ono scaduti i termini per l’effettuazione dei
versamenti del diritto annuale per l’anno 2011:
16 giugno o 6 luglio per le persone fisiche e per
i contribuenti che esercitano attività economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore, beneficiari
del differimento previsto con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011.
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o
annotata nel Registro delle Imprese o nel REA, è tenuta
a versare alla Camera di Commercio di riferimento; il
relativo versamento va effettuato in un’unica soluzione
tramite il modello F24 utilizzato per il pagamento delle
imposte sui redditi, utilizzando le modalità telematiche
(Entratel, Fiscoline, oppure ricorrendo ai servizi di
remote banking offerti dagli istituti di credito o delega ad
un intermediario abilitato).
Per le nuove imprese iscritte o annotate il versamento
potrà essere eseguito direttamente allo sportello
camerale o tramite il modello F24 entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda di iscrizione o
annotazione.
Il mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di
pagamento prescritti comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa; il mancato o incompleto
pagamento impedisce, inoltre, il rilascio sia dei certificati
S
del Registro delle Imprese, sia della firma digitale e della
CNS (Carta Nazionale dei Servizi), nonché l’erogazione
dei contributi camerali.
È possibile sanare spontaneamente la violazione
ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso,
introdotto dal D. Lgs. 472/97, che consente di versare
una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Dal
2011, in caso di ravvedimento operoso, sono stati
modificati sia il tasso di interesse legale che le percentuali
di sanzione da versare insieme al tributo. In particolare,
dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è stato
portato all’1,5%, e con la legge di stabilità 2011, a partire
dal 1° febbraio, le percentuali di sanzione sono stabilite
nella misura del 3% per ravvedimenti entro 30 giorni
dalla scadenza e 3,75% per ravvedimenti entro un anno.
Ulteriori informazioni sono disponibili on-line
all’indirizzo:www.no.camcom.gov.it/diritto_annuale.
Gianfranca Strukelj
Informazioni
Settore Amministrazione e contabilità
Tel. 0321.338.242
Fax 0321.338.240
[email protected]
VADEMECUM DEL CONSUMATORE:
LA GARANZIA POST VENDITA È LEGGE
Esiste una garanzia legale obbligatoria per ogni bene di consumo acquistato? Per quanto
tempo vale la garanzia? A chi rivolgersi se il prodotto non è conforme al contratto di vendita?
A queste e a molte altre domande risponde il Vademecum del Consumatore (scaricabile dal sito
http://csr.cameredicommercioditalia.it), un opuscolo informativo realizzato da Unioncamere e
Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di illustrare il complesso di tutele sancite nel Codice di
consumo e fornire indicazioni pratiche per gestire al meglio la fase successiva all’atto di acquisto.
ADEMPIMENTI
DIRITTO ANNUALE 2011:
SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO
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