Circolare N. 12
Area: PROFESSIONAL
Periodico quindicinale
10 giugno 2010
NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
Dal 31 maggio 2010 il limite all’uso del contante e dei libretti al portatore è stato ridotto da € 12.500
a € 5.000. I libretti al portatore aventi saldo superiore a tale soglia devono essere estinti o
ricondotti al limite di € 5.000 entro il 30 giugno 2011.
L’impianto sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sull’uso del contante prevede che la
sanzione minima non possa essere inferiore a € 3.000.
EVOLUZIONE NORMATIVA
In attuazione della Direttiva 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio, il D.Lgs. 231/2007 ha
modificato le regole inerenti i limiti al trasferimento del denaro contante.
In particolare, è stato previsto il divieto di trasferimento di:

denaro contante;

libretti di deposito bancari/postali al portatore;

titoli al portatore espressi in euro/valuta estera;
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, sia
complessivamente pari o superiore a € 5.000 (precedentemente € 12.500).
In sostanza, la normativa prevede che il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito e titoli
al portatore possa avvenire liberamente sino a una determinata soglia, oltre la quale diviene
obbligatorio utilizzare mezzi “tracciabili” (assegni bancari, circolari, postali, bancomat, carte di
credito).
Con effetto dal 25 giugno 2008, il DL 112/2008, tra le altre disposizioni, ha provveduto a
ripristinare la situazione precedente, riportando la soglia limite a € 12.500. Il DL 78/2010 (c.d.
“Manovra Correttiva 2011 - 2013”), ha previsto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la riduzione della
soglia a € 5.000.
DECORRENZA
SOGLIA
sino al 29.4.2009
€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008
€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010
€ 12.500
dal 31.5.2010
€ 5.000
Resta comunque ferma la possibilità di modificare la soglia mediante apposito DM del
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
TRANSAZIONI IN CONTANTI
dal 31.5.2010 sino all’importo di € 4.999
OPERAZIONI FRAZIONATE
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Il D.Lgs. 151/2009 ha modificato le disposizioni inerenti le c.d. “operazioni frazionate”. La
previgente formulazione della norma stabiliva che se il valore dell’operazione, anche se frazionata,
fosse equivalso o avesse superato complessivamente il limite di € 12.500 (limite attualmente
ridotto a € 5.000), sarebbe stato necessario incaricare del trasferimento un istituto di credito.
L’attuale formulazione della norma prevede, invece, che “il trasferimento è vietato anche quando è
effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.” Ciò
consente di ritenere “regolare” la movimentazione in denaro contante in più rate se il
frazionamento non viene posto in essere con l’intento di eludere il citato divieto.
In buona sostanza, per le operazioni di importo complessivo pari o superiore alla soglia di € 5.000
è consentito l’utilizzo del contante purché le singole rate restino al di sotto di tale soglia e che non
si tratti di un artificioso frazionamento.
SOGGETTI INTERESSATI
Le limitazioni all’uso del denaro contante e mezzi similari riguardano tutti i soggetti che pongono in
essere delle transazioni (imprenditori, professionisti e privati).
LE SANZIONI
L’aspetto più eclatante delle disposizione in commento riguarda senz’altro il nuovo apparato
sanzionatorio. Infatti, a seguito delle modifiche apportate all’art. 58, D.Lgs. 231/2007, la sanzione
amministrativa minima applicabile per le violazioni alle disposizioni in tema di utilizzo del contante
e assegni (dall’1% al 40% dell’importo trasferito) non può essere inferiore a € 3.000.
Se la violazione riguarda importi superiori a € 50.000, la sanzione minima è pari al 5%.
Ad esempio, la mancata apposizione di una clausola di intrasferibilità su un assegno bancario di €
20.000 determina l’applicazione di una sanzione di € 3.000 (fino al 30 maggio € 200).
SANZIONE MINIMA
dal 31.5.2010 non può essere inferiore a € 3.000
Tuttavia, il MEF, nel contestare l’illecito, consente sempre di aderire entro 60 giorni al pagamento
ridotto della sanzione (c.d. “oblazione”) secondo le previsioni dell’art. 16, c. 1, L. 689/1981, ossia
con il minore importo fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo.
Tale riduzione può essere invocata a condizione che l’esimente non sia stata già impiegata
per scopi analoghi nel corso dell’anno solare antecedente la ricezione dell’atto di
contestazione e che l’importo dell’operazione non ecceda € 250.000.
Al proposito, si ricorda che l’oblazione non è concessa ai professionisti destinatari delle
disposizioni antiriciclaggio.
LE ALTRE DISPOSIZIONI
Di seguito le altre modifiche apportate dal DL 78/2010 in tema di limitazioni all’utilizzo del contante.
ASSEGNI BANCARI, POSTALI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000 devono recare:
1)
l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario;
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2)
la clausola di non trasferibilità.
Eventuali assegni emessi per importi pari o superiori alla soglia di € 5.000 senza
l’indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque
pagati dagli istituti di credito che dovranno però segnalare l’irregolarità dell’assegno al MEF.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore alla
nuova soglia di € 5.000.
I libretti con saldo pari o superiore a € 5.000, emessi prima del 31.5.2010 (data di entrata in vigore
del DL 78/2010), dovranno, alternativamente:


essere estinti dal portatore;
ridotti ad un saldo di importo inferiore a € 5.000;
entro il 30 giugno 2011.
La violazione della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa dal 20% al 40% del saldo
del libretto.
In caso di trasferimento (qualunque sia il saldo), il cedente deve comunicare entro 30 giorni,
all’istituto (banche o posta) che ha emesso il libretto, i dati identificativi del cessionario e la data del
trasferimento. La mancata comunicazione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa
dal 10% al 20% del saldo del libretto.
Se le violazioni sopra indicate riguardano importi superiori a € 50.000 le sanzioni (minima e
massima) sono aumentate del 50%. ■
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