Legnano, 09/04/2015
Alle imprese assistite
Oggetto: il nuovo ravvedimento operoso: sprint, breve, medio e lungo
In occasione dell’introduzione da parte della Legge di Stabilità 2015 del ravvedimento “medio" o
“intermedio”, applicabile ogni qualvolta il ritardo nel pagamento sia ricompreso nel periodo tra il 30°
giorno e il 90° giorno di ritardo dalla scadenza originaria, si propone una sintesi delle quattro tipologie del
nuovo ravvedimento con utili esempi di calcolo.
PREMESSA
Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico, introdotto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, mediante il
quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare sia i versamenti relativi alle imposte omesse, sia
i versamenti insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni e pagando
gli interessi maturati giorno per giorno in base al tasso legale.
La sanzione normalmente applicata, in caso di ravvedimento operoso, è pari al 30% da calcolarsi
sull’omesso o insufficiente versamento. Se il contribuente effettua tale adempimento in tempi brevi,
rispetto alla scadenza originaria, ha diritto ad ottenere una riduzione delle sanzioni a seconda della data
in cui si decide di effettuare il ravvedimento.
IL RAVVEDIMENTO “SPRINT” O MINI
Il ravvedimento “mini", introdotto dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia (D.L. n. 98/2011 ),
stabilisce che, se il contribuente regolarizza spontaneamente l’omesso o l’insufficiente versamento di
imposte o tributi nell’arco di pochi giorni, può usufruire di una considerevole riduzione delle sanzioni.
Infatti, se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario
di versamento, la sanzione prevista dall’istituto giuridico del 30% viene ridotta allo 0,2% per ogni
giorno di ritardo sino ad arrivare ad un massimo del 2,8% (0,2% x 14 giorni). Dal quindicesimo giorno
in poi non potrà più essere applicato il ravvedimento “sprint”.
Gli interessi legali devono essere conteggiati esclusivamente sull’importo dell’imposta o del
tributo omesso, in base ai tassi d’interesse stabiliti dai D.M. vigenti in ogni periodo interessato, e non si
calcolano sull’importo delle sanzioni, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97.
IL RAVVEDIMENTO “BREVE”
Qualora il contribuente decidesse di regolarizzare le pendenze tributarie in un lasso temporale che
va dal 15° al 30° giorno dalla scadenza originaria del pagamento, potrà usufruire del ravvedimento
“breve” che prevede un’unica tipologia di sanzione, pari al 3% del tributo dovuto, oltre gli interessi
legali giornalieri.
IL RAVVEDIMENTO “MEDIO”
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità di effettuare il ravvedimento “medio" o “intermedio”
applicabile ogni qualvolta il ritardo nel pagamento sia ricompreso nel periodo tra il 30° giorno e il
90° giorno di ritardo, dalla scadenza originaria, e prevede l’applicazione di una sanzione fissa del
3,33% dell'importo da versare oltre gli interessi legali giornalieri.
IL RAVVEDIMENTO “LUNGO”
Qualora il contribuente dovesse ravvedere il mancato versamento dopo il 90° giorno dalla scadenza
originaria, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui
è stata commessa la violazione, la sanzione da applicare sarà anche in questo caso fissa e sarà pari
al 3,75% dell'importo da versare più gli interessi legali giornalieri.
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando
che i partner di riferimento per il caso di specie è:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
SBC Consulting Srl
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