LE SANZIONI PER L’INOSSERVANZA
DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO
Relatore
Magg. GdF dott. Armando Tadini
- Ufficiale Addetto Centro Operativo DIA Milano -
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI
•
amministrative
•
penali
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21.11.2007, N. 231
Applicabili nei confronti:
•
di chiunque (articolo 58) per le violazioni alle
norme sulla circolazione del contante e degli altri
strumenti di pagamento (articolo 49);
•
dei
soggetti
sottoposti
alle
disposizioni
antiriciclaggio (articoli 56 e 57) per le violazioni ai
doveri connessi agli obblighi di identificazione
registrazione e conservazione delle informazioni.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI AL PORTATORE
Norma
(comma 1 articolo 49)
E’ vietato il trasferimento, al di fuori delle banche, delle Poste Italiane e
degli istituti di moneta elettronica, di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o
superiore a 5.000,00 euro.
Sanzione
(comma 1 articolo 58)
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo
irregolarmente trasferito.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Norma
(commi 4 e 5 articolo 49)
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da
Poste Italiane Spa munite della clausola di non trasferibilità. Il cliente
può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e
postali in forma libera, pagando un imposta di bollo di 1,50 euro per
assegno.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
5.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sanzione
(comma 1 articolo 58)
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo
irregolarmente trasferito. Il pagamento è comunque efficace.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Norma
(comma 6 articolo 49)
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente
possono essere girati unicamente per l’incasso a una
banca o a Poste Italiane Spa, senza possibilità di
circolazione a mezzo girata.
Sanzione
(comma 1 articolo 58)
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento
dell’importo irregolarmente trasferito.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E DEI VAGLIA POSTALI
Norma
(commi 7 e 8 articolo 49)
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo
inferiori a 5.000,00 euro può essere richiesto per iscritto dal cliente in
forma libera, sempre dietro il pagamento di un’imposta di bollo di euro
1,50.
Sanzione
(comma 1 articolo 58)
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo
irregolarmente trasferito. Il pagamento è comunque efficace.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI E DEGLI
ASSEGNI CIRCOLARI E DEI VAGLIA POSTALI IN FORMA LIBERA
Norma
(comma 10 articolo 49)
Per ciascun assegno bancario o postale, e per ciascun assegno
circolare e vaglia postale emesso in forma libera le girate devono
prevedere, a pena di nullità, l’indicazione del codice fiscale del girante.
Conseguenza
Nullità dell’operazione e contestuale impossibilità
l’assegno.
MILANO – 21/04/2008
di
incassare
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Norma
(comma 11 articolo 49)
L’UIF e GdF possono richiedere alle banche e a Poste Italiane l’elenco
delle persone che hanno richiesto l’emissione di assegni bancari e
circolari in forma libera e le generalità di tutti i giratari e di chi li ha posto
all’incasso.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
LIBRETTI BANCARI E POSTALI AL PORTATORE
Norma
(comma 12 articolo 49)
Il saldo dei libretti postali o bancari al portatore non può essere pari o
superiore a 5.000,00 euro.
Sanzione
(comma 2 articolo 58)
Sanzione amministrative pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
LIBRETTI BANCARI E POSTALI AL PORTATORE
Norma
(comma 13 articolo 49)
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldi pari o
superiori a 5.000,00 euro esistenti alla data del 30.4.2008 sono estinti
dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma
inferiore ai 5.000,00 euro entro il 30.6.2009.
Sanzione
(comma 3 articolo 58)
Sanzione amministrative pecuniaria dal 10 al 20 per cento del saldo.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
LIBRETTI BANCARI E POSTALI AL PORTATORE
Norma
(comma 14 articolo 49)
In caso di trasferimento di libretti di depositi bancari o postali al
portatore, il cedente comunica entro 30 giorni alla banca o alle Poste
Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario e la data di
trasferimento.
Sanzione
(comma 3 articolo 58)
Sanzione amministrative pecuniaria dal 10 al 20 per cento del saldo.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
MONEY TRANSFER
Norma
(comma 18 articolo 49)
E’ vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro
effettuato per il tramite dei money transfer.
Norma
(comma 19 articolo 49)
Sono consentite operazioni di importo pari o superiore ai 2.000,00 euro ed inferiore ai
5.000,00 euro solo quando il soggetto che le ordina consegna all’intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione al profilo di rischio.
Sanzione
(comma 4 articolo 58)
Sanzione amministrative pecuniaria dal 20 al 40 per cento del’importo trasferito.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
APERTURA DI CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO
IN FORMA ANONIMA O CON INTESTAZIONE FITTIZIA
Norma
(comma 1 articolo 50)
E’ vietata l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia.
Sanzione
(commi 5 articolo 58)
Sanzione amministrative pecuniaria dal 10 al 40 per cento del saldo.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
UTILIZZO DI CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO
IN FORMA ANONIMA O CON INTESTAZIONE FITTIZIA
Norma
(comma 2 articolo 50)
E’ vietato l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
Sanzione
(commi 6 articolo 58)
Sanzione amministrative pecuniaria dal 10 al 40 per cento del saldo.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI RIFERIRE AL MEF LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI L’USO DEL CONTANTE E DEGLI STRUMENTI DI
PAGAMENTO
Norma
(comma 1 articolo 51)
Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri soggetti sottoposti
agli obblighi antiriciclaggio che in relazione alla loro attività hanno
notizie delle infrazioni indicate all’articolo 49 e 50 devono riferirne al
MEF entro trenta giorni per la relativa contestazione, ai sensi della
legge 689/81.
Sanzione
(comma 7 articolo 58)
Sanzione amministrative pecuniaria dal 3 al 30 per cento del saldo
trasferito, del saldo del libretto, ovvero del conto.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
E PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO
Norma
(comma 2 articolo 7)
Le Autorità di Vigilanza d’intesa tra loro emanano disposizioni circa le
modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente,
l’organizzazione e la registrazione, le procedure ed i controlli interni
volti a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo.
Sanzione
(comma 1 articolo 56)
Sanzione amministrative pecuniaria da 10.000,00 euro a 200.000,00
euro.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Norma
(articolo 54)
I destinatari degli obblighi devono adottare adeguate misure per la
formazione del personale e dei collaboratori al fine di consentire una
corretta applicazione delle norme del decreto.
Sanzione
(comma 1 articolo 56)
Sanzione amministrative pecuniaria da 10.000,00 euro a 200.000,00
euro.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI
Norma
(articolo 6 comma 7)
L’UIF, anche su richiesta della DIA e della GdF, può chiedere ai
soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio di sospendere
l’operazione per un massimo di cinque giorni lavorativi salvo che la
stessa debba essere eseguita per obbligo di legge.
Sanzione
(comma 1 articolo 57)
Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrative
pecuniaria da 5.000,00 euro a 200.000,00 euro.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA
Norma
(articoli 37, 38 e 39)
Gli intermediari finanziari, le società di revisione o gli altri soggetti
sottoposti agli obblighi antiriciclaggio devono istituire l’AUI per
adempiere agli obblighi di registrazione e di conservazione. I
professionisti possono utilizzare il registro della clientela.
Sanzione
(commi 2 e 3 articolo 57)
Sanzione amministrative pecuniaria da 50.000,00 euro a 500.000,00
euro per quanto riguarda l’omessa istituzione dell’AUI, e sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro per l’omessa
istituzione del registro della clientela.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Norma
(articolo 41)
Gli intermediari finanziari, le società di revisione o gli altri soggetti
sottoposti agli obblighi antiriciclaggio devono segnalare all’UIF
l’operazione quando sospettano o hanno ragionevoli motivi per
sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo.
Sanzione
(comma 4 articolo 57)
Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrative
pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo dell’operazione non
segnalata.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’UIF DEI DATI AGGREGATI
Norma
(articoli 40 e 41)
Gli intermediari finanziari, le società di revisione o gli altri soggetti
sottoposti agli obblighi antiriciclaggio hanno l’obbligo di comunicare
all’UIF, in forma aggregata, i dati relativi alla loro operatività.
Sanzione
(comma 5 articolo 57)
Sanzione amministrative pecuniaria da 5.000,00 a 50,000 euro.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
La sanzione può essere accertata:
ƒ
a seguito della segnalazione che, ai sensi del comma 1 dell’
articolo 51, i soggetti obbligati devono fare al MEF entro trenta
giorni;
ƒ
a seguito di accertamento e contestazione diretta da parte
dell’UIF, delle autorità di vigilanza di settore, della GdF e della
DIA, con invio del verbale al MEF per l’irrogazione della sanzione
salvo applicazione dell’oblazione
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI RIFERIRE AL MEF LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI L’USO DEL CONTANTE E DEGLI STRUMENTI DI
PAGAMENTO
Norma
(comma 1 articolo 51)
Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri soggetti
sottoposti agli obblighi antiriciclaggio che in relazione alla
loro attività hanno notizie delle infrazioni indicate all’articolo
49 e 50 devono riferirne al MEF entro trenta giorni per la
relativa contestazione, ai sensi della legge 689/81.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI RIFERIRE AL MEF LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI L’USO DEL CONTANTE E DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO
Le comunicazioni vengono inviate:
ƒ direttamente al MEF (Dipartimento del Tesoro – Direzione
Antiriciclaggio, valutario e antiusura) per le violazioni di importo pari
o superiore a 250.000,00 euro;
ƒ alle competenti Direzioni Provinciali per i Servizi Vari per importi
inferiori.
Non esistono moduli prestampati l’invio avviene in forma libera.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI RIFERIRE AL MEF LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI L’USO DEL CONTANTE E DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO
La comunicazione riguardanti le infrazioni sugli assegni bancari, sugli
assegni circolari, e sui libretti al portatore deve essere effettuata dalle
banche o dall’agenzia di Poste Italiane che ne accetta il versamento
oppure che ne effettua l’estinzione, salvo che questo soggetto abbia
certezza che tale segnalazione sia già stata inoltrata da altro ente.
Tuttavia secondo il dipartimento del MEF, in accordo con il comitato
antiriciclaggio, l’obbligo grava su tutti i soggetti che in relazione alla
propria attività professionale individuano la violazione.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI RIFERIRE AL MEF LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI L’USO DEL CONTANTE E DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO
Problemi particolari sorgono per le attività dei professionisti, soprattutto
in tema di tenuta della contabilità: il professionista non è tenuto a fare
valutazioni sull’operato del cliente ma deve solo segnalare la violazione
entro il tempo indicato (che decorre dal momento in cui egli ne viene a
conoscenza). Spetta al MEF la valutazione.
Casi concreti di violazioni possono essere individuati nell’esame della
contabilità: fatture pagate per contanti, movimenti del conto
finanziamento soci, trasferimenti di fondi da società dello stesso
gruppo, ecc..
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
Norma
(articolo 60)
L’UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate,
la GDF la DIA, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro
attribuzioni, accertano le violazioni di cui agli articoli 57 e 58 e
provvedono alla contestazione ai sensi della legge 689/81 tramite la
redazione di specifico verbale che viene notificato alla parte e
trasmesso al MEF.
Il MEF provvede all’applicazione della sanzione prevista sentito il
parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione
antiriciclaggio prevista dal Testo Unico in materia valutaria.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
Norma
(articolo 60)
Ricevuto il verbale la parte può optare per il pagamento in misura
ridotta, versando, entro 60 giorni dalla contestazione la somma minore
tra 1/3 del massimo della sanzione edittale ed il doppio del minimo (più
le spese del procedimento). Al pagamento segue il termine della
procedura sanzionatoria.
Il pagamento in misura ridotta è ammessa solamente per le violazioni
previste dai commi 1, 5 e 7 dell’articolo 49 (utilizzo del contante,
violazioni alle norme sugli assegni bancari e postali) il cui importo non
sia superiore a 250.000,00 ed euro e sempre che il soggetto non vi
abbia già fatto ricorso nei 365 giorni precedenti.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
Norma
(articolo 60)
Nel caso in cui si soggetto non opti, o non possa optare, per il
pagamento in misura ridotta, il funzionario che ha accertato la
violazione trasmette il verbale al MEF con le prove della contestazione.
La parte entro 30 giorni può far pervenire al MEF scritti e memorie
difensive o può chiedere di essere ascoltato direttamente.
Il MEF decide con propria ordinanza motivata e dispone o
l’archiviazione del verbale o il pagamento della sanzione più le spese.
La parte può eventualmente proporre ricorso entro 30 giorni (60 se
residente all’estero) dalla notifica dell’ordinanza al Tribunale
competente per il luogo ove è stata commessa la violazione.
Entro i successivi 30 giorni, il Tribunale può respingere il ricorso o
fissare l’udienza.
Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso ricorso in Appello ed
in Cassazione.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER GLI ENTI
Norma
(articolo 59)
Per le violazioni amministrative indicate agli articoli 57 e 58, la
responsabilità solidale dei soggetti di cui all’articolo 6 della legge
689/81 sussiste anche quando l’autore della violazione non è stato
identificato ovvero quando lo stesso non più perseguibile ai sensi della
medesima legge.
Si tratta di una responsabilità solidale per le persone giuridiche per le
violazioni commesse nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze
dai loro rappresentanti o dai loro dipendenti, con diritto di regresso nei
confronti delle stesse.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI PENALI
CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 21.11.2007, N. 231
Applicabili nei confronti:
•
di chiunque – esecutore dell’operazione - (articolo 55) per
l’omessa o falsa comunicazione delle generalità del soggetto
per conto del quale si opera;
•
di chiunque – esecutore dell’operazione - (articolo 55) per
l’omessa o falsa comunicazione delle informazioni sullo scopo
e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla
prestazione professionale;
•
dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio (articolo 55)
per le violazioni ai doveri di identificazione registrazione e
conservazione delle informazioni.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI PENALI
VIOLAZIONE ALL’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE
Sanzione
(commi 1 e 6 articolo 55)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando i
soggetti obbligati (intermediari finanziari, professionisti e
altri soggetti) contravvengono all’obbligo di identificazione
del cliente sono punti con la multa da 2.600 euro a
13.000,00 euro.
La sanzione è raddoppiata in caso di uso di strumenti
fraudolenti: ad esempio con l’uso di documentazione
contraffatta.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI PENALI
OMESSA O FALSA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITA’ DEL
SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE SI OPERA
Sanzione
(commi 2, 6 articolo 55)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando
l’esecutore di un’operazione omette di indicare le
generalità del soggetto per conto del quale opera, o le
fornisce false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un
anno e con la multa da 500,00 a 5.000,00 euro.
La sanzione è raddoppiata in caso di uso di strumenti
fraudolenti: ad esempio con l’uso di documentazione
contraffatta.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI PENALI
OMESSA O FALSA COMUNICAZIONE DELLA NATURA
E DELLO SCOPO DELLA TRANSAZIONE
Sanzione
(comma 3 articolo 55)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando
l’esecutore di un’operazione non fornisce informazioni sullo
scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o
dalla prestazione professionale o le fornisce false, è punito
con l’arresto da sei mesi a tre anni e con la multa da
5.000,00 a 50.000,00 euro.
MILANO – 21/04/2008
SANZIONI PENALI
OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Norma
(articolo 52)
I collegi sindacali, il consigli di sorveglianza, il comitato di controllo di
gestione, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione
comunicano senza ritardo agli organismi di vigilanza le infrazione
commesse ai sensi dell’articolo 7 (obblighi di organizzazione e
procedure di controllo interno) dell’articolo 41 (segnalazioni operazioni
sospette), dell’articolo 49 (infrazioni all’uso del contante e degli
strumenti di pagamento) e 50 (uso conti anonimi).
Sanzione
(comma 5 articolo 55)
Reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1.000,00 euro.
MILANO – 21/04/2008
Scarica

Sanzione - Comufficio