Venerabile Confraternita di Misericordia
Montelupo Fiorentino
Corso di formazione per autisti
SICUREZZA
PER LA GUIDA IN
EMERGENZA
Legislazione, Procedure Operative, Comportamento in strada,
Procedure Operative di Sicurezza.
Montelupo Fiorentino 26/10/2011
Dispensa
Riferimenti legali
Principi Fondamentali del comportamento in strada:
Codice Civile
Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).
Art. 2054
Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel
caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di
riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di
costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni
Articolo 1292.
L’obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo
che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera
gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera
obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Le Conseguenze per omissione o non rispetto delle suddette norme provoca delle responsabilità:
Penali
Civile
Amministrativa
CODICE DELLA STRADA
Principi Generali
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della
Strada e dai provvedimenti emanati in applicazione dello stesso, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. La normativa, nella sua globalità, si ispira al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione
dell'ambiente e del risparmio energetico".
Come si evince il cds è nato prevalentemente per garantire la sicurezza degli utenti della strada (pedoni,
animali e veicoli) in modo da regolarne la circolazione ed il comportamento. Regolarne il comportamento
significa quindi prevedere le modalità con le quali ì diversi utenti debbano muoversi, fermarsi e sostare,
assegnando, ad ognuno singolarmente e a tutti in generale, norme comportamentali e relativi
provvedimenti punitivi per le eventuali violazioni.
Articoli Fondamentali del CdS che riguardano in servizio delle AMBULANZE
ART. 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositividisegnalazionevisivaediilluminazione;
b) dispositivisilenziatoriediscaricosehannoilmotoretermico;
c) dispositividisegnalazioneacustica;
d) dispositiviretrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
ART. 78
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
ART. 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia
munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o
di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone,
nonchè i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
ART.177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle
autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club
alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di
plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono
avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino
congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad
eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in
prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l'obbligo dl lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli
avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
Art.186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e
non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dellapatentediguidadaseimesiadunanno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente
di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel
biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato.
Art.189
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la
sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
PROCEDURE OPERATIVE DELL’AUTISTA CONFEDERALE
COMPORTAMENTO IN STRADA
DECELERANDO O FRENANDO
SI CARICA L’AVANTRENO
SCARICANDO IL RETROTRENO
E’ possibile che si verifichi,
in determinate condizioni,
una notevole perdita di aderenza del retrotreno
innescando un conseguente
TESTA-CODA
ACCELERANDO
SI CARICA IL RETROTRENO
SCARICANDO L’AVANTRENO
In questo caso si può verificare,
in particolari condizioni,
una considerevole perdita
di aderenza sull’avantreno
che induce, nel veicolo, un comportamento
SOTTOSTERZANTE
TECNICHE DI GUIDA
La curva in urgenza si effettua disegnando una traiettoria
ampia che inizia larga in ingresso e si stringe
fino al punto più interno della curva,
terminando poi di nuovo larga in uscita.
Sfruttando tutta la larghezza a disposizione
CORDOLO-CORDA-CORDOLO
DISTANZA DI SICUREZZA
POSIZIONAMENTO SUL LUOGO DELL’EVENTO
REGOLA DELLE 3 P
PROTEGGERE
la scena dove si svolgono
le operazioni di soccorso
PREDISPORRE
il nostro mezzo di soccorso in maniera che
non ostacoli l’arrivo di
altri veicoli in emergenza
PREVENIRE
situazioni di pericolo
arrestando il mezzo di soccorso
considerando la possibilità di un rapido abbandono della scena
PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA
Valutazione G.A.S
G - Guardo
se ci sono pericoli attuali o in fase evolutiva
A - Ascolto
le dichiarazione degli astanti
S - Segnalo
alla C.O. se ho bisogno di ulteriori mezzi di soccorso o di Polizia
Se dall’analisi emergesse
un principio d’incendio o altro pericolo importante
oppure si notasse un pannello
o etichetta di pericolo, su un veicolo coinvolto,
CHIEDO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Esito della valutazione G.A.S.
1. Posso intervenire?
1.1 Nessun pericolo
1.2 Accetto il rischio
2. Devo attendere l’intervento dei
Vigili del Fuoco?
Se posso intervenire
FASE B: Bonifica
Accesso al luogo
Affronto e rimuovo i pericoli attuali
Stabilizzo la scena
Durante le operazioni di soccorso,
attenzione, nei limiti del possibile,
al rispetto dell’obbligo giuridico della conservazione dello stato dei luoghi
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sicurezza per la guida in emergenza