La responsabilità da atti leciti e da accessione invertita ARGOMENTI Espropriazione ed indennizzo. Accessione invertita, espropriazione indiretta, occupazione acquisitiva. Risarcimento 54 Un po’ di storia • L. 25 giugno 1865, n. 2359: legge generale in vigore fino al T.U. sulla espropriazione • Di fatto derogata da numerose norme per categorie di espropriazioni • Varie sentt. Corte Cost.: possibile la riduzione dell’indennizzo purché “serio ristoro”. Legittimo il criterio della L. 15 gennaio 1885, n. 2892, Risanamento della città di Napoli (poco più del 50% del valore) • L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 13: introdusse una ritenuta del 20% a titolo di imposta sul già ridotto indennizzo. Ora T.U. (art. 35). • D.L. 333/1992, L. 359/92, art. 5 bis (*); espropriazioni di aree aventi valore edificabile: – Diventa una legge a carattere generale per tutti gli espropri in favore di enti pubblici, confinando la L. del 1865 ai soli espropri per iniziative private. – abbattimento del 40% se non si concorda l’esproprio e l’indennità. – Retroattiva per i casi non definiti • Corte Cost. 16 giugno 1993, n. 283, ed altre: il 5 bis è legittimo • T.U. Espropriazione: DPR 8 giugno 2001, n. 327, art.37: riprende, con qualche variante, il criterio dell’art. 5 bis 55 L’unico parametro costituzionale seguito dalla Corte Cost. fino al 2007 • Art. 42, co. 3: «salvo indennizzo». Indennizzo ≠ risarcimento. Non significa riparazione totale, ma compensazione equa = «serio ristoro». Considerato tale anche il 24%, «purché nella formula di calcolo entri il valore venale». • Dubbi anche linguistici sul significato attribuito dalla Corte alla parola • Indenne dovrebbe significare senza danno 56 Le norme costituzionali trascurate • Art. 3, eguaglianza: confronto tra chi è espropriato e chi no. – L’esproprio ha due aspetti: a) sottrazione di un bene specifico; b) compensazione del valore economico del bene espropriato – L’espropriazione è giustificata perché l’interesse pubblico per il bene specifico rende diversa la situazione dell’espropriato rispetto ad altri soggetti, magari i confinanti, che potrebbero anzi avvantaggiarsi dell’opera pubblica. – Viceversa l’interesse materiale a non vedersi sottrarre valore patrimoniale generico non differenzia l’espropriato da qualunque cittadino. – L’espropriazione, nella storia, è stata considerata equivalente ad una vendita forzata, al fine di evitare speculazioni del singolo sul prezzo o rifiuti a contrarre. Col tempo è divenuta per il sistema pubblico occasione di prelievi di ricchezze. 57 Art. 53: concorrere alle spese secondo la capacità contribuiva • La Corte Costituzionale ha esaminato la denunzia di incostituzionalità basata anche sull’art. 53, ma ha dichiarato che la materia dell’indennizzo non è fiscale e quindi non ricade nel 53. • L’affermazione è del tutto apodittica, poiché il motivo della riduzione dell’indennizzo è il risparmio sulla spesa dell’opera pubblica, attraverso una contribuzione del privato espropriato (*) • (*) L’argomento delle esigenze di bilancio è stato enunciato dalla difesa dell’Italia nell’affare ‘Scordino’, conclusosi con pesante soccombenza dell’Italia innanzi alla Grande sezione della Corte dei Diritti dell’uomo; vedi oltre. 58 La convenzione sui diritti dell’uomo • In data 4/11/1950 fu firmata la convenzione sulla tutela dei diritti umani nell’ambito del Consiglio d’Europa, ed in data 20/3/1952 il protocollo n. 1(*). L’Italia ratificò entrambi con L. 4/8/1955, n. 848 ed è entrata in vigore per l’Italia il 26/10/1955. • L’art. 6 della convenzione stabilisce che “Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale ...” • Il protocollo n. 1 recita “Articolo 1 – Protezione della proprietà - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.” • (*) http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/009.htm • Per l’intera convenzione PDF: http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/Th e+European+Convention+on+Human+Rights+and+its+Protocols/ • Una pagina utile: http://www.coe.int/T/I/Com/A_proposito_Coe/non_confondere.asp 59 Il caso “Scordino” La vicenda • I casi sono stati numerosi: prendiamo il più chiaro: la famiglia Scordino aveva subito una espropriazione con indennizzo basato sulla L. 2359/1865 e quindi sarebbe stato pieno (100% del valore). • Nelle more di una contestazione giudiziaria sopravvenne il D.L. 333/92, cui la L. di conversione 359 aveva aggiunto l’art. 5 bis • L’art. 5 bis, oltre a ridurre gli indennizzi di tutte le espropriazioni pubbliche, prevedeva la decorrenza retroattiva della riduzione per tutti i casi non definiti, come per gli Scordino, che erano in causa con l’espropriante 60 Il caso “Scordino” La vicenda (affaire n. 1/1-2) • Il diritto interno italiano non offriva rimedi, avendo la Corte Costituzionale dichiarato legittimo l’art. 5 bis • La famiglia Scordino si rivolse quindi alla Corte di Strasburgo contestando, sulla base del protocollo 1 della Convenzione: – l’effetto retroattivo, in sé; – L’effetto retroattivo in collegamento con la lungaggine del giudizio ordinario, che ne aveva consentito l’operatività (danni da violazione dell’art. 6 della Convenzione) – L’insufficiente tutela dei beni nell’art. 5 bis per insufficiente indennizzo (art. 1 del protocollo 1 della Convenzione) 61 Le pronunzie della Corte dei diritti dell’uomo • La Corte dei diritti dell’uomo (da qui in poi Corte D.U.), sez. 1, si pronunziò con sentenza del 29 luglio 2004, accogliendo tutti i profili del ricorso Scordino (*) ed all’unanimità condannò l’Italia ad un pesante risarcimento per l’insufficiente indennizzo. • Riscontrò che la lungaggine del giudizio ordinario aveva fatto incappare la vicenda nella sopravvenienza dell’art. 5 bis (danni da violazione dell’art. 6 della convenzione) • In luogo di fermarsi a questa motivazione, sufficiente per la fattispecie concreta, affrontò anche il merito dell’adeguatezza dell’indennizzo nell’art. 5 bis, aggravata dalla ritenuta di cui alla L, 413/91, e concluse per l’insufficiente tutela dei beni nell’ordinamento italiano per insufficiente indennizzo nelle espropriazioni • Le pronunzie della Corte Costituzionale italiana, basate su articoli della Costituzione interna, non incidono sulle decisioni 62 della Corte dei diritti. L’appello alla Grande sezione • In conformità all’art. 43 della convenzione, l’Italia ha proposto appello alla “Grande Sezione” (composta da 17 giudici in luogo di 5) • La grande sezione, il 29 marzo 2006, ha emesso all’unanimità una sentenza di più pesante condanna dell’Italia nel quantum da corrispondere alla famiglia Scordino. • La motivazione della sentenza è ancora più drasticamente negativa nei confronti del criterio di indennizzo derivante dal combinato disposto dell’art. 5 bis e della L. 413/91, che prevede l’ulteriore ritenuta del 20%. 63 Le ordinanze della Corte di Cassazione • In tre casi simili a quelli Scordino la Corte di cassazione aveva dichiarato di non potere disapplicare direttamente norme vigenti, ancorché in contrasto con la CEDU, come si opera per le fonti comunitarie; • Aveva pertanto sollevato con tre ordinanze la questione di costituzionalità dell’art. 5 bis del D.L. 333/92, introdotto dalla L. 359/92 per: – Violazione dell’art. 111, co. 1-2, sul giusto processo, per la retroattività nei giudizi in corso e per i danni da lungaggine – Violazione dell’art. 117, co. 1(*), per violazione della CEDU: art. 6 (durata ragionevole) e art. 1 protocollo 1 per insufficiente indennizzo, alla luce della giurisprudenza della Corte D.U. 64 La sentenza Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 348 • Esclude che i giudici possano disapplicare le norme interne in contrasto con la CEDU • Dichiara l’incostituzionalità dell’art. 5 bis, co. 1-2, per contrasto con l’art. 117, co. 1, in relazione alla violazione dell’obbligo internazionale di cui all’art. 1, prot. 1, CEDU, alla luce della giurisprudenza della Corte D.U. • Dichiara assorbita la questione del contrasto con l’art. 111, co.12 Cost. • Dichiara l’illegittimità consequenziale della norma che ripropone i principi del 5 bis nel T.U.: art. 37, co. 1-2. • Nella motivazione dichiara che il legislatore, per particolari obbiettivi di carattere generale potrà discostarsi dal criterio del valore venale. 65 Gli effetti di C. Cost. 348/2007 • A) Per quanto sia chiaro l’intento di riportare al valore venale l’indennizzo, tecnicamente la cancellazione delle norme indicate crea un problema interpretativo. – La Corte Cost. avrebbe potuto scrivere … “incostituzionali nella parte in cui prevedono decurtazioni rispetto al valore venale”. – Per le espropriazioni ante T.U. ritorna la L. 2385/1865 – Per le espropriazioni post T.U. ci sarebbe l’ostacolo dell’abrogazione dei suddetti legge ad opera del T.U., ma in pratica si deve ammettere comunque la sua reviviscenza implicita, oppure interpretare il dispositivo come se fosse scritto come più sopra scritto. • B) Non è risolto il problema della ritenuta fiscale del 20% di cui alla L. 413/1991 (ora art. 35 T.U. espr.) La Corte D.U. la aveva dichiarata illegale, anche nel dispositivo. 66 AVERTENZA • Le schermate che trattano degli effetti delle sentenze C. cost. 348 e 349/2007 vanno lette considerando la rapida sopravvenienza della L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), che, all’art. 2, commi 89 e 90, intervenendo sulla situazione derivata da tali sentenze, ha disciplinato la materia modificando il T.U. espropriazione: cfr. ultime schermate di questo file. 67 Riprendiamo la questione del risarcimento ridotto • • • • • • Risarcimento non è la stessa cosa dell’indennizzo Ma abbiamo ricordato che con sent. 30 aprile 1999, n. 148 la Corte Cost. aveva ammesso la sua decurtabilità, a condizione che fosse comunque superiore all’indennizzo (criticata in file “risarcimento ridotto?”: vedi) Tutto era basato anche sull’istituto dell’accessione invertita, di derivazione giurisprudenziale: le occupazioni illegittime che trasformano il terreno occupato trasferiscono de facto e de iure il terreno all’espropriante, ma è dovuto il risarcimento e non l’indennizzo. L’accessione invertita era stata anche codificata limitatamente ai casi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata, con previsione del risarcimento completo (L. 458/1988, superata comunque dall’art. 5bis, comma 7bis D.L. 333/92- L. 359/92: cfr. pagina precedente). Per l’accessione invertita la Corte D.U. preferisce l’espressione “espropriazione indiretta”. Esistono altre espressioni equivalenti quali “occupazione” o “appropriazione acquisitiva”. Si distinguono i casi di illegalità originaria da quelli di illegalità sopravvenuta a seguito di annullamento o altre vicende, ma ai nostri fini la distinzione non è rilevante. 68 L’altro caso Scordino (affaire 3,1-2) • Altri terreni erano stati colpiti da occupazione d’urgenza non seguita da espropriazione. • Edilizia pubblica agevolata. Accessione invertita. Diritto al risarcimento completo ex L. 458/88. • Sopravvenienza retroattiva dell’art. 5 bis, co. 7 bis. D.L. 333/92: pesante decurtazione del diritto. • Soccombenza innanzi alle giurisdizioni interne, alla luce di C.Cost. 148/99. • Ricorso alla Corte D.U. 69 AFFAIRE SCORDINO 3: le due pronunzie Corte D.U. • Il meccanismo Corte D.U.: pronunzia di principio, con invito all’accordo e successiva pronunzia di condanna. • Sez. 4, 9 maggio 2005: riaffermazione di vari principi simili a quello relativi all’indennizzo: vedi affaire 1 (retroattività; inadeguata tutela dei beni). • Affermazioni aggiuntive in considerazione della illiceità. 70 AFFAIRE SCORDINO 3: le affermazioni aggiuntive motivate sulla illegittimità -a • Conferma di precedenti sentenze che negano la compatibilità dell’accessione invertita con lo Stato di diritto (affaires • • • • Belvedere Alberghiera, Carbonara e Ventura del 2000). la Corte di Cassazione (2003) aveva insistito sull’accessione invertita e sull’applicazione del 7 bis. Corte D.U.: «il diritto di proprietà è tutelato dal protocollo 1 e può cedere all’interesse pubblico a condizione di procedure legali». «La privazione della proprietà sarebbe avvenuta illegalmente nel momento della trasformazione «Prima di valutare la congruità della riparazione occorre considerare l’illegalità alla base della vicenda. 71 AFFAIRE SCORDINO 3: le affermazioni aggiuntive motivate sulla illegittimità - b • Legalità: richiede norme «sufficientemente accessibili, precise e prevedibili». • l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique. • Nel caso di specie (comma 7 bis) l’illegalità è ‘premiata’ da una riduzione del 40% del risarcimento valore del bene. • Dichiara la violazione del protocollo 1 • Invita le parti ad accordarsi sulla riparazione equa. 72 AFFAIRE SCORDINO 3: la seconda sentenza: sez. 4, 6 marzo 2007. La situazione di contrasto strutturale • • • • • Preso atto della giurisprudenza successiva a precedenti pronunzie contrarie alla occupazione acquisitiva. Constatato che pendono decine di casi analoghi e che la funzione della Corte potrebbe essere compromessa da eccesso di contenzioso Constatato che l’art. 43 T.U. espropriazione (per altro non rilevante nella fattispecie) ripropone la sanatoria ex post delle illegittime occupazioni di suoli (cfr. § 90-91-92 sent.) Dichiara lo stato di violazione strutturale ed invita l’Italia a prendere le misure legislative opportune che garantiscano i cittadini colpiti attraverso la restituzione del bene o con una riparazione secondo i criteri elaborati dalla Corte per il presente caso Scordino. Di fronte alla dichiarazione di contrasto strutturale diventa particolarmente rilevante l’azione successiva del Comitato dei Ministri del Consiglio D’Europa (*). 73 AFFAIRE SCORDINO 3: la seconda sentenza: sez. 4, 6 marzo 2007. La quantificazione del danno • Preso atto della mancanza di un accordo sulla sent. del 2005. • La riparazione equa viene allora determinata dalla Corte, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione(*) • Lo Stato deve pagare «una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura», oltre ai danni discendenti dalla vicenda. 74 Valore della controversia alla entrata in vigore del 7 bis (1996): 265 milioni di lire + rivalutazione ed interessi. Richiesta delle parti valeur du terrain en 2006 : 1 329 840 EUR plus-value apportée par les 2 476 067 EUR bâtiments = coût de construction en 2006, — vétusté : non-jouissance du terrain et des bâtiments : 4 179 653,50 EUR 75 La pesante condanna dell’Italia • • • • • • «La fattispecie in esame non può essere messa sullo stesso piano di una espropriazione regolare, essendo stato violato il principio di legalità. «Occorre pertanto la «cancellazione totale» delle conseguenze della illegalità. «L’equa riparazione deve corrispondere al valore della restituzione in natura, oltre al risarcimento di altri danni. Le voci da calcolare sono: valore attuale del terreno; valore delle costruzioni; mancato godimento del terreno. In una valutazione equitativa il mancato godimento è considerato coperto dalla acquisizione del valore degli immobili: quindi: € 3.300.000 + 40.000 per danni morali + 30.000 di spese + l’ammontare di eventuali imposte (quindi se tali somme saranno sottoposte alla ritenuta del 20% della L. 413/91, ora T.U., art. 35, vanno rimborsate). (Una maggiore articolazione delle varie voci sarebbe stata utile per lo Stato che intenda adeguare la propria normativa). Il criterio adottato si basa sulla normale accessione del Cod. Civ. art. 936, ma non contempla il rimborso del costo di costruzione degli immobili da parte del proprietario del suolo: secondo la Corte, in mancanza di restituzione in natura, tale valore deve essere pagato in danaro all’interessato; tuttavia compensa il mancato godimento del bene durante il periodo. 76 Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 349 PREMESSE • Le norme e le sentenze di ambito CEDU non sono direttamente applicabili dai giudici nazionali al di fuori del caso specifico, se contrastanti con leggi (a differenza delle norme U.E.) • Le ordinanze di rimessione hanno denunziato l’incostituzionalità del comma 7 bis: – per la retroattività di tutto il 5 bis, incidente sui giudizi in corso, la violazione del 111 Cost. (giusto processo; parità delle parti) e del 117, comma 1 (violazione dell’art. 6 CEDU: danni da giudizio lungo); – Per la insufficiente riparazione del danno: violazione del 117, comma 1, in relazione all’art. 1 protocollo 1 della CEDU, alla luce della giurisprudenza della Corte D.U. – Non denunziano in sé l’incostituzionalità dell’accessione invertita. 77 Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 349 • «Solo dopo la riforma della Costituzione del 2001 è possibile valutare la violazione di norme internazionali pattizie, sulla base del 117 co. 1 • «La Corte D.U. garantisce l’uniforme applicazione della convenzione negli Stati aderenti. • «Corte Cost. 148/1999 dichiarò legittimo il 7 bis del 5 bis su parametri esclusivamente nazionali (3 e 42 Cost). • «Oggetto del giudizio è solo la ricaduta patrimoniale del 7 bis. Il 7 bis è incostituzionale per violazione del comma 1 dell’art. 117 Cost. in relazione all’obbligo internazionale di cui al protocollo 1 della CEDU, alla luce della interpretazione della Corte D.U. • Sono assorbiti altri profili di costituzionalità denunziati. 78 Situazione dopo la Sentenza 349 • • • Formalmente risolto solo il caso del 7 bis: norma transitoria, anche se con molte pendenze giudiziarie È acquisito nella nostra cultura giuridica che il risarcimento non può essere decurtato. Non risolte le seguenti violazioni strutturali indicate dalla Corte D.U.: 1. Occupazione d’urgenza come metodo di accelerazione ordinario. 2. Occupazione acquisitiva disciplinata dall’art. 43 TU espropriazione e relativo criterio di indennizzo 3. L’imposta del 20% di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 13. Ora T.U. espr. (art. 35). (vedi, retro, effetti della sentenza 348). 79 L’occupazione d’urgenza • Nata con la L. L. 25 giugno 1865, n. 2359 per situazioni di emergenza è divenuta ordinario modo di accelerare le procedure. • Abolita con T.U. espropriazione, è stata subito reintrodotta con D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha inserito l’art. 22 bis nel T.U. • Costituisce il presupposto frequente delle occupazioni acquisitive a causa di vizi procedimentali o sostanziali. • L’istituto sembra contrastare con le indicazioni della Corte D.U., che vuole le apprensioni dei beni con preventivo e completo accertamento dei presupposti di legalità. Sarebbe quindi un “contrasto strutturale”. • Occorrerà vedere la posizione che assumerà il Comitato dei ministri incaricato di sovrintendere all’osservanza delle sentenze della Corte D.U. 80 L’art. 43 T.U espropriazione (*) • L’art. 43 consente una valutazione ex post dell’utilità pubblica di un terreno acquisito illegalmente. • Va pagato il valore venale: sembrerebbe il valore alla data dell’effettiva occupazione, poiché … • …si aggiungono gli interessi moratori da quella data. • Pur non essendo direttamente pertinente alle vicende esaminate dalla Corte D.U., è stato incidentalmente criticato: – Non prevede come prioritaria la restituzione del bene e, solo in casi di accertata impossibilità, il risarcimento; – Il calcolo dell’indennizzo da luogo ad una riparazione molto inferiore al criterio indicato dalla Corte. • Il Comitato dei ministri dovrà affrontare il problema di questo altro “contrasto strutturale”. 81 La L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), all’art. 2, commi 89 e 90, ha parzialmente ridisciplinato la materia • Il nuovo art. 37 T.U.: Pieno valore venale; • In caso di accordo +10% • Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economicosociale, l’indennità è ridotta del 25% • le nuove norme (e quindi anche la maggiorazione del 10%) si applicano a tutte le procedure in corso (L. 244/2007, art. 2, comma 90), con la esclusione delle situazioni definite, in conformità ai principi generali 82 La L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), all’art. 2, commi 89 e 90, ha parzialmente ridisciplinato la materia • L’art. 55 del T.U. espropriazione ripeteva il contenuto del comma 7 bis e non ne era stata dichiarata la illegittimità consequenziale, per altro implicita. Tale articolo è stato sostituito con la L. 244 da una disposizione che, per le occupazioni acquisitive anteriori al 30 settembre 1996 prevede il risarcimento in misura pari al valore venale, in stridente contrasto con i criteri di riparazione del danno adottati dalla Corte di Strasburgo 83 La L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), all’art. 2, commi 89 e 90, ha parzialmente ridisciplinato la materia • Il nuovo art. 55 prevede il risarcimento non già secondo i criteri della Corte di Strasburgo, o quanto meno in modo più satisfattorio dell’indennizzo, ma con il semplice valore venale. Volendo dare una interpretazione favorevole al cittadino, si potrebbe ipotizzare che il valore venale debba essere quello alla data della riparazione e non quello originario, come nell’art. 43 84