LEZIONE “ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA ” PROF. LUCIA MARIA RAFFIN Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica Indice 1 La Professione ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2 Cosa fa l'infermiere --------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 ----------------- 5 1.1. Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.2 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 ----------------- 5 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.3 D.M. 17 gennaio 1997, n.69 -------------------------------------------------------------------------- 7 2.4 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ---------------------------------------------------------------------- 11 3 Codice deontologico dell'infermiere ----------------------------------------------------------------- 15 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Testo approvato dal Comitato Centrale della Federazione IPASVI - Febbraio 1999 -------- 15 PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE ------------------------------------------------------- 15 NORME GENERALI --------------------------------------------------------------------------------- 16 RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA-------------------------------------------------- 17 RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI ---------------- 19 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI --------------------------------------------------------------- 20 DISPOSIZIONI FINALI ------------------------------------------------------------------------------ 21 4 Patto Infermiere-Cittadino ---------------------------------------------------------------------------- 22 5 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO - 27/Luglio/2000 -------------------------------- 24 6 Legge 10 agosto 2000, n. 251 -------------------------------------------------------------------------- 33 7 La Formazione ------------------------------------------------------------------------------------------- 40 8 Le attribuzioni dell'infermiere: il superamento del mansionario ----------------------------- 52 9 L'esercizio professionale senza mansionario ------------------------------------------------------- 53 10 La giurisprudenza e l’ esercizio professionale ----------------------------------------------------- 55 11 Margini intoccabili dell'attività medica - non sempre esclusivi. ------------------------------- 56 Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica La lezione persegue l’obiettivo di 1. riconoscere le competenze e la responsabilità professionale infermieristica ed i diritti della persona assistita 2. conoscere la normativa che regola l’esercizio e la responsabilità professionale 3. approfondire le conoscenze sul codice deontologico Moltissimi gli argomenti e le conoscenze da approfondire per esercitare la professione infermieristica, tra le tante, il sapere e la consapevolezza di quale sia il significato e la ricaduta della responsabilità dell’infermiere nell’agire professionale: - le basi giuridiche della responsabilità professionale - l’informazione del paziente e il consenso all’atto sanitario, - i modelli relazionali - lo stato di necessità, - il referto, l’omissione di soccorso, il segreto professionale, - l’esercizio abusivo della professione, - la cartella clinica e il consenso informato - il trattamento sanitario obbligatorio - la legge 194/78 - la legge sui trapianti - bioetica, direttive anticipate di fine vita - la procreazione assistita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 1 La Professione Il decreto che determina il profilo professionale dell’infermiere –n. 739/94- rappresenta una importante tappa nel processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica. Il Dm 739/94 riconosce l’infermiere responsabile dell’assistenza generale infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo, le cinque aree della formazione specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica). Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile. Analoga definizione dei campi di attività e delle competenze viene stabilita anche per l’infermiere pediatrico (Dm 70/97) e per altri venti profili professionali, tra cui figurano quello dell’assistente sanitario (Dm 69/97), dell’ostetrica, del terapista della riabilitazione, del tecnico di laboratorio ecc. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 2 Cosa fa l'infermiere 2.1 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 1.1. Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere L'infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica e in particolare: partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o liberoprofessionale. L'infermiere inoltre contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 2.2 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica Articolo 1 E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. Articolo 2 Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale. Articolo 3 Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. 2.3 D.M. 17 gennaio 1997, n.69 Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: 1.1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute. 2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. 3. L'assistente sanitario: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze; b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona; c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria; d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria; e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva; f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia; g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo; h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative; i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico; l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole; m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute; o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo inteprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale; p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici; q) svolge attività didattico - formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale; r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. 4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale. 2. 1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997 n. 72. (2) Riportato alla voce Sanità pubblica. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 2.4 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999 Art. 1. (Definizione delle professioni sanitarie) 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Art. 2. (Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) 1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette. Art. 3. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175) 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie", b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità"; c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221"; d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria"; e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221"; f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità"; g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:"Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente". Art. 4. (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. 2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 3 Codice deontologico dell'infermiere 3.1 Testo approvato dal Comitato Centrale della Federazione IPASVI - Febbraio 1999 1.1. L’infermiere e l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica. 1.2. L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa. 1.3. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. 1.4. Il Codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall’infermiere. 1.5. L’infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano. 3.2 PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE 2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche. 2.2. L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 2.3. L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia. 2.4. L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo. 2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di coscienza. 2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio. 2.7. L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso 1’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale. 3.3 NORME GENERALI 3.1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza. L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l’assistenza infermieristica. 3.2. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l’integrazione e la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 3.3. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona. 3.4. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire della riflessione etica. 3.5. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito. L’infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri. L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente. 3.6. L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell'autorità competente. 3.4 RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA 4.1. L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori. 4.2. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura. 4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona. 4.5. L’infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato. 4.6. L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all’assistenza. 4.7. L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi. 4.8. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in lui. 4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei familiari. 4.10. L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 4.11. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità. 4.12. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione di se, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni. 4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l’autorità competente. 4.14. L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica. 4.15. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L’infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita dell’assistito. 4.16. L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione del lutto. 4.17. L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito, sia che la richiesta provenga dall’interessato, dai familiari o da altri. 4.18. L’infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un’espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere. 3.5 RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI 5.1. L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell'équipe. Nell’ambito delle proprie Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali. 5.2. L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura. 5.3. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale. 5.4. Nell’esercizio autonomo della professione l’infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate dai Collegi IPASVI; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore Tariffario. 5.5. L’infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria. 5.6. L’infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi. 3.6 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 6.1. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. 6.2. L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale. 6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. 6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale. 3.7 DISPOSIZIONI FINALI 7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza e punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale. 7.2. I Collegi IPASVI si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 4 Patto Infermiere-Cittadino 12 maggio 1996 Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a: PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te. SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome. FARMI CONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento. DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti. FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con 1'insieme dei servizi sanitari. GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali. FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari. RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini. AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire,quando non sei in grado di farlo da solo. INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi. INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita. GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno. STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano. PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche all'interno dell'organizzazione.. SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 23 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 5 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27/Luglio/2000 Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 /08 /2000 Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 ebbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999; Decreta: Art. 1. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 24 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base Sez. A - diploma universitario Sez. B - titoli equipollenti Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 Decreto del Presidente della Repubblica n. Infermiere Infermiere professionale 162, del 10 marzo 1982 D. U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341 Art. 2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della sanità Labate p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 25 di 59 Università Telematica Pegaso IL MINISTRO DELLA Aspetti giuridici della professione infermieristica SANITA' di concerto con IL MINISTRO ' DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli rispetto a quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo, conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali; VISTO, inoltre, l'articolo 4, commi 3 e 4, della predetta legge ; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; RITENUTO di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli suindicati; VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, espresso nella seduta del 25 ottobre 2000; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nella adunanza del 18 dicembre 2000 ; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, in data ...... e in data ..... ; VISTA la nota in data ....... con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 26 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica ADOTTA il seguente regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento Art. 1 (Campo di applicazione) 1. II presente regolamento stabilisce , con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. Art. 2 (Provvedimento di riconoscimento) 1. Il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di cui all'articolo 1 è adottato dal Ministero della sanità su richiesta dell'interessato e previo parere conforme della Commissione di cui all'articolo 3 . 2. Gli elenchi nominativi dei possessori dei titoli dichiarati equivalenti ai diplomi universitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana . Art. 3 (Commissione di valutazione) Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 27 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 1. Presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - è istituita una Commissione per la valutazione delle richieste di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli. 2. La Commissione, composta da due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche comunitarie, è costituita con decreto del Ministro della sanità, ed è assistita da un segretario scelto tra il personale in servizio presso il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità . 3. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un esperto di ciascuna professione sanitaria per la valutazione delle richieste di riconoscimento relative alla professione di appartenenza, designato dal Presidente della Commissione stessa . Art.4 (Domanda) 1. La domanda di equivalenza sottoscritta dall'interessato deve essere redatta conformemente al modello di cui all'allegato A) del presente decreto, compilato in ogni sua parte. 2. Alla domanda di equivalenza devono essere allegati : a) copia del titolo di cui si richiede l'equivalenza, autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) attestazione rilasciata dalla Regione o Provincia Autonoma o Università degli Studi da cui risulti la durata della formazione, in anni ed in ore di insegnamento, nonché la data di conseguimento del titolo; e) attestazione dell'eventuale esperienza professionale posseduta, secondo le modalità specificate all'articolo 5; d) ogni altra documentazione utile alla verifica della conformità del titolo all'ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 28 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 3. La domanda di equivalenza del titolo deve essere presentata al Ministero della sanità Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - Roma . Sulla busta contenente la richiesta di equivalenza deve essere riportata la seguente dicitura: "Equivalenza titolo : Legge n. 42/99". Art.5 (Criteri di valutazione) 1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, è valutato sulla base dei seguenti parametri : a) durata del corso di formazione ; b) esperienza lavorativa ; e) intervallo di tempo intercorso fra la data di conseguimento del titolo e la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato B al presente decreto, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi . 3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica . Se non viene raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro deve essere ridotto in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte, indipendentemente dal numero di anni di corso . 4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione: a) deve essere stata svolta per un periodo di tempo che ricomprenda almeno un anno negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto ; b) deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 29 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica e) nel caso di attività lavorativa autonoma la dichiarazione di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente documentazione: 1) copia dei contratti di collaborazione; 2) certificazione del possesso di partita I.V.A; 3) dichiarazioni dei redditi riferite a tutti gli anni di esperienza dichiarata . d) deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza . 5. L'intervallo di tempo intercorso fra la data di conseguimento del titolo e la data di entrata in vigore del presente decreto è oggetto di valutazione come previsto dalla apposita tabella contenuta nell'allegato B) del presente decreto Art. 6 (Attribuzione punteggio) 1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12 il titolo è riconosciuto equivalente . Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore 6, si applicano le misure compensative di cui all'articolo 7. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente . Art. 7 (Misure compensative) 1. Le misure compensative sono costituite da una prova attitudinale o da un corso di formazione. 2. Alla prova attitudinale sono ammessi i soggetti il cui titolo ha conseguito un punteggio compreso tra 9 e 11,99 . Al corso di formazione sono ammessi i soggetti il cui titolo ha conseguito un punteggio compreso tra 6 e 8,99 . 3. La prova attitudinale consiste in una prova scritta ed una prova pratica, entrambe intese ad accertare le capacità professionali possedute dal candidato in relazione alla professione sanitaria per Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 30 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica la quale è stata richiesta l'equivalenza del titolo, e viene svolta presso Centri di formazione o altre Strutture dotate delle necessario attrezzature didattiche, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome o presso le Università degli studi . La prova attitudinale viene valutata da una Commissione composta da un rappresentante del Ministero della sanità, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante della regione o provincia autonoma interessata, da un esperto appartenente alla professione interessata e da un rappresentante del centro di formazione o università degli studi presso il quale si svolge la prova stessa . 4. Il corso di formazione deve essere di durata non inferiore a 750 ore e viene effettuato presso i Centri di formazione e le Strutture di cui al comma 3 e si conclude con un esame finale. Il programma del corso, ivi comprese le materie di insegnamento ed i tirocini, è stabilito, in relazione al curriculum formativo già posseduto dal candidato, dalla commissione di cui all'articolo 3 in sede di determinazione sulla richiesta del riconoscimento della equivalenza . L'esame finale consta di tre prove : una prove scritta, una prova pratica ed un colloquio intese ad accertare le capacità professionali acquisite . AI termine dell'esame la commissione, composta conformemente a quella di cui al precedente comma integrata da due docenti del corso, valuta le singole prove e per ciascun candidato esprimerà un giudizio complessivo in settantesimi . Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una valutazione di almeno 42/70 . 5. Gli elenchi dei candidati dichiarati idonei al termine delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, vengono trasmessi al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale . Art. 8 (Rapporti di lavoro pregressi) 1. L'equivalenza di un titolo ad uno dei diplomi universitari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 31 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica Art. 9 (Effetti del mancato riconoscimento) 1. Il possessore di un titolo, per il quale non è stato chiesto il riconoscimento di equivalenza o per il quale il riconoscimento stesso non è intervenuto, se svolge la sua attività professionale in regime di lavoro dipendente conserva l'attuale posizione rivestita; se svolge l'attività in regime di lavoro autonomo continua ad esercitare l'attività professionale strettamente correlata al titolo posseduto. Art. 10 (Profili di nuova istituzione) 1. I requisiti e i criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche per il riconoscimento dell'equivalenza, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani e stranieri, relativi ai profili professionali istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 e successive modificazioni . Art. 11 (Norma transitoria) 1. Fino a quando non intervenga il provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza, i possessori dei titoli per i quali sia stata inoltrata la richiesta di riconoscimento dell'equivalenza continuano a svolgere esclusivamente l'attività professionale già consentita dal titolo originario . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 32 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 6 Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000) Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. Art. 2. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 33 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica (Professioni sanitarie riabilitative) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea. Art. 3. (Professioni tecnico-sanitarie) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnicoassistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea. Art. 4. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 34 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica (Professioni tecniche della prevenzione) 1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali. 2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione. Art. 5. (Formazione universitaria) 1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. 2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1. Art. 6. (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento) 1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 35 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Art. 7. (Disposizioni transitorie) 1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 36 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico. 2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. 3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Legge 8 gennaio 2002, n.1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. CIAMPI - Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Castelli Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 All’articolo 1, comma 1: all’alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 37 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo"; alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all’articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001"; alla lettera b), le parole: "dall’articolo 17 del CCNL 1º settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001". All’articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni".All’articolo 1, comma 2: dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,"; dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un contratto con l’azienda"; le parole:"sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorchè resa all’amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all’amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all’INAIL". All’articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica". All’articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell’area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l’espletamento dell’esame finale senza Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 38 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". All’articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente" è soppressa. All’articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie". All’articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione postbase di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università". All’articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell’Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1. 10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l’esercizio in Italia della specifica professione". All’articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" è soppressa. Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art.1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626) - 1. All’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni". Art.1-ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti". Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 39 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 7 La Formazione L'attuale percorso formativo per diventare infermieri e per proseguire gli studi - una volta conseguito il titolo che abilita all'esercizio professionale - si sviluppa secondo le disposizioni del decreto del ministero dell'Università del 3 novembre 1999, n. 509 e successivamente modificato dal Dm 22 ottobre 2004, n. 270. Esso è articolato in più livelli. Laurea in Infermieristica (L) - Dm 19 febbraio 2009 Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (180 Cfu. 1 credito = 30 ore). E' il titolo che abilita all'esercizio professionale (sostituisce i precedenti titoli di Infermiere professionale e di diploma universitario in Scienze infermieristiche). La durata accademicamente definita è di 3 anni. Laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS) - Dm 8 gennaio 2009 Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata complessità (120 Cfu). La durata è di 2 anni. Master di primo livello Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici (area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.), successivo al conseguimento della laurea in Infermieristica (60 Cfu). Master di secondo livello Corsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 40 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica successivo al conseguimento della laurea specialistica (60 Cfu). Dottorato di ricerca Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. Chi ha accesso al percorso formativo post laurea di base Hanno accesso alla formazione post base tutti gli infermieri in possesso del diploma di laurea in Infermieristica, rilasciato ai sensi della normativa vigente. Ma possono accedervi anche tutti gli altri infermieri e infermieri pediatrici (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria superiore) grazie alla legge n. 1 del 2002 che ha reso validi i precedenti diplomi anche al fine del proseguimento degli studi. I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a precise direttive europee (Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore di formazione) e davano e danno titolo all'esercizio professionale infermieristico in tutta l'Unione Europea. Laurea Infermieristica 3 anni in Master di primo livello 1 anno Laurea specialistica in Scienze infermieristiche 2 anni Master livello 1 anno di secondo Dottorato di ricerca 3 anni Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 41 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica alle attività didattiche del corso di laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - Classe 1, attivato presso l’Università degli Studi di Milano. 2. Per quanto non esplicitamente disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali contenute nello Statuto di Ateneo, al Regolamento di Facoltà e alle Deliberazioni degli Organi Accademici. art. 2 Obiettivi formativi 1. I laureati nel corso di Laurea in Infermieristica, in conformità agli indirizzi dell’Unione Europea, dovranno essere dotati: 1.1. delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici ed ereditari, dei principali meccanismi di funzionamento degli organi e degli apparati, nonché degli aspetti psicologici, sociali ed ambientali; 1.2. della conoscenza dell’evoluzione della professione, dei concetti fondanti dell’infermieristica e della metodologia del processo di assistenza infermieristica; 1.3. della conoscenza dei fondamenti, dell’evoluzione e delle caratteristiche della teoria e dei modelli concettuali dell’assistenza infermieristica; 1.4. della conoscenza dei principi e delle norme che definiscono il campo proprio di attività e di responsabilità dell’infermiere; 1.5. della conoscenza dei principi di bioetica, deontologici, giuridici e medico legali della professione; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 42 di 59 Università Telematica Pegaso 1.6. Aspetti giuridici della professione infermieristica della capacità di sviluppare un approccio integrato al paziente, valutando criticamente gli aspetti infermieristici clinici, relazionali, educativi, sociali ed etici coinvolti nella prevenzione, nella assistenza, nella riabilitazione, nelle cure palliative e nel recupero del grado di benessere più elevato possibile; 1.7. dei principi culturali e professionali che orientano il processo, il pensiero diagnostico, l’agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività, applicando questi principi in esperienze presso strutture sanitarie e assistenziali accreditate; 1.8. di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di salute delle persone, anche in relazione all’ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le circonda; 1.9. delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; 1.10. della capacità di rilevare e valutare criticamente i dati relativi ai bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività formulando i relativi obiettivi; 1.11. delle conoscenze,delle abilità e dell’esperienza utili a pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico; 1.12. delle conoscenze, delle abilità e dell’esperienza atte a garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche; 1.13. della capacità di partecipare all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; 1.14. della capacità di concorrere direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale; 1.15. della metodologia e della cultura necessarie per la pratica della formazione permanente; 1.16. della capacità di collaborare e di integrarsi con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo; 1.17. della capacità di avvalersi, ove necessario, della collaborazione e dell’opera di personale di supporto e di contribuire alla sua formazione; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 43 di 59 Università Telematica Pegaso 1.18. Aspetti giuridici della professione infermieristica della capacità didattica orientata ai processi di apprendimento clinico degli studenti; 1.19. della conoscenza delle dimensioni etiche e storiche della medicina con particolare riferimento alla infermieristica; 1.20. della capacità di relazione e di comunicazione, efficace ed adeguata, con il paziente e con i familiari. 2. Il curriculum formativo dei laureati in Infermieristica dovrà comprendere la conoscenza: 2.1. dell’organizzazione biologica fondamentale degli organismi viventi; 2.2. dei meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica; 2.3. dei fondamenti della chimica necessari alla comprensione della struttura della materia vivente, nonché dei composti organici di rilevante interesse per la biochimica e la farmacologia; 2.4. delle nozioni fondamentali e della metodologia di fisica e statistica utili per identificare, comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici; 2.5. dell’organizzazione strutturale del corpo umano, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento; 2.6. delle caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali; 2.7. dei meccanismi molecolari e biochimici che stanno alla base dei processi vitali e delle attività metaboliche connesse; 2.8. delle modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni fisiologiche; 2.9. dei principali reperti funzionali nell'uomo sano; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 44 di 59 Università Telematica Pegaso 2.10. Aspetti giuridici della professione infermieristica dei fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; 2.11. dei fondamenti delle principali metodologie della diagnostica per immagini e dell’uso delle radiazioni, dei principi delle applicazioni delle tecnologie biomediche; 2.12. dei processi di base dei comportamenti individuali e di gruppo; 2.13. delle modalità di identificazione e risposta ai bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività inquadrandoli nei rispettivi contesti ed utilizzando il processo di assistenza infermieristica. 2.14. delle norme di radioprotezione previste dalle direttive dell’ Unione Europea (DL. 26 maggio 2000 n°187) 3. I laureati, inoltre, dovranno avere acquisito: 3.1. la conoscenza dei concetti fondamentali delle scienze umane per quanto concerne l'evoluzione storica dei valori dell’ infermieristica, compresi quelli etici; 3.2. la capacità di riconoscere i bisogni di assistenza infermieristica della persona secondo i modelli concettuali di riferimento e applicare il processo dell’assistenza infermieristica; 3.3. la conoscenza delle cause delle malattie nell'uomo, nonché i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali; 3.4. la conoscenza del rapporto tra microrganismi ed ospite nelle infezioni 3.5. la conoscenza dei meccanismi fisiologici di difesa dell’organismo; 3.6. la capacità di ragionamento clinico adeguata ad analizzare e risolvere i umane; bisogni di assistenza infermieristica; 3.7. la capacità di valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nel singolo e nelle comunità; 3.8. la conoscenza dei principi su cui si fonda l'analisi del comportamento della persona; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 45 di 59 Università Telematica Pegaso 3.9. Aspetti giuridici della professione infermieristica la capacità di relazione e di comunicazione con gli altri operatori sanitari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui; 3.10. la capacità di stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita e con i suoi familiari, applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali; 3.11. la capacità di utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, alla formazione e all'educazione sanitaria; 3.12. la capacità di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi; 3.13. la capacità di analizzare e rispondere ai bisogni di assistenza, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi, anche alla luce dei principi della infermieristica basata sulle evidenze; 3.14. la capacità di affrontare con responsabilità le problematiche etiche e deontologiche che emergono nella cura e nell’assistenza delle persone; 3.15. la conoscenza dei principi delle scienze dell’alimentazione e dovranno essere in grado di applicarli nelle diverse situazioni assistenziali; 3.16. la capacità di valutare criticamente gli atti infermieristici all'interno della équipe sanitaria in una logica di miglioramento della qualità; 3.17. una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana; 3.18. una adeguata conoscenza dei problemi di ordine chirurgico finalizzata ad evidenziare i bisogni di assistenza infermieristica; 3.19. la conoscenza delle diverse classi dei farmaci, dei tossici e delle sostanze d’abuso, i loro principali meccanismi di azione, gli impieghi terapeutici, gli effetti collaterali e la tossicità; 3.20. la conoscenza delle principali interazioni farmacologiche; 3.21. la conoscenza dei principi di farmaco-vigilanza e farmaco- epidemiologia; 3.22. la capacità di gestione di programmi terapeutici; 3.23. una adeguata competenza nella assistenza infermieristica alla famiglia e sul territorio, acquisita anche attraverso la formazione pratica; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 46 di 59 Università Telematica Pegaso 3.24. Aspetti giuridici della professione infermieristica la conoscenza delle principali problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'ambito ostetrico-ginecologico, materno infantile e pediatrico applicandole nelle situazioni assistenziali, anche alla luce della multietnicità; 3.25. la conoscenza delle principali problematiche relative allo stato di salute e malattia nell’ambito geriatrico, applicandole nelle situazioni assistenziali; 3.26. la conoscenza delle principali problematiche relative alle persone con patologia ortopedica applicandole nelle situazioni assistenziali; 3.27. la capacità di identificare e rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica alla persona e garantire la corretta applicazione diagnostica e terapeutica relative alla medicina specialistica; 3.28. la conoscenza delle principali patologie neurologiche e la capacità di applicare interventi assistenziali mirati; 3.29. la conoscenza delle principali patologie psichiatriche e la capacità di applicare interventi assistenziali mirati; 3.30. la capacità di rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica alla persona e utilizzare il processo di assistenza correlato con i quadri clinici; 3.31. la capacità di alleviare con gli interventi infermieristici le situazioni di sofferenza, compreso il dolore, al fine di migliorare la qualità della vita; 3.32. la capacità di elaborare specifici piani di assistenza conseguenti alla identificazione dei bisogni della persona in situazioni di elevata complessità assistenziale; 3.33. la capacità di intervenire, nell'immediatezza dell'evento, in situazioni cliniche di emergenza, ponendo in atto, per quanto di competenza, i necessari provvedimenti di primo intervento, onde garantire la sopravvivenza e la migliore assistenza consentita; 3.34. la conoscenza delle principali modalità di intervento nelle situazioni di catastrofe; 3.35. la conoscenza delle norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità; 3.36. la conoscenza delle norme e delle pratiche atte a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 47 di 59 Università Telematica Pegaso 3.37. Aspetti giuridici della professione infermieristica la conoscenza delle norme di radioprotezione previste dalle direttive dell’Unione Europea; 3.38. la conoscenza delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria; 3.39. la conoscenza dei modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica nelle strutture sanitarie; 3.40. la capacità di contribuire ad organizzare l’assistenza infermieristica globale attraverso la definizione di priorità e l’utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, delegando ai collaboratori le attività di competenza, assicurando continuità e qualità assistenziale; 3.41. la conoscenza delle norme deontologiche e di quelle connesse con la responsabilità professionale, valutando criticamente i principi etici che sottendono le diverse possibili scelte professionali; 3.42. la capacità di sviluppare un approccio mentale di tipo interdisciplinare e transculturale, anche in collaborazione con altre figure dell'équipe sanitaria, approfondendo la conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro di gruppo; 3.43. una adeguata esperienza nella organizzazione generale del lavoro, riconoscendone le dinamiche; 3.44. la conoscenza dei principi generali per la valutazione del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali appresi riguardo al costo dell’assistenza; 3.45. la capacità di utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della qualità dell’assistenza; 3.46. la capacità di sviluppare un adeguato approccio operativo verso le tematiche sociosanitarie delle diverse comunità, acquisita anche attraverso esperienze dirette; 3.47. la conoscenza dello sviluppo della società multietnica, con specifico riferimento alla varietà e diversificazione degli aspetti valoriali, culturali e religiosi; 3.48. una adeguata conoscenza dello sviluppo tecnologico e biotecnologico della moderna assistenza in campo sanitario; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 48 di 59 Università Telematica Pegaso 3.49. una Aspetti giuridici della professione infermieristica adeguata esperienza nello studio indipendente e nella organizzazione della propria formazione permanente e la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di aggiornamento, nonché di leggere criticamente gli articoli scientifici; 3.50. la capacità di utilizzare i campi della ricerca infermieristica; 3.51. la conoscenza di principi e norme relativi all’igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e di comunità; 3.52. la conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, che consenta la comprensione della letteratura internazionale e l'aggiornamento; 3.53. una specifica professionalità nel campo della assistenza infermieristica, acquisita svolgendo attività formative professionalizzanti nell’ambito di un tirocinio di durata non inferiore a 77 crediti formativi universitari. 3.54 la conoscenza per utilizzare in modo consapevole strumenti informatici per redigere e ricercare documenti, per definire ed elaborare strutture dati, per trattare segnali digitali art. 3 Accesso al corso di laurea 1. Possono essere ammessi al corso di laurea in Infermieristica candidati in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”. 2. Il numero di studenti ammessi al corso di laurea in Infermieristica è programmato annualmente dalla Facoltà, su proposta del Consiglio di coordinamento didattico, in base alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche e di strutture assistenziali utilizzabili per lo svolgimento delle attività di pratica clinica. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”, art. 3. 3. Il termine ultimo per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Infermieristica viene fissato annualmente dal Consiglio di Facoltà. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 49 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 4. L’ammissione al corso avviene sulla base della graduatoria e previo accertamento medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale. 5. Gli studenti verranno immatricolati con riserva in attesa dell’esito della visita di idoneità psicofisica all’attività professionale, da certificare a cura dell’Istituzione Sanitaria accreditata e sede di Sezione, nella quale avverrà prevalentemente la formazione, entro il mese di dicembre dell’Anno Accademico. Detta idoneità verrà verificata annualmente. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la predetta Istituzione sanitaria accreditata. 6. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo o da una sezione didattica all’altra, la documentazione sanitaria completa dello studente viene inviata al medico competente dell’Istituzione sanitaria accreditata di afferenza dello studente. art. 4 Crediti Formativi Universitari (CFU) 1. Il corso di laurea in Infermieristica prevede 180 CFU complessivi (dove 1 credito equivale a 30 ore di lavoro dello studente), di cui almeno 77 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. 2. I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente in uno dei modi seguenti: - nel caso di corsi curriculari con il superamento del relativo esame; - nel caso di attività elettive previa acquisizione di un giudizio di approvazione da parte del docente responsabile dell’attività; - nel caso di attività professionalizzanti, previo attestato di frequenza rilasciato dall’Assistente di tirocinio e superamento del relativo esame annuale. art. 5 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 50 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica Ordinamento didattico 1. L’ordinamento didattico del corso di laurea in Infermieristica, approvato dal Consiglio di Coordinamento Didattico e dal Consiglio di Facoltà, è parte integrante del Regolamento didattico generale dell’Università degli Studi di Milano. Nell’attribuzione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento si fa riferimento all’ordinamento didattico del corso di laurea. 2. L’elenco dei corsi di insegnamento che costituiscono il curriculum per il conseguimento della laurea in Infermieristica, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari che possono contribuire al loro svolgimento sono riportati nella Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 3. Qualora il Consiglio di Coordinamento Didattico decidesse di non attivare per uno o più cicli uno dei corsi d’insegnamento elencati nella Tabella I, i relativi obiettivi saranno perseguiti nell’ambito di applicazione degli altri corsi d’insegnamento ed i corrispondenti crediti saranno ridistribuiti. 4. Gli obiettivi relativi alle abilità ed alle attitudini che lo studente deve acquisire, attraverso lo svolgimento di attività professionalizzanti, per un totale di 77 CFU, sono indicati nella Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 5. Quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo deve essere sottoposto a revisione da parte del Consiglio di Coordinamento Didattico con una periodicità non inferiore alla durata del corso di laurea, salvo gravi motivi rilevati dal Presidente. 6. Al compimento degli studi viene conseguita la laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 51 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 8 Le attribuzioni dell'infermiere: il superamento del mansionario Con l’avvento del DM 739/94 – Profilo Professionale -, si è di fatto superato, dal punto di vista normativo, il sistema tradizionale di abilitazione all'esercizio professionale stabilito dal “cosiddetto mansionario”, recepito nel 1974 tramite il DPR 225. Il mansionario, caratterizzato da un modello direttivo e rigido, vincolava l’infermiere e forniva una serie di indicazioni ad esercitare alcune funzioni e mansioni. Anche per i corsi di specializzazione così chiamati, oggi Master, esistevano degli articoli specifici atti ad indicare, ad es. all’infermiere specializzato in Anestesia e Rianimazione – oggi Area Critica – alcune manovre di cui l’infermiere così formato, poteva farsi carico. Il mansionario, infatti, si componeva di sei articoli di cui solo i primi due dedicati specificamente all'infermiere professionale, il terzo definiva le mansioni delle vigilatrici d'infanzia, il quarto le mansioni dell'infermiere professionale specializzato in anestesia e rianimazione, il quinto riguardava gli assistenti sanitari, il sesto le mansioni degli infermieri generici, unico articolo sopravvissuto all'abrogazione. Ne derivava perciò che tutto quello che non era specificamente compreso e descritto, era da considerarsi di competenza medica. Il profilo professionale del 1994, pur avendo innovato i criteri per l'esercizio professionale, indicando una vasta cornice di competenza infermieristica, ha creato un difficile rapporto di convivenza con il mansionario, per alcuni colleghi meno giovani, una difficile accettazione del modello diverso di approcciare la responsabilità dell’infermiere e, per alcuni Dirigenti Medici una diversa dimensione del lavoro dell’infermiere non più ancillare ed esecutivo ma di elaborazione di pensiero, percorso e assunzione di decisioni assistenziali e relative responsabilità. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 52 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 9 L'esercizio professionale senza mansionario Le innovazioni apportate nel 1999 attraverso con la legge 42 “disposizioni in materia di professioni sanitarie”, sono rilevanti ed epocali. Per la prima volta si delinea un esercizio professionale senza mansionario, vale a dire per quel periodo “senza regole dettate”. Riportiamo la parte dell'art. 1 che sancisce l'abrogazione del mansionario: “…Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con D.P.R. n° 225 del 14/03/1974, a eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il D.P.R. n° 163 del 07/03/1975…. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, c. 3, D. Lgs. n° 502/'92, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”. Con questo passaggio legislativo, viene di fatto indicato il nuovo percorso di studi e la nuova responsabilità infermieristica. Sono indicati tre criteri guida: il contenuto dei profili professionali, la formazione di base e post-base ricevuta il codice deontologico. Attraverso questi criteri non risulta propriamente facile caratterizzare “il campo proprio di attività e di responsabilità” . Si percepiscono subito alcune lacune che derivano, ad esempio, dalla mancata o ancora troppo recente, attivazione dei corsi di formazione post-base o master. Traducendo la questione sulle attività, si evince subito che le competenze acquisite tramite un master in area critica, propongono un infermiere che può vantare e dimostrare maggiori capacità ed abilità nel settore e, conseguentemente vedersi assegnare una più ampia autonomia professionale rispetto all'infermiere privo del percorso di approfondimento - master . Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 53 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica Altro problema che potrebbe sorgere a livello interpretativo è dato dalla non esaustività del profilo professionale, che volutamente non ricomprende la ricchezza delle situazioni operative e cognitive in cui si trovano a operare gli infermieri. Con l’avvento della nuova normativa d’indirizzo, si sono poste alcune questioni di interpretazione “giurisprudenziali”. In particolare una domanda si è posta subito: viene meno l’equivalenza tra atto sanitario e atto medico e risulta, quindi, difficile il lavoro di individuazione di quegli atti che sono di non esclusiva competenza medica, con il susseguente rischio di avere sentenze diversificate su stesse questioni. L’ordinamento professionale infermieristico si è quindi trasformato da una situazione di palese rigidità interpretativa, ad una condizione di maggiore flessibilità, in particolare favorendo la definizione di ruoli e funzioni di ciascuna figura in modo non predeterminato, ma orientando una lettura della professione evolutiva, con particolare riferimento allo sviluppo delle conoscenze necessarie a realizzare determinate attività e comportamenti. Il limite letterale rammentato dalla legge n° 42/'99 è quindi dato dalla “competenza prevista per le professioni mediche” e per le altre professioni sanitarie. La dottrina si è interrogata quindi sul significato da attribuire a “competenza” registrando come il termine assuma una diversa valenza: competenza come “ciò che compete”, “ciò che è di pertinenza”, ma anche competenza come “capacità”, come “insieme di conoscenze”. Entrambe le interpretazioni, per la professione che esercitiamo, possiedono il diritto di cittadinanza, ed esprimono entrambe il valore e la qualità dell’esercizio del professionista infermiere. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 54 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 10 La giurisprudenza e l’ esercizio professionale Molti atti giurisprudenziali si stanno acquisendo, la responsabilità infermieristica nei riguardi del processo assistenziale è infatti storia recente. La nuova situazione si presenta infatti contraddittoria rispetto alla tradizionale interpretazione della suprema Corte di Cassazione che considerava vincolante per l'esercizio professionale il possesso del titolo e dell'abilitazione arrivando ad affermare che dovevano “considerarsi irrilevanti la perizia, la capacità e l'abilità del soggetto”, criteri che oggi vengono invece designati come indirizzo, guida per l'esercizio professionale. Ed è certo che gli ambiti caratteristici della professione medica sono da sempre, dalla scienza giuridica, precisati come l'ambito della diagnosi e della cura. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 55 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 11 Margini intoccabili dell'attività medica - non sempre esclusivi. Le norme contenute nella legge 42/'99 invitano ad un ripensamento e ad una riallineamento delle competenze delle professioni sanitarie non mediche con la professione medica, soprattutto alla luce del disposto finale della legge, che precisa che l'esercizio professionale deve avvenire “nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”. Il percorso professionalizzante comune delle professioni non mediche, ha già superato tutti i passaggi essenziali: la formazione universitaria, la pubblicazione del profilo professionale, l’abolizione dei preesistenti mansionari, la soppressione del carattere di ausiliarietà, consegna oggi le professioni sanitarie all’esercizio su due livelli: uno autonomo e uno collaborante. Nella professione infermieristica, il livello autonomo è dato in primo luogo dal disposto contenuto nel primo articolo del D.M. 14 /09/1994, n° 739, nella parte in cui si precisa che l'infermiere “è responsabile dell'assistenza generale infermieristica ”. L'attività in collaborazione viene invece sottolineata dal terzo comma, punto a), dello stesso articolo laddove viene evidenziata la funzione integrante medico-infermiere, quando si specifica che l'infermiere “ partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività ”, e per partecipazione si intende una attività non autonoma, ma svolta in collaborazione e in equipe. Al punto d) inoltre viene definito che l'infermiere “garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche ” poste in essere dal medico. Ancora una precisazione al punto e): l'infermiere “ agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali ”. In definitiva, anche la normativa in tema di “assetto delle professioni sanitarie” ha aperto un nuovo confronto ed una nuova fase, sanzionando la fine del monopolio della figura medica, quale unica figura identificata come professionista della salute a livello normativo. Servono ora riflessione, ricostruzione dello specifico ruolo professionale, confronto tra i professionisti per fornire e favorire elementi di condivisione, con l’obiettivo di ridisegnare le competenze sulla base dei criteri guida, del profilo, della formazione ricevuta e della deontologia – indicati dalla legge di riforma dell'esercizio professionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 56 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica 1. Cassazione penale, 09/01/1966, n° 383. 2. Tra gli ultimi Barni. M., “Il medico è responsabile della diagnosi e della terapia, cioè dell'attività diagnostica, delle scelte e delle attività terapeutiche”, in Benci L. (a cura di), Il medico e l'infermiere a giudizio , Atti del 1° Congresso Nazionale delle Responsabilità Condivise, pag. 122. Un esempio di traduzione della responsabilità infermieristica: la descrizione delle attività in un modello di “job description” SQE _MO_01 AziendaXYZ JOB DESCRIPTION Ed 1 Rev. 0 del settembre 2008 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Titolo della Posizione Finalità/Mission della L’infermiere ha la responsabilità di garantire al singolo e alla collettività l’assistenza generale infermieristica in considerazione dei bisogni posizione complessivi della persona (assistenza preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, relazionale ed educativa). Coordinatore Infermieristico di struttura operativa e di dipartimento Dipendenza Gerarchica (responsabilità di funzioni organizzativo assistenziali) Direttore Medico di struttura operativa (responsabilità di funzioni diagnostico terapeutiche) Assistiti, familiari degli assistiti, personale medico, di supporto, Relazioni Funzionali personale dei servizi aziendali, convenzionati e appaltati, delle unità operative, tirocinanti, studenti, volontari. Laurea di 1° livello o titolo equipollente e iscrizione all'Albo Requisiti Professionale Area Tecnico-Professionale 12 Rilevazione dei bisogni assistenziali della persona, pianificazione, definizione, attuazione e valutazione dei risultati assistenziali sulla base delle evidenze scientifiche. 13 Documentazione dei processi assistenziali 14 Partecipazione agli incontri interdisciplinari per la gestione globale del paziente (continuità assistenziale) 15 Attuazione dei percorsi clinico assistenziali 16 Esecuzione corretta delle prestazioni diagnostico Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 57 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica terapeutiche 17 Definizione e programmazione dei percorsi educativi rivolti al paziente e ai familiari 18 Utilizzo adeguato delle risorse strumentali disponibili e supervisione dello stato delle apparecchiature e dei presidi affidati. Area OrganizzativoGestionale Area Relazionale a) Pianificazione, definizione, e valutazione delle attività assistenziali attribuite al personale affidato (aziendale, volontario e/o convenzionato) 19 Attuazione dei piani di inserimento per i nuovi collaboratori, studenti. 20 Collaborazione alla stesura di regolamenti e linee guida in ambito assistenziale, cura delle relative applicazioni, della sperimentazione, dell'implementazione e dello sviluppo. 21 Utlizzo ed applicazione dei modelli organizzativi di riferimento. 22 Conoscenza e gestione delle risorse umane disponibili. 23 Conoscenza e rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori. Delega e attribuzione delle attività al gruppo di lavoro affidato. Cooperazione e integrazione nel lavoro in team. Interazione con ruoli, responsabilità e competenze delle persone, all'interno della propria struttura e con le altre strutture dell'Azienda. Collaborazione con il proprio coordinatore per la programmazione delle risorse umane, per la promozione del benessere organizzativo e alla realizzazione dell'aggiornamento professionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 58 di 59 Università Telematica Pegaso Aspetti giuridici della professione infermieristica Bibliografia E. Manzoni, Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica, Ed. Masson, MI 1997 R. Zanotti, Filosofia e teoria del Nursing, Ed. SUMMA, PD 2002 Federazione Nazionale Collegi IPASVI Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 59 di 59