Maggio 2008 8 - Bisceglie 15 Giorni - 31 Bollettino Informativo a cura dell'Ufficio Stampa dell'Associazione Commercianti BISCEGLIE ANNO VII - N. 10/2008 - www.confcommerciobisceglie.it "Maestro del Commercio", il riconoscimento ad alcuni commercianti biscegliesi Cerimonia di consegna delle Aquile D’Argento, d’Oro e di Diamante ai maestri del commercio con 25, 40 e 50 armi di attività ai commercianti che hanno presentato A ll’iniziativa, voluta da Confcommercio della Provincia di Bari e dall’associazione “50&Più Fenacom”, erano presenti, tra gli altri, il presidente di Confcommercio della Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi; il Direttore Leo Carriera; il presidente della Camera di Commercio Bari, Luigi Farace (nella foto); il presidente della Provincia, Vincenzo Divella; il sindaco Michele Emiliano, e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Ai biscegliesi Gennaro Chiaromonte, Pietro De Mango, Riccardo De Mango, Giuseppe Di Bitonto, Mauro Gisondi, Mauro Liseno, Luisa Simone e Vito Valente, è stata consegnata l’onorificenza di “maestro del commercio”. Un riconoscimento loro assegnato per la dedizione ultraquarantennale al lavoro, alla capacità di stare tra la gente offrendo non solo i prodotti in vendita e i servizi inerenti ma anche cortesia e disponibilità. Una menzione speciale è stata dedicata alla memoria del sen. Giuseppe Degennaro, ed è stata ritirata dalla signora Degennaro, moglie del compianto uomo politico punto di riferimento per l’economia, lo sviluppo, la cultura pugliese. Il riconoscimento di Maestro del Commercio è istituito a livello nazionale a coloro: 1 - che presentano apposita domanda; 2 che hanno i requisiti di anzianità di attività richiesta; 3 - che sono soci di “50&Più” sindacato degli anziani del commercio aderente all’Enasco che è un patronato di assistenza di Confcommercio. Abolizione ICI sulla prima casa Abolizione del libretto di idoneità sanitaria e formazione sostitutiva Alcuni chiarimenti da parte della Confcommercio A seguito del Decreto-Legge del Governo approvato il 21 maggio, è abrogata a partire dal 1° gennaio 2008, l’I.C.I. per l’abitazione principale e relative pertinenze (ad es. garages, cantina e soffitta), e per le situazioni assimilate (ad es. unità immobiliari adibite ad abitazione principale date in uso a parenti entro il secondo grado, previa comunicazione al Comune). L’abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 abitazioni signorili – A8 ville – A9 castelli. Novità anche per la dichiarazione ai fini I.C.I.: con decorrenza anno 2008 (variazioni intervenute nel 2007) non vi è più l’obbligo di presentazione della dichiarazione per quegli atti già presentati presso i notai o altre pubbliche amministrazioni (ad es. contratti di compravendita). Resta l’obbligo di dichiarazione per i casi in cui vi è diritto a usufruire di una detrazione o riduzione dell’imposta (es. fabbricati inagibili). Si rammenta, infine, che la scadenza per il pagamento dell’acconto o rata unica è il 16 giugno 2008. Testo Unico sicurezza sul lavoro Documento di valutazione dei rischi di Claudia Carriera Mentre le norme contenute nel Testo Unico sono entrate in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., e quindi a decorrere dal 15 maggio, l’art. 306 del decreto richiamato stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) (valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento) e art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Pertanto, il 29 luglio scadono i termini per la revisione e l’adeguamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza. Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizi di prevenzione (rspp) e il medico competente, nei casi previsti, dovrà quindi verificare che il documento contenga: · una relazione sulla valutazione dei rischi presenti durante l’attività ed i criteri adottati per valutarli · l’indicazione delle conseguenti misure di sicurezza adottate · il programma degli interventi per garantire nel tempo il miglioramento delle misure · nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico A l via i corsi presso la Confcommercio di Bisceglie Con un recente dispositivo legislativo la Regione Puglia ha abolito il libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari e di bevande in genere. Ne dà notizia la Confcommercio di Bisceglie. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione sino ad oggi prevista in materia di disciplina di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, informazione e formazione secondo la metodica di Haccp. La formazione del personale addetto, è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti e a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti. Al fine dell’ottenimento della documentazione attestante l’avvenuta formazione, gli operatori sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della durata complessiva di 4 ore e con periodicità quadriennale ai fini dell’aggiornamento. Il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo sarà punito con sanzioni amministrative che vanno da Euro 250 a Euro 1.000. Per informazioni inerenti l’iscrizione ai corsi gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della Confcommercio di Bisceglie. competente · l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento. Nella valutazione e nella rielaborazione del documento, che deve avere data certa, il datore di lavoro deve inoltre tener conto anche dei rischi collegati allo stress “lavoro correlato” secondo l’accordo europeo siglato in data 8 ottobre 2004, dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, oltre che di quelli connessi alle differenze di genere, di età e di provenienza da altri Paesi. Si ricorda, infine, che la valutazione dei rischi e il relativo documento dovranno essere rielaborati secondo i criteri sopra richiamati in occasione di significative modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro o della sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica , a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria, ove prevista, ne evidenzino la necessità.