Gianni Penzo Doria La trasparenza nelle università italiane Rimini, 28 settembre 2013 Oggi a Rimini vediamo Il contesto normativo Il metodo Cosa abbiamo fatto Cosa resta da fare per un sistema universitario nazionale • La coalescenza e l’interoperabilità intellettuale: divisi cadiamo • • • • Da dove partiamo? Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1 L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. Alcuni concetti da richiamare TRASPARENZA Legge 241/1990 • Diritto di accesso • Imparzialità D.Lgs. 150/2009 • Diritto all’informazione • Imparzialità Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 22 Definizioni e princìpi in materia di accesso (versione attuale) 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 art. 11 Trasparenza 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 24 Esclusione dal diritto di accesso 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni UN ROVESCIAMENTO EPOCALE Alcuni concetti da richiamare DISTINZIONI Legge 241/1990 • • • • Documenti Istanza No al controllo sociale Posizione qualificata e interesse diretto, concreto e attuale D.Lgs. 150/2009 • • • • Informazioni Senza istanza Sì al controllo sociale Non serve una posizione qualificata, ma i dati sono pubblici Alcuni concetti da richiamare PUBBLICITÀ Pubblicità informativa • dipende dalla sensibilità delle amministrazioni • finalizzata alla trasparenza e a un “controllo sociale” Pubblicità legale • prevista da norme • vincolo procedimentale inerente all’efficacia Sito informatico istituzionale PUBBLICITÀ ALBO SITO INTERNET ON-LINE SEZIONE TRASPARENZA Pubblicità legale Pubblicità notizia SALVA ITALIA DL 6 dicembre 2011, n. 201 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 LIBERALIZZAZIONI SEMPLIFICAZIONI DL 24 gennaio 2012, n. 1 DL 9 febbraio 2012, n. 5 Legge 24 marzo 2012, n. 27 Legge 4 aprile 2012, n. 35 CRESCITA / SVILUPPO CRESCITA / SVILUPPO 2.0 DL 18 ottobre 2012, n. 179 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 DL 22 giugno 2012, n. 83 Legge 7 agosto 2012, n. 134 ANTICORRUZIONE Legge 6 novembre 2012, n. 190 Governo Monti Salva Italia Modifiche al Codice privacy Cade obbligo del DPS Liberalizzazioni Class action anche via PEC o fax Crescita / Sviluppo Crescita / Sviluppo 2.0 Semplificazioni Anti-corruzione Agenzia per l’Italia Digitale (soppressa DigitPA) Amm.ne aperta, divario digitale e moneta elettronica Agenda digitale italiana Trasparenza e web Software e riuso Nuovo «glifo» Università on-line (e A.N.S.) Danno erariale senza uso PEC Legge Fallimentare: telefax e posta elettronica Cartella clinica digitae Pagamenti informatici Mancata accettazione istanze telematihe = Danno Accordi tra PA solo con firma digitale Sanità digitale Pubblicazione dei procedimenti come «diritto civile e sociale» Domicilio digitale del cittadino Comuni 5.000 ab. associati per ICT 29 giugno 2013 Riordino disciplina su trasparenza e pubblicità Spedizione di copie digitali con dicitura Indice indirizzi PA (e responsabilità) Indice nazionale PEC di imprese e professionisti Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. (segue) Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione (segue) 15. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione (segue) 32. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: entro il 29 giugno 2013 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Piano triennale per la trasparenza e l’integrità Deliberazione 14 ottobre 2010, n. 105 – Linee guida per la predisposizione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità Deliberazione 5 gennaio 2012, n. 2 – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità Piano triennale per la trasparenza e l’integrità Deliberazione 24 settembre 2013, n. 50 – Linee guida per l’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità Deliberazione 1° agosto 2013, n. 71 – Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione PRIMA DI PROSEGUIRE… per un lessico comune e condiviso: mettiamoci d’accordo sulle parole, perché la norma è un algoritmo! ATTO DOCUMENTO INFORMAZIONE PROCEDURA PROCESSO PROCEDIMENTO AFFARE ATTIVITÀ non sono sinonimi ! Atto amministrativo - Sandulli L’atto amministrativo è un atto unilaterale avente rilevanza esterna, posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa. Gianni Penzo Doria Atto amministrativo - Zanobini Qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto della pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa Gianni Penzo Doria Atto amministrativo - Virga L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista avente rilevanza esterna, posta in essere da un’autorità amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili. Gianni Penzo Doria Atto amministrativo: distinzioni ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTI Atti negoziali autorizzazioni concessioni ordini dispense MERI ATTI ATTI MISTI Atti di conoscenza e giudizio Certificati Notificazioni Autenticazioni atti di controllo atti ispettivi diffide Accertamenti costitutivi registrazioni iscrizioni Gianni Penzo Doria Qualche definizione preliminare... Procedura Processo Procedimento Gianni Penzo Doria Fascicoli per “Pratica” AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO Fascicoli per “Pratica” AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO Il fascicolo di affare Il fascicolo di affare conserva i documenti relativi ad una competenza non procedimentalizzata, per la quale, dunque, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale. 2008 - I/6.23 «Gruppo di lavoro sul sistema informativo» 2009 - VII/14.35 «Corso di formazione sul procedimento amministrativo» Gianni Penzo Doria Fascicoli per “Pratica” AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO Il fascicolo di attività Il fascicolo di attività conserva i documenti relativi ad una competenza proceduralizzata, per la quale esistono documenti vincolati o attività di aggiornamento di banche e per la quale, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale. 2008 - V/1.14 «Richieste dei bollettini informativi dei corsi di studio» 2008 - I/12.14 «Statistiche e reportistica per il 1° trimestre 2008» 2010 - I/14.2 «Comunicati stampa dicembre 2010» Gianni Penzo Doria Fascicoli per “Pratica” AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO Il fascicolo di procedimento amministrativo Il fascicolo di procedimento amministrativo conserva i documenti relativi ad una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale. 2008 – VII/1.14 «Concorso a tempo indeterminato per personale amministrativo di categoria C» 2008 – X/4.81 «Gara per la fornitura di dieci fotocopiatrici per il settore Affari generali» Gianni Penzo Doria Documento, procedimento e azione Il documento rappresenta la fase statica; Il procedimento rappresenta la fase dinamica. Gianni Penzo Doria Una rete, più che un puzzle… UOR Fase Istruttoria RPA Conferenza di servizi Gianni Penzo Doria Un domino, più che un puzzle… Gianni Penzo Doria Il procedimento amministrativo Il procedimento amministrativo è come un torrente di montagna, che trascina a valle tronchi, detriti di ogni genere: assistiamo a “loop” incredibili Ci vuole un temporale per “metterlo in moto” Esiste una fase “tennistica” del procedimento Output è diverso da Outcome Mandarinismo della amministrazione pubblica Miglioramento incrementale o reingegnerizzazione Rivoluzione / Riformismo Fonte: Pietro di Benedetto – UniDOC 2008 Gianni Penzo Doria Esiste un sistema di mappatura delle funzioni amministrative delle università italiane? Cosa hanno pubblicato nella Sezione Trasparenza gli atenei italiani finora? Perché dobbiamo sempre ripartire da zero? Titulus 97 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Art. 5 (oggi abrogato D.Lgs. 165/2001) art. 5 Criteri di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; Gianni Penzo Doria Funzioni e competenze Il titolario di classificazione va progettato tenendo conto delle funzioni di un ente produttore. Esse possono essere: Funzioni primarie Funzioni finali Funzioni strumentali o di supporto Gianni Penzo Doria Applicazione pratica I - Amministrazione II - Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia III - Didattica, di ricerca, programmazione e sviluppo IV - Attività giuridico-legale Funzione primaria costitutiva Funzioni gestionali V - Studenti e laureati VI - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio VII - Personale VIII - Finanza, contabilità e bilancio Funzioni finali IX - Edilizia e territorio X - Patrimonio, provveditorato ed economato XI - Oggetti diversi Funzioni strumentali e di supporto Gianni Penzo Doria Le tabelle in rete finora sono Eterogenee Non si ricorre a una mappatura funzionale, ma a cluster per missione Bolgia tabellare anarchica Possiamo ipotizzare una tabella nazionale Il principio di tipicità dell’azione amministrativa Procedimenti identici, processi e procedure personalizzabili e semplificabili Il procedimento non si può semplificare, la procedura e il processo invece sì Procedimenti tipici, attività e affari dipendenti dalle variabili di contesto Procedimenti solo a scorporo, funzioni non esercitabili oppure non esercitate Un progetto di formazione-intervento del Coinfo con 32 Atenei italiani e il CODAU PROCEDimenti AMministrativi delle Università degli Studi Un database da condividere e la tempistica 28 settembre 2013 – Presentazione 30 settembre 2013 – Disseminazione 10 ottobre 2013 – Osservazioni 16 ottobre 2013 – Approvazione nazionale Grazie per l’attenzione Università degli Studi di Trieste [email protected]