Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Genova Guida al Naviglio ed alla Proprietà Navale edizione 2005 a cura del C.F.(CP) Claudio MOLLICA 2 Guida al Naviglio ed alla Proprietà Navale L’Ordinamento, com’è noto, attribuisce particolare valore al bene nave, principale vettore di trasporto delle merci nel nostro Paese. Questo particolare riconoscimento si traduce quindi nell’assoggettamento ad una speciale disciplina giuridica (regime amministrativo delle navi – titolo V del Codice della Navigazione), nella produzione di leggi di settore a favore della cantieristica e dell’impresa di armamento, nella previsione di apprestamenti difensivi a bordo per un ipotetico impiego dell’unità nel naviglio ausiliario militare. Il rilievo pubblicistico del bene comporta quindi, sin dalla fase della costruzione della nave, l’intervento mirato del legislatore finalizzato a regolare l’attività di produzione di tale bene, intervento che si concreta con lo stabilire precisi requisiti di idoneità dei costruttori, la registrazione della costruzione in appositi registri, il controllo amministrativo e tecnico sulla esecuzione della costruzione. La seconda fase di questo processo è caratterizzata dal passaggio della costruzione, una volta classificata, al regime amministrativo delle navi vere e proprie una volta individuati i requisiti di identificazione della nave (tipo e caratteristiche principali, stazza, nome o numero, luogo d’iscrizione) e dall’iscrizione della stessa nelle matricole o nel registro navi minori e galleggianti tenuti dagli Uffici marittimi. Da questa fase si passa poi alla c.d. ammissione della nave alla navigazione che si sostanzia, una volta definita l’iscrizione nel registro, nel rilascio del titolo che abilita alla navigazione (atto di nazionalità e licenza di navigazione). Le vicende giuridico–formali della nave si esauriscono – almeno per ciò che concerne il particolare regime amministrativo che qui interessa – con la cancellazione dal registro di appartenenza. Cercheremo, dunque, con la “guida”, di ripercorrere in modo schematico la genesi tecnico-giuridica del bene nave richiamando le principali norme e circolari di riferimento nell’ottica di fornire agli addetti ai lavori un utile strumento di sintesi del complesso ed a volte intricato mondo della Proprietà Navale e del Naviglio. Cominceremo a trattare della COSTRUZIONE DELLA NAVE e degli aspetti tecnici legati alle operazioni di STAZZATURA dell’unità per poi passare alla PROPRIETA’ E COMPROPRIETA’ DELLA NAVE ed agli aspetti pubblicistici correlati ai relativi atti, esaminando quindi la fase dell’ISCRIZIONE e del processo di ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE ed, in conclusione, della DISMISSIONE e della CANCELLAZIONE. Non si è ritenuto, in questa fase, di trattare in modo organico del diporto in quanto , com’è noto, materia oggetto di importanti modifiche in sede legislativa intese, fra l’altro, all’adozione di un codice unico delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto. Ci limiteremo, quindi, ad un semplice “sguardo” alle principali novità introdotte dal luglio 2003 ad oggi in materia di pubblicità navale sul diporto nautico. 3 L’ultimo capitolo, infine, è dedicato ad un breve excursus sulle norme di carattere tributario e a quelle sulla semplificazione in materia di documentazione amministrativa. Si ritiene utile ancora riportare, a conclusione di ogni capitolo, dei format tipo attinti dalle circolari in vigore, dal “vademecum del diportista” ed alcuni redatti “artigianalmente” che si propongono come linee guida. IL CAPO SERVIZIO NAVIGLIO E PROPRIETA’ NAVALE della Capitaneria di Porto di Genova C.F. (CP) Claudio Mollica 4 INDICE 1. DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE STAZZATURA E DELLE OPERAZIONI DI 7 8 1.1. Della Costruzione 1.2. Della Stazza 2. DELLA PROPRIETA’ E DELLA COMPROPRIETA’ DELLA NAVE 13 14 2.1. Della Proprietà 2.2. Della Comproprietà 3. DELL’ISCRIZIONE DELLA NAVE 3.1. Disposizioni Comuni. Generalità 3.2. Delle Navi Maggiori 3.3. Il Registro Speciale 3.4. Il Registro Internazionale 3.5. Iscrizione nel Registro Internazionale e Servizio di Cabotaggio 3.6. Delle Navi Minori 3.7. Dei Galleggianti 3.8. Navigazione ad Uso Privato o in Conto Proprio nelle Acque Marittime 3.9. Tipi delle Navi 4. DELL’ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE 39 39 40 41 4.1. Disposizioni Comuni e Generalità 4.2. Dell’Atto di Nazionalità 4.3. Del Passavanti Provvisorio 4.4. Della Licenza e della Licenza Provvisoria 5. DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE 5.1. Dell’Armatore 5.2. Della Società di Armamento tra Comproprietari 6. 49 50 52 52 52 53 54 54 UNO “SGUARDO” SUL DIPORTO NAUTICO 7.1. L’iscrizione delle unità da diporto 7.2. Tra gli effetti delle novità introdotte dalla 172/2003: la cancellazione dei natanti dai R.I.D. 7.3. Il certificato d’uso del motore 7.4. Noleggio e locazione 7.5. Modifiche apportate alle imbarcazioni 8. 43 44 DELLA DISMISSIONE E DELLA CANCELLAZIONE 6.1. Della Dismissione della Bandiera e Sospensione temporanea dell’Abilitazione alla Navigazione 6.2. Della Dismissione della Bandiera a Seguito di Aggiudicazione a Soggetto che intende Trasferire la Nave in un altro Registro 6.3. Proprietà di Stranieri per quote superiori ai diciotto carati (art. 158 C.N.) 6.4. Proprietà di Stranieri per quote superiori ai diciotto carati (art. 159 C.N.) 6.5. Demolizione Volontaria della Nave (art. 160 C.N.) 6.6. Riparazione e Demolizione per ordine dell’Autorità o d’Ufficio (art. 161 C.N.) 6.7. Perdita Presunta (art. 162 C.N. e art. 344 Reg. C.N.) 6.8. Cancellazione della Nave dal Registro d’iscrizione (art. 163 C.N. e art. 345 Reg. C.N.) 7. 17 19 20 21 21 23 23 24 26 71 72 73 73 76 NAVIGLIO E PROPRIETA’ NAVALE: TRIBUTI, IMPOSTE E NORME IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. BREVI CENNI 8.1. Disciplina dell’imposta di bollo: linee generali 8.2. Agevolazioni per il settore del credito 8.3. Imposta di Registro 8.4. Tributi speciali 8.5. Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 8.6 Cenni sulla disciplina in materia di protezione dei dati sensibili 8.7 Sul diritto di accesso 5 82 82 83 84 84 85 86 BIBILIOGRAFIA ESSENZIALE : - - R.D. 30 MARZO 1942, N. 327 CODICE DELLA NAVIGAZIONE; D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE AL C.D.N.; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641 DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 DISCIPLINA SULL’IMPOSTA DI BOLLO; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N.601 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE; D.P.R. 26 APRILE 1986, N.131 T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO; LEGGE 07 AGOSTO 1990 N.241: NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; LEGGE 06 AGOSTO 1991, N.225: POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO; D.M. 30 MARZO 1994, N.765: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241/90 RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE ADOTTATI I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE; F. BERLINGIERI “ACQUISTO, VENDITA E LOCAZIONE DI NAVE. ASPETTI PUBBLICITARI” DA “IL DIRITTO MARITTIMO 1996”; LEGGE 15 MAGGIO 1997, N.127 MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO; LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N.340 DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999; D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; A. RAIOLA “LA PUBBLICITÀ NAVALE” ARTICOLO APPARSO SUL NOTIZIARIO DELLA GUARDIA COSTIERA NUMERO 3 DI GIUGNO 2001; D.LGS. 3 GIUGNO 2003, N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI LEGGE 8 AGOSTO 2003 n.172 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO; M. GRIGOLI “DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE” UTET. SERGIO M. CARBONE “IL DIRITTO MARITTIMO” GIAPPICHELLI EDITORE A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO “MANUALE DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE M. CALCIANO, “LEASING & FACTORING” DE VECCHI EDITORE RINGRAZIAMENTI : Si ringrazia in particolare la signora Giovanna de Leva dell’Ufficio naviglio della Capitaneria di Porto di Napoli che, con paziente spirito di servizio e profonda conoscenza della materia, ha fornito preziosi ed utili suggerimenti per la redazione della “GUIDA”, il Capitano di Corvetta (CP) PONZETTO, Capo Ufficio Diporto della Capitaneria di Porto di Genova per la consulenza in materia di diporto nautico ed il GM (CP) Domenico PRIMO per la collaborazione prestata nella rielaborazione e nella veste grafica del presente documento. In copertina : cerimonia del varo del Conte di Savoia il 28 ottobre 1931,tratto da “Transatlantici Storia delle grandi navi passeggeri “ a cura di Maurizio Eliseo e Paolo Piccione, Banca Carige. 6 1. DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE E DELLE OPERAZIONI DI STAZZATURA 1.1 Della costruzione. “Chiunque intraprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all’ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo” (cfr. il Format n. 1, art.233 C.N. e 409 del Reg.). Il legislatore ha previsto e regolamentato anche l’ipotesi che la suddetta dichiarazione venga resa ad Ufficio non autorizzato a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione (art.410 del Reg. al C.N.). L’ufficio prende nota della dichiarazione nel Registro delle navi in costruzione che è tenuto dalle Capitanerie di Porto, dagli uffici Circondariali Marittimi e dagli Uffici Marittimi Minori autorizzati. Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato per legge dal Registro Italiano Navale1 e l’Ufficio Marittimo competente a ricevere la dichiarazione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione2. Il contratto di costruzione della nave - per le unità superiori alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica o alle venticinque in ogni altro caso - deve essere fatto per iscritto a pena di nullità e deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel Registro delle navi in costruzione. In mancanza la nave si considera fino a prova contraria, costruita per conto dello stesso costruttore.Per le unità inferiori ai suddetti limiti di stazza, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata che deve contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione ed indicare le quote di partecipazione alla proprietà ( artt. 239 C.N. e 413 del Reg.). Per ciò che concerne la forma del titolo, i documenti da consegnare, l’esecuzione della trascrizione ed ancora la forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione, trovano applicazione rispettivamente gli artt. 252 e 249 del Codice della Navigazione (cfr. artt. 239 e 242 C.N.). Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti e deve provvedere a comunicare preventivamente all’Ufficio ove la nave in costruzione è iscritta, il giorno e l’ora del varo fissati in seguito a tale consenso. L’iscrizione nelle matricole, se nave maggiore, o nei registri, se nave minore avviene al momento della consegna che normalmente coincide con quello del trasferimento della proprietà dal costruttore al committente. L’Ufficio d’iscrizione provvede a riprodurre nei 1 Con appositi Decreti Dirigenziali, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 ,n.169 che ha modificato il D.lvo 3 agosto 1998, n.314 di attuazione delle direttive 94/57/CE e 97/58/CE in materia di organismi riconosciuti, è stata riconosciuta la qualifica di “ente tecnico” e le medesime funzioni del Rina anche all’American Bureau of Shipping, al Bureau Veritas e al Germanischer Lloyd. 2 Ove i cantieri si avvalgano di ingegneri che esercitano la professione autonomamente, oltre alla relativa firma dovrà essere apposto il timbro di appartenenza all’ordine di categoria. 7 registri previsti dagli artt.146 e 148 del C.N. e ad annotare sull’atto di nazionalità le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione. 1.2 Della stazza. La stazza è uno dei requisiti di individuazione della nave (cfr. art.137 C.N) ed il certificato di stazza è uno dei documenti richiesti per l’iscrizione della nave (art.315 reg.c.n.)3. Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti destinati alla navigazione marittima sono eseguite ai sensi dell’art.3 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 340/1947, dal Registro Italiano Navale s.p.a., già delegato dall’Amministrazione a norma dell’art.138 del Codice della Navigazione e dai seguenti Organismi di classifica: Registro Navale S.p.A. Bureau Veritas American Bureau of Shipping Germanischer Lloyd La stazzatura viene eseguita a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori iscritti nell’apposito Registro tenuto dagli Uffici Marittimi compartimentali ( art.306 Reg. al C.N.). I certificati di stazza sono compilati in triplice copia - di cui un’originale in bollo - su appositi modelli ministeriali su cui il perito trascrive il risultato delle operazioni eseguite. Al certificato di stazza va unito il quadro dei calcoli eseguiti per ottenere la stazza. All’atto del deposito dei certificati innanzi all’Ufficiale di porto delegato dal Comandante, il perito stazzatore deve prestare giuramento. Il processo verbale redatto a margine del certificato di stazza ,va sottoscritto dal perito stazzatore, dal proprietario o dall’armatore, dai testimoni ed in ultimo dall’Ufficiale di porto che vi appone il bollo d’ufficio. I tre certificati sono quindi trasmessi alla Capitaneria di Porto nelle cui matricole o registri la nave è o deve essere iscritta. La Capitaneria annota i certificati in apposito Registro e ne invia tre copie già registrate alla competente Direzione Marittima per la revisione. Due certificati muniti del visto del Direttore Marittimo vengono restituiti alla Capitaneria per la trasmissione al proprietario/armatore della nave e la raccolta agli atti d’ufficio. Principali riferimenti normativi sulla costruzione: artt. da 232 a 244 del Codice della Navigazione e da 409 a 413 del relativo Regolamento di esecuzione. Circolari : Mimerc-Direzione Generale Naviglio prot.23593/N in data 01.06.1956 avente ad oggetto “Pubblicità delle dichiarazioni di costruzione in proprio delle navi”; Mimerc Direzione generale Naviglio prot.14015 del 10.03.1961 “Dichiarazione di costruzione per conto altrui delle navi”; Mimerc D.G.del N. prot. 2120947 in data 14 luglio 1961 “Nuovo modello del Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione”; 3 Le norme di riferimento non prevedono il rilascio di un certificato di stazza provvisoria, ancorché sia ragionevole ritenere che i calcoli non possano essere eseguiti subito in maniera definitiva e quindi l’Ente tecnico non possa emettere il certificato definitivo a cui i calcoli devono essere allegati. E’ prassi consolidata accettare,nelle more,apposita “Dichiarazione” ( o Statement ) in originale dell’Ente di classifica da cui risulti che sono in corso i calcoli di stazza in conformità alla Convenzione Internazionale 1969 e che si prevedono,in via di approssimazione,determinati valori di GT e NT. 8 Mimerc D.G. del N. prot.257601 in data 9 luglio 1985 “Progettazione,costruzione e riparazione navi. Composizione delle Commissioni ordinarie d’inchiesta formale sui sinistri marittimi”; Mimerc D.G. del N. prot. 259806 dell’ 08.11.1985 “Progettazione,costruzione e riparazioni navi”; Mimerc D.G. del n. prot. 2511821 in data 26.10.1987 “Progettazione,costruzione,trasformazione e riparazione navi”. Principali riferimenti normativi sulla stazza : artt. 138 e 139 Cod. Nav. e 305 del relativo Regolamento di esecuzione ; Regio Decreto 5 aprile 1928, n. 929 ; Legge n. 958 del 22.10.1973 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969; D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46 “Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali”. Circolari : Mimerc D.G. del N. prot. 250580 in data 23.02.1981 “Legge 22 ottobre 1973, n. 958 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969”. Mimerc D.G. del n. prot .257407 del 18.07.1981 “Modello del Certificato di Stazza, annesso alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969”; Mimerc D.G. del n. prot. 254298 del 4.05.1983 “convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969” ; Mimerc D.G. del n. prot. 255108 del 21 giugno 1983 “convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969”; Mimerc D.G. del n. prot. 2510262 del 20.10.1983 “convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969”; Mimerc D.G. del n. prot. 253301 del 31.03.1988 “Questioni di massima. Atto di nazionalità e Certificato Internazionale di Stazza: diversità di dati relativi alle dimensioni della nave”; Mimerc D.G.del n. prot. 253984 del 10.04.1990 “Certificati di Stazza per il transito dei canali di Suez e Panama. Disposizioni”; Mimerc prot. 257446 del 01.07.1992 “Deposito certificati di stazza per le navi stazzate secondo le regole nazionali - semplificazione delle procedure”.; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti TMA2 prot. TMA2/569 del 12.11.2001 “Autorizzazioni degli organismi di classifica American Bureau of Shipping, Bureau Veritas e RINA S.p.A. ai sensi degli artt.1 e 3 del D.L.C.P.S. n.340/1947”; M.I.T.,TMA2 prot. ex TMA2/760, Circolare n°02/OR/2003 del 14.10.2003. LEGENDA C.N.: Codice della Navigazione R.C.N.: Regolamento al Codice della Navigazione MIMERC: Ministero della Marina Mercantile D.G.:Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno M.P.A.: Ministero per le Politiche Agricole e Forestali M.T.N.: Ministero dei Trasporti e della Navigazione M.I.T.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 FORMAT 1 (in bollo) OGGETTO: P.V. DI DICHIARAZIONE DI COSTRUZIONE resa ai sensi dell’art. 233 Cod. Nav. N° / R.N.C Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta/società _________________________ iscritta nel Registro Imprese di _________________ al n°__________________ C.C.I.A.A.______ C.F. e Partita I.V.A ____________________________ con sede in _______________________,Via __________________________________ e stabilimento in ________________ Via _______________________________________________ DICHIARA di voler intraprendere, a seguito di regolare commessa da parte della ditta / soc. ________________ (si allega contratto di costruzione ovvero dichiarazione unilaterale del costruttore) (1), la costruzione di __________________________ avente le seguenti caratteristiche: Tipo (2) __________; Lunghezza mt. __________; Larghezza mt. __________; Larghezza di costruzione mt. __________; Altezza di costruzione mt. __________; Materiale di costruzione Apparato motore: __________; - Luogo di costruzione _______________________; - Anno ______ ; - Tipo ______ ; - Potenza ______ ; 10 FORMAT 1 (continua 1) La data di presumibile inizio della costruzione, sarà _______________ e che se ne prevede la conclusione il ___________________; Si dichiara, altresì, che la costruzione è conforme alle tecniche costruttive previste dalle vigenti leggi in materia ed al progetto sottoscritto dall’ing. ________________________________ iscritto, ai sensi dell’ art. 275 del Regolamento al Codice della Navigazione, nell’ apposito Registro tenuto dall’ Autorità Marittima di ___________________ al N°_________ ed al N°________ dell’ Albo dell’ ordine professionale di categoria. (3) Si allegano alla presente i progetti approvati dal Registro Italiano Navale attinenti alla sezione maestra, al piano dei ferri, allo sviluppo del fasciame esterno, al piano della capacità di carico ed ai piani generali.(4) Si fa riserva di comunicare, con congruo anticipo, la data del varo dell’unità in questione. IN FEDE ______________________________ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA di PORTO di _________ – Ufficio Naviglio Si attesta di aver ricevuto la presente DICHIARAZIONE di COSTRUZIONE alle ore ______ del giorno _________ NOTE: (1) In caso di mancata presentazione dell’allegato, l’unità s’intende realizzata per conto del costruttore ai sensi dell’art. 238 Cod. Nav.; (2) Motonave, piroscafo, aliscafo, nave nucleare, veliero, motoveliero, veliero con motore ausiliario, aeroscafo, imbarcazioni a remi; (3) L’indicazione di appartenenza dell’Albo di categoria è obbligatoria nell’ipotesi in cui il cantiere si avvalga di ingegneri che esercitano la professione autonomamente; (4) Solo nel caso di scafi metallici privi di mezzi di propulsione e di macchinari in genere, superiori alla stazza lorda di 300 Tonnellate e navi di scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide superiori alla stazza lorda di 100 Tonnellate e con apparato motore di potenza superiore ai 100 cavalli asse. 11 12 2. DELLA PROPRIETA’ E DELLA COMPROPRIETA’ DELLA NAVE 2.1 Della proprietà. Il bene nave in considerazione della sua rilevanza economica, viene dalla legge equiparato, quanto ad alcuni aspetti della disciplina giuridica, ai beni immobili ed incluso nella categoria dei cc.dd. beni mobili registrati. Sotto il profilo pubblicistico, le vicende giuridiche che qui interessano sono rappresentate da tutti “gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e loro carati.” (cfr.art. 249 C.N.) e che “devono essere fatti per iscritto a pena di nullità” nell’ipotesi si tratti di unità a propulsione meccanica superiore a dieci tonnellate di stazza lorda o a venticinque in ogni altro caso. La pubblicità degli atti relativi alla proprietà navale, si attua mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull’Atto di Nazionalità quando concernono navi maggiori o loro carati e nei rispettivi registri d’iscrizione quando invece riguardano navi minori o galleggianti. Nell’ipotesi in cui la nave maggiore si trovi fuori del porto d’iscrizione e la pubblicità è richiesta a quest’ultimo, l’ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all’ufficio marittimo o consolare nel quale si trova o verso il quale la nave è diretta, perché vi sia eseguita l’annotazione sull’atto di nazionalità (art.255 C.N.). L’Ufficiale conservatore dei beni della proprietà navale tiene, a tale scopo, un registro generale (il c.d. repertorio degli atti) in cui registra gli atti mano a mano che gli vengono presentati ed il numero d’ordine assegnato stabilisce la priorità di una trascrizione ed annotazione rispetto ad un’altra. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro d’iscrizione. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola ( art. 257 C.N.). Il contenuto della nota (cfr. Format n.2) viene quindi trascritto su registri particolari (matricole, registri navi minori e galleggianti, registri navi in costruzione), facendovi menzione del giorno e dell’ora in cui è stata presentata la domanda o questa, nel caso previsto al secondo comma dell’art.251 C.N., sia pervenuta all’ufficio d’iscrizione. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti dal Regolamento e dell’avvenuto adempimento delle suddette formalità, l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota che restituisce al richiedente.(art. 256 C.N.). Le matricole e i registri sono tenuti su base reale, cioè sono ordinati con riferimento ai beni e non ai loro titolari. La trascrizione è un mezzo di pubblicità dichiarativa attraverso il quale si assicura la conoscibilità nei confronti dei terzi delle vicende (ad es. atto di compravendita) relative a tale categoria di beni (mobili registrati), intendendo per “ terzi “ quei soggetti che abbiano acquistato dal titolare il medesimo diritto di proprietà o altro diritto reale incompatibile con quello acquistato da altri prima di lui. In sostanza, la trascrizione - che non è un obbligo ma un onere per la parte – attribuisce a chi la richiede un vantaggio: lo tutela dal rischio che, ad 13 a .es. nell’ipotesi. della compravendita, il precedente titolare o suo erede, trasferisca o costituisca ad altri, una seconda volta, il diritto di proprietà già trasferito che, invece, solo se trascritto può essere opposto a terzi. L’ultimo comma dell’art.250 del C.N., sottolinea poi, che nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione (Libro VI, Titolo I artt. 2643 – 2696 Codice Civile). La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante (art. 251 C.N.). Per le sole navi maggiori è tuttavia previsto che la pubblicità degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali, possa essere richiesta, in deroga alla regola sopra enunciata, all’Ufficio marittimo o consolare in cui la nave stessa si trovi. In tale ipotesi, l’Ufficio che la riceve dopo averne preso nota nel repertorio, trasmette immediatamente i documenti presentati all’ufficio d’iscrizione della nave per la trascrizione nella matricola e provvede all’annotazione della pubblicità sull’Atto di Nazionalità, informando telegraficamente l’ufficio d’iscrizione (art.421 Reg al C.N.). In ordine poi alla forma dei titoli richiesti per la pubblicità, l’art.252 cod.nav. rimanda a quelli richiesti dall’art. 2657 del codice civile. A riguardo, è bene ricordare come esuli dai poteri del conservatore quello di sindacare la validità sostanziale dell’atto presentato per la trascrizione e l’annotazione, in quanto l’esame operato dall’Ufficiale conservatore è esclusivamente finalizzato a controllare che l’atto presentato abbia i requisiti prescritti dalla legge4. Per le unità a propulsione meccanica inferiori a 10 tonnellate di s.l e a 25 t.s.l. in ogni altro caso, è sufficiente per realizzare la pubblicità, una dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata.. A questo punto, il codice della navigazione distingue nella pubblicità navale, gli atti tra vivi (art.253 ) dagli acquisti a causa di morte (art.254). Nella prima ipotesi,i documenti richiesti e la nota di trascrizione devono essere quelli previsti dagli artt. 2658 e 2659 del codice civile. Chi invece domanda la pubblicità di acquisti a causa di morte deve consegnare i documenti rispettivamente richiesti dagli artt.2660, 2661 e 2662 del codice civile per i casi in ciscuno di detti articoli indicati e la nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all’art. 253 C.N. integrate con quelle richieste dall’art.2660 del cod.civ.5. 2.2. Della comproprietà. La disciplina della comproprietà navale (artt. 258 – 264 C.N.) va coordinata con le norme del codice civile relative alla comunione in generale (artt. 1100 – 1116 C.C.) Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati (ventiquattro) divisibili in frazioni. 4 I casi di ricusazione delle Note e dei Titoli, sono tassativamente indicati nell’art.2674 del codice civile. 5 Per giurisprudenza consolidata (cfr .parere n. 5024/99.109 in data 15/07/1999 reso dall’Avvocatura Generale dello Stato) per chiedere il passaggio di proprietà, gli eredi legittimi debbono presentare, oltre al certificato di morte del “de cuius”, anche un atto espresso di accettazione dell’eredità (art.475 c.c.) ovvero un documento che concreti la ipotesi di accettazione tacita dell’eredità (art.476 c.c.). 14 La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave. In particolare, le decisioni che riguardano la nave comune debbono essere prese all’unanimità nel caso riguardino la vendita (art. 264), con la maggioranza di 16 carati nel caso di innovazioni o riparazioni straordinarie (art. 260) e di costruzione di ipoteca, salvo l’autorizzazione del tribunale (art. 262), con la maggioranza semplice di (più di) 12 carati negli altri casi. Resta salva la facoltà per ciascun caratista di invocare, in alcuni casi l’intervento del Tribunale . Nell’ipotesi in cui la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata. Lo scioglimento della comunione è ammesso soltanto in casi eccezionali : - art. 260 C.N.: su richiesta dei dissenzienti, a seguito della delibera di un atto di straordinaria amministrazione anche se gli altri caratisti possono evitare lo scioglimento offrendosi di acquistare a giusto prezzo le quote dei dissenzienti stessi; art.286 C.N.: in caso di recesso dalla società di armamento e rimborso delle quote (possibile in caso di congedo) per i comproprietari che siano anche componenti dell’equipaggio della nave comune. A. Principali riferimenti normativi sulla proprietà: articoli da 245 a 257 del C.N. e da 414 a 421 del relativo Regolamento di esecuzione; Circolari: Mimerc D.G: del N. prot.14520 dell’08.06.1951; Mimerc D.G. del n. prot. 33006/N del 31.12.1953 “Trascrizione passaggi di proprietà di navi in presenza di omissioni ed inesattezze negli atti presentati”; Mimerc D.G. del N. prot. 8042/N del 25.03.1955; Mimerc D.G. del n. prot. 11/41804 del 24.08.1960 “Trapassi di proprietà delle navi. Segnalazioni agli Istituti di Previdenza Marinara”; Mimerc D.G. del Nav. prot. 2143845 del 13.09.1963 Quesito: Esecuzione della pubblicità navale: contenuto della nota di trascrizione”; Mimerc D.G. del n. prot. 215976 del 29.04.1964 “Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi (art.250 e seguenti del Cod.Nav.); Mimerc D.G.del n. prot. 2113937 del 14.11.1966; Mimerc D.G. del n. prot. 259454 del 27.10.1975 “Trascrizione di atti estintivi di ipoteca navale o di revoca di misure cautelari. Tassa di concessione governativa”; Mimerc D.G. del n. prot. 253587 del 06.05.1978 “Parere dell’Avvocatura dello Stato. Regime fiscale degli atti cautelativi dei procedimenti giurisdizionali in materia di lavoro, presentati per la trascrizione”; Mimerc D.G. del n. prot. 2512191 dell’11.10.1980 “Atti ricevuti e autenticati da notai sammarinesi…omissis…”; Dp. Maricogecap prot. 82/056855/I in data 20.11.1996 “Pubblicità Navale - Continuità delle trascrizioni.” ; Circ. Minitrasnav D.G. del n. prot. 252242 in data 14.05.1997 “QMU21 Pubblicità Navale – Art.2688 Codice Civile – Mancanza della continuità delle trascrizioni”; Dp. Maricogecap prot. 001505 del 09.01.2002 “Trascrizione nei pubblici registri di sentenze di tribunali stranieri”. A. Principali riferimenti normativi sulla comproprietà: articoli da 258 a 264 del C.N. ; Circolari : Mimerc D.G. del n. prot. 27407/N del 23.11.1950 “Trascrizione di atti relativi alla proprietà navale”. 15 FORMAT 2 (in bollo in duplice copia) NOTA DI TRASCRIZIONE (da presentare all’Ufficio di iscrizione dell’unità) A FAVORE DI (chi ha acquistato) Sig. _______________________________________ nato a _____________________________ il _____________ legale rappresentante della Società con sede a ______________ in Via/Piazza___________________________ C.F./P.IVA._________________________( se persona fisica, indicare il regime patrimoniale ) CONTRO (chi ha venduto) Sig.________________________________________ nato a _____________________________ il _______________legale rappresentante della Società con sede a _______________________ in Via/Piazza___________________________________C.F./P.IVA. _________________________,( se persona fisica,indicare il regime patrimoniale ) Si richiede la trascrizione dell’atto __________________________________ (indicare se atto pubblico, scrittura privata o sentenza) in data ______________ autenticato dal notaio _____________________________ in data _______________ mediante il quale la Società. ________________________________ vende e trasferisce alla Società ____________________________________ la nave iscritta al n° __________________ delle matricole,R.N.M.G./ R.I.D./R.N.D. di ___________________________, per il prezzo di EURO ________________________ (1). ____________________ lì ______________ (firma) _______________________________(2) Note: 1. Se l’acquisto è sottoposto a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Copia della nota di trascrizione, munita dell’annotazione della ricezione (giorno e ora), è restituita all’interessato. 16 3. DELL’ISCRIZIONE DELLA NAVE 3.1. Disposizioni comuni. Generalità. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole6 o nei registri tenuti dagli Uffici competenti ed abilitate nelle forme previste dal Codice. Sono iscritte nelle matricole e nei registri le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità (cfr.Format n. 3). A tali effetti ed ad ogni altro effetto di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o numero e dal luogo ove ha sede l’ufficio d’iscrizione. (art.137 C.N.). L’iscrizione della nave avviene di solito nel luogo in cui è domiciliato il proprietario. Tuttavia l’art. 147 C.N. da facoltà al proprietario di nave maggiore di iscriverla in un luogo più rispondente alle esigenze della gestione navale del bene purché venga designato un proprio rappresentante ivi residente, presso il quale e nei confronti dell’Autorità marittima egli s’intende domiciliato. Per le navi minori e i galleggianti, la designazione del rappresentante non è obbligatoria ma può essere richiesta a giudizio discrezionale dell’Autorità Marittima. Il rappresentante del proprietario designato deve consegnare all’ufficio d’iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualità. La dichiarazione è annotata sulla matricola o sul registro d’iscrizione. (art. 317 R.C.N.). In caso di mancata designazione di rappresentante laddove prescritto, l’ufficio d’iscrizione invita il proprietario a provvedere stabilendo un termine, decorso il quale inutilmente, promuove l’iscrizione nelle matricole dell’ufficio del luogo di domicilio del proprietario producendo a tal fine, l’estratto della matricola o del registro e il certificato di stazza (cfr. artt. 318 e 320 R.C.N.). Quando il proprietario chiede il trasferimento della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all’ufficio d’iscrizione (art. 319 R.C.N.). L’iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti è determinata dal Capo del Compartimento (art. 303 Reg. C.N.) e a tal fine il proprietario per ottenere la destinazione e l’iscrizione deve produrre: a) una documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni ed alle sistemazioni riservate all’equipaggio; b) una dichiarazione in bollo dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. Il Capo del Compartimento marittimo quindi, con propria decretazione (cfr. Format n. 4), stabilisce se la nave o il galleggiante deve essere iscritto nelle matricole o nei registri. Avverso il provvedimento del Capo del Compartimento è possibile esperire ricorso al Ministero. 6 L’art.5 della legge 8 luglio n.172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” ha disposto l’accentramento delle Matricole e dei Registri corrispondenti (Speciali e Internazionali) tenuti dagli Uffici di compartimento marittimo presso le Direzioni Marittime sovraordinate 17 Ottenuta così la destinazione, il proprietario deve presentare all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante, la seguente documentazione (art. 315 R.C.N.): 1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l’estratto del registro delle navi in costruzione; 2. il certificato di stazza. Focus Sul Titolo di Proprietà…. Il titolo può essere costituito da copia autentica del contratto di costruzione dal quale risulti che il trasferimento della proprietà ha luogo al momento della consegna e da un originale del verbale di consegna con firme autenticate o copia autentica dello stesso. In ambito internazionale il titolo di proprietà è normalmente un Bill of Sale, ossia un atto unilaterale, sottoscritto dal venditore che, anche nella prassi italiana viene considerato sufficiente per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto che chiede l’iscrizione. Il Bill of Sale dovrà poi essere registrato e , come tutti i documenti prodotti in lingua straniera, accompagnato da traduzione asseverata. Per gli atti pubblici formati all’estero in Paesi extracomunitari, o comunitari che non abbiano aderito con ratifica alle Convenzioni riguardanti l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, (cfr. L. 20 Dicembre 1966, n. 1253 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 5 Ottobre 1961 e L. 24 Aprile 1990, n. 106 di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 25 Maggio 1987) risulta necessaria l’apposizione delle apostille. Per la Convenzione di Bruxelles, non è ancora avvenuto il deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri, ma con il nostro Paese sono in vigore specifici accordi bilaterali con l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania e l’Irlanda. Per l’iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all’estero o provenienti da bandiera estera, l’Autorità Consolare deve trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 1. 2. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica (vedi Focus); la copia autentica del Passavanti Provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell’art.149 del C.N.; 3. il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all’estero a norma dell’art. 139 del C.N.; 4. il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali7; 5. una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave8. 7 All’attualità non vi è alcuna convenzione internazionale che lo richieda. Tuttavia, essendo tali strumenti basati su principi di diritto internazionale consuetudinario, si deve ritenere, per il nostro Ordinamento, necessaria la produzione del certificato di cancellazione. 8 L’Autorità consolare non è tenuta a trasmettere al Ministero la somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave in quanto la norma di cui al punto 5 dell’art.315 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, si è svuotata, nel tempo, del relativo contenuto, a seguito del modificato regime fiscale delle navi come sottolineato con circolare prot.n.250004 del 03.01.1984 dell’allora Ministero della Marina Mercantile. 18 Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai nn. 2) e 3). Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli artt. 143 e 144 del codice della navigazione il certificato di iscrizione nell’apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli stessi articoli. L’iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l’approvazione del nome ai sensi dell’art.140 del codice della navigazione. 3.2. Delle navi maggiori. Si definiscono navi maggiori le navi alturiere ovvero quelle che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio sono atte a navigazione di altura oltre le 20 miglia dalla costa. In tale categoria comprenderemo, quindi, le navi destinate ad essere iscritte nelle matricole, nei registri speciali e nei registri internazionali tenuti dai Compartimenti marittimi a ciò autorizzati. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome che deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica. L’imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all’approvazione del Ministero secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione al C.N.(art.141 C.N.). Per poter ottenere l’iscrizione nelle matricole e registri similari, le navi devono rispondere ai requisiti di nazionalità stabiliti dalla Sezione II artt.143-145 del cod.nav. ed in particolare: a. appartenere per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche o giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell’Unione europea; b. per quelle di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenere a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari che assumano direttamente l’esercizio della nave attraverso una “stabile organizzazione” sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell’UE, domiciliata nel luogo d’iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti dell’Autorità amministrativa e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l’ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore. Focus Sulla “stabile organizzazione”…. Nella vigente legislazione il concetto di stabile organizzazione si ritrova nel contesto di norme riguardanti settori di rilevante interesse come la legge istitutiva del Registro Internazionale (cfr. art. 7 DL 457/97), la “Tonnage Tax” (cfr. dlgs n.344/2003) e nella legge di riforma della nautica da diporto (cfr. art. 7 legge n.172/2003). 19 L’art. 162 1° comma del citato decreto legislativo n.344 del 12 dicembre 2003, sottolinea come “….ai fine delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al Dlgs 15 dicembre 1997, n.446, l’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. Il comma 8 dello stesso articolo testualmente dispone: “nonostante quanto previsto dal comma precedente non costituisce stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 13 marzo 1968, n.478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa anche in via continuativa”. La suddetta puntualizzazione rileva soprattutto ai fini dell’applicazione dell’imposta, in quanto nei confronti dei soggetti non residenti, nel nostro Ordinamento, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di impresa derivanti da attività esercitata mediante “stabile organizzazione” cioè una struttura stabile mediante la quale l’impresa estera svolge direttamente in tutto o in parte, la propria attività rappresentata sul territorio dello Stato di persone che esercitano abitualmente poteri di rappresentanza che vincolano contrattualmente l’impresa estera. La circostanza, quindi, che figure di “raccomandatario marittimo” ex legge n.135/77 o di “mediatore marittimo” ex legge n.478/68 non possono costituire, per legge, “stabile organizzazione” dell’impresa, rappresenta ulteriore incentivo dal punto di vista fiscale per le imprese di navigazione estere ed un maggiore stimolo per gli operatori stranieri ad operare nel nostro Paese. Infatti, non è imponibile l’attività posta in essere dall’armatore non residente e che esercita attività nel nostro Paese tramite un raccomandatario o mediatore marittimo. Non possono ottenere l’iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultano già iscritte in registro straniero. (art.145 C.N.), 3.3. IL REGISTRO SPECIALE: sospensione temporanea della nazionalità italiana per navi locate a conduttore estero e iscrizione temporanea di navi in sospensione da registro estero. Possono, peraltro, ottenere l’iscrizione in speciali registri ai soli effetti degli artt. 149 e 155 del C.N. le navi che risultano già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. Gli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n.234, hanno per l’appunto introdotto modifiche agli artt.145, 156 e 163 del codice della navigazione, per l’attribuzione e la sospensione temporanea dell’abilitazione ad inalberare la bandiera italiana; per l’applicazione dei suddetti articoli, si è provveduto con apposite norme regolamentari contenute nel D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 . 20 Per tutto quanto non previsto dal suddetto Regolamento, ai registri speciali si applicano le disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi alla pubblicità navale. L’iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni. Quest’ultima limitazione temporale, non trova tuttavia applicazione nell’ipotesi in cui la nave viene cancellata da quei registri e contestualmente iscritta nella Terza Sezione del Registro Internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n.30. Alla fine di questo capitolo, al Format n. 5 si riporta il contenuto degli articoli 3, 9 e 10 del D.P.R. n. 66/90 che individuano la procedura per ottenere, rispettivamente, l’iscrizione di una nave straniera nei registri speciali e, per le navi italiane, l’autorizzazione ad ottenere la sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione ed all’uso della bandiera italiana, nonché lo schema di apposito Avviso da pubblicare all’Albo ed al F.A.L. elettronico in tale ultima ipotesi. 3.4. Registro Internazionale. La Legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha, poi, istituito il Registro internazionale nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, ed ha ridisciplinato la composizione degli equipaggi. Il Registro internazionale è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente : a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea ai sensi del comma 1, lettera a),dell’art.143 del C.N.; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art.143 del cod. nav.; c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell’art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea. Le procedure per ottenere l’iscrizione nelle diverse sezioni del Registro internazionale, sono schematicamente riportate alla fine di questo capitolo ( cfr. Format 6, 7,e 8 ). Non possono comunque essere iscritte nel Registro Internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto, le navi passeggeri provenienti da registri stranieri costruite da oltre vent’anni ( cfr. circ. NAVIG. 1 0471 del 26 gennaio 2000 di M.T.N.). le navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre vent’anni ( art. 4, legge 7 marzo 2001, n. 51.). 3.5 Iscrizione nel Registro Internazionale e Servizio di Cabotaggio. Il Cabotaggio, ovvero il trasporto di cose e persone tra porti dello Stato a scopo commerciale, è riservato per legge (art. 224 Cod. Nav.) e nei termini di cui al Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 novembre 1992, agli armatori comunitari che 21 …impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione Europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l’ammissione al cabotaggio in uno Stato Membro. In particolare, ai fini del suddetto Regolamento comunitario, si intendono per “servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro”(cabotaggio marittimo) i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti: 1. il cabotaggio continentale, ovvero il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole; 2. i servizi di approvvigionamento “off-shore”, ovvero il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro nonché le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro; 3. il cabotaggio con le isole, ovvero il trasporto via mare di passeggeri o merci fra: porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro; porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro (Ceuta e Melilla sono trattati nello stesso modo dei porti situati su un’isola). L’art.3, comma 2 del Regolamento stabilisce che alle navi che effettuano collegamento marittimo con e tra le isole si applicano, per tutte le questioni relative agli equipaggi, le condizioni dello Stato ospitante, cioè dello Stato in cui la nave effettua il servizio. Analoga applicazione è consentita allo Stato ospitante alle navi di stazza lorda fino a 650 tonnellate per i servizi di cabotaggio continentale e di crociera. Ai sensi dell’art.3, commi 1 e 3, del sopraccitato Regolamento, si applica invece la normativa in materia di equipaggi prevista dallo Stato di bandiera alle navi di stazza lorda superiore a 650 tonnellate impegnate in servizi di cabotaggio continentale o di crociera e alle navi da carico (> di 650 TSL) impegnate in servizi di trasporto con le isole e tra le isole qualora, in quest’ultima fattispecie, i viaggi in questione seguono o precedono viaggi in provenienza da o diretti verso altri Stati. La legge 27 febbraio 1998, n.30, con specifico riferimento al comma 5 dell’art.1, stabilisce che le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’art. 224 del codice della navigazione, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’art.2 della legge n. 30/98. Le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda iscritte nel Registro Internazionale, possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi di cabotaggio ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, anche se i viaggi non sono preceduti o seguiti da un viaggio internazionale soltanto se osservano i criteri di cui all’art.2, comma 1, lettera a) e comma 1-bis concernente la deroga al comma 1 dell’articolo 318 del codice della navigazione e al comma 1 dell’art.2 della medesima legge n.30/1998 (cfr. Legge 1 agosto 2002, n.166 e legge 27 dicembre 2002, n.289 e Legge 24 novembre 2003, n.326). I viaggi in questione si riferiscono al trasporto di …passeggeri e merci che, per quantità e qualità, attribuiscono al viaggio carattere di autonomia funzionale e commerciale; il rispetto di tale condizione dovrà essere accertato dall’Autorità Marittima. Con circolare prot. CA/2643 del 29.10.2004, la Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo Interno ha precisato che ai fini del computo delle percentuali, 100 miglia marine sono da considerare come un unico viaggio, assoggettato, qualora superi globalmente le 100 miglia, al relativo regime come definito dalla norma in questione, le sottoindicate fattispecie: 22 1. il caso di “viaggio circolare”, intendendosi per tale un viaggio svolto nel quadro di un regolare servizio di linea debitamente pubblicizzato, avendo come riferimento un medesimo porto quale porto di imbarco o di caricazione iniziale e di destinazione finale; 2. il caso analogo in cui la nave sia utilizzata, con ciclicità continuativa, al servizio di un medesimo porto di caricazione o scaricazione, svolgendo di fatto, in maniera ripetitiva la stessa o le stesse tratte con la finalità di assicurare un regolare servizio di approvvigionamento o, comunque, di rispondere alle esigenze di un processo di produzione o di distribuzione di prodotti industriali. Nel primo caso, precisa la circolare, l’elemento di unitarietà che impone di considerare il viaggio come entità complessiva é dato dalla complessiva funzione Tecnico-Commerciale che caratterizza il viaggio circolare, mentre nel secondo caso tale unitarietà è costituita dall’asservimento della nave ad esigenze proprie e dell’approvvigionamento o dello specifico ciclo industriale, per cui, in dette fattispecie, l’autonomia funzionale e commerciale del viaggio va intesa non con riferimento alla singola tratta, ma all’impiego complessivo del mezzo nautico. In pratica, per l’effettuazione di tali viaggi di cabotaggio, si richiede che l’equipaggio sia composto da marittimi comunitari, disposizione quest’ultima che può trovare deroga in virtù del disposto dell’art.2, comma 1-bis, della legge n. 30/98. 3.6. Delle navi minori. Sono minori le navi costiere e quelle del servizio dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Si considerano costiere quelle navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera intesa come navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle 20 miglia. Le navi minori sono iscritte nei registri tenuti dalle Capitanerie di Porto, Uffici Circondariali Marittimi, Uffici Locali Marittimi nonché dalle Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo. Le navi minori sono contraddistinte da un numero progressivo che viene riportato nel pertinente registro. Se superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda se a propulsione meccanica ed alle venticinque in ogni altro caso, le navi minori possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. 3.7. Dei galleggianti. Benché non vi sia uniformità di vedute in dottrina, il codice della navigazione individua nella categoria dei galleggianti in senso stretto quelli che sono “adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne” (art. 136, 3° comma). Le disposizioni contenute nel codice della navigazione riguardanti le navi minori trovano applicazione anche ai galleggianti come sopra definiti. 23 3.8. Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime. Sempre nell’ambito della più ampia categoria delle navi minori e dei galleggianti, è ricompresa quella delle unità aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio, per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa, disciplinata dall’articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472. Per USO PRIVATO si intende l’utilizzazione dell’unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole. Per USO IN CONTO PROPRIO si intende invece l’utilizzazione dell’unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all’attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all’attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l’attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, attività che non deve in alcun modo essere riconducibile ad attività diretta allo sfruttamento delle risorse ittiche come precisato con circolare del 29.09.2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 21 gennaio 1994, n. 232; mentre i requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio sono determinati con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – a tutt’oggi non ancora emanati – in relazione al particolare servizio speciale cui l’unità è destinata. Nelle more, trova applicazione il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza, sentito l’Ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l’unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate . Le unità destinate ai suddetti servizi speciali possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l’equipaggio e le stesse unità non sono soggette al rilascio del ruolino d’equipaggio previsto per le navi minori e galleggianti. Infine, per ciò che concerne la condotta delle suddette unità, la legge prevede che possono essere comandate e condotte dal proprietario, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell’unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le unità destinate all’uso in conto proprio. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell’unità. Per la procedura d’iscrizione si rinvia allo schema di cui al Format n. 9. 24 Focus Sull’uso in conto proprio…. Nel Maggio del 2002, il Ministero ha chiarito con lettera circ. n° N30779, dietro specifico quesito, che le certificazioni di sicurezza per unità da iscrivere nei RR.NN.MM. e GG. per uso in conto proprio non possono essere rilasciate da Istituti che operano nel campo del diporto, diversi dagli organismi riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. 435/91 (RINA, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd). Con dp. N° N11107 del 2 marzo 2003, il Ministero dietro apposito quesito, ha rimarcato l’impossibilità di applicazione dell’art. 25 della legge n.472/99 alle unità adibite al servizio di pilotaggio nei porti, la cui disciplina risulta essere completamente descritta nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione (artt. 95 C.N. e 99 e 125 del Reg. C.N.) La stessa Direzione Generale ha ritenuto invece che, previa determinazione del Comandante del Porto, l’art.25 possa trovare applicazione per la minore fattispecie rappresentata dai marittimi abilitati al pilotaggio ex art.96 del Cod. Nav., attesa che la norma stessa consente la deroga “il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo in quanto applicabili”. Con dp. N12631 del 2 settembre 2003, il Ministero fornendo elementi di risposta ad un quesito prospettato da un’Agenzia Nautica veneziana, ha confermato, da un lato, l’obbligo dell’apposizione del visto annuale sulla licenza di navigazione per le unità iscritte nei RR.NN.MM. e GG. e, quindi, anche per quelle in uso in conto proprio e, dall’altro, ha evidenziato che per le stesse unità non è più dovuto il pagamento della tassa di stazionamento. A seguito dell’emanazione della legge 8 luglio 2003, n.172, il Ministero con nota n.130828 del 08.03.2004, ha richiamato l’attenzione di tutti gli Uffici Marittimi sulla circostanza che le unità da diporto possano non solo essere impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo ma anche sul fatto che chi svolge detta attività imprenditoriale è, comunque, svincolato dal regime previsto dall’art.25 della legge n.472/1999 (uso in conto proprio). Su un quesito sollevato da un Ufficio Circondariale Marittimo, il Ministero con dp. N12716 del 02.09.2004 ha precisato che il 2° comma, lett.b) dell’art.25 della legge n.472/99, ha inteso agevolare attività istituzionali ed imprenditoriali diverse da quelle costituenti i servizi marittimi in senso stretto già “normati dal C.N. e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché da leggi speciali. E’ pertanto illegittimo l’individuazione da parte di un soggetto diverso dal proprietario e non legato a questo da alcun rapporto contrattuale di lavoro. L’“uso in conto proprio” di una tale unità, infatti deve soddisfare necessità strettamente connesse all’attività istituzionale del soggetto o Ente proprietario. Con lettera circ. prot. n.200430131 in data 29.09.2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante parere in merito alle unità asservite agli impianti di acquacoltura si fa riferimento all’iscrizione di navi minori e galleggianti in registri speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro le 12 miglia dalla costa. Secondo tale circolare, la definizione di uso in conto proprio identifica una nuova tipologia di servizi speciali quali l’attività di acquacoltura, in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse. A tale proposito, il Ministero definisce, quale condizione indispensabile all’esercizio di tale tipologia di uso, la non riconducibilità delle attività svolte allo sfruttamento diretto delle risorse ittiche, principio assunto anche a livello europeo. 25 3.9. Tipi delle navi. Nelle matricole, nei registri e in tutti gli altri documenti ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali (art.314 R.C.N.). Una prima e più generale ripartizione, la ritroviamo all’art 3 della legge n. 616/62 che distingue le navi passeggeri (ovvero qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici) dalle navi da carico (qualsiasi nave che non sia da passeggeri) dalle navi cisterna (qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa). Ed ancora in relazione al loro impiego, le navi da pesca, - a loro volta classificate in sei categorie (oltre gli stretti o oceanica, mediterranea o d’altura, costiera ravvicinata, costiera locale, al servizio di impianti da pesca, al servizio di una flottiglia di pesca per l’esercizio di attività di conservazione o di trasferimento e di trasporto di prodotti della pesca ) - e le costruzioni destinate al diporto. Ma è il Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (D.P.R. n.435/91) che dedica un intero capitolo (il II) a “Tipi e destinazione delle navi”. In particolare all’art.11, distingue le navi nei seguenti tipi : a) b) c) d) e) f) g) h) i) piroscafi motonave nave nucleare veliero motoveliero veliero con motore ausiliario aliscafo aeroscafo imbarcazione a remi sottolineando come “il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all’art. 169 del codice della navigazione”. L’articolo 12 dello stesso provvedimento, distingue poi le specie di navigazione a cui possono essere abilitate le navi : a) b) c) d) e) f) g) h) navigazione internazionale lunga (NAV. I.L.) navigazione internazionale breve ( NAV I.B.) navigazione internazionale costiera ( NAV. I.C.) navigazione nazionale (NAV. N.) navigazione nazionale costiera (NAV. N.C.) navigazione nazionale litoranea (NAV. N. Li.) navigazione nazionale locale ( NAV. N.Lo.) navigazione speciale (NAV. S.) La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all’art. 169 C.N. Infine, in ordine all’abilitazione di una nave a determinati servizi, l’art.13 annovera : a) b) il trasporto passeggeri il trasporto merci 26 c) d) e) f) i servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile ora delle Infrastrutture e dei Trasporti9) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino la pesca il rimorchio Principali riferimenti normativi sull’iscrizione di nave. Codice della Navigazione articoli da 146 a 155; Regolamento di esecuzione al C.N. articoli da 313 a 336; Legge 5 giugno 1962, n. 616; D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639; Legge 11 febbraio 1971, n.50; Legge 14 giugno 1989, n.234; D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66; D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435; Legge 29 ottobre 1993,n.427; Legge 27 febbraio 1998 n. 30; Legge 7 dicembre 1999, n. 472; Legge 28 dicembre 1999, n. 522; Legge 7 marzo 2001, n. 51.; Legge 1 agosto 2002, n. 166; Legge 27 dicembre 2002, n. 289; Legge 08 luglio 2003, n.172. Circolari : Mimerc prot. 886 del 10.01.1952 “Acquisto di navi estere destinate alla demolizione”; Mimerc. d.g.n. prot. 19883 del 12.08.1953 “Assegnazione dei nomi alle navi”; Mimerc D.G.N. prot. 20879 del 22.08.1953 “Iscrizione del naviglio nelle matricole o nei registri delle navi minori. Trasferimenti”; Mimerc d.g.n. prot. 23055 dell’11.09.1953 “Assegnazione del nome alle navi maggiori”; Mimerc d.g.n. prot 6379 del 10.02.1954 “Immatricolazione delle navi provenienti dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 3855 del 30.01.1954 “Cambiamento del nome alle navi maggiori in applicazione dell’art. 140 Cod. Nav. e 535 del Regolamento, Rilascio dei nuovi atti di nazionalità” ; Mimerc d.g.n. prot. 22231 del 21.07.1954 “Reiscrizione in matricola di navi già cancellate per perdita reale o presunta” ; Mimerc d.g.n. prot. 5932 del 26.02.1955 “Acquisto di navi all’estero. Misura del deposito preventivo”; Mimerc d.g.n. prot. 6151 dell’8.03.1955 “Regime giuridico-amministrativo delle navi”; Mimerc d.g.n. prot. 6495 del 06.03.1956 “Diritti doganali su navi provenienti dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 17154 del 12.04.1956 “Assegnazione del nome alle navi maggiori” ; Mimerc d.g.n. prot. 13014 del 26.04.1956 “Diritti doganali su navi provenienti da bandiera estera.”; Mimerc d.g.n. prot. 16046 del 16.03.1957 “Acquisto e nazionalizzazione di navi estere prot. 37335 in data 01.07.1957 “Nuove matricole delle navi ( mod. 32 nuovo)” ; Mimerc d.g.n. prot. n. 49101 del 29.09.1957 “Nuove matricole delle navi (mod.32 nuovo). Norme per l’impiego.”; Mimerc d.g.n. prot. 7885 del 30.01.1958 “Demolizione volontaria di navi e galleggianti iscritti nelle matricole e nei Registri dello Stato.” ; Mimerc d.g.n. prot. 30167 del 12.05.1958 “Assegnazione del nome alle navi “Mimerc. prot.11/39080 del 10.08.1960 “Acquisto e trasferimento in Italia da parte di acquirenti italiani di navi estere destinate alla demolizione”; Mimerc d.g.n. prot.11/43538 dell’11.09.1960 “Assegnazione di nome alle navi maggiori (art.140 C.N.)”; Mimerc. d.g.n. prot. 2139376 del 30.08.1962 “Imbarcazioni straniere introdotte via terra”; Mimerc d.g.n. prot. 2120947 del 14.07.1961 “Nuovo modello del Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione (art. 411 Regolamento al codice della navigazione)”; Mimerc prot. 2125870 del 12.05.1962 “Acquisti e vendite all’estero di navi, galleggianti ed imbarcazioni” ; Mimerc d.g.n. prot. 2156624 del 14.12.1962 “Navi estere acquistate per la demolizione in cantieri nazionali”; Mimerc d.g. pesca marittima prot. 619392 del 05.03.1963 “Vendita battelli da pesca a stati esteri.” ; Mimerc d.g.n. prot. 218802 del 12.05.1964 “Pubblicazioni previste dall’art 156 del Cod. Nav.”; Mimerc d.g.n. prot. 33256 del 31.01.1968 “Assegnazione di nominativi internazionali”; Mimerc d.g.n. prot. 21256 in data 21.01.1969 “Titolo di proprietà per la prima iscrizione delle navi”; Mimerc d.g. pesca marittima “Cambio di destinazione di natanti da pesca al diporto” ; Mimerc d.g.n. prot. 2104100 in data 08.06.1970 “Iscrizione imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore a 10 tonn. ed alle 25 in ogni altro caso”; Mimerc d.g.n. prot. 252247 dell’ 08.06.1972 “Acquisto all’estero di navi usate”; Mimerc d.g.n. prot. 342839 del 18.08.1972 “Assegnazione dei nominativi internazionali”; Mimerc. d.g.n. prot. 2500477 del 18.01.1974 “Diritti erariali per la nazionalizzazione delle navi acquistate all’estero (art.315,n.5 del reg.al cod.nav.)”; Mimerc d.g.n. prot. 256587 del 25.06.1975 “Esportazione di navi”; Mimerc d.g.n. prot. 254563 del 05.05.1976 “Distribuzione dei nuovi modelli di licenza con annesso ruolino di equipaggio,per le navi minori ed i galleggianti,”; Mimerc.d.g.n. prot. 2510476 del 29.10.1976 “Disposizioni concernenti l’importazione senza corrispettivo delle navi e dei natanti di cui alla Legge 30 aprile 1976, n.159, 9 Tra i “servizi speciali “ vanno inclusi anche quelli di ormeggio e battellaggio ai sensi della circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, titolo Porti, serie VIII, n.15 del 24 maggio 2001 avente ad oggetto: “Servizio di ormeggio e battellaggio.Iscrizione nei RNMG delle imbarcazioni,titoli professionali,ruolino di equipaggio”.La suddetta direttiva prevede che le imbarcazioni utilizzate dai suddetti servizi portuali vadano iscritte come motobarche da traffico nei registri delle navi minori e galleggianti di cui all’art.146 cod.nav. 27 modificato all’art 3 della Legge 8 ottobre 1976, n.689”; Mimerc prot. 25449 del12.01.1977 “Iscrizione di navi di s.l. non superiore a 10 tonn. o a 25 in ogni altro caso. Autenticazione della firma dell’alienante”; Mimerc d.g. pesca marittima prot. 6231010 del 29 maggio 1981 “Trasferimento temporaneo di navi dall’esercizio della pesca a quello del traffico”; Mimerc d.g.n. prot. 250004 del 03.01.1984 “Importazione ed esportazione di navi”; Mimerc.d.g.n. prot.255579 del 21.05.1985 “Esportazione navi. Prezzo”; Mimerc.d.g.n. prot.253575 in data 27.03.1986 “Nominativi internazionali delle navi”; Mimerc.d.g.n.t.m. prot. 3102180 del 14.06.1991 “Regolamento CEE n.613/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 relativo al cambiamento di registro delle navi all’interno della Comunità.” ; Mimerc. d.g.n. prot. 257649 del 30.09.1992 “Sospensione e attribuzione temporanea dell’abilitazione ad inalberare la bandiera italiana”; Mimerc d.g.n. prot. 251174 dell’11.03.1993 “Navi in regime di temporanea dismissione di bandiera. Circolare n. 257649 del 30.09.1992. aggiornamento documentazione”; M.T.N. d.g.n.t.m. prot. 4143523 del 17.07.1997 “Ulteriori disposizioni per l’attuazione dell’art.1, comma 20 del D.L. 12 ottobre 1996, n.535 convertito in Legge 23 dicembre 1996, n.647.”; M.T.N. prot. 06502 del 29.12.1998 “Disposizioni relative agli equipaggi delle navi che effettuano servizi di cabotaggio marittimo” ; M.T.N. Circ. 25 novembre 1999, n.1 “Disposizioni relative agli equipaggi delle navi che effettuano servizi di cabotaggio marittimo” ; M.T.N. Navig 1 prot. 0471 del 26.01.2000 “Art.9, commi 4 e 5 della Legge 28.12.1999, n.522.” ; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ex Navig 1 prot. N10075 del 09.01.2003 “Navi maggiori. Assegnazione del nominativo internazionale”; M.I.T. d.g.n.t.m.i. prot.nav/ca/128 del 14.01.2003 “Cabotaggio marittimo.Navi iscritte nel Registro”, M.I.T. ex Navig 3 prot. N3.1224 del 15 luglio 2003 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico. Nuove competenze degli uffici marittimi in materia di registri navali” Ministero I.T. ex NAVIG1 prot. N1 2631 del 2 settembre 2003 “Legge 472/99 Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime, quesiti”; M.I.T. ex NAVIG1, prot. N1 1107 del 12 marzo 2003 “Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime. Applicazione dell’art. 25 della L.472/99 alle imbarcazioni adibite al servizio di pilotaggi. Quesito”; M.I.T. ex NAVIG3 prot. N3 0829 dell’8 marzo 2004 “Legge 8 marzo 2004 “; Legge 8 luglio 2003, n.172. Unità da diporto utilizzate come unità-appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 28 FORMAT 3 PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DI UNA UNITA’ NEI REGISTRI NAVI MINORI E GALLEGGIANTI (A norma degli artt. 146 Cod. Nav. e 303, 313, 314, 315 Reg. Nav. Mar.) 1. Istanza in bollo; 2. Titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l’estratto del Registro Navi in Costruzione; 3. Certificato di stazza (1) 4. Certificazione attestante i requisiti di nazionalità di cui all’art. 143 Cod. Nav. se persona fisica o nel caso di società, visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A.; 5. Versamento da € 61.97 su c/c _____ intestato alla Tes. Prov. dello Stato – Sez. di ________ con la seguente causale: Capo XV – Cap. 3570; Nota (1) : Le norme di riferimento non prevedono il rilascio di un certificato di stazza provvisoria, ancorché sia prassi consolidata accettare, nelle more, apposita “Dichiarazione” ( o Statement ) in originale dell’Ente di classifica da cui risulti che sono in corso i calcoli di stazza in conformità alla Convenzione Internazionale 1969 e che si prevedono,in via di approssimazione,determinati valori di GT e NT. Per l’iscrizione nelle matricole o nei registri degli Uffici dello Stato di navi costruite all’estero o provenienti da bandiera estera, l’Autorità Consolare deve trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: 1. Titolo di proprietà in originale o in copia autentica; 2. Copia autentica del Passavanti Provvisorio o della Licenza Provvisoria rilasciati a termini dell’art. 149 Cod. Nav.; 3. Certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all’estero a norma dell’art. 139 Cod. Nav.; 4. Certificato di Cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali; 5. Certificazione attestante i requisiti di nazionalità di cui all’art. 143 Cod. Nav. se persona fisica o nel caso di società, visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A.; 6. Versamento da € 61.97 su c/c _____ intestato alla Tes. Prov. dello Stato – Sez. di ________ con la seguente causale: Capo XV – Cap. 3570; L’iscrizione delle navi maggiori non può essere effettuata nel caso in cui il proprietario non abbia ottenuto l’approvazione del nome ai sensi dell’art. 140 Cod. Nav..- 29 FORMAT 4 REPUBBLICA ITALIANA ______________________________ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di ________. Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di ________ VISTA l’istanza presentata in data ______________ da ________________________, proprietario/a della M/N – Galleggiante denominata “_______________________________” inscritta al n° _______________ del Registro Navi in Costruzione di __________________________________, resa ai sensi dell’art. 303 Reg. al Cod. Nav.; VISTO l’art. 303 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; VISTE le caratteristiche, le dotazioni e le sistemazioni riservate all’equipaggio, nonché la dichiarazione del proprietario dalla quale risulta la destinazione che lo stesso intende dare alla nave/galleggiante DETERMINA che la nave/galleggiante denominata “________________________” di T.S.L.______ di proprietà di _______________________________, nato a ___________________, il ________________ e residente a ___________________________, in via ___________________________________, n° __________ ora iscritta al n° ___________ del Registro Navi in Costruzione di _____________________________________, sia inscritta nelle Matricole o corrispondenti (Speciale ed Internazionale)/RR.NN.MM.&GG. del: ______________________ lì, __________________ IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI __________ __________________________________________ 30 Registri FORMAT 5 PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DI UNA NAVE NEI REGISTRI SPECIALI Per ottenere l’iscrizione di una nave nei registri speciali il conduttore deve presentare all’ufficio presso il quale chiede l’iscrizione: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. copia autentica del contratto di locazione a scafo nudo (1); certificato di stazza rilasciato dal registro italiano Navale; copia autentica dell’attestazione, rilasciata dall’ufficio competente dello Stato d’iscrizione della nave, che il diritto di battere la bandiera di tale Stato è sospeso o che verrà sospeso non appena avvenuta l’iscrizione nel registro speciale; copia autentica del documento da cui risulta il consenso del proprietario della nave, nonché del documento da cui risulta il consenso dei titolari dei diritti di garanzia trascritti, se quest’ultimo è richiesto dallo Stato d’iscrizione della nave; documentazione comprovante che il conduttore possiede i requisiti di cui agli articoli 143 e 144 del codice della navigazione; copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale; copia autentica dell’atto di approvazione del nome a norma dell’art. 140 del codice della navigazione. La richiesta di iscrizione della nave nei registri speciali tiene luogo della dichiarazione di armatore di cui all’art. 265 del codice della navigazione. Nota(1) Se il documento non è in lingua Italiana, occorrerà procedere a traduzione asseverata del contratto. PROCEDURA PER OTTENERE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE ED ALL’USO DELLA BANDIERA ITALIANA. 1. Il proprietario, che intende ottenere la sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione ed all’uso della bandiera italiana di nave locata a scafo nudo a straniero per consentire al conduttore di iscriverla in un registro di un altro Stato, avente funzioni analoghe a registro speciale di cui all’art. 1, deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave o all’ufficio Consolare se la nave si trova all’estero. 2. La dichiarazione deve indicare le generalità e la nazionalità del soggetto estero, al quale la nave viene data in locazione, e l’apposito registro straniero, nel quale la nave sarà temporaneamente iscritta. L’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla sua pubblicazione, a norma dell’articolo 156, secondo comma, del Codice della navigazione. 3. L’ufficio che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione, ne da immediata comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n° 413 e nei casi in esso previsti, sono state osservate le prescrizioni dell’art. 156, 3° comma del Codice della Navigazione ovvero se esistono diritti reali o di garanzia sulla nave che vi è il consenso scritto di tutti gli aventi diritto. 31 FORMAT 5 (continua 1) 4. Il proprietario della nave, al fine di ottenere la sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione all’uso della bandiera italiana di cui agli artt. 149 - 155 del C. della Navigazione, deve rivolgere istanza al Ministero della Marina Mercantile. 5. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere: a) l’indicazione degli estremi della dichiarazione di cui all’art. 9 e delle informazioni in essa contenute; b) l’indicazione delle principali clausole del contratto di locazione e l’impegno a non stipulare in esso clausole difformi delle disposizioni dell’art. 29 della legge 14 giugno 1989 n° 234, o che impediscano od ostacolano provvedimenti di requisizione della nave da parte dello stato italiano; c) l’impegno del proprietario ad assicurare col contratto di locazione che la nave, durante il periodo di iscrizione nell’apposito registro speciale straniero, mantenga l’iscrizione nella più alta classe del Registro Italiano Navale; d) l’impegno del conduttore ad osservare immediatamente, alla scadenza dell’autorizzazione a norma dell’art. 11 o, nel caso di revoca della stessa a norma dell’art. 13, tutte la prescrizioni a cui lo Stato estero è interessato, condiziona la dismissione della propria bandiera; e) l’indicazione che i contratti di lavoro dei marittimi sono conformi agli appositi contratti collettivi nazionali di cui all’art. 29 commi 2-3, della legge 14 giugno 1989 n° 234. 6. All’istanza vanno allegati: a) b) il testo, con traduzione debitamente legalizzata, della legge che disciplina la temporanea abilitazione della navigazione delle navi locate nello Stato estero nei cui appositi registri si prevede che venga contemporaneamente iscritta la nave; il contratto di locazione. 32 FORMAT 5 (continua 2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO _________ Sezione Naviglio AVVISO DI TEMPORANEA DISMISSIONE DI BANDIERA Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 14.06.89 n° 234 si rende di pubblica ragione che la Società _________________ con sede in ________, Via _________________in persona del sig. _____________________, proprietaria della M/n _____________________iscritta al n° _____ delle Matricole della Capitaneria di Porto di _______, di ____GT, ha richiesto l’autorizzazione alla temporanea dismissione di bandiera. In applicazione del disposto dell’art. 156 del Codice della Navigazione e successive modificazioni, si invitano tutti coloro che ritenessero avervi interesse a presentare per iscritto a questa Capitaneria di Porto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti avvertendo che, trascorso il tempo stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla autorizzazione richiesta. Genova, lì ______________ IL COMANDANTE 33 FORMAT 6 PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE PARTE I 1. Istanza in carta da bollo intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro Internazionale parte I^. 2. Dispaccio di approvazione del nome (art. 140 cod. nav.) ed autorizzazione all’iscrizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. Titolo di proprietà in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio e registrato all’Ufficio del Registro (se redatto in lingua straniera deve essere preventivamente tradotto e legalizzato o con “apostille”; la legalizzazione e l’apposizione di “apostille” non dovrà essere richiesta per quei Paesi europei che hanno stipulato accordi bilaterali con l’Italia ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda. 4. certificato di cancellazione dal registro straniero (tradotto e legalizzato o con “apostille”, se necessario) 5. certificato di stazza ( in caso di Stazza provvisoria si iscriverà la nave rilasciando il Passavanti Provvisorio) (1) 6. documentazione comprovante che il proprietario possiede i requisiti di cui all’art. 143 comma a) del Codice della Navigazione (Certificato di residenza e cittadinanza o iscrizione alla C.C.I.A.A., in alternativa possono essere presentate le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni). 7. copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale ( il predetto documento generalmente non è necessario in quanto tali indicazioni sono di norma riportate nel dispaccio autorizzativo del Ministero). 8. attestazione del versamento di € 61,97 (tributi speciali tabella D ) (1): Nell’ipotesi di nave costruita o acquistata all’estero, il Passavanti Provvisorio viene rilasciato dall’Autorità Consolare sulla base di un documento provvisorio di stazza rilasciato dall’Ente Tecnico (c.d. Statement ) e di apposita comunicazione dell’Ufficio Marittimo d’iscrizione che, nell’esprimere nulla osta al rilascio del p.p., riassume lo stato dell’istruttoria. 34 FORMAT 7 PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE PARTE II 1. Istanza in carta da bollo intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro Internazionale parte II^. 2. Dispaccio di approvazione del nome(art. 140 cod. nav.) ed autorizzazione all’iscrizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. Titolo di proprietà in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio e registrato all’Ufficio del Registro (se redatto in lingua straniera deve essere preventivamente tradotto e legalizzato o con “apostille”; la legalizzazione e l’apposizione di “apostille” non dovrà essere richiesta per quei Paesi europei che hanno stipulato accordi bilaterali con l’Italia ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda. 4. certificato di cancellazione dal registro straniero (tradotto e legalizzato o con “apostille”, se necessario) 5. certificato di stazza ( in caso di Stazza provvisoria si iscriverà la nave rilasciando il Passavanti Provvisorio) (1) 6. documentazione comprovante che il gestore possiede i requisiti di nazionalità di cui all’art. 143 comma b) del Codice della Navigazione e sia domiciliato nel luogo di iscrizione della nave. 7. contratto che attribuisce al gestore l’uso della nave (se redatto in lingua straniera tradotto e registrato all’ufficio del Registro) unitamente alla Dichiarazione di Armatore. 8. copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale ( il predetto documento generalmente non è necessario in quanto tali indicazioni sono di norma riportate nel dispaccio autorizzativo del Ministero). 9. attestazione del versamento di € 61.97 (tributi speciali tabella D ) (1): vedi nota al FORMAT 6. 35 FORMAT 8 PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE PARTE III ( I documenti da presentare sono quelli previsti dall’art. 3 del D.P.R.21 febbraio 1990 n. 66) 1. Istanza in carta da bollo intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale di cui alla legge 234/89 e contestuale passaggio nel Registro Internazionale parte III^. (Il Ministero richiede la seguente procedura: iscrizione nel Registro Speciale di cui alla legge 234/89 ed in pari data cancellazione con contestuale iscrizione nel Registro Internazionale parte III^) 2. Dispaccio di approvazione del nome (art. 140 cod. nav.) ed autorizzazione all’iscrizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. copia autentica del contratto di locazione a scafo nudo (tradotto e registrato all’ufficio del Registro) 4. certificato di stazza (in caso di Stazza provvisoria si iscriverà la nave rilasciando il Passavanti Provvisorio) (1) 5. copia autentica dell’attestazione rilasciata dall’ufficio competente dello Stato di iscrizione della nave da cui risulti che il diritto di battere la bandiera di tale Stato è sospeso o che verrà sospeso non appena avvenuta l’iscrizione nel Registro Internazionale (il predetto documento dovrà essere legalizzato o con “apostille” e tradotto) 6. copia autentica del documento da cui risulta il consenso del proprietario della nave, nonché del documento da cui risulta il consenso dei titolari dei diritti di garanzia trascritti, se quest’ultimo è richiesto dallo Stato di iscrizione della nave (i predetti documenti dovranno essere autenticati nelle firme, legalizzati o con “apostille” e tradotti) 7. documentazione comprovante che il conduttore possiede i requisiti di cui agli articoli 143 e 144 del Codice della Navigazione. 8. copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale (il predetto documento generalmente non è necessario in quanto tali indicazioni sono di norma riportate nel dispaccio autorizzativo del Ministero). 9. attestazione del versamento di € 61.97 (tributi speciali tabella D). (1): vedi nota al FORMAT 6. 36 FORMAT 9 PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DI UNA UNITA’ DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 MT. E CON STAZZA INFERIORE A 25 T.S.L. DESTINATA A SERVIZI SPECIALI PER “USO PRIVATO” OVVERO “USO IN CONTO PROPRIO” NEI REGISTRI NAVI MINORI E GALLEGGIANTI (A norma della legge 7 dicembre 1999 n° 472 - art. 25 – e degli artt. 146 Cod. Nav. e 303, 313, 314, 315 reg. nav. mar.) 1. Istanza in bollo; 2. Titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l’Estratto del Registro delle Navi in Costruzione in cui risulta trascritto il contratto di costruzione a favore di quest’ultimo; 3. Certificato di stazza; 4. Annotazioni di sicurezza rilasciate dal competente Ufficio, ai sensi del D.P.R. N. 435/1991, sentito l’Ente Tecnico in cui dovranno essere indicate le prescrizioni particolari in relazione al “servizio speciale” cui l’unità è destinata che, comunque, potrà trasportare non più di dodici persone, escluso l’equipaggio; 5. Versamento da 61.97 Euro, sul c/c postale ______ intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di ________, con la seguente causale: Capo XV – Capitolo 2170; 6. Certificazione attestante i requisiti di nazionalità di cui all’art. n° 143 cod. nav. e nel caso di società, visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A.. 37 38 4. DELL’ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE. 4.1. Disposizioni comuni e generalità. L’art. 149 C.N. stabilisce che “le navi iscritte nelle matricole e le navi ed i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall’atto di nazionalità e dalla licenza. A tale effetto, l’atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un Passavanti Provvisorio e la licenza da una licenza provvisoria”. L’abilitazione, pertanto, è volta a conferire al bene nave l’attitudine giuridico-formale ad essere impiegato nella navigazione. Il rilascio dell’atto di nazionalità e della licenza dà diritto ad inalberare la bandiera italiana (art.155 cod. nav.) il cui uso è disciplinato dagli artt.337-341 reg al c.n., sia per quanto attiene la navigazione che la sosta in porto. Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalità o una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati. (art. 330 reg. c. n.). L’Atto di Nazionalità o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell’ufficio d’iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non è stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza. (art. 331 reg. c. n.). Al momento del rilascio dell’Atto di Nazionalità o della licenza, l’autorità competente provvede al ritiro dei documenti provvisori (art. 335 reg c.n.). L’Atto di Nazionalità o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell’ufficio d’iscrizione (art.336 reg. c.n.). 4.2. Dell’Atto di Nazionalità. L’atto di nazionalità è rilasciato in nome del Capo dello Stato dal Direttore Marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata ed è redatto su modello approvato dal Ministro (art. 323 reg. c.n.; D.M. 1° dicembre 1953). Per ottenere tale atto, il proprietario della nave deve presentare domanda all’ufficio d’iscrizione, il quale la trasmette alla competente Direzione Marittima corredandola dei documenti di cui all’art. 315 del regolamento al codice della navigazione, nonché del certificato della potenza dell’apparato motore da rilasciarsi dall’ufficio competente a norma delle leggi speciali. La Direzione Marittima compila l’Atto di Nazionalità a norma dell’art. 150 del codice e lo trasmette all’ufficio di iscrizione della nave. L’ufficio d’iscrizione riporta sulla matricola l’indicazione della data e del numero dell’Atto di Nazionalità; annota, sull’atto stesso, il numero di matricola nonché le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l’atto al proprietario o all’armatore o al comandante della nave. 39 Se l’atto di nazionalità riguarda navi provenienti da bandiera estera, l’autorità marittima mercantile che lo rilascia ne informa l’autorità doganale del luogo di iscrizione. Non è considerata proveniente da bandiera estera nell’ipotesi suddetta, la nave oggetto di iscrizione nei registri speciali disciplinati dal D.P.R. 21 febbraio 1990, n.66 (Regolamento per l’attribuzione e la sospensione temporanea dell’abilitazione ad inalberare la bandiera italiana). L’Atto di Nazionalità riporta gli elementi di identificazione della nave: nome, tipo, caratteristiche principali, stazza lorda e netta della nave, nome del proprietario, ufficio di immatricolazione (art.150 c.n.). Su tale documento devono essere, altresì, annotati a cura dell’autorità marittima o consolare gli estremi delle note di trascrizione (art. 256, 2°comma c.n.) che riguardano gli atti soggetti alla pubblicità navale. In caso di discordanza fra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola (art.257, 2° comma cod.nav.). L’Atto di Nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave (art 151 c.n.), modifiche che rendono, pertanto, necessario aggiornare il contenuto dell’atto. Diversa dal rinnovo è invece l’ipotesi di sostituzione enunciata dall’art 327 del reg. al c.n. allorché tale documento sia reso inservibile o illegibile, oppure non possa più contenere annotazioni o sia andato perduto o distrutto. Nei casi in cui è prevista la rinnovazione dell’atto di nazionalità, il proprietario deve presentare all’ufficio di iscrizione i seguenti documenti: 1) l’Atto di Nazionalità da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione; 2) l’estratto di matricola della nave; 3) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave; 4) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento della stazza. L’ufficio d’iscrizione trasmette alla competente Direzione Marittima i documenti, allegando nel caso di perdita o di distruzione dell’Atto di Nazionalità la copia del processo verbale di cui all’art. 383 e nel caso di cambiamento del nome, comunica gli estremi dell’approvazione ministeriale. 4.3 Del Passavanti Provvisorio. L’Atto di Nazionalità, ai soli fini dell’abilitazione della nave alla navigazione può essere sostituito da un Passavanti Provvisorio la cui durata è stabilita dall’Autorità che lo rilascia in rapporto al tempo necessario per il rilascio del documento definitivo (Atto di Nazionalità) ed in ogni caso non può essere superiore ad un anno (art.152, 2° comma c.n.). Al momento del rilascio dell’Atto di Nazionalità l’Autorità competente provvede a ritirare il documento provvisorio. Il Passavanti Provvisorio, conforme al modello approvato dal Ministro (art. 333 reg al c.n.; D.M. 1° dicembre 1953) è rilasciato dall’Ufficio d’iscrizione e non dal Direttore Marittimo e, all’estero, dall’Ufficio Consolare (art.152, 2° comma c.n.). Ma quali sono le ipotesi in cui è previsto il rilascio di tale documento? 40 Se vi sia urgenza di ottenere il documento di abilitazione per le navi di nuova costruzione che siano immatricolate nello Stato o all’estero e, anche prima dell’immatricolazione, per le navi provenienti da bandiera estera che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per l’iscrizione nelle matricole e ancora nel caso di smarrimento o di distruzione dell’atto di nazionalità. Quali elementi deve contenere il Passavanti Provvisorio? Il P.P. deve riportare le seguenti indicazioni: autorizzazione ad inalberare la bandiera nazionale; nome, tipo, stazza e ufficio d’iscrizione della nave; nome del proprietario e dell’armatore; durata della sua validità; motivo del rilascio. 1) 2) 3) 4) 5) Se poi la nave è sprovvista di ruolo di equipaggio, il Passavanti Provvisorio deve contenere anche l’elenco delle persone dell’equipaggio, con l’indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso (art. 333 reg. al c.n.). Il Passavanti Provvisorio, al contrario dell’Atto di Nazionalità, non è documento destinato alla pubblicità e, pertanto, non è prevista dalla norma alcuna annotazione delle trascrizioni effettuate in matricola. Nella prassi corrente tuttavia, in ragione anche delle lungaggini che intercorrono per il rilascio dell’Atto di Nazionalità (fino a 12 mesi) è possibile, su richiesta dell’interessato, procedere a trascrizione, sul P.P. di diritti reali o di garanzie risultanti in matricola. 4.4 Della Licenza e della Licenza provvisoria. La licenza del pari dell’Atto di Nazionalità, assolve alla medesima funzione di identificazione delle navi minori e dei galleggianti ed è rilasciata dall’ufficio d’iscrizione della nave e riporta gli stessi elementi identificativi dell’atto di nazionalità oltre al nome che è facoltà del proprietario imporre alla nave (art.153 cod. nav.). La licenza deve essere rinnovata quando muta il proprietario o quando mutano i dati di identificazione della nave o del galleggiante e negli altri casi di rinnovazione dell’atto di nazionalità (art.154 cod.nav. e 329 reg. al c.n.). 1) 2) 3) 4) Nei casi in cui è prescritta la rinnovazione della licenza, il proprietario deve presentare all’ufficio d’iscrizione i seguenti documenti: la licenza da sostituire, salvo il caso di perdita o distruzione; la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio della nuova licenza; il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave o del galleggiante; il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento di stazza della nave o del galleggiante. La licenza deve essere sottoposta entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell’ufficio di iscrizione, per la conferma della validità (art. 332 reg al c.n.) (vedi Focus). 41 Focus Sull’apposizione del Visto Periodico…. Gli accertamenti da operare in sede di apposizione del visto devono tendere alla verifica dell’effettiva emissione del documento da parte dell’ufficio competente ed al riscontro, meramente cartolario, tra i dati contenuti nella licenza con quelli risultanti dal registro d’iscrizione. Ciò non esclude che in tale sede possano essere esperiti ulteriori e diversi accertamenti che tuttavia non devono costituire presupposto necessario per l’apposizione del visto. E’ invece il caso di sottolineare come l’apposizione del visto sia connessa esclusivamente all’avvenuto rilascio della licenza di navigazione e che pertanto tale adempimento riguardi anche le unità non in corso di navigazione, comprese quelle in disarmo. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima e all’acquacoltura il visto deve essere apposto ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza (cfr. D.P.R. 19/11/1998, n. 445, art.1). Anche nelle more del rilascio della licenza è previsto il rilascio di un documento provvisorio la cui durata non può essere superiore ad un anno. La licenza provvisoria, conforme al modello approvato dal Ministero, è rilasciata dall’ufficio d’iscrizione negli stessi casi nei quali viene rilasciato il Passavanti Provvisorio. (artt. 334 reg. al c.n. e 153, 3° comma cod. nav.) e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell’art. 333 del regolamento, nonché l’elenco delle persone dell’equipaggio con l’indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni (art. 334 reg. c.n.). Principali riferimenti normativi: Codice della navigazione articoli da 149 a 155; Regolamento di esecuzione al codice della navigazione artt. da 323 a 336. Circolari: Mimerc d.g.n. prot. 11817 del 14.05.1951 “Sostituzione dell’atto di nazionalità, per mancanza dello spazio riservato alle annotazioni”; Mimerc d.g.n. prot. 14660 del 26.06.1952 “Rinnovazione dell’atto di nazionalità e della licenza”; Mimerc d.g.n. prot. 12652 in data 01.06.1953 “Vidimazione annuale delle licenze delle navi minori e dei galleggianti (art. 332 reg.cod. nav.) tassa di concessione governativa.”; Mimerc. d.g.n. prot. 13768 del 22.06.1953 “Rilascio e proroga del Passavanti Provvisorio”; Mimerc. d.g.n. prot. 16175 dell’11.05.1954 “Norme per il rilascio del Passavanti Provvisorio modello 1 bis. articoli 152 cod. nav. e 33 del regolamento”; Mimerc d.g.n. prot. 11537 del 02.04.1955 “Imposta generale sull’entrata per le navi provenienti dalla bandiera estera. Proroga di validità dei Passavanti Provvisori”; Mimerc d.g.n. prot. 28/r del 03.05.1955 “Imposta generale sull’entrata per le navi provenienti dalla bandiera estera. Proroga di validità dei Passavanti Provvisori. Fidejussione bancaria”; Mimerc d.g.n. prot. 44/r del 25.05.1955 di pari oggetto; Mimerc d.g.n. prot. 25563 del 12.05.1957 “Navi di nuova costruzione che eseguono le prove in mare o si trasferiscono altrove, prima della immatricolazione, per la immissione in bacino. Passavanti Provvisorio”; Mimerc d.g.n. prot. 61821 del 16.09.1958 “Procedimento attinente al rilascio dell’atto di nazionalità da parte delle Direzioni Marittime. Documentazione”; Mimerc d.g.n. prot. 11/57814 del 12.09.1959 “visto annuale sulle licenze delle navi minori e dei galleggianti, con particolare riguardo alle licenze mod. 89”; Mimerc. d.g.n. prot. 2124309 dell’11.05.1963 “Proroga alla validità del Passavanti Provvisorio”; Mimerc d.g.n. prot. 2110475 del 02.12.1967 “Proroghe dei passavanti provvisori”; Mimerc d.g.n. prot. 2107392 del 10.10.1973 “Proroghe dei Passavanti Provvisori”; Mimerc d.g.n. prot. 259435 del 04.10.1976 “Distribuzione dei nuovi modelli di licenza, con annesso ruolino di equipaggio, per le navi minori ed i galleggianti”; Mimerc d.g.n. prot. 253527 del 17.03.1987 “Rilascio nella Repubblica del passavanti provvisorio a navi di provenienza estera”; Mimerc d.g.n. prot. 253301 del 31.03.1988 Questioni di massima. Atto di nazionalità e Certificato Internazionale di Stazza: diversità di dati relativi alle dimensioni della nave”; Mimerc prot. 259234 del 10.09.1988 “Rilascio certificazione di stazza per le navi nazionali sottoposte a lavori di trasformazione”; Mimerc Circolare 28 novembre 1991, n. 25/3515. “QM-U03 Licenza per navi minori e galleggianti. Visto di convalida annuale (art. 332 reg. cod. nav.) Rinnovazione (articoli 154 C.N. e 327 reg. c.n.) Chiarimenti interpretativi”. 42 5. DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE: LA FIGURA DELL’ARMATORE E LA SOCIETA’ DI ARMAMENTO TRA COMPROPRIETARI 5.1 Dell’Armatore. E’ colui che assume l’esercizio della nave e che per tale qualifica deve farne “dichiarazione” preventiva all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante (art. 265 c.n.). Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione di armatore può essere fatta dal proprietario. Nel caso in cui l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società d’armamento, le formalità inerenti alla pubblicità dell’atto di costituzione (art. 279 c.n.) sono valide ai fini della dichiarazione di armatore. L’armatore, qualora non sia domiciliato nel luogo dell’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale si intende domiciliato ai fini amministrativi (art. 267 c.n.). Se l’armatore non provvede a tale designazione nel termine fissato dall’ufficio d’iscrizione, quest’ultimo promuove il trasferimento dell’iscrizione della nave nel registro dell’ufficio nella cui circoscrizione è compreso il luogo di domicilio dell’armatore (art. 422 reg al c.n.). La dichiarazione di armatore deve essere fatta per iscritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest’ultimo caso è raccolta dall’autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento (art. 268 c.n. e art. 423 reg. al c.n.). La dichiarazione deve contenere le generalità, l’indicazione della nazionalità, del domicilio e della residenza dell’armatore, gli elementi di individuazione della nave (art. 270 c.n., cfr. Format n. 10 e 11). La pubblicità della dichiarazione si attua mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave e, per le navi maggiori, annotazione sull’Atto di Nazionalità (art.271 c.n.). Nel caso di discordanza fra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’Atto di Nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola (art. 271, ultimo comma). Qualora, poi, l’esercizio non sia assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso della nave (cfr.Format n.11). Se nel caso di locazione di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque in ogni altro caso, il contratto non sia stato fatto per iscritto, come consentito dalla norma, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con l’intervento di entrambi (art. 269, 2° comma c.n.) e constare da processo verbale assunto dall’Autorità competente (art. 423 reg. c.n.) (cfr. Format 12). In mancanza della dichiarazione di armatore, debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria (art. 272 c.n.). 43 5.2 Della società di armamento tra comproprietari. La società di armamento si costituisce con scrittura privata sottoscritta da tutti i caratisti, oppure con delibera della maggioranza degli stessi, sottoscritta da tutti i consenzienti. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave (art. 278 c.n.). L’atto di costituzione della società di armamento, così come le eventuali successive variazioni e lo scioglimento della stessa, devono essere trascritti nel registro di iscrizione della nave e, per le navi maggiori, annotati sull’Atto di Nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. ( 1° comma art. 279 c.n.). a) b) c) d) Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della delibera di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. La nota deve contenere: il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari; gli elementi di individuazione della nave; la data e le clausole principali dell’atto costitutivo; il nome e la paternità del gerente e l’indicazione dei suoi poteri. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti. ( art. 280 c.n.) Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma di legge, il gerente medesimo deve consegnare all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, copia in forma autentica dell’atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro d’iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull’atto di nazionalità. Nello stesso tempo, il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell’art. 279 c.n. In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione, i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. In mancanza della pubblicità prescritta nell’art. 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale (art. 284 c.n.). Principali riferimenti normativi: codice della navigazione, capi I e II, articoli da 265 a 286; regolamento di esecuzione al c.n. articoli 422 e 423. 44 FORMAT 10 (in bollo) DICHIARAZIONE DI ARMATORE (ex art. 268 e 269 Cod. Nav.) Il sottoscritto_____________________________, nato a __________________, il ____________, e residente in _________________________ Via ________________________n°_______ in qualità di legale rappresentante della Società ___________________________________________, con sede in ______________________ Via ________________________ CAP __________ C.F/P.I. ________________________ proprietaria della motonave denominata ________________ iscritta al n° ______________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. del Compartimento Marittimo di _________, con la presente NOMINA (A tempo indeterminato/ fino alla data del ) Armatore della suddetta motonave il sig. _______________ nato a _____________ il ___________ e residente a _________ in via _______________________ n°_____ in qualità di legale rappresentante della società _________________ con sede a ___________ in ________________ C.F./P.I. ____________che utilizza la motonave sopra descritta in forza di (titolo)_____________. IL PROPRIETARIO ___________________________ (sottoscrizione autenticata) 45 FORMAT 11 DICHIARAZIONE DI ARMATORE (Resa ai sensi degli artt. 265 e seguenti del Codice della navigazione) Il sottoscritto __________________________, nato a _____________ il _______________ e residente a __________________ in via _________________________ n._____ in qualità di legale rappresentante della Società ___________________, con sede in ____________, via _____________ C.A.P._____________, C.F. e P.I.:___________________con la presente: DICHIARA Ai sensi e per gli effetti degli artt. 265 e seguenti del Cod. Nav. di essere Armatore, (a tempo indeterminato/fino alla data del ), della M/N______________ t.s.l. __________ iscritta presso l’ufficio marittimo di ______________ al n°_______ di proprietà di _____________________ in forza del Titolo ___________________ che si produce in allegato in copia autentica. (1) Non essendo domiciliato nel luogo di iscrizione della nave, il sottoscritto designa altresì quale rappresentante a norma dell’art. 267 C.N., il Sig./Soc. ___________________________ con sede a ______________________ in Via _____________________ tel.________________________. __________, li IL DICHIARANTE __________________________ (sottoscrizione autenticata) NOTA (1)VARIANTE DI CUI ALL’ART. 267 DEL C.N. 46 FORMAT 12 DICHIARAZIONE DI ARMATORE Ex art. 268 e 269 Cod. Nav. Il sottoscritto ____________________, nato a _________ il ________ e residente a _________ in via ______________ n._____ - C.F.: __________________, proprietario della motobarca da pesca denominata “________________”, iscritta al n. GE/_______ dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di __________, t.s.l. ______ (_____ GT); con la presente NOMINA (A tempo indeterminato/fino alla data del ) Armatore della suddetta unità il Sig. ___________________, nato a ___________ il ____________ e residente a __________ in via _____________ n. _____ – C.F.: ____________________, che dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società “___________________________” con sede a ______________ in ________________, n.___ C.F.: ____________________ - che utilizza la motobarca da pesca sopra descritta in forza di contratto di comodato gratuito non redatto in forma scritta, ai sensi del 2° comma dell’art. 377 del Codice della Navigazione, che consente l’uso della stessa motobarca da parte dell’armatore ed autorizza l’Ufficiale Delegato dal Comandante del Porto ad iscrivere sui registri e sui documenti di bordo la suddetta nomina.- __________, lì ______________________ IL PROPRIETARIO L’ARMATORE __________________ (nome e cognome) ___________________ (nome e cognome) CAPITANERIA DI PORTO DI ____________ (1) Ai sensi dell’art. 20 della Legge 04.01.1968, n. 15 attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui sopra è stata apposta in mia presenza dai dichiaranti: - signor ______________________, identificato mediante Carta d’identità n. ________________ rilasciata dal Comune di _______________ il _________________; - signor _____________________, identificato mediante Carta d’identità n. _________________ rilasciata dal Comune di _______________ il _________________; e preventivamente ammoniti sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 6, comma 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403 e art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15). NOTA: Nel caso di locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, la sottoscrizione resa dal proprietario e dall’armatore, deve comunque essere autenticata o resa innanzi all’Autorità Marittima con l’intervento di entrambi i soggetti 47 48 6. DELLA DISMISSIONE E DELLA CANCELLAZIONE 6.1 Della dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione. La norma (art. 156 c.n.) contempla due ipotesi principali : il proprietario che intende alienare la nave, o che mantenendone la proprietà intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non comunitario ; 2. il proprietario che intende alienare la nave, o che mantenendone la proprietà intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro paese dell’unione europea . 1. In entrambe le circostanze, il proprietario richiedente, deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave ( cfr. Format). Nella prima ipotesi : a) l’Ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione nel proprio Albo e sul FAL (foglio annunzi elettronico) con la ripetizione del contenuto dell’Avviso nell’apposito sito web, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti (cfr. Format n.14) (vedi Focus). Focus Sulla comunicazione agli Enti Previdenziali…. In caso di vendita, sinistri e demolizioni di navi nazionali comprese quelle addette alla pesca, occorre provvedere tempestivamente a segnalare, le suddette variazioni, all’E. P. ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 26.07.1984, n.413 “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”. Com’è noto la legge 27.02.1998 n.30 che istituisce il Registro Internazionale, nel modificare alcuni articoli del codice della Navigazione – in particolare l’art.318 ora prescrive che l’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere, di regola, composto interamente da cittadini italiani o da altri cittadini dell’UE e che, in caso di particolare necessità, il ministero possa autorizzare, nelle qualifiche di bassa forza, l’imbarco di stranieri non comunitari in misura non maggiore di un terzo dell’intero equipaggio – è entrata nel merito del regime previdenziale degli equipaggi delle navi iscritte in quel registro. La legge n.30/98 subordina, infatti, l’autorizzazione all’iscrizione nel R.I. all’esistenza di appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore marittimo, richiamati agli artt. 2 e 3 della legge sopra citata. Gli Uffici marittimi, sulla base dei modelli CI-138/C (cfr. Format 24) forniti periodicamente dalle SAP, provvederanno a segnalare con tempestività e sistematicità le notizie concernenti le navi, l’armamento e la proprietà, indispensabili per la gestione delle contribuzioni dovute per gli equipaggi in regime previdenziale marittimo ex Legge n.413/84 e n.30/98. 49 In caso di non conclusione del procedimento di cancellazione nei termini prescritti (sei mesi), la pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità; b) se nel suddetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, sono promosse presso l’ufficio di iscrizione formali opposizioni con l’indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro d’iscrizione può essere effettuata solo dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i crediti siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione e dall’autorità giudiziaria su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori; c) il punto 5. del citato articolo, prevede poi il caso in cui il proprietario invochi l’urgenza e subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione centrale – chieda la cancellazione della nave prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera b). La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto (sessanta giorni). Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di presentazione della fidejussione (cfr. Format n. 15); d) il punto 6. sottolinea invece come la cancellazione della nave dal registro di iscrizione possa essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall’art.15 della legge 26 luglio 1984,n.413, ovvero “se non previo accertamento, presso l’Istituto, dell’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave, assistiti dal privilegio di cui all’art.552 del predetto codice, o dell’avvenuta costituzione a favore dell’Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall’Istituto”; e) l’ufficio di iscrizione della nave procede quindi alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera (cfr.Format n. 16 e 17); f) il punto 8. dell’art.156 come novellato dalla legge n.30 / 98, prevede poi il caso di locazione della nave a scafo nudo a straniero nell’ipotesi in cui la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione; in tale ipotesi la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui all’art’149 cod.nav., è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro a seguito dell’espletamento delle procedure di cui ai precedenti punti e secondo le disposizioni dell’art.145 c.n. e della lettera d) del primo comma dell’art. 29 della legge 14 giugno 1989, n.234 e delle relative norme applicative (per la procedura cfr. Format n. 5). Nella seconda ipotesi formulata dal punto 9 dell’art 156 c.n. è prevista una procedura più snella : - accertata l’insussistenza di crediti, diritti reali o di garanzia ovvero l’avvenuto soddisfacimento o estinzione degli stessi quali risultanti dalle matricole o dai registri, si 50 - procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera; dell’avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel FAL elettronico. Focus Sulle formalità della trascrizione…. L’esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte dagli artt.156 e 160 Cod.Nav. per la dismissione della bandiera e per la demolizione volontaria di navi nazionali, deve essere adempiuta soltanto presso l’Ufficio di iscrizione della nave come ribadito con circolare prot.256413 del 16.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione citata in premessa. A seguito dell’avvenuta soppressione del Foglio Annunci Legale delle Province (art. 31, Legge 24 novembre 2000, n. 340) il Ministero ha predisposto un’apposita pagina Web all’interno della quale gli Uffici Marittimi periferici inseriscono gli avvisi ; la pagina suddetta, pur non avendo valore legale, rappresenta una fonte sussidiaria di informazione per l’utenza (cfr circ.n.1776 del 17.04.2001 del M.T.N.). Sui documenti di bordo…. Da una lettura comparata delle norme di riferimento (artt.156, 157, 159, 169 Cod. Nav.) ed in particolare, del contenuto dell’art.365 del Reg. al Cod. Nav., sembrerebbe potersi desumere che con l’espressione “documenti di bordo”, ai fini dell’art. 156 Cod. Nav., in realtà il legislatore abbia voluto riferirsi ai soli libri di bordo come individuati al capo II Sezione I e II del citato Regolamento (Ruolo d’equipaggio, inventario di bordo, giornale generale e di contabilità, giornale nautico, giornale di carico, giornale di macchina radiotelegrafico) oltre naturalmente che all’atto di nazionalità o licenza di navigazione. I privilegi delle navi nell’ipotesi predetta, si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell’unità. 6.2 Della dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intende trasferire la nave in un altro registro. Altra ipotesi contemplata dall’art. 157 c.n. è quella di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera. In tal caso l’aggiudicatario deve farne denuncia all’Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. Ricevuta la denuncia o venuto a conoscenza del fatto, l’Ufficio dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti,nonché l’INPS, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Ulteriore ipotesi è quella formulata al punto 3. dell’articolo in esame: quando la nave perviene a soggetto non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della 51 …nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all’ufficio di iscrizione della nave entro il termine di sessanta giorni a decorrere rispettivamente, dalla data di accettazione dell’eredità o dell’acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza. L’ufficio che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui sopra, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell’art. 156 cod. nav.. Infine quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l’ufficio promuove la vendita giudiziale della nave. 6.3 Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati (ART.158 C.N.). Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell’art. 143 c.n., raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l’ufficio d’iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all’eccedenza. 6.4 Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati (ART.159 C.N.). Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste nell’art.143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l’ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall’art. 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l’ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, a norma dell’articolo 158, terzo comma. Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall’ultimo comma degli artt. 158 e 159 del cod. nav. non possono concorrere se non cittadini italiani autorizzati a norma dell’art. 143 del codice o stranieri e società equiparati a norma dell’art. 144 del codice stesso (art. 342 reg. al c.n.). 6.5 Demolizione volontaria della nave (ART. 160 C.N.). E’ ipotesi piuttosto frequente e comporta la seguente procedura: 52 a) b) c) d) e) il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione consegnando i documenti di bordo (cfr. Format 18); l’Autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme di rito (Albo e FAL elettronico; cfr. Format 19); se entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione (cfr. Format 20) può essere data solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall’Autorità Marittima per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione e dall’Autorità Giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori; la demolizione può tuttavia essere autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate dall’ente tecnico e all’estero dall’Autorità Consolare ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156; le suddette disposizioni, non trovano applicazione alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque in ogni altro caso. 6.6 Riparazione o demolizione per ordine dell’Autorità o d’ufficio (ART.161 C.N.). a) Quando a giudizio dell’Ente Tecnico ovvero della commissione prevista dal regolamento [composta da un ufficiale di porto, da un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal Capo del Compartimento; quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo o un maestro d’ascia; il giudizio della commissione deve constare da processo verbale; le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati (art. 346 reg. c.n.)], la nave non sia più adatta all’uso cui è destinata, l’ufficio d’iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l’esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla Legge. b) Nel caso in cui non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l’Autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla. c) Se il proprietario non provvede tempestivamente, l’autorità predetta fa eseguire la demolizione d’ufficio a spese del proprietario stesso. La demolizione della nave o del galleggiante deve risultare da processo verbale compilato dall’Autorità Marittima mercantile ovvero dall’Autorità Consolare del luogo dove è avvenuta (art. 343 reg al c.n.; cfr. Format n. 21). 53 6.7 Perdita presunta (ART.162 C.N. E ART. 344 REG.). Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un galleggiante, l’ufficio di iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armatori, agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia (cfr.Format 22). Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall’art. 162 del codice, l’ufficio predetto ne redige processo verbale (cfr. Format n. 23). Trascorsi quattro mesi dal giorno dell’ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello a cui risale l’ultima notizia. 6.8 Cancellazione della nave dall’ufficio d’iscrizione (ART.163 C.N. E ART 345 REG.). Questo articolo elenca i casi in cui si procede a cancellazione della nave dal registro d’iscrizione: a) è perita o si presume perita (in base al processo verbale compilato dall’autorità marittima ovvero dall’autorità consolare ); b) è stata demolita ( in base al relativo verbale ); c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità (in base al certificato di dismissione di bandiera ); d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo; ovvero per il passaggio in altra matricola o in registro, in base alla comunicazione da parte dell’autorità competente dell’avvenuta nuova iscrizione. Altra ipotesi di cancellazione dalla matricola per la nave maggiore ricorre quando ne è stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti e, viceversa, la nave minore è cancellata dal registro, quando viene iscritta nelle matricole delle navi maggiori. Ulteriore ipotesi di cancellazione è rappresentata dalla circostanza che la nave marittima venga iscritta nei registri della navigazione interna. All’atto della cancellazione l’autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti. Principali riferimenti normativi : codice della navigazione, articoli da 156 a 163; regolamento di esecuzione articoli da 342 a 346. legge 14 giugno 1989, n.234 ; legge 27 febbraio 1998, n.30. Circolari : Mimerc d.g.n. prot. 886 del 10.01.1952 “Acquisto di navi estere destinate alla demolizione”; Mimerc d.g.n. prot. 10671 dell’11.05.1953 “Trapassi di proprietà delle navi. Segnalazioni agli istituti di previdenza marinara”; Mimerc d.g.n. prot. 6379 del 10.02.1954 “Immatricolazione delle navi provenienti dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 6279/N del 19.02.1955 “Vendita di navi nazionali a stranieri senza la preventiva autorizzazione alla dismissione di bandiera (art. 156 c.n.)”; Mimerc d.g.n. prot. 3564 del 03.02.1955 “Cancellazione dalle matricole o dai registri delle navi che si presumono perite”; Mimerc d.g.n. prot. 5932 del 26.02.1955 “Acquisto di navi all’estero.misura del deposito preventivo”; Mimerc d.g.n. prot. 26315 del 29.07.1955 “Vendita di navi nazionali a stranieri. Demolizioni. Segnalazioni alla cassa nazionale per la previdenza marinara”; Mimerc d.g.n. prot. 6495 del 06.03.1956 “Diritti doganali su navi provenienti dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 13014 del 26.04.1956 “Diritti doganali su navi provenienti da 54 bandiera estera.”; Mimerc d.g.n. prot. 16046 del 16.03.1957 “Acquisto e nazionalizzazione di navi estere”; Mimerc d.g.n. prot. 17026/N del 28.03.1958 “Art.156 cod. nav. Dismissione di bandiera per vendita di navi nazionali a stranieri. Opposizione degli Enti di previdenza ed assistenza della Gente di Mare”; Mimerc. d.g.n. prot. 11/33605 del 28.06.1960 “Dismissione di bandiera e cancellazione per vendita all’estero”; Mimerc d.g.n. prot. 11/39080 del 10.08.1960 “Acquisto e trasferimento in Italia da parte di acquirenti italiani di navi estere destinate alla demolizione” ; Mimerc. d.g.n. prot. 2139505 del 21.11.1961 “Esportazione di navi nazionali. Procedura per la dismissione di bandiera”; Mimerc.d.g.n. prot. 2125870 del 12.05.1962 “Acquisti e vendite all’estero di navi, galleggianti ed imbarcazioni”; Mimerc d.g.n. prot. 2139376 del 30.08.1962 “Imbarcazioni straniere introdotte via terra”; Mimerc d.g.n. prot. 2156624 del 14.12.1962 “Navi estere acquistate per la demolizione in cantieri nazionali”; Mimerc. d.g.n. prot. 218277 del 05.03.1963 “Comunicazione agli Enti previdenziali di vendita, sinistri e demolizione di navi nazionali”; Mimerc d.g. pesca marittima prot. 619392 del 05.03.1963 “Vendita battelli da pesca a stati esteri”; Mimerc d.g.n. prot. 218802 del 12.05.1964 “Pubblicazioni previste dall’art.156 del cod.nav.” ; Mimerc d.g.n. prot. 2113937 del 14.11.1966 “Comunicazioni alla cassa nazionale per la previdenza marinara di atti di trasferimento di proprietà navale”; Mimerc d.g.n. prot. 252247 dell’8.06.1972 “Acquisto all’estero di navi usate”; Mimerc d.g.n. prot. 2500477 del 18.01.1974 “Diritti erariali per la nazionalizzazione delle navi acquistate all’estero (art. 315, n.5 del Regolamento al cod.nav. )”; Mimerc d.g.n. prot. 256587 del 25.06.1975 “Esportazione di navi”; Mimerc d.g.n. prot. 252916 del 17.03.1976 “Procedura di cui all’art.156 del codice della navigazione, relativa alla dismissione della bandiera da nave nazionale per alienazione a straniero”; Mimerc d.g.n. prot. 2513384 del 05.01.1979 “Comunicazione agli Enti previdenziali di vendite, sinistri e demolizioni di navi nazionali”; Mimerc d.g.n. prot. 255389 del 02.05.1979 “Dismissione della bandiera nazionale per vendita a stranieri a seguito di fallimento. Periodo pubblicitario”; Mimerc d.g.n. prot. 251816 del 12.02.1981 “Procedura di cui all’art. 156 del codice della navigazione relativa alla dismissione della bandiera da nave nazionale per alienazione a stranieri”; Mimerc d.g.n. prot. 250004 del 03.01.1984 “Importazione ed esportazione di navi”; Mimerc d.g.n. prot. 255579 del 21.05.1985 “Esportazione navi. Prezzo”; Mimerc. d.g.n. prot. 252854 del 07.03.1986 “Dismissione della bandiera e demolizione delle navi. Testo garanzia fidejussoria in relazione art. 15 legge 26 luglio 1984 n.413.;M.T.N. d.g.n. prot.n.256413 del 16.12.1996 “ QM/X05 Dismissione di bandiera e Demolizione volontaria di navi.Artt.156 e 160 del codice della navigazione “; M.T.N. d.g.n. prot. 251483 del 06.03.1998 “Legge 27 febbraio 1998, n.30. Conversione in Legge con modificazione del d.l. 30 dicembre 1997, n.457 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione.Pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.1998.”, M.T.N. d.g.n.t.m. prot. 312/468 del 10.03.1998 “ Legge 27 febbraio 1998, n.80 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 1997, n.457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione”; M.T.N. d.g.n. prot. 281560 del 05.05 1998 “Articolo 156 del codice della navigazione così come modificato dalla Legge n.30 del 1998. Cancellazione di navi dai registri per vendita all’estero”; M.P.A. d.g. pesca ed acquacoltura, prot. 6223730 del 09.07.1998 “Legge 27.02.1998, n.30 : dismissione di bandiera”. M.T.N. Navig 1 prot. N1 1314 dell’08.03.2000 “Art.156 cod. nav. come modificato dalla legge 30 del 1998. Cancellazione di navi dai registri nazionali per vendita all’estero” ; M.I.T. d.g.n.t.m.i. prot. N11931 del 13.06.2002 “Cancellazione di unità per demolizione ex art. 156 cod. nav. in presenza di ipoteche estinte e prescritte ma non cancellate.” 55 FORMAT 13 Marca da bollo AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto di __________ Sezione Naviglio Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________ il ___/___/_____legale rappresentante della Società con sede in _________________C.F./P.IVA____________, in Via/Piazza _____________________________, n° ____________, proprietaria della unità __________________________ (specificare il tipo) ______________________________________ denominata “_____________________”, iscritta al n° ____________ delle Matricole/R.N.M.G. di ___________, T.S.L. _______________, lunghezza_____________ DICHIARA Di voler alienare la nave suddetta per l’iscrizione in un registro non comunitario o di Paese dell’Unione Europea (indicare il Paese in entrambi i casi) e quindi ne richiede la cancellazione dalle matricole/R.N.M.G di _____________. Ricorrendo l’urgenza (1) per _________________________ (specificare i motivi) si chiede altresì di procedere alla cancellazione dalle matricole/registro prima della scadenza del termine di cui all’art. 156, punto 2 e a tal uopo, si produce fideiussione bancaria nei termini di cui al punto 5 del citato articolo. ___________, lì ________________ IL/I PROPRIETARIO/I (firma autenticata) (2) Nota (1) : ipotesi di cui all’art.156,punto 5 nel caso di alienazione della nave a soggetto non comunitario. Nota (2) : L’autenticità della sottoscrizione può essere garantita con le modalità di cui all’art.38,comma 3,del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445. 56 FORMAT 13 bis Marca da bollo AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto di ______________ Sezione Naviglio Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________ il ___/___/_____legale rappresentante della Società con sede in ____________C.F./P.IVA_________________, in Via/Piazza _____________________________, n° ____________, proprietaria della unità __________________________ (specificare il tipo) ______________________________________ denominata “_____________________”, iscritta al n° ____________ delle Matricole/RR.NN.M.&GG./R.I.D. di _______, T.S.L. _______________, lunghezza_____________ DICHIARA Di voler cancellare la nave suddetta, pur mantenendone la proprietà, dalle matricole/R.N.M.G. di Genova per l’iscrizione in un registro non comunitario o di Paese dell’Unione Europea (indicare il Paese in entrambi i casi) Ricorrendo l’urgenza (1) per _________________________ (specificare i motivi) si chiede altresì di procedere alla cancellazione dalle matricole/R.N.M.G. prima della scadenza del termine di cui all’art. 156, punto 2 e a tal uopo, si produce fideiussione bancaria nei termini di cui al punto 5 del citato articolo. __________, lì ________________ IL/I PROPRIETARIO/I (firma autenticata)(2) NOTA (1): ipotesi di cui all’art. 156, punto 5 nel caso di alienazione della nave a soggetto non comunitario. NOTA (2) : vedi Nota (1) al Format 13. 57 FORMAT 14 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA ________________ Sezione - Naviglio AVVISO DI DISMISSIONE DI BANDIERA Ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del Codice della Navigazione si rende di pubblica ragione che la Soc. ___________________________, con sede a ________________________ in Via ________________________, proprietaria della nave denominata “_____________________”, iscritta al n° _____________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. di __________, di T.S.L. __________ lunghezza ___________ mt., ha dichiarato di voler alienare la suddetta nave per l’iscrizione in un registro di Paese non comunitario (specificare il Paese) ________________________________ e quindi di volerla cancellare dalle matricole/R.N.M.G. tenuti da questa Capitaneria di Porto. Si invitano tutti coloro che siano interessati a far valere i loro diritti entro 60 (sessanta) gg dalla pubblicazione del presente avviso.- __________, lì _______________________ IL COMANDANTE Nota (1): Nel caso si tratti di Paese dell’Unione Europea, la pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel F.A.L. elettronico, dovrà eseguirsi ad avvenuta cancellazione, così come la comunicazione all’INPS, ai sensi del punto 9.dell’art.156 Cod.Nav., come novellato dalla legge n.30/98, Affisso all’Albo della Capitaneria il __________________ 58 FORMAT 14 bis Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA _______________ Sezione - Naviglio AVVISO DI DISMISSIONE DI BANDIERA Ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del Codice della Navigazione si rende di pubblica ragione che la Soc. ___________________________, con sede a ________________________ in Via ________________________, proprietaria della nave denominata “_____________________”, iscritta al n° _____________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. di ___________, di T.S.L. __________ lunghezza ___________ mt., ha dichiarato di voler cancellare la suddetta nave ,pur mantenendone la proprietà, dalle matricole/R.N.M.G. per l’iscrizione in un registro di Paese non comunitario (1) (specificare il Paese) ___________________________________________________ Si invitano tutti coloro che siano interessati a far valere i loro diritti entro 60 (sessanta) gg dalla pubblicazione del presente avviso.- ___________, lì _______________________ IL COMANDANTE Nota (1) : vedi nota (1) al FORMAT 14. Affisso all’Albo della Capitaneria il __________________ 59 FORMAT 15 Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO DI __________ (Numero di Codice Fiscale ________________) FIDEJUSSIONE N._________________ La sottoscritta Banca ___________________________________________________________ sede di __________________________________________________________________________ (numero di Codice Fiscale ______________________________________ ), si impegna acchè, ove durante il termine della pubblicità prescritta dagli articoli 156 del Codice della Navigazione, venissero presentate opposizioni da parte di terzi titolari di diritti di credito, ovvero di diritti reali o di garanzia non trascritti e quindi non considerati al momento del rilascio dell’autorizzazione alla dismissione di bandiera del (1)________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ i diritti stessi fatti valere mediante opposizione, verranno da essa soddisfatti sempre che non vi provveda___l___ proprietario/a _______________________________________________ ________________________________________________________________________________ (numero di Codice Fiscale ________________________________________________________) sino all’intero valore dell’Unità stessa, ammontante a ________________________________ _______________________________________________________________________________ . Dalla presente fidejussione, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della Legge 27 aprile 1981 n. 165, è esclusa la garanzia dei crediti contributivi dell’I.N.P.S. relativi all’equipaggio della predetta nave, la cui disciplina è dettata dall’articolo 15 della Legge 26 luglio 1984 n. 413. La presente fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati, nell’ordine indicato dagli articoli 552 e 556 del Codice della Navigazione, ad eccezione di quelli contributivi dell’I.N.P.S. sopra richiamati, nonché degli altri diritti, fatti valere nel termine e con le modalità sopra indicate. In caso di contestazione la presente fidejussione si intenderà operativa fino alla definizione della contestazione stessa e, comunque, non sarà revocata senza il preventivo consenso di codesto Ministero. Data _____________________ . Firma _____________________________ (2) (1) Indicare: - Tipo, nome, tonnellate di stazza lorda, numero di matricola e luogo dell’Ufficio di iscrizione per le unità iscritte nelle Matricole; - Tipo, sigla dell’Ufficio e numero d’iscrizione, tonnellate di stazza lorda, per le unità iscritte nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, oppure iscritte nei Registri delle Unità da Diporto. (2) La firma deve essere autenticata per notaio. 60 FORMAT 16 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA _______________ Sezione - Naviglio PROCESSO VERBALE DI DISMISSIONE DI BANDIERA L’anno _____________, addì ______ del mese di _____________________ alle ore ___________ il sottoscritto:____________________________________________________________________ si è recato a bordo della M/n “____________________________” , matr. ___________________ di ___________________________, Ts.l. ________________ per procedere al ritiro dei documenti di bordo ed alla dismissione di bandiera ai sensi dell’art. 156 del Codice della Navigazione. Il Sottoscritto attesta che alle ore _____________ odierne è stata ammainata la bandiera nazionale Italiana della M/n “_____________________________” e si è proceduto al ritiro dei seguenti documenti di bordo:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ E perché consti, viene redatto il presente verbale di dismissione di bandiera ai sensi dell’art. 345 – punto 3 - del Regolamento al Codice della Navigazione. - ____________, lì _______________ IL VERBALIZZANTE ____________________________________ 61 FORMAT 17 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA _______________ Sezione - Naviglio VISTA la dichiarazione in data ______________ della Società ____________________________ avente sede legale in __________________, Via _______________________________, n° ______ proprietaria della motonave/galleggiante denominata “_____________________________” iscritta al n° ________________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. Della Capitaneria di Porto di _________ di T.s.l. ______________ , intesa ad ottenere la cancellazione dalle matricole/registri ai sensi dell’art. 156 del Codice della Navigazione; PRESO ATTO che non sono state promosse opposizioni nei termini di cui all’art. 156, punto 2 del Cod. Nav. e che non risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave; VISTI i nulla osta dell’I.P.S.E.MA. prot. _____________ in data ____________ e dell’ I.N.P.S. prot. _________________ in data _______________, e che quindi si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n° 413; VISTO il Verbale di dismissione di bandiera redatto in data _____________________; VISTI gli articoli 156, 153 del Codice della Navigazione e 345 del relativo Regolamento di esecuzione; VISTI gli atti d’ufficio: SI DISPONE La cancellazione dalle matricole/registri del (tipo)_____________________ iscritta al n° ____________ delle matricole/RR.NN.MM.&GG. tenuto dalla Capitaneria di Porto di _________. _________, lì ________________ IL COMANDANTE 62 FORMAT 18 Alla CAPITANERIA DI PORTO Sezione Naviglio ______________ Il sottoscritto ______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. ___________________ con sede a __________________________ in Via _____________________________, CF/P.IVA ______________________________________ Tel.: ____________________________, ___________________ denominata proprietaria dell’unità (specificare “___________________________” iscritta il al tipo) n° _____________________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. di _________, T.s.l. _____________, lunghezza ________________ mt, DICHIARA Di voler procedere alla demolizione volontaria della suddetta unità. La Dogana di _____________________ si occuperà delle pratiche doganali. L’unità è attualmente ormeggiata nel porto di ________________________, dove rimarrà fino all’avvenuta demolizione. Nel precisare di aver provveduto alla consegna dei documenti di bordo all’Ufficio Armamento e Spedizioni di Codesta Capitaneria, si allega originale dell’atto di nazionalità/licenza dell’unità in questione. ____________, lì ________________ IL PROPRIETARIO (firma autenticata) (1) _________________________________________ Nota (1) : vedi nota (1) al Format 13. 63 FORMAT 19 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA _______________ Sezione - Naviglio AVVISO DI DEMOLIZIONE Ai sensi e per gli effetti dell’art. 160 del Codice della Navigazione si rende di pubblica ragione che il Sig. ___________________________, in qualità di legale rappresentante della Società __________________________________ con sede a ______________________________ in Via __________________________________, C.F./P.IVA ____________________ proprietaria dell’ unità denominata “_____________________”, iscritta al n° _____________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. di _________, di T.S.L. __________ lunghezza ___________ mt, ha dichiarato di voler procedere alla demolizione volontaria della suddetta unità. Si invitano tutti coloro che sono interessati a far valere i loro diritti entro 60 (sessanta) gg dalla pubblicazione del presente avviso.- ___________, lì _______________________ IL COMANDANTE Affisso all’Albo della Capitaneria il __________________ 64 FORMAT 20 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA _______________ Sezione - Naviglio VISTA la dichiarazione in data _________________ del Sig. _____________________________ in qualità di legale rappresentante della Società ____________________________ con sede legale in ___________________, Via _______________________________, n° ______, CF/P.IVA _________________ proprietaria della (specificare il tipo) denominata ____________________________________ “_____________________________” iscritta al n° ________________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. della Capitaneria di Porto di __________, di T.s.l. ______________, lunghezza __________ mt., munita di motori __________ marca ______________, modello _____________________, matricola ____________________________, della potenza di _____________________ CV; VISTO l’avviso di demolizione n° _________________ in data _____________________; PRESO ATTO che sono spirati i termini di cui al 2° comma dell’art. 160 senza che siano state promosse opposizioni e che non risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave; VISTI i nulla osta dell’I.P.S.E.MA. prot. _______________ in data _____________ e dell’ I.N.P.S. prot. _________________ in data _______________; VISTO l’Art. 160 del Codice della Navigazione; VISTI gli atti d’ufficio; AUTORIZZA la demolizione della (specificare tipo e nome) ________________________________________________________________ RESTA INTESO CHE la demolizione della nave o galleggiante dovrà risultare da processo verbale compilato da questa Autorità Marittima ovvero dall’Autorità Consolare del luogo dove essa è avvenuta. ____________, lì ________________ IL CAPO SEZIONE NAVIGLIO 65 FORMAT 21 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA ______________ Sezione - Naviglio PROCESSO VERBALE DI DEMOLIZIONE L’anno ___________ addì _______ del mese di ____________ alle ore _______ il sottoscritto _______________________________ in servizio presso la Capitaneria di Porto di ___________, addetto alla sezione _______________________________, in località _______________________________ ha assistito alla demolizione del ________ denominato “_____________________” iscritto al n° __________ delle matricole/RR.NN.MM.&GG. di ______ avvenuta mediante (specificare) ___________________ L’apparato motore marca ____________________ matr. ____________________, tipo ____________, costruito nel ___________ a _________________ da __________ CV è stato demolito. E’ presente il funzionario dell’Agenzia delle Dogane di _____________ Perché consti ha redatto il presente processo verbale di demolizione ai sensi dell’art. 343 del Regolamento al Codice della Navigazione. IL VERBALIZZANTE _________________________________________ 66 FORMAT 22 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA ________________ Sezione - Naviglio Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ___________ RENDE NOTO che nelle proprie matricole/RR.NN.MM.&GG. risulta iscritta la seguente unità, della quale non si hanno notizie da lungo tempo che fanno presumere che sia andata perduta: tipo _________ , n° di iscrizione ________________ denominata “______________________”, T.s.l. ______________ di proprietà di ________________________________________ INVITA chiunque sia in grado di farlo, a comunicare a questo Ufficio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione del predetto avviso, ogni eventuale notizia sul conto della stessa unità, suffragandole con dati di fatto concreti e controllabili; AVVERTE che decorso il suddetto termine, qualora non siano state fornite indicazioni utili a poter verificare l’esistenza di tale unità, la stessa sarà cancellata dalle matricole/ RR.NN.MM.&GG., ai sensi dell’art. 163 del Codice della Navigazione per perdita presunta, ritenendosi soddisfatte le formalità stabilite dall’art.162 del Codice della Navigazione, per avvenuta decorrenza dei termini. ___________, lì __________________ IL COMANDANTE ___________________________________ N.B. Per il particolare contenuto del suddetto avviso, oltre all’affissione all’albo dell’Ufficio d’iscrizione, se ne consiglia la diffusione, anche a tutte le Capitanerie di Porto ed Uffici Circondariali Marittimi con preghiera di estensione agli Uffici minori dipendenti. 67 FORMAT 23 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA _______________ Sezione - Naviglio L’anno ___________ addì _______ del mese di ____________ il _____________________ sottoscritto, Capo Sezione Naviglio della Capitaneria di Porto di ____________, VISTI gli artt. 162 e 163 del Codice della Navigazione e 344 e 345 del regolamento di Esecuzione; VISTO (riportare in sintesi l’esito delle indagini esperite ai sensi dell’art. 344 Reg. Cod. Nav. sull’unità di seguito descritta): Nome: __________________ Lunghezza: ____________________ mt N° iscrizione: ____________ Larghezza: _____________________ mt T.s.l.: ___________________ Ditta costruttrice: __________________ Anno costruzione: _________ Mat. di costruzione: ________________ Motori: _______________________________________________________________ PRESO ATTO che sono decorsi i termini dell’Avviso di perdita presunta n°____________ in data __________ senza che da ciò siano pervenute notizie utili in ordine all’eventuale individuazione dell’unità in questione; ESSENDO trascorsi i termini di cui all’art. 162 del Codice della Navigazione dal giorno dell’ultima notizia relativa all’unità sopradescritta DICHIARA Perita la (motonave) denominata”_________________” n° ________________ T.s.l. __________ a far data dal _______________ E perché costi, si redige il Processo Verbale ai sensi e per gli effetti dall’art. 344 Reg. Cod. Nav.____________, lì ________________ IL CAPO SERVIZIO NAVIGLIO E PROPRIETA’ NAVALE 68 FORMAT 24 MODELLO CI-138/C Pag. 1 di 2 Ufficio marittimo _________________________ data _____________________ prot. n.________________ OGGETTO: Comunicazioni ai fini contributivi sull’armamento e sulla proprietà navale Destinatari: Sede I.N.P.S. di ___________________________________________________________________ Via _____________________________________________________________________________ Denominazione Matricole o Data di nave Registri (1) iscrizione Pesca costiera Pesca mediterranea Pesca oltre gli stretti Diporto 1^ iscrizione nei Registri o Matricole nazionali Provenienza dalle Matricole o Registri __________________ (1) n._______di__________ ____________________ Numero ESTREMI DEL DOCUMENTO DI BORDO (ruolo equipaggio, ruolino equipaggio, elenco equipaggio, documenti provvisori) Generalità o ragione sociale di bandiera ___________ C.A. ____________ C.I. ____________ C.V.___________ Tsl___________ Data di trascrizione della nomina ex art. 265 C.d.N. Serie Natura del titolo e data Data del rilascio Ufficio marittimo o consolare che lo ha rilasciato Domicilio e sede Estremi del rappresentante nella circoscrizione (artt. 143 e 267 C.d.N.) ARMATORE 3 Nuova iscrizione Galleggiante con mezzo di propulsione adibito al servizio di porto, rada e pilotaggio Potenza apparato motore 2 Attività della nave (2) Traffici commerciali internazionali (3) Trasporto marittimo (4) DATI DELLA NAVE 1 Armatore: C.F. Rappresentante: C.F. 4 (1) Partita IVA Partita IVA ULTERIORI COMUNICAZIONI RELATIVE AI QUADRI (marcare il quadro di riferimento) 1 2 3 Indicare in sigla M.N.M. (matricole delle navi maggiori), R.N.D. (Registro delle navi da diporto), R.N.M.G. (Registro delle navi minori e galleggianti), R.I. (Registro Internazionale, di cui alla legge n.30/1998). (2) Marcare con una crocetta l’attività cui la nave è adibita. (3) La casella in corrispondenza di “traffici commerciali internazionali” deve essere contrassegnata esclusivamente nel caso di navi iscritte nel “Registro Internazionale” (legge n.30/1998). (4) Nell’attività “trasporto marittimo” debbono intendersi ricomprese69 tutte le navi mercantili ad eccezione di quelle adibite alla pesca professionale e al diporto. FORMAT (24 continua 1) MODELLO CI-138/C Pag. 2 di 2 5 VARIAZIONE DELLA PROPRIETA' NAVALE Si comunica che in data ________ è stato trascritto in quest__ _____________________________________ (indicare in sigla le Matricole o i Registri di iscrizione della nave) l'atto stipulato il ____________________ riguardante la vendita (o donazione, successione, etc.) dell'unità indicata nel 1 N. carati DA (cedente) A (acquirente) N. carati 6 PROPRIETARIO UNICO DELLA NAVE O MAGGIOR CARATISTA N. carati C.F. Partita IVA Estremi del rappresentante, del proprietario o maggior caratista nella circoscrizione ex art. 147 C.d.N. 7 C.F. Part. IVA COMUNICAZIONI DI RICHIESTE DI DISMISSIONE DI BANDIERA DELLA NAVE Vendita a stranieri/trasferimento in registri stranieri (art.156 C.d.N.) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaPaese e Ufficio marittimo straniero nei cui Registri viene trasferita la nave: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa Demolizione (art.160 C.d.N.) 8 ULTERIORI COMUNICAZIONI SUI QUADRI (marcare il quadro di riferimento) 5 6 7 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SI ATTESTA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Timbro aData ……………………………… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………………………… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(il Comandante dell'Ufficio marittimo) 70 7. UNO SGUARDO AL DIPORTO NAUTICO In attesa del varo del Codice sulla Nautica da Diporto di cui alla delega al Governo prevista dall’art.6 della Legge 8 luglio 2003, n.172, “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”, ci limiteremo a fare il punto sulla attuale disciplina provvisoria che regolamenta l’iscrizione nei registri e la trascrizione degli atti della pubblicità navale. 7.1 L’iscrizione delle unità da diporto. Le imbarcazioni e le navi da diporto sono iscritte in appositi registri (R.I.D. o Registri delle Imbarcazioni da Diporto e R.N.D. o Registro delle Navi da Diporto) la cui tenuta è stata accentrata presso gli Uffici Circondariali Marittimi e per le sole navi da diporto presso i Compartimenti Marittimi dalla Legge 172/2003. Le imbarcazioni e le navi da diporto, per poter entrare in esercizio, hanno bisogno dell’assegnazione di un numero di immatricolazione ai sensi del comma 3 dell’art.5 della Legge n.50/71 come sostituito dalla legge 172/2003. Responsabili per l’assegnazione di tale numero sono gli stessi Uffici presso i quali sono tenuti i registri, che lo fanno su istanza del proprietario. A seconda della documentazione fornita dal proprietario stesso, è possibile dar luogo ad una iscrizione provvisoria e quindi al rilascio di una licenza provvisoria della validità di sei mesi o ad un’iscrizione definitiva. Focus Sulle unità da diporto…. Con Legge 172/2003 sono state riviste e aggiornate le definizioni delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto, in particolare si definiscono: unità da diporto nave da diporto ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza superiore a 24 metri imbarcazione da diporto ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza superiore a metri 10 e non superiore a 24 natante da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza non superiore a metri 10 indipendentemente dal tipo di propulsione Per ottenere l’iscrizione provvisoria10 è necessario che l’acquirente fornisca la seguente documentazione: a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa; b) dichiarazione di conformità (per le navi, certificato di stazza e di sicurezza rilasciato ai sensi del Regolamento di sicurezza per la navigazione emanato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 21 gennaio 1994 n.232); c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione istallati a bordo; 10 La procedura descritta si riferisce all’ipotesi di iscrizione di unità nuove. 71 d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio delle unità stesse fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4. Accertata l’esistenza dei titoli sopra elencati l’unità viene iscritta, seppur in maniera provvisoria, nei Registri e, contestualmente, per le imbarcazioni, si procede al rilascio del certificato di sicurezza. Da questo momento, decorrono sei mesi affinché l’intestatario della fattura di cui alla lettera a) possa fornire il titolo di proprietà dell’unità stessa nelle forme richieste dalla legge. Solo a questo punto, e a condizione che il vincolo temporale dei sei mesi sia rispettato, l’imbarcazione potrà dirsi iscritta in maniera definitiva e sarà rilasciata, per l’appunto, la licenza definitiva. Se invece il termine di sei mesi trascorre senza la consegna dell’originale o copia autentica del titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza vengono restituiti all’ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità dovrà presentare nuovamente domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista alle lettere b) e c). 7.2 La cancellazione dei natanti dai R.I.D. La legge 172/2003, oltre a introdurre modifiche nella procedura di iscrizione e gestione dei registri delle imbarcazioni da diporto, fornisce una nuova definizione e classificazione delle unità da diporto ampliando la categoria dei natanti alle unità di lunghezza fuori tutto fino a 10 metri. La legge, all’art. 13, comma 1 definisce i natanti come: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. Focus Sui natanti italiani all’estero…. Subito dopo l’entrata in vigore della Legge 172/2003 i diportisti italiani in navigazione in acque non nazionali a bordo di natanti, hanno incontrato difficoltà, nella navigazione in porti Francesi a causa delle difformità normative tra i due Paesi. Il 23 luglio 2004 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in un incontro con l’Addetto doganale dell’Ambasciata di Francia ha raggiunto un accordo che consente ai diportisti italiani a bordo di imbarcazioni non registrate, di poter navigare in acque francesi senza incorrere in sanzioni di alcun tipo a condizione che siano in possesso di: a) polizza assicurativa del natante interessato (contenente il nome dell’intestatario/ proprietario del natante e il codice identificativo del motore o Hull Identification Number); b) la fattura di acquisto del natante. Nel caso in cui il natante fosse utilizzato da persona diversa dal proprietario sarà necessario esibire dichiarazione in italiano e in francese (vedi Format 25 alla fine di questo capitolo) attestante la legittimità della disponibilità del natante stesso. Per i natanti non è previsto l’obbligo di iscrizione nei registri e di conseguenza, il rilascio di una licenza di navigazione e di un certificato di sicurezza. Ciò non toglie che il proprietario 72 del natante possa far richiesta di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il regime giuridico. I soggetti proprietari di unità da diporto di lunghezza fuori tutto compresa tra 7,5 e 10 metri, che in precedenza avevano l’obbligo di iscrizione, possono far richiesta di cancellazione dai registri inoltrando istanza all’ufficio presso il quale il natante stesso è iscritto (vedi Format 26) allo scopo di ottenere: • la cancellazione dell’unità dal Registro delle imbarcazioni da diporto, a norma dell’art. 13 della Legge 50/1971 e successive modificazioni; • il rilascio dell’estratto del R.I.D con gli estremi dell’avvenuta cancellazione; • il rilascio del certificato d’uso motore (un certificato per ogni motore). All’ istanza dovranno essere allegate la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza. Conclusa l’istruttoria e pervenuta la comunicazione di avvenuta cancellazione, l’unità si da per cancellata dai Registri e il proprietario può procedere alla rimozione della targa. 7.3 Il certificato d’uso del motore. Il certificato d’uso del motore è quel documento che, a bordo delle unità, descrive i dati caratteristici del motore, la potenza in Kw e Cv, nonché la cilindrata del motore. Sulla base di tali elementi è, quindi, facile desumere se sussiste o meno l’obbligo della patente nautica. Questo certificato si rende obbligatorio per tutti i motori fuoribordo di qualsiasi potenza da istallare a bordo dei natanti e delle imbarcazioni e per quelli entrobordo ed entrofuoribordo da istallare sui natanti. Gli Uffici competenti al rilascio del certificato sono le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali marittimi e, in questo caso, anche gli Uffici provinciali (ex Mctc). Il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un’istanza alla quale l’interessato allegherà la dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore. Con la nuova legge, la potenza del motore non è più dichiarata dall’ente certificatore ma viene direttamente attestata dal costruttore in capo al quale ricade la responsabilità della dichiarazione stessa. 7.4 Noleggio e locazione. La legge definisce noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. La locazione è, invece, il contratto con cui una della parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all’altra, per un dato periodo di tempo, l’unità da diporto. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. L’utilizzazione di natante da diporto per l’esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative, nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto riguarda la condotta, con provvedimenti delle competenti Autorità Marittime locali. Per poter svolgere attività di locazione o noleggio, l’Ufficio presso il quale l’imbarcazione è iscritta dovrà rilasciare un visto mediante il quale l’impresa o ditta individuale che ne fa richiesta, è autorizzata ad utilizzare l’imbarcazione a tale scopo. Il visto viene rilasciato dietro presentazione di istanza in bollo avanzata dal proprietario (vedi Format n.27) alla quale deve essere allegata visura camerale dell’impresa che utilizzerà l’imbarcazione per i fini della locazione; tale certificato, oltre ad accertare i dati identificativi 73 …del soggetto richiedente, serve per verificare che l’attività di locazione o noleggio rientri nell’oggetto sociale, condizione senza la quale l’autorizzazione non potrà essere rilasciata. L’annotazione viene fatta sull’originale della licenza di navigazione e sul Registro delle Imbarcazioni da Diporto e perde la sua validità solo nel momento in cui muta il proprietario dell’unità da diporto. Focus Sulla locazione finanziaria…. L’istituto della locazione finanziaria (o leasing italiano) consente ad una società di leasing (locatore) di acquistare un’unità da diporto prescelta dal cliente (conduttore) e di darla in uso allo stesso per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un canone periodico. Con il versamento dell’ultimo canone,il conduttore ha la facoltà di riscattare l’unità da diporto oppure di recedere dal contratto non riscattando il bene che rimane in quest’ultima ipotesi di proprietà della società di leasing..I vantaggi di tale contratto – atipico per il nostro Ordinamento - sono in sintesi: per il concedente ( società di leasing ) quello di effettuare un’operazione di finanziamento rimanendo proprietaria del bene oggetto del contratto ed, in caso dì insolvenza da parte dell’utilizzatore, il concedente potrà sempre rientrare in possesso del bene dato in locazione che assolve, quindi, anche ad una funzione di garanzia per il finanziamento; per l’utilizzatore ( o conduttore) quello di ottenere l’immediata disponibilità del bene senza dovere anticipare l’intera somma necessaria per l’acquisto; con tale contratto infatti,viene finanziato l’intero valore del bene,compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA) ; altri vantaggi sono rappresentati dalla possibilità di dedurre con maggiore velocità il costo del bene dal reddito dell’impresa, dal fatto di poter riscattare il bene a fine contratto a un prezzo prefissato,solitamente abbastanza contenuto,e, ancora, dalla circostanza che non modifica per l’utilizzatore la struttura del proprio patrimonio aziendale e, quindi, non altera gli indici di bilancio. Dal punto di vista degli assolvimenti degli oneri fiscali, il leasing è considerato una prestazione di servizi e come tale soggetta ad IVA. In base al principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro, i contratti di leasing non sono soggetti a quest’ultima imposta. Il contratto andrà assoggettato a imposta di registro, peraltro nella misura fissa, solo in caso d’uso. Sarà assolta, invece, l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura fissa di €11,00 indipendentemente dal numero di esemplari e copie. Per la conduzione di imbarcazioni adibite al noleggio è istituito un titolo ad hoc. Il titolo di conduttore di imbarcazione adibita al noleggio viene rilasciato su istanza del richiedente al quale viene richiesto, come requisito fondamentale, il possesso da almeno tre anni, di patente per conduzione di imbarcazione a vela e a motore. I proprietari di natanti che richiedono una abilitazione al noleggio o alla locazione, devono avanzare istanza presso il Circondario Marittimo nelle cui acque intendono effettuare la navigazione, sotto forma di noleggio o di locazione. L’Ufficio appone un visto sull’istanza che assolverà alla medesima funzione dell’autorizzazione concessa alle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri. Tale visto, però, ha validità solo all’interno delle acque del Circondario che lo ha rilasciato e quindi, nel caso in cui si volesse effettuare una navigazione all’interno di più Circondari, sarà necessario presentare più istanze rivolte ai diversi Uffici Marittimi competenti. 74 Per le Navi da diporto, se destinate al noleggio per finalità turistiche, è prevista invece l’iscrizione nel Registro Internazionale11 e l’assoggettamento alla relativa disciplina …(cfr art. 3 della legge 172/2003). La Legge 172/2003, con riferimento alle navi da diporto adibite al noleggio iscritte nel R.I., prevede che le stesse dovranno essere: a. abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l’equipaggio; b. munite di certificato di classe rilasciato da uno degli Organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314; c. sottoposte alle norme tecniche di conduzione previste dal Regolamento di sicurezza di cui al comma 3. Focus Sulla marcatura CE…. La direttiva 94/25/CE prevede che le unità da diporto di nuova costruzione di lunghezza compresa tra 2,50 e 24 metri, per essere commercializzate nell’ambito del territorio comunitario devono riportare il marchio CE. L’entrata in vigore della norma che ha recepito la direttiva europea (decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996) ha, di fatto, ripartito le imbarcazioni e i natanti in due categorie: - unità con marcatura CE soggette alla Direttiva comunitaria 94/25/CE; - unità senza marcatura CE che continuano ad essere disciplinate dalla legge n.50 del 1971 e successive modificazioni (le navi da diporto sono escluse dalla normativa CE e pertanto restano soggette alla legge 50/1971). La marcatura CE viene apposta dal costruttore dell’imbarcazione sotto forma di una targhetta fissata sullo scafo attestante i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione. In particolare vengono riassunti la portata massima consigliata dal costruttore, la potenza del motore istallabile a bordo, il numero di persone che possono essere trasportate e la categoria di progettazione di appartenenza. Le categorie di progettazione identificate dalle lettere A, B, C e D assegnate dal costruttore, indicano le condizioni meteorologiche, di vento e di mare, entro le quali l’unità può navigare in sicurezza. Per procedere alla costruzione di unità da diporto recanti marcatura CE, il cantiere deve avere l’approvazione dei relativi progetti da parte di organismi notificati o autorizzati dallo Stato a espletare le procedure di valutazione della conformità. A decorrere dal 17 giugno 1998, possono essere immesse in commercio ed in servizio solo unità da diporto comprese fra i 2,5 e i 24 metri dotate di marcatura CE. Ciò vale anche per le unità da diporto usate, provenienti da un Paese estraneo all’Area Economica Europea, anche se di proprietà di cittadino comunitario. La limitazione è relativa alla immissione in commercio e quindi alla eventuale immatricolazione nei R.I.D. Per “immessa sul mercato” deve intendersi ogni unità completata e pronta all’uso, uscita dalla produzione per essere assegnata alla rete di distribuzione. Le unità di nuova costruzione, non munite del marchio CE di conformità, per poter essere immesse in commercio ed in servizio successivamente al 17 giugno 1998 devono essere dotate di idonea documentazione, avente valore legale, dalla quale risulti che le unità stesse sono da considerarsi ultimate e immesse in commercio prima del 16 giugno 1998. Possono senz’altro considerarsi già immesse sul mercato le unità usate provenienti dai Paesi dell’AEE, per le quali esiste idonea documentazione che attesti che le stesse sono state immesse sul mercato anteriormente al 16 giugno 1998. 11 L’art. 3 della Legge 172/2003 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” contempla la possibilità di iscrivere le Navi da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, in un’apposita sezione del Registro Internazionale, di cui alla legge 27 febbraio 1998, n°30. Per dare piena attuazione alla norma, si è, tuttavia, in attesa del regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e degli altri regolamenti concernenti la qualifica professionale di comandante di navi da diporto adibite al noleggio di cui all’art.2,comma 3,della l.n.172/2003. 75 Per ottenere l’iscrizione di una unità non entrata in commercio, né messa in servizio prima del 16 giugno 1998, è necessario provvedere alla omologazione CE di unico esemplare da parte di un Organismo notificato, a mezzo della redazione del modulo “G”. Frequente è l’ipotesi di unità provenienti da Paesi esterni alla AEE e prive di omologazione CE. Focus Sulle M/b da Pesca…. In questo focus tratteremo del passaggio di imbarcazioni da pesca alla categoria delle imbarcazioni da diporto e della pesca-turismo. Il passaggio di un’imbarcazione da pesca nella categoria del diporto può essere effettuata mediante presentazione di istanza presso l’Ufficio dove si intende iscrivere l’imbarcazione. Dal momento che l’imbarcazione, nata per altro scopo rispetto a quello ricreativo e lusorio, si prevede non risponda ai dettami della direttiva 94/25/CE, dovrà essere sottoposta a visita per le annotazioni di sicurezza e a stazzatura da parte dell’Ente certificatore. Alternativa, senza dubbio più economica e di facile attuazione, è quella di mantenere l’imbarcazione da pesca iscritta nei registri delle navi minori e galleggianti mutandone la tipologia d’uso e cioè passare alla navigazione ad uso privato (disciplinato con legge 7 dicembre 1999 n.472). In questo modo, pur non potendo utilizzare l’unità per fini commerciali e quindi per locazione o noleggio, potrà essere utilizzata dal proprietario o da terzi a titolo amichevole in navigazione entro 12 miglia dalla costa, con le modalità previste dal Regolamento di sicurezza sul diporto. Per la condotta sarà sufficiente essere in possesso di patente nautica da diporto. L’utilizzo di moto pescherecci per attività di pesca – turismo, è regolato, invece, dalla legge 41/82 e successive modificazioni e dal Decreto Ministeriale attuativo del 13 aprile 1999 n.293, e ricomprende le seguenti attività: a) attività pratiche di pesca sportiva; b) attività turistico – ricreative per la divulgazione dei saperi marinari e della pesca (escursioni costiere con ritorno al porto di partenza, osservazione della pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra); c) attività divulgative per la valorizzazione dell'ambiente costiero, delle acque interne, della pesca professionale. Si tratta, dunque di attività che non possono essere praticate con attrezzature e strumenti da pesca professionali. Per esercitare l’attività di pesca – turismo è necessario ottenere apposita autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo di iscrizione, che fissa il numero di persone imbarcabili (massimo 12 e tenuto conto anche delle indicazioni dell'Ente Certificatore) e che può revocare l'autorizzazione per un anno in caso di inosservanza del regolamento(1). A parità di Stazza Lorda e/o Lunghezza Fuori Tutto, il numero di turisti imbarcabili può variare e dipende sia dalle prove di stabilità eseguite dall'Ente Certificatore che dalle valutazioni del Capo del Compartimento Marittimo. L'Ente Certificatore stabilisce il numero delle persone imbarcabili anche in base alle dotazioni di bordo, al peso dell'attrezzatura imbarcata ed altro, mentre il Capo del Compartimento deve tener conto sia dell'equipaggio minimo (fissato da accordi sindacali locali) che delle garanzie in tema di sicurezza. (1) L’istanza dovrà contenere copia delle annotazioni di sicurezza, della prova di stabilità e/o della prova occasionale di stabilità, delle annotazioni di sicurezza per la pesca-turismo e dovrà essere ripresentata in caso di modifica delle caratteristiche tecniche della barca. Infine chi esercisce l’attività dovrà tenere a bordo apposito tariffario dei servizi offerti. 76 7.5 Modifiche apportate alle imbarcazioni. Per la sostituzione del motore entrobordo o entro-fuoribordo istallato sulle unità da diporto, va richiesta la preventiva autorizzazione all’ufficio d’iscrizione nella forma descritta al Format 28, presentando presso l’Ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione: una dichiarazione di potenza del nuovo motore rilasciata dal costruttore; la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza; ricevuta del versamento di €1,03; la riserva di presentare, non appena autorizzato lo sbarco del motore, l’attestazione di idoneità rilasciata dall’Organismo tecnico (autorizzato o notificato) a seguito della visita da effettuare ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza. L’Ufficio di iscrizione autorizza lo sbarco se non esistono diritti reali di garanzia o di godimento trascritti nei registri , dando comunicazione alla Dogana del porto di sbarco del motore ai fini del pagamento di eventuali diritti doganali. Con l’imbarco del nuovo motore l’unità dovrà essere sottoposta a visita occasionale ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza. La visita è richiesta direttamente dal proprietario ad uno degli Organismi notificati o autorizzati che rilascia l’attestazione di idoneità da presentare all’Autorità Marittima per il rinnovo del certificato di sicurezza, unitamente al rinnovo della licenza. Qualora il motore istallato superi la potenza massima istallabile indicata nel certificato di omologazione (o, per le unità non omologate, quella ripetuta nei documenti di bordo), in sede di visita occasionale ai fini del rinnovo del Certificato di Sicurezza e della Licenza di Navigazione, è previsto un accertamento dell’Organismo Notificato o Autorizzato limitato alle parti dell’imbarcazione interessata dal cambio motore ed eseguita in base alle prescrizioni della direttiva 95/25/CE e successive disposizioni in materia, escludendo quindi il complesso delle verifiche richieste per l’applicazione della Direttiva all’intera unità. L’organismo emetterà al riguardo l’attestazione di idoneità precisando le normative tecniche vigenti applicate nell’espletamento dell’accertamento e dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’idoneità complessiva dell’unità nella sua nuova configurazione. Per tutte le imbarcazioni prive di marcatura CE, qualora vengano introdotte variazioni che comportino cambiamenti dei parametri tecnici principali (dimensione, portata, limiti di navigazione), esclusi i casi di cambio motore, occorre seguire l’intera procedura richiesta per il rilascio della marcatura CE – in quanto l’unità deve essere considerata alla stregua di una nuova costruzione emettendo la relativa certificazione a conclusione dell’attività istruttoria avviata. 77 FORMAT 25 Il sottoscritto ________________________________________ proprietario dell’imbarcazione: je soussigné propriétaire de l’embarcation marca : ____________________________ modello ___________________________________ marque modèle oppure H I N (Hull Identification Number) ___________________________________________ ou H I N (Hull Identification Number) dichiaro che l’imbarcazione sopra descritta è in uso al Signor/a: __________________________ déclare que l’embarcation décrit ci-dessus est utilisée par Monsieur/Madame dati anagrafici e documento di identità ______________________________________________ donnéès d’état civile et document d’identité Alleghiamo alla presente al fine di consentire l’identificazione del proprietario dell’imbarcazione copia della polizza assicurativa dell’imbarcazione e copia della fattura di acquisto (se disponibile). Nous joignons au présent, afin de consentir l’identification du propriétaire de l’embarcation, la copie du contrat d’assurance de l’embarcation et une copie de la facture d’achat (si disponible). In fede Nom et prénom _____________________ Data _________________ Date 78 FORMAT 26 (in bollo) DOMANDA CANCELLAZIONE DAI R.I.D. DI UNITA’ RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI NATANTI Al ____________________________ (Ufficio di iscrizione dell’unità) Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________________ il _______________________ e residente a _________________________________in Via/Piazza __________________________ Cod. Fisc. __________________, proprietario dell’imbarcazione da diporto a motore – a vela con m.a. – motoveliero, - lunghezza f.t. cm____ munita di motore e.b. – f.b. – e.f.b della potenza di KW_____ iscritta al n°______ di codesto R.I.D. chiede la cancellazione dell’unità dal Registro delle imbarcazioni da diporto, a norma dell’articolo 13 della legge 50/1971 e successive modificazioni. Si allega: la licenza di navigazione. Si chiede inoltre: a. il rilascio dell’estratto del R.I.D. con gli estremi dell’avvenuta cancellazione; Si allega: 1) Ricevuta di versamento di euro 1,03 (1) 2) Una marca da bollo Si chiede infine (solo nel caso di motore e.b e e.f.b.) b. il rilascio del certificato d’uso motore; Si allega: 1) Una marca da bollo 2) Ricevuta di versamento di euro 1,03 (1) Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art.10 della L.31/12/1996, n°675, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. _____________ lì ____________ Il richiedente ____________________________ (2) firma Note: (1) I versamenti indicati vanno effettuati (su bollettino Mod. CH 8 quarter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’Ufficio di iscrizione. (2) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 79 FORMAT 27 (in bollo) DOMANDA DI ANNOTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO CON UNITA’ DA DIPORTO Al_______________________________________ (Ufficio d’iscrizione dell’unità) Il sottoscritto/a_______________________________________nato/a a________________ il___________________e residente a_________________________________________via/piazza ___________________________________________, legale rappresentante della Società/Ditta individuale_____________________________, con sede a ______________________________ via/piazza________________________________________________________, Partita Iva n. ____________________________, iscritta al n. _________________________del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di______________________________, esercente l’attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto, DICHIARA che le sottonotate unità da diporto (imbarcazioni/navi) iscritte presso codesto Ufficio verranno utilizzate mediante contratti di locazione e/o noleggio: 1) Sigla______________________________N°.________________________ 2) Sigla______________________________N°.________________________ 3) Sigla______________________________N°.________________________ In relazione a quanto sopra, a norma dell’art. 10 della L. 23.12.1996 n. 647 CHIEDE che l’esercizio dell’attività svolta venga annotato nella licenza di navigazione delle predette unità e nei R.I.D./R.N.D. di codesto Ufficio. A tale scopo si precisa che la Società/Ditta Individuale è proprietaria delle seguenti unità: 1) Sigla______________________________N°.________________________ 2) Sigla______________________________N°.________________________ La Società/Ditta Individuale è armatrice delle seguenti unità: 1) Sigla______________________________N°.________________________ 2) Sigla______________________________N°.________________________ Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. ______________ li _________ Firma_______________________ (1) Nota: (1) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 80 FORMAT 28 (in bollo) DOMANDA PER LO SBARCO DEL MOTORE (solo per i motori installati entrobordo o entro - fuoribordo) Al ____________________________ (Ufficio d’iscrizione) Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ il _______________ e residente a _________________________in Via/Piazza ______________________________ Cod. Fisc. _____________________________ proprietario dell’imbarcazione da diporto iscritta al n° _____________ dei R.I.D. di __________________________ (se con Marcatura CE indicare la categoria di appartenenza ______________ (A,B,C o D) Chiede l’autorizzazione allo sbarco del motore installato a bordo della predetta unità e il conseguente imbarco di altro motore tipo _______________ della potenza di CV ________ (KW __________). Le operazioni di sbarco verranno eseguite nel porto di __________________ . _____________ lì ____________ ___________________________________ (1) Il richiedente Note: 1) 2) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Ufficio di iscrizione autorizza lo sbarco, se non esistono diritti reali di garanzia o di godimento trascritti nei registri, dando comunicazione alla Dogana del porto di sbarco del motore, ai fini del pagamento di eventuali diritti doganali.Con l’imbarco del nuovo motore l’unità dovrà essere sottoposta a visita occasionale ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza. La visita è richiesta direttamente dal proprietario o dal suo legale rappresentante ad uno degli Organismi notificati o autorizzati, che rilascia l’attestazione di idoneità da presentare all’Autorità marittima o della navigazione interna per il rinnovo del certificato di sicurezza, unitamente al rinnovo della licenza di navigazione. La licenza di navigazione dell’unità, una volta avvenuta la sostituzione del motore, dovrà essere rinnovata con istanza da presentare all’Ufficio di iscrizione.Per il reimpiego del motore sbarcato è necessario richiedere all’Ufficio d’iscrizione la restituzione del certificato di omologazione o di potenza o della dichiarazione di potenza. 81 8. NAVIGLIO E PROPRIETA’ PROPRIETA’ NAVALE: TRIBUTI, IMPOSTE IMPOSTE E NORME IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. AMMINISTRATIVA. BREVI CENNI 8.1 Disciplina dell’imposta di bollo: linee generali. Ci limiteremo in questo paragrafo ad un rapido esame dei punti salienti dell’imposta di bollo per poi passare agli aspetti fiscali più strettamente connessi alla materia del Naviglio e della Proprietà Navale ed al regime delle esenzioni. E’ appena il caso di richiamare il principio secondo cui i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente Decreto “D.P.R. 26 ottobre 1972, n°642 in materia di disciplina sull’imposta di bollo” (cfr. art. 19). In tal caso, i documenti o copia degli stessi dovranno essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti, al competente Ufficio del Registro per la loro regolarizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento. Ma quali sono gli atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine o in caso d’uso? Sono quelli indicati nella prima o seconda parte della tariffa allegata al D.P.R. n°642/72 (si ha caso d’uso quando atti, documenti e registri sono presentati all’Ufficio del registro per la registrazione). Com’è noto, l’imposta può essere assolta in: 1. modo ordinario, mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata; 2. modo straordinario, mediante marche da bollo, visto bollo o bollo a punzone; 3. modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. In particolare, “ agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffe e tabelle: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ ha rilasciata”. L’annullamento delle marche da bollo deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una della parti o della data o di un timbro, parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguire l’annullamento in conformità con quanto sopra indicato. 8.2 Agevolazioni per il settore del credito. La norma di riferimento, il D.P.R. 29 settembre 1973, n°601, in particolare dedica il titolo IV alle “Agevolazioni per il settore del credito” prevedendo per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (ovvero le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi), l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative (art.15). 82 Sempre in materia di esenzione, corre l’obbligo di richiamare il contenuto dell’art.47 del D.P.R. 29.09.1973, n°602 che contempla l’esenzione da ogni tributo e diritto per la trascrizione e le cancellazioni dei pignoramenti, le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal “concessionario” a cui il conservatore sarà tenuto a rilasciare in carta libera e gratuitamente l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati. 8.3 Imposta di Registro. La materia è disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n° 31 e successive modifiche ed integrazioni che approva il T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. Di seguito, metteremo a fuoco il contenuto degli articoli di maggiore interesse per il “conservatore”. La tipologia di atti assoggettati a tale imposta è meglio specificata all’art.2 del D.P.R. n.131/86. In particolare il 1° comma dell’art.5, dice che “sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda”. “Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato”. Pertanto, affinché non sussistano dubbi che un atto presentato per la trascrizione nei registri della pubblicità navale, debba preventivamente essere soggetto a registrazione, è sufficiente appurare che sia incluso nella “tariffa”, ricorrendo sempre nel nostro esempio il “caso d’uso” di cui all’art.6, a meno che non rientri espressamente nella tabella allegata degli atti non soggetti a registrazione (art.7). L’ufficio competente a ricevere gli atti pubblici, le scritture private autenticate, gli atti degli organi giurisdizionali per la formalità, é l’Ufficio del Registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Per gli altri atti, la registrazione può essere eseguita da qualsiasi Ufficio del registro. L’art. 10 del citato provvedimento normativo, individua invece i soggetti obbligati a richiedere la registrazione (le parti contraenti, i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli atri atti degli organi giudiziari; gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza). Tra le formalità contemplate per la registrazione degli atti scritti (art.11) è previsto che, quelli redatti in lingua straniera debbano essere accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il Tribunale ed asseverata conforme con giuramento. Le modalità dell’esecuzione della registrazione sono stabilite all’art. 16; in particolare l’Ufficio del registro che riceve l’atto, annota in calce o a margine degli originali e delle copie dello stesso, la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. Tra gli effetti della registrazione eseguita ai sensi dell’art.10, vi è quello di attestare l’esistenza 83 ….degli atti ed attribuire agli stessi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art.2704 del Codice Civile (cfr. art. 18). I pubblici Ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi (cfr. art. 64). In linea generale, gli impiegati dell’amministrazione statale non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati; se invece si tratta di atti soggetti a registrazione in caso d’uso possono riceverli ma con l’obbligo di trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’ufficio del registro ai fini della registrazione d’ufficio. Resta comunque salvo il disposto degli articoli 2669 (trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro) e 2836 (iscrizione in base ad atto pubblico o sentenza) del Codice Civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari. 8.4 Tributi speciali. La legge 6 agosto 1991, n.255 “Potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di Porto” ha stabilito che, a far data dal 01.01.1992, i proventi derivanti della riscossione dei tributi di cui alla tabella “D” in allegato 1 all’art.7 della legge sopraccitata, siano utilizzati per i servizi resi dal personale delle Capitanerie di Porto. 1. 2. 3. 4. I tributi hanno per oggetto: l’ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto (compresi i passaggi di proprietà); le visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto); le inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati; la scritturazione di atti contrattuali originali e di copie ed estratti degli atti stessi. Per ciò che concerne il punto 1, in particolare, è stato chiarito, in occasione di specifico quesito da parte di un’agenzia nautica di Venezia, con dp. N3 1009 del 05.06.2003 della Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo ed Interno, Div. Ex NAVIG 3, che il pagamento del tributo speciale non è dovuto in occasione della trascrizione di una dichiarazione di armatore, in quanto “le uniche fattispecie prese in considerazione quali presupposti del tributo sono l’iscrizione e i trasferimenti di proprietà della nave, unità da diporto incluse”. 8.5 Disposizioni legislative e documentazione amministrativa. regolamentari in materia di Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge n.15 del 4 gennaio 1968, “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica delle firme”, dalla Legge n.127 del 15 maggio 1997, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative” e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 84 L’insieme delle leggi attua, in maniera graduale, un vero e proprio cambiamento nella maniera di pensare il rapporto tra pubblica amministrazione e utenza. In particolare, consente al singolo cittadino di certificare, assumendosene la responsabilità, stati o fatti relativi alla propria persona, ai propri dati anagrafici, alla posizione sociale e civile sulla base di un nuovo rapporto di fiducia che lo Stato gli accorda. Le amministrazioni effettuano i controlli – a campione e qualora ritenuto necessario – sull’autocertificazione acquisendo d’ufficio la documentazione originale. Il tutto si basa sul meccanismo dell’autocertificazione, già definita dalla Legge n.15 del 1968, che consente al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione. In questa maniera si consente all’utente di velocizzare alcune procedure e agli Uffici pubblici di alleviare il proprio carico di lavoro non dovendo più produrre una lunga serie di certificati. Le successive modifiche della normativa del ’68, hanno fatto si che l’autocertificazione e le dichiarazioni rese dal cittadino siano diventate strumento abituale nei rapporti tra i privati e le amministrazioni e tra le amministrazioni stesse. È a partire dalla Legge n. 127 del 1997, c. d. “ Bassanini ”, che l’autocertificazione sempre più utilizzata dall’utenza, si “ depura ” di quei vincoli imposti dalla legge 15/68 (autentica delle firme e pagamento della relativa imposta di bollo) e vede ampliata la gamma di dichiarazioni per cui l’autocertificazione è ammessa, a patto che siano rispettati dei paletti fondamentali: la firma apposta dall’interessato dovrà essere resa innanzi al pubblico ufficiale ovvero al dipendente; al documento sottoscritto e trasmesso per posta dovrà essere allegato copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante; è utilizzata solo nel rapporto con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi. Nel caso di dichiarazioni false non c’è responsabilità del dipendente addetto, ma solo del dichiarante con le sanzioni previste dalla legge e la decadenza dai benefici del provvedimento per il quale ha dichiarato il falso. 8.6 Cenni sulla disciplina in materia di protezione dei dati sensibili. Un breve cenno, infine, sulla compatibilità delle richieste di accesso ai dati contenuti nei registri delle navi con la disciplina dettata dalla legge n.675/1996 sul trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, ora abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il garante per la protezione dei dati personali, con nota prot. n. 6514/23406 del 22 aprile 2003 in riscontro a specifico quesito sollevato dalla Capitaneria di Porto di Venezia, nel richiamare il contenuto dell’art. 27, comma 1 e comma 3 della legge n.675 (il primo prevede che il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, il secondo che l’attività di comunicazione delle informazioni personali a soggetti privati è ammessa solo se espressamente prevista da norme di legge e di regolamento) ritiene sulla base del quadro normativo vigente in materia di pubblicità navale (combinato disposto degli artt. 250 del Cod. Nav. e 2683 del Cod. Civ.) che possa “considerarsi autorizzata la libera consultabilità dei registri in questione e, quindi, dei dati ivi contenuti” avuto presente, tuttavia, “che la n.675/96 non ha abrogato o modificato la disciplina in materia di trasparenza amministrativa (in particolare l’art.22 e ss. della legge n.241/1990 e l’art.2 del D.P.R. n.352/1992) la quale pone comunque la valutazione circa la sussistenza dell’interesse 85 …giuridicamente rilevante e delle altre condizioni previste per accedere alla documentazione in capo all’amministrazione destinataria della richiesta”. La materia dell’accesso ai dati personali è oggi, come già preannunciato, del tutto assorbita dal Dlgs n.196/2003 che al TITOLO III, CAPO III, detta “regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici” ed, in particolare, stabilisce all’art 24 1° comma, lett. c (casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) che il consenso espresso dell’interessato non è richiesto quando il trattamento “riguarda dati provenienti da pubblici registri……. fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti e la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati”. Il TITOLO IV dello stesso provvedimento, individua il soggetto “responsabile del trattamento” (art.29) che è designato dal titolare facoltativamente. Il TITOLO IV della parte seconda disciplina i trattamenti in ambito pubblico; l’accesso a documenti amministrativi (art.59) contenenti dati personali resta disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia. In particolare il CAPO II è dedicato ai REGISTRI PUBBLICI e ALBI PROFESSIONALI; per l’utilizzazione dei dati pubblici (art.61) il garante promuove, ai sensi dell’art.12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici. 8.7 Sul diritto di accesso. La legge 7 agosto 1990, riconosce “a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge” (art. 22, comma 1). Il diritto di accesso di cui all‘art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. La stessa legge pone delle limitazioni al libero accesso di particolari categorie di atti e documenti (documenti coperti da segreti di Stato o la cui consultazione possa interferire con la sicurezza nazionale, la difesa nazionale o le relazioni internazionali, la politica monetaria, l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità ecc…)12. La consultazione dei documenti si può effettuare mediante accesso diretto alle fonti di informazioni e quindi con semplice presa visione della documentazione depositata presso l’amministrazione pubblica, oppure mediante presentazione di richiesta formale al fine di ottenere l’accesso ai dati o copie o estratti della documentazione di interesse. L’esame dei documenti non è soggetta al pagamento di alcun tributo o imposta mentre il rilascio di copia è subordinato solo al pagamento dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. L’accesso ai documenti è subordinato a presentazione di istanza in carta semplice, da parte dell’interessato, rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente. La stessa istanza deve essere motivata e ugualmente motivato deve essere un eventuale rifiuto da parte dell’amministrazione nel concedere l’accesso ai dati. Nel caso in cui decorrano 30 giorni senza risposta positiva all’istanza, la richiesta si da per respinta e il richiedente potrà presentare ricorso al TAR facendo riesaminare la richiesta, “ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui 12 Il diritto di accesso deve essere esercitato per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 86 …al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Le modalità di accesso e le tipologie di consultazione dei dati sensibili sono meglio definite nel D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso”) che, all’art. 5 prevede che, fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui si è detto in precedenza, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono: 1. si individuano due differenti modalità per l’esercizio del diritto: l’accesso formale ed informale a seconda della modalità di presentazione; 2. si definisce la figura di responsabile del procedimento identificandolo nel dirigente o nel dipendente da lui delegato, addetto all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a determinarlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali si fa riferimento all’atto conclusivo cioè di quei responsabili cui compete l’adozione o la tenuta dello stesso; 3. l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia; 4. l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento; 5. l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio13 indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto; 6. salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo; 7. l'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Nel caso si tratti di documenti che possono interessare la vita privata e la riservatezza di terzi, l’interessato può prenderne visione ma non può prendere appunti né trascrivere il testo; 8. la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate; 13 A tale proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza del 2 luglio 2001 n.5 ha negato che il diritto, in capo al privato, di accedere ai documenti adottati da un’Amministrazione dello Stato possa essere esercitato presso un’articolazione periferica della stessa, previa trasmissione dei documenti, di cui si chiede di prendere visione, dalla sede centrale a quella periferica della medesima Amministrazione, o, addirittura, in alternativa, presso il proprio domicilio, previa spedizione per posta e salvo rimborso delle spese. Quindi, stante l’obbligo di consentire l’accesso, il dove e come poter prendere visione, ed eventualmente estrarre copia dei documenti, è questione rimessa alla singola autorità di volta in volta competente a fissare modalità per il concreto operare del principio della trasparenza, secondo valutazioni che, nella sostanza, rientrano nella discrezionalità dell’Autorità medesima. 87 9. è prevista l’istituzione di una commissione per l’accesso e di archivio delle istanze di accesso. Gli articoli successivi dispongono, poi, che il differimento, la limitazione o il rifiuto all’accesso devono essere motivati in riferimento alla normativa vigente e alle categorie di documenti individuati all’art.24, comma 6, della Legge 241. Il differimento dell’accesso è, inoltre, consentito quando è necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. Inoltre, le amministrazioni devono individuare, con fonte regolamentare, quelle categorie di documenti sottratti all’accesso ed il periodo di sottrazione, considerato che si può procedere ad esclusione quando è sufficiente il differimento dell’accesso. In merito, poi, alla determinazione dei termini da osservare per la definizione dei procedimenti amministrativi, il D.M. 30 marzo 1994, n.765 (“Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi , relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione”) stabilisce all’art. 1, comma 2, che i procedimenti di competenza dell’amministrazione dei trasporti e della navigazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate allo stesso Decreto. Si riportano di seguito, i termini massimi entro cui devono essere definiti i procedimenti amministrativi attinenti al naviglio ed alla proprietà navale: Rilascio certificati di stazza………………………………………... Autorizzazione alla demolizione volontaria della nave……………. Cancellazione della nave dal registro di iscrizione………………… Iscrizione o annotazione sulle matricole o sui registri degli atti costitutivi,traslativi o estintivi di proprietà o altri diritti su nave, galleggiante, imbarcazione o nave da diporto……………………... …………..40 gg. …………200 gg. …………..90 gg. …………..40 gg. Infine, in tema di diporto nautico la legge 172/2003 pone un preciso vincolo temporale per l’espletamento di tutte le pratiche relative alla materia. L’art. 1, introduce l’art.54-bis che recita che “i procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta”. 88 Principali riferimenti normativi: Legge n.15 del 4 gennaio 1968, “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica delle firme”; D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 in materia di disciplina sull’imposta di bollo; D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 (titolo IV “Agevolazioni per il settore de credito”; D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e successive modifiche; Legge 6 agosto 1991, n°255 “Potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di Porto”; D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso”; Legge n.127 del 15 maggio 1997, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Circolari: Mimerc. D.G. del N. dp. N.259454 del 27.10.1975 “ Trascrizione di atti estintivi di ipoteca navale o di revoca di misure cautelari. Tassa di concessione governativa”; Mimerc. Ispettorato Generale delle CP dp. 3416 del 31.01.1992 “Riscossione Tributi”; Mimerc Ispettorato Generale delle CP dp. N04/26323 del 10.08.1992 “Tributi speciali introdotti con la legge 6 agosto 1991 n.255. Allegati 1 – tabella D”; Mimerc. D. G. del N. dp. n. 250905 “Tasse sulle concessioni governative – trascrizioni di atti riguardanti due o più navi”; M.T.N. dp. n. prot. 82/056854/I del 20.11.1996 “L.241/90 – Diritto di Accesso – Decisione n.1170/96 del Consiglio di Stato (IV Sezione)”; M.T.N. , dp. n. prot. 82/035355/I del 10.06.1998 “Diritto di accesso – decisione n.1066/97 del Consiglio di Stato Sez. VI; M.T.N. dp. n. prot. 82/001249/I del 08.12.2000 “Legge 7 agosto 1990, n.241”; M.I.T. dp. prot. 82/072654 del 10 ottobre 2001 “Diritto di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 ss. legge n.241/1990 – Consiglio di Stato. Adunanza Plenaria sentenza 2 luglio 2001, n.5”; M.I.T. D.G. del N. dp. N3 1009 del del 05.06.2003 “Tributi speciali di cui alla legge 06.08.1991, n.255. 89