ALLEGATO N. 10 a.s. 2013/14 REGOLAMENTO DISCIPLINARE D’ISTITUTO “La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.” Per fare della scuola il luogo descritto dall’art.1 dello Statuto degli studenti e delle studentesse occorre che tutti applichino, rispettino e facciano applicare il regolamento disciplinare approvato dal Consiglio di Istituto e allegato ad ogni registro di classe. In tutti i momenti di permanenza nell’istituto gli allievi sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, al rispetto delle persone e dei beni comuni secondo le elementari norme della civile convivenza. I danni non incidentali né dovuti all’usura, imputabili alla maleducazione od a comportamenti vandalici, dovranno essere risarciti dai responsabili. 1) NORME DI COMPORTAMENTO È vietato a docenti , allievi, personale A.T.A fumare in tutti i locali della scuola e negli spazi esterni. (art. 4 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147) (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) (Tutela della salute nelle scuole) È vietato agli allievi introdurre e consumare nei locali scolastici bevande alcoliche e sostanze illegali. È vietato uscire dal centro scolastico in orario di lezione o durante l’intervallo senza regolare permesso. È vietato a docenti ed allievi l’uso del cellulare in classe e durante i turni di assistenza. È vietato l’uso di motocicli, cicli, autovetture nei viali interni dell’Istituto. Gli spostamenti dell’intera classe all’interno dell’area scolastica per l’accesso all’azienda agraria sono ammessi solo con accompagnamento dei docenti. Gli allievi non possono uscire dalle aule durante le ore di lezione ( vedi 6 ). Gli allievi possono accedere alla segreteria solo nell’orario stabilito dall’ufficio e comunicato all’inizio dell’a.s. Per le richieste di fotocopie al personale addetto, ci si dovrà attenere all’orario affisso presso gli appositi locali. L’utilizzo dell’apparecchiatura dei laboratori e della palestra può avvenire solo sotto la guida di un docente della materia e/o dell’assistente tecnico autorizzato. Le modalità di accesso alle biblioteche saranno comunicate con avvisi affissi all’entrata delle stesse. Gli allievi che scelgono di non frequentare le lezioni di religione devono restare nei luoghi appositamente predisposti. Tali allievi potranno collaborare ad attività pratiche in biblioteca, serra etc. sotto la guida di insegnanti oppure dedicarsi allo studio individuale. La sorveglianza potrà essere affidata agli insegnanti a disposizione che saranno tenuti alla compilazione del registro delle presenze. Le comunicazioni scritte alle famiglie sono inviate con posta prioritaria , con comunicazione a mano con ricevuta oppure mediante registro elettronico. 1 2) ORARIO DELLE LEZIONI Al mattino le lezioni, iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore 13,15, con un intervallo di 15 minuti dalle 10.30 alle 10.45 (il martedì ed il mercoledì) e dalle 11.00 alle 11.15 negli altri giorni. È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni, comprese le attività didattiche programmate dai competenti organi collegiali (visite didattiche, corsi di recupero, altre attività). In caso contrario il consiglio di classe dovrà valutare le assenze ai fini del della validità dell’a.s. Ai sensi l’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 e del voto di condotta. 3) RISPETTO DELL’ ORARIO L’orario delle lezioni e di servizio deve essere rigorosamente rispettato da tutti. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Art. 42.5 CCNL. 4) UDIENZE UDIENZE SETTIMANALI: si tengono durante l’anno scolastico nei giorni e nelle ore prestabiliti dagli OOCC competenti. UDIENZE GENERALI POMERIDIANE: una per quadrimestre suddivisa in due giorni, con le seguenti modalità: la prima metà degli allievi di ciascuna classe il primo giorno, secondo i cognomi dalla lettera A alla L la seconda metà degli allievi di ciascuna classe il secondo giorno, secondo i cognomi dalla lettera M alla Z sulla base dell’elenco degli studenti riportato sul registro di classe. Il calendario delle udienze settimanali dei singoli insegnanti e delle udienze generali sarà comunicato alle famiglie. 5) INGRESSO Gli allievi devono entrare nei locali dell’Istituto al suono della prima campana, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’assistenza nelle aule deve essere garantita dai docenti in servizio alla 1° ora di lezione e dal personale ausiliario negli spazi sopra indicati. 6) DURANTE LE ORE DI LEZIONE Gli allievi potranno essere lasciati uscire dall’aula, per effettive esigenze, per il tempo strettamente necessario e non più di uno per volta. La vigilanza sugli alunni al di fuori delle aule durante l’orario di lezione e nelle aule durante il cambio delle ore compete al personale ausiliario, che deve restare al posto assegnatogli. 2 È fatto divieto agli allievi di sostare nei corridoi, nei servizi, sulle scale interne, sulle scale di sicurezza durante le lezioni e nel cambio dell’ora. È parimenti vietato sostare sulle scale di sicurezza durante l’intervallo. I trasgressori devono essere immediatamente ripresi dai Docenti e dal Personale ausiliario e, quando se ne ravvisi la necessità, devono essere segnalati sul Registro di classe (eventuali provvedimenti disciplinari saranno deliberati dal Consiglio di Classe). Quando gli allievi si trasferiscono nei laboratori e in palestra, il Personale ausiliario deve provvedere a chiudere a chiave le aule. 7) DURANTE L’INTERVALLO Gli allievi devono uscire dalle rispettive aule. Gli allievi possono accedere ai locali della mensa e/o alle macchine distributrici di bevande solo durante l’intervallo. La vigilanza è garantita dal personale docente di turno (rilevabile dal prospetto affisso all’albo) coadiuvato dal personale ausiliario. 8) USCITE ANTICIPATE Le uscite anticipate non sono ammesse, salvo casi eccezionali autorizzati dall’Ufficio di Presidenza e comunque alla fine dell’ora di lezione. Per tutti gli studenti è richiesta la presenza di un genitore . Gli studenti maggiorenni possono autogestirsi solo previa dichiarazione di autorizzazione depositata dai genitori in forma scritta all’inizio dell’anno scolastico. 9) RITARDI 10) Il docente della prima ora di lezione può accettare, senza giustificazione, ritardi occasionali inferiori ai dieci minuti, se adeguatamente motivati e non ripetuti. I ritardatari sono ammessi in classe dai docenti in orario, con l’obbligo di portare la giustificazione il giorno successivo. Non è consentito presentarsi a scuola oltre le ore 9,40. I Coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente ai genitori le situazioni anomale. Gli alunni che si presenteranno con 3 ritardi consecutivi devono presentarsi accompagnati dai genitori ASSENZE Le assenze devono essere sempre giustificate sull’apposito libretto personale, che verrà consegnato ad un genitore (o a chi ne fa le veci) che depositerà la propria firma in segreteria. Lo studente ha l’obbligo di mantenere il libretto integro. In caso di deterioramento il libretto sarà ritirato e sostituito previo pagamento del prezzo di costo. Nel caso di smarrimento del libretto dovrà essere data comunicazione scritta da parte dei genitori al Preside che disporrà il rilascio di un duplicato, previo pagamento del prezzo di costo. Nel caso di completamento del libretto, ne verrà consegnato uno nuovo al genitore, contestualmente alla restituzione in segreteria di quello completato. 3 Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora di lezione, previo controllo delle date e delle firme. Non sono ammesse correzioni o abrasioni. Il motivo dell’assenza non dovrà essere generico, ma, sia pure sinteticamente, esplicativo. Onde evitare illeciti o abusi, che possono avere conseguenze determinanti sull’andamento scolastico, i genitori avranno cura di custodire il libretto delle giustificazioni e verificheranno che le assenze segnalate dalla scuola corrispondano a quelle da loro giustificate e che quelle autogiustificate dal figlio maggiorenne siano a loro note. Gli alunni maggiorenni possono avvalersi del diritto di autogiustificazione segnalato sul libretto; dopo tre autogiustificazioni, comunque, potranno essere avvisate le famiglie. Gli alunni che si presenteranno senza la giustificazione saranno ammessi dal Docente con l’obbligo annotato sul registro di classe di portare la giustificazione il giorno successivo. In mancanza di giustificazione anche il terzo giorno, l’assenza verrà ritenuta senz’altro ingiustificata. I coordinatori di classe segnaleranno ai genitori le situazioni anomale. L’alunno che abbia effettuato un’assenza per malattia continuativa superiore ai cinque giorni (compresi i festivi finali e intermedi), deve allegare alla giustificazione dei genitori anche il certificato del medico curante o dell’A.S.L relativo all’insussistenza di malattie contagiose. In mancanza di giustificazione e/o della certificazione medica, l’alunno sarà ammesso esclusivamente dall’ Ufficio di Presidenza. Sarà cura del genitore o di chi ne fa le veci di verificare le assenze del figlio sul registro elettronico on-line 11) ASSENZE PER SCIOPERO STUDENTESCO 12) Ribadendo che le assenze degli allievi devono sempre essere giustificate per motivi di responsabilità della scuola, si precisa che, in caso di scioperi studenteschi, gli allievi sono tenuti a presentare una dichiarazione firmata dai genitori, nella quale i medesimi attestano di essere a conoscenza del comportamento dei figli. Per detta dichiarazione deve esser utilizzata la parte del libretto delle giustificazioni relativa alle comunicazioni scuola-famiglia. ESONERI EDUCAZIONE FISICA Le richieste di esonero dalle lezioni di educazione fisica, per l’intero anno scolastico, devono essere corredate di certificato medico e presentate in carta semplice. Allo stesso modo ci si deve comportare per i casi di esonero parziale e/o temporaneo. L’esonero è da intendersi riferito alla sola attività fisica e rimane pertanto obbligatoria la presenza alle lezioni, con conseguente verifica e valutazione. 13) ATTIVITÀ SPORTIVA - ATTIVITÀ FISICA Qualsiasi attività fisica, a qualunque titolo effettuata, potrà essere svolta unicamente durante le ore di educazione fisica o di avviamento alla pratica sportiva, e comunque alla presenza del docente di ed. fisica, mentre è assolutamente vietata in qualunque altro momento della giornata. 4 Il personale ausiliario addetto agli impianti sportivi non dovrà fornire agli alunni alcun materiale e dovrà intervenire per interrompere qualsiasi attività abusiva svolta entro o fuori la palestra. VISITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE Valgono le norme di comportamento desumibili dal presente regolamento. Per la normativa che regola l’organizzazione e la partecipazione a visite e viaggi da parte di docenti e studenti si rimanda al regolamento redatto dal Consiglio d’Istituto Le visite didattiche ed i viaggi di istruzione costituiscono parte integrante della programmazione didattica di ciascun consiglio di classe. 14) VIOLAZIONI E SANZIONI Premessa: richiami e ammonizioni meramente verbali per mantenere l’ordine in classe non sono soggetti a regole o limiti particolari; le note o segnalazioni sul registro di classe rientrano nella piena discrezionalità dell’insegnante; queste non sono da considerare sanzioni, bensì atti di accertamento di comportamenti scorretti di cui si deve tenere conto per la valutazione della condotta e ai fini della applicazione delle sanzioni; di ogni segnalazione sul registro deve essere data tempestiva comunicazione alle famiglie, per una più proficua collaborazione e al fine di prevenire nei limiti del possibile ulteriori degenerazioni della condotta e le stesse sanzioni. 15) INFRAZIONI E MANCANZE 1) comportamenti che offendono l’integrità fisica del personale 2) comportamenti che offendono l’integrità fisica dei compagni 3) comportamenti che offendono la dignità del personale scolastico 4) comportamenti che offendono gravemente e/o ripetutamente la dignità e la tranquillità dei compagni 5) danneggiamento e imbruttimento o furto di cose pubbliche o private 6) comportamenti che costituiscono comunque reati di vario genere (alterazioni dei registri, bestemmie etc.) 7) uscita da scuola prima della fine delle lezioni senza alcun permesso 8) disturbo continuo in classe 9) comportamenti che costituiscono violazioni delle regole e dei divieti di cui all’articolo 1. del regolamento disciplinare. Permanenza ingiustificata nei corridoi o comunque fuori dalla classe durante le lezioni anche non accompagnata da comportamenti di disturbo 10) assenze e ritardi anche tra un’ora e l’altra, ingiustificati e reiterati. 5 16) PROVVEDIMENTI SANZIONATORI Ogni infrazione o mancanza viene valutata dal Consiglio di Classe che delibera discrezionalmente la relativa sanzione ai sensi del e successive modificazioni DPR del 21 Novembre 2007, n. 235 (lo Statuto degli studenti e delle studentesse). I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente sarà sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento della comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto dal Consiglio di classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni, il Consiglio d’Istituto è chiamato a disporre sanzioni più gravi (nota MPI 31/07/2008). L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In ogni caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 18) NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA Gli studenti dell'Istituto sono equiparati, ai sensi degli articoli 1 e 3 del D.P.R. 547/55 e all'art. 2 del D.Lgs. 626/94, D.Lgs 81/2008 a lavoratori subordinati. La scuola è quindi per loro il luogo di lavoro che si attua nello studio teorico e pratico. A tali leggi risultano conseguenti i comportamenti sia personali sia collettivi qui elencati: a) Si accede nel laboratorio o nel centro aziendale agricolo solo in presenza dell'insegnante. A questi ambienti gli allievi e gli insegnanti accederanno con 6 abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere (art. 378 del D.P.R. 547/55). b) Nei laboratori e in azienda agricola gli studenti devono osservare le norme richiamate nelle apposite tabelle appese e/o illustrate all'inizio e durante l'anno scolastico dal Preside e dai Docenti preposti. c) Durante l'ora di lezione l'alunno deve restare nell'aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in assenza degli insegnanti. Per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se l'insegnante è presente e concede l'autorizzazione. Il D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell’art.1 della legge 3/08/2007 n. 123 in materia di della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) prevede in particolare: Art. 20. Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. L’art. 2 del d.lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni e ai laboratori in questione. A questa chiara affermazione fa riscontro la reale situazione della scuola, a volte talmente complessa e articolata, da lasciare pericolose zona d’ombra a partire dalle attività in palestra (gli allievi in caso d’infortunio sono tuttavia coperti da assicurazione INAIL) e alle attività di insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel POF) che prevedono esplicitamente l’uso di attrezzature o la frequenza di laboratori. Per questo il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi riferiti alle palestre, alle aule attrezzate, ed alle attività che vi si svolgono, e di definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello formativo-educativo. Si tratta infatti di creare appositi spazi nell’ambito del POF, nei quali superare la divisione delle discipline e valorizzarne la specifica dimensione educativa. Già la circolare MPI n. 122 del 19.04.00 indicava la scuola quale sede primaria, istituzionale e strategica per l’effettiva formazione di una 7 cultura della sicurezza, a partire da un processo di partecipazione e crescita di tutti gli operatori scolastici e degli allievi e prefigurava la possibilità di trasformare gli adempimenti previsti dalla legge in un’occasione didattica e di crescita culturale con iniziative non a carattere occasionale o sporadico… e a ricercare collaborazione con le strutture territoriali istituzionalmente competenti in materia (servizi di vigilanza e prevenzione delle ASL, INAIL, ARPA). La scuola dovrà valutare anche i rischi connessi all’organizzazione degli stage o dell’alternanza scuolalavoro, e assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo attraverso la selezione di aziende “sicure” e sul versante “soggettivo” tramite l’informazione degli allievi. Gli studenti dovranno inoltre: a) Comportarsi con gentilezza e correttezza con tutto il personale della scuola. b) Mantenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima attenzione; volendo chiedere spiegazioni all'insegnante, devono alzare la mano ed attendere l'autorizzazione a parlare. c) Alzarsi in piedi all'entrata e all'uscita dall'aula dell'insegnante o di altri funzionari scolastici nonché di qualunque altra persona, estranea alla scuola, in visita alla classe e quando vengano interrogati od autorizzati a parlare. d) Non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all'altro dell'Istituto o durante le pause di lezione. e) L'allievo che accede ai laboratori dovrà lasciare in ordine i lavandini ed eviterà di bagnare il pavimento che, se sdrucciolevole, diventa frequentemente occasione di infortuni. f) Non fumare in tutti i locali della scuola. g) Non trattenersi, durante la ricreazione, nelle aule e nei laboratori ove è sempre vietato consumare cibi e bevande. h) Non servirsi dell'ascensore. i) Servirsi delle porte e scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo. Gli accessi a detti vani devono essere tenuti sempre sgombri. j) Osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza riportata nel presente regolamento. k) Deporre i rifiuti nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata. l) Non sedersi sui mobiletti scaldanti e non intervenire sui termostati dei medesimi. m) Accedere ai cortili con moto e automezzi a passo d'uomo, senza rumoreggiare, e parcheggiare in modo ordinato e senza intralciare i passaggi e gli accessi alle porte e scale di sicurezza, i luoghi destinati alle auto ambulanze e quelli prospicienti alle colonne antincendio. n) Non entrare nelle sale insegnanti. o) Indossare abbigliamento decoroso adeguato all’ambiente scolastico Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni della comunità messi a loro disposizione, tutti i docenti, non docenti ed allievi sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza. In particolare: a) Gli allievi devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono tenuti a segnalare immediatamente all'insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo l'attività didattica i danni e le rotture rilevati. Non osservando tale normativa l'allievo o gli allievi che per ultimi hanno operato nell'aula o laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e 8 devono risarcire il danno arrecato. b) I Docenti dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le macchine usate durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati. Durante l'intervallo i docenti di turno hanno l'obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. I danni da essi riscontrati, o ad essi segnalati, nelle aule o nei reparti, vanno comunicati immediatamente per iscritto alla Presidenza. c) I non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni dovessero rilevare danni o rotture nei vari locali scolastici in cui operano, devono segnalare immediatamente per iscritto quanto rilevato alla Presidenza. Comportamento in caso di pericolo. In caso di pericolo, se fosse necessario abbandonare lo stabile, tre suoni lunghi della campanella segnaleranno a tutto il personale dell'Istituto l'ordine di evacuazione, secondo il Piano di Evacuazione allegato al POF ed esposto in tutti i locali della scuola. È vietato rientrare nell'edificio se non si è autorizzati. Qualora si verificasse un principio di incendio, chi se ne accorgerà dovrà dare subito l'allarme, affinchè le persone del piano che sono esperte nell'uso degli estintori, possano intervenire immediatamente. Se non fosse possibile domare l'incendio sul nascere o si verificasse qualunque altra situazione di pericolo imminente gli allievi dovranno: mantenere la calma; informare la Presidenza o direttamente gli addetti all'attivazione dell'allarme di evacuazione (personale presente negli accessi principali) seguire puntualmente le direttive del piano di emergenza e le indicazioni dell'Insegnante lasciare l'aula con il registro di classe dopo aver chiuso la porta raggiungere l'uscita seguendo i segnali indicatori non usare l'ascensore indirizzarsi verso i punti esterni di raccolta. Se il fumo dovesse rendere impraticabile il corridoio e/o le scale, la classe dovrà rimanere nell'aula con la porta chiusa, avendo cura di ben tappare le eventuali fessure, andare alla finestra e chiedere aiuto. Qualora si verificasse un terremoto: evitare il panico e disporsi sotto i banchi, in ginocchio, con la bocca aperta e coperta da un fazzoletto, con il capo tra le braccia se si è sorpresi dalla scossa fuori dall'aula, addossarsi ad un muro maestro lontano dalle vetrate non usare ascensori non avvicinarsi ad armadi o scaffali di una certa altezza non accendere fiammiferi e non usare fiamme libere Al termine della prima serie di scosse abbandonare la struttura. Se nel momento dell'emergenza si è in transito su scale o in corridoi, utilizzare le uscite o le scale di sicurezza più vicine e portarsi nella zona di raduno prestabilita. La stessa indicazione vale qualora ci si trovi ai servizi o al momento della ricreazione. 9 19) NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA, SALA – BAR E RICEVIMENTO DEI CORSI CURRICOLARI DI TERZA AREA Ai sensi della normativa riguardante la sicurezza e l’igiene delle persone e dei locali di lavoro (D.L. 155/97 e D.Lgs. 81/2008) gli allievi, durante le esercitazioni nei laboratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge “lavoratori” 1) per la partecipazione alle esercitazioni di laboratorio di sala e cucina è necessario che gli allievi abbiano preso visione e sottoscritto l’informativa di cui alla L.R. del 19 dicembre 2003 art. 41. tale adempimento verrà espletato durante i primi giorni di scuola a cura dei docenti tecnico-pratici 2) è assolutamente vietato l’ingresso nei laboratori ad allievi, docenti, personale ATA, non impegnato nelle esercitazioni 3) gli estranei possono accedere ai reparti di esercitazione solo previo consenso della Presidenza, accompagnati dal personale autorizzato 4) gli allievi possono partecipare alle esercitazioni pratiche solo se indossano la divisa di settore completa (ordinata e pulita) prevista dall’Istituto 5) gli allievi dovranno: a. osservare la massima e scrupolosa pulizia della persona b. le mani saranno ben pulite e curate c. si consiglia alle ragazze di evitare il trucco troppo marcato, orecchini e anelli. Nessun tipo di orecchino è previsto per i ragazzi d. i ragazzi dovranno presentare un aspetto curato, la barba dovrà essere scrupolosamente rasata e. i capelli avranno un taglio corto e dovranno sempre essere puliti e ben pettinati. Non devono assolutamente scendere sugli occhi durante il lavoro. I capelli lunghi si sporcano più facilmente, sono più difficili da mantenere pettinati e fanno sudare maggiormente. Il colore degli stessi deve essere consono all’attività professionale scelta, pertanto i colori sgargianti, diversi da quelli naturali sono da evitare. 6) l’accesso alle macchine va fatto sotto controllo del docente o dell’assistente tecnico. Il comportamento e la disciplina degli allievi nei laboratori dovrà essere ineccepibile, considerata la presenza nei locali di macchinari e attrezzature che richiedono particolare attenzione nel loro utilizzo. Gli allievi non possono recarsi in altri reparti se non autorizzati dal docente, in particolare è vietato l’accesso al magazzino e alla zona frigo. Al prelievo delle vivande dovranno provvedere gli assistenti tecnici del settore. 20) ASSICURAZIONI Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante ed in occasione delle lezioni, delle attività ricreative ginnico-sportive, delle gite e delle visite a musei, mostre , aziende e durante il tragitto da casa a scuola e 10 viceversa. Ogni anno il Consiglio d'Istituto considera le migliori condizioni e delibera di accettare quelle che soddisfano maggiormente le esigenze scolastiche. In caso di infortunio la famiglia deve sottoscrivere la denuncia che sarà inoltrata dalla scuola alla Compagnia Assicuratrice. 21) PRIVACY L'Istituto assicura la riservatezza del recapito privato dell'allievo che non verrà diffuso per attività estranee all'attività scolastica. 11