatari della rete di vendita appartenente a Money2Money, Moneygram e Coinstar. Va altresì rilevato che molte transazioni sono state effettuate presso agenzie ubicate in città diverse da quella di residenza del soggetto che ha eseguito l‟operazione. e. Analisi dei flussi finanziari diretti verso la Cina generati da soggetti di nazionalità non cinese Un flusso residuale delle rimesse dall‟Italia verso la Repubblica Popolare Cinese è generato da soggetti di nazionalità non cinese; la tavola seguente riepiloga tali trasferimenti, aggregandoli per nazione di nascita del soggetto che ha posto in essere l‟operazione. Ripartizione per nazione di nascita del mittente64 Nazione di nascita Importo totale Romania Italia Marocco Afghanistan Senegal Sub-totale Totale complessivo 64 8.973.445 1.712.705 663.567 579.106 367.428 12.296.251 14.300.452 Dati tratti dalle transazioni effettuate presso la rete di agenti di Money2Money. 89 Le prime cinque nazionalità effettuano circa 86% delle rimesse in esame. Nello specifico, si rileva che il flusso finanziario generato da soggetti di nazionalità rumena, senegalese e marocchina è prodotto in massima parte a Napoli, mentre per le persone nate in Afghanistan la città di riferimento è Milano. Per quel che riguarda i soggetti nati in Italia le città che originano la maggior parte dei trasferimenti sono Napoli (euro 605.697), Catania (euro 472.428) e Milano (euro 320.438). f. Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari creditizi In ultimo sono state prese in considerazione le segnalazioni trasmesse dalle banche distinguendo quelle a carico di soggetti di nazionalità italiana che hanno effettuato operazioni bancarie con controparti cinesi. Si tratta, in massima parte, di segnalazioni a carico di imprenditori, cinesi o italiani, operanti nel settore tessile che effettuano pagamenti di solito in contanti a terzisti cinesi, oppure di società italiane di import/export che indirizzano a controparti cinesi bonifici di rilevante ammontare65. Un numero esiguo di segnalazioni, infine, riferisce di operazioni di compravendita immobiliare che vengono saldate per contanti da soggetti acquirenti di nazionalità cinese. 6. La disciplina degli istituti di pagamento Gli istituti di pagamento sono operatori finanziari nati a seguito del recepimento nel nostro Paese della direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007), che ha introdotto significative novità sui soggetti che possono prestare servizi di pagamento, sulle forme di tutela della clientela, sui diritti e gli obblighi delle parti nell‟esecuzione di operazioni di pagamento. 65 Alcune segnalazioni trasmesse dalle banche riguardano versamenti di denaro effettuati da soggetti di nazionalità cinese., residenti nel territorio nazionale, che fungono da collettori di denaro. Tale attività, peraltro, è da ricondurre al fatto che si tratta di sub-agenti, regolarmente iscritti nell‟‟albo degli agenti in attività finanziarie ex art. 3 del D. Lgs. 374/1999, che hanno facoltà di operare sui conti delle società di money transfer. 90 L‟obiettivo della direttiva è stato quello di uniformare il quadro normativo di riferimento nei diversi paesi dell‟Unione Europea, individuando le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente operare in tutta la Comunità, introducendo un nuovo tipo di intermediario (l‟istituto di pagamento) con uno statuto giuridico coordinato a livello comunitario ed armonizzando le regole di accesso all‟attività, i requisiti prudenziali per i rischi operativi e finanziari, le attività consentite nonché i poteri delle Autorità di vigilanza. La disciplina di riferimento è contenuta in quattro provvedimenti: - decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005&60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”; - decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (TUB - Testo unico delle leggi bancarie), in particolare nel Titolo V ter66, così come modificato dall‟art. 33 del predetto decreto legislativo n. 11/2010; - provvedimento della Banca d‟Italia in data 15 febbraio 2010, recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento”; - provvedimento della Banca d‟Italia in data 5 luglio 2011, recante “Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)”. Prima della riforma attuata dal decreto legislativo n. 11/2010 e comunque fino alla conclusione della fase transitoria, in Italia erano autorizzati a prestare servizi di pagamento le banche, poste italiane, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB, con i 66 Così costituito: art. 114 sexies “Servizi di pagamento”; art. 114 spties “Albo degli istituti di pagamento”; art. 114 octies “Attività accessorie esercitabili”; art. 114 novies “Autorizzazione”; art. 114 decies “Operatività transfrontaliera”; art. 114 undecies “Rinvio”; art. 114 duodecies “Conti di pagamento e forme di tutela”; art. 114 terdecies “Patrimonio destinato”; art. 114 quatordecies “Vigilanza”; art. 114 quinquiesdecies “Scambio di informazioni”; art. 114 sexiesdeciese “Deroghe”. 91 relativi agenti in attività finanziaria di cui all‟art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999. Con le modifiche apportate dal predetto provvedimento di legge nonché dal decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, in tema di revisione della disciplina dell‟intermediazione finanziaria, sono ora definiti prestatori di servizi di pagamento gli istituti di pagamento (con i relativi agenti in attività finanziaria), gli istituti di moneta elettronica, le banche, poste italiane s.p.a, la banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche (art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 11/2010). Ai sensi dell‟art. 114 septies del TUB, gli istituti di pagamento sono, quindi, imprese autorizzate a prestare i servizi di pagamento, iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d‟Italia, con l‟indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a fornire e la specificazione degli agenti e delle succursali, ivi comprese di quelle relative ad istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio nazionale. L‟albo è consultabile pubblicamente, aggiornato periodicamente ed accessibile sul sito internet della Banca d‟Italia (www.bancaditalia.it). Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, tali operatori possono esercitare le seguenti attività accessorie (art. 114 octies del TUB): - concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d‟Italia; - prestare servizi operativi o strettamente connesse, come la prestazione di garanzie per l‟esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento dei dati; 92 - gestire sistemi di pagamento67. Nell‟esercizio della loro attività, i prestatori possono fornire i seguenti servizi di pagamento (art.1, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010): - i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento68 nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; - i servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; - l‟esecuzioni di ordini di pagamento69, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell‟utilizzatore70 o presso un altro prestatore di servizi di pagamenti: esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; l‟esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 67 Ossia, un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento. 68 Ossia, un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l‟esecuzione di operazioni di pagamento [art. 1, comma 1, lett. l) del decreto legislativo n. 11/2010]. 69 Ovvero, qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l‟esecuzione di un‟operazione di pagamento [art. 1, comma 1, lett. o) del decreto legislativo n. 11/2010]. Si precisa, inoltre, che: - il pagatore, è il soggetto titolare di conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento; - il beneficiario, è il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell‟operazione di pagamento; - i fondi, sono le banconote e le monete, la moneta scritturale e la moneta elettronica, così come definita dall‟articolo 1, comma 2, lettera h ter, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993. 70 Ovvero, il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi [art. 1, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 11/2010]. 93 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; - emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento71; - la rimessa di denaro72; - l‟esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l‟operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all‟operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l‟utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. La disciplina in tema di servizi di pagamento: - si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella Comunità europea ovvero l‟unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell‟operazione di pagamento sia insediato nella Comunità73; - non trova applicazione nei casi previsti dall‟art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 11/2010, tra cui si citano: le operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione; 71 Per “strumento di pagamento” si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o un insieme di procedure concordate tra l‟utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l‟utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento [art. 1, comma 1, lett. s) del decreto legislativo n. 11/2010]. 72 Ossia, un servizio di pagamento dove, senza l‟apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l‟unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione [art. 1, comma 1, lett. n) del decreto legislativo n. 11/2010]. 73 Art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 11/2010. 94 le operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l‟acquisto di beni o servizi per conto del pagatore o del beneficiario; il trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna; le operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell‟ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento; le operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller‟s cheque, vaglia postali; le operazioni di pagamento realizzate tra i prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto; le operazioni di pagamento tra un‟impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. L‟istituto di pagamento può ampliare la propria capacità di prestare servizi di pagamento, nel territorio nazionale e all‟estero, attraverso l‟istituzione di succursali, la definizione di accordi di distribuzione con agenti o la libera prestazione di servizi in altri Paesi comunitari. L‟istituzione di succursali e la selezione degli agenti cui affidare la distribuzione dei prodotti e servizi di pagamento riveste particolare importanza in quanto, se da una lato, consente di allargare la capillarità e incrementare la tempestività dell‟offerta, dall‟altro, comporta una serie di rischi aggiuntivi, con particolare riferimento ai rischi operativi e di non conformità alle norme. 95 Con il capitolo VII del provvedimento del 15 febbraio 2010, la Banca d‟Italia ha dettato le disposizioni per gli istituti di pagamento italiani che intendono prestare servizi di pagamento - in Italia o in altri Paesi comunitari - mediante lo stabilimento di succursali, l‟impiego di un agente o in regime di libera prestazione di servizi. In particolare, in caso di agenti, l‟istituto di pagamento: - comunica alla Banca d‟Italia l‟intenzione di avvalersi di tali operatori nel territorio nazionale74; gli agenti vengono iscritti nell‟albo degli istituti di pagamento entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione; - comunica alla Banca d‟Italia l‟intenzione di avvalersi di un agente di un altro Paese comunitario per prestare servizi di pagamento in detto Paese comunitario75; in questo caso, la Banca d‟Italia, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, notifica le informazioni all‟Autorità estera competente. Conseguentemente, la Banca d‟Italia dà comunicazione all‟istituto di pagamento dell‟avvenuta notifica all‟autorità competente ed iscrive l‟agente nell‟albo degli istituti di pagamento76; - comunica alla Banca d‟Italia l‟intenzione di avvalersi di agenti in un Paese extracomunitario77. L‟Autorità di vigilanza italiana iscrive l‟agente 74 La comunicazione contiene le seguenti informazioni: per le persone fisiche, il nome e l‟indirizzo dell‟agente; per le persone giuridiche, l‟identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell‟agente; una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo; la dichiarazione dell‟istituto di pagamento di avere verificato l‟adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente alinea e che l‟assetto organizzativo dell‟agente e le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestate in modo corretto i servizi di pagamento. 75 La comunicazione contiene le seguenti informazioni: il paese comunitario dove è insediato l‟agente; i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l‟agente; per le persone fisiche, il nome e l‟indirizzo dell‟agente; per le persone giuridiche, l‟identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell‟agente; una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la dichiarazione dell‟istituto di pagamento di avere verificato l‟adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente alinea; e che l‟assetto organizzativo dell‟agente e le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestate in modo corretto i servizi di pagamento. 76 La Banca d‟Italia può rifiutare di iscrivere l‟agente nell‟albo, o revocare l‟iscrizione, se già iscritto, quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; l‟autorità competente del Paese ospitante le abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all‟impiego dell‟agente, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l‟impiego dell‟agente possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 77 La comunicazione contiene le seguenti informazioni: il paese extracomunitario dove è insediato l‟agente; i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l‟agente; per le persone fisiche, il nome e l‟indirizzo dell‟agente; per le persone giuridiche, l‟identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione 96 nell‟albo degli istituti di pagamento entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o rifiuta l‟iscrizione quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. Come da indicazioni ricevute in sede di tavolo tecnico dalla Banca d‟Italia, si precisa che l‟iscrizione degli agenti in attività finanziaria nell‟albo dell‟istituto di pagamento ha solo natura dichiarativa, e non determina in assenza di essa, l‟applicazione della sanzione penale di esercizio abusivo dell‟attività finanziaria ex art. 140 bis del TUB, che punisce esclusivamente (con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329) chiunque eserciti professionalmente nei confronti del pubblico l‟attività di agente senza essere iscritto nell‟elenco di cui all‟art. 128 quater, comma 2, del medesimo Testo unico bancario. Il capitolo VIII del citato provvedimento di Banca d‟Italia detta, invece, le disposizioni per gli istituti di pagamento comunitari che intendono prestare servizi di pagamento in Italia mediante lo stabilimento di succursali, l‟impiego di un agente o in regime di libera prestazione di servizi. In questo caso, è previsto che l‟istituto comunitario che intende per la prima volta operare nel territorio nazionale tramite una succursale o un agente devono notificare tale intendimento all‟Autorità competente del Paese di origine. Ne consegue, come chiarito dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze con circolare n. 993439 del 15 novembre 2011, che gli agenti money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l‟intermediario preponente ha ottenuto l‟autorizzazione e, pertanto, per il dell‟agente; una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la dichiarazione dell‟istituto di pagamento di avere verificato l‟adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente alinea; e che l‟assetto organizzativo dell‟agente e le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestate in modo corretto i servizi di pagamento. 97 combinato disposto degli artt. 114 decies e 128 quater, comma 7, del TUB, tali soggetti, pur operanti in Italia, non sono tenuti ad iscriversi nella citata sezione speciale dell‟albo degli agenti in attività finanziaria. Essi, viceversa, devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, dei relativi agenti e delle succursali. La Banca d‟Italia scambia, ad ogni modo, con l‟autorità competente dell‟istituto pagamento comunitario tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale o di un agente della normativa loro applicabile. 7. La disciplina degli agenti in attività finanziaria La disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è stata oggetto di una sostanziale riforma con il decreto legislativo n. 141 in data 13 agosto 201078 che, recependo la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, ha introdotto significative novità in materia bancaria e creditizia realizzando una rivisitazione del settore che è andata ad incidere non solo sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti con la clientela, ma anche sul funzionamento degli intermediari non bancari e dei loro canali distributivi, in particolare degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, il Titolo IV del decreto legislativo n. 141/2010 ha modificato radicalmente la disciplina dei canali distributivi, perseguendo le seguenti finalità: - introdurre una serie di requisiti maggiormente selettivi al fine di incrementare la loro affidabilità, la qualità dei servizi offerti e la tutela dei clienti che si rivolgono a tali figure professionali; 78 Recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”. Il provvedimento è stato oggetto di modifiche ed integrazioni con il decreto legislativo n. 218 del 14 dicembre 2010. 98 - prevedere un diretto coinvolgimento dell’intermediario finanziario che si avvale di queste figure professionali attraverso un più elevato livello di responsabilizzazione; - separare nettamente le due categorie di soggetti, al fine di evitare sovrapposizioni che possano ingenerare confusione nel cliente. Per tali ragioni, il Titolo IV del decreto legislativo n. 141/2010, con: - il Capo I, ha introdotto all‟interno del Testo unico delle leggi bancarie il Titolo VI bis, titolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi” (artt. 128 quater-128 ter decies)79; - il Capo II (artt. 12-19), ha previsto disposizioni di attuazione dei principi fissati nel Titolo VI bis del TUB; - il Capo III ha disciplinato gli Organismi di autoregolamentazione chiamati a gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (artt. 19-24); - il Capo IV, ha previsto le disposizioni in materia di sanzioni (art. 25). Di converso, le disposizioni finali che disciplinano il regime transitorio e le norme di coordinamento sono state previste dal Titolo V del predetto decreto legislativo n. 141/2010. Entrando nel dettaglio è l‟art. 128 quater del TUB che regolamenta la disciplina generale per l‟agente in attività finanziaria, definito come “soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica”80. 79 In particolare, il nuovo Titolo VI bis è così costituito: art. 128 quater “Agenti in attività finanziaria”, art. 128 quinquies “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria”, art. 128 sexies “Mediatori creditizi”, art. 128 septies “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi”, art. 128 octies “Incompatibilità”, art. 128 novies “Dipendenti e collaboratori”, art. 128 decies “Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia”, art. 128 undecies “Organismo”, art. 128 duodecies “Disposizioni procedurali” art. 128 ter decies “Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo”. 80 Prima di tale norma, in base alla disciplina ante riforma, una definizione di agente in attività finanziaria era ricavabile dall‟art. 2 del D.M. n. 485 del 13 dicembre 2001, di attuazione dell‟art. 3 del decreto legislativo n. 374 99 Gli agenti: - possono svolgere esclusivamente tale attività, oltre alle attività connesse e strumentali, nonché attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche, ed a prodotti Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.81; - svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo82. L‟esercizio professionale nei confronti del pubblico dell‟attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall‟Organismo di autoregolamentazione di cui all‟art. 128 undecies del TUB. Per il contatto con il pubblico, gli agenti, siano esse persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell‟elenco83. Tuttavia: - gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale del citato elenco (art. 128 quater, comma 6, del TUB)84; in questo caso agiscono, infatti, su mandato di un istituto di pagamento seguendo anche le regole previste per la disciplina specifica. Le condizioni e i requisiti sono stabiliti con regolamento, non del 25 settembre 1999, secondo cui è agente “chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”. Quindi, ante riforma, gli agenti agivano su mandato degli intermediari finanziari per lo svolgimento delle attività previste dal vecchio art. 106 del TUB, quindi concessione di finanziamenti, assunzioni di partecipazioni, intermediazione in cambi e prestazione di servizi di pagamento. 81 Ai sensi del comma 7 dell‟art. 128 quater del TUB, la riserva di attività prevista dal citato articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. 82 Nel caso in cui l‟intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è consentito all‟agente, al fine di offrire l‟intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 83 Art. 128 novies, comma 2, del TUB. 84 Quando ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell‟articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, dal Ministro dell‟Economia e delle Finanze, sentita la Banca d‟Italia. In questo caso, agli agenti in attività finanziaria non si applica il secondo periodo del comma 1 ed il comma 4 dell‟art. 128 quater del TUB. 100 ancora emanato, da adottare dal Ministro dell‟Economia e delle Finanze; - i soggetti iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l‟iscrizione nell‟elenco tenuto dall‟Organismo di autoregolamentazione; - la riserva di attività non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Ciò significa che, accanto agli agenti iscritti nell‟elenco italiano, potranno operare nel territorio nazionale anche gli agenti in attività finanziaria iscritti nell‟elenco dell‟Autorità di vigilanza del corrispondente istituto di pagamento comunitario. In particolare, come precisato dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze con circolare del 15 novembre 2011, gli agenti money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l‟intermediario preponente ha ottenuto l‟autorizzazione e, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 114 decies e 128 quater, comma 7, del TUB, tali soggetti, pur operanti in Italia, non sono tenuti ad iscriversi nella citata sezione speciale dell‟albo degli agenti in attività finanziaria. Essi, viceversa, devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, dei relativi agenti e delle succursali. Ai sensi dell‟art. 128 quinquies del TUB, l‟iscrizione nell‟elenco degli agenti in attività finanziaria, limitatamente però ai soggetti iscritti nell‟elenco di cui 101 al comma 2 del predetto articolo, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: - per le persone fisiche: cittadinanza italiana, di uno Stato dell‟Unione Europea o di un altro Stato diverso secondo le disposizioni dell‟art. 2 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 199885, e domicilio nel territorio della Repubblica; - per le persone giuridiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; - requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo; - stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell‟esercizio dell‟attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge; - per le persone giuridiche, un oggetto sociale conforme con l‟art. 128 quater, comma 1, del TUB, e rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica86. In aggiunta a tali requisiti, la permanenza nell‟elenco è condizionata all‟esercizio effettivo dell‟attività ed all‟aggiornamento professionale. Nell‟elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati: - per le persone fisiche: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; data di iscrizione nell'elenco; domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 85 Recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; l‟art. 2 riporta in particolare i diritti ed i doveri dello straniero. 86 Ai sensi dell‟art. 29 del decreto legislativo n. 141/2010 il Ministro dell‟Economia e delle Finanze, sentita la Banca d‟Italia dovrà dettare disposizioni attuative, con riferimento in particolare al contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica. 102 eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del TUB, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività; - per le persone giuridiche: denominazione sociale; data di costituzione; sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; data di iscrizione nell'elenco; indirizzo della casella di posta elettronica certificata; eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del TUB, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale; i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività. Per la gestione dell‟elenco, viene istituto un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, e dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti87. L‟Organismo, tra l‟altro88: - provvede all‟iscrizione negli elenchi previa verifica dei requisiti previsti e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione89; - accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell‟iscrizione nell‟elenco e cura l‟aggiornamento professionale degli iscritti; 87 Art. 128 undecies del TUB. I cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell‟Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d‟Italia. L‟art. 19 del decreto legislativo n. 141/2010 specifica che l‟Organismo sia composto da un rappresentante del Ministero dell‟Economia e delle Finanze e da tre a cinque membri. Tali componenti sono scelti all‟interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica. 89 Secondo l‟art. 22 del decreto legislativo n. 141/2010 gli elenchi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali sono individuate dall‟Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. L‟Organismo determina altresì e riscuote specifici contributi per l‟iscrizione negli elenchi. Ulteriori disposizioni di dettaglio sulla tenuta dell‟elenco e sulle modalità di presentazione delle domande per l‟iscrizione sono contenute nell‟art. 23 del predetto decreto legislativo n. 141. 88 103 - verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l‟iscrizione di agenti e mediatori nonché l‟effettivo svolgimento delle attività degli iscritti, ai fini della permanenza negli elenchi; - aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall‟autorità giudiziaria, dalla Banca d‟Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti; gli elenchi sono tenuti a disposizioni del pubblico con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione; - controlla il rispetto da parte di agenti e mediatori della disciplina cui essi sono sottoposti, effettua ispezioni e può richiedere la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di documenti90. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell‟iscrizione negli elenchi, per l‟inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l‟attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti, l‟Organismo applica nei confronti degli iscritti91, in ragione della rilevanza delle infrazioni accertate, una delle seguenti misure: - il richiamo scritto; - la sospensione dall‟esercizio dell‟attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; - la cancellazione dagli elenchi. La cancellazione dagli elenchi è altresì prevista in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l‟esercizio dell‟attività, per inattività protrattasi per 90 Nel dettaglio, le funzioni dell‟Organismo vengono specificate dall‟art. 21 del decreto legislativo n. 141/2010. Art. 128 duodecies del TUB. In particolare, in caso di violazioni, l‟Organismo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica una delle misure ivi previste. La delibera è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 91 104 oltre un anno, per cessazione dell‟attività, ed in caso di violazioni amministrative gravi e ripetute, ai sensi dell‟art. 144, comma 8, del TUB92. Nelle ipotesi di ostacolo all‟esercizio delle funzioni di controllo, l‟Organismo applica all‟agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110. Sull‟Organismo vigila la Banca d‟Italia, secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell‟azione di controllo e con la finalità di verificare l‟adeguatezza delle procedure interne adottate93. L‟art. 26 del decreto legislativo n. 141/2010 ha previsto per gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi uno specifico regime transitorio, secondo cui: - l’iscrizione nel nuovo albo è subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione; in questo senso, viene dato tempo alle Autorità competenti di provvedervi entro il 31 dicembre 2011; - fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell‟Organismo di regolamentazione, gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi 92 In caso di necessità ed urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l‟attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia. 93 Più in concreto, l‟art. 128 ter decies del TUB stabilisce che: - la Banca d‟Italia, per esercitare la sua attività di vigilanza, può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all‟Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nel termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l‟esibizione dei documenti e il compimento degli atti necessari presso l‟Organismo, convocare i componenti; - l‟Organismo informi tempestivamente la Banca d‟Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all‟esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull‟attività svolta nell‟anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l‟anno in corso; - la Banca d‟Italia informa il Ministro dell‟Economia e delle Finanze delle eventuali carenza riscontrate nell‟attività dell‟Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell‟Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell‟Economia e delle Finanze. 105 ed albi (ex art. 16 della legge n. 108/199694 per i mediatori, e ex art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 per gli agenti 95), in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010; - i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo nell‟albo dei mediatori di cui all‟art. 16 della legge n. 108/1996, o nell‟elenco degli agenti di cui all‟art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 o comunque quelli che si iscriveranno fino al 30 giugno 2011, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell‟Organismo per chiedere l‟iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei nuovi requisiti; - una volta costituito l‟Organismo, la Banca d‟Italia cessa la tenuta dei vecchi elenchi. Sotto un profilo operativo, inoltre, ai sensi dell‟art. 28 del decreto legislativo n. 141/2010, ai mediatori ed agli agenti già iscritti continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell‟Organismo di regolamentazione la disciplina previgente; in particolare: - per gli agenti in attività finanziaria, l‟art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 ed il decreto del Ministro dell‟Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485; - per i mediatori creditizi, art. 16 della legge n. 108/1996 ed il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287. Sotto un profilo antiriciclaggio, per effetto di quanto previsto dall‟art. 11, comma 3, lettera d), del decreto 231/2007, gli obblighi antiriciclaggio si applicano a: - gli agenti iscritti nell‟elenco tenuto dall‟Organismo di autoregolamentazione italiano ex art. 128-quater, comma 2, del TUB; 94 Recante “Disposizioni in materia di usura”. Recante “Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”. 95 106 - gli agenti money transfer iscritti nella sezione speciale dell‟elenco tenuto dagli Organismi di autoregolamentazione ex art. 128 quater, comma 6, del TUB; - gli agenti in attività finanziari indicati nell‟art. 128-quater, comma 7 del medesimo TUB, ossia coloro che operano sul territorio nazionale per conto di istituti di pagamento comunitari, senza quindi che sia richiesta un‟iscrizione nell‟elenco tenuto dall‟Autorità di vigilanza italiana. 8. Esperienze investigative della Guardia di Finanza in tema di money transfer L‟esperienza investigativa della Guardia di Finanza ha evidenziato che: - si tratta di un canale che si presta spesso ad essere utilizzato per veicolare verso i Paesi d’origine somme di denaro frutto di vari reati commessi in Italia (contraffazione, evasione fiscale, etc.), ovvero costituenti il prezzo di merci illecitamente immesse sul mercato nel nostro Paese; - gli addetti al servizio di trasferimento dei fondi, appartenenti spesso alle stesse comunità etniche maggiormente coinvolte nel traffico di merci contraffatte, hanno una provenienza eterogenea e non possiedono un‟estrazione di natura finanziaria in senso stretto, in quanto spesso allocati presso phone-center, internet point, centri commerciali e cartolerie; - l‟attività si caratterizza per l‟elevata numerosità e mobilità degli operatori, rispetto ai quali il controllo è certamente assai più problematico rispetto alla tradizionale e ben più strutturata attività bancaria e finanziaria in senso stretto; - l‟anello più debole del circuito è costituito dagli agenti money transfer, che operano su mandato degli intermediari finanziari ex art. 106 del TULB e, dal mese di aprile scorso, per conto degli istituti di pagamento. Al 31 dicembre 2010, erano insediati sul territorio 107 nazionale oltre 34 mila agenti in attività finanziaria operanti nel settore, con una crescita esponenziale di notevole entità rispetto al 2002, allorquando il numero si attestava a 682 unità96; - in alcune indagini, sono state riscontrate tecniche di frazionamento delle operazioni sotto soglia (1.999 euro) e l‟utilizzo di mittenti ignari ed inesistenti delle operazioni; - il quadro giuridico di riferimento, malgrado abbia subito negli ultimi anni numerosi cambiamenti, non risulta ancora completo, attesa la necessità di intervenire ancora su alcuni punti della disciplina per rafforzare l‟azione di prevenzione e contrasto. Tra le indagini più importanti condotte dal Corpo, si segnala quella svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, che ha portato all‟individuazione di un associazione per delinquere di stampo mafioso, di prevalente etnia cinese, dedita, su tutto il territorio nazionale, al riciclaggio di proventi illeciti relativi alla contraffazione di capi ed accessori di abbigliamento e pelletteria, evasione fiscale, gioco d‟azzardo, favoreggiamento dell‟immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Il Reparto operante ha accertato che gli indagati, fin dal 2006, avevano assunto il controllo e la gestione operativa di un intermediario finanziario operante nel settore di money transfer, attraverso un circuito di subagenzie dislocate sull‟intero territorio nazionale, che nel periodo ottobre 2006 - giugno 2010 hanno trasferito in Cina circa 5 miliardi di euro, solo in minima parte oggetto di regolari rimesse all‟estero. Più in dettaglio, è stato accertato che i soggetti indagati, grazie all'utilizzo di nominativi di cittadini cinesi ignari o inesistenti, effettuavano i trasferimenti di ingenti somme di denaro in Cina mediante il sopra richiamato frazionamento delle stesse in più operazioni "to send" di importo non superiore a 1.999 euro, al fine di rimanere al di sotto del limite 96 Nel solo 2009 si è registrato un incremento di circa 6.500 sportelli sul territorio, dato che supera, da solo, l‟aggregazione del Gruppo “Banca Intesa-San Paolo” (circa 5.900 filiali). 108 di 2.000 euro, fissato dall'art. 49 del decreto legislativo n. 231/2007 come soglia massima oltre la quale scatta l'onere per il cliente, per importi fino a 5.000 euro, di presentare documentazione attestante la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante. Complessivamente, nel corso delle indagini: - sono state eseguite 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e sono stati segnalati a piede libero all'Autorità Giudiziaria 92 soggetti, responsabili a vario titolo dei reati di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio di denaro proveniente da contrabbando di prodotti tessili, contraffazione, frode in commercio, evasione fiscale ed altri reati; - è stato riscontrato il coinvolgimento di oltre 400 imprese facenti capo a cittadini di nazionalità cinese; - sono stati sequestrati denaro contante ed assegni per quasi 17 milioni di euro, oltre a 730.000 articoli di abbigliamento e prodotti di pelletteria con marchi contraffatti, prodotti contrabbandati e giocattoli privi dei requisiti di sicurezza; - sono stati sequestrati immobili ad uso abitativo e commerciale, terreni, imprese, automezzi (prevalentemente auto di lusso), depositi e conti bancari per quasi 150 milioni di euro. 9. Altre esperienze investigative della Guardia di Finanza a contrasto del riciclaggio con utilizzo di denaro contante a. Il ricorso a corrieri di valuta Anche se rientra tra i sistemi di riciclaggio più noti e antichi, si tratta di una tecnica di money laundering ancora particolarmente utilizzata dalle organizzazioni criminali, come ha appurato l‟indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma che ha segnalato all‟Autorità Giudiziaria 18 persone fisiche che, tra il 2001 ed il 2010, hanno costituito una vera e 109 propria associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di bancarotte patrimoniali e documentali, in danno di società di capitali operanti nel campo delle pulizie. Le condotte distrattive venivano attuate mediante l‟aggiudicazione di importanti contratti di appalto da parte di un consorzio che incassava direttamente dalle stazioni appaltanti i corrispettivi pattuiti ed interponeva società consorziate, subappaltando le medesime opere. Quest‟ultime omettevano sistematicamente il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle imposte e delle ritenute, determinando un depauperamento patrimoniale delle società sino alla loro dichiarazione di fallimento. I proventi accumulati illecitamente venivano, quindi, trasferiti in Svizzera mediante un sistematico ricorso a corrieri di valuta e successivamente reinvestiti in beni mobili ed immobili in Italia e all‟estero (Nizza, Principato di Monaco, New York). b. Prestanomi per l’intestazione fittizia di conti bancari e rimesse all’estero Il riciclaggio mediante l‟apertura di conti sotto falso nome è una tecnica consolidata ancora molto diffusa, che si appoggia molte volte sulla compiacenza e/o la negligenza degli intermediari finanziari e su una rete di prestanomi spesso controllati da professionisti apparentemente rispettabili ed affermati, che rappresentano i “colletti bianchi” appositamente scelti al di fuori dell‟organizzazione per allontanare i sospetti. Tali prestanome sono sovente utilizzati per la creazione di depositi o per l‟effettuazione di prelevamenti, con l‟obiettivo di “spezzare” i legami con l‟organizzazione criminale e rendere più difficoltosa l‟attività delle Forze di polizia. 110 Emblematico è il caso scoperto a Milano di una cosca della „ndrangheta che, tramite un consulente finanziario pagato 5.000 euro al mese, ha arruolato nove teste di legno che aprivano conti correnti a nome di società-satelliti all‟uopo costituite, che venivano di fatto utilizzati dal capo-maglia per scambiare assegni e versare denaro proveniente da precedenti traffici di usura, ricettazione e pagamenti di fatture false. Il sistema si reggeva sulla connivenza dei funzionari di cinque banche milanesi, che hanno permesso per tre anni al consulente-riciclatore di operare sui conti al posto dei titolari ufficiali, pur non avendo nessuna delega di firma. In un‟altra indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli un sodalizio criminale, formato da camorristi e professionisti locali costituenti il trait d’union con esperti finanziari e societari operanti in Paesi off shore, si adoperava per trasferire ingenti somme di denaro (che erano proventi dei traffici di sostanze stupefacenti) su conti correnti cifrati intestati a nomi di fantasia presso una banca di Montecarlo. Successivamente, una parte del denaro veniva investito in prodotti finanziari ad alto rendimento, mentre la restante parte era utilizzata per acquisire, attraverso la stipula di due contratti fiduciari ed il coinvolgimento di società estere con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama e Gran Bretagna, quote di partecipazioni in una società immobiliare spagnola e attraverso quest‟ultima due terreni edificabili a Malaga per un valore di 500 mila euro. Un‟evoluzione moderna della classica figura del prestanome è quella dei “financial manager”, ossia dei normali cittadini italiani e stranieri arruolati via internet dalle organizzazioni specializzate nella perpetrazione di furti d‟identità e di frodi informatiche ai danni d‟ignari correntisti e risparmiatori. 111 Il sistema di frode e di riciclaggio è articolato in due fasi: - dapprima, vi è la perpetrazione delle truffe telematiche da parte di hackers criminali che, appoggiandosi a server ubicati all‟estero, inviano migliaia di e - mail contraffatte agli utenti di sistemi di home banking, acquisendo le informazioni riservate inerenti ai dati identificativi ed ai codici di accesso dei conti correnti di utenti inconsapevoli; - successivamente, vengono eseguiti i trasferimenti dei fondi degli utenti “derubati”, con bonifici d‟importo limitato dirottati su conti correnti riconducibili dall‟organizzazione ai criminale financial manager), attraverso l‟accettazione “arruolati” di una proposta di lavoro inviata da sedicenti società finanziarie straniere all‟indirizzo di posta elettronica personale. Il lavoro prevede semplicemente la ricezione sul proprio conto corrente bancario di somme di denaro che, dopo pochi giorni dall‟accredito, devono essere ritirate in contanti e riversate tramite agenzie di money transfer a favore di determinate persone all‟estero, i cui nominativi vengono comunicati dai phishers tramite messaggi SMS o telematici. In cambio del servizio reso, al financial manager viene dato un compenso sotto forma di trattenuta tra il 5 ed il 10 per cento dell‟importo trasferito. Significative, in questo senso, sono state due indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Milano che hanno portato alla luce i traffici di gruppi criminali russi, lettoni e rumeni che tiravano le fila di centinaia di prestanomi italiani e stranieri utilizzati per i passaggi di e - laundering. c. Compensazioni Il sistema delle compensazioni è una tecnica di money laundering che viene generalmente posta in essere quando si ha necessità di trasferire all‟estero profitti illeciti in contanti, evitando - in caso di controlli valutari alla frontiera ai sensi del decreto legislativo n. 195/2008 - il sequestro 112 delle somme trasportate all‟estero senza presentare la dichiarazione obbligatoria per importi pari o superiori a 10 mila euro. Per scongiurare questo rischio, l‟operazione di compensazione viene organizzata e realizzata tutta nel territorio dello Stato, tra i numerosi clienti che cercano finanziamenti e quelli che, invece, intendono trasferire i propri capitali oltre il confine, in particolare nella Repubblica di San Marino o in Svizzera. In questo caso, come è emerso da un‟indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma (denominata, operazione “stella alpina”): - il denaro di un ipotetico cliente “A” di una banca d‟affari svizzera “B” che intendeva trasferire i propri capitali nel territorio elvetico non oltrepassava materialmente la frontiera, bensì veniva consegnato in Italia ad un cliente “C” della stessa banca d‟affari “B” che aveva bisogno di liquidità; - successivamente, presso la banca svizzera “B” venivano contabilizzate ed aggiornate le posizioni bancarie di “A” e “C”, con addebiti ed accrediti di denaro contestuali. Per ogni trasferimento da o per la Svizzera, veniva richiesta al cliente una percentuale sul capitale movimentato e compilata una sorta di ricevuta che, oltre a comprovare l‟avventa operazione, veniva utilizzata per giustificare le movimentazioni contabili e bancarie. 113 CAPITOLO 4 IL MONITORAGGIO FISCALE DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Premessa A metà degli anni ‟70, come già accennato, fu avvertita in Italia l‟esigenza di impedire la fuga di capitali all‟estero. A tal fine fu varata la legge 30 aprile 1976, n. 159, di conversione del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, che prevedeva quali fattispecie penali sanzionate in modo alquanto rigoroso le condotte di esportazione, costituzione di capitali all‟estero, mancata cessione di valuta all‟Ufficio italiano cambi e quella della cosiddetta “estero vestizione”. In attuazione della Direttiva del Consiglio della Comunità europee n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988, emanata sulla base dell‟art. 67 del Trattamento di Roma, in tema di libertà di circolazione dei capitali, il settore fu depenalizzato con la legge 21 ottobre 1988, n. 445, la c.d. “liberalizzazione valutaria”, con la quale gli specifici reati furono degradati a illeciti amministrativi. La richiamata direttiva comunitaria consentiva espressamente l‟adozione delle “misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi o ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari”. Nello stesso contesto, era anche prevista la possibilità per gli Stati membri “di stabilire procedure di dichiarazioni dei movimenti di capitali a scopo di informazione di amministrativa o statistica”. Ed è proprio avvalendosi di questa clausola di salvaguardia che il legislatore italiano ha stabilito un sistema di controlli sui movimenti da e per l‟estero di capitali, comunemente noto come “monitoraggio fiscale”, disciplinato dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167. 114 2. Profili generali della disciplina del monitoraggio fiscale Oggetto del monitoraggio sono i trasferimenti da o verso l‟estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 10.000 euro, effettuati tramite gli intermediari finanziari, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell‟art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, residenti in Italia. In particolare, le banche, le società di intermediazione mobiliare, l‟Ente poste italiane, le società finanziarie e fiduciarie nonché gli altri intermediari che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione, ne mantengono evidenza97, anche mediante rilevazione elettronica. Le relative informazioni 98 sono tenute a disposizione dell‟Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti del Direttore dell‟Agenzia delle Entrate. L‟obbligo di evidenza a carico degli intermediari è inoltre esteso agli acquisti e alle vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ex art. 5 TUIR residenti in Italia, qualora comunque essi vi intervengano. Gli stessi intermediari finanziari possono effettuare, per conto dei soggetti innanzi indicati, non residenti trasferimenti verso l‟estero nei limiti delle transizioni dall‟estero complessivamente effettuate o ricevute, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati secondo le procedure ed i criteri all‟uopo stabiliti. 97 Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la casuale e l‟importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. 98 Si reputa utile evidenziare che chiunque fornisce agli anzidetti intermediari false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l‟estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l‟adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 516,46 a 5.164,57 euro (art. 5, comma 8, del D.L. n. 167/1990). 115 Le operazioni intervenute con l‟estero da parte dei soggetti obbligati, nei termini descritti, devono costituire oggetto di dichiarazione99 nel quadro RW del Modello UNICO100, come segue: - nella prima sezione, i trasferimenti (non al seguito) da o verso l‟estero di denaro. Certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti nel nostro Paese senza il tramite di intermediari (istituzionali o professionali) residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria; - nella seconda sezione, le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all‟estero al termine del periodo di imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia; - nella terza sezione, i trasferimenti da, verso e sull‟estero effettuati attraverso intermediari residenti, tramite non residenti o in forma diretta, che nel periodo di imposta hanno interessato gli investimenti all‟estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in il termine del periodo di imposta i soggetti non detengano investimenti e attività finanziarie della specie. L‟esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari ha imposto una revisione dell‟interpretazione recata nell‟art. 4 del D.L. n. 167/1990 nella parte in cui connota gli investimenti all‟estero da indicare nel modulo RW come quelli “…attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia…”101. 99 L‟obbligo di dichiarazione non sussiste se l‟ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d‟imposta, ovvero l‟ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell‟anno, non supera l‟importo di 10.000 euro. 100 In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell‟Economia e delle Finanze, da produrre entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (in tal senso l‟art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990). 101 V. Circolare dell‟Agenzia delle Entrate n. 43/E in data 10 ottobre 2009. 116 In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, è stato ritenuto che la previsione normativa in rassegna vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta a potenziale. Pertanto, l‟Amministrazione finanziaria ha stabilito che a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2009, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all‟estero di altra natura (immobili tenuti a disposizione, yacht, oggetti preziosi, opere d‟arte), indipendentemente dall‟effettiva produzione di redditi imponibili in Italia102. Con l‟art. 12 del D. L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata data attuazione - come sottolinea il comma 1 - alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all‟Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l‟attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. La citata norma prevede al comma 2 che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ai soli fini tributari, si presumono – se non dichiarati con RW – costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. La disposizione non indica, tuttavia, né la natura del reddito103 né il periodo di imposta in cui deve realizzarsi l‟imposizione. Per superare la presunzione (relativa) il 102 Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, ai sensi dell‟art. 4, comma 4, del D.L. n. 167/1990: per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione a banche, SIM, società fiduciarie e altri intermediari professionali residenti; per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti; nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l‟intervento degli intermediari stessi. Un‟ulteriore ipotesi di esonero si verifica qualora il contribuente eserciti le opzioni per il regime del risparmio amministrato o gestito, previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 461/1997. 103 Si deve ritenere che, in virtù dell‟incisivo meccanismo presuntivo voluto dal legislatore, l‟Amministrazione finanziaria non debba procedere ad alcuna ricostruzione del reddito da assoggettare a imposizione in capo al contribuente, né ad individuarne natura o provenienza: il semplice possesso “non dichiarato” di investimenti e attività finanziarie in Paesi black list determina la tassazione di un reddito che, presumibilmente, verrà considerato come reddito di capitale. 117 contribuente deve produrre prova di aver tenuto conto dei redditi esteri oggetto della violazione dichiarativa. Sul punto, il Ministero dell‟Economia e delle Finanze ha precisato che detta presunzione, operando ai soli fini fiscali e fino a prova contraria, non può costituire elemento probatorio assoluto circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio ovvero di una delle condotte contemplate dall‟art. 2 del D. Lgs. n. 231/2007 e, pertanto non determina, di per sé, l‟automatica applicabilità dell‟obbligo di segnalazione di operazioni sospette104. L‟ambito territoriale della nuova disposizione è limitato agli investimenti e alle attività finanziarie detenute nei “paradisi fiscali”, con la conseguenza che per gli altri Paesi vale l‟ordinaria disciplina sul monitoraggio fiscale. 104 Circolare del M.E.F./Dipartimento del Tesoro – V Direzione prot. 174199 in data 12 ottobre 2009. 118 CAPITOLO 5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE La dimensione transnazionale dei fenomeni illeciti è la logica conseguenza dell‟abbattimento dei confini e delle opportunità offerte dalla internazionalizzazione dei mercati, che se da un lato offrono prospettive di sviluppo alle iniziative economiche lecite, dall‟altro consentono alle organizzazioni delinquenziali di ampliare lo spettro delle attività illecite proiettando i loro interessi su aree territoriali sempre più vaste. Per comprendere le grandezze del fenomeno basta ricordare i dati pubblicati nel XIII Rapporto di Sos Impresa “Le mani della criminalità sulle imprese”, secondo cui il giro d’affari dell’economia criminale é quantificabile intorno ai 140 miliardi di euro con un utile che supera i 100 miliardi di euro e 65 miliardi di euro di liquidità. Si tratta di una stima che riguarda i proventi derivanti dalle attività della criminalità organizzata, nonché da tutti i reati che hanno un risvolto patrimoniale (usura, furti, rapine contrabbando, contraffazione, abusivismo, etc…); tutto denaro che si riversa poi nel circuito finanziario internazionale per essere riciclato. Per quanto riguarda, invece, più in generale l’evasione fiscale, le stime disponibili per l’Italia – quelle pubblicate dall‟ISTAT nel 2010, relative all’anno 2008 – collocano l‟ampiezza dell’economia sommersa fra 255 e 275 miliardi di Euro. In altre parole, il peso dell‟economia sommersa è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del PIL, con un‟imposta evasa stimata in entità superiore ai 100 miliardi di Euro. Allo stesso modo, con frequenza, gli organi di stampa richiamano l‟attenzione dell‟opinione pubblica sulle stime relative alle ricchezze illegalmente accumulate all’estero, per la maggior parte allocate in Paesi a noi confinanti con regimi tributari più vantaggiosi. Si tratta di risorse economiche, quasi sempre frutto di reati e di evasione fiscale, che vengono sottratte alla 119 possibilità di essere conosciute e, quindi, all‟occorrenza, aggredite con le misure ablatorie previste dal nostro ordinamento. In un quadro così descritto, appare evidente come il controllo dei movimenti transfrontalieri di valuta rappresenti uno dei cardini del sistema di prevenzione antiriciclaggio perché permette, insieme alla limitazione dell‟uso del contante ed alla canalizzazione dei flussi attraverso intermediari finanziari, di garantire il necessario monitoraggio sui trasferimenti di ricchezza tra soggetti diversi. E‟ noto, infatti, che i proventi di natura illecita vengono realizzati e trasferiti evitando quanto più possibile forme di controllo disciplinate dalla normativa antiriciclaggio, utilizzando canali informali e rimesse dirette. Il denaro contante è quindi il mezzo di pagamento a cui molto spesso le organizzazioni criminali tuttora ricorrono per regolare i propri rapporti economici. L’economia illegale si alimenta di tali transazioni finanziarie illecite. Non a caso, sia la Banca d‟Italia che la Direzione Nazionale Antimafia, in recenti pubblicazioni, hanno richiamato l‟elevato rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto economico legale attraverso modalità che presuppongono il diffuso ricorso all‟uso del denaro contante. Dinanzi a tale scenario, il ruolo di polizia economica e finanziaria riconosciuto alla Guardia di Finanza si pone come imprescindibile presidio di legalità, in quanto impegnata in prima linea nel contrasto alla criminalità economica da sempre considerata una priorità istituzionale, al pari della lotta all‟evasione fiscale. Al riguardo, appare fondamentale la capacità del Corpo di approfondire i contesti investigativi in modo da affrontare in maniera trasversale tutte le possibili implicazioni d‟ordine economico-finanziario connesse, valorizzando nel modo più efficace gli strumenti normativi ed operativi di cui dispone ed adottando le più appropriate tecniche investigative proprie di un approccio tipico di “polizia”. 120 Tutto ciò rende il Corpo un unicum nel sistema di prevenzione e controllo, ponendosi come importante presidio della sicurezza economico – finanziaria del nostro Paese, che dispone di tutti gli strumenti necessari per affermare l’importanza del rispetto delle regole: - un sistema di attribuzioni e poteri incisivo ed esteso a tutti gli illeciti economico-finanziari che si integra con le funzioni di polizia giudiziaria; - una presenza diffusa sul territorio in grado di cogliere i segnali di più grave illegalità; - la capacità di investigare sui flussi finanziari per farne emergere l‟origine e la reale natura. Per quanto attiene l‟attività di prevenzione e repressione dei fenomeni illegali, l‟azione della Guardia di Finanza si sviluppa secondo linee convergenti ed un approccio integrato costituito da attività di prevenzione e repressione, quali: approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema di prevenzione antiriciclaggio, monitoraggio dei flussi finanziari da e per l’estero,105 vigilanza delle frontiere mediante l‟esecuzione di controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta ed indagini di polizia giudiziaria, che molto spesso traggono origine dallo sviluppo ed approfondimento delle risultanze investigative raccolte nel corso delle predette attività. Per agire su più fronti i finanzieri si avvalgono di tecniche di selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamenti, grazie ad un‟azione di intelligence e di controllo del territorio per ricercare ed acquisire dati e notizie indicative di condotte illecite da approfondire anche grazie alle ulteriori informazioni 105 In questo contesto, assume particolare rilievo l‟applicazione della presunzione legale introdotta dall‟art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito, dalla Legge n. 102 del 2009, secondo cui gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute da persone fisiche, enti non commerciali o società semplici residenti in Italia negli Stati e territori a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 in violazione dell‟obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi si presumono costituiti ai soli fini fiscali, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. 121 acquisite dalla consultazione dell‟Anagrafe tributaria e nelle oltre 30 banche dati accessibili dalla rete informatica del Corpo. Questo processo, fondato sulla continua “combinazione controllo del territorio -analisi di rischio” , permette di ricostruire i flussi finanziari e le ricchezze accumulate, rilevando illeciti di natura penale ed amministrativa. Tale sforzo investigativo è orientato alla sistematica applicazione delle misure di apprensione dei patrimoni illeciti accumulati, considerate uno strumento di primaria importanza per contrastare efficacemente ogni forma di crimine economico-finanziario. Mantenere un adeguato controllo delle operazioni transfrontaliere assume quindi notevole importanza, quale tassello di un mosaico di più ampie dimensioni la cui lettura integrale è rimessa alla pluralità di attribuzioni e facoltà riconosciute alla Guardia di Finanza che, per la sua approfondita conoscenza del contesto economico del territorio e la capacità di sviluppare indagini di ampia portata, arricchite da una sistematica ricostruzione dei flussi finanziari, possiede la capacità e la professionalità necessarie per assicurare un valido presidio di legalità economica, quale imprescindibile presupposto per la crescita e lo sviluppo del Paese. 122 INDICE CRONOLOGICO DELLA NORMATIVA DI SETTORE Legislazione comunitaria 1. Direttiva Consiglio d‟Europa 11 maggio 1960. 2. Direttiva Consiglio d‟Europa 18 dicembre 1962. 3. Direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988. 4. Regolamento (CE) del 26 ottobre 2005, n. 1889/2005. 5. Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007. Legislazione nazionale 1. R.D.L. 17 gennaio 1916, n. 34. 2. R.D.L. 29 agosto 1925, n. 1508. 3. D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786. 4. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 5. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.). 6. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 7. Legge 29 settembre 1986 n. 599. 8. D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148. 9. Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 10. Legge 29 ottobre 1993, n. 427. 11. Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 12. Decreto legislativo 21 novembre 2007, 231. 13. Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 14. Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. 15. Legge 15 luglio 2009, n. 94. 16. Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11. 17. Decreto legislativo in data 13 agosto 2010, n. 141. 18. Decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.