Venerabile Confraternita di Misericordia Montelupo Fiorentino Corso di formazione per autisti SICUREZZA PER LA GUIDA IN EMERGENZA Legislazione, Procedure Operative, Comportamento in strada, Procedure Operative di Sicurezza. Montelupo Fiorentino 26/10/2011 Dispensa Riferimenti legali Principi Fondamentali del comportamento in strada: Codice Civile Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185). Art. 2054 Circolazione di veicoli Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni Articolo 1292. L’obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Le Conseguenze per omissione o non rispetto delle suddette norme provoca delle responsabilità: Penali Civile Amministrativa CODICE DELLA STRADA Principi Generali La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della Strada e dai provvedimenti emanati in applicazione dello stesso, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. La normativa, nella sua globalità, si ispira al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico". Come si evince il cds è nato prevalentemente per garantire la sicurezza degli utenti della strada (pedoni, animali e veicoli) in modo da regolarne la circolazione ed il comportamento. Regolarne il comportamento significa quindi prevedere le modalità con le quali ì diversi utenti debbano muoversi, fermarsi e sostare, assegnando, ad ognuno singolarmente e a tutti in generale, norme comportamentali e relativi provvedimenti punitivi per le eventuali violazioni. Articoli Fondamentali del CdS che riguardano in servizio delle AMBULANZE ART. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositividisegnalazionevisivaediilluminazione; b) dispositivisilenziatoriediscaricosehannoilmotoretermico; c) dispositividisegnalazioneacustica; d) dispositiviretrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. 8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. ART. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. ART. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonchè i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. ART.177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. 3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo dl lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. Art.186 Guida sotto l'influenza dell'alcool 1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatentediguidadaseimesiadunanno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Art.189 Comportamento in caso di incidente 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. PROCEDURE OPERATIVE DELL’AUTISTA CONFEDERALE COMPORTAMENTO IN STRADA DECELERANDO O FRENANDO SI CARICA L’AVANTRENO SCARICANDO IL RETROTRENO E’ possibile che si verifichi, in determinate condizioni, una notevole perdita di aderenza del retrotreno innescando un conseguente TESTA-CODA ACCELERANDO SI CARICA IL RETROTRENO SCARICANDO L’AVANTRENO In questo caso si può verificare, in particolari condizioni, una considerevole perdita di aderenza sull’avantreno che induce, nel veicolo, un comportamento SOTTOSTERZANTE TECNICHE DI GUIDA La curva in urgenza si effettua disegnando una traiettoria ampia che inizia larga in ingresso e si stringe fino al punto più interno della curva, terminando poi di nuovo larga in uscita. Sfruttando tutta la larghezza a disposizione CORDOLO-CORDA-CORDOLO DISTANZA DI SICUREZZA POSIZIONAMENTO SUL LUOGO DELL’EVENTO REGOLA DELLE 3 P PROTEGGERE la scena dove si svolgono le operazioni di soccorso PREDISPORRE il nostro mezzo di soccorso in maniera che non ostacoli l’arrivo di altri veicoli in emergenza PREVENIRE situazioni di pericolo arrestando il mezzo di soccorso considerando la possibilità di un rapido abbandono della scena PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA Valutazione G.A.S G - Guardo se ci sono pericoli attuali o in fase evolutiva A - Ascolto le dichiarazione degli astanti S - Segnalo alla C.O. se ho bisogno di ulteriori mezzi di soccorso o di Polizia Se dall’analisi emergesse un principio d’incendio o altro pericolo importante oppure si notasse un pannello o etichetta di pericolo, su un veicolo coinvolto, CHIEDO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO Esito della valutazione G.A.S. 1. Posso intervenire? 1.1 Nessun pericolo 1.2 Accetto il rischio 2. Devo attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco? Se posso intervenire FASE B: Bonifica Accesso al luogo Affronto e rimuovo i pericoli attuali Stabilizzo la scena Durante le operazioni di soccorso, attenzione, nei limiti del possibile, al rispetto dell’obbligo giuridico della conservazione dello stato dei luoghi