I SOGGETTI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO 1 Soggetto attivo Amministrazione Finanziaria erariale, da intendersi: uffici centrali e periferici preposti alle entrate pubbliche dello Stato (in particolare alle entrate tributarie) e non uffici relativi alla spesa pubblica né quelli di Amministrazione attiva (sanità, istruzione, difesa, ..) Regioni ed enti locali per tributi propri (si rinvia alla lezione sul federalismo fiscale) 2 Struttura dell’A.F. Ministero dell’Economia e delle Finanze (ha riunito Ministero Finanze, Tesoro, del bilancio e della programmazione economica), che svolge attività di indirizzo e controllo verso le Agenzie e detta gli indirizzi complessivi di politica economica 3 Strutture che fanno capo al Ministero: ANAGRAFE TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA SECIT SSEF 4 AGENZIE FISCALI Istituite con D.lgs. 300/99: sono enti pubblici strumentali con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa. In tal modo si separano le funzioni politiche (Ministero) da quelle amministrative (Agenzie) 5 Quindi si ha: Potere impositivo: titolarità in capo allo Stato Potere di indirizzo: al Ministero, ma Agenzia può emanare propri atti Tra Ministero e Agenzia viene stipulata una convenzione sugli obiettivi da raggiungere, l’andamento della gestione, i vincoli, le risorse, etc. 6 SOGGETTI ESTERNI Concessionario riscossione (Equitalia SpA) Garante dei diritti del contribuente (art. 13 L. 212/00) 7 Ruolo del soggetto attivo (A.F.) 1. Attuazione del tributo nelle fasi di: • • • accertamento (quantificazione base imponibile) liquidazione (determinazione imposta) riscossione 8 …. 2. Attività di indirizzo attraverso circolari, note, risoluzioni (si rinvia a lezione sulle fonti del diritto) L’Attività normativa è invece deputata al solo Ministero, attraverso regolamenti (limite art. 23 Cost.) 9 ….. 3. Attività conoscitiva: attraverso l’utilizzo di poteri istruttori 10 I soggetti passivi Nel prelievo tributario vengono coinvolti diversi soggetti, che hanno obblighi di varia natura (posizioni di tipo passivo) nei confronti dello Stato 11 Tipologia di situazioni passive: • obbligazione tributaria (pagamento del tributo, che grava tipicamente sul contribuente vero e proprio) • obblighi di natura formale e strumentale (possono gravare sia sul contribuente, sia su altri soggetti) 12 Dopo la riforma degli anni 70, la fase di attuazione del tributo è lasciata in prima battuta al contribuente (cui quindi sono imposti vari obblighi) ed a altri soggetti coinvolti. Si parla di autodichiarazione ed autoliquidazione del tributo. Solo in una fase successiva ed eventuale di controllo e rettifica interviene l’Amministrazione 13 Per soggetti passivi, quindi, si intendono: • quei soggetti che sono obbligati al pagamento dell’imposta e, in caso di mancato pagamento, sono soggetti all’esercizio del potere coattivo da parte dell’Amministrazione per la riscossione • quei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento tributario 14 Situazione standard: il soggetto riceve il pagamento per una attività di lavoro o per un capitale in denaro investito; la situazione (afflusso di reddito) esprime una capacità contributiva, ossia una forza economica che manifesta la capacità del soggetto a contribuire alle spese pubbliche; il soggetto passivo è tenuto al pagamento delle imposte Situazione <atipica>: es. datore di lavoro e notaio 15 Nella situazione atipica, il soggetto chiamato al pagamento delle imposte è soggetto diverso dal contribuente, ossia da colui che manifesta la capacità contributiva 16 Tale situazione è legittima rispetto al principio di capacità contributiva se: l’obbligo risponde ad una funzione, apprezzabile, di agevolare il pagamento e l’accertamento l’obbligo non espone il soggetto al rischio di essere totalmente inciso dal peso economico dell’imposta (infatti il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione eroganda; il notaio riceve dal cliente i soldi in anticipo rispetto al versamento) Per questi motivi la rivalsa è considerata come normalmente obbligatoria, è facoltativa in casi marginali. 17 Riepilogando, si distinguono i seguenti soggetti passivi: • Contribuente • Sostituto d’imposta (soggetto passivo improprio) • Responsabile d’imposta (soggetto passivo improprio) 18 Sostituto d’imposta (art. 64 co. 1 DPR 600/73) Il sostituto è colui che è obbligato al pagamento delle imposte in luogo del contribuente, per fatti e situazioni a questi riferibili, cioè per fatti che manifestano una capacità contributiva altrui. La rivalsa è obbligatoria, salvo diversamente stabilito dalla legge. La sostituzione estromette (tendenzialmente) il contribuente dalla fase di attuazione e dal pagamento… 19 … Vanno però distinte: 1) Ritenuta a titolo di imposta, in cui il sostituito non ha alcun obbligo di dichiarare e neppure di versare, poiché il provento non va nell’insieme dei redditi del sostituito; ogni obbligo formale e di versamento si esaurisce con gli adempimenti del sostituto. In caso di omesso versamento, il Fisco si può rivolgere solo al sostituto (salvo che il sostituito non abbia nemmeno subito la ritenuta: in tal caso c’è una obbligazione solidale) 20 … 2) Ritenuta a titolo di acconto, laddove, a fronte della trattenuta e versamento da parte del sostituto, il sostituito deve comunque dichiarare i redditi al lordo nella propria dichiarazione, detraendo dall’imposta lorda le ritenute già versate dal sostituto. 21 Responsabile di imposta (art. 64 co. 3 DPR 600/73) E’ colui che è obbligato al pagamento del tributo insieme al soggetto passivo (es. notaio), per fatti e situazioni esclusivamente a questi riferibili. Qui è previsto il diritto di rivalsa (non l’obbligo). 22 Problema: quali sono i soggetti passivi a fronte di attività svolte congiuntamente da più persone fisiche o beni? Si tratta di esaminare il profilo della solidarietà. 23 La soggettività tributaria è attribuita a complessi di persone – beni quando hanno un’autonomia patrimoniale rispetto alle persone che ne fanno parte. Il tributo è dovuto in quanto c’è una capacità contributiva. 24 Il problema della soggettività tributaria emerge ogni volta che un complesso di beni – persone risponde ai fini del prelievo con un patrimonio diverso da quello delle singole persone fisiche che lo compongono. Casi problematici (solidarietà): Società di persone Famiglia Impresa familiare Stabile organizzazione Gruppi di imprese Trust 25 Famiglia (redditi familiari) Fino agli anni ’70 sistema del cumulo familiare dei redditi. Oggi la famiglia non è soggettivizzata e non vi è cumulo, ma solo deduzioni e detrazioni dal reddito del singolo 26 …. Impresa familiare (art. 230 bis C.C./art. 5, IV co, TUIR) Non ha autonoma soggettività tributaria I redditi sono imputati a ciascun familiare – partecipante pro-quota E’ un’impresa individuale: titolare e collaboratore rispondono autonomamente verso il Fisco 27 Società (di persone e di capitali) ed Enti commerciali e non (anche in regime di trasparenza, la soggettività è dell’ente collettivo ai fini II.DD., IVA, ICI, etc.) Stato, enti locali ed enti pubblici 28 Stabile organizzazione Non ha autonoma soggettività tributaria E’ un tutt’uno con la casa madre (dal punto di vista economico – giuridico) 29 Riprendiamo la nozione di solidarietà tributaria che si ha quando più soggetti sono tenuti al pagamento della stessa obbligazione tributaria (es. imposta di registro in una compravendita) 30 La solidarietà in ambito tributario: Riguarda solo il lato passivo Per la disciplina fiscale, assente, si applica per analogia la disciplina civilistica (art. 1294 ss C.C.) La solidarietà consente di realizzare (in presenza di più soggetti passivi) il loro concorso alle spese pubbliche in ragione della rispettiva capacità contributiva 31 La solidarietà può essere: sostanziale (pagamento imposta) formale (adempimenti strumentali) 32 Solidarietà sostanziale Può aversi una: 1. Solidarietà paritetica Quando gli effetti di un’unica fattispecie imponibile sono riferibili simultaneamente a diversi soggetti, che si trovano rispetto ad essa nella relazione prevista ex lege (il fatto imponibile è riferibile contemporaneamente a più soggetti). Il presupposto cioè è posto in essere da più soggetti: questi sono obbligati in solido (ciascuno risponde per l’intero), la capacità contributiva si riferisce nella sua interezza ad ogni soggetto passivo . 33 …. Solidarietà dipendente Quando il presupposto è riferibile ad uno o più soggetti ma la norma tributaria coinvolge nell’obbligazione tributaria anche altri soggetti ai quali la capacità contributiva non è riferibile. Essa può essere Contestuale : contemporaneamente al verificarsi della fattispecie imponibile tipica Successiva / sopravvenuta: subentra dopo che si sono esauriti gli effetti della fattispecie imponibile 2. 34 …. La solidarietà dipendente implica un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra fattispecie tipica del tributo e fattispecie estensiva della responsabilità: l’obbligazione del coobbligato dipendente è strettamente connessa a quella principale. Nei rapporti interni il diritto di rivalsa del coobbligato dipendente sarà per intero anziché pro quota, in base a capacità contributiva. 35 Tesi della supersolidarietà tributaria (in passato prevalente) L’avviso di accertamento e tutti gli atti (es. sentenza) notificati solo ad uno dei condebitori hanno effetto anche per gli altri. Quindi se non impugnato, l’atto diviene definitivo per tutti. Il pagamento può quindi essere richiesto per l’intero solo ad uno, salvo il diritto di regresso di costui nei confronti degli altri. 36 … Suddetta teoria, pur giustificata considerando che nella solidarietà tributaria c’è unicità di rapporti e che ogni condebitore può considerarsi rappresentante ex lege degli altri condebitori, è stata ritenuta incostituzionale per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. (contraddittorio e difesa). 37 Tesi oggi prevalente Si applicano le norme del c.c. sulla solidarietà (artt. 1292 ss.) Gli atti dell’accertamento e processuali possono riferirsi solo al singolo condebitore La sentenza sfavorevole non ha effetto sugli altri debitori La sentenza favorevole, invece, può essere opposta dagli altri debitori, a meno che per questi non vi sia un giudicato sfavorevole o questi abbiano già prestato acquiescenza all’atto (cioè abbiano pagato) 38 Problema: è possibile una diversa definizione del rapporto di imposta tra i soggetti a causa di distinte le vicende processuali e procedimentali. La soluzione sarebbe l’istituto del litisconsorzio necessario (partecipazione necessaria di tutti i soggetti in tutte le fasi), sia a livello di procedimento sia di processo. 39