ono scaduti i termini per l’effettuazione dei versamenti del diritto annuale per l’anno 2011: 16 giugno o 6 luglio per le persone fisiche e per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, beneficiari del differimento previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011. Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese o nel REA, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento; il relativo versamento va effettuato in un’unica soluzione tramite il modello F24 utilizzato per il pagamento delle imposte sui redditi, utilizzando le modalità telematiche (Entratel, Fiscoline, oppure ricorrendo ai servizi di remote banking offerti dagli istituti di credito o delega ad un intermediario abilitato). Per le nuove imprese iscritte o annotate il versamento potrà essere eseguito direttamente allo sportello camerale o tramite il modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione. Il mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di pagamento prescritti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa; il mancato o incompleto pagamento impedisce, inoltre, il rilascio sia dei certificati S del Registro delle Imprese, sia della firma digitale e della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), nonché l’erogazione dei contributi camerali. È possibile sanare spontaneamente la violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dal D. Lgs. 472/97, che consente di versare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Dal 2011, in caso di ravvedimento operoso, sono stati modificati sia il tasso di interesse legale che le percentuali di sanzione da versare insieme al tributo. In particolare, dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è stato portato all’1,5%, e con la legge di stabilità 2011, a partire dal 1° febbraio, le percentuali di sanzione sono stabilite nella misura del 3% per ravvedimenti entro 30 giorni dalla scadenza e 3,75% per ravvedimenti entro un anno. Ulteriori informazioni sono disponibili on-line all’indirizzo:www.no.camcom.gov.it/diritto_annuale. Gianfranca Strukelj Informazioni Settore Amministrazione e contabilità Tel. 0321.338.242 Fax 0321.338.240 [email protected] VADEMECUM DEL CONSUMATORE: LA GARANZIA POST VENDITA È LEGGE Esiste una garanzia legale obbligatoria per ogni bene di consumo acquistato? Per quanto tempo vale la garanzia? A chi rivolgersi se il prodotto non è conforme al contratto di vendita? A queste e a molte altre domande risponde il Vademecum del Consumatore (scaricabile dal sito http://csr.cameredicommercioditalia.it), un opuscolo informativo realizzato da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di illustrare il complesso di tutele sancite nel Codice di consumo e fornire indicazioni pratiche per gestire al meglio la fase successiva all’atto di acquisto. ADEMPIMENTI DIRITTO ANNUALE 2011: SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO 9