ACQUISTO SUPPORTO TITOLARITÀ AUTORE O AVENTE DIRITTO industrie delle tecnologie della informazione e della comunicazione (es.: Google) AUTORI INTERMEDIARI AUTORI UTILIZZATORI scopo didattico, di ricerca scopo di critica, discussione, ecc. « La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. » Le Chapelier, 1791 il diritto d‘autore nella società dell‘informazione ? digitalizzazione Internet DIRITTO D‘AUTORE PROFILO INTERNAZIONALE Convenzione di Berna Trattati OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) Accordo TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) PROFILO COMUNITARIO PROFILO NAZIONALE Direttive di armonizzazione L.633 del 1941 le creazioni oggetto del diritto d‘autore „opere di carattere creativo“ • che appartengono alla letteratura, alla musica alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione • anche programmi per elaboratore banche dati opere del c.d. disegno industriale di regola: indipendentemente dal merito, rilevante è solo l‘apporto personale dell‘autore artt.1 e 2 CUB art. 2575 c.c. art. 1 l.aut. la protezione del diritto d‘autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali“ particolare carattere creativo dell‘opera art. 9 n.2 TRIPS rappresentazione della realtà originalità o individualità dell‘opera diritto d‘autore diritto esclusivo di utilizzare la diritto patrimoniale rappresentazione dell‘idea diritto morale IRRINUNCIABILE INTRASMISSIBILE IMPRESCRITTIBILE il diritto patrimoniale dell‘autore diritto esclusivo di utilizzare economicamente l‘opera in ogni forma o modo, originale o derivato RIPRODUZIONE DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONE DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA di regola: 70 ANNI DOPO LA MORTE DELL‘AUTORE ELABORAZIONE TRADUZIONE ESECUZIONE RAPPRESENTAZIONE ECC. NOLEGGIO E PRESTITO poi PUBBLICO DOMINIO riproduzione ed altra utilizzazione sono libere L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO D‘AUTORE 1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di „copyright protection“ (1.2.5) assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2) aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati. 1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore 1992 Direttiva su prestito e noleggio 1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore 2001 Direttiva 2001/29/CE Cons.4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro. RIPRODUZIONE CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI Articolo 2 (Dir. 2001/29) Diritto di riproduzione Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; …. DIRITTO DI RIPRODUZIONE Art. 13 L.633/1941 Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione Articolo 5 Dir. 2001/29 Eccezioni e limitazioni 1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. … 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; .... Art. 68 L.633/1941 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. 2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Art. 71-sexies L.633/1941 1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. Art. 102-quater L.633/1941 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione. DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO on demand contemporaneità del godimento dell‘opera utenti nello stesso luogo = tempo scelto individualmente utenti in luoghi diversi luogo scelto individualmente memorizzazione richiesta di accesso messa a disposizione der server copia messa a disposizione COMUNICAZIONE AL PUBBLICO Cons.23 Direttiva 2001/29 La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti. Cons.25 Direttiva 2001/29 Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto. Art.3 Dir. 2001/29 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Art. 16 l.633/1941 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. DIRITTO DI DISTRIBUZIONE Dir. 2001/29 Diritto di distribuzione 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso. Autore d.autore C d.autore C d.autore Germania Regno Unito Paesi Bassi (28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. (29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.