LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 46 DEL 6 DICEMBRE 2013 LA SETTIMANA IN BREVE LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE PAGINA 3 GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA: SOCIO DI COOPERATIVA: DELIBERA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO E LICENZIAMENTO DI R. STAIANO In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, ove la delibera di esclusione del socio si fondi esclusivamente sull'intimato licenziamento per giusta causa, trova applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della L. 142/2001, l'art. 18 dello statuto dei lavoratori; ne consegue che l'illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera di esclusione del socio e il ripristino del rapporto associativo indeterminato, con decorrenza dall'inizio della somministrazione PAGINA 6 REQUISITO DELLA IMMEDIATEZZA PER IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DI R. STAIANO Il requisito della immediatezza della reazione è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. e come tale deve essere verificato d'ufficio dal giudice. PAGINA 10 DIVIETO DI PERMESSO DI SOGGIORNO DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO E REATI CON CONDANNA PENALE DI R. STAIANO In materia di immigrazione il legislatore non ha indicato un parametro definito e vincolante per individuare l'entità dei mezzi di sussistenza richiesti dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998, c.d. T.U. immigrazione, ai fini dell'ingresso e soggiorno sul territorio nazionale, per cui deve essere l'Amministrazione a valutare discrezionalmente, caso per caso, il mezzo di sostentamento indicato dallo straniero, in ragione anche del contesto di vita in cui si colloca. PAGINA 12 SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI DOMANDA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E/O ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – FAC SIMILE PAGINA 14 DOMANDA DI PRESTAZIONE MINI-ASPI - FAC SIMILE PAGINA 15 LE RISPOSTE DELL’ESPERTO MODELLO PD DA1: INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE PER LAVORATORI IN TRASFERTA NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA PAGINA 16 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO DOCUMENTAZIONE NAZIONALE MINISTERO DI GIUSTIZIA: Comunicato del 29.11.2013 su stage non retribuiti presso uffici giudiziari PAGINA 19 MINISTERO DEL LAVORO: Nota 27.11.2013, n. 20791 su nozione di "trasferimento" PAGINA 19 ENASARCO: Comunicato 20.11.2013 su polizza agenti 2013/2014 PAGINA 20 CONSIGLIO NAZIONALE: Casse edili, prestazione Edilcard 2014 PAGINA 20 REGIONI: Legge della Regione Piemonte, 29.10.2013, n. 19; Decreto del Presidente della Regionale Friuli Venezia Giulia, 3.10.2013, n. 191; la Legge della Regione Toscana, 17.10.2013, n. 56 PAGINA 21 NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL: Ipotesi di rinnovo apportando modifiche del CCNL del 1 ottobre 2009 per i lavoratori di Anpas sottoscritto il 14.11.2013 PAGINA 22 GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO PAGINA 29 COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS PAGINA 31 SCADENZARIO PREVIDENZIALE SCADENZARIO DAL 9 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE 2013 PAGINA 32 Pag. 2 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, ben ritrovati! Vediamo insieme le novità di questa settimana riguardanti il lavoro apparse in Gazzetta Ufficiale. Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2013, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 9 novembre 2013, il quale fornisce informazioni sulla proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2013, è stata pubblicata la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 novembre 2013, la quale fornisce informazioni sull’integrazione delle risorse stanziate per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito dell’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 26 novembre 2013, il quale fornisce informazioni che con decreto ministeriale n. 36/0015311/MA004.A007/BIO-L-29 del 21 ottobre 2013, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 24 luglio 2013, n. 12/24LUGLIO2013/IVCIG adottata dal Consiglio di indirizzo generale e n. 55/24LUGLIO2013/VCDA assunta dal consiglio di amministrazione, concernenti la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013. Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 26 novembre 2013, il quale fornisce informazioni che con decreto ministeriale n. 36/0016399/MA004.A007/ENP-PA-L-28 del 14 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata periti agrari, in data 27 settembre 2013, concernente l'aggiornamento della tabella A del regolamento relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2013. Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 26 novembre 2013, il quale fornisce informazioni che con ministeriale n. 36/0016399/MA004.A007/ENP-AGR-L-27 del 14 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata agrotecnici, in data 27 settembre 2013, concernente Pag. 3 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO l'aggiornamento della tabella A del regolamento relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2013. Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 26 novembre 2013, il quale fornisce informazioni che con ministeriale n. 36/0016398/MA004.A007/ENP-AGR-L-30 del 14 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata agrotecnici, in data 27 settembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013. Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 26 novembre 2013, il quale fornisce informazioni sul ministeriale n. 36/0016559/MA004.A007/CONS-L-46 del 15 novembre 2013 con cui è stata approvata, con carattere eccezionale e temporaneo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 giugno 2013, concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento di previdenza ed assistenza, prevedendo, in particolare, la possibilità di rateizzare in centoventi rate, senza applicazione di interessi, il pagamento della riserva matematica dovuta in caso di riscatto dei periodi contributivi, e il ravvedimento, da parte dei contribuenti morosi, per la contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta sino al 2012. Nella G.U. n. 278 del 27 novembre 2013, è stato pubblicato il D.M. 21 ottobre 2013, il quale riguarda le regioni a statuto ordinario e sui contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2014. Nella G.U. n. 278 del 27 novembre 2013, è stato pubblicato il D.M. 13 novembre 2013, il quale modifica il decreto 25 agosto 1997, relativo alla certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo pronto soccorso sanitario e assistenza medica a bordo di navi mercantili. Nella G.U. n. 278 del 27 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato dell’Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, 27 novembre 2013, il quale rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, www.avcp.it. il Regolamento concernente lo svolgimento dei tirocini, approvato dal consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 23 ottobre 2013. Nella G.U. n. 278 del 27 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 27 novembre 2013, il quale comunica l'approvazione della delibera n. 03/13/ADD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 27 giugno 2013. Nella G.U. n. 278 del 27 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 27 novembre 2013, il quale comunica l'approvazione della delibera n. Pag. 4 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 102/13/DIST adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 10 luglio 2013. Nella G.U. n. 278 del 27 novembre 2013, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 27 novembre 2013, il quale comunica l'approvazione della delibera n. 125/13/DI adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 11 settembre 2013. Nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, è stato pubblicato il D.M. 20 novembre 2013, n. 5, il quale prevede la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2013 e valore definitivo per l’anno 2012. Nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, è stato pubblicato il D.P.R. 30 ottobre 2013, il quale fornisce informazioni sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2. Nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2013, il quale individua la delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2013-2015, riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). Nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2013, è stato pubblicato il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, il quale individua le disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. Pag. 5 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO Socio di cooperativa: delibera di esclusione e licenziamento di R. Staiano1 Sommario 1. L. 142/2001: DIRITTI DEL SOCIO DI COOPERATIVA 2. ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LICENZIAMENTO 1. L. 142/2001: diritti del socio di cooperativa Giova premettere, ai fini di una adeguata valutazione della portata della L. 3 aprile 2001, n. 142, come, con tale normativa, il legislatore abbia dato vita ad una incisiva riforma della cooperazione di lavoro, introducendo, e per la prima volta, un compiuto sistema di diritti e di garanzie per il socio lavoratore ed attribuendo a tale rapporto una espressa qualificazione giuridica, idonea a far configurare il lavoro cooperativo come rapporto speciale, distinto tanto dal lavoro puramente associativo quanto dal lavoro solo subordinato. In particolare, il legislatore, prevedendo che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi ì rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l'art. 1, comma 3, come mod. dall’art. 9 della L. 30/2003), ed incentrando su tale fondamentale norma di qualificazione gli ulteriori svolgimenti della posizione giuridica del socio lavoratore, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo, come espressa dalla tradizionale formula del socio "imprenditore di se stesso", che meritava ormai di essere riconsiderata alla luce della assai precaria tutela che l'ordinamento delle società assicurava alla prestazione di lavoro. La configurazione del lavoro cooperativo come rapporto qualificato dal concorso di una molteplicità di cause negoziali collegate (e, quindi, dalla presenza di un rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, a latere di quello associativo) segna, quindi, il definitivo abbandono dell'idea (che era stata magna pars dell'elaborazione giurisprudenziale della materia: ad iniziare da SU n. 1530/1989) per cui l'attuazione dello scopo mutualistico non si 1 Rocchina Staiano, Avvocato e docente all’Università di Teramo. Pag. 6 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO realizza attraverso un rapporto di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale e non è, pertanto, configurabile un rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, se l'attività del socio è finalizzata, attraverso l'esecuzione di prestazioni previste dal patto sociale e dirette al perseguimento di fini mutualistici, all'adempimento del contratto di società. Una concezione giova rammentare - che la giurisprudenza stessa non aveva mancato di avvertire come progressivamente inadatta a cogliere l'evoluzione del fenomeno cooperativo (nel momento stesso in cui aveva esteso la competenza del giudice del lavoro alle controversie fra la società ed i soci: SU n. 10906/1998) e che non aveva impedito, comunque, che si alimentasse una progressiva incertezza circa la qualificazione giuridica del lavoro cooperativo, per come testimoniava il proliferare di un contenzioso alimentato dalla progressiva sottoprotezione cui erano esposti i soci lavoratori, e che si dilatasse la cooperazione fraudolenta, fonte di discredito per l'immagine stessa della cooperazione e di fondate preoccupazioni circa il rispetto del principio di concorrenza. La L. 142/2001, innovando il tradizionale quadro di riferimento del lavoro nelle società cooperative, ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime ed inderogabili che, seppure non retroattive, non possono che estendersi a tutte le situazioni giuridiche che si maturino nella vigenza della legge stessa e ha provveduto a dare al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, nella quale vengono attratti tutti i rapporti contrattuali in essere al tempo della sua entrata in vigore. Ne deriva che ha ritenuto che il provvedimento di esclusione contestato, adottato ben dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, risulti regolato dalla stessa. Né per tale effetto può ritenersi preclusiva la mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 6 dello stesso testo, che, per come prescrive il suo primo comma, deve, fra l'altro, ( ed "in ogni caso") contenere "le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in riferimento ai profili professionali dei soci lavoratori, subordinati e non...". Per quanto, infatti, l'adozione del "regolamento interno" costituisca un aspetto qualificante della disciplina della cooperazione di lavoro, essendosi attribuita a tale fonte la definizione dell'organizzazione di lavoro dei soci e la concreta individuazione della tipologia dei rapporti di scambio che si instaurano fra gli stessi e l'impresa sociale, va, tuttavia, escluso che la sua rilevanza possa spingersi sino a condizionare l'efficacia stessa della disciplina legale. In tal senso depone, in primo luogo, la considerazione che il regolamento costituisce pur sempre un atto di autonomia privata e che, in difetto di espressa autorizzazione, ad un atto di autonomia privata non è consentito di condizionare gli effetti, e, nel caso, addirittura di precludere l'operatività di una disciplina legale di tutela del lavoro. Ma non minore rilievo assume la osservazione che la funzione perseguita dal regolamento con riferimento all'individuazione degli ulteriori rapporti di scambio che si instaurano fra i soci e la cooperativa, per quanto rilevante, non è certo una funzione costitutiva, ma è piuttosto quella di assicurare un adeguato grado di certezza all'organizzazione del lavoro cooperativo, nei limiti, pur sempre, in cui tale organizzazione non contrasti con la concreta attuazione che la prestazione di lavoro manifesta. Ne deriva che, in caso di mancata adozione del regolamento, i rapporti che la cooperativa "intende attuare" con i soci (per richiamare l'espressione dell'art. 6, comma 1) Pag. 7 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO saranno quelli corrispondenti al tipo contrattuale che l'attuazione del rapporto manifesta e che, in caso di contestazione, il socio prospetti in giudizio e chieda di provare, senza che si determini alcun vuoto di regolamentazione, alla luce della regola fondamentale, introdotta dal legislatore, della duplicità dei rapporti che qualificano il lavoro cooperativo e della applicabilità a tali rapporti di tutti i conseguenti effetti di disciplina (art. 1, comma 3). Significative indicazioni in tal senso offre, del resto, la normativa speciale, in particolare il D.L. n. 220 del 2002, in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, che prevede, all'art. 4 comma 3, che il revisore, fra l'altro, verifichi "l'eventuale esistenza del regolamento interno", stabilendo, in caso di costatata inadempienza, che lo stesso diffidi la cooperativa alla regolarizzazione, e proponga, in mancanza, al Ministro le eventuali sanzioni, che possono condurre sino alla gestione commissariale e allo scioglimento della società; cosi come la L. 47/2004 art. 23 sexies, che, nel prorogare il termine originariamente previsto per l'adozione del regolamento, prevede che "il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.", e cioè la facoltà di autorizzare la gestione commissariale, anche ai fini dell'approvazione del regolamento. Si tratta di disposizioni che nel loro complesso confermano come la mancata o irregolare adozione del regolamento interno se determina per la cooperativa la possibilità di specifiche sanzioni, non compromette, tuttavia, l'attività svolta, nè impedisce l'instaurazione tanto del rapporto sociale, quanto dell'ulteriore rapporto di scambio. E, del resto, ove si ritenesse che la nuova disciplina del lavoro cooperativo presupponga quale condizione di operatività l'adozione del regolamento interno (in senso contrario v. già Cass. n. 10240/2009), si determinerebbe per i soci delle cooperative inadempienti, rispetto ai soci di cooperative in regola con gli obblighi di legge, una situazione di svantaggio che risulterebbe, a fronte della comune qualificazione del rapporto contrattuale, priva di razionale giustificazione e tale da determinare una non consentita disparità di trattamento 2. Estinzione del rapporto di lavoro e licenziamento L’art. 5, comma 2, della L. 142/2001, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), della L. 30/2003, che "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c.". Si tratta di disposizione che trova corrispondenza nel nuovo testo dell’art. 2533 c.c., (che ha modificato l'originario art. 2527 c.c.), ai sensi del quale "quando l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti" e che, al suo primo comma, stabilisce che l'esclusione del socio possa avvenire "1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico...". Tali norme hanno sostituito le scarne indicazioni che, con riferimento al recesso e all'esclusione del socio, si rinvenivano nella L. 142/2001, e che si risolvevano nella disposizione (art. 2) che escludeva l'applicazione dell'art. 18 Statuto "ogni volta che viene a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo". Al riguardo, non si può mancare di considerare che la disciplina dell'esclusione del socio, per come risultante dalle modifiche introdotte nel 2003, è stata Pag. 8 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO considerata come la più significativa emersione dell'intento del legislatore di riconfermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, recuperando alla dimensione societaria le protezioni lavoristiche introdotte ex novo con la legge quadro del 2001, in evidente collegamento con la soppressione, nell'art. 1 del testo originario della legge di riforma, del riferimento ad un rapporto di lavoro non solo "ulteriore", ma anche "distinto" da quello associativo. Si tratta, tuttavia, di opinione che, nella sua versione più rigida (e di cui si ha traccia nella sentenza impugnata, laddove si afferma che il rapporto di lavoro viene sostanzialmente "assorbito" in quello associativo), finisce col non considerare che il legislatore del 2003, pur evidenziando la necessità di un più stretto collegamento genetico e funzionale del rapporto di scambio mutualistico con quello associativo, ha confermato il tratto essenziale della riforma, e cioè la sicura coesistenza, nella cooperazione di lavoro, di una pluralità di rapporti contrattuali e la conseguente irriducibilità del lavoro cooperativo ad una dimensione puramente societaria, con la connessa coesistenza di una pluralità di tutele, coerenti con la pluralità di cause contrattuali che descrivono, solo nel loro insieme, la posizione giuridica del socio lavoratore. In tal contesto, il legislatore ha, in particolare, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l'applicabilità delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione di quest'ultimo. Non senza che, tuttavia, si osservi che, incidendo la delibera di esclusione pure sul concorrente rapporto di lavoro, il giudice, nello scrutinare la sussistenza dei relativi presupposti di legittimità, dovrà, comunque, valutare, attraverso un adeguato bilanciamento degli interessi, tanto l'interesse sociale ad un corretto svolgimento del rapporto associativo quanto la tutela e la promozione del lavoro in cui essenzialmente si rispecchia la "funzione sociale" di questa forma di mutualità. Il che implica, fra l'altro, che, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, laddove, anteriormente alla riforma del 2003, la delibera di esclusione non determinava l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, dal momento che, secondo l'opinione prevalente, quest'ultimo effetto presupponeva un autonomo atto del datore di lavoro inteso alla dismissione del rapporto di lavoro, fermo restando l'impossibilità di far discendere dall'annullamento dello stesso l'applicazione dell'art. 18, "ogni volta che viene a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" (così il testo, oggi abrogato, dell’art. 2 della L. 142/2001). Pag. 9 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO Requisito dell’immediatezza licenziamento disciplinare nell’impartire il di R. Staiano2 Sommario 1. PREMESSA 2. PRINCIPIO DELL’IMMEDIATEZZA 1. Premessa Come è noto l’art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 prevede taluni limiti all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, tra cui in particolare l'obbligo della contestazione. Infatti, il citato articolo, al secondo comma stabilisce "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa". La norma, nella sua formulazione, non prevede un termine entro il quale deve essere iniziato il procedimento disciplinare, e in alcuni contratti collettivi è prevista una integrazione in proposito. Ma, con riferimento alla disciplina legale, la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato che la contestazione deve essere immediata, in stretta connessione temporale con il fatto addebitato al dipendente o con la conoscenza che di esso abbia avuto il datore di lavoro; e così anche per la comunicazione del successivo recesso che deve essere tempestiva rispetto alla contestazione per iscritto dell'addebito. 2. Principio dell’immediatezza Si è ripetutamente affermato che il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività della irrogazione della relativa sanzione, esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività 2 Rocchina Staiano, Avvocato e docente all’Università di Teramo. Pag. 10 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. 29 marzo 2004 n. 6228, e fra le numerose altre v. pure Cass. 11 maggio 2004 n. 8914, Cass. 23 aprile 2004 n. 7724, Cass. 19 agosto 2003 n. 12141). Molteplici decisioni evidenziano che la immediatezza della contestazione e la tempestività del licenziamento si configurano quali elementi costitutivi del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto il ritardo nella contestazione dell'addebito o nell'intimazione del recesso inducono ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia voluto soprassedere al provvedimento espulsivo, considerando non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (v. fra le altre Cass. 6 ottobre 2005 n. 19424, Cass. 28 settembre 2002 n. 14074). Si può citare anche Cass. 12 novembre 2003 n. 17058, la quale, così come pure il precedente costituito da Cass. 23 giugno 1994 n. 6051, specifica che l'immediatezza della reazione è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. e come tale deve essere verificato d'ufficio dal giudice, mentre costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437 c.p.c., rispetto all'esercizio del potere datoriale di recedere per giusta causa, la deduzione, da parte del lavoratore, del difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall’art. 7 della L. 300/1970, eccezione che senza dovere essere articolata con particolare formulazione, deve tuttavia manifestare con chiarezza la volontà di denunciare il suddetto vizio procedimentale. Pag. 11 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO Divieto del permesso di soggiorno dello straniero extracomunitario e reati con condanna penale di R. Staiano3 Sommario 1. ART. 4 DEL D. LGS. 286/1998: PERMESSO DI SOGGIORNO E CONDANNA PENALE 2. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 1. Art. 4 del D. Lgs. 286/1998: permesso di soggiorno e condanna penale Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 i reati in materia di stupefacenti sono ostativi all'ingresso ed alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale e ciò a prescindere dalla gravità dell'addebito e della definitività della sentenza di condanna. Deve, in proposito, essere richiamata la costante giurisprudenza amministrativain ordine all'impossibilità - in caso di condanna c.d. ostativa - di attribuire alcuna rilevanza né alla situazione familiare dell'interessato, né alla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, né alla sua situazione lavorativa, trattandosi di parametri che possono avere rilievo solo nelle ipotesi, non ricorrenti nella presente fattispecie, di cui all'art. 9 del D. Lgs. 286/1998 (c.d. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: sul punto si tornerà anche infra) o di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo d.lgs. con riferimento allo straniero "che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" ovvero al "familiare ricongiunto" (cfr., ex multis: TAR Piemonte, sez. II, sentt. nn. 1551, 2402, 2744 e 2944 del 2010; n. 916 del 2011): ciò, anche in considerazione, tra l'altro, del decisum della Corte costituzionale (sent. n. 148 del 2008) che ha valutato come non irragionevole tale disciplina legislativa. Tale combinato disposto, peraltro, ha una portata applicativa che va al di là del solo "primo ingresso" sul territorio nazionale, atteso che l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 286/1998 è chiaro nel prescrivere la revoca del permesso di soggiorno già rilasciato allorché siano venuti a mancare "i requisiti richiesti per l'ingresso", con ciò richiamando le ipotesi di ostatività previste dall'art. 4, comma 3. Né possono rivestire alcuna rilevanza, a beneficio del ricorrente, le ulteriori circostanze addotte nell'atto introduttivo, ossia che la sentenza di condanna sia stata pronunciata a seguito del rito del c.d. patteggiamento e che, in essa, sia stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena (cfr., ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 94 del 2010): si tratta, infatti, di elementi 3 Rocchina Staiano, Avvocato e docente all’Università di Teramo. Pag. 12 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO non presi in considerazione dalle richiamate norme del D. Lgs. 286/1998, le quali anzi - nel conferire rilevanza unicamente all'esistenza di una condanna penale per uno dei reati c.d. ostativi - espressamente ricomprendono nel concetto di condanna penale anche quella pronunciata a seguito del rito ex art. 444 c.p.p.). 2. Orientamenti giurisprudenziali Sul divieto di rinnovo o permesso di soggiorno vengono di seguito riportati gli orientamenti giurisprudenziali: - La condanna penale riportata dallo straniero extracomunitario costituisce elemento ostativo alla permanenza nel territorio dello Stato, impedendo il rilascio ed anche il mantenimento di un valido titolo di soggiorno (Cass. civ., sez. VI Lav., ord., 27-11-2013, n. 26573); - In materia di immigrazione, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), qualifica ogni condanna per reati in materia di stupefacenti come tassativamente ostativa del permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo) (Cons. Stato, Sez. III, 03/04/2013, n. 1868); - In materia di immigrazione, a norma degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), la sussistenza di una sentenza di condanna, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione costituisce elemento di per sé idoneo e sufficiente a sorreggere il diniego del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 31/01/2013, n. 148); - In materia di immigrazione il legislatore non ha indicato un parametro definito e vincolante per individuare l'entità dei mezzi di sussistenza richiesti dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) ai fini dell'ingresso e soggiorno sul territorio nazionale, per cui deve essere l'Amministrazione a valutare discrezionalmente, caso per caso, il mezzo di sostentamento indicato dallo straniero, in ragione anche del contesto di vita in cui si colloca il medesimo e le ragioni per cui è stato ottenuto (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 18/01/2013, n. 69); - In materia di immigrazione, per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), la condanna (anche non definitiva) per un qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, non importa se più o meno grave, comporta automaticamente il divieto ope legis del rilascio del permesso di soggiorno (T.A.R. EmiliaRomagna Parma, Sez. I, 07/01/2013, n. 1). Pag. 13 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO Agli Utenti Loro Sedi OGGETTO: DOMANDA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E/O ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - FAC SIMILE L’Inps ha predisposto dal 22 novembre 2013 un nuovo modello per presentare la domanda di prestazioni di disoccupazione agricola e/o assegno per il nucleo familiare. Il facsimile della domanda è scaricabile in formato PDF dalla Banca Dati: Scarica la scheda in formato PDF Pag. 14 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO Agli Utenti Loro Sedi OGGETTO: DOMANDA DI PRESTAZIONE MINI-ASPI - FAC SIMILE L’Inps ha predisposto dal 22 novembre 2013 il nuovo modello per presentare la domanda di miniASpI. Il facsimile della domanda è scaricabile in formato PDF dalla Banca Dati: Scarica la scheda in formato PDF Pag. 15 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO LE RISPOSTE DELL’ESPERTO Modello PD DA1: infortunio e malattia professionale per lavoratori in trasferta negli stati membri dell’Unione europea INTRODUZIONE Al fine di consentire a regime la gestione dello scambio, dell’accesso e dell’elaborazione di tutti i dati in materia di sicurezza sociale in via telematica, è stato elaborato dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in ambito europeo il progetto EESSI(Electronic Exchange of social Security Information). Tale progetto si prefigge fra gli scopi la riduzione dei costi amministrativi, l’accesso alle informazioni in tempo reale, l’agevolazione nella definizione delle pratiche e la semplificazione dell’attività ispettiva e proprio in tale ottica la suddetta Commissione ha recentemente approvato una serie di documenti portabili in sostituzione di quelli esistenti, fra i quali il modello PD DA1. Emanato ai sensi degli articoli 36 CE 883/ e 33 CE 987/09 il nuovo modello PD DA1 “Diritto alla copertura sanitaria a titolo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” sostituisce il precedente modello E123 “Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” emanato ai sensi degli artt. 52 lettera a), 55, paragrafo 1, lettere a).i, b).i e c) del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli artt. 60, paragrafo 1, 62, paragrafi 4 e 6, e 63, paragrafi 1 e 3 del Regolamento (CEE) n. 574/72. INDICE DELLE DOMANDE 1. Cos’è il modello PD DA1? 2. Chi deve richiedere il modello PD DA1? 3. Come si richiede il modello PD DA1? 4. Quando si deve presentare il modello PD DA1? 5. Che valore temporale ha il modello PD DA1? 6. E’ obbligatorio il possesso del PD DA1 per il lavoratore che si sposta all’interno dell’Unione Europea? 7. Cosa accade se il lavoratore all’estero non possiede il PD DA1 e subisce un infortunio sul lavoro o malattia professionale? Pag. 16 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 8. E’ prevista qualche forma sanzionatoria in caso di mancata richiesta del PD DA1 da parte dell’azienda o del lavoratore autonomo? 9. E’ prevista qualche forma sanzionatoria in caso di mancato possesso del PD DA1 da parte del lavoratore autonomo? 10. Gli autotrasportatori ed i lavoratori marittimi hanno l'obbligo di produrre il PD DA1 per ogni viaggio? DOMANDE E RISPOSTE D.1. COS’E’ IL MODELLO PD DA1? R.1. Il PD DA1 è il Documento Portabile (PD) che dà diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. E’ destinato alla persona che si sposta, risiede o soggiorna in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è assicurata contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. È rilasciato dall’INAIL e corrisponde all’ex formulario E123. D.2. CHI DEVE RICHIEDERE IL MODELLO PD DA1? R.2. Il modello PD DA1 deve essere richiesto dal datore di lavoro e/o dal lavoratore autonomo. Il PD DA1 può essere altresì richiesto dalla persona, titolare di una rendita INAIL derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che intenda trasferirsi all’estero anche se non più in attività lavorativa D.3. COME SI RICHIEDE IL MODELLO PD DA1? R.3. Il datore di lavoro e/o il lavoratore autonomo possono effettuare la richiesta del PD DA1 accedendo al sito istituzionale, previa abilitazione, nella sezione “Servizi on line”. Il modulo di richiesta si può scaricare, altresì, nell’area “Modulistica” presente sul sito www.inail.it e inviare, tramite PEC, alla Sede INAIL competente per territorio. Il titolare di rendita, invece, può richiedere il documento recandosi alla Sede INAIL, settore Prestazioni, competente per territorio. D.4. QUANDO SI DEVE PRESENTARE IL MODELLO PD DA1? R.4. Il PD DA1 si deve presentare in caso di necessità di assistenza sanitaria dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. D.5. CHE VALIDITA’ TEMPORALE HA IL MODELLO PD DA1? R.5. E’ necessario che sulla richiesta del PD DA1 sia indicato il periodo di permanenza all’estero con le date di inizio/fine (quest'ultima anche presunta). Il rilascio del PD DA1 avviene dietro Pag. 17 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO richiesta da parte del datore di lavoro e/o lavoratore autonomo e con una validità in base alle esigenze pianificate. D.6. E’ OBBLIGATORIO IL POSSESSO DEL PD DA1 PER IL LAVORATORE CHE SI SPOSTA ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA? R.6. Il possesso del PD DA1 non è obbligatorio anche se è consigliabile in quanto consente l’accelerazione della fase istruttoria in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. E' opportuno che il lavoratore sia, altresì, in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC), rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, in caso di cure programmate all’estero, è necessario essere anche in possesso del modello S2, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. D.7. COSA ACCADE SE IL LAVORATORE ALL’ESTERO NON POSSIEDE IL PD DA1 E SUBISCE UN INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE R.7. L’Ente del Paese in cui il lavoratore è stato inviato o si è trasferito ne farà richiesta, in caso di infortunio sul lavoro, direttamente all’Ente competente del Paese di provenienza (INAIL) mediante l’utilizzo della specifica modulistica europea prevista. D.8. E’ PREVISTA QUALCHE FORMA SANZIONATORIA IN CASO DI MANCATA RICHIESTA DEL PD DA1 DA PARTE DELL’AZIENDA O DEL LAVORATORE AUTONOMO? R.8. Non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione in caso di mancata richiesta del PD DA1. D.9. E’PREVISTA QUALCHE FORMA SANZIONATORIA IN CASO DI MANCATO POSSESSO DEL PD DA1 DA PARTE DEL LAVORATORE AUTONOMO? R.9. No, non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato possesso del PD DA1. D.10. GLI AUTOTRASPORTATORI ED I LAVORATORI MARITTIMI HANNO L'OBBLIGO DI PRODURRE IL PD DA1 PER OGNI VIAGGIO? R.10. Gli autotrasportatori ed i lavoratori marittimi, o comunque tutti quei lavoratori che si spostano per lungo tempo e frequentemente sul territorio dell'Unione Europea, possono ottenere il rilascio del PD DA1 dietro richiesta e con una validità dello stesso anche semestrale e/o annuale, in base alle esigenze pianificate e alla tipologia del rapporto di lavoro (es: contratto a tempo determinato o indeterminato). Pag. 18 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO DOCUMENTAZIONE NAZIONALE MINISTERO GIUSTIZIA Il Ministero di Giustizia, con comunicato 29 novembre 2013, ha previsto che può essere scaricato dal sito www.giustizia.it il modulo per la domanda di ammissione a stage non retribuiti presso gli uffici giudiziari di durata pari a 18 mesi riservati a laureati in giurisprudenza. L’istanza va inviata al presidente dell’Ufficio giudiziario nel quale si intende svolgere la formazione allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013. Nella domanda può essere individuata la materia nella quale si intende svolgere l’attività formativa. Per il Consiglio di Stato ed i TAR vanno individuate le sezioni specifiche che trattano le materie individuate. I requisiti sono: a) laurea in giurisprudenza, b) media di almeno 27/30 in diritto costituzionale, privato, processuale civile, processuale penale, lavoro ed amministrativo o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; c) non aver compiuto i 30 anni; d) onorabilità o mancanza di condanne per delitti non colposi o assenza di pena detentiva per contravvenzioni o mancanza di sottomissione a misure di prevenzione o sicurezza. I tirocinanti assistono il magistrato nelle attività ordinarie (tranne i casi di conflitto di interessi) e possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze ed alla camera di consiglio, fatta salva la possibilità del giudice di non ammetterli. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nelle procedure di accesso alla Pubblica Amministrazione . MINISTERO DEL LAVORO Il Ministero Lavoro e Politiche Sociali, con nota 27 novembre 2013, n. 20791, ha fornito precisazioni sulla nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. E’ pervenuta a questo Ufficio una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, comma 4, lett. b), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono a codesti Uffici alcune indicazioni. L'art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: "La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: ... b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni". Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo. Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata. Nell'ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell’art. 37, comma 4. D Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici. La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato Pag. 19 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza). In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente. ENASARCO L’ENASARCO, con comunicato 20 novembre 2013, ha fornito informazioni sulla polizza agenti 2013/2014. Dal 1° Novembre 2013 è in vigore la nuova polizza assicurativa per gli iscritti alla Fondazione Enasarco, stipulata con la compagnia assicuratrice Unisalute. Tra le principali novità inserite vi è la riduzione dei termini di presentazione della denuncia del sinistro: l’agente dovrà inviare la richiesta entro i 90 giorni successivi all’evento. Inoltre, in luogo delle "diarie" da malattia e da infortunio, è stata introdotta la cosiddetta "formula indennitaria". Da ora in avanti, quindi, la liquidazione e la determinazione dei relativi importi saranno legati a fasce predeterminate ed identificate per tipologia e gravità di evento. Si è scelta questa modalità per dare certezza agli iscritti sui tempi di definizione della pratica, sugli importi liquidati nonché sui criteri di lavorazione adottati. Il numero verde 800.009610 della Unisalute (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30) risponderà a tutte le segnalazioni e richieste relative agli indennizzi già inviati in compagnia. È bene ricordare, infine, che coloro i quali avessero subito un sinistro entro il 31 ottobre 2013 devono far riferimento alla precedente polizza. CNCE La CNCE, con nota del 29 novembre 2013, ha fornito chiarimenti sulla EDILCARD 2014. Si informano le Casse Edili che, in relazione alla prestazione Edilcard per l'anno in corso, nei prossimi giorni riceveranno le copie del volume "Al servizio della sicurezza" per il numero di lavoratori e titolari iscritti comunicato da ciascuna Cassa. Il volumetto ha lo scopo di informare gli iscritti, anche attraverso la traduzione del testo italiano in altre 5 lingue, in merito alle principali prestazioni offerte in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale (rimborso spese sanitarie, indennità per ricovero, rimborso spese odontoiatriche, assegno funerario), dal Fondo sanitario collegato alla stessa Edilcard. Si sottolinea, a tal proposito, l'importanza primaria che ha una puntuale informazione della Cassa Edile per consentire agli iscritti di poter richiedere l'attivazione delle citate prestazioni: i lavoratori della Cassa Edile di Brescia, ad esempio, grazie ad una costante comunicazione da parte dell'ente, hanno beneficiato in questi anni di una cifra complessiva tre volte superiore al premio assicurativo versato dalla stessa Cassa. Si comunica comunque che, in relazione alla clausola contrattuale di recupero della differenza tra i premi versati e le somme corrisposte agli iscritti, i conguagli operati per l'anno 2011 consentiranno alla Commissione, per le Casse Edili che nel 2013 abbiano aderito alla prestazione Edilcard e all'assicurazione per il Durc, di fornire gratuitamente quest'ultima copertura assicurativa per l'anno 2014. Si ricorda, infine, che per l'attivazione della prestazione Edilcard per il 2014 le Casse Edili devono compilare l'allegata scheda, rinviarla agli uffici della Cnce e provvedere al versamento del contributo straordinario entro il prossimo 13 dicembre. Pag. 20 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO REGIONI E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 48 del 30 novembre 2013, la Legge della Regione Piemonte, 29 ottobre 2013, n. 19, che individua le ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015. E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 48 del 30 novembre 2013, il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 3 ottobre 2013, n. 191, che ha decretato il regolamento previsto dalla L.R. 6/2013: Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 48 del 30 novembre 2013, la Legge della Regione Toscana, 17 ottobre 2013, n. 56, che individua le norme in materia di attività di tintolavanderia. Pag. 21 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL In data 14 novembre 2013, si sono incontrati Anpas Nazionale, FP CGIL Nazionale, CISL FP Nazionale e UIL FPL Nazionale per definire il rinnovo del CCNL Anpas 2010-2012. Le parti hanno raggiunto l'intesa sull'allegata ipotesi di rinnovo apportando modifiche e adeguamento alla parte normativa del CCNL del 1 ottobre 2009 per i lavoratori di Anpas, con la legislazione vigente in materia di lavoro. Interessanti sono le seguenti novità: A) Posizione economiche: La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da: retribuzione come da posizione economica; retribuzione individuale; E.R.C.; assegno ad personam; tredicesima mensilità; trattamento di fine rapporto; ogni altro elemento retributivo corrisposto. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della Legge n. 153/88 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle tabelle T1 - T2 - T3 - T4 appresso riportate viene specificato: il trattamento economico riferito al CCNL 2006/2009; l'aumento economico riparametrato; il trattamento economico a partire dal 1° luglio 2013; l'una Tantum B) Una tantum: Ai lavoratori in forza al 31 ottobre 2013 verranno erogati, a titolo di una tantum per il periodo 1/01/2010 - 30/06/2013 gli importi di cui alla tabella 4 unita al presente accordo, riproporzionati all'effettivo periodo di lavoro prestato. L'importo una tantum sarà erogato in due tranches di pari valore rispettivamente entro le competenze dei mesi di febbraio 2014 e aprile 2014. Gli arretrati relativi all'incremento tabellare con decorrenza luglio 2013 (luglio/novembre pari a 250 euro sulla categoria C2) saranno erogati in un'unica soluzione entro le competenze del mese di gennaio 2014. C) Inquadramento: Salvo quanto disposto al punto 2 il personale, al momento dell'assunzione, viene inquadrato nella prima posizione economica della categoria di inquadramento. I lavoratori con qualifica e/o mansioni indicate al presente punto, al momento della assunzione, sono inquadrati nella posizione economica di seguito indicata: operatore tecnico di centrale operativa: Posizione C2; O.S.S., infermiere generico: Posizione C3; Terapista, assistente sociale, tecnico sanitario, educatore professionale Infermiere: Posizione D3. Dalla data di sottoscrizione del presente CCNL l'Autista Soccorritore viene inquadrato in C1 per i primi dodici mesi di permanenza in servizio. D) Linea guida per la realizzazione percorsi formativi: Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante si propone di: Identificare le competenze in uscita che verranno acquisite attraverso il percorso in apprendistato dei profili previsti all'Art. 24; prevedere una formazione di carattere aziendale che verrà realizzata in ambienti idonei e/o con il supporto di enti di formazione certificati (cfr. articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 167/2011) e con l'affiancamento di un tutore aziendale; prevedere per ciascun profilo, descritto per competenze in uscita, la necessità di declinarlo successivamente in un Piano Formativo Individualizzato adeguato alle esigenze dei contesti aziendali e territoriali; riconoscere che i percorsi per "Apprendisti non in possesso di qualifica", non saranno sostitutivi dei percorsi a Qualifica, che prevedono di fatto l'esame finale con commissione incaricata a livello regionale; pevedere che il percorso formativo per l'apprendista potrà però generare crediti formativi che i soggetti potranno esibire in fase di ingresso ai percorsi per l'acquisizione della qualifica in questione e ad oggi realizzati da enti di formazione certificati, così come previsto da Delibere Regionali. Inoltre: la formazione professionale o di mestiere potrà essere integrata per la parte di base e trasversale dall'offerta pubblica interna o esterna all'azienda (cfr. art. 4 D.Lgs. 167/2011, comma 3); i percorsi formativi individualizzati potranno essere realizzati attraverso metodologie didattiche che prevedono l'alternanza fra la teoria e la pratica con supervisione e rielaborazione del processo di apprendimento; i percorsi formativi allegati, all'interno del Piano Formativo Individualizzato, potranno Pag. 22 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO avvalersi di specifiche metodologie consone al raggiungimento delle competenze previste. A titolo di esempio si citano le seguenti: a) Lezioni frontali; b) esercitazioni; c) training on the job; d) cooperative learning; e) etc. ... La formazione effettuata dall'apprendista dovrà essere registrata da parte del datore del lavoro sul libretto formativo del cittadino. Eventuale certificazione delle competenze acquisite è demandata agli specifici sistemi di certificazione regionale (cfr. art. 6 D.Lgs. 167/2011, comma 4). Si rinvia la definizione dei percorsi formativi per l'Autista soccorritore e l'impiegato d'ordine alla definitiva stipula del presente Contratto. E) apprendistato: Le parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 167/2011. Finalità dell'istituto: In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.Lgs. 167/2011, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo. Ammissibilità: L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E di cui all'art. 41 del CCNL. Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge n. 502/1992 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti firmatarie a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo. Requisiti del contratto: Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che sarà acquisita al termine del periodo di apprendistato. Al contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni caso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore entro e non oltre i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto. Proporzione numerica: Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori qualificati/specializzati in forza. Per i datori di lavoro che occupano oltre 9 lavoratori il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori qualificati/specializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati/specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Limiti di età: Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Percentuale di conferma: L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti del precedente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che l'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% (sessanta) dell'orario di lavoro Pag. 23 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO contrattuale, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. Periodo di prova: Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato: Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro ha l'obbligo: a) di impartire o di far impartire, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo; c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento); e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo. Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato. Doveri dell'apprendista: L'apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio. Trattamento normativo: L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. L'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. n. 151/2001. L'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 81/2008, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. Pag. 24 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 66/03; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno. Trattamento economico: Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica, compresi i passaggi automatici di posizione economica previste all'art. 42 del CCNL. Il trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per posizione economica di appartenenza, con le seguenti progressioni: F) Per contratti di durata fino a 18 mesi Per contratti di durata fino a 24 mesi dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire Per contratti di durata fino a 36 mesi dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da conseguire Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento economico/assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno. La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS. Durata dell'apprendistato: La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: categoria A 18 mesi categoria B 24 mesi categorie C - D - E 36 mesi La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari in possesso di titolo professionale (C3) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva: dal 1° al 9° mese: 80% Dal 10° al 18° mese: 90% Estinzione del rapporto di apprendistato: Il rapporto di apprendistato si estingue: al compimento del periodo massimo indicato nel dal contratto individuale, mediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario decorrente dal termine Pag. 25 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva pari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di preavviso cd. "lavorato" continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso. Tutor aziendale: All'avvio dell'attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. Qualora il tutor dell'apprendista sia un lavoratore dipendente questo si intende già in possesso delle necessarie competenze professionali. Nelle organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente da un soggetto aderente all'organizzazione stessa in possesso delle necessarie competenze professionali. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. Durata della formazione: L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interna o esterna all'Organizzazione, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali riportati in calce al presente articolo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro. L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel suo libretto formativo. Formazione: contenuti e modalità di erogazione: Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro. Qualora le regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell'impresa procedere direttamente all'erogazione della formazione. I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); Pag. 26 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico-professionali per il conseguimento di una delle qualifiche ed ai relativi profili professionali riportati in calce al presente articolo. La formazione potrà essere svolta anche "on the job" ed in affiancamento e dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al piano formativo individuale. In ogni caso agli apprendisti sono garantiti, durante l'intero periodo di apprendistato, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo interni o esterni all'azienda, previsti dal piano formativo consegnato all'apprendista al momento dell'assunzione. Le parti si incontreranno per la verifica dell'andamento dell'istituto contrattuale. Le attività formative, attuate dagli Enti preposti (regioni e province) sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base (competenze di settore e di area) e contenuti a carattere professionalizzante (competenze di profilo). Rinvio alla legge: Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. G) Contratto a tempo determinato: In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001. La durata del contratto a termine non potrà essere superiore a 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto tra le medesime parti superi complessivamente 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ai fini del computo del periodo massimo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra gli stessi soggetti, e compiuti nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle Organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi: a) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie. Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Organizzazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private; b) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psicopedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri ed altri enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli enti di cui sopra; c) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Organizzazione; d) in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio; e) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, ecc.). I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l'assunzione di due lavoratori a tempo determinato. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali. Per l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 368/2011, si fa riferimento alla normativa vigente. Pag. 27 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO H) Aumenti retributivi: Tabella 1: Retribuzioni lorde mensili in vigore al 30.06.2013 1 2 3 4 5 6 A 1.137,84 1.171,97 1.206,10 1.262,99 1.319,90 1.376,78 B 1.206,10 1.262,99 1.319,90 1.376,78 1.433,68 1.513,32 C 1.319,90 1.376,78 1.433,68 1.513,32 1.604,34 1.706,75 D 1.513,32 1.604,34 1.711,28 1.809,16 1.911,56 2.070,86 E 1.604,34 1.706,75 1.809,16 1.911,56 2.070,86 2.196,02 F 1.809,16 1.911,56 2.070,86 2.378,08 2.639,77 3.185,93 Tabella 2: Aumenti tabellari 1 luglio 2013 1 2 3 4 5 6 A 41,32 42,56 43,80 45,87 47,93 50,00 B 43,80 45,87 47,93 50,00 52,07 54,96 C 47,93 50,00 52,07 54,96 58,26 61,98 D 54,96 58,26 62,15 65,70 69,42 75,21 E 58,26 61,98 65,70 69,42 75,21 79,75 F 65,70 69,42 75,21 86,36 95,87 115,70 Tabella 3: Retribuzioni lorde mensili in vigore dal 1 luglio 2013 1 2 3 4 5 6 A 1.179,16 1.214,53 1.249,90 1.308,86 1.367,83 1.426,78 B 1.249,90 1.308,86 1.367,83 1.426,78 1.485,75 1.568,28 C 1.367,83 1.426,78 1.485,75 1.568,28 1.662,60 1.768,73 D 1.568,28 1 662,60 1.773,43 1 874,86 1.980,98 2.146,07 E 1.662,60 1.768,73 1.874,86 1.980,98 2.146,07 2.275,77 F 1.874,86 1.980.98 2.146,07 2.464,44 2.735,64 3.301,63 Tabella 4: Una tantum a copertura del periodo 1.1.2010/30.06.2013 1 2 3 4 5 6 A 454,55 468,18 481,82 504,54 527,28 550,00 B 481,82 504,54 527,28 550,00 572,73 604,55 C 527,28 550,00 572,73 604,55 640,91 681,82 D 604,55 640,91 683,63 722,73 763,64 827,27 E 640,91 681,82 722,73 763,64 827,27 877,27 F 722,73 763,64 827,27 950,00 1.054,54 1.272,72 Pag. 28 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO GIURISPRUDENZA E PRASSI LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO Cass. civ., sez. V, 15 novembre 2013, n. I verbali di accertamento dell'ispettorato del lavoro e 25716 dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresì, fornire utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver desunto o attinto dall'inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26 Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2013, n. E’ esclusa la responsabilità del datore di lavoro, nei 46706 casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore/lavotrice minorenne o maggiorenne infortunato/a e sia provato che proprio questa abnormità abbia causato l'evento dannoso; ne consegue che non può considerarsi abnorme il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro a lui attribuito. Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2013, n. 26286 Ai fini della qualificazione di condotta antisindacale, la cui repressione è prevista dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, è necessario che ricorra il solo elemento oggettivo, costituito dall’attitudine, anche solo potenziale, del comportamento datoriale a ledere gli interessi tutelati essendo, dunque, sufficiente che sussista l’oggettiva idoneità alla lesione degli interessi collettivi coinvolti, a nulla rilevando la presenza di dolo o colpa in capo al datore di lavoro ovvero la consapevolezza dello stesso di ledere il bene collettivo protetto. Pag. 29 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2013, n. 26287 L'allontanamento cautelare del dipendente è riconducibile al potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale sui fatti-reato, in funzione preventiva di possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell'Amministrazione ed è destinato a produrre effetti, la quiescenza del rapporto di lavoro, finché non intervenga un provvedimento definitivo che sorregga o recida il rapporto tra amministrazione e dipendente. Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2013, n. La previsione normativa di cui all'art. 19 della L. 26411 576/1980, in materia di prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa Nazionale Forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. L'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, invero, si riferisce solo al primo caso, mentre in ordine alla seconda fattispecie il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione della menzionata dichiarazione alla Cassa. Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2013, n. 26519 Il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'invito del datore di lavoro, entro il quale il lavoratore, a norma dell'art. 18 della L. 300/1970, deve riprendere servizio, dopo avere ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro, se intende evitare la risoluzione del rapporto, è stabilito nell'interesse del lavoratore. Cass. civ., sez. VI lav., ord., 27 novembre In materia di immigrazione, a norma degli artt. 5, 2013, n. 26573 comma 5, e 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998, c.d. T.U. immigrazione, la sussistenza di una sentenza di condanna costituisce elemento di per sé idoneo e sufficiente a sorreggere il diniego del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno. CGCE, sez. V, 28 novembre 2013, C309/12 E’ legittima la normativa di uno stato membro dell’Unione Europea che non garantisce i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche quando i lavoratori hanno avviato, prima dell’inizio di tale periodo, un procedimento giudiziario contro il loro datore di lavoro Pag. 30 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO al fine di ottenere la determinazione dell’importo di detti crediti e la relativa riscossione coattiva. I MESSAGGI DELL’INPS Messaggio n. 19445 del 28 novembre 2013 L'INPS informa sugli ammortizzatori in deroga nel settore pesca - decreto n. 76498 del 24 ottobre 2013 assegnazione risorse anno 2013. LE CIRCOLARI DELL’INPS Circolare n. 164 del 29 novembre 2013 L'INPS informa sull’art. 42–quater della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 69 del 14 giugno 2013: Salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL, ai fini del conseguimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, per all’amianto. lavoro svolto con esposizione Pag. 31 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO SCADENZARIO DAL 9 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE 2013 Lunedì 16 Dicembre 2013 CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE Datori di lavoro hanno l'obbligo di versare all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente tramite il Modello di pagamento F24. Lunedì 16 Dicembre 2013 RITENUTE IRPEF Per i sostituti d’imposta è previsto il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Lunedì 16 Dicembre 2013 ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI Per i sostituti d’imposta è previsto il versamento in unica soluzione delle addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito: - delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; - delle operazioni di conguaglio di fine anno. Lunedì 16 Dicembre 2013 ENPALS – VERSAMENTO CONTRIBUTI Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente con Modello F24 in modalità telematica per i titolari di P. IVA; Modello F24 presso Banche, Poste, Concessionari o con modalità telematiche per i non titolari P. IVA Lunedì 16 Dicembre 2013 INPGI – VERSAMENTO CONTRIBUTI E INVIO DENUNCIA I Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile - Contributi: effettuare telematica i soggetti titolari di partita IVA devono i versamenti direttamente, esclusivamente utilizzando il in via modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. Pag. 32 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche; - Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). Lunedì 16 Dicembre 2013 CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTI E INVIO DENUNCIA Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico - Contributi: versamento mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN “IT06F0200805365000400802826” - Unicredit S.p.a. – intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma. - Denuncia: invio Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected], propria casella di posta certificata. Lunedì 16 Dicembre 2013 utilizzando la CONTRIBUTI INPS – OPERAI AGRICOLI Le aziende agricole sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'INPS per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali in relazione al 2° trimestre 2013. Venerdì 20 Dicembre 2013 CONTRIBUTI FASC Per le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree è previsto il versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Pag. 33