Legnano, 09/04/2015 Alle imprese assistite Oggetto: il nuovo ravvedimento operoso: sprint, breve, medio e lungo In occasione dell’introduzione da parte della Legge di Stabilità 2015 del ravvedimento “medio" o “intermedio”, applicabile ogni qualvolta il ritardo nel pagamento sia ricompreso nel periodo tra il 30° giorno e il 90° giorno di ritardo dalla scadenza originaria, si propone una sintesi delle quattro tipologie del nuovo ravvedimento con utili esempi di calcolo. PREMESSA Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico, introdotto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, mediante il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare sia i versamenti relativi alle imposte omesse, sia i versamenti insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni e pagando gli interessi maturati giorno per giorno in base al tasso legale. La sanzione normalmente applicata, in caso di ravvedimento operoso, è pari al 30% da calcolarsi sull’omesso o insufficiente versamento. Se il contribuente effettua tale adempimento in tempi brevi, rispetto alla scadenza originaria, ha diritto ad ottenere una riduzione delle sanzioni a seconda della data in cui si decide di effettuare il ravvedimento. IL RAVVEDIMENTO “SPRINT” O MINI Il ravvedimento “mini", introdotto dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia (D.L. n. 98/2011 ), stabilisce che, se il contribuente regolarizza spontaneamente l’omesso o l’insufficiente versamento di imposte o tributi nell’arco di pochi giorni, può usufruire di una considerevole riduzione delle sanzioni. Infatti, se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario di versamento, la sanzione prevista dall’istituto giuridico del 30% viene ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino ad arrivare ad un massimo del 2,8% (0,2% x 14 giorni). Dal quindicesimo giorno in poi non potrà più essere applicato il ravvedimento “sprint”. Gli interessi legali devono essere conteggiati esclusivamente sull’importo dell’imposta o del tributo omesso, in base ai tassi d’interesse stabiliti dai D.M. vigenti in ogni periodo interessato, e non si calcolano sull’importo delle sanzioni, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97. IL RAVVEDIMENTO “BREVE” Qualora il contribuente decidesse di regolarizzare le pendenze tributarie in un lasso temporale che va dal 15° al 30° giorno dalla scadenza originaria del pagamento, potrà usufruire del ravvedimento “breve” che prevede un’unica tipologia di sanzione, pari al 3% del tributo dovuto, oltre gli interessi legali giornalieri. IL RAVVEDIMENTO “MEDIO” La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità di effettuare il ravvedimento “medio" o “intermedio” applicabile ogni qualvolta il ritardo nel pagamento sia ricompreso nel periodo tra il 30° giorno e il 90° giorno di ritardo, dalla scadenza originaria, e prevede l’applicazione di una sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare oltre gli interessi legali giornalieri. IL RAVVEDIMENTO “LUNGO” Qualora il contribuente dovesse ravvedere il mancato versamento dopo il 90° giorno dalla scadenza originaria, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione da applicare sarà anche in questo caso fissa e sarà pari al 3,75% dell'importo da versare più gli interessi legali giornalieri. La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è: tel. 0331/402988 e-mail [email protected] E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting Srl 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti; 3) La s.r.l. S.B.C. 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