SATOR AMBIENTE LA DIRETTIVA MACCHINE ASL Frosinone – Servizio PRESAL Tecnico della Prevenzione Dott. Tieri Sperduti La Direttiva Macchine VECCHIO SISTEMA • Macchine rivestite di Sicurezza • vengono rese sicure con l’apposizione di “pezze di sicurezza” ovvero dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni NUOVO SISTEMA • Macchine a sicurezza Integrata • La sicurezza deve essere integrata nella fase stessa della Progettazione Questa fase è a COSTO ZERO! VECCHIO SISTEMA Art. 7 del DPR 547/55 -Il fabbricante aveva l’obbligo di produrre macchine sicure. Tale compito, se disatteso, determinava l’insorgere di un reato al momento della commercializzazione -Quando la macchina entrava nell’ambiente lavorativo non supportata da adeguate istruzioni per l’uso, la responsabilità del costruttore passava di fatto all’utilizzatore -Le macchine per essere sicure dovevano rispondere all’articolato del DPR 547/55 e allo stato dell’arte dell’epoca -Il Datore di lavoro subentrava nell’assunzione integrale di responsabilità sulla sicurezza delle macchine NUOVO SISTEMA Direttive Europee -Nate intorno al 1984-85 allo scopo di combattere efficacemente l’invasione commerciale in Europa dei prodotti provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone -Sono obbligatorie ma devono essere inserite negli ordinamenti legislativi degli stati membri per acquisire valore giuridico -I contenuti vengono esplicitati dalle Norme Armonizzate, tali riferimenti non sono obbligatori ma garantiscono al costruttore che le segue la PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ ai RES (REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA) 1 Direttive Europee Relative alla sicurezza e alla salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente Direttive Sociali destinate agli utilizzatori (es. Direttiva 89/391 recepita in Italia dal Testo Unico relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori) Direttive di Prodotto Mirate alla libera circolazione dei prodotti e destinate quindi ai costruttori Direttive di Prodotto Antecedenti il “Nuovo Approccio” (anni 60-70) Direttive di Prodotto “Nuovo Approccio” Obiettivi dell’Unione Europea La sicurezza e la salute dei lavoratori Preservare Realizzare un grande mercato garantendo la libera circolazione di persone, capitali, merci e servizi. La sicurezza e la protezione dell’ambiente e dei consumatori. Gli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed ETSI – hanno il compito di adottare le norme armonizzate che definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi alle esigenze delle direttive. Le Direttive di Nuovo Approccio 1) Concepite in termini di OBIETTIVI GENERALI 2) Rinviano a NORME FACOLTATIVE quale riferimento tecnico 3) Responsabilizzano il COSTRUTTORE 4) Garantiscono una TERZA PARTE INDIPENDENTE per i prodotti di maggiore pericolosità 5) NESSUN CONTROLLO PREVENTIVO delle autorità pubbliche sulla circolazione dei prodotti 2 Il Fabbricante nel Nuovo Sistema Normativo La macchina, secondo la Direttiva Macchine, è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione Politica dei tre stadi : • 1) Eliminazione dei rischi alla fonte progettando già la macchina sicura • 2) Neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni • 3) Segnalazione dei RISCHI RESIDUI all’utilizzatore nel Manuale d’Uso … inoltre la Direttiva Macchine •Prevede che la circolazione, la messa in esercizio e l’impiego siano liberi e non assoggettabili a nessun controllo preventivo. •Prevede alcune procedure di complemento (dichiarazione di conformità) •Elenca nell’ALLEGATO IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità Impone , quindi, che le macchine debbano essere: •A c c e t t a b i l m e n t e sicure •Costruite in base ad un progetto tecnico •Riconoscibili •Accompagnate da una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore •Assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se più pericolose D.Lgs. 17/2010 - Articolo 1 Si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. 3 Procedure per la marcatura CE •La procedura si applica non solo alle macchine vere e proprie ma si estende a tutti i punti del campo di applicazione •Ne consegue che i componenti di sicurezza debbano essere marcati CE e accompagnati da Dichiarazione CE di Conformità . Non esiste più la dichiarazione di cui all’Allegato II C •Le novità più importanti riguardano le procedure di marcatura delle macchine in Allegato IV Macchine NON in Allegato IV Procedura di Valutazione della Conformità Controllo Interno di Fabbricazione Dichiarazione CE di Conformità Manuale d’Uso e Manutenzione Marcatura CE Macchine IN Allegato IV Il Costruttore ha seguito una Norma ARMONIZZATA Controllo interno di Fabbricazione Certificazione CE di Tipo Il Costruttore non ha seguito una Norma ARMONIZZATA Sistema Garanzia Qualità Totale Certificazione di Tipo da un O.N. Procedura di Garanzia Qualità Totale N.B. Non è più previsto il deposito del Fascicolo Tecnico presso un Organismo Notificato 4 Opuscolo realizzato dal Servizio Pre.S.A.L. Distretto B della ASL di Frosinone, in occasione della Settimana Europea della Sicurezza 2012, in collaborazione con SATOR AMBIENTE- SEMPREANORMA