L'APPROFONDIMENTO / Pagamenti
Antiriciclaggio
a maglie più strette
Operazioni
in contanti
e assegni
trasferìbili
solo se restano
sotto la soglia
dei 5mila euro
Devono adeguarsi
anche i libretti
al portatore
lipl
Anti riciclaggio
Le novità contenute nel DI 78/2010
sono entrate in vigore a partire dal 31 maggio
Tutti gli aspetti essenziali della normativa
sull'antiriciclaggio, con prassi e casistiche
Gli obblighi alla luce del decreto correttivo
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Illecito a quota 5mila euro
Passaggi di contante e titoli al portatore solo sotto la soglia
PAGIM: ACURADI
NicolaForte
11 base all'articolo 20 della "manovra correttiva
A 2010" (1)1 78 2010) la soglia per effettuare i pagamenti in denaro contante è
stata portata da 12.500 a 5111Ìlaeuro.ì'statocosìmodifica-
to l'articolo 41),commi 1,5, 8, al portatore in materiadi anice::;?del Dlgs23i. coojetrotirieielaggio.
vanoapplicazionei nuovi liDahl maggioscorsoùiata
miti perii trasferimento del d i entrata in vigore del la "madenaro contante e dei titoli
novra") qualsiasi soggetto
che effettua un pagamento
in denaro coni ante, a qualsiasi titolo, in favore di un soggetto diverso e in misura pari o superiore al nuovo limite, commette una violazione
della normativa antiriciclaggio e rischia l'irrogazione di
unasanzionedapariedel ministero dell'Lconomia e delle finanze (si vedano la tabella e l'articolo a fianco).
Ulteriori novità hanno poi
interessato le relati ve penalità. In particolare, è stato modificato l'articolo 58 del medesimo Dlgs disponendo
l'aumento delle sanzioni minime. Tale aumento è stato
graduato, in alcuni casi anche fino a cinque volte, in relazione all'entità della violazione commessa.
L'articolo 30 del 1)1
78 2010 ha poi modificalo
l'articolo 41 del Dlgs
231 2007 con l'inserimento
di un periodo che ha introdotto un nuovo indice di
anomalia: la parte della disposizione aggiunta precisa
che deve considerarsi elemento di sospetto il ricorso
frequente o ingiustificato a
operazioni in contante, anche laddove non vengano
violati i limili di cui all'articolo 49 (smila euro), nonché il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo
pari o superiore all'importo
massimo di ismila euro.
In realtà l'ambiti) applicativo della modifica normativa è ben più ampio, riguardando anche i libretti di deposito bancari o postali al
portatore e i titoli al portato-
re (in euro o in valuta estera). In particolare, si configura una violazione qualora il
valore oggetto di trasferimento venga effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti
diversi per un importo pari
o complessivamente superiore a smila euro.
stali che - se emessi per importi pari o superiori a smila
euro (in precedenza 12.500
euro) - devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L ancora possibile richiedere agli isti tuli di credito il rilascio di carnet di asseLe oscillazioni
gni in forma libera, che però
In sostanza, la soglia è scesa
potranno essere usati solo
da 12.500 euro a smila euro
per pagamenti di importo indopo che già il DI 112 del 25
feriore a smila euro.
giugno 2008. convertilo con
Tutt i gli assegni, con riferimodifica/ioni con la legge
mentoai carnet rilasciati dal133 del () agosto 2008. era inle banche, continueranno a
tervenuti» per riportarla a
essere muniti della clausola
12.500 euro rispetto al limite
"non trasferibile". Per otteallora vigente, pari sempre a
nere il ri lascio di assegni sensmila euro. L'importo ha dunza l'apposizione di tale clauquesubìto. nel corsodegli ansola, è necessario effettuare
ni, oscillazioni in aumento e
una specifica richiesta scritin diminuzione,che non renta al proprio istituto di eredidono affatto agevole comto. In questo caso va pagata
prendere se un determinato
alla banca un'imposta di bolcomportamento abbia o melo pari a i.soeuroperogni asno violato le limitazioni. A
segno. L'emissione di questi
tal propositosarà necessario
assegni è consentila solo per
comprendere in quale perioimporti inferiori a smila eudo è stato effettuato il trasfero salvo il caso in cui remitrimento di denaro contante
tente non apponga, autono(si veda la tabella a fianco) o
mamente, la clausola di non
di libretti di deposito bancatrasferibilità.
ri opostali al portatore.
Al fine di verificare il riLe limitazioni all'uso del
spetto dei limiti che sono
contante al di sopra della sostati modificati nel corso
glia riguarda tutti i cittadini
del tempo, sarà necessario
indipendentemente dal Talli distinguere la data di emisv il à s volt a. Tu 11 a v ia il t ras fesione dell'assegno. In ogni
rimentopuò essere eseguito
casoil nuovo limatesi applica dal 31 maggio 2010. cioè
perii tramite di banche, istidall'entrata in vigore del DI
lliti di moneta elettronica e
78 2010.
l'oste italiane, ma non dagli
Nessuna modifica è stala
altri intermediari (si veda
poi prevista per l'emissione
l'articolo sotto).
degli assegni emessi all'ordiGli assegni
ne del 1 niente ( "a me medesiLa nuova soglia riguarda an- mo" ). Rimangono quindi apche eli assenni bancari o po- plicabili le regole già in vigo-
ma terminato la
waiione della mi
me e devo
tare l'arredameli
egnasarà
ito nei prossimi
juasiin
ìtataa con la
a del mio conto
s bancario.
L importo aa pagare
supera i Sanila euro.
Fosso pagare in contanti e
commetta una wiolaiione
della tiormatìwa in materni
diantirìciclaggio?
LN,-FIRENZE
Nell'inserto centrate con la
copertina blu, le risposte ai
re (articolo 40. comma (> del
Dlgs 231 '2007). La disciplina
prevede che l'assegno emesso all'ordine del traente possa essere girato dallo stesso
solo per l'incasso presso una
banca o un ufficio postale,
non potendo più essere incassato da un soggetto diverso. Questi assegni non possono circolare liberamente,
ma possono essere solo incassati allo sportello dallo
stesso soggetto emittente: in
altre parole, possono essere
utilizzati solo per effettuare
un prelevamento presso lo
sportello bancarioo postale.
I libretti
Una novità pressochéanaloga riguarda i libretti di deposilo bancari o postali al portatore. Pertanto i libretti già
apeni dovranno essere estinti o il loro saldo dovrà essere
ridotto a una somma inferiore asmila euro entro il 30 giugno 2011. L'ipotesi di riduzione del saldo riguarda, logicamente, i libretti già esistenti,
l i n c e e i titoli emessi dal 31
maggio 2010 in avanti devono avere un saldo sempre al
di sotto del nuovo limile di
smila euro.
I "vecchi" libretti al portatore, aventi un saldo uguale
o maggiore di smila euro, potranno essere regolarizzati
con le seguenti modalità:
«estinzione del libretto con
incasso della somma:
• prelevamento della somma eccedente smila euro in
modo da ridurre il saldo sotto la soglia massima:
• trasformazionedel libretto al portai ore in libretto nominativo.
quesiti dei lettori su una
serie di tematiche!iscati e
sulla normativa
antiriciclaggio
I comportamenti illeciti
Violazioni relative alla circolazione del denaro contante ex articolo 49 del Dlgs 231/2007
VIOLAZIONI
PERIODI
Operazioni effettuate entro
il 29 aprile 2008
Trasferimenti di denaro
contante effettuati
per importi pari
o superiori
Operazioni effettuate nel periodo compreso
tra il 30 aprite 2008 ed il 2h giugno 2008
Operazioni effettuate nel periodo compreso
tra il 25 giugno 2008 ed il 30 maggio 2010
| K
I O
Trasferimenti di denaro
contante effettuati
per importi pari
o superiori
3
Operazioni effettuate a partire
dal 31 maggio 2010 compreso, cioè
con decorrenza dall'entrata in vigore
del DI 78/2010 (articolo 20)
Le nuove misure
Le sanzioni amministrative dopo l'incremento fissato in base al 'articolo 20 comma 2 del DI 78/2010, chi
ha modificato l'articolo 58 del Dlgs 231/2007
VIOLAZIONI
Trasferimento di denaro contante, libretti
di deposito bancari o postali o titoli al
portatore tra soggetti diversi, con valore
dell'operazione, anche se frazionata,
maggiore o uguale a 5.000 euro
Sanzione dall'1% al 40% dell'importo oggetto di
trasferimento, con un minimo di 3.000 euro e 15.000
euro per importi superiori a 50.000 euro. Esiste la
possibilità di oblazione ai sensi dell'a rticolo 16 della
legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro
Emissione di assegni bancari o postali per
importi pari o superiori a 5.000 euro
senza l'indicazione del beneficiario o la
clausola di non trasferibilità
Sanzione dall'1% al 40% dell'importo oggetto di
trasferimento, con un minimo di 3.000 euro e 15.000
euro per importi superiori a 50.000 euro. Esiste la
possibilità di oblazione ai sensi dell'articolo 16 della
legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro
Emissione di assegni circolari, vaglia
postali e cambiari senza l'indicazione del
beneficiario o la clausola di non
trasferibilità
Sanzione dall'1% al 40% dell'importo oggetto di
trasferimento, con un minimo di 3.000 euro e 15.000
euro per importi superiori a 50.000 euro. Esiste la
possibilità di oblazione ai sensi dell'articolo 16 della
legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro
Emissione di assegni bancari o postali a
favore del traente girati a terzi anziché
direttamente per l'incasso a banche o
Poste italiane
Sanzione dall'1%» al 40% dell'importo oggetto di
trasferimento, con un minimo di 3.000 euro e
15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro
Possesso di libretti di deposito bancari o
postali al portatore con saldo maggiore o
uguale a 5.000 euro
Sanzione dal 20% al 40% del saldo. Se il saldo
riguarda importi superiori a 50.000 euro le sanzioni
minime e massime sono aumentate del 50%
Più pesanti le sanzioni
amministrative
minatamente ad alcune fattispecie, l'art icoi l o 20, comma 2. lettera
b)del DI 78 2010 ha aggiunto - nel corpo dell'articolo
sSdel Dlgs 231 2 0 0 7 - u n ulteriore c o m m a (dopo il
comma 7) prevedendo l'aumento del le san/ioni animi nislralive.
Punto per punto
Le modifiche sostanziali sono le seguenti:
• la sanzione minima è stata elevata, con riferimento
a qualsiasi tipologia di violazione, a binila euro;
• per le violazioni clic rig u a r d a n o il trasferimento
di d e n a r o c o n t a n t e , libretti
di deposito bancari o postali o titoli al p o r t a t o r e tra
soggetti diversi o l'emissione di assegni bancari o postali senza l'indicazione
del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, per
importi pari o superiori a
5.000 euro: per l'emissione
di assegni bancari o postali
a fax m e del traente girali a
terzi anziché d i r e t t a m e n t e
per l'incasso a banche o l'oste italiane: per l'emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non
trasferibilità, la sanzione
minima viene a u m e n t a l a
di cinque volte nel caso di
trasferimenti di denaro di
importi superiori a somiia
euro;
• per la violazione relativa
al possesso di libretti di deposito bancari o postali al
portatore, con saldo pari o
superiore a smila euro; per
la mancata comunicazione
alla banca o alle Foste itali an e en t ro 30 gio in idei d a ti identificativi del cessionario, dell'accettazione di
questi e della data del trasferimento nel caso di trasferimento di tali libretti:
per le violazioni relative al
trasferimento di d e n a r o
cornante, con i limiti indicati dalla disposizione, la
sanzione minima e massima è a u m e n t a t a del so-.,
nel caso in cui le violazioni
siano relative ad importi
superiori a somila euro.
I destinatari
L'incremento delle sanzioni riguarda sia i soggetti
che c o m m e t t o n o direttamente le violazioni sia coloro eh e non osservano gli obblighidi comunicazione posti a loro carico.
Si tratta, per esempio,
dei professionisti che - venendo a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di un trasferimento
di d e n a r o c o n t a n t e effettuato da un cliente per un
importo pari o superiore a
smila euro - o m e t t o n o di
c o m u n i c a r e la violazione
al m i n i s t e r o dell'Fconomia e delle finanze.
foniamo che un imprenditore effettui nella gestione dell'impresa un trasferimento di denaro contante
pari a ìsmila euro. Il professionista tenutario della con
labilità ordinaria omette di
segnalare (entro 50 giorni)
l'infrazioneal ministero dell'Lconomia e delle Linanze.
In questo caso sarà irrogata
una sanzione variabile dal
3"„ al 30".. dell'importo oggetto di trasferimento.
Troverà applicazione in
ogni caso la sanzione minima di pillila euro prevista
dopole modifiche introdotte dall'articolo 20 del DI
78 2010. Infatti, applicando
il 3>\iSuH'importodi denaro
trasferito, la sanzione ammoni crebbe a qso euro e sarebbe quindi inferiore al
"nuovo" minimo.
Possibile oblazione
Il ministero dell'Lconomia, dipartimento del T e soro, ha c o m m e n t a t o le novità apportate dalla manovra correttiva con la circolare 281178. La pronuncia
ha puntualizzato che - per
le violazioni delle disposizioni in tema di trasferimento di denaro, libretti di
deposilo, assegni bancari e
postali, assegni circolari,
vaglia postali e cambiari di
importo inferiore a 251'mi-
la euro - e s e m p r e possitele estinguere il reato con
l'oblazione (articolo 16 della legge 680 11)81). L'operazione consiste nel pagamento di una somma equivalente al doppio do l i m i porto minimo, pan all'i"
della violazione. In questo
modo il soggetto interessalo può definire il procedimento sanzionarono.
L'oblazionerisultadi fatto preclusa nel caso di violazioni riguardanti assegni
bancari e posi ali emessi
all'ordinedel traente. Infatti l'oblazione è applicabile
solo alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi
1. 5 e 7 dell'articolo 40 del
Dlgs 231 2007.
La definizione della violazione deve essere effettuata con il p a g a m e n t o , e n tro óo giorni, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per
la violazione commessa, o,
se pili favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo. Considerato che l'articolo 58, comma 1 del citato
Dlgs 231 2007 prevede per
tali violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria dall'i",, al |ii".» dell'importo trasferito, nel caso
specifico l'oblazione si perfeziona con il pagamento
del 2 per ceni o.
La soluzione
a rate
non aggira
le norme
\
onemtervenutaalcui ** na modifica normativa circa il divieto di "frazionare" il valore oggetto
di trasferimento in modo
da ammirare il limite massi-
1110 di smila euro.
In sostanza, non è consentilo effettuare pagamenti in piti "(ranche"
per somme complessiva-
mente pari o superiori alla predetta soglia, al solo
scopodi eludere l'applicazione delle disposizioni
in tema di antiriciclaggio:
in questo casosi commet-
terebbe una violazione.
Si è posta dunque la
questione, frequente nel
corso delle transazioni
commerciali, se il pagam e n t o rateizzato, ad
esempio a 30,00 e 00 giorni, con ratetuttedi importo inferiore al limite massimo, potesse essere interpretato come volontà
dì aggirare la normativa
e. quindi, c o m m e t t e r e
una violazione.
La questione riguarda
anche gli acquisti effettuati da privati. Si consi-
d e n , per esempio, il caso
di una persona fisica non
imprenditore che decide
di acquistare il salotto del] a propria abitazione tramile un pagamento rateizzato, con scadenze
mensili e importi delle
singole rate estremamente ridotto, ma per un im-
porto complessivo oltre 1 stituisce violazione in
smila euro. Il problema è quanto la pluralità di pastaio affrontato dall'Uic gamenti a scadenze predira Uif) e i chiarimenti fissate è frutto di un'ordiforniti a suo tempo sono n a r i a dilazione di pagavalidi ancora oggi nono- m c n l ; c l'ordinaria dilastante il cambiamento zione di pagamenti scatudel limile (ridotto da n s c e dal preventivo ac12.500 euro a 5.000 euro). cordo delle parti.
Nel caso specifico l'operazione descritta non co-
Caso 1, No al pagamento «cash» di un ruolo di ornila euro relativo all'Irpef evasa
La cartella non fa venire meno il limite
o ricevuto la notifica di
un ruolo relativo all'Irpef non versata e pari alla
somma di Ornila euro. Ho
quindi prelevaio dal mia conto corrente l'importo necessarii > per procedere a l paga mento in contanti. Intendo effettuare tale pagamento della
cartella direttamente presso
lo sportello dell'agente della
riscossione per l'intero imporlo iscritto a ruolo. E regolare
il mio comportamento oppure costituisce una violazione
delle disposizioni in materia
diantiriciclaggio'r
Preliminarmente deve es-
sere chiari lo clic, con decorrenza dal 31 maggio 2010,
cioè dall'entrata in vigore
del decreto legge 78 2010,
sono scanali i "nuovi" limiti
perii trasferimentodel denarocontanieedei titolial portatore. In sostanza - come è
specificato nell'articolo sopra - il precedente limile pari a 12.500 euro è stato ridotto a smila euro.
Le limitazioni all'uso del
contante al di sopra della soglia indicala riguarda tutti i
cittadini indipendentemente dall'attività che essi svolgono. Il trasferimento può
essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Foste italiane, ma non da altri intermediari. Conseguentemente,
se è stala effettuata un'iscrizione a ruolo di tributi a carico di un contribuente per un
importo superiore a smila
euro, come si è verificalo
nel caso posto dal quesito,
non è possibile effettuare il
pagamento in contanti presso la società addetta alla riscossione dei tributi (per
esempio, Fqui calia). L'operazione, infatti, finirebbe per
configurare una violazione
del divieto di trasferimento
del denaro in contante oltre
la nuova soglia minima.
I n ogni caso - come precisato-il nuovo limitesi applica a far data dal 31 maggio
2010.Tuttavia, durarne l'iter
di conversione in legge del
decreto è stato aggiunto nel
corpo del l'articolo 20 il comma 2-bis in base al quale, per
le violazioni riferite al la nuova "soglia" commesse nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 15 giugno 2010, non si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 58 del Dlgs
231 2i>i>7(si veda in proposito anche la tabella).
Caso 2, Vanno segnalate le operazioni non regolari dei clienti - Possibile eccezione in caso di contabilità semplificata
I «paletti» per i professionisti
I "r n dottore commercialista
V e tenutario delle scritture
contabiliicontabilità semplificata) per un cliente, che ha effettuato il pagamento di una
fattura in contanti per Smila
euro, la circostanza non emerge chiarament e dagli adempimenticonnessi alla tenuta della contabilità. Il professionista è obbligai < > a segnala re l'infrazione al ministero dell' Economia e delle finanze':
L'obbligo potrebbe non
scattare nell'ipotesi in cui la
contabilità sia, come nel caso
in questione, di tipo semplificato e quindi non necessiti
della rilevazionedegli incassi
enei pagamenti.
La disposizione che individuagli obblighidel professionista precisa che la notizia
del l'infrazionede v'essere appresa in relazione ai compiti
di servizio assolti e nei limili
delle attribuzioni (articolo si
del Dlgs 231 -'21x17). In sostanza, il professionista non è cerni to a "indaga re" o a esercitare funzioni di control lo su tutte le atti vita svolte dal cliente.
Pertanto, nel caso di tenuta
della contabilità semplificata, il professionista potrebbe
non essere in condizionedi rilevare il pagamento in contanti della fattura olire la soglia.
F evidente, però, che la solu-
zione deveessere valutata caso percaso. Peresempio. se il
professionista conservasse
nel proprio archivio la fattura
riportante la dicitura "pagata
in contanti", gli sarebbe impossibile sostenere di non essere stato in grado di riscontrare la violazione. In questo
caso,ove intenda e vi tare l'applica7Ìone diretta nei suoi
confronti della sanzione variabile dal 3 al 30".,. dovrà segnalare l'infrazione.
Analogamenceil professionista sarà destinatario di una
specifica sanzione (in caso di
omessa comunica/ione) qualora, da uno scambio di corri-
spondenza o da altra documentazione conservala nella
sede dello studio, i verificatori siano in grado di dimostrare la conoscenza (da parte
sua) dell'avvenuto pagamento in contanti.
La soluzione sarebbe completamente diversa qualora il
ci ionie fosse obbligato, a nehc
a seguito di oserei/iodi opzione, alla tenuta del la contabilità ordinaria. Infatti, in considerazione della rilevazione
dei movimenti finanziari connaturala alla tipologia di contabilità analitica, il professionista dovrebbe sicuramente
procedere al la segnalazione.
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Antiriciclaggio a maglie più strette