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Riccione 12-14 Dicembre 2013
REVISIONE VEICOLI STRANIERI
Normativa e procedura operativa
David Minguzzi – Polizia Locale Bassa Romagna
Mail: [email protected]
Cosa prevede la legge?
•
La convenzione di Vienna dell’8/11/1969 all’allegato 5 recita:
Art. 1. [...omissis...] Tutti i veicoli in circolazione internazionale devono rispondere alle prescrizioni
tecniche in vigore nel loro Paese di immatricolazione al momento della loro prima messa su strada.
• In periodo più recente e intervenuta l’Unione Europea con direttive chiare che rendono
applicabile la violazione di cui all’art 80 c.d.s. o dell’art 176 c.d.s. ai veicoli stranieri,
comunitari, circolanti in Italia.
• L'articolo 3 della direttiva 96/96/CE prevede che:
Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un
veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonchè il suo rimorchio o semirimorchio,
sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle
disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.
• L'articolo 3 della direttiva 2009/40EC che, sostituisce la direttiva 96/96/CE prevede che:
Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un
veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonchè il suo rimorchio o semirimorchio, sono
stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della
presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.
In merito alle direttive europee precedenti e intervenuto anche il ministero Italiano nel 2001:
• La circolare 898/C4 del 2 aprile 2001 prevede che:
”In base a direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 Agosto 1998, n.408 (2) con
circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 (3) e stato disposto che i veicoli della categoria M1 già
immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono
da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorchè dalla documentazione
risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima
revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il
veicolo proviene .
(…) Superfluo sottolineare che tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai paesi extracomunitari.”.
Siamo sicuri si applichi il CDS Italiano?
•
La circolare 898/C4 del 2/4/2001 e stata poi sostituita dalla 1688/M366 del 2/8/2001 la quale
prevede che:
(..omissis…) per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all'ultimo
controllo tecnico
effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E' altresì riconosciuta la validità della revisione
attestata sulle carte di
circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.
•
Infine appare interessante sottolineare che nel codice della strada quando una normativa la si vuole
applicare “solo” ai veicoli italiani e ben specificato ed nel caso ciò non lo sia la normativa deve
essere applicata ad ogni veicolo.
Es. l’articolo 72 del c.d.s. prescrive che:
(..)Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche
classificati per uso
speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, devono
altresi essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Che sanzione applicare al veicolo
straniero?
• La sanzione per mancata revisione e la stessa
applicabile ai veicoli italiani e dobbiamo
attenerci a quelle che sono le scadenze dei
paesi di cui il veicolo fa parte.
• Essendo nel caso specifico compiuto un
accertamento su veicolo non italiano questi
dovrà seguire la procedura di cui all’art 207
c.d.s. per ciò che concerne il pagamento e/o
eventuale versamento della cauzione.
Annotazione sul libretto?
• L’articolo 80 non pone deroghe per ciò che
concerne i veicoli stranieri e pertanto
l’annotazione recante la dicitura “veicolo sospeso
dalla circolazione fino all’effettuazione della
revisione” sul libretto dovrà esser fatta
dall’agente accertatore. E’ consigliabile aver con
se etichette adesive in quanto moltissime carte di
circolazione straniere sono plastificate. E’
possibile autorizzare il conducente ex art 399 reg.
att. c.d.s. a raggiungere il luogo da lui indicato.
Come fare la revisione al veicolo
straniero?
• In Italia non è possibile eseguire revisioni per i
veicoli stranieri ad eccezione dei veicoli
appartenenti alla confederazione elvetica
(circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992).
Il conducente sanzionato dovrà pertanto
recarsi nel paese di immatricolazione del
veicolo per compiere gli accertamenti tecnici
sul veicolo.
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