LEZIONE
“ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA ”
PROF. LUCIA MARIA RAFFIN
Università Telematica Pegaso
Aspetti giuridici della professione infermieristica
Indice
1
La Professione ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2
Cosa fa l'infermiere --------------------------------------------------------------------------------------- 5
2.1 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 ----------------- 5
1.1. Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’infermiere -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
2.2 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 ----------------- 5
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’infermiere -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
2.3 D.M. 17 gennaio 1997, n.69 -------------------------------------------------------------------------- 7
2.4 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ---------------------------------------------------------------------- 11
3
Codice deontologico dell'infermiere ----------------------------------------------------------------- 15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Testo approvato dal Comitato Centrale della Federazione IPASVI - Febbraio 1999 -------- 15
PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE ------------------------------------------------------- 15
NORME GENERALI --------------------------------------------------------------------------------- 16
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA-------------------------------------------------- 17
RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI ---------------- 19
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI --------------------------------------------------------------- 20
DISPOSIZIONI FINALI ------------------------------------------------------------------------------ 21
4
Patto Infermiere-Cittadino ---------------------------------------------------------------------------- 22
5
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO - 27/Luglio/2000 -------------------------------- 24
6
Legge 10 agosto 2000, n. 251 -------------------------------------------------------------------------- 33
7
La Formazione ------------------------------------------------------------------------------------------- 40
8
Le attribuzioni dell'infermiere: il superamento del mansionario ----------------------------- 52
9
L'esercizio professionale senza mansionario ------------------------------------------------------- 53
10
La giurisprudenza e l’ esercizio professionale ----------------------------------------------------- 55
11
Margini intoccabili dell'attività medica - non sempre esclusivi. ------------------------------- 56
Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
La lezione persegue l’obiettivo di
1. riconoscere le competenze e la responsabilità professionale infermieristica ed i diritti della
persona assistita
2. conoscere la normativa che regola l’esercizio e la responsabilità professionale
3. approfondire le conoscenze sul codice deontologico
Moltissimi gli argomenti e le conoscenze da approfondire per esercitare la professione
infermieristica, tra le tante, il sapere e la consapevolezza di quale sia il significato e la ricaduta
della responsabilità dell’infermiere nell’agire professionale:
-
le basi giuridiche della responsabilità professionale
-
l’informazione del paziente e il consenso all’atto sanitario,
-
i modelli relazionali
-
lo stato di necessità,
-
il referto, l’omissione di soccorso, il segreto professionale,
-
l’esercizio abusivo della professione,
-
la cartella clinica e il consenso informato
-
il trattamento sanitario obbligatorio
-
la legge 194/78
-
la legge sui trapianti
-
bioetica, direttive anticipate di fine vita
-
la procreazione assistita
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1 La Professione
Il decreto che determina il profilo professionale dell’infermiere –n. 739/94- rappresenta una
importante tappa nel processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica.
Il
Dm
739/94
riconosce
l’infermiere
responsabile
dell’assistenza
generale
infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del
lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento
culturale e operativo, le cinque aree della formazione specialistica (sanità pubblica, area
pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica).
Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista intellettuale, competente,
autonomo e responsabile.
Analoga definizione dei campi di attività e delle competenze viene stabilita anche per
l’infermiere pediatrico (Dm 70/97) e per altri venti profili professionali, tra cui figurano quello
dell’assistente sanitario (Dm 69/97), dell’ostetrica, del terapista della riabilitazione, del tecnico di
laboratorio ecc.
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2 Cosa fa l'infermiere
2.1 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
1.1.
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere
L'infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica e in particolare:

partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettività;

identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formula i relativi obiettivi;

pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;

garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-
terapeutiche;

agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;

per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera
del personale di supporto;

svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o liberoprofessionale.
L'infermiere inoltre contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
2.2 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere
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Articolo 1
E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle
malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula
i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di
supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, in regime
di dipendenza o libero-professionale.
L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla
ricerca.
La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a
fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle
capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti
aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
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d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale,
potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti
una formazione complementare specifica.
Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si
conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo
preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento
di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla
sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di
fatto.
Articolo 2
Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del Dlgs 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita
all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.
Articolo 3
Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli
attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma
universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
2.3 D.M. 17 gennaio 1997, n.69
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
dell'assistente sanitario.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
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Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre
1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1.1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo:
l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione
per la salute.
2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività;
individua bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.
3. L'assistente sanitario:
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a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua
i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli
interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi
della vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a
campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;
d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per
quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e
socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in
collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai
programmi di terapia per la famiglia;
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie,
nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione
alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla
salute nelle scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei
servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
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n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento
alla promozione della salute;
o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere,
con funzioni di raccordo inteprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare
attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e
locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e
strumenti specifici;
q) svolge attività didattico - formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua
competenza professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e
scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di
dipendenza o libero professionale.
2. 1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997 n. 72.
(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.
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2.4 Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999
Art. 1.
(Definizione delle professioni sanitarie)
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni
altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle
disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e
l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968,
n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi
corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre
professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Art. 2.
(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai
membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati
centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma,
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del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono
direttamente le Federazioni predette.
Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le
seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie",
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:"3-bis. Le autorizzazioni di cui al
comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria
per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221";
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti:
"e sugli elenchi generali di categoria";
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria
per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221";
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:"5-bis. Le inserzioni autorizzate
dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità
sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la
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pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità";
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:"Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie
di cui all'articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità
nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l'anno precedente".
Art. 4.
(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e
gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che
siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei
corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità
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per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere
anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un
esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la
valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di
nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni e integrazioni.
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3 Codice deontologico dell'infermiere
3.1
Testo approvato dal Comitato Centrale della Federazione IPASVI - Febbraio 1999
1.1. L’infermiere e l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e
dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica.
1.2. L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si
realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica,
relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della
persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della identità
professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno
strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall’infermiere.
1.5. L’infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza,
manifesta la appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel
Codice deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano.
3.2
PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della
professione è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure
infermieristiche.
2.2. L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e
riabilitazione.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
2.3. L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale
considerazione e le assiste indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed
economica, dalle cause di malattia.
2.4. L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici,
nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si
impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà
profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza
personale, si avvale del diritto all’obiezione di coscienza.
2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la
sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando
questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio.
2.7. L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche
attraverso 1’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità
sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.
3.3
NORME GENERALI
3.1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione
permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua
competenza. L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate,
così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa
alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei
risultati, al fine di migliorare l’assistenza infermieristica.
3.2. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza
raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce
che l’integrazione e la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito;
riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze
ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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3.3. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e
declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto
ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non
ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono
costituire rischio per la persona.
3.4. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività
quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale,
contribuendo così al continuo divenire della riflessione etica.
3.5. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi
personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni,
organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito. L’infermiere
non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri.
L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa
vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga
occasionalmente.
3.6. L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad
attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si
mette a disposizione dell'autorità competente.
3.4
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
4.1. L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la
diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra
servizi e operatori.
4.2. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i
bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire
all’assistito di esprimere le proprie scelte.
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4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i
rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di
cura.
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico
terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la
persona.
4.5. L’infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche,
garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di
comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona
disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di
non essere informato.
4.6. L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla
persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è
pertinente all’assistenza.
4.7. L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’efficace
gestione degli strumenti informativi.
4.8. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico,
ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in
lui.
4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni
possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei familiari.
4.10. L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e
farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di
accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri
l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità
istituzionali.
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4.11. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del
minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni
che ne limitano lo sviluppo o l’espressione di se, quando la famiglia e il contesto non
siano adeguati ai loro bisogni.
4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona,
deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario,
l’autorità competente.
4.14. L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli
prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su
specifica indicazione medica.
4.15. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e
fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza del conforto ambientale, fisico,
psicologico, relazionale, spirituale. L’infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad
eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita
dell’assistito.
4.16. L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento
della perdita e nella elaborazione del lutto.
4.17. L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte
dell’assistito, sia che la richiesta provenga dall’interessato, dai familiari o da altri.
4.18. L’infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi
un’espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno alle
persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
3.5
RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI
5.1. L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e
rispetta lo specifico apporto all’interno dell'équipe. Nell’ambito delle proprie
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conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze
assistenziali.
5.2. L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso
comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di
opinione non ostacoli il progetto di cura.
5.3. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a
verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell’esercizio autonomo della professione l’infermiere si attiene alle norme di
comportamento emanate dai Collegi IPASVI; nella definizione del proprio onorario
rispetta il vigente Nomenclatore Tariffario.
5.5. L’infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale
anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6. L’infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento
contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.
3.6
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
6.1. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le
politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti
degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
6.2. L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un
comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione.
L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i
caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato
professionale.
6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi
provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più
favorevole.
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6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale
qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità
delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.
6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in
cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il
decoro dell’esercizio professionale.
3.7
DISPOSIZIONI FINALI
7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro
inosservanza e punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2. I Collegi IPASVI si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività,
della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.
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4 Patto Infermiere-Cittadino
12 maggio 1996 Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:
PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te.
SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome.
FARMI CONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento.
DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi
competenti.
FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con 1'insieme dei
servizi sanitari.
GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali.
FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari.
RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini.
AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei
gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire,quando non sei in grado di farlo da solo.
INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili
soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi.
INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute
nel rispetto delle tue scelte e stile di vita.
GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni
assistenziali
RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno.
STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non
bastano.
PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali
infermieristiche all'interno dell'organizzazione..
SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e
disagi.
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5 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27/Luglio/2000
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 /08 /2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL
MINISTRO
DELL'UNIVERSITA'
E
DELLA
RICERCA
SCIENTIFICA
E
TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 ebbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie
ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico,
sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita'
di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai
diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Art. 1.
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I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa
tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base
Sez. A - diploma universitario
Sez. B - titoli equipollenti
Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739
professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica
n.
Infermiere
Infermiere professionale 162,
del
10
marzo
1982
D. U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma
universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in
ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
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IL
MINISTRO
DELLA
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SANITA'
di
concerto
con
IL
MINISTRO
'
DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni
sanitarie e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro della
sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti i
criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6 comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli rispetto a quelli di cui al
comma 1 dello stesso articolo, conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente
all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;
VISTO, inoltre, l'articolo 4, commi 3 e 4, della predetta legge ;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
RITENUTO di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli suindicati;
VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, espresso nella seduta del 25
ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi nella adunanza del 18 dicembre 2000 ;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, rispettivamente, in data ...... e in data ..... ;
VISTA la nota in data ....... con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al
Presidente del Consiglio dei Ministri ;
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ADOTTA
il seguente
regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai
diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. II presente regolamento stabilisce , con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei
corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità
per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6 comma 3, del decreto
legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti
conformemente
all'ordinamento
in
vigore
anteriormente
all'emanazione
dei
decreti
di
individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
Art. 2
(Provvedimento di riconoscimento)
1. Il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di cui all'articolo 1 è adottato dal Ministero
della sanità su richiesta dell'interessato e previo parere conforme della Commissione di cui
all'articolo 3 .
2. Gli elenchi nominativi dei possessori dei titoli dichiarati equivalenti ai diplomi
universitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana .
Art. 3
(Commissione di valutazione)
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1. Presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse
umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - è istituita una
Commissione per la valutazione delle richieste di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli.
2. La Commissione, composta da due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno
con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche comunitarie, è
costituita con decreto del Ministro della sanità, ed è assistita da un segretario scelto tra il personale
in servizio presso il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in
sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità .
3. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un esperto di ciascuna professione
sanitaria per la valutazione delle richieste di riconoscimento relative alla professione di
appartenenza, designato dal Presidente della Commissione stessa .
Art.4
(Domanda)
1. La domanda di equivalenza sottoscritta dall'interessato deve essere redatta conformemente
al modello di cui all'allegato A) del presente decreto, compilato in ogni sua parte.
2. Alla domanda di equivalenza devono essere allegati :
a) copia del titolo di cui si richiede l'equivalenza, autenticata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
b) attestazione rilasciata dalla Regione o Provincia Autonoma o Università degli Studi da cui risulti
la durata della formazione, in anni ed in ore di insegnamento, nonché la data di conseguimento del
titolo;
e) attestazione dell'eventuale esperienza professionale posseduta, secondo le modalità specificate
all'articolo 5;
d) ogni altra documentazione utile alla verifica della conformità del titolo all'ordinamento in vigore
al momento del suo conseguimento.
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3. La domanda di equivalenza del titolo deve essere presentata al Ministero della sanità Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale - Roma . Sulla busta contenente la richiesta di
equivalenza deve essere riportata la seguente dicitura: "Equivalenza titolo : Legge n. 42/99".
Art.5
(Criteri di valutazione)
1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, è valutato sulla
base dei seguenti parametri :
a) durata del corso di formazione ;
b) esperienza lavorativa ;
e) intervallo di tempo intercorso fra la data di conseguimento del titolo e la data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle
tabelle contenute nell'allegato B al presente decreto, secondo le indicazioni di cui ai successivi
commi .
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica che le
ore di formazione pratica . Se non viene raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive
annue, il punteggio attribuito a questo parametro deve essere ridotto in proporzione al numero di
ore di formazione effettivamente svolte, indipendentemente dal numero di anni di corso .
4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione:
a) deve essere stata svolta per un periodo di tempo che ricomprenda almeno un anno negli
ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto ;
b) deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la
durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o
sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale
risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
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e) nel caso di attività lavorativa autonoma la dichiarazione di cui alla lettera b) è sostituita dalla
seguente documentazione:
1) copia dei contratti di collaborazione;
2) certificazione del possesso di partita I.V.A;
3) dichiarazioni dei redditi riferite a tutti gli anni di esperienza dichiarata .
d) deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista
per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza .
5. L'intervallo di tempo intercorso fra la data di conseguimento del titolo e la data di entrata
in vigore del presente decreto è oggetto di valutazione come previsto dalla apposita tabella
contenuta nell'allegato B) del presente decreto
Art. 6
(Attribuzione punteggio)
1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione
dei parametri di cui all'articolo 5. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12 il titolo è
riconosciuto equivalente . Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore 6, si applicano
le misure compensative di cui all'articolo 7. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite
minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente .
Art. 7
(Misure compensative)
1. Le misure compensative sono costituite da una prova attitudinale o da un corso di
formazione.
2. Alla prova attitudinale sono ammessi i soggetti il cui titolo ha conseguito un punteggio
compreso tra 9 e 11,99 . Al corso di formazione sono ammessi i soggetti il cui titolo ha conseguito
un punteggio compreso tra 6 e 8,99 .
3. La prova attitudinale consiste in una prova scritta ed una prova pratica, entrambe intese ad
accertare le capacità professionali possedute dal candidato in relazione alla professione sanitaria per
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la quale è stata richiesta l'equivalenza del titolo, e viene svolta presso Centri di formazione o altre
Strutture dotate delle necessario attrezzature didattiche, individuati dalle Regioni e dalle Province
autonome o presso le Università degli studi . La prova attitudinale viene valutata da una
Commissione composta da un rappresentante del Ministero della sanità, con funzioni di presidente,
da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da un
rappresentante della regione o provincia autonoma interessata, da un esperto appartenente alla
professione interessata e da un rappresentante del centro di formazione o università degli studi
presso il quale si svolge la prova stessa .
4. Il corso di formazione deve essere di durata non inferiore a 750 ore e viene effettuato
presso i Centri di formazione e le Strutture di cui al comma 3 e si conclude con un esame finale. Il
programma del corso, ivi comprese le materie di insegnamento ed i tirocini, è stabilito, in relazione
al curriculum formativo già posseduto dal candidato, dalla commissione di cui all'articolo 3 in sede
di determinazione sulla richiesta del riconoscimento della equivalenza . L'esame finale consta di tre
prove : una prove scritta, una prova pratica ed un colloquio intese ad accertare le capacità
professionali acquisite . AI termine dell'esame la commissione, composta conformemente a quella
di cui al precedente comma integrata da due docenti del corso, valuta le singole prove e per ciascun
candidato esprimerà un giudizio complessivo in settantesimi . Sono dichiarati idonei i candidati che
hanno riportato una valutazione di almeno 42/70 .
5. Gli elenchi dei candidati dichiarati idonei al termine delle valutazioni di cui ai commi 3 e
4 del presente articolo, vengono trasmessi al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni
sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale .
Art. 8
(Rapporti di lavoro pregressi)
1. L'equivalenza di un titolo ad uno dei diplomi universitari di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non produce, per il possessore
del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
Art. 9
(Effetti del mancato riconoscimento)
1. Il possessore di un titolo, per il quale non è stato chiesto il riconoscimento di equivalenza
o per il quale il riconoscimento stesso non è intervenuto, se svolge la sua attività professionale in
regime di lavoro dipendente conserva l'attuale posizione rivestita; se svolge l'attività in regime di
lavoro autonomo continua ad esercitare l'attività professionale strettamente correlata al titolo
posseduto.
Art. 10
(Profili di nuova istituzione)
1. I requisiti e i criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche per il riconoscimento
dell'equivalenza, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, dei
titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani e stranieri, relativi ai profili
professionali istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n
502 e successive modificazioni .
Art. 11
(Norma transitoria)
1. Fino a quando non intervenga il provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza, i
possessori dei titoli per i quali sia stata inoltrata la richiesta di riconoscimento dell'equivalenza
continuano a svolgere esclusivamente l'attività professionale già consentita dal titolo originario .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti normativi della
Repubblica italiana .
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
6 Legge 10 agosto 2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonchè della professione ostetrica
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della
professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle
funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale,
all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati
dell’Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle
attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza
personalizzata.
Art. 2.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con
titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività
dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine
di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute
del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e
professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i
servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 3.
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area
tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnicoassistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle
figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al
processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel
Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli
ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 4.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
(Professioni tecniche della prevenzione)
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia
tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità
pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità
derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee
guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della
diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della
prevenzione.
Art. 5.
(Formazione universitaria)
1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti
didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui
agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo
equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti
di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola
contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Art. 6.
(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o
che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso
degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della
presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale
si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono
istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando
con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende
sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di
cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da
contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui
all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di
requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente
articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente
sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le
direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per
la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento
economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di
conferimento, revoca e verifica dell’incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a
quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42,
nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa
alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
Legge 8 gennaio 2002, n.1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CIAMPI - Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della
sanità Visto, il Guardasigilli: Castelli
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402
All’articolo 1, comma 1: all’alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo"; alla
lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni
nel rispetto della procedura di cui all’articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001"; alla
lettera b), le parole: "dall’articolo 17 del CCNL 1º settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti:
"dall’articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".
All’articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è
riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico
ricomprese nella programmazione triennale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e successive modificazioni".All’articolo 1, comma 2: dopo le parole: "gli istituti di
riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le
case di riposo,"; dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un
contratto con l’azienda"; le parole:"sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera
professione ancorchè resa all’amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono
rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all’amministrazione di
appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i
contributi versati all’INAIL".
All’articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici
sanitari di radiologia medica". All’articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il Ministro
della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua, con
proprio decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell’area sanitaria, fatte
salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio
1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria ad alta integrazione
sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard
minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la
composizione della commissione esaminatrice e per l’espletamento dell’esame finale senza
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". All’articolo 1, comma 8, secondo periodo, la
parola: "autonomamente" è soppressa. All’articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze
infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie". All’articolo 1,
comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla
normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26febbraio
1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini
dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione postbase
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n.509, attivati dalle università". All’articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i
seguenti: "10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e
enti che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie possono assumere personale sanitario
diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell’Unione europea, fermo restando
il vincolo finanziario di cui al comma 1. 10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a
compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei
titoli abilitanti per l’esercizio in Italia della specifica professione".
All’articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" è soppressa. Dopo l’articolo 1,
sono inseriti i seguenti: "Art.1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626) - 1.
All’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale e delle assicurazioni". Art.1-ter. - (Disposizioni particolari per le province
autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
7 La Formazione
L'attuale percorso formativo per diventare infermieri e per proseguire gli studi - una volta
conseguito il titolo che abilita all'esercizio professionale - si sviluppa secondo le disposizioni del
decreto del ministero dell'Università del 3 novembre 1999, n. 509 e successivamente modificato dal
Dm 22 ottobre 2004, n. 270.
Esso è articolato in più livelli.
Laurea in Infermieristica (L) - Dm 19 febbraio 2009
Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali (180 Cfu. 1 credito = 30 ore).
E' il titolo che abilita all'esercizio professionale (sostituisce i precedenti titoli di Infermiere
professionale e di diploma universitario in Scienze infermieristiche).
La durata accademicamente definita è di 3 anni.
Laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS) - Dm 8 gennaio 2009
Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di
elevata complessità (120 Cfu).
La durata è di 2 anni.
Master di primo livello
Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici
(area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.),
successivo al conseguimento della laurea in Infermieristica (60 Cfu).
Master di secondo livello
Corsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici,
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
successivo al conseguimento della laurea specialistica (60 Cfu).
Dottorato di ricerca
Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati,
attività di ricerca e di alta qualificazione.
Chi ha accesso al percorso formativo post laurea di base
Hanno accesso alla formazione post base tutti gli infermieri in possesso del diploma di laurea in
Infermieristica, rilasciato ai sensi della normativa vigente.
Ma possono accedervi anche tutti gli altri infermieri e infermieri pediatrici (ovviamente in possesso
del titolo di scuola secondaria superiore) grazie alla legge n. 1 del 2002 che ha reso validi i
precedenti diplomi anche al fine del proseguimento degli studi.
I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a precise direttive europee
(Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore di formazione) e davano e danno titolo all'esercizio
professionale infermieristico in tutta l'Unione Europea.
Laurea
Infermieristica
3 anni
in
Master di primo livello
1 anno
Laurea specialistica in
Scienze infermieristiche
2 anni
Master
livello
1 anno
di
secondo
Dottorato di ricerca
3 anni
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle attività didattiche del corso di laurea in
Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica - Classe 1, attivato presso l’Università degli Studi di Milano.
2. Per quanto non esplicitamente disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento
alle norme generali contenute nello Statuto di Ateneo, al Regolamento di Facoltà e alle Deliberazioni
degli Organi Accademici.
art. 2
Obiettivi formativi
1. I laureati nel corso di Laurea in Infermieristica, in conformità agli indirizzi
dell’Unione Europea, dovranno essere dotati:
1.1.
delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie
per la comprensione dei fenomeni biologici ed ereditari, dei principali meccanismi di
funzionamento degli organi e degli apparati, nonché degli aspetti psicologici, sociali ed
ambientali;
1.2.
della conoscenza dell’evoluzione della professione, dei concetti
fondanti dell’infermieristica e della metodologia del processo di assistenza
infermieristica;
1.3.
della
conoscenza
dei
fondamenti,
dell’evoluzione
e
delle
caratteristiche della teoria e dei modelli concettuali dell’assistenza infermieristica;
1.4.
della conoscenza dei principi e delle norme che definiscono il campo
proprio di attività e di responsabilità dell’infermiere;
1.5.
della conoscenza dei principi di bioetica, deontologici, giuridici e
medico legali della professione;
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1.6.
Aspetti giuridici della professione infermieristica
della capacità di sviluppare un approccio integrato al paziente,
valutando criticamente gli aspetti infermieristici clinici, relazionali, educativi, sociali ed
etici coinvolti nella prevenzione, nella assistenza, nella riabilitazione, nelle cure
palliative e nel recupero del grado di benessere più elevato possibile;
1.7.
dei principi culturali e professionali che orientano il processo, il
pensiero diagnostico, l’agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della
collettività, applicando questi principi in esperienze presso strutture sanitarie e
assistenziali accreditate;
1.8.
di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un
percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di salute delle
persone, anche in relazione all’ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le
circonda;
1.9.
delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di
base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;
1.10.
della capacità di rilevare e valutare criticamente i dati relativi ai
bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività formulando i
relativi obiettivi;
1.11.
delle conoscenze,delle abilità e dell’esperienza utili a pianificare,
gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico;
1.12.
delle conoscenze, delle abilità e dell’esperienza atte a garantire la
corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche;
1.13.
della capacità di partecipare all’identificazione dei bisogni di salute
della persona e della collettività;
1.14.
della capacità di concorrere direttamente all’aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale;
1.15.
della metodologia e della cultura necessarie per la pratica della
formazione permanente;
1.16.
della capacità di collaborare e di integrarsi con le diverse figure
professionali nelle attività sanitarie di gruppo;
1.17.
della capacità di avvalersi, ove necessario, della collaborazione e
dell’opera di personale di supporto e di contribuire alla sua formazione;
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1.18.
Aspetti giuridici della professione infermieristica
della capacità didattica orientata ai processi di apprendimento clinico
degli studenti;
1.19.
della conoscenza delle dimensioni etiche e storiche della medicina con
particolare riferimento alla infermieristica;
1.20.
della capacità di relazione e di comunicazione, efficace ed adeguata,
con il paziente e con i familiari.
2. Il curriculum formativo dei laureati in Infermieristica dovrà comprendere la
conoscenza:
2.1.
dell’organizzazione biologica fondamentale degli organismi viventi;
2.2.
dei meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione
genetica;
2.3.
dei fondamenti della chimica necessari alla comprensione della
struttura della materia vivente, nonché dei composti organici di rilevante interesse per la
biochimica e la farmacologia;
2.4.
delle nozioni fondamentali e della metodologia di fisica e statistica
utili per identificare, comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici;
2.5.
dell’organizzazione strutturale del corpo umano, con le sue principali
applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello
microscopico e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso
dello sviluppo embrionale e del differenziamento;
2.6.
delle caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati,
degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano,
nonché i loro principali correlati morfo-funzionali;
2.7.
dei meccanismi molecolari e biochimici che stanno alla base dei
processi vitali e delle attività metaboliche connesse;
2.8.
delle modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano,
la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo
funzionale in condizioni fisiologiche;
2.9.
dei principali reperti funzionali nell'uomo sano;
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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2.10.
Aspetti giuridici della professione infermieristica
dei fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni
cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici;
2.11.
dei fondamenti delle principali metodologie della diagnostica per
immagini e dell’uso delle radiazioni, dei principi delle applicazioni delle tecnologie
biomediche;
2.12.
dei processi di base dei comportamenti individuali e di gruppo;
2.13.
delle modalità di identificazione e risposta ai bisogni di assistenza
infermieristica della persona e della collettività inquadrandoli nei rispettivi contesti ed
utilizzando il processo di assistenza infermieristica.
2.14.
delle norme di radioprotezione previste dalle direttive dell’ Unione
Europea (DL. 26 maggio 2000 n°187)
3. I laureati, inoltre, dovranno avere acquisito:
3.1.
la conoscenza dei concetti fondamentali delle scienze umane per
quanto concerne l'evoluzione storica dei valori dell’ infermieristica, compresi quelli
etici;
3.2.
la capacità di riconoscere i bisogni di assistenza infermieristica della
persona secondo i modelli concettuali
di riferimento e applicare il processo
dell’assistenza infermieristica;
3.3.
la conoscenza delle cause delle malattie nell'uomo, nonché i
meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;
3.4.
la conoscenza del rapporto tra microrganismi ed ospite nelle infezioni
3.5.
la conoscenza dei meccanismi fisiologici di difesa dell’organismo;
3.6.
la capacità di ragionamento clinico adeguata ad analizzare e risolvere i
umane;
bisogni di assistenza infermieristica;
3.7.
la capacità di valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai
fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nel singolo e nelle
comunità;
3.8.
la conoscenza dei principi su cui si fonda l'analisi del comportamento
della persona;
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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3.9.
Aspetti giuridici della professione infermieristica
la capacità di relazione e di comunicazione con gli altri operatori
sanitari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;
3.10.
la capacità di stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona
assistita e con i suoi familiari, applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali;
3.11.
la capacità di utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate
all'informazione, alla formazione e all'educazione sanitaria;
3.12.
la capacità di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e
dei vissuti soggettivi;
3.13.
la capacità di analizzare e rispondere ai bisogni di assistenza,
valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi, anche alla luce dei principi della
infermieristica basata sulle evidenze;
3.14.
la capacità di affrontare con responsabilità le problematiche etiche e
deontologiche che emergono nella cura e nell’assistenza delle persone;
3.15.
la conoscenza dei principi delle scienze dell’alimentazione e dovranno
essere in grado di applicarli nelle diverse situazioni assistenziali;
3.16.
la capacità di valutare criticamente gli atti infermieristici all'interno
della équipe sanitaria in una logica di miglioramento della qualità;
3.17.
una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti nel
contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;
3.18.
una adeguata conoscenza dei problemi di ordine chirurgico finalizzata
ad evidenziare i bisogni di assistenza infermieristica;
3.19.
la conoscenza delle diverse classi dei farmaci, dei tossici e delle
sostanze d’abuso, i loro principali meccanismi di azione, gli impieghi terapeutici, gli
effetti collaterali e la tossicità;
3.20.
la conoscenza delle principali interazioni farmacologiche;
3.21.
la conoscenza dei principi di farmaco-vigilanza e farmaco-
epidemiologia;
3.22.
la capacità di gestione di programmi terapeutici;
3.23.
una adeguata competenza nella assistenza infermieristica alla famiglia
e sul territorio, acquisita anche attraverso la formazione pratica;
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3.24.
Aspetti giuridici della professione infermieristica
la conoscenza delle principali problematiche relative allo stato di
salute e di malattia nell'ambito ostetrico-ginecologico, materno infantile e pediatrico
applicandole nelle situazioni assistenziali, anche alla luce della multietnicità;
3.25.
la conoscenza delle principali problematiche relative allo stato di
salute e malattia nell’ambito geriatrico, applicandole nelle situazioni assistenziali;
3.26.
la conoscenza delle principali problematiche relative alle persone con
patologia ortopedica applicandole nelle situazioni assistenziali;
3.27.
la capacità di identificare e rispondere ai bisogni di assistenza
infermieristica alla persona e garantire la corretta applicazione diagnostica e terapeutica
relative alla medicina specialistica;
3.28.
la conoscenza delle principali patologie neurologiche e la capacità di
applicare interventi assistenziali mirati;
3.29.
la conoscenza delle principali patologie psichiatriche e la capacità di
applicare interventi assistenziali mirati;
3.30.
la capacità di rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica alla
persona e utilizzare il processo di assistenza correlato con i quadri clinici;
3.31.
la capacità di alleviare con gli interventi infermieristici le situazioni di
sofferenza, compreso il dolore, al fine di migliorare la qualità della vita;
3.32.
la capacità di elaborare specifici piani di assistenza conseguenti alla
identificazione dei bisogni della persona in situazioni di elevata complessità
assistenziale;
3.33.
la capacità di intervenire, nell'immediatezza dell'evento, in situazioni
cliniche di emergenza, ponendo in atto, per quanto di competenza, i necessari
provvedimenti di primo intervento, onde garantire la sopravvivenza e la migliore
assistenza consentita;
3.34.
la conoscenza delle principali modalità di intervento nelle situazioni di
catastrofe;
3.35.
la conoscenza delle norme fondamentali per conservare e promuovere
la salute del singolo e delle comunità;
3.36.
la conoscenza delle norme e delle pratiche atte a mantenere e
promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza
specialistica;
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3.37.
Aspetti giuridici della professione infermieristica
la conoscenza delle norme di radioprotezione previste dalle direttive
dell’Unione Europea;
3.38.
la conoscenza delle principali norme legislative che regolano
l'organizzazione sanitaria;
3.39.
la conoscenza dei modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica
nelle strutture sanitarie;
3.40.
la capacità di contribuire ad organizzare l’assistenza infermieristica
globale attraverso la definizione di priorità e l’utilizzo appropriato delle risorse a
disposizione, delegando ai collaboratori le attività di competenza, assicurando continuità
e qualità assistenziale;
3.41.
la conoscenza delle norme deontologiche e di quelle connesse con la
responsabilità professionale, valutando criticamente i principi etici che sottendono le
diverse possibili scelte professionali;
3.42.
la capacità di sviluppare un approccio mentale di tipo interdisciplinare
e transculturale, anche in collaborazione con altre figure dell'équipe sanitaria,
approfondendo la conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro
di gruppo;
3.43.
una adeguata esperienza nella organizzazione generale del lavoro,
riconoscendone le dinamiche;
3.44.
la conoscenza dei principi generali per la valutazione del servizio
infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali
appresi riguardo al costo dell’assistenza;
3.45.
la capacità di utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e
revisione della qualità dell’assistenza;
3.46.
la capacità di sviluppare un adeguato approccio operativo verso le
tematiche sociosanitarie delle diverse comunità, acquisita anche attraverso esperienze
dirette;
3.47.
la conoscenza dello sviluppo della società multietnica, con specifico
riferimento alla varietà e diversificazione degli aspetti valoriali, culturali e religiosi;
3.48.
una adeguata conoscenza dello sviluppo tecnologico e biotecnologico
della moderna assistenza in campo sanitario;
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3.49.
una
Aspetti giuridici della professione infermieristica
adeguata
esperienza
nello
studio
indipendente
e
nella
organizzazione della propria formazione permanente e la capacità di effettuare una
ricerca bibliografica e di aggiornamento, nonché di leggere criticamente gli articoli
scientifici;
3.50.
la capacità di utilizzare i campi della ricerca infermieristica;
3.51.
la conoscenza di principi e norme relativi all’igiene ospedaliera, alla
prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e di comunità;
3.52.
la conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, che
consenta la comprensione della letteratura internazionale e l'aggiornamento;
3.53.
una
specifica
professionalità
nel
campo
della
assistenza
infermieristica, acquisita svolgendo attività formative professionalizzanti nell’ambito di
un tirocinio di durata non inferiore a 77 crediti formativi universitari.
3.54 la conoscenza per utilizzare in modo consapevole strumenti informatici
per redigere e ricercare documenti, per definire ed elaborare strutture dati, per trattare
segnali digitali
art. 3
Accesso al corso di laurea
1. Possono essere ammessi al corso di laurea in Infermieristica candidati in possesso di
diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi del D.M. 3 novembre
1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”.
2. Il numero di studenti ammessi al corso di laurea in Infermieristica è programmato
annualmente dalla Facoltà, su proposta del Consiglio di coordinamento didattico, in base alla
disponibilità di personale docente, di strutture didattiche e di strutture assistenziali utilizzabili per lo
svolgimento delle attività di pratica clinica. Il numero programmato di accessi al primo anno di
corso è definito ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi
universitari”, art. 3.
3. Il termine ultimo per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Infermieristica
viene fissato annualmente dal Consiglio di Facoltà.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
4. L’ammissione al corso avviene sulla base della graduatoria e previo accertamento
medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.
5. Gli studenti verranno immatricolati con riserva in attesa dell’esito della visita di idoneità
psicofisica all’attività professionale, da certificare a cura dell’Istituzione Sanitaria accreditata e
sede di Sezione, nella quale avverrà prevalentemente la formazione, entro il mese di dicembre
dell’Anno Accademico. Detta idoneità verrà verificata annualmente. I referti relativi e ogni
documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la
predetta Istituzione sanitaria accreditata.
6. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo o da una sezione didattica all’altra, la
documentazione sanitaria completa dello studente viene inviata al medico competente
dell’Istituzione sanitaria accreditata di afferenza dello studente.
art. 4
Crediti Formativi Universitari (CFU)
1. Il corso di laurea in Infermieristica prevede 180 CFU complessivi (dove 1 credito
equivale a 30 ore di lavoro dello studente), di cui almeno 77 da acquisire in attività formative volte
alla maturazione di specifiche capacità professionali.
2. I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente in
uno dei modi seguenti:
- nel caso di corsi curriculari con il superamento del relativo esame;
- nel caso di attività elettive previa acquisizione di un giudizio di approvazione da
parte del docente responsabile dell’attività;
- nel caso di attività professionalizzanti, previo attestato di frequenza rilasciato
dall’Assistente di tirocinio e superamento del relativo esame annuale.
art. 5
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
Ordinamento didattico
1. L’ordinamento didattico del corso di laurea in Infermieristica, approvato dal Consiglio di
Coordinamento Didattico e dal Consiglio di Facoltà, è parte integrante del Regolamento didattico
generale dell’Università degli Studi di Milano. Nell’attribuzione dei crediti ai singoli corsi di
insegnamento si fa riferimento all’ordinamento didattico del corso di laurea.
2. L’elenco dei corsi di insegnamento che costituiscono il curriculum per il conseguimento
della laurea in Infermieristica, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l’indicazione dei
settori scientifico-disciplinari che possono contribuire al loro svolgimento sono riportati nella
Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Qualora il Consiglio di Coordinamento Didattico decidesse di non attivare per uno o più
cicli uno dei corsi d’insegnamento elencati nella Tabella I, i relativi obiettivi saranno perseguiti
nell’ambito di applicazione degli altri corsi d’insegnamento ed i corrispondenti crediti saranno
ridistribuiti.
4. Gli obiettivi relativi alle abilità ed alle attitudini che lo studente deve acquisire, attraverso
lo svolgimento di attività professionalizzanti, per un totale di 77 CFU, sono indicati nella Tabella II,
che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
5. Quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo deve essere sottoposto a revisione
da parte del Consiglio di Coordinamento Didattico con una periodicità non inferiore alla durata del
corso di laurea, salvo gravi motivi rilevati dal Presidente.
6. Al compimento degli studi viene conseguita la laurea in Infermieristica (abilitante alla
professione sanitaria di infermiere).
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
8 Le attribuzioni dell'infermiere: il superamento del
mansionario
Con l’avvento del DM 739/94 – Profilo Professionale -, si è di fatto superato, dal punto di
vista normativo, il sistema tradizionale di abilitazione all'esercizio professionale stabilito dal
“cosiddetto mansionario”, recepito nel 1974 tramite il DPR 225. Il mansionario, caratterizzato da un
modello direttivo e rigido, vincolava l’infermiere e forniva una serie di indicazioni ad esercitare
alcune funzioni e mansioni.
Anche per i corsi di specializzazione così chiamati, oggi Master,
esistevano degli articoli specifici atti ad indicare, ad es. all’infermiere specializzato in Anestesia e
Rianimazione – oggi Area Critica – alcune manovre di cui l’infermiere così formato, poteva farsi
carico. Il mansionario, infatti, si componeva di sei articoli di cui solo i primi due dedicati
specificamente all'infermiere professionale, il terzo definiva le mansioni delle vigilatrici d'infanzia,
il quarto le mansioni dell'infermiere professionale specializzato in anestesia e rianimazione, il
quinto riguardava gli assistenti sanitari, il sesto le mansioni degli infermieri generici, unico articolo
sopravvissuto all'abrogazione.
Ne derivava perciò che tutto quello che non era specificamente compreso e descritto, era da
considerarsi di competenza medica. Il profilo professionale del 1994, pur avendo innovato i criteri
per l'esercizio professionale, indicando una vasta cornice di competenza infermieristica, ha creato
un difficile rapporto di convivenza con il mansionario, per alcuni colleghi meno giovani, una
difficile accettazione del modello diverso di approcciare la responsabilità dell’infermiere e, per
alcuni Dirigenti Medici una diversa dimensione del lavoro dell’infermiere non più ancillare ed
esecutivo ma di elaborazione di pensiero, percorso e assunzione di decisioni assistenziali e relative
responsabilità.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
9 L'esercizio professionale senza mansionario
Le innovazioni apportate nel 1999 attraverso con la legge 42 “disposizioni in materia di
professioni sanitarie”, sono rilevanti ed epocali. Per la prima volta si delinea un esercizio
professionale senza mansionario, vale a dire per quel periodo “senza regole dettate”. Riportiamo la
parte dell'art. 1 che sancisce l'abrogazione del mansionario: “…Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati il regolamento approvato con D.P.R. n° 225 del 14/03/1974, a
eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il D.P.R. n° 163 del 07/03/1975…. Il campo
proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, c. 3, D. Lgs. n°
502/'92, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di
formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste
per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze
professionali”.
Con questo passaggio legislativo, viene di fatto indicato il nuovo percorso di studi e la
nuova responsabilità infermieristica. Sono indicati tre criteri guida:
il contenuto dei profili professionali,
la formazione di base e post-base ricevuta
il codice deontologico.
Attraverso questi criteri non risulta propriamente facile caratterizzare “il campo proprio di
attività e di responsabilità” . Si percepiscono subito alcune lacune che derivano, ad esempio, dalla
mancata o ancora troppo recente, attivazione dei corsi di formazione post-base o master.
Traducendo la questione sulle attività, si evince subito che le competenze acquisite tramite un
master in area critica, propongono un infermiere che può vantare e dimostrare maggiori capacità
ed abilità nel settore e, conseguentemente vedersi assegnare una più ampia autonomia professionale
rispetto all'infermiere privo del percorso di approfondimento - master .
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
Altro problema che potrebbe sorgere a livello interpretativo è dato dalla non esaustività del
profilo professionale, che volutamente non ricomprende la ricchezza delle situazioni operative
e cognitive in cui si trovano a operare gli infermieri.
Con l’avvento della nuova normativa d’indirizzo, si sono poste alcune questioni di
interpretazione “giurisprudenziali”. In particolare una domanda si è posta subito: viene meno
l’equivalenza tra atto sanitario e atto medico e risulta, quindi, difficile il lavoro di individuazione di
quegli atti che sono di non esclusiva competenza medica, con il susseguente rischio di avere
sentenze diversificate su stesse questioni.
L’ordinamento professionale infermieristico si è quindi trasformato da una situazione di
palese rigidità interpretativa, ad una condizione di maggiore flessibilità, in particolare favorendo la
definizione di ruoli e funzioni di ciascuna figura in modo non predeterminato, ma orientando una
lettura della professione evolutiva, con particolare riferimento allo sviluppo delle conoscenze
necessarie a realizzare determinate attività e comportamenti. Il limite letterale rammentato dalla
legge n° 42/'99 è quindi dato dalla “competenza prevista per le professioni mediche” e per le altre
professioni sanitarie.
La dottrina si è interrogata quindi sul significato da attribuire a “competenza” registrando
come il termine assuma una diversa valenza: competenza come “ciò che compete”, “ciò che è di
pertinenza”, ma anche competenza come “capacità”, come “insieme di conoscenze”. Entrambe le
interpretazioni, per la professione che esercitiamo, possiedono il diritto di cittadinanza, ed
esprimono entrambe il valore e la qualità dell’esercizio del professionista infermiere.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
10 La giurisprudenza e l’ esercizio professionale
Molti atti giurisprudenziali si stanno acquisendo, la responsabilità infermieristica nei
riguardi del processo assistenziale è infatti storia recente. La nuova situazione si presenta infatti
contraddittoria rispetto alla tradizionale interpretazione della suprema Corte di Cassazione che
considerava vincolante per l'esercizio professionale il possesso del titolo e dell'abilitazione
arrivando ad affermare che dovevano “considerarsi irrilevanti la perizia, la capacità e
l'abilità del soggetto”, criteri che oggi vengono invece designati come indirizzo, guida per
l'esercizio professionale. Ed è certo che gli ambiti caratteristici della professione medica sono da
sempre, dalla scienza giuridica, precisati come l'ambito della diagnosi e della cura.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
11 Margini intoccabili dell'attività medica - non
sempre esclusivi.
Le norme contenute nella legge 42/'99 invitano ad un ripensamento e ad una riallineamento
delle competenze delle professioni sanitarie non mediche con la professione medica, soprattutto alla
luce del disposto finale della legge, che precisa che l'esercizio professionale deve avvenire “nel
rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
Il percorso professionalizzante comune delle professioni non mediche, ha già superato tutti i
passaggi essenziali: la formazione universitaria, la pubblicazione del profilo professionale,
l’abolizione dei preesistenti mansionari, la soppressione del carattere di ausiliarietà, consegna
oggi le professioni sanitarie all’esercizio su due livelli: uno autonomo e uno collaborante. Nella
professione infermieristica, il livello autonomo è dato in primo luogo dal disposto contenuto nel
primo articolo del D.M. 14 /09/1994, n° 739, nella parte in cui si precisa che l'infermiere “è
responsabile dell'assistenza generale infermieristica ”. L'attività in collaborazione viene invece
sottolineata dal terzo comma, punto a), dello stesso articolo laddove viene evidenziata la funzione
integrante medico-infermiere, quando si specifica che l'infermiere “ partecipa alla identificazione
dei bisogni di salute della persona e della collettività ”, e per partecipazione si intende una attività
non autonoma, ma svolta in collaborazione e in equipe. Al punto d) inoltre viene definito che
l'infermiere “garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche ” poste
in essere dal medico. Ancora una precisazione al punto e): l'infermiere “ agisce sia individualmente
sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali ”.
In definitiva, anche la normativa in tema di “assetto delle professioni sanitarie” ha aperto un
nuovo confronto ed una nuova fase, sanzionando la fine del monopolio della figura medica, quale
unica figura identificata come professionista della salute a livello normativo.
Servono ora
riflessione, ricostruzione dello specifico ruolo professionale, confronto tra i professionisti per
fornire e favorire elementi di condivisione, con l’obiettivo di ridisegnare le competenze sulla base
dei criteri guida, del profilo, della formazione ricevuta e della deontologia – indicati dalla legge di
riforma dell'esercizio professionale.
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
1. Cassazione penale, 09/01/1966, n° 383.
2. Tra gli ultimi Barni. M., “Il medico è responsabile della diagnosi e della terapia, cioè
dell'attività diagnostica, delle scelte e delle attività terapeutiche”, in Benci L. (a cura di), Il medico e
l'infermiere a giudizio , Atti del 1° Congresso Nazionale delle Responsabilità Condivise, pag. 122.
Un esempio di traduzione della responsabilità infermieristica:
la descrizione delle attività in un modello di “job description”
SQE _MO_01
AziendaXYZ
JOB DESCRIPTION
Ed 1 Rev. 0 del
settembre 2008
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Titolo della Posizione
Finalità/Mission
della L’infermiere ha la responsabilità di garantire al singolo e alla collettività
l’assistenza generale infermieristica in considerazione dei bisogni
posizione
complessivi della persona (assistenza preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa di natura tecnica, relazionale ed educativa).
Coordinatore Infermieristico di struttura operativa e di dipartimento
Dipendenza Gerarchica
(responsabilità di funzioni organizzativo assistenziali)
Direttore Medico di struttura operativa (responsabilità di funzioni
diagnostico terapeutiche)
Assistiti, familiari degli assistiti, personale medico, di supporto,
Relazioni Funzionali
personale dei servizi aziendali, convenzionati e appaltati, delle unità
operative, tirocinanti, studenti, volontari.
Laurea di 1° livello o titolo equipollente e iscrizione all'Albo
Requisiti
Professionale
Area
Tecnico-Professionale
12
Rilevazione dei bisogni assistenziali della persona,
pianificazione, definizione, attuazione e valutazione dei risultati
assistenziali sulla base delle evidenze scientifiche.
13
Documentazione dei processi assistenziali
14
Partecipazione agli incontri interdisciplinari per la
gestione globale del paziente (continuità assistenziale)
15
Attuazione dei percorsi clinico assistenziali
16
Esecuzione corretta delle prestazioni diagnostico
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Aspetti giuridici della professione infermieristica
terapeutiche
17
Definizione e programmazione dei percorsi educativi
rivolti al paziente e ai familiari
18
Utilizzo adeguato delle risorse strumentali disponibili e
supervisione dello stato delle apparecchiature e dei presidi
affidati.
Area
OrganizzativoGestionale
Area
Relazionale
a)
Pianificazione, definizione, e valutazione delle attività
assistenziali attribuite al personale affidato (aziendale, volontario
e/o convenzionato)
19
Attuazione dei piani di inserimento per i nuovi
collaboratori, studenti.
20
Collaborazione alla stesura di regolamenti e linee guida in
ambito assistenziale, cura delle relative applicazioni, della
sperimentazione, dell'implementazione e dello sviluppo.
21
Utlizzo ed applicazione dei modelli organizzativi di
riferimento.
22
Conoscenza e gestione delle risorse umane disponibili.
23
Conoscenza e rispetto delle normative sulla sicurezza dei
lavoratori.

Delega e attribuzione delle attività al gruppo di lavoro
affidato.

Cooperazione e integrazione nel lavoro in team.

Interazione con ruoli, responsabilità e competenze delle
persone, all'interno della propria struttura e con le altre strutture
dell'Azienda.

Collaborazione con il proprio coordinatore per la
programmazione delle risorse umane, per la promozione del
benessere organizzativo e alla realizzazione dell'aggiornamento
professionale.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Università Telematica Pegaso
Aspetti giuridici della professione infermieristica
Bibliografia
E. Manzoni, Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica, Ed. Masson, MI 1997
R. Zanotti, Filosofia e teoria del Nursing, Ed. SUMMA, PD 2002
Federazione Nazionale Collegi IPASVI
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lezione “aspetti giuridici della professione infermieristica prof . lucia