LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
Teramo AA. 2015/2016
LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
• La dichiarazione tributaria si può definire
come una comunicazione effettuata da
colui che ha realizzato la fattispecie
imponibile del tributo, e cioè dal titolare
della capacità contributiva, degli elementi
idonei a determinare in concreto la
prestazione dovuta
IMPORTANZA DELLA DICHIARAZIONE
• Le norme in materia fiscale impongono ai soggetti
passivi adempimenti formali oltre a quello sostanziale
consistente nel versamento delle imposte. Essi sono
assistiti da gravosissime sanzioni, amministrative e
penali, assumendosi che il mancato o irregolare
compimento manifesti di per sé l’intento di sottrarsi al
prelievo fiscale. La molteplicità e complessità degli
obblighi formali e il conseguente elevato costo da
sostenere per la loro puntuale esecuzione, inducono
normalmente i soggetti passivi a riconoscere ad essi la
medesima rilevanza attribuita al pagamento della
somma dovuta a titolo di tributo. In definitiva il soggetto
pone sullo stesso piano gli adempimenti formali e quelli
sostanziali
FORMALITA’ DELLA DICHIARAZIONE
• Essa va resa nel rispetto di precise regole
in ordine al tempo e di puntuali modalità
con riguardo alla forma e alla trasmissione
• Ogni dichiarazione d ’ imposta va resa
entro un termine. La dichiarazione resa
oltre il termine finale va considerata
tardiva
FORMALITA’ DELLA DICHIARAZIONE
• La dichiarazione fiscale si considera omessa se non presentata o
presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni; essa
costituisce titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate ma non
assume alcun valore giuridico e legittima l’accertamento d’ufficio
circa la definizione dell’obbligazione tributaria.
• La dichiarazione infedele, invece, nonostante sia regolarmente
presentata, espone componenti positivi e negativi di reddito diversi
da quelli contabilizzati o realmente conseguiti al fine di ottenere un
indebito risparmio d’imposta.
• La dichiarazione tardiva, infine, è da considerarsi valida (se
presentata entro i novanta giorni) salvo l’irrogazione della sanzione
pecuniaria dovuta per il ritardo. Il contribuente, rilevato l’errore in cui
sia eventualmente incorso, può decidere di sanarlo prima che
intervenga l’Ufficio con la procedura del Ravvedimento Operoso
che consente un notevole risparmio sulla irrogazione della sanzione
in funzione del periodo di tempo intercorso dalla violazione.
OGGETTO
• Il suo oggetto è costituito da una pluralità
di dati, conosciuti o conoscibili dal
soggetto, e quindi come tali riferibili
normalmente ad un tempo anteriore a
quello in cui la dichiarazione viene resa
• La dichiarazione tributaria è un atto
dovuto, un adempimento imposto dalla
legge
VERIDICITA’
• La veridicità esprime la conformità dei dati
che si comunicano a quelli reali, nella loro
effettiva consistenza, che il soggetto è in
grado di ben conoscere.
VINCOLATIVITA’
• La vincolatività per il soggetto consiste
nell ’ impegno che egli assume, nel
rendere la dichiarazione, di adeguarsi ad
essa. In definitiva il soggetto si impegna
ad assolvere l’obbligazione tributaria nella
misura che risulta dai dati che egli
comunica all’amministrazione finanziaria.
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
• Ogni soggetto passivo deve dichiarare
annualmente i redditi posseduti anche se non ne
consegue alcun debito di imposta (art. 1/DPR n.
600)
• Tale norma subisce notevoli deroghe nel duplice
senso che l’obbligo della dichiarazione sussiste,
da un lato limitatamente ad una determinata
categoria di soggetti anche in mancanza di
redditi e, dall’altro, non sussiste limitatamente al
possesso di determinate categorie di redditi
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE (Soggetti obbligati
alla tenuta delle scritture contabili)
• L ’ estensione dell ’ obbligo della
dichiarazione (anche se non si consegue
alcun reddito) concerne i soggetti obbligati
alla tenuta delle scritture contabili, ossia
tutti i soggetti passivi dell ’ imposta sul
reddito delle società, le società di persone
(ad esclusione della società semplice), le
associazioni fra professionisti e le persone
fisiche esercenti imprese, arti o professioni
ESONERO DALL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
• La legge dispone che da esso sono esonerati
alcuni soggetti come ad esempio le persone
fisiche che non possiedono alcun reddito e che
non sono obbligate alla tenuta delle scritture
contabili, le persone fisiche che possiedono
soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta, le persone fisiche
che possiedono solo redditi di lavoro dipendente
e che non conseguono alcun debito di imposta
LA FORMA
• La legge vigente (articolo 1 D.P.R.
322/1998) dispone che le dichiarazioni
devono essere redatte, a pena di nullità,
su modelli conformi a quelli approvati
entro il 31 Gennaio con provvedimento
amministrativo e pubblicato sulla gazzetta
ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni
dei redditi relative all’anno precedente
LA SOTTOSCRIZIONE
• La legge (articolo 1, comma 3 D.P.R. 322/1998)
esige a pena di nullità la sottoscrizione della
dichiarazione, in quanto la sottoscrizione ha
funzione indicativa dell’autore del documento e
quindi dell ’ autore della dichiarazione,
l ’ omissione di essa determina l ’ inesistenza
dell ’ atto giacchè la sua provenienza non è
altrimenti desumibile. La nullità può anche
essere sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento
dell ’ invito da parte del competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate
LA RECETTIZIETA’
• La dichiarazione tributaria non può esplicare la sua funzione pratica
se non è conosciuta dall’Amministrazione finanziaria: è insomma
una dichiarazione recettizia che come tale non assume rilevanza
esterna se non al momento in cui si realizza l’evento della ricezione.
Ad essa, quindi, deve far seguito un’attività strumentale che valga a
procurare la conoscenza e tale attività non può che consistere in
una notificazione, ossia in un ’ ulteriore attività richiedente una
specifica iniziativa del dichiarante. Le varie leggi d ’ imposta
prescrivono infatti che la dichiarazione deve essere “presentata” e,
quasi a sottolineare che la notificazione costituisce un dato
inseparabile, configura la fattispecie di omessa dichiarazione come
“omessa presentazione della dichiarazione
• D’altro lato poichè l’operazione tipica nella quale si risolve la
notifica della dichiarazione assume lo schema strutturale del fatto
semplice (consegna del documento), il momento in cui la
dichiarazione si perfeziona coincide con quello della ricezione
formale
NATURA GIURIDICA: Confessione
stragiudiziale
• Non sembra possa accettarsi l ’ opinione che la
dichiarazione
possa essere configurata come una
confessione stragiudiziale.
• I fatti confessati sono generalmente sfavorevoli al
confidente, quelli riportati nella dichiarazione tributaria
possono essere tanto favorevoli quanto sfavorevoli.
• Si deve peraltro osservare che, ove la dichiarazione
tributaria venisse considerata una confessione,
rimarrebbero senza qualificazione le dichiarazioni
negative (favorevoli al contribuente), quelle contenenti
cioè l ’ indicazione dei redditi esenti o tali da non
comportare imponibilità.
NATURA GIURIDICA: Dichiarazione di
volontà (negozio giuridico)
• Non convince neppure la opinione che ha inteso
inquadrare la dichiarazione tributaria nella categoria
delle dichiarazioni di volontà.
• Se la dichiarazione d’imposta è un atto dovuto con
effetti predeterminati dalla legge, essa non può
qualificarsi come negozio giuridico. Quest’ultimo è una
dichiarazione di volontà diretta alla produzione di
specifici effetti che l’ordinamento giuridico riconosce e
tutela: gli effetti pertanto si producono in quanto la
volontà è orientata in tal senso. Posto che gli effetti della
dichiarazione sono predeterminati dalla legge e si
producono, a prescindere dalla volontà del soggetto,
essa non è un negozio, bensì un mero atto giuridico, sia
pure consapevole e volontario
NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE:
Dichiarazione di scienza
• La dichiarazione tributaria ha lo scopo di portare
a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria
gli elementi dai quali, scaturirà la base
imponibile.
• Si tratta pertanto di una dichiarazione di scienza,
non di volontà, mediante la quale il contribuente
rende nota al fisco l’esistenza del presupposto
imponibile, specificando tutti gli elementi per
l’esatta determinazione della reale consistenza
del debito d’imposta.
DICHIARAZIONE DI SCIENZA
• Quindi per i fautori di tale pensiero la
dichiarazione si riduce a mero strumento
per mezzo del quale l ’ amministrazione
finanziaria perviene alla conoscenza degli
elementi che concorrono alla formazione
della fattispecie concreta con l ’ ovvia
conseguenza di lasciare ogni valutazione
di diritto riservata all ’ Amministrazione
stessa
DICHIARAZIONE DI SCIENZA O
NEGOZIO GIURIDICO?
• Essa è un atto dovuto e come tale non può
essere un atto negoziale, visto che il negozio
giuridico rappresenta una manifestazione di
volontà (quindi non atto dovuto) rivolta ad uno
scopo pratico che consiste nella costituzione,
modificazione o estinzione di una situazione
giuridicamente rilevante (prototipo del negozio
giuridico può essere considerato il contratto).
Quindi è possibile affermare che la natura
negoziale di un atto come la dichiarazione è
esclusa dal carattere obbligatorio di esso (se è
obbligatorio viene meno la volontà)
DICHIARAZIONE DI SCIENZA
• Quindi possiamo affermare, in sintonia con il
pensiero della Dottrina dominante, che la
dichiarazione è un atto che attiene alla
liquidazione ed alla riscossione dell ’ imposta
dovuta. Essa serve proprio ed esclusivamente a
questo:
a
portare
a
conoscenza
dell ’ amministrazione i fatti ai quali la legge
ricollega il debito d’imposta ed a tradurre in
somma liquida la base imponibile, attraverso
una valutazione analitica o sintetica degli
elementi
che
la
compongono
(quindi
dichiarazione di scienza).
LA MODIFICABILITA’ DELLA
DICHIARAZIONE
Il problema della ritrattabilità
• La dichiarazione d’imposta è irretrattabile
nel senso che una volta presentata resta
acquisita all’Amministrazione Finanziaria
come elemento di decisione e nessun
ulteriore comportamento del dichiarante
può far si che quella dichiarazione non sia
mai esistita
• La dichiarazione costituisce la base sulla
quale l’ufficio ha diritto di fare affidamento
Il problema della
ritrattabilità…segue
• La dichiarazione è uno strumento di prova per
l’Amministrazione e dispensa quest’ultima dal verificare
se corrispondano al vero le affermazioni in essa
contenute sfavorevoli allo stesso dichiarante.
Il problema della
ritrattabilità…segue
• Ciò premesso, col termine di ritrattabilità si vuole
indicare la possibilità, data al contribuente, di
prospettare all ’ Amministrazione o al giudice
tributario ulteriori elementi di fatto e/o di diritto
che possano inficiare l ’ attendibilità della
dichiarazione già presentata. Tale potere del
contribuente si specifica operando rettifiche ed
integrazioni, volendo intendere con l ’ ultimo
termine, la comunicazione di fatti nuovi, cioè non
risultanti dalla dichiarazione già presentata
RITRATTABILITA’ E DICHIARAZIONE
DI SCIENZA
• La dichiarazione di scienza fa sì che il soggetto
passivo è in grado di modificare sempre la
dichiarazione entro i limiti temporali stabiliti dalla
legge, indicando nuovi elementi che possono
aumentare o ridurre la fattispecie imponibile
precedentemente dichiarata.
• La nuova dichiarazione annulla e sostituisce la
precedente.
IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
• Errore a vantaggio del contribuente (in danno
dell’amministrazione):
• L’art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 435/2001 ha
modificato, dal 1° gennaio 2002, l’art. 2, comma 8, del
D.Lgs. n. 322/1998, prevedendo per il contribuente,
salva l ’ applicazione delle sanzioni, la possibilità
d ’ integrare e correggere errori ed omissioni
dell’originaria dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e del
sostituto d ’ imposta, regolarmente presentate, entro i
termini ordinari di decadenza dell ’ azione di
accertamento, previsti dall ’ art. 43 del D.P.R. n.
600/1973, vale a dire entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello entro cui la dichiarazione
doveva essere presentata
IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
• Errore in danno del contribuente:
• L ’ art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 435/2001
introduce inoltre nello stesso art. 2 il comma 8-bis,
secondo il quale le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e
dei sostituti d ’ imposta possono essere integrate dai
contribuenti – a loro favore – per correggere errori od
omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o di
un minor credito, mediante una dichiarazione da
presentare entro il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d ’ imposta successivo. L ’ eventuale credito risultante
dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in
compensazione ai sensi dell ’ art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997
IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
• L ’ art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
disciplina, invece, la procedura per
richiedere il rimborso delle imposte
versate in eccesso entro il termine di
decadenza di 48 mesi dalla data del
versamento stesso. Tale istanza può
essere presentata in caso di errore
materiale, duplicazione ed inesistenza
totale o parziale dell ’ obbligo di
versamento
Ravvedimento operoso art. 13 D.Leg.vo n.
472/1997 (no)
• Nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472
del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo.
• Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano
iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle
sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO (no)
• SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE (D.LGS 471/97, ART.1)
• Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al
240% dell ’ ammontare delle imposte dovute con un
minimo di € 258,00.
• Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da €
258,00 ad € 1.032,00. Essa può essere aumentata fino
al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta
delle scritture contabili
IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO (no)
• RAVVEDIMENTO OPEROSO (D.LGS 472/97, ART.13)
• LA SANZIONE E’ RIDOTTA:
• Comma 1, lettera b) – ad 1/5 del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale
è stata commessa la violazione.
• Comma1, lettera c) – ad 1/8 del minimo di quella
prevista per l ’ omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo
non superiore a 90 giorni.
I controlli formali ex art. 36-bis e 36 ter/DPR 600
del 1973:
• La liquidazione: ex art. 36 – bis: vi vengono sottoposte “tutte le
dichiarazioni” presentate;
• L’ufficio effettua un controllo di coerenza interna: controlla l’assenza
di errori di calcolo e di errori materiali;
• Viene svolta entro il termine di presentazione della dichiarazione
dell’anno successivo,
• In caso di anomalie l’Ufficio invia una comunicazione e il
contribuente ha a disposizione 30 gg. per far pervenire sue
osservazioni o per procedere al pagamento (in questo caso con una
riduzione delle sanzioni).
• Nel caso in cui le osservazioni non sono condivise o il contribuente
rimane inerte prende avvio la fase della riscossione: il credito viene
iscritto a ruolo e il contribuente riceverà la notifica di una cartella di
pagamento.
I controlli formali ex art. 36-bis e 36 ter/DPR 600
del 1973:
• Il controllo formale ex art. 36 – ter: vi vengono sottoposte solo le
dichiarazioni selezionate;
• L’ufficio effettua un controllo di congruenza con i documenti
giustificativi: l’uff. può chiederne l’esibizione al contribuente;
• Viene svolta entro il 31 dicembre del biennio successivo a quello di
presentazione;
• In caso di anomalie l’Ufficio invia una comunicazione e il
contribuente ha a disposizione 30 gg. per far pervenire sue
osservazioni o per procedere al pagamento (in questo caso con una
riduzione delle sanzioni).
• Nel caso in cui le osservazioni non sono condivise o il contribuente
rimane inerte prende avvio la fase della riscossione: il credito viene
iscritto a ruolo e il contribuente riceverà la notifica di una cartella di
pagamento.
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