Studio Sarragioto
Dr. Gianni Sarragioto
Dr. Riccardo Gavassini
Dottori commercialisti * Revisori contabili
Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
di Padova
A TUTTE LE NOSTRE DITTE CLIENTI
L’ACCESSO E LA VERIFICA IN AZIENDA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
COME AFFRONTARE I CONTROLLI?
Si propone una breve guida sui comportamenti da adottare nel caso di accessi da parte della
Guardia di Finanza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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artt. 51, 52 e 63 del D.P.R. n. 633/72, 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73 e 35 della Legge n.
4/29, per i soggetti percettori di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e assimilati;
artt. 32 e 33, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 e/o dell’art. 1 del R.D.L. n. 63/26 in combinato
disposto con le singole norme contemplate dalle leggi relative ai tributi al cui accertamento
è finalizzato il servizio, nell’ipotesi di soggetto non percettore di redditi d’impresa o di lavoro
autonomo e assimilati;
specifici articoli di legge per il controllo relativo al il riscontro di particolari atti di gestione
ovvero di particolari.
Statuto dei diritti del Contribuente L. n. 212/2000.
CHE COS’E’ LA VERIFICA?
La verifica è una indagine di polizia amministrativa finalizzata a:
- prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie;
- qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa viene sottoposto.
Può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica o società di
persone o ente che abbia posto in essere attività in relazione alle quali le norme tributarie o
finanziarie pongono obblighi o divieti la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa e/o
penale.
OGGETTO DELLA VERIFICA
Esso consiste nel potere dell’Amministrazione Finanziaria di entrare, anche contro la volontà
del soggetto verificato, in determinati luoghi, al fine di effettuare ricerche, ispezioni e verifiche
per l'accertamento delle imposte e la repressione delle violazioni fiscali.
Per poter procedere con la verifica, gli agenti devono essere muniti di un “foglio di servizio”
firmato dal Comandante di Reparto, dall’Ufficiale delegato o da un Funzionario dirigente
dell'ufficio. Si consiglia quindi di verificare la legittimità dell'Ordine di accesso e
verificare i tesserini personali di riconoscimento degli operatori.
L'art 12 della Legge 212/2000 stabilisce che al contribuente devono essere enunciate "le
ragioni giustificative dell'intervento".
Fotocopia dell’originale del foglio di servizio dovrà essere consegnata, soltanto all’atto
dell’accesso, al contribuente, o a chi in quel momento lo sostituisce, notificando il contenuto
del provvedimento.
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DOVE PUÒ AVVENIRE LA VERIFICA?
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Nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali o agricole e relative
pertinenze. Trattasi dei locali dove effettivamente viene esercitata l’attività o
comunque posseduti da imprese commerciali o agricole;
nei locali adibiti ad abitazione o locali adibiti contemporaneamente ad
abitazione e all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso per eseguire l'accesso,
è necessario che gli agenti abbiano richiesto la preventiva autorizzazione al
Procuratore della Repubblica.
presso soggetti (commercialista, consulente, ecc.) che detengono in tutto o in
parte le scritture contabili del contribuente, nel caso in cui quest'ultimo esibisca
apposita attestazione del professionista, recante la specificazione delle scritture, e che
costui non vi si oppongano.
Attenzione: quando si affida la tenuta della propria contabilità ad un commercialista e'
necessario farsi rilasciare un'attestazione in cui il professionista elenchi le
scritture contabili in suo possesso, che deve essere esibita contestualmente alla
richiesta degli organi verificatori, la mancata esibizione e' sanzionata. L'art. 52, comma
1 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che nella ipotesi in cui il contribuente dichiari
"che le scritture contabili o alcune di esse si trovino presso altri soggetti deve esibire
una attestazione dei soggetti stessi recanti la specificazione delle scritture in loro
possesso" e la mancata esibizione dell' attestazione importa l'applicazione della
sanzione di cui al comma 5 della stessa norma. L'esibizione deve essere contestuale con
la richiesta dell'organo investigatore.
in locali non adibiti all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali.
E’ necessario anche in questo caso l’autorizzazione del Procuratore della
Repubblica;
QUANDO E PER QUANTO TEMPO PUÒ DURARE LA VERIFICA?
L'attività di controllo deve svolgersi durante il normale orario di lavoro dell'azienda.
L'art. 12 dello Statuto del contribuente limita la permanenza dei verificatori presso il
contribuente in 30 giorni “lavorativi”, prorogabili di ulteriori 30, nei casi di particolare
complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Attenzione: i 30 giorni possono anche non essere consecutivi!
LE REGOLE DA RISPETTARE PER EVITARE SORPRESE
1.
Se nel caso, accertarsi di avere l’attestazione della tenuta delle scritture contabili rilasciata
dal commercialista.
2.
Per i soggetti obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi, accertarsi di aggiornarlo
giorno per giorno.
3.
Per i soggetti obbligati alla tenuta del registratore di cassa, accertarsi di avere effettuato la
revisione annuale (c.d. bollino verde) e di avere a portata di mano il libretto della
macchina, la comunicazione di avvenuta messa in uso del misuratore all’Agenzia delle
Entrare e il Registro di mancato funzionamento.
4.
La cosa più importante: evitare assolutamente di tenere contabilità non ufficiali, le
quali possono far scattare le presunzioni di tenuta di una contabilità in nero, con
conseguente accertamento di evasione fiscale. Gli agenti possono acquisire qualsiasi
documento, anche extracontabile, e accedere anche ai PC aziendali;
5.
Ricordate che la Guardia di Finanza arriva in sede per la verifica dopo aver già preso le
opportune informazioni: è già a conoscenza se siete in sede, chi sono i vostri collaboratori,
e chi sono i vostri fornitori e clienti.
6.
Visto che la verifica della Guardia di Finanza può durare diversi giorni, se non settimane,
individuate uno spazio fisico (scrivania) all’interno degli uffici in cui gli agenti possano
lavorare (si eviti che clienti e fornitori, o comunque chi fa visita all’azienda, entri in
contatto con i verificatori).
7.
Nel caso in cui la verifica si protragga per più giorni, fatevi rilasciare un verbale
delle operazioni compiute alla fine di ogni giornata;
8.
Siate sempre diplomatici e cortesi (le buone maniere ripagano sempre).
9.
Se avete delle osservazioni da fare, fatele verbalizzare, è un vostro diritto, perché in caso
di mancata verbalizzazione, tali osservazioni si considerano come non fatte.
10. Se vi vengono poste delle domande a cui non siete in grado di rispondere o non
siete certi della loro correttezza, fatevi fare una lista dei quesiti da sottoporre al vostro
commercialista e ai quali risponderete in seguito. Avrete così modo di temporeggiare e
di replicare adeguatamente.
11. Ricordate che gli agenti di polizia tributaria vanno a guardare dappertutto,
computer, armadi, botole e sacchetti della spazzatura compresi! Se gettate qualcosa dalla
finestra, state certi che ci sarà un agente pronto a prenderla al volo!
12. Consultatevi sempre con il commercialista.
13. Non dite mai bugie, perché il mentire irrita molto e sollecita indagini più approfondite: se
avete qualcosa da nascondere è meglio dire “NON RICORDO”.
14. In taluni casi particolari, può essere impedito l’accesso a particolari documenti, eccependo
il segreto professionale (es. progetto coperto da brevetto). I verificatori per superare il
segreto eccepito sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’Autorità Giudiziaria per poter legittimamente - procedere all’attività di indagine.
Distinti saluti.
Arsego, 29 gennaio 2009.
Studio Sarragioto
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