I SOGGETTI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO Lezioni 5/6 ottobre 2011 1 SOGGETTIVITA’ TRIBUTARIA 2 Istituto tipico del diritto tributario finalizzato all’attuazione del prelievo in funzione del concorso di tutti ai carichi pubblici. Soggetto Centro di imputazione di effetti giuridici tributari. Tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nella fase di attuazione del tributo. Essi possono essere titolari di differenti situazioni giuridiche soggettive. 3 Soggetti 4 Stato Enti pubblici e non Loro ausiliari Contribuente Responsabile di imposta Sostituto di imposta Soggetto attivo: definizione Soggetto cui si imputa l’incremento patrimoniale in cui si risolve il tributo Ovvero Centro di imputazione dell’arricchimento economico che obbliga al concorso alle spese pubbliche 5 Soggetto passivo: definizione 6 Colui che per l’operare del tributo concorre alle pubbliche spese a seguito del verificarsi del fatto presupposto previsto dalla legge … segue (due criteri coincidenti) 7 Soggetto che subisce la decurtazione patrimoniale per effetto della applicazione del tributo Soggetto al quale è imputabile la capacità contributiva manifestata dal presupposto Lo Stato può essere anche soggetto passivo? Sì: non esiste un principio generale di non assoggettabilità a tassazione dello Stato (es. Ici su immobili di proprietà). 8 I soggetti attivi La potestà amministrativa di imposizione 9 10 Potestà normativa di imposizione (potere di introdurre i tributi) Potestà amministrativa di imposizione (che compete agli organi amministrativi cui è demandata l’attuazione del tributo – accertamento, riscossione, irrogazione di sanzioni) Soggetti attivi 11 Amministrazione Finanziaria erariale, da intendersi: uffici centrali e periferici preposti alle entrate pubbliche dello Stato (in particolare alle entrate tributarie) e non uffici relativi alla spesa pubblica (ragioneria, tesoreria) né quelli di Amministrazione attiva (sanità, istruzione, difesa, etc.) Regioni ed enti locali per tributi propri (si rinvia alla lezione sul federalismo fiscale) Amministrazione finanziaria E’ dotata di particolari poteri attraverso i quali procede all’applicazione del tributo. Dall’esercizio di tali poteri scaturiscono atti e provvedimenti dotati dei caratteri e degli effetti tipici dei provvedimenti amministrativi (autoritarietà, imperatività, esecutività, etc.) 12 Struttura dell’A.F. 13 Ministero dell’Economia e delle Finanze Strutture che fanno capo al ministero Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio) Soggetti esterni (ausiliari) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Ha riunito i Ministeri delle Finanze, del Tesoro, del Bilancio e Programmazione economica attività di indirizzo e vigilanza verso le agenzie elaborazione degli indirizzi complessivi di politica economica e finanziaria, bilancio 14 Strutture che fanno capo al Ministero Anagrafe 15 tributaria (raccolta di dati riguardanti i contribuenti) Corpo della guardia di finanza (gli agenti hanno le stesse funzioni dei funzionari dell’agenzia, ma si limitano a rilevare le violazioni non l’accertamento; compiti di polizia anche più ampi) SECIT (servizio consultivo ed ispettivo tributario): consulenza SSEF (Scuola Superiore dell’economia e delle Finanze) AGENZIE FISCALI - Nel sistema previgente: uffici del ministero, distinti per imposte (dirette, Iva, registro, etc.) - Istituite con D.lgs. 300/99: sono enti pubblici economici strumentali con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria - In tal modo si sono separate le funzioni politiche (Ministero) da quelle amministrative (Agenzie) 16 Agenzia delle entrate 17 Amministra tutti i tributi erariali, con l’eccezione di quelli doganali e delle accise, che sono di competenza dell’Agenzia delle dogane. Vertice dell’Agenzia delle entrate: Direttore generale da cui dipendono le Direzioni regionali … segue 18 Gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate svolgono compiti strettamente operativi (controllano le dichiarazioni, svolgono indagini, emettono accertamenti, formano i ruoli, dispongono i rimborsi, rappresentano l’agenzia in sede contenziosa, etc.) Ministero/Agenzie 19 Potere impositivo: titolarità in capo allo Stato Potere di indirizzo: al Ministero, ma Agenzia può emanare propri atti (circolari, risoluzioni; etc.) Tra Ministero e Agenzia viene stipulata una convenzione circa gli obiettivi da raggiungere, l’andamento della gestione, i vincoli, le risorse, etc. SOGGETTI ESTERNI (ausiliari) Soggetti che si interpongono tra i soggetti attivi e i soggetti passivi nelle diverse fasi di attuazione del tributo al fine di: superare le diffidenze reciproche tra fisco e contribuenti in una rinnovata ottica di collaborazione, rendendo i rapporti tra soggetti attivi e passivi più efficaci e trasparenti 20 21 Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) Aziende di credito e uffici postali per il versamento delle imposte Messi comunali, del concessionario e uffici giudiziari CAAF (imprese e dipendenti) Garante dei diritti del contribuente (art. 13 L. 212/00) Garante del contribuente 22 Istituito presso ogni Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate formato da tre membri, scelti e nominati dal Presidente della Commissione tributaria regionale, all'interno di alcune categorie particolarmente qualificate (magistrati; professori universitari; notai; dirigenti dell'Amministrazione finanziaria; ufficiali della Guardia di finanza; professionisti designati dai rispettivi ordini professionali) Funzione 23 Tutela del contribuente contro le disfunzioni, irregolarità, scorrettezze dell’agire dell’A.F., che possano incrinare il rapporto di fiducia tra questa ed i contribuenti. Es. Stimolare le procedure di autotutela È organo autonomo senza poteri autoritativi Funzione di mera persuasione morale Ruolo del soggetto attivo (A.F.) 1. • • • 24 Attuazione del tributo nelle fasi di: accertamento (quantificazione base imponibile) liquidazione (determinazione imposta) riscossione … segue 2. Attività di indirizzo attraverso circolari, note, risoluzioni (si rinvia alla lezione sulle fonti del diritto) L’attività normativa è invece demandata al solo Ministero, attraverso regolamenti (limite art. 23 Cost.) 25 … segue 3. Attività conoscitiva attraverso l’utilizzo di poteri istruttori (inviti a comparire, questionari, richiesta di chiarimenti, accessi ispezioni verifiche, indagini bancarie) 26 Caratteri della potestà amministrativa di imposizione 27 Discrezionalità dell’A.F.? Discrezionalità come modalità di esercizio del potere, bilanciando gli interessi in gioco nella scelta del risultato finale Discrezionalità vs. Attività vincolata Può l’A.F. scegliere se applicare una norma e come applicarla valutando gli interessi coinvolti? 28 Ipotesi di discrezionalità 29 Scelte di rateizzazione: l’A.F. può concedere su richiesta del contribuente la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Ampi margini di apprezzamento nel ricorso ad accertamento induttivo (no esercizio di poteri discrezionali) Principio di indisponibilità della potestà di imposizione 30 L’ente impositore non può rinunciare all’esercizio della potestà di imposizione se non nei casi previsti dalla legge (es. condono) Giusto procedimento 31 L'Amministrazione finanziaria deve agire osservando le regole del giusto procedimento, che è un principio generale dell'ordinamento giuridico 32 La disciplina dei procedimenti tributari si trae, innanzitutto, dalla L. n. 241/1990, in tema di procedimenti amministrativi e dallo Statuto dei diritti del contribuente Le norme legislative sui procedimenti tributari devono essere interpretate e integrate in base ai principi che si traggono dalla Costituzione (specie art. 97), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‘uomo (CEDU) e dai Trattati UE. L'art. 1 della L. n. 241 indica, come principi generali dell'attività amministrativa, i principi di: economicità efficacia pubblicità trasparenza ed i principi dell'ordinamento comunitario 33 Non tutte le norme della legge generale sui procedimenti amministrativi si applicano ai procedimenti tributari. Si applicano: norme che contengono principi generali, norme sul responsabile del procedimento, norme in tema di efficacia e invalidità dei provvedimenti amministrativi Non si applicano: norme in tema di accesso 34 Il contraddittorio 35 Nel diritto tributario non vi sono norme che prevedono, in via generale, l’obbligo del contraddittorio Il contraddittorio nei procedimenti amministrativi è considerato obbligatorio dal diritto comunitario (quindi lo è anche secondo il diritto interno) L’obbligatorietà discende dal principio di imparzialità e buon andamento P.A. (art. 97 Cost.) Per la giurisprudenza non è sempre obbligatorio Es. è facoltà dell’A.F. instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere un accertamento fondato su presunzioni desunte da conti correnti bancari Es. è obbligatorio nei casi di applicazione di studi di settore 36 Collaborazione e buona fede 37 Principio previsto dallo Statuto del contribuente Applicazione del principio ex art. 97 Cost. Esempi 38 Ritiro atti impositivi illegittimi (autotutela) Comprensibilità dei modelli di dichiarazione con relative istruzioni Cautele nelle verifiche, ispezioni, accessi Obbligo di motivazione degli atti Non richiedere al contribuente documenti o informazioni di cui l’A.F. è già in possesso 39 Viola il principio di buona fede il contribuente che non provvede ad esibire documenti richiesti dall’A.F. Legittimo affidamento 40 La giurisprudenza comunitaria e quella nazionale riconoscono tale principio come principio generale del nostro ordinamento, che regola tutti i rapporti di diritto pubblico. E’ esplicitato dall’art. 2 dello Statuto del contribuente 41 Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori (per la giurisprudenza anche il tributo) al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’A.F. L’A.F. può modificare la propria interpretazione, ma le circolari peggiorative non hanno effetto retroattivo L’interpello Richieste rivolte dal contribuente all’A.F. volte a sollecitarne un intervento chiarificatore Differisce dalle circolari con le quali si esplica l’attività interpretativa generale dell’A.F. rivolta a tutti i contribuenti 42 Diverse tipologie di interpello (differenti procedure ed effetti) 43 Interpello ex art. 11 Statuto del contribuente (ordinario) Interpello ex art. 21 L. 413/1991(antielusivo) Interpello ex art. 37-bis, co. 8, Dpr 600/1973 (interpello disapplicativo) Altri interpelli disapplicativi Interpello ordinario 44 L'istanza può essere presentata solo se concerne una disposizione la cui interpretazione si presenta obiettivamente incerta L’istanza deve riguardare un caso personale e concreto L’istanza deve essere preventiva L’istanza deve contenere l’interpretazione del contribuente 45 L'istanza di parere deve essere inoltrata alla Direzione regionale, che deve rispondere per iscritto entro centoventi giorni; La risposta deve essere motivata. L'Amministrazione non può ignorare l'istanza. E’ tenuta a rispondere. Se tace, il silenzio vale assenso. 46 Qualsiasi atto (impositivo o sanzionatorio), emanato in difformità dalla risposta (espressa o tacita), è illegittimo (la risposta vincola solo l’A.F.) Il parere è vincolante solo con riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello Nell’ipotesi di molteplici istanze riguardanti la medesima questione, l’A.F. può rispondere mediante circolari o risoluzioni 47 Risposta negativa Se il contribuente non intende adeguarsi: 1. Può presentare la dichiarazione discostandosi dal parere ed impugnare poi l'eventuale avviso di rettifica, insieme con il parere presentare una dichiarazione conforme al parere, versare l'imposta e presentare istanza di rimborso 48 Interpello ex art. 21 L. 413/1991(antielusivo) Oggetto: corretta qualificazione giuridica di un fatto e non la corretta interpretazione della norma 49 Procedura 50 Parere preventivo Direzione generale Direzione deve rispondere entro 120 gg Trascorso inutilmente il suddetto termine, il contribuente può inviare una diffida ad adempiere La mancata risposta entro 60 gg dalla diffida ha valore di silenzio-assenso Interpello antielusivo 51 Ex art. 37 bis, co. 8, Dpr 600/1973 (Es. deduzione perdite pregresse) Descrizione operazione Dimostrazione intento non elusivo Richiesta disapplicazione di apposite disposizioni elusive Istanza al Direttore regionale AE che la accoglie o respinge con provvedimento definitivo Interpelli disapplicativi 52 Disapplicazione norma sulla indeducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 110. co. 11, Tuir) Procedura interpello antielusivo … segue artt. 167-168 Tuir 53 Disapplicazione regime di trasparenza ai soggetti residenti che possiedono partecipazioni di controllo o di collegamento in Paesi a regime fiscale privilegiato (CFC) Procedura interpello ordinario I soggetti passivi 54 Nel prelievo tributario vengono coinvolti diversi soggetti, che hanno obblighi di varia natura (posizioni di tipo passivo) nei confronti dello Stato 55 Tipologia di situazioni passive: • obbligazione tributaria (pagamento del tributo, che grava tipicamente sul contribuente vero e proprio) • obblighi di natura formale e strumentale (possono gravare sia sul contribuente, sia su altri soggetti) 56 Dopo la riforma degli anni 70, la fase di attuazione del tributo è lasciata in prima battuta al contribuente (cui quindi sono imposti vari obblighi) ed a altri soggetti coinvolti. Si parla di autodichiarazione ed autoliquidazione del tributo. Solo in una fase successiva ed eventuale di controllo e rettifica interviene l’Amministrazione. 57 Caratteri generali della disciplina dei soggetti passivi derivano: 58 Interesse del fisco alla semplificazione dei rapporti con i contribuenti Rafforzamento della garanzia patrimoniale del fisco e dell’interesse alla sicura e rapida riscossione del tributo Così si giustifica il coinvolgimento nell’attuazione del tributo di figure quali quelle del sostituto di imposta e del responsabile di imposta (soggetti che non realizzano il presupposto), nonché la elaborazioni di istituti quali quello della solidarietà tributaria (estensione della responsabilità patrimoniale a tutti coloro che realizzano il presupposto). 59 Soggetti passivi 60 Contribuente Sostituto di imposta (soggetto passivo improprio) Responsabile di imposta (soggetto passivo improprio) La solidarietà tributaria 61 Si ha quando più soggetti sono tenuti ad adempiere in solido l’obbligazione tributaria L’adempimento di uno dei coobbligati (per l’intero) libera tutti gli altri Chi ha pagato l'intero ha diritto di regresso e può ripetere dai condebitori (soltanto) la quota che compete a ciascuno di essi La solidarietà tributaria Solidarietà sostanziale (pagamento del tributo) Solidarietà formale (adempimenti strumentali) Es. la presentazione della dichiarazione da parte di un coobbligato libera tutti In caso di sanzioni, queste sono applicabili nei confronti di ciascuno. 62 La solidarietà tributaria 63 Anche l’obbligazione tributaria come quella civile può essere solidale Sono espressamente indicati i casi in cui l’obbligazione tributaria è solidale In assenza di una normativa fiscale della solidarietà tributaria, si applica per analogia la disciplina civilistica (artt. 1292 ss. c.c.) Riguarda solo il lato passivo La solidarietà consente di realizzare, in presenza di una pluralità di soggetti passivi, il loro concorso alle spese pubbliche in ragione delle rispettive capacità contributive La solidarietà sostanziale Paritetica Dipendente 64 Solidarietà paritetica 65 Il presupposto del tributo è riferibile contestualmente ad una pluralità di soggetti passivi È frequente nell’ambito delle imposte dirette Le norme che prevedono la solidarietà paritetica hanno carattere eccezionale Esempi 66 Imposta di registro: stipula di un contratto di compravendita (soggetto a registrazione) - le parti contraenti sono obbligate in solido Imposta sulle successioni: gli eredi rispondono in solido, diversamente da quanto previsto dal c.c. con riferimento alla generalità dei debiti ereditari (ciascun erede pro quota) La solidarietà dipendente 67 Il presupposto è riferibile ad uno o più soggetti ma la norma tributaria coinvolge nell’obbligazione tributaria anche altri soggetti ai quali la capacità contributiva non è riferibile. 68 Vi è, pertanto, un obbligato principale, che ha posto in essere il presupposto del tributo, ed un obbligato dipendente (responsabile di imposta), che non ha posto in essere il presupposto, ma è comunque obbligato in solido per aver posto in essere una fattispecie collaterale La solidarietà dipendente implica un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra fattispecie tipica del tributo (principale) e fattispecie estensiva della responsabilità (secondaria): L’obbligazione del coobbligato dipendente è strettamente connessa a quella principale (in tanto esiste in quanto esiste l’obbligazione principale) 69 Responsabile di imposta (art. 64, co. 3, Dpr 600/73) E’ colui che è obbligato al pagamento del tributo insieme al soggetto passivo (es. notaio), per fatti e situazioni esclusivamente a questi riferibili. È previsto il diritto di rivalsa (non l’obbligo). 70 71 Ciò che distingue il responsabile d'imposta dal coobbligato della solidarietà paritaria è il fatto che la sua responsabilità non deriva dall'aver concorso a realizzare il presupposto dell'imposta, ma dall'aver posto in essere una fattispecie ulteriore e diversa. 72 Nei rapporti interni il diritto di rivalsa del coobbligato dipendente sarà per intero anziché pro quota, in base a capacità contributiva. Nei rapporti esterni (con il fisco) il responsabile è un coobbligato in solido come nell’ipotesi di solidarietà paritetica Esempio di solidarietà dipendente 73 Nell'imposta di registro, il notaio che redige un atto è obbligato al pagamento dell'imposta (principale) insieme con le parti contraenti; le parti realizzano il presupposto del tributo, ed il notaio è tenuto in quanto «responsabile». Tesi della c.d. supersolidarietà tributaria Tesi elaborata dalla giurisprudenza e prassi amministrativa L’avviso di accertamento e tutti gli atti (es. sentenza) notificati solo ad uno dei condebitori producono effetti nei confronti anche degli altri condebitori Quindi se non impugnato, l’atto diviene definitivo per tutti Il condebitore cui non è stato notificato l’atto ne subisce gli effetti senza possibilità di difesa 74 75 Si è parlato di solidarietà formale o processuale o di supersolidarietà (mettendo in evidenza l’iniquità di questa tesi) Suddetta teoria, giustificata considerando che nella solidarietà tributaria c’è unicità di rapporti e che ogni condebitore può considerarsi rappresentante ex lege degli altri condebitori, è stata ritenuta incostituzionale per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. (contraddittorio e difesa). 76 Tesi oggi prevalente 77 Si applicano le norme del c.c. sulla solidarietà (artt. 1292 ss.) Gli atti dell’accertamento e processuali possono riferirsi solo al singolo condebitore La sentenza sfavorevole non ha effetto sugli altri debitori La sentenza favorevole, invece, produce effetti in capo agli altri debitori, a meno che per questi vi sia un giudicato sfavorevole o questi abbiano già prestato acquiescenza all’atto (cioè abbiano pagato) (si applica l’art. 1306 c.c.) Conseguenze 78 L’A.F. ha facoltà, come qualsiasi altro creditore di notificare l’avviso di accertamento a tutti i coobbligati o ad uno (o alcuni) soltanto, fermo restando che l’atto esplica effetti nei soli confronti del soggetto al quale è stato notificato Se i coobbligati impugnano l’atto con distinti ricorsi possono aversi esiti diversi, tanti quanti sono i processi instaurati Problema È possibile una diversa definizione del rapporto di imposta tra i soggetti a causa di distinte vicende processuali e procedimentali. La soluzione sarebbe l’istituto del litisconsorzio necessario (partecipazione necessaria di tutti i soggetti in tutte le fasi), sia a livello di procedimento sia di processo. 79 La sostituzione tributaria 80 L'obbligazione tributaria, o altri debiti tributari, sono posti a carico di un soggetto diverso da colui che realizza il presupposto del tributo Il sostituto di imposta (art. 64, co. 1, Dpr 600/73) Il sostituto è colui che è obbligato al pagamento del tributo in luogo del contribuente, per fatti e situazioni a questi riferibili, cioè per fatti che manifestano una capacità contributiva altrui. La rivalsa è obbligatoria, salvo diversa previsione della legge. La sostituzione estromette (tendenzialmente) il contribuente dalla fase di attuazione e dal pagamento. 81 82 Il presupposto della sostituzione tributaria è che un soggetto (il sostituto) corrisponde somme o altri valori ad un altro soggetto (il sostituito) ed è tenuto ad operare una ritenuta e a versarla. Il coinvolgimento di un soggetto terzo (sostituto), nell'attuazione del tributo, è per il fisco garanzia che non vi sarà evasione, essendo il terzo in posizione fiscalmente neutrale Il soggetto passivo resta il contribuente, che realizza il presupposto Sostituti di imposta a) b) c) d) e) f) 83 Soggetti passivi Ires, le società di persone e le associazioni, gli imprenditori individuali, coloro che esercitano arti e professioni, i curatori fallimentari, quando corrispondono: somme o valori che costituiscono reddito di lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente compensi di lavoro autonomo provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari interessi, dividendi e altri redditi di capitale compensi per avviamento commerciale premi e vincite I sostituti, nei casi in cui corrispondono somme o valori, devono operare una ritenuta (a titolo definitivo o provvisorio) e devono versare le somme ritenute. 84 Rapporti tra sostituto e sostituito 85 Rapporto di rivalsa, in base al quale il sostituto ha il diritto-dovere di operare le ritenute (sanzione amministrativa in caso di violazione dell’obbligo) Rapporto di diritto privato e non tributario: i rapporti tributari intercorrono tra fisco e contribuente Due tipologie di sostituzione tributaria Sostituzione a titolo di imposta (c.d. a titolo definitivo) Sostituzione a titolo di acconto Sotto il profilo della rivalsa non sussistono differenze. Nel secondo caso il sostituto rilascia un certificato al sostituito (CUD) 86 Sostituzione a titolo di imposta 87 Il sostituito non ha alcun obbligo di dichiarare e neppure di versare, poiché il provento non confluisce nel reddito complessivo del percipiente (no tassazione progressiva) Ogni obbligo formale e di versamento si esaurisce con gli adempimenti del sostituto Tra fisco e sostituito non vi è alcun rapporto In caso di omesso versamento, il Fisco si può rivolgere solo al sostituto 88 In caso di omessa ritenuta (e omesso versamento) sostituto e sostituito sono obbligati in solido (imposte, sanzioni e interessi) Situazione successiva di natura patologica dalla quale deriva la coobbligazione solidale del sostituito Si tratta di coobbligazione dipendente: il sostituto è obbligato per un debito altrui 89 In realtà, al fisco basta l’obbligazione del sostituto. Anche perché, la sostituzione è prevista in alcuni casi per tutelare il diritto alla riservatezza del contribuente (es. titolare di conto corrente bancario); in altri, perché il contribuente non è facilmente raggiungibile (non residente) 90 La sostituzione d'imposta costituisce una deroga alla tassazione progressiva delle persone fisiche; è perciò prevista in un numero limitato di casi, tra cui: compensi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti dividendi e altri redditi di capitale spettanti a non residenti alcuni redditi di capitale e vincite Sostituzione a titolo di acconto 91 A fronte delle ritenute operate dal sostituto, il sostituito deve comunque dichiarare il proprio reddito complessivo (comprensivo delle ritenute subite), detraendo poi dall’imposta lorda del periodo le ritenute già versate dal sostituto. 92 Non vi è pertanto alcuna sostituzione Due rapporti indipendenti: rapporto fiscosostituto e rapporto fisco-sostituito (soggetto passivo) Il sostituto è soggetto passivo di un autonomo obbligo di versamento. Il versamento estingue definitivamente la sua obbligazione nei confronti del fisco 93 Le ritenute di acconto costituiscono, per chi le subisce, un acconto dell'imposta che sarà dovuta sui redditi di quel periodo d'imposta. Chi subisce la ritenuta acquisisce un credito di pari ammontare nei confronti del fisco, che sarà indicato nella dichiarazione dei redditi e sarà detratto dal debito d'imposta di quell'anno. La sostituzione a titolo d'acconto realizza dunque una forma di riscossione anticipata e non pone deroghe alla progressività: essa ha perciò una sfera di applicazione assai ampia. Omesso versamento delle ritenute 94 Rapporto fisco-sostituito: il sostituito acquista ugualmente una sorta di credito verso il fisco Rapporto fisco-sostituto: il fisco può agire solo nei confronti del sostituto, in capo al quale sussiste l’obbligo del versamento Ritenute non effettuate e non versate 1. 2. 95 Se il sostituito dichiara quelle somme includendole nei suoi redditi complessivi, e quindi si costituisce debitore, esso adempiendo - libera anche il sostituto Se il sostituito non si costituisce debitore e non dichiara le somme oggetto di ritenuta: il sostituto resta l’unico obbligato nei confronti del fisco; il sostituto mantiene il diritto-dovere di rivalsa (rivalsa successiva) Ossia 96 Il sostituito non ha l’obbligo di corrispondere al fisco le somme che avrebbero dovuto formare oggetto di ritenuta Non vi è solidarietà tra sostituto e sostituito come nel caso della sostituzione a titolo di imposta Cosa può fare l’A.F.? 97 Accertare nei confronti del sostituto e del sostituito Pretendere il pagamento solamente dal sostituto Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il fisco può agire anche nei confronti del sostituito, il quale è obbligato solidale Gli istituti del sostituto e del responsabile di imposta sono compatibili con il principio di capacità contributiva? Sì, in quanto l’obbligo posto in capo a queste figure risponde ad una funzione, apprezzabile, di agevolare il pagamento e l’accertamento l’obbligo non espone il soggetto al rischio di essere totalmente inciso dal peso economico dell’imposta (infatti il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione eroganda; il notaio riceve dal cliente i soldi in anticipo rispetto al versamento) Per questi motivi la rivalsa è considerata come normalmente obbligatoria, è facoltativa in casi marginali. 98 Traslazione e rivalsa 99 Traslazione fenomeno economico Rivalsa istituto giuridico (Es. la neutralità dell’Iva è garantita dal duplice meccanismo della detrazione e della rivalsa) I patti di accollo dell’imposta 10 0 Salvo che nei casi di rivalsa obbligatoria, i privati possono stipulare patti di accollo dell’imposta Patti con i quali un soggetto (accollante) si obbliga verso un altro soggetto (accollato) a far fronte ad un determinato debito tributario che dovesse sopravvenire a carico dell’accollato 10 1 Accollo con rilievo solo interno Accollo con rilievo esterno (nei confronti del fisco): non è ammessa la liberazione del debitore originario (Statuto del contribuente) 10 2 I patti sull’imposta non confliggono con il principio di capacità contributiva. L’art. 53 Cost. non incide sui rapporti tra privati.