ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
SICUREZZA DELLE MACCHINE:
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
DEI SOGGETTI COINVOLTI
avv. Angelo Merlin
Studio Legale Associato M&T
Corso SS. Felice e Fortunato n.105
36100 - Vicenza
27 MAGGIO 2004 – ORE 15.00
INDICE DELL’INTERVENTO
 Introduzione
 Definizioni
 Gli obblighi di alcuni dei soggetti
coinvolti
 I controlli, le violazioni
conseguenti responsabilità
e
le
1
INTRODUZIONE
Art.2, comma 1° D.P.R. 459/1996: “possono
essere immessi sul mercato o messi in
servizio le macchine ed i componenti di
sicurezza conformi alle disposizioni del
presente decreto ed ai requisiti di cui all’allegato I,
purché debitamente installati, mantenuti in
efficienza e utilizzati conformemente alla loro
destinazione, non pregiudichino la sicurezza
e la salute”
2
DEFINIZIONI
 Macchina (art.1 comma 2. lett.a)
 Componente di sicurezza (art.1
comma 2. lett.b)
 Immissione sul mercato (art.1
comma 3)
 Messa in servizio (art.1 comma 4)
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DEFINIZIONE DI “MACCHINA”
a)
b)
c)
un insieme di pezzi e di organi, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro anche mediante attuatori, con
circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di
collegamento
connessi
solidalmente
per
una
applicazione ben determinata, segnatamente per la
trasformazione, il trasferimento, lo spostamento, il
condizionamento di materiali;
un insieme di macchine e di apparecchi che, per
raggiungere un risultato determinato, sono disposti e
comandati in modo da avere una funzione solidale;
un’attrezzatura intercambiabile che modifica la
funzione di una macchina, commercializzata per essere
montata su di una macchina o su di una serie di
macchine diverse o su un trattore dall’operatore
stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un
pezzo di ricambio o un utensile
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DEFINIZIONE DI
“COMPONENTE DI SICUREZZA”
Per componente di sicurezza si
intende un componente, purché non
sia una attrezzatura intercambiabile,
che il costruttore o il suo mandatario
nell’Unione Europea immette sul
mercato allo scopo di assicurare, con
la sua utilizzazione, una funzione di
sicurezza o il cui guasto o cattivo
funzionamento pregiudica la sicurezza
o la salute delle persone esposte.
5
DEFINIZIONE DI
“IMMISSIONE SUL MERCATO”
Per immissione sul mercato si intende la
prima messa a disposizione sul mercato
dell’Unione Europea, a titolo oneroso o
gratuito, di una macchina o di un
componente
di
sicurezza
per
la
distribuzione o l’impiego (es. nuovi
prodotti). Si considerano altresì immessi
sul mercato la macchina o il componente di
sicurezza resi disponibili dopo aver subito
modifiche
costruttive
non
rientranti
nell’ordinaria
o
straordinaria
manutenzione (es. macchine che hanno
subito modifiche di tipo radicale)
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DEFINIZIONE DI
“MESSA IN SERVIZIO”
Per messa in servizio si intende la
prima utilizzazione della macchina o del
componente di sicurezza sul territorio
dell’Unione
Europea
nonché
l’utilizzazione della macchina o del
componente di sicurezza costruiti sulla
base della legislazione precedente e già
in servizio alla data di entrata in vigore
del D.P.R. 459/1996, qualora siano
stati assoggettati a variazioni delle
modalità di utilizzo non previste
direttamente dal costruttore
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GLI OBBLIGHI DI ALCUNI DEI SOGGETTI
COINVOLTI: IL COSTRUTTORE (1)
1.
2.
Attestare, prima dell’immissione sul mercato o
della messa in servizio, la conformità delle
macchine
(mediante
dichiarazione
CE
di
conformità e apposizione della marcatura di
conformità CE) e dei componenti di sicurezza
(mediante dichiarazione CE di conformità) ai
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all’Allegato I
il costruttore è il primo
destinatario dell’obbligo di dotare la macchina di
tutti
i
presidi
necessari
di
sicurezza
indipendentemente
dai
requisiti
di
cui
all’Allegato I (art.2, comma 1^)
Sottoporre, prima dell’attestazione di conformità,
le macchine e i componenti di sicurezza alle
prescritte procedure di certificazione, mediante
un triplice livello procedurale (per le macchine)
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IL COSTRUTTORE (2)
a) Sottoporre il modello di macchina
all’esame di un organismo notificato, per
la certificazione CE: vale per i 17 specifici
tipi di macchine tassativamente elencati
nel punto A dell’Allegato IV nel caso in
cui tali macchine siano state fabbricate
senza il rispetto o nel rispetto parziale o
in mancanza delle norme armonizzate; *
*
Le norme armonizzate (EN) sono norme volontarie
che godono della c.d. presunzione di conformità, il che
significa che viene riconosciuta, a chi segue tali norme,
la correttezza delle soluzioni tecniche adottate.
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IL COSTRUTTORE (3)
b)
se i 17 specifici tipi di macchine tassativamente
elencati nel punto A dell’Allegato IV sono stati
fabbricati conformemente alle norme armonizzate,
3 sono le possibili procedure di certificazione:
1. L’invio del fascicolo tecnico ad un organismo di
certificazione notificato, affinché lo conservi agli
atti e ne rilasci ricevuta;
2.
La
trasmissione
del
fascicolo
tecnico
all’organismo di certificazione notificato, affinché
verifichi che siano state correttamente utilizzate le
norme armonizzate e rilasci un attestato di
adeguatezza del fascicolo;
3. La sottoposizione del modello della macchina al
vero e proprio esame per la certificazione CE
previsto dall’Allegato VI.
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IL COSTRUTTORE (4)
c) Per le macchine non indicate nel punto A
dell’Allegato IV, il costruttore ha l’obbligo
di “costituire il fascicolo tecnico previsto
dall’Allegato
V
ed
osservare
gli
adempimenti
previsti
dallo
stesso
allegato” (conservazione e disponibilità
della documentazione)
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“CHIUNQUE IMMETTA SUL MERCATO LA
MACCHINA O IL COMPONENTE DI SICUREZZA”
 Obbligo di immettere macchine o componenti
di sicurezza provvisti della attestazione di
conformità o della dovuta certificazione;
 Obbligo di verificare che la macchina o il
componente di sicurezza “non pregiudichino la
sicurezza e la salute”;
 Obbligo di immettere sul mercato macchine
destinate ad essere incorporate o assemblate
con altre macchine per costituire una macchina
e idonee a funzionare in modo indipendente
solamente se in possesso della dichiarazione
del fabbricante di cui al punto B dell’Allegato
II.
12
“L’INSTALLATORE DELLA MACCHINA O DEL
COMPONENTE DI SICUREZZA”
 Deve procedere secondo le istruzioni
fornite dal costruttore a corredo della
macchina o del componente di sicurezza
 Deve
sottoporre
l’attrezzatura
intercambiabile installata su una macchina
o su un trattore alla certificazione omessa
dal costruttore o dal suo mandatario,
qualora gli elementi non siano compatibili
o qualora ciascuna parte costituente la
macchina montata non sia munita della
marcatura CE o non corredata dalla
dichiarazione CE di conformità
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I CONTROLLI, LE VIOLAZIONI E LE
CONSEGUENTI RESPONSABILITA’
Per le macchine o componenti di sicurezza
già immessi sul mercato muniti della
marcatura CE, il controllo della conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui
all’Allegato I è operato:
 dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato
e
 dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
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Accertamento da parte degli organismi di
vigilanza competenti per la prevenzione e la
sicurezza
Comunicazione della non
conformità di una macchina o di
un componente di sicurezza ai
requisiti essenziali di sicurezza di
cui all’Allegato I
Ministero dell’Industria e Ministero del Lavoro
Verifica l’esistenza dei
rischi segnalati e se
constata che una
macchina rischia di
pregiudicare la
sicurezza delle
persone, degli animali
domestici e dei beni
Informa la Commissione U.E. precisando la
motivazione che può essere:
a) Non conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all’Allegato I
b) Carenza ovvero applicazione non corretta
delle
norme
armonizzate
trasposte
nell’ordinamento italiano
Consultazioni del Comitato permanente UE
Accertamenti di
carattere tecnico
ISPESL
Ordina il ritiro temporaneo dal
mercato ed il divieto di
utilizzazione
1. conferma
2. modifica
3. revoca
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OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, FABBRICANTI,
FORNITORI, INSTALLATORI (Art.6 D.Lgs. 626/94)
PROGETTISTI
FABBRICANTI
FORNITORI
Rispettano i principi
generali di prevenzione
in materia di sicurezza
e salute
Sono vietati la vendita, la fabbricazione,
il noleggio, la concessione in uso, la
locazione finanziaria (certificazione –
omologazione obbligatoria) di macchine,
attrezzature e impianti non rispondenti
alla legislazione vigente
Scelgono macchine e
dispositivi di
protezione rispondenti
ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti
INSTALLATORI
MONTATORI
Installano e montano gli impianti,
macchine ed altri mezzi tecnici secondo
le norme di sicurezza e igiene del lavoro
e secondo le istruzioni dei rispettivi
fabbricanti
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L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (Art. 34 - 39 D.Lgs. 626/94)
ATTREZZATURE DI LAVORO
Le attrezzature devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e salute
Qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro
IL DATORE DI LAVORO:
 Mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro e idonee alla sicurezza e salute
 Le sceglie in base al lavoro, tenendo conto dei rischi ambientali e derivanti dal loro
uso
 Attua misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro
uso
 Prende misure per il loro utilizzo corretto e per una loro idonea manutenzione
 Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d’uso sulla sicurezza
(in forma loro comprensibile)
 Assicura una formazione adeguata sull’uso ai lavoratori incaricati
I LAVORATORI:
 Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento
 Le utilizzano secondo le informazioni e l’addestramento ricevuti
 Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e
segnalano immediatamente difetti o inconvenienti
SINTESI DI GIURISPRUDENZA SULLA
RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO (1)
 “Qualora
la macchina messa a disposizione sin
dall’acquisto
presenti
evidenti
deficienze
di
sicurezza, il datore di lavoro deve apportare quelle
aggiunte o modifiche che rendano il funzionamento
della stessa estremamente sicuro” (Cassazione
Penale Sez.IV – sentenza 30.12.1996)
 “Il datore di lavoro aveva l’obbligo di verificare,
prima dell’impiego, la rispondenza della macchina
alla normativa antinfortunistica ..... il vizio di
progettazione non poteva sfuggire ad un qualificato
professionista incaricato della verifica” (Cassazione
Penale Sez.IV – sentenza 25.06.1997 n.6157)
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SINTESI DI GIURISPRUDENZA SULLA
RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO (2)
“In base alla normativa del settore, responsabile
comunque dell’attuazione delle misure di sicurezza
nell’azienda è il titolare dell’impresa stessa; le
eventuali assicurazioni di efficienza anche sotto il
profilo antinfortunistico, formulate dal costruttore,
non sono idonee a mandare esente da responsabilità
il datore di lavoro” (Cassazione Penale Sez.IV –
sentenza 9.05.2000 n.5445)

 “La disciplina prevista dal D.P.R. n.459/1996 non
ha abrogato gli artt. 55, 68, 69 e 75 del D.P.R.
n.547/1955” (Cassazione Penale Sez.III – sentenza
08.07.2002 n.25953 e Cassazione Penale Sez. III –
sentenza 04.02.2003 n.5167)
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LA NON CONFORMITA’ ALLA LEGGE SI RIVERBERA
ANCHE SULLA VALIDITA’ DEL CONTRATTO
INTERCORSO TRA PRODUTTORE E DATORE DI
LAVORO ACQUIRENTE
La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di
macchinari non conformi, in quanto espressamente
vietata dalla legge, pone un problema di nullità del
contratto per contrarietà a norme imperative

 Alla declaratoria di nullità segue l’obbligo di
reciproca restituzione delle prestazioni rese dalle
parti in occasione del contratto dichiarato nullo a cui
si aggiunge l’azione per il risarcimento del danno
subito dal contraente che abbia senza sua colpa
confidato nella validità del contratto stesso ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 c.c.
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Avv. Merlin-Sicurezza delle macchine-27.05.04