L’altro caso Scordino (affaire 3,1-2)
• Altri terreni erano stati colpiti da occupazione d’urgenza non seguita da
espropriazione.
• Edilizia pubblica agevolata. Accessione invertita. Diritto al risarcimento
completo ex L. 458/88.
• Sopravvenienza retroattiva dell’art. 5 bis, co. 7 bis. D.L. 333/92: pesante
decurtazione del diritto.
• Soccombenza innanzi alle giurisdizioni interne, alla luce di C.Cost. 148/99.
• Ricorso alla Corte D.U.
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AFFAIRE SCORDINO 3:
le due pronunzie Corte D.U.
• Il meccanismo Corte D.U.: pronunzia di principio, con invito
all’accordo e successiva pronunzia di condanna.
• Sez. 4, 9 maggio 2005: riaffermazione di vari principi simili a
quello relativi all’indennizzo: vedi affaire 1 (retroattività;
inadeguata tutela dei beni).
• Affermazioni aggiuntive in considerazione della illiceità.
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AFFAIRE SCORDINO 3:
le affermazioni aggiuntive motivate sulla illegittimità -a
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Conferma di precedenti sentenze che negano la compatibilità dell’accessione
invertita con lo Stato di diritto (affaires Belvedere Alberghiera, Carbonara e
Ventura del 2000).
la Corte di Cassazione (2003) aveva insistito sull’accessione invertita e
sull’applicazione del 7 bis.
Corte D.U.: «il diritto di proprietà è tutelato dal protocollo 1 e può cedere
all’interesse pubblico a condizione di procedure legali».
«La privazione della proprietà sarebbe avvenuta illegalmente nel momento
della trasformazione
«Prima di valutare la congruità della riparazione occorre considerare
l’illegalità alla base della vicenda.
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AFFAIRE SCORDINO 3:
le affermazioni aggiuntive motivate sulla illegittimità - b
• Legalità: richiede norme «sufficientemente accessibili, precise
e prevedibili».
• l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré
suffisant de sécurité juridique.
• Dichiara la violazione del protocollo 1
• Invita le parti ad accordarsi sulla riparazione equa.
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AFFAIRE SCORDINO 3:
la seconda sentenza: sez. 4, 6 marzo 2007.
La situazione di contrasto strutturale
• Preso atto della giurisprudenza successiva a precedenti pronunzie
contrarie alla occupazione acquisitiva.
• Constatato che pendono decine di casi analoghi e che la funzione
della Corte potrebbe essere compromessa da eccesso di contenzioso
• Constatato che l’art. 43 T.U. espropriazione (per altro non rilevante
nella fattispecie) ripropone la sanatoria ex post delle illegittime
occupazioni di suoli (cfr. § 90-91-92 sent.)
• Dichiara lo stato di violazione strutturale ed invita l’Italia a prendere
le misure legislative opportune che garantiscano i cittadini colpiti
attraverso la restituzione del bene o con una riparazione secondo i
criteri elaborati dalla Corte per il presente caso Scordino.
• Di fronte alla dichiarazione di contrasto strutturale diventa
particolarmente rilevante l’azione successiva del Comitato dei Ministri
del Consiglio D’Europa (*).
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AFFAIRE SCORDINO 3:
la seconda sentenza: sez. 4, 6 marzo 2007.
La quantificazione del danno
• Preso atto della mancanza di un accordo sulla sent. del 2005.
• La riparazione equa viene allora determinata dalla Corte, ai
sensi dell’art. 41 della Convenzione(*)
• Lo Stato deve pagare «una somma corrispondente al valore
che avrebbe la restituzione in natura», oltre ai danni
discendenti dalla vicenda.
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Valore della controversia alla entrata in vigore del 7 bis (1996): 265 milioni
di lire + rivalutazione ed interessi.
Richiesta delle parti
valeur du terrain en 2006 :
1 329 840 EUR
plus-value apportée par les 2 476 067 EUR
bâtiments = coût de
construction en 2006,
— vétusté :
non-jouissance du terrain
et des bâtiments :
4 179 653,50 EUR
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La pesante condanna dell’Italia
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•
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«La fattispecie in esame non può essere messa sullo stesso piano di una espropriazione
regolare, essendo stato violato il principio di legalità.
«Occorre pertanto la «cancellazione totale» delle conseguenze della illegalità.
«L’equa riparazione deve corrispondere al valore della restituzione in natura, oltre al
risarcimento di altri danni.
Le voci da calcolare sono: valore attuale del terreno; valore delle costruzioni; mancato
godimento del terreno. In una valutazione equitativa il mancato godimento è
considerato coperto dalla acquisizione del valore degli immobili: quindi:
€ 3.300.000 + 40.000 per danni morali + 30.000 di spese + l’ammontare di eventuali
imposte (quindi se tali somme saranno sottoposte alla ritenuta del 20% della L. 413/91,
ora T.U., art. 35, vanno rimborsate). (Una maggiore articolazione delle varie voci
sarebbe stata utile per lo Stato che intenda adeguare la propria normativa).
Il criterio adottato si basa sulla normale accessione del Cod. Civ. art. 936, ma non
contempla il rimborso del costo di costruzione degli immobili da parte del
proprietario del suolo: secondo la Corte, in mancanza di restituzione in natura, tale
valore deve essere pagato in danaro all’interessato; tuttavia compensa il mancato
godimento del bene durante il periodo.
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Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 349
•
Non denunziata in sé l’incostituzionalità dell’accessione invertita.
• «Solo dopo la riforma della Costituzione del 2001 è possibile valutare
la violazione di norme internazionali pattizie, sulla base del 117 co. 1
• «La Corte D.U. garantisce l’uniforme applicazione della convenzione
negli Stati aderenti.
• «Oggetto del giudizio è solo la ricaduta patrimoniale del 7 bis
(risarcimento ridotto per espropriazione illegale). Il 7 bis è
incostituzionale per violazione del comma 1 dell’art. 117 Cost. in
relazione all’obbligo internazionale di cui al protocollo 1 della CEDU,
alla luce della interpretazione della Corte D.U.
• Sono assorbiti altri profili di costituzionalità denunziati.
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La L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), all’art. 2, commi 89 e
90, ha parzialmente ridisciplinato la materia
• Espropriazione legale. Il nuovo art. 37 T.U.: Pieno
valore venale. In caso di accordo +10%
• Espropriazione illegale. L’art. 55 del T.U.
espropriazione ripeteva il contenuto del comma 7
bis. Tale articolo è stato sostituito con la L. 244 da
una disposizione che prevede il risarcimento in
misura pari al valore venale, in stridente
contrasto con i criteri di riparazione del danno
adottati dalla Corte di Strasburgo. Manca anche il
+ 10%
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La L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), all’art. 2, commi 89 e 90, ha
parzialmente ridisciplinato la materia
• Il nuovo art. 55 prevede il risarcimento non già
secondo i criteri della Corte di Strasburgo, o quanto
meno in modo più satisfattorio dell’indennizzo, ma
con il semplice valore venale. Volendo dare una
interpretazione favorevole al cittadino, si potrebbe
ipotizzare che il valore venale debba essere quello
alla data della riparazione e non quello originario,
come nell’art. 43
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L’occupazione d’urgenza
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Nata con la L. L. 25 giugno 1865, n. 2359 per situazioni di emergenza è divenuta
ordinario modo di accelerare le procedure.
Abolita con T.U. espropriazione, è stata subito reintrodotta con D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302, che ha inserito l’art. 22 bis nel T.U.
Costituisce il presupposto frequente delle occupazioni acquisitive a causa di vizi
procedimentali o sostanziali.
L’istituto sembra contrastare con le indicazioni della Corte D.U., che vuole le
apprensioni dei beni con preventivo e completo accertamento dei presupposti di
legalità. Sarebbe quindi un “contrasto strutturale”.
Occorrerà vedere la posizione che assumerà il Comitato dei ministri incaricato di
sovrintendere all’osservanza delle sentenze della Corte D.U.
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L`altro caso Scordino (affaire 3,1-2)