3. I trattati internazionali?

Il caso della CEDU

Regno Unito: Human Rights Act (1998)

“incorporazione” della CEDU nel diritto nazionale

I “public body” non agiscono in maniera contraria
alla CEDU

Obbligo di interpretazione conforme

Se questa non è possibile:
“declaration of incompatibility”

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
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

“So far as it is possible to do so, primary legislation and
subordinate legislation must be read and given effect in
a way which is compatible with the Convention rights
If the court is satisfied that the provision is incompatible
with a Convention right, it may make a declaration of that
incompatibility.
declaration under this section (“a declaration of
incompatibility”)—
(a) does not affect the validity, continuing operation or
enforcement of the provision in respect of which it is
given; and
(b) is not binding on the parties to the proceedings in
which it is made.”

Austria: art. 2 l. cost 59 del 1964: costituzionalizzata

Francia art. 55 Cost.:
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.


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
Conseil constitutionnel (15 janvier 1975):
La superiorità dei trattati sulle legge, prevista dall’art. 55 Cost., ha un
carattere “relatif et contingent”. Da un lato essa è limitata al campo
d’applicazione del trattato, d’altra parte, essa è subordinata ad una
condizione di reciprocità la cui realizzazione può variare secondo il
comportamento degli Stati firmatari del trattato ed il momento in cui si
deve valutare il rispetto di questa condizione
Una legge contraria ad un trattato non è di per sé contraria alla
Costituzione
Non è compito del Conseil constitutionnel verificare la conformità di una
legge
alla
stipulazione
di
un
trattato
internazionale
Nell’ordinamento giuridico italiano
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
come “entra” un trattato internazionale
nell’ordinamento italiano?
Rinvio fisso
Rinvio mobile (art. 10 Cost.):
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
Trattato: legge di (autorizzazione alla) ratifica
Ordine di esecuzione

LEGGE 4 AGOSTO 1955, n. 848

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla
data della loro entrata in vigore.
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
Il caso della CEDU



È una legge ordinaria (quindi derogabile e
modificabile)?
Sent. 10/1993 (obiter dictum):
Alcuni giudici prospettano l'esigenza che nell'ordinamento
processuale penale sia introdotta una norma diretta a prescrivere
che all'imputato straniero che ignora la lingua italiana siano
notificati, anche nella traduzione nella lingua a lui nota, atti del
processo penale, dai quali dipendono la conoscenza tempestiva
e dettagliata dell'imputazione (decreto di citazione a giudizio
dinnanzi al pretore) ovvero l'esercizio di significativi diritti garantiti
all'imputato dalle norme di procedura penale (avviso, contenuto
nel decreto di citazione a giudizio immediato, concernente la
facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato entro sette
giorni dalla notifica del decreto stesso).

Il presupposto interpretativo da cui muovono i
giudici a quibus consiste nella convinzione che
la regola predisposta dall'art. 143, primo
comma, c.p.p., relativa al diritto dell'imputato di
farsi assistere gratuitamente da un interprete,
sia rigorosamente circoscritta agli atti orali
Tuttavia, a una considerazione complessiva
dell'ordinamento normativo, il presupposto
interpretativo appena ricordato non può essere
condiviso.

Art. 6 CEDU: ogni accusato ha diritto (...) a essere
informato, nel più breve spazio di tempo, nella
lingua che egli comprende e in maniera dettagliata,
della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".

Le norme internazionali appena ricordate sono state
introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di
legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di
esecuzione e sono tuttora vigenti, non potendo,
certo, esser considerate abrogate dalle successive
disposizioni del codice di procedura penale(…)
perché si tratta di norme derivanti da una fonte
riconducibile a una competenza atipica e, come
tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione
da parte di disposizioni di legge ordinaria.


Secondo la sentenza 10/1993: la CEDU è
una fonte a competenza atipica
si tratta obiter dictum che non ha avuto sguito
unanime



Riforma titolo V:
art. 117:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.

Una legge contraria alla CEDU va
disapplicata?

L’eventuale incostituzionalità è valutata in
riferimento ai (soli) principi supremi?
Sentenze 348 e 349/2007





Legge italiana contraria all’art. 6 CEDU
Ricorrente: questione inammissibile - disapplicazione della
norma interna
Corte: norme comunitarie e CEDU sono due cose diverse
Norme CEDU: tutelano e valorizzano i diritti e le libertà
fondamentali delle persone ma sono pur sempre norme
internazionali pattizie
vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti
nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei
giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi
sottoposte,


L’art. 117 distingue i vincoli derivanti
dall’«ordinamento comunitario» da quelli
riconducibili agli «obblighi internazionali».
una differenza non soltanto terminologica, ma
anche sostanziale

Prima della sua introduzione, l’inserimento delle norme
internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto
italiano era affidato alla legge di adattamento: rango di
legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da
altre leggi ordinarie successive

Anche a voler escludere che il legislatore potesse
modificarle o abrogarle a piacimento, in quanto fonti
atipiche (secondo quanto affermato nella sentenza n.10
del 1993 di questa Corte, non seguita tuttavia da altre
pronunce dello stesso tenore), restava il problema degli
effetti giuridici di una possibile disparità di contenuto tra
le stesse ed una norma legislativa posteriore.

Tale situazione di incertezza ha spinto alcuni giudici
comuni a disapplicare direttamente le norme legislative
in contrasto con quelle CEDU, quali interpretate dalla
Corte di Strasburgo.



le norme della CEDU non acquistano la forza
delle norme costituzionali e non sono perciò
immuni dal controllo di legittimità costituzionale
di questa Corte.
Proprio perché si tratta di norme che integrano
il parametro costituzionale, ma rimangono pur
sempre ad un livello sub-costituzionale, è
necessario che esse siano conformi a
Costituzione.
La particolare natura delle stesse norme,
diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle
concordatarie, fa sì che lo scrutinio di
costituzionalità non possa limitarsi alla possibile
lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei
principi supremi, ma debba estendersi ad ogni
profilo di contrasto tra le “norme interposte” e
quelle costituzionali.

Trattato di Lisbona Articolo 6 (Trattato di Lisbona)


(…)
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo
e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte
del diritto dell'Unione in quanto principi generali




Secondo un’interpretazione (ad oggi minoritaria) con
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la CEDU
diviene direttamente applicabile nell’ordinamento
italiano, al pari delle norme comunitarie
(nell’ambito della competenza UE?) cfr. due recenti
sentenze:
TAR Lazio n. 11984/2010


Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2
"l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e, secondo il comma 3, "i
diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell"uomo e delle libertà fondamentali e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del
diritto dell'Unione in quanto principi generali".
Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come
principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate
conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della
Convenzione divengono immediatamente operanti negli
ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel
nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e
quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in tal
modo in rilevo l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che
ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le
norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere
in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto
comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma
senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro
incostituzionalità sul piano interno.
Consiglio di Stato 1220/2010
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
(…)
Ciò posto, in questa fase del giudizio la Sezione deve fare applicazione
dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili
dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divenuti direttamente
applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6
del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1°
dicembre 2009).
Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (…), gli artt. 6 e
13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non
illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be effective’.
In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione
della Convenzione del 1950 (…) con la scelta della soluzione che la
rispetti (…).

Tale posizione rappresenta ad oggi una corrente minoritaria
ampiamente dibattuta, va segnalata però la posizione del Governo
italiano nella “Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della
Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano per
l’anno 2007”:

La posizione della Corte Costituzionale non sembra perfettamente
compatibile con il nuovo assetto dell’Unione europea delineato dal
recente Trattato di Lisbona, ove è stata completata la c.d.
comunitarizzazione dei principi CEDU, con il loro inserimento fra quelli
dell’Unione europea validi e cogenti erga omnes, laddove con il Trattato
di Maastricht quei principi erano stati richiamati con mero valore
programmatico nei confronti degli Stati membri.
(…)
Se il Trattato di Lisbona entrasse in vigore, il disposto dell’articolo 6
testé riprodotto comporterebbe che tutte le norme della Convenzione
diverrebbero direttamente operanti negli ordinamenti nazionali degli
Stati membri, con il grado e la forza delle norme comunitarie e, cioè, ai
sensi dell’articolo 11 della Costituzione (come interpretato proprio dalle
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, passate in rassegna nel capitolo I) e
non più quali norme sub-costituzionali ai sensi dell’articolo 117, primo
comma, della Costituzione

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Il giudizio di costituzionalità