Il nuovo ravvedimento operoso
IL NUOVO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Articolo 16 decreto legge n. 185 del 2008 riduce le sanzioni dovute dal
contribuente in caso di correzione delle violazioni che avviene
spontaneamente prima della contestazione delle violazioni stesse
Limite al ravvedimento rimane lo stesso: avvio di una azione di
controllo portata a conoscenza del contribuente
Il nuovo ravvedimento operoso
IL NUOVO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Norma in vigore dal 29 novembre 2008 :
a)
-
Violazione omesso versamento
sanatoria entro 30 gg. successivi alla scadenza con sanzione del
2,5 per cento (1/12 invece di 1/8) (precedente 3,75%)
sanatoria entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva 3 per cento (1/10 invece di 1/5) (precedente 6%)
Il nuovo ravvedimento operoso
IL NUOVO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Norma in vigore dal 29 novembre 2008
b) Violazioni legate alla infedeltà della dichiarazione e non rilevabili in
sede di liquidazione o controllo formale
Sanatoria entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva con sanzione del 10% sulla maggiore imposta o sul
minor credito (1/10 invece di 1/5) (precedente 20%)
Il nuovo ravvedimento operoso
IL NUOVO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Norma in vigore dal 29 novembre 2008:
c)
Mancata presentazione della dichiarazione
Sanatoria nei 90 giorni successivi alla scadenza con
sanzione pari ad un dodicesimo della sanzione edittale. Nel
caso di presentazione di dichiarazione tardiva con imposte
versate la sanzione è di 21,5 euro (1/12 invece di 1/8)
(precedente 32 euro)
Il nuovo ravvedimento operoso
IL NUOVO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Principio del favor rei :
a)
b)
-
In base al predetto principio le modifiche normative
operano sulle violazioni commesse prima dell’entrata in
vigore della norma e non ancora contestate.
Le nuove sanzioni possono essere applicate, ad esempio:
alla sanatoria sulla mancata presentazione del modello
Unico 2008;
ai versamenti di acconto per il 2008 ed al saldo delle
imposte 2007.
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LE INDICAZIONI IN MATERIA DI
CORREZIONE DELLE
DICHIARAZIONI
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 459 del 2 dicembre 2008:
-
-
Contribuente che commette un errore a proprio danno nella
dichiarazione;
Possibilità di correzione entro l’anno successivo con
dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8-bis D.P.R. n. 322
del 1998;
Entro i 48 mesi successivi al versamento dell’imposta non dovuta
possibilità di presentare istanza di rimborso.
SUPERATA LA PENALIZZANTE POSIZIONE PRECEDENTE
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LE INDICAZIONI PER LE
COMPENSAZIONI ERRATE
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 452 del 27 novembre 2008:
-
Contribuente compensa un credito iva eccedente la soglia limite
(di 516.456,90 euro)
Occorre ripristinare il credito originario
Vietato versare le somme a debito (illegittimamente compensate)
In questo modo si “ravvedono” anche i contributi INPS
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LE SANZIONI SULLE INDEBITE
COMPENSAZIONI
1)
2)
3)
4)
5)
Recupero entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di
utilizzo del credito inesistente.
Disposizione si applica ai modelli di pagamento nei quali sono
indicati crediti inesistenti utilizzati in anni ancora accertabili alla
data del 29 novembre 2008.
Sanzione da una a due volte l’ammontare del credito stesso.
Violazioni commesse sino al 28 novembre 2008 sembrerebbero
sanzionabili come omesso versamento.
Possibile iscrizione in ruoli straordinari.
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