RISPOSTE ALLE DOMANDE PRESENTATE IN OCCASIONE DEL CICLO DI SEMINARI “Sicurezza dei prodotti e marcatura CE” Torino, 26/06/2012 Alessandria, 28/06/2012 Cuneo, 2/07/2012 Biella, 9/7/2012 Asti, 16/7/2012 Domande di carattere generale Iter da seguire ai fini dell’ottenimento della conformità CE: è prevista l’autocertificazione, sono necessari ulteriori documenti di supporto? La c.d. “autocertificazione” è una delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali previste dalle direttive nuovo approccio. Occorre pertanto sempre verificare sulla direttiva di riferimento se tale procedura sia effettivamente applicabile al prodotto che si intende commercializzare. Si vedano in proposito il par. 3.5 e la Scheda 3 “Il percorso della marcatura CE - diagramma di flusso” della guida. La marcatura CE deve sempre fare riferimento ad una specifica direttiva applicabile? Sì, la marcatura CE deve obbligatoriamente essere applicata solo quando ci sia una specifica direttiva che ne preveda l’apposizione. Negli altri casi il prodotto NON potrà esser marcato CE. Si vedano in proposito il par. 3.1 e la Scheda 2 “Elenco delle direttive di armonizzazione nuovo approccio” della guida. Nel caso in cui un prodotto abbia certificazioni attestanti conformità con le norme CEE, ma sia privo di marcatura CE o riporti una marcatura CE non conforme, qual è l’orientamento degli organi di vigilanza? Le normative nazionali di recepimento delle Direttive sanzionano entrambi i profili. La procedura adottata per il Progetto vigilanza 2010/2012 del Ministero che ha coinvolto le Camere di commercio, nel caso di: - marcatura graficamente non conforme - apposta non sul prodotto, ma su imballaggio, avvertenze (nonostante le caratteristiche dello stesso lo consentano) - in modo da poter essere asportata facilmente ha previsto la richiesta di documentazione tecnica e dichiarazione di conformità che vengono inviati ad Organismi notificati specializzati per controllo. Si sanzionano le parti, si sequestrano i prodotti e si informa il Ministero per le determinazioni di competenza (come nel caso di marcatura assente, caso più grave) solo se l’esito del controllo documentale è negativo. Nel caso di prodotti importati che rientrano nell’obbligo di marcatura CE, quali documenti possono essere richiesti dall’autorità doganale? In genere viene effettuato il controllo sulla corretta apposizione della marcatura CE, e sulla presenza della Dichiarazione di conformità CE. Documentazione aggiuntiva, quale l’attestato di conformità da parte dell’ente terzo notificato, non è richiesta se non prevista dalla singola direttiva applicata al prodotto. É comunque possibile che alcune autorità doganali richiedano attestati di parte terza. Si consiglia di verificare caso per caso. Domande tematiche Direttiva 1999/5/CE, Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione (RTTE) Se accorpo a un mio prodotto un singolo modulo che trasmette in radiofrequenza (il quale modulo ha già superato i test RTTE), devo sottoporre l'intero prodotto ad una nuova sessione di prove RTTE? La Direttiva RTTE si applica anche a livello di singolo modulo radio. Pertanto il costruttore del modulo radio o chi lo immette sul mercato è obbligato ad apporre la marcatura CE. In generale, la valutazione di conformità di un apparato realizzato attraverso l’integrazione al suo interno di un modulo già sottoposto alla marcatura CE non sempre comporta l’esecuzione dei test anche sul prodotto finale. In molti casi può essere sufficiente l’esame della documentazione relativa alla certificazione dei singoli moduli che compongono l’apparato. Una condizione essenziale per non ripetere le prove è il rispetto delle istruzioni su come integrare il modulo (es. tipo di cavi, lunghezza ecc.) e nel caso di moduli radio, l’utilizzo di un’antenna con le stesse caratteristiche di quella usata per la certificazione. Se utilizzo il modulo radio in campo elettromagnetico, ne verifico la conformità ai principi primari. Direttiva 2009/19/CE, Compatibilità elettromagnetica dei veicoli É corretto pensare che se omologo un prodotto secondo la Direttiva 2009/19/CE, tale omologazione sia estendibile a tutte le versioni scaled-down del prodotto stesso? La Direttiva 2009/19/CE fa riferimento alle perturbazioni radioelettriche degli autoveicoli, e richiede l’omologazione attraverso ente notificato (in Italia il Ministero dei Trasporti). L’estensione di un’omologazione può essere effettuata solo attraverso l’Ente stesso. In pratica, se ho una omologazione, significa che ho sul certificato il modello del mio apparato. Se il modello equivalente non é riportato sul certificato questo non risulta omologato. Quindi, quando ho più modelli equivalenti, devo segnalarlo all’Ente Notificato (CPA) e questo, in seguito ad opportune considerazioni, lo inserisce nel certificato di omologazione. Solo in questo caso si può parlare di estensione. Direttiva 2009/48/CE, Giocattoli In merito alla marcatura CE dei giocattoli, sono necessari test effettuati da parte di laboratori esterni al fine di ottenere l’attestato di certificazione? Quali sono questi laboratori? Il fabbricante, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE, per poter apporre sul prodotto la marcatura CE, deve: - eseguire una valutazione della pericolosità del giocattolo effettuando specifiche prove di laboratorio - applicare le procedure di valutazione della conformità: • se il giocattolo è stato costruito nel rispetto delle norme armonizzate, seguirà una procedura di controllo interno della produzione tramite un organismo interno o tramite un organismo di valutazione della conformità • qualora ricorrano una delle fattispecie previste dall’art. 20 c.3 della Direttiva si rivolgerà ad un organismo di valutazione della conformità che rilascerà un Certificato d’esame CE del tipo (effettuando le prove presso propri laboratori). In questo caso, se nel corso del tempo il processo di produzione del giocattolo, le materie prime o le componenti del giocattolo subiscono variazioni, il certificato va rivisto. L’elenco degli organismi notificati è disponibile sulla banca dati Nando: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ Il fabbricante deve inoltre: - predisporre la documentazione tecnica prevista dall’allegato IV (fascicolo tecnico) - redigere una dichiarazione CE di conformità Direttiva 2009/48/CE, Giocattoli Quali sono i contenuti della Direttiva Giocattoli e le modalità di certificazione? Sono previste regole specifiche per i prodotti artigianali? Gli arredi per l’infanzia (lampade, appendiabiti, specchi, mobilio) vi rientrano o ricadono in una normativa specifica? La Direttiva 2009/48/CE del 18 luglio 2009 sostituisce la precedente Direttiva 88/378 CEE ed è così strutturata: - Capo II (artt. 4 – 9): definisce in modo puntuale gli obblighi degli operatori economici; nello specifico vengono distinte le diverse (per quanto in parte sovrapponibili) figure del produttore, del rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore. - Capo III e Capo IV: contengono le norme che regolano i requisiti di sicurezza e le procedure di valutazione della sicurezza e della conformità dei giocattoli. - Capo V: dedicato agli organismi di valutazione della conformità. Non esistono specificità per quanto concerne il giocattolo “artigianale” che quindi ricade nelle previsioni applicabili per qualsiasi genere di giocattolo. Il punto 2 dell’allegato 1 precisa che fra i prodotti non definibili giocattoli si trovano i “prodotti destinati a collezionisti adulti” quali, per esempio: modelli in scala fedeli e dettagliati, bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi. Per quanto concerne gli arredi per l’infanzia, sicuramente non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva Giocattoli. Le lampade potrebbero ricadere nella direttive sulla bassa tensione, mentre il mobilio dovrà rispettare criteri di sicurezza che rispondano a requisiti meccanici e chimici tali da evitare schiacciamenti, intrappolamenti, intossicazioni, ecc. Si farà pertanto riferimento alla Direttiva Sicurezza generale dei prodotti. Direttiva 89/686/CEE, Dispositivi di protezione individuale Occhiali da sole e prodotti di “difficile” interpretazione ai fini della direttiva: guanti da giardino, pettorine ecc. In merito si segnala la presentazione “Dispositivi di protezione” disponibile sulla pagina web dedicata al seminario di Torino del 26 Giugno: http://www.to.camcom.it/Page/t23/view_html?idp=14619 Direttiva 2004/108/CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2006/05/CE, Bassa Tensione Cosa occorre fare se si intende importare lampade LED marcate CE? - verificare identificazione della lampada e marcatura CE verificare presenza della documentazione prescritta richiedere e verificare la Dichiarazione di conformità verificare che il fabbricante abbia redatto il fascicolo tecnico ed abbia applicato la procedura di valutazione della conformità appropriata. Si veda in proposito il paragrafo 4.3 “Obblighi dell’importatore” della guida. Le lampade in generale devono essere conformi alle seguenti direttive: • Bassa Tensione 2006/95/CE, se la tensione di alimentazione rientra nei limiti specificati dalla direttiva • Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE, se sono provviste di alimentatore incorporato • Ecodesign 2009/125/CE, con riferimento all’atto legislativo specifico (prossimo Regolamento Ecodesign per lampade LED) • Regolamento 626/2011 riguardante l’etichettatura relativa all’efficienza energetica delle lampade per uso domestico. Nelle istruzioni deve essere indicata la Classe di sicurezza fotobiologica. • RoHS 2002/95/CE (restrizione uso sostanze pericolose). Occorre richiedere la dichiarazione (non CE) al costruttore. Con la prossima attuazione della Direttiva 2011/65/UE, dal 3 gennaio 2013 saranno obbligatorie marcatura CE e Dichiarazione di conformità anche per questa direttiva. • RAEE 2002/96/CE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’importatore deve considerarla ai fini dello smaltimento dei prodotti a fine vita. Si tratta di un’iscrizione ad apposito Registro. Per ulteriori informazioni: http://registroaee.it Si veda in proposito anche la Scheda 2 “Elenco direttive di armonizzazione” della guida. Direttiva 2004/108/CE,Compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2006/05/CE, Bassa Tensione Marcatura CE delle sigarette elettroniche Per questo tipo di prodotto, ai fini dell’applicazione della marcatura CE, le due direttive di riferimento sulla base delle caratteristiche tipo limite tensione elettrica) sono: - Bassa Tensione 2006/95/CE, se la tensione di alimentazione rientra nei limiti specificati dalla direttiva - Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE Nel caso di prodotto importato si rimanda al par. 4.3 “Obblighi dell’importatore” della guida. Come per le lampade LED, occorre anche fare riferimento alla seguenti direttive: • RoHS 2002/95/CE (restrizione uso sostanze pericolose). Richiedere dichiarazione (non CE) al costruttore. Con la prossima attuazione della direttiva 2011/65/UE, dal 3 gennaio 2013 saranno prescritte marcatura CE e Dichiarazione di conformità anche per questa direttiva. • RAEE 2002/96/CE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). É a carico del fabbricante o dell’importatore. Deve essere considerata ai fini dello smaltimento dei prodotti a fine vita. Si tratta di un’iscrizione ad apposito Registro. Per ulteriori informazioni: http://registroaee.it Per questo prodotto si segnala inoltre la seguente Circolare del Ministero della Salute dell’ 11 Febbraio 2010 in merito alla presenza di nicotina nella sigaretta elettronica: http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/newsSicurezzaChimica.jsp?id=894&menu=i nevidenza&lingua=italiano Direttiva 2004/108/CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2006/05/CE, Bassa Tensione Quali prove sono previste ai fini della conformità CE nell’ambito della direttiva EMC? Le prove richieste sono riportate nelle opportune Norme Armonizzate pubblicate sulla GUUE. Si deve verificare quali siano le norme applicabili per il prodotto in questione e quindi, o eseguirle in azienda se attrezzati, o rivolgersi ad un Laboratorio. Si veda in proposito il paragrafo 3.4 “Come assicurare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali: il ruolo delle norme tecniche” della guida. Direttiva 2004/108/CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2006/05/CE, Bassa Tensione É obbligatorio apporre la marcatura CE su spine e prese elettriche? No, la Direttiva Bassa Tensione esclude espressamente dal proprio campo di applicazione all’art.1 e all’allegato II, le prese di corrente (basi e spine) a uso domestico che rientrano nella Direttiva Sicurezza Generale prodotti 2001/95/CE la quale non prevede la marcatura CE. Le ciabatte multi prese devono invece avere regolarmente la marcatura CE e rispettare la Direttiva Bassa Tensione. Si veda in proposito il riquadro blu a p. 30 della guida e l’allegato II, contenuto nella linee guida della Commissione sulla direttiva Bassa Tensione: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lvdgen_en.pdf Direttiva 2004/108/CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2006/05/CE, Bassa Tensione La marcatura CE per i ventilatori è obbligatoria? Sì, il prodotto può rientrare nelle Direttive EMC e Bassa Tensione. Per ulteriori dettagli si rimanda all’esempio dedicato a questi prodotti presente nel paragrafo 5.3 “Focus settoriali” della guida. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Tra qualche mese riceveremo delle apparecchiature elettriche per test (apparecchi dei primi anni ‘90) con documentazione a corredo priva di marcatura CE, senza dichiarazione a Direttive Europee (Bassa tensione o CEM) e con un rapporto di verifica di installazione elettrica redatto in conformità a leggi (Decreto 88-1056 del 14.11.88) e norme tecniche francesi (NFC 15 100). Il problema sorge dal fatto che queste apparecchiature vengono prestate, ovvero entrano in territorio Italiano, con documenti conformi alle sole norme francesi. È possibile? Come occorre comportarsi? Le apparecchiature di prova messe in servizio in ambito UE prima dell’entrata in vigore delle direttive CE non necessitano di marcatura CE. Essendo le apparecchiature già in servizio in ambito UE, non si tratta di nuova rimessa in servizio. Il Servizio prevenzione e protezione (SPP) deve verificare la conformità delle apparecchiature alle prescrizioni dell’allegato V del D.lgs. 81/08, relative alle attrezzature antecedenti l’obbligo di marcatura CE. Rif.: Art. 70.2 D.lgs. 81/08 Direttiva 2006/42/CE, Macchine Marcatura CE nel caso di macchine diverse accomunate dal posto di comando (es. cesoia e nastro trasportatore con pulpito di comando unico). Se le macchine sono interfacciate da un sistema di controllo comune costituiscono un insieme di macchine, che rientra nella definizione di macchina. L’assemblatore dell’insieme deve: • • • • redigere il Fascicolo tecnico, con la valutazione dei rischi redigere il Manuale di istruzioni dell’insieme sottoscrivere la Dichiarazione di conformità apporre la marcatura CE Si veda in proposito il par. 5.2 “Gli insiemi di macchine” della guida. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Marcatura CE di macchine revisionate Le macchine revisionate messe in servizio prima dell’obbligo della marcatura CE sono assoggettate alla marcatura se la revisione comporta un incremento significativo delle prestazioni o un aumento dei rischi, altrimenti devono essere conformi all’allegato V del D.lgs. 81/08. La revisione di macchine già marcate CE può richiedere la ri-marcatura in caso di incremento delle prestazioni o aumento dei rischi. Le macchine usate e “rimesse a nuovo” mantenendo la struttura meccanica, ma aggiornando la logica di comando (es. sostituzione della logica a relè con PLC) devono essere marcate CE come macchine nuove. Si veda in proposito il par. 5.2 “Gli insiemi di macchine” della guida. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Per i macchinari costruiti dopo il ’96, quali sono i parametri/livelli per cui vi è l’obbligo di marcatura CE? Tutti i parametri previsti dalla Direttiva Macchine. Se alimentate da rete elettrica, rientrano anche nel campo di applicazione delle Direttive: Bassa Tensione 2006/95/CE EMC 2004/108/CE Eventuali altre direttive applicabili: PED 97/23/CE (attrezzature a pressione) ATEX 94/9/CEE (apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera esplosiva) Si veda in proposito il capitolo 3 della guida. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Deve essere effettuato un adeguamento periodico su un macchinario installato e già marcato CE, in particolare a seguito di novità significative nelle norme armonizzate o di progressi della tecnica e, nel caso, questo non andrebbe ad alterare l’originaria configurazione prevista dal fabbricante? Il macchinario già messo in servizio non è soggetto alle modifiche introdotte dalle nuove norme armonizzate, ma deve essere reso conforme alle prescrizioni del D.lgs. 81/08 (es. esposizione del lavoratore ai campi elettromagnetici ed alla radiazione ottica artificiale). L’aggiunta di eventuali dispositivi di protezione non costituisce, in generale, una modifica della funzionalità prevista dal fabbricante. Direttiva 2006/42/CE, Macchine La marcatura, nel caso di assemblaggio di una linea di produzione di più fornitori, escluso il caso dell’impianto chiavi in mano, è a carico dell’utilizzatore finale? La responsabilità della marcatura CE di una linea di produzione deve essere definita a priori in sede contrattuale tra il fornitore principale, l’assemblatore e l’utilizzatore finale, considerando la responsabilità civile e penale della persona che assume il ruolo di fabbricante e i costi inerenti il processo della marcatura. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Direttiva Macchine e Testo unico sicurezza sul lavoro - D.lgs. 81/08: quali sono le principali novità introdotte dalla nuova direttiva Macchine nelle attività svolte da un RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) all’interno dell’azienda? La Direttiva Macchine riguarda gli obblighi del costruttore, non quelli del datore di lavoro. Il D.lgs. 81/08 prescrive al datore di lavoro l’obbligo di mettere in servizio attrezzature conformi alla legislazione vigente, quindi deve verificare che la Dichiarazione di conformità sia aggiornata con le direttive vigenti. Il D.lgs. 81/08 prescrive inoltre al datore di lavoro la valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo dell’attrezzatura. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Il concetto di "quasi macchina" e quali componenti è necessario avere. Le quasi-macchine sono insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Sono unicamente destinate ad essere assemblate o incorporate in una macchina definitiva. Esempi: motoriduttore, azionamento, centralina oleoidraulica. Direttiva 2006/42/CE, Macchine La "dichiarazione di incorporazione” Per le quasi-macchine bisogna richiedere la Dichiarazione di incorporazione e le Istruzioni per l’assemblaggio, che devono essere entrambe allegate al Fascicolo Tecnico della macchina finale. Si veda l’esempio 2 presente nel par. 3.7 della guida. Direttiva 2006/42/CE, Macchine In merito alla Direttiva Bassa Tensione, abbiamo da poco appreso che questa direttiva è stata, per alcune macchine, inglobata nella MACHINERY 2006/42: è possibile sapere con chiarezza per quali categorie di macchine la direttiva Bassa Tensione 2006/95 sia stata inclusa nel CE MACHINERY? La Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE è stata inglobata nella Direttiva Macchine 2006/42/CE. É stato inoltre stabilito che nella Dichiarazione di conformità non si deve indicare la conformità alla direttiva Bassa Tensione. Per evitare contestazioni da parte di clienti non informati su tale disposizione, può essere utile aggiungere nella Dichiarazione una frase esplicativa a tale proposito. Si vedano in proposito le “Avvertenze per la compilazione della Dichiarazione di conformità” contenute nel par. 3.7 della guida. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Ho di recente appreso che qualora la componentistica di ricambio e/o gli accessori di una macchina siano stati testati insieme alle macchine stesse a cui appartengono, e siano quindi definiti "Tested with appliance" dai produttori e dai laboratori che li hanno testati, non richiedono una loro certificazione propria in aggiunta a quella dell'apparecchio, e quindi nemmeno la marcatura CE. É vero a prescindere dalla natura del componente - ovvero, sia esso elettrico, elettronico o semplicemente meccanico? I componenti di ricambio specifici di una macchina, testati con la macchina, destinati ad assemblatori professionali e non immessi sul mercato, non sono in generale assoggettati a marcatura CE, qualunque sia la natura del componente. I componenti disponibili sul mercato (Alimentatori, PLC, inverter, ecc.) devono invece essere marcati CE a fronte delle direttive ad essi applicabili, salvo certi componenti, quali ad esempio i connettori elettrici ed i componenti elettronici, per i quali le direttive pertinenti non prevedono la marcatura CE. Per i casi specifici è comunque opportuno verificare le direttive pertinenti, in quanto alcune di esse potrebbero presentare delle eccezioni. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Sempre in merito all'argomento "componentistica-accessori", mi è stato da poco comunicato che la norma attuale prevede che in generale i componenti di ricambio delle macchine non debbano essere marcati CE nonostante le macchine a cui appartengono siano conformi a tutti i requisiti CE: Si tratta di un’informazione corretta? Sì, cfr. risposta precedente. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Lo stesso criterio vale anche quando si importano componenti e accessori singoli, senza la macchina a cui appartengono? Vale per i componenti di ricambio progettati specificamente per una determinata macchina. Se sono resi disponibili sul mercato sono soggetti alle direttive pertinenti e devono essere marcati CE. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Esistono ricambi che esulino da questa norma, come ad esempio le lampade di ricambio per apparecchi di illuminazione, riscaldamento, ecc? Vale quanto riportato nei casi precedenti. I componenti “custom” o specifici di una determinata apparecchiatura, destinati ad un assemblatore professionale non necessitano di marcatura, mentre devono essere marcati se sono resi disponibili in commercio. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Il Robot è considerato una macchina? Il Robot manipolatore, privo degli elementi di presa del pezzo (Pinze, ventose, ecc.) è una quasi-macchina, in quanto non ha una funzione definita. Inoltre non dispone di protezioni contro il contatto con gli elementi mobili pericolosi, fino a quando non è inserito in un’apposita recinzione, per cui non può essere conforme ai requisiti essenziali della direttiva Macchine. Deve essere dichiarato conforme alla direttiva Macchine dopo l’aggiunta dell’elemento di presa e l’inserimento nell’apposita recinzione Si veda in proposito il par. 5.2 “Macchine” della guida. Direttiva 2006/42/CE, Macchine Il costruttore della barriera automatica (uso residenziale) ossia una sbarra automatizzata azionata da comando radio o fotocellula deve considerare il prodotto una quasi-macchina e verificare la rispondenza ai requisiti della direttiva macchine o considerare il prodotto una macchina completa e applicare la CPD (prodotti da costruzione)? La barriera automatica per uso residenziale ha una funzione ben definita, per cui è una macchina, la cui norma armonizzata di prodotto è la EN 13241-1. Rientra pertanto nel campo di applicazione delle seguenti direttive: • Prodotti da costruzione 89/106/CEE, che nel 2013 sarà sostituita dal Regolamento UE 305/2011 • Macchine 2006/42/CE, in quanto motorizzata • Bassa tensione 2006/95/CE se alimentata da rete a 230V • EMC 2004/108/CE • RTTE 1999/5/CE per via del radiocomando. Regolamento UE 305/2011, Prodotti da costruzione, Norma tecnica UNI EN 13369 Un pre-fabbricatore che acquista da un Centro di Trasformazione del ferro lavorato (ad esempio bobinato), quali prove è tenuto a effettuare per rispettare i requisiti della UNI EN 13369? Il pre-fabbricatore deve eseguire altre prove sul ferro acquistato (come per la fornitura in cantiere, vedi NTC2008)? Deve richiedere le prove effettuate dal centro di trasformazione (area di dentellatura, trazione, ecc ...) in copia ad ogni fornitura? Il Centro di Trasformazione del ferro, approvato dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero Infrastrutture e sorvegliato da un Organismo Notificato, deve consegnare al pre-fabbricatore l’attestazione relativa alle prove di controllo eseguite o fatte eseguire su ogni fornitura. Le Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008 elencano gli obblighi del Direttore dei Lavori, ma non specificano se il pre-fabbricatore debba ripetere ulteriori prove sul ferro acquistato. Dato che il pre-fabbricatore di manufatti in cemento armato deve avere il Sistema di controllo produzione certificato, deve semplicemente seguire le istruzioni dell’Organismo Notificato che approva il Sistema di produzione. Il presente file contiene una sintesi delle risposte fornite alle domande affrontate in occasione del ciclo di seminari sulla Sicurezza generale dei prodotti e la Marcatura CE. Il fine è quello di fornire un semplice orientamento su questi temi a cui deve seguire una puntuale verifica presso le Autorità e gli organismi istituzionalmente competenti per le materie cui tali informazioni ineriscono.