SATOR AMBIENTE
LA DIRETTIVA
MACCHINE
ASL Frosinone – Servizio PRESAL
Tecnico della Prevenzione
Dott. Tieri Sperduti
La Direttiva Macchine
VECCHIO SISTEMA
• Macchine rivestite di
Sicurezza
• vengono rese sicure con
l’apposizione di “pezze di
sicurezza” ovvero dispositivi di
sicurezza, ripari e protezioni
NUOVO SISTEMA
• Macchine a sicurezza
Integrata
• La sicurezza deve essere
integrata nella fase stessa della
Progettazione
Questa fase è a COSTO ZERO!
VECCHIO SISTEMA
Art. 7 del DPR 547/55
-Il fabbricante aveva l’obbligo
di produrre macchine sicure.
Tale compito, se disatteso,
determinava l’insorgere di un
reato al momento della
commercializzazione
-Quando la macchina entrava
nell’ambiente lavorativo non
supportata da adeguate
istruzioni per l’uso, la
responsabilità del costruttore
passava di fatto all’utilizzatore
-Le macchine per essere
sicure dovevano rispondere
all’articolato del DPR 547/55
e allo stato dell’arte
dell’epoca
-Il Datore di lavoro
subentrava nell’assunzione
integrale di responsabilità sulla
sicurezza delle macchine
NUOVO SISTEMA
Direttive Europee
-Nate intorno al 1984-85 allo
scopo di combattere
efficacemente l’invasione
commerciale in Europa dei
prodotti provenienti dagli
Stati Uniti e dal Giappone
-Sono obbligatorie ma
devono essere inserite negli
ordinamenti legislativi degli
stati membri per acquisire
valore giuridico
-I contenuti vengono
esplicitati dalle Norme
Armonizzate, tali riferimenti
non sono obbligatori ma
garantiscono al costruttore
che le segue la
PRESUNZIONE DI
CONFORMITA’ ai RES
(REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA)
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Direttive Europee
Relative alla sicurezza e
alla salute delle persone
e la salvaguardia
dell’ambiente
Direttive Sociali
destinate agli utilizzatori
(es. Direttiva 89/391 recepita
in Italia dal Testo Unico
relativo alla sicurezza e salute
dei lavoratori)
Direttive di Prodotto
Mirate alla libera
circolazione dei
prodotti e destinate
quindi ai costruttori
Direttive di
Prodotto
Antecedenti il
“Nuovo
Approccio”
(anni 60-70)
Direttive di
Prodotto
“Nuovo
Approccio”
Obiettivi dell’Unione
Europea
La sicurezza e
la salute dei
lavoratori
Preservare
Realizzare un grande mercato
garantendo la libera
circolazione di persone,
capitali, merci e servizi.
La sicurezza e la
protezione
dell’ambiente e
dei consumatori.
Gli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed
ETSI – hanno il compito di adottare le norme armonizzate che
definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno
per progettare e fabbricare prodotti conformi alle esigenze delle
direttive.
Le Direttive di Nuovo Approccio
1) Concepite in termini di OBIETTIVI GENERALI
2) Rinviano a NORME FACOLTATIVE quale riferimento tecnico
3) Responsabilizzano il COSTRUTTORE
4) Garantiscono una TERZA PARTE INDIPENDENTE per i
prodotti di maggiore pericolosità
5) NESSUN CONTROLLO PREVENTIVO delle autorità pubbliche
sulla circolazione dei prodotti
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Il Fabbricante nel Nuovo Sistema Normativo
La macchina, secondo la Direttiva Macchine, è ritenuta
sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della
progettazione
Politica dei tre stadi :
• 1) Eliminazione dei rischi alla fonte progettando già la macchina
sicura
• 2) Neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di
progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni
• 3) Segnalazione dei RISCHI RESIDUI all’utilizzatore nel Manuale
d’Uso
… inoltre la Direttiva Macchine
•Prevede che la circolazione, la messa in esercizio e l’impiego siano
liberi e non assoggettabili a nessun controllo preventivo.
•Prevede alcune procedure di complemento (dichiarazione di
conformità)
•Elenca nell’ALLEGATO IV
le macchine ritenute di
maggiore pericolosità
Impone , quindi, che le macchine debbano essere:
•A c c e t t a b i l m e n t e sicure
•Costruite in base ad un progetto tecnico
•Riconoscibili
•Accompagnate da una assunzione di responsabilità da parte del
Costruttore
•Assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se
più pericolose
D.Lgs. 17/2010 - Articolo 1
Si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
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Procedure per la marcatura CE
•La procedura si applica non solo alle macchine vere e proprie ma si
estende a tutti i punti del campo di applicazione
•Ne consegue che i componenti di sicurezza debbano essere
marcati CE e accompagnati da Dichiarazione CE di Conformità .
Non esiste più la dichiarazione di cui all’Allegato II C
•Le novità più importanti riguardano le procedure di marcatura delle
macchine in Allegato IV
Macchine NON in Allegato IV
Procedura di Valutazione della Conformità
Controllo Interno
di Fabbricazione
Dichiarazione CE
di Conformità
Manuale d’Uso e
Manutenzione
Marcatura CE
Macchine IN Allegato IV
Il Costruttore ha seguito una
Norma ARMONIZZATA
Controllo
interno di
Fabbricazione
Certificazione
CE di Tipo
Il Costruttore non ha seguito una
Norma ARMONIZZATA
Sistema
Garanzia
Qualità Totale
Certificazione di
Tipo da un O.N.
Procedura di
Garanzia Qualità
Totale
N.B. Non è più previsto il deposito del Fascicolo Tecnico presso un
Organismo Notificato
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Opuscolo realizzato dal Servizio Pre.S.A.L. Distretto B
della ASL di Frosinone, in occasione della Settimana
Europea della Sicurezza 2012, in collaborazione con
SATOR AMBIENTE- SEMPREANORMA
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