ACQUISTO
SUPPORTO
TITOLARITÀ
AUTORE O
AVENTE DIRITTO
industrie delle tecnologie della
informazione
e della comunicazione
(es.: Google)
AUTORI
INTERMEDIARI
AUTORI
UTILIZZATORI
scopo didattico, di ricerca
scopo di critica, discussione, ecc.
« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes
les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. »
Le Chapelier, 1791
il diritto d‘autore nella società dell‘informazione ?
digitalizzazione
Internet
DIRITTO D‘AUTORE
PROFILO
INTERNAZIONALE
Convenzione di Berna
Trattati OMPI (Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale)
Accordo TRIPs (Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual
Property Rights)
PROFILO COMUNITARIO
PROFILO NAZIONALE
Direttive di armonizzazione
L.633 del 1941
le creazioni oggetto del diritto d‘autore
„opere di
carattere
creativo“
• che appartengono alla letteratura, alla musica
alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed
alla cinematografia
qualunque ne sia il
modo o la forma di
espressione
• anche
 programmi per elaboratore
 banche dati
 opere del c.d. disegno industriale
di regola: indipendentemente dal merito, rilevante
è solo l‘apporto personale dell‘autore
artt.1 e 2 CUB
art. 2575 c.c.
art. 1 l.aut.
la protezione del
diritto d‘autore
copre
le espressioni e non le idee, i procedimenti, i
metodi di funzionamento o i concetti
matematici in quanto tali“
particolare
carattere
creativo
dell‘opera
art. 9 n.2 TRIPS
rappresentazione
della realtà
originalità o
individualità
dell‘opera
diritto
d‘autore
diritto esclusivo
di utilizzare la
diritto
patrimoniale
rappresentazione
dell‘idea
diritto
morale
IRRINUNCIABILE
INTRASMISSIBILE
IMPRESCRITTIBILE
il diritto patrimoniale dell‘autore
diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l‘opera in ogni forma
o modo, originale o derivato
RIPRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
COMUNICAZIONE
DURATA DEI
DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE
ECONOMICA
di regola: 70
ANNI DOPO
LA MORTE
DELL‘AUTORE
ELABORAZIONE
TRADUZIONE
ESECUZIONE
RAPPRESENTAZIONE
ECC.
NOLEGGIO E
PRESTITO
poi
PUBBLICO
DOMINIO
riproduzione ed altra
utilizzazione sono libere
L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO D‘AUTORE
1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie
accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di
„copyright protection“ (1.2.5)
assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline
diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)
aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata,
sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione,
esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per
elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.
1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore
1992 Direttiva su prestito e noleggio
1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del
diritto d’autore
2001 Direttiva 2001/29/CE
Cons.4
Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore
certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di
protezione della proprietà intellettuale, promuoverà
notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,
segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività
dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura
di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché,
più in generale, numerosi settori industriali e culturali.
Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione
di nuovi posti di lavoro.
RIPRODUZIONE
CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 (Dir. 2001/29)
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro
riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per
quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
….
DIRITTO DI
RIPRODUZIONE
Art. 13 L.633/1941
Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo
o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione
Articolo 5 Dir. 2001/29
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo
2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi
di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e
parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico,
eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario
o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
…
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né
indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei
diritti ricevano un equo compenso che tenga conto
dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
....
Art. 68 L.633/1941
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i
propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale
diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture
musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
Art. 71-sexies L.633/1941
1. E’ consentita la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi
supporto, effettuata da una persona fisica per
uso esclusivamente personale, purché senza
scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle
misure tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può
essere effettuata da terzi. La prestazione di
servizi finalizzata a consentire la riproduzione di
fonogrammi e videogrammi da parte di persona
fisica per uso personale costituisce attività di
riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli
articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
Art. 102-quater L.633/1941
1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti
non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate
efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto
sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un
dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia
limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l’obiettivo di protezione.
DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
on demand
contemporaneità
del godimento
dell‘opera
utenti nello
stesso luogo
=
tempo scelto
individualmente
utenti in
luoghi diversi
luogo scelto
individualmente
memorizzazione
richiesta
di accesso
messa a disposizione
der server
copia messa a
disposizione
COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO
Cons.23 Direttiva 2001/29
La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente
il diritto d'autore applicabile alla comunicazione
di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in
senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni
al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno
origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su
filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri
atti.
Cons.25 Direttiva 2001/29
Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura
e al grado di protezione degli atti di trasmissione su
richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di
materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una
protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe
essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva
hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico
le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da
altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta
(«on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal
fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal
luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
Art.3 Dir. 2001/29
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso
il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al
pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
Art. 16 l.633/1941
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o
senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende altresì la messa a
disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto
di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a
disposizione del pubblico.
DIRITTO DI
DISTRIBUZIONE
Dir. 2001/29
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell'originale delle loro opere o di loro
copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro
trasferimento di proprietà nella Comunità
di detto oggetto sia effettuata dal titolare
del diritto o con il suo consenso.
Autore
d.autore
C
d.autore
C
d.autore
Germania
Regno Unito
Paesi Bassi
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare
la distribuzione dell'opera incorporata in un
supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità
dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale
oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi
esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue
copie da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso al di fuori della Comunità.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si
pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi
«on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di
un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un
utente di tale servizio con il consenso del titolare del
diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il
prestito dell'originale e delle copie di opere o altri
materiali protetti che sono prestazioni in natura.
Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel
quale la proprietà intellettuale è incorporata in un
supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio
«on-line» è di fatto un atto che dovrà essere
sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i
diritti connessi lo prevedono.
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diritto esclusivo di riproduzione