Noi siamo la Polizia Locale, S.U.L.P.L. Riccione 12-14 Dicembre 2013 REVISIONE VEICOLI STRANIERI Normativa e procedura operativa David Minguzzi – Polizia Locale Bassa Romagna Mail: [email protected] Cosa prevede la legge? • La convenzione di Vienna dell’8/11/1969 all’allegato 5 recita: Art. 1. [...omissis...] Tutti i veicoli in circolazione internazionale devono rispondere alle prescrizioni tecniche in vigore nel loro Paese di immatricolazione al momento della loro prima messa su strada. • In periodo più recente e intervenuta l’Unione Europea con direttive chiare che rendono applicabile la violazione di cui all’art 80 c.d.s. o dell’art 176 c.d.s. ai veicoli stranieri, comunitari, circolanti in Italia. • L'articolo 3 della direttiva 96/96/CE prevede che: Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonchè il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato. • L'articolo 3 della direttiva 2009/40EC che, sostituisce la direttiva 96/96/CE prevede che: Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonchè il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato. In merito alle direttive europee precedenti e intervenuto anche il ministero Italiano nel 2001: • La circolare 898/C4 del 2 aprile 2001 prevede che: ”In base a direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 Agosto 1998, n.408 (2) con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 (3) e stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorchè dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene . (…) Superfluo sottolineare che tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai paesi extracomunitari.”. Siamo sicuri si applichi il CDS Italiano? • La circolare 898/C4 del 2/4/2001 e stata poi sostituita dalla 1688/M366 del 2/8/2001 la quale prevede che: (..omissis…) per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all'ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E' altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia. • Infine appare interessante sottolineare che nel codice della strada quando una normativa la si vuole applicare “solo” ai veicoli italiani e ben specificato ed nel caso ciò non lo sia la normativa deve essere applicata ad ogni veicolo. Es. l’articolo 72 del c.d.s. prescrive che: (..)Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Che sanzione applicare al veicolo straniero? • La sanzione per mancata revisione e la stessa applicabile ai veicoli italiani e dobbiamo attenerci a quelle che sono le scadenze dei paesi di cui il veicolo fa parte. • Essendo nel caso specifico compiuto un accertamento su veicolo non italiano questi dovrà seguire la procedura di cui all’art 207 c.d.s. per ciò che concerne il pagamento e/o eventuale versamento della cauzione. Annotazione sul libretto? • L’articolo 80 non pone deroghe per ciò che concerne i veicoli stranieri e pertanto l’annotazione recante la dicitura “veicolo sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione” sul libretto dovrà esser fatta dall’agente accertatore. E’ consigliabile aver con se etichette adesive in quanto moltissime carte di circolazione straniere sono plastificate. E’ possibile autorizzare il conducente ex art 399 reg. att. c.d.s. a raggiungere il luogo da lui indicato. Come fare la revisione al veicolo straniero? • In Italia non è possibile eseguire revisioni per i veicoli stranieri ad eccezione dei veicoli appartenenti alla confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992). Il conducente sanzionato dovrà pertanto recarsi nel paese di immatricolazione del veicolo per compiere gli accertamenti tecnici sul veicolo.