BA Studio Associato Bassi-Avanzini Dottori Commercialisti - Revisori contabili CIRCOLARE DEL 17/10/2011 Ai gentili clienti Loro sedi NOVITA’ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI CIRCOLARI, LIBRETTI AL PORTATORE PEC E COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE 1) PREMESSA L’art. 2 comma 4 del DL n. 138 del 13.08.2011 “manovra di Ferragosto”, ha introdotto alcune novità importanti che modificano l’art. 49 del D.Lgs 231 del 21.11.2007. La novità riguarda la riduzione del limite di trasferimento di danaro contante, di assegni trasferibili e il saldo dei libretti di deposito al portatore che viene portato da € 5.000,00 a € 2.500,00. In particolare: - è vietato il trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi per importi superiori o pari a € 2500,00. Per tali trasferimenti occorre ricorrere a Banche, posta, o a istituti di moneta elettronica; - gli assegni bancari di importo superiore a € 2.500,00 euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola non trasferibile; - gli assegni circolari, vaglia cambiari e postali che superano € 2.500,00 devono sempre contenere la clausola di non trasferibilità; - il saldo dei libretti al portatore bancari o postali non può superare l’importo di € 2500,00. Sanzioni La violazione dei limiti in esame comporta una sanzione amministrativa dal 1% al 40% del valore trasferito quando l’importo trasferito sia compreso fra 2.500,00 euro e 50.000,00 con un minimo di € 3.000,00. Abbiamo quindi una sanzione che può superare l’importo trasferito. La sanzione e dal 5% al 40% dell’importo trasferito quando questo supera i 50.000 euro con un minimo di € 3.000,00. La sanzione è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati 2) NOVITA’ ALL’UTILIZZO DEL CONTANTI a) è vietato l’utilizzo del contante, o di libretti al portatore sia in euro che in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento supera i 2.500,00 Euro. Il trasferimento è vietato anche per importi inferiori, che appaiono artificiosamente frazionati. b) Gli importi di valore superiore ai limiti sopra esposti pagati tramite banca, obbligano quest’ultima a identificare e rilevare le operazioni con comunicazione all’anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate. 3) ASSEGNI BANCARI E POSTALI E CIRCOLARI Se l’assegno è di importo uguale o superiore a 2.500 euro deve riportare sempre la clausola non trasferibile, e deve sempre essere indicato il beneficiario ossia la persona o la ragione sociale della ditta onde evitare il pagamento di penali. Sia per gli assegni bancari che i circolari, possono essere emessi anche senza clausola non trasferibile, tramite richiesta scritta alla banca, pagando per ciascun modulo € 1,50 a titolo di imposta di bollo. 4) LIBRETTI AL PORTATORE E’ stabilito in primo luogo che il loro saldo non può essere pari o superore a 2.500,00 euro. Sanzioni Se il saldo del libretto è pari o supera i 2.500,00 euro si applica una sanzione dal 20% al 40% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro. Se il saldo del libretto supera i 50.000,00 euro la sanzione applicata sarà dal 30% al 60% sempre con un minimo di 3.000,00 euro. 5) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI Non vi sono modifiche alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari negli appalti pubblici finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Gli appaltatori, i subappaltatori, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici nazionali ed europei devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o poste italiane dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Vi è l’obbligo da parte degli appaltatori, dei subappaltatori, dei concessionari di finanziamenti pubblici di comunicare alla stazione appaltante i seguenti dati: - estremi identificativi dei conti correnti dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti stessi entro sette giorni dalla loro accensione, o dalla loro prima utilizzazione, per ciascuna commessa pubblica; tutti i movimenti finanziari , entrate e uscite relative a lavori, servizi o a forniture pubbliche, nonché alla gestione di finanziamenti pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altri mezzi di incasso e pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Pec obbligatoria per le società entro il 29.11.2011 Entro il 29/11/2011, le società costituite prima del 29.11.2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese. La normativa di riferimento è l’articolo 16 del D.Lgs 185/2008 convertito in legge n.2/2009. La comunicazione al Registro delle imprese deve avvenire tramite la procedura “comunica” da parte dell’amministratore della società o per il tramite di soggetto dallo stesso delegato o incaricato (professionista) in via telematica presentando il modello S2. L’iscrizione dell’indirizzo Pec è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo. In caso di mancanza l’art. 2630 del codice civile prevede una sanzione da 206 a 2065 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro Imprese. Sono escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costitute in forma societaria, mentre le imprese di nuova costituzione devono provvedervi contestualmente all’iscrizione al Registro Imprese. Se la società non possiede una PEC dovrà provvedere ad acquistarla presso uno dei gestori autorizzati da DigitPA tali soggetti sono consultabili presso l’indirizzo www.digitpa.gov.it nella sezione posta elettronica certificata - elenco gestori. Tutte le i mprese costituite in forma societaria sia società di persone sia società di capitali sono obbligate alla comunicazione della PEC al Registro Imprese. Si avvisano tutti i gentili clienti che lo Studio provvede a fornire a chi ne avesse necessità l’indirizzo di PEC tramite uno dei gestori sopra citati, chi volesse provvedere in proprio dovrà comunicare allo studio entro il 31/10/2011 l’indirizzo di PEC per poter effettuare la pratica S2 al Registro imprese. Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo Studio.